Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione5.1 - Il Venditore garantisce che i Prodotti forniti sono conformi per quantità, ovvero la sostituzionequalità, tipo nonché alle specifiche tecniche espressamente concordate in contratto, con esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il Compratore, o il suo sub-acquirente, destina il prodotto acquistato, e che sono esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono destinati.
5.2 - La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei Prodotti conseguenti a scelta difetti di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto materiale o di fabbricazione riconducibili al Venditore e non opera nel caso in cui:
a) il Compratore non provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione, stoccaggio e conservazione dei Prodotti;
b) il Compratore abbia apportato delle modifiche o riparazioni ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del Venditore;
c) i Prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente;
d) i difetti intrinsechi dei Prodotti siano dovuti alla normale usura di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua;
e) i difetti di conformità abbiano la loro causa in un fatto successivo al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentepassaggio dei rischi al Compratore.
b. Sono esclusi 5.3 - La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello data della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente Prodotti al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta Compratore ed è subordinata alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia regolare e tempestiva denunzia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoe delle difformità da parte di quest’ultimo secondo quanto disposto al successivo comma, allegando copia della lettera accompagnata dall’espressa richiesta scritta al Venditore di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sedeeffettuare un intervento in garanzia. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.lper i Prodotti sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione. comprende unicamente la La garanzia per i componenti del Prodotto sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate riparazione, e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) comunque vale per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/solo componente riparato o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosostituito.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che realizzerà tutte le attività connesse alla esecuzione dell’Ordine con la diligenza professionale specifica richiesta per le stesse, secondo i più elevati standard professionali e di qualità e nel rispetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentelegislazione vigente ed applicabile.
b. Sono esclusi dalla garanzia 11.2 Il Fornitore e garantisce che i Prodotti e/o Servizi forniti sono idonei allo scopo cui si intende destinarli, e senza vizi palesi ed occulti per quanto riguarda sia il materiale che la manifattura.
11.3 In particolare il Fornitore garantisce che i Prodotti consegnati e/o i difetti derivanti da: impropria Servizi eseguiti:
11.4 L'accettazione di consegne tardive, incomplete o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale difettose o il pagamento delle relative fatture non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi costituirà rinuncia a far valere i diritti e/o esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti garanzie ed alle norme di legge applicabili e alle presenti Condizioni.
11.5 Nell'ipotesi di violazione delle garanzie di cui al presente articolo, Pfizer potrà richiedere, a sua discrezione l'immediata sostituzione gratuita dei Prodotti o l'eliminazione del difetto o la riduzione del prezzo. Laddove il Fornitore non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento fosse in grado di soddisfare le richieste di Pfizer quest'ultima avrà diritto di porre rimedio ai difetti e/o riparare i danni a spese del Fornitore.
11.6 Ogni altro diritto scaturente dall’inadempimento, quale la risoluzione e il risarcimento del danno patito, rimarrà inalterato.
11.7 Le garanzie di fuori delle specifiche ambientali cui sopra sono efficaci per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo 12 mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decorrere dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraconsegna dei Prodotti - o 2 anni in caso di appalto - fatte salve le ipotesi di applicazioni in singoli casi di termini più estesi negoziati con il Fornitore o derivante dalla legge o dagli usi e consuetudini. Nessuna contestazione, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturache il Fornitore potrà sollevare in via giudiziaria o altrimenti, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito lo esonererà dagli obblighi di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi consegnare e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro fornire alle date ed ai luoghi convenuti i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose Prodotti e/o viziate e l’eventuale manodopera Servizi, di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore cui al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunapresente Ordinativo.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneIl Fornitore assume l'obbligo di garantire a Coni Servizi il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, ovvero la sostituzioneper 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo. Il Fornitore è tenuto in particolare: ▪ a scelta garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare di EBIT S.r.l Coni Servizi, che le attrezzature fornite siano esenti da vizi palesi od occulti, di parti origine o di fabbricazione, e componenti in tutto conformi a quanto prescritto da Coni Servizi; ▪ a garantire che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; le attrezzature conservino le caratteristiche tecniche richieste per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. tutto il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo e, nel contempo, a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d’opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del bene/ perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei benipezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, EBIT S.r.l a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Coni Servizi potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso. Nell’ipotesi in cui al precedente comma, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli tenere sollevato ed indenne Coni Servizi da eventuali malfunzionamenti, fermo restando controversie che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della parte Acquirentefornitura.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Capitolato Tecnico E Speciale D’appalto, Capitolato Tecnico E Speciale D’appalto, Capitolato Tecnico E Speciale D’appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1 Il Venditore garantisce i propri Prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. Essendo i Prodotti realizzati con pelli naturali, le cicatrici, i graffi, le differenze della Garanzia grana e della tonalità, le venature, le smagliature non sono da considerarsi difetti bensì una peculiarità del prodotto utilizzato e che attesta la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentesua autenticità.
b. Sono esclusi dalla 7.2 La garanzia i vizi e/o i difetti derivanti daviene esclusa qualora il difetto si sia verificato a causa della mancata osservanza da parte del Compratore delle istruzioni fornite dal Venditore relativamente alla posa, alla manutenzione e cura dei Prodotti, nel rispetto, comunque, della loro peculiarità. A titolo esemplificativo la garanzia non include: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi (i) naturali difettosità dei Prodotti (e.g. cicatrici rimarginate, vene, cicatrici aperte e/o non forniti rimarginate, punture insetti, scarno, mangiatura, rughe del collo, taroli, scortico, smagliature, calli, ecc.) non eccedenti le normali tolleranze; (ii) tutti i difetti dei Prodotti derivanti dall’inidoneo stoccaggio dei Prodotti effettuato dal Compratore o da EBITsuoi aventi causa o dal processo produttivo cui sono stati sottoposti presso il Compratore o i suoi aventi causa, e /o imputabili a fatto del terzo; modifiche (iii) mancata corrispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, salvo che tali caratteristiche non autorizzatefossero state espressamente convenute nella Conferma d’Ordine o in documenti espressamente richiamati a tal fine nella Conferma d’Ordine o non risultassero presenti nel campione approvato dal Compratore; funzionamento (iv) i danni risultanti da pulizia con prodotti non idonei/con prodotti diversi da quelli consigliati dal Venditore; (v) esposizione ai raggi solari, a fonti di fuori delle specifiche ambientali calore o lampade solari; (vi) macchie provocate da acidi, solventi, tinture, agenti chimici corrosivi, inchiostro, vernice; (vii) danni provocati da animali domestici, bruciature; ecc.
7.3 Il Venditore consegnerà merce di buona qualità mercantile, lavorata secondo la migliore competenza tecnica e con impiego di materia prima e prodotti di lavorazione adeguati; i colori, anche se a campione, sono suscettibili di variazioni di tonalità; pelli con lavorazioni particolari possono presentare caratteristiche chimico-fisiche inferiori a quelle di produzione standard; pelli aventi spessore inferiore a 1,00 mm. non sono garantite contro lo strappo. Il pellame soddisfa le vigenti disposizioni che regolamentano il contenuto di sostanze nocive. Il sito internet del Venditore, periodicamente aggiornato, illustra le principali caratteristiche della produzione e le raccomandazioni per il macchinario/ari oggetto del contratto;buon utilizzo delle pelli.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato7.4 Salvo espresso patto contrario, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data si intende in relazione al tipo ed alla qualità di emissione del certificatopelle pattuita e non in relazione all'uso che il Compratore intende farne.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 8.1 A meno che non sia stabilito diversamente nelle Condizioni di Acquisto, si applica la riparazione, ovvero la sostituzionelegge rilevante in materia di vizi (incluso il difetto di conformità). Difformità dalle specifiche del prodotto concordate sono considerate quali gravi inadempimenti contrattuali delle obbligazioni del FORNITORE, a scelta meno che a tali difformità non sia immediatamente posto rimedio o MAGNA possa rimediare al difetto senza alcun considerevole sforzo. MAGNA ha il diritto di EBIT S.r.l scegliere il tipo di parti riparazione dei vizi. Il FORNITORE ha il diritto di rifiutare la prestazione supplementare prescelta nel caso in cui tale prestazione supplementare sia irragionevole. Nel caso in cui il FORNITORE non ripari immediatamente il vizio dopo aver ricevuto richiesta da MAGNA, MAGNA ha il diritto, in circostanze urgenti, di eseguire essa stessa la riparazione o incaricare un terzo soprattutto al fine di evitare maggiori danni o nel caso di pericolo imminente. I relativi costi di riparazione saranno sostenuti dal FORNITORE. Inoltre il FORNITORE dovrà sostenere i costi addizionali alla riparazione derivanti da o in connessione con il vizio, in particolare costi di trasporto, assemblaggio, smontaggio, costi amministrativi e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte costi per l'assistenza (sostenuti da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi MAGNA, dall'OEM e/o dal distributore dell'OEM) così come tutti gli altri costi relativi alla riparazione del vizio. Inoltre, il FORNITORE dovrà anche sostenere i difetti costi collegati alla partecipazione di MAGNA ai programmi "Remedy-of- Defect-Program" quali "Contained Shipping Level" e "Executive Champion Programs" o simili programmi dei suoi clienti, in particolare quelli dei produttori di autoveicoli. Pretese relative a previsioni normative o contrattuali derivanti da: impropria da o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; in connessione con la fornitura di prodotti difettosi rimangono inalterate.
8.2 Salvo altrimenti espressamente concordato per tale intendendosi comunque iscritto, il periodo di garanzia è di 36 (trentasei) mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla consegna al consumatore finale del prodotto, nel quale il prodotto del FORNITORE è stato incorporato, e termina al massimo 42 (quarantadue) mesi dopo la riparazione effettuata consegna a MAGNA o a un terzo specificato da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per MAGNA. Nel caso in cui il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. prodotto sia soggetto ad una accettazione formale, il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso dall'accettazione del prodotto da parte di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoMAGNA; se il test di accettazione è ritardato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data senza che il FORNITORE sia responsabile di emissione del certificato.
d. Qualoratale ritardo, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione garanzia decorrerà al più tardi 12 (dodici) mesi dopo che il FORNITORE ha fornito il prodotto per l'accettazione formale.
8.3 Per i prodotti che non erano funzionanti durante l'ispezione dei prodotti difettosi o in caso di lavori di riparazione, il relativo periodo di garanzia sarà prolungato di un tempo pari a tale interruzione operativa.
8.4 In caso di sostituzione di prodotti o se il prodotto riparato presenta il medesimo difetto, o un difetto derivante dalla riparazione, il relativo periodo di garanzia ricomincia a decorrere.
8.5 Relativamente alla consegna del bene/ dei beni presso l’Acquirentemateriale di produzione il periodo di garanzia decorre con la registrazione inziale del veicolo ma termina, sino ad un al massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto 42 (quarantadue) mesi dopo la consegna a MAGNA.
8.6 Tutte le altre pretese dovute all'inadempimento del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessialtre obbligazioni rimangono inalterate.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce Per i veicoli oggetto del presente Capitolato (includendo espressamente sia gli autotelai che le attrezzature su questi allestite e le parti accessorie) valgono le condizioni di garanzia integrale della Garanzia la riparazionecasa costruttrice integrate sino al raggiungimento di 36 (trentasei) mesi, a valere dalla data attestante l’esito favorevole della verifica di conformità, ovvero la sostituzionemaggiore durata offerta dal concorrente. A tal fine l’offerente dovrà indicare nella propria offerta la eventuale maggiore durata espressa in mesi. I veicoli forniti dovranno essere tutti identici e dovranno essere garantiti esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza vizi che li rendano non idonei alla prevista destinazione d'uso. La Ditta Fornitrice si obbliga ad eliminare, a scelta proprie cura e spese, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel presente Capitolato e nell’allegato "Schede Tecniche", riscontrate nei beni forniti nel periodo di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa garanzia. Tali riparazioni devono essere completate nel termine di 72 (settantadue) ore decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero dalla comunicazione fax o PEC, con cui la Stazione Appaltante denuncia i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità riscontrate ed invita la Ditta Fornitrice alla relativa eliminazione; qualora sia necessario un termine maggiore la Ditta Fornitrice provvede, per tutto il tempo necessario, alla messa a disposizione, in provvisoria sostituzione del bene, di un altro di pari caratteristiche. Nel conteggio del predetto termine di 72 ore sono inclusi i giorni festivi. Nel caso in cui tali interventi non si rivelino sufficienti a rendere il bene pienamente conforme alle specifiche contrattuali, la Ditta Fornitrice provvede a ritirare i beni forniti e a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate separatamente.
b. nel presente Capitolato e nell’allegato "Schede Tecniche". Nel caso in cui entro il termine di 72 (settantadue) ore sopracitato la Ditta Fornitrice non adempia all'obbligazione assunta, la Stazione Appaltante applica la penale di cui agli art. 8 e 13, riservandosi il diritto di fare eseguire, da altre imprese, le attività necessarie per l'eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni e delle difformità riscontrate, nonché la fornitura dei beni non sostituiti, nonché l'eventuale noleggio di altro bene, addebitando tutti gli oneri e le spese a carico della Ditta Fornitrice, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della condotta inadempiente. Gli interventi di manutenzione dei beni forniti nel periodo di garanzia devono effettuarsi presso le officine/centri di assistenza autorizzate dalle case costruttrici ed indicate in sede di offerta. Sono esclusi dalla dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i vizi e/malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa di particolari o i difetti a manifesta causa di impiego dei veicoli ed attrezzature forniti per usi diversi da quelli per cui sono costruiti od in modo difforme da quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione. Per tutte le forniture oggetto della presente gara la Stazione Appaltante s’impegna ad assumere l’onere degli interventi dovuti a: • danni derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato• danni conseguenti ad incidenti stradali.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Appalto, Acquisition Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione7.1 La garanzia si limita, a scelta esclusiva e insindacabile del Venditore, alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose per vizio di EBIT S.r.l di progettazione o produzione (sempre che la progettazione sia stata sviluppata esclusivamente dal Venditore senza contributo progettuale dell’Acquirente), con esclusione dei materiali non prodotti dal Venditore e delle parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili dei Prodotti soggette a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentenormale usura.
b. Sono esclusi 7.2 Il Venditore, inoltre, non risponde dei difetti di conformità dei Prodotti e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da qualsiasi documentazione, tecnica e non, e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dall’Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto dell’Acquirente.
7.3 Il Venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità dei Prodotti e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni, se previsto, e comunque da un cattivo uso o trattamento dei Prodotti.
7.4 La presente garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete ha durata di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo dodici (12) mesi a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre partire dalla data di emissione del certificatoconsegna; resta inteso che l’Acquirente decadrà dal diritto alla predetta garanzia nel caso in cui l'utilizzo dei Prodotti non sia conforme ai criteri sopraindicati o qualora non sia possibile accertare tale conformità.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali 7.5 Qualsiasi vizio del sito di installazione del bene/ dei beni Prodotto o non conformità alle specifiche tecniche richieste dall’Acquirente (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate laddove i Prodotti debbano essere realizzati dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati Venditore sulla base delle tariffe e diarie in vigore al medesime) dovrà essere denunciato dal Cliente entro 8 (otto) giorni dal momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ della ricezione dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, Prodotti da parte dell’Acquirente, che pertanto dovrà effettuare un immediato controllo dei Prodotti stessi, con comunicazione per iscritto da inviare al Venditore a mezzo e-mail. Eventuali vizi occulti, dovranno essere denunciati - sempre a pena di decadenza e per iscritto - entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. La comunicazione di denuncia dei vizi dovrà indicare in maniera specifica e circostanziata la natura del vizio o della non conformità lamentata e, in ogni caso, contenere le seguenti informazioni:
i) il numero del Contratto/Ordine d’acquisto, ii) la data ed il luogo di consegna, iii) il tipo e la quantità dei Prodotti, iv) la tipologia di danno lamentato; v) la ragione per la quale l’Acquirente ritiene che i Prodotti non siano conformi rispetto a quanto pattuito nel Contratto; vi) le modalità di verifica dei vizi/non conformità d’ispezione adottate dall’Acquirente vii) la dettagliata descrizione, anche fotografica, del vizio/non conformità. Nel caso in cui l’Acquirente denunci vizi palesi, riscontrati al momento del ricevimento dei Prodotti, dovrà aggiungere l’espressione “accettazione soggetta a verifica” sulla bolla di consegna del vettore.
7.6 In ogni caso, il Cliente dovrà ricevere, conservare e custodire i Prodotti ricevuti oggetto della comunicazione di denuncia dei vizi, in attesa che le modalità di gestione dell’eventuale reso siano concordate con il Venditore.
7.7 I Prodotti ritenuti viziati o difettosi potranno essere restituiti dall’Acquirente al Venditore, previa autorizzazione scritta di quest’ultimo, sempre a cura e spese dell’Acquirente. I Prodotti dovranno essere accompagnati da regolare documento di trasporto, da una descrizione specifica dei Prodotti e dei vizi riscontrati, con l’indicazione del numero identificativo dei Prodotti e con riferimento alla fattura, al documento di trasporto ed ai documenti di vendita. I Prodotti resi dovranno essere muniti di apposito imballo atto a preservarne l’integrità.
7.8 Per l’ammissibilità del reclamo l’Acquirente è tenuto a dimostrare per iscritto la validità della garanzia, la corretta conservazione e la corretta installazione dei Prodotti, nonché fornire al Venditore adeguata documentazione comprovante i vizi/difetti. Resta inteso che l’eventuale reclamo non autorizzerà l’Acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti dovuti alle scadenze pattuiteal Venditore. Nel caso in cui il Xxxxxxxxx abbia accertato l’effettiva sussistenza dei vizi o dei difetti denunciati dall’Acquirente, provvederà a sua scelta esclusiva alla riparazione dei Prodotti difettosi a sue spese o alla sostituzione degli stessi.
7.9 Qualora i Prodotti debbano essere assemblati, connessi o collegati a componenti di terzi, oppure incorporati in prodotti commercializzati dall’Acquirente e/o da terzi (“Prodotti Complessi”), sarà responsabilità esclusiva dell’Acquirente verificare l’idoneità dei Prodotti di essere utilizzati e/o combinati con altri prodotti per l’assemblaggio di Prodotti Complessi.
7.10 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai Prodotti forniti; in difettoparticolare l’Acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, EBIT nemmeno per fermo dei Prodotti o fermo della produzione, di riduzione del prezzo o di risoluzione anche parziale del Contratto, per danno alla reputazione, perdita di avviamento. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.
7.11 Tutti i rimedi previsti dalla normativa vigente in caso di inadempimento delle obbligazioni del Venditore, ad eccezione dei rimedi di riparazione e sostituzione di cui sopra, sono qui esclusi. Ne deriva che il Venditore non è responsabile per il risarcimento di alcun danno emergente e/o lucro cessante diretto, indiretto e/o conseguente, tanto a cose quanto a persone. Viene altresì esclusa la responsabilità del Venditore con riguardo a qualsiasi obbligo di garanzia, anche implicito, derivante da leggi o regolamenti, in favore dell’Acquirente, ivi comprese le garanzie implicite per difetti di conformità, per commerciabilità e idoneità dei Prodotti ad un uso particolare.
7.12 L’utilizzo da parte dell’Acquirente di porzioni di prodotti non fabbricati e/o forniti dal Venditore - e/o di pezzi di ricambio non originali non forniti direttamente dal Venditore - in abbinamento con i Prodotti del Venditore - comporta l’immediata decadenza della garanzia.
7.13 Qualora il reclamo si dimostri infondato, le eventuali spese di accertamento del vizio saranno addebitate all’Acquirente, il quale sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza tenuto a ritirare i Prodotti oggetto del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lreclamo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce 9.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitu- ra è di 12 mesi. Esso decorre dallo scarico della fornitura presso il luogo di consegna in Svizzera del committente. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di garanzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunica- zione della disponibilità per la consegna.
9.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzione o riparazione, ovvero il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostitu- zione o riparazione, laddove il termine di garanzia per l'oggetto della fornitura scada in un momento precedente. Il termine di ga- ranzia scade in ogni caso al più tardi 30 mesi dall'inizio del termi- ne di garanzia originario.
9.3 La garanzia decade anticipatamente se il committente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il committente, laddove sia emerso un di- fetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per diminuire il danno e non denunci immediatamente a Siemens il difetto dando a quest'ultima la sostituzionepossibilità di eliminarlo.
9.4 Siemens si impegna, su richiesta scritta del committente, a scelta ripa- rare o sostituire, a propria scelta, nel più breve tempo possibile, tutte le parti comprese nell'oggetto della fornitura che, in modo comprovato, subiscano danni o diventino inutilizzabili entro la scadenza del termine di EBIT S.r.l garanzia a causa di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialemateriale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata. Le parti coperte contestate, su richiesta, devono essere restituite a Siemens. Qualora Siemens non ne richieda la riconsegna, esse verranno smaltite dal commit- tente.
9.5 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La ga- ranzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sussisten- za della caratteristica interessata in occasione del ricevimen- to/collaudo; in caso contrario essa vale al massimo fino alla sca- denza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano soddisfatte in tutto o in parte, il committente ha innanzi- tutto il diritto a una tempestiva riparazione da garanzia parte di Siemens. Ove tale riparazione non riesca in tutto o in parte, il committente ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il di- fetto sia talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la durata fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattui- to, il committente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della stessa parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono indicate separatamentestati pagati per le parti della fornitura interessate dal recesso.
b. 9.6 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, im- piego di materiali inadeguati, azioni chimiche o elettrolitiche, lavo- ri di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere.
9.7 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più dettagliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di destinazione pre- visto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgra- de o update. Laddove il committente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista temporale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i di materiale di supporto di dati la garanzia comprende soltanto l’installazione di dati oggetto di backup.
9.8 Per difetti derivanti da: impropria su materiale, costruzione o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; esecuzione nonché per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale mancanza delle caratteristiche garantite, il committente non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software ha alcun altro diritto o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai pretesa al di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo quelli espressamente menzionati negli articoli da 9.1 a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato9.7.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: General Terms and Conditions, General Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneSalvo quanto al successivo Art. 14, ovvero la sostituzioneCAENELS si impegna a garantire i propri prodotti, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di 12 (dodici) mesi, dai difetti di conformità secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE. I prodotti con garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benistandard di 24 (ventiquattro) o 36 (trentasei) mesi sono chiaramente indicati nel documento di offerta. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – Tale periodo decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraconsegna di ogni singola unità al Cliente. La garanzia comprende, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaper il periodo sopra indicato, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del gli interventi di assistenza correttiva e di sostituzione, da effettuarsi presso il centro di assistenza CAENELS sito in Basovizza, Trieste (Italia) o in Viareggio, Lucca (Italia). Le parti sostituite sono e restano di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le proprietà di CAENELS. Le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno trasporto sono comunque a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi del Cliente salvo diversamente concordato per scritto. Gli interventi di assistenza correttiva non comprendono, invece, i guasti verificatisi per cause diverse dal normale uso o per uso improprio dei prodotti. Eventuali anomalie e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto devono essere notificati immediatamente a CAENELS per iscritto. La notifica deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il effettuata dal Cliente entro i tre 5 giorni lavorativi successivi dal ricevimento delle merci in caso di anomalie evidenti; in caso di difetti nascosti, CAENELS deve essere avvisata immediatamente e comunque al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al più tardi entro una settimana dal momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentoé stato possibile rilevare tali difetti. In caso contrario, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo ogni forma di garanzia è subordinatoesclusa. Reclami relativi a consegne parziali non danno diritto al Cliente di rifiutare l’adempimento dell’intero contratto. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di avere letto le informazioni relative alle modalità di utilizzo dei prodotti. Il periodo di garanza sulle sole parti sostituite o aggiunte sui prodotti riparati fuori garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data di riparazione; il prodotto riparato, nella sua attivazionetotalità, all’adempimentoè garantito per ulteriori 4 (quattro) mesi dalla riparazione. 10. Warranty: Except for the following article 14, da parte dell’AcquirenteCAENELS products are covered by a 12 (twelve)-month guarantee, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuitefrom the lack of conformity in accordance with legislative decree no. 24/02 implemented by the 1999/44/EC directive. Products with 24 (twenty-four) or 36 (thirty-six)-month guarantee period are clearly indicated in the quotation. This period starts from the delivery date of each product to customer. Warranty includes, for the above mentioned period, the repair and/or substitution interventions of the defective products, to be held in CAENELS premises in Basovizza, Trieste (Italy) or in Viareggio, Lucca (Italy). Substituted parts are and will remain CAENELS property. Shipping costs will be at customer’s charge unless otherwise agreed by written form. The repair will not cover defects due to causes occurred for an inappropriate use of the products. The anomalies and/or defects must be notified immediately to CAENELS in written form. The notification shall be made by the customer within 5 days from the goods receipt date in case of obvious defect; in difetto, EBIT sarà case of hidden defect CAENELS must be informed immediately and no later than one week from the date in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lwhich the defect is detected. Otherwise it will be excluded from the warranty. Claims referred to partial deliveries do not give to customer the right to reject the fulfilment of the complete contract. Customer declares to be aware and to have read the information on the instructions for using CAENELS products. Products on which an out-of-warranty repair is performed are covered by a 12 (twelve)-month guarantee period on the replaced or newly installed parts/components only; the repaired products will anyhow be covered by a 4 (four)- month period in its entirety.
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Samples: General Conditions of Sale, Delivery and Warranty, General Conditions of Sale, Delivery and Warranty
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione6.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a scelta garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, il Cliente si impegna, a consegnare alla stessa al momento della stipula del presente accordo o, nel caso di EBIT S.r.l inadempimento nei pagamenti da parte del Cliente, entro 10 gg lavorativi dalla richiesta di parti Poste a mezzo Raccomandata A.R., garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da un primario istituto a favore di Poste (sulla base del modello predisposto all’allegato 6, commisurato ai termini di pagamento e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentevalore delle spedizioni annue previste).
b. Sono esclusi dalla 6.2 Detta garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; dovrà comunque avere una durata pari a sei mesi ulteriori rispetto alla vigenza dell’accordo stesso. La garanzia dovrà rinnovarsi per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di 12 mesi, e così di seguito, per ciascun rinnovo del presente accordo.
6.3 In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, se prestata, il Cliente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, una nuova garanzia decorre dal 30mo giorno successivo identica a quello della consegna dei beni. quella escussa; in ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, il Cliente provvederà ad integrare la stessa fino all’ammontare originario, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
6.4 Nel caso in cui il valore dei volumi postalizzati dal Cliente, al netto degli importi già corrisposti dalla stessa, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata Poste avrà diritto di collaudo chiedere, a mezzo Raccomandata A.R., l’integrazione della garanzia originariamente prestata; in contraddittorio con emissione del relativo certificatotale caso, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre il Cliente si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta comunicazione di interventocui sopra, effettuata nelle forme che precedonotrasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Postaonline H2h Service Agreement, Postaonline H2h Service Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione11.1. Il Fornitore/Appaltatore garantisce il prodotto fornito, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte il servizio prestato o l’opera eseguita esente da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi qualsiasi vizio e/o i difetti derivanti da: impropria difetto dipendente da lavorazioni o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/tecniche errate o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali conformi al pattuito oppure dal materiale usato, per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi dalla data di emissione consegna del certificato.
d. Qualoraprodotto o dalla prestazione del servizio o per il periodo di 24 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Collaudo Favorevole, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturasalvo diverso accordo fra le parti risultante dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando sempre che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali detti vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto vengano denunciati durante il periodo di garanzia, la Committente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del contratto deve essere fattaprodotto acquistato, a pena o dell’opera eseguita quando le circostanze dimostrino che il Fornitore/Appaltatore ha trascurato di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, osservare le regole di prudenza e di diligenza normalmente richieste nell’ambito della propria attività. La garanzia si intende in conformità ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Particolari con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa particolare riferimento all’Art. “GARANZIA” e secondo quanto di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoseguito indicato.
f. 11.2. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente riguarda la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose qualità dei materiali impiegati, il corretto funzionamento, la qualità dei componenti, inclusi quelli non prodotti direttamente, ed inoltre il raggiungimento di prestazioni di funzionamento/processo e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio valori e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi conformità e/o difetti denunciati e accertatidi obiettivi prestabiliti. Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, ovvero nei casi in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ cui la documentazione fornita risulti carente ed incompleta per l’adeguato utilizzo dei beni oggetto del contrattostessi e/o sia giudicata insufficiente a parere degli enti di vigilanza e controllo, ovvero il Fornitore/Appaltatore si impegna a produrre, senza richiedere compensi aggiuntivi, tutta la documentazione integrativa, oltre a quella trasmessa con il bene, necessaria per dimostrare la conformità a quanto sancito dalla legge; tale obbligo per il Fornitore/Appaltatore resta valido anche nei casi in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessicui detta carenza non fosse stata rilevata entro i termini di garanzia di cui al punto 11.1.
i. L’obbligo 11.3. La garanzia si rinnoverà automaticamente per le parti sostituite con decorrenza dalla data della loro sostituzione.
11.4. Le modifiche che si rendessero necessarie per rendere idoneo il servizio, la fornitura e/o l’opera entro i limiti di garanzia è subordinatogaranzia, nella sua attivazionedovranno essere apportate dal Fornitore/Appaltatore con modalità e tempistiche tali da non pregiudicare gli impegni assunti dalla Committente nei confronti del proprio cliente finale, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.laltrimenti trovando applicazione l’articolo 12 che segue.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo delle apparecchiature offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a quella per il difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente1497 c.c.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato), nonché la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l(art. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni1512 c.c) per il periodo offerto, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di detenzione del bene/ accettazione della fornitura), salvo un’eventuale offerta migliorativa con estensione della garanzia. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni presso l’Acquirenteforniti, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni oggetto del contratto consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. Le Aree Socio sanitarie Locali avranno diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o del difettosia imputabile, occorrendo invece, a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardofatto proprio dell’Amministrazione.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Sistemi Per Elettrochirurgia, Technical Specifications Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi (o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara), a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di EBIT S.r.l accettazione della fornitura). Nel corso di parti tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto rendere necessari al fine di fabbricazione eliminare eventuali vizi o difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia vizi, difetti od altre difformità che rendano i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non beni forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali inidonei ad essere utilizzati all’uso per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniquale sono naturalmente destinati. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del Stazione Appaltante avrà diritto, esclusivamente per iscrittopertanto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichegratuita dell’apparecchiatura, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del senza ulteriori oneri oltre al prezzo in fattura corrisposto per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente12 mesi dianzi indicato, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma si verifichi il cattivo o mancato funzionamento della stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto Fornitore non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi alle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta difetto di EBIT S.r.l. al riguardoproduzione) o da fatto proprio dell’Amministrazione.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi, Fornitura Di Ventilatori Polmonari
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 4.1 OMAL garantisce la riparazione, “conformità dei Prodotti forniti” ovvero la sostituzione, che gli stessi corrispondano per qualità e tipologia a scelta quanto stabilito nel Contratto e che siano esenti da difetti di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi materiale e/o di fabbricazione, tali da renderli inidonei all’uso cui sono destinati in linea con le caratteristiche prestazionali contrattualmente convenute.
4.2 La garanzia copre esclusivamente (x) i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; Prodotti a marchio OMAL fabbricati integralmente da OMAL e (y) i componenti fabbricati integralmente da OMAL costituenti parte di un Prodotto assemblato da OMAL utilizzando anche componenti fabbricate da terzi.
4.3 La garanzia opera per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo 12 mesi successivi all’installazione con un massimo di 18 mesi dopo la consegna. Il Cliente è tenuto a quello della consegna dei beni. Nel caso denunciare ad OMAL la presenza di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/(a livello di mate- riale o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadi fabbricazione), a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente entro 8 giorni dalla data di consegna dei Prodotti ovvero, in caso di vizi non immediatamente riconoscibili, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla relativa scoperta. Ogni contestazione deve essere effettuata per iscritto.
4.4 I Prodotti, con lettera raccomandata A/Ri componenti o i materiali oggetto di contestazione, rivolta alla sede operativa dopo avere richiesto ed ottenuto espres- sa autorizzazione dall’Ufficio vendite OMAL, devono essere spediti franco spese di Genova trasporto e di EBIT S.r.limballo a OMAL SpA Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX XXXXXX (XX) XXXXXX. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia L’accertamento dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonocontestati e delle relative cause sarà effettuato da OMAL.
f. La 4.5 Fermo restando quanto previsto al punto 4.1, la garanzia prestata non trova applicazione qualora le non con- formità oggetto di contestazione ai sensi del presente punto 4 non si sostanzino in una non-conformi- tà originaria a livello di materiale o di fabbricazione ma derivino piuttosto da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/manomissione o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno danneg- giamento durante le fasi del trasporto (ove il trasporto sia posto contrattualmente a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidel Cliente), qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventodall’installazione, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto dall’uso del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso Prodotto (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle indicazioni e prescrizioni contenute nella documentazione fornita da OMAL e/o alle indicazioni di OMAL) e dalla manutenzione effettuata dal Clien- te (mancata o irregolare manutenzione in contrasto con quanto indicato nei manuali ed nelle istruzioni d’uso). La presente garanzia non trova inoltre applicazione qualora il Prodotto oggetto di contestazione sia stato smontato o siano effettuati, sullo stesso, interventi dai quali derivi una modifica delle caratte- ristiche originarie e/o dei requisiti funzionali del Prodotto e/o che ne impediscano l’identificazione (e.g., cancellazione marcatura, codice errato).
4.6 Qualora, in deroga a quanto previsto dal punto 3.2, sia contrattualmente convenuto che il pagamento venga effettuato in un momento successivo alla consegna, nessun reclamo sarà preso in considerazione in caso di mancato pagamento dei Prodotti. È sin d’ora esclusa ogni responsabilità a carico di OMAL per l’installazione, la messa in lavoro e documenti forniti l’utilizzo da EBIT S.r.lparte del Cliente dei Prodotti dal medesimo considerati difettosi.
4.7 La presente garanzia esclude ogni ulteriore responsabilità di OMAL sia contrattuale che extracontrat- tuale, salvi i limiti inderogabili per legge. Il Cliente non può quindi avanzare nei confronti di OMAL alcuna pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo (al solo fine esemplificativo: mancato guadagno, fermo di produzio- ne, campagne di ritiro, risarcimento per infortuni alle persone o per danni alle cose, etc.) per eventuali vizi dei Prodotti.
4.8 Salvo ove diversamente concordato, la fornitura di componenti e/o parti di ricambio da parte di OMAL non comporta né un’estensione della durata della presente garanzia né l’applicazione della stessa a tali componenti e/o parti di ricambio.
4.9 Nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto qualificabile come consumatore ai sensi di legge, si appli- xxxx le disposizioni previste dal codice del consumo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto Le Parti convengono che l’unica garanzia eventualmente prestata dal Venditore all’Acquirente è quella per vizi meccanici dei Prodotti solo ed esclusivamente nel caso in cui espressamente prevista tra le Condizioni particolari di vendita dei prodotti (pag.1 del presente contratto). Qualora espressamente prevista tra le Condizioni particolari di vendita dei prodotti tale garanzia avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna. La durata della Garanzia la riparazionegaranzia non potrà comunque prolungarsi oltre i 15 mesi dalla data di spedizione dei Prodotti. La garanzia consisterà esclusivamente, ovvero la a scelta del Venditore, nella riparazione o sostituzione, a scelta cura e spese del Venditore medesimo, delle parti strutturali e delle altre componenti dei Prodotti che risultino guasti o non conformi per vizi di EBIT S.r.l origine. Il Venditore provvederà alla sostituzione o alla riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire di parti volta per volta tra le Parti, e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto avrà facoltà di fabbricazione difetti intrinsechi al materialerichiedere all’Acquirente la pronta restituzione dei pezzi sostituiti. Le parti coperte da La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi non si estende ai Prodotti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi alle loro parti soggette a normale usura e/o vetustà, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errate manovre del personale dell’Acquirente, dall’uso di materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell’uso dei beni in presenza di problemi tecnici, o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente imputabile al Venditore. La garanzia perde ogni efficacia quando sui Prodotti vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti da EBIT; dal Venditore e quando siano apportate modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per senza il macchinario/ari oggetto previo consenso scritto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre Venditore. Per i Prodotti consegnati smontati dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoVenditore, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraperde qualsiasi efficacia qualora il montaggio, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate l’installazione o la messa in funzione non vengano effettuati dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali Venditore. Il Venditore non risponderà, salvi i limiti inderogabili di legge, dei danni causati da pregiudicare il buon funzionamento eventuali difetti dei propri Prodotti e dalla garanzia saranno comunque esclusi tutti gli ulteriori danni, compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, o derivanti dalla risoluzione del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. Contratto o dalla sua mancata esecuzione. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattagaranzia è subordinata, a pena di perdita decadenza, alla denunzia del dirittovizio, esclusivamente per iscrittocomunicata in forma scritta dall’Acquirente al Venditore, con lettera raccomandata A/Rentro 15 giorni dal momento in cui l’Acquirente ne ha fatto la scoperta, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della nonché all’espressa richiesta di intervento, effettuata nelle forme intervento in garanzia. Le summenzionate garanzie sono concesse a condizione che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose l’Acquirente collabori pienamente con il Venditore per tutto l’eventuale processo di installazione e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio accensione e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati collaudo e accertatifornisca tutto quanto richiesto nel presente Contratto, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contrattocome potrà essere ragionevolmente indicato e richiesto dal Venditore all’Acquirente, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessinon appena ciò sia ragionevolmente possibile.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Sales Contracts, Sales Contracts
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta Il Fornitore riconosce all’Acquirente una garanzia per vizio di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi conformità tecnica e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; difetto occulto dei Prodotti, per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete durata di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dodici mesi dalla data di emissione produzione dei lotti ordinati. La garanzia consiste nel diritto del certificato.
d. QualoraCliente, successivamente a propria discrezione, a ottenere la sostituzione dei lotti riscontrati non conformi causa vizio all’origine, a cura e spese del Fornitore, tempestivamente caso per caso. E’ facoltà del Fornitore esigere dal Cliente la pronta restituzione del lotto non conforme, ai fini della sua sostituzione, e l’operazione sarà trattata “ex-works” in linea con le Condizioni Internazionali IncoTerms vigenti pro tempore. La garanzia non si estende ai Prodotti che risultino deteriorati o resi non più conformi all’impiego previsto (Es: destinazione uso alimentare) per inadeguata gestione da parte del Cliente, mancato rispetto scrupoloso delle regole e condizioni di impiego (Vedi: Specifiche Tecniche del fornitore GOGLIO), impropria movimentazione da parte del personale dell’Acquirente, dal contatto con materiali abrasivi o non adeguati, per trascuratezza nello stoccaggio a magazzino, per operazioni di confezionamento, trattamento termico, sigillatura, non effettuate correttamente. Tutte queste situazioni non saranno mai addebitabili al positivo collaudo dell’apparecchiaturaFornitore né alla sua Assicurazione RCP La garanzia perderà altresì efficacia allorquando sui Prodotti vengano eventualmente applicati, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali anche temporaneamente, dispositivi o sostanze non preventivamente ed espressamente approvate per iscritto dal Fornitore, o quando vengano apportate modifiche ai Prodotti, senza il consenso specifico del sito Fornitore. Il Venditore non risponde, salvi i limiti inderogabili di installazione Legge, per eventuali danni causati da difetto/vizio dei Prodotti, in quanto resta espressamente esclusa la risarcibilità dei danni ulteriori, indiretti e conseguenziali, quali a titolo esemplificativo, quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione industriale, quelli conseguenti alla risoluzione unilaterale del bene/ dei beni (tipo interferenze Contratto. La garanzia da radiofrequenze, variazioni parte del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattafornitore è subordinata, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta denunzia scritta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia occulto/difformità tecnica dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoProdotti, allegando copia da comunicare al Fornitore entro 8 giorni dal momento della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, scoperta da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; nonché all’espressa richiesta di intervento/sostituzione in difetto, EBIT sarà in diritto di garanzia del lotto riscontrato non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lconforme.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo delle apparecchiature offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a quella per il difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente1497 c.c.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato), nonché la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l(art. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni1512 c.c) per il periodo offerto, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di detenzione del bene/ accettazione della fornitura), salvo un’eventuale offerta migliorativa con estensione della garanzia. Nel corso di tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni presso l’Acquirenteforniti, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni oggetto del contratto consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. Le Aree Socio sanitarie Locali avranno diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell’apparecchiatura senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L’aggiudicatario non sottintende riconoscimento del potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o del difettosia imputabile, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoinvece, fatto proprio dell’Amministrazione.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Appalto Per Forniture, Accordi Quadro Per La Fornitura Di Materassi Antidecubito
Garanzia. a. Costituisce 11.1. Salvo diversi accordi scritti tra Società e Compratore e fermo restando quanto disposto al successivo articolo 12 per cui si richiama integralmente il contenuto, le condizioni di garanzia saranno quelle in vigore al momento della conclusione del contratto, ai sensi del precedente articolo 2 per i Beni oggetto di vendita. Il Compratore si impegna a conservare l’imballo, oltre che tutta la componentistica originale dei Beni, per tutta la durata della Garanzia garanzia al fine di poterlo utilizzare nel caso di spedizione dei Beni danneggiati presso l’indirizzo indicato dalla Società e di poterne verificare gli eventuali danneggiamenti, pena la riparazionenon operatività della garanzia.
11.2. In assenza di sottoscrizione di specifiche garanzie da parte del Compratore, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia sui Beni avrà la forma e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benilegge. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoIn ogni caso, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve malfunzionamenti dovranno essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. comunicati tassativamente entro otto 8 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoloro scoperta.
f. 11.3. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi non opererà nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi guasti e/o difetti denunciati siano dovuti a: • utilizzo improprio dei Beni; • imperizia, imprudenza, negligenza, errato montaggio e/o errate manovre da parte dell’addetto al montaggio qualora non sia la stessa ditta fornitrice; • imperizia, imprudenza, negligenza, errato montaggio e/o errate manovre da parte del personale del Compratore o di qualsiasi altro utilizzatore finale dei Beni; • manomissioni o modifiche ai Beni non autorizzate dalla Società; • cause di forza maggiore quali incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, tumulti o sommosse, furti di parti elettriche, atti o disposizioni d'autorità civili o militari; • normale usura o mancata/insufficiente manutenzione dei Beni; • rotture o difetti imputabili a strumentazioni ad esse collegate; • presenza di condizioni climatiche e/o ambientali insolite e/o particolari.
11.4. Salvo diversi accordi, i Beni in garanzia saranno riparati o sostituiti gratuitamente con un Bene del medesimo tipo o con un altro compatibile di nuova generazione che possa rispecchiare i medesimi requisiti tecnici; resta inteso che saranno comunque a carico del Compratore tutte le spese di viaggio, trasferta, trasporto, eventuale smontaggio e accertatirimontaggio dei Beni e sopralluogo, ovvero sia in dipendenza Italia che all’Estero, e che tali spese saranno addebitate secondo le tariffe correnti al momento dell'esecuzione.
11.5. La garanzia non sarà tuttavia operante qualora il Compratore risulti inadempiente rispetto al pagamento dei Beni forniti dalla Società o al pagamento di altre prestazioni accessorie da questa eseguite e previste dal contratto.
11.6. Il verificarsi delle condizioni di operatività della garanzia non dà diritto al Compratore di pretendere dalla Società alcun risarcimento e/o indennizzo per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura derivanti dal mancato funzionamento utilizzo dei Beni.
11.7. La scelta del bene/ tipo di intervento, riparazione o sostituzione dei Beni, in caso di operatività della garanzia, è a discrezione della Società.
11.8. Tutti i costi per gli interventi eseguiti su iniziativa del Compratore, in assenza dell’esplicito consenso scritto da parte della Società, saranno a carico del Compratore.
11.9. La garanzia è riferita ai Beni. Il compratore esonera la Società da qualsivoglia responsabilità di buona riuscita dell’impiego dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dell’effettuazione dei beni stessiservizi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Di Vendita, Condizioni Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta 12.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari gas naturale oggetto del contratto;
c. Contratto, il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l CLIENTE si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all’ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per rimediareogni singolo Punto di Riconsegna nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, ove possibilecomprensivo di tasse, agli imposte ed iva vigenti al momento della richiesta, e valorizzato alle condizioni economiche del presente contratto, escludendo i valori delle eventuali malfunzionamentipenali, fermo restando qualora previste. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno l’ente garante si obbliga a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, versare l’importo previsto a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della semplice richiesta di interventoGELSIA, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate senza riserva alcuna e l’eventuale manodopera senza obbligo di tecnici preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la riparazione o sostituzionefideiussione allegato al Contratto. Salvo patto contrario saranno 12.2In alternativa, il CLIENTE si impegna a carico dell’Acquirente le solo spese versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, pari importo che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione verrà trattenuto da GELSIA per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali. 12.3GELSIA si riserva la possibilità di chiedere un incremento del valore della garanzia fino alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto concorrenza di un equo compenso (importo pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo quadrimestre di fornitura, a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione alla verifica dell'affidabilità del 30% del prezzo CLIENTE. In tali casi le garanzie aggiuntive dovranno essere rilasciate dal CLIENTE entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da parte di GELSIA. L’incremento della garanzia potrà essere richiesto da GELSIA anche in fatturacorrispondenza di un aumento dei prelievi rilevati. La somma residua in tal 12.4In caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/di escussione, totale o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoparziale, da parte dell’Acquirentedi GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere entro il termine di 10 (dieci) giorni alla ricostituzione o reintegrazione della garanzia per l’importo suddetto. 12.5Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali. 12.6In caso di mancata o invalida costituzione, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; integrazione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento, integrazione o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e richiedere all’Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di gas naturale, fatto salvo in difetto, EBIT sarà in ogni caso il diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.laddebitare al CLIENTE tutti i costi conseguenti alla risoluzione.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Gas Naturale, Condizioni Generali Di Fornitura Di Gas Naturale
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. L'Appaltatore espressamente garantisce la riparazionepiena utilizzabilità di quanto fornito, ovvero riconoscendo di essere soggetto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la sostituzionefornitura venga realizzata a regola d’arte e che i relativi materiali e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano:
a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, a alle lavorazioni e alla scelta di EBIT S.r.l componenti, che devono essere di parti facile reperibilità sul mercato
b) conformi ai requisiti funzionali e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto
c) rispondenti a difetto tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili presso l’aeroporto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia riferimento
d) durevoli nel tempo e la durata della stessa sono indicate separatamentenon soggetti ad eccessiva usura.
b. Sono esclusi 3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete data di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo consegna, oppure di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai redazione del verbale di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Collaudo favorevole, ove contrattualmente previsto.
c. 4. Durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo l'Appaltatore provvede a quello propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente fornito, fatto salvo il diritto della consegna dei beniCommittente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui, nel corso del relativo certificatosuddetto periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualorasi rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l l’Appaltatore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareprovvedervi utilizzando componenti di nuova fabbricazione. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento.
5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, ove possibileprevisto, agli eventuali malfunzionamentidelle prestazioni contrattuali, fermo restando che obbligandosi ad eseguire le opportune riparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, l'Appaltatore si assume i rischi e le spese necessarie per l’attuazione relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di dette misure saranno a carico della parte Acquirentetutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento.
e. La denuncia degli eventuali vizi 6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accettare la fornitura anche priva delle caratteristiche/funzionalità richieste. In tal caso troverà applicazione il meccanismo di riduzione del corrispettivo.
7. Qualora previsto nella documentazione tecnica allegata al Contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del verbale di Collaudo finale favorevole, la più idonea assistenza postvendita, in modo da consentire in ogni circostanza, la reperibilità, per tale periodo, di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità di quanto fornito.
8. L’Appaltatore è tenuto a trasferire alla Committente tutte le garanzie ricevute dai Subfornitori relativamente a qualsiasi parte acquistata e/o riparata da tali soggetti.
9. Con espresso riferimento alle componenti software, nel caso in cui i vizi e i difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattasi palesino solo dopo l’accettazione, l’Appaltatore è tenuto a pena coprire i conseguenti disservizi tramite la garanzia. La Committente può, pertanto, avvalersi della garanzia per un periodo di perdita del dirittododici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) dal go live con esito positivo di quanto fornito, esclusivamente per iscrittooperando, con lettera raccomandata A/Rove contrattualmente previsto, rivolta alla sede operativa anche in relazione a nuovi sviluppi. La garanzia copre, comunque, tutti i vizi denunciati dalla Committente nel termine di Genova di EBIT S.r.l. entro otto sessanta giorni dalla scoperta scoperta.
10. A puro titolo indicativo e non esaustivo la garanzia opera al verificarsi dei seguenti eventi:
a) riscontrata non conformità delle componenti software installate e
b) vizi di progettazione occulti che hanno successivamente dato origine a funzioni non rispondenti alle esigenze evidenziate in fase di analisi (ad es. le configurazioni effettuate e i relativi software implementati non permettono di ottenere il dettaglio dei dati necessari, le funzionalità hanno tempi di risposta non conformi, i report sono con un livello di dettaglio insufficiente o eccessivo)
c) anomalie del vizio o difettosoftware (ad es. Insieme interruzioni di transazioni e procedure, blocchi del sistema)
d) anomalie generate da interventi in altri ambiti, pur se eseguiti con buon esito
e) malfunzionamenti non rilevati né in sede di Xxxxxxxx né successivamente al go live, intendendosi per tali la non aderenza dei risultati a quelli contrattualmente attesi. L’Appaltatore anche in tal caso dovrà effettuare le modifiche necessarie al fine di eliminare le difformità del software installato ovvero modificato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con la denuncia Committente. La revisione (o patch) del software si intenderà accettata se non presenterà più i difetti denunciati e se supererà con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione in contradditorio tra le Parti. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei vizi l’Acquirente difetti, non dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose introdurre nuovi errori e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidifetti, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunané creare ulteriori malfunzionamenti.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Contratti Di Fornitura, Contratti Di Fornitura
Garanzia. a. Costituisce oggetto 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Garanzia Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 10/07/2018 dalla Coface avente n. 2218093 di importo pari ad Euro 18.973.056,56=(diciottomilioninovecentosettantatremilacinquantasei/56) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la riparazionerinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ovvero la sostituzionerinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a scelta semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di EBIT S.r.l tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di parti penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo xxxxxxx xxxxxxxxx, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili del Contratto Attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a difetto far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeFornitura.
6. Le parti coperte da La garanzia e opera per tutta la durata della stessa sono Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o i difetti derivanti da: impropria della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o inadeguata riparazione per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque dalla Consip S.p.A., pena la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale risoluzione della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Convenzione e dei singoli Contratti Attuativi.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni9. Nel In caso di collaudo in contraddittorio con emissione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del relativo certificatopari, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito dichiarare risolto il Contratto di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiFornitura, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirenteil risarcimento del danno.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l10. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.lè progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici103, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitivacomma 5, del bene/ dei beni stessiD.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoA., da parte dell’Acquirentedelle Amministrazioni Contraenti, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Contratto Attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
11. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in difettoaggiunta o in alternativa a quanto sopra, EBIT sarà un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in diritto esso consuntivate.
12. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non dare corso all’intervento: provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia viene esclusa sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Coface in data 10/07/2018 e avente n. 2218088 pari ad un importo di Euro 55.735,00. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei guasti causati singoli Contratti Attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da imperizia e negligenza parte del committente, Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lcosti delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Convenzione Consip Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Garanzia. a. Costituisce oggetto Xxxxx garantirà che i prodotti siano adatti per uno scopo specifico solo previo consenso esplicito. La merce di Xxxxx può essere trasformata e consumata solamente fino alla rispettiva data minima di conservazione e può essere messa in circolazione solo fino a tale data, salvo diversa indicazione. Xxxxx non fornisce alcuna garanzia circa l’utilizzabilità della Garanzia la riparazionemerce di Xxxxx in seguito alla data minima di conservazione. I reclami per difetti visibili dovranno essere trasmessi per iscritto immediatamente dopo l’accettazione della merce. Laddove l’acquirente scoprisse difetti successivi, ovvero la sostituzione, lo stesso sarà tenuto a scelta comunicarci tale scoperta entro massimo otto giorni. Ciò si applica altresì ai difetti occulti. Fatto salvo il suddetto obbligo di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni segnalazione (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta scoperta), eventuali diritti di esercitare il diritto di reclamo dovranno essere rivendicati entro un anno dalla consegna, pena la prescrizione. In caso di diritto di esercitare il diritto di reclamo di responsabilità di Xxxxx, la stessa sostituirà la merce a proprie spese o concederà uno sconto sul prezzo, a propria discrezione e se non diversamente espressamente concordato con il cliente. Tale diritto alla garanzia avrà validità solamente se il cliente indicherà il tipo e l'entità del vizio o difetto, il nome preciso dell'articolo, la data minima di conservazione indicata sull'articolo, la data di consegna, il dettaglio della data e il numero della fattura, il GTIN (Global Trade Item Number) e il numero di lotto, se disponibili. Insieme con In caso di difetti di qualità, alla denuncia dovrà essere allegato un campione dimostrativo. Laddove l’acquirente omettesse la denuncia denuncia, ovvero la segnalazione, lo stesso non potrà esercitare il diritto alla garanzia per risarcimento danni a causa di difetti e per errori circa la mancanza di difetti della merce. Il periodo di garanzia non inizia nuovamente in virtù di una sostituzione dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose prodotti e/o viziate e l’eventuale manodopera della rettifica di tecnici per la riparazione o sostituzionedifetti. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese L'acquirente perderà il diritto di viaggio esercitare il diritto di soggiorno e di trasferta dei tecnici, reclamo con garanzia qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ sottoponga i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentoa lavorazioni o trattamenti inappropriati. Allo stesso modo, l’Acquirente avrà unicamente dirittol'acquirente perderà il diritto alla garanzia e Xxxxx non sarà responsabile qualora i beni non vengano conservati o lavorati in maniera idonea, a scelta specialmente qualora l'acquirente non si sia attenuto alle raccomandazioni e istruzioni di EBIT S.r.lXxxxx., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 9.1 Il Venditore garantisce la riparazionebuona qualità e l'adeguatezza dei materiali utilizzati per la produzione delle parti meccaniche, ovvero la sostituzioneelettriche ed elettroniche dei Beni forniti per un periodo di 12 mesi dal S.A.T. debitamente completato e accettato dall’Acquirente o per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di consegna, a scelta seconda di EBIT S.r.l quale evento si verifichi per primo, salvo diversamente indicato nelle " Specifiche tecniche” a condizione che l’Acquirente abbia rispettato le condizioni di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentepagamento.
b. Sono esclusi 9.2 Durante il Periodo di Garanzia il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto della fornitura derivante da difetti di progettazione, materiali o manodopera, sostituendo tutte le componenti interessate da accertati errori di progettazione o difetti di costruzione. La sostituzione delle parti in garanzia sarà gratuita.
9.3 La suddetta Garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l'Acquirente è tenuto a notificare per iscritto al Venditore eventuali vizi e difetti immediatamente dopo la scoperta. La garanzia si applica solo ai componenti dichiarati difettosi a giudizio del Fornitore. Resta inteso che i Beni o qualsiasi sua parte non fornita dal Xxxxxxxxx non è soggetta a garanzia;
b) l'Acquirente dovrà restituire al Venditore a proprie spese le parti difettose sostituite in garanzia, adeguatamente imballate, entro 30 giorni dalla garanzia data di ricevimento delle parti sostitutive;
c) l'Acquirente si occuperà della manutenzione e della pulizia ordinaria dei Beni secondo le istruzioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione fornito dal Venditore;
d) l'Acquirente sarà tenuto ad utilizzare i vizi Beni forniti in modo corretto, secondo le condizioni di utilizzo per le quali sono stati fabbricati, incluso ma non limitato a, formato e velocità di produzione come da documentazione tecnica concordata;
e) il personale dell'Acquirente incaricato della gestione e della manutenzione dei Beni dovrà essere adeguatamente qualificato;
f) l'Acquirente dovrà attenersi ai parametri tecnici relativi alle utenze (es. acqua, aria ed elettricità) come da specifiche riportate nella documentazione tecnica concordata;
g) l'Acquirente non potrà manomettere i Beni, né smontare parti danneggiate, macchine o singoli componenti;
h) l'Acquirente dovrà rispettare i termini di pagamento del prezzo di acquisto, nonché le condizioni contenute nel “Riepilogo commerciale e del prezzo”.
9.4 La Garanzia non è estesa all'usura e al logoramento dei componenti (es. filtri, guarnizioni, ventose, ecc.) e non copre i vizi, difetti o malfunzionamenti dovuti a: uso improprio, manomissioni, modifiche o interventi eseguiti da personale non autorizzato dal Venditore, utilizzo di materiali o strumenti non approvati dal Venditore, trasporto dei Beni, utilizzo di pezzi di ricambio non originari del Venditore, carico e/o stress di lavoro dei Beni oltre i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del limiti indicati nel contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione10.1 Trenitalia si riserva, a scelta seconda del Sistema di EBIT S.r.l Vendita e della modalità di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto pagamento prescelti dal Contraente, di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da richiedere una garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e(deposito cauzionale/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; fideiussione), per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori l’esatto adempimento delle specifiche ambientali obbligazioni assunte con il Contratto per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. tutto il periodo di validità dello stesso. Su richiesta del Contraente e successiva approvazione da parte di Trenitalia, è possibile prevedere un’unica garanzia decorre per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con più Contratti, sottoscritti dal 30mo giorno successivo medesimo Contraente normati dalle presenti Condizioni, per tutto il periodo di validità degli stessi. La suddetta garanzia dovrà improrogabilmente essere ricevuta da Trenitalia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione, da parte di quest’ultima, della Proposta di Adesione. In tal caso il Contraente si obbliga a quello costituire una fideiussione a prima richiesta, prestata da un primario Istituto Bancario o Assicurativo (per il quale si è ottenuto il gradimento di Trenitalia) ovvero altra forma di garanzia comunque gradita a Trenitalia, nella misura comunicata da quest’ultima. L’importo della consegna dei benigaranzia è calcolato in una misura percentuale, comunque, non inferiore al 6%, degli introiti conseguiti dal Contraente nel corso dell’anno precedente, al netto degli importi accreditati direttamente a Trenitalia a mezzo di circuiti bancari (ad es. POS), a seconda delle risultanze dell’analisi economica e finanziaria svolta, per conto della stessa Trenitalia, da una società di rating. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatonuovo Contraente, per il quale non si possa fare riferimento all’ammontare di introiti riferiti ad anni precedenti, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data iniziale sarà riferita ad un valore di emissione del certificatointroito annuale stabilito da Trenitalia.
d. Qualora10.2 Qualora la garanzia, successivamente calcolata ai sensi del comma precedente, risultasse di importo superiore ad euro 100.000 (centomila/00), il Contraente, con sede legale in Italia, ha facoltà di richiedere a Trenitalia una riduzione dell’importo, concordando con Trenitalia una maggiore frequenza di versamento degli introiti ma in ogni caso adeguata a coprire il rischio di credito di Trenitalia stessa.
10.3 La garanzia dovrà avere le caratteristiche in uso presso Trenitalia ed essere quindi redatta secondo gli standard dettati da Trenitalia stessa.
10.4 Nel quarto trimestre di ogni anno Trenitalia si riserva la facoltà di rivalutare la congruità della garanzia presentata dal Contraente, in ragione della sua situazione economico-finanziaria e/o degli introiti percepiti dal medesimo attraverso il Sistema di Vendita nei 12 (dodici) mesi precedenti. Qualora negli introiti risultasse un aumento pari o superiore al positivo collaudo dell’apparecchiatura10% rispetto al periodo precedente, dovessero verificarsi alterazioni Trenitalia si riserva comunque la facoltà di adeguare proporzionalmente la misura della garanzia
10.5 Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere al Contraente, in qualsiasi momento, un aumento dell’importo della garanzia, qualora la situazione economica e finanziaria del Contraente subisca una variazione peggiorativa oppure in caso di aumento significativo degli introiti che risulti non coperto dalla garanzia esistente.
10.6 Alla fine di ogni anno il Contraente ha facoltà di richiedere una verifica dell’importo della garanzia.
10.7 In caso di mancato versamento degli introiti, mancato pagamento degli interessi di mora, mancato pagamento delle condizioni ambientali del sito penali di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzecui all’art. 18 o in caso di qualsiasi altra violazione dell’obbligo di pagare una somma a Trenitalia, variazioni del campo magnetico etc) rispetto quest’ultima provvederà ad escutere la garanzia nella misura corrispondente a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiquanto dovuto, fermo restando l’obbligo del Contraente di ricostituirla nei termini che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirenteverranno indicati.
e. 10.8 La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto garanzia sarà svincolata, in unica soluzione, dopo l’integrale pagamento da parte del contratto deve essere fatta, a pena Contraente di perdita ogni debito derivante dall’esecuzione del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoContratto.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi 10.9 Nel caso in cui il bene/ i beni oggetto Contraente aderisca a piattaforme tecnologiche per la gestione delle operazioni di pagamento del contratto risultassero inidonei al funzionamentotransato e degli importi dovuti a Trenitalia in base alle presenti Condizioni Generali, l’Acquirente avrà unicamente dirittouna garanzia potrà essere comunque richiesta o rivista, a scelta di EBIT S.r.lse già esistente., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Per La Vendita Di Biglietti E Prodotti
Garanzia. a. Costituisce oggetto II Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti. La garanzia opera nei limiti di cui all’art. 1495 c.c., fatte salve le ulteriori limitazioni di cui al presente articolo e alla raccolta provinciale degli usi 2005 della Garanzia la riparazioneCamera di Commercio di Modena per i materiali ceramici, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialenonché le tolleranze d’uso. Le parti coperte eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colori, tonalità e altri dati contenuti in cataloghi, depliant, e folder del Venditore hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti. La garanzia del Venditore è in ogni caso limitata ai Prodotti di prima scelta e cioè — secondo quanto indicato dalla raccolta provinciale degli usi 2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici — con una percentuale di piastrelle difettose non superiore al 5%, soltanto per la parte eccedente tale percentuale, mentre la garanzia è espressamente esclusa per i Prodotti diversi da garanzia e quelli di prima scelta. Le differenze di tonalità rispetto a quanto eventualmente convenuto non possono essere denunciate come vizio dei Prodotti, in particolare non costituirà difetto la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori conformità con eventuali campioni trasmessi dal Venditore all’Acquirente. Al ricevimento dei Prodotti, l’Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 9 delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beninorme UNI EN ISO 10545-2. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente l’Acquirente rilevi vizi nei Prodotti dovrà fare reclamo al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune Venditore per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaiscritto, a pena di perdita decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento degli stessi e tenere a disposizione del dirittoVenditore l’intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, esclusivamente quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l’Acquirente dovrà risarcire il Venditore delle spese sostenute per iscrittol’eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.). I vizi occulti, a pena di decadenza dalla garanzia, dovranno essere denunciati al Venditore per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto. L’azione dell’Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti. Qualora risultino accertati i vizi denunciati dall’Acquirente il Venditore provvederà, a proprie spese, alla sostituzione dei Prodotti difettosi. Ove la sostituzione non sia possibile l’Acquirente avrà diritto alla restituzione del prezzo pagato ed alla rifusione dei costi connessi al trasporto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa esclusione di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere ogni altro risarcimento per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose danni diretti e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzioneindiretti originati dalla difettosità dei Prodotti. Salvo patto contrario I costi connessi alla restituzione saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno del Venditore. Le Parti riconoscono e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirenteconvengono che la garanzia per vizi palesi decadrà a seguito della posa in opera. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso Allo stesso modo l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ riconosce e dichiara escluso dalla garanzia qualunque vizio o difetto dipendente dall’uso non corretto (es inadeguatezza delle modalità di posa), dalla modifica o alterazione dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difettoProdotti medesimi, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoimputabili all’Acquirente.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 6.1 Il Venditore garantisce, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, che le Merci, al momento della Garanzia la riparazioneconsegna, ovvero la sostituzionesaranno prive di i) difetti nei materiali e nella lavorazione e ii) vincoli e oneri. La garanzia di cui al punto i) continuerà per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna.
6.2 Ogni reclamo del Compratore basato sulla garanzia ai sensi della Sezione 6.1 i) delle presenti Condizioni dovrà essere comunicato al Venditore per iscritto entro 48 ore dal rilevamento del difetto, e comunque entro massimo 48 ore dal momento in cui il Compratore dovesse aver ragionevolmente scoperto il difetto. Il Compratore deve accludere prova della data di acquisto originale a scelta comprova che le Merci rientrano nel periodo di EBIT S.r.l garanzia applicabile. Il Compratore è responsabile dei costi assicurativi e di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialespedizione. Le parti coperte Merci raccolte dal Venditore su richiesta del Compratore devono essere adeguatamente imballate per evitare danni durante il trasporto. Il Venditore non sarà responsabile in caso di difetti delle Merci derivanti da disegni, progettazioni o specifiche forniti dal Compratore, o quando il prezzo totale delle Merci non è stato saldato entro la data di scadenza del pagamento. Inoltre, la presente garanzia non si applica in caso di difetti derivanti da normale usura e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi deterioramento, danni intenzionali, negligenza, alterazioni o riparazioni delle Merci effettuate senza l'approvazione del Venditore, mancato rispetto delle istruzioni del Venditore (sia verbali che scritte) e delle condizioni d'uso e/o i inadeguatezza nella conservazione, installazione, manutenzione e utilizzo delle Merci nell'ambiente appropriato con ragionevole cura.
6.3 Qualora un qualche reclamo, valido in relazione alle Merci sulla base di eventuali difetti derivanti da: impropria nel materiale o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software nella lavorazione, venga notificato e confermato dal Venditore nel rispetto delle presenti Condizioni, il Venditore, a sua discrezione, sostituirà le Merci o interfacce non nativi rimborserà al Compratore il prezzo delle stesse. Quanto precede rappresenta diritti e rimedi esclusivi del Compratore in relazione a qualsiasi Merce difettosa e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai conforme e in caso di fuori delle specifiche ambientali violazione della suddetta garanzia e della responsabilità esclusiva del Venditore.
6.4 Ogni Merce difettosa o relativa componente che verrà sostituita o rimborsata rimarrà o diventerà di proprietà del Venditore e dovrà essere immediatamente restituita al Venditore dal Compratore se richiesto dal Venditore. Le Merci sostituite dal Venditore in base alla garanzia concordata sono garantite per il macchinario/ari oggetto resto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatooriginale.
d. Qualora6.5 Ad eccezione delle garanzie espresse quivi contenute, successivamente il Venditore non fornisce alcuna condizione, garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, di fatto o di diritto, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi garanzia implicita di qualità soddisfacente, commerciabilità, idoneità per uno scopo specifico, titolo e non violazione delle condizioni, in quanto tutti espressamente esclusi nella misura massima consentita dalla legge.
6.6 Il software fornito dal Venditore è offerto nello stato di fatto in cui si trova e il Venditore non fornisce alcuna condizione, garanzia o dichiarazione di alcun tipo riguardo al positivo collaudo dell’apparecchiaturasoftware inclusa, dovessero verificarsi alterazioni a titolo esemplificativo, ogni garanzia implicita di qualità soddisfacente, commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, titolo e non violazione delle condizioni, in quanto tutti espressamente esclusi nella misura massima consentita dalla legge. Inoltre, il Venditore non garantisce i risultati di utilizzo o che il software sia privo di bug o che il suo utilizzo sia ininterrotto. Non si garantisce che il software sia privo di errori, né esiste alcuna garanzia di interoperabilità o compatibilità con altre apparecchiature o software.
6.7 Se il Venditore fornisce software o hardware provenienti da terzi (parti diverse dal Venditore), non si applicherà nessuna delle garanzie ivi contenute. Le condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto e le garanzie delle suddette terze parti si applicheranno esclusivamente a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare tale software o hardware e il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna Venditore sarà obbligato a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareinformazioni su tali condizioni o garanzie, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirenterichiesto.
e. La denuncia degli eventuali vizi e6.8 Qualora le precedenti limitazioni/esclusioni di responsabilità venissero considerate come non valide da un qualsiasi tribunale o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaautorità amministrativa competente, a pena il Compratore accetta che il suo ricorso sia limitato al prezzo di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta acquisto delle Merci non conformi alla sede operativa garanzia di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo cui alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoSezione 6.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. 4.1 Per i 2 (due) anni successivi alla data di consegna (“Periodo di Garanzia”) la Società garantisce che i Prodotti:
a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazionesono privi di difetti di progettazione e fabbricazione, ovvero la sostituzionetali da renderli non idonei all’uso a cui sono destinati, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti condizione che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto siano utilizzati secondo quanto specificato nelle istruzioni per l’uso.;
b. soddisfano le norme del luogo di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentedei Prodotti ed i requisiti applicabili allo specifico Prodotto acquistato anche in relazione ad eventuali certificazioni che di in volta in vota corredano i Prodotti.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete 4.2 Durante il Periodo di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per Garanzia il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaCliente dovrà, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto (8) giorni dalla scoperta del vizio difetto, comunicare alla Società per iscritto l’esistenza di prodotti difettosi (di seguito “Prodotti Non Conformi”) e fornire una descrizione in forma scritta dei motivi o difettodella causa di non conformità dei Prodotti.
4.3 Durante il Periodo di Garanzia, in caso di non conformità dei Prodotti confermata dalla Società, quest’ultima potrà a sua discrezione:
a) inviare a proprie spese un ricambio per una specifica parte del prodotto al fine di risolvere l’anomalia; oppure
b) disporre a proprie spese il reso del prodotto, la riparazione e la restituzione del prodotto riparato, oppure
c) chiedere la restituzione a proprie spese dei Prodotti Non Conformi e sostituire i Prodotti Non Conformi con Prodotti conformi. Insieme con In tal caso, resta a carico del Cliente l’utilizzo dell’imballaggio originale ovvero comunque di imballo idoneo a salvaguardare l’integrità del Prodotto in restituzione, mentre la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere Società si farà carico del trasporto; oppure
d) emettere una nota di credito a favore del Cliente per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso l’importo pagato per i Prodotti Non Conformi,
4.4 Nel caso in cui il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose alteri e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione modifichi o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio distrugga e/o del difettorestituisca i Prodotti Non Conformi, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta non rispettando la procedura di EBIT S.r.l. cui ai punti che precedono, la Società sarà sollevata da qualsiasi responsabilità e il Cliente non avrà diritto ai rimedi di cui al riguardopunto 4.3.
x. Xxxxx i casi 4.5 Il Cliente non potrà richiedere alla Società alcun risarcimento o altri rimedi oltre quelli sopra elencati, né avrà diritto ad alcun rimedio successivamente al termine del Periodo di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiGaranzia.
i. L’obbligo 4.6 Eventuali resi di volta in volta concordati con la Società dovranno comunque essere effettuati secondo le indicazioni fornite dalla Società stessa.
4.7 Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le condizioni di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.consultabili all’indirizzo xxx.xxxx.xxx
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 6.1 L’Acquirente è tenuto ad esaminare la riparazionemerce al momento del suo ricevimento e qualora rilevi vizi, ovvero la sostituzionedifetti o carenze di qualità (previste dall’art. 1497 c.c.) (di seguito, a scelta vizi, difetti e carenze di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoqualità saranno chiamati più brevemente “vizi”) riguardanti lo stato dell’ imballo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data quantità o le caratteristiche della merce, deve comunicare al Venditore i relativi reclami (denunce di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaapparenti), a pena di perdita decadenza, mediante atto notificato tramite ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della merce. Se l’acquirente non provvede a detta comunicazione entro il termine prescritto, la merce si considera accettata anche in presenza di vizi.
6.2 Nel caso in cui i vizi non siano individuabili mediante un diligente controllo al momento del dirittoricevimento, esclusivamente per iscrittoi relativi reclami (denunce di vizi occulti) devono essere comunicati al Venditore, con lettera raccomandata A/Ra pena di decadenza, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. mediante atto notificato dall’ufficiale giudiziario entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 60 giorni dalla consegna. In caso contrario la merce è da considerarsi accettata anche se difettosa.
6.3 In ogni caso, la denuncia di vizi apparenti od occulti, sempre a pena di decadenza, dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato e la merce cui esso si riferisce.
6.4 Eventuali differenze quantitative tra quanto concordato e quanto eseguito dal Xxxxxxxxx sono ammesse, salvo diverso accordo scritto, con un margine di tolleranza del 2% rispetto al quantitativo ordinato.
6.5 Al fine di verificare se la merce risponde ai requisiti stabiliti nel Contratto, occorre far riferimento alla condizione della merce nel momento in cui esce dalla fabbrica del Venditore.
6.6 Qualora venga accertata la sussistenza di vizi della merce fornita dal Venditore e questi siano ad esso imputabili, la Società provvederà alla sostituzione di quella parte di merce che risulti difettosa oppure, a discrezione della Società medesima, all’eliminazione dei difetti, entro 90 giorni dal reclamo che sia fondato, essendo l’Acquirente tenuto a considerare entrambe le condotte come assorbenti ed escludenti ogni altro effetto previsto dall’art. 1492 c.c. e tali da risarcire ogni proprio danno.
6.7 In caso di vizi della merce, l’Acquirente, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà custodire i prodotti difettosi o non conformi separatamente ed interromperne immediatamente l’utilizzo, consentendo al Venditore di verificare la sussistenza dei vizi entro e non oltre dieci giorni dalla denuncia. Il Venditore non accetterà alcun reclamo a fronte di merce non stoccata in luogo e condizioni idonee o imballi originali (presumendosi, peraltro, in tal caso, che il vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata difformità dipendano da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi tale stoccaggio) né nel caso in cui il bene/ l’Acquirente non metta a disposizione della Società la merce di cui lamenta i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l.vizi, o alla sostituzione del bene/ quantomeno dei beni con altro/ altri campioni di analoghe caratteristichetale merce, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per entro il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardopredetto termine.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazioneSe non espressamente concordato tra le parti, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti l’Azienda garantisce che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione i prodotti sono esenti da vizi/difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 12 mesi dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraconsegna all’Acquirente. La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a danni causati durante il trasporto; un uso negligente o improprio degli stessi; inosservanza delle istruzioni dell’Azienda relative al funzionamento, successivamente manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; riparazioni o modifiche apportate dall’Acquirente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta dell’Azienda. A condizione che il reclamo dell’Acquirente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al positivo collaudo dell’apparecchiaturapresente articolo, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito l’Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun Prodotto o le parti di installazione del bene/ questo che presentino vizi o difetti. L’Acquirente dovrà denunciare per iscritto all’Azienda, la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei beni (tipo interferenze Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da radiofrequenzeuna persona di media diligenza. I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la sede dell’Azienda, variazioni del campo magnetico etc) rispetto o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le costi e spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. dell’Acquirente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire ai tecnici dell’Azienda l’espletamento dei necessari controlli. La denuncia degli eventuali vizi garanzia non copre danni e/o difetti riscontrati sui beni oggetto dei Prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dall’Acquirente o dal cliente finale. Qualora, nell’ambito della presente garanzia, un Prodotto o un componente difettoso venisse sostituito, la proprietà del contratto deve essere fattaProdotto o del componente sostituito sarà ritrasferita dall’Acquirente all’Azienda. In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso l’Azienda se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali l’Acquirente intende far valere la garanzia. L’Azienda non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all’Unione Europea. Nessun’altra garanzia, espressa o implicita, quale, a pena titolo esemplificativo, la garanzia di perdita del dirittobuon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, esclusivamente è concessa con riferimento ai Prodotti. Senza pregiudizio a quanto indicato precedentemente e salvo il caso di dolo o colpa grave, l’Azienda non sarà responsabile per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose qualsivoglia danno derivante e/connesso ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, l’Azienda non sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o viziate e l’eventuale manodopera consequenziali di tecnici per la riparazione qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall’inattività dell’Acquirente o sostituzioneil mancato guadagno. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi Nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta un identico difetto di EBIT S.r.l., o un Prodotto ricorra ripetutamente e sia imputabile alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per medesima causa durante il periodo di detenzione del bene/ 12 mesi dalla consegna dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio Prodotti al Cliente finale e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza ogni caso, non oltre 24 mesi dalla consegna all’Acquirente, l’Azienda rimborserà, per un importo massimo pari al valore dei vizi e/Prodotti che presentino difetti o difetti denunciati vizi, tutti i danni diretti sopportati dal Cliente e accertatiopportunamente documentati in relazione ad una campagna di ritiro dal commercio dei Prodotti difettosi, ovvero in dipendenza e ogni altro costo aggiuntivo relativo alla riparazione ed alla sostituzione dei mancato funzionamento del bene/ Prodotti, a condizione che l’Acquirente si sia ragionevolmente impegnato a limitare le perdite che l’Azienda avrebbe potuto subire. L’Acquirente seguirà le istruzioni dell’Azienda per il ritiro dal commercio dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiProdotti.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 11.1. Il Fornitore garantisce all'Acquirente che le Forniture (i) sono pienamente conformi alle previsioni dell'Ordine, le specifiche, i progetti e la relativa documentazione; (ii) sono conformi alle migliori pratiche industriali ed agli standard applicabili, nonché alla normativa applicabile (inclusa qualsiasi regolamentazione delle esportazioni); (iii) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di lavorazione, di costruzione o di installazione; e (iv) sono nuove ed idonee all'utilizzo che ne intende fare l'Acquirente; (v) tutte le forniture rispettano appieno tutti i requisiti espressi dalla Xxxx Xxxxx Act’s section 1502 on Conflict Minerals.
11.2. La Garanzia avrà una durata minima di due anni, decorrenti dalla data in cui le Forniture sono messe in servizio (Articolo 13).
11.3. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente, a sue spese, qualunque parte difettosa delle Forniture. Qualsiasi parte sostituita, secondo le disposizioni della Garanzia la riparazionecontrattuale o di qualunque altra garanzia prevista dalla legge, ovvero la sostituzione, a scelta sarà soggetto alla stessa clausola di EBIT S.r.l garanzia di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi cui al materialepresente Articolo 11. Le spese di restituzione delle parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto difettose al Fornitore saranno a carico del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniFornitore. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente parti di ricambio e qualunque altra parte che possa essere richiesta durante l'intero funzionamento delle Forniture. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità, l'Acquirente potrà direttamente provvedere a tutte le indicazioni opportune per rimediareopere necessarie, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le da realizzarsi a spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentedel Fornitore.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta11.4. Il periodo di Garanzia sarà prorogato per tutta la durata in cui le Forniture si trovino fuori servizio, a pena partire dal giorno in cui l'Acquirente abbia richiesto al Fornitore di perdita del diritto, esclusivamente attivarsi per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta porre rimedio al difetto o non conformità fino alla sede operativa data in cui le Forniture in questione sono rimesse in servizio. Se una parte fondamentale o principale di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la un elemento delle Forniture richiede riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per durante il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’AcquirenteGaranzia, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta la proroga e rinnovazione della Garanzia si estenderà alla totalità di EBIT S.r.l. al riguardoquesto elemento delle Forniture.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto 2.3.1 Rigips garantisce al cliente che gli oggetti della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a fornitura non presenta- no al momento della consegna alcun difetto di fabbricazione difetti intrinsechi sostanziale per quanto attiene alla lavorazione o al materiale. Le parti coperte da Si esclude espressamente qualsiasi ulteriore garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteper difetti, nonché qualsivoglia garanzia in caso di evizione, salvo diversi accordi espliciti.
b. Sono esclusi dalla garanzia 2.3.2 Alla base della produzione delle lastre di gesso massiccio Alba, nonché delle lastre composite Alba vi sono le tolleranze dimensionali e i vizi eparametri fisici dei materiali della documentazione tecnica di Rigips. La produzione dei pannelli da costruzione e delle lastre composite di Rigips avviene secondo gli standard DIN EN 520/DIN EN 1390. Per i profili e gli accessori sono vincolanti le norme DIN 18182-1/DIN EN 14195, DIN 18168/DIN EN 13964, le norme SIA rispett. le di- rettive delle associazioni professionali di riferimento.
2.3.3 Il cliente deve controllare gli oggetti della fornitura immediatamente dopo il ricevimento e deve presentare tempestivamente a Rigips, per iscritto, eventuali reclami, al più tardi comunque entro 10 giorni lavorativi (è determi- nante la data del timbro postale). In mancanza di ciò o i difetti derivanti da: impropria qualora gli oggetti della fornitura vengano sottoposti a lavorazione senza verifica, gli stessi si riterranno accettati.
2.3.4 Qualora degli oggetti della fornitura contestati vengano lavorati dal cliente o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete terzi senza l’autorizzazione scritta di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoXxxxxx, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatodecade.
d. Qualora2.3.5 Una volta dato l’avviso dei difetti, successivamente Xxxxxx può in seguito, a sua discrezio- ne, ispezionare l’oggetto della fornitura in questione sul posto o richiedere che l’oggetto della fornitura gli venga rispedito. Rigips esaminerà il diritto a garanzia e comunicherà al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare cliente se il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico diritto esercitato ricada o meno nella garanzia. Il cliente deve conservare l’oggetto della parte Acquirentefornitura fino al chiarimento definitivo della contestazione.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta2.3.6 Qualora sussista un caso di garanzia, Rigips, a pena di perdita propria discrezione, ri- muoverà eventuali difetti gratuitamente, oppure sostituirà l’oggetto della forni- tura. Si esclude un diritto al recesso dal contratto (risoluzione per vizi della cosa), alla riduzione del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta prezzo o alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoprestazione sostitutiva.
f. La 2.3.7 Rigips non si assume alcuna garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita qualora il cliente o terzo esegua modifiche o riparazioni sull’oggetto della parti riconosciute difettose e/fornitura in questione senza l’autoriz- zazione scritta di Xxxxxx o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie lo tratti in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunamodo non idoneo.
g. Nell’ipotesi 2.3.8 I diritti alla garanzia, salvo diverso regolamento esplicito, si prescrivono dopo due anni dalla consegna dell’oggetto della fornitura in cui questione. Per og- getti della fornitura sostituiti o riparati da Rigips vale il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta termine di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione due anni dalla consegna dell’oggetto della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardofornitura originario.
x. Xxxxx i casi 2.3.9 L’eventuale collaborazione di dolo Rigips al rilevamento di difetti o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde eliminazio- ne degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli stessi avviene senza alcun pregiudizio per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessisussistenza ed entità della garanzia.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto 5.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito “Garanzia Convenzionale”), non risulta compresa nella garanzia il costo necessario per le attività di riparazione e sostituzione del materiale (a titolo esemplificativo costi di manodopera, noleggio materiali, etc).
5.2 E’ esclusa l’applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile.
5.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti nei limiti indicati al superiore punto sub
5.1 Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia la riparazioneConvenzionale è di 7 (sette) anni dalla data di produzione, ovvero la sostituzione, a scelta rilevabile sui Prodotti. La Garanzia risulterà efficace e vincolante per COMUNELLO solo se il prodotto verrà correttamente montato e manutentato in conformità alle regole di EBIT S.r.l installazione e di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte sicurezza indicate nella documentazione fornita da COMUNELLO o comunque rinvenibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/ corporate/condizioni-generali/
5.4 La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi dell’impianto elettrico presente presso l’acquirente il prodotto e/o i difetti derivanti da: impropria da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza, uso anomalo di tale impianto; avarie o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata danni dovuti a manomissioni poste in essere da parte di personale non appartenente alla rete autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all’impiego di assistenza ufficiale della venditricepezzi di ricambio non originali; utilizzo di software o interfacce non nativi difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non forniti da EBIT; modifiche comprende il costo per materiale di consumo, in ogni caso COMUNELLO matura il credito per l’intervento eseguito presso il cliente, laddove quest’ultimo si riveli inutile poiché non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, risultava operante la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualorao perché il cliente aveva utilizzato il prodotto COMUNELLO in modo negligente, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaimprudente od imperito, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune tale per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di corretto utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoprodotto avrebbe potuto evitare l’installazione.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Instruction Manual
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia (1) I beni consegnati vanno ispezionati con scrupolosa attenzione, tempestivamente dopo la riparazioneconsegna al Committente o a terzi da quest’ultimo indicati. Tali beni si intendono accettati quando una denuncia scritta, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia concernente i vizi e/palesi o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale altri vizi che erano individuabili effettuando una tempestiva ispezione accurata, non appartenente alla rete di assistenza ufficiale ci perviene tempestivamente, al più tardi però entro sette giorni lavorativi dalla consegna dell’oggetto della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatofornitura, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraoppure tempestivamente, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto più tardi però sette giorni lavorativi dalla scoperta del vizio o difettoda una data antecedente, alla quale il vizio era individuabile dal Committente facendo un uso normale del bene, senza un’ispezione più dettagliata. Insieme con la Su nostra richiesta, il bene contestato ci deve essere rispedito porto franco. In caso di denuncia di vizi fondata, rimborsiamo le spese della modalità di trasporto più conveniente; ciò non vale per le maggiori spese ascrivibili al fatto che l’oggetto della fornitura si trova in un luogo diverso da quello dell’uso cui è stato destinato.
(2) In caso di una denuncia di vizi giustificata, siamo tenuti a nostra scelta ad eliminare i vizi o a prestare una fornitura sostitutiva a titolo gratuito.
(3) La garanzia viene meno se il Committente, senza nostro consenso, modifica o fa modificare da terzi l’oggetto della fornitura, cosicché l’eliminazione dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittodiventi impossibile o impretendibile. In ogni caso il Committente deve sostenere le spese aggiuntive dell’eliminazione dei vizi, allegando copia della lettera venute in essere in seguito alla modifica.
(4) I diritti di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso garanzia si prescrivono un anno dopo il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta merce, salvo diversa disposizione delle norme di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.llegge coattive o di norme successive. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici Lo stesso termine vale anche per la riparazione o sostituzioneprescrizione dei diritti per i danni che non si sono verificatisi direttamente sull’oggetto della fornitura e della prestazione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese Sono esclusi dal termine di viaggio prescrizione di soggiorno un anno i diritti al risarcimento del danno per lesioni e danni alla salute, per i quali vigono i termini di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaprescrizione previsti dalla legge.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Di Vendita E Di Consegna
Garanzia. a. Costituisce oggetto Dovrà essere depositata prima della Garanzia la riparazionesottoscrizione del contratto, una cauzione, con le modalità previste dal bando di gara, dell’importo pari a una annualità del canone offerto comprensivo di IVA, contenente, i caso di cauzione non prestata in numerario, l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta del Comune di Pinzolo e senza possibilità di opporre eccezione di qualsivoglia natura da parte del garante, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento del canone e delle utenze, valevole fino allo svincolo scritto da parte del Comune di Pinzolo. La cauzione dovrà garantire il corretto adempimento da parte dell’affittuario di ogni obbligo anche relativo al pagamento di penali e conseguentemente anche il ristoro di qualsiasi tipologia di danno consequenziale a condotte inadempienti dell’affittuario stesso nelle more del rapporto contrattuale, nonché qualsiasi diversa tipologia di danno subito dal Comune di Pinzolo in conseguenza della risoluzione del contratto. La fideiussione avrà scadenza posticipata di mesi sei rispetto alla data di scadenza del contratto. Qualora nel corso del rapporto il proprietario, in dipendenza di inadempimenti contrattuali dell’affittuario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste in contratto, dovesse azionare la sostituzionecauzione/fideiussione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve questa dovrà essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. reintegrata nell’importo originario garantito entro otto 10 giorni dalla scoperta relativa richiesta da parte del vizio o difettoComune. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente L’importo della garanzia dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera rimanere intatto fino alla scadenza contrattuale e non saranno ammesse richieste di denunzia, l’intervento al Centro riduzioni parziali. Sarà causa di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto il mancato reintegro della cauzione nell’importo originario a seguito di parziale escussione. Lo svincolo della cauzione/fideiussione, non imputabile in conto canoni di affitto, avverrà solamente a seguito del constatato adempimento da parte dell’affittuario degli obblighi tutti sullo stesso gravanti ivi compresi quelli derivanti dalla scadenza del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 previa verifica del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ buono stato dei beni presso l’Acquirenteaziendali (tenuto conto della normale usura) da effettuarsi contestualmente alla riconsegna e sottoscrizione dell’inventario conclusivo ad opera delle parti. In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa del gestore la cauzione verrà interamente incamerata a titolo di penale, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturafatte salve le ulteriori azioni per risarcimento danni. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx mancata costituzione della garanzia entro i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati termini disposti dall’Amministrazione determina la decadenza dall’affidamento e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto del Comune e la facoltà per lo stesso di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.laffidare l’Azienda al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Affitto Azienda
Garanzia. a. Costituisce 9.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitu- ra è di 24 mesi. Esso decorre dallo scarico della fornitura presso il luogo di consegna in Svizzera del committente. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di garanzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunica- zione della disponibilità per la consegna.
9.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzione o riparazione, ovvero il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostitu- zione o riparazione, laddove il termine di garanzia per l'oggetto della fornitura scada in un momento precedente. Il termine di ga- ranzia scade in ogni caso al più tardi 30 mesi dall'inizio del termi- ne di garanzia originario.
9.3 La garanzia decade anticipatamente se il committente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il committente, laddove sia emerso un di- fetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per diminuire il danno e non denunci immediatamente a Siemens il difetto dando a quest'ultima la sostituzionepossibilità di eliminarlo.
9.4 Siemens si impegna, su richiesta scritta del committente, a scelta ripa- rare o sostituire, a propria scelta, nel più breve tempo possibile, tutte le parti comprese nell'oggetto della fornitura che, in modo comprovato, subiscano danni o diventino inutilizzabili entro la scadenza del termine di EBIT S.r.l garanzia a causa di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialemateriale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata. Le parti coperte contestate, su richiesta, devono essere restituite a Siemens. Qualora Siemens non ne richieda la riconsegna, esse verranno smaltite dal commit- tente.
9.5 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La ga- ranzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sussisten- za della caratteristica interessata in occasione del ricevimen- to/collaudo; in caso contrario essa vale al massimo fino alla sca- denza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano soddisfatte in tutto o in parte, il committente ha innanzi- tutto il diritto a una tempestiva riparazione da garanzia parte di Siemens. Ove tale riparazione non riesca in tutto o in parte, il committente ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il di- fetto sia talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la durata fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattui- to, il committente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della stessa parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono indicate separatamentestati pagati per le parti della fornitura interessate dal recesso.
b. 9.6 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, im- piego di materiali inadeguati, azioni chimiche o elettrolitiche, lavo- ri di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere.
9.7 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più dettagliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di destinazione pre- visto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgra- de o update. Laddove il committente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista temporale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i di materiale di supporto di dati la garanzia comprende soltanto l’installazione di dati oggetto di backup.
9.8 Per difetti derivanti da: impropria su materiale, costruzione o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; esecuzione nonché per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale mancanza delle caratteristiche garantite, il committente non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software ha alcun altro diritto o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai pretesa al di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo quelli espressamente menzionati negli articoli da 9.1 a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato9.7.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: General Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Garanzia Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata
2. Essa prevede espressamente la riparazionerinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ovvero la sostituzionerinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a scelta semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di EBIT S.r.l tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di parti penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a difetto far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeFornitura.
6. Le parti coperte da La garanzia e opera per tutta la durata della stessa sono Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o i difetti derivanti da: impropria della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o inadeguata riparazione per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque dalla Consip S.p.A., pena la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale risoluzione della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni9. Nel In caso di collaudo in contraddittorio con emissione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del relativo certificatopari, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito dichiarare risolto il contratto di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentifornitura, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirenteil risarcimento del danno.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l10. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.lè progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici103, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitivacomma 5, del bene/ dei beni stessiD.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoA., da parte dell’Acquirentedelle Amministrazioni contraenti, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun contratto attuativo, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
11. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in difettoaggiunta o in alternativa a quanto sopra, EBIT sarà un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in diritto esso consuntivate.
12. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non dare corso all’intervento: provvedano entro la suddetta cadenza semestrale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della garanzia viene esclusa sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla CBL Insurance in data 21-09-2017 ed avente n. 351564/DE per un importo pari ad Euro 2.700= (duemilasettecento/00).
14. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei guasti causati singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da imperizia e negligenza parte del committente, Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lcosti delle predette verifiche ispettive.
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Samples: Convention for the Supply of Server Technologies and Related Services
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia La Ditta Venditrice garantisce che il bene o servizio e, in caso di sostituzioni parziali, le parti di ricambio saranno di buona qualità, immuni da vizi e da difetti di lavorazione e manodopera e garantisce inoltre il buon funzionamento delle macchine stesse, nei limiti derivanti dalla loro concezione costruttiva. La Ditta Xxxxxxxxxx non assume garanzia alcuna per i materiali non di sua produzione. La garanzia sarà di 12 mesi decorrenti dalla data di fine montaggio o, in ogni caso, dal 30° (trentesimo) giorno dalla data di arrivo a destino delle macchine, quale evento si verifichi prima. Per le parti di ricambio la riparazionegaranzia decorre dal ricevimento dei beni. Il termine di garanzia non verrà prorogato per effetto di eventuali riparazioni o sostituzioni durante il xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ovvero la sostituzionexx xx xxxx xx xxxxxx turni giornalieri di lavoro. Al momento del ricevimento dei beni, l’Acquirente sarà tenuto a verificarne immediatamente lo stato e eventuali vizi e difetti palesi dovranno essere, a scelta pena di EBIT S.r.l decadenza, denunciati alla Ditta Venditrice dall’Acquirente a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC entro 8 giorni dal ricevimento dei beni. I vizi occulti devono essere denunciati al Fornitore con i medesimi mezzi entro 8 giorni dalla scoperta. La garanzia si limiterà alla riparazione od alla sostituzione delle parti riconosciute difettose, dei difetti di fusione, delle parti soggette a normale usura, nonché dei guasti causati da sovraccarichi, imperizia nell’uso, negligenza, inosservanza delle istruzioni di utilizzo e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili manutenzione date dalla Ditta Venditrice o dai suoi montatori e tecnici e/o contenute nel manuale di manutenzione ed uso. L’Acquirente decadrà dalla garanzia: a) se non farà effettuare dalla Ditta Venditrice il montaggio delle macchine; b) se non eseguirà a difetto regola d’arte le operazioni di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte sua spettanza; c) se eseguirà e/o farà eseguire da garanzia terzi, senza preventiva autorizzazione scritta della Ditta Venditrice, riparazioni, sostituzioni, modifiche od altri interventi durante il periodo di garanzia; d) se non rispetterà le prescrizioni fornite dalla Ditta Venditrice e/o contenute nel Manuale d’uso e manutenzione circa il corretto uso, la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi regolare manutenzione delle macchine e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirenteperiodici controlli; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale e) se non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente effettuerà i pagamenti entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonotermini convenuti.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della 3.1 Il Venditore riconosce per tutti i macchinari una Garanzia di 12 mesi dalla data del Protocollo di Accettazione finale, e comunque non superiore a 45 giorni dalla data di consegna, per tutte quelle parti che verranno riconosciute difettose all'origine.
3.2 La garanzia non copre difetti o danni causati da normale uso e usura, manutenzione inadeguata o riparazioni eseguite erroneamente dopo la riparazioneconsegna, ovvero la sostituzionemodifiche realizzate da terzi senza il consenso del Venditore stesso.
3.3 La garanzia non è applicabile nel caso di uso improprio, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. interventi non autorizzati, mancato rispetto delle istruzioni del Costruttore.
3.4 Le parti coperte da garanzia e sostituire dovranno essere inviate al Venditore franco destino. Una volta determinata la durata della stessa sono indicate separatamentefondatezza del reclamo, questi provvederà alla loro sostituzione. Resta inteso che le spese di consegna delle parti sostituite dei Prodotti all'Acquirente saranno a carico dell'Acquirente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; 3.5 Qualora l'Acquirente richieda l'invio, da parte del Venditore, di un Tecnico Specializzato per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente provvedere alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori sostituzione delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;parti in garanzia, l'intervento verrà fatturato all'Acquirente in base al listino prezzi invigore.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. 3.6 Nel caso in cui il pezzo sostituito dovesse danneggiarsi a causa di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoun errato montaggio o trattamento effettuato dall’Acquirente o comunque danneggiare altre parti della macchina, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatonon sarà operante.
d. Qualora3.7 In caso di sostituzione di parti, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturamodifica o intervento sul Prodotto effettuati dall'Acquirente o da terzi senza previa autorizzazione del Venditore, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza non sarà operante. 9 \ 11 Firma del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.Legale Rappresentante __________________ Firma del Legale Rappresentante
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 24 (ventiquattro) mesi, o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara, a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di EBIT S.r.l accettazione della fornitura). Nel corso di parti tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell’apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. La Stazione Appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita di tuti i beni oggetti di fornitura, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di garanzia offerto, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità. Le parti coperte L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da garanzia un fatto verificatosi successivamente alla consegna dell’apparecchiatura, e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatosia imputabile, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattainvece, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonofatto proprio dell’Amministrazione.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Contract for the Supply of a Basic Instrumentation System and Related Services
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 7.1 L'acquirente dovrà esaminare con attenzione la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione merce per rilevare eventuali difetti intrinsechi o mancanze immediatamente al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentericevimento.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi 7.2 Qualsiasi reclamo correlato a imballaggio, quantità, numero o caratteristiche esterne dei prodotti (difetti visibili), dev'essere notificato mediante lettera raccomandata o e/o -mail con ricevuta di ritorno entro 2 giorni dal ricevimento dei prodotti; in mancanza di tale modifica il diritto dell'acquirente di rivendicare i difetti derivanti da: impropria summenzionati andrà perso.
7.3 Qualsiasi reclamo correlato a difetti che non possano essere scoperti sulla base di un'attenta ispezione al ricevimento (difetti nascosti) dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentee-mail con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla scoperta dei difetti e in ogni caso non oltre 12 mesi successivi alla consegna; in mancanza di tale notifica il diritto dell'acquirente di rivendicare i difetti summenzionati andrà perso.
7.4 Inoltre, qualora le merci o il rispettivo imballaggio siano danneggiati o in caso di articoli mancanti, l'acquirente dovrà avanzare le debite riserve nei confronti del vettore, in conformità con le formalità richieste per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete rispettiva modalità di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;trasporto.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. 7.5 Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatotutte le suddette rivendicazioni, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattal'acquirente, a pena di perdita del dirittosue sole spese, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento provvederà al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto richiamo e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari dei prodotti difettosi e non conformi a 1/36 del prezzo noi. Avremo il diritto di ispezionare ed esaminare la merce rispetto a cui il reclamo sia stato effettuato nella sua condizione originale. Qualora il reclamo sia giustificato ed effettuato in fattura per ciascun mese tempo utile, ripareremo la merce difettosa o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo la sostituiremo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardotitolo gratuito a nostra discrezione.
x. Xxxxx 7.6 Salvo se diversamente concordato, alle stesse condizioni previste di cui alla clausola 7.5, ci impegniamo a sostituire i casi prodotti che risultino non conformi successivamente alla consegna al cliente finale, rispetto ai quali l'acquirente abbia adottato le misure imposte dagli Articoli 130 – 132 del Dlgs. 206/2005 italiano (o ai sensi di dolo o provvedimenti simili di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamentealtri Stati Membri dell'Unione Europea, in dipendenza dei vizi base alla Direttiva Europea 1999/44/CE e successive modifiche e integrazioni). L'acquirente eserciterà la sua azione di ricorso in conformità con l'Articolo 131 del Dlgs. 206/2005 italiano (o ai sensi di provvedimenti simili di altri Stati Membri dell'Unione Europea, in base alla Direttiva Europea 1999/44/CE e successive modifiche e integrazioni) entro due anni dalla consegna del prodotto all'acquirente, premesso che abbia ricevuto notifica in merito ai difetti entro 3 giorni dal riscontro, mediante lettera raccomandata o e/o difetti denunciati -mail con notifica di ricevimento e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiil difetto sia dovuto a nostra azione od omissione.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta L'Acquirente dovrà inoltre denunciare il vizio di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi quantità e/o qualità dei prodotti con lettera raccomandata, contenente la specificazione di vizi medesimi o dei prodotti non consegnati entro il termine di decadenza di otto giorni dalla consegna o di otto giorni dalla scoperta di tali vizi se occulti. Il Venditore garantisce l'Acquirente che, all'atto della consegna e per ulteriori 12 mesi successivi, i propri prodotti sono esenti da difetti di progettazione e di realizzazione, nonché da vizi inerenti il materiale utilizzato. Questa garanzia non si applica, e pertanto il fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile né a lui potranno essere addebitati gli eventuali costi qualora:
a) i prodotti non siano utilizzati in normali condizioni di impiego e o senza rispettare le istruzioni del fornitore, b)gli eventuali difetti dei prodotti derivino da una erronea installazione manutenzione o riparazione oppure da modifiche fatte senza il consenso scritto del fornitore, c) i difetti derivanti da: impropria derivano dal normale deterioramento o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque dalla normale usura dei prodotti Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, i prodotti non mantengano le caratteristiche garantite, l'Acquirente, a pena di decadenza, dovrà denunciare tali vizi / difetti entro otto giorni dalla scoperta o da quando li ha scoperti, se occulti. In tal caso, il fornitore eseguirà l'obbligazione di garanzia con la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai la sostituzione gratuita, a sua insindacabile scelta, di fuori delle specifiche ambientali per il macchinarioquei prodotti che dovessero risultare viziati e/ari oggetto del contratto;
c. il periodo o difettosi. L’eventuale segnalazione di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto ovvero l’effettiva esistenza degli stessi non esime l’Acquirente dall’obbligo di provvedere al pagamento del contratto deve essere fattadovuto nei termini convenuti.. L'Acquirente non può trasferire, a pena di perdita trasmettere o in alcun modo cedere i propri diritti derivanti da questa garanzia senza la preventiva approvazione scritta del dirittofornitore. Ogni trasferimento trasmissione, esclusivamente per iscrittocessione, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.lsenza la preventiva approvazione scritta del fornitore sono nulle e comunque senza validità ed effetto. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate ha effetto ed è vincolante solo tra il fornitore e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno l'Acquirente e i rispettivi legittimi successori assegnatari I prodotti sono garantiti contro i difetti del materiale e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) costruzione per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaanno dalla data di consegna. La somma residua Venditrice previa restituzione del materiale difettoso, si impegna alla sostituzione o riparazione gratuita. Le spese di trasporto e la manodopera di smontaggio dei pezzi in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaloco sono a carico della Committente. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la La garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committentea cessare se La Committente non è in regola con i pagamenti, dei vettore da uso se apporta modifiche o apporta danni trattando i prodotti in modo non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lidoneo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce Il Fornitore garantisce che il bene o il servizio oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a dell’ordine sono esenti da qualsiasi vizio o difetto di fabbricazione lavorazione, di materiale e di progetto, è completo ed è conforme alla descrizione, alla qualità ed ai requisiti pattuiti. Il Fornitore è responsabile secondo la suddetta garanzia a condizione che il difetto non sia stato causato da uso errato, da mancata manutenzione o da incidenti dovuti a colpa della Ascom s.r.l. , e che non si tratti di parte indicata in contratto come parte soggetta a rapida usura, la cui durata, tuttavia, non dovrà essere inferiore a quella normale per il tipo di parte in questione. Il periodo di garanzia, salvo diversamente convenuto nell’ordine, è stabilito in 24 mesi dalla data della messa in esercizio del materiale fornito, ma non oltre i 30 mesi dalla data di consegna. Il periodo di garanzia viene prorogato in misura corrispondente al periodo durante il quale il macchinario fornito è stato fermo a causa di difetti intrinsechi o riparazioni o in caso di ritardo nella messa in esercizio imputabile al materialeFornitore. Le parti coperte da garanzia Il Fornitore si impegna ad eliminare prontamente e senza alcuna spesa per la Ascom s.r.l. , i difetti, i vizi e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi non conformità al pattuito e la non completezza del macchinario fornito, riscontrati dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. Ascom s.r.l. durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benie segnalati al Fornitore, sostituendo, fra l’altro, ove occorra, la parte, l’apparecchiatura o la macchina difettosa. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ Fornitore non elimini con ragionevole sollecitudine i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentodifetti segnalati dalla Ascom s.r.l., l’Acquirente avrà unicamente dirittola Ascom s.r.l., a scelta sua scelta, previo avviso al Fornitore, avrà la facoltà di EBIT S.r.l.provvedere, o far provvedere, alla sostituzione del bene/ eliminazione dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichedifetti senza perdere i suoi diritti in base al presente paragrafo 5 e il Fornitore, ovvero su ricevimento della relativa fattura, dovrà rimborsare alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaAscom s.r.l. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma le spese sostenute dalla stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Purchase Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione10.1 Qualora il Committente dimostri all’Azienda che una riparazione non è stata effettuata in modo opportuno, ovvero la sostituzione, a scelta l’Azienda garantisce un miglioramento dei lavori di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi riparazione gratuito e/o un miglioramento o sostituzione gratuiti del materiale difettoso. L’onere probatorio circa l’irregolarità della riparazione in caso di conferma è a carico del Committente.
10.2 Nell’eventualità di un fallimento dei miglioramento, il Committente ha il diritto di richiedere la riduzione del compenso o l’annullamento dell’incarico di riparazione.
10.3 La garanzia non si estende a eventuali difetti di uno strumento riparato che non siano conseguenti ad una scorretta riparazione, come in particolare difetti dovuti alla normale usura, all’uso improprio o ad altre azioni da parte di terzi.
10.4 Quando il Committente si adopera per beneficiare di una garanzia, egli deve notificare all’Azienda i difetti derivanti da: impropria riscontrati immediatamente dopo averli scoperti, in forma scritta o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentevia fax, e fare il possibile per contenere i danni provocati da un difetto. Per beneficiare della garanzia, il Committente deve esaminare lo strumento riparato quanto prima, compatibilmente con le proprie attività aziendali, ma in ogni caso entro 14 giorni. Una volta scaduto questo termine, egli non può più avanzare rivendicazioni rispetto a difetti che avrebbe dovuto verificare in tale fase di ispezione.
10.5 Il termine di decadenza della garanzia è di 12 mesi; per se lo strumento è destinato all’uso personale o famigliare del Committente, tale intendendosi comunque la riparazione effettuata termine si estende a due anni. È da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto escludersi un nuovo inizio del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benidecadenza in seguito all’eliminazione di eventuali difetti in garanzia, salvo nei casi in cui tali difetti insorgano per dolo o colpa grave dell’Azienda. Nel caso È da escludersi inoltre ogni obbligo di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatorisarcimento per danni provocati da un difetto.
d. Qualora10.6 Se in seguito alla verifica di un reclamo dovesse emergere che il caso in questione non è coperto da garanzia, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico l’Azienda è autorizzata ad addebitare la verifica e lo svolgimento della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie prestazione ai prezzi in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunain quel momento.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Service Agreement
Garanzia. a. Costituisce Il fornitore dovrà garantire la buona qualità ed il buon funzionamento dell’intero sistema per un periodo non inferiore a mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione del collaudo definitivo, con le modalità di seguito riportate, cui al successivo articolo 15.2 , fatte salve le eventuali proposte migliorative indicate dalla Ditta aggiudicataria. La Ditta Offerente dovrà fornire a corredo della documentazione tecnica un elenco di tutti i componenti software che compongono il sistema oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzionegara; tutti questi componenti dovranno avere una garanzia “full-risk” per l’intero periodo di fornitura (art. 2). • tutti gli interventi di manutenzione e/o riparazione dovranno essere effettuati a carico della Ditta fornitrice senza alcun onere aggiuntivo. I Rapporti di attività dovranno essere cartacei e controfirmati dal DEC. I software oggetto della fornitura deve essere privi di difetti dovuti a progettazione o analisi, a scelta errata esecuzione o installazione o configurazione, a vizi dei materiali impiegati ed esenti da anomalie software e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta Aggiudicataria nella sua documentazione e richiesti dal presente capitolato. • installazione e configurazione da parte del personale della ditta, da remoto su server, senza implicazione di EBIT S.r.l giornate di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili attività aggiuntive non contemplate in offerta. Qualora per l’aggiornamento della release sia richiesta presenza sul posto di personale specializzato, detta presenza non comporterà utilizzo di giornate aggiuntive rispetto a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequanto descritto in offerta. Le parti coperte attività di installazione “on site” delle nuove versioni, atte a porre rimedio alle anomalie software saranno totalmente a carico dell’offerente, per tutto il periodo di garanzia. La Ditta Aggiudicataria garantisce i materiali, i software e le integrazioni fornite da garanzia e tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per tuta la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi fornitura a partire dalla garanzia i vizi e/o data del superamento del collaudo, alle condizioni sopra riportate. In tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite dall’art.1669 c.c. la Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti derivanti da: impropria manifestatisi o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata guasti nei beni forniti, dipendenti o da personale non appartenente alla rete vizi di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software costruzione o interfacce non nativi e/sviluppo o non forniti configurazione o da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoaltre cause Per lo stesso periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decorrente dalla data di emissione avviamento del certificato.
d. QualoraSistema, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna fornitore sarà tenuto a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareassistenza telefonica sul funzionamento delle procedure, ove possibile, agli nonché a correggere gratuitamente eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione malfunzionamenti delle stesse nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di dette misure saranno 8 ore lavorative dalla chiamata. Restano a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici fornitore anche gli oneri per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo mano d’opera, spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecniciviaggio, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventotrasferta, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.ecc..
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto L’Appaltatore avrà il compito di garantire tutti gli impianti per qualità, montaggio e funzionamento dei materiali dalla data del Certificato di Ultimazione Lavori per la durata di un anno o fino alla data del Certificato di Buona Esecuzione o di Collaudo Definitivo (quale sia la più tarda se non diversamente indicato). L’Appaltatore dovrà riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della Garanzia la riparazionenon buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, ovvero la sostituzioneescluse soltanto le riparazioni dei danni che, a scelta giudizio dell’E.A., non potranno attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza nel personale che ne potrà fare uso o a normale usura. Pertanto, se durante il periodo di EBIT S.r.l garanzia, si dovesse verificare un’avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell’Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verrà redatto dall’E.A. un verbale di avaria circostanziato che dovrà essere notificato all’Appaltatore stesso. Se l’Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli, l’avaria dovrà essere riparata o le prestazioni verranno ristabilite d’ufficio dell’Appaltatore stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti e componenti che dovessero presentare ne dipendano, dovrà essere prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non potranno essere usati (comunque non superiore ad un anno). Con la firma del contratto l’Appaltatore riconoscerà inoltre a proprio carico anche il risarcimento all’E.A. di tutti i danni diretti che potrebbero essere causati da guasti o anomalie attribuibili a difetto funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di fabbricazione difetti intrinsechi al materialegaranzia. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi Per quanto non precisato nel presente Capitolato, si dovrà fare riferimento alle Normative e/o i difetti derivanti daconsuetudini vigenti e alle disposizioni del D.L. n° 81 del 09/04/08 : impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale Attuazione dell’articolo 1 della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto legge n° 13 del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente03/08/2007, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati materia di tutela della salute e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessidella sicurezza nei luoghi di lavoro.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione1. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Rinegoziati, l’Ente rilascia, per tutta la durata della stessa sono indicate separatamentedei Prestiti Rinegoziati e per ciascuno di essi, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 206 del TUEL (la “Delegazione di Pagamento”). A tal fine, l’Ente medesimo emette un apposito atto di delega per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente 2. Gli atti di delega notificati al Tesoriere ai sensi del Contratto di Rinegoziazione devono pervenire alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaCDP, a pena di perdita risoluzione del dirittoContratto di Rinegoziazione ai sensi del successivo Articolo 10, esclusivamente comma 2, entro il 30 luglio 2020 e sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega rilasciati a garanzia dei Prestiti Originari, a decorrere dal 31 luglio 2020 (incluso), salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10, comma 3.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l’Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax o PEC, senza indugio, l’identità del nuovo Tesoriere.
4. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dovute ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, nonché a soddisfare, per iscrittotutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, così come determinata ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL.
5. Resta inteso tra le Parti che, con lettera raccomandata A/Resclusivo riferimento agli Atti Rinegoziati relativamente ai quali risulti già attivata la Garanzia Sussidiaria alla Data di Accettazione, rivolta gli impegni di cui ai precedenti commi del presente Articolo si intendono assunti dal Comune, il quale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 delle Condizioni Generali Prestito Originario, come modificato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, deve rilasciare un nuovo atto di delega, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati e per ciascuno di essi. Tali atti di delega, notificati dal Comune al proprio tesoriere, devono pervenire alla sede operativa CDP entro il 30 luglio 2020, a pena di Genova risoluzione del Contratto di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta Rinegoziazione ai sensi del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittosuccessivo Articolo 10, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonocomma 2.
f. La 6. Con esclusivo riferimento agli Atti Rinegoziati assistiti da Garanzia Sussidiaria (ove presenti), la CDP, l’Ente e i Comuni (ciascuno per quanto di propria competenza e limitatamente agli Atti Rinegoziati di cui è parte) convengono espressamente che gli impegni di cui alla Garanzia Sussidiaria sono confermati ed estesi a garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera delle obbligazioni di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta pagamento assunte dall’Ente ai sensi dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunarelativi Atti Rinegoziati.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Rinegoziazione Prestiti
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la riparazionestipula del presente atto, ovvero il Fornitore ha prestato la sostituzionegaranzia definitiva in favore di AMA per un importo di € 326.717,00 (trecentoventiseimilasettecentodiciassette/00), a scelta mediante la stipula di EBIT S.r.l una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo e, comunque, nel rispetto di parti modalità e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto condizioni di fabbricazione difetti intrinsechi cui al materiale. Le parti coperte da garanzia Bando di Gara e la durata della stessa sono indicate separatamenteal Disciplinare di Gara.
b. Sono esclusi dalla 2. Tale garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla rete preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni3. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoIn particolare, la garanzia – rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di emissione del certificatorivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
d. Qualora4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturacomunque, dovessero verificarsi alterazioni sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni ambientali di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del sito Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di installazione cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 103 del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte AcquirenteD.Lgs. n. 50/2016.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaper qualsiasi altra causa, a pena il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 10 (dieci) giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al dal ricevimento della relativa richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoAMA.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l6. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera In caso di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, inadempimento da parte dell’Acquirentedel Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lil presente Contratto.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta La garanzia fornita dal Venditore è di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 mesi dalla data di emissione consegna della merce presso la propria sede e riguarda la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche tecniche specificate nel contratto e l’esenzione da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono destinati o diminuirne apprezzabilmente il valore. Il Venditore non garantisce la rispondenza della merce a caratteristiche tecniche non indicate espressamente in contratto né l’idoneità ad usi diversi da parte dell’Acquirente, se non espressamente richiamati in contratto. La garanzia non opera per i vizi causati da fatti successivi alla consegna non imputabili al Venditore, ivi inclusi i mancati controlli al momento della ricezione della merce di cui al precedente punto 11 e il negligente stoccaggio, né risponde del certificato.
d. Qualoranaturale logorio dei prodotti e in caso di modifica o riparazioni effettuate dall’Acquirente o da terzi in modo non idoneo o senza il consenso del Venditore. L’Acquirente deve denunciare al Venditore, successivamente fornendo idonea documentazione fotografica, la non rispondenza della merce al positivo collaudo dell’apparecchiaturacontratto entro 10 giorni dal ricevimento; entro lo stesso termine di 10 giorni dal ricevimento, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito l’Acquirente dovrà denunciare al Venditore la presenza di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzevizi apparenti, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei benirilevabili secondo l’ordinaria diligenza. In caso di vizi non apparenti, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. l’Acquirente dovrà denunciarne la presenza al Venditore entro otto 10 giorni dalla scoperta scoperta, allegando sempre la documentazione fotografica. La garanzia opera solo se la denuncia dell’Acquirente è inviata nei termini sopra indicati. Il Venditore si riserva comunque il diritto di ispezionare e controllare la merce per riscontrare la fondatezza della denuncia. Salvo diverso accordo tra le parti, quando la denuncia del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscrittoè formulata nei termini ed è fondata, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o Venditore provvede alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichepezzo viziato, ovvero alla consegnando all’Acquirente il pezzo sostitutivo entro 60 giorni dalla denuncia. In tale caso, l’Acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata né la riduzione del prezzo. L’Acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto neppure quando la merce sia stata irreversibilmente trasformata oppure quando non sia più nella sua disponibilità. In ogni caso, eventuali denunce dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 non legittimano la sospensione, nemmeno parziale, del pagamento del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione della merce oggetto di mese di utilizzo contestazione, né la sospensione del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difettopagamento di altre forniture. Salvo diverso accordo, occorrendo la sostituzione del pezzo viziato è da intendersi franco vettore (FCA) con spese e rischio da trasporto a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardocarico dell’Acquirente.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto Al momento della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzionestipula del contratto, a scelta garanzia dell’esatta osservanza di EBIT S.r.l tutte le obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 fatta salva la possibilità di parti applicare le riduzioni di cui all’articolo 97, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Qualora la garanzia venga costituita sotto forma di polizza fideiussoria, questa deve essere rilasciata da primaria compagnia assicurativa. La fidejussione dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta di XXXX SpA entro 15 giorni dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, AMES SpA, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dalla società. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte garanzia) da garanzia parte di AMES SpA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel In caso di collaudo decadenza dell’Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza che comporti la risoluzione del contratto, anche nel corso dell’esecuzione dello stesso, AMES SpA ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. Resta salvo per AMES SpA l’esperimento di ogni altra azione nel caso in contraddittorio con emissione cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. Ai sensi del relativo certificato, comma 5 dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla è progressivamente svincolata sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito; l’importo residuo permane fino alla data di emissione del certificatocertificato di regolare esecuzione.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Generi Alimentari
Garanzia. a. Costituisce 9.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 24 mesi. Esso decorre dallo scarico della for- nitura presso il luogo di consegna in Svizzera del commit- tente. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens Energy, il termine di garanzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibili- tà per la consegna.
9.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostitu- zione o riparazione, ovvero il termine di garanzia è di sei mesi dal- la sostituzioneloro sostituzione o riparazione, laddove il termine di ga- ranzia per l'oggetto della fornitura scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi 30 mesi dall'inizio del termine di garanzia originario.
9.3 La garanzia decade anticipatamente se il committente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza il previo con- senso scritto di Siemens Energy oppure se il committente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per diminuire il danno e non de- nunci immediatamente a Siemens Energy il difetto dando a quest'ultima la possibilità di eliminarlo.
9.4 Siemens Energy si impegna, su richiesta scritta del com- mittente, a scelta riparare o sostituire, a propria scelta, nel più breve tempo possibile, tutte le parti comprese nell'oggetto della fornitura che, in modo comprovato, subiscano danni o diventino inutilizzabili entro la scadenza del termine di EBIT S.r.l ga- ranzia a causa di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialemateriale scadente, costruzione difettosa o esecuzione viziata. Le parti coperte contestate, su richiesta, de- vono essere restituite a Siemens Energy. Qualora Siemens Energy non ne richieda la riconsegna, esse verranno smal- tite dal committente.
9.5 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sussistenza della caratteristica interessata in occasione del ricevimento/collaudo; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano soddisfatte in tutto o in parte, il committente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazione da garanzia parte di Siemens Energy. Ove tale riparazione non riesca in tutto o in parte, il committente ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia talmente grave da non poter essere elimi- nato entro un termine ragionevole e la durata fornitura sia inutiliz- zabile per l’uso pattuito, il committente ha il diritto di rifiuta- re l’accettazione della stessa parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens Energy può essere obbli- gata soltanto a rimborsare gli importi che le sono indicate separatamentestati pa- gati per le parti della fornitura interessate dal recesso.
b. 9.6 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale sca- dente, costruzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione ina- deguata, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, sot- toposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inade- guati, azioni chimiche o elettrolitiche, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens Energy, nonché per al- tre ragioni di cui Siemens Energy non debba rispondere.
9.7 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di soft- ware difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più dettagliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferi- mento o di destinazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il committente non possa più svolgere compiti im- portanti, critici dal punto di vista temporale, Siemens Ener- gy cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possi- bile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i di materiale di supporto di dati la garanzia comprende soltanto l’installazione di dati ogget- to di backup.
9.8 Per difetti derivanti da: impropria su materiale, costruzione o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; esecuzione nonché per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale mancanza delle caratteristiche garantite, il committente non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software ha alcun altro diritto o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai pretesa al di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo quelli espressamente menzionati negli articoli da 9.1 a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato9.7.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: General Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce 5.1) La Venditrice garantisce che lʼAutovettura consegnata è esente da difetti e vizi di materiale, di costruzione e di montaggio, in conformità al livello della tecnica automobilistica raggiunto al momento della progettazione dellʼAutovettura. Inoltre, la Venditrice garantisce allʼAcquirente, nei limiti di quanto previsto dallʼArt. 4 che precede, la conformità dellʼAutovettura al contenuto della proposta dʼacquisto. 5.2)
5.3) caratteristiche dellʼAutovettura oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la di sostituzione, a scelta . Fermo restando quanto previsto in tema di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione conformità, lʼAcquirente non potrà esercitare la garanzia per difetti intrinsechi che risultino estranei al materiale. Le parti coperte processo produttivo, quali, in via esemplificativa e non limitativa, difetti che siano causalmente collegati a: - riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi parte di Aziende non appartenenti allʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen; - montaggi di pezzi e/o i parti il cui impiego non risulti approvato dalla Volkswagen AG; - modifiche allʼAutovettura eseguite da terzi successivamente alla vendita; - mancata ottemperanza alle prescrizioni per lʼuso dellʼAutovettura e delle sue dotazioni, componenti, dispositivi ed accessori (quali, ad esempio, lʼeventuale dotazione di ruota di scorta, “ruotino” di soccorso o kit di riparazione), come riportate nel “Libretto Uso e Manutenzione”, nel “Libretto Programma Service”, ed ogni altro documento consegnato allʼAcquirente con lʼAutovettura; - naturale usura, trattamento negligente, eccessiva sollecitazione (per esempio, sport motoristici e competizioni automobilistiche). La Venditrice garantisce lʼAutovettura contro la corrosione passante. Per corrosione passante si intende il fenomeno di corrosione di parti metalliche dallʼinterno verso lʼesterno della carrozzeria, causato da difetti derivanti da: impropria o inadeguata del trattamento protettivo della stessa. La garanzia ha inizio dalla data di consegna dellʼAutovettura allʼAcquirente per la durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o sostituzione - analogamente a quanto stabilito al punto 5.1 che precede, per gli eventuali difetti di conformità - di qualsiasi elemento strutturale e/o di carrozzeria che risulterà interessato dalla corrosione, e nella relativa verniciatura del predetto elemento strutturale. LʼAcquirente non forniti potrà esercitare la garanzia qualora la corrosione passante sia collegabile per rapporto causale con: - impatti di sassi o ghiaia; - cattiva manutenzione; - riparazioni eseguite, successivamente alla consegna allʼAcquirente, da EBITAziende non appartenenti allʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen; modifiche non autorizzate; funzionamento ai - eventi estranei al processo produttivo. Fatto salvo quanto indicato al punto 5.1 che precede, in particolar modo per quanto concerne i termini di fuori delle specifiche ambientali per il macchinariodenuncia e di decadenza/ari oggetto del contratto;
c. il periodo prescrizione in relazione ad ogni eventuale difetto di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoconformità dellʼAutovettura, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare della Venditrice potrà essere esercitata dallʼAcquirente solo se il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difettoil difetto verranno denunciati entro il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta.–
5.4) La Venditrice, occorrendo inoltre, garantisce lʼAutovettura contro qualsiasi difetto della vernice causato da verniciatura irregolare (con riferimento alle operazioni effettuate a tal fine specifica dichiarazione scritta direttamente presso le unità produttive della Volkswagen AG). La garanzia inizia a decorrere dalla data di EBIT S.r.l. consegna dellʼAutovettura allʼAcquirente, per una durata corrispondente al riguardoperiodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riverniciatura totale o parziale dellʼAutovettura secondo le prescrizioni tecniche comunicate dalla Volkswagen AG, nella misura idonea ad eliminare il difetto accertato.
x. Xxxxx i casi 5.5) LʼAcquirente può richiedere lʼeffettuazione dei lavori in garanzia previsti nel presente Articolo 5 solo presso Aziende, sul territorio nazionale e non, appartenenti allʼOrganizzazione di dolo o di colpa graveAssistenza Volkswagen, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi indicate negli elenchi e/o difetti denunciati e accertatiLibretti “Service” aggiornati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento disponibili presso la Venditrice, oppure segnalate dagli operatori del bene/ dei beni oggetto del contrattoNumero Verde Volkswagen, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo reperibile nei detti Libretti “Service” alla voce “Servizio di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.Mobilità”. –
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. La ditta aggiudicataria garantisce la riparazionecorretta funzionalità di ogni singolo veicolo facente parte dell’intero lotto di fornitura, ovvero sulla base di tutto quanto indicato nel presente Capitolato. Questo sia nel suo complesso che in ogni sua parte o impianto di dotazione.
2. In regime di garanzia la sostituzioneDitta aggiudicataria dovrà provvedere a rimuovere tutte le anomalie accertate, a scelta suo totale carico (ricambi, mano d’opera, eventuale trasferimento veicolo/i presso altre sedi concordate, interventi di EBIT S.r.l operatori specialisti, eventuali spese di parti e componenti spedizione, ecc.). Dovrà, pertanto, coordinare tutte le attività necessarie, concordandole con il Committente nel rispetto prioritario delle esigenze sia del servizio di linea che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteorganizzative dei settori operativi.
b. 3. Qualora fosse richiesto dal Fornitore, per i veicoli su cui effettuare in regime di garanzia qualsiasi intervento per conto del costruttore dei mezzi di modifiche dette “di retrofit” su lotti di mezzi già in esercizio deve essere concordato un programma di lavori sulla base della disponibilità offerta dai Comuni intestatari dei veicoli stessi. Il completamento dei lavori da effettuare su ciascun veicolo del lotto dovrà avvenire nei termini previsti in detto programma.
4. Sono esclusi dalla dal regime di garanzia i vizi difetti di funzionalità riscontrati su ogni particolare, impianto o complessivo, imputabili alla normale usura o ad un non corretto utilizzo del mezzo.
5. Si precisa che sarà considerata anomalia funzionale anche l’esecuzione di una operazione di sostituzione per usura eccessiva dei materiali o particolari di cui all’art. 5 ad una percorrenza inferiore a quella dichiarata nelle tabelle previste al punto a) del comma 1 del medesimo articolo, con un margine di tolleranza del 25%.
6. Qualora uno dei gruppi elencati al punto a) del comma 1 dell’art 5 dovesse presentare avaria anteriormente al 75% della percorrenza di prima sostituzione indicata dal Fornitore, quest’ultimo è tenuto alla fornitura gratuita di analogo gruppo nuovo franco officina e/o i difetti deposito dei Comuni intestatari di immatricolazione ed alla corresponsione dei costi complessivi derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; dalle prestazioni di manodopera necessarie alla sostituzione del gruppo.
7. Qualora invece detta avaria si verifichi per tale intendendosi una percorrenza compresa tra il 75% ed il 90% di quanto dichiarato in offerta, il Fornitore è comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente tenuto alla rete fornitura di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi analogo gruppo nuovo franco officina e/o deposito dei Comuni intestatari di immatricolazione e quest’ultimo riconoscerà un corrispettivo pari al 50% del prezzo del gruppo in questione ed alla corresponsione dei costi complessivi derivanti dalle prestazioni di manodopera necessarie alla sostituzione del gruppo.
8. Resta inteso che il Committente procederà, in sede di stipula del contratto di fornitura, alla definizione analitica di responsabilità, oneri e garanzie a carico del Fornitore in merito alle disposizioni del presente articolo.
9. I veicoli sono garantiti dalla Ditta aggiudicataria in ogni loro parte. La garanzia di primo periodo d’uso del mezzo in esercizio decorrerà dal giorno della immatricolazione di ciascun veicolo presso gli impianti del Committente ed avrà una durata minima di 24 mesi o di 200.000 Km, considerando la garanzia stessa scaduta non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai appena uno di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;questi due termini venga raggiunto, fatto salvo eventuali proroghe nel frattempo attivate.
c. il 10. In fase di aggiudicazione sarà considerato elemento di valutazione un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo superiore a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatosopraindicato.
d. Qualora11. Gli interventi in regime di garanzia saranno effettuati presso gli impianti che saranno definiti nel contratto di fornitura. I veicoli segnalati per interventi in regime di garanzia, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno trasferiti presso qualsiasi altra sede a carico della parte Acquirentedel Fornitore.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Autobus
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, Il Venditore garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a scelta di EBIT S.r.l di parti quanto stabilito nell’ordine o nell’offerta e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa cui sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiespressamente destinati, fermo restando che le spese necessarie il venditore tratta esclusivamente materiali c.d. naturali e pertanto soggetti a variazioni di tonalità e di stonalizzazione per l’attuazione come presenti in natura, garantendo per la fornitura il c.d. taglio del prodotto “casuale”. Diversi tagli, che dovessero essere richiesti dal cliente, dovranno risultare da specifica clausola scritta e comporteranno un aumento del prezzo. Analogamente, il venditore fornirà il prodotto lavorato con lo spessore ed il calibro secondo la vigente Normativa Europea CE: diverse misure dovranno risultare da specifica clausola scritta ed anche queste influiranno sull’aumento del prezzo della fornitura. La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di dette misure saranno progettazione e costruzione riconducibili al Venditore. La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 12 mesi nel caso di cliente esercente attività d’impresa e di 24 mesi per il cliente consumatore finale. La suddetta garanzia è operativa a carico della parte Acquirente.
e. condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati, anche in conformità di eventuali schede tecniche o prescrizioni fornite dal Venditore. La denuncia suddetta garanzia è inoltre operativa nel caso non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta del Venditore e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali difetti occulti e/o difetti riscontrati sui beni oggetto di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del contratto deve prodotto) dovrà essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. effettuata entro otto 10 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate difetto e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per comunque non oltre il periodo di detenzione garanzia. I reclami dovranno essere presentati per iscritto al Venditore, presso la sede legale, indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto dal Venditore o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente, il Venditore, a sua scelta, potrà: a) riparare i prodotti difettosi; b) fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente (DAP Incoterms 2010) prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi. In tali casi il Venditore potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica del bene/ Venditore saranno sostenute dalla stessa. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità del Venditore, le spese di riparazione e sostituzione dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaprodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuiteVenditore comunque originata dai prodotti forniti; in difettoparticolare, EBIT sarà l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lnessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali.
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Samples: Sales Contracts
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 12.1 Plastmeccanica garantisce al cliente la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta mancanza di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto difetti di fabbricazione e di lavorazione dei prodotti e che essi corrispondono agli eventuali prototipi o ai disegni approvati dal cliente, entro le tolleranze d’uso e le normali condizioni di utilizzo ed usura, nei limiti delle specifiche tecniche fornite da Plastmeccanica.
12.2 La garanzia non si estende
(i) in caso di prodotti danneggiati durante il trasporto,
(ii) impropria installazione e/o assemblaggio, incuria, insufficiente o mancata manutenzione, impropria custodia,
(iii) danni derivanti da incendio, incidenti, eventi imprevedibili non imputabili a Plastmeccanica,
(iv) difetti intrinsechi derivanti da interventi e modifiche dei prodotti non effettuate da Plastmeccanica,
(v) danni derivanti da riparazioni e/o sostituzioni non effettuate da Plastmeccanica, (vi) normale utilizzo e usura, (vii) danni verificatesi nel periodo di mancato pagamento da parte del cliente.
12.3 al materiale. Le parti coperte momento del ricevimento il cliente dovrà a pena di decadenza esaminare i singoli prodotti e comunicare per iscritto a Plastmeccanica, entro i successivi 8 (otto) giorni dalla scoperta, gli eventuali vizi o difformità nelle consegne riscontrate da garanzia lui o dai suoi clienti, indicando con precisione il prodotto difettoso, il codice prodotto, il relativo lotto e data di consegna e la durata della stessa sono indicate separatamentenatura del difetto.
b. Sono esclusi 12.4 il cliente dovrà tenere i prodotti difettosi a disposizione di Plastmeccanica per un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire eventuali ispezioni e non potrà, in assenza di autorizzazione scritta di quest’ultima, procedere alla loro restituzione. Qualora richiesti da Plastmeccanica, i prodotti difettosi dovranno essere restituiti a quest’ultima con modalità franco destino in Correggio (RE).
12.5 in caso di tempestiva denuncia dei vizi da parte del cliente di riconoscimento degli stessi da parte di Plastmeccanica, quest’ultima nei normali tempi tecnici procederà- a sua esclusiva discrezione- alla riparazione e/o sostituzione gratuita franco fabbrica Plastmeccanica in Correggio (RE) dei prodotti difettosi.
12.6 la presente garanzia avrà validità 6 (sei) mesi dalla garanzia consegna dei prodotti e non potrà in nessun caso essere sospesa o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo del prodotto da parte del cliente. Rimane comunque inteso che per i vizi componenti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata prodotti non fabbricati da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoPlastmeccanica, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoPlastmeccanica al cliente sarà limitata al contenuto ed alla durata della garanzia prestata dal terzo a Plastmeccanica.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali 12.7 Eventuali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirentedei clienti saranno presi in considerazione solo se preventivamente concordati e controfirmati per accettazione dalla direzione commerciale, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di quelli relativi alla gestione delle non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso conformità non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lsaranno accettati.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Garanzia. a. Costituisce oggetto 12.1. La garanzia ha una durata di un (1) anno a decorrere da (i) 6 mesi dopo la Consegna oppure, qualora la Consegna subisse ritardi a causa di circostanze imputabili al Cliente, 6 mesi dopo la comunicazione della Garanzia capacità di eseguire la riparazioneConsegna da parte di Brainlab, ovvero la sostituzione(ii) 3 mesi dopo l’installazione, (iii) conferma della Relazione di Installazione o iv) primo uso del(i) Prodotto(i), a scelta seconda di EBIT S.r.l quale evenienza si verifichi per prima.
12.2. Brainlab deciderà, a propria discrezione, se riparare o sostituire i componenti o i Prodotti difettosi. Qualora Brainlab non intervenga entro un periodo ragionevole di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili tempo, il Cliente può, a difetto propria discrezione, richiedere un’adeguata riduzione del prezzo di fabbricazione difetti intrinsechi vendita o annullare il contratto di acquisto.
12.3. Durante il periodo di garanzia, il Cliente può richiedere fino a dieci (10) ore di lavoro straordinario del tecnico per interventi di assistenza. Ogni altra ora o frazione di ora lavorativa oltre il normale orario di lavoro richiesta dal Cliente sarà addebitata a quest’ultimo sulla base dell’attuale listino prezzi Brainlab.
12.4. La qualità dei Prodotti deve essere misurata esclusivamente sulla base di specifiche precise allegate al materialecontratto di acquisto. Le parti coperte da specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, nella misura in cui dette modifiche non siano sostanziali e non pregiudichino l’idoneità all’uso previsto.
12.5. Al fine di promuovere la conservazione di materie prime scarse, i Prodotti possono contenere componenti rigenerati. Tali componenti sono sottoposti agli stessi rigorosi controlli di qualità eseguiti sugli altri componenti e sono coperti dalla presente garanzia.
12.6. Fatti salvi eventuali accordi diversi tra le parti, non viene fornita alcuna garanzia e circa l’idoneità per uno scopo o una pratica commerciale particolare. È altresì esclusa la garanzia per i componenti soggetti a normale usura.
12.7. Le riparazioni o le sostituzioni di componenti in garanzia sono eseguite per la durata residua della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi originale. Gli eventuali componenti originali rimossi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata sostituiti durante gli interventi di riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete torneranno in possesso di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoBrainlab.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali 12.8. I reclami del sito di installazione Cliente hanno validità unicamente se presentati per iscritto.
12.9. Quanto precede non si applica ai reclami basati su garanzie fornite da Brainlab in merito a una caratteristica specifica del bene/ Prodotto.
12.10. Il Cliente sosterrà i costi dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ di consumo necessari per l’utilizzo dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli Prodotti e gli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione ulteriori costi di dette misure saranno a carico della parte Acquirenteesercizio.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 9.1 Nella misura in cui la riparazionelegge lo permette, ovvero salvo che sia disposto espressamente nei presenti Termini e Condizioni, nessuna Parte offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, obbligatoria o di altro genere, comprese, senza limitarsi ad esse, le garanzie di commerciabilità, idoneità per un fine particolare e di non violazione. Emburse non è responsabile né del contenuto né delle informazioni alle quali si può accedere attraverso i servizi acquistati. Il Cliente riconosce e accetta che ciascun servizio può presentare errori, difetti o altri problemi che potrebbero provocare un guasto del sistema. Di conseguenza i servizi, compresi l’intero Contenuto, il Software (e anche qualunque aggiornamento o modifica dello stesso), funzioni materiali e informazioni messe a disposizione o a cui si accede tramite i servizi, nonché tutta la sostituzioneDocumentazione ad essi allegata, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti si forniscono “così come sono”, per cui ogni uso che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentene verrà fatto sarà responsabilità esclusiva del Cliente.
b. Sono esclusi 9.2 Purtuttavia, Emburse concede al Cliente una garanzia per un termine massimo di 90 giorni dalla data di acquisto, qualora si verificasse qualche difetto o guasto nel Software o esso non funzionasse in modo adeguato. Tale garanzia non copre i vizi e/danni o i difetti derivanti da: impropria dalle azioni o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi omissioni del Cliente e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; degli Utenti Autorizzati, azioni di terzi o eventi che possono sfuggire al ragionevole controllo di Emburse.
9.3 Nel caso in cui si verificasse un difetto o un guasto e il Cliente lo notificasse debitamente e in modo tempestivo a Emburse, quest’ultima ne controllerà il funzionamento ai e in presenza di fuori delle specifiche ambientali guasti o difetti riparerà o sostituirà gratuitamente la Licenza del Software acquistata. Se Emburse ritenesse impossibile riparare il guasto o sostituire la Licenza, rimborserà la somma pagata dal Cliente in funzione dell’importo indicato nel Buono d’Ordine o nella fattura pagata per il macchinario/ari oggetto Servizio solo dopo aver ricevuto dal Cliente una dichiarazione scritta con promessa di aver eliminato ogni copia del contratto;
c. Software e di non farne uso. Per ottenere il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo rimborso dovrà quindi disinstallare il Software e restituire ogni dispositivo, Documentazione e altro materiale associato (come materiale stampato) a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio Emburse con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoprova d’acquisto.
d. Qualora9.4 Quella di cui sopra è l’unica garanzia di ogni tipo, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito sia essa espressa o implicita. Emburse esclude le garanzie implicite di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune commerciabilità e idoneità per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.fine
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Samples: Software License Agreement
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, Calamit garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a scelta di EBIT S.r.l di parti quanto stabilito nel contratto e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialecui sono espressamente destinati. Le parti coperte da La garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di progettazione e costruzione riconducibili a Calamit . La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 24 mesi (dalla data di fatturazione) per i magneti permanenti o per gli assemblati magnetici, di 12 mesi per i prodotti meccanici e di 6 mesi per quelli elettrici o elettronici, il tutto per un utilizzo lavorativo giornaliero di 8 ore. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute nel Catalogo Generale ed alle schede tecniche fornite da Calamit , non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di Calamit e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali difetti occulti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 10 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate difetto e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per comunque non oltre il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo garanzia. I reclami dovranno essere presentati per iscritto a Calamit in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme base alle istruzioni e documenti forniti con le modalità fornite dalla stessa, indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da EBIT S.r.l.Calamit o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente, Calamit , a sua scelta, potrà: a) riparare i prodotti difettosi; b)fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente (DAP Incoterms 2010) prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi . In tali casi Calamit potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica di Calamit saranno sostenute dalla stessa. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di Calamit , le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di Calamit comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in nessun caso Calamit potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali. Art. 11 Risarcimento danni
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Samples: General Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1. Salvo diverso accordo scritto, il Xxxxxxxxx riconosce ai propri acquirenti con partita iva una garanzia di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di consegna della Garanzia la riparazione, ovvero la merce. Trovano applicazione i termini e le condizioni sanciti dall’ art.1495 c.c..
7.2. Le garanzia consiste nelle mera riparazione o sostituzione, parziale o totale, franco officina e/o magazzino del Venditore, della merce difettosa. Qualsiasi ulteriore eventuale spesa è dunque a scelta carico esclusivo dell'acquirente. ln particolare, il prodotto in contestazione dovrà essere inviato e/o consegnato dall'acquirente, a proprie cure e spese, presso l'officina autorizzata indicatagli dal Venditore. Sono parimenti esclusi dalla garanzia í costi relativi ad eventuali interventi sul posto da parte del personale tecnico incaricato dal Venditore come, a titolo esemplificativo, manodopera, spese di EBIT S.r.l viaggio, vitto, alloggio ecc. Qualora il Venditore dovesse evidenziare la necessità di parti una riparazione del prodotto non soggetta a garanzia comunicherà la circostanza all’acquirente e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a provvederà alla riparazione solo previa accettazione scritta del preventivo di riparazione.
7.3. La garanzia si intende comunque subordinata alla riferibilità del riscontrato malfunzionamento ad un difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialedel prodotto. Le parti coperte da È dunque esclusa qualsivoglia forma di garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi per guasti e/o i difetti derivanti da: impropria rot- ture dovuti ad uso improprio, incuria, negligenza o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata imperizia dell’acquirente, o alla mancata osservanza, da personale non appartenente alla rete parte di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori quest’ultimo, delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo istruzioni riportate nell’eventuale manuale d’uso e manutenzione. È parimenti esclusa qualsivoglia forma di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata derivanti da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose componenti esterni (agenti chimici e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecniciatmosferica ovvero da riparazioni, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio interventi e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, sostituzioni eseguiti sul macchinario direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi dall'acquirente e/o difetti denunciati e accertatida terzi da questi incaricati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento senza l'intervento di un centro di assistenza autorizzato del bene/ dei beni oggetto Venditore e/o con l'utilizzo di parti di ricambio non originali. Qualsiasi modifica o manomissione del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessipro- dotto operata dall’acquirente esclude automaticamente la garanzia.
i. L’obbligo di 7.4. La garanzia è subordinatoespressamente esclusa per quelle parti del bene che, nella sua attivazioneper loro natura ed uso, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lsono soggette a naturale usura ed a rapido consumo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 1. A garanzia della Garanzia corretta esecuzione delle opere d'urbanizzazione primaria e delle dotazioni previste dal presente Accordo Operativo, il Soggetto Attuatore consegnerà, preliminarmente alla sottoscrizione della Convenzione, e come condizione per la riparazionestipula della stessa, ovvero la sostituzioneidonea fidejussione pari al 120% (centoventi per cento) dell'importo delle opere, a scelta di EBIT S.r.l di parti come da computo metrico estimativo asseverato dal progettista e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeapprovato dal Comune con l'Accordo Operativo. Le parti coperte L'esecuzione dei parcheggi P1 da garanzia realizzarsi in contiguità con gli stralci funzionali e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata loro cessione al Comune potrà essere garantita da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti distinte fidejussioni, d'importo calcolato secondo il medesimo criterio, da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto consegnare da parte del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici Soggetto Attuatore quale condizione per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta maturazione dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni titoli abilitativi relativi agli stralci funzionali stessi.
i. L’obbligo 2. La fidejussione potrà essere ridotta progressivamente in proporzione alla realizzazione delle opere d'urbanizzazione. Gli importi di garanzia tali riduzioni saranno determinati sulla base dello stato d'avanzamento delle opere d'urbanizzazione previste. Lo svincolo è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, subordinato al parere favorevole del collaudatore a seguito della consegna da parte dell’Acquirentedel Soggetto Attuatore degli stati d'avanzamento attestati, sotto la sua responsabilità, dal professionista incaricato della Direzione Lavori. La riduzione della fidejussione dovrà riferirsi a opere o lavorazioni concluse.
3. La garanzia non potrà comunque mai ridursi a meno del 20% (venti per cento) dell'importo iniziale dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difettolavori rivalutato che verrà svincolato dal Comune a 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori, EBIT sarà in diritto a garanzia dell'eventuale necessità di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati rimedio d'inconvenienti dell'esecuzione delle opere pubbliche (ad esempio prescrizioni riportate nel certificato di collaudo, ecc.).
4. Eventuali più restrittive condizioni indicate nella Convenzione sono da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lritenersi prevalenti.
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Samples: Accordo Operativo
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. L'Appaltatore espressamente garantisce la riparazionepiena utilizzabilità di quanto fornito in opera, ovvero riconoscendo di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c.
2. L’Appaltatore garantisce, altresì, che la sostituzionefornitura e posa in opera venga realizzata a regola d’arte e che i relativi impianti, a materiali, attrezzature e comunque quanto necessario ad assicurare la perfetta realizzazione dell’Appalto siano:
a) esenti da errori e difetti quanto ai materiali, alle lavorazioni e alla scelta di EBIT S.r.l componenti, che devono essere di parti facile reperibilità sul mercato
b) conformi ai requisiti funzionali e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto
c) rispondenti a difetto tutte le leggi, decreti, regolamenti e ordinanze applicabili presso l’aeroporto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia riferimento
d) durevoli nel tempo e la durata della stessa sono indicate separatamentenon soggetti ad eccessiva usura.
b. Sono esclusi 3. Detta garanzia ha una durata di dodici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) a decorrere dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete data di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo redazione dell’ultimo verbale di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;Collaudo tecnico-funzionale favorevole.
c. 4. Durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo l'Appaltatore provvede a quello propria cura e spese all'immediata riparazione o sostituzione di componenti, parti assemblate o dispositivi difettosi o irregolarmente forniti in opera, fatto salvo il diritto della consegna dei beniCommittente alla risoluzione del Contratto, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 1495 c.c. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui, nel corso del relativo certificatosuddetto periodo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualorasi rendesse necessario procedere a riparazioni o sostituzioni, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l l’Appaltatore si impegna a fornire all’Acquirente provvedervi utilizzando componenti, parti assemblate o dispositivi di nuova fabbricazione. Le parti da sostituire si intendono in opera e consegnate franco aeroporto. Gli interventi in garanzia vengono verbalizzati e da tale momento decorre un nuovo periodo di garanzia, di uguale durata, limitatamente alle parti oggetto dell'intervento.
5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponde, altresì, dei danni derivati alla Committente ed a terzi dalla realizzazione non corretta, ancorché non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, delle prestazioni contrattuali, obbligandosi ad eseguire le indicazioni opportune per rimediareriparazioni o rifacimenti o modifiche con la massima sollecitudine e, ove possibilein ogni caso, agli eventuali malfunzionamentinon oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Committente. In difetto di ciò, fermo restando che l'Appaltatore si assume i rischi e le spese necessarie per l’attuazione relative agli interventi eseguiti in sua vece dalla Committente. In tale evenienza l'Appaltatore dovrà altresì risarcire la Committente di dette misure saranno a carico della parte Acquirentetutti i danni derivati dal mancato tempestivo intervento.
e. La denuncia degli eventuali vizi 6. In ogni caso la Committente, ai sensi dell'art. 1492 c.c., si riserva di accettare la fornitura in opera anche priva delle caratteristiche/funzionalità richieste. In tal caso troverà applicazione il meccanismo di riduzione del corrispettivo.
7. Qualora previsto nella documentazione tecnica allegata al Contratto, l'Appaltatore si obbliga a garantire, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data del verbale di Xxxxxxxx finale favorevole, la più idonea assistenza postvendita, in modo da consentire in ogni circostanza, la reperibilità, per tale periodo, di tutta la ricambistica necessaria a garantire la funzionalità di quanto fornito e posato in opera.
8. L’Appaltatore è tenuto a trasferire alla Committente tutte le garanzie ricevute dai Subappaltatori/Subfornitori relativamente a qualsiasi parte acquistata e/o riparata da tali soggetti.
9. Con espresso riferimento alle componenti software, nel caso in cui i vizi e i difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattasi palesino solo dopo l’accettazione, l’Appaltatore è tenuto a pena coprire i conseguenti disservizi tramite la garanzia. La Committente può, pertanto, avvalersi della garanzia per un periodo di perdita del dirittododici mesi (o maggior termine indicato in Contratto) dal go live con esito positivo di quanto fornito in opera, esclusivamente per iscrittooperando, con lettera raccomandata A/Rove contrattualmente previsto, rivolta alla sede operativa anche in relazione a nuovi sviluppi. La garanzia copre, in ogni caso, tutti i vizi denunciati dalla Committente nel termine di Genova di EBIT S.r.l. entro otto sessanta giorni dalla scoperta scoperta.
10. A puro titolo indicativo e non esaustivo la garanzia opera al verificarsi dei seguenti eventi:
a) riscontrata non conformità delle componenti software installate e configurate rispetto all’esito ottenuto in sede di Collaudo
b) vizi di progettazione occulti che hanno successivamente dato origine a funzioni non rispondenti alle esigenze evidenziate in fase di analisi (ad es. le configurazioni effettuate e i relativi software implementati non permettono di ottenere il dettaglio dei dati necessari, le funzionalità hanno tempi di risposta non conformi, i report sono con un livello di dettaglio insufficiente o eccessivo)
c) anomalie del vizio o difettosoftware (ad es. Insieme interruzioni di transazioni e procedure, blocchi del sistema)
d) anomalie generate da interventi in altri ambiti, pur se eseguiti con buon esito
e) malfunzionamenti non rilevati né in sede di Xxxxxxxx né successivamente al go live, intendendosi per tali la non aderenza dei risultati a quelli contrattualmente attesi. L’Appaltatore anche in tal caso dovrà effettuare le modifiche necessarie al fine di eliminare le difformità del software installato ovvero modificato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con la denuncia Committente. La revisione (o patch) del software si intenderà accettata se non presenterà più i difetti denunciati e se supererà con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione in contradditorio tra le Parti. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei vizi l’Acquirente difetti, non dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose introdurre nuovi errori e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidifetti, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunané creare ulteriori malfunzionamenti.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto 10.1. Tutti i beni sono coperti dalla garanzia di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna al Cliente, per i difetti di conformità, ai sensi degli artt. 128 -135 del Codice del Consumo (di seguito, “Garanzia”). Si ha un difetto di conformità, quando il bene interessato: a) non è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; oppure b) non è conforme alla descrizione fatta dal venditore; oppure c) non presenta le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il Cliente può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto anche delle dichiarazioni fatte nella pubblicità o nella etichettatura. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della Garanzia la riparazione, eventuali guasti o malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del Cliente ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi un uso del Bene non conforme alla sua destinazione d'uso e/o i difetti derivanti da: impropria a quanto previsto nella relativa documentazione tecnica.
10.2. Il difetto di conformità deve essere denunciato a Iren Mercato, per iscritto, a mezzo raccomandata o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete a mezzo pec, all’indirizzo di assistenza ufficiale cui al successivo articolo 13, a pena di decadenza dalla Garanzia, nel termine di 2 (due) mesi dalla data in cui è stato scoperto. Per poter usufruire della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per Garanzia, il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello Cliente dovrà fornire prova della data dell'acquisto e della consegna dei beniBeni. Il Servizio di Assistenza Clienti effettuerà un'indagine tecnica con l'intento di fornire indicazioni per la risoluzione della non conformità rilevata.
10.3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la non conformità da remoto tramite il Servizio di collaudo Assistenza Clienti, Iren Mercato, previa verifica che il Bene e la relativa non conformità siano coperti dalla Garanzia, provvederà ad inviare un Tecnico presso il Cliente e solo nel caso in contraddittorio cui, anche con emissione del relativo certificatodetto intervento, non sia possibile risolvere la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatonon conformità, Iren Mercato, sempre tramite il Tecnico, provvederà alla sostituzione dello stesso nei termini indicati ai successivi paragrafi 10.4, 10.5 e 10.6.
d. Qualora10.4. La Garanzia si applica al Bene che presenti un difetto di conformità, successivamente purché lo stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella relativa documentazione tecnica. In caso di difetto di conformità, Iren Mercato provvede, senza spese per il Cliente, al positivo collaudo dell’apparecchiaturaripristino della conformità del Bene mediante riparazione/sostituzione o a proporre la riduzione del prezzo, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali fino alla risoluzione del sito Contratto. Se il vizio non dovesse consistere in un difetto di installazione conformità ai sensi degli artt. 128 e seguenti del bene/ dei beni Codice del Consumo, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti dal Servizio di Assistenza, nonché i costi di trasporto se sostenuti da Iren Mercato, in quest’ultimo caso fino a un importo massimo complessivo di € 150,00 (tipo interferenze centocinquanta/00).
10.5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, Iren Mercato non fosse in grado di rendere al proprio Cliente un Bene in garanzia (ripristinato o sostituito), potrà procedere a propria discrezione alla restituzione del controvalore del Bene, a cui corrisponde la restituzione del Bene stesso da radiofrequenzeparte del Cliente a Iren Mercato oppure alla sua sostituzione con un Bene di caratteristiche pari o superiori.
10.6. Nei casi di restituzione del Bene da parte del Cliente (con restituzione del controvalore da parte di Iren Mercato) il Tecnico incaricato da Iren Mercato contatterà il Cliente al fine di concordare una data e un orario per la disinstallazione e il ritiro del bene interessato, variazioni del campo magnetico etc) rispetto con spese a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare carico di Iren Mercato. In tal caso, il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l Cliente si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediareimpegna, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentia mettere a disposizione del Tecnico la confezione originale, fermo restando che completa in tutte le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentesue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, accessori, ecc…).
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: General Conditions of Contract
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo 8.1 I diritti di garanzia decorre nei confronti del Fornitore sono subordinati all'adempimento degli obblighi di controllo e di denuncia del Cliente per vizi palesi dei beni e servizi forniti dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniFornitore. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione cui il Cliente non denunci i vizi palesi entro 8 giorni dall’arrivo della merce e dei servizi presso la sede del relativo certificatoCliente, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoi vizi si intendono accettati.
d. Qualora8.2 Se le forniture o i servizi del Fornitore si rivelano difettosi, successivamente il Fornitore è tenuto a rimediare ai difetti a sua discrezione, eliminando il difetto o effettuando una consegna sostitutiva. In caso di consegna sostitutiva, il Cliente è tenuto a restituire l'articolo difettoso al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito Fornitore in conformità alle disposizioni di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l legge. Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che assume le spese necessarie per l’attuazione l'adempimento successivo, in particolare i costi di dette misure saranno a carico trasporto, di manodopera e di materiale; ciò non vale tuttavia se i costi aumentano in quanto l'oggetto della parte Acquirentefornitura si trova in un luogo diverso da quello dell'uso previsto.
e. La denuncia 8.3 Il Fornitore ha il diritto di subordinare la prestazione complementare dovuta ex paragrafo 8.2 al pagamento del prezzo d'acquisto da parte del Cliente. L'acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.
8.4 Ove risultino vizi della fornitura, non rimediati dal Fornitore ai sensi del precedente paragrafo 8.2, dopo due tentativi e tali vizi comportino l’inidoneità della fornituraall’uso previsto o ne riducano in modo significativo il valore il Cliente può chiedere la riduzione del prezzo di acquisto o recedere dal contratto. Per chiarezza si ribadisce che il diritto di recesso non sussiste nel caso di un difetto trascurabile. Inoltre, il Cliente può richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni non coperti dalla riduzione del prezzo ai sensi dell’articolo 7.
8.5 Salvo in caso di mala fede e subordinatamente al paragrafo 7.5 la garanzia per vizi si prescrive 12 mesi dopo la consegna o, se è richiesta l'accettazione, dopo l'accettazione.
8.6 La normale usura è esclusa dalla garanzia. L'usura ordinaria colpisce in particolare le parti soggette a logoramento come, a titolo esemplificativo, filtri, guarnizioni per alberi (ad es. su pompe, agitatori ecc.), guarnizioni in generale, iniettori, membrane, tubazioni ad alta pressione, ecc.
8.7 È esclusa qualsiasi forma di garanzia se il Cliente stesso, o un terzo non incaricato dal Fornitore, causa un guasto o un danno, a seguito di un uso non conforme del bene fornito all’uso a cui è destinata la fornitura o alle istruzioni del Fornitore o alle regole della prudente e professionale gestione degli impianti e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadei macchinari, a pena o mediante il montaggio, l’installazione o la messa in funzione non conformi alle istruzioni fornite dal Fornitore, per un errore di perdita del dirittofunzionamento o di una manutenzione impropria, esclusivamente per iscrittoad es. mediante l'uso di mezzi di manutenzione inadeguati, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso oppure se il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento stesso o un terzo non incaricato dal Fornitore apporta una modifica sostanziale all'oggetto della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonofornitura.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l8.8 I componenti della macchina sono progettati e selezionati per l'uso con materie prime in PU non aggressive disponibili in commercio. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/Materie prime con effetto corrosivo o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventoabrasivo, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamentoreagiscono fortemente ad acido o alcalino a causa di additivi o che contengono solidi cristallini o minerali, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto possono portare ad una maggiore usura e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino quindi ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessauna minore durata. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta Cliente è l'unico responsabile delle conseguenze dell'utilizzo di EBIT S.r.l. al riguardotali materie prime.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta a) Agilent sostituirà gratuitamente i pezzi di EBIT S.r.l ricambio difettosi impiegati da Agilent nella riparazione del Prodotto per un periodo di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto novanta (90) giorni dalla data di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteprestazione dei Servizi.
b. Sono esclusi dalla garanzia b) Agilent garantisce che gli aggiornamenti software, se correttamente installati e utilizzati sull’hardware designato da Agilent, non mancheranno di eseguire le istruzioni di programmazione a causa di difetti di materiale o manodopera. Agilent garantisce che gli aggiornamenti software standard di Agilent sono sostanzialmente conformi alle specifiche. Agilent non garantisce invece che tali aggiornamenti funzioneranno nelle combinazioni hardware e software scelte dal Cliente né che soddisferanno i vizi requisiti specificati dal Cliente. Agilent non garantisce il funzionamento ininterrotto o privo di errori degli aggiornamenti software.
c) Se Agilent riceverà comunicazione di difetti o non conformità durante il periodo di garanzia, Agilent deciderà discrezionalmente se riparare o sostituire i Prodotti in questione. Il Cliente pagherà le spese di restituzione dei Prodotti ad Agilent. Se Agilent non sarà in grado, entro tempi ragionevoli, di riparare o sostituire il Prodotto difettoso, il Cliente avrà diritto al rimborso del prezzo d'acquisto dietro immediata restituzione del Prodotto ad Agilent. Agilent sosterrà le spese di spedizione dei Prodotti riparati o sostituiti al Cliente.
d) L’organizzazione dei Servizi Agilent potrà usare pezzi ricondizionati in fabbrica con prestazioni equivalenti ai pezzi nuovi.
e/o ) Le garanzie di cui sopra non coprono i difetti derivanti da: impropria da manutenzione non corretta o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirenteinadeguata; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata installazione, riparazioni o tarature eseguite dal Cliente o da personale terze parti non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditriceautorizzate; utilizzo di software hardware, software, interfacce o interfacce non nativi e/materiali forniti dal Cliente o non forniti da EBITterze parti; modifiche non autorizzate; uso o funzionamento ai non corretto fuori dalle specifiche del Prodotto; uso improprio, negligenza nell’utilizzo, incidenti, perdita o danno in occasione di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo spostamenti oppure preparazione inadeguata della sede di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoinstallazione.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce L’aggiudicatario è tenuto a garantire, da vizi e difetti di funzionamento o di montaggio, tutti i prodotti e relativi accessori, oggetto della Garanzia fornitura, ai sensi delle normative vigenti (tra cui art.1490 c.c, 1497 c.c., 1512 c.c., etc.) per un periodo di cinque anni (come prescritto dal D.M. Ambiente dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), o per la riparazionemaggiore estensione temporale offerta in sede di gara, ovvero dalla data del certificato di verifica di conformità, di cui all’Art. 12. La Stazione appaltante esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dei beni forniti. Nel periodo di garanzia la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi Stazione Appaltante ha diritto alla riparazione e/o i difetti derivanti da: impropria alla sostituzione gratuite ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque cattivo funzionamento dei beni ovvero ogniqualvolta la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete Stazione Appaltante rilevi il difetto di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o interfacce non nativi dei requisiti minimi e/o non forniti migliorativi offerti. L’Appaltatore deve: – intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento o vizio entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da EBITparte della Stazione Appaltante; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna – ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre beni mediante riparazione o sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione constatazione, da parte sua, del certificato.
d. Qualoradifetto. Se l’intervento di riparazione non fosse sufficiente a rimuovere la problematica, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatural’Appaltatore è tenuto a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta comunicazione. Nei casi in cui i beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali presentino vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattache li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente Stazione Appaltante potrà domandare la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaai sensi dell’art. 1492 c.c. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto garanzia non sottintende riconoscimento del vizio e/si applica ai danni imputabili a: comportamenti dolosi o del difettocolposi degli utenti e dipendenti scolastici; incendi, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa graveterremoti ed altre calamità naturali; normale usura nel tempo; uso improprio e manomissione, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni di montaggio, utilizzo e documenti forniti manutenzione; stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti; interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni; La garanzia riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla. Se entro i suddetti termini il Fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, la Stazione Appaltante applica, in relazione ad ogni giorno di ritardo e ad ogni altro tipo di inadempimento, le penali previste all’art. 18 e può anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da EBIT S.r.laltri operatori economici i lavori e le sostituzioni necessarie, addebitandone, maggiorati del 20%, tutti i costi debitamente documentati, all’aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia. La garanzia comprende la prestazione della mano d’opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il 5.1 Il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della di ciascuno dei PRODOTTI è di 12 mesi dalla consegna dei beni. Nel caso di collaudo e cessa allo scadere del termine anche se i PRODOTTI non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoservizio.
d. Qualora5.2 Durante questo periodo il VENDITORE si obbliga a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze sempre che ciò non dipenda da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentonaturale logoramento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e o negligenza del committenteCOMPRATORE , da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal COMPRATORE e da casi fortuiti o di forza maggiore.
5.3 Il VENDITORE non assume nessuna garanzia qualora si debba provvedere alla spedizione di macchine smontate in pezzi o comunque non interamente montate presso il suo stabilimento di S. Giorgio di Piano. Il pronto intervento in garanzia da parte del VENDITORE rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del COMPRATORE. Quanto debba essere eventualmente revisionato o sostituito dovrà essere restituito allo stabilimento del VENDITORE franco di ogni spesa. Nulla sarà dovuto al COMPRATORE per il tempo durante il quale l'impianto sarà rimasto inoperoso né il COMPRATORE potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, danni diretti o indiretti di qualsiasi natura conseguenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia. Le parti sostituite restano di proprietà del VENDITORE.
5.4 Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del VENDITORE. Sono esclusi della garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento.
5.5 Per le parti che il VENDITORE ha acquistato da altri fornitori, vigeranno nei confronti del COMPRATORE le garanzie date al VENDITORE stesso da tali fornitori.
5.6 I difetti dei vettore da uso PRODOTTI comunque riscontrati, dovranno essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta.
5.7 Qualunque altro obbligo del VENDITORE per deficienza o danno, che non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lsia contemplato più sopra, viene esplicitamente escluso.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 5.1. Il Fornitore garantisce la conformità dei beni/servizi alle specifiche tecniche e all’ordine della Garanzia la riparazioneSocietà, ovvero la sostituzionealle norme di legge in vigore al momento della consegna ivi comprese le norme in materia di sicurezza, a scelta l’idoneità dei beni/servizi all’uso cui sono destinati, l’assenza di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi nei materiali e/o nella lavorazione per 26 (ventisei) mesi dalla data di primo utilizzo dei beni della Società nei quali i beni/servizi saranno incorporati o utilizzati.
5.2. Eventuali tolleranze saranno ammesse solo se specificatamente concordate tra le parti. In caso di mancata conformità dei beni/servizi alle specifiche contrattuali, vizi o difetti derivanti dadegli stessi, sarà facoltà della Società alternativamente: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque richiedere la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi pronta eliminazione dei difetti e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinariola sostituzione dei beni/ari oggetto servizi difettosi e/o conformi, a spese del contratto;Fornitore.
c. il a) Con l’eliminazione dei difetti e/o la sostituzione dei beni/servizi decorrerà un nuovo periodo di garanzia decorre agli stessi termini e condizioni disciplinati dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso presente articolo;
b) qualora la Società decidesse di collaudo procedere direttamente, come pure in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data difetto di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di immediato intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese sostituzione dei beni/servizi;
c) in caso di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicieccedenza nella fornitura, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ porre i beni oggetto della fornitura in eccedenza a disposizione del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) Fornitore per il periodo loro ritiro a cura e spese di detenzione quest’ultimo;
d) in ogni caso, ottenere il rimborso di ogni spesa sostenuta ivi compreso il costo del bene/ viaggio di eventuali tecnici, di ricerca dei beni presso l’Acquirentedifetti, sino ad un massimo del 30% del prezzo di magazzinaggio, etc.;
e) risolvere in fattura. La somma residua tutto o in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio parte l’ordine, impregiudicato il diritto di sospendere l’evasione di altri ordini in corso e/o risolvere con efficacia immediata il presente Accordo;
f) ottenere il risarcimento del difetto, occorrendo a danno.
5.3. La Società avrà in qualsiasi momento la facoltà di verificare o far verificare da propri incaricati la rispondenza dei processi produttivi nonché la qualità delle lavorazioni e dei materiali impiegati dal Fornitore nonché delle procedure di controllo adottate. A tal fine specifica dichiarazione scritta il Fornitore dovrà tenere a disposizione della Società la documentazione certificativa dei controlli di EBIT S.r.lqualità e produzione effettuati sui beni/servizi e sulle materie prime. al riguardoLa facoltà di supervisione attribuita alla Società non solleva comunque il Fornitore da eventuali responsabilità per non rispondenza o non conformità dei beni/servizi.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave5.4. In deroga a quanto previsto agli artt. 1495 e 1512 c.c., EBIT S.r.l. non risponde degli la Società sarà tenuta a denunciare al Fornitore gli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamentedifetti riscontrati nei beni/servizi entro trenta giorni dalla loro scoperta, in dipendenza dei vizi equalunque momento dopo il ricevimento degli stessi, anche se i beni/servizi oggetto della fornitura fossero già stati iniziati o difetti denunciati posti in lavorazione o già applicati sui beni della Società e accertatianche se le fatture relative alla merce contestata fossero già state pagate, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento individuando ove possibile la partita difettosa e la data di consegna del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessirelativo lotto di appartenenza. L’accettazione della fornitura alla consegna non implica rinuncia da parte della Società alla garanzia.
i. L’obbligo 5.5. Nel caso in cui, anche successivamente alla scadenza della garanzia, la Società fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile (ivi compresa la product liability) o contrattuale o le fosse contestata la violazione di garanzia è subordinatoprescrizioni legali (sicurezza, nella sua attivazioneinquinamento etc.) in conseguenza della difettosità, all’adempimentonon conformità o non affidabilità dei beni/servizi, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne la Società e a risarcire i danni eventualmente subiti da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lquest’ultima.
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Samples: Acquisto Di Beni O Servizi
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi 8.1 Il Prodotto è coperto dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete legale di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di emissione consegna al Cliente per i difetti di conformità, ai sensi degli artt. 128 -135 del certificato.
d. QualoraCodice del Consumo (di seguito, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturala “Garanzia Legale” o “Garanzia”). Il difetto di conformità deve essere denunciato a Xxxx Xxxxxxx, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito a pena di installazione del bene/ dei beni decadenza dalla Garanzia, nel termine di 2 (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etcdue) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentimesi dalla data in cui è stato scoperto, fermo restando che la scoperta deve avvenire nel corso del periodo di Garanzia. Per poter usufruire della Garanzia, il Cliente dovrà fornire prova della data dell'acquisto e della consegna del Prodotto. Si ha un difetto di conformità, quando il Prodotto: a) non è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; oppure b) non è conforme alla descrizione fatta dal venditore; oppure c) non presenta le spese necessarie per l’attuazione qualità e prestazioni abituali di dette misure saranno a carico un bene dello stesso tipo, che il Cliente può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto anche delle dichiarazioni fatte nella pubblicità o nella etichettatura. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della parte Acquirente.
e. La denuncia degli Garanzia eventuali vizi guasti o malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del Cliente ovvero da un uso del Prodotto non conforme alla sua destinazione d'uso e/o difetti riscontrati sui beni oggetto a quanto previsto nel Contratto.
8.2 Il Cliente, in caso di non conformità del contratto deve essere fattaProdotto nei termini innanzi precisati, dovrà segnalare tempestivamente, al più tardi entro due mesi dalla sua scoperta, la non conformità a pena Iren Mercato tramite il Servizio di perdita del Assistenza Clienti di Iren Mercato, raggiungibile telefonicamente al numero 800 96 96 96 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00) per verificare la possibilità di risolvere da remoto la problematica.
8.3 Nel caso in cui non sia possibile risolvere la non conformità da remoto tramite il Servizio di Assistenza Clienti, Iren Mercato, previa verifica che il
8.4 In ipotesi di non conformità, il Cliente ha diritto, esclusivamente per iscrittosenza spese a suo carico, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta al ripristino della conformità del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la Prodotto mediante riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., prezzo o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari Contratto, conformemente a 1/36 quanto previsto dal Codice del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoConsumo.
x. Xxxxx 8.5 Nei casi in cui l’applicazione della Garanzia preveda la restituzione del Prodotto, questo dovrà essere restituito dal Cliente, con spese a carico di Xxxx Xxxxxxx, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, guide, accessori, ecc.); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, è consigliabile, quando possibile, inserirla in una seconda scatola; va evitata in tutti i casi l’apposizione di dolo xxxxxxxxx o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del Prodotto.
8.6 Se il vizio non dovesse consistere in un difetto di colpa graveconformità ai sensi degli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo e tenuto anche conto di quanto stabilito al successivo art. 9, EBIT S.r.l. non risponde degli al Cliente saranno addebitati gli eventuali danni – costi di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirenteverifica, direttamente o indirettamentenonché i costi di trasporto sostenuti da Xxxx Xxxxxxx, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessiquest’ultimo caso fino a un importo massimo complessivo di € 30,00 (trenta/00).
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Smart Kit Contract
Garanzia. a. Costituisce oggetto 14.1 Il Fornitore garantisce che, per quanto a sua conoscenza, il Macchinario è privo di difetti riconducibili alla progettazione, al materiale ovvero al processo di produzione, che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento elettrico o meccanico del Macchinario. Tuttavia, nel caso in cui tali difetti dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, il Fornitore potrà scegliere – a sua discrezione – se provvedere alla riparazione dei difetti riscontrati ovvero se fornire gratuitamente i necessari componenti di ricambio per la riparazione del Macchinario con resa Xxxxxx Xxxxxxx (FCA - INCOTERMS 2020). Sono esclusi i costi per le operazioni di smontaggio e installazione di un componente sostituito o riparato durante il periodo di vigenza della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, garanzia.
14.2 Il periodo della garanzia per qualunque parte/componente del Macchinario è pari a scelta dodici (12) mesi dalla data di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialeconsegna del Macchinario. Le parti coperte da riparazioni eseguite in garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentenon interrompono il periodo di garanzia.
b. Sono esclusi 14.3 L’Acquirente dovrà comunicare al Fornitore tempestivamente e per iscritto tramite e-mail al seguente indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxx.xx qualunque anomalia non appena il difetto venga riscontrato e in ogni caso entro e non oltre il termine di decadenza di xxxx (8) giorni dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale scoperta. La comunicazione dovrà includere una descrizione dettagliata del difetto. Nel caso in cui l’Acquirente non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per provveda ad informare il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. Fornitore entro il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatocui ai precedenti paragrafi, sarà preclusa all’Acquirente la possibilità di esercitare qualsivoglia diritto di garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli ad eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve Macchinario.
14.4 Le parti difettose, che dovessero essere fattasostituite nel periodo di garanzia, saranno messe a disposizione del Fornitore entro un mese dalla sua richiesta e diverranno di sua proprietà. Qualora l’Acquirente si rifiuti di consegnare le parti difettose, i costi dei componenti sostituiti verranno fatturati.
14.5 La presente garanzia è concessa a condizione che il Macchinario venga utilizzato, gestito e manutenuto in maniera appropriata e in conformità con le istruzioni del Fornitore e con le specifiche condizioni d’uso del Macchinario.
14.6 Dalla garanzia sono esclusi:
(i) i componenti per loro natura destinati a perimento dovuto a vetustà, ivi inclusi, a pena titolo esemplificativo, lampadine e fusibili;
(ii) i componenti su cui sono stati eseguiti o avviati interventi di perdita riparazione, modifica o variazione, eseguiti dall’Acquirente o da una terza parte senza previo consenso del dirittoFornitore;
(iii) i componenti i cui difetti non sono stati comunicati tempestivamente al Fornitore entro il periodo di garanzia;
(iv) i componenti i cui difetti o danni sono dovuti a negligenza non imputabile al Fornitore, esclusivamente per iscrittoincidente, funzionamento improprio, installazione impropria (ad esclusione delle operazioni di installazione eseguite dal Fornitore), applicazione impropria ovvero a livelli eccessivi di temperatura, umidità, residui di sporco o di lavorazione, materiale corrosivo;
(v) i componenti che siano stati in altro modo danneggiati senza responsabilità del Fornitore (ad es. le parti danneggiate durante il trasporto e la movimentazione);
(vi) le parti soggette a normale usura (es. funi, catene, guarnizioni d'attrito, noci di carico, carrucole e bozzelli, ganci, guidafune, guidacatena, pulsantiera con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose cavo) e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici deperimento per la riparazione o sostituzioneagenti atmosferici ed ambientali. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecniciFATTE SALVE LE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1229 DEL CODICE CIVILE, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’AcquirenteLA GARANZIA DI CUI ALLA PRESENTE SEZIONE RAPPRESENTA L’UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA DATA DAL FORNITORE ALL’ACQUIRENTE IN RELAZIONE AL MACCHINARIO ED È SOSTITUTIVA DI ED ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, PREVISTE PER LEGGE O ALTRO, IVI INCLUSA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’interventoRESTA PERTANTO INTESO CHE – IN IPOTESI DI INADEMPIMENTO DEL FORNITORE A UNA QUALSIASI DELLE OBBLIGAZIONI DI LEGGE E/O A QUELLE ASSUNTE IN FORZA DEL CONTRATTO O DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI – NON TROVERANNO APPLICAZIONE I RIMEDI E LE GARANZIE DI CUI AGLI ARTICOLI 1490, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna1492, 1493, 1494, 1495 E 1497 DEL CODICE CIVILE E CONSEGUENTEMENTE L'ACQUIRENTE POTRÀ FAR VALERE ESCLUSIVAMENTE I RIMEDI PREVISTI NELLA PRESENTE SEZIONE 14 OVVERO DA ALTRE PREVISIONI DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 8.1. Il Venditore non garantisce la resistenza della Garanzia colorazione, la riparazioneresistenza alla rigatura o allo stonewash o la coerenza del colore della carta o dei supporti o dell'inchiostro o la corrispondenza di tipografia per i Prodotti realizzati o resi dal Venditore. Il Compratore non potrà rifiutare i Prodotti o rivendicare il Venditore per variazioni di dimensioni, ovvero la sostituzionequantità, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi formato, durezza, qualità, finitura satinata e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai colore al di fuori delle specifiche ambientali del ragionevole controllo del Venditore.
8.2. I colori dei prodotti devono corrispondere a campioni o schizzi forniti dal Venditore nel modo più preciso possibile, ma non si fornisce nessuna garanzia per una corrispondenza esatta. I prodotti litografici verranno abbinati a colori standardizzati o stabiliti (ad es. Pantone®) e prodotti con l’uso di normali coloranti commerciali per la corrispondenza del colore.
8.3. Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche, le raccomandazioni, i disegni e altri dettagli relativi a Prodotti o campioni forniti dal Venditore, le descrizioni e le illustrazioni contenute nei cataloghi, nei listini prezzi e in altre pubblicità del Venditore sono solo approssimative o basate su prove ritenute affidabili e non costituiscono qualsiasi rappresentazione, avvallo o garanzia.
8.4. È unica responsabilità del Compratore determinare se i Prodotti sono idonei ai fini del Compratore. La garanzia di idoneità per uno scopo particolare è esclusa in quanto i Prodotti sono forniti sulla base del fatto che il macchinario/ari oggetto del contratto;Compratore ha determinato in modo indipendente l'idoneità dei Prodotti ai fini della sua finalità.
c. il periodo 8.5. Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benidifetti nel materiale e nella lavorazione. Nel In caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la mancanza della presente garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre entro trenta (30) giorni dalla data di emissione consegna, tramite una notifica a partire da quella data ed entro sette giorni dalla comparsa del certificatodifetto ye quando si verifichi che i Prodotti siano stati stoccati e utilizzati in conformità con gli standard del Venditore, il Venditore dovrà, in un periodo di tempo ragionevole, correggere i difetti tramite la loro sostituzione senza alcun addebito presso la sede del Venditore o nella sede a elezione del Venditore o dovrà rilasciare un credito in un importo non superiore al prezzo di I Prodotti se il Venditore a sua sola discrezione determina che la sostituzione non è commercialmente pratica. La garanzia fornita non sarà vincolante per il Venditore se l'Acquirente non informa immediatamente il Venditore per iscritto del danno o comunque entro sette (7) giorni dalla comparsa del danno.
d. Qualora8.6. Il Venditore non sarà in nessun caso responsabile di danni speciali, successivamente punitivi, incidentali o consequenziali, inclusi, ma non limitati, alla perdita di profitto, alla perdita di vendite, alla perdita di opportunità, alla perdita di utilizzo o al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito capitale o alla perdita di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo produzione o ad altri danni Tipo derivante o in alcun modo legato alla violazione della garanzia anche se il Venditore è stato informato della possibilità di tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentedanni.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/8.7. I rimedi del Compratore qui indicati sono esclusivi ed è responsabilità totale del Venditore derivante da qualsiasi contratto o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadalla fabbricazione, a pena vendita, consegna, rivendita, installazione o utilizzo di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa qualsiasi Prodotto non eccederanno il prezzo di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia acquisto dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoProdotti su cui si basa suddetta responsabilità.
f. La garanzia prestata 8.8. Il Compratore riconosce che il Venditore non ha fatto alcuna rappresentazione all'acquirente diverse da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/quelle che sono specificamente indicate o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunacontenute nel presente documento.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento8.9. Nonostante quanto sopra, l’Acquirente avrà unicamente dirittotutte le garanzie fornite dal Venditore sono soggette alle Leggi Applicabili. Qualsiasi altra garanzia di commerciabilità, a scelta idoneità ad uno scopo particolare o altra garanzia di EBIT S.r.l.qualità o altrimenti, espressa o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristicheimplicita dalla legge, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lnella misura consentita dalle Leggi Applicabili.
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Samples: Sales Contracts
Garanzia. a. Costituisce oggetto 5.1 Per tutte le forniture e i servizi, il fornitore applicherà una garanzia totale per un periodo di 24 mesi dalla consegna della Garanzia merce o dal benestare di accettazione in caso di appalto da parte di AVL insieme al proprio cliente. I difetti che si presentano durante questo periodo dovranno essere immediatamente eliminati dal fornitore a proprie spese. Tutti i costi relativi alla diagnosi e alla rimozione di tali difetti, anche qualora verificatisi presso le sedi di AVL o presso i luoghi di consegna indicati nell’ordine di acquisto, quali ad esempio di ispezione, trasporto, smontaggio e (re-)installazione, saranno a carico del fornitore. Il periodo di garanzia sarà sospeso per la durata delle attività di riparazione. In seguito alla sostituzione o riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta il fornitore dovrà applicare un nuovo periodo di EBIT S.r.l garanzia di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto 24 mesi per i pezzi sostituiti o riparati. Il luogo di fabbricazione riparazione dei difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte coperti da garanzia sarà scelto da AVL, e la durata della stessa sono indicate separatamenteviene fatto salvo il diritto di portare a carico del fornitore eventuali danni emergenti conseguenti.
b. Sono esclusi dalla 5.2 Il periodo di garanzia per i vizi difetti nascosti/occulti, ovvero difetti che non possono essere rilevati in fase di accettazione o ricezione, sarà calcolato a partire dall'identificazione dei difetti stessi.
5.3 Nel caso in cui il fornitore non rispetti l'obbligo di garanzia, previa richiesta, entro tempistiche appropriate e in qualsiasi altro caso di particolare urgenza, AVL potrà porre rimedio a tali difetti a propria cura, senza preavviso, o a incaricare terze parti di tali operazioni a spese del fornitore, o ancora, qualora ciò non fosse possibile, AVL potrà avanzare il diritto di ricevere merci o servizi sostitutivi. Inoltre, in caso di ripetute richieste di garanzia, AVL avrà il diritto di intervenire e fornire supporto nel processo di ricerca guasti e in azioni correttive a spese del fornitore.
5.4 AVL si riserva il diritto di rescindere immediatamente il contratto oppure richiedere una riduzione del prezzo in opzione al rimedio del difetto o alla sostituzione delle merci difettose. Il fornitore dovrà provvedere a risarcire AVL per tutti i danni e le perdite sostenute per via delle forniture difettose.
5.5 Nel caso in cui ad AVL, in qualità di produttore del bene finale, spetti la responsabilità per danni causati da difetti del materiale fornito o derivante da un prodotto parziale sempre approvvigionato dal fornitore, quest’ultimo sarà strettamente responsabile di rimborsare e manlevare AVL su rivendicazioni dei propri clienti.
5.6 Il fornitore è consapevole che la propria merce fornita potrà non essere soggetta soltanto ad ispezione qualitativa all’ingresso presso il luogo di consegna di AVL, ma anche a posteriori durante la fase di progettazione e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi eassemblaggio/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica montaggio presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di interventoproprio cliente. In tal caso, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente il fornitore rinuncia all’obiezione per un’ispezione ritardata e la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino relativa notifica ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaAVL. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro liquidazione della fattura del bene/ dei beni oggetto del contratto fornitore non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, implicherà l’accettazione incondizionata delle merci da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lAVL.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto Per la merce e i servizi da noi forniti ci assumiamo la garanzia solo in base alle seguenti disposizioni.
8.1. Nella misura in cui siamo obbligati nell'ambito della Garanzia la responsabilità per difetti, provvederemo all'adempimento successivo, a nostra discrezione, eliminando gratuitamente il difetto o organizzando una nuova fornitura.
8.2. Se riteniamo che i difetti possano essere eliminati mediante riparazione, ovvero ci riserviamo il diritto di eseguire tale riparazione invece di organizzare una nuova fornitura. Se la sostituzioneriparazione o la fornitura sostitutiva non va a buon fine, l’acquirente può chiedere una riduzione del prezzo di acquisto o recedere il contratto; il risarcimento per danni in sostituzione della prestazione rimane invariato.
8.3. Al posto di uno pneumatico o di una camera d'aria gravemente difettate forniamo in cambio un prodotto sostituzione al prezzo valido il giorno della sostituzione per l'acquirente (più imposta sul valore aggiunto). In caso di negozi con imprese, ci permettiamo di conteggiare adeguatamente il vantaggio d'uso osservando lo spessore del profilo residuo presente. Prodotti per cui è stata accordata una sostituzione diventano di nostra proprietà. Tutte le forniture di pneumatici vengono eseguite alla condizione risolutiva che, in caso di uso di uno di questi pneumatici, ai fini della garanzia, il contratto di fornitura dei medesimi viene annullato. Al verificarsi di questa condizione, ossia non appena il commerciante preleva uno pneumatico sostitutivo dal proprio deposito per utilizzarlo ai fini della garanzia, il contratto di fornitura di questo pneumatico viene annullato. Nei casi specifici in cui viene negato un obbligo di garanzia, la condizione risolutiva riguardo allo pneumatico utilizzato in questo specifico caso viene considerata come non verificatasi ab initio. Le informazioni relative alle misure indicate, le indicazioni tecniche (ad es. dimensione) e le dichiarazioni commerciali da noi utilizzate non costituiscono una garanzia per le qualità promesse.
8.4. I diritti di garanzia sono esclusi, risp. non sono considerati difetti di nostra responsabilità, se
a) gli pneumatici sono stati riparati, ricostruiti, o trattati in altro modo, da terzi;
b) il danneggiamento è riconducibile a trattamento inappropriato, a scelta modifiche del profilo eseguite in maniera inappropriata dall'acquirente o da terzi, a tagli, ecc. oppure a incidente;
c) per gli pneumatici non è stata rispettata la pressione dell'aria necessaria risp. sempre prescritta nella versione più recente della nostra documentazione tecnica;
d) lo pneumatico era sottoposto a un uso eccessivo, contrario alle prescrizioni, come ad esempio tramite il superamento del peso consentito per ciascuna singola grandezza di EBIT S.r.l pneumatico e della velocità di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili guida di volta in volta assegnata in base a difetto ciò;
e) lo pneumatico è stato reso difettoso una posizione errata della ruota o la prestazione dello pneumatico è stata pregiudicata da altre interferenze nel passaruota (ad es. squilibrio dinamico);
f) il danneggiamento dello pneumatico è la massa riconducibile a cerchioni non calibrati, difettosi o arrugginiti, oppure lo pneumatico è stato montato su di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte un cerchione diverso da garanzia e la durata della stessa quello prescritto conformemente ai dati tecnici di volta in volta determinanti;
g) lo pneumatico è divenuto difettoso tramite interventi esterni o danneggiamenti meccanici, oppure è stato esposto a calore eccessivo;
h) non ci sono indicate separatamentepiù il numero di fabbrica o i caratteri di fabbricazione;
i) si tratta di una riduzione irrilevante del valore o dell'attitudine all'uso del prodotto.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo 8.5. I diritti di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo si prescrivono nel termine di 2 anni dalla fornitura all'acquirente.
8.6. Per le ricostruzioni, i lavori di riparazione da noi eseguiti e le rielaborazioni di pneumatici effettuate a quello della consegna dei beniposteriori ci assumiamo la garanzia come indicato sopra, a patto che essa riguardi le prestazioni da noi fornite. Nel caso Una garanzia supplementare non può essere assunta visto che si tratta di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoelaborazione di materiali usati.
8.7. L’acquirente deve rispettare le nostre raccomandazioni relative all’immagazzinaggio, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data scelta dei pneumatici, il montaggio, il rigonfiamento, la pressione dell’aria, gli usi/limitazioni di emissione del certificatoimpiego, i controlli, le riparazioni o indicazioni simili e quelle riguardanti la manutenzione dei pneumatici. L’acquirente informa i suoi clienti delle nostre raccomandazioni. L'acquirente è tenuto a trasmettere questi obblighi di informazione ai suoi clienti che non sono consumatori finali.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l 8.8. L’acquirente si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediarevendere i pneumatici MICHELIN Remix e XXXXXXX® retread solo contrassegnati come tali, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando in particolare a non venderli come pneumatici nuovi. Spiegherà ai suoi clienti con precisione la loro composizione e fornirà loro i dettagli tecnici riguardanti questa merce.
8.9. L’acquirente deve insegnare ai suoi collaboratori come maneggiare i nostri prodotti. Si assicura che le spese necessarie per l’attuazione riparazioni (ad es. di dette misure saranno a carico danni ai pneumatici o nei lavori di saldatura sulla ruota) vengono eseguiti solo dopo lo smontaggio dei pneumatici della parte Acquirenteruota.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/8.10. Informazioni dettagliate su questo tema sono contenute nelle nostre documentazioni tecniche o difetti riscontrati sui beni siti internet xxx.xxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
8.11. Alla trasmissione del prodotto ai suoi clienti finali l’acquirente è obbligato a rispettare le direttive tecniche e le istruzioni d’uso, a informare sulle direttive e a trasmettere le istruzioni d’uso ai suoi clienti e a garantire che queste informazioni vengano trasmesse fino al cliente finale.
8.12. L’acquirente ha il diritto di presentare reclami in garanzia ("reclami") relativi ai nostri prodotti. Il reclamo è effettuato per telefono, tramite MyPortal nonché al servizio clienti come segue:
a) Tutte le informazioni dell’reclamo contrassegnate come obbligatorie devono essere complete e corrette. Esse includono la garanzia che il prodotto denunciato sia stato usato esclusivamente sul veicolo menzionato nell’reclamo.
b) L'acquirente deve designare un concessionario come persona di contatto per il trattamento del reclamo.
c) Dopo aver controllato le informazioni, decideremo se esaminare o meno i prodotti. A tal fine, i prodotti saranno, previa consultazione con il rivenditore incaricato del trattamento, ritirati da noi o da un trasportatore da noi incaricato. Il ritiro è a rischio e a spese del mittente.
d) Ai fini di una corretta ispezione, abbiamo il diritto di tagliare o ritagliare lo pneumatico oggetto del contratto deve essere fattareclamo. Uno pneumatico ispezionato diventa di nostra proprietà in caso di nota di credito o altra sostituzione.
e) Se uno pneumatico non viene ispezionato nonostante il risarcimento - come gesto commerciale e senza riconoscimento di un obbligo legale - rimane di proprietà del proprietario del prodotto. Come proprietario dello pneumatico, a pena il proprietario è anche responsabile del suo corretto smaltimento. Prima di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della fare qualsiasi richiesta di interventogaranzia, effettuata nelle forme l'acquirente deve assicurarsi e garantire che precedono.il proprietario del prodotto:
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita a) ha accettato le suddette informazioni in conformità alla clausola 8.12a),
b) ha acconsentito al trasferimento di proprietà a noi in caso di nota di credito o altra sostituzione,
c) ha acconsentito al trasferimento dei suoi dati personali a noi e al trattamento di tali dati ai fini dell'elaborazione della parti riconosciute difettose domanda, e/o viziate
d) ha accettato pienamente questi termini e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta condizioni ai fini dell'applicazione dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo suoi diritti di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lai sensi della clausola 8.12.
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Samples: General Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel prezzo di fornitura offerto è inclusa la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod.civ.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all'uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi, a scelta decorrere dalla data della verifica di EBIT S.r.l conformità/collaudo esperita con esito positivo (data di parti accettazione della fornitura). Nel corso di tutto tale periodo l'aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e componenti spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni e prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero presentare anomalie attribuibili a rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni e prodotti consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all'uso per il quale sono destinati. La Stazione Appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei beni e prodotti forniti, senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di 12 mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento degli stessi, senza bisogno di provare il vizio o difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità. Le parti coperte Il Fornitore non potrà sottrarsi alle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da garanzia un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e la durata non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete dell'Amministrazione. Con particolare riferimento ai prodotti software inclusi nel pacchetto di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. upgrade, durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare sopra indicato il Fornitore garantisce: · il buon funzionamento del bene/ del/dei benisoftware installato/i, EBIT S.r.l si impegna impegnandosi a fornire all’Acquirente riparare o, laddove necessario, sostituire il programma che presenti un funzionamento non conforme con le indicazioni opportune per rimediarespecifiche tecniche dichiarate; · l'aggiornamento, ove possibilesia conservativo che migliorativo, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi egratuito del/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata Adei software installato/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per durante tutto il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardogaranzia.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Diagnostici E Software Per Laboratorio
Garanzia. a. Costituisce oggetto Il Venditore fornisce all’Aquirente unicamente una garanzia meccanica delle sue macchine per la durata di 12 mesi decorrenti dalla consegna ‘’ex-works’’ (art. 12 CGV). Le parti sostituite in garanzia non estenderanno la durata della garanzia stessa. La Garanzia dei componenti e dei semi-assemblati che non sono costruiti dal Venditore è limitata alla garanzia relativa del sub-fornitore. La Garanzia Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx S.r.l. copre unicamente, a scelta del Venditore, la sostituzione o la riparazione, ovvero la sostituzionea cura e spese del Venditore e presso il suo stabilimento, di tutte le parti che verranno riconosciute difettose dal nostro servizio tecnico a scelta causa di EBIT S.r.l un errore di progettazione od esecuzione. La resa dei pezzi consegnati in sostituzione sarà effettuata “ex works”. Il Venditore provvederà alla sostituzione o riparazione nel tempo che sarà concordato tra le parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili avrà facoltà di richiedere all’Acquirente la restituzione dei pezzi sostituiti. Il Venditore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte le sue macchine in modo da soddisfare tale Garanzia. Per beneficiare della Garanzia, il Cliente deve avvisare il Venditore per iscritto di qualsiasi difetto entro 8 (otto) giorni solari dalla scoperta, includendo la fattura d’acquisto. I prodotti dovranno pervenire presso lo stabilimento di Bareggio (MI), o in luogo diversamente concordato, in porto franco entro i termini di Garanzia. La Garanzia non si estende alle parti soggette a difetto normale usura. La Garanzia decade o non opera nei seguenti casi: - installazione non in conformità alle normative vigenti ed alle regole; - assoggettamento a sovraccarichi oltre i limiti di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte targa e montaggio non corretto; - se la macchina è stata riparata, smontata o manomessa da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi personale non autorizzato per iscritto dal Venditore - negligenza, trattamento trascurato, eccessivo sfruttamento dei dispositivi; - errata o carente manutenzione o errate manovre del personale dell’Acquirente o dell’utilizzatore; - mancata interruzione dell’uso del macchinario in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura e/o i difetti pressione di esercizio; - utilizzo della macchina per scopi o servizi diversi da quelli per cui la macchina è stata commissionata; - se le apparecchiature sono state compromesse a seguito del contatto con fluidi abrasivi e corrosivi ed in ogni caso non compatibili coi materiali impiegati nella costruzione; - deterioramento o danni derivanti da: impropria dal trasporto a cura dell’Acquirente; - guasti derivanti da applicazioni non previste dalle specifiche tecniche; - se il magazzinaggio della merce fuori dello stabilimento del Venditore non si conforma alle raccomandazioni del Venditore o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentealle attuali pratiche standard; - se lo smontaggio delle apparecchiature od altri tipi di interventi venissero fatti senza l’espresso consenso scritto del Venditore, od effettuati da persone non autorizzate per iscritto del Venditore - se le parti originali venissero sostituite con parti di altra origine senza autorizzazione e preventivo consenso scritto del Venditore per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale sostituzione; - per ogni altra causa non appartenente alla rete direttamente imputabile al Venditore. La Garanzia non copre le spese che dovessero emergere dallo smontaggio, dal montaggio, dal trasporto e dalla movimentazione delle macchine. La sostituzione di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software una o interfacce più parti, per qualsiasi ragione, non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. estende il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benigaranzia. Nel In caso di collaudo difetti di costruzione o errori di lavorazione in contraddittorio con emissione del relativo certificatoGaranzia, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno l’onere della prova è sempre a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe I materiali di costruzione proposti sono da intendersi come raccomandazioni soggette in ogni caso a verifica e diarie in vigore al momento dell’interventoad accettazione dell’Acquirente; quindi l’Acquirente si assume ogni responsabilità. Le raccomandazioni, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto basate sull’esperienza del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto Venditore e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti le migliori informazioni disponibili e dovutamente comunicate dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati non garantiscono contro l’usura e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo la corrosione chimica. L’Acquirente non può richiamare i termini di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti per spostare o cancellare i pagamenti. Le clausole di questo articolo sono la sola espressione degli obblighi del Venditore rispetto alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: garanzie che coprono la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia merce e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lle parti o i servizi erogati.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione10.1 Il fornitore garantisce che tutte le merci sono conformi alle specifiche, ovvero la sostituzioneai campioni, a scelta ai disegni e alle descrizioni e che sono esenti da vizi di EBIT S.r.l ogni genere; in particolare, garantisce che le merci sono funzionanti e prive di parti difetti. Il fornitore, che è stato informato da Tratter in merito alla destinazione delle merci, garantisce che le merci sono adatte per gli scopi indicati e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentestate adeguatamente progettate.
b. Sono esclusi dalla garanzia 10.2 In caso di consegna di merci difettose:
a) prima dell’inizio della produzione (lavorazione o assemblaggio), Tratter può concedere al fornitore la possibilità di selezionare la merce e di eliminare i vizi o di provvedere ad una fornitura supplementare (sostitutiva), qualora Tratter lo ritenga accettabile. Nel caso in cui il fornitore non fosse in grado di provvedere a tale richiesta, oppure non dovesse soddisfare immediatamente la richiesta di eliminazione dei difetti, Tratter potrà, per tale motivo, recedere dal contratto senza fissare un’ulteriore scadenza e/o restituire la merce a rischio del fornitore. In caso di urgenza, Tratter potrà provvedere direttamente all‘eliminazione dei vizi, previo accordo con il fornitore, oppure potrà affidare l’incarico ad un terzo. I relativi costi saranno addebitati al fornitore. In caso di ulteriore consegna di merce difettosa, Tratter avrà il diritto – a seguito dell’invio di una raccomandata – di recedere per quanto riguarda il restante quantitativo di fornitura non ancora consegnato.
b) nel caso in cui il difetto dovesse essere riscontrato soltanto dopo l’inizio della produzione, Tratter potrà richiedere l’eliminazione dei difetti oppure il rimborso dei costi e delle spese richieste per l’eliminazione dei difetti, in particolare, i difetti costi di trasporto, di lavorazione, i costi per i materiali, i costi d’impianto, di montaggio e smontaggio.
c) in caso di inadempimento di una determinata obbligazione, ulteriore alla fornitura di merci difettose, Tratter potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; e risultanti da tale inadempimento. Il danno indiretto è il danno subito da Tratter per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete consegna di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo merci difettose, che incidono su beni giuridici diversi dalla merce consegnata.
10.3 Tratter ha il diritto di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai stipulare accordi con il cliente finale per la liquidazione del danno e di fuori forfetizzare i costi per la sostituzione delle specifiche ambientali merci oppure per il macchinario/ari oggetto risarcimento dei danni. Il fornitore sarà tenuto a risarcire i danni rivendicati da Tratter e i relativi costi, sempre che questi siano riconducibili ad una fornitura difettosa. Per quanto riguarda la riconsegna dei pezzi, l’analisi dei pezzi e la verifica delle quote di responsabilità e per la determinazione dei costi si applicano gli accordi stipulati tra i clienti finali e Tratter. Per ridurre la spesa di riconsegna dei pezzi e dell’analisi dei pezzi difettosi su scala globale verranno effettuati, di norma, controlli a campione sull’intero volume dei pezzi difettosi. Se a Tratter o al cliente finale risultano le quantità effettive di merci difettose in luogo di quelle calcolate, si applica la quantità di merci effettivamente difettose. Il fornitore è tenuto a sostenere, in parte, i costi subiti da Tratter che sono stati provocati dal fornitore.
10.4 Nel caso in cui le merci difettose siano state assemblate e fornite da Tratter al cliente e tali merci difettose non sono state esibite dal cliente a Tratter per eseguire il controllo, il fornitore approva sin da ora il fatto che il cliente oppure un terzo incaricato abbia riscontrato il difetto anche se le merci difettose non sono state esibite. Tratter Engineering Srl – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxx 10 - 39100 Bolzano – Iscritta presso la Camera di commercio di Bolzano sub n. 156223 – C.F. e X.Xxx 01674780216 – Captiale Sociale 10.400,-€ interamente versato
10.5 Il periodo di garanzia sarà (1) di 36 mesi per i veicoli destinati a tutti i mercati (ad eccezione del contratto;
c. mercato nordamericano) e (2) di 48 mesi per i veicoli destinati al mercato nordamericano (USA, Canada, Messico), dopo la prima immatricolazione del veicolo sul quale sono state montate le merci o parti di queste. Tuttavia, nel caso in cui Tratter dovesse concedere al suo cliente un periodo di garanzia più lungo, o più breve, sarà valido il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio pattuito con emissione del relativo certificatoil cliente finale, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre che tuttavia non potrà superare i 60 mesi dalla data di emissione produzione del certificatoveicolo.
d. Qualora, successivamente 10.6 I diritti di Tratter di cui al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto presente articolo si applicano in aggiunta a quelle rilevate tutti gli altri diritti previsti dalla legge e dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentecontratto.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzia. a. Costituisce oggetto 8.1 La durata della Garanzia garanzia (decorrente dalla data della consegna) è di - max. 2 anni e max. 5000 ore di funzionamento per i beni mobili - max. 3 anni e max. 7500 ore di funzionamento per i beni immobili
8.2 Per quanto riguarda i componenti di un prodotto acquistati presso un subfornitore, il venditore ne risponde solo nei limiti dei diritti di garanzia a lui spettanti nei confronti del subfornitore stesso.
8.3 Il venditore è tenuto a eliminare ogni anomalia che comprometta l‘idoneità all‘uso causato da di errore di costruzione, difetto del materiale o di lavorazione.
8.4 L‘acquirente dovrà far valere per iscritto gli eventuali difetti tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi (dalla scoperta del difetto), pena l’esclusione di ogni diritto e pretesa.
8.5 Il venditore dovrà avere la riparazionepossibilità di verificare il difetto rilevato e riconoscerlo come tale. Il venditore stabilirà se eliminare direttamente il difetto o se farlo eliminare da terzi autorizzati. Inoltre egli potrà decidere di
a) riparare la merce difettosa sul posto oppure
b) farsi rispedire la merce o le parti difettose per la riparazione oppure
c) sostituire le parti o la merce difettosa.
8.6 Per le parti di ricambio fornite gratuitamente e le riparazioni gratuite, ovvero si applica lo stesso periodo di garanzia della fornitura originale, ma soltanto fino al termine del periodo di garanzia valido per la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialefornitura originale. Le parti coperte da garanzia sostituite diventano di nostra proprietà e la durata della stessa sono indicate separatamentedevono esserci spedite gratuitamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi 8.7 Il venditore dovrà pagare le spese di eliminazione del difetto direttamente sostenute dall‘acquirente solo previo suo consenso scritto.
8.8 Il capitolato fa parte della fornitura ed è indispensabile per un regolare funzionamento delle apparecchiature. Il capitolato comprende il manuale operativo (manuale d‘uso e installazione) e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata le condizioni di funzionamento della fornitura, il programma di manutenzione e assistenza, il quadro normativo da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto osservare e le direttive tecn. del contratto;
c. il periodo venditore. L‘obbligo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel sussiste soltanto per difetti che si manifestano in caso di collaudo rispetto delle condizioni di funzionamento e di utilizzo normale, conforme all’uso a cui il bene è destinato. E‘ escluso anche il risarcimento danni per qualsivoglia motivo giuridico, ivi incluse le rivendicazioni per violazione di obblighi contrattuali accessori, in contraddittorio con emissione particolare di obblighi di consulenza e di obblighi di informazione.
8.9 L‘obbligo di garanzia non si applica, in particolare, ai difetti dovuti a: errata installazione da parte dell‘acquirente o dei suoi incaricati, cattiva manutenzione, normale usura (anche la normale e naturale usura dei rivestimenti ignifughi, come per esempio una piccola asportazione della superficie o del relativo certificatobordo, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data formazione di emissione cricche ecc. che non provocano guasti di funzionamento), riparazioni o modifiche errate o eseguite senza il consenso scritto del certificatovenditore da una persona diversa dallo stesso o dai relativi incaricati, in particolare su pezzi soggetti a usura e materiali di esercizio (refrattario, guarnizioni, griglie, lamiere di fissaggio, anodi di protezione, filtri, oli ecc.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa). Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo nostro obbligo di garanzia è subordinatonon comprende inoltre i danni causati dall’inquinamento atmosferico dovuto all‘accumulo di polveri, nella sua attivazionedai vapori aggressivi, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; dall‘installazione in locali non idonei (ad es. lavanderie o stanze per gli hobby) o dall‘uso continuato nonostante la comparsa di un difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Di Vendita E Consegna
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia Nel Caso in cui non avessimo prodotto noi stessi la riparazionemerce consegnata all’Acquirente ma l’avessimo acquistata da terzi fornitori, ovvero la sostituzione, a scelta adempiamo al nostro dovere di EBIT S.r.l garanzia attraverso l’assegnazione con ciò all’Acquirente di parti e componenti qualsiasi altra richiesta di garanzia dovessimo avere contro i suddetti nostri terzi fornitori. L’Acquirente accetta tale assegnazione in adempimento. Il Venditore garantisce che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto i prodotti sono esenti da difetti di fabbricazione difetti intrinsechi al o di materiale. Le parti coperte da Il periodo di garanzia per tavole e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla accessori è di 24 mesi. Il periodo di garanzia i vizi e/o i per difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente che possono essere riconosciuti dall’Acquirente inizia alla rete data di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. consegna. Per ogni altro difetto il periodo di garanzia decorre inizia con la consegna della merce al consumatore finale. La merce deve essere immediatamente ispezionata dall’Acquirente all’arrivo nel luogo di destinazione. La merce viene considerata accettata se non perveniamo per iscritto una notizia di difetto entro 6 giorni lavorativi o, in caso di difetti nascosti, entro 3 mesi dall’arrivo della merce al luogo di destinazione. In caso di rivendita della merce l’Acquirente si impegna a compilare il certificato di garanzia allegato alla merce stessa e in particolare a inserire la data di vendita. Inoltre l’Acquirente si impegna ad informare il compratore finale che la garanzia del Venditore ha validità solo se le informazioni nel foglio di garanzia sono state inserite correttamente e sono complete. Risarcimento per danni o richieste di rivalsa derivanti dalla violazione di questo obbligo sono a carico dell’Acquirente. L’Acquirente deve comunicare immediatamente per iscritto al Venditore qualsiasi difetto riscontrato, al più tardi entro 6 giorni dopo la consegna o la notifica da parte del consumatore finale. In caso di inadempienza alle istruzioni di funzionamento e assemblaggio date dal 30mo giorno successivo Venditore, di alterazione del prodotto, di scambio di parti o di utilizzo di materiali non corrispondenti alle specificazioni originali, ogni garanzia viene esclusa. La garanzia non copre le parti soggette a quello della consegna dei beninormale usura. Nel caso di collaudo in contraddittorio legittime notifiche di difetto il Venditore può richiedere a sua scelta che
a) la merce venga rimandata al Venditore per le riparazioni con emissione spedizione prepagata, con i costi della successiva rispedizione all’Acquirente coperti dal Venditore, oppure
b) l’Acquirente abbia pronta la merce, per le riparazioni attraverso un rappresentante del relativo certificatoVenditore. Qualora non fosse possibile rimediare al difetto, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data l’acquirente può, a sua scelta, richiedere una riduzione del prezzo oppure una sostituzione. La merce rifiutata deve esserci rimandata assieme alla bolla di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente consegna originale o alla sua fotocopia e al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito certificato di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi garanzia. Tavole e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattavele senza numero di serie sono escluse da qualsiasi garanzia. Le suddette disposizioni contengono, a pena di perdita del dirittoin conclusione, esclusivamente le garanzie date dal Venditore per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della propri prodotti ed escludono ogni altra richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessitipo.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa 5.1 I Prodotti sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati XXXX sulla base delle tariffe schede tecniche disponibili nel sito internet di DANI o rese note in altro modo al Cliente, degli standard di confezionamento di DANI, degli standard di produzione di DANI – che sono conformi alle norme del paese di produzione dei Prodotti -, degli standard tecnici e diarie delle certificazioni di DANI. Ogni ulteriore standard, regola e norma diverso da quanto specificato da DANI non si applicherà al Contratto salvo espressamente confermato da DANI in vigore al forma scritta. Il Cliente riconosce e accetta espressamente la facoltà di DANI di modificare in ogni momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunai contenuti della scheda tecnica per esigenze produttive. E’ preciso onere del Cliente verificare la scheda tecnica richiamata nel Contratto.
g. Nell’ipotesi 5.2 Pesi, dimensioni, capacità, prezzi, rendimento e altri dati indicati in cui il bene/ cataloghi, pubblicità, illustrazioni di DANI costituiscono specifiche approssimative. Tali dati e informazioni non sono vincolanti per XXXX xxxxx espressamente indicato nel Contratto.
5.3 DANI garantisce che i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o Prodotti sono conformi alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto scheda tecnica e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) agli standard suindicati e sono esenti da difetti per il periodo di detenzione 1 anno dalla data di consegna. In caso di Prodotti difettosi e relative richieste di garanzia del bene/ Cliente nel termine suindicato, che siano riconosciuti ed accettati da XXXX, quest’ultima provvederà a propria discrezione a sostituire o riparare i Prodotti difettosi. A pena di decadenza, il Cliente dovrà informare XXXX a mezzo raccomandata a/r o mezzo equivalente di ogni vizio o difetto riscontrato nei Prodotti entro 8 giorni dalla data della relativa scoperta. Resta inteso che gli obblighi di garanzia saranno efficaci e vincolanti per DANI a condizione che la stessa sia posta nella condizione di verificare il difetto eccepito dal Cliente. L’obbligazione di garanzia a carico di XXXX s'intende integralmente adempiuta con la sostituzione o riparazione del Prodotto difettoso, senza altri oneri od obblighi.
5.4 La garanzia è esclusa qualora i difetti dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio Prodotti siano determinati dalle seguenti cause: ● alterazioni e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. modifiche dei Prodotti non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli autorizzati per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza iscritto da XXXX; ● uso improprio dei vizi Prodotti; ● conservazione e/o difetti denunciati e accertatideposito dei Prodotti non adeguata/o, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea conservazione e/o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso deposito non conforme alle istruzioni fornite da DANI; ● lavorazioni o trattamenti svolti da un soggetto terzo o dal Cliente.
5.5 Ferma restando l'applicazione delle norme vincolanti in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e documenti forniti l'eventuale responsabilità in caso di dolo o colpa grave, XXXX non sarà responsabile per i danni diretti o indiretti che il Cliente e/o terzi dovessero subire a causa dei difetti dei Prodotti.
5.6 In nessun caso la responsabilità complessiva di XXXX per danni derivanti da EBIT S.r.ldifetti dei Prodotti in forza del Contratto potrà eccedere il loro prezzo complessivo.
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Samples: Contratto Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto 7.1. In caso di un difetto che sia stato reclamato entro il termine previsto nell’art. 6 delle presenti condizioni generali di vendita, eseguiamo a nostra discrezione l’eliminazione del difetto (riparazione) ovvero la sostituzione della Garanzia la riparazionemerce, sempre a condizione che l’acquirente dimostri che il difetto esisteva già al momento del passaggio del rischio.
7.2. L’acquirente ha diritto di richiedere i rimedi legali del recesso e della riduzione, come anche il risarcimento del danno o un indennizzo, secondo quanto previsto nell’art. 8 delle presenti condizioni generali di vendita, nel caso in cui abbiamo effettuato due riparazioni ovvero una sostituzione della merce senza che il difetto sia stato eliminato, come anche nel caso in cui l’adempimento successivo non sia andato a buon fine per qualsiasi motivo – in particolare, per il rifiuto ingiustificato di una riparazione necessaria o di una sostituzione della merce, ovvero perché la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte riparazione risulti non tollerabile da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteparte dell’acquirente per altri motivi – come anche nel caso in cui sussistano i presupposti previsti nei §§ 281 II o 323 II BGB.
b. Sono esclusi dalla 7.3. Con riguardo alla merce prodotta da terzi, la nostra garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente è limitata alla rete di assistenza ufficiale cessione dei nostri diritti nei confron- ti del fornitore della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei benimerce. Nel caso in cui l’acquirente non possa far valere il proprio diritto di collaudo in contraddittorio con emissione garanzia nei confronti del relativo certificatofornitore, la prestiamo garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data nell’ambito di emissione del certificatoqueste condizioni.
d. Qualora7.4. L’acquirente, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaprevia consultazione, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto è obbligato a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare ricono- scerci il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate tempo e l’eventuale manodopera di tecnici l’opportunità necessaria per la riparazione o sostituzionela sostituzione della merce.
7.5. Salvo patto contrario saranno Inoltre, non siamo obbligati ad effettuare la riparazione o la sostituzione della merce, laddove queste comportino per noi costi sproporzionati. I costi sono sproporzionati quando superano il prezzo d’acquisto della merce per una percen- tuale del 25%.
7.6. Qualsiasi parte sostituita nell’ambito della garanzia diventerà di nostra proprietà.
7.7. Se il reclamo è stato posto ingiustamente, abbiamo diritto di richiedere all’acquirente un risarcimento per le spese sostenute.
7.8. Non prestiamo alcuna garanzia in caso di insignificante deviazione dalla natura della merce accordata, come anche in presenza di insignificanti pregiudizi all’uso, ed in caso di danni provocati a causa dei seguenti motivi: uso inappropriato, improprio o scorretto della merce da parte dell’acquirente o di terzi, deterioramento naturale, tratta- mento scorretto o negligente/eccessivo della merce, sem- preché i danni non siano riconducibili ad un comportamento colposo a noi addebitabile.
7.9. Gli eventuali costi superiori per la riparazione ovve- ro la sostituzione della merce, causati dallo spostamento successivo della merce ad un luogo diverso della sede dell’acquirente, in particolare i costi di trasporto, viaggio, lavoro e materiale, sono a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidell’acquirente, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie esclusa la sola ipotesi che il trasferimento in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaun altro luogo corrisponda all’uso previsto della merce.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce 12.1 In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 24 mesi. Esso comincia a decorrere con il ricevi- mento/collaudo della consegna. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens, il termine di ga- ranzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo.
12.2 Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzio- ne o riparazione, ovvero la il termine di garanzia è di sei mesi dalla loro sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal ricevi- mento/collaudo delle parti sostituite o riparate, laddove il termi- ne di garanzia per la fornitura, ai sensi del paragrafo preceden- te, scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per la consegna.
12.3 La garanzia decade anticipatamente se il cliente o terzi effet- tuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens oppure se il cliente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per di- minuire il danno e non denunci immediatamente a scelta Siemens il difetto dando a quest'ultima la possibilità di EBIT S.r.l eliminarlo.
12.4 Durante il termine di garanzia i difetti riscontrati devono essere comunicati senza ritardo a Siemens per iscritto, comunque al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Siemens provvederà a eliminare i difetti contestati, a propria scelta, mediante ripara- zione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Laddove vengano sostituite parti difettose, queste ultime diven- tano di proprietà di Siemens.
12.5 I costi per le riparazioni eseguite in fabbrica sono posti a carico di Siemens. Qualora la riparazione non possa avvenire nello stabilimento di Siemens, i costi a ciò collegati, nella misura in cui essi superino i normali costi di trasporto, personale, viaggio e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia soggiorno nonché i costi per l’installazione e la durata della stessa rimozione delle parti difettose, sono indicate separatamentea carico del cliente.
b. 12.6 Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sus- sistenza della caratteristica interessata in occasione della veri- fica di ricevimento/collaudo ai sensi dell’articolo 11; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano sod- disfatte in tutto o in parte, il cliente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazione da parte di Siemens. Ove tale ripa- razione non riesca in tutto o in parte, il cliente ha diritto a un'a- deguata riduzione del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia tal- mente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattuito, il cliente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pagati per le parti della fornitura interessate dal re- cesso.
12.7 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, co- struzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, man- cata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inadeguati, azioni chimi- che o elettrolitiche o disturbi dovuti ad apparecchi non forniti da Siemens, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da Siemens, nonché per altre ragioni di cui Siemens non debba rispondere.
12.8 Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più detta- gliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di desti- nazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il cliente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista tempo- rale, Siemens cercherà una soluzione alternativa purché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo materiale di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai supporto di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, dati la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data comprende soltanto l’installazione di emissione del certificatodati oggetto di backup.
d. Qualora12.9 Per forniture e prestazioni di subappaltatori, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturacome anche per apparecchi normalmente reperibili sul mercato provenienti da subfornitori quali computer, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzestampanti, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lecc., o alla sostituzione del bene/ Siemens cede al cliente i relativi diritti nei confronti dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosubfornitori.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Impianti
Garanzia. a. 1. Il concessionario presta la garanzia in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile.
2. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazionegaranzia il corretto e completo adempimento degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi pubblici e alla conduzione della rete di gioco a distanza. Tale garanzia, ovvero la sostituzioneda presentare all’atto della sottoscrizione dell’atto integrativo, a scelta copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali di EBIT S.r.l cui all’Allegato 1, rispettivamente gli obblighi inerenti:
a) il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di parti concessione e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici per tutta la durata della stessa sono indicate separatamenteconcessione;
b) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del concessionario.
b. Sono esclusi dalla 3. La garanzia può essere altresì prestata adeguando l’oggetto e, eventualmente, l’importo della garanzia già rilasciata nell’ambito del rapporto concessorio che dà titolo al presente atto integrativo, con efficacia fino alla data di adeguamento o rinnovo della stessa, prevista dal rapporto concessorio già in essere.
4. Al verificarsi della scadenza dell’adeguamento o del rinnovo di cui al comma 3, il concessionario presta nuova idonea garanzia i vizi e/cui massimali sono determinati applicando i criteri riportati nell’Allegato 1. Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto a ciascun triennio e con il conseguente obbligo di rinnovarla entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con nuove garanzie aventi validità e condizioni analoghe. Gli importi medesimi sono adeguati con periodicità annuale, entro il 31 marzo, sulla base degli importi resi disponibili da ADM. ADM può altresì richiedere l’adeguamento della garanzia, relativamente ad uno o entrambi i difetti derivanti da: impropria massimali di cui al comma 2, qualora il prelievo o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentela giacenza o entrambi, relativi ad un mese, rapportati all’anno, risultino superiori ai corrispondenti dati registrati nei dodici mesi precedenti; l’adeguamento è determinato in ragione del prelievo o della giacenza o di entrambi su base annua calcolati applicando i criteri riportati in Allegato 1; l’adeguamento è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta di ADM. Il mancato adeguamento dell’importo della garanzia da parte del concessionario, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione.
5. La garanzia è valida per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla rete conclusione della concessione, fino ad un anno successivo alla data di assistenza ufficiale scadenza della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;concessione stessa.
c. il periodo di 6. La garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel deve espressamente prevedere che “in caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoprovvedimento di decadenza dalla concessione, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data garanzia, previa comunicazione al concessionario ed all’istituto di emissione del certificato.
d. Qualoracredito ovvero all’istituto assicurativo, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze è incamerata da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamentiADM, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione il diritto di dette misure saranno a carico della parte AcquirenteADM stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”.
e. 7. In caso di parziale o totale incameramento delle garanzie per effetto di quanto disposto dall’atto integrativo, il concessionario è tenuto a reintegrarle o a ricostituirle, entro e non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento in cui ADM ne fa richiesta. La denuncia degli eventuali vizi e/mancata reintegrazione o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaricostituzione, a pena nel termine suddetto, è causa di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni decadenza dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoconcessione.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l8. comprende unicamente la sostituzione gratuita In caso di trasformazione della parti riconosciute difettose e/forma giuridica della società o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il consorzio nel periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirentevigenza della concessione, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo il concessionario è tenuto a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardopresentare nuovamente la garanzia.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Atto Integrativo Della Convenzione Di Concessione Per l'Esercizio a Distanza Dei Giochi Pubblici
Garanzia. a. Costituisce Il periodo minimo di validità della garanzia sulla fornitura e posa oggetto dell’appalto, completa in ogni parte, è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo. La garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti i beni oggetto dell’appalto completi e la manodopera necessaria. Tecnoedil S.p.A. si riserva quindi il diritto di richiedere al Fornitore, nel periodo di validità della Garanzia la riparazionegaranzia, ovvero la sostituzioneogni intervento di riparazione mirato alla soluzione dei guasti o delle anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi. Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati della rete di assistenza. Gli interventi riparativi dovranno essere svolti in loco ed iniziare entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'inconveniente che verrà comunicata al Fornitore a mezzo fax o posta elettronica. Se l’intervento di riparazione in garanzia non dovesse iniziare entro tale data, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo nell'inizio dell’intervento, a scelta titolo di EBIT S.r.l indennizzo del danno economico subito da Xxxxxxxxx S.p.A. L’intervento di parti riparazione in garanzia dovrà essere portato a termine nel minor tempo possibile (al massimo entro 10 giorni lavorativi), svolto con continuità e componenti senza procedere a interruzioni o sospensioni. Si tenga comunque presente che in caso di guasto bloccante dell’impianto in toto od in parte, i tempi di ripristino dovranno essere tali da non compromettere la vita utile delle membrane; ne consegue pertanto che in taluni casi i tempi di ripristino debbano essere inferiori al limite massimo precedentemente indicato. Qualora gli interventi di riparazione in garanzia non dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto essere completati nei termini congiuntamente individuati tra Tecnoedil S.p.A. ed il Fornitore, verrà applicata una penale di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; € 250,00 (euro duecentocinquanta /00) per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete ogni giorno di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniritardo. Nel caso in cui, in fase di collaudo esercizio, dopo l’immissione in contraddittorio con emissione del relativo certificatoservizio della fornitura, si rendessero necessarie, per assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatodovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da Tecnoedil S.p.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto A.; ciò relativamente alle parti modificate ed a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirentead esse strettamente connesse o con queste interagenti.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione12.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ovvero la sostituzione, a scelta Xxxxxxxx garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di EBIT S.r.l di quelle parti e componenti dei Prodotti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte non sono prodotte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; Xxxxxxxx) per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre un anno decorrente dalla data di emissione consegna dei medesimi al Cliente. Sono esclusi:
12.2 A condizione che il reclamo del certificatoCliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, Xxxxxxxx si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare a propria cura e spese ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.
d. Qualora12.3 Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a Xxxxxxxx la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturaoppure, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito entro 8 giorni dalla scoperta in caso di installazione del bene/ dei beni vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza.
12.4 I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso lo stabilimento di Brandoni (tipo interferenze da radiofrequenzeRomagnano Sesia, variazioni del campo magnetico etc) rispetto Xxx Xxxxxx x. 000), o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le costi e spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a Xxxxxxxx l’espletamento dei necessari controlli. La denuncia degli eventuali vizi garanzia non copre danni e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattadei Prodotti derivanti da anomalie causate da, a pena di perdita del dirittoo connesse a, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata Aparti assemblate/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio aggiunte direttamente dal Cliente o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso dall'utente finale.
12.5 In ogni caso il Cliente entro non potrà far valere i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta diritti di interventogaranzia verso Xxxxxxxx se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi anche nel caso in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 la mancata corresponsione del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi Prodotti diversi da quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessii quali il Cliente intende far valere la garanzia.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Sales Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Acquirente con la riparazionestipula del presente atto, ovvero l’Acquirente ha prestato la sostituzionegaranzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( / ), a scelta mediante la stipula di EBIT S.r.l una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi cui al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamenteDisciplinare d’Asta.
b. Sono esclusi dalla 2. Tale garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla rete preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni3. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoIn particolare, la garanzia – rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Acquirente, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data previsto nel precedente Articolo 10, ha diritto di emissione del certificatorivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
d. Qualora4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturacomunque, dovessero verificarsi alterazioni sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni ambientali di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso l’Acquirente – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del sito Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di installazione cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte AcquirenteD.Lgs. n. 50/2016.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaper qualsiasi altra causa, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera provvedere al reintegro entro il termine di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al dal ricevimento della relativa richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoAMA.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l6. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera In caso di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, inadempimento da parte dell’Acquirentedell’Acquirente anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lil presente Contratto.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta 5.1 I Prodotti forniti sono garantiti contro difetti di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi materiale e/o di fabbricazione per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data di marcatura riportata sui prodotti stessi. Il Venditore sostituisce gratuitamente i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per vizi d’origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita all’Acquirente una somma pari al prezzo già fatturato dei prodotti stessi, purchè i difetti derivanti da: impropria siano stati tempestivamente denunciati, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete pretesa dell’Acquirente anche a titolo di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi risarcimento danni diretti e/o indiretti o di rimborso di costi dallo stesso sostenuti (quali a titolo meramente esemplificativo costo di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.).
5.2 Eventuali difettosità o non forniti da EBIT; modifiche conformità dei prodotti devono essere segnalate dall’Acquirente al Venditore per iscritto ed in modo specifico – a pena di decadenza – entro e non autorizzate; funzionamento ai oltre otto (8) gg dalla data di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. ricevimento della merce e non oltre il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo summenzionato; eventuali difetti occulti devono essere segnalati dall’Acquirente al Venditore per iscritto ed in modo specifico – sempre a quello della consegna dei beni. Nel caso pena di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decadenza - entro otto (8) gg dalla data relativa scoperta ed entro il termine di emissione del certificatogaranzia.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto 5.3 La garanzia non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi negligenza dell’Acquirente e/o difetti riscontrati ad
5.4 In ogni caso è esclusa la facoltà dell’Acquirente di sospendere o trattenere i pagamenti dovuti al Venditore così come è fatto divieto all’Acquirente di effettuare compensazioni con somme a lui asseritamente dovute, anche nel caso di contestazioni sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia prodotti.
5.5 Il Venditore non risponde dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere e difetti dei prodotti derivanti, anche indirettamente, da rivendita dei prodotti da parte o per iscritto, allegando copia della lettera conto dell’Acquirente a terzi a qualunque titolo o in caso di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno incorporazione dei prodotti del Venditore in prodotti complessi rivenduti dall’Acquirente a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaterzi. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto Venditore non sottintende riconoscimento del vizio e/assume alcuna responsabilità diretta nei confronti di detti terzi acquirenti, i quali saranno tenuti a rivolgersi esclusivamente all’Acquirente per interventi in garanzia, rimborsi o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.lquant’altro. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: Qualsiasi eventuale difformità fra la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia di cui al presente articolo e negligenza del committentele garanzie fornite dall’Acquirente a terzi, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lricade nella responsabilità esclusiva dell’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 24 mesi. Esso comincia a decorrere con il ricevi- mento/collaudo della consegna. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens Energy, il termine di garanzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo. Per le parti della fornitura che sono state oggetto della Garanzia la di sostituzio- ne o riparazione, ovvero la il termine di garanzia è di 6 mesi dalla loro sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal ricevi- mento/collaudo delle parti sostituite o riparate, laddove il termi- ne di garanzia per la fornitura, ai sensi del paragrafo preceden- te, scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo. La garanzia decade anticipatamente se il cliente o terzi effet- tuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens Energy oppure se il cliente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per diminuire il danno e non denunci immediatamente a scelta Sie- mens Energy il difetto dando a quest'ultima la possibilità di EBIT S.r.l eli- minarlo. Durante il termine di garanzia i difetti riscontrati devono essere comunicati senza ritardo a Siemens Energy per iscritto, co- munque al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Siemens Energy provvederà a eliminare i difetti contestati, a propria scelta, mediante riparazione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Laddove vengano sostituite parti difet- tose, queste ultime diventano di proprietà di Siemens Energy. I costi per le riparazioni eseguite in fabbrica sono posti a carico di Siemens Energy. Qualora la riparazione non possa avvenire nello stabilimento di Siemens Energy, i costi a ciò collegati, nella misura in cui essi superino i normali costi di trasporto, personale, viaggio e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia soggiorno nonché i costi per l’installazione e la durata rimozione delle parti difettose, sono a carico del cliente. Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della stessa sus- sistenza della caratteristica interessata in occasione della veri- fica di ricevimento/collaudo; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano soddisfatte in tutto o in par- te, il cliente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazio- ne da parte di Siemens Energy. Ove tale riparazione non rie- sca in tutto o in parte, il cliente ha diritto a un'adeguata riduzio- ne del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattuito, il cliente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens Energy può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono indicate separatamente.
b. stati pagati per le parti della fornitura interessate dal recesso. Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i vizi danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, co- struzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, man- cata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inadeguati, azioni chimi- che o elettrolitiche o disturbi dovuti ad apparecchi non forniti da Siemens Energy, lavori di costruzione o montaggio non ese- guiti da Siemens Energy, nonché per altre ragioni di cui Sie- mens Energy non debba rispondere. Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più detta- gliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di desti- nazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il cliente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista tempo- rale, Siemens Energy cercherà una soluzione alternativa pur- ché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo materiale di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai supporto di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, dati la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data comprende soltanto l’installazione di emissione del certificato.
d. Qualoradati og- getto di backup. Per forniture di subappaltatori, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiaturacome anche per apparecchi normalmente reperibili sul mercato provenienti da subfornitori quali computer, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenzestampanti, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.lecc., o alla sostituzione del bene/ Siemens Energy cede al clien- te i relativi diritti nei confronti dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosubfornitori.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Fornitura Di Impianti
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione24.1 Il fornitore garantisce che l’opera realizzata presenta tutte le caratteristiche convenute, ovvero la sostituzione, a scelta promesse e attese in buona fede per l’utilizzazione prevista dell’opera e che quest’ultima è conforme alle pertinenti prescrizioni legali. Garantisce inoltre che le prestazioni fornite presentano le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il committente può aspettarsi in buona fede anche senza accordo particolare. Il fornitore fornisce una garanzia di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale12 mesi dal collaudo globale dell’opera realizzata. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. Durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo è possibile segnalare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia il fornitore è tenuto a quello della consegna soddisfare le pretese che il committente fa valere in virtù dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatosuoi diritti per difetti, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune purché questi ultimi siano stati segnalati per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per scritto durante il periodo di detenzione garanzia.
24.2 Il fornitore garantisce che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a concedere al committente i diritti di utilizzazione dell’opera nei limiti fissati dal contratto.
24.3 Tutti i documenti che il committente mette a disposizione del bene/ dei beni presso l’Acquirentefornitore, sino ad un massimo del 30% del prezzo compresi quelli in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaforma elettronica, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente ai fini della fornitura delle prestazioni. Il semplice ritiro committente garantisce pertanto che l’utilizzazione dei documenti da parte del bene/ dei beni oggetto fornitore non viola alcun diritto di protezione di terzi.
24.4 In caso di difetti, il committente può chiedere una miglioria oppure detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore. In caso di gravi difetti, il committente può recedere dal contratto. Se il difetto riguarda il supporto elettronico o la documentazione forniti dal fornitore, il committente ha altresì diritto alla loro sostituzione con altri privi di difetti.
24.5 Se il committente esige una miglioria o una sostituzione, il fornitore elimina il difetto entro il termine impartito dal committente e si assume i relativi costi. Qualora l’eliminazione del contratto difetto sia possibile soltanto con la realizzazione di una nuova opera, il diritto alla miglioria comprende anche il diritto alla realizzazione di tale opera.
24.6 Se il fornitore non sottintende riconoscimento ha eseguito la migliora o la sostituzione richiesta o se questi rimedi non sono andati a buon fine, il committente ha la possibilità di:
a. detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;
b. esigere i documenti necessari (in particolare il codice sorgente nonché le informazioni e la documentazione necessarie per la sua elaborazione) – sempre che il fornitore sia autorizzato a consegnarli – e adottare egli stesso le misure necessarie a spese e rischio del vizio e/fornitore o del far adottare queste misure da terzi; o
c. recedere dal contratto.
24.7 In caso di danni causati da un difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta il fornitore risponde anche del risarcimento di EBIT S.r.l. tali danni conformemente al riguardonumero 27.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Contratti D’appalto Nel Settore Informatico E Manutenzione Di Software
Garanzia. a. Costituisce oggetto 8.1 La Venditrice garantisce la conformità alla Conferma d’Ordine nonché l’assenza di difetti di materiale o lavorazione nei Prodotti, purché impiegati in normali condizioni di utilizzo. Salvo quanto diversamente specificato per iscritto dalla Venditrice, la garanzia opera per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna dei Prodotti e non può in nessun caso essere sospesa o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo dei Prodotti, anche se dovuto ad interventi di riparazione in garanzia.
8.2 Il Cliente rinuncia irrevocabilmente a qualunque diritto di regresso nei confronti della Garanzia la riparazioneVenditrice ai sensi dell’articolo 131, ovvero la sostituzionecomma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
8.3 Nessun’altra garanzia legale o convenzionale, viene fornita dalla Venditrice al Cliente.
8.4 Entro un termine ragionevole e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna, il Cliente, a scelta pena di EBIT S.r.l decadenza dalla garanzia, deve esaminare attentamente ciascun Prodotto al fine di parti accertare la corrispondenza della fornitura alle quantità e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto qualità dei Prodotti, indicate nella Conferma d’Ordine, verificando altresì l’esistenza di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentevizi palesi.
b. Sono esclusi 8.5 Entro i successivi 8 giorni il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Venditrice, a pena di decadenza dalla garanzia garanzia, l’esistenza di difetti o le difformità quantitative o qualitative riscontrate nei Prodotti. Decorso tale termine, la fornitura s’intenderà accettata senza riserve dal Cliente, con la conseguente rinuncia dello stesso ad eccepire qualsiasi vizio palese del Prodotto nonché qualsiasi difetto quantitativo o qualitativo della fornitura.
8.6 La presenza di vizi occulti non riscontrabili alla consegna deve essere comunicata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta, come previsto per i vizi palesi.
8.7 In caso di ripetute forniture di Prodotti aventi medesime caratteristiche, il Cliente rinuncia ad esercitare ogni pretesa derivante da difetti qualitativi, se gli stessi sono stati precedentemente accettati senza che alcuna obiezione sia stata comunicata per iscritto.
8.8 Nel caso in cui la Venditrice si sia impegnata a fornire i Prodotti in conformità ad un campione inviato al Cliente, la Venditrice si impegna ad utilizzare gli stessi materiali adoperati nella produzione del campione, ad eccezione delle tolleranze per la diversità del colore, della composizione e di altre caratteristiche della materia prima.
8.9 Nelle ipotesi sub 8.4 e 8.5, la Venditrice avrà diritto di esaminare a propria assoluta discrezione i Prodotti di cui viene lamentato il difetto.
8.10 Ogni controversia nascente tra le Parti in relazione all’esistenza o all’entità di difetti o di mancanza di conformità dei Prodotti, sarà demandata alla competenza esclusiva di un esperto indipendente nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Rovigo. La decisione di tale esperto dovrà considerarsi definitiva e inappellabile. Gli onorari dell’esperto ed i costi della verifica tecnica saranno anticipati dalla parte che richiederà tale verifica ma verranno poi posti a carico dalla parte che risulti soccombente in esito alla medesima.
8.11 Nel caso di riconoscimento o di valida e tempestiva denuncia dei difetti da parte del Cliente, la Venditrice, a propria discrezione e in conformità ai propri standard tecnici, potrà provvedere alla riparazione o sostituzione gratuita del Prodotto o delle parti difettose dello stesso o, in alternativa, rimborsare al Cliente il prezzo pagato per il Prodotto difettoso, senza alcuna ulteriore responsabilità. I Prodotti difettosi non potranno essere utilizzati a nessuno scopo dal Cliente.
8.12 Nessun’altra forma di intervento in garanzia e/o i difetti derivanti da: impropria risarcimento potrà essere preteso dal Cliente, rimanendo espressamente esclusa ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi consequenziali che dovessero derivare dalla difettosità e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai conformità dei Prodotti. Tali risarcimenti devono pertanto, nei limiti consentiti dalla legge, intendersi espressamente rinunciati dal Cliente.
8.13 La garanzia di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto cui al presente articolo 8 copre unicamente i difetti materiali o di lavorazione manifestatisi in normali condizioni di utilizzo del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beniProdotto. Nel In nessun caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre potrà estendersi ai difetti causati da insufficiente manutenzione o stoccaggio, dall’uso improprio o comunque difforme dalle relative istruzioni, dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi normale usura e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio da riparazioni o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia interventi effettuati da terzi senza il consenso scritto della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonoVenditrice.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce 10.1 I beni oggetto della Garanzia di fornitura devono essere coperti da garanzia, per vizi e difetti di funzionamento, prevista dall’art. 1490 cc e seguenti del Codice Civile, per mancanza di qualità promesse essenziali all’uso cui la riparazionecosa è destinata (art. 1497 cc), ovvero nonché la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentebuon funzionamento (art. 1512 cc), per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accettazione degli stessi, comprensiva di assistenza tecnica di tipo “Full risk” . Il periodo di garanzia dovrà essere esplicitamente dichiarato nell’offerta tecnica.
b. Sono esclusi 10.2 L’accettazione delle forniture da parte delle Amministrazioni contraenti non solleva il fornitore dalla garanzia i responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale apparenti od occulti della fornitura, seppure non appartenente alla rete di assistenza ufficiale rilevati all’atto della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. consegna, ma accertati in seguito. Il Fornitore si impegna, durante il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo garanzia, a quello riparare o a sostituire, a cura ed oneri a proprio carico, nel più breve tempo possibile, quelle parti necessarie a ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della consegna dei beninormativa vigente in materia. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoInoltre, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualoraove occorra, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l fornitore si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediaregratuitamente tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ove possibileovvero, agli eventuali malfunzionamentiqualora necessaria o opportuna, fermo restando la sostituzione delle apparecchiature. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che le spese necessarie per l’attuazione la mancanza di dette misure saranno a carico buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio della parte AcquirenteAmministrazione contraente.
e. La denuncia degli eventuali vizi 10.3 Qualora si dovessero rilevare, anche oltre il periodo di garanzia, gravi difetti funzionali e/o difetti riscontrati sui beni oggetto strutturali dei prodotti tali da produrre danni al paziente o al personale, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato del contratto deve prodotto e alla sua sostituzione con uno nuovo equivalente per funzionalità e caratteristiche, senza alcun onere a carico dell’Amministrazioni contraenti.
10.4 Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. effettuati entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della dalla richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedonopena l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto 14.1 La Tippet Tag è coperta dalla garanzia legale di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna al Cliente, per i difetti di conformità, ai sensi degli artt. 128 -135 del Codice del Consumo (di seguito, la “Garanzia Legale” o “Garanzia”) e, laddove sia presente all’interno della confezione, anche dall’eventuale garanzia convenzionale del produttore. Si ha un difetto di conformità, quando il prodotto: a) non è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; oppure b) non è conforme alla descrizione fatta dal Fornitore; oppure c) non presenta le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il Cliente può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto anche delle dichiarazioni fatte nella pubblicità o nella etichettatura. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte eventuali guasti o malfunzionamenti determinati da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi fatti accidentali o da responsabilità del Cliente e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata di Terzi ovvero da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi un uso, conservazione e/o manutenzione della Tippet Tag non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi conforme alla loro destinazione d'uso e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto a quanto previsto nel Contratto, nella documentazione tecnica, ivi incluse le indicazioni contenute nei manuali d’uso ove presenti nella confezione della stessa, e alle istruzioni ricevute.
14.2 Il difetto di conformità deve essere fattadenunciato per iscritto a Xxxx Xxxxxxx, a pena di perdita del dirittodecadenza dalla Garanzia, esclusivamente per iscrittonel termine di 2 (due) mesi dalla data in cui è stato scoperto, con lettera mediante raccomandata A/Ro pec agli indirizzi indicati al successivo art. 19.
14.3 Il Cliente, rivolta alla sede operativa effettuati gli adempimenti di Genova di EBIT S.r.lcui all’art. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente 14.2 dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro contattare il Servizio di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi Clienti di Iren Mercato, raggiungibile telefonicamente al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedononumero 800 96 96 96 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00).
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente 14.4 Iren Mercato, previa verifica che la Tippet Tag e la relativa non conformità siano coperti dalla Garanzia, provvederà alla sua sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera mediante invio di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno nuova Tippet Tag a mezzo corriere, senza costi a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnicidel Cliente. In tal caso, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso Tippet Tag non conforme alle istruzioni verrà disattivata dal portale xxxxxx.xx
14.5 Se il vizio non dovesse consistere in un difetto di conformità ai sensi degli artt. 128 e documenti forniti da EBIT S.r.l.seguenti del Codice del Consumo, e tenuto anche conto di quanto stabilito al
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione10.1 Il Cliente è reso edotto ed accetta che i Prodotti sono fabbricati da Castrol in conformità alla normativa in vigore in Italia e nell’Unione Europea; qualsiasi requisito specifico deve essere previamente concordato per iscritto tra le Parti e il Cliente si assume per intero il rischio di una eventuale difformità rispetto alle predette norme, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentetenendone indenne il Venditore.
b. Sono esclusi 10.2 La Garanzia di Castelli srl Lubrificanti Industriali è limitata a un periodo di 4 mesi (quattromesi) dalla data di spedizione.
10.3 Il Venditore garantisce l’idoneità del Prodotto venduto a svolgere le funzioni descritte nella scheda tecnico descrittiva e negli allegati tecnici che lo accompagnano. Il Cliente è reso edotto e dà atto al Venditore che, conoscendo le caratteristiche tecniche dei Prodotti il Cliente ha, sotto la propria esclusiva responsabilità e in funzione dei propri bisogni, effettuato la scelta dei Prodotti oggetto del suo ordine. Per questi motivi il Venditore non garantisce in nessun modo l’adeguatezza o l'attitudine dei Prodotti oggetto dell'ordine all'effettivo soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative del Cliente.
10.4 Se, durante il periodo di garanzia i applicabile, il Cliente denunziasse al Venditore la presenze in alcuni prodotti, di vizi e/o difformità, in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 8, il Venditore procederà ad effettuare di ispezioni, controlli e verifiche, anche a mezzo di terzi, al fine di verificare il fondamento di quanto comunicato dal Cliente. Qualora il Venditore, a proprio insindacabile giudizio, verificasse l’effettiva esistenza delle difformità denunziate dal Cliente, quest’ ultimo avrà diritto esclusivamente a quanto stabilito nell’articolo 9.4 delle presenti CGV. Qualora il Venditore accertasse l’inesistenza delle difformità denunziate dal Cliente, la Società si riserva il diritto di addebitare al Cliente i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi costi delle ispezioni e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai verifiche effettuate, nonché i costi di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre trasporto, se sostenuti dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoVenditore.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi 10.5 Il Venditore non accetta alcun reclamo e/o difetti riscontrati sui beni denuncia senza che il Cliente abbia messo a disposizione integralmente il prodotto oggetto del contratto reclamo, al fine di consentire a Castelli srl Lubrificanti Industriali l’espletamento dei necessari controlli.
10.6 La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a
a) danni causati durante il trasporto;
b) un uso negligente o improprio degli stessi da parte del Cliente;
c) inosservanza delle istruzioni del Venditore e/o di Castol relative allo stoccaggio e/o alla conservazione dei Prodotti;
d) mancata corretta conservazione dei Prodotti;
e) modifiche apportate dal Cliente e/o da soggetti terzi ai Prodotti e/o ai relativi imballaggi.
10.7 In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia nei confronti del Venditore se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia.
10.8 Qualora il Cliente fosse un consumatore (ovvero una persona fisica che acquista Prodotti per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Cliente ha diritto, oltre che alla garanzia convenzionale come sopra espressa, anche alla garanzia legale per i difetti di conformità di cui agli articoli 128-135 D. Lgs. n. 206/2005. La garanzia convenzionale deve intendersi come garanzia aggiuntiva a quella legale, in modo che non vengano in nessun caso pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consumatore dal D. L.vo n. 206/2005 - Codice del Consumo. Per fruire dell’assistenza in garanzia, il Consumatore dovrà conservare la fattura ricevuta. La garanzia legale in favore del Consumatore copre i difetti di conformità, esistenti al momento della consegna del bene, che si siano manifestati entro due anni dalla consegna del bene stesso. Il difetto di conformità dovrà essere fattacomunicato al Venditore, a pena di perdita del dirittodecadenza, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni due mesi dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi data in cui il bene/ i beni oggetto Consumatore ha scoperto il difetto. L’azione nei confronti del contratto risultassero inidonei Xxxxxxxxx si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla data di acquisto del bene. In caso di difetto di conformità, il Consumatore ha diritto al funzionamentoripristino, l’Acquirente avrà unicamente dirittosenza spese, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione della conformità del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristichebene mediante sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirentecontratto, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturasecondo le previsioni dell’art. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa130 D. L.vo. n. 206/2005. Il semplice ritiro prodotto dovrà essere restituito dal Cliente possibilmente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione). Una volta controllato il prodotto reso dal Consumatore, il Venditore provvederà alla sostituzione e procederà alla spedizione del bene/ dei beni oggetto prodotto stesso, salvo quanto disposto dall’art. 130 D. L.vo. n. 206/2005. Se, a seguito di intervento del contratto Venditore, si constati che il difetto denunciato dal Consumatore non sottintende riconoscimento integra un difetto di conformità ai sensi degli articoli 128 e seguenti del vizio e/o del difettoD. L.vo n. 206/2005, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di EBIT S.r.l. al riguardoverifica nonché i costi di trasporto, se sostenuti dal Venditore.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Termini & Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia ELECTRO-MEM Srl garantisce che i prodotti marchiati Electromem, i prodotti delle società del cui marchio la riparazione, ovvero la sostituzionestessa sia licenziataria e quelli dalla stessa in genere forniti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono espressamente destinati. La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili, a scelta difetti del materiale utilizzato, o a problemi di EBIT S.r.l progettazione e costruzione riconducibili a ELECTRO-MEM Srl. La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua o ai relativi accessori consumabili. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale degli stessi. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di parti 12 mesi dalla data di consegna e componenti per un utilizzo lavorativo giornaliero compatibile con la categoria di prodotto. La suddetta garanzia è operativa a condizione che dovessero presentare anomalie attribuibili i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni ad essi allegate, o contenute nel Catalogo Generale ed alle schede tecniche fornite da ELECTRO-MEM Srl, non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di ELECTRO-MEM Srl e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. L’Acquirente è tenuto a difetto verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di fabbricazione vizi entro 10 giorni dalla data di consegna degli stessi e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo dei prodotti. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi denuncia di eventuali difetti occulti e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto 10 giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate difetto e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per comunque non oltre il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirentegaranzia. I reclami dovranno essere presentati per iscritto a ELECTRO-MEM Srl in base alle istruzioni e con le modalità fornite dalla stessa, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fatturaindicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaL’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da ELECTRO-MEM Srl o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento A seguito di regolare denunzia del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, ELECTRO-MEM Srl, a sua scelta, potrà: a) riparare i prodotti difettosi; b) fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuiteprodotti resi. In tali casi ELECTRO-MEM Srl potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Resta inteso che le spese dell’eventuale rientro del prodotto presso il magazzino di ELECTRO-MEM Srl saranno a carico dell’Acquirente, salvo che non sia diversamente disposto da ELECTRO-MEM Srl in sede di attivazione della procedura di RMA. Resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica di ELECTRO-MEM Srl e coperti dalla garanzia saranno sostenute dalla stessa. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di ELECTRO-MEM Srl, le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di ELECTRO-MEM Srl comunque originata dai prodotti forniti; in difettoparticolare, EBIT sarà l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lnessun caso ELECTRO- MEM Srl potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta 12.1A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari energia elettrica oggetto del contratto;
c. Contratto, il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l CLIENTE si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo pari all’ammontare di 3 (tre) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi registrati per rimediareogni singolo Punto di Prelievo nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del Contratto, ove possibilecomprensivo di tasse, agli imposte ed iva vigenti al momento della richiesta, e valorizzato alle condizioni economiche del presente contratto, escludendo i valori delle eventuali malfunzionamentipenali, fermo restando qualora previste. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della fornitura e dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno l’ente garante si obbliga a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, versare l’importo previsto a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della semplice richiesta di interventoGELSIA, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate senza riserva alcuna e l’eventuale manodopera senza obbligo di tecnici preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la riparazione o sostituzionefideiussione allegato al Contratto. Salvo patto contrario saranno 12.2In alternativa, il CLIENTE si impegna a carico dell’Acquirente le solo spese versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, pari importo che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione verrà trattenuto da GELSIA per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 (tre) mesi, e maturerà i relativi interessi legali. 12.3GELSIA si riserva la possibilità di chiedere un incremento del valore della garanzia fino alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto concorrenza di un equo compenso (importo pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo quadrimestre di fornitura, a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione alla verifica dell'affidabilità del 30% del prezzo CLIENTE. In tali casi le garanzie aggiuntive dovranno essere rilasciate dal CLIENTE entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da parte di GELSIA. L’incremento della garanzia potrà essere richiesto da GELSIA anche in fatturacorrispondenza di un aumento dei prelievi rilevati. La somma residua in tal 12.4In caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/di escussione, totale o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimentoparziale, da parte dell’Acquirentedi GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestivamente alla ricostituzione o reintegrazione della garanzia per l’importo suddetto. 12.5Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali. 12.6In caso di mancata o invalida costituzione, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; integrazione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento, integrazione o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e richiedere all’Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura di energia elettrica, fatto salvo in difetto, EBIT sarà in ogni caso il diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.laddebitare al CLIENTE tutti i costi conseguenti alla risoluzione.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Garanzia. a. Costituisce oggetto 9.1 Le caratteristiche dell’oggetto della Garanzia la riparazionefornitura concordate e che siamo tenuti a fornire si evincono esclusivamente dagli accordi contrattuali con il nostro cliente e non da altre pubblicazioni di carattere pubblicitario, come prospetti, consulenze o altro, per le quali non ci assumiamo responsabilità. Con le caratteristiche concordate non è connessa una garanzia ovvero la sostituzionel’assunzione di una garanzia, per esempio ai sensi del § 443 BGB. A causa della molteplicità degli impieghi dei nostri prodotti non concediamo garanzie per le effettive possibilità di uso e condizioni concrete di impiego dei nostri prodotti presso il cliente, a scelta meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto e le condizioni concrete di EBIT S.r.l impiego sul posto non ci sono state indicate per iscritto ed in modo corretto dal cliente. Non ci assumiamo responsabilità per consulenze e informazioni a meno che queste non siano espressamente parte del contratto in casi singoli. Consulenze e informazioni nel contesto dell’avviamento o dello svolgimento di parti un ordine per principio non sono obblighi essenziali del contratto e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto peraltro sono sottoposte alla responsabilità solo in presenza di fabbricazione difetti intrinsechi grave colpa e limitatamente al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentedanno prevedibile.
b. Sono esclusi 9.2 Per acquisti siamo responsabili come segue per vizi con esclusione di ulteriori diritti:
a) Riguardo all’obbligo di censura e esame del cliente valgono le disposizioni del § 377 HGB (“Handelsgesetzbuch” = Codice commerciale, n.d.t.).
b) Il nostro cliente è tenuto a dare la possibilità al nostro incaricato di prendere visione dell’oggetto del contratto censurato e di verificarlo, in particolare di consentire una campionatura rappresentativa e di prestare tutti i sussidi tollerabili ai fini dell’eliminazione del vizio. Altrimenti decadono tutti i diritti di garanzia.
c) Concediamo una garanzia di 1 anno a partire dalla garanzia i data di consegna per materiali esenti da vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; e per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto produzione secondo lo stato dell’arte. L’abbreviazione del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna suindicato non vale nel contesto di procedimenti di regresso dei benifornitori (§ 478 BGB) e per il caso del dolo. Nel Lo stesso vale per i diritti di risarcimento danni regolati al punto 9.2 e per i diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità civile del prodotto. In questo caso valgono solo le norme di prescrizione stabilite dalla legge. Lo stesso vale per edifici e cose di nuova realizzazione impiegate in modo rispondente al loro uso comune per un edificio che ne abbiano causato la difettosità (§ 438 capoverso 1 no. 2 BGB).
d) In caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoimpiego, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/trattamento o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto conservazione non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto conforme dell’oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilitàmancato rispetto delle nostre avvertenze e direttive, temporanea danneggiamento o definitiva, distruzione dell’oggetto del bene/ dei beni stessicontratto dopo il passaggio del rischio non sussistono diritti di garanzia.
i. L’obbligo e) Il processo di produzione di prodotti tecnicamente complessi ai quali partecipano materie prime naturali può condurre a oscillazioni naturali di diversi parametri e caratteristiche, tra l’altro di dimensioni e materiali dei prodotti. Tali discostamenti delle dimensioni e delle caratteristiche del materiale, comuni sia nella produzione sia nel commercio, non costituiscono un vizio, a meno che non incidano negativamente sulla funzionalità e sulla destinazione di impiego dei prodotti, e non autorizzano alla segnalazione di vizi dell’oggetto del contratto. Riguardo alle tolleranze valgono, se esistenti, le norme DIN e le nostre norme interne di stabilimento.
f) Sono ammesse forniture in difetto o eccesso del 10 %. In base al loro volume cambia anche corrispondentemente il prezzo complessivo.
g) I vizi vengono eliminati a nostra scelta tramite miglioria o fornitura sostitutiva. Siamo autorizzati a sottoporre il nostro successivo adempimento contrattuale al pagamento del prezzo della fornitura scaduto da parte del cliente. Il cliente ha però il diritto di trattenere una quota del prezzo corrispondente al vizio. Il nostro cliente deve concedere un periodo congruo e la possibilità di eliminare il vizio. In caso ciò non venisse concesso decadono i diritti di garanzia è subordinatodi qualsiasi genere contro di noi. In caso le migliorie ad eliminazione di vizi ripetutamente non abbiano esito positivo, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in il nostro cliente può anche recedere dal contratto o richiedere la diminuzione. Il diritto di recesso non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza sussiste per vizi di scarso rilievo. Diritti di risarcimento danni o di risarcimento di costi superflui del committentecliente sussistono solo in base al punto 9, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lper il resto sono esclusi.
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Samples: General Terms and Conditions
Garanzia. a. Costituisce oggetto L’Affittuario si impegna a rilasciare prima della Garanzia la riparazionestipula del contratto, ovvero la sostituzioneentro il termine assegnato dall’Amministrazione comunale, una garanzia pari ad una annualità di affitto lorda, comprensiva dell’Iva, quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara e dunque pari a € [•] (diconsi Euro [•]), nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto. La garanzia potrà essere costituita esclusivamente, a scelta dell’aggiudicatario, in contanti da depositare presso la Tesoreria Comunale di EBIT S.r.l Luino oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto della gara; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di parti cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili si intende costituita a difetto garanzia dell’esatto adempimento di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia ogni obbligazione contrattuale, del puntuale pagamento dei canoni ed oneri accessori, risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati alle strutture, arredi, materiali e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirentebeni in generi avuti in dotazione; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali resta salvo per il macchinario/ari oggetto Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà avere durata di anni 6 (sei) e dovrà essere rinnovata prima della sua scadenza, in caso di rinnovo del contratto;
c. . La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione e dal contratto. La garanzia resterà a disposizione del Comune di Luino non solo per tutto il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione durata del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 sua eventuale rinnovazione, bensì fino all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti o aventi causa dal contratto medesimo, nel caso in cui l’Amministrazione dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del prezzo in fattura per ciascun mese rapporto contrattuale, integralmente o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardoparzialmente.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda
Garanzia. a. Costituisce oggetto Prima dell’invio, BRUGG KABEL MANUFACTURING controlla gli oggetti della Garanzia la riparazionefornitura secondo gli standard commerciali condivisi. Ulteriori controlli vengono effettuati solo se concordati e addebitati al cliente in via supple- mentare. BRUGG KABEL MANUFACTURING garantisce al cliente che, ovvero la sostituzioneal momento dell’invio, a scelta gli oggetti della fornitura non presentano difetti sostanziali mate- riali o di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialelavorazione tali da pregiudicarne l’uso regolare. Le parti coperte da Si esclude espres- samente qualsiasi ulteriore garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi per difetti, nonché qualsivoglia garan- zia legale, salvo accordi espliciti nella conferma d’ordine e/o i nel contratto. Il cliente è tenuto a controllare gli oggetti della fornitura consegnati imme- diatamente dopo l’arrivo presso il luogo di destinazione e deve comunicare eventuali reclami per iscritto a BRUGG KABEL MANUFACTURING entro 20 giorni (fa fede la data del timbro postale). I difetti derivanti da: impropria nascosti scoperti suc- cessivamente devono essere comunicati a BRUGG KABEL MANUFACTU- RING entro 7 giorni dal rilevamento. In mancanza di tale denuncia o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata qua- lora gli oggetti della fornitura vengano sottoposti a lavorazione senza veri- fica, gli stessi si riterranno accettati. Qualora gli oggetti della fornitura contestati vengano lavorati dal cliente o da personale non appartenente alla rete terzi senza l’autorizzazione scritta di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificatoBRUGG KABEL MANUFACTU- RING, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data decade. Una volta trasmesso l’avviso dei difetti, BRUGG KABEL MANUFACTU- RING può, a sua discrezione, ispezionare l’oggetto della fornitura in que- stione sul posto o richiedere che l’oggetto della fornitura le venga rispedito. BRUGG KABEL MANUFACTURING esaminerà la richiesta di emissione garanzia e comunicherà al cliente se la richiesta inoltrata rientra o meno nella garan- zia. Il cliente deve conservare l’oggetto della fornitura fino al chiarimento definitivo della contestazione. Qualora sussista un caso di garanzia, BRUGG KABEL MANUFACTU- RING, a propria discrezione, eliminerà gratuitamente eventuali difetti dell’oggetto della fornitura o provvederà alla sostituzione completa o par- ziale. Si esclude un diritto al recesso dal contratto (risoluzione per vizi della cosa), alla riduzione del certificato.
d. Qualoraprezzo d’acquisto o alla prestazione sostitutiva. Qualora non sussista alcun caso di garanzia, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali il cliente deve assumersi tutti i costi scaturiti per BRUGG KABEL MANUFACTURING a seguito dell'eser- cizio del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che diritto non rientrante nella garanzia. Essi comprendono in partico- lare le spese necessarie di trasporto, di montaggio e i costi del lavoro. La fatturazione avviene analogamente alla fatturazione per l’attuazione servizi, di dette misure saranno a carico cui al comma 4 delle presenti CGC. BRUGG KABEL MANUFACTURING non fornisce alcuna garanzia in caso di modifiche o riparazioni dell’oggetto della fornitura in questione effettuate dal cliente o da una parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaterza, a pena senza l'autorizzazione scritta di perdita del dirittoBRUGG KABEL MANUFACTURING, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa oppure in caso di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzioneutilizzo improprio. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese diverso regolamento esplicito, i diritti alla garanzia decadono dopo due anni dalla consegna dell’oggetto della fornitura in questione. Per og- getti della fornitura sostituiti o riparati da BRUGG KABEL MANUFACTU- RING vale il termine di viaggio due anni dalla consegna dell’oggetto originario della fornitura. L'eventuale collaborazione di soggiorno e BRUGG KABEL MANUFACTURING al rile- vamento di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta difetti o all’eliminazione degli stessi avviene senza riserva alcunaalcun pre- giudizio per sussistenza ed entità della garanzia.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia L’aggiudicatario, titolare dei beni concessi in noleggio, è obbligato a prestare, in relazione ai beni offerti, la riparazionegaranzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), ovvero quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la sostituzionecosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per ottantaquattro mesi, a scelta decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo. Nel corso di EBIT S.r.l tutto tale periodo l’aggiudicatario assicura, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per l’aggiudicazione, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico al fine di parti garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, in altre parole, qualora necessario, la sostituzione dei beni consegnati e componenti affetti da vizi, difetti o altre difformità che dovessero presentare anomalie attribuibili rendano i beni forniti inidonei a essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. La stazione appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione dei beni, senza altri oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di ottantaquattro mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento degli stessi, senza bisogno di provare il vizio o difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materialequalità. Le parti coperte L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da garanzia un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei corpi illuminanti e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o i difetti derivanti da: impropria sia imputabile, invece, a fatto dell’Amministrazione (es. cattivo funzionamento della rete elettrica, cause naturali quali fulmini o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni eventi atmosferici (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etcalluvioni) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ funzionalità dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione forniti e noleggiati. Parimenti non sarà responsabilità del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ noleggiatore la rottura dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del forniti dipendente da incidenti automobilistici o per atti di vandalismo per i quali la Stazione Appaltante stipulerà apposito contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo di copertura assicurativa a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardosuo carico ed onere.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta 5.1 I Prodotti forniti sono garantiti contro difetti di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi materiale e/o di fabbricazione per un periodo di 18 mesi dalla data di marcatura riportata sui prodotti stessi. Il Venditore sostituisce gratuitamente i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per vizi d’origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita all’Acquirente una somma pari al prezzo già fatturato dei prodotti stessi, purchè i difetti derivanti da: impropria siano stati tempestivamente denunciati, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete pretesa dell’Acquirente anche a titolo di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi risarcimento danni diretti e/o indiretti o di rimborso di costi dallo stesso sostenuti (quali a titolo meramente esemplificativo costo di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.).
5.2 Eventuali difettosità o non forniti da EBIT; modifiche conformità dei prodotti devono essere segnalate dall’Acquirente al Venditore per iscritto ed in modo specifico – a pena di decadenza – entro e non autorizzate; funzionamento ai oltre 8 gg dalla data di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. ricevimento della merce e non oltre il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo summenzionato; eventuali difetti occulti devono essere segnalati dall’Acquirente al Venditore per iscritto ed in modo specifico – sempre a quello della consegna dei beni. Nel caso pena di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre decadenza - entro 8 gg dalla data relativa scoperta ed entro il termine di emissione del certificatogaranzia.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto 5.3 La garanzia non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi negligenza dell’Acquirente e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattaad impiego dei prodotti non conforme alle prescrizioni tecniche fornite dal Venditore, a pena di perdita del dirittoad errata progettazione o fabbricazione dell’apparecchio nel quale sono installati, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose ad errati installazione e/o viziate assemblaggio dei prodotti da parte del Compratore, al mancato rispetto delle avvertenze fornite dal Venditore, ad errata manutenzione, a pulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei, ad errato magazzinaggio, movimentazione e l’eventuale manodopera trasporto, ad uso improprio od incauto dell’apparecchio da parte dell’utilizzatore, ovvero a circostanze che comunque non possono ricollegarsi a difettosità di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcunaproduzione da parte del Venditore.
g. Nell’ipotesi 5.4 In ogni caso è esclusa la facoltà dell’Acquirente di sospendere o trattenere i pagamenti dovuti al Venditore così come è fatto divieto all’Acquirente di effettuare compensazioni con somme a lui asseritamente dovute, anche nel caso di contestazioni sui prodotti.
5.5 Il Venditore non risponde dei vizi e difetti dei prodotti derivanti, anche indirettamente, da rivendita dei prodotti da parte o per conto dell’Acquirente a terzi a qualunque titolo o in cui il bene/ i beni oggetto caso di incorporazione dei prodotti del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, Venditore in prodotti complessi rivenduti dall’Acquirente a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessaterzi. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto Venditore non sottintende riconoscimento del vizio e/assume alcuna responsabilità diretta nei confronti di detti terzi acquirenti, i quali saranno tenuti a rivolgersi esclusivamente all’Acquirente per interventi in garanzia, rimborsi o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.lquant’altro. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: Qualsiasi eventuale difformità fra la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia di cui al presente articolo e negligenza del committentele garanzie fornite dall’Acquirente a terzi, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.lricade nella responsabilità esclusiva dell’Acquirente.
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Samples: General Terms and Conditions of Sale
Garanzia. a. Costituisce oggetto Il Venditore garantisce solo che i Beni sono conformi ad eventuali specifiche concordate con il compratore, e che al momento della Garanzia consegna il Venditore detiene la riparazioneproprietà dei beni, ovvero esenti e liberi da qualsiasi vincolo e gravame. (la sostituzione“Garanzia”). In ogni caso, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente.
b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi il Compratore deve effettuare un’ispezione tempestiva dei Beni e/o Servizi al momento della loro ricezione entro un termine commercialmente ragionevole ed in modo tale da non superare i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete sette (7) giorni di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi calendario dal ricevimento dei Beni e/o Servizi. L’uso o il godimento di Beni da parte del Compratore o la rivendita degli stessi saranno ritenuti accettazione tacita dei Beni interessati come conformi al Contratto di Vendita, a meno che il Compratore non forniti da EBIT; modifiche fornisca al Venditore un avviso scritto di rifiuto o di non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto;
c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) conformità rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto detti Beni prima o in concomitanza dell’uso degli stessi da parte del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ Compratore e in conformità all’Articolo 10 di questo Contratto. L’ispezione o la mancata ispezione dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi Beni e/o Servizi da parte del Compratore non potrà comportare un ritardo nel pagamento spettante al Venditore. In caso di avviso di difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fattagiustificato e tempestivo in conformità all’Articolo 10 di questo Contratto, il Venditore, a pena sua insindacabile discrezione, si riserva di perdita riparare o di sostituire i Beni difettosi con materiale sostituibile entro un termine ragionevole. Se, a discrezione del dirittoVenditore, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme questi stabilisce che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della o la riparazione non fossero efficaci, la responsabilità del Venditore ai sensi di questa Garanzia sarà limitata ad una riduzione del Prezzo di Vendita. Termini e condizioni non possono essere annullati. Inoltre, il Prezzo di Vendita non può essere rimborsato. La parti riconosciute difettose sostituite diventeranno proprietà del Venditore. Il Compratore rimarrà l’unico responsabile per danni subiti a seguito di normale ed inevitabile usura, manipolazione scorretta o negligente, uso eccessivo, materiali operativi inappropriati e condizioni di installazione inadatte. La Garanzia del Venditore non si estende ai Beni e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzioneServizi acquistati da fornitori terzi tramite il Venditore. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio Detti Beni e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.lServizi forniti da fornitori terzi sono coperti solo dalle eventuali garanzie dei rispettivi fornitori. al riguardo.
x. Xxxxx Se il Compratore rivende i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi Beni e/o difetti denunciati Servizi (compresi Beni e/o Servizi di terzi che sono stati eseguiti in base al Contratto di Vendita), gli articoli da 8 a 13 di queste Condizioni verranno incorporati nel contratto di rivendita. Il venditore non riconosce espressamente ed esclude qualsiasi garanzia, comprese garanzie implicite di commerciabilità e accertati, ovvero di idoneità per uno scopo particolare e qualsiasi garanzia che possa diversamente insorgere nel corso di trattative tra compratore e venditore o da eventuale prassi commerciale. qualsiasi parere tecnico fornito dal venditore in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ relazione all’uso dei beni oggetto del contrattovenduti ai sensi di questo contratto è da ritenersi dato solo per scopi informativi, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea ed il venditore non rilascia alcuna dichiarazione o definitiva, del bene/ dei beni stessigaranzia e non si assume alcun obbligo o responsabilità per tale eventuale parere.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Di Vendita
Garanzia. a. Costituisce oggetto della Garanzia 8.1 Il cliente, in conformità alle buone pratiche e condotte commerciali, deve ispezionare la riparazionemerce immediatamente dopo il ricevimento e, ovvero la sostituzionese necessario, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamentenotificarne i difetti.
b. Sono esclusi dalla garanzia 8.2 I reclami relativi a vizi apparenti devono essere segnalati per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, i vizi e/occulti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta. Il superamento di questi periodi di esclusione comporterà la perdita dei diritti di garanzia a causa di questi difetti.
8.3 Lievi scostamenti di colore, posizionamento della stampa o i difetti derivanti da: impropria lievi scostamenti nella qualità della merce non danno diritto al cliente a un reclamo.
8.4 Lo scarto proporzionale fino al 2% relativo a merci marchiate o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque imballate in modo speciale non dà diritto a reclamo.
8.5 Il cliente deve tenere la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari merce oggetto del contratto;reclamo pronta per l'ispezione o l'esame di un esperto.
c. 8.6 In caso di reclamo fondato, ci riserviamo il diritto di sostituire la merce difettosa con successiva consegna di merce priva di difetti. In caso di eliminazione del difetto, siamo obbligati a sostenere le spese di trasporto necessarie ad eliminare tale difetto, nella misura in cui tali costi non vengono aumentati facendo portare la merce difettosa in un luogo diverso dal luogo di esecuzione.
8.7 Se rinunciamo al nostro diritto di effettuare consegne successive o se queste falliscono, il cliente ha il diritto di richiedere l'annullamento del contratto o la riduzione del prezzo di acquisto.
8.8 Non siamo responsabili per difetti materiali della merce che otteniamo da terzi e trasmettiamo al cliente inalterati o senza alterazione delle loro proprietà; la nostra responsabilità in caso di dolo o negligenza grave rimane inalterata. Nella misura in cui noi stessi abbiamo diritti di garanzia nei confronti di terzi a causa di difetti materiali, li cediamo al cliente su richiesta del cliente stesso.
8.9 Salvo in circostanze in cui siamo responsabili in base al dolo, si applica un periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificatoun anno.
d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente.
e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono.
f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna.
g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo.
x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi.
i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto