Common use of Garanzia Clause in Contracts

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Offerta, Offerta, Offerta

Garanzia. a. Costituisce oggetto Le Parti convengono che l’unica garanzia eventualmente prestata dal Venditore all’Acquirente è quella per vizi meccanici dei Prodotti solo ed esclusivamente nel caso in cui espressamente prevista tra le Condizioni particolari di vendita dei prodotti (pag.1 del presente contratto). Qualora espressamente prevista tra le Condizioni particolari di vendita dei prodotti tale garanzia avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna. La durata della Garanzia la riparazionegaranzia non potrà comunque prolungarsi oltre i 15 mesi dalla data di spedizione dei Prodotti. La garanzia consisterà esclusivamente, ovvero la a scelta del Venditore, nella riparazione o sostituzione, a scelta cura e spese del Venditore medesimo, delle parti strutturali e delle altre componenti dei Prodotti che risultino guasti o non conformi per vizi di EBIT S.r.l origine. Il Venditore provvederà alla sostituzione o alla riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire di parti volta per volta tra le Parti, e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto avrà facoltà di fabbricazione difetti intrinsechi al materialerichiedere all’Acquirente la pronta restituzione dei pezzi sostituiti. Le parti coperte da La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi non si estende ai Prodotti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi alle loro parti soggette a normale usura e/o vetustà, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errate manovre del personale dell’Acquirente, dall’uso di materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell’uso dei beni in presenza di problemi tecnici, o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente imputabile al Venditore. La garanzia perde ogni efficacia quando sui Prodotti vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti da EBIT; dal Venditore e quando siano apportate modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per senza il macchinario/ari oggetto previo consenso scritto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre Venditore. Per i Prodotti consegnati smontati dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoVenditore, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualoraperde qualsiasi efficacia qualora il montaggio, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate l’installazione o la messa in funzione non vengano effettuati dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali Venditore. Il Venditore non risponderà, salvi i limiti inderogabili di legge, dei danni causati da pregiudicare il buon funzionamento eventuali difetti dei propri Prodotti e dalla garanzia saranno comunque esclusi tutti gli ulteriori danni, compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, o derivanti dalla risoluzione del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. Contratto o dalla sua mancata esecuzione. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattagaranzia è subordinata, a pena di perdita decadenza, alla denunzia del dirittovizio, esclusivamente per iscrittocomunicata in forma scritta dall’Acquirente al Venditore, con lettera raccomandata A/Rentro 15 giorni dal momento in cui l’Acquirente ne ha fatto la scoperta, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della nonché all’espressa richiesta di intervento, effettuata nelle forme intervento in garanzia. Le summenzionate garanzie sono concesse a condizione che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose l’Acquirente collabori pienamente con il Venditore per tutto l’eventuale processo di installazione e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio accensione e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati collaudo e accertatifornisca tutto quanto richiesto nel presente Contratto, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contrattocome potrà essere ragionevolmente indicato e richiesto dal Venditore all’Acquirente, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessinon appena ciò sia ragionevolmente possibile. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Sales Contracts, Sales Contracts

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta Il Fornitore riconosce all’Acquirente una garanzia per vizio di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi conformità tecnica e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; difetto occulto dei Prodotti, per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete durata di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dodici mesi dalla data di emissione produzione dei lotti ordinati. La garanzia consiste nel diritto del certificato. d. QualoraCliente, successivamente a propria discrezione, a ottenere la sostituzione dei lotti riscontrati non conformi causa vizio all’origine, a cura e spese del Fornitore, tempestivamente caso per caso. E’ facoltà del Fornitore esigere dal Cliente la pronta restituzione del lotto non conforme, ai fini della sua sostituzione, e l’operazione sarà trattata “ex-works” in linea con le Condizioni Internazionali IncoTerms vigenti pro tempore. La garanzia non si estende ai Prodotti che risultino deteriorati o resi non più conformi all’impiego previsto (Es: destinazione uso alimentare) per inadeguata gestione da parte del Cliente, mancato rispetto scrupoloso delle regole e condizioni di impiego (Vedi: Specifiche Tecniche del fornitore GOGLIO), impropria movimentazione da parte del personale dell’Acquirente, dal contatto con materiali abrasivi o non adeguati, per trascuratezza nello stoccaggio a magazzino, per operazioni di confezionamento, trattamento termico, sigillatura, non effettuate correttamente. Tutte queste situazioni non saranno mai addebitabili al positivo collaudo dell’apparecchiaturaFornitore né alla sua Assicurazione RCP La garanzia perderà altresì efficacia allorquando sui Prodotti vengano eventualmente applicati, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali anche temporaneamente, dispositivi o sostanze non preventivamente ed espressamente approvate per iscritto dal Fornitore, o quando vengano apportate modifiche ai Prodotti, senza il consenso specifico del sito Fornitore. Il Venditore non risponde, salvi i limiti inderogabili di installazione Legge, per eventuali danni causati da difetto/vizio dei Prodotti, in quanto resta espressamente esclusa la risarcibilità dei danni ulteriori, indiretti e conseguenziali, quali a titolo esemplificativo, quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione industriale, quelli conseguenti alla risoluzione unilaterale del bene/ dei beni (tipo interferenze Contratto. La garanzia da radiofrequenze, variazioni parte del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattafornitore è subordinata, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta denunzia scritta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia occulto/difformità tecnica dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoProdotti, allegando copia da comunicare al Fornitore entro 8 giorni dal momento della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, scoperta da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; nonché all’espressa richiesta di intervento/sostituzione in difetto, EBIT sarà in diritto di garanzia del lotto riscontrato non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lconforme.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire la riparazionestrumentazione di produzione corrente, ovvero la sostituzionenuova di fabbrica, non ricondizionata né riassemblata, modello di recente immissione sul mercato e di ultima generazione, intendendosi per tale l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l’azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino prodotti. La strumentazione fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. La strumentazione fornita, a scelta prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di EBIT S.r.l malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia. Per ciascuna strumentazione e componenti dispositivo opzionale offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione della strumentazione). Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che dovessero presentare anomalie attribuibili si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature. L’Azienda Ospedaliera avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il Fornitore è tenuto ad adempiere ad eccezione dai casi in cui la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto doloso dell’A.O.. Il difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatomalfunzionamento devono essere tempestivamente contestati, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa entro un termine di Genova decadenza di EBIT S.r.l. entro otto 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio difetto e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardomalfunzionamento stesso. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Fornitura Di Un Angiofrago Mobile, Fornitura in Noleggio Di Sistema Robotico Per Chirurgia

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo delle apparecchiature offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a quella per il difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente1497 c.c. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato), nonché la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l(art. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni1512 c.c) per il periodo offerto, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di detenzione del bene/ accettazione della fornitura), salvo un’eventuale offerta migliorativa con estensione della garanzia. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni presso l’Acquirenteforniti, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni oggetto del contratto consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. Le Aree Socio sanitarie Locali avranno diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o del difettosia imputabile, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoinvece, fatto proprio dell’Amministrazione. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Appalto Per Forniture, Accordi Quadro Per La Fornitura Di Materassi Antidecubito

Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1 Il Venditore garantisce i propri Prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. Essendo i Prodotti realizzati con pelli naturali, le cicatrici, i graffi, le differenze della Garanzia grana e della tonalità, le venature, le smagliature non sono da considerarsi difetti bensì una peculiarità del prodotto utilizzato e che attesta la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentesua autenticità. b. Sono esclusi dalla 7.2 La garanzia i vizi e/o i difetti derivanti daviene esclusa qualora il difetto si sia verificato a causa della mancata osservanza da parte del Compratore delle istruzioni fornite dal Venditore relativamente alla posa, alla manutenzione e cura dei Prodotti, nel rispetto, comunque, della loro peculiarità. A titolo esemplificativo la garanzia non include: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi (i) naturali difettosità dei Prodotti (e.g. cicatrici rimarginate, vene, cicatrici aperte e/o non forniti rimarginate, punture insetti, scarno, mangiatura, rughe del collo, taroli, scortico, smagliature, calli, ecc.) non eccedenti le normali tolleranze; (ii) tutti i difetti dei Prodotti derivanti dall’inidoneo stoccaggio dei Prodotti effettuato dal Compratore o da EBITsuoi aventi causa o dal processo produttivo cui sono stati sottoposti presso il Compratore o i suoi aventi causa, e /o imputabili a fatto del terzo; modifiche (iii) mancata corrispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, salvo che tali caratteristiche non autorizzatefossero state espressamente convenute nella Conferma d’Ordine o in documenti espressamente richiamati a tal fine nella Conferma d’Ordine o non risultassero presenti nel campione approvato dal Compratore; funzionamento (iv) i danni risultanti da pulizia con prodotti non idonei/con prodotti diversi da quelli consigliati dal Venditore; (v) esposizione ai raggi solari, a fonti di fuori delle specifiche ambientali calore o lampade solari; (vi) macchie provocate da acidi, solventi, tinture, agenti chimici corrosivi, inchiostro, vernice; (vii) danni provocati da animali domestici, bruciature; ecc. 7.3 Il Venditore consegnerà merce di buona qualità mercantile, lavorata secondo la migliore competenza tecnica e con impiego di materia prima e prodotti di lavorazione adeguati; i colori, anche se a campione, sono suscettibili di variazioni di tonalità; pelli con lavorazioni particolari possono presentare caratteristiche chimico-fisiche inferiori a quelle di produzione standard; pelli aventi spessore inferiore a 1,00 mm. non sono garantite contro lo strappo. Il pellame soddisfa le vigenti disposizioni che regolamentano il contenuto di sostanze nocive. Il sito internet del Venditore, periodicamente aggiornato, illustra le principali caratteristiche della produzione e le raccomandazioni per il macchinario/ari oggetto del contratto;buon utilizzo delle pelli. c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato7.4 Salvo espresso patto contrario, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data si intende in relazione al tipo ed alla qualità di emissione del certificatopelle pattuita e non in relazione all'uso che il Compratore intende farne. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione11.1. Il Fornitore/Appaltatore garantisce il prodotto fornito, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte il servizio prestato o l’opera eseguita esente da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi qualsiasi vizio e/o i difetti derivanti da: impropria difetto dipendente da lavorazioni o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/tecniche errate o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali conformi al pattuito oppure dal materiale usato, per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi dalla data di emissione consegna del certificato. d. Qualoraprodotto o dalla prestazione del servizio o per il periodo di 24 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Collaudo Favorevole, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturasalvo diverso accordo fra le parti risultante dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando sempre che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali detti vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto vengano denunciati durante il periodo di garanzia, la Committente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del contratto deve essere fattaprodotto acquistato, a pena o dell’opera eseguita quando le circostanze dimostrino che il Fornitore/Appaltatore ha trascurato di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, osservare le regole di prudenza e di diligenza normalmente richieste nell’ambito della propria attività. La garanzia si intende in conformità ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Particolari con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa particolare riferimento all’Art. “GARANZIA” e secondo quanto di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoseguito indicato. f. 11.2. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente riguarda la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose qualità dei materiali impiegati, il corretto funzionamento, la qualità dei componenti, inclusi quelli non prodotti direttamente, ed inoltre il raggiungimento di prestazioni di funzionamento/processo e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio valori e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi conformità e/o difetti denunciati e accertatidi obiettivi prestabiliti. Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, ovvero nei casi in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ cui la documentazione fornita risulti carente ed incompleta per l’adeguato utilizzo dei beni oggetto del contrattostessi e/o sia giudicata insufficiente a parere degli enti di vigilanza e controllo, ovvero il Fornitore/Appaltatore si impegna a produrre, senza richiedere compensi aggiuntivi, tutta la documentazione integrativa, oltre a quella trasmessa con il bene, necessaria per dimostrare la conformità a quanto sancito dalla legge; tale obbligo per il Fornitore/Appaltatore resta valido anche nei casi in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessicui detta carenza non fosse stata rilevata entro i termini di garanzia di cui al punto 11.1. i. L’obbligo 11.3. La garanzia si rinnoverà automaticamente per le parti sostituite con decorrenza dalla data della loro sostituzione. 11.4. Le modifiche che si rendessero necessarie per rendere idoneo il servizio, la fornitura e/o l’opera entro i limiti di garanzia è subordinatogaranzia, nella sua attivazionedovranno essere apportate dal Fornitore/Appaltatore con modalità e tempistiche tali da non pregiudicare gli impegni assunti dalla Committente nei confronti del proprio cliente finale, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.laltrimenti trovando applicazione l’articolo 12 che segue.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Garanzia. a. Costituisce oggetto 5.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito “Garanzia Convenzionale”), non risulta compresa nella garanzia il costo necessario per le attività di riparazione e sostituzione del materiale (a titolo esemplificativo costi di manodopera, noleggio materiali, etc). 5.2 E’ esclusa l’applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile. 5.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti nei limiti indicati al superiore punto sub 5.1 Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia la riparazioneConvenzionale è di 7 (sette) anni dalla data di produzione, ovvero la sostituzione, a scelta rilevabile sui Prodotti. La Garanzia risulterà efficace e vincolante per COMUNELLO solo se il prodotto verrà correttamente montato e manutentato in conformità alle regole di EBIT S.r.l installazione e di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte sicurezza indicate nella documentazione fornita da COMUNELLO o comunque rinvenibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/ corporate/condizioni-generali/ 5.4 La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell’impianto elettrico presente presso l’acquirente il prodotto e/o i difetti derivanti da: impropria da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anomalo di tale impianto; avarie o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non appartenente alla rete autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all’impiego di assistenza ufficiale della venditricepezzi di ricambio non originali; utilizzo di software o interfacce non nativi difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non forniti da EBIT; modifiche comprende il costo per materiale di consumo, in ogni caso COMUNELLO matura il credito per l’intervento eseguito presso il cliente, laddove quest’ultimo si riveli inutile poiché non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, risultava operante la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualorao perché il cliente aveva utilizzato il prodotto COMUNELLO in modo negligente, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaimprudente od imperito, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune tale per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di corretto utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoprodotto avrebbe potuto evitare l’installazione. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Instruction Manual, Instruction Manual

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 8.1 A meno che non sia stabilito diversamente nelle Condizioni di Acquisto, si applica la riparazione, ovvero la sostituzionelegge rilevante in materia di vizi (incluso il difetto di conformità). Difformità dalle specifiche del prodotto concordate sono considerate quali gravi inadempimenti contrattuali delle obbligazioni del FORNITORE, a scelta meno che a tali difformità non sia immediatamente posto rimedio o MAGNA possa rimediare al difetto senza alcun considerevole sforzo. MAGNA ha il diritto di EBIT S.r.l scegliere il tipo di parti riparazione dei vizi. Il FORNITORE ha il diritto di rifiutare la prestazione supplementare prescelta nel caso in cui tale prestazione supplementare sia irragionevole. Nel caso in cui il FORNITORE non ripari immediatamente il vizio dopo aver ricevuto richiesta da MAGNA, MAGNA ha il diritto, in circostanze urgenti, di eseguire essa stessa la riparazione o incaricare un terzo soprattutto al fine di evitare maggiori danni o nel caso di pericolo imminente. I relativi costi di riparazione saranno sostenuti dal FORNITORE. Inoltre il FORNITORE dovrà sostenere i costi addizionali alla riparazione derivanti da o in connessione con il vizio, in particolare costi di trasporto, assemblaggio, smontaggio, costi amministrativi e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte costi per l'assistenza (sostenuti da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi MAGNA, dall'OEM e/o dal distributore dell'OEM) così come tutti gli altri costi relativi alla riparazione del vizio. Inoltre, il FORNITORE dovrà anche sostenere i difetti costi collegati alla partecipazione di MAGNA ai programmi "Remedy-of- Defect-Program" quali "Contained Shipping Level" e "Executive Champion Programs" o simili programmi dei suoi clienti, in particolare quelli dei produttori di autoveicoli. Pretese relative a previsioni normative o contrattuali derivanti da: impropria da o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; in connessione con la fornitura di prodotti difettosi rimangono inalterate. 8.2 Salvo altrimenti espressamente concordato per tale intendendosi comunque iscritto, il periodo di garanzia è di 36 (trentasei) mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla consegna al consumatore finale del prodotto, nel quale il prodotto del FORNITORE è stato incorporato, e termina al massimo 42 (quarantadue) mesi dopo la riparazione effettuata consegna a MAGNA o a un terzo specificato da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per MAGNA. Nel caso in cui il macchinario/ari oggetto del contratto; c. prodotto sia soggetto ad una accettazione formale, il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso dall'accettazione del prodotto da parte di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoMAGNA; se il test di accettazione è ritardato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data senza che il FORNITORE sia responsabile di emissione del certificato. d. Qualoratale ritardo, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione garanzia decorrerà al più tardi 12 (dodici) mesi dopo che il FORNITORE ha fornito il prodotto per l'accettazione formale. 8.3 Per i prodotti che non erano funzionanti durante l'ispezione dei prodotti difettosi o in caso di lavori di riparazione, il relativo periodo di garanzia sarà prolungato di un tempo pari a tale interruzione operativa. 8.4 In caso di sostituzione di prodotti o se il prodotto riparato presenta il medesimo difetto, o un difetto derivante dalla riparazione, il relativo periodo di garanzia ricomincia a decorrere. 8.5 Relativamente alla consegna del bene/ dei beni presso l’Acquirentemateriale di produzione il periodo di garanzia decorre con la registrazione inziale del veicolo ma termina, sino ad un al massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto 42 (quarantadue) mesi dopo la consegna a MAGNA. 8.6 Tutte le altre pretese dovute all'inadempimento del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessialtre obbligazioni rimangono inalterate. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneSalvo quanto al successivo Art. 14, ovvero la sostituzioneCAENELS si impegna a garantire i propri prodotti, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il un periodo di 12 (dodici) mesi, dai difetti di conformità secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE. I prodotti con garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benistandard di 24 (ventiquattro) o 36 (trentasei) mesi sono chiaramente indicati nel documento di offerta. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – Tale periodo decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualoraconsegna di ogni singola unità al Cliente. La garanzia comprende, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaper il periodo sopra indicato, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del gli interventi di assistenza correttiva e di sostituzione, da effettuarsi presso il centro di assistenza CAENELS sito in Basovizza, Trieste (Italia) o in Viareggio, Lucca (Italia). Le parti sostituite sono e restano di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le proprietà di CAENELS. Le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno trasporto sono comunque a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi del Cliente salvo diversamente concordato per scritto. Gli interventi di assistenza correttiva non comprendono, invece, i guasti verificatisi per cause diverse dal normale uso o per uso improprio dei prodotti. Eventuali anomalie e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto devono essere notificati immediatamente a CAENELS per iscritto. La notifica deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il effettuata dal Cliente entro i tre 5 giorni lavorativi successivi dal ricevimento delle merci in caso di anomalie evidenti; in caso di difetti nascosti, CAENELS deve essere avvisata immediatamente e comunque al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al più tardi entro una settimana dal momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentoé stato possibile rilevare tali difetti. In caso contrario, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo ogni forma di garanzia è subordinatoesclusa. Reclami relativi a consegne parziali non danno diritto al Cliente di rifiutare l’adempimento dell’intero contratto. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di avere letto le informazioni relative alle modalità di utilizzo dei prodotti. Il periodo di garanza sulle sole parti sostituite o aggiunte sui prodotti riparati fuori garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data di riparazione; il prodotto riparato, nella sua attivazionetotalità, all’adempimentoè garantito per ulteriori 4 (quattro) mesi dalla riparazione. 10. Warranty: Except for the following article 14, da parte dell’AcquirenteCAENELS products are covered by a 12 (twelve)-month guarantee, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuitefrom the lack of conformity in accordance with legislative decree no. 24/02 implemented by the 1999/44/EC directive. Products with 24 (twenty-four) or 36 (thirty-six)-month guarantee period are clearly indicated in the quotation. This period starts from the delivery date of each product to customer. Warranty includes, for the above mentioned period, the repair and/or substitution interventions of the defective products, to be held in CAENELS premises in Basovizza, Trieste (Italy) or in Viareggio, Lucca (Italy). Substituted parts are and will remain CAENELS property. Shipping costs will be at customer’s charge unless otherwise agreed by written form. The repair will not cover defects due to causes occurred for an inappropriate use of the products. The anomalies and/or defects must be notified immediately to CAENELS in written form. The notification shall be made by the customer within 5 days from the goods receipt date in case of obvious defect; in difetto, EBIT sarà case of hidden defect CAENELS must be informed immediately and no later than one week from the date in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lwhich the defect is detected. Otherwise it will be excluded from the warranty. Claims referred to partial deliveries do not give to customer the right to reject the fulfilment of the complete contract. Customer declares to be aware and to have read the information on the instructions for using CAENELS products. Products on which an out-of-warranty repair is performed are covered by a 12 (twelve)-month guarantee period on the replaced or newly installed parts/components only; the repaired products will anyhow be covered by a 4 (four)- month period in its entirety.

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Samples: General Conditions of Sale, Delivery and Warranty, General Conditions of Sale, Delivery and Warranty

Garanzia. a. Costituisce 9.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitu- ra è di 12 mesi. Esso decorre dallo scarico della fornitura presso il luogo di consegna in Svizzera del committente. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di garanzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunica- zione della disponibilità per la consegna. 9.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzione o riparazione, ovvero il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostitu- zione o riparazione, laddove il termine di garanzia per l'oggetto della fornitura scada in un momento precedente. Il termine di ga- ranzia scade in ogni caso al più tardi 30 mesi dall'inizio del termi- ne di garanzia originario. 9.3 La garanzia decade anticipatamente se il committente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il committente, laddove sia emerso un di- fetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per diminuire il danno e non denunci immediatamente a Siemens il difetto dando a quest'ultima la sostituzionepossibilità di eliminarlo. 9.4 Siemens si impegna, su richiesta scritta del committente, a scelta ripa- rare o sostituire, a propria scelta, nel più breve tempo possibile, tutte le parti comprese nell'oggetto della fornitura che, in modo comprovato, subiscano danni o diventino inutilizzabili entro la scadenza del termine di EBIT S.r.l garanzia a causa di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialemateriale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata. Le parti coperte contestate, su richiesta, devono essere restituite a Siemens. Qualora Siemens non ne richieda la riconsegna, esse verranno smaltite dal commit- tente. 9.5 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La ga- ranzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sussisten- za della caratteristica interessata in occasione del ricevimen- to/collaudo; in caso contrario essa vale al massimo fino alla sca- denza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano soddisfatte in tutto o in parte, il committente ha innanzi- tutto il diritto a una tempestiva riparazione da garanzia parte di Siemens. Ove tale riparazione non riesca in tutto o in parte, il committente ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il di- fetto sia talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la durata fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattui- to, il committente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della stessa parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono indicate separatamentestati pagati per le parti della fornitura interessate dal recesso. b. 9.6 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, im- piego di materiali inadeguati, azioni chimiche o elettrolitiche, lavo- ri di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere. 9.7 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più dettagliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di destinazione pre- visto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgra- de o update. Laddove il committente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista temporale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i di materiale di supporto di dati la garanzia comprende soltanto l’installazione di dati oggetto di backup. 9.8 Per difetti derivanti da: impropria su materiale, costruzione o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; esecuzione nonché per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale mancanza delle caratteristiche garantite, il committente non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software ha alcun altro diritto o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai pretesa al di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo quelli espressamente menzionati negli articoli da 9.1 a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato9.7. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: General Terms and Conditions, General Terms and Conditions

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo delle apparecchiature offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a quella per il difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente1497 c.c. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato), nonché la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l(art. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni1512 c.c) per il periodo offerto, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di detenzione del bene/ accettazione della fornitura), salvo un’eventuale offerta migliorativa con estensione della garanzia. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni presso l’Acquirenteforniti, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni oggetto del contratto consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. Le Aree Socio sanitarie Locali avranno diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o del difettosia imputabile, occorrendo invece, a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardofatto proprio dell’Amministrazione. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Fornitura Di Sistemi Per Elettrochirurgia, Technical Specifications Agreement

Garanzia. a. Costituisce oggetto 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Garanzia Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 10/07/2018 dalla Coface avente n. 2218093 di importo pari ad Euro 18.973.056,56=(diciottomilioninovecentosettantatremilacinquantasei/56) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 2. Essa prevede espressamente la riparazionerinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ovvero la sostituzionerinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a scelta semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di EBIT S.r.l tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Contratti Attuativi. 3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di parti penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxx, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili del Contratto Attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. 5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a difetto far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeFornitura. 6. Le parti coperte da La garanzia e opera per tutta la durata della stessa sono Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o i difetti derivanti da: impropria della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A. 8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o inadeguata riparazione per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque dalla Consip S.p.A., pena la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale risoluzione della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Convenzione e dei singoli Contratti Attuativi. c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni9. Nel In caso di collaudo in contraddittorio con emissione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del relativo certificatopari, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito dichiarare risolto il Contratto di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiFornitura, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirenteil risarcimento del danno. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l10. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.lè progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici103, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitivacomma 5, del bene/ dei beni stessiD.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoA., da parte dell’Acquirentedelle Amministrazioni Contraenti, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Contratto Attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. 11. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in difettoaggiunta o in alternativa a quanto sopra, EBIT sarà un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in diritto esso consuntivate. 12. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non dare corso all’intervento: provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia viene esclusa sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore. 13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Coface in data 10/07/2018 e avente n. 2218088 pari ad un importo di Euro 55.735,00. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei guasti causati singoli Contratti Attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da imperizia e negligenza parte del committente, Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lcosti delle predette verifiche ispettive.

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Samples: Convenzione Consip Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. L'Appaltatore espressamente garantisce la riparazionepiena utilizzabilità di quanto fornito, ovvero riconoscendo di essere soggetto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. 2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la sostituzionefornitura venga realizzata a regola d’arte e che i relativi materiali e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano: a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, a alle lavorazioni e alla scelta di EBIT S.r.l componenti, che devono essere di parti facile reperibilità sul mercato b) conformi ai requisiti funzionali e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto c) rispondenti a difetto tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili presso l’aeroporto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia riferimento d) durevoli nel tempo e la durata della stessa sono indicate separatamentenon soggetti ad eccessiva usura. b. Sono esclusi 3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete data di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo consegna, oppure di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai redazione del verbale di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Collaudo favorevole, ove contrattualmente previsto. c. 4. Durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo l'Appaltatore provvede a quello propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente fornito, fatto salvo il diritto della consegna dei beniCommittente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui, nel corso del relativo certificatosuddetto periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualorasi rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l l’Appaltatore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareprovvedervi utilizzando componenti di nuova fabbricazione. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento. 5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, ove possibileprevisto, agli eventuali malfunzionamentidelle prestazioni contrattuali, fermo restando che obbligandosi ad eseguire le opportune riparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, l'Appaltatore si assume i rischi e le spese necessarie per l’attuazione relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di dette misure saranno a carico della parte Acquirentetutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento. e. La denuncia degli eventuali vizi 6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accettare la fornitura anche priva delle caratteristiche/funzionalità richieste. In tal caso troverà applicazione il meccanismo di riduzione del corrispettivo. 7. Qualora previsto nella documentazione tecnica allegata al Contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del verbale di Collaudo finale favorevole, la più idonea assistenza postvendita, in modo da consentire in ogni circostanza, la reperibilità, per tale periodo, di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità di quanto fornito. 8. L’Appaltatore è tenuto a trasferire alla Committente tutte le garanzie ricevute dai Subfornitori relativamente a qualsiasi parte acquistata e/o riparata da tali soggetti. 9. Con espresso riferimento alle componenti software, nel caso in cui i vizi e i difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattasi palesino solo dopo l’accettazione, l’Appaltatore è tenuto a pena coprire i conseguenti disservizi tramite la garanzia. La Committente può, pertanto, avvalersi della garanzia per un periodo di perdita del dirittododici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) dal go live con esito positivo di quanto fornito, esclusivamente per iscrittooperando, con lettera raccomandata A/Rove contrattualmente previsto, rivolta alla sede operativa anche in relazione a nuovi sviluppi. La garanzia copre, comunque, tutti i vizi denunciati dalla Committente nel termine di Genova di EBIT S.r.l. entro otto sessanta giorni dalla scoperta scoperta. 10. A puro titolo indicativo e non esaustivo la garanzia opera al verificarsi dei seguenti eventi: a) riscontrata non conformità delle componenti software installate e b) vizi di progettazione occulti che hanno successivamente dato origine a funzioni non rispondenti alle esigenze evidenziate in fase di analisi (ad es. le configurazioni effettuate e i relativi software implementati non permettono di ottenere il dettaglio dei dati necessari, le funzionalità hanno tempi di risposta non conformi, i report sono con un livello di dettaglio insufficiente o eccessivo) c) anomalie del vizio o difettosoftware (ad es. Insieme interruzioni di transazioni e procedure, blocchi del sistema) d) anomalie generate da interventi in altri ambiti, pur se eseguiti con buon esito e) malfunzionamenti non rilevati né in sede di Xxxxxxxx né successivamente al go live, intendendosi per tali la non aderenza dei risultati a quelli contrattualmente attesi. L’Appaltatore anche in tal caso dovrà effettuare le modifiche necessarie al fine di eliminare le difformità del software installato ovvero modificato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con la denuncia Committente. La revisione (o patch) del software si intenderà accettata se non presenterà più i difetti denunciati e se supererà con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione in contradditorio tra le Parti. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei vizi l’Acquirente difetti, non dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose introdurre nuovi errori e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidifetti, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunané creare ulteriori malfunzionamenti. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contratti Di Fornitura, Contratti Di Fornitura

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione7.1 La garanzia si limita, a scelta esclusiva e insindacabile del Venditore, alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose per vizio di EBIT S.r.l di progettazione o produzione (sempre che la progettazione sia stata sviluppata esclusivamente dal Venditore senza contributo progettuale dell’Acquirente), con esclusione dei materiali non prodotti dal Venditore e delle parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili dei Prodotti soggette a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentenormale usura. b. Sono esclusi 7.2 Il Venditore, inoltre, non risponde dei difetti di conformità dei Prodotti e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da qualsiasi documentazione, tecnica e non, e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dall’Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto dell’Acquirente. 7.3 Il Venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità dei Prodotti e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni, se previsto, e comunque da un cattivo uso o trattamento dei Prodotti. 7.4 La presente garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete ha durata di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo dodici (12) mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre partire dalla data di emissione del certificatoconsegna; resta inteso che l’Acquirente decadrà dal diritto alla predetta garanzia nel caso in cui l'utilizzo dei Prodotti non sia conforme ai criteri sopraindicati o qualora non sia possibile accertare tale conformità. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali 7.5 Qualsiasi vizio del sito di installazione del bene/ dei beni Prodotto o non conformità alle specifiche tecniche richieste dall’Acquirente (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate laddove i Prodotti debbano essere realizzati dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati Venditore sulla base delle tariffe e diarie in vigore al medesime) dovrà essere denunciato dal Cliente entro 8 (otto) giorni dal momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ della ricezione dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, Prodotti da parte dell’Acquirente, che pertanto dovrà effettuare un immediato controllo dei Prodotti stessi, con comunicazione per iscritto da inviare al Venditore a mezzo e-mail. Eventuali vizi occulti, dovranno essere denunciati - sempre a pena di decadenza e per iscritto - entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. La comunicazione di denuncia dei vizi dovrà indicare in maniera specifica e circostanziata la natura del vizio o della non conformità lamentata e, in ogni caso, contenere le seguenti informazioni: i) il numero del Contratto/Ordine d’acquisto, ii) la data ed il luogo di consegna, iii) il tipo e la quantità dei Prodotti, iv) la tipologia di danno lamentato; v) la ragione per la quale l’Acquirente ritiene che i Prodotti non siano conformi rispetto a quanto pattuito nel Contratto; vi) le modalità di verifica dei vizi/non conformità d’ispezione adottate dall’Acquirente vii) la dettagliata descrizione, anche fotografica, del vizio/non conformità. Nel caso in cui l’Acquirente denunci vizi palesi, riscontrati al momento del ricevimento dei Prodotti, dovrà aggiungere l’espressione “accettazione soggetta a verifica” sulla bolla di consegna del vettore. 7.6 In ogni caso, il Cliente dovrà ricevere, conservare e custodire i Prodotti ricevuti oggetto della comunicazione di denuncia dei vizi, in attesa che le modalità di gestione dell’eventuale reso siano concordate con il Venditore. 7.7 I Prodotti ritenuti viziati o difettosi potranno essere restituiti dall’Acquirente al Venditore, previa autorizzazione scritta di quest’ultimo, sempre a cura e spese dell’Acquirente. I Prodotti dovranno essere accompagnati da regolare documento di trasporto, da una descrizione specifica dei Prodotti e dei vizi riscontrati, con l’indicazione del numero identificativo dei Prodotti e con riferimento alla fattura, al documento di trasporto ed ai documenti di vendita. I Prodotti resi dovranno essere muniti di apposito imballo atto a preservarne l’integrità. 7.8 Per l’ammissibilità del reclamo l’Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione dei Prodotti, nonché fornire al Venditore adeguata documentazione comprovante i vizi/difetti. Resta inteso che l’eventuale reclamo non autorizzerà l’Acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti dovuti alle scadenze pattuiteal Venditore. Nel caso in cui il Xxxxxxxxx abbia accertato l’effettiva sussistenza dei vizi o dei difetti denunciati dall’Acquirente, provvederà a sua scelta esclusiva alla riparazione dei Prodotti difettosi a sue spese o alla sostituzione degli stessi. 7.9 Qualora i Prodotti debbano essere assemblati, connessi o collegati a componenti di terzi, oppure incorporati in prodotti commercializzati dall’Acquirente e/o da terzi (“Prodotti Complessi”), sarà responsabilità esclusiva dell’Acquirente verificare l’idoneità dei Prodotti di essere utilizzati e/o combinati con altri prodotti per l’assemblaggio di Prodotti Complessi. 7.10 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai Prodotti forniti; in difettoparticolare l’Acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, EBIT nemmeno per fermo dei Prodotti o fermo della produzione, di riduzione del prezzo o di risoluzione anche parziale del Contratto, per danno alla reputazione, perdita di avviamento. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore. 7.11 Tutti i rimedi previsti dalla normativa vigente in caso di inadempimento delle obbligazioni del Venditore, ad eccezione dei rimedi di riparazione e sostituzione di cui sopra, sono qui esclusi. Ne deriva che il Venditore non è responsabile per il risarcimento di alcun danno emergente e/o lucro cessante diretto, indiretto e/o conseguente, tanto a cose quanto a persone. Viene altresì esclusa la responsabilità del Venditore con riguardo a qualsiasi obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi o regolamenti, in favore dell’Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e idoneità dei Prodotti ad un uso particolare. 7.12 L’utilizzo da parte dell’Acquirente di porzioni di prodotti non fabbricati e/o forniti dal Venditore - e/o di pezzi di ricambio non originali non forniti direttamente dal Venditore - in abbinamento con i Prodotti del Venditore - comporta l’immediata decadenza della garanzia. 7.13 Qualora il reclamo si dimostri infondato, le eventuali spese di accertamento del vizio saranno addebitate all’Acquirente, il quale sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza tenuto a ritirare i Prodotti oggetto del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lreclamo.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione1. Il Tesoriere costituisce cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto e del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni stesse, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeai sensi dell’art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente113 del D.lgs. 163/2006. b. Sono esclusi dalla 2. L’entità della garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; definitiva è stabilita in misura pari al 10% dell’ammontare del corrispettivo forfettario e omnicomprensivo, specificatamente indicato per tale intendendosi comunque caso dall'aggiudicatario nell’offerta, calcolato sull’intero arco temporale della fornitura del servizio. Qualora nel corso di svolgimento del contratto dovesse intervenire un mutamento del regime di tesoreria, la riparazione effettuata da personale non appartenente cauzione sarà rimodulata proporzionalmente al corrispettivo residuo rideterminato sulla scorta di quanto proposto dall’aggiudicatario nell’offerta economica come indicato dall’art. 3 del presente capitolato. In caso di RTI, la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla rete società capogruppo, che alle società mandanti. 3. L’importo è ridotto del 50% se il Tesoriere è in possesso della certificazione del sistema di assistenza ufficiale qualità per la gestione dei servizi di Tesoreria degli enti pubblici conforme alle norme europee. In caso di R.T.I., la riduzione della venditrice; utilizzo garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della suddetta certificazione. 4. La garanzia dovrà essere costituita nei termini indicati nel disciplinare di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto gara e dovrà prevedere espressamente: a. la rinuncia al termine semestrale previsto dall’articolo 1957, comma 2, del contrattocodice civile; b. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; c. l’operatività della fideiussione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente. 5. La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà disposto mediante apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Regione, dopo che la stessa abbia accertato la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. 6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il periodo Tesoriere dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione. 7. La Regione ha il diritto di rivalersi della garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di collaudo risoluzione di contratto disposta in contraddittorio con emissione danno del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoTesoriere. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Service Agreement

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi (o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara), a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di EBIT S.r.l accettazione della fornitura). Nel corso di parti tutto tale periodo l’Aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto rendere necessari al fine di fabbricazione eliminare eventuali vizi o difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia vizi, difetti od altre difformità che rendano i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non beni forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali inidonei ad essere utilizzati all’uso per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniquale sono naturalmente destinati. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del Stazione Appaltante avrà diritto, esclusivamente per iscrittopertanto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichegratuita dell’apparecchiatura, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del senza ulteriori oneri oltre al prezzo in fattura corrisposto per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente12 (dodici) mesi dianzi indicato, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto Fornitore non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi alle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta difetto di EBIT S.r.l. al riguardoproduzione) o da fatto proprio dell’Amministrazione. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contract for the Supply and Installation of Medical Equipment

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 15.1. Il Venditore garantisce la riparazioneMerce fornita in conformità alle caratteristiche espressamente indicate nei suoi cataloghi, ovvero pagine web, schede tecniche, specifiche individuali e PSW/PPAP. Inoltre il Venditore non garantisce la sostituzionerispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentetal fine dal Contratto stesso. b. Sono esclusi 15.2. Il Venditore garantisce la sua Merce per un periodo limitato di 12 (dodici) mesi contro qualsiasi difetto non apparente di costruzione o vizio non apparente dei materiali riconducibili al Venditore. Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna, decorso il quale nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Venditore. 15.3. La garanzia si applica solo alla Merce nello stato di fornitura iniziale. Essa concerne unicamente la Merce che sia riconosciuta difettosa dal Venditore, previa restituzione al Venditore su sua richiesta e franco suo stabilimento. 15.4. La garanzia non copre, comunque:  lavorazioni e/o fatti e/o interventi imputabili al Compratore o all’utilizzatore;  utilizzi dei prodotti in modo difforme dalle caratteristiche indicate nel contratto ovvero nelle relative schede tecniche;  Utilizzi dei prodotti con sostanze, agenti o ambienti non compatibili;  Installazioni o assemblaggi dei prodotti non conformi o impropri;  la normale usura e lacerazione;  la non conformità con i requisiti di immagazzinamento o stoccaggio, operatività o ambientali stabiliti dal Venditore;  la mancanza di opportuna manutenzione;  qualsiasi modifica o riparazione non preventivamente autorizzata dal Venditore per iscritto; l'uso non autorizzato dei pezzi di ricambio. I costi sostenuti dal Venditore per indagare ed eliminare tali difetti saranno pagati dal Compratore su semplice richiesta. Il Compratore rimarrà sempre l'unico responsabile dell'adeguatezza ed accuratezza delle informazioni fornite dallo stesso. 15.5. Il Venditore è responsabile solo dei danni verificatisi e constatati sui beni da lui venduti, e non risponde dei danni indiretti e/o riflessi, né di eventuali ulteriori danni occorsi al Compratore o a terzi, né di eventuali ritardi di produzione del Compratore o di terzi. 15.6. Qualora il reclamo risulti infondato, il Compratore è tenuto a risarcire al Venditore tutte le spese sostenute per la gestione del reclamo. 15.7. Previa restituzione da parte del compratore della Merce riconosciuta come difettosa dal Venditore, questi provvederà a sua scelta alla sostituzione gratuita con Merce dello stesso genere e quantità di quella risultata difettosa, oppure al rimborso del solo prezzo effettivamente corrisposto dal Compratore per l’acquisto della Merce difettosa con conseguente dichiarazione scritta di risoluzione del Contratto. 15.8. La Merce sostituita, resa disponibile franco lo stabilimento del Venditore, sarà coperta dalla stessa garanzia che avrà una durata pari alla parte di tempo rimanente rispetto ai 12 (dodici) mesi iniziali di garanzia. Scaduto il suddetto termine, è esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore in relazione ai vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale alle difformità della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi Merce sostituita. 15.9. Il Compratore è l’unico responsabile, anche nei confronti dei suoi clienti e/o di terzi, della scelta della Merce acquistata, attraverso la propria analisi e collaudo, garantendo che siano soddisfatti tutti i requisiti relativi all'applicazione dei prodotti, nonché di durata, prestazioni, sicurezza e manutenzione. Il Compratore è tenuto ad analizzare l'applicazione in tutti i suoi aspetti, seguendo le specifiche, le informazioni tecniche e gli standard industriali forniti con i prodotti applicabili per l’applicazione stessa. 15.10. Se il Compratore non forniti è l’utilizzatore finale della Merce, il Compratore dovrà comunque garantire che l’utilizzatore finale osservi le disposizioni previste in questo articolo, facendosene garante nei confronti del Venditore. 15.11. La presente garanzia non copre difetti relativi alle parti dei prodotti soggette a usura e consumo, difetti derivanti da EBIT; modifiche un uso improprio o non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo conforme a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoindicato dal Venditore, Merce modificata, riparata o smontata da persone non autorizzate dal Venditore, Merce non adeguatamente tenuta dal Compratore, Merce prodotta da terzi per i quali si applica la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi Costruttore e/o difetti riscontrati sui beni oggetto Produttore originale, nonché negligenza, imperizia o incuria da parte del contratto deve essere fatta, a pena Compratore o di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonosuoi incaricati. f. La 15.12. Nei limiti consentiti dalla legge, la suddetta garanzia prestata da EBIT S.r.lsostituisce ogni ulteriore garanzia ed il Compratore declina ogni altra garanzia, esplicita ed implicita, inclusa, ma non limitata, la progettazione, la commerciabilità e l'idoneità per determinati fini. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera Quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno Vendita in merito alla garanzia rappresenta l’unico esclusivo mezzo a carico dell’Acquirente le solo spese disposizione del Compratore in caso di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaMerce difettosa. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto 15.13. La suddetta garanzia include e sostituisce le garanzie legali per vizi e difformità, nonché esclude ogni altra possibile responsabilità del contratto risultassero inidonei al funzionamentoVenditore, l’Acquirente avrà unicamente dirittosia contrattuale che extracontrattuale, a scelta riguardante la Merce fornita. Il Compratore non potrà quindi far pervenire altre richieste di EBIT S.r.l.riduzione del prezzo, risarcimento del danno, campagna di ritiro, mancato guadagno o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla o di risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoContratto. x. Xxxxx i casi 15.14. In caso di dolo o provata grave negligenza, il Venditore non può essere ritenuto responsabile di colpa graveperdita di profitto, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di mancata produzione o qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessialtro danno. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto La Ditta garantisce il prodotto in fornitura, fatte salve le responsabilità deri- vanti da vizi occulti, per un periodo di 15 giorni calendariali a decorrere dalla data di fine consegna del quantitativo richiesto. Se durante il periodo di vali- dità della Garanzia garanzia si dovessero manifestare difetti o vizi che alterano le ca- ratteristiche del prodotto, la riparazioneDitta è tenuta alla sua rimessa a norma o alla sua sostituzione a propria cura, ovvero la sostituzionespese e rischio. La Ditta è pertanto obbligata ad eliminare, a scelta proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il citato pe- riodo di EBIT S.r.l garanzia nel prodotto fornito e dipendenti da vizi di parti produzione, ivi comprese le operazioni inerenti la consegna del prodotto, ed a sostenere tutti i costi e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a le spese inerenti ai danni eventualmente derivanti dai suddetti difetti. Per la richiesta di interventi in garanzia, l’Ente Gestore dovrà notifica- re per iscritto alla Ditta ogni difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeriscontrato entro 15 (quindici) giorni ca- lendariali dalla data in cui il difetto è stato riscontrato. Le parti coperte da garanzia e La Ditta si obbliga ad intervenire per la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i constatazione dei difetti/vizi e/o i difetti derivanti da: impropria per l’eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove tecnicamente possibile, entro e non oltre 15 (quin- dici) giorni calendariali dalla data di ricezione della chiamata in garanzia. Qualora non sia possibile la rimessa a norma sul posto, il prodotto oggetto della richiesta dell'intervento in garanzia, dovrà essere ritirato dalla Ditta, a sua cura, spese e rischio, entro 15 (quindici) giorni calendariali dalla data di notifica del difetto riscontrato. Il prodotto rilavorato o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete sostituito a seguito di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto una chiamata in garanzia, previo consenso dell’Amministrazione, dovrà es- sere riconsegnato entro 15 (quindici) giorni calendariali dal momento del contratto; c. il suo ritiro. Su detto prodotto è applicabile un nuovo periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo pari a quello della consegna dei beniinizialmente previsto. Nel caso di collaudo Ogni ritardo nella riconsegna del prodotto sotto- posto ad intervento in contraddittorio con emissione del relativo certificatogaranzia sarà assoggettato alle stesse penalità, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualoraper tempo e valore, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) applicabili per il periodo ritardo nella presentazione alle verifiche di detenzione conformità e consegna del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoprodotto medesimo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Combustibile Navale Distillato

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneIl Punto Vendita a Distanza si impegna a costituire, ovvero la sostituzioneentro 20 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, apposita garanzia a copertura degli obblighi derivanti dal presente Contratto, come meglio di seguito precisato. La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, da consegnare al Concessionario entro il suddetto termine di 20 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, rilasciata da primario istituto di credito o primaria compagnia assicurativa, in favore del Concessionario medesimo o di soggetto da esso designato, a scelta prima richiesta, senza eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ex art. 1944, secondo comma, x.x., xxxx'xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx 00.000,00 (xxxxxxxxx/00), fatti salvi gli obblighi di EBIT S.r.l reintegro e di parti adeguamento come di seguito previsti. In alternativa, la suddetta garanzia potrà essere costituita, nel rispetto del predetto termine sopra indicato e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili per il medesimo importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), sotto forma di deposito cauzionale in numerario, fermi gli obblighi di reintegro e di adeguamento di cui in prosieguo. Tale garanzia è a difetto copertura di fabbricazione difetti intrinsechi tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi l’obbligo di garantire la regolarità e continuità dell’Attività di Raccolta e gli obblighi di cui alle lettere n), o) dell’art. 3, nonché l’obbligo di provvedere al materialeversamento degli importi dovuti al Concessionario ai sensi degli articoli 3, lett. Le parti coperte da garanzia q), e 5. Sino all’effettivo rilascio della fideiussione o alla costituzione del deposito cauzionale di cui sopra, il Concessionario, ferma restando la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 12, avrà, in ogni caso, facoltà di non avviare e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari sospendere le attività oggetto del contratto; c. presente Contratto. Qualora il periodo su indicato importo si riduca in esito ad escussione per qualsiasi causa avvenuta, il Punto Vendita a Distanza si impegna al reintegro della garanzia o del deposito cauzionale, entro i 20 (venti) gg. successivi al verificarsi della riduzione. Il Concessionario si riserva inoltre di richiedere, in qualsiasi momento, l'adeguamento della fideiussione o del deposito cauzionale sulla base del reale andamento dell’Attività di Raccolta in modo da rendere disponibile una garanzia decorre dal 30mo giorno successivo pari ad almeno il 50% per cento della raccolta media mensile calcolata sui 6 mesi antecedenti alla data di riferimento. Il Punto Vendita a quello della consegna dei beniDistanza si impegna, ora per allora, a provvedere al suddetto adeguamento entro e non oltre i 30 (trenta) gg. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione ricezione della suddetta richiesta. Ferma restando la facoltà del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali Concessionario di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediaresuccessivo art. 12, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno il Punto Vendita a carico Distanza non provveda al reintegro e all’adeguamento della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/fideiussione o del difettodeposito cauzionale nei termini sopra indicati, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa gravesarà, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirentealtresì, direttamente o indirettamente, facoltà del Concessionario stesso sospendere l’erogazione delle Giocate in dipendenza pendenza dei vizi e/o difetti denunciati suddetti termini e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, sino all’effettivo adempimento da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lPunto Vendita a Distanza.

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Samples: Authorization Agreement for Remote Collection of Telecommunication Lotteries

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. L'Appaltatore espressamente garantisce la riparazionepiena utilizzabilità di quanto fornito, ovvero riconoscendo di essere soggetto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. 2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la sostituzionefornitura venga realizzata a regola d’arte e che i relativi materiali e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano: a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, a alle lavorazioni e alla scelta di EBIT S.r.l componenti, che devono essere di parti facile reperibilità sul mercato b) conformi ai requisiti funzionali e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto c) rispondenti a difetto tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili presso l’aeroporto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia riferimento d) durevoli nel tempo e la durata della stessa sono indicate separatamentenon soggetti ad eccessiva usura. b. Sono esclusi 3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete data di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo consegna, oppure di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai redazione del verbale di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Collaudo favorevole, ove contrattualmente previsto. c. 4. Durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo l'Appaltatore provvede a quello propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente fornito, fatto salvo il diritto della consegna dei beniCommittente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui, nel corso del relativo certificatosuddetto periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualorasi rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l l’Appaltatore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareprovvedervi utilizzando componenti di nuova fabbricazione. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento. 5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, ove possibileprevisto, agli eventuali malfunzionamentidelle prestazioni contrattuali, fermo restando che obbligandosi ad eseguire le opportune riparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, l'Appaltatore si assume i rischi e le spese necessarie per l’attuazione relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di dette misure saranno a carico della parte Acquirentetutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento. e. La denuncia degli eventuali vizi 6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accettare la fornitura anche priva delle caratteristiche/funzionalità richieste. In tal caso troverà applicazione il meccanismo di riduzione del corrispettivo. 7. Qualora previsto nella documentazione tecnica allegata al Contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del verbale di Collaudo finale favorevole, la più idonea assistenza postvendita, in modo da consentire in ogni circostanza, la reperibilità, per tale periodo, di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità di quanto fornito. 8. L’Appaltatore è tenuto a trasferire alla Committente tutte le garanzie ricevute dai Subfornitori relativamente a qualsiasi parte acquistata e/o riparata da tali soggetti. 9. Con espresso riferimento alle componenti software, nel caso in cui i vizi e i difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattasi xxxxxxxx solo dopo l’accettazione, l’Appaltatore è tenuto a pena coprire i conseguenti disservizi tramite la garanzia. La Committente può, pertanto, avvalersi della garanzia per un periodo di perdita del dirittododici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) dal go live con esito positivo di quanto fornito, esclusivamente per iscrittooperando, con lettera raccomandata A/Rove contrattualmente previsto, rivolta alla sede operativa anche in relazione a nuovi sviluppi. La garanzia copre, comunque, tutti i vizi denunciati dalla Committente nel termine di Genova di EBIT S.r.l. entro otto sessanta giorni dalla scoperta scoperta. 10. A puro titolo indicativo e non esaustivo la garanzia opera al verificarsi dei seguenti eventi: a) riscontrata non conformità delle componenti software installate e b) vizi di progettazione occulti che hanno successivamente dato origine a funzioni non rispondenti alle esigenze evidenziate in fase di analisi (ad es. le configurazioni effettuate e i relativi software implementati non permettono di ottenere il dettaglio dei dati necessari, le funzionalità hanno tempi di risposta non conformi, i report sono con un livello di dettaglio insufficiente o eccessivo) c) anomalie del vizio o difettosoftware (ad es. Insieme interruzioni di transazioni e procedure, blocchi del sistema) d) anomalie generate da interventi in altri ambiti, pur se eseguiti con buon esito e) malfunzionamenti non rilevati né in sede di Xxxxxxxx né successivamente al go live, intendendosi per tali la non aderenza dei risultati a quelli contrattualmente attesi. L’Appaltatore anche in tal caso dovrà effettuare le modifiche necessarie al fine di eliminare le difformità del software installato ovvero modificato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con la denuncia Committente. La revisione (o patch) del software si intenderà accettata se non presenterà più i difetti denunciati e se supererà con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione in contradditorio tra le Parti. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei vizi l’Acquirente difetti, non dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose introdurre nuovi errori e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidifetti, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunané creare ulteriori malfunzionamenti. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contratti Di Fornitura

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Il Fornitore garantisce la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a Prestazione da qualsiasi difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeprogetto, di materiali o di costruzione o di installazione per il periodo fisso di almeno 24 mesi dalla data del Collaudo definitivo favorevole. Le parti coperte da La garanzia si intende totale, comprensiva di ogni onere e deve intendersi estesa ad ogni componente hardware e software del sistema oggetto di contratto ed è comprovata dal rilascio di un certificato di garanzia per ciascun apparato consegnato, riportante il numero identificativo dell’apparato, la durata data del collaudo del lotto, la sottoscrizione della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi Direzione contratto. Il Fornitore prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo ogni componente difettoso, ivi comprese le spese di software o interfacce non nativi imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno) nonché ogni intervento necessario per rimuovere difetti e/o non forniti corretta esecuzione in corso di installazione o comunque necessari per portare la Prestazione a rispondere pienamente ai requisiti funzionali e prestazionali di Contratto. La garanzia sui software si intende riferita al corretto e continuativo funzionamento dei programmi applicativi software, in ogni loro componente, ed alla eliminazione, anche preventiva, di eventuali possibili vizi, con il rilascio e la installazione gratuita di tutte le nuove versioni e/o aggiornamenti rilasciati nel periodo di garanzia. Il periodo di intervento a titolo di garanzia deve essere compatibile con le esigenze di esercizio del Committente che, se non compatibili con i tempi del Fornitore, di volta in volta saranno definite e assegnate all’atto della richiesta di intervento. In linea generale, in caso di guasti e/o disfunzioni agli apparati e del Centro di Controllo, il Committente segnalerà il guasto e/o disfunzioni al Fornitore tramite fax/telefono/e-mail (cfr. art.19.2), mediante apposito modulo. Il Fornitore dovrà intervenire, effettuare una precisa diagnosi del guasto e/o disfunzione e ripristinare tutte le funzionalità del sistema di bordo entro 24 ore dalla data di segnalazione. Se il guasto riscontrato risulta imputabile all’apparato fornito, la garanzia prevede lo smontaggio/rimozione dell’apparato guasto, il rimontaggio/sostituzione dell’apparato, il collaudo dell’apparato secondo quanto previsto dalla check-list e secondo le modalità riportate all’articolo riguardante l’installazione di nuovi apparati. L’apparato xxxxxx sarà ritirato a cura del Fornitore e nuovamente consegnato, una volta riparato, presso l’ufficio di competenza. Per ogni intervento manutentivo eseguito, il Fornitore dovrà presentare, su modulo standard, un rapporto di intervento preciso e circostanziato, contenente anche informazioni sul componente eventualmente sostituito, sulle ore di lavoro effettuate, sull’origine del problema e sulle possibilità che esso si ripresenti.‌ Il modulo dovrà essere controfirmato da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento un addetto per ogni singolo sito di collocazione degli apparati, da qualificarsi nei documenti contrattuali, con indicazione del relativo nominativo in modo leggibile. Ogni componente consegnato o riparato a titolo di garanzia sarà oggetto di un’estensione di 12 mesi del proprio periodo di garanzia conteggiata dal giorno di ricevimento dello stesso sul sito. Eventuali anomalie e disfunzioni delle logiche o comunque degli Apparati registrate nel periodo di garanzia saranno corrette e apportate ai componenti dal Fornitore a sue proprie spese. I periodi di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto correzione dovranno essere compatibili con le esigenze di esercizio del contratto; c. Committente. Il Fornitore durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo dovrà correggere a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente propria cura ed onere le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni anomalie constatate sulla Prestazione oggetto del contratto deve essere fattaContratto, a pena incluse le attrezzature, i pezzi di perdita del dirittoricambio e la documentazione, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa dovute in particolare a: • difetti di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base fabbricazione • non rispetto delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per performance Qualora durante il periodo di detenzione garanzia si manifestasse una insufficiente disponibilità delle parti di ricambio in rapporto alle esigenze di una corretta gestione della Prestazione sarà onere e cura del bene/ dei beni presso l’AcquirenteFornitore provvedere alla consegna delle parti di ricambio mancanti o rivelatesi numericamente insufficienti senza alcun compenso aggiuntivo. Qualora il Fornitore non provvedesse nei termini stabiliti, sino ad il Committente vi provvederà direttamente addebitando al Fornitore i costi sostenuti e in caso di inadempienza potrà rivalersi sulla fideiussione rilasciata ai sensi della garanzia. Qualora il Fornitore preveda che le parti di ricambio o detti componenti escano dalla produzione commerciale dovrà darne immediata notifica al Committente sottoponendo sia una lista integrativa delle stesse per un massimo del 30% del prezzo restante periodo concordato con lo stesso, fornendo, se richiesto dall’esercente, i disegni costruttivi di dette parti di ricambio sia una lista di parti di ricambio alternativa in fattura. La somma residua sostituzione delle parti in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta procinto di EBIT S.r.l. al riguardouscire dalla produzione. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contratto Di Appalto

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia A garanzia degli impegni assunti col presente contratto il concedente dà atto che il concessionario ha presentato congrua polizza fidejussoria x. xxxxxx in data da - Agenzia di per l'importo di € pari al 10% del canone complessivo da corrispondere per 8 (otto) annualità. Resta inteso che la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e definitiva dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi del contratto, pena la risoluzione dello stesso. In caso di mancato, inesatto o parziale adempimento contrattuale, formalmente contestato, l’Istituzione “Le Mura” avrà diritto di escutere e/o i difetti derivanti da: impropria introitare, in tutto o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentein parte, la cauzione prestata, in base alla gravità dell’inadempienza contestata, senza possibilità di eccezione alcuna da parte del concessionario. E’ consentita la riduzione della garanzia proporzionalmente al pagamento dei canoni corrisposti annualmente; per tale intendendosi comunque il concessionario dovrà reintegrare la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete medesima entro il termine di assistenza ufficiale 15 (quindici) giorni dalla formale richiesta dell’Istituzione, qualora nel corso del contratto l’Istituzione abbia introitato in tutto o in parte la stessa. Al termine della venditrice; utilizzo durata della concessione, previa verifica del corretto pagamento dei canoni, la suddetta garanzia potrà essere svincolata dietro presentazione di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai idonea richiesta, salvo che a seguito di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo verbale di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello riconsegna della consegna dei beni. Nel caso di collaudo struttura, redatto in contraddittorio tra l'Istituzione ed il concessionario, emergano danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del concessionario medesimo. Il concedente dà altresì atto che il concessionario ha presentato congrua polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data un massimale di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni almeno € 1.000.000,00 (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beniunmilione/00) per sinistro ed un massimale di almeno € 100.000 (centomila/00) per danni a cose, giusta polizza n. rilasciata da - Agenzia di .Oppure il periodo concessionario è in possesso di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta polizza RC n. rilasciata da - Agenzia di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.con relativa

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Samples: Concessione Di Spazi E Volumi

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi (o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara), a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di EBIT S.r.l accettazione della fornitura). Nel corso di parti tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto ren- dere necessari al fine di fabbricazione eliminare eventuali vizi o difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia vizi, difetti od altre difformità che rendano i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non beni forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali inidonei ad essere utilizzati all’uso per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniquale sono naturalmente destinati. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del Stazione Appaltante avrà diritto, esclusivamente per iscrittopertanto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichegratuita dell’apparecchiatura, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del senza ulte- riori oneri oltre al prezzo in fattura corrisposto per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente12 mesi dianzi indicato, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma si verifich i il cat- tivo o mancato funzionamento della stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto Fornitore non sottintende riconoscimento del potrà sot- trarsi alle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da un fatto verificatosi succes- sivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta difetto di EBIT S.r.l. al riguardoproduzione) o da fatto proprio dell’Amministrazione. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Technical Specifications for Dental Equipment Supply

Garanzia. a. Costituisce 12.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 12 mesi. Esso comincia a decorrere con il ricevi- mento/collaudo della consegna. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di ga- ranzia scade al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo. 12.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzio- ne o riparazione, ovvero la il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal ricevi- mento/collaudo delle parti sostituite o riparate, laddove il termi- ne di garanzia per la fornitura, ai sensi del paragrafo preceden- te, scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per la consegna. 12.3 La garanzia decade anticipatamente se il cliente o terzi effet- tuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il cliente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per di- minuire il danno e non denunci immediatamente a scelta Siemens il difetto dando a quest'ultima la possibilità di EBIT S.r.l eliminarlo. 12.4 Durante il termine di garanzia i difetti riscontrati devono essere comunicati senza ritardo a Siemens per iscritto, comunque al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Siemens provvederà a eliminare i difetti contestati, a propria scelta, mediante ripara- zione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Laddove vengano sostituite parti difettose, queste ultime diven- tano di proprietà di Siemens. 12.5 I costi per le riparazioni eseguite in fabbrica sono posti a carico di Siemens. Qualora la riparazione non possa avvenire nello stabilimento di Siemens, i costi a ciò collegati, nella misura in cui essi superino i normali costi di trasporto, personale, viaggio e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia soggiorno nonché i costi per l’installazione e la durata della stessa rimozione delle parti difettose, sono indicate separatamentea carico del cliente. b. 12.6 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sus- sistenza della caratteristica interessata in occasione della veri- fica di ricevimento/collaudo ai sensi dell’articolo 11; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano sod- disfatte in tutto o in parte, il cliente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazione da parte di Siemens. Ove tale ripa- razione non riesca in tutto o in parte, il cliente ha diritto a un'a- deguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia tal- mente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattuito, il cliente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pagati per le parti della fornitura interessate dal re- cesso. 12.7 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, co- struzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, man- cata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inadeguati, azioni chimi- che o elettrolitiche o disturbi dovuti ad apparecchi non forniti da Siemens, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere. 12.8 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più detta- gliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di desti- nazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il cliente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista tempo- rale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo materiale di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai supporto di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, dati la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data comprende soltanto l’installazione di emissione del certificatodati oggetto di backup. d. Qualora12.9 Per forniture e prestazioni di subappaltatori, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturacome anche per apparecchi normalmente reperibili sul mercato provenienti da subfornitori quali computer, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzestampanti, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lecc., o alla sostituzione del bene/ Siemens cede al cliente i relativi diritti nei confronti dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosubfornitori. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Fornitura Di Impianti

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti 9.1. In deroga agli articoli 1490 e componenti seguenti c.c. e salvo diverso accordo scritto tra le Parti IMAF garantisce che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione i propri prodotti sono esenti da vizi/difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatododici mesi, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decorrenti dalla data di emissione del certificatoconsegna della merce all’acquirente. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito 9.2. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) uso negligente o improprio degli stessi; (iv) mancata ordinaria manutenzione e conservazione dei prodotti; (v) normale usura connessa all’utilizzo; (vi) riparazioni o modifiche apportate dall’Acquirente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. IMAF. La denuncia degli eventuali vizi garanzia non copre danni e/o difetti riscontrati sui beni oggetto dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dall’Acquirente o dall’utilizzatore finale. In caso di vendita di attrezzature, si intende compresa nella presente garanzia convenzionale la sostituzione del contratto deve essere fattapezzo di ricambio, con esclusione dei costi di uscita del tecnico. 9.3. A condizione che il reclamo dell’Acquirente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, IMAF s’impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. 9.4. L’Acquirente dovrà denunciare, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente per iscrittoa IMAF la presenza di vizi o difetti entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, con lettera raccomandata A/Roppure, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio in caso di vizi o difettodifetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoTrascorsi i termini succitati, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoprodotti s’intendono definitivamente accettati. f. La garanzia prestata 9.5. I reclami devono essere eseguiti per iscritto e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità 9.6. Qualora un reclamo risulti totalmente o parzialmente infondato, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire a IMAF le spese da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate questi sostenute per l’accertamento (a titolo esemplificativo e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicinon esaustivo viaggi, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventoperizie, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaecc.). g. Nell’ipotesi 9.7. In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso IMAF se il prezzo dei prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 la mancata corresponsione del prezzo in fattura alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoi quali l’Acquirente intende far valere la garanzia. x. Xxxxx i casi 9.8. Senza pregiudizio a quanto indicato all’articolo 9.3 e salvo il caso di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. IMAF non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli sarà responsabile per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi qualsivoglia danno derivante e/o difetti denunciati e accertaticonnesso ai vizi dei prodotti. In ogni caso, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT IMAF non sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.ritenuto

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Subfornitura

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneGli interventi a seguito di attività di nuovi sviluppi e di manutenzione evolutiva, ovvero la sostituzionesulla base degli ordinativi di lavoro, saranno considerati operativi alla data di accettazione dei relativi prodotti, o in alternativa il loro uso produttivo, ed è previsto un periodo di 12 (dodici) mesi di garanzia a scelta di EBIT S.r.l di partire da tale data. In detto periodo il Fornitore correggerà tempestivamente ed a sua cura e spese tutte quelle parti e componenti che per le quali si dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i riscontrare vizi e/o errori delle attività compiute, fatti salvi i casi in cui gli stessi derivino da cause a lui non imputabili. Il collaudo per gli interventi pianificati e formalizzati attraverso “Ordinativi di Lavoro” (OdL) per i servizi di Nuovi Sviluppi e Manutenzione Evolutiva (comprese adattativa, preventiva e migliorativa) viene effettuato al termine delle attività previste; alla consegna dei relativi prodotti finiti si provvederà a redigere un apposito Verbale di Collaudo (VdC) per ogni Ordinativo di Lavoro. Il Verbale di Xxxxxxxx non verrà emesso in caso di difetti o mancanze tali da rendere il servizio assolutamente inaccettabile. Qualora, invece, i difetti derivanti da: impropria rilevati siano di lieve entità o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; risolubili in breve tempo, il Committente prescriverà specificatamente le soluzioni da adottare subordinando l’emissione del certificato alla regolare esecuzione delle soluzioni prescritte al Fornitore. La manutenzione correttiva a fronte della garanzia delle implementazioni per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata nuovi sviluppi o manutenzione evolutiva comprende gli interventi che dovessero essere necessari per rimuovere non conformità o malfunzionamenti dovuti ad errori all’interno della codifica delle implementazioni e viene prestata sulla base di adeguata documentazione di errore e delle informazioni sul malfunzionamento che saranno fornite da Autostrade per l’Italia. Inoltre sarà cura del personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo ASPI permettere al Fornitore di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai riprodurre l’errore in ambiente di fuori delle specifiche ambientali test. Anche per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il tali interventi è previsto un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo di 12 (dodici) mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre partire dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ accettazione dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.lrelativi prodotti. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata decade : • qualora si rilevi che il malfunzionamento sia causato da EBIT S.r.lazioni o mancate azioni da parte di ASPI o inadempienze da parte di Terze Parti sotto il controllo di Autostrade per l’Italia, o circostanze di situazioni di emergenze, o eventi di forza maggiore. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e• sui programmi o parte degli stessi modificati da ASPI e da Terze Parti sotto il controllo di Autostrade per l’Italia, senza coinvolgimento ed accordo con il Fornitore. • sui programmi o parte degli stessi eseguiti su piattaforme hardware/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici software diverse da quelle prescelte per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta realizzazione dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaprogrammi. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Technical Specifications Agreement

Garanzia. a. Costituisce oggetto 13.1. Non sussiste alcun obbligo da parte di EuroChem di effettuare un controllo della Garanzia merce in arrivo al di là dell’obbligo ordinario di diligenza di seguito specificato. Il controllo della merce in arrivo effettuato presso la riparazionesede di EuroChem è limitato alla verifica dell’ordine di spedizione, ovvero della quantità delle unità consegnate e dell'assenza di danni da trasporto chiaramente evidenti sull’imballaggio di trasporto. EuroChem segnalerà immediatamente al Fornitore eventuali difetti riscontrati durante la sostituzionegestione ordinaria della propria attività. L’esito del controllo effettuato presso la sede di EuroChem è definitivo e vincolante per entrambe le Parti. 13.2. Il Fornitore assicura e garantisce, per un periodo di [un (1)] anno, che la propria prestazione corrisponde alle caratteristiche concordate nel contratto e che essa è idonea allo scopo previsto. La garanzia non pregiudica i diritti di garanzia spettanti ad EuroChem in base alla legge vigente. 13.3. Qualora EuroChem, a scelta seguito della violazione di EBIT S.r.l un obbligo (ad esempio forniture/servizi difettosi), dovesse incorrere in costi, quali ad esempio spese di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto trasporto/viaggio, costi di fabbricazione difetti intrinsechi al lavorazione, di materiale. Le parti coperte , spese di cernita, richieste di indennizzo/risarcimento danni da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi eparte di terzi, in particolare di clienti o penali contrattuali per forniture/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoservizi difettosi, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure costi saranno a carico della parte Acquirentedel Fornitore. Tuttavia, ciò non si applica qualora il Fornitore abbia agito senza colpa, ad eccezione dei casi in cui le richieste avanzate si basano sulla responsabilità oggettiva (responsabilità di prodotto, garanzia del prodotto, sicurezza del prodotto). e. La denuncia degli 13.4. Il termine di prescrizione per i diritti di garanzia è di [due (2)] anni; ciò non pregiudica eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena termini di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni prescrizione più lunghi previsti dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonolegge. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l13.5. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/Al Fornitore sarà concessa l’opportunità di rimediare al difetto, ovvero di riparare o viziate e l’eventuale manodopera sostituire il prodotto difettoso o di tecnici per la riparazione o sostituzioneripristinare i servizi. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese In caso di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicicompravendita, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente EuroChem ha diritto, a scelta propria discrezione, di EBIT S.r.l.richiedere la sostituzione al posto della riparazione. Se il Fornitore non è in grado di provvedere alla riparazione o sostituzione entro il termine prefissato, EuroChem ha il diritto di (i) porre rimedio essa stessa o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari rivolgersi a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino tal fine ad un massimo terzo a spese del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o Fornitore (ii), a seconda dell’entità del difetto, occorrendo di recedere dal relativo ordine, nonché di restituire l’oggetto della prestazione difettosa per conto e a tal fine specifica dichiarazione scritta rischio del Fornitore o (iii) di EBIT S.r.l. al riguardorichiedere una riduzione del prezzo, (iv) di chiedere il risarcimento dei danni. x. Xxxxx 13.6. Al fine di assicurare i casi propri doveri di dolo o garanzia, il Fornitore, su richiesta di colpa graveEuroChem, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – dovrà rilasciare una fideiussione di qualsiasi natura o causa garanzia che scadrà [due (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento 2)] mesi dopo la fine del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiperiodo di garanzia. i. L’obbligo 13.7. Qualora prodotti/servizi dello stesso tipo vengano forniti ripetutamente in condizioni difettose, EuroChem avrà la facoltà di garanzia è subordinatorecedere dall’intero Contratto, nella sua attivazioneanche per le consegne non ancora effettuate, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto a condizione di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia averlo notificato per iscritto al Fornitore e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lche quest’ultimo abbia continuato a fornire prodotti difettosi successivamente a tale notifica.

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Samples: Condizioni Generali D’acquisto

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione11.1 L’Offerta FREE lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla disci- plina sulla garanzia legale di conformità, ovvero la sostituzionedi cui al D.Lgs. n. 206/2005, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialesuccessive modifiche, “Codice del Consumo”. Le parti coperte da La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia legale copre i vizi e/o i di conformità (es. malfunzionamenti, difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; del Terminale) per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi decorrenti dalla data di emissione consegna del certificatoTerminale. d. Qualora11.2 In caso di guasto del Terminale non coperto dalla garanzia del produttore o da eventuali prestazioni opzionali di assistenza tecnica erogate da WindTre o da terzi, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaovvero in caso di danneggiamento del Terminale, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno riparazione sono a carico della parte Acquirentedel Cliente e dovranno essere effettuate in centri di assistenza tecnica indi- cati da Wind Tre, utilizzando parti di ricambio originali. e. La denuncia degli eventuali vizi e/11.3 In caso di riparazione del Terminale, il Cliente può utilizzare Servizi (cfr. art. 2.3.), anche in relazione ad un eventuale nuovo Terminale in sostituzione, solo se l’in- tervento di riparazione o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al sostituzione sia stato eseguito presso un Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta As- sistenza autorizzato da Wind Tre o dalle case costruttrici con parti di intervento, effettuata nelle forme che precedonoricambio originali. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi 11.4 Nel caso in cui il bene/ Cliente restituisca mediante rivendita, durante l’esercizio dei Servizi Cambia o Restituisci, un Terminale riparato o sostituito presso centri non autorizzati da WindTre o dalle case costruttrici con parti di ricambio non originali, Wind Tre potrà addebitargli, mediante il metodo di pagamento indicato in sede di sottoscrizione, un importo indicato al successivo art. 12, per il mancato rispetto delle norme contrattuali. 11.5 La presenza di malfunzionamenti coperti o meno da garanzia legale di conformità, e l’avvio delle relative procedure di riparazione, non sospende l’obbligo di corri- spondere a WindTre i beni costi relativi ai servizi oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lContratto FREE., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1 Il Venditore garantisce che la merce consegnata è di nuova fabbricazione, realizzata in conformità alle specifiche indicazioni tecniche richieste dal Compratore. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti della Garanzia la riparazionemerce riconducibili al Venditore, ovvero la sostituzionee non si applica nel caso in cui il Compratore non prova di avere effettuato un corretto uso, manutenzione, applicazione, conservazione della merce e una utilizzazione della stessa in ambienti e per applicazioni non coerenti alla sua destinazione. 7.2 Il periodo di garanzia è di 12 mesi (dodici mesi). La garanzia decorre dalla data di consegna della merce indicata nel documento di trasporto. A condizione che il reclamo del Compratore sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, il Venditore si impegnerà, a scelta sua discrezione, a sostituire o riparare la merce o le parti di EBIT S.r.l questa che presentino vizi o difetti. 7.3 All’atto della consegna il Compratore è tenuto a verificare che la merce sia integra e corrisponda a quanto richiesto. 7.4 Il Venditore consegna la merce al Compratore con imballo contrassegnato da nastro adesivo riportante il proprio marchio, quale sigillo di parti e componenti garanzia del contenuto. Il Venditore, pertanto, garantisce l’integrità della merce regolarmente imballata fino al momento in cui viene consegnata al vettore, al trasportatore o al Compratore, a seconda di chi effettua il trasporto. 7.5 Nel caso in cui l’imballo arrivi danneggiato nel luogo di destinazione richiesto dal Compratore, il Compratore dovrà denunciare per iscritto con un mezzo che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia assicuri la prova e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi data del ricevimento, ogni vizio e/o i difetto dell’imballo direttamente sul CMR o sul Documento di Trasporto che accompagna la merce, con l’indicazione espressa che l’imballo della merce risulta danneggiato e non integro e che accetta la merce con riserva di verificare e controllare il contenuto. Il Compratore dovrà comunicare immediatamente per iscritto, con un mezzo che assicuri la prova e la data del ricevimento, quanto accaduto sia al vettore, al trasportatore e al Venditore. 7.6 Nel caso di danni o difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. merce occorsi durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo il Compratore si obbliga a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente comunicare al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente Venditore per iscritto, con lettera raccomandata A/Run mezzo che assicuri la prova e la data del ricevimento, rivolta alla sede operativa l’esistenza dei difetti non più tardi di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 5 (cinque) giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con data in cui la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera merce arriva nel luogo di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonodestinazione richiesto dal Compratore. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera 7.7 Il Compratore avrà in ogni caso facoltà di tecnici contestare per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaiscritto eventuali vizi occulti entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. g. 7.8 Il materiale che il Compratore reputa non conforme a quanto richiesto dovrà essere messo a disposizione del Venditore il quale valuterà se sussiste la non conformità. Dopo aver esaminato la merce il Venditore comunicherà al Compratore se la contestazione è fondata o meno, motivandone le ragioni. (a) Nell’ipotesi in cui il bene/ Venditore ritenga che la merce non sia conforme, autorizzerà il Compratore a rendere la merce non conforme ed emetterà una nota di accredito per l’importo relativo alla merce non conforme. Il Compratore si impegna ad effettuare contestualmente un nuovo ordine di reintegro del valore pari all’importo totale indicato nella nota di accredito. Il Venditore comunicherà inoltre al Compratore i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto tempi e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) i termini per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirenteripristino della merce, sino ad un massimo del 30% del prezzo le spese sostenute, comprese quelle per il trasporto della merce; le Parti si accorderanno in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. merito al riguardopagamento. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale6.1. Le parti Apparecchiature sono coperte da garanzia contro i difetti di fabbricazione o del materiale alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti dal produttore e riportate nel relativo certificato di garanzia. In caso di difetti di funzionamento coperti da garanzia il Cliente dovrà dare comunicazione immediata a Qcom. La garanzia non copre: a) gli eventuali danni cagionati dai dispositivi o da una errata utilizzazione degli stessi; b) gli interventi, le riparazioni o le manomissioni effettuate dall'utente o da personale non autorizzato da Qcom; c) la durata rimozione o alterazione dei codici identificativi o qualora gli stessi risultino illeggibili; d) il danneggiamento dei dispositivi dovuto a comportamento imputabile al Cliente o a negligenza o difetto di manutenzione o interruzioni di elettricità o a eventi naturali, compresi gli eventi meteorologici o di uso dei dispositivi in difformità dalle istruzioni ricevute. La garanzia del produttore, salvo eccezioni, non è inclusiva degli interventi di manodopera necessari alla sostituzione degli apparati venduti: in questo caso sarà quindi addebitato un corrispettivo calcolato in base alle tariffe orarie della stessa sono indicate separatamentemanodopera del listino Qcom in vigore al momento e accessibile chiamando il Servizio Clienti al numero gratuito 800 121 997. b. Sono esclusi dalla 6.2. Le Apparecchiature concesse in comodato d'uso al Cliente restano di proprietà di Qcom che s'impegna a garantire sui prodotti la manutenzione correttiva gratuita, ad eccezione dei casi di esclusione della garanzia specificati al punto 6.2. Il Cliente si obbliga a mantenerle libere da sequestri, pignoramenti e da qualsiasi atto o onere pregiudizievole, obbligandosi a risarcire tutti i vizi danni cagionati dall'inadempimento di tale obbligo. Il Cliente assume l'obbligo di custodire e conservare le Apparecchiature ricevute con la massima cura e diligenza, assumendosi ogni rischio relativo al loro perimento o deterioramento che ecceda l'uso normale. Il Cliente si obbliga altresì a non cedere a terzi per alcun titolo o causa le Apparecchiature ricevute e a non aprire, smontare, rimuovere o manomettere in qualsiasi modo le stesse per eseguirvi interventi di qualsiasi natura. 6.3. Il Cliente si impegna a utilizzare le Apparecchiature rispettando le istruzioni fornite da Qcom. Quest’ultima si riserva altresì la possibilità di concedere in uso al Cliente, proprie Apparecchiature tecniche per il collegamento alla rete Qcom. In quest’ultimo caso la fornitura delle Apparecchiature avverrà secondo le condizioni economiche indicate nella Proposta di Contratto e/o nelle Condizioni Specifiche del Servizio. 6.4. In caso di Apparecchiature e prodotti in vendita, Qcom si riserva la proprietà dei Prodotti fino all'integrale pagamento del prezzo di acquisto concordato e degli oneri fiscali dovuti. Trascorsi inutilmente i difetti derivanti datermini del pagamento, Qcom potrà, senza pregiudicare ogni altro suo diritto e senza necessità di messa in mora, risolvere il Contratto e riprendere il possesso dei Prodotti a spese del Cliente. 6.5. Il Cliente avrà facoltà di pagare il prezzo di acquisto concordato attraverso la stipula di un contratto di locazione operativa con società terza, previa accettazione da parte di quest'ultima. In questo caso la proprietà dei prodotti oggetto del Contratto rimarrà in capo alla società di locazione operativa con la quale si è sottoscritto specifico contratto. Per i termini e le condizioni di locazione si rimanda integralmente al contratto stipulato con la società di locazione operativa. Sono a carico del Cliente le conseguenze di eventuali ritardi nell’installazione e/o di interruzioni nel funzionamento dei prodotti, dovute a non conformità dei locali e delle relative attrezzature. 6.6. Nel caso di comodato d'uso, Qcom si riserva il diritto di modificare o sostituire, a propria cura e spese, le Apparecchiature, o parte di esse, per esigenze del Servizio o allo scopo di migliorare lo stesso. Il Cliente consentirà a Qcom libero accesso alle Apparecchiature e alle sue sedi e/o uffici al fine di consentirle di fornire il Servizio e di adempiere al Contratto. Qcom potrà, durante il periodo di validità del Contratto, effettuare verifiche e controlli in ordine al corretto uso e disponibilità degli apparati forniti al Cliente accedendo presso i locali e sedi del Cliente durante l’ordinario orario di attività lavorativa. Qcom potrà altresì incaricare propri consulenti e/o esperti, muniti di documento di riconoscimento, per l’effettuazione di tali controlli, nonché per eseguire gli interventi di manutenzione, accollandosene ogni onere e responsabilità. Il Cliente autorizza sin d’ora Qcom a svolgere tali verifiche e controlli. 6.7. Ogni spesa necessaria ad attrezzare adeguatamente i locali e le apparecchiature del Cliente secondo i parametri e le indicazioni fornite da Qcom sarà ad esclusivo carico del Cliente. Fatto salvo quanto diversamente indicato nel Contratto, il Cliente dovrà formulare specifica richiesta scritta a Qcom al fine di effettuare traslochi e/o spostamenti e/o variazioni degli apparati di proprietà di Qcom, necessari per la fornitura del Servizio. Il Cliente è sempre tenuto a comunicare immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, a Qcom la richiesta di effettuare interventi sugli apparati forniti da Qcom per la corretta prestazione del Servizio. Gli eventuali danneggiamenti arrecati agli apparati di proprietà di Qcom, ma a disposizione del Cliente, ovvero alla piattaforma, causati in conseguenza della mancata tempestiva comunicazione di cui al presente punto, saranno considerati di esclusiva responsabilità del Cliente. Pertanto in tali casi, ove da detti danneggiamenti derivassero errati o difettosi funzionamenti o interruzioni nella fornitura del Servizio, Qcom non potrà esserne considerata responsabile. 6.8. Il Cliente, qualora si rendesse necessario, dovrà intervenire a proprie spese alla configurazione dei propri apparati (ad esempio Firewall e Switch), al fine di assicurarsi l’operatività dei Servizi assunti da Qcom. 6.9. Qcom si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante raccomandata AR oppure PEC, nel caso in cui il Cliente non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni: impropria a) mancate e/o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi incomplete e/o non forniti da EBITcorrette dichiarazioni relative alla presenza di rischi specifici nei locali; modifiche b) mancata o non autorizzatecorretta predisposizione dei locali; funzionamento ai c) ritardato o mancato pagamento del prezzo di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniacquisto. Nel In caso di collaudo in contraddittorio con emissione risoluzione del relativo certificatoContratto, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data Qcom avrà facoltà di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito trattenere a titolo di installazione del bene/ indennizzo gli importi già versati dal Cliente a titolo di anticipo sul prezzo di acquisto dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiProdotti, fermo restando che il diritto di Qcom, ad ogni eventuale ulteriore risarcimento. In caso di risoluzione del Contratto il Cliente, laddove non abbia provveduto all’integrale pagamento del prezzo di acquisto secondo i termini e le modalità di cui al precedente articolo 6.4 dovrà restituire a Qcom i Prodotti sostenendone le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lquest’ultima.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1 In base alle caratteristiche dell’acqua da trattare eventualmente indicate nell’offerta o ivi richiamate, Culligan garantisce i propri Prodotti esclusivamente da eventuali vizi meccanici ed elettrici e nei limiti di rendimento e secondo i dati descritti nei relativi prospetti tecnici, per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna salvo le limitazioni e le esclusioni indicate nelle presenti condizioni generali. 7.2 Il Cliente deve, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1495 c.c., notificare a Culligan dettagliatamente e per iscritto tutti i difetti che si ritengono essersi manifestati entro il termine di 8 (otto) giorni decorrenti (i) dalla consegna, ove si tratti di vizi apparenti e 7.3 A seguito del ricevimento della Garanzia la riparazionenotifica scritta di cui sopra, ovvero la sostituzionese dall’accertamento dei fatti denunciati eseguito da Culligan dovesse risultare che, a scelta suo insindacabile giudizio, il vizio sia imputabile a Culligan, quest’ultima sarà tenuta, unicamente a propria scelta, a sostituire o riparare i prodotti difettosi e comunque a proprie spese. In questo caso Culligan potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, a spese del Cliente, che diventeranno di EBIT S.r.l sua proprietà. In ogni caso, le rese dei prodotti dovranno essere preventivamente accettate da Culligan. 7.4 Nel caso in cui dall’analisi dei Prodotti dovesse risultare che il difetto non sia imputabile a Culligan, la riparazione o sostituzione saranno a carico del Cliente, comprese tutte le spese di parti spedizione. 7.5 In esecuzione della garanzia prestata, Xxxxxxxx xxxx tenuta soltanto ad eliminare i vizi e componenti i difetti, essendo espressamente escluso per il Cliente il diritto di richiedere la 7.6 Resta inteso che la suddetta garanzia (obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) deve ritenersi assorbente e sostitutiva di ogni altra garanzia o responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, previste per legge in relazione ai Prodotti, rimanendo in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità di Culligan per danni, indiretti, incidentali e consequenziali che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi derivare dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi difettosità e/o non forniti conformità dei Prodotti, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge inderogabili di cui al d.lgs. 206/2005 e s.m.i. 7.7 La garanzia non potrà in nessun caso essere sospesa, interrotta o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo o ritiro dei Prodotti da EBIT; modifiche parte del Cliente, anche se dovuto ad interventi di riparazione in garanzia. Le Parti concordano che eventuali sostituzioni o riparazioni in garanzia non autorizzate; funzionamento ai determinano la decorrenza di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il un nuovo periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatogaranzia. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni 7.8 L’efficacia ed operatività della garanzia è subordinata all’assenza di insoluti verso Culligan da parte del Cliente ed alla sottoscrizione delle presenti condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentegenerali. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena 7.9 Resta impregiudicata la facoltà per le Parti di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo convenire diversi termini di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto mediante la stipula di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lun atto separato che deroghi espressamente a una o più delle disposizioni delle presenti condizioni generali.

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Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1 Salve le limitazioni previste nelle presenti CGVs, IMCD garantisce solamente che i prodotti consegnati, al momento della Garanzia consegna, rispettano le specifiche così come espressamente fornite da IMCD in relazione ad ogni prodotto venduto. IMCD non garantisce né in modo espresso né in modo implicito la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentecommerciabilità o l’idoneità dei prodotti ad un particolare scopo. b. Sono esclusi dalla 7.2 Qualora sia stata tempestivamente inviata una contestazione nel rispetto delle presenti CGVs, e IMCD la ritenga ragionevolmente giustificata, IMCD potrà liberamente scegliere tra uno dei seguenti rimedi a favore del Compratore: (a) consegnare i prodotti mancanti o ri-consegnare i prodotti che sono stati qualificati come difettosi, senza costi per il Compratore; oppure (b) applicare uno sconto sul prezzo. Con l’adempimento di uno dei suddetti rimedi, IMCD deve considerarsi adempiente ai propri obblighi (anche di garanzia) e non sarà tenuta a corrispondere alcuna ulteriore somma a qualsiasi titolo (compreso il risarcimento di eventuali danni). I prodotti oggetto di sostituzione diventano di proprietà di IMCD e devono essere resi in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 6 delle presenti CGVs. La soluzione descritta al presente articolo si applica anche nel caso in cui con una decisione (resa dal Tribunale competente) venga accertata la violazione di qualunque garanzia, giacché l’unico rimedio esperibile dal Compratore è quello di richiedere solamente l’adempimento del Contratto, ogni altro rimedio o richiesta risarcitoria deve ritenersi espressamente esclusa. 7.3 In ogni caso il Compratore riconosce ed accetta espressamente che la garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata fornita da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non IMCD sui prodotti consegnati e forniti da EBIT; modifiche terzi non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, può eccedere o estendersi oltre la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data fornita a IMCD dal terzo fornitore di emissione del certificatotali prodotti. Inoltre, IMCD non garantisce né in modo espresso né in modo implicito che i prodotti (acquistati da terzi fornitori) non violino diritti di proprietà intellettuale o privativa industriale altrui. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle 7.4 Le Parti confermano e riconoscono che il prezzo dei prodotti consegnati è stato determinato tenendo in considerazione le presenti condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente nonché le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico sopra indicate limitazioni della parte Acquirentegaranzia. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contratto Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta La garanzia fornita dal Venditore è di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi dalla data di emissione consegna della merce presso la propria sede e riguarda la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche tecniche specificate nel contratto e l’esenzione da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono destinati o diminuirne apprezzabilmente il valore. Il Venditore non garantisce la rispondenza della merce a caratteristiche tecniche non indicate espressamente in contratto né l’idoneità ad usi diversi da parte dell’Acquirente, se non espressamente richiamati in contratto. La garanzia non opera per i vizi causati da fatti successivi alla consegna non imputabili al Venditore, ivi inclusi i mancati controlli al momento della ricezione della merce di cui al precedente punto 11 e il negligente stoccaggio, né risponde del certificato. d. Qualoranaturale logorio dei prodotti e in caso di modifica o riparazioni effettuate dall’Acquirente o da terzi in modo non idoneo o senza il consenso del Venditore. L’Acquirente deve denunciare al Venditore, successivamente fornendo idonea documentazione fotografica, la non rispondenza della merce al positivo collaudo dell’apparecchiaturacontratto entro 10 giorni dal ricevimento; entro lo stesso termine di 10 giorni dal ricevimento, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito l’Acquirente dovrà denunciare al Venditore la presenza di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzevizi apparenti, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei benirilevabili secondo l’ordinaria diligenza. In caso di vizi non apparenti, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. l’Acquirente dovrà denunciarne la presenza al Venditore entro otto 10 giorni dalla scoperta scoperta, allegando sempre la documentazione fotografica. La garanzia opera solo se la denuncia dell’Acquirente è inviata nei termini sopra indicati. Il Venditore si riserva comunque il diritto di ispezionare e controllare la merce per riscontrare la fondatezza della denuncia. Salvo diverso accordo tra le parti, quando la denuncia del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoè formulata nei termini ed è fondata, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o Venditore provvede alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichepezzo viziato, ovvero alla consegnando all’Acquirente il pezzo sostitutivo entro 60 giorni dalla denuncia. In tale caso, l’Acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata né la riduzione del prezzo. L’Acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto neppure quando la merce sia stata irreversibilmente trasformata oppure quando non sia più nella sua disponibilità. In ogni caso, eventuali denunce dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 non legittimano la sospensione, nemmeno parziale, del pagamento del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione della merce oggetto di mese di utilizzo contestazione, né la sospensione del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difettopagamento di altre forniture. Salvo diverso accordo, occorrendo la sostituzione del pezzo viziato è da intendersi franco vettore (FCA) con spese e rischio da trasporto a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardocarico dell’Acquirente. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto Al momento della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzionestipula del contratto, a scelta garanzia dell’esatta osservanza di EBIT S.r.l tutte le obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 fatta salva la possibilità di parti applicare le riduzioni di cui all’articolo 97, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Qualora la garanzia venga costituita sotto forma di polizza fideiussoria, questa deve essere rilasciata da primaria compagnia assicurativa. La fidejussione dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta di XXXX SpA entro 15 giorni dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, AMES SpA, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dalla società. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte garanzia) da garanzia parte di AMES SpA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel In caso di collaudo decadenza dell’Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza che comporti la risoluzione del contratto, anche nel corso dell’esecuzione dello stesso, AMES SpA ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. Resta salvo per AMES SpA l’esperimento di ogni altra azione nel caso in contraddittorio con emissione cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. Ai sensi del relativo certificato, comma 5 dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla è progressivamente svincolata sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito; l’importo residuo permane fino alla data di emissione del certificatocertificato di regolare esecuzione. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Fornitura Di Generi Alimentari

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzioneL’affittuario si impegna a rilasciare alla stipula del contratto, a scelta favore di EBIT S.r.l Aspo – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA”, una cauzione pari ad euro 300.000,00= (trecentomila) , nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto ed il richiamo al presente articolo. La garanzia deve essere costituita, esclusivamente, mediante fideiussione solidale bancaria o assicurativa a prima richiesta, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di parti cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della parte concedente. Tale garanzia si intende costituita per l’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, il puntuale e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto regolare pagamento dei canoni ed oneri accessori convenuti, il pagamento di fabbricazione difetti intrinsechi al materialepenali ed indennizzi ed il risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati ai locali, impianti, arredi, attrezzature e beni in genere avuti in dotazione e per l’eventuale indennità di occupazione; resta salvo per “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Le parti coperte da garanzia La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata del presente contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione e la risoluzione del presente contratto. La cauzione resterà a disposizione di “ASPO – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA” non solo per tutto il periodo di durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi del contratto di affitto, bensì fino all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti e/o i difetti derivanti da: impropria aventi causa dal contratto medesimo, nel caso che la parte concedente dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoparzialmente. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Ramo d'Azienda

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaPROVVISORIA‌ L’offerta è corredata, a pena di perdita esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del dirittovalore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari a: Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.lcomma 8 del Codice. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente dirittoprovvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di EBIT S.r.l.cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso XX00X0000000000000000000X00, intestato alla sostituzione stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTI FINANZIARI DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DAI PROGRAMMI COMUNITARI HORIZON 2020 E HORIZON EUROPE, E DEI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI, EUROPEI ED INTERNAZIONALI”, indicando il/i CIG del/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta. In sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. In questa ipotesi dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del bene/ versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso, ai fini della restituzione della garanzia. La fideiussione può essere rilasciata: - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei beni con altro/ altri poteri necessari per impegnare il garante. La fideiussione deve: a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di analoghe caratteristicheappalto e del soggetto garantito (stazione appaltante); b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla risoluzione gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del contratto Codice, al solo consorzio; c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193; d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di richiesta di estensione della durata e alla restituzione validità dell’offerta e della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a 1/36 condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo seguito indicati. a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: − per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del prezzo Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in fattura. La somma residua possesso della certificazione; − per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosuo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. x. Xxxxx b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: − per i casi soggetti di dolo cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; − per i consorzi di colpa gravecui all’articolo 65, EBIT S.r.lcomma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione; Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. non risponde degli eventuali danni – È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di esclusione - la sottoscrizione della garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, provvisoria da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di un soggetto non dare corso all’intervento: legittimato a rilasciare la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso o non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lautorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Accordo Quadro

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione1. Il Tesoriere costituisce cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto e del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni stesse, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeai sensi dell’art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente113 del D.lgs. 163/2006. b. Sono esclusi dalla 2. L’entità della garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; definitiva è stabilita in misura pari al 10% dell’ammontare del corrispettivo forfettario e omnicomprensivo, specificatamente indicato per tale intendendosi comunque caso nell’offerta economica, calcolato sull’intero arco temporale della fornitura del servizio. Qualora nel corso di svolgimento del contratto dovesse intervenire un mutamento del regime di tesoreria, la riparazione effettuata da personale non appartenente cauzione sarà rimodulata proporzionalmente al corrispettivo residuo rideterminato. In caso di RTI, la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla rete società capogruppo, che alle società mandanti. 3. L’importo è ridotto del 50% se il Tesoriere è in possesso della certificazione del sistema di assistenza ufficiale qualità per la gestione dei servizi di Tesoreria degli enti pubblici conforme alle norme europee. In caso di R.T.I., la riduzione della venditrice; utilizzo garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della suddetta certificazione. 4. La garanzia dovrà essere costituita nei termini indicati nel disciplinare di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto gara e dovrà prevedere espressamente: a. la rinuncia al termine semestrale previsto dall’articolo 1957, comma 2, del contrattocodice civile; b. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; c. l’operatività della fideiussione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente. 5. La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà disposto mediante apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Regione, dopo che la stessa abbia accertato la completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. 6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il periodo Tesoriere dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione. 7. La Regione ha il diritto di rivalersi della garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel definitiva per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di collaudo risoluzione di contratto disposta in contraddittorio con emissione danno del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoTesoriere. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Service Agreement

Garanzia. a. Costituisce L’appaltatore dovrà garantire la migliore rispondenza all’uso cui le vetture, oggetto della Garanzia la riparazionedel presente Capitolato, ovvero la sostituzione, dovranno essere destinate. L’appaltatore si impegna pertanto a scelta di EBIT S.r.l di parti rimuovere ed a risolvere in modo stabile e componenti che dovessero presentare duraturo tutte le anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. deficienze accertate e denunciate durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo e ne risponderà sino a quello della consegna quando non saranno stati eliminati in via definitiva con il relativo addebito dei beniperiodi di fermo macchina. Nel caso In tale situazione, il termine del periodo di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatogaranzia, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualoralimitatamente agli organi affetti dagli inconvenienti stessi, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturasi intenderà prorogato fino alla loro totale eliminazione. Parimenti, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi qualora inconvenienti e/o difetti riscontrati malfunzionamenti determinassero il fermo del veicolo interessato, qualunque sia il componente in avaria, il periodo di garanzia si intenderà prorogato di un numero di giornate corrispondente al mancato utilizzo del veicolo, senza alcuna franchigia. L’appaltatore potrà avere accesso al Sistema Informativo della Manutenzione dell’esercente per la verifica di quanto segnalato. Analogamente, ci si riserva il diritto di avvalersi nei confronti del Fornitore per i danni subiti a seguito di fermi macchina dovuti a malfunzionamenti o guasti sui beni oggetto del contratto deve essere fattaveicoli, secondo quanto previsto dal Codice Civile. Il periodo di garanzia che avrà durata biennale decorrerà dalla data effettiva dell’immissione in servizio di ciascuna carrozza. La garanzia sarà considerata scaduta al termine di tale periodo, fatta salva la soluzione dei problemi ancora pendenti. Durante il periodo di garanzia, l’appaltatore è tenuto ad intervenire, a pena propria cura e spese, direttamente oppure attraverso un proprio concessionario segnalato in sede di perdita del dirittoOfferta, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa l’eliminazione di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose tutte le anomalie e/o viziate malfunzionamenti evidenziati, esclusi quelli derivanti da normale usura dei componenti o addebitabili all’uso improprio dei mezzi da parte del personale dell’Esercente. La garanzia si intende resa presso le strutture dell’Esercente. L’eventuale trasporto e l’eventuale manodopera recupero del mezzo al Concessionario o officina autorizzata del Fornitore avverrà a cura dello stesso, ovvero comporterà l’addebito di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente tutte le solo spese di viaggio trasferimento necessarie. Qualora le anomalie od i malfunzionamenti derivino da problematiche di soggiorno e costruzione comuni a tutti i veicoli della fornitura, l’appaltatore si impegna ad apportare le modifiche su tutti i veicoli nel più breve tempo possibile, anche attraverso la ricerca delle soluzioni con le strutture di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirenteprogettazione del costruttore. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie L’appaltatore si impegna ad attuare gli interventi in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui garanzia entro il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta termine massimo di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa2 giornate lavorative. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta supero di EBIT S.r.l. al riguardotale periodo comporterà l’applicazione delle penali indicate in precedenza. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Appalto Per La Revisione E L’ammodernamento Di Vetture Tranviarie

Garanzia. a. Costituisce oggetto Non viene fornita alcuna garanzia che l‘utilizzo della Garanzia la riparazionelicenza non interferisca con i diritti di protezione o i diritti d‘autore di terzi e non causi danni a terzi. Ciò non vale nei casi in cui ad AirPlus siano noti diritti contrastanti di terzi o non siano noti in seguito a grave negligenza. Attualmente ad AirPlus non è noto nessun siffatto diritto. A meno che non vi sia un accordo scritto, ovvero la sostituzionenon viene fornita alcuna garanzia che il software sia tecnicamente e commercialmente adeguato alle necessità dell‘Utente. Ciò vale, in special modo, per scopi d‘impiego specifici dell‘Utente. AirPlus, nell‘ambito della garanzia, è obbligata a rimuovere eventuali difetti del software o, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialepropria scelta, sostituire completamente o parzialmente i software difettosi. Le parti coperte da La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale decade, qualora l‘Utente non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatocomunichi, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, il difetto ad AirPlus entro sei mesi dalla data dell’autorizzazione all’utilizzo. § 11 Cessione di diritti a terzi (1) L‘Utente non è autorizzato a cedere a terzi dei diritti nei confronti di XxxXxxx. Egli può farlo solo qualora ciò venga previsto dalla Legge o vi sia, in merito, un consenso da parte di AirPlus. (2) AirPlus ha il diritto di cedere, completamente o parzialmente, a una terza società, i diritti e gli obblighi di questo contratto. L‘Utente dà fin d’ora il suo consenso. § 12 Disposizioni finali (1) Per le Condizioni Generali di AirPlus e per la loro attuazione è valido esclusivamente il diritto svizzero con lettera raccomandata A/Resclusione del diritto internazionale privato e delle disposizioni sulla giurisdizione internazionale dei tribunali svizzeri. (2) Salvo quanto disposto da norme di Legge non derogabili, rivolta il foro competente a dirimere ogni controversia tra l‘Utente e AirPlus in relazione all‘utilizzo del Portale è Zurigo. (3) La traduzione delle presenti Condizioni Generali fornisce unicamente un ausilio alla sede operativa lettura. Relativamente al contenuto e all’interpretazione delle presenti Condizioni Generali fa fede la versione tedesca (Svizzera). (4) La rinuncia di Genova AirPlus a esercitare o a far valere un diritto o una disposizione di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta queste Condizioni Generali non rappresenta alcuna rinuncia a tale diritto o a tale disposizione. (5) Eventuali modifiche del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere contratto devono essere apportate per iscritto, allegando copia . Lo stesso vale per l‘eliminazione della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sedepresente clausola sulla forma scritta. EBIT S.r.lAirPlus renderà note all‘Utente le modifiche o le integrazioni apportate alle Condizioni Generali mediante comunicazione sulla pagina del Portale. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente Le modifiche sono considerate valide se l‘Utente non si oppone per iscritto (anche per e-mail) entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono2 settimane dalla comunicazione. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: General Terms and Conditions

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Tutte le informazioni riguardanti l’idoneità, la riparazionelavorazione e l’utilizzo dei Prodotti venduti, ovvero la sostituzionenonché le consulenze tecniche e altre informazioni commerciali, a scelta vengono fornite secondo i più elevati standard cognitivi del Venditore e secondo le ultime e più recenti ricerche dal medesimo compiute; l’Acquirente comunque non è esonerato dalla responsabilità di EBIT S.r.l di parti effettuare propri controlli e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi collaudi sulla Merce e/o i difetti derivanti da: impropria Prodotti forniti. Le schede tecniche di Prodotto non costituiscono specifiche di vendita garantite. Solo le informazioni tecniche espressamente indicate e confermate come tali nella Conferma d’Ordine dal Venditore verranno considerate garantite. Eventuali reclami riguardanti la quantità o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete il tipo di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non Prodotti forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo devono essere inoltrati in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente forma scritta al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaVenditore, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della Merce. L’Acquirente esaminerà la Merce consegnata alla ricerca di vizi di qualità o funzionalità prima della lavorazione e comunque entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla consegna della Merce, dando tempestiva comunicazione al Venditore di eventuali vizi riscontrati; trascorso il predetto termine l’azione di garanzia si prescrive ed il Prodotto verrà considerato approvato. In ogni caso, i reclami per vizi di qualità saranno consentiti solo se tempestivamente presentati per iscritto, con lettera raccomandata A/Rl’indicazione del numero e della data di DDT e fattura, rivolta alla sede operativa nonché dei numeri di Genova contrassegno degli imballaggi, e convalidati da prove (a mero titolo di EBIT S.r.lesempio: documenti giustificativi, campioni e biglietti di controllo degli imballaggi etc.). entro otto giorni dalla scoperta In caso di vizi occulti, il reclamo andrà inoltrato nelle modalità e nei termini di cui sopra: in ogni caso, trascorsi 12 (dodici) mesi dal ricevimento della merce la relativa azione di garanzia si prescrive. L’onere della prova del vizio o difettoocculto è a carico dell’Acquirente. Insieme con Dopo la denuncia notifica della comunicazione dei vizi riscontrati, il Venditore si riserva la facoltà di esaminare la Merce. Fino a quel momento, l’Acquirente dovrà richiedere garantirà l’accesso al Venditore e uno stoccaggio idoneo della stessa e la divisione da altra merce/materiali similari. In difetto il reclamo non potrà essere accolto. È onere di parte Acquirente dare prova di aver ottemperato a tale obbligo. A discrezione esclusiva del Venditore, la garanzia della Merce fornita sarà limitata, alternativamente, alla sostituzione con altro quantitativo di Merce corrispondente per iscrittocaratteristiche tecniche o all’annullamento del Contratto e restituzione del prezzo eventualmente già pagato o alla riduzione del prezzo. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge vigenti in materia, allegando copia la responsabilità complessiva del Venditore per violazione della lettera garanzia di denunziaconformità sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto della Merce non conforme o, l’intervento al Centro se così concordato tra le parti, alla sostituzione della stessa. La Merce rifiutata potrà essere restituita solo previo consenso esplicito del Venditore. Ulteriori garanzie e responsabilità a carico del Venditore saranno limitate a quelle espressamente previste dalla legge, in particolare per perdite indirette quali lucro cessante, risparmi mancati o rivendicazioni di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose terzi e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamenteo, in dipendenza dei vizi e/particolare, anche per perdite cagionate dai funzionari e dipendenti del Venditore o difetti denunciati e accertatidal personale ausiliario utilizzato. Via dell’Industria, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo 6 31020 San Polo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.Piave (TV) P.IVA 03284050261 R.E.A. TV – 258357 T. +00 0000 00 00 00 F. +00 0000 00 00 00 xxxx@xxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxx.xxx

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Consegna

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione8.1 Il Venditore garantisce che i Materiali saranno conformi a quanto pattuito ed esenti da vizi e difetti per il periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di consegna dei Materiali. Il Venditore si impegna pertanto a porre rimedio a qualsiasi non conformità, ovvero la sostituzionevizio o difetto dei Materiali allo stesso imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla data di consegna dei Materiali, purché tale difetto di conformità, vizio o difetto sia stato notificato tempestivamente in conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali. 8.2 Nel caso in cui sia accertato che i Materiali sono effettivamente non conformi, viziati o difettosi, il Venditore avrà, a scelta proprio insindacabile giudizio, la facoltà di EBIT S.r.l sostituire i Materiali (o i relativi componenti) viziati, difettosi o non conformi ovvero, in alternativa, di parti rimborsare il corrispettivo dei Materiali stessi, in sostituzione e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto con esclusione di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia ogni altro rimedio legale e convenzionale, nei limiti massimi consentiti dalla legge (e dunque salvo il caso 8.3 In ogni caso, l'Acquirente ha la durata della stessa sono indicate separatamenteresponsabilità di verificare l’idoneità dei Materiali, prima del loro uso. b. 8.4 Sono espressamente esclusi dalla garanzia i vizi difetti o i malfunzionamenti risultanti da danni accidentali, da un uso dei Materiali diverso da quello per il quale sono stati concepiti dal Venditore (non essendo il Venditore tenuto a conoscerne uso, modo di impiego e destinazione finale dei Materiali), da un non corretto assemblaggio, installazione dei Materiali, da riparazioni eseguite da personale non autorizzato dal Venditore, ovvero da mancata, insufficiente o errata manutenzione. 8.5 Il Venditore non è responsabile per i Materiali ottenuti dall'utilizzazione di materiali forniti dall’Acquirente. In tali casi, la responsabilità del Venditore è limitata al rispetto dei disegni e delle specifiche definite tra le Parti. Parimenti, il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i difetti dei Materiali che sono stati fabbricati dal Venditore sulla base di informazioni tecniche, caratteristiche tecniche ovvero disegni forniti dall’Acquirente. 8.6 Il Venditore non è responsabile per l’applicazione sui Materiali di litografie, stampe, marchi, nomi, testi, loghi, disegni e così via, effettuata su richiesta dell'Acquirente, così come in relazione a qualsiasi violazione di brevetti, disegni registrati, disegni non registrati, diritti di progettazione, diritti d’autore, marchi o altri diritti industriali o di proprietà intellettuale derivante dall’osservanza delle istruzioni, espresse o tacite, rese al Venditore da parte dell’Acquirente per la realizzazione dei Materiali; qualsiasi reclamo a questo riguardo dovrà essere risolto e definito dall'Acquirente che non si rivarrà sul Venditore e lo manterrà indenne da qualsiasi azione, spesa (comprese le spese di difesa da azioni legali), o danno derivanti da eventuali reclami di terzi. 8.7 In ogni caso, sia in pendenza della garanzia sia successivamente, e fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge e, così tra l’altro, quanto stabilito per il caso di dolo e colpa grave, il Venditore non sarà in alcun caso responsabile - e l’Acquirente non avrà diritto a risarcimenti o indennizzi - per danni indiretti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi mediati e/o consequenziali, compreso - ancorché non forniti limitato a - ogni mancato guadagno e ogni danno emergente, derivante - a titolo esemplificativo - da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatofermo macchina, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi perdita e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadifetto di produzione, a pena perdita di avviamento, perdita del dirittodi chances, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.danno all’immagine ecc..

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta 13.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi energia elettrica e/o i difetti derivanti dagas naturale oggetto del Contratto, GELSIA può richiedere al CLIENTE domestico, alternativamente, una fideiussione, un deposito cauzionale o la domiciliazione su conto corrente dei pagamenti della fornitura o altra forma di garanzia. Al CLIENTE non domestico GELSIA si riserva la facoltà di richiedere il versamento di una fideiussione, un deposito cauzionale o altra forma di garanzia anche in presenza di domiciliazione su conto corrente. 13.2 Ove richiesta, il CLIENTE si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo proporzionale ad un numero concordato di mensilità di consumi: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque l’importo delle mensilità sarà stimato sulla base dei prelievi registrati nei 12 mesi antecedenti la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete richiesta di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo garanzia, comprensivi di software o interfacce non nativi IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. Tale importo dovrà essere parimenti adeguato nel caso vi siano aumenti dei prezzi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai dei tributi ovvero in presenza di fuori situazioni che possano denotare l’aumento del rischio in ordine al regolare adempimento delle specifiche ambientali obbligazioni contrattuali. Detta garanzia resterà in vigore per il macchinario/ari oggetto tutta la durata del contratto; c. il periodo presente Contratto e conserverà validità fino all’esatto adempimento dell’obbligazione garantita con deroga, quindi all’art. 1957 del c.c.. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo inizio della fornitura. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a quello della consegna dei beni. Nel versare l’importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoinadempimento, secondo il testo standard per la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatofideiussione allegato al Contratto. d. Qualora13.3 In alternativa, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l CLIENTE si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto da GELSIA per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con tutta la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione durata del contratto e conserverà validità fino all’esatto adempimento dell’obbligazione garantita, e maturerà i relativi interessi legali. 13.4 GELSIA si riserva la possibilità di chiedere un incremento del valore della garanzia fino alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto concorrenza di un equo compenso (importo pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo quadrimestre di fornitura, a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione alla verifica dell’affidabilità del 30% del prezzo CLIENTE. In tali casi le garanzie aggiuntive dovranno essere rilasciate dal CLIENTE entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta avanzata da parte di GELSIA. L’incremento della garanzia potrà essere richiesto da GELSIA anche in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ corrispondenza di un aumento dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoprelievi rilevati. x. Xxxxx i casi 13.5 In caso di dolo escussione, totale o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoparziale, da parte dell’Acquirentedi GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestivamente alla ricostituzione o reintegrazione della garanzia per l’importo suddetto. 13.6 Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali. 13.7 In caso di mancata o invalida costituzione, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; integrazione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento, integrazione o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA richiedere all’Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura, nonché risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, fatto salvo in difetto, EBIT sarà in ogni caso il diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.laddebitare al CLIENTE tutti i costi conseguenti alla risoluzione.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Di Gas Naturale

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneSe non espressamente concordato tra le parti, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti l’Azienda garantisce che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione i prodotti sono esenti da vizi/difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 12 mesi dalla data di emissione del certificato. d. Qualoraconsegna all’Acquirente. La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a danni causati durante il trasporto; un uso negligente o improprio degli stessi; inosservanza delle istruzioni dell’Azienda relative al funzionamento, successivamente manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; riparazioni o modifiche apportate dall’Acquirente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta dell’Azienda. A condizione che il reclamo dell’Acquirente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al positivo collaudo dell’apparecchiaturapresente articolo, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito l’Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun Prodotto o le parti di installazione del bene/ questo che presentino vizi o difetti. L’Acquirente dovrà denunciare per iscritto all’Azienda, la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei beni (tipo interferenze Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da radiofrequenzeuna persona di media diligenza. I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la sede dell’Azienda, variazioni del campo magnetico etc) rispetto o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le costi e spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. dell’Acquirente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire ai tecnici dell’Azienda l’espletamento dei necessari controlli. La denuncia degli eventuali vizi garanzia non copre danni e/o difetti riscontrati sui beni oggetto dei Prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dall’Acquirente o dal cliente finale. Qualora, nell’ambito della presente garanzia, un Prodotto o un componente difettoso venisse sostituito, la proprietà del contratto deve essere fattaProdotto o del componente sostituito sarà ritrasferita dall’Acquirente all’Azienda. In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso l’Azienda se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali l’Acquirente intende far valere la garanzia. L’Azienda non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all’Unione Europea. Nessun’altra garanzia, espressa o implicita, quale, a pena titolo esemplificativo, la garanzia di perdita del dirittobuon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, esclusivamente è concessa con riferimento ai Prodotti. Senza pregiudizio a quanto indicato precedentemente e salvo il caso di dolo o colpa grave, l’Azienda non sarà responsabile per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose qualsivoglia danno derivante e/connesso ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, l’Azienda non sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o viziate e l’eventuale manodopera consequenziali di tecnici per la riparazione qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall’inattività dell’Acquirente o sostituzioneil mancato guadagno. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi Nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta un identico difetto di EBIT S.r.l., o un Prodotto ricorra ripetutamente e sia imputabile alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per medesima causa durante il periodo di detenzione del bene/ 12 mesi dalla consegna dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio Prodotti al Cliente finale e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza ogni caso, non oltre 24 mesi dalla consegna all’Acquirente, l’Azienda rimborserà, per un importo massimo pari al valore dei vizi e/Prodotti che presentino difetti o difetti denunciati vizi, tutti i danni diretti sopportati dal Cliente e accertatiopportunamente documentati in relazione ad una campagna di ritiro dal commercio dei Prodotti difettosi, ovvero in dipendenza e ogni altro costo aggiuntivo relativo alla riparazione ed alla sostituzione dei mancato funzionamento del bene/ Prodotti, a condizione che l’Acquirente si sia ragionevolmente impegnato a limitare le perdite che l’Azienda avrebbe potuto subire. L’Acquirente seguirà le istruzioni dell’Azienda per il ritiro dal commercio dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiProdotti. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto 11.1. Il Venditore garantisce che i Prodotti rispettano le disposizioni normative e regolamentari vigenti nell’ordinamento italiano e sono conformi al Contratto e alla prassi dei rapporti in essere, al momento della Conferma d’Ordine o, comunque, della conclusione del Contratto (la “Garanzia”). Specifici utilizzi dei Prodotti devono essere previamente concordati con il Venditore. 11.2. È esclusa l’operatività della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, in relazione a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate non conformità che possano manifestarsi a causa del trasporto (se a cura dell’Acquirente), di un uso improprio o di una conservazione inadeguata o comunque negligente, imprudente e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno imperita, in rapporto alla natura e di trasferta alle caratteristiche dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaProdotti. g. Nell’ipotesi in cui 11.3. Fermo quanto sopra, la sola responsabilità del Venditore ed il bene/ i beni oggetto solo rimedio esperibile dall’Acquirente ai sensi della Garanzia consistono nella sostituzione dei Prodotti o nella restituzione del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente dirittoprezzo ricevuto, a scelta di EBIT S.r.ldiscrezione del Venditore., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa 11.4. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio Venditore si riserva la facoltà di esaminare i Prodotti asseritamente viziati e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi difettosi e/o non conformi, ai fini di valutare l’esistenza dei vizi, difetti e/o non conformità denunciati dall’Acquirente e accertatise gli stessi sono coperti dalla Garanzia. Contestualmente alla denuncia di vizi, ovvero in dipendenza difetti e/o non conformità, l’Acquirente dovrà pertanto fornire ogni informazione e documento utile alla predetta valutazione, identificando anche a mezzo del numero di DDT la partita di Prodotti interessata e inviando al Venditore, a titolo meramente esemplificativo, evidenza fotografica e, se possibile, un campione rappresentativo dei mancato funzionamento Prodotti, che comunque dovranno essere posti a disposizione del bene/ Venditore e/o di terzi da questi incaricati per ogni opportuna verifica. In ogni caso, il reso dei beni oggetto del contrattoProdotti, ovvero in dipendenza dell’indisponibilitàqualsiasi essi siano, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessideve essere preventivamente accettato dal Venditore. i. L’obbligo 11.5. Qualunque altra forma di garanzia, espressa o tacita, ivi compresa a titolo di esempio ogni garanzia di legge, si intende esclusa e sostituita dalle presenti Condizioni e da quanto previsto nelle Condizioni Particolari. 11.6. Il Venditore garantisce che, al momento della consegna, i Prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti in Italia; è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, esclusa dalla predetta garanzia ogni e qualsiasi opera creativa potenzialmente oggetto di proprietà intellettuale fornita dall’Acquirente o da parte terzi per conto dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; tra cui, in difettovia meramente esemplificativa e non limitativa, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committenteprodotti, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lspecifiche, disegni, loghi, stampe, grafiche, istruzioni.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto 14.1 La presente garanzia (di seguito “Garanzia”) copre il Prodotto (ed i suoi singoli componenti) al quale è materialmente acclusa al momento dell’acquisto. 14.2 La Garanzia, prevista dall’art. 1495 del Codice civile, si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui eventualmente goda il Consumatore e, in particolare, non pregiudica la “Garanzia legale di conformità” prevista dall’art. 132 del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo). La garanzia per i difetti di conformità, della Garanzia la riparazionedurata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna del Prodotto, spetta ai consumatori così come individuati e definiti nel Codice del Consumo, ovvero la sostituzione“alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, a scelta commerciale, artigianale, professionale eventualmente svolta”. La Garanzia legale di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteconformità deve essere fatta valere dal Consumatore entro 2 (due) mesi dalla scoperta del difetto. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale 14.3 Con la presente Garanzia invece, Bresciani garantisce l’Acquirente da eventuali “vizi” del Prodotto, intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo come tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali quei vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattache riguardano i materiali, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose lavorazione e/o viziate la fabbricazione, tali da rendere il Prodotto inidoneo all’uso a cui è destinato e l’eventuale manodopera che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Tale garanzia ha la durata di tecnici 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna del Prodotto (di seguito anche “Periodo di garanzia”), ma la condizione per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese sua operatività è che il prezzo del Prodotto sia stato pagato secondo i termini di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunapagamento pattuiti. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto 14.4 Qualora nel corso del contratto risultassero inidonei al funzionamento, Periodo di Garanzia l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei dovesse riscontrare vizi e/o difetti denunciati del Prodotto, Bresciani – eseguite le opportune verifiche e accertatiaccertata la fondatezza del reclamo/segnalazione avanzato dall’Acquirente – provvederà, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contrattoa sua discrezione, ovvero in dipendenza dell’indisponibilitàa riparare oppure a sostituire il Prodotto, temporanea o definitivai suoi singoli componenti, del bene/ dei beni stessinei termini e alle condizioni sotto riportate, senza alcun addebito di spese per l’Acquirente. i. L’obbligo 14.5 Eventuali contestazioni non daranno diritto all’Acquirente di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da sospendere o ritardare in tutto o in parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lil pagamento nei termini pattuiti.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Garanzia. a. Costituisce oggetto 15.1. L’impresa appaltatrice assume nei confronti di FINCANTIERI la garanzia di esecuzione a regola d’arte dei Lavori, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l’insieme. 15.2. Tale garanzia scadrà decorsi 15 (quindici) mesi a far data dalla consegna da parte di FINCANTIERI al cliente dell’opera (nave, motore o altro) cui i Lavori sono destinati. 15.3. Per effetto della Garanzia la riparazionesuddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di FINCANTIERI o del cliente dell’opera, ovvero la sostituzionel’impresa appaltatrice sarà obbligata ad intervenire immediatamente o comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, nelle Unità Produttive o altrove, ed a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti sue spese riparare o sostituire nel più breve tempo possibile qualsiasi parte dei Lavori già effettuati che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialedovesse manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal momento in cui siano stati scoperti. 15.4. Le parti coperte da garanzia e riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni previste per l’opera dal comma 15.1, per una durata pari a quella prevista dal comma 15.2 decorrente dalla data in cui sarà consegnata la durata della stessa sono indicate separatamenteparte riparata o sostituita. b. Sono esclusi dalla garanzia i 15.5. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda nei termini all’eliminazione dei vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque difformità, FINCANTIERI avrà la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentifacoltà, fermo restando che ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirenteall’impresa appaltatrice inadempiente. e. La denuncia degli eventuali 15.6. Ove fosse necessario provvedere d’urgenza e prim’ancora di aver segnalato vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadifformità, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoFINCANTIERI avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l15.7. comprende unicamente la sostituzione gratuita Ove FINCANTIERI sia chiamata a rispondere della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera difettosità, in qualunque tempo manifestata, di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, un prodotto che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l.l’impresa appaltatrice abbia assemblato, o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri fatto assemblare da propri fornitori, FINCANTIERI avrà azione di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione regresso nei confronti dell’impresa appaltatrice cui sia imputabile la difettosità della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardocomponente assemblata. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contratto D’appalto

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo dell’apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garan- zia di buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 12 (dodici) mesi, a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito po- sitivo (data di EBIT S.r.l accettazione della fornitura). Nel corso di parti tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corret- to funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. L’azienda Ospedaliera Brotzu avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura, sen- za ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di 12 mesi dianzi indicato, si verifi- chi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità. Le parti coperte L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzio- namento sia dipesa da garanzia un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatosia imputabile, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattainvece, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonofatto dell’Amministrazione. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contract for Supply and Installation of Medical Equipment

Garanzia. a. Costituisce oggetto 11.1. Il Fornitore garantisce all'Acquirente che le Forniture (i) sono pienamente conformi alle previsioni dell'Ordine, le specifiche, i progetti e la relativa documentazione; (ii) sono conformi alle migliori pratiche industriali ed agli standard applicabili, nonché alla normativa applicabile (inclusa qualsiasi regolamentazione delle esportazioni); (iii) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di lavorazione, di costruzione o di installazione; e (iv) sono nuove ed idonee all'utilizzo che ne intende fare l'Acquirente; (v) tutte le forniture rispettano appieno tutti i requisiti espressi dalla Xxxx Xxxxx Act’s section 1502 on Conflict Minerals. 11.2. La Garanzia avrà una durata minima di due anni, decorrenti dalla data in cui le Forniture sono messe in servizio (Articolo 13). 11.3. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente, a sue spese, qualunque parte difettosa delle Forniture. Qualsiasi parte sostituita, secondo le disposizioni della Garanzia la riparazionecontrattuale o di qualunque altra garanzia prevista dalla legge, ovvero la sostituzione, a scelta sarà soggetto alla stessa clausola di EBIT S.r.l garanzia di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi cui al materialepresente Articolo 11. Le spese di restituzione delle parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto difettose al Fornitore saranno a carico del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniFornitore. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente parti di ricambio e qualunque altra parte che possa essere richiesta durante l'intero funzionamento delle Forniture. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità, l'Acquirente potrà direttamente provvedere a tutte le indicazioni opportune per rimediareopere necessarie, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le da realizzarsi a spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentedel Fornitore. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta11.4. Il periodo di Garanzia sarà prorogato per tutta la durata in cui le Forniture si trovino fuori servizio, a pena partire dal giorno in cui l'Acquirente abbia richiesto al Fornitore di perdita del diritto, esclusivamente attivarsi per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta porre rimedio al difetto o non conformità fino alla sede operativa data in cui le Forniture in questione sono rimesse in servizio. Se una parte fondamentale o principale di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la un elemento delle Forniture richiede riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per durante il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’AcquirenteGaranzia, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta la proroga e rinnovazione della Garanzia si estenderà alla totalità di EBIT S.r.l. al riguardoquesto elemento delle Forniture. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Garanzia. a. Costituisce oggetto 1. L’Assegnatario è tenuto alla garanzia per vizi e difetti prevista nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile, per quanto attiene alle prestazioni manutentive. 2. L’Assegnatario è tenuto alle garanzie della Garanzia disciplina del contratto di compravendita, contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 81/2008, per le attività di vendita di pezzi di ricambio e componentistica. 3. La presa in consegna dell’Articolo avverrà con” riserva di verifica”, pertanto qualora la riparazionefornitura non fosse corrispon- dente alle caratteristiche tecniche richieste in sede di R.d.O. n. 05/2021, ovvero la sostituzionel’Assegnatario sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all’uso o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a scelta seguito di EBIT S.r.l comunicazione di parti avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili sostituiti entro 3 (tre) giorni dall’Assegnatario a difetto proprie cura e spese. 4. Qualora l’Assegnatario non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, l’affidatario potrà spedire all’Assegnatario medesimo i beni rifiutati con spese di fabbricazione difetti intrinsechi al materialetrasporto a carico dell’Assegnatario, con esclusione di ogni responsabilità per la loro custodia. Le parti coperte da garanzia Nell’ipotesi delineata l’affidatario si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento di danni subiti e la del maggior prezzo di acquisto pagato. Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli arretrati crediti vantati dall’Assegnatario inadempiente. 5. La durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete garanzia, di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo norma di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo 12 mesi, riprende a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di decorrere daccapo dopo ogni intervento, effettuata nelle forme che precedonolimitatamente all’oggetto dell’intervento medesimo. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Appalto – Manutenzione E Assistenza Impianti Di Depurazione

Garanzia. a. Costituisce 11.1 I beni oggetto di fornitura devono essere coperti dalla garanzia, per vizi e difetti di funzionamento, prevista dall’art. 1490 cc e seguenti del Codice Civile, per mancanza di qualità promesse essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 cc), nonché la garanzia e buon funzionamento (art. 1512 cc). Viene richiesta una garanzia minima, come segue: - segnaletica di orientamento, esterna ed interna: garanzia minima 10 anni; - segnaletica calpestabile: garanzia minima 3 anni - pellicole oscuranti: garanzia minima 5 anni Il periodo di garanzia DOVRA’ essere esplicitamente dichiarato nell’offerta tecnica. 11.2 L’accettazione delle forniture da parte delle Amministrazioni contraenti non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della Garanzia la riparazionefornitura, ovvero la sostituzioneseppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito. Il Fornitore si impegna, durante il periodo di garanzia, a scelta di EBIT S.r.l di riparare o a sostituire, a cura ed oneri a proprio carico, nel più breve tempo possibile, quelle parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili necessarie a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e ripristinare la durata completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della stessa sono indicate separatamentenormativa vigente in materia. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi 11.3 Qualora si dovessero rilevare, anche oltre il periodo di garanzia, gravi difetti funzionali e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna strutturali dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo prodotti tali da pregiudicare produrre danni ai pazienti o al personale, il buon funzionamento Fornitore è tenuto al ritiro immediato del bene/ dei beniprodotto e alla sua sostituzione con uno nuovo equivalente per funzionalità e caratteristiche, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno senza alcun onere a carico della parte Acquirentedelle Amministrazioni contraenti. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Fornitura E Manutenzione

Garanzia. a. Costituisce oggetto 8.1 La durata della Garanzia garanzia (decorrente dalla data della consegna) è di - max. 2 anni e max. 5000 ore di funzionamento per i beni mobili - max. 3 anni e max. 7500 ore di funzionamento per i beni immobili 8.2 Per quanto riguarda i componenti di un prodotto acquistati presso un subfornitore, il venditore ne risponde solo nei limiti dei diritti di garanzia a lui spettanti nei confronti del subfornitore stesso. 8.3 Il venditore è tenuto a eliminare ogni anomalia che comprometta l‘idoneità all‘uso causato da di errore di costruzione, difetto del materiale o di lavorazione. 8.4 L‘acquirente dovrà far valere per iscritto gli eventuali difetti tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi (dalla scoperta del difetto), pena l’esclusione di ogni diritto e pretesa. 8.5 Il venditore dovrà avere la riparazionepossibilità di verificare il difetto rilevato e riconoscerlo come tale. Il venditore stabilirà se eliminare direttamente il difetto o se farlo eliminare da terzi autorizzati. Inoltre egli potrà decidere di a) riparare la merce difettosa sul posto oppure b) farsi rispedire la merce o le parti difettose per la riparazione oppure c) sostituire le parti o la merce difettosa. 8.6 Per le parti di ricambio fornite gratuitamente e le riparazioni gratuite, ovvero si applica lo stesso periodo di garanzia della fornitura originale, ma soltanto fino al termine del periodo di garanzia valido per la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialefornitura originale. Le parti coperte da garanzia sostituite diventano di nostra proprietà e la durata della stessa sono indicate separatamentedevono esserci spedite gratuitamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi 8.7 Il venditore dovrà pagare le spese di eliminazione del difetto direttamente sostenute dall‘acquirente solo previo suo consenso scritto. 8.8 Il capitolato fa parte della fornitura ed è indispensabile per un regolare funzionamento delle apparecchiature. Il capitolato comprende il manuale operativo (manuale d‘uso e installazione) e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata le condizioni di funzionamento della fornitura, il programma di manutenzione e assistenza, il quadro normativo da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto osservare e le direttive tecn. del contratto; c. il periodo venditore. L‘obbligo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel sussiste soltanto per difetti che si manifestano in caso di collaudo rispetto delle condizioni di funzionamento e di utilizzo normale, conforme all’uso a cui il bene è destinato. E‘ escluso anche il risarcimento danni per qualsivoglia motivo giuridico, ivi incluse le rivendicazioni per violazione di obblighi contrattuali accessori, in contraddittorio con emissione particolare di obblighi di consulenza e di obblighi di informazione. 8.9 L‘obbligo di garanzia non si applica, in particolare, ai difetti dovuti a: errata installazione da parte dell‘acquirente o dei suoi incaricati, cattiva manutenzione, normale usura (anche la normale e naturale usura dei rivestimenti ignifughi, come per esempio una piccola asportazione della superficie o del relativo certificatobordo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data formazione di emissione cricche ecc. che non provocano guasti di funzionamento), riparazioni o modifiche errate o eseguite senza il consenso scritto del certificatovenditore da una persona diversa dallo stesso o dai relativi incaricati, in particolare su pezzi soggetti a usura e materiali di esercizio (refrattario, guarnizioni, griglie, lamiere di fissaggio, anodi di protezione, filtri, oli ecc. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa). Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo nostro obbligo di garanzia è subordinatonon comprende inoltre i danni causati dall’inquinamento atmosferico dovuto all‘accumulo di polveri, nella sua attivazionedai vapori aggressivi, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; dall‘installazione in locali non idonei (ad es. lavanderie o stanze per gli hobby) o dall‘uso continuato nonostante la comparsa di un difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Di Vendita E Consegna

Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1. In caso di un difetto che sia stato reclamato entro il termine previsto nell’art. 6 delle presenti condizioni generali di vendita, eseguiamo a nostra discrezione l’eliminazione del difetto (riparazione) ovvero la sostituzione della Garanzia la riparazionemerce, sempre a condizione che l’acquirente dimostri che il difetto esisteva già al momento del passaggio del rischio. 7.2. L’acquirente ha diritto di richiedere i rimedi legali del recesso e della riduzione, come anche il risarcimento del danno o un indennizzo, secondo quanto previsto nell’art. 8 delle presenti condizioni generali di vendita, nel caso in cui abbiamo effettuato due riparazioni ovvero una sostituzione della merce senza che il difetto sia stato eliminato, come anche nel caso in cui l’adempimento successivo non sia andato a buon fine per qualsiasi motivo – in particolare, per il rifiuto ingiustificato di una riparazione necessaria o di una sostituzione della merce, ovvero perché la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte riparazione risulti non tollerabile da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteparte dell’acquirente per altri motivi – come anche nel caso in cui sussistano i presupposti previsti nei §§ 281 II o 323 II BGB. b. Sono esclusi dalla 7.3. Con riguardo alla merce prodotta da terzi, la nostra garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente è limitata alla rete di assistenza ufficiale cessione dei nostri diritti nei confron- ti del fornitore della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benimerce. Nel caso in cui l’acquirente non possa far valere il proprio diritto di collaudo in contraddittorio con emissione garanzia nei confronti del relativo certificatofornitore, la prestiamo garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data nell’ambito di emissione del certificatoqueste condizioni. d. Qualora7.4. L’acquirente, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaprevia consultazione, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto è obbligato a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare ricono- scerci il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate tempo e l’eventuale manodopera di tecnici l’opportunità necessaria per la riparazione o sostituzionela sostituzione della merce. 7.5. Salvo patto contrario saranno Inoltre, non siamo obbligati ad effettuare la riparazione o la sostituzione della merce, laddove queste comportino per noi costi sproporzionati. I costi sono sproporzionati quando superano il prezzo d’acquisto della merce per una percen- tuale del 25%. 7.6. Qualsiasi parte sostituita nell’ambito della garanzia diventerà di nostra proprietà. 7.7. Se il reclamo è stato posto ingiustamente, abbiamo diritto di richiedere all’acquirente un risarcimento per le spese sostenute. 7.8. Non prestiamo alcuna garanzia in caso di insignificante deviazione dalla natura della merce accordata, come anche in presenza di insignificanti pregiudizi all’uso, ed in caso di danni provocati a causa dei seguenti motivi: uso inappropriato, improprio o scorretto della merce da parte dell’acquirente o di terzi, deterioramento naturale, tratta- mento scorretto o negligente/eccessivo della merce, sem- preché i danni non siano riconducibili ad un comportamento colposo a noi addebitabile. 7.9. Gli eventuali costi superiori per la riparazione ovve- ro la sostituzione della merce, causati dallo spostamento successivo della merce ad un luogo diverso della sede dell’acquirente, in particolare i costi di trasporto, viaggio, lavoro e materiale, sono a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidell’acquirente, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie esclusa la sola ipotesi che il trasferimento in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaun altro luogo corrisponda all’uso previsto della merce. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1 TIM attraverso la casa costruttrice, fornisce una garanzia sugli Apparati/Prodotti (software e hardware) di 24 mesi a partire dalla data di consegna. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 5.11, durante il periodo di validità della Garanzia la riparazionegaranzia, gli Apparati guasti saranno sostituiti con prodotti nuovi o revisionati dello stesso modello, ovvero la sostituzionei vizi e difetti saranno eliminati a completa cura e spese della Casa costruttrice. La garanzia non troverà applicazione in caso di danni provocati da manomissioni, a scelta di EBIT S.r.l di parti incuria, adattamenti o modifiche non certificate dal costruttore, cattivo uso, , fenomeni atmosferici, insufficiente o irregolare alimentazione elettrica, e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi per qualsiasi guasto imputabili al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteRichiedente per dolo, colpa grave od uso improprio. b. Sono esclusi dalla 7.2 La garanzia i vizi copre: - l’assenza di vizi, difetti e anomalie nei prodotti; la conformità alle qualità e condizioni essenziali dell’Apparato/Prodotto; - la rimozione di eventuali anomalie software - l’eventuale aggiornamento/caricamento delle nuove release software e dei pacchetti correttivi. In particolare, la garanzia sulle componenti hardware dell’Apparato prevede l’eliminazione dei guasti elettrici, elettronici e meccanici. 7.3 La garanzia non copre batterie di back up, fusibili di protezione, sensori porte e portelloni, briglie, cablaggi ed altri materiali soggetti ad usura; è inoltre esclusa in caso di: - danneggiamento dell’Apparato a seguito di urti o incidente stradale del mezzo sul quale è installato; - ossidazione a causa di contatto diretto o esposizione non protetta con l’acqua; - difetti causati dall’uso o collegamento dell’Apparato con qualsivoglia altro prodotto, accessorio, software e/o servizi non prodotti o forniti da TIM. 7.4 Dalla garanzia sulle componenti software dell’Apparato sono espressamente esclusi i difetti derivanti dadisservizi/malfunzionamenti imputabili a: impropria - modifiche apportate dal Richiedente, dal suo personale o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirenteda terzi alla configurazione hardware su cui sono installati gli applicativi software; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata - manomissioni effettuate dal Richiedente, dal suo personale o da terzi; - negligenza, incuria, dolo del Richiedente o del suo personale, cause di forza maggiore o altre cause imputabili a terzi; - modifiche effettuate dal Richiedente senza preventiva autorizzazione, dal suo personale o da terzi ai sistemi informativi che interfacciano i sistemi dedicati al servizio di mobile office o che abbiano impatto sugli stessi; - non appartenente alla rete osservanza da parte del Richiedente, del suo personale o di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi terzi delle norme operative rilasciate da TIM e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoCasa costruttrice. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Servizio Tim Your Way

Garanzia. a. Costituisce oggetto Il Fornitore si obbliga a consegnare apparecchi costruiti a regola d’arte, in conformità alle norme di sicurezza vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e recanti il marchio “CE” e perfettamente funzionanti. Ferma la garanzia legale per vizi dei dispositivi, di cui agli artt. 1490 e ss. del c.c., il Fornitore si impegna a garantire il buon funzionamento di tutte le apparecchiature ai sensi dell’art. 1512 c.c., ivi compresi i dispositivi ausiliari, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo. La garanzia copre ogni ipotesi di malfunzionamento del dispositivo. Nei corso dei 36 mesi di garanzia, il Fornitore si impegna: ▪ a eliminare a regola d’arte, senza alcun compenso, tutti i difetti di funzionamento, prestando gratuitamente ogni attività a tal fine necessaria (es. attività di riparazioni, sostituzioni, tarature e correttiva via dicendo), e provvedendo alle sostituzioni del caso con pezzi originali e nuovi di fabbrica, ivi comprese le parti di ricambio (meccaniche, elettriche ed elettroniche); ▪ a sostituire integralmente il dispositivo, qualora la riparazione non fosse sufficiente a ripristinare e garantire la piena efficienza del medesimo. Qualora il Fornitore non adempia a tali obblighi, l’Istituto si riserva il diritto di affidare le relative prestazioni ad altri operatori, in danno del Fornitore, e di mettere a carico di quest’ultimo la spesa all’uopo sostenuta, rivalendosi sia su eventuali crediti del Fornitore, che sulla cauzione definitiva prestata in sede di stipula del contratto. L’Istituto, in deroga al disposto di cui all’art. 1512 c.c., 1° comma, dovrà denunciare al Fornitore il difetto di funzionamento entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive in 6 (sei) mesi dalla scoperta medesima, ai sensi dell’art. 1512 c.c., 1° comma. Il Fornitore si impegna a prestare gli interventi di cui sopra entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della Garanzia chiamata da parte del Centro medico-legale presso cui è operante l’ecografo. In caso di superamento del suddetto termine, l’INPS procederà all’applicazione delle penali secondo le misure indicate nell’articolo successivo, rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggiore danno. Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione sul posto, il termine di riconsegna degli apparecchi ritirati e rimessi in efficienza sarà stabilito di concerto con il Centro medico- legale interessato. Qualora tale termine dovesse superare i 30 (trenta) giorni, il Fornitore avrà l’obbligo di mettere a disposizione dell’Istituto e quindi del Centro medico-legale interessato, gratuitamente e per il tempo occorrente per la riparazione, ovvero la sostituzionedegli apparecchi sostitutivi corredati dei relativi dispositivi, che siano in perfetto stato di funzionamento e dispongano di caratteristiche tecniche e prestazionali identiche o superiori a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi quelle possedute dalle apparecchiature sostituite. Il Fornitore dovrà comunicare all’Istituto, al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete momento dell’aggiudicazione, l’elenco dei centri di assistenza ufficiale cui i Centri medico-legali delle Direzioni Provinciali destinatarie potranno rivolgere le richieste di intervento. In tale elenco dovranno figurare i recapiti dei centri di assistenza tecnica diretta ed indiretta, completi di nominativi e di numeri di telefono e di fax di riferimento per la gestione delle richieste di intervento. Per i centri di assistenza tecnica indiretta il Fornitore si impegna altresì a garantire il livello di servizio prescritto nel presente Capitolato anche a fronte di eventuali cessazioni dei contratti di licenza. I centri di assistenza indicati dal Fornitore dovranno garantire la ricezione della venditrice; utilizzo richiesta di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali intervento dalle ore 9.00 alle 18.00 dei giorni lavorativi, per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. tutto il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello validità della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturagaranzia. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente richiesta formalizzata via fax sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, preceduta da un contatto telefonico da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lreferente del Centro medico-legale.

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Samples: Capitolato Tecnico

Garanzia. a. Costituisce Il Fornitore garantisce che il bene o il servizio oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a dell’ordine sono esenti da qualsiasi vizio o difetto di fabbricazione lavorazione, di materiale e di progetto, è completo ed è conforme alla descrizione, alla qualità ed ai requisiti pattuiti. Il Fornitore è responsabile secondo la suddetta garanzia a condizione che il difetto non sia stato causato da uso errato, da mancata manutenzione o da incidenti dovuti a colpa della Ascom s.r.l. , e che non si tratti di parte indicata in contratto come parte soggetta a rapida usura, la cui durata, tuttavia, non dovrà essere inferiore a quella normale per il tipo di parte in questione. Il periodo di garanzia, salvo diversamente convenuto nell’ordine, è stabilito in 24 mesi dalla data della messa in esercizio del materiale fornito, ma non oltre i 30 mesi dalla data di consegna. Il periodo di garanzia viene prorogato in misura corrispondente al periodo durante il quale il macchinario fornito è stato fermo a causa di difetti intrinsechi o riparazioni o in caso di ritardo nella messa in esercizio imputabile al materialeFornitore. Le parti coperte da garanzia Il Fornitore si impegna ad eliminare prontamente e senza alcuna spesa per la Ascom s.r.l. , i difetti, i vizi e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi non conformità al pattuito e la non completezza del macchinario fornito, riscontrati dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. Ascom s.r.l. durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benie segnalati al Fornitore, sostituendo, fra l’altro, ove occorra, la parte, l’apparecchiatura o la macchina difettosa. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ Fornitore non elimini con ragionevole sollecitudine i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentodifetti segnalati dalla Ascom s.r.l., l’Acquirente avrà unicamente dirittola Ascom s.r.l., a scelta sua scelta, previo avviso al Fornitore, avrà la facoltà di EBIT S.r.l.provvedere, o far provvedere, alla sostituzione del bene/ eliminazione dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichedifetti senza perdere i suoi diritti in base al presente paragrafo 5 e il Fornitore, ovvero su ricevimento della relativa fattura, dovrà rimborsare alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaAscom s.r.l. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma le spese sostenute dalla stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Purchase Agreement

Garanzia. a. Costituisce oggetto In aderenza al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/10 della Garanzia la riparazioneCommissione sono riportati nel sito internet di RFI, nella sezione “Servizi e Mercato” i valori soglia di rating del credito richiesti alle IF. L’IF che non disponga di rating , ovvero qualora il rating del credito dell’IF (fornito da una agenzia specializzata) sia inferiore alle soglie riportate sul sito di RFI, è tenuta a prestare idonea fideiussione (bancaria o assicurativa) a parziale garanzia del pagamento dei corrispettivi tutti e di ogni altra somma dovuta in base al Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura ferroviaria, nonché degli obblighi di risarcimento del danno nascenti dall’inadempimento del Contratto stesso. L’importo della fideiussione deve essere pari al valore del pedaggio e servizi stimato su una mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire. Qualora la sostituzionefideiussione a garanzia del contratto debba essere prestata ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.2.1.1., a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata l’importo della stessa sono indicate separatamentedeve essere pari al valore di pedaggio e servizi stimato su due mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire. Sono esonerate dal prestare la fideiussione le IF che, ancorché non dispongano di un rating, ovvero se il proprio rating sia inferiore alle soglie pubblicate sul sito di RFI, abbiano stipulato un contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per almeno due orari di servizio immediatamente precedenti a quello di riferimento, sempre che risulti regolare il pagamento di tutte le fatture. Sono altresì esonerate dal prestare la garanzia, le IF per cui l’importo della medesima, calcolato come sopra, risulti essere inferiore o uguale a 1.000,00 euro. Nell’ipotesi in cui l’IF è tenuta alla presentazione della fideiussione, la stessa può scegliere, in alternativa, di corrispondere al GI una somma pari all’importo di pedaggio e servizi stimato su una/due mensilità del programma di esercizio a seconda dei due casi suesposti. Nel caso l’IF sia titolare di Accordo Quadro, la stessa è tenuta a costituire la fideiussione in occasione del contratto di utilizzo per la sola parte eccedente l’importo della fideiussione prevista ai sensi del par. 2.3.1.1 in occasione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e2.3.2.2.1 Modalità di costituzione e contenuti della fideiussione La costituzione della fideiussione ovvero il versamento della/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque delle mensilità del programma di esercizio dovrà avvenire 30 giorni lavorativi dopo la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto stipula del contratto; c. il . Se nel periodo di validità della fideiussione si verifichi un “downgrading” dell’istituto fideiubente, l’IF, entro 60 giorni dalla richiesta di GI, dovrà sostituire la banca/compagnia assicurativa garante con un soggetto che risponde ai requisiti richiesti dal GI. Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto. La garanzia decorre dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà indicato da GI ed autenticata ai sensi di legge. La stessa: - dovrà essere “a semplice richiesta”; - prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg. dal 30mo giorno successivo ricevimento della richiesta scritta; - contenere l’espressa rinuncia a quello godere del beneficio della consegna preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’art.1944 del codice civile; - contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubente ad eccepire il decorso dei benitermini di cui all’art.1957 del codice civile. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoutilizzo, anche parziale, da parte di GI della garanzia di cui sopra, IF dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre medesima presentando a GI la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell’incameramento. Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni solari dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto scadenza del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, GI è tenuto a restituire l’originale della garanzia di cui al presente paragrafo, sempre che all’atto della cessazione del bene/ dei beni) per il periodo Contratto non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/credito o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta danni di EBIT S.r.l. al riguardoGI. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Pir 2021

Garanzia. a. Costituisce oggetto 8.1 Holcim garantisce che i prodotti consegnati sono conformi agli standard tecnici applicabili. Se il prodotto consegnato non è standardizzato, le informazioni fornite sulla qualità dei prodotti in conformità alla Clausola 2 o in alternativa l'accordo raggiunto costituiranno la base della Garanzia la riparazionegaranzia. Ogni ulteriore garanzia è esclusa. 8.2 Il diritto alla garanzia è limitato a una fornitura sostitutiva. A sua discrezione, ovvero la sostituzione, a scelta Holcim avrà il diritto di EBIT S.r.l scegliere una riduzione del prezzo di parti acquisto invece di una consegna sostitutiva. Gli altri rimedi di garanzia sono esclusi. 8.3 Holcim esclude qualsiasi garanzia se il Cliente miscela e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto lavora i cementi Holcim con additivi/leganti di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeterzi non forniti da Holcim. Le parti coperte da garanzia differenze di colore possono dipendere dallo stabilimento di produzione e la durata della stessa sono indicate separatamentedalla data di fabbricazione. Holcim cerca di ottenere una tonalità di colore il più possibile uniforme, ma non può garantire una tonalità di colore assolutamente costante, poiché questa dipende dagli oligoelementi contenuti nella materia prima. Le differenze di colore non influiscono in alcun modo sulla qualità del prodotto e non costituiscono un difetto. b. 8.4 Immediatamente dopo il ricevimento, il Cliente è tenuto a controllare la merce per verificarne la conformità al contratto, in particolare per verificare eventuali differenze di tipo, quantità e peso, nonché eventuali difetti materiali visibili. La notifica dei difetti dopo la scoperta di difetti, carenze o consegne errate deve essere effettuata immediatamente (termine massimo di 5 giorni lavorativi) e per iscritto (è sufficiente un messaggio di posta elettronica a un referente responsabile dell'ufficio vendite di Holcim), indicando una descrizione precisa del difetto. Gli autisti dei veicoli di consegna non sono autorizzati ad accettare la notifica dei difetti. La merce contestata o riconoscibile come difettosa non può essere trattata. Holcim non sarà responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. Per l'esame del reclamo, Holcim deve avere accesso in modo da poter prelevare un campione sul posto. 8.5 In caso di differenze di peso, sarà determinante il peso stabilito da Holcim. Gli scostamenti fino al 2% del peso lordo sono dovuti a motivi tecnici e non possono quindi essere contestati. 8.6 La consulenza per l'applicazione sarà fornita gratuitamente e al meglio delle conoscenze e delle convinzioni dei dipendenti di Holcim. Tuttavia, tutti i dati e le informazioni non sono vincolanti, non costituiscono alcuna responsabilità da parte di Holcim e non esimono il Cliente dall'effettuare i propri test e le proprie prove. Il cliente è l'unico responsabile del rispetto delle norme legali e ufficiali quando utilizza i prodotti Holcim. Il cliente è inoltre l'unico responsabile della scelta e dell'idoneità dei prodotti Holcim per il progetto di costruzione in questione e Holcim declina ogni responsabilità al riguardo. 8.7 Sono altresì esclusi dalla garanzia i vizi e/difetti che non sono dovuti alle proprietà del materiale o i difetti derivanti da: impropria a una fabbricazione inadeguata da parte di Holcim, ma a un immagazzinamento inadeguato, all'inosservanza delle istruzioni del produttore o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale ad altre ragioni che non appartenente alla rete rientrano nella responsabilità di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoHolcim. d. Qualora8.8 In deroga alle disposizioni di legge, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali il termine generale di prescrizione per i reclami derivanti da difetti materiali e da vizi di proprietà è di un anno dalla consegna del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l prodotto. Questo periodo si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi applica anche nel caso in cui il bene/ i beni oggetto prodotto sia stato utilizzato in conformità al suo uso abituale per un edificio e abbia causato il suo difetto (materiale da costruzione). I suddetti termini di prescrizione della legge sulle vendite si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali basate su un difetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lprodotto., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione(1) Il legno è un materiale naturale. Quando lo si acquista e utilizza si devono pertanto considerare le sue caratteristiche naturali, ovvero la sostituzionebiologiche, a scelta di EBIT S.r.l di parti chimiche e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentefisiche. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete (2) Vale l’obbligo di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la ispezione e denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera conformemente all’art. 377 seg. dell’UGB. Se l’acquirente non adempie questo obbligo di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente ispezione e denuncia immediata del vizio tassativamente entro i tre 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamentedalla consegna, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati caso di vizio che sarebbe stato riconoscibile all’ispezione, la merce è da considerarsi autorizzata e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo la rivendicazione di diritti di garanzia è subordinatoesclusa. (3) Se per le merci con imballaggio speciale l’ispezione della merce non è possibile, nella sua attivazionesi deve controllare l’imballaggio e in presenza di un danno esterno che rimanda a un danno della merce imballata, all’adempimentodeve esserne fatta segnalazione al venditore immedia- tamente, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna – pena l’esclusione dai diritti a garanzia. (4) Se al momento della presa in consegna della merce secondo la procedura commerciale regolare non è possibile ispezionare subito la merce, questa circostanza deve essere segnala- ta immediatamente al venditore e un eventuale vizio accertabile all’ispezione successiva deve essere segnalato per iscritto entro 14 giorni lavorativi dalla consegna. Questo vale anche per consegne errate. Se i vizi diventano riconoscibili solo in seguito, devono essere altresì denunciati immediatamente, entro e non oltre 5 giorni dalla loro riconoscibilità, diversamente la merce è considerata approvata anche in considerazione di questi vizi. I dibattimenti sui ricorsi in garanzia non comportano la rinuncia da parte dell’Acquirentedel venditore all’obiezione che il ricorso in garanzia è stato presentato troppo tardi oppure non è stato sufficientemente specificato. (5) L’acquirente può presentare diritti derivanti dal titolo della garanzia fino a massimo sei mesi dalla consegna della merce. (6) Le restituzioni delle merci necessitano dell’espresso consenso scritto del venditore e sono a carico, spese e rischio dell’acquirente. (7) In caso di ricorsi in garanzia illegittimi che richiedono ampi accertamenti, le spese dell’accertamento possono essere messe in conto all’acquirente. (8) Il trattamento o la lavorazione della merce portano all’esclusione della garanzia. (9) La rivendicazione dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; diritti in difetto, EBIT sarà in diritto garanzia non esenta l’acquirente dal suo obbligo di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lpagamento.

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Samples: Condizioni Generali

Garanzia. a. Costituisce oggetto L'Acquirente è tenuto a ispezionare immediatamente la merce al momento della Garanzia la riparazionepresa in consegna e a segnalare immediatamente al Venditore eventuali difetti, in ogni caso entro 7 giorni dal momento del trasferimento del rischio conformemente al punto 4, ovvero per iscritto e con una precisa descrizione del difetto, indicando il tipo e il numero di prodotti interessati e includendo prove appropriate per documentare il difetto. In caso di ritiro della merce da parte dell'Acquirente, la sostituzionesuddetta ispezione deve sempre avvenire prima del caricamento. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dal trasporto della merce cui abbia provveduto l’Acquirente. Nel caso in cui l'acquirente non notifichi qualsiasi difetto immediatamente dopo che sia divenuto evidente, a scelta egli perderà i suoi diritti di EBIT S.r.l garanzia (§§ 922 ff ABGB, Codice civile generale austriaco), di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali risarcimento del danno dovuti per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il difetto stesso (§ 933a par. 2 ABGB) e per l'errore sull'assenza di difetti della merce (§§ 871 f ABGB). Il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello è di 24 mesi. Il periodo inizia con la consegna della consegna dei benimerce. Nel In caso di collaudo rettifica dei difetti da parte del Venditore, non ha luogo nessuna estensione del periodo di garanzia. La presunzione di difetti ai sensi del § 924 ABGB [Codice Civile Generale austriaco] è esclusa. In caso di reclamo legittimo, il Venditore è libero di prendere indietro gli articoli difettosi per un valore calcolato o di sostituirli con pezzi privi di difetti. In caso di difetti di una parte della fornitura, l’Acquirente ha il diritto di reclamare solo i pezzi difettosi. A tal fine, l’Acquirente deve concedere al Venditore un periodo di tempo sufficiente, che deve includere almeno il termine di consegna previsto in contraddittorio con emissione origine. Se i prodotti contestati non sono più disponibili presso il produttore o non sono disponibili nella forma originale, il Venditore ha il diritto di offrire all'Acquirente prodotti sostitutivi equivalenti per aspetto, funzione e categoria di prezzo. Il miglioramento o la sostituzione saranno effettuati presso la sede legale del relativo certificatoVenditore. I costi della spedizione di ritorno per effettuare la sostituzione o il miglioramento sono a carico dell'Acquirente, che si assume anche il rischio connesso. I costi di qualsiasi rimedio del difetto eseguito dall'Acquirente stesso sono a carico del Venditore solo se egli avrà dato il suo consenso per scritto oppure si sarà rifiutato di eseguire la sostituzione o la riparazione nonostante una richiesta scritta e un termine temporale fissato dall’Acquirente. L'obbligo di garanzia del Venditore si applica solo ai difetti che si presentano nel rispetto delle condizioni operative previste e durante il normale utilizzo. Non si applica, in particolare, a difetti derivanti da un uso scorretto da parte dell'Acquirente o del suo personale ausiliario, da manutenzione impropria, da riparazioni o modifiche non corrette o eseguite dall’Acquirente senza autorizzazione scritta da parte di una persona diversa dal Venditore o dal suo personale ausiliario, da normale usura oltre ai difetti già menzionati dovuti all’utilizzo. Sono escluse pretese di risarcimento per danni di qualsiasi tipo che vadano oltre il suddetto accordo. I costi sostenuti dall'Acquirente in seguito all'accettazione o all'uso di merci difettose non saranno rimborsati. Dall'inizio del periodo di garanzia, il Venditore non si assume nessuna ulteriore responsabilità oltre quanto stabilito in questo accordo, ovvero neanche per i difetti, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data cui causa risalga a prima del trasferimento del rischio. L'Acquirente si astiene, in un eventuale caso di emissione garanzia, dal sollevare l'obiezione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto mancato adempimento del contratto deve essere fatta, a pena ai sensi del § 1052 ABGB [Codice Civile Generale austriaco] e rinuncia così alla ritenzione di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento un eventuale compenso non ancora versato al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoVenditore. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Di Vendita E Fornitura

Garanzia. a. Costituisce oggetto 5.1 Il Venditore garantisce, in conformità alle condizioni indicate di seguito, che i Beni, al momento della Garanzia la riparazioneconsegna, ovvero la sostituzione, a scelta saranno privi di EBIT S.r.l di parti i) difetti dei materiali e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi ed esenti da ii) pesi e gravami. La garanzia di cui al materiale. Le parti coperte comma i) conserverà validità per un periodo di 12 mesi dalla data della fattura relativa ai Beni. 5.2 Qualsiasi richiesta avanzata dall'Acquirente sulla base della garanzia di cui alla Sezione 5.1 i) delle presenti Condizioni sarà notificata al Venditore per iscritto entro 5 giorni di calendario dalla data di consegna dei Beni, oppure, qualora il difetto o guasto coperto da garanzia non fosse riscontrabile con un adeguato controllo, entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il difetto o guasto si è manifestato, ma in ogni caso non oltre 13 mesi dalla data di consegna. Se richiesto dall'Acquirente, il Venditore ritirerà i Beni che saranno sottoposti a controllo da parte del Centro riparazioni europeo (“ERC”, European Repair Center). L'Acquirente dovrà fornire prova della data di acquisto iniziale in modo tale da dimostrare che il prodotto è coperto dal periodo di garanzia. Il costo di spedizione e relativa copertura assicurativa sono a carico dell'Acquirente. I Beni ritirati dal Venditore su richiesta dell'Acquirente devono essere adeguatamente imballati per impedire eventuali danneggiamenti durante il trasporto. Il Venditore non sarà responsabile di alcun difetto dei Beni imputabile o riconducibile a disegni, progetti o specifiche fornite dall'Acquirente, o nel caso in cui il prezzo totale dei Beni non sia stato corrisposto entro la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla data di pagamento pattuita. Inoltre, la presente garanzia i vizi non si applicherà in relazione a difetti derivanti da normale usura, danneggiamento intenzionale, negligenza, alterazione o riparazione dei Beni senza autorizzazione del Venditore, mancata osservanza delle istruzioni fornite dal Venditore (sia oralmente che per iscritto), e/o immagazzinamento, installazione, manutenzione e uso dei Beni in ambiente non idoneo o senza adoperare la dovuta cura e attenzione. 5.3 Qualora il Centro riparazioni europeo ERC, in conformità alle presenti Condizioni, riconosca la validità di una richiesta avanzata in relazione ai Beni, fondata su un difetto dei materiali o di fabbricazione, il Venditore, a propria discrezione, provvederà a riparare o sostituire i difetti derivanti da: impropria Beni o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; a rimborsare all'Acquirente il relativo importo. I mezzi di ricorso per violazione della garanzia a disposizione dell'Acquirente indicati in precedenza sono gli unici a disposizione del medesimo e il Venditore risponderà di tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale violazione limitatamente agli stessi 5.4 Qualsiasi Bene difettoso o parte del medesimo al momento della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi sostituzione e/o non forniti rimborso rimarrà o diverrà proprietà del Venditore e sarà immediatamente restituito/a allo stesso da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento parte dell'Acquirente. I Beni riparati o sostituiti dal Venditore ai di fuori delle specifiche ambientali sensi della garanzia pattuita sono garantiti per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il un ulteriore periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 12 mesi dalla data di emissione del certificatospedizione da parte dell'ERC. d. Qualora5.5 Fatte salve le garanzie esplicite contenute nel presente documento, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturail Venditore non rilascia condizioni, dovessero verificarsi alterazioni garanzie o dichiarazioni, esplicite o implicite, di diritto e di fatto, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le garanzie implicite di qualità soddisfacente, commerciabilità, idoneità per uno scopo specifico, titolarità e non violazione di diritti altrui, ciascuna delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentequali è espressamente esclusa nei limiti massimi consentiti dalla legge. e. La denuncia degli eventuali vizi e/5.6 Il software fornito dal Venditore è fornito “nello stato in cui si trova” e il Venditore non rilascia condizioni, garanzie o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadichiarazioni di alcun genere in relazione al medesimo, ivi comprese, a pena mero titolo esemplificativo, le garanzie implicite di perdita del dirittoqualità soddisfacente, esclusivamente commerciabilità, idoneità per iscrittouno scopo specifico, titolarità e non violazione di diritti altrui, ciascuna delle quali è, nei limiti massimi consentiti dalla legge, espressamente esclusa. Inoltre, il Venditore non garantisce i risultati dell'uso o che il software sia privo di errori o che il suo uso sarà esente da interruzioni. Il software non è garantito come esente da errori né vi è una garanzia di interoperabilità o compatibilità con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio altre apparecchiature o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonosoftware. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi 5.7 Nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei Venditore fornisca il software o l'hardware di terzi (parti diverse dal Venditore), nessuna delle garanzie contenute nel presente documento verrà applicata. Si applicheranno al funzionamento, l’Acquirente avrà software o hardware esclusivamente le condizioni e garanzie di tali terzi e il Venditore sarà tenuto unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., fornire su richiesta le informazioni in merito a tali condizioni o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardogaranzie. x. Xxxxx 5.8 Qualora le clausole di limitazione ed esclusione della responsabilità di cui sopra fossero ritenute invalide da un tribunale competente o da un'autorità governativa, l'Acquirente accetta che i casi mezzi di dolo o ricorso a sua disposizione siano limitati al prezzo di colpa grave, EBIT S.r.l. acquisto dei Beni non risponde degli eventuali danni – conformi alla garanzia di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessicui alla presente Sezione 5. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: General Terms and Conditions of Sale

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 9.1 Il Venditore garantisce la riparazionebuona qualità e l'adeguatezza dei materiali utilizzati per la produzione delle parti meccaniche, ovvero la sostituzioneelettriche ed elettroniche dei Beni forniti per un periodo di 12 mesi dal S.A.T. debitamente completato e accettato dall’Acquirente o per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di consegna, a scelta seconda di EBIT S.r.l quale evento si verifichi per primo, salvo diversamente indicato nelle " Specifiche tecniche” a condizione che l’Acquirente abbia rispettato le condizioni di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentepagamento. b. Sono esclusi 9.2 Durante il Periodo di Garanzia il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto della fornitura derivante da difetti di progettazione, materiali o manodopera, sostituendo tutte le componenti interessate da accertati errori di progettazione o difetti di costruzione. La sostituzione delle parti in garanzia sarà gratuita. 9.3 La suddetta Garanzia è soggetta alle seguenti condizioni: a) l'Acquirente è tenuto a notificare per iscritto al Venditore eventuali vizi e difetti immediatamente dopo la scoperta. La garanzia si applica solo ai componenti dichiarati difettosi a giudizio del Fornitore. Resta inteso che i Beni o qualsiasi sua parte non fornita dal Xxxxxxxxx non è soggetta a garanzia; b) l'Acquirente dovrà restituire al Venditore a proprie spese le parti difettose sostituite in garanzia, adeguatamente imballate, entro 30 giorni dalla garanzia data di ricevimento delle parti sostitutive; c) l'Acquirente si occuperà della manutenzione e della pulizia ordinaria dei Beni secondo le istruzioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione fornito dal Venditore; d) l'Acquirente sarà tenuto ad utilizzare i vizi Beni forniti in modo corretto, secondo le condizioni di utilizzo per le quali sono stati fabbricati, incluso ma non limitato a, formato e velocità di produzione come da documentazione tecnica concordata; e) il personale dell'Acquirente incaricato della gestione e della manutenzione dei Beni dovrà essere adeguatamente qualificato; f) l'Acquirente dovrà attenersi ai parametri tecnici relativi alle utenze (es. acqua, aria ed elettricità) come da specifiche riportate nella documentazione tecnica concordata; g) l'Acquirente non potrà manomettere i Beni, né smontare parti danneggiate, macchine o singoli componenti; h) l'Acquirente dovrà rispettare i termini di pagamento del prezzo di acquisto, nonché le condizioni contenute nel “Riepilogo commerciale e del prezzo”. 9.4 La Garanzia non è estesa all'usura e al logoramento dei componenti (es. filtri, guarnizioni, ventose, ecc.) e non copre i vizi, difetti o malfunzionamenti dovuti a: uso improprio, manomissioni, modifiche o interventi eseguiti da personale non autorizzato dal Venditore, utilizzo di materiali o strumenti non approvati dal Venditore, trasporto dei Beni, utilizzo di pezzi di ricambio non originari del Venditore, carico e/o stress di lavoro dei Beni oltre i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del limiti indicati nel contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto II Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti. La garanzia opera nei limiti di cui all’art. 1495 c.c., fatte salve le ulteriori limitazioni di cui al presente articolo e alla raccolta provinciale degli usi 2005 della Garanzia la riparazioneCamera di Commercio di Modena per i materiali ceramici, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialenonché le tolleranze d’uso. Le parti coperte eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colori, tonalità e altri dati contenuti in cataloghi, depliant, e folder del Venditore hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti. La garanzia del Venditore è in ogni caso limitata ai Prodotti di prima scelta e cioè — secondo quanto indicato dalla raccolta provinciale degli usi 2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici — con una percentuale di piastrelle difettose non superiore al 5%, soltanto per la parte eccedente tale percentuale, mentre la garanzia è espressamente esclusa per i Prodotti diversi da garanzia e quelli di prima scelta. Le differenze di tonalità rispetto a quanto eventualmente convenuto non possono essere denunciate come vizio dei Prodotti, in particolare non costituirà difetto la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori conformità con eventuali campioni trasmessi dal Venditore all’Acquirente. Al ricevimento dei Prodotti, l’Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 9 delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beninorme UNI EN ISO 10545-2. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente l’Acquirente rilevi vizi nei Prodotti dovrà fare reclamo al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune Venditore per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaiscritto, a pena di perdita decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento degli stessi e tenere a disposizione del dirittoVenditore l’intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, esclusivamente quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l’Acquirente dovrà risarcire il Venditore delle spese sostenute per iscrittol’eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.). I vizi occulti, a pena di decadenza dalla garanzia, dovranno essere denunciati al Venditore per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto. L’azione dell’Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti. Qualora risultino accertati i vizi denunciati dall’Acquirente il Venditore provvederà, a proprie spese, alla sostituzione dei Prodotti difettosi. Ove la sostituzione non sia possibile l’Acquirente avrà diritto alla restituzione del prezzo pagato ed alla rifusione dei costi connessi al trasporto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa esclusione di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere ogni altro risarcimento per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose danni diretti e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzioneindiretti originati dalla difettosità dei Prodotti. Salvo patto contrario I costi connessi alla restituzione saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno del Venditore. Le Parti riconoscono e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirenteconvengono che la garanzia per vizi palesi decadrà a seguito della posa in opera. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso Allo stesso modo l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ riconosce e dichiara escluso dalla garanzia qualunque vizio o difetto dipendente dall’uso non corretto (es inadeguatezza delle modalità di posa), dalla modifica o alterazione dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difettoProdotti medesimi, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoimputabili all’Acquirente. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto 2.3.1 Rigips garantisce al cliente che gli oggetti della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a fornitura non presenta- no al momento della consegna alcun difetto di fabbricazione difetti intrinsechi sostanziale per quanto attiene alla lavorazione o al materiale. Le parti coperte da Si esclude espressamente qualsiasi ulteriore garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteper difetti, nonché qualsivoglia garanzia in caso di evizione, salvo diversi accordi espliciti. b. Sono esclusi dalla garanzia 2.3.2 Alla base della produzione delle lastre di gesso massiccio Alba, nonché delle lastre composite Alba vi sono le tolleranze dimensionali e i vizi eparametri fisici dei materiali della documentazione tecnica di Rigips. La produzione dei pannelli da costruzione e delle lastre composite di Rigips avviene secondo gli standard DIN EN 520/DIN EN 1390. Per i profili e gli accessori sono vincolanti le norme DIN 18182-1/DIN EN 14195, DIN 18168/DIN EN 13964, le norme SIA rispett. le di- rettive delle associazioni professionali di riferimento. 2.3.3 Il cliente deve controllare gli oggetti della fornitura immediatamente dopo il ricevimento e deve presentare tempestivamente a Rigips, per iscritto, eventuali reclami, al più tardi comunque entro 10 giorni lavorativi (è determi- nante la data del timbro postale). In mancanza di ciò o i difetti derivanti da: impropria qualora gli oggetti della fornitura vengano sottoposti a lavorazione senza verifica, gli stessi si riterranno accettati. 2.3.4 Qualora degli oggetti della fornitura contestati vengano lavorati dal cliente o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete terzi senza l’autorizzazione scritta di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoXxxxxx, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatodecade. d. Qualora2.3.5 Una volta dato l’avviso dei difetti, successivamente Xxxxxx può in seguito, a sua discrezio- ne, ispezionare l’oggetto della fornitura in questione sul posto o richiedere che l’oggetto della fornitura gli venga rispedito. Rigips esaminerà il diritto a garanzia e comunicherà al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare cliente se il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico diritto esercitato ricada o meno nella garanzia. Il cliente deve conservare l’oggetto della parte Acquirentefornitura fino al chiarimento definitivo della contestazione. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta2.3.6 Qualora sussista un caso di garanzia, Rigips, a pena di perdita propria discrezione, ri- muoverà eventuali difetti gratuitamente, oppure sostituirà l’oggetto della forni- tura. Si esclude un diritto al recesso dal contratto (risoluzione per vizi della cosa), alla riduzione del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta prezzo o alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoprestazione sostitutiva. f. La 2.3.7 Rigips non si assume alcuna garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita qualora il cliente o terzo esegua modifiche o riparazioni sull’oggetto della parti riconosciute difettose e/fornitura in questione senza l’autoriz- zazione scritta di Xxxxxx o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie lo tratti in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunamodo non idoneo. g. Nell’ipotesi 2.3.8 I diritti alla garanzia, salvo diverso regolamento esplicito, si prescrivono dopo due anni dalla consegna dell’oggetto della fornitura in cui questione. Per og- getti della fornitura sostituiti o riparati da Rigips vale il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta termine di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione due anni dalla consegna dell’oggetto della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardofornitura originario. x. Xxxxx i casi 2.3.9 L’eventuale collaborazione di dolo Rigips al rilevamento di difetti o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde eliminazio- ne degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli stessi avviene senza alcun pregiudizio per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessisussistenza ed entità della garanzia. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Di Consegna

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 6.1 L’Acquirente è tenuto ad esaminare la riparazionemerce al momento del suo ricevimento e qualora rilevi vizi, ovvero la sostituzionedifetti o carenze di qualità (previste dall’art. 1497 c.c.) (di seguito, a scelta vizi, difetti e carenze di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoqualità saranno chiamati più brevemente “vizi”) riguardanti lo stato dell’ imballo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data quantità o le caratteristiche della merce, deve comunicare al Venditore i relativi reclami (denunce di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaapparenti), a pena di perdita decadenza, mediante atto notificato tramite ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della merce. Se l’acquirente non provvede a detta comunicazione entro il termine prescritto, la merce si considera accettata anche in presenza di vizi. 6.2 Nel caso in cui i vizi non siano individuabili mediante un diligente controllo al momento del dirittoricevimento, esclusivamente per iscrittoi relativi reclami (denunce di vizi occulti) devono essere comunicati al Venditore, con lettera raccomandata A/Ra pena di decadenza, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. mediante atto notificato dall’ufficiale giudiziario entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 60 giorni dalla consegna. In caso contrario la merce è da considerarsi accettata anche se difettosa. 6.3 In ogni caso, la denuncia di vizi apparenti od occulti, sempre a pena di decadenza, dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato e la merce cui esso si riferisce. 6.4 Eventuali differenze quantitative tra quanto concordato e quanto eseguito dal Xxxxxxxxx sono ammesse, salvo diverso accordo scritto, con un margine di tolleranza del 2% rispetto al quantitativo ordinato. 6.5 Al fine di verificare se la merce risponde ai requisiti stabiliti nel Contratto, occorre far riferimento alla condizione della merce nel momento in cui esce dalla fabbrica del Venditore. 6.6 Qualora venga accertata la sussistenza di vizi della merce fornita dal Venditore e questi siano ad esso imputabili, la Società provvederà alla sostituzione di quella parte di merce che risulti difettosa oppure, a discrezione della Società medesima, all’eliminazione dei difetti, entro 90 giorni dal reclamo che sia fondato, essendo l’Acquirente tenuto a considerare entrambe le condotte come assorbenti ed escludenti ogni altro effetto previsto dall’art. 1492 c.c. e tali da risarcire ogni proprio danno. 6.7 In caso di vizi della merce, l’Acquirente, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà custodire i prodotti difettosi o non conformi separatamente ed interromperne immediatamente l’utilizzo, consentendo al Venditore di verificare la sussistenza dei vizi entro e non oltre dieci giorni dalla denuncia. Il Venditore non accetterà alcun reclamo a fronte di merce non stoccata in luogo e condizioni idonee o imballi originali (presumendosi, peraltro, in tal caso, che il vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata difformità dipendano da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi tale stoccaggio) né nel caso in cui il bene/ l’Acquirente non metta a disposizione della Società la merce di cui lamenta i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l.vizi, o alla sostituzione del bene/ quantomeno dei beni con altro/ altri campioni di analoghe caratteristichetale merce, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per entro il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardopredetto termine. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 7.1 Bericah garantisce che i Prodotti sono conformi alla legislazione europea e alle specifiche tecniche fornite. Bericah garantisce soltanto il Prodotto mantenuto integro e conservato secondo le modalità prescritte dal produttore. Bericah non garantisce la riparazionecorrispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, ovvero salvo che tali caratteristiche o usi non fossero stati espressamente pattuiti nella Conferma d’Ordine. 7.2 Nella misura massima consentita dalla legge, Bericah garantisce al Cliente l’assenza di, ed è responsabile unicamente per, eventuali vizi di fabbricazione dei Prodotti che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati. Tale garanzia viene fornita solamente per il periodo indicato dal produttore stesso in relazione al singolo articolo (“Periodo di Garanzia”) purché vi sia stato tempestivo reclamo nei termini del precedente art. 6. La garanzia di Bericah è a solo beneficio del Cliente. 7.3 La garanzia decorre dalla data di consegna del Prodotto oppure dalla data impressa sul Prodotto stesso nei casi di legge. 7.4 In caso di riconoscimento di vizi, la sostituzionesola responsabilità di Bericah sarà, a scelta suo insindacabile giudizio, di EBIT S.r.l riparare o sostituire il Prodotto o emettere nota di parti accredito per il valore corrispondente, libera di ricorrere ad una sola o a diverse forme di ristoro, anche per lo stesso reclamo e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto per la stessa partita di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteProdotto. b. Sono esclusi dalla 7.5 La garanzia i vizi di Bericah non copre eventuali costi di trasporto e/o manodopera. 7.6 La garanzia non opera, e Bericah non sarà responsabile, per difetti, danneggiamenti, distruzione, perdita e/o vizi dei Prodotti attribuibili a fatto proprio del Cliente o di terzi, né per danni derivanti da trasporto. In nessun caso Bericah sarà responsabile nel caso in cui i difetti derivanti da: impropria Prodotti siano stati alterati, manomessi, oggetto di riparazione da parte del Cliente o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata terzi soggetti non autorizzati da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software Bericah, o interfacce non nativi il Cliente abbia conservato e/o utilizzato i Prodotti in modo negligente e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi conforme alla sua destinazione d’uso e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoalle istruzioni d’uso fornite. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente 7.7 Nella massima misura consentita dalla legge, la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose garanzia, le responsabilità e i rimedi qui definiti sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio responsabilità e/o rimedi previsti per legge ed escludono ogni altra responsabilità di Bericah (contrattuale o extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti e ogni danno diretto e indiretto (quali ad esempio risarcimento del difettodanno, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta mancato guadagno, perdita di EBIT S.r.l. al riguardochance, perdita di profitto o di fatturato, campagne di ritiro, etc.). x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in 7.8 Il Cliente rinuncia al diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza regresso nei confronti di Bericah di cui all’articolo 131 del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lDecreto Legislativo 206/2005.

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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia TechnoAlpin è tenuta a rimuovere eventuali vizi non conformi al contratto che riducono la riparazione, ovvero possibilità di utilizzare la sostituzionemerce, a scelta patto che il vizio sia dovuto a un errore di EBIT S.r.l costruzione, di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili realizzazione ovvero a un difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al del materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i Tale obbligo sussiste esclusivamente per quei vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. riscontrati sulla merce durante il periodo di garanzia decorre a decorrere dal 30mo giorno successivo trasferimento dei rischi (cfr. punto 9) e di cui il cliente non era a quello conoscenza al momento della consegna dei beniconclusione del contratto. Nel caso Si considerano come noti anche i vizi di collaudo in contraddittorio con emissione cui il cliente non poteva non essere a conoscenza. Anche il costo del relativo certificato, lavoro per la sostituzione della garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno è a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali del cliente. Eventuali vizi devono essere eccepiti entro 48 (quarantotto) ore, al più tardi entro 8 (otto) giorni a decorrere dalla scoperta e/o difetti riscontrati sui beni oggetto dal riconoscimento del contratto vizio mediante comunicazione scritta, con l’indicazione obbligatoria del numero di serie della merce, del tipo di vizio e della violazione contrattuale. Il componente difettoso deve essere fatta, restituito assieme alla bolla di ritorno debitamente compilata (sulla quale DEVE essere assolutamente indicato il numero di serie) entro 6 mesi a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni decorrere dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera dal riconoscimento del vizio. I costi di tecnici trasporto per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno restituzione della merce sono a carico dell’Acquirente del cliente. Il componente restituito sarà controllato per verificarne il diritto alla garanzia. Qualora non si abbia diritto alla garanzia, saranno calcolati i costi di riparazione/sostituzione nonché le solo spese di viaggio trasporto. L’omessa ovvero la ritardata comunicazione, la mancata indicazione del numero di soggiorno serie della merce nonché la mancata restituzione entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla scoperta e/o dal riconoscimento del vizio non sono giustificabili e implicano la perdita del diritto alla garanzia. Gli agenti di trasferta commercio non sono autorizzati ad accettare eventuali ricorsi in garanzia per i vizi della cosa ovvero a fare promesse vincolanti relative ai vizi. Non si rilascia alcuna garanzia per danni dovuti a: – Manipolazione dei tecnicicomponenti; – Modifiche non autorizzate da TechnoAlpin; – Destinazioni d’uso diverse da quelle indicate all’interno del presente manuale; – Numero di serie mancante, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati errato o incompleto; – Uso di parti di ricambio non originali; – Componenti e materiali soggetti a normale usura; – Stoccaggio, uso e lavorazione non conformi o impropri, uso di materiali errati o non conformi, montaggio errato e/o messa in servizio da parte del cliente o di terzi; – Manipolazione errata o negligente dell’oggetto della consegna, in particolare inosservanza del manuale d’uso, dei suggerimenti del produttore, delle norme sulla base prevenzione degli infortuni e delle tariffe prescrizioni di legge; – Eccessive sollecitazioni e diarie in vigore uso di mezzi di servizio e materiali sostitutivi non conformi; – Xxxx noti al cliente al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi dell’acquisto o dei quali non poteva non essere a conoscenza; – Prescrizioni di diritto pubblico nel paese in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, prodotto è utilizzato non conformi agli standard generali e non espressamente comunicate per iscritto a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione TechnoAlpin prima della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto conclusione del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo ; – Vizi riscontrati decorso il termine di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lprevisto dalla legge.

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Samples: General Terms and Conditions

Garanzia. a. Costituisce oggetto 287 / II Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti. La garanzia opera nei limiti di cui all’art. 1495 c.c., fatte salve le ulteriori limitazioni di cui al presente articolo e alla raccolta provinciale degli usi 2005 della Garanzia Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici, nonché le tolleranze d’uso. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colori, tonalità e altri dati contenuti in cataloghi, depliant, e folder del Venditore hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti. La garanzia del Venditore è in ogni caso limitata ai Prodotti di prima scelta e cioè — secondo quanto indicato dalla raccolta provinciale degli usi 2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici — con una percentuale di piastrelle difettose non superiore al 5%, soltanto per la riparazioneparte eccedente tale percentuale, ovvero mentre la sostituzionegaranzia è espressamente esclusa per i Prodotti diversi da quelli di prima scelta. Le differenze di tonalità rispetto a quanto eventualmente convenuto non possono essere denunciate come vizio dei Prodotti, in particolare non costituirà difetto la non conformità con eventuali campioni trasmessi dal Venditore all’Acquirente. Al ricevimento dei Prodotti, l’Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 9 delle norme UNI EN ISO 10545-2. Nel caso l’Acquirente rilevi vizi nei Prodotti dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a scelta pena di EBIT S.r.l decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento degli stessi e tenere a disposizione del Venditore l’intera partita di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l’Acquirente dovrà risarcire il Venditore delle spese sostenute per l’eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.). I vizi occulti, a pena di decadenza dalla garanzia, dovranno essere denunciati al Venditore per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto. L’azione dell’Acquirente diretta a fare valere la garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla garanzia consegna dei Prodotti. Qualora risultino accertati i vizi denunciati dall’Acquirente il Venditore provvederà, a proprie spese, alla sostituzione dei Prodotti difettosi. Ove la sostituzione non sia possibile l’Acquirente avrà diritto alla restituzione del prezzo pagato ed alla rifusione dei costi connessi al trasporto, con esclusione di ogni altro risarcimento per danni diretti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente indiretti originati dalla difettosità dei Prodotti. I costi connessi alla rete restituzione saranno a carico del Venditore. In ogni caso, prima di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi procedere alla posa del materiale ceramico compravenduto, sarà onere dell’Acquirente e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai del cliente finale, in relazione al quale l’Acquirente risponde ex art. 1381 c.c., verificare la sussistenza o meno di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto palesi e ciò anche al fine di non aggravare il danno. Eventuali reclami o contestazioni che dovessero riguardare il materiale ceramico posato verranno pertanto respinti. La posa in opera del contratto deve essere fattamateriale ceramico, a pena di perdita del dirittoinfatti, esclusivamente determinerà la rinuncia alla garanzia per iscrittovizi palesi della merce fornita e comunque integrerà quanto disposto dall’art.1227 c.c.. Allo stesso modo l’Acquirente, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni riconosce e dichiara escluso dalla scoperta del garanzia qualunque vizio o difetto. Insieme con la denuncia difetto dipendente dall’uso non corretto (es inadeguatezza delle modalità di posa), dalla modifica o alterazione dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoProdotti medesimi o errata pulizia, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoimputabili all’Acquirente. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione17.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a scelta garanzia del puntuale adempimento di EBIT S.r.l tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti con la Convenzione o da essa dipendenti, ivi compreso il pagamento di parti utenze e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto servizi previsti al precedente art. 8, nonché il pagamento delle penali e il risarcimento di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeeventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa di cui all’art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta13, a pena di perdita del dirittorisoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., esclusivamente per iscrittola Subconcessionaria consegna una fidejussione bancaria conforme al testo standard SAC, con lettera raccomandata A/Rescussione a prima richiesta, rivolta alla sede operativa con rinunzia a qualunque eccezione (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle che spettano al debitore principale) stipulata con Istituito di Genova Credito, di EBIT S.r.limporto pari ad euro , corrispondente ad un’annualità del corrispettivo incrementato di una quota forfettaria del 10%, IVA inclusa, per utenze e servizi, vincolata ed incondizionata a favore di SAC e valida fino a sei mesi oltre la scadenza o risoluzione per qualsiasi ragione della presente subconcessione. In caso di eventuale rinnovo della presente convenzione, tale fidejussione dovrà essere adeguata annualmente nella stessa misura percentuale in cui risulterà aumentato il corrispettivo annuo di subconcessione; l’adeguamento dovrà avvenire entro otto 60 giorni dalla scoperta data di decorrenza della variazione pena la risoluzione del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoContratto. f. La garanzia prestata 17.2. Tale fidejussione potrà essere svincolata dietro autorizzazione scritta da EBIT S.r.lSAC all’istituto garante quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra SAC e la Subconcessionaria, i rapporti di qualsiasi natura derivanti dalla subconcessione stessa, in particolare alle previsioni di cui ai precedenti artt. comprende unicamente 6 e 9 e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili alla Subconcessionaria o ai suoi dipendenti, oppure a terzi, per il fatto dei quali la sostituzione gratuita Subconcessionaria debba rispondere. 17.3. SAC ha diritto di valersi di volta in volta della parti riconosciute difettose fidejussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi la Subconcessionaria, entro 30 giorni dall’avvenuta escussione, anche parziale, dovrà provvedere, pena la risoluzione della Convenzione, alla ricostituzione della garanzia. 17.4. L’eventuale decadenza e/o viziate risoluzione della subconcessione per fatto imputabile alla Subconcessionaria comporterà l’escussione della garanzia e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno del rateo dei corrispettivi relativi a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecniciperiodi d’uso eventualmente non goduti, qualora l’intervento fosse richiesto presso salvi i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunamaggiori danni. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Subconcession Agreement

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte Tutti i prodotti ELETTRICA 101 sono coperti da garanzia per un periodo di un anno dalla data di consegna, purché la denuncia sia fatta, per raccomandata con ricevuta di ritorno, entro otto giorni dalla data di scoperta dei vizi di fabbricazione. Quando è applicabile la direttiva europea 1999/44/CE (recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2002 del 02/02/2002 e la durata con d.lgs 206 del 2005 e successive modifiche) i termini sono quelli indicati nell'art. 5 della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla medesima direttiva. La garanzia i vizi copre l’eliminazione e/o i rimozione dei difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. verificatisi durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo e che sono da attribuirsi a quello della consegna dei benierrori di produzione o a materiali difettosi. Nel caso Non sono coperti da garanzia i danni provocati da utilizzo improprio rispetto alle disposizioni di collaudo installazione, l’uso d’interazione con altre apparecchiature, disturbi sulla linea elettrica, disturbi di compatibilità elettromagnetica causati da altre apparecchiature, inosservanza del libretto di istruzioni, installazione effettuata in contraddittorio con emissione impianti elettrici non conformi alle normative vigenti, o quant’altro non dipenda da un difetto del relativo certificatoquadro elettrico oggetto di garanzia. La garanzia decade quando sul quadro elettrico sono state eseguite modifiche, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualorarispetto al progetto iniziale, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate non effettuate dal personale tecnico EBIT all’atto di ELETTRICA 101 o interventi di manutenzione impropri eseguiti da personale non competente. La riparazione viene eseguita: • Con la fornitura dei soli materiali difettosi; • Senza alcun addebito per le riparazioni, eseguite nell’ambito territoriale della regione Lombardia, imputabili ad errori di produzione del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi quadro elettrico (errore umano) e/o difetti riscontrati sui beni oggetto materiali difettosi; • Con addebito delle sole spese di trasferta per le riparazioni, eseguite al di fuori dell’ambito territoriale della regione Lombardia, imputabili ad errori di produzione del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose quadro elettrico (errore umano) e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la materiali difettosi. Per i difetti causati da materiali difettosi sono sostituiti solo questi ultimi senza addebito. La riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto non determina né un allungamento né un reinizio del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo garanzia. I componenti sostituiti in fatturagaranzia diventano di proprietà di ELETTRICA 101 e saranno ritirati dal personale addetto. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo riparazione è eseguita alle condizioni di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza solo con il reso del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lmateriale difettoso.

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Samples: Condizioni Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Salvo diverso accordo, la riparazioneVenditrice garantisce i Beni venduti da eventuali vizi, ovvero la sostituzioneper un periodo di dodici (12) mesi, a scelta decorrenti dalla Consegna all’Acquirente oppure al vettore (di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeseguito “Garanzia”). Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi L’Acquirente e/o i difetti un soggetto terzo da quest’ultimo espressamente incaricato (ad esempio, la società che si occupa della manutenzione del Bene per conto dell’Acquirente) dovrà denunciare per iscritto l’esistenza di tali vizi alla Venditrice, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo e-mail all’indirizzo appositamente comunicato dalla Venditrice o a mezzo pec, entro otto (8) giorni dalla scoperta. Alla denuncia formulata dal terzo dovrà obbligatoriamente allegarsi documentazione idonea a dimostrare l’autorizzazione dell’Acquirente alla presentazione della denuncia stessa. La Venditrice si riserva il diritto di verificare l’esistenza dei vizi denunciati dall’Acquirente, mediante proprio personale o per mezzo di un soggetto terzo appositamente incaricato. Nel caso in cui la Venditrice riscontri effettivamente l’esistenza del vizio denunciato dall’Acquirente, provvederà a proprie spese all’eliminazione del vizio stesso, mediante riparazione del Bene oppure, nel caso ciò non fosse possibile, mediante sostituzione dello stesso. In nessun caso la Venditrice potrà essere ritenuta responsabile dei vizi derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi al Bene a) dal Trasporto, b) dall’installazione e/o manutenzione effettuata da un soggetto terzo diverso dalla Venditrice, c) dall’utilizzo di pezzi di ricambio non forniti originali d) dall’utilizzo improprio o negligente da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi dell’Acquirente e/o difetti riscontrati sui beni oggetto di terzi, e) dall’usura per effetto del contratto deve essere fattanormale uso, a pena di perdita del dirittoed, esclusivamente per iscrittoinfine, con lettera raccomandata Af) dal caso fortuito e/Ro forza maggiore. La Garanzia non sarà, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla altresì, dovuta nel caso in cui il Xxxxxx non sia stato interamente pagato dall’Acquirente al momento della scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoo, allegando copia della lettera in caso di denunziapagamento rateale del Prezzo, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lsia in ritardo nel pagamento delle rate., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto 8.1 La Venditrice garantisce la conformità alla Conferma d’Ordine nonché l’assenza di difetti di materiale o lavorazione nei Prodotti, purché impiegati in normali condizioni di utilizzo. Salvo quanto diversamente specificato per iscritto dalla Venditrice, la garanzia opera per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna dei Prodotti e non può in nessun caso essere sospesa o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo dei Prodotti, anche se dovuto ad interventi di riparazione in garanzia. 8.2 Il Cliente rinuncia irrevocabilmente a qualunque diritto di regresso nei confronti della Garanzia la riparazioneVenditrice ai sensi dell’articolo 131, ovvero la sostituzionecomma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 8.3 Nessun’altra garanzia legale o convenzionale, viene fornita dalla Venditrice al Cliente. 8.4 Entro un termine ragionevole e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna, il Cliente, a scelta pena di EBIT S.r.l decadenza dalla garanzia, deve esaminare attentamente ciascun Prodotto al fine di parti accertare la corrispondenza della fornitura alle quantità e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto qualità dei Prodotti, indicate nella Conferma d’Ordine, verificando altresì l’esistenza di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentevizi palesi. b. Sono esclusi 8.5 Entro i successivi 8 giorni il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Venditrice, a pena di decadenza dalla garanzia garanzia, l’esistenza di difetti o le difformità quantitative o qualitative riscontrate nei Prodotti. Decorso tale termine, la fornitura s’intenderà accettata senza riserve dal Cliente, con la conseguente rinuncia dello stesso ad eccepire qualsiasi vizio palese del Prodotto nonché qualsiasi difetto quantitativo o qualitativo della fornitura. 8.6 La presenza di vizi occulti non riscontrabili alla consegna deve essere comunicata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta, come previsto per i vizi palesi. 8.7 In caso di ripetute forniture di Prodotti aventi medesime caratteristiche, il Cliente rinuncia ad esercitare ogni pretesa derivante da difetti qualitativi, se gli stessi sono stati precedentemente accettati senza che alcuna obiezione sia stata comunicata per iscritto. 8.8 Nel caso in cui la Venditrice si sia impegnata a fornire i Prodotti in conformità ad un campione inviato al Cliente, la Venditrice si impegna ad utilizzare gli stessi materiali adoperati nella produzione del campione, ad eccezione delle tolleranze per la diversità del colore, della composizione e di altre caratteristiche della materia prima. 8.9 Nelle ipotesi sub 8.4 e 8.5, la Venditrice avrà diritto di esaminare a propria assoluta discrezione i Prodotti di cui viene lamentato il difetto. 8.10 Ogni controversia nascente tra le Parti in relazione all’esistenza o all’entità di difetti o di mancanza di conformità dei Prodotti, sarà demandata alla competenza esclusiva di un esperto indipendente nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Rovigo. La decisione di tale esperto dovrà considerarsi definitiva e inappellabile. Gli onorari dell’esperto ed i costi della verifica tecnica saranno anticipati dalla parte che richiederà tale verifica ma verranno poi posti a carico dalla parte che risulti soccombente in esito alla medesima. 8.11 Nel caso di riconoscimento o di valida e tempestiva denuncia dei difetti da parte del Cliente, la Venditrice, a propria discrezione e in conformità ai propri standard tecnici, potrà provvedere alla riparazione o sostituzione gratuita del Prodotto o delle parti difettose dello stesso o, in alternativa, rimborsare al Cliente il prezzo pagato per il Prodotto difettoso, senza alcuna ulteriore responsabilità. I Prodotti difettosi non potranno essere utilizzati a nessuno scopo dal Cliente. 8.12 Nessun’altra forma di intervento in garanzia e/o i difetti derivanti da: impropria risarcimento potrà essere preteso dal Cliente, rimanendo espressamente esclusa ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi consequenziali che dovessero derivare dalla difettosità e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai conformità dei Prodotti. Tali risarcimenti devono pertanto, nei limiti consentiti dalla legge, intendersi espressamente rinunciati dal Cliente. 8.13 La garanzia di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto cui al presente articolo 8 copre unicamente i difetti materiali o di lavorazione manifestatisi in normali condizioni di utilizzo del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniProdotto. Nel In nessun caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre potrà estendersi ai difetti causati da insufficiente manutenzione o stoccaggio, dall’uso improprio o comunque difforme dalle relative istruzioni, dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi normale usura e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio da riparazioni o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia interventi effettuati da terzi senza il consenso scritto della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoVenditrice. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla procedura il Fornitore è obbligato ai sensi dell'art 93 del D. Lgs. 50/2016, a scelta presentare una “garanzia provvisoria”, sotto forma di EBIT S.r.l cauzione o fideiussione, con le modalità di parti cui ai commi 2 e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi 3 del citato articolo, pari al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente2%, arrotondato per difetto, dell’importo complessivo del contratto. b. Sono esclusi dalla 2. La garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque dovrà prevedere espressamente la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale rinuncia al beneficio della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto preventiva escussione del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatodebitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’UTIFC , ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di emissione del certificatopresentazione dell’offerta. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta3. L’offerta è altresì corredata, a pena di perdita esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.lD. Lgs. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono50/2016. f. 4. L’Affidatario è altresì tenuto, ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. 50/2016 a presentare idonea “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera dell'adempimento di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente tutte le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione obbligazioni del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, , salva comunque la risarcibilità del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturamaggior danno verso l'appaltatore. La somma residua stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tal tutto o in parte; in caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessadi inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Il semplice ritiro Anche alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del bene/ dei beni oggetto D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difettodebitore principale, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta la rinuncia all'eccezione di EBIT S.r.lcui all'art. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave1957, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitivacomma 2, del bene/ dei beni stessiCodice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La “garanzia definitiva” sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Particolari Di Contratto

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia I prodotti TOVO GOMMA S.P.A. sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia e, conseguentemente, l’Acquirente si assume la riparazioneresponsabilità di verificare ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del Paese di destinazione dei prodotti, ovvero la sostituzione, tenendo indenne TOVO GOMMA S.P.A. TOVO GOMMA S.P.A. garantisce che i prodotti forniti corrispondano per qualità e tipo a scelta di EBIT S.r.l di parti quanto stabilito nel contratto e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialecui sono espressamente destinati. Le parti coperte da garanzia e la La durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre è stabilita pari ad 1 anno dalla data di emissione consegna. In caso di prodotti soggetti a scadenza, non sarà riconosciuta alcuna garanzia riguardo ai vizi denunziati oltre la data di scadenza prevista per i prodotti stessi. La garanzia per i vizi di produzione è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del certificato. d. Qualoramateriale utilizzato o a problemi di produzione riconducibili a TOVO GOMMA S.P.A. La garanzia è esclusa qualora l’Acquirente, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturanegligentemente, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali non proceda allo stoccaggio, alla conservazione ed all’utilizzo conformemente alle indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede tecniche del sito prodotto. La garanzia non copre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di installazione del bene/ vizi entro 2 giorni lavorativi dalla data di consegna dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione prodotti e comunque prima di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto palesi per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali difetti occulti (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del contratto deve prodotto) dovrà essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. effettuata entro otto 5 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme I reclami dovranno essere presentati per iscritto a TOVO GOMMA S.P.A. indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate ovvero le problematiche tecniche accertate, con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoindicazione dettagliata del codice prodotto, allegando copia della lettera numero di denunzialotto e quantità. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da TOVO GOMMA S.P.A. o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di TOVO GOMMA S.P.A., l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno riparazione e di trasferta sostituzione dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti prodotti saranno effettuati sulla base delle tariffe conteggiate e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaaddebitate all’Acquirente. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto PROVVISORIA‌ Ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzionecauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore del contratto a base di EBIT S.r.l gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 12° e 13° del presente articolo. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:  in contanti, con versamento sul seguente conto corrente intestato all’ASL: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., sede in Xxx Xxxxxx, 00 - xxxxxxx 00000, Xxxxxxx 01100, IBAN: XX00X0000000000000000000000; BIC: XXXXXXXX;  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di parti Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre copia dei documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili sono sottoposti a difetto revisione contabile da parte di fabbricazione difetti intrinsechi una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:  avere quale beneficiaria l’ASL di Viterbo;  essere specificamente riferita alla gara in oggetto;  prevedere la rinuncia al materialebeneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. Le parti coperte da garanzia e 1944 del codice civile;  prevedere la durata rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;  prevedere l’impegno alla liquidazione della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirenterichiesta medesima; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale  avere validità non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo inferiore a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 180 (centottanta) giorni dalla data di emissione scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;  prevedere l’impegno del certificato. d. Qualoragarante a rinnovare la garanzia, successivamente su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico momento della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;  coprire la mancata sottoscrizione del contratto deve dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, nonché, e più in generale, dovuta ad ogni fatto comunque riconducibile all’affidatario ovvero all’adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011.  recare la sottoscrizione del garante. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere fattaaltresì corredata, a pena di perdita esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del diritto, esclusivamente Codice per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta l’esecuzione del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicicontratto, qualora l’intervento fosse richiesto presso l’Offerente risultasse Aggiudicatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi. Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula: Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4) Dove:  Gr = Importo della garanzia ridotto  Gb = Importo base della garanzia  R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;  R2 = riduzione: del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.  R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;  R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato: un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 nella formula sopra riportata sarà pari a 0. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell’art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l’Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:  del rating di legalità;  dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;  di certificazione social accountability 8000;  di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione XXXXX 00000;  di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In conformità a quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 56/2017, si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella prevista dal primo periodo del predetto comma 7), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 11° e 12°, l’Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 12, comma 13°, lett. e), del presente Disciplinare. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i laboratori dell’Acquirenteconsorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e diarie in vigore al momento dell’interventoc), che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il bene/ consorzio sia in possesso dei predetti requisiti. Verso i beni oggetto Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9°, del contratto risultassero inidonei Codice. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al funzionamentomomento della sottoscrizione del Contratto, l’Acquirente avrà unicamente dirittoai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 93 del Codice. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, a scelta secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di EBIT S.r.l.gara. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o alla sostituzione una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del bene/ dei beni con altro/ altri tasso di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di detenzione conformità e l’assunzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta carattere di EBIT S.r.l. al riguardodefinitività della medesima. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Disciplinary Agreement

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 4.1. Il Fornitore dichiara di avere la riparazionenecessaria esperienza e di possedere tutti i mezzi, ovvero la sostituzione, a scelta il personale e l’organizzazione adeguati per l’esatta e puntuale esecuzione di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentequanto richiesto nell’ordine. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi 4.2. Il Fornitore si impegna al puntuale adempimento a perfetta regola d’arte di quanto indicato nell’ordine, anche nel rispetto delle prescrizioni derivanti da normative nazionali e comunitarie applicabili in materia ed è responsabile nei confronti di Lumson per qualsiasi difetto e/o difformità del bene conosciuto o conoscibile ovvero del servizio reso. 4.3. Salvo quanto diversamente previsto dall’ordine, il Fornitore garantisce l’idoneità all’uso di ogni bene fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento dell’avvenuta accettazione della consegna. 4.4. Qualora i difetti derivanti daquantitativi di Beni consegnati resi non risultassero conformi ai volumi pattuiti nell’ordine, Lumson potrà, a sua scelta: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente(a) accettare i quantitativi consegnati; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale (b) non appartenente alla rete accettare i quantitativi in eccedenza, chiedendo che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di assistenza ufficiale della venditricerispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all’eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda prontamente; utilizzo (c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di software o interfacce non nativi merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all’inadempienza del Fornitore. 4.5. In caso di difetto, vizio e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai conformità del bene, Lumson ha diritto, a sua scelta di fuori delle specifiche ambientali (a) rifiutare l’intera fornitura, con l’obbligo per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo Fornitore di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo ritirare a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre proprie spese i Beni consegnati e non accettati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di emissione ricevimento della notizia di non accettazione, decorso il quale termine Lumson restituirà i Beni a spese del certificatoFornitore e rischio di quest’ultimo; (b) ottenere il ripristino, senza spese a suo carico, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione dello stesso, (c) ottenere una riduzione adeguata del prezzo o (d) invocare la risoluzione del contratto o l’annullamento dell’ordine e ogni altro rimedio di legge. In ogni caso, saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del vizio/difformità e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, come previsto dall’art. 17.2. Qualora il Fornitore non provveda a quanto sopra previsto, Lumson potrà anche, qualora solo parte del bene fornito sia difettoso, far eseguire da terzi di sua scelta e a spese del Fornitore la fornitura dei soli Beni difettosi. d. Qualora4.6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali in ogni caso non superiore a 5 giorni lavorativi dall’invio del sito di installazione ricevimento dei campioni rappresentativi del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi difetto e/o entro un diverso termine indicato da Lumson, e non devono arrecare inconvenienti a Lumson, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa lo ha acquistato. 4.7. In deroga al diverso termine stabilito dall’art. 1495 c.c., Lumson potrà denunciare vizi o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena dei Beni forniti dal Fornitore entro: (a) 90 (novanta) giorni decorrenti dall’accettazione della consegna di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa ciascun prodotto in caso di Genova di EBIT S.r.l. entro otto vizi palesi o (b) 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei in caso di vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoocculti. f. La 4.8. Il Fornitore fornirà una garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, per la ogni sostituzione, riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per correzione effettuata durante il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirentegaranzia, sino ad un massimo del 30% del prezzo a partire dal giorno in fattura. La somma residua cui tale sostituzione, riparazione o correzione è stata completata con successo e in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessamaniera soddisfacente. 4.9. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/Fornitore concorda che le garanzie qui specificate saranno in aggiunta ad ogni garanzia imposta dalla legge o del difettoespressamente fornita dal Fornitore e ad ogni altra garanzia, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.lsia essa espressa o implicita, applicabile al relativo acquisto. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo Tali garanzie sono indipendenti da eventuali test, accettazioni o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, pagamenti da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lLumson.

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Samples: General Conditions of Purchase

Garanzia. a. Costituisce 8.1 In relazione alla fornitura della Merce, inclusa l'attrezzatura e la relativa componentistica, pezzi e parti di ricambio: A. il Fornitore si impegna a riparare o sostituire, a sua scelta, qualsiasi Merce fornita al Compratore, oppure a provvedere alla riparazione o sostituzione della stessa per mezzo di un proprio rappresentante, nel caso in cui si verifichi un vizio nei materiali o nella lavorazione ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile, in normali e corrette condizioni d’uso e di manutenzione della Merce (fatta eccezione per la normale usura e per i materiali di consumo), purché (i) la Merce sia stata acquistata ed utilizzata per l’uso a cui è destinata, (ii) sia stata fatta funzionare e sia stata manutenuta come da istruzioni d’uso; ( iii) salvo quanto diversamente indicato dal Fornitore per iscritto, il difetto si presenti entro 12 mesi dalla data di spedizione della Merce e (iv) la Condizione al Paragrafo 8.3 sia soddisfatta. B. Tutta la Merce riparata o sostituita (inclusa la Merce oggetto di un Servizio di Sostituzione) continuerà ad essere in garanzia per il rimanente periodo di garanzia non ancora trascorso ai sensi dell’art. 8.1 A che precede. C. Il Fornitore potrà addebitare al Compratore le spese di spedizione della Garanzia Merce da e per un centro servizi del Fornitore qualora la riparazioneMerce da riparare o da sostituire si trovi in un paese sprovvisto di un centro servizi del Fornitore. D. La garanzia di cui al presente paragrafo non copre il costo di installazione o rimozione della Merce da riparare o sostituire, ovvero che sarà a carico del Compratore. 8.2 In relazione alla fornitura di Servizi: A. Il Fornitore garantisce che i Servizi saranno erogati a regola d’arte, con ragionevole perizia e cura e secondo la politica e la prassi del Fornitore in relazione al servizio. Salvo quanto diversamente concordato in anticipo, il Fornitore fornirà quei Servizi, inclusa la riparazione e la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa secondo il ragionevole giudizio del Fornitore sono indicate separatamentenecessari ai fini dell’erogazione dei Servizi. b. Sono esclusi dalla garanzia B. Se successivamente all’erogazione dei Servizi si verifica un guasto o un malfunzionamento (fatta eccezione per la normale usura e per i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete materiali di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. consumo): (a) durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna comunicato al Compratore al momento dell’erogazione dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoServizi (o, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre se tale periodo non viene comunicato al Compratore, entro 90 giorni dalla data in cui i Servizi sono stati completati, salvo diversi accordi); (b) durante il normale uso; e (c) avendo il Compratore dimostrato in modo ragionevolmente soddisfacente per il Fornitore che il guasto o il malfunzionamento sono stati causati dalla mancata esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore in conformità alle presenti Condizioni (avendo avuto il Fornitore l’opportunità ragionevole di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente controllare i Servizi asseritamente difettosi e di esaminare la documentazione pertinente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare guasto o al malfunzionamento): il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaFornitore, a pena di perdita del dirittosua scelta, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio correggerà o difetto. Insieme con la denuncia eseguirà nuovamente il Servizio o sostituirà il prodotto revisionato o rimborserà il costo dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso Servizi; a condizione che: (i) il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/guasto o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l.malfunzionamento non siano stati causati, o alla sostituzione favoriti, da atto od omissione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristicheCompratore, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto violazione del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilitànegligenza, temporanea reazioni di processo, incidenti o definitiva, accumuli causati da processi eccessivi o dalla mancata osservanza da parte del bene/ dei beni stessiCompratore delle attività di manutenzione programmate raccomandate dal Fornitore; e (ii) la Condizione di cui al Paragrafo 8.3 sia soddisfatta. Per chiarezza si precisa che qualsiasi componente di un Prodotto non sostituito durante la revisione del Prodotto non sarà coperto dalla garanzia sul Servizio con riferimento al Prodotto. i. L’obbligo C. Il Compratore è responsabile per la spedizione dei Prodotti al centro servizi del Fornitore designato, a proprio rischio e a proprie spese. Il Fornitore potrà addebitare al Compratore il costo della spedizione da un centro servizi del Fornitore per la restituzione al Compratore di garanzia è subordinatoun Prodotto che si trovi in un paese sprovvisto di un centro servizi del Fornitore. Se il Compratore richiede un metodo di trasporto più costoso rispetto alle spedizioni standard del Fornitore, nella sua attivazioneil costo aggiuntivo sarà a carico del Compratore. D. La Garanzia di cui al presente Paragrafo non copre il costo di installazione o rimozione del Prodotto, all’adempimentoche sarà a carico del Compratore. X. Xxxxx restando quanto sopra espressamente garantito, i Servizi sono forniti “così come sono” (“as is”) e il Compratore si assume l’intero rischio con riferimento ai risultati dei Servizi. Niente di quanto previsto nelle presenti Condizioni implica che il funzionamento dei Prodotti oggetto dei Servizi sarà ininterrotto o privo di difetti o che i difetti saranno corretti. Ogni altra dichiarazione verbale o scritta da parte dell’Acquirentedel Fornitore, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuiteo suoi rappresentanti o altri soggetti, non costituiscono garanzie da parte del Fornitore. 8.3 Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte in caso di reclami proposti in base ai Paragrafi 8.1 e 8.2: a) il reclamo deve essere per prima cosa comunicato prontamente al Fornitore per iscritto; b) la Merce o qualsiasi Prodotto non devono essere stati riparati o modificati da alcuno se non dal Fornitore, oppure da persona che agisca sotto la direzione del Fornitore; c) in difettocaso di attrezzatura e relativa componentistica, EBIT pezzi e parti di ricambio non prodotti dal Fornitore, salvo quanto diversamente prescritto dalla legge, la responsabilità del Fornitore sarà limitata a trasferire al Compratore il beneficio di qualsiasi garanzia data al Fornitore dal produttore di tale Merce o parte; d) in diritto caso di non dare corso all’intervento: sostituzione, il Compratore deve restituire, a proprie spese, la garanzia viene esclusa dei guasti causati Merce difettosa al Fornitore entro 10 giorni dalla consegna della Merce in sostituzione da imperizia e negligenza parte del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.Fornitore;

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Samples: Terms and Conditions of Supply of Goods and Services

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Il venditore garantisce la riparazionebuona qualità dei Prodotti obbligandosi, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaappresso specificato, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamenteriparare o, in dipendenza dei vizi e/base al giudizio insindacabile di Qubix S.p.A. sostituire gratuitamente quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o difetti denunciati e accertatiper difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentosempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e o negligenza del committentecompratore, da imperfetto montaggio (salvo che lo stesso non sia stato eseguito dal venditore) da manomissioni o da interventi non autorizzati dal venditore. Se non diversamente specificato per il tipo di prodotto, il periodo di garanzia è di mesi 12 dalla data di consegna e cessa allo scadere del termine anche se i Prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in opera. Il diritto alla garanzia è subordinato al rispetto dei vettore ter- mini di denuncia come sopra specificati. In caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, il venditore sarà tenuto unicamente alla riparazione o sostituzione degli stessi. L’obbligo sopra citato di riparare o sostituire i Prodotti è assorbente e sostitutivo delle garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo previste dalla legge (ad es. per vizi, mancanza di qualità o difetti di conformità dei Prodotti) ed esclude ogni altra responsabilità del venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque riconducibile a difetti, mancanza di qualità o non conformità dei Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno per fermo dell’impianto, per mancato guadagno, ecc…). La restituzione dei prodotti in garanzia deve essere preventivamente concordata con Qubix S.p.A. che indicherà le modalità di invio della merce. Tutto il materiale da uso riparare deve essere accompagnato dall’indicazione del difetto riscontrato. In caso contrario la merce non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lpotrà essere accettata.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. La ditta aggiudicataria garantisce la riparazionecorretta funzionalità di ogni singolo veicolo facente parte dell’intero lotto di fornitura, ovvero sulla base di tutto quanto indicato nel presente Capitolato. Questo sia nel suo complesso che in ogni sua parte o impianto di dotazione. 2. In regime di garanzia la sostituzioneDitta aggiudicataria dovrà provvedere a rimuovere tutte le anomalie accertate, a scelta suo totale carico (ricambi, mano d’opera, eventuale trasferimento veicolo/i presso altre sedi concordate, interventi di EBIT S.r.l operatori specialisti, eventuali spese di parti e componenti spedizione, ecc.). Dovrà, pertanto, coordinare tutte le attività necessarie, concordandole con il Committente nel rispetto prioritario delle esigenze sia del servizio di linea che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteorganizzative dei settori operativi. b. 3. Qualora fosse richiesto dal Fornitore, per i veicoli su cui effettuare in regime di garanzia qualsiasi intervento per conto del costruttore dei mezzi di modifiche dette “di retrofit” su lotti di mezzi già in esercizio deve essere concordato un programma di lavori sulla base della disponibilità offerta dai Comuni intestatari dei veicoli stessi. Il completamento dei lavori da effettuare su ciascun veicolo del lotto dovrà avvenire nei termini previsti in detto programma. 4. Sono esclusi dalla dal regime di garanzia i vizi difetti di funzionalità riscontrati su ogni particolare, impianto o complessivo, imputabili alla normale usura o ad un non corretto utilizzo del mezzo. 5. Si precisa che sarà considerata anomalia funzionale anche l’esecuzione di una operazione di sostituzione per usura eccessiva dei materiali o particolari di cui all’art. 5 ad una percorrenza inferiore a quella dichiarata nelle tabelle previste al punto a) del comma 1 del medesimo articolo, con un margine di tolleranza del 25%. 6. Qualora uno dei gruppi elencati al punto a) del comma 1 dell’art 5 dovesse presentare avaria anteriormente al 75% della percorrenza di prima sostituzione indicata dal Fornitore, quest’ultimo è tenuto alla fornitura gratuita di analogo gruppo nuovo franco officina e/o i difetti deposito dei Comuni intestatari di immatricolazione ed alla corresponsione dei costi complessivi derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; dalle prestazioni di manodopera necessarie alla sostituzione del gruppo. 7. Qualora invece detta avaria si verifichi per tale intendendosi una percorrenza compresa tra il 75% ed il 90% di quanto dichiarato in offerta, il Fornitore è comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente tenuto alla rete fornitura di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi analogo gruppo nuovo franco officina e/o deposito dei Comuni intestatari di immatricolazione e quest’ultimo riconoscerà un corrispettivo pari al 50% del prezzo del gruppo in questione ed alla corresponsione dei costi complessivi derivanti dalle prestazioni di manodopera necessarie alla sostituzione del gruppo. 8. Resta inteso che il Committente procederà, in sede di stipula del contratto di fornitura, alla definizione analitica di responsabilità, oneri e garanzie a carico del Fornitore in merito alle disposizioni del presente articolo. 9. I veicoli sono garantiti dalla Ditta aggiudicataria in ogni loro parte. La garanzia di primo periodo d’uso del mezzo in esercizio decorrerà dal giorno della immatricolazione di ciascun veicolo presso gli impianti del Committente ed avrà una durata minima di 24 mesi o di 200.000 Km, considerando la garanzia stessa scaduta non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai appena uno di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;questi due termini venga raggiunto, fatto salvo eventuali proroghe nel frattempo attivate. c. il 10. In fase di aggiudicazione sarà considerato elemento di valutazione un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo superiore a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatosopraindicato. d. Qualora11. Gli interventi in regime di garanzia saranno effettuati presso gli impianti che saranno definiti nel contratto di fornitura. I veicoli segnalati per interventi in regime di garanzia, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno trasferiti presso qualsiasi altra sede a carico della parte Acquirentedel Fornitore. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Fornitura Di Autobus

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, Il Venditore garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a scelta di EBIT S.r.l di parti quanto stabilito nell’ordine o nell’offerta e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa cui sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiespressamente destinati, fermo restando che le spese necessarie il venditore tratta esclusivamente materiali c.d. naturali e pertanto soggetti a variazioni di tonalità e di stonalizzazione per l’attuazione come presenti in natura, garantendo per la fornitura il c.d. taglio del prodotto “casuale”. Diversi tagli, che dovessero essere richiesti dal cliente, dovranno risultare da specifica clausola scritta e comporteranno un aumento del prezzo. Analogamente, il venditore fornirà il prodotto lavorato con lo spessore ed il calibro secondo la vigente Normativa Europea CE: diverse misure dovranno risultare da specifica clausola scritta ed anche queste influiranno sull’aumento del prezzo della fornitura. La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di dette misure saranno progettazione e costruzione riconducibili al Venditore. La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 12 mesi nel caso di cliente esercente attività d’impresa e di 24 mesi per il cliente consumatore finale. La suddetta garanzia è operativa a carico della parte Acquirente. e. condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati, anche in conformità di eventuali schede tecniche o prescrizioni fornite dal Venditore. La denuncia suddetta garanzia è inoltre operativa nel caso non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta del Venditore e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali difetti occulti e/o difetti riscontrati sui beni oggetto di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del contratto deve prodotto) dovrà essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. effettuata entro otto 10 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate difetto e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per comunque non oltre il periodo di detenzione garanzia. I reclami dovranno essere presentati per iscritto al Venditore, presso la sede legale, indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto dal Venditore o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente, il Venditore, a sua scelta, potrà: a) riparare i prodotti difettosi; b) fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente (DAP Incoterms 2010) prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi. In tali casi il Venditore potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica del bene/ Venditore saranno sostenute dalla stessa. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità del Venditore, le spese di riparazione e sostituzione dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaprodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuiteVenditore comunque originata dai prodotti forniti; in difettoparticolare, EBIT sarà l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lnessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali.

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Samples: Sales Contracts

Garanzia. a. Costituisce oggetto 11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che realizzerà tutte le attività connesse alla esecuzione dell’Ordine con la diligenza professionale specifica richiesta per le stesse, secondo i più elevati standard professionali e di qualità e nel rispetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentelegislazione vigente ed applicabile. b. Sono esclusi dalla garanzia 11.2 Il Fornitore e garantisce che i Prodotti e/o Servizi forniti sono idonei allo scopo cui si intende destinarli, e senza vizi palesi ed occulti per quanto riguarda sia il materiale che la manifattura. 11.3 In particolare, il Fornitore garantisce che i Prodotti consegnati e/o i difetti derivanti da: impropria Servizi eseguiti: 11.4 L'accettazione di consegne tardive, incomplete o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale difettose o il pagamento delle relative fatture non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi costituirà rinuncia a far valere i diritti e/o esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti garanzie ed alle norme di legge applicabili e alle presenti Condizioni. 11.5 Nell'ipotesi di violazione delle garanzie di cui al presente articolo, Pfizer potrà richiedere, a sua discrezione l'immediata sostituzione gratuita dei Prodotti o l'eliminazione del difetto o la riduzione del prezzo. Laddove il Fornitore non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento fosse in grado di soddisfare le richieste di Pfizer quest'ultima avrà diritto di porre rimedio ai difetti e/o riparare i danni a spese del Fornitore. 11.6 Ogni altro diritto scaturente dall’inadempimento, quale la risoluzione e il risarcimento del danno patito, rimarrà inalterato. 11.7 Le garanzie di fuori delle specifiche ambientali cui sopra sono efficaci per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo 12 mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decorrere dalla data di emissione del certificato. d. Qualoraconsegna dei Prodotti - o 2 anni in caso di appalto - fatte salve le ipotesi di applicazioni in singoli casi di termini più estesi negoziati con il Fornitore o derivante dalla legge o dagli usi e consuetudini. Nessuna contestazione, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturache il Fornitore potrà sollevare in via giudiziaria o altrimenti, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito lo esonererà dagli obblighi di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi consegnare e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro fornire alle date ed ai luoghi convenuti i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose Prodotti e/o viziate e l’eventuale manodopera Servizi, di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore cui al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunapresente Ordinativo. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. L'Appaltatore espressamente garantisce la riparazionepiena utilizzabilità di quanto fornito in opera, ovvero riconoscendo di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c. 2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la sostituzionefornitura e posa in opera venga realizzata a regola d’arte e che i relativi impianti, a materiali, attrezzature e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano: a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, alle lavorazioni e alla scelta di EBIT S.r.l componenti, che devono essere di parti facile reperibilità sul mercato b) conformi ai requisiti funzionali e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto c) rispondenti a difetto tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili presso l’aeroporto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia riferimento d) durevoli nel tempo e la durata della stessa sono indicate separatamentenon soggetti ad eccessiva usura. b. Sono esclusi 3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete data di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo redazione dell’ultimo verbale di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Collaudo tecnico-funzionale favorevole. c. 4. Durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo l'Appaltatore provvede a quello propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di componenti, parti assemblate o dispositivi difettosi o irregolarmente forniti in opera, fatto salvo il diritto della consegna dei beniCommittente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui, nel corso del relativo certificatosuddetto periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualorasi rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l l’Appaltatore si impegna a fornire all’Acquirente provvedervi utilizzando componenti, parti assemblate o dispositivi di nuova fabbricazione. Le parti da sostituire si intendono in opera e consegnate franco aeroporto. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento. 5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, delle prestazioni contrattuali, obbligandosi ad eseguire le indicazioni opportune per rimediareriparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, ove possibilein ogni caso, agli eventuali malfunzionamentinon oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, fermo restando che l'Appaltatore si assume i rischi e le spese necessarie per l’attuazione relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di dette misure saranno a carico della parte Acquirentetutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento. e. La denuncia degli eventuali vizi 6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accettare la fornitura in opera anche priva delle caratteristiche/funzionalità richieste. In tal caso troverà applicazione il meccanismo di riduzione del corrispettivo. 7. Qualora previsto nella documentazione tecnica allegata al Contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del verbale di Xxxxxxxx finale favorevole, la più idonea assistenza postvendita, in modo da consentire in ogni circostanza, la reperibilità, per tale periodo, di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità di quanto fornito e posato in opera. 8. L’Appaltatore è tenuto a trasferire alla Committente tutte le garanzie ricevute dai Subappaltatori/Subfornitori relativamente a qualsiasi parte acquistata e/o riparata da tali soggetti. 9. Con espresso riferimento alle componenti software, nel caso in cui i vizi e i difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattasi palesino solo dopo l’accettazione, l’Appaltatore è tenuto a pena coprire i conseguenti disservizi tramite la garanzia. La Committente può, pertanto, avvalersi della garanzia per un periodo di perdita del dirittododici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) dal go live con esito positivo di quanto fornito in opera, esclusivamente per iscrittooperando, con lettera raccomandata A/Rove contrattualmente previsto, rivolta alla sede operativa anche in relazione a nuovi sviluppi. La garanzia copre, in ogni caso, tutti i vizi denunciati dalla Committente nel termine di Genova di EBIT S.r.l. entro otto sessanta giorni dalla scoperta scoperta. 10. A puro titolo indicativo e non esaustivo la garanzia opera al verificarsi dei seguenti eventi: a) riscontrata non conformità delle componenti software installate e configurate rispetto all’esito ottenuto in sede di Collaudo b) vizi di progettazione occulti che hanno successivamente dato origine a funzioni non rispondenti alle esigenze evidenziate in fase di analisi (ad es. le configurazioni effettuate e i relativi software implementati non permettono di ottenere il dettaglio dei dati necessari, le funzionalità hanno tempi di risposta non conformi, i report sono con un livello di dettaglio insufficiente o eccessivo) c) anomalie del vizio o difettosoftware (ad es. Insieme interruzioni di transazioni e procedure, blocchi del sistema) d) anomalie generate da interventi in altri ambiti, pur se eseguiti con buon esito e) malfunzionamenti non rilevati né in sede di Xxxxxxxx né successivamente al go live, intendendosi per tali la non aderenza dei risultati a quelli contrattualmente attesi. L’Appaltatore anche in tal caso dovrà effettuare le modifiche necessarie al fine di eliminare le difformità del software installato ovvero modificato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con la denuncia Committente. La revisione (o patch) del software si intenderà accettata se non presenterà più i difetti denunciati e se supererà con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione in contradditorio tra le Parti. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei vizi l’Acquirente difetti, non dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose introdurre nuovi errori e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidifetti, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunané creare ulteriori malfunzionamenti. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contratti Di Fornitura E Posa in Opera

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta a) Agilent sostituirà gratuitamente i pezzi di EBIT S.r.l ricambio difettosi impiegati da Agilent nella riparazione del Prodotto per un periodo di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto novanta (90) giorni dalla data di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteprestazione dei Servizi. b. Sono esclusi dalla garanzia b) Agilent garantisce che gli aggiornamenti software, se correttamente installati e utilizzati sull’hardware designato da Agilent, non mancheranno di eseguire le istruzioni di programmazione a causa di difetti di materiale o manodopera. Agilent garantisce che gli aggiornamenti software standard di Agilent sono sostanzialmente conformi alle specifiche. Agilent non garantisce invece che tali aggiornamenti funzioneranno nelle combinazioni hardware e software scelte dal Cliente né che soddisferanno i vizi requisiti specificati dal Cliente. Agilent non garantisce il funzionamento ininterrotto o privo di errori degli aggiornamenti software. c) Se Agilent riceverà comunicazione di difetti o non conformità durante il periodo di garanzia, Agilent deciderà discrezionalmente se riparare o sostituire i Prodotti in questione. Il Cliente pagherà le spese di restituzione dei Prodotti ad Agilent. Se Agilent non sarà in grado, entro tempi ragionevoli, di riparare o sostituire il Prodotto difettoso, il Cliente avrà diritto al rimborso del prezzo d'acquisto dietro immediata restituzione del Prodotto ad Agilent. Agilent sosterrà le spese di spedizione dei Prodotti riparati o sostituiti al Cliente. d) L’organizzazione dei Servizi Agilent potrà usare pezzi ricondizionati in fabbrica con prestazioni equivalenti ai pezzi nuovi. e/o ) Le garanzie di cui sopra non coprono i difetti derivanti da: impropria da manutenzione non corretta o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirenteinadeguata; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata installazione, riparazioni o tarature eseguite dal Cliente o da personale terze parti non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditriceautorizzate; utilizzo di software hardware, software, interfacce o interfacce non nativi e/materiali forniti dal Cliente o non forniti da EBITterze parti; modifiche non autorizzate; uso o funzionamento ai non corretto fuori dalle specifiche del Prodotto; uso improprio, negligenza nell’utilizzo, incidenti, perdita o danno in occasione di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo spostamenti oppure preparazione inadeguata della sede di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoinstallazione. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Servizi Di Prodotti E Licenze Software

Garanzia. a. Costituisce L’aggiudicatario è tenuto a garantire, da vizi e difetti di funzionamento o di montaggio, tutti i prodotti e relativi accessori, oggetto della Garanzia fornitura, ai sensi delle normative vigenti (tra cui art.1490 c.c, 1497 c.c., 1512 c.c., etc.) per un periodo di cinque anni (come prescritto dal D.M. Ambiente dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), o per la riparazionemaggiore estensione temporale offerta in sede di gara, ovvero dalla data del certificato di verifica di conformità, di cui all’Art. 12. La Stazione appaltante esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dei beni forniti. Nel periodo di garanzia la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi Stazione Appaltante ha diritto alla riparazione e/o i difetti derivanti da: impropria alla sostituzione gratuite ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque cattivo funzionamento dei beni ovvero ogniqualvolta la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete Stazione Appaltante rilevi il difetto di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o interfacce non nativi dei requisiti minimi e/o non forniti migliorativi offerti. L’Appaltatore deve: – intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento o vizio entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da EBITparte della Stazione Appaltante; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna – ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre beni mediante riparazione o sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione constatazione, da parte sua, del certificato. d. Qualoradifetto. Se l’intervento di riparazione non fosse sufficiente a rimuovere la problematica, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatural’Appaltatore è tenuto a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta comunicazione. Nei casi in cui i beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali presentino vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattache li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente Stazione Appaltante potrà domandare la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaai sensi dell’art. 1492 c.c. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto garanzia non sottintende riconoscimento del vizio e/si applica ai danni imputabili a:  comportamenti dolosi o del difettocolposi degli utenti e dipendenti scolastici;  incendi, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa graveterremoti ed altre calamità naturali;  normale usura nel tempo;  uso improprio e manomissione, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni di montaggio, utilizzo e documenti forniti manutenzione;  stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti;  interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni; La garanzia riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla. Se entro i suddetti termini il Fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, la Stazione Appaltante applica, in relazione ad ogni giorno di ritardo e ad ogni altro tipo di inadempimento, le penali previste all’art. 18 e può anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da EBIT S.r.laltri operatori economici i lavori e le sostituzioni necessarie, addebitandone, maggiorati del 20%, tutti i costi debitamente documentati, all’aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia. La garanzia comprende la prestazione della mano d’opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il 5.1 Il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della di ciascuno dei PRODOTTI è di 12 mesi dalla consegna dei beni. Nel caso di collaudo e cessa allo scadere del termine anche se i PRODOTTI non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoservizio. d. Qualora5.2 Durante questo periodo il VENDITORE si obbliga a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze sempre che ciò non dipenda da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentonaturale logoramento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e o negligenza del committenteCOMPRATORE , da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal COMPRATORE e da casi fortuiti o di forza maggiore. 5.3 Il VENDITORE non assume nessuna garanzia qualora si debba provvedere alla spedizione di macchine smontate in pezzi o comunque non interamente montate presso il suo stabilimento di S. Giorgio di Piano. Il pronto intervento in garanzia da parte del VENDITORE rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del COMPRATORE. Quanto debba essere eventualmente revisionato o sostituito dovrà essere restituito allo stabilimento del VENDITORE franco di ogni spesa. Nulla sarà dovuto al COMPRATORE per il tempo durante il quale l'impianto sarà rimasto inoperoso né il COMPRATORE potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, danni diretti o indiretti di qualsiasi natura conseguenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia. Le parti sostituite restano di proprietà del VENDITORE. 5.4 Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del VENDITORE. Sono esclusi della garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento. 5.5 Per le parti che il VENDITORE ha acquistato da altri fornitori, vigeranno nei confronti del COMPRATORE le garanzie date al VENDITORE stesso da tali fornitori. 5.6 I difetti dei vettore da uso PRODOTTI comunque riscontrati, dovranno essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta. 5.7 Qualunque altro obbligo del VENDITORE per deficienza o danno, che non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lsia contemplato più sopra, viene esplicitamente escluso.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto 11.1. Il Venditore garantisce che i Prodotti rispettano le disposizioni normative e regolamentari vigenti nell’ordinamento italiano e sono conformi al Contratto e alla prassi dei rapporti in essere, al momento della Conferma d’Ordine o, comunque, della conclusione del Contratto (la “Garanzia”). Specifici utilizzi dei Prodotti devono essere previamente concordati con il Venditore. 11.2. È esclusa l’operatività della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, in relazione a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate non conformità che possano manifestarsi a causa del trasporto (se a cura dell’Acquirente), di un uso improprio o di una conservazione inadeguata o comunque negligente, imprudente e l’eventuale manodopera imperita, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei Prodotti. 11.3. Per le merci non ritirate entro i termini stabiliti il Venditore si riserva di tecnici garantire le caratteristiche pattuite in fase d’ordine. La shelf life dei prodotti in cartone ondulato risulta essere pari a 12 mesi. Il prodotto è garantito per la riparazione aspetti qualitativi e performances meccaniche per 6 mesi, funzionali per 12 mesi rispettando condizioni di stoccaggio idonee in ambiente chiuso, asciutto, arieggiato, non esposto a sorgenti luminose dirette e correttamente confezionato. 11.4. Per le caratteristiche tecnologiche, idoneità di funzionalità e/o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese modalità di viaggio utilizzo del prodotto si fa riferimento alle dichiarazioni di soggiorno conformità fornite e/o comunicate dal Venditore e che l’Acquirente dichiara di avere ricevuto e di trasferta ben conoscere. L’acquirente deve accertare l’idoneità tecnologica del prodotto per lo scopo a cui è destinato e verificarne la conformità alle norme vigenti di competenza, con ogni e più ampio esonero di responsabilità in capo alla Schiassi. L’Acquirente, al proposito, da atto che prima di dar corso alla conferma d’ordine ha eseguito le verifiche tecnologiche sui prodotti e che li ritiene idonei alla propria attività. Il Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, non risponderà in alcun caso per vizi di inidoneità funzionale derivanti dalla cattiva conservazione da parte dell’acquirente, né per l’utilizzo in modo difforme da quanto riportato nelle dichiarazioni di conformità eventualmente rilasciate. 11.5. Fermo quanto sopra, accertata la responsabilità del Venditore, i rimedi esperibili dall’Acquirente ai sensi della Garanzia, rimangono comunque a discrezione del Venditore, e consistono nei seguenti: a) nella restituzione del prezzo ricevuto per i Prodotti non conformi, previa restituzione degli stessi; b) nella sostituzione dei tecniciProdotti non conformi, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventoprevia restituzione degli stessi; c) nel ricondizionamento dei Prodotti non conformi, previa restituzione degli stessi; d) nell’applicazione di sconto sui Prodotti non conformi, o sull’intero lotto fornito, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunariserve. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa11.6. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio Venditore si riserva la facoltà di esaminare i Prodotti asseritamente viziati e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi difettosi e/o non conformi, ai fini di valutare l’esistenza dei vizi, difetti e/o non conformità denunciati dall’Acquirente e accertatise gli stessi sono coperti dalla Garanzia. Contestualmente alla denuncia di vizi, ovvero in dipendenza difetti e/o non conformità, l’Acquirente dovrà pertanto fornire ogni informazione e documento utile alla predetta valutazione, identificando anche a mezzo del numero di DDT la partita di Prodotti interessata e inviando al Venditore, a titolo meramente esemplificativo, evidenza fotografica e, se possibile, un campione rappresentativo dei mancato funzionamento Prodotti, che comunque dovranno essere posti a disposizione del bene/ Venditore e/o di terzi da questi incaricati per ogni opportuna verifica. In ogni caso, il reso dei beni oggetto del contrattoProdotti, ovvero in dipendenza dell’indisponibilitàqualsiasi essi siano, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessideve essere preventivamente accettato dal Venditore. i. L’obbligo 11.7. Qualunque altra forma di garanzia, espressa o tacita, ivi compresa a titolo di esempio ogni garanzia di legge, si intende esclusa e sostituita dalle presenti Condizioni e da quanto previsto nelle Condizioni Particolari. 11.8. Il Venditore garantisce che, al momento della consegna, i Prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale di terze parti in Italia; è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, esclusa dalla predetta garanzia ogni e qualsiasi opera creativa potenzialmente oggetto di proprietà intellettuale fornita dall’Acquirente o da parte terzi per conto dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; tra cui, in difettovia meramente esemplificativa e non limitativa, EBIT sarà prodotti, specifiche, disegni, loghi, stampe, grafiche, istruzioni. 11.9. Il Venditore si riserva di rilasciare certificazioni sui prodotti e sulla materia prime solo ed esclusivamente nel caso in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia cui l’acquirente le richieda espressamente prima dell’attivazione dell’ordine, e negligenza del committenteprevia valutazione inerente fattibilità, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni modalità e documenti forniti da EBIT S.r.lcosti.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Ferma restando la riparazionedistinta responsabilità del costruttore /fornitore, ovvero Antaridi garantisce la sostituzionebuona qualità dei componenti utilizzati e dallo stesso scelti; ferma la facoltà di scelta del cliente nell’ambito di quelli proposti ed illustrati, a con assunzione di responsabilità in tale ultimo caso in capo al cliente qualora la scelta non sia stata consigliata. Garantisce inoltre, la corretta esecuzione dell’opera e la buona costruzione dell’impianto, mentre sui singoli componenti valgono le condizioni di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialegaranzia offerte dai produttori. Le parti coperte da garanzia Per quanto riguarda l’inizio e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi garanzia, essa decorre dal collaudo ovvero dall’accettazione o realizzazione dell’intervento e avrà validità 24 mesi qualora l’opera o il bene sia utilizzato per fini estranei all’attività imprenditoriale, commerciale e professionale del cliente. Avrà al contrario validità di 12 mesi qualora si tratti di opera o bene utilizzato per fini propri all’attività imprenditoriale, commerciale e professionale del cliente. Scaduto tale termine, ogni ulteriore richiesta o eccezione dovrà essere svolta direttamente alla casa costruttrice o fornitrice dei prodotti utilizzati, tenuto conto dei termini di garanzia previsti dalla normativa in vigore. La garanzia di cui sopra è esclusa per i vizi e/o i difetti derivanti dacasi di: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la - riparazione effettuata da personale terzi; - eventi naturali catastrofici e non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice(es. fulmini); utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT- incendio; modifiche non autorizzate- furto; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite- scoppio; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei - atti vandalici; - guasti causati da imperizia e o negligenza del cliente; - naturale logoramento o usura; - guasti dovuti a modifiche dell’impianto; - guasti ad alterazione dell’ambiente operativo dell’impianto; - sovraccarichi oltre i limiti prescritti o prevedibili; - manomissioni o interventi non conformi ai libretti, manuali d’uso e manutenzione forniti. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Antaridi sarà tenuto unicamente alla riparazione o sostituzione delle parti difettose ed il committente-cliente rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione risarcitoria del danno per fermo dell’impianto, dei vettore per mancato guadagno, ecc. conseguente ad eventuali difetti dell’impianto medesimo. L’intervento in garanzia da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti parte di Antaridi rimane comunque subordinato all’osservanza delle condizioni di pagamento da EBIT S.r.lparte del cliente.

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Samples: General Conditions of Contract

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione11.1 Quando l’Azienda non è produttrice dei Beni, ovvero la sostituzione, a scelta l’Azienda dovrà cercare di EBIT S.r.l trasferire all’Acquirente i benefici di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da qualsiasi garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentedata all’Azienda. b. Sono esclusi 11.2 Tutte le garanzie, le condizioni e i rappresentanti implicati per legge, common law o in altro modo sono qui escluse dal Fornitore nei limiti consentiti dalla legge. 11.3 La responsabilità dell’Azienda per qualsiasi richiesta in garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente in merito alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo clausola 11.2 sarà limitata a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 3 mesi dalla data di emissione del certificatoprima fatturazione dei Beni, per tutti i Beni prodotti dall’Azienda, salvo diversamente specificato per iscritto. d. Qualora11.4 Se qualsivoglia Bene non fosse conforme alla Garanzia di cui in 11.2 e fosse conforme ai termini prefissati in 11.3 l’Azienda potrà, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaa discrezione dell’Azienda stessa, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali offrire una riparazione o una sostituzione dei Beni o offrire un rimborso del sito prezzo di installazione tali Beni alla tariffa proporzionale del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte AcquirenteContratto. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena (a) In caso di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese , l’Azienda coprirà il costo di viaggio di soggiorno e di trasferta spedizione dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaBeni all’Acquirente. g. Nell’ipotesi 11.5 L’Azienda non sarà responsabile in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta caso di EBIT S.r.l., o inosservanza della garanzia alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx clausola 11.2 salvo i casi di dolo in cui: (a) l’Acquirente fornisce una notifica scritta del difetto all’Azienda e se il difetto costituisce una conseguenza del trasporto al corriere, entro 5 giorni dal rilevamento del difetto o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, dal presunto rilevamento da parte dell’Acquirente; e (b) l’Azienda ha l’effettiva possibilità di esaminare tali Beni dopo la comunicazione e l’Acquirente (se richiesto dall’Azienda) restituisce tali Beni alla sede dell’Azienda. 11.6 La restituzione dei Beni per presunto difetto nelle emissioni deve essere accompagnato da: (a) il modulo di restituzione ufficiale dell’Azienda, debitamente compilato; e (b) una copia del certificato riportante il difetto emesso dal centro MOT (o altro ente autorizzato) e che mostri che i dati riferiti all’analisi delle emissioni non soddisfino i requisiti. 11.7 L’Azienda non sarà responsabile in caso di inosservanza della garanzia alla condizione 11.2 se: (a) l’Acquirente o il cliente dell’Acquirente utilizzi tali Beni dopo aver dato tale comunicazione; oppure (b) il difetto sorge poiché l’Acquirente non ha seguito le istruzioni orali e scritte fornite dall’Azienda in merito a conservazione, installazione, messa in esercizio, utilizzo e manutenzione dei Bene o (in mancanza di esse) buona prassi; (c) l’Acquirente modifica o ripara tali Beni in mancanza del consenso scritto dell’Azienda; oppure (d) il difetto è conseguente a cause che vanno oltre il controllo dell’Azienda, inclusi ad esempio (ma non limitati a): (i) l’applicazione di pasta per impianti di scarico a qualsiasi componente del sistema di scarico davanti al convertitore catalitico oppure DPF; oppure (ii) installazione errata del convertitore catalitico oppure DPF a un veicolo, ad esempio (ma non limitato a) un serraggio eccessivo o il mancato utilizzo di bulloni a molla; oppure (iii) danno esterno risultante da impatto con un oggetto in strada. 11.8 Nonostante le condizioni di cui al precedente punto 11.3, l’Azienda si riserva il diritto di far fronte a eventuali reclami in garanzia secondo la clausola 11.2 qualora lo ritenga necessario, nel caso in cui l’Acquirente abbia mancato di corrispondere all’Azienda pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difettobase al Contratto. 11.9 Nel caso in cui l’Azienda agisca nel rispetto delle condizioni 11.2 e 11.7, EBIT sarà in non avrà alcuna responsabilità per la violazione di alcuna delle garanzie presenti nella condizione 11.2, per quanto riguarda tali Beni. 11.10 Le notifiche da parte dell’Acquirente che intenda restituire i Beni per qualsiasi motivo diverso da quelli contemplati nella garanzia devono essere comunicati all’Azienda entro 3 giorni lavorativi dalla data della fattura (se non diversamente concordato da un rappresentante dell’Azienda per iscritto). L’Azienda si riserva il diritto di rifiutare la restituzione di Beni secondo l’11.10 o, a discrezione dell’Azienda, di emettere una nota di credito per la restituzione di Beni non dare corso all’intervento: la collegati alla garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia o per una scorretta consegna a una tariffa ridotta per coprire i costi, inclusi ma non limitatamente a costi di imballaggio, trasporto, perdita di profitto e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.costi amministrativi..

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Samples: Sales Contracts

Garanzia. a. Costituisce oggetto X. Xxxxx garanzia espressa fornita all’Acquirente per un determinato Prodotto, il Venditore garantisce all’Acquirente che (i) i prodotti saranno esenti, all’atto della Garanzia la riparazionespedizione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a da qualunque difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialee proprietà (ii) i Servizi verranno prestati con la massima diligenza e professionalità, conformemente alle specifiche definite di comune accordo. Le parti coperte da Salvo stipulazione contraria formulata espressamente per iscritto dal Venditore, gli articoli non fabbricati dal Venditore (compresi gli accessori o il materiale di consumo usato per la prestazione dei Servizi) saranno unicamente coperti dalla garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentedel costruttore , ad esclusione di qualunque garanzia fornita dal Venditore per conto del Costruttore. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. B. Salvo indicazione contraria, il periodo di garanzia decorre applicabile ai Prodotti sarà di dodici (12) mesi dalla data del ricevimento, a condizione, tuttavia che i Prodotti siano stati utilizzati conformemente ai dati tecnici, alle istruzioni scritte, ai manuali dei prodotti ecc. trasmessi dal 30mo giorno successivo Venditore e per le applicazioni alle quali i suddetti Prodotti sono specificamente destinati. Tale garanzia non si applica ai pezzi di ricambio dei componenti sottoposti ad usura o a quello sostituzione. Le riparazioni o le modifiche effettuate dall’Acquirente senza la preventiva autorizzazione scritta del Xxxxxxxxx non danno luogo risarcimento. C. Qualora i Prodotti non fossero conformi alle garanzie sopra descritte,, l’Acquirente dovrà informarne rapidamente il Venditore per iscritto prima della consegna scadenza del periodo di garanzia. Il Venditore potrà decidere, allora, di sostituire o riparare i Prodotti difettosi. Se il Venditore ritiene, a ragione, che il Prodotto non puo’ essere né riparato né sostituito, dovrà rimborsare o emettere una nota di credito in favore dell’ Acquirente per i Prodotti non conformi alle garanzie. Il periodo di garanzia non potrà essere in alcun caso prorogato in seguito ad eventuali riparazioni o sostituzioni. D. L’Acquirente assumerà a proprio carico le spese di smontaggio e sostituzione (e in particolare le spese di rimozione/ sostituzione dei beni. Nel sistemi, delle strutture o di altri pezzi degli impianti dell’Acquirente), di disinstallazione, decontaminazione, re installazione e trasporto andata e ritorno dei Prodotti . E. il presente articolo definisce gli unici ricorsi concessi all’acquirente in caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ malfunzionamento o difettosità dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ prodotti o dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamenteservizi, in dipendenza dei vizi e/qualunque momento. le garanzie fornite dal presente articolo sono esclusive e vengono a sostituirsi alle altre garanzie verbali o difetti denunciati scritte, implicite o legali. i prodotti non sono oggetto di alcuna garanzia legale implicita di commerciabilità e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiidoneità. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. L'Appaltatore espressamente garantisce la riparazionepiena utilizzabilità di quanto fornito, ovvero riconoscendo di essere soggetto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. 2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la sostituzionefornitura venga realizzata a regola d’arte e che i relativi materiali e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano: a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, a alle lavorazioni e alla scelta di EBIT S.r.l componenti, che devono essere di parti facile reperibilità sul mercato b) conformi ai requisiti funzionali e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto c) rispondenti a difetto tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili presso l’aeroporto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia riferimento d) durevoli nel tempo e la durata della stessa sono indicate separatamentenon soggetti ad eccessiva usura. b. Sono esclusi 3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete data di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo consegna, oppure di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai redazione del verbale di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Collaudo favorevole, ove contrattualmente previsto. c. 4. Durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo l'Appaltatore provvede a quello propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente fornito, fatto salvo il diritto della consegna dei beniCommittente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui, nel corso del relativo certificatosuddetto periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualorasi rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l l’Appaltatore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareprovvedervi utilizzando componenti di nuova fabbricazione. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento. 5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, ove possibileprevisto, agli eventuali malfunzionamentidelle prestazioni contrattuali, fermo restando che obbligandosi ad eseguire le opportune riparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, l'Appaltatore si assume i rischi e le spese necessarie per l’attuazione relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di dette misure saranno a carico della parte Acquirentetutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento. e. La denuncia degli eventuali vizi 6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accettare la fornitura anche priva delle caratteristiche/funzionalità richieste. In tal caso troverà applicazione il meccanismo di riduzione del corrispettivo. 7. Qualora previsto nella documentazione tecnica allegata al Contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del verbale di Collaudo finale favorevole, la più idonea assistenza postvendita, in modo da consentire in ogni circostanza, la reperibilità, per tale periodo, di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità di quanto fornito. 8. L’Appaltatore è tenuto a trasferire alla Committente tutte le garanzie ricevute dai Subfornitori relativamente a qualsiasi parte acquistata e/o riparata da tali soggetti. 9. Con espresso riferimento alle componenti software, nel caso in cui i vizi e i difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattasi palesino solo dopo l’accettazione, l’Appaltatore è tenuto a pena coprire i conseguenti disservizi tramite la garanzia. La Committente può, pertanto, avvalersi della garanzia per un periodo di perdita del dirittododici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) dal go live con esito positivo di quanto fornito, esclusivamente per iscrittooperando, con lettera raccomandata A/Rove contrattualmente previsto, rivolta alla sede operativa anche in relazione a nuovi sviluppi. La garanzia copre, comunque, tutti i vizi denunciati dalla Committente nel termine di Genova di EBIT S.r.l. entro otto sessanta giorni dalla scoperta scoperta. 10. A puro titolo indicativo e non esaustivo la garanzia opera al verificarsi dei seguenti eventi: a) riscontrata non conformità delle componenti software installate e configurate rispetto all’esito ottenuto in sede di Collaudo b) vizi di progettazione occulti che hanno successivamente dato origine a funzioni non rispondenti alle esigenze evidenziate in fase di analisi (ad es. le configurazioni effettuate e i relativi software implementati non permettono di ottenere il dettaglio dei dati necessari, le funzionalità hanno tempi di risposta non conformi, i report sono con un livello di dettaglio insufficiente o eccessivo) c) anomalie del vizio o difettosoftware (ad es. Insieme interruzioni di transazioni e procedure, blocchi del sistema) d) anomalie generate da interventi in altri ambiti, pur se eseguiti con buon esito e) malfunzionamenti non rilevati né in sede di Xxxxxxxx né successivamente al go live, intendendosi per tali la non aderenza dei risultati a quelli contrattualmente attesi. L’Appaltatore anche in tal caso dovrà effettuare le modifiche necessarie al fine di eliminare le difformità del software installato ovvero modificato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con la denuncia Committente. La revisione (o patch) del software si intenderà accettata se non presenterà più i difetti denunciati e se supererà con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione in contradditorio tra le Parti. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei vizi l’Acquirente difetti, non dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose introdurre nuovi errori e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidifetti, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunané creare ulteriori malfunzionamenti. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Contratti Di Fornitura

Garanzia. a. Costituisce La Electric Bre-Cast S.r.l. garantisce i prodotti oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte vendita esenti da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto inerenti alla concezione e alla fabbricazione nei termini e alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche dichiarate per una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della loro consegna all’Acquirente fino allo scadere del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente termine anche se i prodotti non sono stati messi in opera. L’acquirente dovrà denunciare per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta iscritto alla sede operativa di Genova di EBIT Electric Bre-Cast S.r.l. l’esistenza di eventuali vizi dei prodotti consegnati entro otto 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con loro scoperta: la denuncia comunicazione dovrà contenere la descrizione dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera motivi di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose difettosità e/o viziate difformità, con indicazione altresì di lotto, data di consegna, numero e l’eventuale manodopera data documento di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese trasporto e quantità di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaprodotto non conforme. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro garanzia del bene/ dei beni oggetto del contratto Fornitore non sottintende riconoscimento del vizio si estende ai prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa del difettonaturale logoramento, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo imperizia o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, errato utilizzo da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; di negligenza, ovvero risultassero manomessi o riparati da terzi ovvero danneggiati accidentalmente. Né sono coperti da garanzia i difetti derivanti da errori relativi a: progettazione, documentazione costruttiva, dati di collaudo e diagnostica, richieste di modifiche, materiali, specifiche degli elenchi componenti forniti dall’Acquirente. L’intervento in difetto, EBIT sarà in diritto garanzia da parte del Fornitore rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati pagamento da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT parte dell’Acquirente. La Electric Bre-Cast S.r.l., durante il periodo di garanzia, s’impegna a riparare o a sostituire gratuitamente presso la propria sede quei prodotti che dovessero presentare difetti di lavorazione o cattiva qualità. Tutti i prodotti resi dovranno essere riconsegnati nello stesso stato in cui sono stati forniti a spese dell’Acquirente, presso la sede della Electric Bre-Cast S.r.l. in Santa Giuletta (PV), Xxx Xxxxxx 000, ed imballati a cura dell’Acquirente onde evitare danni di cui si renderebbe responsabile l’Acquirente stesso. Nessun reso di merce sarà accettato in difetto di autorizzazione da parte della Electric Bre-Cast S.r.l. all’Acquirente. Nessuna restituzione, anche se autorizzata, verrà accettata se nel documento di trasporto o nella lettera accompagnatoria non saranno contenute le informazioni di cui al 2 comma del presente articolo relative a: quantità e tipo del dispositivo restituito e motivo della restituzione. I prodotti non coperti da garanzia verranno restituiti all’Acquirente a sue spese e con addebito allo stesso dei costi sostenuti, previa quantificazione e comunicazione, per il controllo e l’ulteriore collaudo degli stessi. Le parti sostituite restano di proprietà della Electric Bre-Cast S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto/Fornitura

Garanzia. a. Costituisce 12.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 24 mesi. Esso comincia a decorrere con il ricevi- mento/collaudo della consegna. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di ga- ranzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo. 12.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzio- ne o riparazione, ovvero la il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal ricevi- mento/collaudo delle parti sostituite o riparate, laddove il termi- ne di garanzia per la fornitura, ai sensi del paragrafo preceden- te, scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per la consegna. 12.3 La garanzia decade anticipatamente se il cliente o terzi effet- tuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il cliente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per di- minuire il danno e non denunci immediatamente a scelta Siemens il difetto dando a quest'ultima la possibilità di EBIT S.r.l eliminarlo. 12.4 Durante il termine di garanzia i difetti riscontrati devono essere comunicati senza ritardo a Siemens per iscritto, comunque al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Siemens provvederà a eliminare i difetti contestati, a propria scelta, mediante ripara- zione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Laddove vengano sostituite parti difettose, queste ultime diven- tano di proprietà di Siemens. 12.5 I costi per le riparazioni eseguite in fabbrica sono posti a carico di Siemens. Qualora la riparazione non possa avvenire nello stabilimento di Siemens, i costi a ciò collegati, nella misura in cui essi superino i normali costi di trasporto, personale, viaggio e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia soggiorno nonché i costi per l’installazione e la durata della stessa rimozione delle parti difettose, sono indicate separatamentea carico del cliente. b. 12.6 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sus- sistenza della caratteristica interessata in occasione della veri- fica di ricevimento/collaudo ai sensi dell’articolo 11; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano sod- disfatte in tutto o in parte, il cliente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazione da parte di Siemens. Ove tale ripa- razione non riesca in tutto o in parte, il cliente ha diritto a un'a- deguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia tal- mente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattuito, il cliente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pagati per le parti della fornitura interessate dal re- cesso. 12.7 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, co- struzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, man- cata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inadeguati, azioni chimi- che o elettrolitiche o disturbi dovuti ad apparecchi non forniti da Siemens, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere. 12.8 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più detta- gliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di desti- nazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il cliente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista tempo- rale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo materiale di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai supporto di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, dati la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data comprende soltanto l’installazione di emissione del certificatodati oggetto di backup. d. Qualora12.9 Per forniture e prestazioni di subappaltatori, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturacome anche per apparecchi normalmente reperibili sul mercato provenienti da subfornitori quali computer, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzestampanti, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lecc., o alla sostituzione del bene/ Siemens cede al cliente i relativi diritti nei confronti dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosubfornitori. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Fornitura Di Impianti

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 8.1 La garanzia per vizi/difetti dei prodotti venduti da Veneta Bearings è di un anno (12 mesi) dalla data di consegna dei prodotti all’Acquirente. 8.2 L’Acquirente dovrà denunciare per iscritto al Veneta Bearings la riparazionepresenza di vizi o difetti entro otto (8) giorni dalla consegna dei prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, ovvero oppure entro otto (8) giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza e purché la sostituzionedenuncia avvenga, a scelta pena di EBIT S.r.l decadenza, entro un anno (1) dalla consegna. 8.3 La garanzia non opera in caso di parti manomissione del prodotto, danni causati durante il trasporto, deterioramento per causa non imputabile al venditore, utilizzo negligente o improprio del prodotto, riparazioni o modifiche apportate dall’Acquirente o da soggetti terzi, inosservanza delle istruzioni relative al funzionamento, manutenzione e componenti conservazione indicate nella scheda tecnica consegnata dal venditore. 8.4 A condizione che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da il reclamo dell’Acquirente sia coperto dalla garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentenotificato nei termini di cui al presente articolo, Veneta Bearings, a proprio e insindacabile giudizio ed in relazione allo stato del prodotto, potrà sostituire o riparare il prodotto che presenta vizi/difetti; concedere sconti su future forniture; emettere nota di credito e disporre il ritiro del prodotto. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi 8.5 Qualsiasi reclamo e/o contestazione oltre i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; termini espressamente indicati nelle presenti condizioni generali di vendita non verrà preso in considerazione e il prodotto dovrà considerarsi accettato incondizionatamente. 8.6 Il non funzionamento di un sistema complessivo in cui il prodotto verrà inserito non comporterà alcuna responsabilità di Veneta Bearings. Veneta Bearings non sarà responsabile per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi qualsiasi danno derivante e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo connesso a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadei prodotti. In ogni caso, a pena di perdita del diritto, esclusivamente Veneta Bearings non sarà ritenuta responsabile per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio danni indiretti o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – consequenziali di qualsiasi natura o causa (inclusi quali, a titolo meramente esemplificativo, mancato guadagno dell’Acquirente, perdite derivanti da inattività dell’Acquirente, penali che l’Acquirente dovesse corrispondere a terzi soggetti. 8.7 In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso Veneta Bearings se il prezzo del prodotto non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirentei quali l’Acquirente intenda far valere la garanzia. 8.8 Nessun'altra garanzia, direttamente espressa o indirettamenteimplicita, in dipendenza quale a titolo esemplificativo, la garanzia del buon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, è concessa con riferimento ai prodotti. 8.9 In ogni caso il diritto dell’acquirente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei prodotti che presentivi vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessidifetti. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 12.1 Plastmeccanica garantisce al cliente la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta mancanza di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto difetti di fabbricazione e di lavorazione dei prodotti e che essi corrispondono agli eventuali prototipi o ai disegni approvati dal cliente, entro le tolleranze d’uso e le normali condizioni di utilizzo ed usura, nei limiti delle specifiche tecniche fornite da Plastmeccanica. 12.2 La garanzia non si estende (i) in caso di prodotti danneggiati durante il trasporto, (ii) impropria installazione e/o assemblaggio, incuria, insufficiente o mancata manutenzione, impropria custodia, (iii) danni derivanti da incendio, incidenti, eventi imprevedibili non imputabili a Plastmeccanica, (iv) difetti intrinsechi derivanti da interventi e modifiche dei prodotti non effettuate da Plastmeccanica, (v) danni derivanti da riparazioni e/o sostituzioni non effettuate da Plastmeccanica, (vi) normale utilizzo e usura, (vii) danni verificatesi nel periodo di mancato pagamento da parte del cliente. 12.3 al materiale. Le parti coperte momento del ricevimento il cliente dovrà a pena di decadenza esaminare i singoli prodotti e comunicare per iscritto a Plastmeccanica, entro i successivi 8 (otto) giorni dalla scoperta, gli eventuali vizi o difformità nelle consegne riscontrate da garanzia lui o dai suoi clienti, indicando con precisione il prodotto difettoso, il codice prodotto, il relativo lotto e data di consegna e la durata della stessa sono indicate separatamentenatura del difetto. b. Sono esclusi 12.4 il cliente dovrà tenere i prodotti difettosi a disposizione di Plastmeccanica per un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire eventuali ispezioni e non potrà, in assenza di autorizzazione scritta di quest’ultima, procedere alla loro restituzione. Qualora richiesti da Plastmeccanica, i prodotti difettosi dovranno essere restituiti a quest’ultima con modalità franco destino in Correggio (RE). 12.5 in caso di tempestiva denuncia dei vizi da parte del cliente di riconoscimento degli stessi da parte di Plastmeccanica, quest’ultima nei normali tempi tecnici procederà- a sua esclusiva discrezione- alla riparazione e/o sostituzione gratuita franco fabbrica Plastmeccanica in Correggio (RE) dei prodotti difettosi. 12.6 la presente garanzia avrà validità 6 (sei) mesi dalla garanzia consegna dei prodotti e non potrà in nessun caso essere sospesa o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo del prodotto da parte del cliente. Rimane comunque inteso che per i vizi componenti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata prodotti non fabbricati da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoPlastmeccanica, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoPlastmeccanica al cliente sarà limitata al contenuto ed alla durata della garanzia prestata dal terzo a Plastmeccanica. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali 12.7 Eventuali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirentedei clienti saranno presi in considerazione solo se preventivamente concordati e controfirmati per accettazione dalla direzione commerciale, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di quelli relativi alla gestione delle non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso conformità non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lsaranno accettati.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Garanzia. a. Costituisce oggetto 9.1 Le caratteristiche dell’oggetto della Garanzia la riparazionefornitura concordate e che siamo tenuti a fornire si evincono esclusivamente dagli accordi contrattuali con il nostro cliente e non da altre pubblicazioni di carattere pubblicitario, come prospetti, consulenze o altro, per le quali non ci assumiamo responsabilità. Con le caratteristiche concordate non è connessa una garanzia ovvero la sostituzionel’assunzione di una garanzia, per esempio ai sensi del § 443 BGB. A causa della molteplicità degli impieghi dei nostri prodotti non concediamo garanzie per le effettive possibilità di uso e condizioni concrete di impiego dei nostri prodotti presso il cliente, a scelta meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto e le condizioni concrete di EBIT S.r.l impiego sul posto non ci sono state indicate per iscritto ed in modo corretto dal cliente. Non ci assumiamo responsabilità per consulenze e informazioni a meno che queste non siano espressamente parte del contratto in casi singoli. Consulenze e informazioni nel contesto dell’avviamento o dello svolgimento di parti un ordine per principio non sono obblighi essenziali del contratto e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto peraltro sono sottoposte alla responsabilità solo in presenza di fabbricazione difetti intrinsechi grave colpa e limitatamente al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentedanno prevedibile. b. Sono esclusi 9.2 Per acquisti siamo responsabili come segue per vizi con esclusione di ulteriori diritti: a) Riguardo all’obbligo di censura e esame del cliente valgono le disposizioni del § 377 HGB (“Handelsgesetzbuch” = Codice commerciale, n.d.t.). b) Il nostro cliente è tenuto a dare la possibilità al nostro incaricato di prendere visione dell’oggetto del contratto censurato e di verificarlo, in particolare di consentire una campionatura rappresentativa e di prestare tutti i sussidi tollerabili ai fini dell’eliminazione del vizio. Altrimenti decadono tutti i diritti di garanzia. c) Concediamo una garanzia di 1 anno a partire dalla garanzia i data di consegna per materiali esenti da vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; e per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto produzione secondo lo stato dell’arte. L’abbreviazione del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna suindicato non vale nel contesto di procedimenti di regresso dei benifornitori (§ 478 BGB) e per il caso del dolo. Nel Lo stesso vale per i diritti di risarcimento danni regolati al punto 9.2 e per i diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità civile del prodotto. In questo caso valgono solo le norme di prescrizione stabilite dalla legge. Lo stesso vale per edifici e cose di nuova realizzazione impiegate in modo rispondente al loro uso comune per un edificio che ne abbiano causato la difettosità (§ 438 capoverso 1 no. 2 BGB). d) In caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoimpiego, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/trattamento o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto conservazione non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto conforme dell’oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilitàmancato rispetto delle nostre avvertenze e direttive, temporanea danneggiamento o definitiva, distruzione dell’oggetto del bene/ dei beni stessicontratto dopo il passaggio del rischio non sussistono diritti di garanzia. i. L’obbligo e) Il processo di produzione di prodotti tecnicamente complessi ai quali partecipano materie prime naturali può condurre a oscillazioni naturali di diversi parametri e caratteristiche, tra l’altro di dimensioni e materiali dei prodotti. Tali discostamenti delle dimensioni e delle caratteristiche del materiale, comuni sia nella produzione sia nel commercio, non costituiscono un vizio, a meno che non incidano negativamente sulla funzionalità e sulla destinazione di impiego dei prodotti, e non autorizzano alla segnalazione di vizi dell’oggetto del contratto. Riguardo alle tolleranze valgono, se esistenti, le norme DIN e le nostre norme interne di stabilimento. f) Sono ammesse forniture in difetto o eccesso del 10 %. In base al loro volume cambia anche corrispondentemente il prezzo complessivo. g) I vizi vengono eliminati a nostra scelta tramite miglioria o fornitura sostitutiva. Siamo autorizzati a sottoporre il nostro successivo adempimento contrattuale al pagamento del prezzo della fornitura scaduto da parte del cliente. Il cliente ha però il diritto di trattenere una quota del prezzo corrispondente al vizio. Il nostro cliente deve concedere un periodo congruo e la possibilità di eliminare il vizio. In caso ciò non venisse concesso decadono i diritti di garanzia è subordinatodi qualsiasi genere contro di noi. In caso le migliorie ad eliminazione di vizi ripetutamente non abbiano esito positivo, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in il nostro cliente può anche recedere dal contratto o richiedere la diminuzione. Il diritto di recesso non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza sussiste per vizi di scarso rilievo. Diritti di risarcimento danni o di risarcimento di costi superflui del committentecliente sussistono solo in base al punto 9, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lper il resto sono esclusi.

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Samples: General Terms and Conditions

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da 8.1 - La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia per i vizi e per il buon funzionamento è interamente regolata dalle disposizioni del Codice Civile, alle quali le parti compiono integrale richiamo. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso i beni potranno considerarsi viziati e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi difettosi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento idonei a determinare l’inadempimento del venditore a qualsivoglia titolo qualora essi risultino conformi, quanto ai prodotti standard, alle specifiche tecniche che figurano a catalogo e/o dalle specifiche tecniche che figurano sul sito di fuori e-commerce nonché, quanto ai prodotti realizzati sulla base delle specifiche ambientali tecniche del cliente, alle specifiche medesime. 8.2 - Il buon funzionamento dei beni è garantito per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di emissione del certificatoconsegna di ciascuna fornitura. Tale garanzia è tuttavia esclusa qualora i beni vengano utilizzati dal cliente in modo e/o in condizioni e/o per uno scopo difformi da quelle risultanti dal capitolato tecnico di fornitura e/o dalle specifiche tecniche che figurano a catalogo e/o dalle specifiche tecniche che figurano sul sito di e- commerce. La garanzia è parimenti esclusa qualora il cliente, anche nell’ipotesi in cui i beni siano utilizzati quale componente di altro prodotto, ometta di collaudare in modo numericamente e qualitativamente rappresentativo i beni e/o il prodotto suddetto, ovvero ometta di fornire documentazione scritta di tali collaudi. d. Qualora8.3 - In caso di prodotti realizzati sulla base delle specifiche tecniche fornite dal cliente, successivamente Thenar Srl garantisce unicamente la loro conformità alle specifiche medesime. 8.4 - Anche qualora il prodotto venisse inserito dal Compratore in una più ampia e complessa struttura e/o sia destinato a diventare un componente di altro prodotto, eventuali richieste di risarcimento danni e/o richieste di indennizzo che pervenissero da qualsivoglia terzo contro il Compratore per vizi inerenti e/o conseguenti l’utilizzo e/o il mancato Compratore. funzionamento di tale prodotto finale sono ad esclusivo carico del 8.5 - In ogni caso, anche se il Prodotto finale fosse dal Compratore venduto, fornito e/o consegnato ad un consumatore e/o ad un differente soggetto, il Compratore rinuncia al positivo collaudo dell’apparecchiaturaregresso nei confronti del Xxxxxxxxx e, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzecomunque, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli tenere indenne il Venditore da eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi azioni e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose pretese proprie e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente dirittoterzi, a scelta di EBIT S.r.l.qualsivoglia titolo, o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio i danni che dovessero derivare dall’uso e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi dal mancato uso e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato dal cattivo funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiProdotto finale derivanti da difetti riscontrati sul prodotto. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto 9.1 Il Venditore garantisce che i Prodotti venduti hanno le qualità essenziali per l’uso a cui sono destinati secondo le specifiche tecniche del Prodotto e la conferma d’ordine e sono conformi alla legge italiana nonché alla normativa UE applicabile e/o ad eventuali diverse norme specificate nell’offerta del Venditore. In relazione ai Prodotti per i quali il Venditore fornisca una Dichiarazione di Prestazione (DOP) ai sensi del Reg. UE 305/2011, il Venditore garantisce la conformità del Prodotto rispetto al contenuto di tale Dichiarazione. La suddetta garanzia copre tutti i difetti che compaiano nei Prodotti a seguito di un uso normale dello stesso, derivanti esclusivamente da difetti nei materiali o nella manodopera preesistenti alla consegna. La garanzia si intende unicamente a favore del Compratore e non può essere estesa ad eventuali acquirenti successivi dei Prodotti, né a terzi in generale. 9.2 Per la validità della Garanzia garanzia prestata dal Venditore, il Compratore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle istruzioni d’installazione, se presenti, e nella Dichiarazione di Prestazione (DOP) fornite dal Venditore. La garanzia non si applica se il Compratore non è in regola con i pagamenti, se non ha utilizzato i Prodotti in piena conformità alle istruzioni suddette, se ha apportato modifiche o se ha manomesso i Prodotti o li ha utilizzati per scopi diversi dalla loro normale destinazione d’uso, così come in tutte le ipotesi di danno o di mancato funzionamento scaturenti da colpa o negligenza del Compratore, dei suoi dipendenti e ausiliari o di terzi in genere, ivi compresa l’errata installazione o manutenzione. 9.3 La garanzia del Venditore non copre eventuali danni dovuti a usura causata da un’installazione e uso non conformi a quanto prescritto dalla DOP (dichiarazione di prestazione) o dalle istruzioni di installazione. La garanzia del Venditore non copre nemmeno eventuali danni dovuti ad errato magazzinaggio nei casi di Prodotti in tutto o in parte tenuti in magazzino dal Compratore prima dell’installazione, dell’uso o della rivendita agli acquirenti finali. 9.4 Fermo restando quanto disciplinato dall’art.8 delle presenti Condizioni Generali (Reclami alla consegna) il Compratore è tenuto a denunciare al Venditore per iscritto la riparazionepresenza di eventuali difetti nel Prodotto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Tale denuncia dev’essere effettuata via fax o e-mail, ovvero seguito da lettera raccomandata A.R.. Qualsiasi denuncia dei difetti dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato e i Prodotti cui esso si riferisce. E’ esclusa ogni diversa forma di denuncia soprattutto se formulata in modo verbale. In mancanza di tempestiva denuncia come sopra, il Compratore si intenderà decaduto da qualsiasi diritto e azione per far valere la sostituzionegaranzia del Venditore in base alle presenti Condizioni Generali e/o alla legge. Il materiale difettoso, previa autorizzazione, dovrà essere recapitato a scelta cura del Compratore presso la sede del Venditore per i necessari controlli. Le spese di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili spedizione per i resi autorizzati saranno a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialecarico del Compratore. Le parti coperte da garanzia e la durata difettose diverranno di proprietà del Venditore a seguito della stessa sono indicate separatamentesostituzione. b. Sono esclusi dalla 9.5 Qualora l’ispezione da parte del Venditore confermi l’esistenza del difetto denunciato, il Venditore, a suo insindacabile giudizio, potrà sostituire il Prodotto difettoso o eliminare i vizi. L’eventuale sostituzione del Prodotto difettoso avverrà franco sede del Venditore. 9.6 La garanzia i vizi concessa in base al presente articolo 9 è l’unica ed esclusiva garanzia fornita al Compratore e sostituisce ogni e qualsiasi altra forma eventuale di garanzia, espressa o implicita, sia essa prevista da norme di legge o da consuetudini commerciali. I rimedi concessi al Compratore in base alle presenti Condizioni Generali debbono ritenersi gli unici ed esclusivi rimedi. Inoltre, è espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore, contrattuale e/o i difetti extracontrattuale, per danni diretti o indiretti derivanti da: impropria dai Prodotti forniti o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto qualsiasi inadempimento contrattuale del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoVenditore, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, fatti salvi esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali Il Compratore dovrà manlevare e tenere indenne il Venditore nel caso di danni – di qualsiasi natura o causa causati da elementi del Prodotto forniti dal Compratore (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirentea titolo non esaustivo componenti, direttamente progettazione, ecc.). 9.7 E’ altresì espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Compratore di sospendere o indirettamenteritardare pagamenti in caso di reclami, in dipendenza dei vizi nonché di operare autonomamente riduzioni di prezzo e/o difetti denunciati compensazioni tra gli importi dovuti dal Compratore medesimo a titolo di prezzo dei Prodotti e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessisomme che quest’ultimo ritenga a lui dovute a qualsiasi titolo. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzia. a. Costituisce oggetto 1. A garanzia della Garanzia corretta esecuzione delle opere d'urbanizzazione primaria e delle dotazioni previste dal presente Accordo Operativo, il Soggetto Attuatore consegnerà, preliminarmente alla sottoscrizione della Convenzione, e come condizione per la riparazionestipula della stessa, ovvero la sostituzioneidonea fidejussione pari al 120% (centoventi per cento) dell'importo delle opere, a scelta di EBIT S.r.l di parti come da computo metrico estimativo asseverato dal progettista e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeapprovato dal Comune con l'Accordo Operativo. Le parti coperte L'esecuzione dei parcheggi P1 da garanzia realizzarsi in contiguità con gli stralci funzionali e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata loro cessione al Comune potrà essere garantita da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti distinte fidejussioni, d'importo calcolato secondo il medesimo criterio, da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto consegnare da parte del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici Soggetto Attuatore quale condizione per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta maturazione dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni titoli abilitativi relativi agli stralci funzionali stessi. i. L’obbligo 2. La fidejussione potrà essere ridotta progressivamente in proporzione alla realizzazione delle opere d'urbanizzazione. Gli importi di garanzia tali riduzioni saranno determinati sulla base dello stato d'avanzamento delle opere d'urbanizzazione previste. Lo svincolo è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, subordinato al parere favorevole del collaudatore a seguito della consegna da parte dell’Acquirentedel Soggetto Attuatore degli stati d'avanzamento attestati, sotto la sua responsabilità, dal professionista incaricato della Direzione Lavori. La riduzione della fidejussione dovrà riferirsi a opere o lavorazioni concluse. 3. La garanzia non potrà comunque mai ridursi a meno del 20% (venti per cento) dell'importo iniziale dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difettolavori rivalutato che verrà svincolato dal Comune a 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori, EBIT sarà in diritto a garanzia dell'eventuale necessità di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati rimedio d'inconvenienti dell'esecuzione delle opere pubbliche (ad esempio prescrizioni riportate nel certificato di collaudo, ecc.). 4. Eventuali più restrittive condizioni indicate nella Convenzione sono da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lritenersi prevalenti.

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Samples: Accordo Operativo

Garanzia. a. Costituisce Fatto salvo quanto stabilito al capitolo 2 -parte speciale- punto a.6 per l’Accordo Quadro avente ad oggetto capacità su infrastruttura AV/AC, l’impegno del Richiedente all’utilizzazione della Garanzia la riparazionecapacità di infrastruttura ferroviaria oggetto dell’Accordo Quadro è garantito dalla avvenuta costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa, ovvero la sostituzioneda presentare all’atto della stipula, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il copertura dell’intero periodo di validità dell’Accordo Quadro, determinata come segue. L’importo valorizzerà il volume di capacità oggetto dell’Accordo Quadro espresso in trkm anno, relativo al primo orario di servizio, sulla base del valore medio unitario trkm pubblicato nel Capitolo 6 del presente documento, per un valore massimo di € 5.000.000 (Euro cinquemilioni/00). I requisiti (rating) degli istituti fidejubenti sono pubblicati sul sito di RFI alla sezione “clienti e mercato”. Se nel periodo di validità della garanzia decorre si verifichi un “downgrading” dell’istituto fidejubente, l’IF, entro 60 giorni dalla richiesta di GI, dovrà sostituire la banca/compagnia assicurativa garante con un soggetto che risponde ai requisiti richiesti dal 30mo giorno successivo GI. La garanzia dovrà essere emanata a quello favore di GI ed autenticata ai sensi di legge. La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà indicato da GI. La stessa: - prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg dal ricevimento della consegna richiesta scritta; - contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’art.1944 del codice civile; - contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fidejubente ad eccepire il decorso dei benitermini di cui all’art.1957 del codice civile. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoutilizzo, anche parziale, da parte di GI della garanzia di cui sopra, il Richiedente dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre medesima presentando a GI la relativa documentazione entro 1 mese dalla data dell’incameramento. Entro 2 mesi dalla data di emissione del certificato. d. Qualoracessazione degli effetti dell’Accordo Quadro, successivamente GI è tenuto a restituire l’originale della garanzia di cui al positivo collaudo dell’apparecchiaturapresente paragrafo, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito sempre che, all’atto della cessazione dell’Accordo Quadro, non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzecredito o danni di GI. Le Regioni, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiProvince autonome e gli Enti e Autonomie Locali, fermo restando che l’impegno ad utilizzare la capacità richiesta, e tutte le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) responsabilità per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirentemancato rispetto dello stesso, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo sono esentate dalla prestazione di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lfinanziaria.

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Samples: Access Agreement

Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo delle apparecchiature offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a quella per il difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente1497 c.c. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato), nonché la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l(art. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni1512 c.c) per il periodo offerto, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di detenzione del bene/ accettazione della fornitura), salvo un’eventuale offerta migliorativa con estensione della garanzia. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri Tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni presso l’Acquirenteforniti, sino nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaessere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaStazione Appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto L’aggiudicatario non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o del difettosia imputabile, occorrendo invece, a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardofatto proprio dell’Amministrazione. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

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Samples: Fornitura Di Esoscheletro Per Training Deambulatoriale