Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto 11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che realizzerà tutte le attività connesse alla esecuzione dell’Ordine con la diligenza professionale specifica richiesta per le stesse, secondo i più elevati standard professionali e di qualità e nel rispetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentelegislazione vigente ed applicabile.
b. Sono esclusi dalla garanzia 11.2 Il Fornitore e garantisce che i Prodotti e/o Servizi forniti sono idonei allo scopo cui si intende destinarli, e senza vizi palesi ed occulti per quanto riguarda sia il materiale che la manifattura.
11.3 In particolare il Fornitore garantisce che i Prodotti consegnati e/o i difetti derivanti da: impropria Servizi eseguiti:
11.4 L'accettazione di consegne tardive, incomplete o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale difettose o il pagamento delle relative fatture non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi costituirà rinuncia a far valere i diritti e/o esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti garanzie ed alle norme di legge applicabili e alle presenti Condizioni.
11.5 Nell'ipotesi di violazione delle garanzie di cui al presente articolo, Pfizer potrà richiedere, a sua discrezione l'immediata sostituzione gratuita dei Prodotti o l'eliminazione del difetto o la riduzione del prezzo. Laddove il Fornitore non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento fosse in grado di soddisfare le richieste di Pfizer quest'ultima avrà diritto di porre rimedio ai difetti e/o riparare i danni a spese del Fornitore.
11.6 Ogni altro diritto scaturente dall’inadempimento, quale la risoluzione e il risarcimento del danno patito, rimarrà inalterato.
11.7 Le garanzie di fuori delle specifiche ambientali cui sopra sono efficaci per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo 12 mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decorrere dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraconsegna dei Prodotti - o 2 anni in caso di appalto - fatte salve le ipotesi di applicazioni in singoli casi di termini più estesi negoziati con il Fornitore o derivante dalla legge o dagli usi e consuetudini. Nessuna contestazione, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturache il Fornitore potrà sollevare in via giudiziaria o altrimenti, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito lo esonererà dagli obblighi di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi consegnare e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro fornire alle date ed ai luoghi convenuti i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose Prodotti e/o viziate e l’eventuale manodopera Servizi, di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore cui al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunapresente Ordinativo.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneIl Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, ovvero la sostituzioneper 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a scelta garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di EBIT S.r.l Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di parti origine o di fabbricazione, e componenti in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. tutto il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo e, nel contempo, a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del bene/ perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei benipezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, EBIT S.r.l a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali malfunzionamenti, fermo restando controversie che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della parte Acquirentefornitura.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Capitolato Tecnico E Speciale D’appalto, Capitolato Tecnico E Speciale D’appalto, Capitolato Tecnico E Speciale D’appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta Il Fornitore riconosce all’Acquirente una garanzia per vizio di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi conformità tecnica e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; difetto occulto dei Prodotti, per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete durata di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dodici mesi dalla data di emissione produzione dei lotti ordinati. La garanzia consiste nel diritto del certificato.
d. QualoraCliente, successivamente a propria discrezione, a ottenere la sostituzione dei lotti riscontrati non conformi causa vizio all’origine, a cura e spese del Fornitore, tempestivamente caso per caso. E’ facoltà del Fornitore esigere dal Cliente la pronta restituzione del lotto non conforme, ai fini della sua sostituzione, e l’operazione sarà trattata “ex-works” in linea con le Condizioni Internazionali IncoTerms vigenti pro tempore. La garanzia non si estende ai Prodotti che risultino deteriorati o resi non più conformi all’impiego previsto (Es: destinazione uso alimentare) per inadeguata gestione da parte del Cliente, mancato rispetto scrupoloso delle regole e condizioni di impiego (Vedi: Specifiche Tecniche del fornitore GOGLIO), impropria movimentazione da parte del personale dell’Acquirente, dal contatto con materiali abrasivi o non adeguati, per trascuratezza nello stoccaggio a magazzino, per operazioni di confezionamento, trattamento termico, sigillatura, non effettuate correttamente. Tutte queste situazioni non saranno mai addebitabili al positivo collaudo dell’apparecchiaturaFornitore né alla sua Assicurazione RCP La garanzia perderà altresì efficacia allorquando sui Prodotti vengano eventualmente applicati, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali anche temporaneamente, dispositivi o sostanze non preventivamente ed espressamente approvate per iscritto dal Fornitore, o quando vengano apportate modifiche ai Prodotti, senza il consenso specifico del sito Fornitore. Il Venditore non risponde, salvi i limiti inderogabili di installazione Legge, per eventuali danni causati da difetto/vizio dei Prodotti, in quanto resta espressamente esclusa la risarcibilità dei danni ulteriori, indiretti e conseguenziali, quali a titolo esemplificativo, quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione industriale, quelli conseguenti alla risoluzione unilaterale del bene/ dei beni (tipo interferenze Contratto. La garanzia da radiofrequenze, variazioni parte del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattafornitore è subordinata, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta denunzia scritta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia occulto/difformità tecnica dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoProdotti, allegando copia da comunicare al Fornitore entro 8 giorni dal momento della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, scoperta da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; nonché all’espressa richiesta di intervento/sostituzione in difetto, EBIT sarà in diritto di garanzia del lotto riscontrato non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lconforme.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneSalvo quanto al successivo Art. 14, ovvero la sostituzioneCAENELS si impegna a garantire i propri prodotti, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di 12 (dodici) mesi, dai difetti di conformità secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE. I prodotti con garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benistandard di 24 (ventiquattro) o 36 (trentasei) mesi sono chiaramente indicati nel documento di offerta. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – Tale periodo decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraconsegna di ogni singola unità al Cliente. La garanzia comprende, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaper il periodo sopra indicato, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del gli interventi di assistenza correttiva e di sostituzione, da effettuarsi presso il centro di assistenza CAENELS sito in Basovizza, Trieste (Italia) o in Viareggio, Lucca (Italia). Le parti sostituite sono e restano di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le proprietà di CAENELS. Le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno trasporto sono comunque a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi del Cliente salvo diversamente concordato per scritto. Gli interventi di assistenza correttiva non comprendono, invece, i guasti verificatisi per cause diverse dal normale uso o per uso improprio dei prodotti. Eventuali anomalie e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto devono essere notificati immediatamente a CAENELS per iscritto. La notifica deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il effettuata dal Cliente entro i tre 5 giorni lavorativi successivi dal ricevimento delle merci in caso di anomalie evidenti; in caso di difetti nascosti, CAENELS deve essere avvisata immediatamente e comunque al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al più tardi entro una settimana dal momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentoé stato possibile rilevare tali difetti. In caso contrario, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo ogni forma di garanzia è subordinatoesclusa. Reclami relativi a consegne parziali non danno diritto al Cliente di rifiutare l’adempimento dell’intero contratto. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di avere letto le informazioni relative alle modalità di utilizzo dei prodotti. Il periodo di garanza sulle sole parti sostituite o aggiunte sui prodotti riparati fuori garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data di riparazione; il prodotto riparato, nella sua attivazionetotalità, all’adempimentoè garantito per ulteriori 4 (quattro) mesi dalla riparazione. 10. Warranty: Except for the following article 14, da parte dell’AcquirenteCAENELS products are covered by a 12 (twelve)-month guarantee, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuitefrom the lack of conformity in accordance with legislative decree no. 24/02 implemented by the 1999/44/EC directive. Products with 24 (twenty-four) or 36 (thirty-six)-month guarantee period are clearly indicated in the quotation. This period starts from the delivery date of each product to customer. Warranty includes, for the above mentioned period, the repair and/or substitution interventions of the defective products, to be held in CAENELS premises in Basovizza, Trieste (Italy) or in Viareggio, Lucca (Italy). Substituted parts are and will remain CAENELS property. Shipping costs will be at customer’s charge unless otherwise agreed by written form. The repair will not cover defects due to causes occurred for an inappropriate use of the products. The anomalies and/or defects must be notified immediately to CAENELS in written form. The notification shall be made by the customer within 5 days from the goods receipt date in case of obvious defect; in difetto, EBIT sarà case of hidden defect CAENELS must be informed immediately and no later than one week from the date in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lwhich the defect is detected. Otherwise it will be excluded from the warranty. Claims referred to partial deliveries do not give to customer the right to reject the fulfilment of the complete contract. Customer declares to be aware and to have read the information on the instructions for using CAENELS products. Products on which an out-of-warranty repair is performed are covered by a 12 (twelve)-month guarantee period on the replaced or newly installed parts/components only; the repaired products will anyhow be covered by a 4 (four)- month period in its entirety.
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Samples: General Conditions of Sale, Delivery and Warranty, General Conditions of Sale, Delivery and Warranty
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 4.1 OMAL garantisce la riparazione, “conformità dei Prodotti forniti” ovvero la sostituzione, che gli stessi corrispondano per qualità e tipologia a scelta quanto stabilito nel Contratto e che siano esenti da difetti di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi materiale e/o di fabbricazione, tali da renderli inidonei all’uso cui sono destinati in linea con le caratteristiche prestazionali contrattualmente convenute.
4.2 La garanzia copre esclusivamente (x) i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; Prodotti a marchio OMAL fabbricati integralmente da OMAL e (y) i componenti fabbricati integralmente da OMAL costituenti parte di un Prodotto assemblato da OMAL utilizzando anche componenti fabbricate da terzi.
4.3 La garanzia opera per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo 12 mesi successivi all’installazione con un massimo di 18 mesi dopo la consegna. Il Cliente è tenuto a quello della consegna dei beni. Nel caso denunciare ad OMAL la presenza di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/(a livello di mate- riale o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadi fabbricazione), a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente entro 8 giorni dalla data di consegna dei Prodotti ovvero, in caso di vizi non immediatamente riconoscibili, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla relativa scoperta. Ogni contestazione deve essere effettuata per iscritto.
4.4 I Prodotti, con lettera raccomandata A/Ri componenti o i materiali oggetto di contestazione, rivolta alla sede operativa dopo avere richiesto ed ottenuto espres- sa autorizzazione dall’Ufficio vendite OMAL, devono essere spediti franco spese di Genova trasporto e di EBIT S.r.limballo a OMAL SpA Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX XXXXXX (XX) XXXXXX. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia L’accertamento dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonocontestati e delle relative cause sarà effettuato da OMAL.
f. La 4.5 Fermo restando quanto previsto al punto 4.1, la garanzia prestata non trova applicazione qualora le non con- formità oggetto di contestazione ai sensi del presente punto 4 non si sostanzino in una non-conformi- tà originaria a livello di materiale o di fabbricazione ma derivino piuttosto da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/manomissione o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno danneg- giamento durante le fasi del trasporto (ove il trasporto sia posto contrattualmente a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidel Cliente), qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventodall’installazione, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto dall’uso del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso Prodotto (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle indicazioni e prescrizioni contenute nella documentazione fornita da OMAL e/o alle indicazioni di OMAL) e dalla manutenzione effettuata dal Clien- te (mancata o irregolare manutenzione in contrasto con quanto indicato nei manuali ed nelle istruzioni d’uso). La presente garanzia non trova inoltre applicazione qualora il Prodotto oggetto di contestazione sia stato smontato o siano effettuati, sullo stesso, interventi dai quali derivi una modifica delle caratte- ristiche originarie e/o dei requisiti funzionali del Prodotto e/o che ne impediscano l’identificazione (e.g., cancellazione marcatura, codice errato).
4.6 Qualora, in deroga a quanto previsto dal punto 3.2, sia contrattualmente convenuto che il pagamento venga effettuato in un momento successivo alla consegna, nessun reclamo sarà preso in considerazione in caso di mancato pagamento dei Prodotti. È sin d’ora esclusa ogni responsabilità a carico di OMAL per l’installazione, la messa in lavoro e documenti forniti l’utilizzo da EBIT S.r.lparte del Cliente dei Prodotti dal medesimo considerati difettosi.
4.7 La presente garanzia esclude ogni ulteriore responsabilità di OMAL sia contrattuale che extracontrat- tuale, salvi i limiti inderogabili per legge. Il Cliente non può quindi avanzare nei confronti di OMAL alcuna pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo (al solo fine esemplificativo: mancato guadagno, fermo di produzio- ne, campagne di ritiro, risarcimento per infortuni alle persone o per danni alle cose, etc.) per eventuali vizi dei Prodotti.
4.8 Salvo ove diversamente concordato, la fornitura di componenti e/o parti di ricambio da parte di OMAL non comporta né un’estensione della durata della presente garanzia né l’applicazione della stessa a tali componenti e/o parti di ricambio.
4.9 Nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto qualificabile come consumatore ai sensi di legge, si appli- xxxx le disposizioni previste dal codice del consumo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione6.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a scelta garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, il Cliente si impegna, a consegnare alla stessa al momento della stipula del presente accordo o, nel caso di EBIT S.r.l inadempimento nei pagamenti da parte del Cliente, entro 10 gg lavorativi dalla richiesta di parti Poste a mezzo Raccomandata A.R., garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da un primario istituto a favore di Poste (sulla base del modello predisposto all’allegato 6, commisurato ai termini di pagamento e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentevalore delle spedizioni annue previste).
b. Sono esclusi dalla 6.2 Detta garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; dovrà comunque avere una durata pari a sei mesi ulteriori rispetto alla vigenza dell’accordo stesso. La garanzia dovrà rinnovarsi per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di 12 mesi, e così di seguito, per ciascun rinnovo del presente accordo.
6.3 In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, se prestata, il Cliente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, una nuova garanzia decorre dal 30mo giorno successivo identica a quello della consegna dei beni. quella escussa; in ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, il Cliente provvederà ad integrare la stessa fino all’ammontare originario, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
6.4 Nel caso in cui il valore dei volumi postalizzati dal Cliente, al netto degli importi già corrisposti dalla stessa, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata Poste avrà diritto di collaudo chiedere, a mezzo Raccomandata A.R., l’integrazione della garanzia originariamente prestata; in contraddittorio con emissione del relativo certificatotale caso, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre il Cliente si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta comunicazione di interventocui sopra, effettuata nelle forme che precedonotrasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Postaonline H2h Service Agreement, Postaonline H2h Service Agreement
Garanzia. a. Costituisce 9.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitu- ra è di 12 mesi. Esso decorre dallo scarico della fornitura presso il luogo di consegna in Svizzera del committente. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di garanzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunica- zione della disponibilità per la consegna.
9.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzione o riparazione, ovvero il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostitu- zione o riparazione, laddove il termine di garanzia per l'oggetto della fornitura scada in un momento precedente. Il termine di ga- ranzia scade in ogni caso al più tardi 30 mesi dall'inizio del termi- ne di garanzia originario.
9.3 La garanzia decade anticipatamente se il committente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il committente, laddove sia emerso un di- fetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per diminuire il danno e non denunci immediatamente a Siemens il difetto dando a quest'ultima la sostituzionepossibilità di eliminarlo.
9.4 Siemens si impegna, su richiesta scritta del committente, a scelta ripa- rare o sostituire, a propria scelta, nel più breve tempo possibile, tutte le parti comprese nell'oggetto della fornitura che, in modo comprovato, subiscano danni o diventino inutilizzabili entro la scadenza del termine di EBIT S.r.l garanzia a causa di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialemateriale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata. Le parti coperte contestate, su richiesta, devono essere restituite a Siemens. Qualora Siemens non ne richieda la riconsegna, esse verranno smaltite dal commit- tente.
9.5 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La ga- ranzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sussisten- za della caratteristica interessata in occasione del ricevimen- to/collaudo; in caso contrario essa vale al massimo fino alla sca- denza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano soddisfatte in tutto o in parte, il committente ha innanzi- tutto il diritto a una tempestiva riparazione da garanzia parte di Siemens. Ove tale riparazione non riesca in tutto o in parte, il committente ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il di- fetto sia talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la durata fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattui- to, il committente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della stessa parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono indicate separatamentestati pagati per le parti della fornitura interessate dal recesso.
b. 9.6 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, im- piego di materiali inadeguati, azioni chimiche o elettrolitiche, lavo- ri di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere.
9.7 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più dettagliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di destinazione pre- visto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgra- de o update. Laddove il committente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista temporale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i di materiale di supporto di dati la garanzia comprende soltanto l’installazione di dati oggetto di backup.
9.8 Per difetti derivanti da: impropria su materiale, costruzione o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; esecuzione nonché per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale mancanza delle caratteristiche garantite, il committente non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software ha alcun altro diritto o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai pretesa al di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo quelli espressamente menzionati negli articoli da 9.1 a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato9.7.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: General Terms and Conditions, General Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce 11.1. Salvo diversi accordi scritti tra Società e Compratore e fermo restando quanto disposto al successivo articolo 12 per cui si richiama integralmente il contenuto, le condizioni di garanzia saranno quelle in vigore al momento della conclusione del contratto, ai sensi del precedente articolo 2 per i Beni oggetto di vendita. Il Compratore si impegna a conservare l’imballo, oltre che tutta la componentistica originale dei Beni, per tutta la durata della Garanzia garanzia al fine di poterlo utilizzare nel caso di spedizione dei Beni danneggiati presso l’indirizzo indicato dalla Società e di poterne verificare gli eventuali danneggiamenti, pena la riparazionenon operatività della garanzia.
11.2. In assenza di sottoscrizione di specifiche garanzie da parte del Compratore, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia sui Beni avrà la forma e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benilegge. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoIn ogni caso, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve malfunzionamenti dovranno essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. comunicati tassativamente entro otto 8 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoloro scoperta.
f. 11.3. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi non opererà nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi guasti e/o difetti denunciati siano dovuti a: • utilizzo improprio dei Beni; • imperizia, imprudenza, negligenza, errato montaggio e/o errate manovre da parte dell’addetto al montaggio qualora non sia la stessa ditta fornitrice; • imperizia, imprudenza, negligenza, errato montaggio e/o errate manovre da parte del personale del Compratore o di qualsiasi altro utilizzatore finale dei Beni; • manomissioni o modifiche ai Beni non autorizzate dalla Società; • cause di forza maggiore quali incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, tumulti o sommosse, furti di parti elettriche, atti o disposizioni d'autorità civili o militari; • normale usura o mancata/insufficiente manutenzione dei Beni; • rotture o difetti imputabili a strumentazioni ad esse collegate; • presenza di condizioni climatiche e/o ambientali insolite e/o particolari.
11.4. Salvo diversi accordi, i Beni in garanzia saranno riparati o sostituiti gratuitamente con un Bene del medesimo tipo o con un altro compatibile di nuova generazione che possa rispecchiare i medesimi requisiti tecnici; resta inteso che saranno comunque a carico del Compratore tutte le spese di viaggio, trasferta, trasporto, eventuale smontaggio e accertatirimontaggio dei Beni e sopralluogo, ovvero sia in dipendenza Italia che all’Estero, e che tali spese saranno addebitate secondo le tariffe correnti al momento dell'esecuzione.
11.5. La garanzia non sarà tuttavia operante qualora il Compratore risulti inadempiente rispetto al pagamento dei Beni forniti dalla Società o al pagamento di altre prestazioni accessorie da questa eseguite e previste dal contratto.
11.6. Il verificarsi delle condizioni di operatività della garanzia non dà diritto al Compratore di pretendere dalla Società alcun risarcimento e/o indennizzo per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura derivanti dal mancato funzionamento utilizzo dei Beni.
11.7. La scelta del bene/ tipo di intervento, riparazione o sostituzione dei Beni, in caso di operatività della garanzia, è a discrezione della Società.
11.8. Tutti i costi per gli interventi eseguiti su iniziativa del Compratore, in assenza dell’esplicito consenso scritto da parte della Società, saranno a carico del Compratore.
11.9. La garanzia è riferita ai Beni. Il compratore esonera la Società da qualsivoglia responsabilità di buona riuscita dell’impiego dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dell’effettuazione dei beni stessiservizi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Di Vendita, Condizioni Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione11.1. Il Fornitore/Appaltatore garantisce il prodotto fornito, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte il servizio prestato o l’opera eseguita esente da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi qualsiasi vizio e/o i difetti derivanti da: impropria difetto dipendente da lavorazioni o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/tecniche errate o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali conformi al pattuito oppure dal materiale usato, per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi dalla data di emissione consegna del certificato.
d. Qualoraprodotto o dalla prestazione del servizio o per il periodo di 24 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Collaudo Favorevole, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturasalvo diverso accordo fra le parti risultante dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando sempre che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali detti vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto vengano denunciati durante il periodo di garanzia, la Committente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del contratto deve essere fattaprodotto acquistato, a pena o dell’opera eseguita quando le circostanze dimostrino che il Fornitore/Appaltatore ha trascurato di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, osservare le regole di prudenza e di diligenza normalmente richieste nell’ambito della propria attività. La garanzia si intende in conformità ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Particolari con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa particolare riferimento all’Art. “GARANZIA” e secondo quanto di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoseguito indicato.
f. 11.2. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente riguarda la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose qualità dei materiali impiegati, il corretto funzionamento, la qualità dei componenti, inclusi quelli non prodotti direttamente, ed inoltre il raggiungimento di prestazioni di funzionamento/processo e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio valori e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi conformità e/o difetti denunciati e accertatidi obiettivi prestabiliti. Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, ovvero nei casi in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ cui la documentazione fornita risulti carente ed incompleta per l’adeguato utilizzo dei beni oggetto del contrattostessi e/o sia giudicata insufficiente a parere degli enti di vigilanza e controllo, ovvero il Fornitore/Appaltatore si impegna a produrre, senza richiedere compensi aggiuntivi, tutta la documentazione integrativa, oltre a quella trasmessa con il bene, necessaria per dimostrare la conformità a quanto sancito dalla legge; tale obbligo per il Fornitore/Appaltatore resta valido anche nei casi in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessicui detta carenza non fosse stata rilevata entro i termini di garanzia di cui al punto 11.1.
i. L’obbligo 11.3. La garanzia si rinnoverà automaticamente per le parti sostituite con decorrenza dalla data della loro sostituzione.
11.4. Le modifiche che si rendessero necessarie per rendere idoneo il servizio, la fornitura e/o l’opera entro i limiti di garanzia è subordinatogaranzia, nella sua attivazionedovranno essere apportate dal Fornitore/Appaltatore con modalità e tempistiche tali da non pregiudicare gli impegni assunti dalla Committente nei confronti del proprio cliente finale, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.laltrimenti trovando applicazione l’articolo 12 che segue.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi (o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara), a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di EBIT S.r.l accettazione della fornitura). Nel corso di parti tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto rendere necessari al fine di fabbricazione eliminare eventuali vizi o difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia vizi, difetti od altre difformità che rendano i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non beni forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali inidonei ad essere utilizzati all’uso per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniquale sono naturalmente destinati. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del Stazione Appaltante avrà diritto, esclusivamente per iscrittopertanto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichegratuita dell’apparecchiatura, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del senza ulteriori oneri oltre al prezzo in fattura corrisposto per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente12 mesi dianzi indicato, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma si verifichi il cattivo o mancato funzionamento della stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto Fornitore non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi alle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta difetto di EBIT S.r.l. al riguardoproduzione) o da fatto proprio dell’Amministrazione.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi, Fornitura Di Ventilatori Polmonari
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo delle apparecchiature offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a quella per il difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente1497 c.c.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato), nonché la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l(art. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni1512 c.c) per il periodo offerto, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di detenzione del bene/ accettazione della fornitura), salvo un’eventuale offerta migliorativa con estensione della garanzia. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni presso l’Acquirenteforniti, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni oggetto del contratto consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. Le Aree Socio sanitarie Locali avranno diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o del difettosia imputabile, occorrendo invece, a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardofatto proprio dell’Amministrazione.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Sistemi Per Elettrochirurgia, Technical Specifications Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. L'Appaltatore espressamente garantisce la riparazionepiena utilizzabilità di quanto fornito, ovvero riconoscendo di essere soggetto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la sostituzionefornitura venga realizzata a regola d’arte e che i relativi materiali e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano:
a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, a alle lavorazioni e alla scelta di EBIT S.r.l componenti, che devono essere di parti facile reperibilità sul mercato
b) conformi ai requisiti funzionali e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto
c) rispondenti a difetto tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili presso l’aeroporto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia riferimento
d) durevoli nel tempo e la durata della stessa sono indicate separatamentenon soggetti ad eccessiva usura.
b. Sono esclusi 3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete data di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo consegna, oppure di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai redazione del verbale di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Collaudo favorevole, ove contrattualmente previsto.
c. 4. Durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo l'Appaltatore provvede a quello propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente fornito, fatto salvo il diritto della consegna dei beniCommittente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui, nel corso del relativo certificatosuddetto periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualorasi rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l l’Appaltatore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareprovvedervi utilizzando componenti di nuova fabbricazione. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento.
5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, ove possibileprevisto, agli eventuali malfunzionamentidelle prestazioni contrattuali, fermo restando che obbligandosi ad eseguire le opportune riparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, l'Appaltatore si assume i rischi e le spese necessarie per l’attuazione relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di dette misure saranno a carico della parte Acquirentetutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento.
e. La denuncia degli eventuali vizi 6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accettare la fornitura anche priva delle caratteristiche/funzionalità richieste. In tal caso troverà applicazione il meccanismo di riduzione del corrispettivo.
7. Qualora previsto nella documentazione tecnica allegata al Contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del verbale di Collaudo finale favorevole, la più idonea assistenza postvendita, in modo da consentire in ogni circostanza, la reperibilità, per tale periodo, di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità di quanto fornito.
8. L’Appaltatore è tenuto a trasferire alla Committente tutte le garanzie ricevute dai Subfornitori relativamente a qualsiasi parte acquistata e/o riparata da tali soggetti.
9. Con espresso riferimento alle componenti software, nel caso in cui i vizi e i difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattasi palesino solo dopo l’accettazione, l’Appaltatore è tenuto a pena coprire i conseguenti disservizi tramite la garanzia. La Committente può, pertanto, avvalersi della garanzia per un periodo di perdita del dirittododici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) dal go live con esito positivo di quanto fornito, esclusivamente per iscrittooperando, con lettera raccomandata A/Rove contrattualmente previsto, rivolta alla sede operativa anche in relazione a nuovi sviluppi. La garanzia copre, comunque, tutti i vizi denunciati dalla Committente nel termine di Genova di EBIT S.r.l. entro otto sessanta giorni dalla scoperta scoperta.
10. A puro titolo indicativo e non esaustivo la garanzia opera al verificarsi dei seguenti eventi:
a) riscontrata non conformità delle componenti software installate e
b) vizi di progettazione occulti che hanno successivamente dato origine a funzioni non rispondenti alle esigenze evidenziate in fase di analisi (ad es. le configurazioni effettuate e i relativi software implementati non permettono di ottenere il dettaglio dei dati necessari, le funzionalità hanno tempi di risposta non conformi, i report sono con un livello di dettaglio insufficiente o eccessivo)
c) anomalie del vizio o difettosoftware (ad es. Insieme interruzioni di transazioni e procedure, blocchi del sistema)
d) anomalie generate da interventi in altri ambiti, pur se eseguiti con buon esito
e) malfunzionamenti non rilevati né in sede di Xxxxxxxx né successivamente al go live, intendendosi per tali la non aderenza dei risultati a quelli contrattualmente attesi. L’Appaltatore anche in tal caso dovrà effettuare le modifiche necessarie al fine di eliminare le difformità del software installato ovvero modificato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con la denuncia Committente. La revisione (o patch) del software si intenderà accettata se non presenterà più i difetti denunciati e se supererà con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione in contradditorio tra le Parti. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei vizi l’Acquirente difetti, non dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose introdurre nuovi errori e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidifetti, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunané creare ulteriori malfunzionamenti.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Contratti Di Fornitura, Contratti Di Fornitura
Garanzia. a. Costituisce oggetto Le Parti convengono che l’unica garanzia eventualmente prestata dal Venditore all’Acquirente è quella per vizi meccanici dei Prodotti solo ed esclusivamente nel caso in cui espressamente prevista tra le Condizioni particolari di vendita dei prodotti (pag.1 del presente contratto). Qualora espressamente prevista tra le Condizioni particolari di vendita dei prodotti tale garanzia avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna. La durata della Garanzia la riparazionegaranzia non potrà comunque prolungarsi oltre i 15 mesi dalla data di spedizione dei Prodotti. La garanzia consisterà esclusivamente, ovvero la a scelta del Venditore, nella riparazione o sostituzione, a scelta cura e spese del Venditore medesimo, delle parti strutturali e delle altre componenti dei Prodotti che risultino guasti o non conformi per vizi di EBIT S.r.l origine. Il Venditore provvederà alla sostituzione o alla riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire di parti volta per volta tra le Parti, e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto avrà facoltà di fabbricazione difetti intrinsechi al materialerichiedere all’Acquirente la pronta restituzione dei pezzi sostituiti. Le parti coperte da La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi non si estende ai Prodotti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi alle loro parti soggette a normale usura e/o vetustà, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errate manovre del personale dell’Acquirente, dall’uso di materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell’uso dei beni in presenza di problemi tecnici, o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente imputabile al Venditore. La garanzia perde ogni efficacia quando sui Prodotti vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti da EBIT; dal Venditore e quando siano apportate modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per senza il macchinario/ari oggetto previo consenso scritto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre Venditore. Per i Prodotti consegnati smontati dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoVenditore, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraperde qualsiasi efficacia qualora il montaggio, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate l’installazione o la messa in funzione non vengano effettuati dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali Venditore. Il Venditore non risponderà, salvi i limiti inderogabili di legge, dei danni causati da pregiudicare il buon funzionamento eventuali difetti dei propri Prodotti e dalla garanzia saranno comunque esclusi tutti gli ulteriori danni, compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, o derivanti dalla risoluzione del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. Contratto o dalla sua mancata esecuzione. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattagaranzia è subordinata, a pena di perdita decadenza, alla denunzia del dirittovizio, esclusivamente per iscrittocomunicata in forma scritta dall’Acquirente al Venditore, con lettera raccomandata A/Rentro 15 giorni dal momento in cui l’Acquirente ne ha fatto la scoperta, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della nonché all’espressa richiesta di intervento, effettuata nelle forme intervento in garanzia. Le summenzionate garanzie sono concesse a condizione che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose l’Acquirente collabori pienamente con il Venditore per tutto l’eventuale processo di installazione e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio accensione e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati collaudo e accertatifornisca tutto quanto richiesto nel presente Contratto, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contrattocome potrà essere ragionevolmente indicato e richiesto dal Venditore all’Acquirente, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessinon appena ciò sia ragionevolmente possibile.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Sales Contracts, Sales Contracts
Garanzia. a. Costituisce oggetto 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Garanzia Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 10/07/2018 dalla Coface avente n. 2218093 di importo pari ad Euro 18.973.056,56=(diciottomilioninovecentosettantatremilacinquantasei/56) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la riparazionerinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ovvero la sostituzionerinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a scelta semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di EBIT S.r.l tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di parti penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxx, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili del Contratto Attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a difetto far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeFornitura.
6. Le parti coperte da La garanzia e opera per tutta la durata della stessa sono Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o i difetti derivanti da: impropria della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o inadeguata riparazione per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque dalla Consip S.p.A., pena la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale risoluzione della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Convenzione e dei singoli Contratti Attuativi.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni9. Nel In caso di collaudo in contraddittorio con emissione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del relativo certificatopari, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito dichiarare risolto il Contratto di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiFornitura, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirenteil risarcimento del danno.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l10. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.lè progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici103, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitivacomma 5, del bene/ dei beni stessiD.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoA., da parte dell’Acquirentedelle Amministrazioni Contraenti, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Contratto Attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
11. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in difettoaggiunta o in alternativa a quanto sopra, EBIT sarà un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in diritto esso consuntivate.
12. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non dare corso all’intervento: provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia viene esclusa sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Coface in data 10/07/2018 e avente n. 2218088 pari ad un importo di Euro 55.735,00. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei guasti causati singoli Contratti Attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da imperizia e negligenza parte del committente, Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lcosti delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Convenzione Consip Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo delle apparecchiature offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a quella per il difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente1497 c.c.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato), nonché la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l(art. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni1512 c.c) per il periodo offerto, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di detenzione del bene/ accettazione della fornitura), salvo un’eventuale offerta migliorativa con estensione della garanzia. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni presso l’Acquirenteforniti, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni oggetto del contratto consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. Le Aree Socio sanitarie Locali avranno diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o del difettosia imputabile, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoinvece, fatto proprio dell’Amministrazione.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Appalto Per Forniture, Accordi Quadro Per La Fornitura Di Materassi Antidecubito
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta 12.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari gas naturale oggetto del contratto;
c. Contratto, il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l CLIENTE si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all’ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per rimediareogni singolo Punto di Riconsegna nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, ove possibilecomprensivo di tasse, agli imposte ed iva vigenti al momento della richiesta, e valorizzato alle condizioni economiche del presente contratto, escludendo i valori delle eventuali malfunzionamentipenali, fermo restando qualora previste. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno l’ente garante si obbliga a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, versare l’importo previsto a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della semplice richiesta di interventoGELSIA, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate senza riserva alcuna e l’eventuale manodopera senza obbligo di tecnici preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la riparazione o sostituzionefideiussione allegato al Contratto. Salvo patto contrario saranno 12.2In alternativa, il CLIENTE si impegna a carico dell’Acquirente le solo spese versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, pari importo che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione verrà trattenuto da GELSIA per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali. 12.3GELSIA si riserva la possibilità di chiedere un incremento del valore della garanzia fino alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto concorrenza di un equo compenso (importo pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo quadrimestre di fornitura, a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione alla verifica dell'affidabilità del 30% del prezzo CLIENTE. In tali casi le garanzie aggiuntive dovranno essere rilasciate dal CLIENTE entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da parte di GELSIA. L’incremento della garanzia potrà essere richiesto da GELSIA anche in fatturacorrispondenza di un aumento dei prelievi rilevati. La somma residua in tal 12.4In caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/di escussione, totale o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoparziale, da parte dell’Acquirentedi GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere entro il termine di 10 (dieci) giorni alla ricostituzione o reintegrazione della garanzia per l’importo suddetto. 12.5Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali. 12.6In caso di mancata o invalida costituzione, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; integrazione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento, integrazione o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e richiedere all’Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di gas naturale, fatto salvo in difetto, EBIT sarà in ogni caso il diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.laddebitare al CLIENTE tutti i costi conseguenti alla risoluzione.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Gas Naturale, Condizioni Generali Di Fornitura Di Gas Naturale
Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1 Il Venditore garantisce i propri Prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. Essendo i Prodotti realizzati con pelli naturali, le cicatrici, i graffi, le differenze della Garanzia grana e della tonalità, le venature, le smagliature non sono da considerarsi difetti bensì una peculiarità del prodotto utilizzato e che attesta la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentesua autenticità.
b. Sono esclusi dalla 7.2 La garanzia i vizi e/o i difetti derivanti daviene esclusa qualora il difetto si sia verificato a causa della mancata osservanza da parte del Compratore delle istruzioni fornite dal Venditore relativamente alla posa, alla manutenzione e cura dei Prodotti, nel rispetto, comunque, della loro peculiarità. A titolo esemplificativo la garanzia non include: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi (i) naturali difettosità dei Prodotti (e.g. cicatrici rimarginate, vene, cicatrici aperte e/o non forniti rimarginate, punture insetti, scarno, mangiatura, rughe del collo, taroli, scortico, smagliature, calli, ecc.) non eccedenti le normali tolleranze; (ii) tutti i difetti dei Prodotti derivanti dall’inidoneo stoccaggio dei Prodotti effettuato dal Compratore o da EBITsuoi aventi causa o dal processo produttivo cui sono stati sottoposti presso il Compratore o i suoi aventi causa, e /o imputabili a fatto del terzo; modifiche (iii) mancata corrispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, salvo che tali caratteristiche non autorizzatefossero state espressamente convenute nella Conferma d’Ordine o in documenti espressamente richiamati a tal fine nella Conferma d’Ordine o non risultassero presenti nel campione approvato dal Compratore; funzionamento (iv) i danni risultanti da pulizia con prodotti non idonei/con prodotti diversi da quelli consigliati dal Venditore; (v) esposizione ai raggi solari, a fonti di fuori delle specifiche ambientali calore o lampade solari; (vi) macchie provocate da acidi, solventi, tinture, agenti chimici corrosivi, inchiostro, vernice; (vii) danni provocati da animali domestici, bruciature; ecc.
7.3 Il Venditore consegnerà merce di buona qualità mercantile, lavorata secondo la migliore competenza tecnica e con impiego di materia prima e prodotti di lavorazione adeguati; i colori, anche se a campione, sono suscettibili di variazioni di tonalità; pelli con lavorazioni particolari possono presentare caratteristiche chimico-fisiche inferiori a quelle di produzione standard; pelli aventi spessore inferiore a 1,00 mm. non sono garantite contro lo strappo. Il pellame soddisfa le vigenti disposizioni che regolamentano il contenuto di sostanze nocive. Il sito internet del Venditore, periodicamente aggiornato, illustra le principali caratteristiche della produzione e le raccomandazioni per il macchinario/ari oggetto del contratto;buon utilizzo delle pelli.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato7.4 Salvo espresso patto contrario, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data si intende in relazione al tipo ed alla qualità di emissione del certificatopelle pattuita e non in relazione all'uso che il Compratore intende farne.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 5.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito “Garanzia Convenzionale”), non risulta compresa nella garanzia il costo necessario per le attività di riparazione e sostituzione del materiale (a titolo esemplificativo costi di manodopera, noleggio materiali, etc).
5.2 E’ esclusa l’applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile.
5.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti nei limiti indicati al superiore punto sub
5.1 Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia la riparazioneConvenzionale è di 7 (sette) anni dalla data di produzione, ovvero la sostituzione, a scelta rilevabile sui Prodotti. La Garanzia risulterà efficace e vincolante per COMUNELLO solo se il prodotto verrà correttamente montato e manutentato in conformità alle regole di EBIT S.r.l installazione e di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte sicurezza indicate nella documentazione fornita da COMUNELLO o comunque rinvenibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/ corporate/condizioni-generali/
5.4 La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell’impianto elettrico presente presso l’acquirente il prodotto e/o i difetti derivanti da: impropria da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anomalo di tale impianto; avarie o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non appartenente alla rete autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all’impiego di assistenza ufficiale della venditricepezzi di ricambio non originali; utilizzo di software o interfacce non nativi difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non forniti da EBIT; modifiche comprende il costo per materiale di consumo, in ogni caso COMUNELLO matura il credito per l’intervento eseguito presso il cliente, laddove quest’ultimo si riveli inutile poiché non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, risultava operante la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualorao perché il cliente aveva utilizzato il prodotto COMUNELLO in modo negligente, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaimprudente od imperito, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune tale per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di corretto utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoprodotto avrebbe potuto evitare l’installazione.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Instruction Manual, Instruction Manual
Garanzia. a. Costituisce Per i veicoli oggetto del presente Capitolato (includendo espressamente sia gli autotelai che le attrezzature su questi allestite e le parti accessorie) valgono le condizioni di garanzia integrale della Garanzia la riparazionecasa costruttrice integrate sino al raggiungimento di 36 (trentasei) mesi, a valere dalla data attestante l’esito favorevole della verifica di conformità, ovvero la sostituzionemaggiore durata offerta dal concorrente. A tal fine l’offerente dovrà indicare nella propria offerta la eventuale maggiore durata espressa in mesi. I veicoli forniti dovranno essere tutti identici e dovranno essere garantiti esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza vizi che li rendano non idonei alla prevista destinazione d'uso. La Ditta Fornitrice si obbliga ad eliminare, a scelta proprie cura e spese, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel presente Capitolato e nell’allegato "Schede Tecniche", riscontrate nei beni forniti nel periodo di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa garanzia. Tali riparazioni devono essere completate nel termine di 72 (settantadue) ore decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero dalla comunicazione fax o PEC, con cui la Stazione Appaltante denuncia i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità riscontrate ed invita la Ditta Fornitrice alla relativa eliminazione; qualora sia necessario un termine maggiore la Ditta Fornitrice provvede, per tutto il tempo necessario, alla messa a disposizione, in provvisoria sostituzione del bene, di un altro di pari caratteristiche. Nel conteggio del predetto termine di 72 ore sono inclusi i giorni festivi. Nel caso in cui tali interventi non si rivelino sufficienti a rendere il bene pienamente conforme alle specifiche contrattuali, la Ditta Fornitrice provvede a ritirare i beni forniti e a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate separatamente.
b. nel presente Capitolato e nell’allegato "Schede Tecniche". Nel caso in cui entro il termine di 72 (settantadue) ore sopracitato la Ditta Fornitrice non adempia all'obbligazione assunta, la Stazione Appaltante applica la penale di cui agli art. 8 e 13, riservandosi il diritto di fare eseguire, da altre imprese, le attività necessarie per l'eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni e delle difformità riscontrate, nonché la fornitura dei beni non sostituiti, nonché l'eventuale noleggio di altro bene, addebitando tutti gli oneri e le spese a carico della Ditta Fornitrice, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della condotta inadempiente. Gli interventi di manutenzione dei beni forniti nel periodo di garanzia devono effettuarsi presso le officine/centri di assistenza autorizzate dalle case costruttrici ed indicate in sede di offerta. Sono esclusi dalla dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i vizi e/malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa di particolari o i difetti a manifesta causa di impiego dei veicoli ed attrezzature forniti per usi diversi da quelli per cui sono costruiti od in modo difforme da quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione. Per tutte le forniture oggetto della presente gara la Stazione Appaltante s’impegna ad assumere l’onere degli interventi dovuti a: • danni derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato• danni conseguenti ad incidenti stradali.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Appalto, Acquisition Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione12.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ovvero la sostituzione, a scelta Xxxxxxxx garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di EBIT S.r.l di quelle parti e componenti dei Prodotti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte non sono prodotte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; Xxxxxxxx) per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre un anno decorrente dalla data di emissione consegna dei medesimi al Cliente. Sono esclusi:
12.2 A condizione che il reclamo del certificatoCliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, Xxxxxxxx si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare a propria cura e spese ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.
d. Qualora12.3 Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a Xxxxxxxx la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaoppure, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito entro 8 giorni dalla scoperta in caso di installazione del bene/ dei beni vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza.
12.4 I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso lo stabilimento di Brandoni (tipo interferenze da radiofrequenzeRomagnano Sesia, variazioni del campo magnetico etc) rispetto Xxx Xxxxxx x. 000), o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le costi e spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a Xxxxxxxx l’espletamento dei necessari controlli. La denuncia degli eventuali vizi garanzia non copre danni e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadei Prodotti derivanti da anomalie causate da, a pena di perdita del dirittoo connesse a, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata Aparti assemblate/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio aggiunte direttamente dal Cliente o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso dall'utente finale.
12.5 In ogni caso il Cliente entro non potrà far valere i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta diritti di interventogaranzia verso Xxxxxxxx se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi anche nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 la mancata corresponsione del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi Prodotti diversi da quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessii quali il Cliente intende far valere la garanzia.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Sales Contracts, Sales Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 8.1 A meno che non sia stabilito diversamente nelle Condizioni di Acquisto, si applica la riparazione, ovvero la sostituzionelegge rilevante in materia di vizi (incluso il difetto di conformità). Difformità dalle specifiche del prodotto concordate sono considerate quali gravi inadempimenti contrattuali delle obbligazioni del FORNITORE, a scelta meno che a tali difformità non sia immediatamente posto rimedio o MAGNA possa rimediare al difetto senza alcun considerevole sforzo. MAGNA ha il diritto di EBIT S.r.l scegliere il tipo di parti riparazione dei vizi. Il FORNITORE ha il diritto di rifiutare la prestazione supplementare prescelta nel caso in cui tale prestazione supplementare sia irragionevole. Nel caso in cui il FORNITORE non ripari immediatamente il vizio dopo aver ricevuto richiesta da MAGNA, MAGNA ha il diritto, in circostanze urgenti, di eseguire essa stessa la riparazione o incaricare un terzo soprattutto al fine di evitare maggiori danni o nel caso di pericolo imminente. I relativi costi di riparazione saranno sostenuti dal FORNITORE. Inoltre il FORNITORE dovrà sostenere i costi addizionali alla riparazione derivanti da o in connessione con il vizio, in particolare costi di trasporto, assemblaggio, smontaggio, costi amministrativi e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte costi per l'assistenza (sostenuti da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi MAGNA, dall'OEM e/o dal distributore dell'OEM) così come tutti gli altri costi relativi alla riparazione del vizio. Inoltre, il FORNITORE dovrà anche sostenere i difetti costi collegati alla partecipazione di MAGNA ai programmi "Remedy-of- Defect-Program" quali "Contained Shipping Level" e "Executive Champion Programs" o simili programmi dei suoi clienti, in particolare quelli dei produttori di autoveicoli. Pretese relative a previsioni normative o contrattuali derivanti da: impropria da o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; in connessione con la fornitura di prodotti difettosi rimangono inalterate.
8.2 Salvo altrimenti espressamente concordato per tale intendendosi comunque iscritto, il periodo di garanzia è di 36 (trentasei) mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla consegna al consumatore finale del prodotto, nel quale il prodotto del FORNITORE è stato incorporato, e termina al massimo 42 (quarantadue) mesi dopo la riparazione effettuata consegna a MAGNA o a un terzo specificato da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per MAGNA. Nel caso in cui il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. prodotto sia soggetto ad una accettazione formale, il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso dall'accettazione del prodotto da parte di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoMAGNA; se il test di accettazione è ritardato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data senza che il FORNITORE sia responsabile di emissione del certificato.
d. Qualoratale ritardo, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione garanzia decorrerà al più tardi 12 (dodici) mesi dopo che il FORNITORE ha fornito il prodotto per l'accettazione formale.
8.3 Per i prodotti che non erano funzionanti durante l'ispezione dei prodotti difettosi o in caso di lavori di riparazione, il relativo periodo di garanzia sarà prolungato di un tempo pari a tale interruzione operativa.
8.4 In caso di sostituzione di prodotti o se il prodotto riparato presenta il medesimo difetto, o un difetto derivante dalla riparazione, il relativo periodo di garanzia ricomincia a decorrere.
8.5 Relativamente alla consegna del bene/ dei beni presso l’Acquirentemateriale di produzione il periodo di garanzia decorre con la registrazione inziale del veicolo ma termina, sino ad un al massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto 42 (quarantadue) mesi dopo la consegna a MAGNA.
8.6 Tutte le altre pretese dovute all'inadempimento del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessialtre obbligazioni rimangono inalterate.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione7.1 La garanzia si limita, a scelta esclusiva e insindacabile del Venditore, alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose per vizio di EBIT S.r.l di progettazione o produzione (sempre che la progettazione sia stata sviluppata esclusivamente dal Venditore senza contributo progettuale dell’Acquirente), con esclusione dei materiali non prodotti dal Venditore e delle parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili dei Prodotti soggette a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentenormale usura.
b. Sono esclusi 7.2 Il Venditore, inoltre, non risponde dei difetti di conformità dei Prodotti e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da qualsiasi documentazione, tecnica e non, e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dall’Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto dell’Acquirente.
7.3 Il Venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità dei Prodotti e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni, se previsto, e comunque da un cattivo uso o trattamento dei Prodotti.
7.4 La presente garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete ha durata di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo dodici (12) mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre partire dalla data di emissione del certificatoconsegna; resta inteso che l’Acquirente decadrà dal diritto alla predetta garanzia nel caso in cui l'utilizzo dei Prodotti non sia conforme ai criteri sopraindicati o qualora non sia possibile accertare tale conformità.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali 7.5 Qualsiasi vizio del sito di installazione del bene/ dei beni Prodotto o non conformità alle specifiche tecniche richieste dall’Acquirente (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate laddove i Prodotti debbano essere realizzati dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati Venditore sulla base delle tariffe e diarie in vigore al medesime) dovrà essere denunciato dal Cliente entro 8 (otto) giorni dal momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ della ricezione dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, Prodotti da parte dell’Acquirente, che pertanto dovrà effettuare un immediato controllo dei Prodotti stessi, con comunicazione per iscritto da inviare al Venditore a mezzo e-mail. Eventuali vizi occulti, dovranno essere denunciati - sempre a pena di decadenza e per iscritto - entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. La comunicazione di denuncia dei vizi dovrà indicare in maniera specifica e circostanziata la natura del vizio o della non conformità lamentata e, in ogni caso, contenere le seguenti informazioni:
i) il numero del Contratto/Ordine d’acquisto, ii) la data ed il luogo di consegna, iii) il tipo e la quantità dei Prodotti, iv) la tipologia di danno lamentato; v) la ragione per la quale l’Acquirente ritiene che i Prodotti non siano conformi rispetto a quanto pattuito nel Contratto; vi) le modalità di verifica dei vizi/non conformità d’ispezione adottate dall’Acquirente vii) la dettagliata descrizione, anche fotografica, del vizio/non conformità. Nel caso in cui l’Acquirente denunci vizi palesi, riscontrati al momento del ricevimento dei Prodotti, dovrà aggiungere l’espressione “accettazione soggetta a verifica” sulla bolla di consegna del vettore.
7.6 In ogni caso, il Cliente dovrà ricevere, conservare e custodire i Prodotti ricevuti oggetto della comunicazione di denuncia dei vizi, in attesa che le modalità di gestione dell’eventuale reso siano concordate con il Venditore.
7.7 I Prodotti ritenuti viziati o difettosi potranno essere restituiti dall’Acquirente al Venditore, previa autorizzazione scritta di quest’ultimo, sempre a cura e spese dell’Acquirente. I Prodotti dovranno essere accompagnati da regolare documento di trasporto, da una descrizione specifica dei Prodotti e dei vizi riscontrati, con l’indicazione del numero identificativo dei Prodotti e con riferimento alla fattura, al documento di trasporto ed ai documenti di vendita. I Prodotti resi dovranno essere muniti di apposito imballo atto a preservarne l’integrità.
7.8 Per l’ammissibilità del reclamo l’Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione dei Prodotti, nonché fornire al Venditore adeguata documentazione comprovante i vizi/difetti. Resta inteso che l’eventuale reclamo non autorizzerà l’Acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti dovuti alle scadenze pattuiteal Venditore. Nel caso in cui il Xxxxxxxxx abbia accertato l’effettiva sussistenza dei vizi o dei difetti denunciati dall’Acquirente, provvederà a sua scelta esclusiva alla riparazione dei Prodotti difettosi a sue spese o alla sostituzione degli stessi.
7.9 Qualora i Prodotti debbano essere assemblati, connessi o collegati a componenti di terzi, oppure incorporati in prodotti commercializzati dall’Acquirente e/o da terzi (“Prodotti Complessi”), sarà responsabilità esclusiva dell’Acquirente verificare l’idoneità dei Prodotti di essere utilizzati e/o combinati con altri prodotti per l’assemblaggio di Prodotti Complessi.
7.10 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai Prodotti forniti; in difettoparticolare l’Acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, EBIT nemmeno per fermo dei Prodotti o fermo della produzione, di riduzione del prezzo o di risoluzione anche parziale del Contratto, per danno alla reputazione, perdita di avviamento. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.
7.11 Tutti i rimedi previsti dalla normativa vigente in caso di inadempimento delle obbligazioni del Venditore, ad eccezione dei rimedi di riparazione e sostituzione di cui sopra, sono qui esclusi. Ne deriva che il Venditore non è responsabile per il risarcimento di alcun danno emergente e/o lucro cessante diretto, indiretto e/o conseguente, tanto a cose quanto a persone. Viene altresì esclusa la responsabilità del Venditore con riguardo a qualsiasi obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi o regolamenti, in favore dell’Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e idoneità dei Prodotti ad un uso particolare.
7.12 L’utilizzo da parte dell’Acquirente di porzioni di prodotti non fabbricati e/o forniti dal Venditore - e/o di pezzi di ricambio non originali non forniti direttamente dal Venditore - in abbinamento con i Prodotti del Venditore - comporta l’immediata decadenza della garanzia.
7.13 Qualora il reclamo si dimostri infondato, le eventuali spese di accertamento del vizio saranno addebitate all’Acquirente, il quale sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza tenuto a ritirare i Prodotti oggetto del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lreclamo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la riparazionestipula del presente atto, ovvero il Fornitore ha prestato la sostituzionegaranzia definitiva in favore di AMA per un importo di € 326.717,00 (trecentoventiseimilasettecentodiciassette/00), a scelta mediante la stipula di EBIT S.r.l una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di parti modalità e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto condizioni di fabbricazione difetti intrinsechi cui al materiale. Le parti coperte da garanzia Bando di Gara e la durata della stessa sono indicate separatamenteal Disciplinare di Gara.
b. Sono esclusi dalla 2. Tale garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla rete preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni3. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoIn particolare, la garanzia – rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di emissione del certificatorivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
d. Qualora4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturacomunque, dovessero verificarsi alterazioni sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni ambientali di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del sito Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di installazione cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 103 del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte AcquirenteD.Lgs. n. 50/2016.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaper qualsiasi altra causa, a pena il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 10 (dieci) giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al dal ricevimento della relativa richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoAMA.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l6. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera In caso di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, inadempimento da parte dell’Acquirentedel Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lil presente Contratto.
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Garanzia. a. Costituisce 9.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 24 mesi. Esso decorre dallo scarico della for- nitura presso il luogo di consegna in Svizzera del commit- tente. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens Energy, il termine di garanzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibili- tà per la consegna.
9.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostitu- zione o riparazione, ovvero il termine di garanzia è di sei mesi dal- la sostituzioneloro sostituzione o riparazione, laddove il termine di ga- ranzia per l'oggetto della fornitura scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi 30 mesi dall'inizio del termine di garanzia originario.
9.3 La garanzia decade anticipatamente se il committente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza il previo con- senso scritto di Siemens Energy oppure se il committente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per diminuire il danno e non de- nunci immediatamente a Siemens Energy il difetto dando a quest'ultima la possibilità di eliminarlo.
9.4 Siemens Energy si impegna, su richiesta scritta del com- mittente, a scelta riparare o sostituire, a propria scelta, nel più breve tempo possibile, tutte le parti comprese nell'oggetto della fornitura che, in modo comprovato, subiscano danni o diventino inutilizzabili entro la scadenza del termine di EBIT S.r.l ga- ranzia a causa di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialemateriale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata. Le parti coperte contestate, su richiesta, de- vono essere restituite a Siemens Energy. Qualora Siemens Energy non ne richieda la riconsegna, esse verranno smal- tite dal committente.
9.5 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sussistenza della caratteristica interessata in occasione del ricevimento/collaudo; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano soddisfatte in tutto o in parte, il committente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazione da garanzia parte di Siemens Energy. Ove tale riparazione non riesca in tutto o in parte, il committente ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia talmente grave da non poter essere elimi- nato entro un termine ragionevole e la durata fornitura sia inutiliz- zabile per l’uso pattuito, il committente ha il diritto di rifiuta- re l’accettazione della stessa parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens Energy può essere obbli- gata soltanto a rimborsare gli importi che le sono indicate separatamentestati pa- gati per le parti della fornitura interessate dal recesso.
b. 9.6 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale sca- dente, costruzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione ina- deguata, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, sot- toposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inade- guati, azioni chimiche o elettrolitiche, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens Energy, nonché per al- tre ragioni di cui Siemens Energy non debba rispondere.
9.7 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di soft- ware difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più dettagliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferi- mento o di destinazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il committente non possa più svolgere compiti im- portanti, critici dal punto di vista temporale, Siemens Ener- gy cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possi- bile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i di materiale di supporto di dati la garanzia comprende soltanto l’installazione di dati ogget- to di backup.
9.8 Per difetti derivanti da: impropria su materiale, costruzione o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; esecuzione nonché per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale mancanza delle caratteristiche garantite, il committente non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software ha alcun altro diritto o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai pretesa al di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo quelli espressamente menzionati negli articoli da 9.1 a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato9.7.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: General Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce 5.1) La Venditrice garantisce che lʼAutovettura consegnata è esente da difetti e vizi di materiale, di costruzione e di montaggio, in conformità al livello della tecnica automobilistica raggiunto al momento della progettazione dellʼAutovettura. Inoltre, la Venditrice garantisce allʼAcquirente, nei limiti di quanto previsto dallʼArt. 4 che precede, la conformità dellʼAutovettura al contenuto della proposta dʼacquisto. 5.2)
5.3) caratteristiche dellʼAutovettura oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la di sostituzione, a scelta . Fermo restando quanto previsto in tema di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione conformità, lʼAcquirente non potrà esercitare la garanzia per difetti intrinsechi che risultino estranei al materiale. Le parti coperte processo produttivo, quali, in via esemplificativa e non limitativa, difetti che siano causalmente collegati a: - riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi parte di Aziende non appartenenti allʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen; - montaggi di pezzi e/o i parti il cui impiego non risulti approvato dalla Volkswagen AG; - modifiche allʼAutovettura eseguite da terzi successivamente alla vendita; - mancata ottemperanza alle prescrizioni per lʼuso dellʼAutovettura e delle sue dotazioni, componenti, dispositivi ed accessori (quali, ad esempio, lʼeventuale dotazione di ruota di scorta, “ruotino” di soccorso o kit di riparazione), come riportate nel “Libretto Uso e Manutenzione”, nel “Libretto Programma Service”, ed ogni altro documento consegnato allʼAcquirente con lʼAutovettura; - naturale usura, trattamento negligente, eccessiva sollecitazione (per esempio, sport motoristici e competizioni automobilistiche). La Venditrice garantisce lʼAutovettura contro la corrosione passante. Per corrosione passante si intende il fenomeno di corrosione di parti metalliche dallʼinterno verso lʼesterno della carrozzeria, causato da difetti derivanti da: impropria o inadeguata del trattamento protettivo della stessa. La garanzia ha inizio dalla data di consegna dellʼAutovettura allʼAcquirente per la durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o sostituzione - analogamente a quanto stabilito al punto 5.1 che precede, per gli eventuali difetti di conformità - di qualsiasi elemento strutturale e/o di carrozzeria che risulterà interessato dalla corrosione, e nella relativa verniciatura del predetto elemento strutturale. LʼAcquirente non forniti potrà esercitare la garanzia qualora la corrosione passante sia collegabile per rapporto causale con: - impatti di sassi o ghiaia; - cattiva manutenzione; - riparazioni eseguite, successivamente alla consegna allʼAcquirente, da EBITAziende non appartenenti allʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen; modifiche non autorizzate; funzionamento ai - eventi estranei al processo produttivo. Fatto salvo quanto indicato al punto 5.1 che precede, in particolar modo per quanto concerne i termini di fuori delle specifiche ambientali per il macchinariodenuncia e di decadenza/ari oggetto del contratto;
c. il periodo prescrizione in relazione ad ogni eventuale difetto di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoconformità dellʼAutovettura, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare della Venditrice potrà essere esercitata dallʼAcquirente solo se il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difettoil difetto verranno denunciati entro il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta.–
5.4) La Venditrice, occorrendo inoltre, garantisce lʼAutovettura contro qualsiasi difetto della vernice causato da verniciatura irregolare (con riferimento alle operazioni effettuate a tal fine specifica dichiarazione scritta direttamente presso le unità produttive della Volkswagen AG). La garanzia inizia a decorrere dalla data di EBIT S.r.l. consegna dellʼAutovettura allʼAcquirente, per una durata corrispondente al riguardoperiodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riverniciatura totale o parziale dellʼAutovettura secondo le prescrizioni tecniche comunicate dalla Volkswagen AG, nella misura idonea ad eliminare il difetto accertato.
x. Xxxxx i casi 5.5) LʼAcquirente può richiedere lʼeffettuazione dei lavori in garanzia previsti nel presente Articolo 5 solo presso Aziende, sul territorio nazionale e non, appartenenti allʼOrganizzazione di dolo o di colpa graveAssistenza Volkswagen, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi indicate negli elenchi e/o difetti denunciati e accertatiLibretti “Service” aggiornati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento disponibili presso la Venditrice, oppure segnalate dagli operatori del bene/ dei beni oggetto del contrattoNumero Verde Volkswagen, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo reperibile nei detti Libretti “Service” alla voce “Servizio di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.Mobilità”. –
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta La garanzia fornita dal Venditore è di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi dalla data di emissione consegna della merce presso la propria sede e riguarda la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche tecniche specificate nel contratto e l’esenzione da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono destinati o diminuirne apprezzabilmente il valore. Il Venditore non garantisce la rispondenza della merce a caratteristiche tecniche non indicate espressamente in contratto né l’idoneità ad usi diversi da parte dell’Acquirente, se non espressamente richiamati in contratto. La garanzia non opera per i vizi causati da fatti successivi alla consegna non imputabili al Venditore, ivi inclusi i mancati controlli al momento della ricezione della merce di cui al precedente punto 11 e il negligente stoccaggio, né risponde del certificato.
d. Qualoranaturale logorio dei prodotti e in caso di modifica o riparazioni effettuate dall’Acquirente o da terzi in modo non idoneo o senza il consenso del Venditore. L’Acquirente deve denunciare al Venditore, successivamente fornendo idonea documentazione fotografica, la non rispondenza della merce al positivo collaudo dell’apparecchiaturacontratto entro 10 giorni dal ricevimento; entro lo stesso termine di 10 giorni dal ricevimento, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito l’Acquirente dovrà denunciare al Venditore la presenza di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzevizi apparenti, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei benirilevabili secondo l’ordinaria diligenza. In caso di vizi non apparenti, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. l’Acquirente dovrà denunciarne la presenza al Venditore entro otto 10 giorni dalla scoperta scoperta, allegando sempre la documentazione fotografica. La garanzia opera solo se la denuncia dell’Acquirente è inviata nei termini sopra indicati. Il Venditore si riserva comunque il diritto di ispezionare e controllare la merce per riscontrare la fondatezza della denuncia. Salvo diverso accordo tra le parti, quando la denuncia del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoè formulata nei termini ed è fondata, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o Venditore provvede alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichepezzo viziato, ovvero alla consegnando all’Acquirente il pezzo sostitutivo entro 60 giorni dalla denuncia. In tale caso, l’Acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata né la riduzione del prezzo. L’Acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto neppure quando la merce sia stata irreversibilmente trasformata oppure quando non sia più nella sua disponibilità. In ogni caso, eventuali denunce dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 non legittimano la sospensione, nemmeno parziale, del pagamento del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione della merce oggetto di mese di utilizzo contestazione, né la sospensione del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difettopagamento di altre forniture. Salvo diverso accordo, occorrendo la sostituzione del pezzo viziato è da intendersi franco vettore (FCA) con spese e rischio da trasporto a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardocarico dell’Acquirente.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto Al momento della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzionestipula del contratto, a scelta garanzia dell’esatta osservanza di EBIT S.r.l tutte le obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 fatta salva la possibilità di parti applicare le riduzioni di cui all’articolo 97, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Qualora la garanzia venga costituita sotto forma di polizza fideiussoria, questa deve essere rilasciata da primaria compagnia assicurativa. La fidejussione dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta di XXXX SpA entro 15 giorni dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, AMES SpA, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dalla società. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte garanzia) da garanzia parte di AMES SpA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel In caso di collaudo decadenza dell’Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza che comporti la risoluzione del contratto, anche nel corso dell’esecuzione dello stesso, AMES SpA ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. Resta salvo per AMES SpA l’esperimento di ogni altra azione nel caso in contraddittorio con emissione cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. Ai sensi del relativo certificato, comma 5 dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla è progressivamente svincolata sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito; l’importo residuo permane fino alla data di emissione del certificatocertificato di regolare esecuzione.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Generi Alimentari
Garanzia. a. Costituisce oggetto 8.1. Il Fornitore garantisce al Cliente che per i periodi indicati nella Condizione 8.7, la merce sarà, fatti salvi i termini della Garanzia la riparazioneCondizione 5.1, ovvero la sostituzioneconforme alle specifiche in tutti gli aspetti sostanziali; e
8.2. qualora, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatogaranzia, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente venga a conoscenza di una violazione alla garanzia di cui alla Condizione 8.1, il Cliente dovrà:
8.2.1. dare comunicazione scritta della violazione al Fornitore, tale comunicazione dovrà essere effettuata entro i tre 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al dal momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ Cliente viene a conoscenza della violazione e prima della scadenza del periodo di garanzia;
8.2.2. a discrezione del Fornitore, rendere al Fornitore (a spese del Cliente) la merce in questione o consentire al Fornitore o al suo agente o subappaltatore di ispezionarla presso i beni oggetto locali del contratto risultassero inidonei Cliente; e
8.2.3. fornire al funzionamentoFornitore tutte le informazioni e l'assistenza di cui il Fornitore potrebbe ragionevolmente aver bisogno per indagare sulla presunta violazione
8.3. Fermo restando quanto previsto dalla Condizione 11.4, l’Acquirente avrà unicamente dirittol'unica Responsabilità del Fornitore per violazione alla garanzia di cui alla Condizione 8.1 sarà, a scelta di EBIT S.r.l.discrezione del Fornitore, riparare o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo sostituire la merce in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) questione
8.4. L'unico rimedio per il periodo Cliente per violazione dell'obbligo di detenzione del bene/ cui alla Condizione 8.3 sarà il risarcimento dei beni presso l’Acquirentedanni.
8.5. Fermo restando quanto previsto dalla Condizione 11.4, sino ad un massimo del 30% del prezzo il Fornitore non avrà alcuna responsabilità per violazione della garanzia di cui alla Condizione 8.1 se:
8.5.1. il Cliente non rispetta i propri obblighi di cui alla Condizione 8.2 in fatturarelazione alla violazione;
8.5.2. la comunicazione della violazione avrebbe dovuto essere data ma non è stata data al Fornitore ai sensi della Condizione 5.1;
8.5.3. il difetto in questione è stato causato da danni durante il trasporto dopo la consegna;
8.5.4. il difetto in questione è stato causato da normale usura;
8.5.5. il difetto rilevato è stato causato o aggravato da modalità improprie di uso, manipolazione, alterazione, installazione, riparazione, manutenzione, conservazione o da mancato rispetto delle istruzioni fornite dal Fornitore o dal produttore; o
8.5.6. il Cliente fa ulteriore uso della merce pertinente dopo aver scoperto la violazione in oggetto. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro garanzia ai sensi della Condizione 8.1 si applicherà a tutta la merce riparata o sostituita ai sensi della Condizione 8.3 per il resto del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo Periodo di garanzia è subordinatooriginale
8.6. Fermo restando quanto previsto dalla Condizione 11.4, nella sua attivazionetutte le garanzie, all’adempimentocondizioni e altri termini impliciti per legge (sia per statuto, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lcommon law o altro) sono esclusi dal Contratto.
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Samples: Standard Terms and Conditions for the Supply of Goods and Services
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione10.1 Il fornitore garantisce che tutte le merci sono conformi alle specifiche, ovvero la sostituzioneai campioni, a scelta ai disegni e alle descrizioni e che sono esenti da vizi di EBIT S.r.l ogni genere; in particolare, garantisce che le merci sono funzionanti e prive di parti difetti. Il fornitore, che è stato informato da Tratter in merito alla destinazione delle merci, garantisce che le merci sono adatte per gli scopi indicati e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentestate adeguatamente progettate.
b. Sono esclusi dalla garanzia 10.2 In caso di consegna di merci difettose:
a) prima dell’inizio della produzione (lavorazione o assemblaggio), Tratter può concedere al fornitore la possibilità di selezionare la merce e di eliminare i vizi o di provvedere ad una fornitura supplementare (sostitutiva), qualora Tratter lo ritenga accettabile. Nel caso in cui il fornitore non fosse in grado di provvedere a tale richiesta, oppure non dovesse soddisfare immediatamente la richiesta di eliminazione dei difetti, Tratter potrà, per tale motivo, recedere dal contratto senza fissare un’ulteriore scadenza e/o restituire la merce a rischio del fornitore. In caso di urgenza, Tratter potrà provvedere direttamente all‘eliminazione dei vizi, previo accordo con il fornitore, oppure potrà affidare l’incarico ad un terzo. I relativi costi saranno addebitati al fornitore. In caso di ulteriore consegna di merce difettosa, Tratter avrà il diritto – a seguito dell’invio di una raccomandata – di recedere per quanto riguarda il restante quantitativo di fornitura non ancora consegnato.
b) nel caso in cui il difetto dovesse essere riscontrato soltanto dopo l’inizio della produzione, Tratter potrà richiedere l’eliminazione dei difetti oppure il rimborso dei costi e delle spese richieste per l’eliminazione dei difetti, in particolare, i difetti costi di trasporto, di lavorazione, i costi per i materiali, i costi d’impianto, di montaggio e smontaggio.
c) in caso di inadempimento di una determinata obbligazione, ulteriore alla fornitura di merci difettose, Tratter potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; e risultanti da tale inadempimento. Il danno indiretto è il danno subito da Tratter per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete consegna di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo merci difettose, che incidono su beni giuridici diversi dalla merce consegnata.
10.3 Tratter ha il diritto di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai stipulare accordi con il cliente finale per la liquidazione del danno e di fuori forfetizzare i costi per la sostituzione delle specifiche ambientali merci oppure per il macchinario/ari oggetto risarcimento dei danni. Il fornitore sarà tenuto a risarcire i danni rivendicati da Tratter e i relativi costi, sempre che questi siano riconducibili ad una fornitura difettosa. Per quanto riguarda la riconsegna dei pezzi, l’analisi dei pezzi e la verifica delle quote di responsabilità e per la determinazione dei costi si applicano gli accordi stipulati tra i clienti finali e Tratter. Per ridurre la spesa di riconsegna dei pezzi e dell’analisi dei pezzi difettosi su scala globale verranno effettuati, di norma, controlli a campione sull’intero volume dei pezzi difettosi. Se a Tratter o al cliente finale risultano le quantità effettive di merci difettose in luogo di quelle calcolate, si applica la quantità di merci effettivamente difettose. Il fornitore è tenuto a sostenere, in parte, i costi subiti da Tratter che sono stati provocati dal fornitore.
10.4 Nel caso in cui le merci difettose siano state assemblate e fornite da Tratter al cliente e tali merci difettose non sono state esibite dal cliente a Tratter per eseguire il controllo, il fornitore approva sin da ora il fatto che il cliente oppure un terzo incaricato abbia riscontrato il difetto anche se le merci difettose non sono state esibite. Tratter Engineering Srl – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxx 10 - 39100 Bolzano – Iscritta presso la Camera di commercio di Bolzano sub n. 156223 – C.F. e X.Xxx 01674780216 – Captiale Sociale 10.400,-€ interamente versato
10.5 Il periodo di garanzia sarà (1) di 36 mesi per i veicoli destinati a tutti i mercati (ad eccezione del contratto;
c. mercato nordamericano) e (2) di 48 mesi per i veicoli destinati al mercato nordamericano (USA, Canada, Messico), dopo la prima immatricolazione del veicolo sul quale sono state montate le merci o parti di queste. Tuttavia, nel caso in cui Tratter dovesse concedere al suo cliente un periodo di garanzia più lungo, o più breve, sarà valido il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio pattuito con emissione del relativo certificatoil cliente finale, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre che tuttavia non potrà superare i 60 mesi dalla data di emissione produzione del certificatoveicolo.
d. Qualora, successivamente 10.6 I diritti di Tratter di cui al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto presente articolo si applicano in aggiunta a quelle rilevate tutti gli altri diritti previsti dalla legge e dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentecontratto.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Garanzia Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 13/09/2018 dalla Tokyo Marine HCC avente n. 28019941116 0000 di importo pari ad Euro 178.362,82= (centosettantottomilatrecentosessantatre/82) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la riparazionerinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ovvero la sostituzionerinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a scelta semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di EBIT S.r.l tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di parti penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a difetto far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeFornitura.
6. Le parti coperte da La garanzia e opera per tutta la durata della stessa sono Convenzione e dei contratti di fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o i difetti derivanti da: impropria della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o inadeguata riparazione per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque dalla Consip S.p.A., pena la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale risoluzione della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni8. Nel In caso di collaudo in contraddittorio con emissione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del relativo certificatopari, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito dichiarare risolto il contratto di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentifornitura, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirenteil risarcimento del danno.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l9. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.lè progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione103, comma 5, del D.Lgs. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicin. 50/2016. In particolare, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirenteai sensi del medesimo art. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto Garante e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoConsip S.p.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoA., da parte dell’Acquirentedel Fornitore, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in difettoforma scritta dalla Consip S.p.A..
12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, EBIT sarà il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Tokyo Marine HCC in diritto data 19/09/2018 e avente n. 28019941117 0000 pari ad un importo di non dare corso all’intervento: Euro 22.600,00= (ventiduemilaseicento/00).
13. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia viene esclusa in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lcosti delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Personal Computer Portatili E Tablet
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia L’aggiudicatario è obbligato a prestare, in relazione alle apparecchiature offerte, la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 12 (dodici) mesi, a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo. Nel corso di EBIT S.r.l tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per l’aggiudicazione, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico al fine di parti garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. La ASL Cagliari e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a le altre Aziende Sanitarie avranno diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione dell’apparecchiatura/attrezzatura e dei relativi dispositivi, senza altri oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di 12 mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento degli stessi, senza bisogno di provare il vizio o difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità. Le parti coperte L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da garanzia un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi dei suoi dispositivi, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o sia imputabile, invece, a fatto dell’Amministrazione. Nel prezzo offerto dall’aggiudicatario è del pari compresa l’esecuzione di tutti i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; servizi relativi all’assistenza ed alla manutenzione full risk su ogni apparecchiatura consegnata e sui suoi dispositivi, per tale intendendosi comunque i primi 12 (dodici) mesi dalla data del collaudo esperito con esito positivo, alle condizioni e nei termini che seguono. Sono comprese nel servizio la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete e l’eventuale sostituzione dell’apparecchiatura in tutte le sue componenti (incluse sonde, stampanti e gruppo di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatocontinuità ecc) ed accessori (cavi, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoadattatori, ecc.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto), con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa la sola esclusione dei materiali di Genova consumo. L'assistenza dovrà essere effettuata con personale specializzato dell’aggiudicatario e comprenderà: - manutenzione preventiva; - manutenzione correttiva; - fornitura parti di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirentericambio. Tali addebiti attività saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. espletate come di seguito indicato. Nell’ipotesi in cui gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione dell’utilizzo clinico dell’apparecchiatura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall’aggiudicatario concordando orari e tempi con il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lpersonale utilizzatore., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Procurement Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia A garanzia degli impegni assunti col presente contratto il concedente dà atto che il concessionario ha presentato congrua polizza fidejussoria x. xxxxxx in data da - Agenzia di per l'importo di € pari al 10% del canone complessivo da corrispondere per 8 (otto) annualità. Resta inteso che la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e definitiva dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi del contratto, pena la risoluzione dello stesso. In caso di mancato, inesatto o parziale adempimento contrattuale, formalmente contestato, l’Istituzione “Le Mura” avrà diritto di escutere e/o i difetti derivanti da: impropria introitare, in tutto o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentein parte, la cauzione prestata, in base alla gravità dell’inadempienza contestata, senza possibilità di eccezione alcuna da parte del concessionario. E’ consentita la riduzione della garanzia proporzionalmente al pagamento dei canoni corrisposti annualmente; per tale intendendosi comunque il concessionario dovrà reintegrare la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete medesima entro il termine di assistenza ufficiale 15 (quindici) giorni dalla formale richiesta dell’Istituzione, qualora nel corso del contratto l’Istituzione abbia introitato in tutto o in parte la stessa. Al termine della venditrice; utilizzo durata della concessione, previa verifica del corretto pagamento dei canoni, la suddetta garanzia potrà essere svincolata dietro presentazione di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai idonea richiesta, salvo che a seguito di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo verbale di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello riconsegna della consegna dei beni. Nel caso di collaudo struttura, redatto in contraddittorio tra l'Istituzione ed il concessionario, emergano danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del concessionario medesimo. Il concedente dà altresì atto che il concessionario ha presentato congrua polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data un massimale di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni almeno € 1.000.000,00 (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beniunmilione/00) per sinistro ed un massimale di almeno € 100.000 (centomila/00) per danni a cose, giusta polizza n. rilasciata da - Agenzia di .Oppure il periodo concessionario è in possesso di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta polizza RC n. rilasciata da - Agenzia di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.con relativa
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Samples: Concessione Di Spazi E Volumi
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi (o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara), a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di EBIT S.r.l accettazione della fornitura). Nel corso di parti tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto ren- dere necessari al fine di fabbricazione eliminare eventuali vizi o difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia vizi, difetti od altre difformità che rendano i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non beni forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali inidonei ad essere utilizzati all’uso per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniquale sono naturalmente destinati. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del Stazione Appaltante avrà diritto, esclusivamente per iscrittopertanto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichegratuita dell’apparecchiatura, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del senza ulte- riori oneri oltre al prezzo in fattura corrisposto per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente12 mesi dianzi indicato, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma si verifich i il cat- tivo o mancato funzionamento della stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto Fornitore non sottintende riconoscimento del potrà sot- trarsi alle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da un fatto verificatosi succes- sivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta difetto di EBIT S.r.l. al riguardoproduzione) o da fatto proprio dell’Amministrazione.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Technical Specifications for Dental Equipment Supply
Garanzia. a. Costituisce 12.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 12 mesi. Esso comincia a decorrere con il ricevi- mento/collaudo della consegna. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di ga- ranzia scade al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo.
12.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzio- ne o riparazione, ovvero la il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal ricevi- mento/collaudo delle parti sostituite o riparate, laddove il termi- ne di garanzia per la fornitura, ai sensi del paragrafo preceden- te, scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per la consegna.
12.3 La garanzia decade anticipatamente se il cliente o terzi effet- tuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il cliente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per di- minuire il danno e non denunci immediatamente a scelta Siemens il difetto dando a quest'ultima la possibilità di EBIT S.r.l eliminarlo.
12.4 Durante il termine di garanzia i difetti riscontrati devono essere comunicati senza ritardo a Siemens per iscritto, comunque al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Siemens provvederà a eliminare i difetti contestati, a propria scelta, mediante ripara- zione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Laddove vengano sostituite parti difettose, queste ultime diven- tano di proprietà di Siemens.
12.5 I costi per le riparazioni eseguite in fabbrica sono posti a carico di Siemens. Qualora la riparazione non possa avvenire nello stabilimento di Siemens, i costi a ciò collegati, nella misura in cui essi superino i normali costi di trasporto, personale, viaggio e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia soggiorno nonché i costi per l’installazione e la durata della stessa rimozione delle parti difettose, sono indicate separatamentea carico del cliente.
b. 12.6 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sus- sistenza della caratteristica interessata in occasione della veri- fica di ricevimento/collaudo ai sensi dell’articolo 11; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano sod- disfatte in tutto o in parte, il cliente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazione da parte di Siemens. Ove tale ripa- razione non riesca in tutto o in parte, il cliente ha diritto a un'a- deguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia tal- mente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattuito, il cliente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pagati per le parti della fornitura interessate dal re- cesso.
12.7 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, co- struzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, man- cata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inadeguati, azioni chimi- che o elettrolitiche o disturbi dovuti ad apparecchi non forniti da Siemens, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere.
12.8 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più detta- gliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di desti- nazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il cliente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista tempo- rale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo materiale di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai supporto di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, dati la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data comprende soltanto l’installazione di emissione del certificatodati oggetto di backup.
d. Qualora12.9 Per forniture e prestazioni di subappaltatori, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturacome anche per apparecchi normalmente reperibili sul mercato provenienti da subfornitori quali computer, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzestampanti, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lecc., o alla sostituzione del bene/ Siemens cede al cliente i relativi diritti nei confronti dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosubfornitori.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Impianti
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 8.1 Se non diversamente indicato nella conferma d’ordine, BALDANFORGE garantisce la riparazioneconformità dei Prodotti e delle Lavorazioni alle specifiche tecniche, ovvero l’assenza di vizi e difetti nelle Lavorazioni, nella manifattura e nei materiali utilizzati per la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; dei Prodotti – salvo in caso tali materiali siano forniti dal Cliente - per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 12 (dodici) mesi dalla data di emissione consegna (“Periodo di Garanzia”). Su richiesta del certificatoCliente, BALDANFORGE potrà discrezionalmente valutare caso per caso la concessione a pagamento di un’estensione della durata del Periodo di Garanzia; se concessa, detta estensione sarà indicata nella conferma d’ordine o su altro accordo scritto delle parti. BALDANFORGE conserverà i certificati dei materiali utilizzati e la documentazione inerente alla qualità dei Prodotti e delle Lavorazioni per un periodo di 10 (dieci) anni.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare 8.2 Qualora il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali Cliente riscontri vizi e/o difetti riscontrati sui beni nei Prodotti o nei materiali oggetto del contratto deve essere fattadelle Lavorazioni dovrà immediatamente sospenderne la lavorazione e, a pena di perdita del dirittodecadenza dalla garanzia, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. dovrà informare BALDANFORGE a mezzo e-mail entro otto 8 giorni dalla data della relativa scoperta del vizio o difettodalla data di consegna dei Prodotti o dei materiali oggetto delle Lavorazioni in caso di difetti visibili (e.g. difetti inerenti a quantità e tipologia dei Prodotti, danni occorsi durante il trasporto che siano chiaramente visibili nell’imballaggio esterno, ecc.), mettendo a disposizione di BALDANFORGE i campioni e le analisi effettuate sui Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoNel caso BALDANFORGE riconosca l’esistenza di una non conformità, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica a sua scelta a (i) selezionare presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di interventoProdotti / materiali oggetto delle Lavorazioni difettosi o non conformi o (ii) incaricare terzi o il Cliente stesso ad effettuare tale selezione, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio BALDANFORGE. I Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni difettosi o non conformi non potranno in alcun caso essere rottamati autonomamente dal Cliente e dovranno invece essere restituiti a BALDANFORGE, previa autorizzazione scritta di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirentequest’ultimo. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi Nel caso in cui il bene/ i beni Cliente denunci nel Periodo di Garanzia la presenza di difetti dei Prodotti / materiali oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentodelle Lavorazioni che siano poi riconosciuti ed accettati da BALDANFORGE, l’Acquirente avrà unicamente dirittoquest’ultima provvederà, a scelta propria esclusiva discrezione, a rilavorare i Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni difettosi o a sostituirli, con consegna degli stessi al Cliente Xxxxxx Xxxxxxxx (EXW - Incoterms® 2020) stabilimento di EBIT S.r.l.BALDANFORGE ad Arsiero (VI), Italia, restando inteso che la garanzia sui Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni sostituiti o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) rilavorati durerà per il periodo Periodo di detenzione Garanzia residuo previsto per i Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni originariamente consegnati. Ove la rilavorazione o la sostituzione dei Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni difettosi non sia possibile, le parti concorderanno in buona fede una soluzione alternativa (e.g. riduzione del bene/ prezzo, sconto su eventuale successiva fornitura, ecc.), tenendo conto del valore effettivo dei beni presso l’AcquirenteProdotti / materiali oggetto delle Lavorazioni riconosciuti come difettosi, sino ad un massimo del 30% del prezzo e quindi non dell’intero ordine. Gli obblighi di garanzia saranno efficaci e vincolanti solo ove BALDANFORGE sia posta in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta condizione di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza verificare la sussistenza dei vizi e/o difetti denunciati contestati dal Cliente, purché i Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni non siano nel frattempo già stati rilavorati dal Cliente e accertatipurché i Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni difettosi restituiti dal Cliente a BALDANFORGE viaggino muniti di coperture idonee a non causare o aggravare i vizi o i difetti contestati. L’obbligazione di garanzia a carico di BALDANFORGE s'intende integralmente adempiuta con l’eliminazione del difetto o con la sostituzione del Prodotto / materiale oggetto delle Lavorazioni difettoso o con l’adempimento di quanto previsto nell’eventuale accordo con il Cliente, ovvero senza altri oneri od obblighi ulteriori a carico di BALDANFORGE e in dipendenza particolare con espressa esclusione di applicazione di penali e di obblighi di risarcimento per eventuali ritardi produttivi conseguenti a difetti o non conformità dei mancato funzionamento Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni. Salvo diverso esplicito accordo scritto tra le parti, tutte le ragionevoli spese di selezione dei Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni difettosi e trasporto dalla sede del bene/ dei beni oggetto Cliente alla sede di BALDANFORGE saranno a carico e a rischio di BALDANFORGE. Onere della prova di tali costi effettivi è a carico del contrattoCliente, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea non essendo applicabili penali o definitiva, del bene/ dei beni stessirisarcimenti danni.
i. L’obbligo 8.3 Al ricevimento di una contestazione di non conformità da parte del Cliente, BALDANFORGE darà un primo riscontro al Cliente entro 7 (sette) giorni lavorativi e, in caso di riconoscimento del difetto o della non conformità, si attiverà – in prima persona o dando istruzioni al Cliente su come operare - in un termine ragionevole considerata la complessità del problema segnalato, riconoscendo al Cliente un importo forfetario massimo di 50,00 (cinquanta) Euro per la gestione della pratica di non conformità, essendo quindi esclusa qualsiasi ulteriore richiesta risarcitoria al riguardo. Salvo il caso di comprovata urgenza, il Cliente non avrà titolo per attivarsi autonomamente e addebitare le relative spese a BALDANFORGE in caso di puntuale adempimento da parte di BALDANFORGE dei relativi obblighi.
8.4 La garanzia è subordinatoesclusa qualora i vizi e/o difetti dei Prodotti o dei materiali oggetto delle Lavorazioni siano determinati dalle seguenti cause:
(i) riparazioni e/o modifiche dei Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni non autorizzate per iscritto da BALDANFORGE;
(ii) uso improprio dei Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni e, in particolare, la mancata osservanza delle regole ed indicazioni contenute nei documenti eventualmente consegnati unitamente al Prodotto / materiale oggetto delle Lavorazioni;
(iii) difetti e/o errori nella sua attivazioneprogettazione del Cliente o nelle specifiche tecniche fornite dal Cliente o da soggetti da questo incaricati;
(iv) difetti o vizi, all’adempimentoanche solo estetici, derivanti da parte dell’Acquirentelavorazioni successive alla realizzazione di BALDANFORGE dei Prodotti o delle Lavorazioni;
(v) trasporto, conservazione e/o deposito dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso maniera non conforme alle istruzioni fornite da BALDANFORGE e, in particolare, non adeguata copertura dei Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni nel trasporto o nel deposito;
(vi) normale usura dei materiali;
(vii) qualsiasi altra causa non dovuta a negligenza di BALDANFORGE. Il Cliente decade in ogni caso dalla garanzia qui prevista qualora non provveda regolarmente al pagamento del prezzo concordato, anche nel caso in cui l’inadempimento o il ritardo riguardi solo parte del prezzo complessivo dei Prodotti o delle Lavorazioni.
8.5 I Prodotti e/o le Lavorazioni sono realizzati da BALDANFORGE sulla base dei disegni e documenti forniti delle specifiche tecniche fornite dal Cliente, restando esclusa ogni responsabilità di progettazione o consulenza da EBIT S.r.lparte di BALDANFORGE che non assumerà altresì alcuna responsabilità per il contenuto di tali specifiche e disegni nonché per il loro impatto sulla progettazione e manifattura del prodotto finale o della Lavorazione. Inoltre, BALDANFORGE non sarà responsabile per eventuali mancate prestazioni dei Prodotti e/o delle Lavorazioni rispetto ai loro usi specifici e alle loro destinazioni finali salvo il caso in cui tali prestazioni siano indicate in modo espresso nei suddetti disegni e specifiche tecniche identificati nel Contratto e BALDANFORGE abbia espressamente assunto per iscritto tale responsabilità. BALDANFORGE non sarà responsabile della qualità della materia prima nel caso in cui la stessa sia fornita dal Cliente.
8.6 Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, degli obblighi di garanzia disciplinati dal presente articolo 8, nonché l'eventuale responsabilità in caso di dolo o colpa grave, BALDANFORGE non sarà responsabile per i danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali che il Cliente e/o terzi dovessero subire a causa dei difetti dei Prodotti e/o dei materiali oggetto di Lavorazioni. Il Cliente non avrà titolo per risolvere il Contratto per difetti relativi ai Prodotti / materiali oggetto delle Lavorazioni coperti dalla presente garanzia in caso di puntuale adempimento da parte di BALDANFORGE dei relativi obblighi di garanzia.
8.7 In nessun caso la responsabilità complessiva di BALDANFORGE per danni derivanti da vizi e/o difetti dei Prodotti o dei materiali oggetto delle Lavorazioni in forza di uno specifico Contratto potrà eccedere il prezzo complessivo di tali Prodotti o di tali Lavorazioni.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti 9.1. In deroga agli articoli 1490 e componenti seguenti c.c. e salvo diverso accordo scritto tra le Parti IMAF garantisce che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione i propri prodotti sono esenti da vizi/difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatododici mesi, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decorrenti dalla data di emissione del certificatoconsegna della merce all’acquirente.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito 9.2. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) uso negligente o improprio degli stessi; (iv) mancata ordinaria manutenzione e conservazione dei prodotti; (v) normale usura connessa all’utilizzo; (vi) riparazioni o modifiche apportate dall’Acquirente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. IMAF. La denuncia degli eventuali vizi garanzia non copre danni e/o difetti riscontrati sui beni oggetto dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dall’Acquirente o dall’utilizzatore finale. In caso di vendita di attrezzature, si intende compresa nella presente garanzia convenzionale la sostituzione del contratto deve essere fattapezzo di ricambio, con esclusione dei costi di uscita del tecnico.
9.3. A condizione che il reclamo dell’Acquirente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, IMAF s’impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.
9.4. L’Acquirente dovrà denunciare, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente per iscrittoa IMAF la presenza di vizi o difetti entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, con lettera raccomandata A/Roppure, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio in caso di vizi o difettodifetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoTrascorsi i termini succitati, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoprodotti s’intendono definitivamente accettati.
f. La garanzia prestata 9.5. I reclami devono essere eseguiti per iscritto e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità
9.6. Qualora un reclamo risulti totalmente o parzialmente infondato, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire a IMAF le spese da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate questi sostenute per l’accertamento (a titolo esemplificativo e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicinon esaustivo viaggi, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventoperizie, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaecc.).
g. Nell’ipotesi 9.7. In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso IMAF se il prezzo dei prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 la mancata corresponsione del prezzo in fattura alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoi quali l’Acquirente intende far valere la garanzia.
x. Xxxxx i casi 9.8. Senza pregiudizio a quanto indicato all’articolo 9.3 e salvo il caso di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. IMAF non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli sarà responsabile per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi qualsivoglia danno derivante e/o difetti denunciati e accertaticonnesso ai vizi dei prodotti. In ogni caso, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT IMAF non sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.ritenuto
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 12.1) Il fornitore garantisce che la riparazionesua fornitura è conforme con quanto indicato e specificato nell’ordine d’acquisto di SELI SRL debitamente accettato in ogni sua parte ed adatto all’impiego richiesto ed esente da vizi, ovvero la sostituzionedifetti, a scelta di EBIT S.r.l di parti imperfezioni e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi conforme alle vigenti normative e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi regolamenti applicabili ai materiali, prodotti e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai servizi forniti. Tale garanzia, salvo diversamente indicato nell’ordine d’acquisto di fuori delle specifiche ambientali SELI SRL, si estende per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi dalla data di emissione del certificatoconsegna della fornitura.
d. Qualora12.2) Nel caso in cui durante il suddetto periodo di garanzia, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vengano riscontrati vizi e/o difetti riscontrati sui di funzionamento, SELI SRL informerà il fornitore dei difetti dei beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 70 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessatali difetti. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del fornitore è tenuto entro un termine massimo di dieci (10) giorni dalla comunicazione ad intervenire per riparare il vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi malfunzionamento e/o difetti denunciati e accertatieventualmente sostituire interamente i materiali, prodotti e/o servizi forniti non conformi. Il fornitore riparerà o sostituirà il Prodotto difettoso senza costi per SELI SRL o invierà una nota di credito in favore di SELI SRL per il valore corrispondente al prezzo del Prodotto difettoso.
12.3) Trascorso inutilmente il termine stabilito SELI SRL avrà il diritto di intervenire direttamente e/o attraverso terzi addebitando i relativi oneri del ripristino al fornitore, ovvero a sua scelta, di risolvere per intero o parzialmente l’ordine d’acquisto e provvedere al completamento dello stesso con i mezzi e nelle forme adeguata, salvo, in dipendenza ogni caso, il diritto di SELI SRL al risarcimento del danno subito.
12.4) In ogni caso, dopo la verifica da parte di SELI SRL, quest’ultimo invierà al fornitore un rapporto relativo ai difetti dei mancato funzionamento beni. Dopo 8 giorni dal ricevimento di tale rapporto, SELI SRL avrà il diritto di inviare al fornitore una nota di debito per l’ammontare indicato nel summenzionato rapporto. Questa somma potrà essere compensata con le somme indicate nelle fatture di vendita del bene/ fornitore.
12.5) I beni riparati e/o sostituti in garanzia saranno garantiti dal fornitore per lo stesso periodo di tempo alle stesse condizioni dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessioriginari.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali d'Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione12.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ovvero la sostituzione, a scelta Xxxxxxxx garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di EBIT S.r.l di quelle parti e componenti dei Prodotti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte non sono prodotte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; Xxxxxxxx) per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre un anno decorrente dalla data di emissione consegna dei medesimi al Cliente. Sono esclusi:
12.2 A condizione che il reclamo del certificatoCliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, Xxxxxxxx si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare a propria cura e spese ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.
d. Qualora12.3 Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a Xxxxxxxx la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaoppure, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito entro 8 giorni dalla scoperta in caso di installazione del bene/ dei beni vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza.
12.4 I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso lo stabilimento di Brandoni (tipo interferenze da radiofrequenzeRomagnano Sesia, variazioni del campo magnetico etc) rispetto Via Novara n. 199), o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le costi e spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a Xxxxxxxx l’espletamento dei necessari controlli. La denuncia degli eventuali vizi garanzia non copre danni e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadei Prodotti derivanti da anomalie causate da, a pena di perdita del dirittoo connesse a, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata Aparti assemblate/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio aggiunte direttamente dal Cliente o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso dall'utente finale.
12.5 In ogni caso il Cliente entro non potrà far valere i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta diritti di interventogaranzia verso Xxxxxxxx se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi anche nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 la mancata corresponsione del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi Prodotti diversi da quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessii quali il Cliente intende far valere la garanzia.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Sales Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1 Ferme restando le seguenti disposizioni, il Venditore garantisce solo ed esclusivamente che la merce consegnata ai sensi del Contratto è conforme alle proprietà e alle caratteristiche espressamente concordate per iscritto o che ci si potrebbe ragionevolmente attendere in virtù di disposizioni di legge vigenti al momento del passaggio del rischio in capo all’Acquirente. Il Venditore non assume alcuna garanzia in relazione a difetti causati da uso improprio della Garanzia la riparazionemerce, ovvero la sostituzioneusura, a scelta stoccaggio o altri atti od omissioni dell’Acquirente o di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da terzi; né concede alcuna garanzia e la durata in merito all’utilizzo o all’idoneità della stessa sono indicate separatamentemerce per qualsiasi scopo o utilizzo specifico, se non concordato espressamente per iscritto tra le parti.
b. Sono esclusi dalla garanzia 7.2 L'Acquirente è tenuto a ispezionare la merce consegnata immediatamente al momento della consegna, e, in ogni caso, prima della eventuale lavorazione della merce, al fine di verificare la presenza di eventuali difetti. A seguito della notifica di eventuali difetti, l’Acquirente potrà utilizzare la merce difettosa solo previa approvazione scritta del Venditore. Per i vizi reclami relativi a difetti, si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) in caso di differenze nel quantitativo di merce consegnata eccedenti le percentuali stabilite dal Venditore (vale a dire qualora la quantità consegnata sia superiore o inferiore di più della soglia percentuale fissata dal Venditore rispetto alla quantità concordata nel Contratto), l’Acquirente è tenuto a notificare immediatamente al Venditore tali difetti, e in ogni caso entro e non oltre sette (7) giorni dal ricevimento dei documenti che evidenziano il peso o la quantità di merce consegnata e/o dalla consegna della merce;
b) in caso di difetti nella qualità della merce accertabili mediante ispezione visiva della merce o degli imballaggi o tramite prelievi a campione, l’Acquirente è tenuto a notificarli immediatamente al momento della consegna della merce, annotandoli nella bolla di consegna e, in ogni caso, entro (e non oltre) due (2) giorni dalla consegna;
c) in caso di difetti nella qualità non accertabili tramite ispezione visiva o prelievi a campione, l’Acquirente è tenuto a darne notifica al Venditore entro e non oltre otto (8) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro dodici (12) mesi dalla consegna. Le notifiche di difetti/reclami pervenute oltre detto termine non possono essere accettate.
7.3 In caso di notifica di un difetto, l’Acquirente è tenuto a identificare chiaramente il/i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; relativo/i prodotto/i e a fornire i dettagli di ciascun difetto riscontrato, fornendo al Venditore qualsiasi documento a supporto di tale reclamo. Tali notifiche dovranno essere effettuate per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi iscritto e indirizzate esclusivamente al Venditore e/o al suo dipartimento commerciale. Qualora tale notifica non forniti da EBIT; modifiche sia effettuata in conformità alle suddette disposizioni, il Venditore non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo avrà alcun obbligo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatonei confronti dell'Acquirente, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi né quest’ultimo avrà diritto ad alcun risarcimento danni e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattapretesa.
7.4 Fintantoché le circostanze relative a una eventuale contestazione sulle merci non siano accertate, l’Acquirente è tenuto a conservare le merci in maniera appropriata e, nell’interesse di entrambi i contraenti, a pena mantenere apposita assicurazione al fine di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa garantirne il valore di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoacquisto.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto 7.5 L'adempimento del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo Venditore ai suoi obblighi di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, in ogni caso soggetto all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; di tutte le sue obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lparticolare quelle relative al pagamento degli importi secondo le modalità concordate.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 24 (ventiquattro) mesi, o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara, a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di EBIT S.r.l accettazione della fornitura). Nel corso di parti tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. La Stazione Appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita di tuti i beni oggetti di fornitura, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità. Le parti coperte L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da garanzia un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatosia imputabile, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattainvece, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonofatto proprio dell’Amministrazione.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Contract for the Supply of a Basic Instrumentation System and Related Services
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneOgni prodotto software realizzato/modificato deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali espressi, alle normative vigenti (accessibilità, CAD), agli standard INAIL, ai requisiti non funzionali (sicurezza, prestazionalità, qualità, accessibilità) nonché agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo software. L’Inail si riserva di aggiungere altri requisiti non funzionali in relazione ad ulteriori miglioramenti che potranno essere apportati ai processi di sviluppo. Ciò implica che eventuali anomalie, ovvero la sostituzionedifettosità residue non intercettate durante le fasi di test del fornitore e di collaudo dell’Istituto, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi riscontrabili sulle funzionalità realizzate e/o i modificate durante l’intera fornitura dovranno essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, a totale carico del Fornitore. Pertanto, l’impresa dovrà garantire la tempestiva rimozione dei difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di del software o interfacce non nativi nuovo e/o non forniti da EBITmodificato nonché la correzione e/o il ripristino delle basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti, rispettando i livelli di servizio previsti nell’Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualità”. Si precisa che gli interventi correttivi dovranno riguardare anche la documentazione a corredo. Infatti, per tutto il software rilasciato il Fornitore deve produrre/aggiornare la relativa documentazione. La documentazione deve rispondere inderogabilmente a requisiti di accuratezza, affidabilità, comprensibilità e più in generale usabilità. Pertanto, dovrà essere garantita, come parte integrante dei servizi realizzativi, la correzione gratuita dei difetti riguardanti: - gli oggetti software nuovi e/o modificati; modifiche non autorizzate- le basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti; funzionamento ai - la documentazione a corredo al software. La garanzia opera con gli stessi livelli di fuori delle specifiche ambientali servizio previsti per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. la Manutenzione Xxxxxxxxxx secondo la tempistica seguente: - per tutto il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo erogazione dei servizi relativamente a quello della consegna dei beni. Nel caso tutto il software la cui verifica di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data conformità ha avuto esito positivo; - per una durata massima di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente ulteriori dodici mesi successivi al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto termine del contratto deve per tutti i prodotti che nel corso dei dodici mesi precedenti hanno avuto un esito positivo della verifica di conformità. Le suddette garanzie devono essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie prestate in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) proprio dall’Impresa anche per il periodo fatto del terzo, intendendo l’INAIL restare estranea ai rapporti tra le imprese aggiudicatrici e le eventuali ditte operanti in regime di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosubappalto.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 7.1 L'acquirente dovrà esaminare con attenzione la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione merce per rilevare eventuali difetti intrinsechi o mancanze immediatamente al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentericevimento.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi 7.2 Qualsiasi reclamo correlato a imballaggio, quantità, numero o caratteristiche esterne dei prodotti (difetti visibili), dev'essere notificato mediante lettera raccomandata o e/o -mail con ricevuta di ritorno entro 2 giorni dal ricevimento dei prodotti; in mancanza di tale modifica il diritto dell'acquirente di rivendicare i difetti derivanti da: impropria summenzionati andrà perso.
7.3 Qualsiasi reclamo correlato a difetti che non possano essere scoperti sulla base di un'attenta ispezione al ricevimento (difetti nascosti) dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentee-mail con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla scoperta dei difetti e in ogni caso non oltre 12 mesi successivi alla consegna; in mancanza di tale notifica il diritto dell'acquirente di rivendicare i difetti summenzionati andrà perso.
7.4 Inoltre, qualora le merci o il rispettivo imballaggio siano danneggiati o in caso di articoli mancanti, l'acquirente dovrà avanzare le debite riserve nei confronti del vettore, in conformità con le formalità richieste per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete rispettiva modalità di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;trasporto.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. 7.5 Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatotutte le suddette rivendicazioni, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattal'acquirente, a pena di perdita del dirittosue sole spese, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento provvederà al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto richiamo e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari dei prodotti difettosi e non conformi a 1/36 del prezzo noi. Avremo il diritto di ispezionare ed esaminare la merce rispetto a cui il reclamo sia stato effettuato nella sua condizione originale. Qualora il reclamo sia giustificato ed effettuato in fattura per ciascun mese tempo utile, ripareremo la merce difettosa o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo la sostituiremo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardotitolo gratuito a nostra discrezione.
x. Xxxxx 7.6 Salvo se diversamente concordato, alle stesse condizioni previste di cui alla clausola 7.5, ci impegniamo a sostituire i casi prodotti che risultino non conformi successivamente alla consegna al cliente finale, rispetto ai quali l'acquirente abbia adottato le misure imposte dagli Articoli 130 – 132 del Dlgs. 206/2005 italiano (o ai sensi di dolo o provvedimenti simili di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamentealtri Stati Membri dell'Unione Europea, in dipendenza dei vizi base alla Direttiva Europea 1999/44/CE e successive modifiche e integrazioni). L'acquirente eserciterà la sua azione di ricorso in conformità con l'Articolo 131 del Dlgs. 206/2005 italiano (o ai sensi di provvedimenti simili di altri Stati Membri dell'Unione Europea, in base alla Direttiva Europea 1999/44/CE e successive modifiche e integrazioni) entro due anni dalla consegna del prodotto all'acquirente, premesso che abbia ricevuto notifica in merito ai difetti entro 3 giorni dal riscontro, mediante lettera raccomandata o e/o difetti denunciati -mail con notifica di ricevimento e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiil difetto sia dovuto a nostra azione od omissione.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta L'Acquirente dovrà inoltre denunciare il vizio di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi quantità e/o qualità dei prodotti con lettera raccomandata, contenente la specificazione di vizi medesimi o dei prodotti non consegnati entro il termine di decadenza di otto giorni dalla consegna o di otto giorni dalla scoperta di tali vizi se occulti. Il Venditore garantisce l'Acquirente che, all'atto della consegna e per ulteriori 12 mesi successivi, i propri prodotti sono esenti da difetti di progettazione e di realizzazione, nonché da vizi inerenti il materiale utilizzato. Questa garanzia non si applica, e pertanto il fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile né a lui potranno essere addebitati gli eventuali costi qualora:
a) i prodotti non siano utilizzati in normali condizioni di impiego e o senza rispettare le istruzioni del fornitore, b)gli eventuali difetti dei prodotti derivino da una erronea installazione manutenzione o riparazione oppure da modifiche fatte senza il consenso scritto del fornitore, c) i difetti derivanti da: impropria derivano dal normale deterioramento o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque dalla normale usura dei prodotti Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, i prodotti non mantengano le caratteristiche garantite, l'Acquirente, a pena di decadenza, dovrà denunciare tali vizi / difetti entro otto giorni dalla scoperta o da quando li ha scoperti, se occulti. In tal caso, il fornitore eseguirà l'obbligazione di garanzia con la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai la sostituzione gratuita, a sua insindacabile scelta, di fuori delle specifiche ambientali per il macchinarioquei prodotti che dovessero risultare viziati e/ari oggetto del contratto;
c. il periodo o difettosi. L’eventuale segnalazione di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto ovvero l’effettiva esistenza degli stessi non esime l’Acquirente dall’obbligo di provvedere al pagamento del contratto deve essere fattadovuto nei termini convenuti.. L'Acquirente non può trasferire, a pena di perdita trasmettere o in alcun modo cedere i propri diritti derivanti da questa garanzia senza la preventiva approvazione scritta del dirittofornitore. Ogni trasferimento trasmissione, esclusivamente per iscrittocessione, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.lsenza la preventiva approvazione scritta del fornitore sono nulle e comunque senza validità ed effetto. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate ha effetto ed è vincolante solo tra il fornitore e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno l'Acquirente e i rispettivi legittimi successori assegnatari I prodotti sono garantiti contro i difetti del materiale e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) costruzione per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaanno dalla data di consegna. La somma residua Venditrice previa restituzione del materiale difettoso, si impegna alla sostituzione o riparazione gratuita. Le spese di trasporto e la manodopera di smontaggio dei pezzi in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaloco sono a carico della Committente. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la La garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committentea cessare se La Committente non è in regola con i pagamenti, dei vettore da uso se apporta modifiche o apporta danni trattando i prodotti in modo non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lidoneo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 16.1 Il fornitore garantisce che i prodotti forniti e le prestazioni effettuate nel quadro di un contratto d’appalto presentano le qualità pattuite e quelle di cui il beneficiario può in buona fede presumere l’esistenza anche senza uno speciale accordo tra le parti in considerazione dello stato della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi tecnica al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata momento della stessa sono indicate separatamenteconclusione del contratto (salvo disposizione contraria prevista dal contratto).
b. Sono esclusi 16.2 In caso di difetto, il beneficiario può richiedere la riparazione gratuita oppure ridurre la remunerazione in proporzione del minor valore. Il fornitore rimedia al difetto entro un termine ragionevole, assumendosi interamente i costi che ne conseguono.
16.3 Se il fornitore non pone rimedio al difetto, non lo fa tempestivamente oppure procede senza successo, il beneficiario può ridurre la remunerazione in proporzione del minor valore. In caso di difetti importanti, può procedere conformemente al paragrafo 15.2.
16.4 Qualsiasi difetto deve essere comunicato entro un termine di 60 giorni a far conto dalla constatazione dello stesso. I diritti di garanzia si estinguono trascorso un termine di un anno a partire dalla data di consegna o di ricezione. Dopo la riparazione dei difetti, i vizi termini concernenti i pezzi di ricambio ricominciano a decorrere. I diritti di garanzia per difetti dissimulati con dolo possono essere esercitati per un periodo di dieci anni a contare dalla consegna o dalla ricezione.
16.5 Dopo la scadenza del termine di garanzia, i servizi forniti vengono effettuati a titolo oneroso secondo le condizioni di mercato.
16.6 Qualsiasi regolamentazione di garanzia divergente come ad esempio la garanzia per i prodotti di terzi, o l'accordo sui livelli di servizio (p. es. relativi ai tempi di attività, d'intervento, di riparazione e/o concernenti la manutenzione, il mantenimento, l'assistenza, l'outsourcing, i difetti derivanti da: impropria servizi online o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete i servizi di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali comunicazione), come pure le conseguenze per il macchinarioloro mancato adempimento (p. es. penalità/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniabbuoni, disdetta straordinaria) devono essere regolate nel contratto o nella documentazione accessoria (paragrafo. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.4.1)
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, Calamit garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a scelta di EBIT S.r.l di parti quanto stabilito nel contratto e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialecui sono espressamente destinati. Le parti coperte da La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di progettazione e costruzione riconducibili a Calamit . La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 24 mesi (dalla data di fatturazione) per i magneti permanenti o per gli assemblati magnetici, di 12 mesi per i prodotti meccanici e di 6 mesi per quelli elettrici o elettronici, il tutto per un utilizzo lavorativo giornaliero di 8 ore. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute nel Catalogo Generale ed alle schede tecniche fornite da Calamit , non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di Calamit e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali difetti occulti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 10 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate difetto e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per comunque non oltre il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo garanzia. I reclami dovranno essere presentati per iscritto a Calamit in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme base alle istruzioni e documenti forniti con le modalità fornite dalla stessa, indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da EBIT S.r.l.Calamit o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente, Calamit , a sua scelta, potrà: a) riparare i prodotti difettosi; b)fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente (DAP Incoterms 2010) prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi . In tali casi Calamit potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica di Calamit saranno sostenute dalla stessa. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di Calamit , le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di Calamit comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in nessun caso Calamit potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali. Art. 11 Risarcimento danni
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Samples: General Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione11.1 L’Offerta FREE lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla disci- plina sulla garanzia legale di conformità, ovvero la sostituzionedi cui al D.Lgs. n. 206/2005, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialesuccessive modifiche, “Codice del Consumo”. Le parti coperte da La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia legale copre i vizi e/o i di conformità (es. malfunzionamenti, difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; del Terminale) per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi decorrenti dalla data di emissione consegna del certificatoTerminale.
d. Qualora11.2 In caso di guasto del Terminale non coperto dalla garanzia del produttore o da eventuali prestazioni opzionali di assistenza tecnica erogate da WindTre o da terzi, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaovvero in caso di danneggiamento del Terminale, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno riparazione sono a carico della parte Acquirentedel Cliente e dovranno essere effettuate in centri di assistenza tecnica indi- cati da Wind Tre, utilizzando parti di ricambio originali.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/11.3 In caso di riparazione del Terminale, il Cliente può utilizzare Servizi (cfr. art. 2.3.), anche in relazione ad un eventuale nuovo Terminale in sostituzione, solo se l’in- tervento di riparazione o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al sostituzione sia stato eseguito presso un Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta As- sistenza autorizzato da Wind Tre o dalle case costruttrici con parti di intervento, effettuata nelle forme che precedonoricambio originali.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi 11.4 Nel caso in cui il bene/ Cliente restituisca mediante rivendita, durante l’esercizio dei Servizi Cambia o Restituisci, un Terminale riparato o sostituito presso centri non autorizzati da WindTre o dalle case costruttrici con parti di ricambio non originali, Wind Tre potrà addebitargli, mediante il metodo di pagamento indicato in sede di sottoscrizione, un importo indicato al successivo art. 12, per il mancato rispetto delle norme contrattuali.
11.5 La presenza di malfunzionamenti coperti o meno da garanzia legale di conformità, e l’avvio delle relative procedure di riparazione, non sospende l’obbligo di corri- spondere a WindTre i beni costi relativi ai servizi oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lContratto FREE., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1 Il Venditore garantisce che la merce consegnata è di nuova fabbricazione, realizzata in conformità alle specifiche indicazioni tecniche richieste dal Compratore. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti della Garanzia la riparazionemerce riconducibili al Venditore, ovvero la sostituzionee non si applica nel caso in cui il Compratore non prova di avere effettuato un corretto uso, manutenzione, applicazione, conservazione della merce e una utilizzazione della stessa in ambienti e per applicazioni non coerenti alla sua destinazione.
7.2 Il periodo di garanzia è di 12 mesi (dodici mesi). La garanzia decorre dalla data di consegna della merce indicata nel documento di trasporto. A condizione che il reclamo del Compratore sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, il Venditore si impegnerà, a scelta sua discrezione, a sostituire o riparare la merce o le parti di EBIT S.r.l questa che presentino vizi o difetti.
7.3 All’atto della consegna il Compratore è tenuto a verificare che la merce sia integra e corrisponda a quanto richiesto.
7.4 Il Venditore consegna la merce al Compratore con imballo contrassegnato da nastro adesivo riportante il proprio marchio, quale sigillo di parti e componenti garanzia del contenuto. Il Venditore, pertanto, garantisce l’integrità della merce regolarmente imballata fino al momento in cui viene consegnata al vettore, al trasportatore o al Compratore, a seconda di chi effettua il trasporto.
7.5 Nel caso in cui l’imballo arrivi danneggiato nel luogo di destinazione richiesto dal Compratore, il Compratore dovrà denunciare per iscritto con un mezzo che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia assicuri la prova e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi data del ricevimento, ogni vizio e/o i difetto dell’imballo direttamente sul CMR o sul Documento di Trasporto che accompagna la merce, con l’indicazione espressa che l’imballo della merce risulta danneggiato e non integro e che accetta la merce con riserva di verificare e controllare il contenuto. Il Compratore dovrà comunicare immediatamente per iscritto, con un mezzo che assicuri la prova e la data del ricevimento, quanto accaduto sia al vettore, al trasportatore e al Venditore.
7.6 Nel caso di danni o difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. merce occorsi durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo il Compratore si obbliga a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente comunicare al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente Venditore per iscritto, con lettera raccomandata A/Run mezzo che assicuri la prova e la data del ricevimento, rivolta alla sede operativa l’esistenza dei difetti non più tardi di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 5 (cinque) giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con data in cui la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera merce arriva nel luogo di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonodestinazione richiesto dal Compratore.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera 7.7 Il Compratore avrà in ogni caso facoltà di tecnici contestare per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaiscritto eventuali vizi occulti entro 8 (otto) giorni dalla scoperta.
g. 7.8 Il materiale che il Compratore reputa non conforme a quanto richiesto dovrà essere messo a disposizione del Venditore il quale valuterà se sussiste la non conformità. Dopo aver esaminato la merce il Venditore comunicherà al Compratore se la contestazione è fondata o meno, motivandone le ragioni. (a) Nell’ipotesi in cui il bene/ Venditore ritenga che la merce non sia conforme, autorizzerà il Compratore a rendere la merce non conforme ed emetterà una nota di accredito per l’importo relativo alla merce non conforme. Il Compratore si impegna ad effettuare contestualmente un nuovo ordine di reintegro del valore pari all’importo totale indicato nella nota di accredito. Il Venditore comunicherà inoltre al Compratore i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto tempi e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) i termini per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirenteripristino della merce, sino ad un massimo del 30% del prezzo le spese sostenute, comprese quelle per il trasporto della merce; le Parti si accorderanno in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. merito al riguardopagamento.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto (1) Per quanto riguarda i Prodotti monouso o consumabili, la garanzia fornita è riportata sull’imballaggio. Il Venditore garantisce all’Acquirente originale che, al momento della Garanzia consegna, i Prodotti realizzati dal Venditore sono privi di difetti di materiale e di lavorazione e che sono perfettamente idonei per essere utilizzati per gli scopi e le indicazioni descritte sull’apposita etichetta. Tutte le garanzie sui Prodotti decadono alla data di scadenza dei Prodotti o, nel caso di prodotti monouso o consumabili, alla data indicata sull’imballaggio. Per tutti gli altri Prodotti o nel caso non fosse indicata alcuna data di scadenza, la riparazionegaranzia decade dopo un (1) anno dalla data di consegna da parte del Venditore. La garanzia offerta dal Xxxxxxxxx non potrà essere applicata se (i) i Prodotti non vengono utilizzati secondo le istruzioni fornite o vengono impiegati per uno scopo non indicato sull’etichetta, ovvero la sostituzione(ii) nel caso in cui, su tali Prodotti, venissero effettuate riparazioni, modifiche o altri interventi da parte dell’Acquirente o terze persone, diversi dai lavori eseguiti con l’autorizzazione del Venditore e secondo le procedure approvate; o (iii) nel caso in cui l’eventuale difetto fosse il risultato di un abuso, uso improprio, manutenzione non appropriata, incidente o negligenza non attribuibili al Venditore; o (iv) nel caso i difetti riscontrati nei Prodotti derivassero dall’applicazione di disegni, specifiche o progetti dall’Acquirente. La garanzia ivi esposta è condizionata ad un immagazzinaggio, installazione, utilizzo e manutenzione appropriati in ottemperanza alle indicazioni applicabili scritte del Venditore. La garanzia qui fornita non si estende ai danni ai Prodotti acquistati che derivano totalmente o in parte dall’uso di componenti, accessori, parti o altro non forniti dal Venditore.
(2) Il Venditore avrà come unico obbligo quello di decidere, a scelta sua totale discrezione, se riparare o sostituire i componenti difettosi o il Prodotto e sostenere i costi di EBIT S.r.l trasporto relativi a tale sostituzione. L’Acquirente dovrà fornire la manodopera necessaria per la rimozione del componente o dell’articolo difettoso e per l’installazione della parte sostitutiva di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi ricambio senza addebitare alcuna spesa al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteVenditore.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/(3) I rischi di perdita o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per danno durante il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo transito dei Prodotti resi saranno a quello della consegna dei benicarico dell’Acquirente. Nel caso in cui, al ricevimento dei Prodotti resi, il Venditore non riscontrasse alcun difetto o violazione della garanzia, tali prodotti saranno restituiti all’Acquirente a spese dello stesso. L’Acquirente sarà inoltre tenuto a rimborsare al Venditore le spese di collaudo in contraddittorio trasporto, manodopera e altri eventuali costi derivanti dall’esame dei Prodotti ritenuti difettosi
(4) Ad eccezione di quanto ivi espresso il Venditore non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun genere, espresse o implicite con emissione riferimento ai Prodotti, parti o servizi forniti dal Venditore comprese, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità ad un particolare uso. I Prodotti distribuiti ma non realizzati dal Venditore non sono coperti dalla garanzia del relativo certificato, la Venditore e l’Acquirente deve fare affidamento sulle eventuali dichiarazioni e garanzie fornite direttamene all’Acquirente dal produttore di tali articoli. L’unico rimedio per qualsiasi violazione di garanzia – fermo restando si limita a quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoesposto nel paragrafo precedente.
d. Qualora, successivamente (5) Le garanzie per i Prodotti durevoli sono specificate nelle schede dati relative o allegate al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni manuale d’utilizzo o alla guida tecnica (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentedenominate collettivamente “Istruzioni d’Uso”).
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve (6) Tutti gli espianti, gli impianti contaminati e i Prodotti non in confezione originale, devono essere fatta, a pena resi con una certificazione di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa decontaminazione e in ottemperanza alle norme di Genova legge e regolamenti. Il Venditore si riserva il diritto di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro addebitare all’Acquirente tutti i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi costi sostenuti nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta Prodotti non fossero decontaminati secondo i requisiti di EBIT S.r.llegge., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: General Terms and Conditions of Sale
Garanzia. a. Costituisce oggetto 11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che realizzerà tutte le attività connesse alla esecuzione dell’Ordine con la diligenza professionale specifica richiesta per le stesse, secondo i più elevati standard professionali e di qualità e nel rispetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentelegislazione vigente ed applicabile.
b. Sono esclusi dalla garanzia 11.2 Il Fornitore e garantisce che i Prodotti e/o Servizi forniti sono idonei allo scopo cui si intende destinarli, e senza vizi palesi ed occulti per quanto riguarda sia il materiale che la manifattura.
11.3 In particolare, il Fornitore garantisce che i Prodotti consegnati e/o i difetti derivanti da: impropria Servizi eseguiti:
11.4 L'accettazione di consegne tardive, incomplete o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale difettose o il pagamento delle relative fatture non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi costituirà rinuncia a far valere i diritti e/o esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti garanzie ed alle norme di legge applicabili e alle presenti Condizioni.
11.5 Nell'ipotesi di violazione delle garanzie di cui al presente articolo, Pfizer potrà richiedere, a sua discrezione l'immediata sostituzione gratuita dei Prodotti o l'eliminazione del difetto o la riduzione del prezzo. Laddove il Fornitore non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento fosse in grado di soddisfare le richieste di Pfizer quest'ultima avrà diritto di porre rimedio ai difetti e/o riparare i danni a spese del Fornitore.
11.6 Ogni altro diritto scaturente dall’inadempimento, quale la risoluzione e il risarcimento del danno patito, rimarrà inalterato.
11.7 Le garanzie di fuori delle specifiche ambientali cui sopra sono efficaci per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo 12 mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decorrere dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraconsegna dei Prodotti - o 2 anni in caso di appalto - fatte salve le ipotesi di applicazioni in singoli casi di termini più estesi negoziati con il Fornitore o derivante dalla legge o dagli usi e consuetudini. Nessuna contestazione, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturache il Fornitore potrà sollevare in via giudiziaria o altrimenti, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito lo esonererà dagli obblighi di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi consegnare e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro fornire alle date ed ai luoghi convenuti i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose Prodotti e/o viziate e l’eventuale manodopera Servizi, di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore cui al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunapresente Ordinativo.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia 11.1 MARZORATI garantisce i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; propri prodotti per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificatoconsegna, salvo diversi accordi scritti tra le parti.
d. Qualora11.2 Qualora il CLIENTE intenda denunciare la sussistenza di presunti vizi di qualsivoglia natura inerenti i prodotti, successivamente dovrà provvedere, a proprie spese, a trasmettere la merce a MARZORATI per i riscontri del caso, o a produrre dettagliata documentazione, incluse le fotografie del prodotto che si presume difettoso, al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali fine di consentire a MARZORATI la verifica sull’effettività del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentedifetto contestato.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta11.3 Salvo quanto disposto nel punto precedente, a pena di perdita del diritto, esclusivamente il CLIENTE dovrà denunciare per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa a MARZORATI la presenza di Genova di EBIT S.r.l. vizi o difetti entro otto 8 (otto) giorni dalla scoperta data di scoperta.
11.4 La mancata comunicazione da parte del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente CLIENTE del difetto entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonosuddetti termini solleverà MARZORATI da ogni responsabilità.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui 11.5 Qualora venga accertato il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difettoil difetto contestato, occorrendo MARZORATI si impegna a tal fine specifica dichiarazione scritta sostituire le parti viziate/difettose, o ad effettuare le relative riparazioni presso i propri stabilimenti, secondo le ordinarie modalità e tempistiche di EBIT S.r.l. al riguardoconsegna.
x. Xxxxx 11.6 Salvo quanto disposto nei punti precedenti, non è prevista alcuna forma di garanzia in caso di errato uso, cattiva conservazione, mancata manutenzione o manomissione dei prodotti.
11.7 Per i casi componenti difettosi non prodotti da MARZORATI, valgono le modalità ed i termini di dolo garanzia del produttore di detti componenti.
11.8 Le spese di trasporto ed imballo dei prodotti o delle parti di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamentericambio, in dipendenza caso di attivazione della presente garanzia, sono a carico di MARZORATI. I prodotti difettosi o comunque sostituiti diventano di proprietà di MARZORATI.
11.9 Eventuali ritardi di MARZORATI nella prestazione del servizio di garanzia non comportano per il CLIENTE il diritto alla sospensione dei vizi pagamenti.
11.10 In caso di ritardo e/o difetti denunciati e accertatiinsolvenza, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitivaanche parziale, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo CLIENTE con i pagamenti, XXXXXXXXX xxxx esonerata da ogni obbligazione di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.garanzia
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 9.1 Nella misura in cui la riparazionelegge lo permette, ovvero salvo che sia disposto espressamente nei presenti Termini e Condizioni, nessuna Parte offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, obbligatoria o di altro genere, comprese, senza limitarsi ad esse, le garanzie di commerciabilità, idoneità per un fine particolare e di non violazione. Emburse non è responsabile né del contenuto né delle informazioni alle quali si può accedere attraverso i servizi acquistati. Il Cliente riconosce e accetta che ciascun servizio può presentare errori, difetti o altri problemi che potrebbero provocare un guasto del sistema. Di conseguenza i servizi, compresi l’intero Contenuto, il Software (e anche qualunque aggiornamento o modifica dello stesso), funzioni materiali e informazioni messe a disposizione o a cui si accede tramite i servizi, nonché tutta la sostituzioneDocumentazione ad essi allegata, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti si forniscono “così come sono”, per cui ogni uso che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentene verrà fatto sarà responsabilità esclusiva del Cliente.
b. Sono esclusi 9.2 Purtuttavia, Emburse concede al Cliente una garanzia per un termine massimo di 90 giorni dalla data di acquisto, qualora si verificasse qualche difetto o guasto nel Software o esso non funzionasse in modo adeguato. Tale garanzia non copre i vizi e/danni o i difetti derivanti da: impropria dalle azioni o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi omissioni del Cliente e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; degli Utenti Autorizzati, azioni di terzi o eventi che possono sfuggire al ragionevole controllo di Emburse.
9.3 Nel caso in cui si verificasse un difetto o un guasto e il Cliente lo notificasse debitamente e in modo tempestivo a Emburse, quest’ultima ne controllerà il funzionamento ai e in presenza di fuori delle specifiche ambientali guasti o difetti riparerà o sostituirà gratuitamente la Licenza del Software acquistata. Se Emburse ritenesse impossibile riparare il guasto o sostituire la Licenza, rimborserà la somma pagata dal Cliente in funzione dell’importo indicato nel Buono d’Ordine o nella fattura pagata per il macchinario/ari oggetto Servizio solo dopo aver ricevuto dal Cliente una dichiarazione scritta con promessa di aver eliminato ogni copia del contratto;
c. Software e di non farne uso. Per ottenere il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo rimborso dovrà quindi disinstallare il Software e restituire ogni dispositivo, Documentazione e altro materiale associato (come materiale stampato) a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio Emburse con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoprova d’acquisto.
d. Qualora9.4 Quella di cui sopra è l’unica garanzia di ogni tipo, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito sia essa espressa o implicita. Emburse esclude le garanzie implicite di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune commerciabilità e idoneità per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.fine
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Samples: Software License Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo di fornitura offerto è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod.civ.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all'uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi, a scelta decorrere dalla data della verifica di EBIT S.r.l conformità/collaudo esperita con esito positivo (data di parti accettazione della fornitura). Nel corso di tutto tale periodo l'aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni e prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni e prodotti consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all'uso per il quale sono destinati. La Stazione Appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei beni e prodotti forniti, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di 12 mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento degli stessi, senza bisogno di provare il vizio o difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità. Le parti coperte Il Fornitore non potrà sottrarsi alle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da garanzia un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e la durata non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete dell'Amministrazione. Con particolare riferimento ai prodotti software inclusi nel pacchetto di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. upgrade, durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare sopra indicato il Fornitore garantisce: · il buon funzionamento del bene/ del/dei benisoftware installato/i, EBIT S.r.l si impegna impegnandosi a fornire all’Acquirente riparare o, laddove necessario, sostituire il programma che presenti un funzionamento non conforme con le indicazioni opportune per rimediarespecifiche tecniche dichiarate; · l'aggiornamento, ove possibilesia conservativo che migliorativo, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi egratuito del/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata Adei software installato/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per durante tutto il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardogaranzia.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Diagnostici E Software Per Laboratorio
Garanzia. a. Costituisce oggetto Il Venditore fornisce all’Aquirente unicamente una garanzia meccanica delle sue macchine per la durata di 12 mesi decorrenti dalla consegna ‘’ex-works’’ (art. 12 CGV). Le parti sostituite in garanzia non estenderanno la durata della garanzia stessa. La Garanzia dei componenti e dei semi-assemblati che non sono costruiti dal Venditore è limitata alla garanzia relativa del sub-fornitore. La Garanzia Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx S.r.l. copre unicamente, a scelta del Venditore, la sostituzione o la riparazione, ovvero la sostituzionea cura e spese del Venditore e presso il suo stabilimento, di tutte le parti che verranno riconosciute difettose dal nostro servizio tecnico a scelta causa di EBIT S.r.l un errore di progettazione od esecuzione. La resa dei pezzi consegnati in sostituzione sarà effettuata “ex works”. Il Venditore provvederà alla sostituzione o riparazione nel tempo che sarà concordato tra le parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili avrà facoltà di richiedere all’Acquirente la restituzione dei pezzi sostituiti. Il Venditore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte le sue macchine in modo da soddisfare tale Garanzia. Per beneficiare della Garanzia, il Cliente deve avvisare il Venditore per iscritto di qualsiasi difetto entro 8 (otto) giorni solari dalla scoperta, includendo la fattura d’acquisto. I prodotti dovranno pervenire presso lo stabilimento di Bareggio (MI), o in luogo diversamente concordato, in porto franco entro i termini di Garanzia. La Garanzia non si estende alle parti soggette a difetto normale usura. La Garanzia decade o non opera nei seguenti casi: - installazione non in conformità alle normative vigenti ed alle regole; - assoggettamento a sovraccarichi oltre i limiti di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte targa e montaggio non corretto; - se la macchina è stata riparata, smontata o manomessa da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi personale non autorizzato per iscritto dal Venditore - negligenza, trattamento trascurato, eccessivo sfruttamento dei dispositivi; - errata o carente manutenzione o errate manovre del personale dell’Acquirente o dell’utilizzatore; - mancata interruzione dell’uso del macchinario in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura e/o i difetti pressione di esercizio; - utilizzo della macchina per scopi o servizi diversi da quelli per cui la macchina è stata commissionata; - se le apparecchiature sono state compromesse a seguito del contatto con fluidi abrasivi e corrosivi ed in ogni caso non compatibili coi materiali impiegati nella costruzione; - deterioramento o danni derivanti da: impropria dal trasporto a cura dell’Acquirente; - guasti derivanti da applicazioni non previste dalle specifiche tecniche; - se il magazzinaggio della merce fuori dello stabilimento del Venditore non si conforma alle raccomandazioni del Venditore o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentealle attuali pratiche standard; - se lo smontaggio delle apparecchiature od altri tipi di interventi venissero fatti senza l’espresso consenso scritto del Venditore, od effettuati da persone non autorizzate per iscritto del Venditore - se le parti originali venissero sostituite con parti di altra origine senza autorizzazione e preventivo consenso scritto del Venditore per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale sostituzione; - per ogni altra causa non appartenente alla rete direttamente imputabile al Venditore. La Garanzia non copre le spese che dovessero emergere dallo smontaggio, dal montaggio, dal trasporto e dalla movimentazione delle macchine. La sostituzione di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software una o interfacce più parti, per qualsiasi ragione, non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. estende il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benigaranzia. Nel In caso di collaudo difetti di costruzione o errori di lavorazione in contraddittorio con emissione del relativo certificatoGaranzia, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno l’onere della prova è sempre a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe I materiali di costruzione proposti sono da intendersi come raccomandazioni soggette in ogni caso a verifica e diarie in vigore al momento dell’interventoad accettazione dell’Acquirente; quindi l’Acquirente si assume ogni responsabilità. Le raccomandazioni, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto basate sull’esperienza del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto Venditore e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti le migliori informazioni disponibili e dovutamente comunicate dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati non garantiscono contro l’usura e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo la corrosione chimica. L’Acquirente non può richiamare i termini di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti per spostare o cancellare i pagamenti. Le clausole di questo articolo sono la sola espressione degli obblighi del Venditore rispetto alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: garanzie che coprono la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia merce e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lle parti o i servizi erogati.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione5.1. Qualsiasi vizio evidente dei prodotti venduti, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; dovrà essere denunciato dal Cliente per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaiscritto, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti. Eventuali vizi occulti dei prodotti, dovranno essere denunciati dal Cliente per iscritto, con lettera raccomandata A/Ra pena di decadenza, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto e non oltre 8 giorni dalla scoperta loro scoperta.
5.2. In relazione ai prodotti standard da catalogo, la Società garantisce che al momento della spedizione essi sono conformi alle specifiche descritte nel catalogo stesso e sono esenti da vizi. Eventuali vizi evidenti o occulti dovranno essere denunciati, a pena di decadenza, entro i termini indicati al precedente articolo 5.1.
5.3. In ogni caso, la garanzia per vizi prestata dalla Società avrà una validità massima di 12 (dodici mesi) mesi dalla data di spedizione dei prodotti.
5.4. In relazione a tutti i prodotti adattati o personalizzati su richiesta del vizio Cliente, la Società garantisce esclusivamente la conformità degli stessi alle specifiche tecniche concordate con il Cliente al momento della stipulazione del Contratto e l’esistenza delle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione e nel manuale d’uso predisposti dalla Società. Xxxx ritenersi espressamente esclusa ogni altra garanzia. In particolare, in relazione ai software, la Società non garantisce che gli stessi siano privi di difetti e che funzionino ininterrottamente e perfettamente in ogni loro applicazione
5.5. La garanzia per vizi prestata dalla Società cesserà di avere effetto in tutti i casi in cui il Cliente o difettoterzi, effettuino, senza il previo consenso scritto della Società, degli interventi di riparazione o modifica sui prodotti forniti dalla stessa. Insieme Parimenti, la garanzia sui prodotti cesserà di avere effetto ogni qualvolta il Cliente o terzi alterino, utilizzino, installino, mantengano, o immagazzinino in modo improprio i prodotti venduti dalla Società, ovvero qualora i prodotti non vengano utilizzati in conformità alle specifiche indicate nel catalogo o in ambienti non idonei.
5.6. In caso di vendita di prodotti fabbricati o forniti da terzi, la Società sarà responsabile nei confronti del Cliente per gli eventuali vizi degli stessi, esclusivamente entro i limiti dei diritti di garanzia che la stessa vanti nei confronti di detti fabbricanti o fornitori.
5.7. I prodotti difettosi o non conformi dovranno essere restituiti alla Società, previa autorizzazione al reso rilasciata dalla Società attraverso regolare procedura RMA (Return Material Authorization – modulo scaricabile al link xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xx) a cura e spese del Cliente, con la denuncia specifica descrizione dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoriscontrati, allegando copia l’indicazione del numero identificativo, la descrizione dei prodotti e il numero e la data della lettera relativa fattura di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonovendita.
f. La 5.8. In adempimento agli obblighi di garanzia prestata da EBIT S.r.lprevisti nelle presenti Condizioni Generali la Società avrà la facoltà, a sua esclusiva scelta, di riparare il prodotto gratuitamente o di sostituirlo con uno funzionante, qualora il prodotto evidenzi una difettosità imputabile alla progettazione o produzione. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per Si precisa che la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla la sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri prodotto rappresentano gli unici rimedi disponibili in relazione agli obblighi di analoghe caratteristichegaranzia qui previsti. È esclusa ogni azione o pretesa del Cliente anche risarcitoria, ovvero alla di risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento riduzione del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessicorrispettivo.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. L'Appaltatore espressamente garantisce la riparazionepiena utilizzabilità di quanto fornito in opera, ovvero riconoscendo di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c.
2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la sostituzionefornitura e posa in opera venga realizzata a regola d’arte e che i relativi impianti, a materiali, attrezzature e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano:
a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, alle lavorazioni e alla scelta di EBIT S.r.l componenti, che devono essere di parti facile reperibilità sul mercato
b) conformi ai requisiti funzionali e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto
c) rispondenti a difetto tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili presso l’aeroporto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia riferimento
d) durevoli nel tempo e la durata della stessa sono indicate separatamentenon soggetti ad eccessiva usura.
b. Sono esclusi 3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete data di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo redazione dell’ultimo verbale di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Collaudo tecnico-funzionale favorevole.
c. 4. Durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo l'Appaltatore provvede a quello propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di componenti, parti assemblate o dispositivi difettosi o irregolarmente forniti in opera, fatto salvo il diritto della consegna dei beniCommittente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui, nel corso del relativo certificatosuddetto periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualorasi rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l l’Appaltatore si impegna a fornire all’Acquirente provvedervi utilizzando componenti, parti assemblate o dispositivi di nuova fabbricazione. Le parti da sostituire si intendono in opera e consegnate franco aeroporto. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento.
5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, delle prestazioni contrattuali, obbligandosi ad eseguire le indicazioni opportune per rimediareriparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, ove possibilein ogni caso, agli eventuali malfunzionamentinon oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, fermo restando che l'Appaltatore si assume i rischi e le spese necessarie per l’attuazione relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di dette misure saranno a carico della parte Acquirentetutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento.
e. La denuncia degli eventuali vizi 6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accettare la fornitura in opera anche priva delle caratteristiche/funzionalità richieste. In tal caso troverà applicazione il meccanismo di riduzione del corrispettivo.
7. Qualora previsto nella documentazione tecnica allegata al Contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del verbale di Xxxxxxxx finale favorevole, la più idonea assistenza postvendita, in modo da consentire in ogni circostanza, la reperibilità, per tale periodo, di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità di quanto fornito e posato in opera.
8. L’Appaltatore è tenuto a trasferire alla Committente tutte le garanzie ricevute dai Subappaltatori/Subfornitori relativamente a qualsiasi parte acquistata e/o riparata da tali soggetti.
9. Con espresso riferimento alle componenti software, nel caso in cui i vizi e i difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattasi palesino solo dopo l’accettazione, l’Appaltatore è tenuto a pena coprire i conseguenti disservizi tramite la garanzia. La Committente può, pertanto, avvalersi della garanzia per un periodo di perdita del dirittododici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) dal go live con esito positivo di quanto fornito in opera, esclusivamente per iscrittooperando, con lettera raccomandata A/Rove contrattualmente previsto, rivolta alla sede operativa anche in relazione a nuovi sviluppi. La garanzia copre, in ogni caso, tutti i vizi denunciati dalla Committente nel termine di Genova di EBIT S.r.l. entro otto sessanta giorni dalla scoperta scoperta.
10. A puro titolo indicativo e non esaustivo la garanzia opera al verificarsi dei seguenti eventi:
a) riscontrata non conformità delle componenti software installate e configurate rispetto all’esito ottenuto in sede di Collaudo
b) vizi di progettazione occulti che hanno successivamente dato origine a funzioni non rispondenti alle esigenze evidenziate in fase di analisi (ad es. le configurazioni effettuate e i relativi software implementati non permettono di ottenere il dettaglio dei dati necessari, le funzionalità hanno tempi di risposta non conformi, i report sono con un livello di dettaglio insufficiente o eccessivo)
c) anomalie del vizio o difettosoftware (ad es. Insieme interruzioni di transazioni e procedure, blocchi del sistema)
d) anomalie generate da interventi in altri ambiti, pur se eseguiti con buon esito
e) malfunzionamenti non rilevati né in sede di Xxxxxxxx né successivamente al go live, intendendosi per tali la non aderenza dei risultati a quelli contrattualmente attesi. L’Appaltatore anche in tal caso dovrà effettuare le modifiche necessarie al fine di eliminare le difformità del software installato ovvero modificato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con la denuncia Committente. La revisione (o patch) del software si intenderà accettata se non presenterà più i difetti denunciati e se supererà con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione in contradditorio tra le Parti. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei vizi l’Acquirente difetti, non dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose introdurre nuovi errori e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidifetti, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunané creare ulteriori malfunzionamenti.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto 10.1. Tutti i beni sono coperti dalla garanzia di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna al Cliente, per i difetti di conformità, ai sensi degli artt. 128 -135 del Codice del Consumo (di seguito, “Garanzia”). Si ha un difetto di conformità, quando il bene interessato: a) non è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; oppure b) non è conforme alla descrizione fatta dal venditore; oppure c) non presenta le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il Cliente può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto anche delle dichiarazioni fatte nella pubblicità o nella etichettatura. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della Garanzia la riparazione, eventuali guasti o malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del Cliente ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi un uso del Bene non conforme alla sua destinazione d'uso e/o i difetti derivanti da: impropria a quanto previsto nella relativa documentazione tecnica.
10.2. Il difetto di conformità deve essere denunciato a Iren Mercato, per iscritto, a mezzo raccomandata o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete a mezzo pec, all’indirizzo di assistenza ufficiale cui al successivo articolo 13, a pena di decadenza dalla Garanzia, nel termine di 2 (due) mesi dalla data in cui è stato scoperto. Per poter usufruire della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per Garanzia, il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello Cliente dovrà fornire prova della data dell'acquisto e della consegna dei beniBeni. Il Servizio di Assistenza Clienti effettuerà un'indagine tecnica con l'intento di fornire indicazioni per la risoluzione della non conformità rilevata.
10.3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la non conformità da remoto tramite il Servizio di collaudo Assistenza Clienti, Iren Mercato, previa verifica che il Bene e la relativa non conformità siano coperti dalla Garanzia, provvederà ad inviare un Tecnico presso il Cliente e solo nel caso in contraddittorio cui, anche con emissione del relativo certificatodetto intervento, non sia possibile risolvere la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatonon conformità, Iren Mercato, sempre tramite il Tecnico, provvederà alla sostituzione dello stesso nei termini indicati ai successivi paragrafi 10.4, 10.5 e 10.6.
d. Qualora10.4. La Garanzia si applica al Bene che presenti un difetto di conformità, successivamente purché lo stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella relativa documentazione tecnica. In caso di difetto di conformità, Iren Mercato provvede, senza spese per il Cliente, al positivo collaudo dell’apparecchiaturaripristino della conformità del Bene mediante riparazione/sostituzione o a proporre la riduzione del prezzo, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali fino alla risoluzione del sito Contratto. Se il vizio non dovesse consistere in un difetto di installazione conformità ai sensi degli artt. 128 e seguenti del bene/ dei beni Codice del Consumo, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti dal Servizio di Assistenza, nonché i costi di trasporto se sostenuti da Iren Mercato, in quest’ultimo caso fino a un importo massimo complessivo di € 150,00 (tipo interferenze centocinquanta/00).
10.5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, Iren Mercato non fosse in grado di rendere al proprio Cliente un Bene in garanzia (ripristinato o sostituito), potrà procedere a propria discrezione alla restituzione del controvalore del Bene, a cui corrisponde la restituzione del Bene stesso da radiofrequenzeparte del Cliente a Iren Mercato oppure alla sua sostituzione con un Bene di caratteristiche pari o superiori.
10.6. Nei casi di restituzione del Bene da parte del Cliente (con restituzione del controvalore da parte di Iren Mercato) il Tecnico incaricato da Iren Mercato contatterà il Cliente al fine di concordare una data e un orario per la disinstallazione e il ritiro del bene interessato, variazioni del campo magnetico etc) rispetto con spese a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare carico di Iren Mercato. In tal caso, il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l Cliente si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareimpegna, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentia mettere a disposizione del Tecnico la confezione originale, fermo restando che completa in tutte le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentesue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, accessori, ecc…).
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: General Conditions of Contract
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo 8.1 I diritti di garanzia decorre nei confronti del Fornitore sono subordinati all'adempimento degli obblighi di controllo e di denuncia del Cliente per vizi palesi dei beni e servizi forniti dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniFornitore. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui il Cliente non denunci i vizi palesi entro 8 giorni dall’arrivo della merce e dei servizi presso la sede del relativo certificatoCliente, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoi vizi si intendono accettati.
d. Qualora8.2 Se le forniture o i servizi del Fornitore si rivelano difettosi, successivamente il Fornitore è tenuto a rimediare ai difetti a sua discrezione, eliminando il difetto o effettuando una consegna sostitutiva. In caso di consegna sostitutiva, il Cliente è tenuto a restituire l'articolo difettoso al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito Fornitore in conformità alle disposizioni di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l legge. Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che assume le spese necessarie per l’attuazione l'adempimento successivo, in particolare i costi di dette misure saranno a carico trasporto, di manodopera e di materiale; ciò non vale tuttavia se i costi aumentano in quanto l'oggetto della parte Acquirentefornitura si trova in un luogo diverso da quello dell'uso previsto.
e. La denuncia 8.3 Il Fornitore ha il diritto di subordinare la prestazione complementare dovuta ex paragrafo 8.2 al pagamento del prezzo d'acquisto da parte del Cliente. L'acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.
8.4 Ove risultino vizi della fornitura, non rimediati dal Fornitore ai sensi del precedente paragrafo 8.2, dopo due tentativi e tali vizi comportino l’inidoneità della fornituraall’uso previsto o ne riducano in modo significativo il valore il Cliente può chiedere la riduzione del prezzo di acquisto o recedere dal contratto. Per chiarezza si ribadisce che il diritto di recesso non sussiste nel caso di un difetto trascurabile. Inoltre, il Cliente può richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni non coperti dalla riduzione del prezzo ai sensi dell’articolo 7.
8.5 Salvo in caso di mala fede e subordinatamente al paragrafo 7.5 la garanzia per vizi si prescrive 12 mesi dopo la consegna o, se è richiesta l'accettazione, dopo l'accettazione.
8.6 La normale usura è esclusa dalla garanzia. L'usura ordinaria colpisce in particolare le parti soggette a logoramento come, a titolo esemplificativo, filtri, guarnizioni per alberi (ad es. su pompe, agitatori ecc.), guarnizioni in generale, iniettori, membrane, tubazioni ad alta pressione, ecc.
8.7 È esclusa qualsiasi forma di garanzia se il Cliente stesso, o un terzo non incaricato dal Fornitore, causa un guasto o un danno, a seguito di un uso non conforme del bene fornito all’uso a cui è destinata la fornitura o alle istruzioni del Fornitore o alle regole della prudente e professionale gestione degli impianti e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadei macchinari, a pena o mediante il montaggio, l’installazione o la messa in funzione non conformi alle istruzioni fornite dal Fornitore, per un errore di perdita del dirittofunzionamento o di una manutenzione impropria, esclusivamente per iscrittoad es. mediante l'uso di mezzi di manutenzione inadeguati, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso oppure se il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento stesso o un terzo non incaricato dal Fornitore apporta una modifica sostanziale all'oggetto della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonofornitura.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l8.8 I componenti della macchina sono progettati e selezionati per l'uso con materie prime in PU non aggressive disponibili in commercio. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/Materie prime con effetto corrosivo o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventoabrasivo, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentoreagiscono fortemente ad acido o alcalino a causa di additivi o che contengono solidi cristallini o minerali, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto possono portare ad una maggiore usura e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino quindi ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessauna minore durata. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta Cliente è l'unico responsabile delle conseguenze dell'utilizzo di EBIT S.r.l. al riguardotali materie prime.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione6.1 Alla sottoscrizione del Contratto Definitivo, a scelta garanzia dell’esatto adempimento di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatotutte le obbligazioni assunte, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l sub-concessionaria si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione evidenza e consegnare copia a SOGEAAL di dette misure saranno fideiussione bancaria o assicurativa con primario istituto a carico della parte Acquirenteprima e semplice richiesta pari ad Euro 236.000,00 (duecentotrentasemila/00).
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve 6.2 Detta fideiussione dovrà essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente valida per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con tutta la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione durata del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il l’ulteriore periodo di detenzione 6 (sei) mesi dalla scadenza del bene/ dei beni presso l’Acquirentemedesimo accordo, sino ad un massimo e dovrà espressamente:
1. contenere la clausola di preventiva escussione del 30% del prezzo in fatturadebitore principale;
2. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaprevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta di SOGEAAL;
3. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/escludere la possibilità che siano opposte eccezioni o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – riserve di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli genere o la facoltà di richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione;
4. escludere che possano altresì costituire riserva od ostacolo alla escussione del fideiussore né eccezioni o contestazioni da parte della sub-concessionaria in qualunque forma mosse, né la pendenza di procedimenti innanzi l’Autorità Giudiziaria.
6.3 La mancata consegna della fideiussione nei 30 giorni successivi alla firma del contratto definitivo potrà costituire motivo di risoluzione immediata di diritto del Contratto Definitivo per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirenteinadempienza della sub-concessionaria.
6.4 C.F. : 00977680917 In caso di escussione anche parziale della fideiussione la sub-concessionaria si obbliga fin da ora, direttamente o indirettamenteal fine di consentire la prosecuzione del rapporto oggetto del Contratto Definitivo, in dipendenza dei vizi al pronto reintegro della medesima garanzia e/o difetti denunciati alla stipula di una nuova fideiussione del tutto equivalente, per importo e accertatiper condizioni, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea a quella originaria. La mancata reintegrazione della fideiussione o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinatola sua sostituzione come sopra indicata conferirà a SOGEAAL, nella sua attivazionesola discrezionalità, all’adempimentola facoltà di risolvere il Contratto Definitivo dandone semplice comunicazione al concessionario per mezzo di lettera raccomandata A./R. o per il tramite di posta elettronica certificata (PEC) e la sub- concessionaria sarà tenuta al risarcimento del danno. In tale eventualità, da parte dell’Acquirenteovvero laddove tale facoltà venga esercitata, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; il sub-concessionario rimarrà altresì obbligato al pagamento di una penale per un valore pari a quello del canone che, in difettobase al precedente comma 4.1 della presente scrittura, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia sarebbe maturato nel periodo intercorrente tra quello del, così occorso, anticipato termine del contratto e negligenza quello della naturale scadenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lmedesimo.
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Samples: Sub Concession Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta a) Agilent sostituirà gratuitamente i pezzi di EBIT S.r.l ricambio difettosi impiegati da Agilent nella riparazione del Prodotto per un periodo di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto novanta (90) giorni dalla data di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteprestazione dei Servizi.
b. Sono esclusi dalla garanzia b) Agilent garantisce che gli aggiornamenti software, se correttamente installati e utilizzati sull’hardware designato da Agilent, non mancheranno di eseguire le istruzioni di programmazione a causa di difetti di materiale o manodopera. Agilent garantisce che gli aggiornamenti software standard di Agilent sono sostanzialmente conformi alle specifiche. Agilent non garantisce invece che tali aggiornamenti funzioneranno nelle combinazioni hardware e software scelte dal Cliente né che soddisferanno i vizi requisiti specificati dal Cliente. Agilent non garantisce il funzionamento ininterrotto o privo di errori degli aggiornamenti software.
c) Se Agilent riceverà comunicazione di difetti o non conformità durante il periodo di garanzia, Agilent deciderà discrezionalmente se riparare o sostituire i Prodotti in questione. Il Cliente pagherà le spese di restituzione dei Prodotti ad Agilent. Se Agilent non sarà in grado, entro tempi ragionevoli, di riparare o sostituire il Prodotto difettoso, il Cliente avrà diritto al rimborso del prezzo d'acquisto dietro immediata restituzione del Prodotto ad Agilent. Agilent sosterrà le spese di spedizione dei Prodotti riparati o sostituiti al Cliente.
d) L’organizzazione dei Servizi Agilent potrà usare pezzi ricondizionati in fabbrica con prestazioni equivalenti ai pezzi nuovi.
e/o ) Le garanzie di cui sopra non coprono i difetti derivanti da: impropria da manutenzione non corretta o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirenteinadeguata; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata installazione, riparazioni o tarature eseguite dal Cliente o da personale terze parti non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditriceautorizzate; utilizzo di software hardware, software, interfacce o interfacce non nativi e/materiali forniti dal Cliente o non forniti da EBITterze parti; modifiche non autorizzate; uso o funzionamento ai non corretto fuori dalle specifiche del Prodotto; uso improprio, negligenza nell’utilizzo, incidenti, perdita o danno in occasione di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo spostamenti oppure preparazione inadeguata della sede di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoinstallazione.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce L’aggiudicatario è tenuto a garantire, da vizi e difetti di funzionamento o di montaggio, tutti i prodotti e relativi accessori, oggetto della Garanzia fornitura, ai sensi delle normative vigenti (tra cui art.1490 c.c, 1497 c.c., 1512 c.c., etc.) per un periodo di cinque anni (come prescritto dal D.M. Ambiente dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), o per la riparazionemaggiore estensione temporale offerta in sede di gara, ovvero dalla data del certificato di verifica di conformità, di cui all’Art. 12. La Stazione appaltante esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dei beni forniti. Nel periodo di garanzia la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi Stazione Appaltante ha diritto alla riparazione e/o i difetti derivanti da: impropria alla sostituzione gratuite ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque cattivo funzionamento dei beni ovvero ogniqualvolta la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete Stazione Appaltante rilevi il difetto di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o interfacce non nativi dei requisiti minimi e/o non forniti migliorativi offerti. L’Appaltatore deve: – intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento o vizio entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da EBITparte della Stazione Appaltante; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna – ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre beni mediante riparazione o sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione constatazione, da parte sua, del certificato.
d. Qualoradifetto. Se l’intervento di riparazione non fosse sufficiente a rimuovere la problematica, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatural’Appaltatore è tenuto a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta comunicazione. Nei casi in cui i beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali presentino vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattache li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente Stazione Appaltante potrà domandare la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaai sensi dell’art. 1492 c.c. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto garanzia non sottintende riconoscimento del vizio e/si applica ai danni imputabili a: comportamenti dolosi o del difettocolposi degli utenti e dipendenti scolastici; incendi, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa graveterremoti ed altre calamità naturali; normale usura nel tempo; uso improprio e manomissione, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni di montaggio, utilizzo e documenti forniti manutenzione; stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti; interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni; La garanzia riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla. Se entro i suddetti termini il Fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, la Stazione Appaltante applica, in relazione ad ogni giorno di ritardo e ad ogni altro tipo di inadempimento, le penali previste all’art. 18 e può anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da EBIT S.r.laltri operatori economici i lavori e le sostituzioni necessarie, addebitandone, maggiorati del 20%, tutti i costi debitamente documentati, all’aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia. La garanzia comprende la prestazione della mano d’opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il 5.1 Il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della di ciascuno dei PRODOTTI è di 12 mesi dalla consegna dei beni. Nel caso di collaudo e cessa allo scadere del termine anche se i PRODOTTI non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoservizio.
d. Qualora5.2 Durante questo periodo il VENDITORE si obbliga a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze sempre che ciò non dipenda da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentonaturale logoramento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e o negligenza del committenteCOMPRATORE , da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal COMPRATORE e da casi fortuiti o di forza maggiore.
5.3 Il VENDITORE non assume nessuna garanzia qualora si debba provvedere alla spedizione di macchine smontate in pezzi o comunque non interamente montate presso il suo stabilimento di S. Giorgio di Piano. Il pronto intervento in garanzia da parte del VENDITORE rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del COMPRATORE. Quanto debba essere eventualmente revisionato o sostituito dovrà essere restituito allo stabilimento del VENDITORE franco di ogni spesa. Nulla sarà dovuto al COMPRATORE per il tempo durante il quale l'impianto sarà rimasto inoperoso né il COMPRATORE potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, danni diretti o indiretti di qualsiasi natura conseguenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia. Le parti sostituite restano di proprietà del VENDITORE.
5.4 Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del VENDITORE. Sono esclusi della garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento.
5.5 Per le parti che il VENDITORE ha acquistato da altri fornitori, vigeranno nei confronti del COMPRATORE le garanzie date al VENDITORE stesso da tali fornitori.
5.6 I difetti dei vettore da uso PRODOTTI comunque riscontrati, dovranno essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta.
5.7 Qualunque altro obbligo del VENDITORE per deficienza o danno, che non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lsia contemplato più sopra, viene esplicitamente escluso.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 8.1. Il Venditore non garantisce la resistenza della Garanzia colorazione, la riparazioneresistenza alla rigatura o allo stonewash o la coerenza del colore della carta o dei supporti o dell'inchiostro o la corrispondenza di tipografia per i Prodotti realizzati o resi dal Venditore. Il Compratore non potrà rifiutare i Prodotti o rivendicare il Venditore per variazioni di dimensioni, ovvero la sostituzionequantità, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi formato, durezza, qualità, finitura satinata e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai colore al di fuori delle specifiche ambientali del ragionevole controllo del Venditore.
8.2. I colori dei prodotti devono corrispondere a campioni o schizzi forniti dal Venditore nel modo più preciso possibile, ma non si fornisce nessuna garanzia per una corrispondenza esatta. I prodotti litografici verranno abbinati a colori standardizzati o stabiliti (ad es. Pantone®) e prodotti con l’uso di normali coloranti commerciali per la corrispondenza del colore.
8.3. Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche, le raccomandazioni, i disegni e altri dettagli relativi a Prodotti o campioni forniti dal Venditore, le descrizioni e le illustrazioni contenute nei cataloghi, nei listini prezzi e in altre pubblicità del Venditore sono solo approssimative o basate su prove ritenute affidabili e non costituiscono qualsiasi rappresentazione, avvallo o garanzia.
8.4. È unica responsabilità del Compratore determinare se i Prodotti sono idonei ai fini del Compratore. La garanzia di idoneità per uno scopo particolare è esclusa in quanto i Prodotti sono forniti sulla base del fatto che il macchinario/ari oggetto del contratto;Compratore ha determinato in modo indipendente l'idoneità dei Prodotti ai fini della sua finalità.
c. il periodo 8.5. Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benidifetti nel materiale e nella lavorazione. Nel In caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la mancanza della presente garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre entro trenta (30) giorni dalla data di emissione consegna, tramite una notifica a partire da quella data ed entro sette giorni dalla comparsa del certificatodifetto ye quando si verifichi che i Prodotti siano stati stoccati e utilizzati in conformità con gli standard del Venditore, il Venditore dovrà, in un periodo di tempo ragionevole, correggere i difetti tramite la loro sostituzione senza alcun addebito presso la sede del Venditore o nella sede a elezione del Venditore o dovrà rilasciare un credito in un importo non superiore al prezzo di I Prodotti se il Venditore a sua sola discrezione determina che la sostituzione non è commercialmente pratica. La garanzia fornita non sarà vincolante per il Venditore se l'Acquirente non informa immediatamente il Venditore per iscritto del danno o comunque entro sette (7) giorni dalla comparsa del danno.
d. Qualora8.6. Il Venditore non sarà in nessun caso responsabile di danni speciali, successivamente punitivi, incidentali o consequenziali, inclusi, ma non limitati, alla perdita di profitto, alla perdita di vendite, alla perdita di opportunità, alla perdita di utilizzo o al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito capitale o alla perdita di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo produzione o ad altri danni Tipo derivante o in alcun modo legato alla violazione della garanzia anche se il Venditore è stato informato della possibilità di tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentedanni.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/8.7. I rimedi del Compratore qui indicati sono esclusivi ed è responsabilità totale del Venditore derivante da qualsiasi contratto o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadalla fabbricazione, a pena vendita, consegna, rivendita, installazione o utilizzo di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa qualsiasi Prodotto non eccederanno il prezzo di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia acquisto dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoProdotti su cui si basa suddetta responsabilità.
f. La garanzia prestata 8.8. Il Compratore riconosce che il Venditore non ha fatto alcuna rappresentazione all'acquirente diverse da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/quelle che sono specificamente indicate o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunacontenute nel presente documento.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento8.9. Nonostante quanto sopra, l’Acquirente avrà unicamente dirittotutte le garanzie fornite dal Venditore sono soggette alle Leggi Applicabili. Qualsiasi altra garanzia di commerciabilità, a scelta idoneità ad uno scopo particolare o altra garanzia di EBIT S.r.l.qualità o altrimenti, espressa o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristicheimplicita dalla legge, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lnella misura consentita dalle Leggi Applicabili.
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Samples: Sales Contracts
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 8.1 - Il Fornitore garantisce la riparazioneconformità di prodotti forniti, ovvero la sostituzione, a scelta intendendosi cioè che i prodotti sono privi di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi nei materiali e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti. La garanzia opera nei limiti di cui all’art. 1495 c.c., fatte salve le ulteriori limitazioni di cui al presente articolo nonché le tolleranze d’uso. Nulla verrà riconosciuto dal fornitore per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete eventuali danni diretti agli impianti od al prodotto finito dell’acquirente.
8.2 - Con l’obbligazione di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi garanzia il Venditore si impegna a sostituire il prodotto viziato e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai difettoso nei limiti del Contratto e comunque senza alcun ulteriore obbligo di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto risarcimento del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all’Acquirente e/o a terzi da difetti riscontrati sui beni oggetto dei Prodotti, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge. In ogni caso le Parti riconoscono che la responsabilità complessiva del contratto deve essere fattaVenditore nei confronti dell’Acquirente è limitata al prezzo pagato dall’Acquirente per i Prodotti che hanno dato origine alla responsabilità del Venditore.
8.3 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, a pena per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.
8.4 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di perdita del diritto, esclusivamente otto giorni dalla consegna per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale.
8.5 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del vizio Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportune svolgere i lavori necessari alla sostituzione o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica riparazione presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di interventoCliente, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente quest’ultimo sosterrà le solo spese di viaggio di e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e di trasferta dei tecnici, qualora fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe nel modo più rapido e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunasicuro.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ 8.6 - La garanzia decade ogniqualvolta i beni oggetto prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaFornitore. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. Fornitore non risponde degli eventuali danni – inoltre dei difetti di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirenteloro natura, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati sono soggette ad usura rapida e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessicontinua.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto Il Venditore garantisce solo che i Beni sono conformi ad eventuali specifiche concordate con il compratore, e che al momento della Garanzia consegna il Venditore detiene la riparazioneproprietà dei beni, ovvero esenti e liberi da qualsiasi vincolo e gravame. (la sostituzione“Garanzia”). In ogni caso, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi il Compratore deve effettuare un’ispezione tempestiva dei Beni e/o Servizi al momento della loro ricezione entro un termine commercialmente ragionevole ed in modo tale da non superare i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete sette (7) giorni di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi calendario dal ricevimento dei Beni e/o Servizi. L’uso o il godimento di Beni da parte del Compratore o la rivendita degli stessi saranno ritenuti accettazione tacita dei Beni interessati come conformi al Contratto di Vendita, a meno che il Compratore non forniti da EBIT; modifiche fornisca al Venditore un avviso scritto di rifiuto o di non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) conformità rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto detti Beni prima o in concomitanza dell’uso degli stessi da parte del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ Compratore e in conformità all’Articolo 10 di questo Contratto. L’ispezione o la mancata ispezione dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi Beni e/o Servizi da parte del Compratore non potrà comportare un ritardo nel pagamento spettante al Venditore. In caso di avviso di difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattagiustificato e tempestivo in conformità all’Articolo 10 di questo Contratto, il Venditore, a pena sua insindacabile discrezione, si riserva di perdita riparare o di sostituire i Beni difettosi con materiale sostituibile entro un termine ragionevole. Se, a discrezione del dirittoVenditore, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme questi stabilisce che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della o la riparazione non fossero efficaci, la responsabilità del Venditore ai sensi di questa Garanzia sarà limitata ad una riduzione del Prezzo di Vendita. Termini e condizioni non possono essere annullati. Inoltre, il Prezzo di Vendita non può essere rimborsato. La parti riconosciute difettose sostituite diventeranno proprietà del Venditore. Il Compratore rimarrà l’unico responsabile per danni subiti a seguito di normale ed inevitabile usura, manipolazione scorretta o negligente, uso eccessivo, materiali operativi inappropriati e condizioni di installazione inadatte. La Garanzia del Venditore non si estende ai Beni e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzioneServizi acquistati da fornitori terzi tramite il Venditore. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio Detti Beni e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.lServizi forniti da fornitori terzi sono coperti solo dalle eventuali garanzie dei rispettivi fornitori. al riguardo.
x. Xxxxx Se il Compratore rivende i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi Beni e/o difetti denunciati Servizi (compresi Beni e/o Servizi di terzi che sono stati eseguiti in base al Contratto di Vendita), gli articoli da 8 a 13 di queste Condizioni verranno incorporati nel contratto di rivendita. Il venditore non riconosce espressamente ed esclude qualsiasi garanzia, comprese garanzie implicite di commerciabilità e accertati, ovvero di idoneità per uno scopo particolare e qualsiasi garanzia che possa diversamente insorgere nel corso di trattative tra compratore e venditore o da eventuale prassi commerciale. qualsiasi parere tecnico fornito dal venditore in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ relazione all’uso dei beni oggetto del contrattovenduti ai sensi di questo contratto è da ritenersi dato solo per scopi informativi, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea ed il venditore non rilascia alcuna dichiarazione o definitiva, del bene/ dei beni stessigaranzia e non si assume alcun obbligo o responsabilità per tale eventuale parere.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 8.1 Il cliente, in conformità alle buone pratiche e condotte commerciali, deve ispezionare la riparazionemerce immediatamente dopo il ricevimento e, ovvero la sostituzionese necessario, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentenotificarne i difetti.
b. Sono esclusi dalla garanzia 8.2 I reclami relativi a vizi apparenti devono essere segnalati per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, i vizi e/occulti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta. Il superamento di questi periodi di esclusione comporterà la perdita dei diritti di garanzia a causa di questi difetti.
8.3 Lievi scostamenti di colore, posizionamento della stampa o i difetti derivanti da: impropria lievi scostamenti nella qualità della merce non danno diritto al cliente a un reclamo.
8.4 Lo scarto proporzionale fino al 2% relativo a merci marchiate o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque imballate in modo speciale non dà diritto a reclamo.
8.5 Il cliente deve tenere la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari merce oggetto del contratto;reclamo pronta per l'ispezione o l'esame di un esperto.
c. 8.6 In caso di reclamo fondato, ci riserviamo il diritto di sostituire la merce difettosa con successiva consegna di merce priva di difetti. In caso di eliminazione del difetto, siamo obbligati a sostenere le spese di trasporto necessarie ad eliminare tale difetto, nella misura in cui tali costi non vengono aumentati facendo portare la merce difettosa in un luogo diverso dal luogo di esecuzione.
8.7 Se rinunciamo al nostro diritto di effettuare consegne successive o se queste falliscono, il cliente ha il diritto di richiedere l'annullamento del contratto o la riduzione del prezzo di acquisto.
8.8 Non siamo responsabili per difetti materiali della merce che otteniamo da terzi e trasmettiamo al cliente inalterati o senza alterazione delle loro proprietà; la nostra responsabilità in caso di dolo o negligenza grave rimane inalterata. Nella misura in cui noi stessi abbiamo diritti di garanzia nei confronti di terzi a causa di difetti materiali, li cediamo al cliente su richiesta del cliente stesso.
8.9 Salvo in circostanze in cui siamo responsabili in base al dolo, si applica un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoun anno.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Tutti gli Articoli dimostreranno la riparazionequalità e quantità concordata e corrisponderanno agli standard generali e particolari applicabili, ovvero in particolare relativamente a protezione dei lavoratori e sicurezza, trasporto di merci pericolose, trattamento di rifiuti pericolosi, oltre a rispettare le regole di funzionamento e conservazione pertinenti e gli standard tecnici e scientifici riconosciuti. Qualora il Fornitore fornisca una garanzia per la sostituzionepresenza di una particolare caratteristica degli Articoli, tali Articoli dovranno corrispondere a scelta di EBIT S.r.l di parti tale garanzia. Il Fornitore s’impegna ad informare in modo esaustivo WestRock delle opzioni per l’uso e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia l'idoneità, la manipolazione e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale conservazione degli Articoli, qualora le informazioni non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/risultino ovvie o non forniti siano già note sulla base dell’esistente rapporto di lavoro. A meno che non sia stato altrimenti stabilito per iscritto da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. WestRock, il periodo della garanzia sarà di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto rischio per gli Articoli è stato trasferito a WestRock nel rispetto del contratto risultassero inidonei Contratto. Il Fornitore garantisce a WestRock che gli Articoli saranno esenti da difetti al momento della consegna e durante il periodo della garanzia e che sono idonei all’uso concordato o all’uso risultante dalla natura degli Articoli. Qualora venga effettuata una riparazione, il periodo della garanzia (24 mesi) inizierà a decorrere dalla data della riparazione. Se si richiede la definizione di una scadenza per la compliance, si riterrà ragionevole una scadenza di 14 giorni. WestRock verificherà la merce entro un periodo di tempo ragionevole per individuale qualsiasi discrepanza ovvia in termini di qualità o quantità. Tuttavia, non verrà eseguito alcun test di funzionamento; la richiesta verrà in ogni caso ritenuta tempestiva se WestRock la invia al Fornitore entro un periodo di 5 giorni lavorativi calcolati dal ricevimento degli Articoli o all'esecuzione del servizio o dal momento della scoperta in caso di difetti nascosti. A prescindere di quanto sopra, l’Acquirente avrà unicamente WestRock manterrà ogni diritti relativamente a difetti di qualità nella misura piena prevista dalla legge e senza limitazioni. Nel quadro di una richiesta di un successivo adempimento, WestRock ha il diritto, a scelta sua sola e assoluta discrezione, di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o esigere la rettifica del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta la consegna di EBIT S.r.lnuovi Articoli o la nuova fornitura di un servizio. In linea con la Sezione 13, il diritto al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali risarcimento dei danni – di è espressamente riservato in qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamenteevento, in dipendenza dei vizi e/particolare il diritto al risarcimento per danni al posto della consegna o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessidella fornitura.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Termini E Condizioni Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto 17.1 Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, garantisce la dispo- nibilità delle strutture opportunamente attrezzate, dei materiali e delle apparecchiature da utilizzare per la fornitura dei servizi di cui al pre- sente contratto nei termini stabiliti.
17.2 Nell'ambito delle attività del contratto laddove il Contraente debba provvedere a riparazioni, sostituzioni o simili come previsto dal Capitola- to tecnico, approvvigionandosi di materiali, componenti e parti di ricam- bio, garantisce, anche per conto dei propri Subappaltatori e Fornitori, che la fornitura sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato tecnico al con- tratto e che l'oggetto della Garanzia fornitura sia certificato ed omologato secondo necessità e non abbia difetti latenti sia per quanto riguarda i materiali che la riparazionefabbricazione e gli allestimenti anche in fase di riutilizzo.
17.3 Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di malafede o frode o occultamento dei difetti.
17.4 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare alla fornitu- ra, ovvero anche parziale, dopo la sostituzioneconsegna della stessa all'ASI, a scelta causa di EBIT S.r.l ma- nomissioni o negligenza di parti custodia e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi manutenzione, o per avarie do- vute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi ese- guiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale casi in cui quanto sopra non appartenente alla rete sia di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto responsabilità del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoContraente medesimo.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito 17.5 La garanzia non copre il risarcimento di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto danni a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando persone o cose che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico possono risult~e dalla utilizzazione della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni fornitura oggetto del contratto deve essere fattadopo la consegna finale, sempreché essi non risultino dovuti a pena riscontrati difetti di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento cui al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoprecedente punto 17.1.
f. La garanzia prestata 17.6 Le riparazioni sono, di regola, effettuate presso le sedi del Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da EBIT S.r.lriparare, fatto salvo quanto previsto al precedente art. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna17.4.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneGli interventi a seguito di attività di nuovi sviluppi e di manutenzione evolutiva, ovvero la sostituzionesulla base degli ordinativi di lavoro, saranno considerati operativi alla data di accettazione dei relativi prodotti, o in alternativa il loro uso produttivo, ed è previsto un periodo di 12 (dodici) mesi di garanzia a scelta di EBIT S.r.l di partire da tale data. In detto periodo il Fornitore correggerà tempestivamente ed a sua cura e spese tutte quelle parti e componenti che per le quali si dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i riscontrare vizi e/o errori delle attività compiute, fatti salvi i casi in cui gli stessi derivino da cause a lui non imputabili. Il collaudo per gli interventi pianificati e formalizzati attraverso “Ordinativi di Lavoro” (OdL) per i servizi di Nuovi Sviluppi e Manutenzione Evolutiva (comprese adattativa, preventiva e migliorativa) viene effettuato al termine delle attività previste; alla consegna dei relativi prodotti finiti si provvederà a redigere un apposito Verbale di Collaudo (VdC) per ogni Ordinativo di Lavoro. Il Verbale di Xxxxxxxx non verrà emesso in caso di difetti o mancanze tali da rendere il servizio assolutamente inaccettabile. Qualora, invece, i difetti derivanti da: impropria rilevati siano di lieve entità o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; risolubili in breve tempo, il Committente prescriverà specificatamente le soluzioni da adottare subordinando l’emissione del certificato alla regolare esecuzione delle soluzioni prescritte al Fornitore. La manutenzione correttiva a fronte della garanzia delle implementazioni per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata nuovi sviluppi o manutenzione evolutiva comprende gli interventi che dovessero essere necessari per rimuovere non conformità o malfunzionamenti dovuti ad errori all’interno della codifica delle implementazioni e viene prestata sulla base di adeguata documentazione di errore e delle informazioni sul malfunzionamento che saranno fornite da Autostrade per l’Italia. Inoltre sarà cura del personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo Autostrade per l’Italia permettere al Fornitore di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai riprodurre l’errore in ambiente di fuori delle specifiche ambientali test. Anche per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il tali interventi è previsto un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo di 12 (dodici) mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre partire dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ accettazione dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.lrelativi prodotti. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata decade: • qualora si rilevi che il malfunzionamento sia causato da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose eazioni o mancate azioni da parte di Autostrade per l’Italia o inadempienze da parte di Terze Parti sotto il controllo di Autostrade per l’Italia, o circostanze di situazioni di emergenze, o eventi di Forza Maggiore; • sui programmi o parte degli stessi modificati da Autostrade per l’Italia e da Terze Parti sotto il controllo di Autostrade per l’Italia, senza coinvolgimento ed accordo con il Fornitore; • sui programmi o parte degli stessi eseguiti su piattaforme hardware/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici software diverse da quelle prescelte per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta realizzazione dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaprogrammi.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Technical Specifications Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta 5.1 I Prodotti forniti sono garantiti contro difetti di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi materiale e/o di fabbricazione per un periodo di 18 mesi dalla data di marcatura riportata sui prodotti stessi. Il Venditore sostituisce gratuitamente i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per vizi d’origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita all’Acquirente una somma pari al prezzo già fatturato dei prodotti stessi, purchè i difetti derivanti da: impropria siano stati tempestivamente denunciati, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete pretesa dell’Acquirente anche a titolo di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi risarcimento danni diretti e/o indiretti o di rimborso di costi dallo stesso sostenuti (quali a titolo meramente esemplificativo costo di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.).
5.2 Eventuali difettosità o non forniti da EBIT; modifiche conformità dei prodotti devono essere segnalate dall’Acquirente al Venditore per iscritto ed in modo specifico – a pena di decadenza – entro e non autorizzate; funzionamento ai oltre 8 gg dalla data di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. ricevimento della merce e non oltre il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo summenzionato; eventuali difetti occulti devono essere segnalati dall’Acquirente al Venditore per iscritto ed in modo specifico – sempre a quello della consegna dei beni. Nel caso pena di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decadenza - entro 8 gg dalla data relativa scoperta ed entro il termine di emissione del certificatogaranzia.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto 5.3 La garanzia non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi negligenza dell’Acquirente e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaad impiego dei prodotti non conforme alle prescrizioni tecniche fornite dal Venditore, a pena di perdita del dirittoad errata progettazione o fabbricazione dell’apparecchio nel quale sono installati, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose ad errati installazione e/o viziate assemblaggio dei prodotti da parte del Compratore, al mancato rispetto delle avvertenze fornite dal Venditore, ad errata manutenzione, a pulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei, ad errato magazzinaggio, movimentazione e l’eventuale manodopera trasporto, ad uso improprio od incauto dell’apparecchio da parte dell’utilizzatore, ovvero a circostanze che comunque non possono ricollegarsi a difettosità di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaproduzione da parte del Venditore.
g. Nell’ipotesi 5.4 In ogni caso è esclusa la facoltà dell’Acquirente di sospendere o trattenere i pagamenti dovuti al Venditore così come è fatto divieto all’Acquirente di effettuare compensazioni con somme a lui asseritamente dovute, anche nel caso di contestazioni sui prodotti.
5.5 Il Venditore non risponde dei vizi e difetti dei prodotti derivanti, anche indirettamente, da rivendita dei prodotti da parte o per conto dell’Acquirente a terzi a qualunque titolo o in cui il bene/ i beni oggetto caso di incorporazione dei prodotti del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, Venditore in prodotti complessi rivenduti dall’Acquirente a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaterzi. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto Venditore non sottintende riconoscimento del vizio e/assume alcuna responsabilità diretta nei confronti di detti terzi acquirenti, i quali saranno tenuti a rivolgersi esclusivamente all’Acquirente per interventi in garanzia, rimborsi o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.lquant’altro. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: Qualsiasi eventuale difformità fra la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia di cui al presente articolo e negligenza del committentele garanzie fornite dall’Acquirente a terzi, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lricade nella responsabilità esclusiva dell’Acquirente.
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Samples: General Terms and Conditions of Sale
Garanzia. a. Costituisce oggetto 6.1. FORNITORE garantisce che i prodotti saranno:
a) conformi alla descrizione contenuta nell’Ordine Confermato nonché fabbricati in conformità alle previsioni delle presenti CGA;
b) privi di difetti di materiale, di componenti e di fabbricazione;
c) idonei allo scopo espressamente o implicitamente reso noto a FORNITORE.
6.2. La garanzia di cui al presente articolo 6 ha una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di consegna dei prodotti presso gli stabilimenti di COMMITTENTE.
6.3. Prima della Garanzia spedizione dei prodotti, FORNITORE dovrà eseguire una verifica degli stessi e degli imballi al fine di accertare il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 6.1.
6.4. Al momento della consegna, i prodotti si intenderanno presi in consegna da COMMITTENTE con riserva di ogni controllo. COMMITTENTE provvederà ad eseguire le verifiche di cui al precedente paragrafo 3.6 entro il termine ivi indicato.
6.5. COMMITTENTE, successivamente, avrà la riparazionefacoltà di controllare i prodotti, ovvero onde verificarne la sostituzionequalità e la rispondenza a quanto previsto al precedente paragrafo 6.1. Tale accertamento sarà di esclusiva competenza dei servizi di controllo qualità di COMMITTENTE. COMMITTENTE denuncerà per iscritto a FORNITORE ogni non conformità, difetto o inidoneità, palesi o occulti, dei prodotti rispetto a quanto indicato al precedente paragrafo 6.1, in qualsiasi momento, purché entro il periodo di garanzia.
6.6. Nel caso in cui i prodotti presentino delle non conformità, dei difetti o delle inidoneità, COMMITTENTE avrà il diritto di richiedere ed ottenere, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili sua discrezione, in aggiunta a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGA, uno o più dei seguenti rimedi:
a) la durata della stessa sono indicate separatamente.riparazione o la sostituzione gratuita dei prodotti non conformi, difettosi o inidonei;
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi b) l’esenzione, totale o parziale, dal pagamento del corrispettivo relativo ai prodotti non conformi, difettosi o inidonei e/o la restituzione di quanto già pagato in relazione ad essi;
c) l’annullamento di tutti gli Ordini Confermati.
6.7. FORNITORE dovrà prestare la garanzia richiesta da COMMITTENTE ai sensi del precedente paragrafo 6.6, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui le difformità, i difetti derivanti da: impropria o inadeguata le inidoneità sono stati comunicati da COMMITTENTE a FORNITORE.
6.8. FORNITORE presterà, a proprie spese, la garanzia richiesta da COMMITTENTE sostenendone tutti i costi, ivi inclusi i costi di trasporto dei prodotti, sia sostituiti che sostitutivi nonché, ove necessario, quelli sostenuti per inviare i propri operatori sul luogo di riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata e i costi di manodopera.
6.9. In caso di contraddittorio tra FORNITORE e COMMITTENTE in merito all’esistenza di una non conformità, di un difetto o di una inidoneità segnalati da personale non appartenente alla rete COMMITTENTE, fino al raggiungimento di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo un accordo tra le parti, FORNITORE sarà tenuto agli obblighi di software o interfacce non nativi garanzia di cui ai precedenti paragrafi 6.6 e 6.7.
6.10. La presa in consegna e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi ricevimento e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia il pagamento dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto prodotti non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamentepotranno, in dipendenza dei vizi e/nessun caso, essere interpretati come accettazione, quantitativa o difetti denunciati qualitativa, di tali prodotti e accertatilasceranno, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contrattopertanto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilitàimpregiudicati i diritti di COMMITTENTE di cui al precedente paragrafo 3.8, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessinonché quelli previsti al presente articolo 6.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Garanzia Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 09/01/2019dalla Deutsche Bank SpA ed avente n 896BGI1900053 per un importo di Euro 1.000.000,00= (unmilione/00)in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la riparazionerinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ovvero la sostituzionerinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a scelta semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di EBIT S.r.l tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di parti penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a difetto far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeFornitura.
6. Le parti coperte da La garanzia e opera per tutta la durata della stessa sono Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o i difetti derivanti da: impropria della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o inadeguata riparazione per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque dalla Consip S.p.A., pena la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale risoluzione della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni8. Nel In caso di collaudo in contraddittorio con emissione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del relativo certificatopari, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito dichiarare risolto il contratto di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentifornitura, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirenteil risarcimento del danno.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l9. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.lè progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione103, comma 5, del D.Lgs. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicin. 50/2016. In particolare, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirenteai sensi del medesimo art. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto Garante e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoConsip S.p.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoA., da parte dell’Acquirentedel Fornitore, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in difettoforma scritta dalla Consip S.p.A..
12. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, EBIT sarà il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Deutsche Bank SpA in diritto data 18/01/2019 e avente n. 896BGI1800512 per un importo pari ad Euro 2.800,00= (duemilaottocento/00). Ferma restando l’operatività della garanzia di non dare corso all’intervento: cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia viene esclusa in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lcosti delle predette verifiche ispettive.
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Garanzia. a. Costituisce 12.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 24 mesi. Esso comincia a decorrere con il ricevi- mento/collaudo della consegna. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di ga- ranzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo.
12.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzio- ne o riparazione, ovvero la il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal ricevi- mento/collaudo delle parti sostituite o riparate, laddove il termi- ne di garanzia per la fornitura, ai sensi del paragrafo preceden- te, scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per la consegna.
12.3 La garanzia decade anticipatamente se il cliente o terzi effet- tuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il cliente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per di- minuire il danno e non denunci immediatamente a scelta Siemens il difetto dando a quest'ultima la possibilità di EBIT S.r.l eliminarlo.
12.4 Durante il termine di garanzia i difetti riscontrati devono essere comunicati senza ritardo a Siemens per iscritto, comunque al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Siemens provvederà a eliminare i difetti contestati, a propria scelta, mediante ripara- zione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Laddove vengano sostituite parti difettose, queste ultime diven- tano di proprietà di Siemens.
12.5 I costi per le riparazioni eseguite in fabbrica sono posti a carico di Siemens. Qualora la riparazione non possa avvenire nello stabilimento di Siemens, i costi a ciò collegati, nella misura in cui essi superino i normali costi di trasporto, personale, viaggio e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia soggiorno nonché i costi per l’installazione e la durata della stessa rimozione delle parti difettose, sono indicate separatamentea carico del cliente.
b. 12.6 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sus- sistenza della caratteristica interessata in occasione della veri- fica di ricevimento/collaudo ai sensi dell’articolo 11; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano sod- disfatte in tutto o in parte, il cliente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazione da parte di Siemens. Ove tale ripa- razione non riesca in tutto o in parte, il cliente ha diritto a un'a- deguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia tal- mente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattuito, il cliente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pagati per le parti della fornitura interessate dal re- cesso.
12.7 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, co- struzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, man- cata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inadeguati, azioni chimi- che o elettrolitiche o disturbi dovuti ad apparecchi non forniti da Siemens, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere.
12.8 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più detta- gliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di desti- nazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il cliente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista tempo- rale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo materiale di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai supporto di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, dati la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data comprende soltanto l’installazione di emissione del certificatodati oggetto di backup.
d. Qualora12.9 Per forniture e prestazioni di subappaltatori, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturacome anche per apparecchi normalmente reperibili sul mercato provenienti da subfornitori quali computer, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzestampanti, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lecc., o alla sostituzione del bene/ Siemens cede al cliente i relativi diritti nei confronti dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosubfornitori.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Impianti
Garanzia. a. 1. Il concessionario presta la garanzia in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile.
2. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazionegaranzia il corretto e completo adempimento degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi pubblici e alla conduzione della rete di gioco a distanza. Tale garanzia, ovvero la sostituzioneda presentare all’atto della sottoscrizione dell’atto integrativo, a scelta copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali di EBIT S.r.l cui all’Allegato 1, rispettivamente gli obblighi inerenti:
a) il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di parti concessione e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici per tutta la durata della stessa sono indicate separatamenteconcessione;
b) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del concessionario.
b. Sono esclusi dalla 3. La garanzia può essere altresì prestata adeguando l’oggetto e, eventualmente, l’importo della garanzia già rilasciata nell’ambito del rapporto concessorio che dà titolo al presente atto integrativo, con efficacia fino alla data di adeguamento o rinnovo della stessa, prevista dal rapporto concessorio già in essere.
4. Al verificarsi della scadenza dell’adeguamento o del rinnovo di cui al comma 3, il concessionario presta nuova idonea garanzia i vizi e/cui massimali sono determinati applicando i criteri riportati nell’Allegato 1. Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto a ciascun triennio e con il conseguente obbligo di rinnovarla entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con nuove garanzie aventi validità e condizioni analoghe. Gli importi medesimi sono adeguati con periodicità annuale, entro il 31 marzo, sulla base degli importi resi disponibili da ADM. ADM può altresì richiedere l’adeguamento della garanzia, relativamente ad uno o entrambi i difetti derivanti da: impropria massimali di cui al comma 2, qualora il prelievo o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentela giacenza o entrambi, relativi ad un mese, rapportati all’anno, risultino superiori ai corrispondenti dati registrati nei dodici mesi precedenti; l’adeguamento è determinato in ragione del prelievo o della giacenza o di entrambi su base annua calcolati applicando i criteri riportati in Allegato 1; l’adeguamento è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta di ADM. Il mancato adeguamento dell’importo della garanzia da parte del concessionario, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione.
5. La garanzia è valida per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla rete conclusione della concessione, fino ad un anno successivo alla data di assistenza ufficiale scadenza della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;concessione stessa.
c. il periodo di 6. La garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel deve espressamente prevedere che “in caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoprovvedimento di decadenza dalla concessione, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data garanzia, previa comunicazione al concessionario ed all’istituto di emissione del certificato.
d. Qualoracredito ovvero all’istituto assicurativo, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze è incamerata da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiADM, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione il diritto di dette misure saranno a carico della parte AcquirenteADM stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”.
e. 7. In caso di parziale o totale incameramento delle garanzie per effetto di quanto disposto dall’atto integrativo, il concessionario è tenuto a reintegrarle o a ricostituirle, entro e non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui ADM ne fa richiesta. La denuncia degli eventuali vizi e/mancata reintegrazione o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaricostituzione, a pena nel termine suddetto, è causa di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni decadenza dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoconcessione.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l8. comprende unicamente la sostituzione gratuita In caso di trasformazione della parti riconosciute difettose e/forma giuridica della società o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il consorzio nel periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirentevigenza della concessione, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo il concessionario è tenuto a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardopresentare nuovamente la garanzia.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Atto Integrativo Della Convenzione Di Concessione Per l'Esercizio a Distanza Dei Giochi Pubblici
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. La Provincia può richiedere la riparazionecostituzione di una garanzia mediante: • fidejussione bancaria; • fidejussione assicurativa; • fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, ovvero la sostituzioneche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a scelta ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze; per un importo stimato sul valore delle spese di EBIT S.r.l ripristino, da escutere in ipotesi di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte inottemperanza alle prescrizioni autorizzative da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteparte dei soggetti autorizzati.
b. Sono esclusi 2. La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale a partire dalla garanzia denuncia di fine lavori, secondo i vizi e/termini di seguito indicati: • 6 mesi per attraversamenti o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirenteutenze singole; • 12 mesi per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata le restanti opere; è immediatamente escussa dalla Provincia a seguito di semplice avviso al titolare del provvedimento autorizzativo, senza necessità di preventivo consenso da personale non appartenente alla rete parte di assistenza ufficiale quest’ultimo ed è svincolata su richiesta dell’interessato previa verifica della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna regolare esecuzione dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatolavori.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni 3. Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria: − l’estinzione si ottiene solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Provincia; − vi è obbligo di pagamento delle condizioni ambientali del sito somme eventualmente dovute entro il termine di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate 30 giorni dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta scritta da parte della Provincia, e si applica l’art. 1944 del Codice civile; − vi è obbligo di interventopagamento delle somme eventualmente dovute, effettuata nelle forme che precedonoa seguito di avviso da parte della Provincia, senza necessità di preventivo consenso da parte del titolare del provvedimento autorizzativo.
f. 4. La garanzia prestata da EBIT S.r.lè decurtata delle eventuali spese che la Provincia sopporta per il ripristino del demanio stradale nelle originarie condizioni, qualora il titolare dell’autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo inadeguato.
5. comprende unicamente la sostituzione gratuita Anche dopo lo svincolo della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno cauzione restano comunque a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno del titolare del provvedimento rilasciato tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino della sede stradale e di trasferta dei tecnicidelle relative pertinenze che presentano difformità dovute a vizi occulti delle opere dallo stesso realizzate, qualora l’intervento fosse richiesto presso non rilevate all'atto del sopralluogo, nonché tutti i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunadanni derivati da tali difformità.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce Il periodo minimo di validità della garanzia sulla fornitura e posa oggetto dell’appalto, completa in ogni parte, è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo. La garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti i beni oggetto dell’appalto completi e la manodopera necessaria. Tecnoedil S.p.A. si riserva quindi il diritto di richiedere al Fornitore, nel periodo di validità della Garanzia la riparazionegaranzia, ovvero la sostituzioneogni intervento di riparazione mirato alla soluzione dei guasti o delle anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi. Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati della rete di assistenza. Gli interventi riparativi dovranno essere svolti in loco ed iniziare entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'inconveniente che verrà comunicata al Fornitore a mezzo fax o posta elettronica. Se l’intervento di riparazione in garanzia non dovesse iniziare entro tale data, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo nell'inizio dell’intervento, a scelta titolo di EBIT S.r.l indennizzo del danno economico subito da Xxxxxxxxx S.p.A. L’intervento di parti riparazione in garanzia dovrà essere portato a termine nel minor tempo possibile (al massimo entro 10 giorni lavorativi), svolto con continuità e componenti senza procedere a interruzioni o sospensioni. Si tenga comunque presente che in caso di guasto bloccante dell’impianto in toto od in parte, i tempi di ripristino dovranno essere tali da non compromettere la vita utile delle membrane; ne consegue pertanto che in taluni casi i tempi di ripristino debbano essere inferiori al limite massimo precedentemente indicato. Qualora gli interventi di riparazione in garanzia non dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto essere completati nei termini congiuntamente individuati tra Tecnoedil S.p.A. ed il Fornitore, verrà applicata una penale di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; € 250,00 (euro duecentocinquanta /00) per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete ogni giorno di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniritardo. Nel caso in cui, in fase di collaudo esercizio, dopo l’immissione in contraddittorio con emissione del relativo certificatoservizio della fornitura, si rendessero necessarie, per assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatodovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da Tecnoedil S.p.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto A.; ciò relativamente alle parti modificate ed a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentead esse strettamente connesse o con queste interagenti.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto In aderenza al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/10 della Garanzia la riparazioneCommissione sono riportati nel sito internet di RFI, nella sezione “Servizi e Mercato” i valori soglia di rating del credito richiesti alle IF. L’IF che non disponga di rating , ovvero qualora il rating del credito dell’IF (fornito da una agenzia specializzata) sia inferiore alle soglie riportate sul sito di RFI, è tenuta a prestare idonea fideiussione (bancaria o assicurativa) a parziale garanzia del pagamento dei corrispettivi tutti e di ogni altra somma dovuta in base al Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura ferroviaria, nonché degli obblighi di risarcimento del danno nascenti dall’inadempimento del Contratto stesso. L’importo della fideiussione deve essere pari al valore del pedaggio e servizi stimato su una mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire. Qualora la sostituzionefideiussione a garanzia del contratto debba essere prestata ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.2.1.1., a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata l’importo della stessa sono indicate separatamentedeve essere pari al valore di pedaggio e servizi stimato su due mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire. Sono esonerate dal prestare la fideiussione le IF che, ancorché non dispongano di un rating, ovvero se il proprio rating sia inferiore alle soglie pubblicate sul sito di RFI, abbiano stipulato un contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per almeno due orari di servizio immediatamente precedenti a quello di riferimento, sempre che risulti regolare il pagamento di tutte le fatture. Sono altresì esonerate dal prestare la garanzia, le IF per cui l’importo della medesima, calcolato come sopra, risulti essere inferiore o uguale a 1.000,00 euro. Nell’ipotesi in cui l’IF è tenuta alla presentazione della fideiussione, la stessa può scegliere, in alternativa, di corrispondere al GI una somma pari all’importo di pedaggio e servizi stimato su una/due mensilità del programma di esercizio a seconda dei due casi suesposti. Nel caso l’IF sia titolare di Accordo Quadro, la stessa è tenuta a costituire la fideiussione in occasione del contratto di utilizzo per la sola parte eccedente l’importo della fideiussione prevista ai sensi del par. 2.3.1.1 in occasione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e2.3.2.2.1 Modalità di costituzione e contenuti della fideiussione La costituzione della fideiussione ovvero il versamento della/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque delle mensilità del programma di esercizio dovrà avvenire 30 giorni lavorativi dopo la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto stipula del contratto;
c. il . Se nel periodo di validità della fideiussione si verifichi un “downgrading” dell’istituto fideiubente, l’IF, entro 60 giorni dalla richiesta di GI, dovrà sostituire la banca/compagnia assicurativa garante con un soggetto che risponde ai requisiti richiesti dal GI. Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto. La garanzia decorre dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà indicato da GI ed autenticata ai sensi di legge. La stessa: - dovrà essere “a semplice richiesta”; - prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg. dal 30mo giorno successivo ricevimento della richiesta scritta; - contenere l’espressa rinuncia a quello godere del beneficio della consegna preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’art.1944 del codice civile; - contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubente ad eccepire il decorso dei benitermini di cui all’art.1957 del codice civile. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoutilizzo, anche parziale, da parte di GI della garanzia di cui sopra, IF dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre medesima presentando a GI la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell’incameramento. Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni solari dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto scadenza del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, GI è tenuto a restituire l’originale della garanzia di cui al presente paragrafo, sempre che all’atto della cessazione del bene/ dei beni) per il periodo Contratto non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/credito o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta danni di EBIT S.r.l. al riguardoGI.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Pir 2021
Garanzia. a. Costituisce oggetto 8.1 Holcim garantisce che i prodotti consegnati sono conformi agli standard tecnici applicabili. Se il prodotto consegnato non è standardizzato, le informazioni fornite sulla qualità dei prodotti in conformità alla Clausola 2 o in alternativa l'accordo raggiunto costituiranno la base della Garanzia la riparazionegaranzia. Ogni ulteriore garanzia è esclusa.
8.2 Il diritto alla garanzia è limitato a una fornitura sostitutiva. A sua discrezione, ovvero la sostituzione, a scelta Holcim avrà il diritto di EBIT S.r.l scegliere una riduzione del prezzo di parti acquisto invece di una consegna sostitutiva. Gli altri rimedi di garanzia sono esclusi.
8.3 Holcim esclude qualsiasi garanzia se il Cliente miscela e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto lavora i cementi Holcim con additivi/leganti di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeterzi non forniti da Holcim. Le parti coperte da garanzia differenze di colore possono dipendere dallo stabilimento di produzione e la durata della stessa sono indicate separatamentedalla data di fabbricazione. Holcim cerca di ottenere una tonalità di colore il più possibile uniforme, ma non può garantire una tonalità di colore assolutamente costante, poiché questa dipende dagli oligoelementi contenuti nella materia prima. Le differenze di colore non influiscono in alcun modo sulla qualità del prodotto e non costituiscono un difetto.
b. 8.4 Immediatamente dopo il ricevimento, il Cliente è tenuto a controllare la merce per verificarne la conformità al contratto, in particolare per verificare eventuali differenze di tipo, quantità e peso, nonché eventuali difetti materiali visibili. La notifica dei difetti dopo la scoperta di difetti, carenze o consegne errate deve essere effettuata immediatamente (termine massimo di 5 giorni lavorativi) e per iscritto (è sufficiente un messaggio di posta elettronica a un referente responsabile dell'ufficio vendite di Holcim), indicando una descrizione precisa del difetto. Gli autisti dei veicoli di consegna non sono autorizzati ad accettare la notifica dei difetti. La merce contestata o riconoscibile come difettosa non può essere trattata. Holcim non sarà responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. Per l'esame del reclamo, Holcim deve avere accesso in modo da poter prelevare un campione sul posto.
8.5 In caso di differenze di peso, sarà determinante il peso stabilito da Holcim. Gli scostamenti fino al 2% del peso lordo sono dovuti a motivi tecnici e non possono quindi essere contestati.
8.6 La consulenza per l'applicazione sarà fornita gratuitamente e al meglio delle conoscenze e delle convinzioni dei dipendenti di Holcim. Tuttavia, tutti i dati e le informazioni non sono vincolanti, non costituiscono alcuna responsabilità da parte di Holcim e non esimono il Cliente dall'effettuare i propri test e le proprie prove. Il cliente è l'unico responsabile del rispetto delle norme legali e ufficiali quando utilizza i prodotti Holcim. Il cliente è inoltre l'unico responsabile della scelta e dell'idoneità dei prodotti Holcim per il progetto di costruzione in questione e Holcim declina ogni responsabilità al riguardo.
8.7 Sono altresì esclusi dalla garanzia i vizi e/difetti che non sono dovuti alle proprietà del materiale o i difetti derivanti da: impropria a una fabbricazione inadeguata da parte di Holcim, ma a un immagazzinamento inadeguato, all'inosservanza delle istruzioni del produttore o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale ad altre ragioni che non appartenente alla rete rientrano nella responsabilità di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoHolcim.
d. Qualora8.8 In deroga alle disposizioni di legge, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali il termine generale di prescrizione per i reclami derivanti da difetti materiali e da vizi di proprietà è di un anno dalla consegna del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l prodotto. Questo periodo si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi applica anche nel caso in cui il bene/ i beni oggetto prodotto sia stato utilizzato in conformità al suo uso abituale per un edificio e abbia causato il suo difetto (materiale da costruzione). I suddetti termini di prescrizione della legge sulle vendite si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali basate su un difetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lprodotto., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione(1) Il legno è un materiale naturale. Quando lo si acquista e utilizza si devono pertanto considerare le sue caratteristiche naturali, ovvero la sostituzionebiologiche, a scelta di EBIT S.r.l di parti chimiche e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentefisiche.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete (2) Vale l’obbligo di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la ispezione e denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera conformemente all’art. 377 seg. dell’UGB. Se l’acquirente non adempie questo obbligo di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente ispezione e denuncia immediata del vizio tassativamente entro i tre 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamentedalla consegna, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati caso di vizio che sarebbe stato riconoscibile all’ispezione, la merce è da considerarsi autorizzata e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo la rivendicazione di diritti di garanzia è subordinatoesclusa.
(3) Se per le merci con imballaggio speciale l’ispezione della merce non è possibile, nella sua attivazionesi deve controllare l’imballaggio e in presenza di un danno esterno che rimanda a un danno della merce imballata, all’adempimentodeve esserne fatta segnalazione al venditore immedia- tamente, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna – pena l’esclusione dai diritti a garanzia.
(4) Se al momento della presa in consegna della merce secondo la procedura commerciale regolare non è possibile ispezionare subito la merce, questa circostanza deve essere segnala- ta immediatamente al venditore e un eventuale vizio accertabile all’ispezione successiva deve essere segnalato per iscritto entro 14 giorni lavorativi dalla consegna. Questo vale anche per consegne errate. Se i vizi diventano riconoscibili solo in seguito, devono essere altresì denunciati immediatamente, entro e non oltre 5 giorni dalla loro riconoscibilità, diversamente la merce è considerata approvata anche in considerazione di questi vizi. I dibattimenti sui ricorsi in garanzia non comportano la rinuncia da parte dell’Acquirentedel venditore all’obiezione che il ricorso in garanzia è stato presentato troppo tardi oppure non è stato sufficientemente specificato.
(5) L’acquirente può presentare diritti derivanti dal titolo della garanzia fino a massimo sei mesi dalla consegna della merce.
(6) Le restituzioni delle merci necessitano dell’espresso consenso scritto del venditore e sono a carico, spese e rischio dell’acquirente.
(7) In caso di ricorsi in garanzia illegittimi che richiedono ampi accertamenti, le spese dell’accertamento possono essere messe in conto all’acquirente.
(8) Il trattamento o la lavorazione della merce portano all’esclusione della garanzia.
(9) La rivendicazione dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; diritti in difetto, EBIT sarà in diritto garanzia non esenta l’acquirente dal suo obbligo di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lpagamento.
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Samples: Condizioni Generali
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia L’aggiudicatario, titolare dei beni concessi in noleggio, è obbligato a prestare, in relazione ai beni offerti, la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per ottantaquattro mesi, a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo. Nel corso di EBIT S.r.l tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per l’aggiudicazione, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico al fine di parti garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, in altre parole, qualora necessario, la sostituzione dei beni consegnati e componenti affetti da vizi, difetti o altre difformità che dovessero presentare anomalie attribuibili rendano i beni forniti inidonei a essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. La stazione appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione dei beni, senza altri oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di ottantaquattro mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento degli stessi, senza bisogno di provare il vizio o difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità. Le parti coperte L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da garanzia un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei corpi illuminanti e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o i difetti derivanti da: impropria sia imputabile, invece, a fatto dell’Amministrazione (es. cattivo funzionamento della rete elettrica, cause naturali quali fulmini o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni eventi atmosferici (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etcalluvioni) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ funzionalità dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione forniti e noleggiati. Parimenti non sarà responsabilità del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ noleggiatore la rottura dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del forniti dipendente da incidenti automobilistici o per atti di vandalismo per i quali la Stazione Appaltante stipulerà apposito contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo di copertura assicurativa a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosuo carico ed onere.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l l’Impresa si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune costituire apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per rimediareun importo pari ad euro ,00 ( /00), ove possibileincondizionata e prevedente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, agli eventuali malfunzionamentila rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a carico della parte Acquirentesemplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ.
e. La denuncia degli eventuali vizi 2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e/o difetti riscontrati sui beni oggetto , comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto deve essere fattapresente contratto, a pena la risoluzione di perdita diritto del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonomedesimo.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l3. comprende unicamente Le garanzie disciplinate dal presente articolo garantiscono tutti gli obblighi assunti dall’Impresa, ivi ricompresi quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che INPDAP ha diritto di rivalersi direttamente sulle garanzie prestate per il pagamento delle penali medesime.
4. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto del pagamento delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data in cui si verifica tale riduzione.
5. INPDAP ha diritto di incamerare la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/cauzione, in tutto o viziate e l’eventuale manodopera in parte, per i danni che essa affermi di tecnici aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunarifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta 6. In caso di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri inadempimento anche di analoghe caratteristicheuna sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione qualora le garanzie non siano prestate con le modalità richieste, INPDAP avrà facoltà di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per dichiarare risolto il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardopresente contratto.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l7. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessis.m.i.
i. L’obbligo 8. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia sicurezza e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lsanitarie vigenti.
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Samples: Contract for the Provision of Integrated Support System
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. 16.1 Le parti coperte dichiarano e riconoscono che i prodotti sono venduti nell’ambito di rapporti commerciali business to business e per tale motivo il d.lgs. n. 206 del 06.09.2005 o ogni altra normativa a tutela dei consumatori non sono applicabili alle vendite in quanto non destinate a consumatori finali;
16.2 SIGMA MOTION SRL garantisce i propri prodotti esclusivamente:
a) per vizi e difetti che li rendono non adeguati ad un uso standard o che ne riducano in maniera significativa il valore;
b) per la mancanza di standard qualitativi essenziali; in ogni caso a condizione che ogni vizio rilevante o mancanza di qualità siano notificati per iscritto dal Cliente non più tardi di 8 giorni dalla data di consegna del prodotto o entro 8 giorni dalla data di scoperta del vizio in caso di vizi occulti. In ogni caso il Cliente potrà agire dinanzi alla Corte competente non più tardi di 12 mesi dalla data di consegna.
16.3 Qualsiasi restituzione di prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da garanzia SIGMA MOTION SRL a seguito compilazione del modulo AR-FORM. SIGMA MOTION SRL si riserva il diritto di accettare o respingere le richieste. I prodotti dovranno pervenire, esclusivamente in porto franco presso la sede di SIGMA MOTION SRL, dovranno essere imballati adeguatamente e viaggiare a rischio e pericolo del Cliente accompagnati da relativa bolla di consegna indicante i riferimenti del documento di acquisto. Tutte le richieste di reso devono pervenire all’indirizzo di posta xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx unitamente al modulo AR- FORM compilato.
16.4 Il Cliente, all’atto dell’ordine, si qualifica come persona a conoscenza delle limitazioni legali e di sicurezza relative all’uso dei prodotti acquistati. Sigma Motion srl declina ogni responsabilità derivante da danni diretti o indiretti causati da eventuali difetti della merce o dall’uso improprio della stessa. Il Cliente ha l’onere di verificarne la funzionalità e la durata della stessa sono indicate separatamenteconformità a quanto ordinato prima dell’impiego. Prodotti di provata inefficienza potranno essere sostituiti. SIGMA MOTION SRL non si assume responsabilità circa l’impiego dei prodotti forniti, pertanto nessuna responsabilità le potrà essere attribuita a qualsiasi titolo e nessun indennizzo potrà essere richiesto.
b. Sono 16.5 Per usufruire della garanzia su un’eventuale segnalazione di anomalia nel funzionamento di un prodotto o del servizio venduto da Sigma Motion srl, deve essere verificata e confermata da Sigma Motion srl.
16.6 Qualora fosse richiesta la prestazione di garanzia in loco, le ore di viaggio e la trasferta del personale Sigma Motion srl (o chi per esso), saranno addebitate secondo le tariffe da concordare preventivamente.
16.7 L’adempimento degli obblighi di cui punto a-b-c-d-e-f-g che seguono, esauriscono la garanzia ed esonerano SIGMA MOTION SRL da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti e per qualsiasi altro titolo con nessuna esclusione od eccezione.
a) Impianti, sistemi, elettrici e/o elettronici. Gli impianti elettrici ed elettronici atti al funzionamento di macchinari, apparecchiature in generale e/o sistemi costruiti ed installati da Sigma Motion srl, sono garantiti per un periodo di un
(1) anno (salvo diverse indicazioni, usuali o pattuite) con decorrenza dalla data di consegna da parte di Sigma Motion srl, per le sole parti o pezzi riscontrati di difettosa fabbricazione ed escluse le parti elettriche ed elettroniche che, comunemente, non vengono garantite dalle case fornitrici. Saranno inoltre esclusi dalla garanzia tutti i vizi componenti facenti parte dell’impianto rilevati difettosi per ragioni imputabili ad uso o funzionamento improprio e tutti i componenti soggetti a continua usura e/o logoramento (esempio termocoppie, guaine pirometriche, elettrodi in vetro, lampade, fusibili, batterie, eccetera). I prodotti riparati o sostituiti in garanzia ai sensi del presente articolo, sono altresì garantiti per un periodo di sei (6) mesi dalla data di invio al Cliente o, se più lunga, per la residua durata dell’originaria garanzia per quel particolare Prodotto.
b) Hardware. Sigma Motion srl garantisce che i nuovi prodotti hardware forniti in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita, saranno esenti da difetti derivanti da: impropria di materiale, lavorazione e progetto per la durata di dodici (12) mesi dalla data di consegna da parte di Sigma Motion srl ed è limitata esclusivamente alla riparazione o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti da Sigma Motion srl come difettosi.
c) Prodotti su richiesta del Cliente. Per eventuali prodotti realizzati su indicazioni, disegni o modelli del Cliente, la garanzia da parte di Sigma Motion srl è limitata alla qualità del materiale ed alla lavorazione.
d) Servizi. Sigma Motion srl garantisce che i propri prodotti consistenti solo in servizi (quali la riparazione effettuata sul posto, l’engineering e la programmazione per speciali applicazioni, formazione) saranno resi da personale competente assunto od incaricato da Sigma Motion srl.
e) Software e Firmware. Salvo specifiche disposizioni diverse scritte, Sigma Motion srl garantisce che i Prodotti standard software e firmware forniti ai sensi delle Condizioni Generali di Vendita, se usati con hardware indicato da Sigma Motion srl, rendono prestazioni conformi alle specifiche pubblicate, predisposte, approvate e rilasciate da Sigma Motion srl per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di consegna da parte di Sigma Motion srl. Sigma Motion srl non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di presta garanzie né rilascia dichiarazioni, espresse o tacite, che il funzionamento dei Prodotti software o interfacce Firmware non nativi e/subirà alcuna interruzione, sarà esente da errori, o che le funzioni svolte raggiungeranno gli obiettivi o soddisferanno le esigenze che il Cliente si prefissa.
g) Ricondizionamenti, Riparazioni non forniti in garanzia. Sigma Motion srl garantisce che i Prodotti hardware ormai fuori garanzia, ricondizionati presso i laboratori Sigma Motion srl, nonché i Prodotti hardware riparati in loco presso il Cliente, sono esenti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai vizi di fuori delle specifiche ambientali materiale e manodopera per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di consegna da parte di Sigma Motion srl o per il periodo di garanzia decorre residuo, ovvero per il periodo più lungo.
h) Prodotti “a scatola aperta”. Sigma Motion srl garantisce che i prodotti hardware venduti “a scatola aperta” (ad esempio resi dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso cliente, prodotti rigenerati in fabbrica o ricondizionati, etc.) saranno esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre novanta (90) giorni dalla data di emissione del certificatoconsegna. I prodotti “a scatola aperta” potrebbero non essere aggiornati all’ultima serie o versione. I prodotti riparati o sostitutivi, forniti in base a questo sotto-paragrafo delle garanzie, sono garantiti analogamente per un periodo di trenta (30) giorni dalla data di consegna al Cliente o per il periodo residuo della garanzia originale di novante (90) giorni per quel particolare prodotto, ovvero per il periodo più lungo.
d. Qualorai) Specifiche/Compatibilità del Cliente. Sigma Motion srl non garantisce e non sarà responsabile per qualsiasi progetto, successivamente materiale, criterio costruttivo o prodotto forniti o specificati dal Cliente (inclusi quelli forniti da altri costruttori o venditori specificati dal Cliente). Ogni garanzia applicabile a tali articoli specificati dal Cliente, sarà limitata esclusivamente alla garanzia, se disponibile, estesa dal produttore originale o dal fornitore direttamente o indirettamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaCliente. Sigma Motion srl non garantisce la compatibilità dei suoi prodotti con i prodotti di altri marchi o l’applicazione del Cliente ad eccezione di quanto espressamente riportato nelle specifiche pubblicate o nell’offerta scritta di Sigma Motion srl.
l) Materiali riciclabili. Nel rispetto di politiche e pratiche ambientali, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito Sigma Motion srl si riserva il diritto di installazione del bene/ utilizzare nei propri processi di fabbricazione, riparazione e rigenerazione dei beni prodotti alcuni materiali riciclabili (tipo interferenze da radiofrequenzead esempio elementi di fissaggio, variazioni del campo magnetico etcplastica e componenti analoghi) rispetto o parti rigenerate equivalenti alle nuove per prestazioni o parti che potrebbero essere state soggette a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare utilizzo accidentale. Tuttavia tale utilizzo non influirà sulla garanzia fornita per il buon funzionamento del bene/ prodotto o sulle statistiche di affidabilità pubblicate.
m) Risarcimenti. I risarcimenti in base alle suddette garanzie si limitano, a discrezione di Sigma Motion srl, alla sostituzione, riparazione, rigenerazione o modifica oppure all’emissione di un credito per il costo di acquisto dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareprodotti interessati e, ove possibileapplicabile, agli eventuali malfunzionamentisolo dopo la restituzione di tali prodotti secondo le istruzioni del venditore. I prodotti sostitutivi possono essere nuovi oppure rigenerati e ricondizionati a discrezione di Sigma Motion srl. Il servizio di garanzia on-site richiesto dal Cliente (che comprende tempo, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno viaggi e costi correlati a tali servizi) sarà a carico del Cliente. Quelli descritti saranno gli unici risarcimenti per qualsiasi violazione della parte Acquirentegaranzia o del contratto da essi derivante.
e. La denuncia degli eventuali vizi 16.8 Le suddette garanzie sono escluse nei seguenti casi: uso inappropriato o improprio del prodotto, scorretto assemblaggio e/o difetti riscontrati sui beni oggetto installazione da parte del contratto deve essere fattaCliente o di terze parti, normale usura, magazzinaggio, inosservanza delle prescrizioni per l’uso, sollecitazioni eccessive, trattamento scorretto o negligente, manutenzione inadeguata, installazione impropria, uso di apparecchiature non idonee, interventi non appropriati del Cliente o di terzi, utilizzo di parti non originali o altre cause non imputabili a pena Sigma Motion srl, riparazione o alterazione o modifica impropri ad opera di perdita soggetti diversi da Sigma Motion srl, incidente, deterioramento o degrado eccessivo di prodotti o relativi componenti dovuti a condizioni fisiche ambientali o alla presenza di interferenze elettromagnetiche o disturbi elettrici, influenze elettrochimiche o elettriche - a meno che non sia causato da dolo o colpa grave del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.lFornitore. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose decade se i particolari resi come difettosi sono stati manomessi oppure oggetto di trasformazioni e/o viziate riparazioni non autorizzate e l’eventuale manodopera che non siano stati installati conformemente alle indicazioni fornite dal Produttore, oppure oggetto di tecnici per la riparazione uso improprio o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturanegligenza. La somma residua in tal garanzia decade anche nel caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessadi deterioramento inusitato dei Prodotti o loro componenti causati dall’ambiente fisico, elettrico o elettromagnetico. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di Nessuna garanzia è subordinatoapplicabile ai prodotti privi dell'etichetta originale recante il codice e la matricola dell'articolo. Nessun'altra spesa o danno (diretto o indiretto, nella sua attivazionepresente o futuro), all’adempimentopotrà essere addebitato a SIGMA MOTION SRL
16.9 Le suddette garanzie hanno efficacia esclusivamente nei confronti dei Clienti diretti di SIGMA MOTION SRL; eventuali reclami presentati da soggetti terzi, da parte dell’Acquirenteanche aventi causa dei Clienti di SIGMA MOTION SRL, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lpotranno essere accettati.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. 4.1 Per i 2 (due) anni successivi alla data di consegna (“Periodo di Garanzia”) la Società garantisce che i Prodotti:
a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazionesono privi di difetti di progettazione e fabbricazione, ovvero la sostituzionetali da renderli non idonei all’uso a cui sono destinati, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti condizione che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto siano utilizzati secondo quanto specificato nelle istruzioni per l’uso.;
b. soddisfano le norme del luogo di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentedei Prodotti ed i requisiti applicabili allo specifico Prodotto acquistato anche in relazione ad eventuali certificazioni che di in volta in vota corredano i Prodotti.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete 4.2 Durante il Periodo di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per Garanzia il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaCliente dovrà, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto (8) giorni dalla scoperta del vizio difetto, comunicare alla Società per iscritto l’esistenza di prodotti difettosi (di seguito “Prodotti Non Conformi”) e fornire una descrizione in forma scritta dei motivi o difettodella causa di non conformità dei Prodotti.
4.3 Durante il Periodo di Garanzia, in caso di non conformità dei Prodotti confermata dalla Società, quest’ultima potrà a sua discrezione:
a) inviare a proprie spese un ricambio per una specifica parte del prodotto al fine di risolvere l’anomalia; oppure
b) disporre a proprie spese il reso del prodotto, la riparazione e la restituzione del prodotto riparato, oppure
c) chiedere la restituzione a proprie spese dei Prodotti Non Conformi e sostituire i Prodotti Non Conformi con Prodotti conformi. Insieme con In tal caso, resta a carico del Cliente l’utilizzo dell’imballaggio originale ovvero comunque di imballo idoneo a salvaguardare l’integrità del Prodotto in restituzione, mentre la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere Società si farà carico del trasporto; oppure
d) emettere una nota di credito a favore del Cliente per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso l’importo pagato per i Prodotti Non Conformi,
4.4 Nel caso in cui il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose alteri e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione modifichi o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio distrugga e/o del difettorestituisca i Prodotti Non Conformi, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta non rispettando la procedura di EBIT S.r.l. cui ai punti che precedono, la Società sarà sollevata da qualsiasi responsabilità e il Cliente non avrà diritto ai rimedi di cui al riguardopunto 4.3.
x. Xxxxx i casi 4.5 Il Cliente non potrà richiedere alla Società alcun risarcimento o altri rimedi oltre quelli sopra elencati, né avrà diritto ad alcun rimedio successivamente al termine del Periodo di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiGaranzia.
i. L’obbligo 4.6 Eventuali resi di volta in volta concordati con la Società dovranno comunque essere effettuati secondo le indicazioni fornite dalla Società stessa.
4.7 Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le condizioni di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.consultabili all’indirizzo xxx.xxxx.xxx
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneGli interventi a seguito di attività di nuovi sviluppi e di manutenzione evolutiva, ovvero la sostituzionesulla base degli ordinativi di lavoro, saranno considerati operativi alla data di accettazione dei relativi prodotti, o in alternativa il loro uso produttivo, ed è previsto un periodo di 12 (dodici) mesi di garanzia a scelta di EBIT S.r.l di partire da tale data. In detto periodo il Fornitore correggerà tempestivamente ed a sua cura e spese tutte quelle parti e componenti che per le quali si dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i riscontrare vizi e/o errori delle attività compiute, fatti salvi i casi in cui gli stessi derivino da cause a lui non imputabili. Il collaudo per gli interventi pianificati e formalizzati attraverso “Ordinativi di Lavoro” (OdL) per i servizi di Nuovi Sviluppi e Manutenzione Evolutiva (comprese adattativa, preventiva e migliorativa) viene effettuato al termine delle attività previste; alla consegna dei relativi prodotti finiti si provvederà a redigere un apposito Verbale di Collaudo (VdC) per ogni Ordinativo di Lavoro. Il Verbale di Xxxxxxxx non verrà emesso in caso di difetti o mancanze tali da rendere il servizio assolutamente inaccettabile. Qualora, invece, i difetti derivanti da: impropria rilevati siano di lieve entità o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; risolubili in breve tempo, il Committente prescriverà specificatamente le soluzioni da adottare subordinando l’emissione del certificato alla regolare esecuzione delle soluzioni prescritte al Fornitore. La manutenzione correttiva a fronte della garanzia delle implementazioni per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata nuovi sviluppi o manutenzione evolutiva comprende gli interventi che dovessero essere necessari per rimuovere non conformità o malfunzionamenti dovuti ad errori all’interno della codifica delle implementazioni e viene prestata sulla base di adeguata documentazione di errore e delle informazioni sul malfunzionamento che saranno fornite da Autostrade per l’Italia. Inoltre sarà cura del personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo ASPI permettere al Fornitore di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai riprodurre l’errore in ambiente di fuori delle specifiche ambientali test. Anche per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il tali interventi è previsto un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo di 12 (dodici) mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre partire dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ accettazione dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.lrelativi prodotti. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata decade : • qualora si rilevi che il malfunzionamento sia causato da EBIT S.r.lazioni o mancate azioni da parte di ASPI o inadempienze da parte di Terze Parti sotto il controllo di Autostrade per l’Italia, o circostanze di situazioni di emergenze, o eventi di forza maggiore. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e• sui programmi o parte degli stessi modificati da ASPI e da Terze Parti sotto il controllo di Autostrade per l’Italia, senza coinvolgimento ed accordo con il Fornitore. • sui programmi o parte degli stessi eseguiti su piattaforme hardware/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici software diverse da quelle prescelte per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta realizzazione dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaprogrammi.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Technical Specifications Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 5.1. Premesso che l’Acquirente potrà esercitare il diritto di garanzia nei confronti del Venditore solo qualora abbia provveduto al regolare pagamento degli importi, secondo le modalità stabilite nel Contratto, fino al momento in cui debba richiedere un intervento in garanzia al Fornitore, ITIPACK garantisce solamente che il Bene corrisponda alle condizioni ed alle specifiche indicate nella Conferma d’Ordine di ITIPACK. In ogni caso il Cliente non sarà autorizzato a rifiutare la riparazioneBene o esigere modifiche allo stesso, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi se le incongruenze con le condizioni stabilite siano insignificanti e/o i difetti derivanti da: impropria rientrino nei normali limiti di tolleranza o inadeguata di funzionalità.
5.2. Il periodo di garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data della relativa consegna. In caso di riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; sostituzione delle parti riscontrate difettose dei Beni, difettosità che influenzino il funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. dei Beni stessi, il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso sarà esteso per il lasso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data tempo necessario ad effettuare le attività di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese In ogni caso la durata della garanzia non potrà eccedere i 13 (tredici) mesi dalla data di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaspedizione.
g. Nell’ipotesi in cui 5.3. In particolare, ITIPACK non garantisce che i Macchinari siano adatti all’uso o all’utilizzo per il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lquale il Cliente o il terzo li abbiano destinati., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per
5.4. Qualsivoglia problema tecnico dovesse insorgere durante il periodo di detenzione garanzia, il Compratore dovrà, innanzitutto contattare il servizio clienti del bene/ dei beni presso l’AcquirenteFornitore (via telefono, sino email o altro mezzo veloce). ITIPACK verificherà prontamente la segnalazione e provvedere a dare le relative istruzioni al Compratore. Le Parti espressamente concordano che se il Compratore non ponga in essere questa preliminare attività, ITIPACK sarà liberata da qualsivoglia obbligazione scaturente dalla presente garanzia.
5.5. Se le istruzioni date dal Fornitore non risultassero risolutive della criticità sorta, il Cliente dovrà quindi, a pena della perdita della garanzia, notificare dettagliatamente ad un massimo del 30% del prezzo ITIPACK, secondo le modalità previste al successivo comma 5.10, le non conformità riscontrate. Ricevuta la comunicazione, il Fornitore deciderà, a sua esclusiva discrezione, quali siano le attività che dovrà porre in fatturaessere per risolvere le criticità.
5.6. La somma residua garanzia è solamente a beneficio del Cliente, mentre gli assegnatari del Cliente o altri terzi non potranno sollevare alcuna rivendicazione direttamente nei confronti di ITIPACK
5.7. Questa garanzia non verrà applicata in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ di difetti, danni o omissioni dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio Beni risultanti come conseguenza di e/o da:
5.7.1. La normale usura determinata dall’utilizzo del difettoBene
5.7.2. Errata movimentazione del Bene durante il trasporto, occorrendo durante le operazione di carico e scarico, del montaggio non corretto, di un uso improprio, di una inadeguata installazione o manutenzione o interventi sui Beni non effettuati da ITIPACK;
5.7.3. Di incuria nel deposito e/o custodia del Macchinario o con modalità inadatte alla sua perfetta conservazione;
5.7.4. Operazioni oltre la capacità stimata
5.7.5. Xxxxx causati accidentalmente da fuoco o altri sinistri o negligenza non imputabili a tal fine specifica dichiarazione scritta ITIPACK
5.7.6. Omissioni risultanti da modifiche non autorizzate o alterazioni dei Beni
5.7.7. Qualsiasi danno, perdita o conseguenza derivanti da difetti o non conformità dei Beni causati da omissioni, mancanze e/o errori nell’informazione o specifiche tecniche fornite dai Clienti
5.7.8. Dall’utilizzo di EBIT S.r.lreggetta non adeguata o non conforme ai valori standard di saldatura, di carico di rottura, spessore, allungamento, sciabolatura e curvatura;
5.7.9. Mancato rispetto anche di una sola delle indicazioni previste nel Manuale d’Uso fornito da ITIPACK inclusa la insufficiente o inadeguata manutenzione ordinaria prevista
5.7.10. Utilizzo di ricambistica non originale ITIPACK (nel caso di reggiatrici)
5.7.11. Qualsiasi altra causa non imputabile a grave negligenza da parte di ITIPACK
5.8. Limitatamente al riguardoperiodo di garanzia, ITIPACK riparerà o, a sua esclusiva discrezione, sostituirà i Beni trovati non in conformità. La parte del Bene sostituita dovrà, se richiesto da ITIPACK, essere consegnata, con resa DAP stabilimento di ITIPACK a spese e cura del Cliente.
x. Xxxxx i casi 5.9. Il Cliente, sotto pena di dolo perdita della garanzia, dovrà notificare per iscritto via posta elettronica certificata (PEC) o via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno qualsiasi non conformità o vizio riscontrati, entro e non più tardi di 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei Beni o, in caso di vizi occulti, entro e non più tardi di 8 (otto) giorni dalla data della scoperta. L’onere di provare la data di ricezione o la data di scoperta spetta al Cliente. In nessun caso reclami per non conformità o per vizi saranno accettati se ricevuti da ITIPACK dopo 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei relativi Beni.
5.10. Nessun’altra garanzia espressa o implicita di idoneità o commerciabilità, come anche qualsivoglia rimborso dei costi o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – altri obblighi o responsabilità sia diretta o per mezzo di qualsiasi natura o causa (indennizzo inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirentedanni diretti, direttamente indiretti, accidentali o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinatoemergenti sono, nella sua attivazionemisura permessa per legge, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di espressamente esclusi e non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lapplicabili.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce La Appaltatore garantirà che la fornitura oggetto di appalto sia idonea all’uso ed esente da vizi e difetti di qualsiasi natura che la renda inidonea all’uso o che possono recare danno o pericolo alla sicurezza delle persone. Il pagamento della Garanzia rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2, C.C. . L’Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di anni due dall’emissione del certificato di Regolare esecuzione. Eventuali danni, ancorché riconoscibili, saranno denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino delle caratteristiche funzionali ed estetiche dei manufatti restaurati, compresi la riparazionericerca del guasto e il ripristino delle opere di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero la sostituzionepresenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 C.C.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti. L’Appaltatore è obbligato ad eliminare, a scelta proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo dei beni forniti, dipendenti o da vizi di EBIT S.r.l costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera della Committenza con la quale si notificano i difetti riscontrati e l’invito ad eliminarli, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l’Appaltatore deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto se ciò ove non fosse sufficiente alla sostituzione dei beni. Qualora, trascorso il citato termine, l’Appaltatore non avesse adempiuto al suo obbligo, l’Amministrazione si riserva il diritto di fabbricazione far eseguire, da altre Ditte, i lavori necessari ad eliminare difetti intrinsechi al materialeed imperfezioni addebitandone l’importo all’Appaltatore stesso. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia Ove i vizi e/di costruzione o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; di materiali si manifestassero in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, l’Appaltatore ha l’obbligo, su richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e ove necessario, sostituire le parti difettose. In tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. caso, il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso può essere spostato dello stesso periodo dichiarato in sede di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data gara per consentire all’Appaltatore le operazioni di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno verifica e di trasferta eliminazione dei tecnicidifetti sulla intera fornitura. A garanzia di tale obbligo, qualora l’intervento fosse richiesto presso l’Amministrazione può sospendere i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventopagamenti, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ ovvero, i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; all’Appaltatore in difetto, EBIT sarà relazione ad altre forniture in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lcon l’Amministrazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce L’impegno del Richiedente (IF) all’utilizzazione della capacità di infrastruttura ferroviaria oggetto della Garanzia dell’Accordo Quadro, nonché al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti da ciascun contratto di utilizzo da sottoscrivere per ogni anno di vigenza dell’Accordo Quadro medesimo (eccetto i casi di esonero di cui al successivo paragrafo 2.3.2.2), è da garantirsi con la riparazionecostituzione di una garanzia, ovvero la sostituzionebancaria o assicurativa, emanata in favore del GI, da presentare entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il copertura dell’intero periodo di validità dell’Accordo Quadro. La fideiussione è pari al 10% del valore del canone d’uso dell’infrastruttura, da determinarsi sull’anno di maggiori volumi, prendendo a riferimento la tariffa media di ciascun segmento di mercato e, comunque, per un importo massimo di € 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00). I requisiti (rating) degli istituti fideiubenti sono pubblicati sul sito di RFI alla sezione “Servizi e mercato”. Se nel periodo di validità della garanzia decorre si verifichi un “downgrading” dell’istituto fideiubente, l’IF, entro 60 giorni dalla richiesta di GI, dovrà sostituire la banca/compagnia assicurativa garante con un soggetto che risponde ai requisiti richiesti dal 30mo giorno successivo GI. La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà indicato da GI ed autenticata ai sensi di legge. La stessa: dovrà essere “a quello semplice richiesta”; prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg dal ricevimento della consegna richiesta scritta; contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’art.1944 del codice civile; contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubente ad eccepire il decorso dei benitermini di cui all’art.1957 del codice civile. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoutilizzo, anche parziale, da parte di GI della garanzia di cui sopra, il Richiedente dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre medesima presentando a GI la relativa documentazione entro 1 mese dalla data dell’incameramento. Entro 180 giorni solari dalla data di emissione cessazione degli effetti dell’Accordo Quadro il GI è tenuto a restituire l’originale della garanzia di cui al presente paragrafo, sempre che, all’atto della cessazione dell’Accordo Quadro, non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di credito o danni di GI. Il Richiedente può scegliere di corrispondere al GI, in alternativa alla presentazione della fideiussione ai sensi del certificato.
d. Qualorapresente paragrafo, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturauna somma pari all’importo oggetto di garanzia che sarà depositata in un conto dedicato del GI e che, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali in caso di inadempimento da parte del sito Richiedente, il GI potrà utilizzare a compensazione totale o parziale del credito. Le Regioni, le Province autonome, gli Enti e le Autonomie Locali sono esonerati dal prestare la fideiussione nei termini sopra indicati. Nella fase di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia definizione degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscrittoAccordi Quadro, con lettera raccomandata A/Rtali soggetti, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con saranno comunque disciplinati gli impegni e le responsabilità finalizzati a garantire la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonocorretta esecuzione degli Accordi medesimi.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Pir 2021
Garanzia. a. Costituisce 7.1 Il Concessionario garantisce che il veicolo oggetto del presente contratto è immune da difetti che lo rendano inidoneo all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore commerciale di rivendita.
7.2 La garanzia di legge decorre dalla data di consegna del veicolo che sarà indicata nell’apposito attestato che dovrà essere firmato dal Cliente e dal Concessionario.
7.3 Il Cliente non ha diritto alla garanzia quando (o in caso di):
a) il vizio/difetto di conformità si è manifestato dopo due anni dalla consegna del bene;
b) il Cliente non ha denunziato al Concessionario il vizio/difetto di conformità entro otto giorni dalla scoperta o entro due mesi nell’ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore;
c) il Cliente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall’uso normale cui sono destinati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in gare sportive);
d) il Cliente ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali Ford;
e) il Cliente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza del veicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;
f) interventi e modifiche effettuati sul bene eseguiti in proprio dal Cliente o da terzi non appartenenti alla rete di Concessionari od Officine Autorizzate del Concessionario, su incarico del Cliente;
g) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della Garanzia la riparazioneCasa Automobilistica;
h) il vizio è da ricondurre all’installazione nel veicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali dell’autoveicolo (es. autoradio, impianti per l’alimentazione a gas/gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Concessionario;
i) si sono verificate una o più circostanze che comportano la sostituzionedecadenza dalla garanzia, a scelta previste dalle condizioni di EBIT S.r.l garanzia allegate al contratto di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentecompravendita.
b. 7.4 Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/vizi, difetti e danni derivanti da eventi naturali o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoatmosferici.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Assegnatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione, apposita garanzia definitiva pari al 10% del valore dell’Accordo Quadro (riducibile del 50% in virtù del possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirenteserie UNI CEI ISO 9000; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete usufruire di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per questo beneficio l’Operatore Economico segnala il macchinario/ari oggetto possesso del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benirequisito e lo certifica nei modi prescritti dalla normativa vigente). Nel In caso di collaudo urgenza l’Assegnatario si obbliga a produrre entro 60 giorni dalla conclusione dell’Accordo Quadro, la richiesta garanzia definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali e prende atto che fino alla produzione della medesima i pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi. L’Assegnatario dovrà comunicare preventivamente a Ferservizi SpA tutti i dettagli per l’univoca identificazione del garante (o dei garanti in contraddittorio con emissione caso di pool). Ferservizi SpA trasmetterà le informazioni ricevute alle preposte strutture organizzative di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e queste ultime provvederanno a verificare l’affidabilità creditizia del garante (o dei garanti in caso di pool) secondo le policy pro tempore vigenti. Xxxxxxx accettate solo garanzie rilasciate da garanti dei quali le strutture operative di Ferrovie dello Stato Italiane SpA verificheranno l’affidabilità creditizia. Relativamente agli istituti assicurativi si rendono noti fin d’ora i criteri oggettivi sulla base dei quali viene valutata l’affidabilità economica degli stessi; l’assicuratore garante, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
1. Indice di solvibilità non inferiore a 1,2
2. Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare
3. Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare N.B. La singola compagnia di assicurazioni sarà accettata fino a quando la somma di tutte le fidejussioni prestate nei confronti del Gruppo FS non raggiunga il relativo certificatocapitale sociale. Fermo restando quanto sopra, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione definitiva potrà essere costituita:
a) mediante fidejussione utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare (All. 5). Si evidenzia che: - la sottoscrizione della garanzia da parte del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l.garante, o alla sostituzione dei garanti in caso di xxxx, dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari; - ove la garanzia venga allegata in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), il Xxxxxxx dovrà apporre una dichiarazione di prevalenza della garanzia rispetto ai formulari medesimi; - qualora l’Assegnatario sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del bene/ dei beni con altro/ altri raggruppamento medesimo, specificando singolarmente la denominazione di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx tutti i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni componenti stessi.
i. L’obbligo b) in numerario mediante deposito vincolato non fruttifero versando l’importo della garanzia su un conto corrente che verrà indicato da Ferservizi SpA all’Assegnatario, con il provvedimento di comunicazione dell’assegnazione. La garanzia è subordinatosarà svincolata da FST successivamente all’accettazione dell’ultima prestazione resa e sempre che, nella sua attivazioneall’atto dello svincolo, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lsussistano contestazioni o controversie pendenti.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione10.1 Il Cliente è reso edotto ed accetta che i Prodotti sono fabbricati da Castrol in conformità alla normativa in vigore in Italia e nell’Unione Europea; qualsiasi requisito specifico deve essere previamente concordato per iscritto tra le Parti e il Cliente si assume per intero il rischio di una eventuale difformità rispetto alle predette norme, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentetenendone indenne il Venditore.
b. Sono esclusi 10.2 La Garanzia di Castelli srl Lubrificanti Industriali è limitata a un periodo di 4 mesi (quattromesi) dalla data di spedizione.
10.3 Il Venditore garantisce l’idoneità del Prodotto venduto a svolgere le funzioni descritte nella scheda tecnico descrittiva e negli allegati tecnici che lo accompagnano. Il Cliente è reso edotto e dà atto al Venditore che, conoscendo le caratteristiche tecniche dei Prodotti il Cliente ha, sotto la propria esclusiva responsabilità e in funzione dei propri bisogni, effettuato la scelta dei Prodotti oggetto del suo ordine. Per questi motivi il Venditore non garantisce in nessun modo l’adeguatezza o l'attitudine dei Prodotti oggetto dell'ordine all'effettivo soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative del Cliente.
10.4 Se, durante il periodo di garanzia i applicabile, il Cliente denunziasse al Venditore la presenze in alcuni prodotti, di vizi e/o difformità, in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 8, il Venditore procederà ad effettuare di ispezioni, controlli e verifiche, anche a mezzo di terzi, al fine di verificare il fondamento di quanto comunicato dal Cliente. Qualora il Venditore, a proprio insindacabile giudizio, verificasse l’effettiva esistenza delle difformità denunziate dal Cliente, quest’ ultimo avrà diritto esclusivamente a quanto stabilito nell’articolo 9.4 delle presenti CGV. Qualora il Venditore accertasse l’inesistenza delle difformità denunziate dal Cliente, la Società si riserva il diritto di addebitare al Cliente i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi costi delle ispezioni e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai verifiche effettuate, nonché i costi di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre trasporto, se sostenuti dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoVenditore.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi 10.5 Il Venditore non accetta alcun reclamo e/o difetti riscontrati sui beni denuncia senza che il Cliente abbia messo a disposizione integralmente il prodotto oggetto del contratto reclamo, al fine di consentire a Castelli srl Lubrificanti Industriali l’espletamento dei necessari controlli.
10.6 La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a
a) danni causati durante il trasporto;
b) un uso negligente o improprio degli stessi da parte del Cliente;
c) inosservanza delle istruzioni del Venditore e/o di Castol relative allo stoccaggio e/o alla conservazione dei Prodotti;
d) mancata corretta conservazione dei Prodotti;
e) modifiche apportate dal Cliente e/o da soggetti terzi ai Prodotti e/o ai relativi imballaggi.
10.7 In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia nei confronti del Venditore se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia.
10.8 Qualora il Cliente fosse un consumatore (ovvero una persona fisica che acquista Prodotti per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Cliente ha diritto, oltre che alla garanzia convenzionale come sopra espressa, anche alla garanzia legale per i difetti di conformità di cui agli articoli 128-135 D. Lgs. n. 206/2005. La garanzia convenzionale deve intendersi come garanzia aggiuntiva a quella legale, in modo che non vengano in nessun caso pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consumatore dal D. L.vo n. 206/2005 - Codice del Consumo. Per fruire dell’assistenza in garanzia, il Consumatore dovrà conservare la fattura ricevuta. La garanzia legale in favore del Consumatore copre i difetti di conformità, esistenti al momento della consegna del bene, che si siano manifestati entro due anni dalla consegna del bene stesso. Il difetto di conformità dovrà essere fattacomunicato al Venditore, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni due mesi dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi data in cui il bene/ i beni oggetto Consumatore ha scoperto il difetto. L’azione nei confronti del contratto risultassero inidonei Xxxxxxxxx si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla data di acquisto del bene. In caso di difetto di conformità, il Consumatore ha diritto al funzionamentoripristino, l’Acquirente avrà unicamente dirittosenza spese, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione della conformità del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichebene mediante sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirentecontratto, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturasecondo le previsioni dell’art. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa130 D. L.vo. n. 206/2005. Il semplice ritiro prodotto dovrà essere restituito dal Cliente possibilmente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione). Una volta controllato il prodotto reso dal Consumatore, il Venditore provvederà alla sostituzione e procederà alla spedizione del bene/ dei beni oggetto prodotto stesso, salvo quanto disposto dall’art. 130 D. L.vo. n. 206/2005. Se, a seguito di intervento del contratto Venditore, si constati che il difetto denunciato dal Consumatore non sottintende riconoscimento integra un difetto di conformità ai sensi degli articoli 128 e seguenti del vizio e/o del difettoD. L.vo n. 206/2005, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di EBIT S.r.l. al riguardoverifica nonché i costi di trasporto, se sostenuti dal Venditore.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Termini & Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia ELECTRO-MEM Srl garantisce che i prodotti marchiati Electromem, i prodotti delle società del cui marchio la riparazione, ovvero la sostituzionestessa sia licenziataria e quelli dalla stessa in genere forniti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono espressamente destinati. La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili, a scelta difetti del materiale utilizzato, o a problemi di EBIT S.r.l progettazione e costruzione riconducibili a ELECTRO-MEM Srl. La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua o ai relativi accessori consumabili. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di parti 12 mesi dalla data di consegna e componenti per un utilizzo lavorativo giornaliero compatibile con la categoria di prodotto. La suddetta garanzia è operativa a condizione che dovessero presentare anomalie attribuibili i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni ad essi allegate, o contenute nel Catalogo Generale ed alle schede tecniche fornite da ELECTRO-MEM Srl, non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di ELECTRO-MEM Srl e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. L’Acquirente è tenuto a difetto verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di fabbricazione vizi entro 10 giorni dalla data di consegna degli stessi e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo dei prodotti. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi denuncia di eventuali difetti occulti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 10 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate difetto e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per comunque non oltre il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirentegaranzia. I reclami dovranno essere presentati per iscritto a ELECTRO-MEM Srl in base alle istruzioni e con le modalità fornite dalla stessa, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaindicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaL’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da ELECTRO-MEM Srl o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento A seguito di regolare denunzia del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, ELECTRO-MEM Srl, a sua scelta, potrà: a) riparare i prodotti difettosi; b) fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuiteprodotti resi. In tali casi ELECTRO-MEM Srl potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Resta inteso che le spese dell’eventuale rientro del prodotto presso il magazzino di ELECTRO-MEM Srl saranno a carico dell’Acquirente, salvo che non sia diversamente disposto da ELECTRO-MEM Srl in sede di attivazione della procedura di RMA. Resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica di ELECTRO-MEM Srl e coperti dalla garanzia saranno sostenute dalla stessa. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di ELECTRO-MEM Srl, le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di ELECTRO-MEM Srl comunque originata dai prodotti forniti; in difettoparticolare, EBIT sarà l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lnessun caso ELECTRO- MEM Srl potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione10.1 Qualora il Committente dimostri all’Azienda che una riparazione non è stata effettuata in modo opportuno, ovvero la sostituzione, a scelta l’Azienda garantisce un miglioramento dei lavori di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi riparazione gratuito e/o un miglioramento o sostituzione gratuiti del materiale difettoso. L’onere probatorio circa l’irregolarità della riparazione in caso di conferma è a carico del Committente.
10.2 Nell’eventualità di un fallimento dei miglioramento, il Committente ha il diritto di richiedere la riduzione del compenso o l’annullamento dell’incarico di riparazione.
10.3 La garanzia non si estende a eventuali difetti di uno strumento riparato che non siano conseguenti ad una scorretta riparazione, come in particolare difetti dovuti alla normale usura, all’uso improprio o ad altre azioni da parte di terzi.
10.4 Quando il Committente si adopera per beneficiare di una garanzia, egli deve notificare all’Azienda i difetti derivanti da: impropria riscontrati immediatamente dopo averli scoperti, in forma scritta o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentevia fax, e fare il possibile per contenere i danni provocati da un difetto. Per beneficiare della garanzia, il Committente deve esaminare lo strumento riparato quanto prima, compatibilmente con le proprie attività aziendali, ma in ogni caso entro 14 giorni. Una volta scaduto questo termine, egli non può più avanzare rivendicazioni rispetto a difetti che avrebbe dovuto verificare in tale fase di ispezione.
10.5 Il termine di decadenza della garanzia è di 12 mesi; per se lo strumento è destinato all’uso personale o famigliare del Committente, tale intendendosi comunque la riparazione effettuata termine si estende a due anni. È da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto escludersi un nuovo inizio del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benidecadenza in seguito all’eliminazione di eventuali difetti in garanzia, salvo nei casi in cui tali difetti insorgano per dolo o colpa grave dell’Azienda. Nel caso È da escludersi inoltre ogni obbligo di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatorisarcimento per danni provocati da un difetto.
d. Qualora10.6 Se in seguito alla verifica di un reclamo dovesse emergere che il caso in questione non è coperto da garanzia, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico l’Azienda è autorizzata ad addebitare la verifica e lo svolgimento della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie prestazione ai prezzi in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunain quel momento.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Service Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione8.1 L’esecuzione di qualsiasi controllo, ovvero la sostituzioneverifica e ispezione come anche il pagamento dei corrispettivi dell’ordine non solleverà il Fornitore dall’obbligo di garantire che tutti i prodotti: (i) sono conformi alle specifiche tecniche fornite da OLR; (ii) sono conformi a tutte le leggi, norme e regolamentazioni italiane ed europee, (iii) sono esenti da difetti, (iv) sono adeguati all’uso al quale sono destinati e all’uso che ne farà OLR, uso che il Fornitore dichiara di conoscere, (v) sono corredati da tutte le informazioni, istruzioni, certificati e documenti, (vi) non violano diritti di proprietà industriale o intellettuale di terze parti. Salvo sia diversamente concordato per scritto, il periodo di garanzia non durerà meno di 36 mesi dalla consegna mentre il periodo di garanzia per difetti occulti sarà in ogni caso tre volte il periodo di garanzia specificato nell’Ordine – oppure, in assenza di detta precisazione, tre volte il periodo di garanzia sopra in questo paragrafo – e decorrerà dalla scoperta del vizio.
8.2 Nel caso fosse riscontrato un difetto o non-conformità dei Prodotti, OLR potrà denunciare al fornitore i vizi riscontrati entro il termine di 30 giorni dalla loro scoperta e, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e suo insindacabile giudizio, avrà diritto di: (a) chiedere la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentesostituzione del Prodotto difettoso; per tale intendendosi comunque (b) chiedere la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete dei Prodotti difettosi; (c) reclamare il completo rimborso di assistenza ufficiale della venditricequalsiasi importo già pagato; utilizzo (d) cancellare l’intero Ordine o parte di software o interfacce non nativi esso; (e) ottenere una riduzione proporzionale del prezzo dovuto; f) risolvere il contratto. Il Fornitore sarà tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal presente articolo anche nel caso in cui eventuali difetti e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo conformità dovessero manifestarsi o dovessero essere scoperti dopo che i Prodotti siano stati già utilizzati, lavorati, trasformati, incorporati in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi prodotti complessi e/o ceduti a terzi.
8.3 Nell’eventualità che il Fornitore non dovesse procedere alla eliminazione dei vizi, difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. e non conformità entro otto 7 giorni dalla scoperta denuncia, OLR avrà il diritto di provvedere direttamente alla eliminazione del vizio difetto o difettofarla eseguire, in ogni caso a spese del Fornitore.
8.4 Il Fornitore sosterrà tutti i costi della riparazione, sostituzione e trasporto dei Prodotti difettosi o non accettati e manterrà OLR indenne da tutti i costi e spese (compresi, in via del tutto esemplificativa, i costi di ispezione, movimentazione, immagazzinamento, rilavorazione, lavoro, materie prime, costo di smantellamento dei Prodotti difettosi, costi di trasporto per la restituzione dei Prodotti respinti ecc.) eventualmente sostenuti da OLR in conseguenza. Insieme con Resta sottinteso che, nel caso OLR abbia venduto a terzi, usato o trasformato dei Prodotti difettosi o non-conformi, il Fornitore indennizzerà OLR per ogni e qualsiasi costo che OLR dovesse sostenere per la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittorimozione, allegando copia della lettera smontaggio e raccolta di denunziadetti Prodotti, l’intervento salvo il diritto al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della maggior danno.
8.5 Il Fornitore inoltre terrà indenne OLR da qualsiasi richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose indennizzo e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici risarcimento dovesse pervenirle dal proprio cliente durante fornitura o a fornitura ultimata, per la riparazione danni causati dai beni forniti dal Fornitore o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta per vizi, difetti o non conformità dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.prodotti venduti
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Samples: General Conditions of Purchase
Garanzia. a. Costituisce Il fornitore dovrà garantire la buona qualità ed il buon funzionamento dell’intero sistema per un periodo non inferiore a mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione del collaudo definitivo, con le modalità di seguito riportate, cui al successivo articolo 15.2 , fatte salve le eventuali proposte migliorative indicate dalla Ditta aggiudicataria. La Ditta Offerente dovrà fornire a corredo della documentazione tecnica un elenco di tutti i componenti software che compongono il sistema oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzionegara; tutti questi componenti dovranno avere una garanzia “full-risk” per l’intero periodo di fornitura (art. 2). • tutti gli interventi di manutenzione e/o riparazione dovranno essere effettuati a carico della Ditta fornitrice senza alcun onere aggiuntivo. I Rapporti di attività dovranno essere cartacei e controfirmati dal DEC. I software oggetto della fornitura deve essere privi di difetti dovuti a progettazione o analisi, a scelta errata esecuzione o installazione o configurazione, a vizi dei materiali impiegati ed esenti da anomalie software e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta Aggiudicataria nella sua documentazione e richiesti dal presente capitolato. • installazione e configurazione da parte del personale della ditta, da remoto su server, senza implicazione di EBIT S.r.l giornate di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili attività aggiuntive non contemplate in offerta. Qualora per l’aggiornamento della release sia richiesta presenza sul posto di personale specializzato, detta presenza non comporterà utilizzo di giornate aggiuntive rispetto a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequanto descritto in offerta. Le parti coperte attività di installazione “on site” delle nuove versioni, atte a porre rimedio alle anomalie software saranno totalmente a carico dell’offerente, per tutto il periodo di garanzia. La Ditta Aggiudicataria garantisce i materiali, i software e le integrazioni fornite da garanzia e tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per tuta la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi fornitura a partire dalla garanzia i vizi e/o data del superamento del collaudo, alle condizioni sopra riportate. In tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite dall’art.1669 c.c. la Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti derivanti da: impropria manifestatisi o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata guasti nei beni forniti, dipendenti o da personale non appartenente alla rete vizi di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software costruzione o interfacce non nativi e/sviluppo o non forniti configurazione o da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoaltre cause Per lo stesso periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decorrente dalla data di emissione avviamento del certificato.
d. QualoraSistema, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna fornitore sarà tenuto a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareassistenza telefonica sul funzionamento delle procedure, ove possibile, agli nonché a correggere gratuitamente eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione malfunzionamenti delle stesse nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di dette misure saranno 8 ore lavorative dalla chiamata. Restano a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici fornitore anche gli oneri per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo mano d’opera, spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecniciviaggio, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventotrasferta, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.ecc..
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti, è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell’apparecchiatura), e della Garanzia durata di: • ≥ 6 anni per i defibrillatori; • ≥ 24 mesi per i cabinet o altri dispositivi e accessori. Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la riparazionefornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari per sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzionesostituzione delle apparecchiature. L’Amministrazione ha diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nei termini indicati, a scelta partire dalla data di EBIT S.r.l collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprensive o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a provare il vizio o difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità. Le parti coperte Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da garanzia un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio del Committente. Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi mancanza di qualità essenziali e/o i difetti derivanti da: impropria caratteristiche tecniche minime o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoeventuali migliorative offerte devono essere contestati, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa entro un termine di Genova decadenza di EBIT S.r.l. entro otto 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio difetto stesso e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte. In ogni caso la Ditta aggiudicataria terrà indenne l’Amministrazione da ogni maggiore onere o spesa, necessaria per l’effettiva realizzazione delle opere, per la loro funzionalità o per la loro rispondenza a norme vigenti, dipendente dai materiali e componenti da esso scelti e forniti, ancorché per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed approvazioni. Tutti i vizi e difetti denunciati che si manifestassero nel corso dell’esecuzione del contratto e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo nel periodo di garanzia è subordinatodevono essere eliminati, nella sua attivazioneove necessario, all’adempimentoanche mediante sostituzione di quanto fornito, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.la spese della Ditta Aggiudicataria ed entro i termini indicati dall’Amministrazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Garanzia. a. Costituisce 1. Per quanto riguarda i prodotti hardware oggetto della Garanzia gara, la riparazioneDitta aggiudicataria dovrà fornire macchine nuove di fabbrica, ovvero costruite utilizzando parti nuove.
2. Le apparecchiature ed i software forniti dovranno essere privi di difetti di progettazione, o di vizi dovuti ad esecuzione errata, o di vizi dei materiali impiegati, e dovranno essere conformi ai requisiti indicati dalla normativa vigente, nonché alle norme ed agli standard internazionali riguardo la sostituzionetutela della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche, e conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica e meccanica, al livello di emissione dei raggi X.
3. A decorrere dal primo giorno del mese riferito alla data del documento di consegna all’utente finale e del visto di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, il regolare funzionamento delle apparecchiature per un periodo di 3 anni (36 mesi). La garanzia opera secondo le seguenti modalità (Service Level Agreement) :
4. La scadenza dei periodi di garanzia avverrà con cadenza mensile, a scelta partire dal terzo anno successivo all'inizio delle consegne, per blocchi di EBIT S.r.l apparati corrispondenti al numero di apparati consegnati mese per mese. La consistenza dei blocchi di apparati nonché le loro matricole dovranno essere indicate in apposito documento che le parti si scambieranno entro il giorno 15 del mese successivo e componenti farà fede per le operazioni in garanzia.
5. Si precisa che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialela garanzia comprende:
6. Le parti coperte da Si precisa, inoltre, che per garanzia si intende:
a) che il fornitore risponde direttamente della garanzia e la durata non può pretendere che l'utente o il gestore della stessa sono indicate separatamenterete dati-fonia contattino direttamente il produttore dell'apparato in garanzia.
b. Sono esclusi dalla b) che sono inclusi nella garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; cavi di connessione forniti all’atto dell’installazione e le cornette telefoniche.
c) che il fornitore dovrà assicurare la disponibilità delle parti di ricambio e dei materiali di consumo, per tale intendendosi comunque un periodo non inferiore a 3 anni.
7. L'Amministrazione non riconoscerà alcun compenso né diritto di chiamata nemmeno nei casi in cui, a seguito dell'intervento tecnico, si riscontrasse che la riparazione effettuata da personale garanzia non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali risulti applicabile per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo tipo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoanomalia riscontrata.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l8. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La L'intervento in garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le non sarà applicabile solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi nei casi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentodifetto risulti da evidente incuria, l’Acquirente avrà unicamente dirittomanomissione colposa, a scelta intervento di EBIT S.r.l.personale non autorizzato, o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri danneggiamento colposo. I danni causati da evento atmosferico sono esplicitamente compresi nelle tipologie di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari eventi che danno origine a 1/36 del prezzo intervento in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessagaranzia. Il semplice ritiro del bene/ fornitore dovrà assicurare la disponibilità delle parti di ricambio e dei beni materiali di consumo, per un periodo non inferiore a 3 anni riferito all’ultimo scaglione di apparati in garanzia, per ciascuno dei modelli di apparecchiature oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardodella fornitura.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura Di Apparati Telefonici Voip E Moduli Di Espansione
Garanzia. a. Costituisce oggetto Ogni prodotto software realizzato/modificato deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali espressi, alle normative vigenti (vedi accessibilitm), ai requisiti non funzionali (sicurezza, usabilitm, prestazionalitm, manutenibilitm, ecc.) nonché agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo software. Ne discende che eventuali anomalie, difettositm residua non intercettata durante le fasi di test dell’Aggiudicatario e di collaudo della Garanzia la riparazioneCommittente, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi riscontrabili sulle funzionalitm realizzate e/o i modificate durante l’intera fornitura devono essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, a totale carico del Fornitore. Pertanto, l’Aggiudicatario dovrm garantire la tempestiva rimozione dei difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di del software o interfacce non nativi nuovo e/o non forniti da EBITmodificato nonché la correzione e/o il ripristino delle basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti nei tempi previsti, secondo quanto definito nell’Appendice n.1 al presente Capitolato Tecnico “Indicatori di qualitm e penali”. Si precisa che gli interventi correttivi dovranno riguardare anche la documentazione a corredo. Per tutto il software rilasciato l'Aggiudicatario deve produrre/aggiornare la relativa documentazione. La documentazione deve rispondere a requisiti di accuratezza, comprensibilitm e più in generale usabilitm. Pertanto, deve essere garantita, come parte integrante dei servizi realizzativi, la correzione gratuita dei difetti riguardanti: - gli oggetti software nuovi e/o modificati; modifiche non autorizzate- le basi dati / flussi dati deteriorati come ripercussione dei difetti; funzionamento ai - la documentazione a corredo al software. La garanzia opera con gli stessi livelli di fuori delle specifiche ambientali servizio previsti per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. la Manutenzione Xxxxxxxxxx secondo la tempistica seguente: - per tutto il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo erogazione dei servizi relativamente a quello della consegna tutto il software il cui collaudo ha avuto esito positivo; - per una durata massima di ulteriori dodici mesi successivi per tutti i prodotti che nel corso dei benidodici mesi precedenti hanno avuto un esito positivo del collaudo. Nel Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dall’Aggiudicatario anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Aggiudicatario e le ditte fornitrici. I malfunzionamenti verranno notificati a mezzo e-mail o PEC al Fornitore attraverso una apposita Comunicazione di Rilevazione Errori, contenente: - la descrizione dettagliata dell’anomalia riscontrata, eventualmente corredata di allegati esplicativi; - il livello di impatto sull’operativitm del sistema, in termini di gravitm dell’errore (bloccante/grave/altro): - eventuali soluzioni di bypass (workaround) adottate dalla Committente nel caso di collaudo anomalie bloccanti per ripristinare almeno in contraddittorio parte l’operativitm del sistema; - la data richiesta per la chiusura dell’intervento; - il luogo di svolgimento delle attivitm. La segnalazione costituisce di fatto una richiesta di Manutenzione Correttiva da parte della Committente nei confronti dell’Aggiudicatario. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini del calcolo degli indicatori di cui all’Appendice 2 al presente Capitolato Tecnico “Indicatori di qualitm e penali”. Salvo diversa indicazione nella Comunicazione di Rilevazione Errori le attivitm di manutenzione in garanzia saranno svolte presso la sede del Fornitore. L'Aggiudicatario potrm comunicare la rimozione dell’anomalia per le vie brevi, (telefono o e-mail) ma è comunque tenuto a restituire il modulo Comunicazione di Rilevazione errori completato con emissione del relativo certificatola data e l’ora di comunicazione di chiusura dell’intervento, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatodescrizione degli interventi effettuati sul software e le eventuali modifiche della documentazione.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 12.1 Plastmeccanica garantisce al cliente la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta mancanza di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto difetti di fabbricazione e di lavorazione dei prodotti e che essi corrispondono agli eventuali prototipi o ai disegni approvati dal cliente, entro le tolleranze d’uso e le normali condizioni di utilizzo ed usura, nei limiti delle specifiche tecniche fornite da Plastmeccanica.
12.2 La garanzia non si estende
(i) in caso di prodotti danneggiati durante il trasporto,
(ii) impropria installazione e/o assemblaggio, incuria, insufficiente o mancata manutenzione, impropria custodia,
(iii) danni derivanti da incendio, incidenti, eventi imprevedibili non imputabili a Plastmeccanica,
(iv) difetti intrinsechi derivanti da interventi e modifiche dei prodotti non effettuate da Plastmeccanica,
(v) danni derivanti da riparazioni e/o sostituzioni non effettuate da Plastmeccanica, (vi) normale utilizzo e usura, (vii) danni verificatesi nel periodo di mancato pagamento da parte del cliente.
12.3 al materiale. Le parti coperte momento del ricevimento il cliente dovrà a pena di decadenza esaminare i singoli prodotti e comunicare per iscritto a Plastmeccanica, entro i successivi 8 (otto) giorni dalla scoperta, gli eventuali vizi o difformità nelle consegne riscontrate da garanzia lui o dai suoi clienti, indicando con precisione il prodotto difettoso, il codice prodotto, il relativo lotto e data di consegna e la durata della stessa sono indicate separatamentenatura del difetto.
b. Sono esclusi 12.4 il cliente dovrà tenere i prodotti difettosi a disposizione di Plastmeccanica per un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire eventuali ispezioni e non potrà, in assenza di autorizzazione scritta di quest’ultima, procedere alla loro restituzione. Qualora richiesti da Plastmeccanica, i prodotti difettosi dovranno essere restituiti a quest’ultima con modalità franco destino in Correggio (RE).
12.5 in caso di tempestiva denuncia dei vizi da parte del cliente di riconoscimento degli stessi da parte di Plastmeccanica, quest’ultima nei normali tempi tecnici procederà- a sua esclusiva discrezione- alla riparazione e/o sostituzione gratuita franco fabbrica Plastmeccanica in Correggio (RE) dei prodotti difettosi.
12.6 la presente garanzia avrà validità 6 (sei) mesi dalla garanzia consegna dei prodotti e non potrà in nessun caso essere sospesa o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo del prodotto da parte del cliente. Rimane comunque inteso che per i vizi componenti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata prodotti non fabbricati da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoPlastmeccanica, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoPlastmeccanica al cliente sarà limitata al contenuto ed alla durata della garanzia prestata dal terzo a Plastmeccanica.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali 12.7 Eventuali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirentedei clienti saranno presi in considerazione solo se preventivamente concordati e controfirmati per accettazione dalla direzione commerciale, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di quelli relativi alla gestione delle non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso conformità non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lsaranno accettati.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Garanzia. a. Costituisce 8.1 In relazione alla fornitura della Merce, inclusa l'attrezzatura e la relativa componentistica, pezzi e parti di ricambio:
A. il Fornitore si impegna a riparare o sostituire, a sua scelta, qualsiasi Merce fornita al Compratore, oppure a provvedere alla riparazione o sostituzione della stessa per mezzo di un proprio rappresentante, nel caso in cui si verifichi un vizio nei materiali o nella lavorazione ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile, in normali e corrette condizioni d’uso e di manutenzione della Merce (fatta eccezione per la normale usura e per i materiali di consumo), purché
(i) la Merce sia stata acquistata ed utilizzata per l’uso a cui è destinata, (ii) sia stata fatta funzionare e sia stata manutenuta come da istruzioni d’uso; ( iii) salvo quanto diversamente indicato dal Fornitore per iscritto, il difetto si presenti entro 12 mesi dalla data di spedizione della Merce e (iv) la Condizione al Paragrafo 8.3 sia soddisfatta.
B. Tutta la Merce riparata o sostituita (inclusa la Merce oggetto di un Servizio di Sostituzione) continuerà ad essere in garanzia per il rimanente periodo di garanzia non ancora trascorso ai sensi dell’art.
8.1 A che precede.
C. Il Fornitore potrà addebitare al Compratore le spese di spedizione della Garanzia Merce da e per un centro servizi del Fornitore qualora la riparazioneMerce da riparare o da sostituire si trovi in un paese sprovvisto di un centro servizi del Fornitore.
D. La garanzia di cui al presente paragrafo non copre il costo di installazione o rimozione della Merce da riparare o sostituire, ovvero che sarà a carico del Compratore.
8.2 In relazione alla fornitura di Servizi:
A. Il Fornitore garantisce che i Servizi saranno erogati a regola d’arte, con ragionevole perizia e cura e secondo la politica e la prassi del Fornitore in relazione al servizio. Salvo quanto diversamente concordato in anticipo, il Fornitore fornirà quei Servizi, inclusa la riparazione e la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa secondo il ragionevole giudizio del Fornitore sono indicate separatamentenecessari ai fini dell’erogazione dei Servizi.
b. Sono esclusi dalla garanzia B. Se successivamente all’erogazione dei Servizi si verifica un guasto o un malfunzionamento (fatta eccezione per la normale usura e per i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete materiali di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. consumo): (a) durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna comunicato al Compratore al momento dell’erogazione dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoServizi (o, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre se tale periodo non viene comunicato al Compratore, entro 90 giorni dalla data in cui i Servizi sono stati completati, salvo diversi accordi); (b) durante il normale uso; e (c) avendo il Compratore dimostrato in modo ragionevolmente soddisfacente per il Fornitore che il guasto o il malfunzionamento sono stati causati dalla mancata esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore in conformità alle presenti Condizioni (avendo avuto il Fornitore l’opportunità ragionevole di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente controllare i Servizi asseritamente difettosi e di esaminare la documentazione pertinente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare guasto o al malfunzionamento): il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaFornitore, a pena di perdita del dirittosua scelta, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio correggerà o difetto. Insieme con la denuncia eseguirà nuovamente il Servizio o sostituirà il prodotto revisionato o rimborserà il costo dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso Servizi; a condizione che: (i) il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/guasto o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l.malfunzionamento non siano stati causati, o alla sostituzione favoriti, da atto od omissione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristicheCompratore, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto violazione del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilitànegligenza, temporanea reazioni di processo, incidenti o definitiva, accumuli causati da processi eccessivi o dalla mancata osservanza da parte del bene/ dei beni stessiCompratore delle attività di manutenzione programmate raccomandate dal Fornitore; e (ii) la Condizione di cui al Paragrafo 8.3 sia soddisfatta. Per chiarezza si precisa che qualsiasi componente di un Prodotto non sostituito durante la revisione del Prodotto non sarà coperto dalla garanzia sul Servizio con riferimento al Prodotto.
i. L’obbligo C. Il Compratore è responsabile per la spedizione dei Prodotti al centro servizi del Fornitore designato, a proprio rischio e a proprie spese. Il Fornitore potrà addebitare al Compratore il costo della spedizione da un centro servizi del Fornitore per la restituzione al Compratore di garanzia è subordinatoun Prodotto che si trovi in un paese sprovvisto di un centro servizi del Fornitore. Se il Compratore richiede un metodo di trasporto più costoso rispetto alle spedizioni standard del Fornitore, nella sua attivazioneil costo aggiuntivo sarà a carico del Compratore.
D. La Garanzia di cui al presente Paragrafo non copre il costo di installazione o rimozione del Prodotto, all’adempimentoche sarà a carico del Compratore.
X. Xxxxx restando quanto sopra espressamente garantito, i Servizi sono forniti “così come sono” (“as is”) e il Compratore si assume l’intero rischio con riferimento ai risultati dei Servizi. Niente di quanto previsto nelle presenti Condizioni implica che il funzionamento dei Prodotti oggetto dei Servizi sarà ininterrotto o privo di difetti o che i difetti saranno corretti. Ogni altra dichiarazione verbale o scritta da parte dell’Acquirentedel Fornitore, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuiteo suoi rappresentanti o altri soggetti, non costituiscono garanzie da parte del Fornitore.
8.3 Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte in caso di reclami proposti in base ai Paragrafi 8.1 e 8.2: a) il reclamo deve essere per prima cosa comunicato prontamente al Fornitore per iscritto; b) la Merce o qualsiasi Prodotto non devono essere stati riparati o modificati da alcuno se non dal Fornitore, oppure da persona che agisca sotto la direzione del Fornitore; c) in difettocaso di attrezzatura e relativa componentistica, EBIT pezzi e parti di ricambio non prodotti dal Fornitore, salvo quanto diversamente prescritto dalla legge, la responsabilità del Fornitore sarà limitata a trasferire al Compratore il beneficio di qualsiasi garanzia data al Fornitore dal produttore di tale Merce o parte; d) in diritto caso di non dare corso all’intervento: sostituzione, il Compratore deve restituire, a proprie spese, la garanzia viene esclusa dei guasti causati Merce difettosa al Fornitore entro 10 giorni dalla consegna della Merce in sostituzione da imperizia e negligenza parte del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.Fornitore;
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Samples: Terms and Conditions of Supply of Goods and Services
Garanzia. a. Costituisce 11.1. Salvo diversi accordi scritti tra Società e Compratore e fermo restando quanto disposto al successivo articolo 12 per cui si richiama integralmente il contenuto,le condizioni di garanzia saranno quelle in vigore al momento della conclusione del contratto, ai sensi del precedente articolo 2 per i Beni oggetto di vendita, che saranno sottoscritte dal Compratore in relazione ai Beni oggetto di vendita. Il Compratore si impegna a conservare l’imballo, oltre che tutta la componentistica originale dei Beni, per tutta la durata della Garanzia garanzia al fine di poterlo utilizzare nel caso di spedizione dei Beni danneggiati presso l’indirizzo indicato dalla Società e di poterne verificare gli eventuali danneggiamenti, pena la riparazionenon operatività della garanzia.
11.2. In assenza di sottoscrizione di specifiche garanzie da parte del Compratore, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia sui Beni avrà la forma e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benilegge. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoIn ogni caso, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve malfunzionamenti dovranno essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. comunicati tassativamente entro otto 8 giorni dalla scoperta loro scoperta.
11.3. La garanzia non opererà nel caso in cui guasti e/o difetti siano dovuti a: • utilizzo improprio dei Beni; • imperizia, imprudenza, negligenza, errato montaggio e/o errate manovre da parte del vizio personale del Compratore o difettodi qualsiasi altro utilizzatore finale dei Beni, come anche indicato ai punti 11.12 e 11.13 che seguono; • manomissioni o modifiche ai Beni non autorizzate dalla Società; • cause di forza maggiore quali incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, tumulti o sommosse, atti o disposizioni d'autorità civili o militari; • normale usura o mancata/insufficiente manutenzione dei Beni; • rotture o difetti imputabili a strumentazioni ad esse collegate; • presenza di condizioni climatiche e/o ambientali insolite e/o particolari.
11.4. Insieme Salvo diversi accordi, i Beni in garanzia saranno riparati o sostituiti gratuitamente con la denuncia un Bene del medesimo tipo o con un altro compatibile di nuova generazione che possa rispecchiare i medesimi requisiti tecnici; resta inteso che saranno comunque a carico del Compratore tutte le spese di viaggio, trasferta, trasporto, eventuale smontaggio e rimontaggio dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere Beni e sopralluogo, sia in Italia che all’Estero, e che tali spese saranno addebitate secondo le tariffe correnti al momento dell'esecuzione.
11.5. La garanzia non sarà tuttavia operante qualora il Compratore risulti inadempiente rispetto al pagamento dei Beni forniti dalla Società o al pagamento di altre prestazioni accessorie da questa eseguite.
11.6. Il verificarsi delle condizioni di operatività della garanzia non dà diritto al Compratore di pretendere dalla Società alcun risarcimento e/o indennizzo per iscritto, allegando copia della lettera danni diretti ed indiretti di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sedequalsiasi natura derivanti dal mancato utilizzo dei Beni.
11.7. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta La scelta del tipo di intervento, effettuata nelle forme che precedonoriparazione o sostituzione dei Beni, in caso di operatività della garanzia, è a discrezione della Società.
f. 11.8. Tutti i costi per gli interventi eseguiti su iniziativa del Compratore, in assenza dell’esplicito consenso scritto da parte della Società, saranno a carico del Compratore.
11.9. La garanzia prestata da EBIT S.r.lè riferita ai Beni. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose La responsabilità di buona riuscita dell’impiego ed integrazione dei Beni negli impianti è totalmente a carico del Compratore.
11.10. La Società non sarà responsabile per ogni danno a cose e/o viziate e l’eventuale manodopera persone direttamente e/o indirettamente conseguenti all’utilizzo dei Beni, compresa la perdita di tecnici per la riparazione produzione, tempo e/o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta profitti occasionati dal funzionamento ovvero dal mancato o parzialmente mancato funzionamento dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaBeni.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura11.11. La somma residua Società non potrà essere ritenuta responsabile del mancato e/o scorretto funzionamento dei Beni venduti e/o dei servizi eventualmente prestati in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessadi parziale e/o errato funzionamento di tutte le strumentazioni a cui i Beni venduti verranno collegati o in caso di errata o mancata comunicazione dei dati trasmessi per problemi di tipo infrastrutturale o di comunicazione che in via esemplificativa e non esaustiva si indicano di seguito in: malfunzionamento di software o hardware degli impianti fotovoltaici o di altri apparecchi collegati ai beni forniti (ad esempio inverter, contatori di ogni genere, quadri di campo non di produzione della Società), disturbi di interferenza e sovratensione causati da altri apparecchi che determinano mancata o errata comunicazione o l’indicazione di dati non veritieri.
11.12. Il semplice ritiro La Società non potrà essere ritenuta responsabile del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio mancato e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza corretto funzionamento dei vizi beni venduti e/o difetti denunciati dei servizi prestati nel caso in cui questi non vengano supportati da altra strumentazione adeguata alla caratteristica specifica dell’impianto fotovoltaico in esame (ad esempio: sensoristica ambientale e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiapparati elettronici per il controllo di stringa di produzione della società).
i. L’obbligo 11.13. Il Compratore sarà tenuto, in ogni caso, a controllare periodicamente il corretto andamento dell’impianto con riguardo ai beni compravenduti ed i servizi resi dalla Società e così senza tenere in esclusivo riferimento i messaggi automatici (come gli SMS e le mail di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, allarme) trasmessi da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di strumentazioni a questo specificamente preposte se direttamente collegate a servizi informatici non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lstrettamente dipendenti dalla struttura della Società.
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Samples: Condizioni Generali