Common use of Oggetto Clause in Contracts

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5

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Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il presente contratto è un’Assicurazione Collettiva a premio unico, con la quale la Compagnia, in conseguenza caso di urto contro altro veicolomorte dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) o Invalidità Totale Permanente da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato, urto contro ostacoli mobili garantisce al Beneficiario il pagamento di un capitale assicurato come definito all’Art. 6. Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente da infortunio (di seguito ITP) l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e fissipermanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, ribaltamento indipendentemente dalla professione o uscita mestiere svolti e purché il grado di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche invalidità sia pari o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzasuperiore al 60%. In caso di Xxxxxxxx sopravvivenza e di non sopraggiunta ITP dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il risarcimento premio acquisito dalla Compagnia. L’adesione alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte ed Invalidità totale permanente da infortunio prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato secondo quanto riportato di seguito: – Qualora l’importo complessivamente assicurato non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo sia superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata 200.000,00 Euro è richiesta la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito sola compilazione della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzadichiarazione di buono stato di salute. Nel caso invece di Xxxxxxxx mancata sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute, l’Assicurazione Temporanea in caso di Morte relativa a ciascun singolo Assicurato non rientranti nell’ambito produrrà effetti. – Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 200.000,00 Euro e fino a 300.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del Risarcimento Direttorapporto di visita medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine. – Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 300.000,00 Euro e fino a 500.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti, ove risulta totalmente elencati nella seguente tabella: Analisi completa delle urine ed i seguenti esami del sangue: – emocromo completo, – colesterolo totale, – HDL, LDL, – trigliceridi, – Glicemia, Hbs Ag e HCV. Elettrocardiogramma con prova da sforzo massimale al cicloergometro secondo protocolli standard e con tracciato completo. Il capitale di 500.000 € deve intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Mutuo della medesima tipologia di cui al presente contratto) che l’Assicurato, o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartegli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con lo stesso prodotto con la Compagnia rinuncia stessa A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare all’Intermediario un importo pari al diritto premio unico calcolato, secondo le modalità previste all’Art. 4, al momento della sottoscrizione del Modulo di rivalsa Adesione. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia possano aggravare il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite rischio o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere comportarne la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sua esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente, Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente

Oggetto. La Compagnia Società tiene indenne la Struttura, fino alla concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti di Indennizzo per Periodo di Assicurazione, di quanto sia tenuta a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile dei Danni causati a terzi e al Personale Dipendente, nello svolgimento delle attività e/o competenze istituzionali dichiarate nella Scheda di Polizza, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso sia gratuito e per le quali ha inteso garantirsi. Le spese legali sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento da parte del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale o, se presenti, dei Sottolimiti. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Sottolimite di Indennizzo, le spese giudiziali si obbliga ad indennizzare - ripartiscono tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse con le modalità riportate al successivo Art. 6.2. L’Assicurazione è prestata nella forma Claims Made, ossia opera per Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui tempestivamente denunciate alla Società, purché siano conseguenza di urto contro altro veicoloeventi, urto contro ostacoli mobili e fissierrori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che siano accaduti successivamente alla Data di Retroattività riportata nella Scheda di Xxxxxxx. Relativamente alla garanzia di cui all’Art. 2.2.2 “Malattie Professionali”, l’Assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si siano manifestate durante il valore degli stessi - se “non rapporto di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista lavoro o, in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDogni caso, entro e non oltre 12 mesi dalla sua cessazione e, comunque, durante il Valore Commerciale del veicolo assicurato Periodo di Assicurazione, e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece siano conseguenza di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttoeventi, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata atti e fatti commissivi od omissivi accaduti dopo la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto Data di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Retroattività.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il presente contratto è un’Assicurazione Collettiva a premio annuo costante, con la quale la Compagnia, in conseguenza caso di urto contro altro veicolomorte dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita garantisce al Beneficiario il pagamento di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo un capitale assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzacome definito all’Art. 6. In caso di Xxxxxxxx sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il risarcimento premio acquisito dalla Compagnia. L’adesione alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato secondo quanto riportato di seguito: – Qualora l’importo complessivamente assicurato con uno o più contratti stipulati in capo al singolo Assicurato non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo sia superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata 200.000,00 Euro è richiesta la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito sola compilazione della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzadichiarazione di buono stato di salute. Nel caso invece di Xxxxxxxx mancata sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute, l’Assicurazione Temporanea in caso di Morte relativa a ciascun singolo Assicurato non rientranti nell’ambito produrrà effetti. – Qualora l’importo complessivamente assicurato con uno o più contratti stipulati in capo al singolo Assicurato sia superiore a 200.000,00 Euro e fino a 300.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del Risarcimento Direttorapporto di visita medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine; – Qualora l’importo complessivamente assicurato con uno o più contratti stipulati in capo al singolo Assicurato sia superiore a 300.000,00 Euro e fino a 500.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti. I limiti di cui sopra sono da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto) che l’Assicurato, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartegli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’artstessa o altre Compagnie. 1916 Per ciascun Assicurato l’accettazione del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare rischio da parte della Compagnia è da ritenersi confermata purchè l’erogazione del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o Mutuo avvenga entro i sei mesi successivi dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Mutuo fosse successiva a tale termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere le formalità di ammissione di cui al mese presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di prima immatricolazionesalute. In caso A fronte della prestazione garantita, l’Assicurato si obbliga a versare contestualmente all’adesione dell’Assicurazione Collettiva, e secondo le modalità previste dall’Art. 4, un premio annuo determinato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione del Modulo di sinistro Adesione. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la Compagnia richiede causa, fatto salvo quanto previsto al Contraente/ Assicurato successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sua esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte a Premio Annuo Costante E a Capitale Decrescente, Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte a Premio Annuo Costante E a Capitale Decrescente

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il presente contratto è un’Assicurazione Collettiva a premio unico, con la quale la Compagnia, in conseguenza caso di urto contro altro veicoloMorte dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) o in caso di Morte / Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattia dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato, urto contro ostacoli mobili garantisce al Beneficiario il pagamento di un capitale assicurato come definito all’Art. 6. Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattia (di seguito ITP) l’Assicurato che a seguito di infortunio o di malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e fissipermanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, ribaltamento indipendentemente dalla professione o uscita mestiere svolti e purché il grado di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche invalidità sia pari o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzasuperiore al 60%. In caso di Xxxxxxxx sopravvivenza e di non sopraggiunta ITP dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il risarcimento premio acquisito dalla Compagnia. L’adesione alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte o Temporanea in caso di morte / Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattia prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato secondo quanto riportato di seguito: – Qualora l’importo complessivamente assicurato non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo sia superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo 200.000,00 Euro e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata l’Assicurato abbia un età inferiore a 60 anni è richiesta la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito sola sottoscrizione della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzadichiarazione di buono stato di salute. Nel caso invece di Xxxxxxxx mancata sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute, l’Assicurazione Temporanea in caso di Morte e in caso di ITP a ciascun singolo Assicurato non rientranti nell’ambito produrrà effetti. Se l’età dell’Assicurato è pari o superiore a 60 anni è richiesta la presentazione del Risarcimento Direttorapporto di visita medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine; – Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 200.000,00 Euro e fino a 300.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine; – Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 300.000,00 Euro e fino a 500.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti. I limiti di cui sopra sono da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto) che l’Assicurato, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartegli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con la Compagnia rinuncia stessa o altre Compagnie. A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare all’Intermediario un importo pari al diritto premio unico calcolato, secondo le modalità previste all’Art. 4, al momento della sottoscrizione del Modulo di rivalsa Adesione. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia possano aggravare il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite rischio o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere comportarne la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sua esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte O Temporanea in Caso Di Morte E Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio E/O Malattia a Premio Unico E a Capitale Decrescente, Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte O Temporanea in Caso Di Morte E Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio E/O Malattia a Premio Unico E a Capitale Decrescente

Oggetto. La Compagnia L’Agenzia Regionale Recupero Risorse SPA si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e impegna a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile erogare nei confronti dell’ESTAR e delle Aziende della Regione Toscana le seguenti attività: − Supporto alla diffusione delle migliori pratiche di terzi responsabili gestione rifiuti consolidate: l’Agenzia Regionale raccoglierà tutte le procedure di gestione rifiuti in vigore nelle Aziende sanitarie, ospedaliere, Fondazione Toscana Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dell’Istituto per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare lo Studio e la Prevenzione Oncologica con l’obiettivo di confrontarne i contenuti in forma analitica, evidenziare così i punti in comune, gli aspetti caratteristici delle singole realtà aziendali e offrire, da ultimo, al servizio sanitario nel suo complesso, un documento che sostenga gli operatori nella selezione, tra le pratiche in uso, delle più efficaci ed efficienti in termini di adeguatezza alle proprie realtà aziendali specifiche, per la riduzione della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo e dunque dei costi associati; − Supporto alla redazione dei capitolati di settore: l’Agenzia Regionale redigerà un report dedicato alla raccolta, elaborazione ed analisi dei dati di produzione rifiuti e costi di gestione dei rifiuti del danno patitoservizio sanitario regionale, conservando tuttavia anche attraverso il diritto popolamento di rivalsa indicatori dedicati, mettendo così a disposizione del sistema pubblico le informazioni fondamentali per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano la valutazione dei contenuti dei futuri capitolati. L’Agenzia Regionale metterà inoltre a disposizione il valore proprio personale specializzato per la partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati alla stesura dei capitolati; − Supporto in materia di tutela della salute pubblica dall’esposizione all’amianto in fibre libere: l’Agenzia Regionale provvederà a censire la totalità delle imprese regionali titolate alla gestione dell’amianto in ognuna delle fasi della filiera: bonifica di manufatti, raccolta e trasporto, stoccaggio conto terzi, trattamento e smaltimento finale. Il report costruirà il censimento sulla base delle banche dati istituzionali integrate da incontri mirati con un campione di aziende specializzate rappresentativo del danno subitomercato regionale. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza Per l’esercizio di tali requisitiattività i delegati e rappresentati di Agenzia Regionale Recupero Risorse SPA avranno accesso alle informazioni necessarie a svolgere il loro mandato istituzionale e saranno chiamati da ESTAR a far parte dei collegi tecnici per la predisposizione dei capitolati in materia di smaltimento rifiuti e annessi servizi. La mancata produzione Per il tramite dell’ESTAR potranno anche essere coinvolti come consulenti dalle Direzioni Sanitarie della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Regione Toscana.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Tra Estar E L’agenzia Regionale Recupero Delle Risorse s.p.a. Per La Diminuzione Dei Costi Di Gestione Dei Rifiuti Prodotti Dal Servizio Sanitario Regionale E Degli Impatti Ambientali Associati, Accordo Di Collaborazione Tra Estar E L’agenzia Regionale Recupero Delle Risorse s.p.a. Per La Diminuzione Dei Costi Di Gestione Dei Rifiuti Prodotti Dal Servizio Sanitario Regionale E Degli Impatti Ambientali Associati

Oggetto. Con determina del 7 luglio 2020, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (di seguito Stazione appaltante o Amministrazione) ha dato avvio alla procedura negoziata a lotto unico, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “Codice”), per l’individuazione, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., di una agenzia di somministrazione di lavoro, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CPV 79620000-6 – per un numero massimo complessivo di 500 (cinquecento) unità, con specifico profilo professionale, da impiegare nella attività di cui all’art. 103, comma 3, del citato decreto legge n. 34/2020. Il lavoratore somministrato dovrà essere in grado di svolgere le proprie attività nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione presenti sull’intero territorio nazionale e sarà adibito alle mansioni e agli orari di lavoro previsti per i dipendenti di pari livello di inquadramento dell’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, in possesso dei requisiti professionali per i prestatori di lavoro individuati per equivalenza ad un dipendente del Comparto Funzioni centrali di Area funzionale II, profilo assistente amministrativo, fascia retributiva F2. Le risorse somministrate dovranno supportare i dipendenti delle Questure nella trattazione dell’intero procedimento relativo alle istanze pervenute dedicato alla procedura di emersione e le attività dovranno essere svolte, in linea di massima e salvo diverse indicazioni, dal lunedì al venerdì, secondo l’orario di servizio compreso tra le 8.00 e le 18.00, per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 36. Il servizio di somministrazione comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio in questione da parte del concorrente aggiudicatario. Le condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura di gara sono stabiliti nel Disciplinare di Gara. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza Stazione appaltante stipulerà apposito Accordo quadro con il quale verrà regolamentata la possibilità di somministrare, a concorrenza dell’importo massimo spendibile, fino ad un numero stimato di 5.000,00 Euro500 (cinquecento) risorse come meglio individuate al successivo capitolo 3, con adeguata formazione professionale. Limitatamente alle sole apparecchiature L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata alcuna obbligazione per la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile Stazione appaltante nei confronti di terzi responsabili dell’aggiudicatario, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitola regolamentazione degli specifici contratti attuativi, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro mentre l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5contratti attuativi richiesti dall’Amministrazione.

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Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare L’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, residente in Xxxxx Xxxxxx, Via Xxxxxx Xxxxx, n. 22 - P.I.01826570903, C.F. BLLCTN69M03H501J, assume l’incarico professionale a supporto dell’attività di consulenza legale in conseguenza materia amministrativa e appalti dell’ASPAL.  pareri, scritti, orali e/o telematici in ordine a questioni giuridiche di urto contro altro veicolovolta in volta determinate;  consulenza in ordine all’adozione, urto contro ostacoli mobili da parte di comportamenti, atti o provvedimenti che presentino anche particolare complessità con rifermento all’attività e fissialle procedure per la fornitura di beni, ribaltamento servizi e lavori;  consulenza in ordine all’opportunità di avviare procedure giurisdizionali e valutazione circa l'opportunità di costituirsi in giudizio;  assistenza dell’Aspal, nella conduzione di trattative negoziali, nonché di transazioni e/o uscita arbitrati ovvero nella composizione stragiudiziale di stradavertenze insorte, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti al fine di minimizzare il rischio derivante dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori contenzioso;  assistenza legale con riferimento alle varie problematiche giuridiche;  assistenza nella redazione degli Avvisi Pubblici;  redazione di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non bozze di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaatti amministrativi. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 EuroIl professionista, dovrà essere specificato marcaprestare la sua opera in piena libertà, tipo autonomia ed indipendenza ed in coerenza con le strategie e modellole direttive del Dirigente in carica e dei Settori preposti, nel pieno rispetto dei principi deontologici, al solo fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Aspal, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia, con garanzie di lealtà e correttezza, fedeltà e diligenza. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’AssicuratoIl professionista provvederà a comunicare le occorrenti informazioni alla Direzione sullo stato di attuazione delle attività, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra sui risultati conseguiti, sulle eventuali problematiche emerse e su ogni altra questione ne richieda il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzacoinvolgimento. Nel caso invece L’incarico ha natura di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5prestazione libero professionale.

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Oggetto. La Compagnia Locatrice nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di mq 30 circa, sita nel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro (BO), in xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx x/x Xxxxx Xxxxxxxx, riportato nell’N.C.T. del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, al foglio 23, particella 76 (porzione), il tutto, per complessivi mq 30 circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A)di seguito, (“Porzione Locata”) che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il “Contratto”). La Porzione Locata sarà utilizzata per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. La Locatrice garantisce alla Conduttrice l’ accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio per sonale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La Locatrice dichiara, inoltre, che la Porzione Locata ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga ad indennizzare - a consegnare alla Conduttrice. La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il Contratto in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile sui cu insiste la Porzione Locata di cui al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto presente Contratto , fermi restando i diritti della Polizza con il massimo Conduttrice di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5cui all’art.6.

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di urto contro altro veicoloTesoreria e cassa dell’Ispettorato ai sensi della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e DPR 27 febbraio 2003 n. 97 a decorrere dal 1° settembre 2018 In particolare, urto contro ostacoli mobili i servizi oggetto della presente procedura, consistono (a titolo esemplificativo e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusinon esaustivo) in: • servizi di cassa e apertura e gestione di conto corrente ordinario ed economale; • gestione degli incassi e dei pagamenti, compresi i movimenti e gli apparecchi autoradioadempimenti funzionali al rispetto degli obblighi di legge in materia di tesoreria unica, ex lege 720/1984 e s.m.i.; • gestione documentale, contabilità analitica movimenti di accredito ed addebito, rendicontazione, reportistica, archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva; • servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC; • servizi di assistenza, corporate banking, remote banking. L’Istituto aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato “Istituto Cassiere”) dovrà assicurare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ispettorato e dallo stesso ordinate. L’esazione sarà pura e semplice, senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell’Istituto Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste, restando sempre a cura dell’Ispettorato ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. L'esecuzione del servizio di cassa in affidamento comprende ogni attività - quand'anche qui non espressamente prevista - necessaria al regolare, efficace e completo svolgimento del medesimo in funzione delle esigenze amministrative e gestionali dell'Ispettorato, secondo i più elevati standard indicati dalla Banca d'Italia, dall'ABI o comunque praticati dall'Istituto Cassiere alla clientela pubblica, nonché un idoneo servizio di assistenza all'implementazione del sistema ed all'utilizzo di idoneo servizio di corporate banking. Il servizio dovrà essere svolto con l’osservanza delle disposizioni di legge e con le modalità riportate nel presente Capitolato di gara, nella lettera di invito/CD/video (radioDisciplinare di Gara e nei relativi allegati. Il servizio deve essere svolto dall’Istituto Cassiere presso la filiale del comune di Roma. Si indicano di seguito la dotazione organica dell’Ispettorato e la consistenza del personale dipendente attualmente in servizio. L’Istituto cassiere deve, lettori inoltre, garantire che ogni strumento di compact diskpagamento oggetto dell’offerta tecnico economica ed ogni canale di pagamento oggetto dell’offerta tecnico economica, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza integrato con il massimo nodo dei pagamenti – SPC e che di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature conseguenza, le relative operazioni di valore a nuovo superiore a 500,00 Europagamento, dovrà essere risultino coerenti con quanto specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito dalle linee guida del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Nodo dei pagamenti SPC.

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Samples: www.isinucleare.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza presente sezione contrattuale ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di urto contro altro veicolomanutenzione programmata così come dettagliati, urto contro ostacoli mobili unitamente alla consistenza impiantistica, nel Capitolato Speciale d’Appalto e fissisuoi allegati, ribaltamento o uscita nonché di stradainterventi manutenzione straordinaria, verificatisi durante a cui è ricondotta anche la circolazione su aree pubbliche o private - manutenzione a guasto, degli impianti elettrici, antintrusione, impianti elettromedicali, portoni motorizzati, impianti di video sorveglianza, impianti di automazione parcheggi, convertitori statici di frequenza, raddrizzatori carica batterie, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione lavori che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzadovranno essere realizzati garantendo la continuità dell’attività aeroportuale. In caso particolare gli interventi riguarderanno le manutenzioni programmate, le opere di Xxxxxxxx riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti esistenti, nonché quelle necessarie ad integrarli o mantenerli in efficienza, e gli interventi di manutenzione a guasto fra cui, in particolare, gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, da effettuarsi su indicazione della committente anche in orario notturno e/o festivo. I lavori dovranno essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle normative e leggi vigenti, nonché in conformità alle prescrizioni di ogni singolo intervento esecutivo approvato dalla Committente. I tempi di intervento (SLA) per gli impianti elettrici sono definiti nei doc tecnici contrattuali. L'Appaltatore è il risarcimento solo responsabile dell'approvvigionamento dei ricambi generici e specifici e dei materiali ausiliari che saranno utilizzati per la manutenzione programmata e per i quali non potrà comunque dovrà mai essere superiore in rottura di giacenza. I costi di approvvigionamento si intendono valutati e compensati nell'importo contrattuale a canone e, pertanto, nulla è dovuto ulteriormente all'Appaltatore. La scorta di ricambi e materiali ausiliari sarà immagazzinata e gestita dall'Appaltatore a cui compete, in via esclusiva, anche la custodia del proprio magazzino. L'Appaltatore dovrà indicare al 15% Direttore dell’esecuzione del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo contratto per l’Aeroporto di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDMilano Linate, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, il Valore Commerciale livello di guardia per ciascun ricambio e materiale ausiliario per un arco temporale annuale. Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è prevista una contabilizzazione a misura, è preciso onere dell’Appaltatore provvedere all’approvvigionamento dei ricambi e materiali necessari al fine di concludere i lavori nel tempo prescritto per ciascun affidamento. L’Appaltatore è inoltre tenuto a disporre, sia per gli interventi di manutenzione programmata che per quelli di manutenzione straordinaria, dei mezzi d’opera e delle attrezzature adeguati per numero e tipologia in base alle esigenze esecutive. Esso provvederà, in accordo con la Committente, alla strutturazione ed alimentazione del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sistema informativo fornito dalla stessa (SAP R/3 modulo PM).

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Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Oggetto della presente Richiesta di Offerta è l’erogazione di un servizio di ausilio tecnico all’esercizio delle reti di Lepida SpA in conseguenza termini di urto contro altro veicoloverifica del funzionamento e delle prestazioni delle reti e di analisi, urto contro ostacoli mobili individuazione e fissirisoluzione di eventuali problematiche sulle reti secondo procedure stabilite da Lepida SpA. L’ausilio tecnico garantirà una costante verifica del corretto funzionamento delle reti, ribaltamento l’implementazione di azioni sugli apparati delle reti e la corretta diagnosi dei malfunzionamenti e la relativa risoluzione svolgendo, quando necessario, attività di escalation verso differenti strutture di Lepida SpA o uscita di stradasuoi fornitori. Le reti di Lepida SpA garantiscono la connettività fissa a banda larga e ultralarga e quella mobile e comprendono la rete Lepida in fibra ottica, verificatisi durante in tutte le sue estensioni, le reti wireless e la circolazione su aree pubbliche o private - rete ERretre oltre ai collegamenti acquisiti da Operatori terzi e interconnessi alla rete Lepida. I requisiti tecnici e le specifiche dei servizi richiesti sono indicati al paragrafo 2 (“Requisiti e Specifiche”) della presente richiesta di offerta. Sono ammessi a partecipare alla presente richiesta di offerta i danni materiali soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, secondo quanto disposto dall’art. 34 del d.lgs.n. 163/2006. L’importo annuo massimo previsto per la fornitura , presunto e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video non vincolante, è di euro 49.000,00 (radioquarantanovemila/00) IVA esclusa. L’ammontare complessivo della presente richiesta di offerta, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” per la sua durata prevista in Polizza12 (dodici) mesi con possibilità di due successivi rinnovi annuali (complessivi ulteriori ventiquattro mesi), viene stimato in complessivi euro 147.000,00 (centoquarantasettemila/00) IVA esclusa. Non è riconosciuto alla Ditta aggiudicataria nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per spese di trasferte. Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione dell’offerta da parte di Lepida SpA e potrà essere rinnovato annualmente per complessivi ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, su comunicazione scritta da parte di Lepida SpA Lepida SpA si riserva di non assegnare la fornitura richiesta se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. Lepida SpA si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in caso di un’unica offerta ammissibile, se ritenuta corrispondente alle richieste specificate nella presente richiesta di offerta ed economicamente conveniente. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo parità di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore due o più offerte, Lepida SpA procederà ad aggiudicarla a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa suo insindacabile giudizio alla Ditta Concorrente che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5riterrà più opportuna.

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Ausilio All’esercizio Delle Reti

Oggetto. La Compagnia L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario nella persona del Dirigente ad interim Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, affida alla Società Cooperativa CIRFOOD che, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx accetta e si obbliga ad indennizzare - eseguire il “SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D.LGS. 50/2016 PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA”. Il servizio si svolgerà mediante autonoma organizzazione dell’operatore economico, presso i locali di proprietà dell’Azienda posti in conseguenza Xxx Xxxxxx, x. 00 Xxxxxxx e messi a disposizione della Società per l'esecuzione dell'appalto previa redazione in contraddittorio tra le parti di urto contro altro veicoloapposito verbale di consegna in cui sarà indicato numero e stato di conservazione degli impianti, urto contro ostacoli mobili delle attrezzature e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitiarredi ivi presenti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto: - nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato o CSA) che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale “Allegato A”, facendone parte integrante e sostanziale. - nell’Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non operantematerialmente allegata allo stesso; - nell’Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pertanto la Compagnia ancorché non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma materialmente allegati allo stesso; - nel Progetto di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale riassorbimento del personale così come presentato dalla Società in sede di Scoperto nella misura gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5presente contratto, ancorché non materialmente allegato allo stesso.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione Con Applicazione Dei Criteri Ambientali Minimi Ai Sensi Dell’art. 34 d.lgs. 50/2016 Per Gli Studenti Frequentanti L’accademia Di Belle Arti Di Carrara Cig N. 9304808a76

Oggetto. La Compagnia Il presente documento regola la disciplina della fornitura da parte di TIM S.p.A., degli Apparati in noleggio indicati nella Proposta di Attivazione Sezione Offerta Mobile - Dettagli Tecnici dell’Offerta (di seguito anche “Offerta”) della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Noleggio con il termine “Apparati” si obbliga ad indennizzare - intende il telefono cellulare, la PC Card/Internet Key o il computer portatile, da utilizzare in conseguenza mobilità, omologato per la connessione con la Rete, e che associato alla Carta SIM consentono la fruizione del Servizio da parte del Cliente. I termini “Rete” e “Servizio” hanno il significato loro attribuito nel contratto Multibusiness. Per poter concludere il contratto avente a oggetto il noleggio degli Apparati (di urto contro altro veicoloseguito anche il "Contratto"), urto contro ostacoli mobili il Cliente deve essere titolare di un contratto Multibusiness valido ed efficace e fissideve sottoscrivere la Proposta di Attivazione (di seguito anche “Proposta”), ribaltamento o uscita con allegate le presenti Condizioni Generali di stradaNoleggio. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali di Noleggio troveranno applicazione i termini, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali le definizioni e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiole condizioni del contratto Multibusiness, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaove applicabili. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento Il Cliente non potrà comunque essere richiedere in noleggio un numero di Apparati superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza numero di utenze attivate con il contratto Multibusiness, salvo diverso accordo con TIM. Il numero degli Apparati oggetto del presente Contratto non potrà eccedere il numero delle utenze attive del contratto Multibusiness sottoscritto dal Cliente e, soltanto a fronte di particolari esigenze, il suddetto quantitativo di Apparati potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 10% rispetto al numero di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature utenze attive del contratto Multibusiness di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo riferimento e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e di un Apparato per i contratti con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece meno di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 510 utenze attive.

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Samples: timbusiness.tim.it

Oggetto. La Compagnia Il Consorzio CEV ha intenzione, anche sulla base delle risultanze della presente consultazione, di ribandire una gara pluriennale multilotto di fornitura di energia elettrica per i propri Consorziati. I Soci CEV sono Enti pubblici sull’intero territorio nazionale. L’elenco completo è disponibile nel sito del Consorzio hiip://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ sezione “Soci CEV al 10 Dicembre 2018”. A seguito della gara sarà stipulato un Accordo Quadro con ciascun fornitore aggiudicatario dei singoli lotti. Il fornitore sarà tenuto a rifornire tutte le Amministrazioni che aderiranno all’Accordo. Ciascun Accordo stipulato tra CEV e l’Aggiudicatario del lotto avrà una durata pluriennale, eventualmente prorogabile. I singoli contratti di fornitura attivati dalle Pubbliche Amministrazioni scadranno con la scadenza dell’Accordo tra CEV e ciascun Aggiudicatario. Per garantire una minore esposizione al rischio, dare maggiore stimolo alla concorrenza e agevolare la presentazione di offerte competitive, si obbliga ad indennizzare - pensa di suddividere il quantitativo annuo messo a gara, in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusilotti geografici ma funzionali alla distribuzione dei Soci Cev. È intenzione del Consorzio richiedere quotazioni anche per le Regioni in cui attualmente non ci sono Soci CEV. Si precisa che: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radioil quantitativo massimo non è garantito; • non è conosciuta a priori la distribuzione delle adesioni, lettori né in termini geografici, né quantitativi, né qualitativi; • sulla base della normativa vigente – Legge 135/2012 art. 1 comma 7 – “ … E’ fatta salva la possibilità di compact diskprocedere ad affidamenti, televisorinelle indicate categorie merceologiche, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che il valore degli gli stessi - se “non conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional committenza o a procedure di evidenza pubblica, e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% prevedano corrispettivi inferiori almeno del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili 10 per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa cento per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5committenza regionali.”

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Energia Elettrica Per I Consorziati Cev

Oggetto. La A fronte del versamento di tutti i premi annui fissati nel loro ammontare al momento della conclusione del contratto in base a quanto previsto all’Art. 8, il presente contratto di assicurazione garantisce, in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto all’Art. 11 I); in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, è previsto, sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, l’esonero dal pagamento dei premi residui, la corresponsione di un capitale a scadenza e la corresponsione di un capitale addizionale di importo fisso in base a quanto previsto all’Art. 11 II); in caso di decesso, prima della scadenza del contratto dell’Assicurato, genitore del Beneficiario, con contestuale o nei successivi sei mesi decesso dell’altro genitore del Beneficiario, sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la Compagnia si obbliga ad indennizzare - corrisponderà oltre a quanto previsto precedentemente un ulteriore capitale addizionale di importo fisso in base a quanto previsto all’Art. 11 III); in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza un’invalidità totale e permanente, è previsto, sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, l’esonero dal pagamento dei premi residui della garanzia principale secondo quanto previsto all’Art. 11 IV). Inoltre in caso di urto contro altro veicoloscelta alla sottoscrizione del contratto del Piano Università o del Piano Master sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi e alle condizioni successivamente previste, urto contro ostacoli mobili e fissila Compagnia corrisponderà un Bonus come definito all’Art. 11 “Bonus”. Infine, ribaltamento in caso di scelta alla sottoscrizione del contratto della garanzia complementare facoltativa, in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a infortunio o uscita a infortunio per incidente stradale da circolazione, è prevista la corresponsione di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori un capitale addizionale di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e importo fisso in base a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaquanto previsto all’Art. 11.1. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità vita dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia corrisponderà al diritto di rivalsa Contraente che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia eserciti il diritto di rivalsa per riscatto regolato all’Art. 14 un capitale determinato secondo le somme eventualmente percepite modalità ivi definite. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere comportarne la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sua esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Termine Fisso a Premio Annuo Costante E Prestazione Rivalutabile

Oggetto. La Compagnia Il contratto fra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e l’AIOP della Provincia di Bologna 2016-2018, prorogato agli anni 2019-2020, è prorogato sino al 31.12.2021 sia per quanto riguarda l’offerta e gli obiettivi di appropriatezza e produzione, se non modificati e integrati da specifici piani di produzione concordati fra i singoli Ospedali Privati Accreditati e le Aziende USL di Bologna e di Imola nel corso del 2021, sia per la parte normativa ed economica, se non modificate e integrate nel presente contratto. Qualora modificate e integrate, resta valido quanto previsto nelle parti e articoli del vecchio accordo ove non sia disposta esplicitamente la loro abrogazione e ove resti coerente il loro contenuto con quanto qui modificato. Quanto sopra nelle more della definizione in sede regionale dell’Accordo AIOP- RER valevole per l’anno 2021, che le parti s’impegnano a recepire nei contenuti normativi ed economici. In riferimento al coinvolgimento degli Ospedali Privati Associati AIOP nella rete ospedaliera della gestione dell'emergenza COVID-19 si obbliga richiamano i contenuti del contratto di fornitura siglato tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e l’AIOP della Provincia di Bologna in data 02/11/2020. Le parti concordano, inoltre, di sviluppare specifiche progettualità finalizzate al recupero delle liste di attesa sospese (con particolare riferimento alle liste di attesa chirurgiche), in base a quanto previsto nella nota RER PG/2020/0117030 del 11/02/2020. Gli Ospedali Privati Accreditati si rendono disponibili ad indennizzare - eseguire interventi chirurgici su pazienti in conseguenza lista di urto contro altro veicoloattesa presso l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero Universitaria. Tali progettualità dovranno essere espressamente autorizzate dalla Direzione Generale Cura della Persona, urto contro ostacoli mobili Xxxxxx e fissiWelfare e verranno predisposti, ribaltamento o uscita di stradacon le singole OPA, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusispecifichi contratti. Le Strutture si impegnano, altresì, a: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radioaderire alla rete SOLE, lettori nei termini previsti dalla Regione, al fine di compact diskgarantire il recupero della ricetta dematerializzata e l’invio dei referti al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che essere in linea con le regole del Piano Regionale Governo Liste di Attesa PRGLA 2019-2021 (dgr 603/2019); • ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero della Salute per il valore degli stessi - se “non monitoraggio delle Grandi Apparecchiature Sanitarie (GrAp) in uso presso le strutture, sulla base di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional quanto previsto dal DM 22.04.2014 e trascritto indicato nella casella “Optional nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Accessori non di Serie” prevista Welfare prot. PG/2019/0787986. Ai fini e per gli effetti del presente contratto, gli Ospedali Privati accreditati devono essere in Polizzapossesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti all’art. 3 dell’Accordo Quadro Regione Xxxxxx Xxxxxxx-Ospedali accreditati AIOP 2016-2018 e devono mantenere tali requisiti per tutta la durata del presente contratto, pena la decadenza del contratto stesso. In caso particolare si prende atto che gli Ospedali Privati: • sono accreditati per le funzioni ospedaliere ed ambulatoriali esercitate in autorizzazione, se- condo i requisiti di Xxxxxxxx accreditamento stabiliti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx e dalla normativa nazionale in materia; • hanno autocertificato il risarcimento possesso dei requisiti soggettivi, ovvero gli OPA non potrà comunque essere superiore al 15% si devono trovare, a causa di atti compiuti od omessi, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,3,4,5 lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 dell’art.80 del valore assicurato riferito al veicolo oggetto d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione sostituti- va in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 38 del decre- to del Presidente della Polizza con il massimo di 5.000,00 EuroRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445; • hanno fornito all’Azienda USL tutta la documentazione antimafia. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore In conformità a nuovo superiore a 500,00 Euroquanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e dell’art. 1916 4 dell’«Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’Azienda USL di Imola», l’AUSL di Bologna comunica alla Prefettura, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) i dati relativi ai singoli OPA e ai soggetti di cui all’art. 85 del Codice Civile nei confronti d. lgs. 159/2011, ai fini del rilascio delle informazioni di terzi responsabili per cui agli art. 91 e 94 del suddetto d.lgs.. Gli OPA sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente alle Aziende USL ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitomodifica intervenuta negli assetti proprietari, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

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Samples: Contratto Di Fornitura Tra Azienda Usl Di Bologna, Azienda Usl Di Imola E Ospedali Privati Associati Aiop Per La Fornitura Di Prestazioni Sanitarie

Oggetto. La Compagnia L’oggetto del presente capitolato prestazionale consiste nell’affidamento dei servizi tecnici afferenti alla realizzazione e completamento dei lavori di esecuzione di ricostruzione dell’edificio scolastico sito alla Via A. Moro, compreso opere impiantistiche elettriche, termiche, idrauliche ecc.,. Il luogo di esecuzione dei lavori è si obbliga ad indennizzare sviluppa in corrispondenza di Via A. Moro Data la complessità e l’importanza strategica dell’intervento, nonché i tempi di esecuzione dello stesso -, l’incarico in oggetto dovrà essere espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalità, che assicurino adeguata presenza e costante assistenza in cantiere, in modo da garantire la realizzazione delle opere nei tempi certi e coerenti con i costi preventivati. Lo svolgimento delle attività tecniche, secondo le prescrizioni contenute nei documenti progettuali (progetto esecutivo delle opere) e in conformità alla normativa vigente, prevede tutte le attività inerenti ai servizi di direzione lavori, di controllo tecnico, contabile ed amministrativo, di sorveglianza del cantiere, di supporto alle operazioni di collaudo - comprese le ulteriori attività tecniche/amministrative accessorie - e di coordinamento della sicurezza in conseguenza fase di urto contro altro veicoloesecuzione. Oltre alle attività tecniche di cui sopra, urto contro ostacoli mobili quale prestazione accessoria, in relazione alla vicinanza degli edifici di civile abitazione e fissinon, ribaltamento o uscita esistenti lungo l’area oggetto degli scavi, l’Affidatario dovrà espletare la preventiva ricognizione dello stato, attuale e in corso d’opera, di stradatali manufatti di proprietà di terzi, verificatisi durante con una campagna di approfondimento dello stato di conservazione delle strutture edilizie di sopra e sottosuolo (coperture, tamponamenti, serramenti, cantine, box, muri fuori terra, ecc.). Tale attività ricognitiva e di catalogazione, da svolgersi quindi sotto la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Europropria responsabilità, dovrà essere specificato marcaeseguita edificio per edificio con descrizione dello stato di fatto e degli elementi costitutivi degli edifici stessi così come sopra sommariamente indicato, tipo con particolare riguardo al degrado statico e modellomaterico eventualmente riscontrato. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata La ricognizione descritta e le verifiche periodiche saranno svolte coinvolgendo l’Appaltatore dei lavori, con l’eventuale supporto di quest’ultimo, secondo le modalità ritenute più idonee dall’Affidatario, eventualmente da concordare con la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteStazione appaltante; a titolo esemplificativo, la Compagnia rinuncia al diritto ricognizione potrà avvenire mediante relazione di rivalsa che dettaglio, schede di sintesi e restituzione fotografica delle evidenze, da consegnare alla Stazione appaltante prima dell’inizio di qualunque attività di scavo, movimento terra, perforazioni, ecc. Sulla base della prima ricognizione dovranno poi essere svolte le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5verifiche periodiche.

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Samples: www.halleyweb.com

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Il presente accordo di urto contro altro veicolocollaborazione ha per oggetto la gestione dei buoni spesa emessi dal comune di Acqui Terme su apposito supporto cartaceo, urto contro ostacoli mobili a titolo di contributo socio assistenziale, utilizzabili dai beneficiari individuati dallo stesso Comune per finalità di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 2020. In particolare, esso disciplina le modalità di accettazione e fissi, ribaltamento o uscita rendicontazione da parte dell’operatore economico già inserito ne1ll’elenco pubblicato sul sito istituzionale di strada, verificatisi durante tali buoni spesa per la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori fornitura di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione generi alimentari ai cittadini beneficiari degli stessi. L’operatore economico dichiara che il codice ATECO della propria attività è _______________ Con la sottoscrizione del presente accordo le parti non concludono un contratto di fornitura di beni né di prestazioni di servizi. L’operatore commerciale si impegna a cedere ai portatori dei buoni spesa emessi dal Comune esclusivamente generi alimentari (incluse le bevande non alcoliche), con esclusione di qualsiasi altra tipologia di prodotto, fino all’importo pari al valore degli stessi - se “non nominale di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx tali buoni spesa; il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore Comune si impegna a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano rimborsare il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione beni, a seguito della presentazione della documentazione probatoria renderà la garanzia di cui al successivo art. 3. Le parti si danno atto che il Comune non operanteassume alcuna obbligazione per il pagamento di beni ceduti dall’operatore economico per importi superiori al valore del buono spesa. Il valore del presente accordo di collaborazione non è determinabile, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura potendo il Comune garantire che i buoni spesa consegnati vengano utilizzati nell’esercizio commerciale del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sottoscrittore, essendo tale decisione rimessa alla libera determinazione dei beneficiari.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare Oggetto del presente capitolato è l’attivazione di una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale (sociale e sanitaria), in forma di gruppo-appartamento, per cittadini assistiti dal Dipartimento Salute Mentale dell’ASL Napoli 1, che necessitano di specifici ed ulteriori interventi di integrazione e reinserimento sociale attraverso l’acquisizione del maggior grado di benessere e di autonomia nell’abitare e nella vita di relazione, l’acquisizione di abilità e competenze sociali e lavorative, l’acquisizione di ruolo e potere sociale e l’accesso ai diritti di cittadinanza, così come definito nel progetto esecutivo della misura 10.2 del Xxxxx xx Xxxx 0000 xxx Xxxxxx xx Xxxxxx. Il progetto è rivolto a 3 utenti psichiatrici con le seguenti caratteristiche: - età preferibilmente compresa fra i 18 e i 45 anni; - condizioni cliniche di compenso psichico, con disturbi stabilizzati o in fase di remissione; - discreti livelli di autonomia personale; - discreta capacità di autogestione e di osservanza delle regole della vita comunitaria; - assenza o grave conflittualità della rete familiare - mancanza di risorse economiche sufficienti a consentire l’autonomia abitativa e l’automantenimento; - in conseguenza carico da almeno tre anni nei Servizi di urto contro altro veicoloSalute Mentale della ASL NA1 con la partecipazione a programmi terapeutico - riabilitativi individualizzati; - trattamento terapeutico - riabilitativo in fase avanzata, urto contro ostacoli mobili ma con necessità di ulteriori specifici interventi di autonomizzazione e fissireinserimento sociale - Il tempo di permanenza per ogni ospite viene valutato in base alle sue caratteristiche ed ai suoi bisogni Alle attività progettuali parteciperanno anche le utenti che hanno già partecipato alla precedente sperimentazione attuata dal 2010, ribaltamento o uscita piochè, a parere del Nucleo Operativo Integrato, è ancora necessario un intervento assistenziale volto a completare il recupero sociale mediante il completamento del percorso di stradainserimento lavorativo intrapreso. L’inserimento lavorativo delle utenti è uno degli obiettivi fondamentali promosso dal progetto, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori al fine di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi renderle maggiormente responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto una parziale uscita dal sistema assistenziale e di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese proseguire un percorso di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5vita autonoma e indipendente

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Samples: www.comune.napoli.it

Oggetto. La Compagnia L’ Università di Camerino affida in via esclusiva a ERDIS, che come sopra rappresentato, accetta, la gestione, mediante comodato d’uso gratuito, degli immobili che ospitano il nuovo studentato di proprietà Unicam sito in Località Montagnano (anche denominati nel seguito, nel loro insieme, l’Immobile), identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Camerino al Foglio n. 35 mappale 785 Cat.D08, e composto come segue. L’Immobile si obbliga ad indennizzare - compone di 20 moduli abitativi, ciascuno composto da quattro appartamenti ed articolato su due piani, della dimensione di 23,40 ml per 9,95 ml, realizzati in conseguenza legno strutturale rivestito di urto contro altro veicolopannelli isolanti per ottenere le certificazioni ARCA green e CasaClima, urto contro ostacoli mobili e fissiper un totale complessivo di 456 posti letto. Gli appartamenti standard, ribaltamento o uscita nel numero di strada56, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradiosono composti da tre camere con due posti letto, ciascuna con un bagno di pertinenza, un angolo soggiorno/CD/video (radiocucina ed un vano zona notte I restanti n.24 appartamenti, lettori dislocati a piano terra, prevedono una camera singola, al posto di compact diskuna camera con due posti letto, televisoriavente superficie di 13.58 mq ed un bagno di 6.55 mq., registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e da destinare eventualmente a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzapersone diversamente abili. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza Lo Studentato è collegato con il massimo Campus Residenziale Universitario già edificato mediante percorsi carrabili, pedonale e ciclabili. Le aree esterne sono costituite da parcheggi, viottoli pedonali e da aree verdi su cui sono state messe a dimora varie essenze arboree. Il presente contratto ha il fine esclusivo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature consentire ad ERDIS di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurosvolgere presso lo Studentato le proprie attività istituzionali, dovrà essere specificato marcadestinando l’immobile, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata in particolare, ad uso di residenza universitaria per gli studenti aventi diritto, secondo la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato normativa vigente in Polizza. Nel caso invece materia di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili interventi per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia garantire il diritto allo studio. L’esatta estensione e consistenza degli immobili concessi in uso esclusivo ad ERDIS è individuata mediante le planimetrie allegate al presente contratto (di rivalsa seguito “Contratto”) sotto la lettera “…….”, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. Unicam dichiara che gli immobili, tenuto conto della loro destinazione d’uso, sono in regola con tutte le disposizioni di legge ed in particolare con le norme urbanistiche, edilizie, igienico/sanitarie ed antincendio. Il contratto comprende la concessione in comodato d’uso anche degli arredi e di tutti gli impianti di pertinenza degli immobili. Con la presente convenzione lo studentato viene aggiunto agli immobili concessi a ERDIS con convenzione datata 30 luglio 2015 REP. N. 1054, le cui disposizioni devono intendersi parte integrante del presente atto, per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata quanto con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5esso compatibili.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Dello Studentato Di Proprieta’ Dell’universita’ Degli Studi Di Camerino Siti in Camerino Localita’ Montagnano Mediante Comodato D’uso Gratuito

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Gara a procedura aperta per l’affidamento di due Accordi Quadro con attribuzione di quote, suddivisa in conseguenza di urto contro altro veicolodue lotti, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 54 comma 4 lett. a) del Codice Civile nei confronti d. lgs. 50/2016, per la fornitura di terzi responsabili servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni. La presente procedura sarà finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare Lotto con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del danno patitod. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, conservando tuttavia il diritto comma 225, Legge n. 191/2009. Il Lotto 1 verrà aggiudicato a due differenti Operatori Economici in base al posizionamento nella graduatoria finale di rivalsa per merito, con attribuzione di una quota del massimale contrattuale, come di seguito riportato: • al 1° aggiudicatario verrà attribuita una quota di massimale pari a € 280.800.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoPubbliche Amministrazioni Locali secondo l’elenco di cui al par. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. 5 delle Condizioni di Assicurazione - pagfornitura) • al 2° aggiudicatario verrà attribuita una quota di massimale pari a € 187.200.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni Centrali secondo l’elenco di cui al par. 17 5 delle Condizioni di 26 Sezione 5fornitura) Il Lotto 2 verrà aggiudicato a due differenti Operatori Economici in base al posizionamento nella graduatoria finale di merito, con attribuzione di una quota del massimale contrattuale come di seguito riportato: • al 1° aggiudicatario verrà attribuita una quota di massimale pari a € 70.200.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni Locali secondo l’elenco di cui al par. 5 delle Condizioni di fornitura) • al 2° aggiudicatario verrà attribuita una quota di massimale pari a € 46.800.000,00 (su tale quota potranno emettere Contratti esecutivi esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni Centrali secondo l’elenco di cui al par. 5 delle Condizioni di fornitura). L’affidamento dei Contratti esecutivi da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni che saranno specificate nell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo. Per entrambi i Lotti, la determinazione dell’operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive di seguito indicate:

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Samples: www.consip.it

Oggetto. Il presente accordo regola il rapporto tra le Parti avente ad oggetto l’interconnessione tra la rete di trasporto regionale gas gestita da RETRAGAS e la rete di distribuzione locale gas gestita dal DISTRIBUTORE nel Comune di , necessaria al transito del gas attraverso i punti di interconnessione dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione gas, indicati nella tabella in allegato 1 (che include anche la codifica di riferimento per l’identificazione del punto nel sito internet di RETRAGAS in cui sono riportate le caratteristiche tecniche e gestionali di ogni singolo sistema di misura installato) e nella planimetria in allegato 2. I punti di interconnessione sono riconducibili ai due schemi in allegato 3 ovvero punti di interconnessione con cabina di regolazione e misura (tipo MP/bp) e punti di interconnessione dotati di sola cabina di misura (tipo MP/MP). Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le stazioni di misura sono prevalentemente dotate di apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM)). Con riferimento alle nuove disposizioni in materia di misura emanate da AEEG con la delibera ARG/GAS 184/09, la titolarità dell’impianto è attribuita in capo al DISTRIBUTORE. Ne consegue che l’attività di meetering viene svolta dal Distributore stesso secondo gli schemi di realizzazione e le disposizioni tecniche dati dalla normativa in vigore. La Compagnia cabina di regolazione presente nei punti MP/bp è a carico del DISTRIBUTORE, essa deve essere realizzata e manutenuta in conformità con la normativa vigente, tra cui le norme UNI-CIG 8827 e UNI-CIG 10390. Il DISTRIBUTORE si obbliga ad indennizzare - impegna, ai sensi di quanto previsto nel capitolo 10 “Misura del gas” del Codice di rete RETRAGAS ed alle nuove disposizioni della citata delibera AEEG/ARG/GAS 184/09, a garantire a RETRAGAS ed all’impresa Maggiore di Trasporto la possibilità di usufruire pienamente ed in conseguenza qualsiasi momento del diritto di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita accesso all’impianto di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori misura per le verifiche delle attività di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzapropria competenza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito lavori programmati per manutenzioni, rinnovo o potenziamento rete ed impianti a monte del Risarcimento Direttopunto di interconnessione al DISTRIBUTORE, ove risulta totalmente che possano avere effetti sul servizio di distribuzione, RETRAGAS provvederà a darne notizia al DISTRIBUTORE con un preavviso di almeno 30 giorni indicando anche il motivo dei lavori e la relativa durata. XXXXXXXX si impegna a farsi parte diligente richiedendo le necessarie informazioni agli Utenti delle reti ed inoltre adottando la diligenza dell’operatore prudente e ragionevole al fine di consentire al DISTRIBUTORE di ottemperare agli obblighi di pubblico servizio. In ugual modo il DISTRIBUTORE, nel caso di lavori programmati per manutenzioni, rinnovo o parzialmente impegnata potenziamento reti ed impianti ubicati a valle del punto di interconnessione RETRAGAS, che comportino una variazione delle allocazioni di gas per un dato punto (in aumento o in riduzione temporanea) o un mutamento dell’assetto della rete (magliature, interconnessioni, disconnessioni) provvederà a darne notizia a RETRAGAS con un preavviso di almeno 30 giorni indicando anche il motivo dei lavori e la responsabilità della controparterelativa durata, la Compagnia rinuncia oltre ad assolvere agli adempimenti previsti nel caso di aumento di portata richiesta. Il DISTRIBUTORE si impegna altresì ad ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 punto 15.3 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare Rete di RETRAGAS. Relativamente al processo di allocazione ed agli obblighi di comunicazione tra RETRAGAS ed il DISTRIBUTORE, si rimanda integralmente a quanto contenuto nel capitolo 9.5.2 del danno patitoCodice di rete di RETRAGAS, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5nonché alla normativa vigente in materia.

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Samples: Accordo Di Interconnessione

Oggetto. La Compagnia L’oggetto del presente Allegato è l'assegnazione della UCARD Freccia Alata al Magnifico Rettore o ad altra figura dell’Università da lui indicata. L’Università , a sua discrezione, previa acquisizione del necessario consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, si obbliga ad indennizzare - impegna a fornire ai Promotori il nominativo della persona in conseguenza di urto contro altro veicolofavore del quale verrà emessa la UCARD Freccia Alata, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante autorizzata da Alitalia stessa sulla base del presente accordo. L’Università si impegna a informare Alitalia qualora (i) il titolare della carta non sia più un dipendente dell’Azienda ovvero (ii) il dipendente non sia più autorizzato a utilizzare la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista carta. Le UCARD Freccia Alata assegnate in Polizzaconformità alla presente procedura saranno valide fino al 30 GIUGNO 2019. Il nome della persona per la quale sarà emessa la UCARD Freccia Alata sarà indicato direttamente dall’Università. In caso di Xxxxxxxx rinnovo del presente Contratto per il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Europeriodo contrattuale anno 2020, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia Alitalia si riserva il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano valutare se mantenere il valore numero di UCARD Freccia Alata assegnate in virtù del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazioneContratto. In caso di sinistro rinnovo del presente Contratto, il nome della persona per la Compagnia richiede quale sarà emessa la Carta potrà essere modificato a esclusiva discrezione dell’Università. Nel caso in cui il presente Contratto non venga rinnovato, il rapporto commerciale con quest’ultimo si concluda ovvero l’Università, a sua discrezione, decida che il dipendente non è più autorizzato a ricevere la UCARD Freccia Alata, il membro, dopo la scadenza della sua Carta, riceverà una nuova carta MilleMiglia corrispondente al Contraente/ Assicurato suo status, mantenendo lo stesso numero della MilleMiglia e il totale di miglia accumulate. L’Università si impegna a collaborare con Alitalia per fornire il nome del dipendente titolare di UCARD Freccia Alata, il cui rapporto di lavoro con la documentazione comprovante l’osservanza società è cessato, in conformità alle procedure che saranno comunicate da Alitalia, in ottemperanza alle normative in materia di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5protezione dei dati personali.

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Samples: www.unisi.it

Oggetto. 2.1 Il Promotore affida all'Ente l'esecuzione della Sperimentazione alle condizioni indicate nel presente Contratto, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche al presente Contratto da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti. 2.2 La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico e dall’Autorità Competente, in conseguenza conformità alla vigente normativa in materia di urto contro altro veicolosperimentazioni cliniche di medicinali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti. 2.3 La Sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e nella versione aggiornata della Dichiarazione di Helsinki (64a Assemblea General WMA, urto contro ostacoli mobili Fortaleza, Brasile, Ottobre 2013) nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e fissiin conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, ribaltamento o uscita nonché di stradaprotezione dei dati personali secondo la normativa vigente. 2.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, verificatisi durante le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto di quanto sopra richiamato. 2.5 Il Promotore e lo Sperimentatore principale, avendo l’obbligo di tutelare la circolazione su aree pubbliche o private - salute dei pazienti, quando ricorrano le circostanze, possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela della sicurezza dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello studio (interruzione del trattamento per i danni materiali pazienti già coinvolti nella sperimentazione, ovvero interruzione dell’inclusione di nuovi soggetti), anche in assenza delle necessarie approvazioni dal parte del Comitato Etico e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video dell’Autorità Competente, fermo restando l’obbligo per il Promotore di informare immediatamente il Comitato Etico e l’Autorità Competente, oltre che i partecipanti allo Art. 2 – Subject of the agreement 2.1 The Sponsor hereby entrusts the Entity with the execution of the Trial under the terms of this Agreement, in accordance with the Protocol and any subsequent amendments, and with the amendments to this Agreement resulting from such amendments formalised by the necessary deeds of amendment, duly signed. 2.2 The Trial is to be conducted in strict compliance with the Protocol, in the version in force as accepted by the Principal Investigator and approved by the Ethics Committee and the Competent Authority in conformity with the laws applicable to clinical drugs trials and the principles of ethics and medical practice followed by the healthcare staff involved in the Trial in any capacity. 2.3 The Trial shall also be conducted in accordance with the principles of the Convention on Human Rights and the revised Declaration of Helsinki for biomedical research involving human subject from 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013 and the current rules of good clinical practice, and in accordance with the applicable laws on transparency, anti- corruption and the current data protection regulations. 2.4 By signing this Agreement, the Parties declare that they know and accept the contents of the above rules and regulations. 2.5 The Sponsor and the Principal Investigator have an obligation to protect patients’ safety and, where required in the circumstances, may take urgent, appropriate measures to protect patients’ safety such as temporarily suspending the Study (radiointerruption of treatment for patients already enrolled or interruption of the enrolment of new patients), lettori di compact diskeven without the necessary approval of the Ethics Committee and the Competent Authority, televisorisubject to the Sponsor's obligation to inform the Ethics Committee and the Competent Authority immediately of any new events, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista the measures taken, and the programme of measures to be taken in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurothe future, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5and will duly complete the procedures required by the applicable laws.

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Samples: Contratto Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica Su Medicinali “ Rafting Trattamento Iniziale Senza Radioterapia Del Linfoma Di Hodgkin (Hl) in Stadio Iniziale E a Buona Prognosi, Così Definito Da Un Basso Volume Metabolico Tumorale E Una Pet Interim Negativa Dopo 2 Cicli Di Chemioterapia " Tra Asst Papa Giovanni Xxiii

Oggetto. La Compagnia Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq. 40, sita in Comune di Biella, Località Favaro, Zona Cimitero, iscritto al NTC di Biella fg. 3, part. 564, Il tutto, per complessivi mq 40 circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”). Il terreno locato, già nella disponibilità della Conduttrice, è utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. La Locatrice, che ha già garantito, garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La Locatrice dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga ad indennizzare - a consegnare alla Conduttrice. La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto presente Contratto, fermi restando i diritti della Polizza con il massimo Conduttrice di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5cui all’art.6.

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Samples: Contratto Di Locazione

Oggetto. La Compagnia Il presente documento stabilisce i termini e le condizioni delle Coperture (i) “Sostituzione del Prodotto in caso di medesimo guasto ripetuto per tre volte in 12 mesi”, e (solo per i Prodotti Frigo) (ii) “Indennizzo per perdita alimenti refrigerati/congelati” di cui lei beneficia gratuitamente per via della stipulazione del Contratto di Servizi, a copertura: del rischio di guasto tecnico o meccanico di medesima natura per tre volte nel corso di dodici mesi consecutivi al Prodotto assicurato o ad un suo componente. In tal caso, lei avrà il diritto di ottenere la sostituzione del Prodotto con un altro prodotto dello stesso tipo e modello o, ove non sia possibile, la sostituzione con un altro prodotto determinato tenendo conto del valore originario del Prodotto sostituito. Ai fini di cui sopra, i dodici mesi saranno computati a decorrere dalla data nella quale è avvenuta la Riparazione relativamente al primo Guasto. Non si obbliga ad indennizzare - considereranno invece separatamente le Riparazioni effettuate in conseguenza virtù del Contratto di urto contro altro veicoloServizi che verranno eseguite nelle 72 ore successive al completamento di una Riparazione, urto contro ostacoli mobili e fissise originate dal medesimo Guasto. Qualora fosse impossibile sostituire il Prodotto, ribaltamento le verrà corrisposto un Indennizzo a parziale copertura del costo di acquisto di un nuovo prodotto, pari al 75% del costo originario del Prodotto, di cui il cliente sia in grado di fornire adeguata evidenza. In mancanza di una ricevuta d’acquisto, verrà fatto riferimento al prezzo raccomandato dal produttore dell’elettrodomestico nella zona ed al momento dell’acquisto da lei dichiarato. Solo per i Prodotti Frigo, delle perdite sofferte dall’Assicurato per il deperimento di alimenti refrigerati e/o uscita congelati a seguito del verificarsi di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature qualsivoglia Guasto Frigo che non rientri tra le esclusioni elencate nella presente Polizza Collettiva. Le Parti stimano convenzionalmente ai sensi dell’articolo 1908 comma 2 del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione Codice Civile che il valore degli stessi - se “non dei beni refrigerati e/o congelati è pari a massimo Euro 100, che costituisce pertanto l’Indennizzo massimo che verrà liquidato dall’Assicuratore al verificarsi di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroun Guasto Frigo, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare salvo l’accertamento del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno da lei effettivamente subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitiLei dovrà osservare le condizioni del Contratto Assicurativo per aver diritto alle Coperture in esso indicate. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà preghiamo di leggere le presenti condizioni di assicurazione prima di aderire al Contratto Assicurativo e di conservarlo con cura. Potrà richiedere una copia delle presenti condizioni in qualsiasi momento per tutta la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura durata del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Contratto Assicurativo.

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Samples: Cessione Del Contratto Assicurativo Ad Un Nuovo Proprietario

Oggetto. La Compagnia si obbliga Oggetto della presente Richiesta di Offerta è la realizzazione di collegamenti in fibra ottica sul territorio dell’Xxxxxx-Romagna (tratte), mediante un listino utilizzato per emettere i singoli ordinativi di fornitura agli Aggiudicatari associati ad indennizzare - ogni tratta da realizzare, listino che include anche la progettazione esecutiva. Si precisa che le eventuali forniture sono elemento funzionale alla realizzazione delle tratte ed in conseguenza ogni caso il loro impatto è non preponderante rispetto ai lavori, risultando ben al di urto contro altro veicolosotto del 30% del valore economico di ogni tratta. Nella presente Richiesta di Offerta sono compresi tutti i lavori, urto contro ostacoli mobili le prestazioni, le forniture e fissii materiali funzionali necessari per consegnare l’opera completamente compiuta e con le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle specifiche disponibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx­tecniche­gare­infrastrutture; il progetto definitivo di ogni realizzazione verrà messo a disposizione da LepidaSpA. Le specifiche e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Richiesta di Offerta. Qualora LepidaSpA utilizzi soggetti terzi per la progettazione definitiva questi non possono essere tassativamente tra gli Aggiudicatari di questa procedura. I singoli progetti esecutivi dovranno essere approvati da LepidaSpA. L’Aggiudicatario è tenuto a realizzare le opere “a regola d’arte”, ribaltamento o uscita secondo le migliori tecniche conosciute, seguendo i criteri di stradabuona economia ed in maniera da rispettare i termini e le modalità realizzative previsti nelle specifiche. L’Aggiudicatario fornirà tutti gli occorrenti materiali, verificatisi durante mezzi, manodopera e quant’altro necessario, con gestione ed organizzazione autonoma ed a proprio rischio. Sarà a carico dell’Aggiudicatario la circolazione su aree pubbliche o private - predisposizione di tutte le pratiche amministrative e l’ottenimento di tutti i danni materiali necessari permessi presso gli Enti preposti per l’esecuzione dei lavori ed il pagamento di tutti gli oneri connessi. Sono ammessi a partecipare alla presente Richiesta di Offerta i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video in possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (radioSOA), lettori regolarmente autorizzata, in corso di compact diskvalidità, televisoriche documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della presente Richiesta di Offerta, registratori e altre apparecchiature del genereoppure (in caso di Ditte Concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione di possedere i requisiti secondo quanto previsto dall’art. 62 D.P.R. 207/2010, presentando la documentazione, richiesta per la qualificazione, conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzane attesta la conformità all’originale. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, è sufficiente l’indicazione del nominativo del progettista, appartenente al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto proprio staff tecnico. In assenza della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartequalificazione per progettazione, la Compagnia rinuncia Ditta concorrente deve incaricare o associare per la redazione del progetto esecutivo un progettista qualificato, di cui all’art. 24, del D. Lgs n. 50/2016. Il progettista deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, deve dichiarare che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016 e il possesso dei requisiti di cui all’art. 254, 255, 256 del D.P.R. 207/2010, e deve possedere il seguente requisito minimo: il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara pena l’esclusione di entrambi i partecipanti che lo avrebbero associato o indicato. Le competenze tecniche e le specifiche dei servizi richiesti sono indicati al diritto Paragrafo 3 “Descrizione delle attività richieste” della presente Richiesta di rivalsa che le compete ai sensi dell’artOfferta. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili L’importo massimo, presunto e non vincolante per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa LepidaSpA per le somme eventualmente percepite attività richieste è di Euro 80.000.000,00 (ottantamilioni/00) IVA esclusa, di cui Euro 1.760.000,00 (unmilionesettecentosessantamila/00) IVA esclusa per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Rispetto alla graduatoria costituita secondo quanto descritto nel paragrafo 5 “Valutazioni delle offerte” l’Accordo Quadro verrà utilizzato secondo i seguenti criteri e le seguenti procedure: L’importo è comprensivo di ogni altro o che potrebbe percepire che eccedano ulteriore onere. Non è riconosciuto all’Aggiudicatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - quelli per spese di trasferta. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010, la categoria specializzata prevalente relativa alle lavorazioni del presente appalto è la OS19 “Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati”. Questa scelta è conseguente alla predominanza di realizzazioni di opere di telecomunicazioni con scavi a corredo. Pertanto al fine di poter partecipare alla presente procedura di selezione è richiesto il valore possesso della certificazione SOA, categoria OS19, classifica VIII (ottava), fermo restando quanto previsto dall’art. 92 del danno subitoD.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. E’ possibile prevedere LepidaSpA si riserva di non assegnare la garanzia “Kasko” solamente fornitura richiesta se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. LepidaSpA si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in caso di un’unica offerta ammissibile, se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazioneritenuta economicamente conveniente. In caso di sinistro parità di due o più offerte per la Compagnia richiede stessa posizione in graduatoria, LepidaSpA procederà alla definizione della graduatoria mediante estrazione a sorte, utilizzando il sistema Xxxxxx.xxx (sistema di generazione di numeri casuali) sulla base dell’ordine cronologico del numero di protocollo dell’offerta economica prevenuta. LepidaSpA si riserva altresì la facoltà di non utilizzare questa procedura qualora dovessero intervenire variazioni, o interpretazioni delle Autorità preposte, al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza quadro normativo e regolatorio relativo sia alle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 che alle singoli fonti di finanziamento citate in premessa tali requisitida non consentire il perfezionamento della procedura di affidamento. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operanteQualora, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% per qualsiasi motivo il rapporto contrattuale con un Minimo Aggiudicatario venga interrotto, è facoltà di 500,00 Euro. Condizioni LepidaSpA proporre l’affidamento del contratto per il completamento della fornitura residua agli altri soggetti presenti in graduatoria e non già affidatari con risposta, di Assicurazione - pag. 17 norma, entro una settimana; tale proposizione avverrà necessariamente al valore economico e secondo le specifiche di 26 Sezione 5qualità del primo Aggiudicatario; qualora vi sia più di un soggetto interessato al completamento della fornitura, si procederà alla selezione per estrazione a sorte, utilizzando il sistema Xxxxxx.xxx (sistema di generazione di numeri casuali) sulla base dell’ordine cronologico del numero di protocollo assegnato alla manifestazione di volontà di eseguire la prestazione da parte dei soggetti interessati.

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Accordo Quadro Relativo Alla Progettazione Esecutiva E Realizzazione Di Reti Ottiche Bul In

Oggetto. La Compagnia 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (d’ora innanzi “Condizioni” o “Accordo”) disciplinano e si obbliga applicano a tutte le forniture di SECO S.p.A. e delle società del Gruppo SECO (di seguito il “Fornitore”) nei confronti dei propri clienti (di seguito il “Cliente”). Ai fini del presente Accordo, il Cliente e il Fornitore saranno congiuntamente denominati di seguito le “Parti”. 1.2 Le presenti Condizioni saranno considerate come accettate se non espressamente rifiutate per iscritto dal Cliente entro 3 (tre) giorni lavorativi dal loro ricevimento che avviene in allegato all’offerta/conferma di ordine. L’accettazione delle Condizioni viene considerata come già avvenuta da parte del Cliente, per cui si escludono le tempistiche come sopra riportate, al momento dell’emissione dell’ordine. 1.3 Le presenti Condizioni sono incorporate nell’offerta e nella conferma di ordine tramite questo riferimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle Parti, eventuali altri termini e condizioni contrastanti o divergenti, successive o precedenti, con le presenti Condizioni non sono riconosciute come valide e, quindi, sono espressamente abrogate. 1.4 Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i contratti/ordini aventi ad indennizzare - oggetto la fornitura dei prodotti fabbricati e/o distribuiti dal Fornitore, salvo diversi accordi. 1.5 Le presenti Condizioni si applicano sia alla fornitura di prodotti da catalogo sia a quelli realizzati su specifica richiesta del Cliente. Non si applicano alla fornitura di prodotti venduti al consumatore finale tramite web che sono disciplinati attraverso le condizioni pubblicate nei siti E-Commerce del Fornitore. 2. ORDINI 2.1 Gli ordini del Cliente (di seguito “Ordine” o “Ordini”) dovranno essere inviati in conseguenza forma scritta a mezzo e-mail, fax, o tramite altri mezzi elettronici e dovranno rispecchiare quanto definito nel preventivo e/o offerta emessa dal Fornitore. 2.2 Gli Ordini che dovranno essere considerati unicamente quali semplici inviti a proporre, potranno essere accettati dal Fornitore attraverso la trasmissione della conferma di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature Ordine. 2.3 L’eventuale accettazione dell’Ordine da parte del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% Fornitore avente contenuto diverso rispetto all’Ordine emesso del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 EuroCliente, dovrà essere specificato marcaconsiderarsi come una nuova proposta e si considererà tacitamente accettata dal Cliente in mancanza di una specifica comunicazione scritta di dissenso che dovrà pervenire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del nuovo Ordine come modificato dal Fornitore. 2.4 A seguito dell’approvazione dell’Ordine da parte del Fornitore, tipo il Contratto si intenderà concluso e modellovincolante per entrambe le Parti. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 53.

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Samples: www.seco.com

Oggetto. La Compagnia fornisce ai soggetti Assicurati le prestazioni elencate nei paragrafi seguenti. La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno assicurativo Se l’Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia non si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante assume la circolazione su aree pubbliche o private - responsabilità per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature causati dall’intervento delle Autorità del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in PolizzaPaese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Nel caso invece in cui attivasse altra Assicurazione, le presenti Prestazioni assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Assicurazione che ha erogato la Prestazione assistenza. Non è possibile erogare prestazioni in natura (Prestazioni assistenza) se la legge o le Autorità competenti nazionali o internazionali lo vietano. Tutti i pagamenti in denaro, anche a titolo di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito anticipo, verranno effettuati con l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato. Gli anticipi saranno concessi se e solo se l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, può fornire adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. I Massimali per ogni Prestazione assistenza sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. ZURICH CONNECT AUTO.CGA - ED. 03.2021 - PAG. 46 di 95 Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia Sinistro che ha dato origine al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’artalla Prestazione assistenza in conformità con quanto previsto all’art. 1916 2952 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoCivile. E’ possibile prevedere la garanzia Formula Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Classic”

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Oggetto. Neafidi S.c.p.A. (di seguito “Neafidi”), una volta che la presente proposta sarà stata debitamente accettata, rilascerà a beneficio della banca/intermediario finanziario una garanzia, accessoria al finanziamento che l’impresa socia ha richiesto ed eventualmente otterrà dalla banca/intermediario finanziario. La Compagnia garanzia prestata da Neafidi a favore della banca/intermediario finanziario riveste le caratteristiche riepilogate nel sopra esteso documento di sintesi nel quale è indicato se la garanzia che verrà rilasciata, sulla base degli accordi convenzionali intervenuti con la banca/intermediario finanziario, sia “a prima richiesta” o “sussidiaria”, a Breve Termine (per tale intendendosi un finanziamento con scadenza inferiore ai 18 mesi) oppure a Medio - Lungo Termine (per tale intendendosi un finanziamento con scadenza superiore ai 18 mesi). In ogni caso la garanzia copre, nella percentuale concordata tra Neafidi e la banca/intermediario finanziario (di norma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali inferiori o superiori, anche per effetto del “Rating di legalità delle Imprese“ di cui al successivo punto 2.1 e 2.2), le somme dovute dall’impresa socia alla banca/intermediario finanziario per capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del finanziamento (con esclusione di qualsivoglia diversa penale) e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario, in relazione all’importo residuo del finanziamento risultante alla data di comunicazione della avvenuta decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 del codice civile, o della revoca, per qualsivoglia motivo, delle linee di credito garantite. Si precisa che, qualora la banca/intermediario finanziario si obbliga faccia rilasciare altre garanzie da soggetti terzi, Neafidi, ferma la solidarietà con il debitore principale (l’Impresa socia) e suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di confidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi nei confronti di questi, quindi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. civ. La garanzia di Neafidi è pertanto prestata solamente in favore della banca/intermediario finanziario ed è escutibile solamente da questa/o (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all’art. 1954 c.c. L’impresa socia, pertanto, si impegna a comunicare agli eventuali terzi garanti quanto segue: - che le garanzie da essi rilasciate non danno luogo a confideiussione con la garanzia rilasciata da Neafidi, trattandosi invece di plurime ed autonome obbligazioni fideiussiorie, correlate ad indennizzare interessi e posizioni ben distinte; - che la garanzia rilasciata da Neafidi, in particolare, oltre che differenziata rispetto a quella rilasciata dai terzi garanti, è anche subordinata a quella rilasciata dal terzo garante; - che, pertanto, Neafidi, una volta escussa dalla banca/intermediario finanziario, potrà agire, ex art. 1203 cod. civ., in xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx garanti, per ottenere da ciascuno di essi il pagamento anche dell’intero importo versato da Neafidi, beninteso sempre nei limiti massimi della garanzia prestata dal terzo garante; - che i terzi garanti, al contrario, nel caso in cui abbiano pagato, per primi, in luogo del debitore principale, prima che la banca/intermediario finanziario abbiano escusso Neafidi, non potranno in alcun caso agire in via di regresso nei confronti di Neafidi. Ai fini dell’accertamento dell’entità delle somme dovute da Neafidi alla banca/intermediario finanziario faranno stato - in conseguenza di urto contro altro veicoloqualsiasi momento e sede, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private fino a prova contraria - i danni materiali libri e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradiole scritture contabili della banca/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaintermediario finanziario. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% escussione della garanzia, l’impresa socia - a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di Neafidi - sarà tenuta a rimborsare tutti gli importi che Neafidi fosse chiamata a corrispondere alla banca/intermediario finanziario a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con esclusione di qualsivoglia diversa penale), e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario, in relazione all’importo residuo del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5finanziamento.

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Samples: Contratto Relativo Alla Concessione Di Garanzia

Oggetto. La Compagnia si obbliga Con la sottoscrizione del presente atto le Parti ritengono bonariamente definita la vertenza descritta in premessa, alle seguenti condizioni che devono intendersi non ricognitive di posizioni di diritto o comunque di ragione vantata dall’una e/o dall’altra delle Parti nella controversia descritta in premessa: - Dolomiti Bus verserà al Comune di Cortina di Ampezzo, a fronte delle molteplici contestazioni e notifiche di verbali di infrazioni di cui all’allegato, l’importo di € 2.230,60; - Il versamento di cui all'alinea che precede, relativo ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa importi che le compete Parti si danno atto essere fuori campo IVA, sarà effettuato entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, con le modalità tempestivamente comunicate dal Comune di Cortina d’Ampezzo a Dolomiti Bus, e il relativo titolo di pagamento recherà quale causale l’esecuzione del medesimo contratto; - Con la sottoscrizione del presente atto le parti definiscono ogni questione sinora sorta in relazione alla sosta dei veicoli di Dolomiti Bus nel piazzale c.d. ex SAD. - Il Comune di Cortina d’Ampezzo, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, consegna a Dolomiti Bus n. 3 autorizzazioni per la sosta (con “targa libera”) dei mezzi di linea di Dolomiti Bus medesima e/o di sue controllate negli stalli del Piazzale c.d. ex SAD; - Con la firma del presente atto, Dolomiti Bus rilascia quietanza dell’avvenuta consegna delle autorizzazione di cui al punto che precede; - Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le autorizzazioni di cui al punto che precede devono intendersi operative ad ogni effetto; - Con la sottoscrizione e la tempestiva esecuzione del presente accordo le Parti ritengono definita ogni pendenza descritta in premessa, senza addebito alcuno dell’una a carico dell’altra e senza ulteriori obblighi di indennizzo, pagamento o risarcimento, ivi comprese spese amministrative o legali per la difesa in giudizio; - In coerenza con quanto precede le Parti rinunceranno ai sensi dell’art. 1916 giudizi pendenti supra indicati, il tutto a spese del Codice Civile nei confronti giudizio totalmente compensate; - Dolomiti Bus, in ragione del presente accordo e della sua tempestiva esecuzione da parte del Comune di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare Cortina d’Ampezzo rinuncia definitivamente all’esecuzione della sentenza del danno patito, conservando tuttavia il diritto Giudice di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese Pace di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Cortina d’Ampezzo n. 18/2013.

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Samples: Accordo Transattivo

Oggetto. La Compagnia fornisce ai soggetti Assicurati le prestazioni elencate nei paragrafi seguenti. La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno assicurativo Se l’Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia non si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante assume la circolazione su aree pubbliche o private - responsabilità per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature causati dall’intervento delle Autorità del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in PolizzaPaese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Nel caso invece in cui attivasse altra Assicurazione, le presenti Prestazioni assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Assicurazione che ha erogato la Prestazione assistenza. Non è possibile erogare prestazioni in natura (Prestazioni assistenza) se la legge o le Autorità competenti nazionali o internazionali lo vietano. Tutti i pagamenti in denaro, anche a titolo di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito anticipo, verranno effettuati con l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato. Gli anticipi saranno concessi se e solo se l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, può fornire adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell’anticipo. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. I Massimali per ogni Prestazione assistenza sono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. ZURICH CONNECT AUTO - TELEPASS.CGA - ED. 07.2020 - PAG. 46 di 95 Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia Sinistro che ha dato origine al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’artalla Prestazione assistenza in conformità con quanto previsto all’art. 1916 2952 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoCivile. E’ possibile prevedere la garanzia Formula Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Classic”

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Samples: assets.ctfassets.net

Oggetto. La Compagnia L’Università si obbliga impegna ad indennizzare assegnare ed erogare n. 1 borsa di studio, della durata di tre anni accademici (2022/23 - in conseguenza 2023/24 – 2024/25), cofinanziata dal MUR, dalla Società e dall’Università, per il corso di urto contro altro veicoloDottorato di ricerca – ciclo XXXVIII, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che vengano perfezionati gli accordi ed assolti gli adempimenti richiesti nel presente atto. La borsa di dottorato di cui al presente atto è messa a concorso tramite il valore degli stessi - se prescritto Bando, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dal non Regolamento di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional Ateneo in materia di Dottorato di ricerca” e trascritto dal Decreto Ministeriale n. 226/2021. L’Università provvederà a conferire la borsa di studio al/alla dottorando/a utilmente collocatosi in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e del Regolamento di Ateneo. Le Parti convengono nel prevedere il coinvolgimento del Finanziatore nella casella “Optional definizione del percorso formativo. Il percorso formativo e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaricerca del/della dottorando/a sarà supervisionato dal tutor dell’Ateneo e dal Coordinatore/Coordinatrice del corso, nonché dal tutor designato dal Finanziatore del progetto. In caso Il dottorando/a, escluso il periodo di Xxxxxxxx formazione e di ricerca all’estero obbligatorio per la durata di minimo sei mensilità, svolgerà l’attività di formazione e ricerca per almeno il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 1550% presso le strutture dell’Ateneo e per la restante parte presso la sede del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con Finanziatore. Sarà cura dei rispettivi tutor pianificare l’attuazione del progetto, nonché effettuare un costante monitoraggio per il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo progressivo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitopositivo sviluppo dello stesso. E’ possibile prevedere prevista, inoltre, una relazione annuale controfirmata da entrambi i tutor, da presentare al Collegio dei docenti all’atto della valutazione per il prosieguo della carriera dottorale. Il tutor dell’Ateneo e il tutor del Finanziatore sono tenuti comunicare tempestivamente e in forma scritta all’ufficio amministrativo della SDA qualsiasi evento che possa comportare una eventuale sospensione o interruzione della frequenza che incida nella erogazione della borsa di studio. L’Ateneo si riserva di sospendere in via cautelativa l’erogazione della borsa di studio al dottorando nei casi di mancato rispetto da parte dell’impresa degli impegni assunti con la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5convenzione.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica Per Il Co Finanziamento Di N. 1 Borsa Di Studio Nell’ambito Del Programma “Dottorato Innovativo” Ai Sensi Del Dm N. 352/2022

Oggetto. La Compagnia Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, gli studenti e le studentesse che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, che siano privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che siano in ritardo con la carriera scolastica, potranno essere regolarmente iscritti e frequentare i CPIA della Regione Campania, nei percorsi di primo livello - primo periodo didattico, per particolari e motivate esigenze, cioè nel caso si obbliga trovino in una delle seguenti situazioni: - seguano le attività didattiche nell’istituto secondario di primo grado con frequenza irregolare; - abbiano un profitto negativo e/o un comportamento inadeguato rispetto al regolamento di istituto; - siano venuti meno al Patto di corresponsabilità sottoscritto; - abbiano interrotto la frequenza scolastica preso l’Istituto Secondario di I Grado cui risultano iscritti. Il singolo CPIA definisce eventualmente in sinergia con le Scuole Secondarie di I grado del territorio di competenza, dei protocolli operativi finalizzati ad indennizzare - istituire una proficua collaborazione nel governo della carriera scolastica degli studenti quindicenni di cui al precedente articolo, che conduca verso il successo formativo, in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento accordo con le famiglie o uscita di strada, verificatisi durante con chi detenga la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitopotestà genitoriale. E’ possibile prevedere a carico dell’istituto secondario di primo grado la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi segnalazione del caso e la trasmissione al mese CPIA territorialmente competente della documentazione che motiva la proposta di prima immatricolazioneiscrizione al CPIA, previa condivisione con le famiglie degli studenti quindicenni. In caso La citata documentazione per la scelta dell’iscrizione dei quindicenni ad un istituto di sinistro la Compagnia richiede pari grado, ma di diverso ordinamento (quale il CPIA) dovrà essere eventualmente argomentata anche segnalando le specifiche caratteristiche dell’offerta formativa dell’Istruzione degli Adulti, particolarmente utili alla crescita culturale e professionale del quindicenne. La richiesta di iscrizione al Contraente/ Assicurato CPIA del quindicenne e la documentazione comprovante l’osservanza pervenuta al CPIA dall’istituto secondario di I grado verranno considerate dalla Commissione di cui all’art. 5 del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012. Il riconoscimento dei crediti in ingresso e la conseguente valutazione delle potenzialità di apprendimento condurranno la Commissione alla stesura del Piano Personalizzato dello studente e dell’assegnazione ad un Gruppo di livello per la frequenza al percorso di I livello, I periodo didattico presso il CPIA. Qualora sussistano documentate motivazioni pedagogiche e/o formative ed a fronte di uno specifico accordo con l’istituto secondario di I grado, gli enti accreditati alla formazione da Regione Campania che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale potranno iscrivere in tali requisitipercorsi i ragazzi quindicenni che non abbiano ottenuto il titolo di licenza conclusiva del primo ciclo d’istruzione, ferma restando la competenza dei CPIA in materia di rilascio del predetto titolo di studio. La mancata produzione Gli studenti quindicenni iscritti presso i CPIA e frequentanti il primo periodo didattico o frequentanti in convenzione percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti accreditati da Regione Campania alla formazione, dovranno sostenere gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione presso il CPIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla circolare del MIUR-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 48 del 4 novembre 2014 recante ad oggetto :“Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2014/2015” e s.m.i.. L’ U.S.R. per la Campania, la Regione Campania e la ReTAP Campania assicurano azioni di sistema per garantire proprio il supporto istituzionale alle reti territoriali di servizio dei CPIA della documentazione probatoria renderà Campania al fine di: - stabilire organici raccordi tra i CPIA e gli Enti Accreditati che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dei singoli territori, - effettuare un monitoraggio quantitativo e qualitativo dei quindicenni iscritti o trasferiti dagli Istituti Comprensivi ai CPIA. Letto, confermato e sottoscritto Per l’U.S.R. per la garanzia non operanteCampania Il Direttore Generale Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Il 15/02/2023 alle 22:34:00, pertanto Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ha confermato la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzovolonta' di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura 20, comma 1-bis del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5CAD.

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Samples: www.campania.istruzione.it

Oggetto. La Compagnia Il presente Accordo di programma ha per oggetto la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti sotto- scrittori coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito ter- ritoriale N 12, quinta annualità, nelle seguenti aree di intervento: Responsabilità familiari; Diritti dei Minori; Persone Anziane; Contrasto alla povertà; Persone disabili; Azioni di sistema (Ufficio di Piano); Servizi per il Welfare di accesso (Porta Unica di Accesso). I sottoscrittori del presente Accordo di programma intendono, inoltre, gestire in forma associata tutti gli interventi/servizi previsti nel piano Sociale di Zona, a favore dei bene- ficiari del Reddito di Cittadinanza ovvero di persone minori, adulte, anziane, disabili appartenenti a nuclei fa- miliari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza e ogni altro servizio/intervento inserito nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale N 12, quinta annualità, previa stipulazione di apposita convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e suc- cessive modificazioni, secondo quanto stabilito nel medesimo Piano Sociale di Zona. I sottoscrittori del presen- te Accordo di programma si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicoloriservano, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteinfine, la Compagnia rinuncia al diritto facoltà di rivalsa che gestire in forma associata, previa stipulazione di apposita convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. servizi/interventi anche non inseriti nel Piano Sociale di Zona, comunque attivati sul territorio dell’Ambito territoriale N 12, qualora la gestione associata di servizi e/o inter- venti sia ritenuta dai sottoscrittori una modalità di gestione capace di promuovere e rendere agevoli esperienze di cooperazione per rafforzare l’azione amministrativa e per realizzare servizi, interventi e progetti per lo svi- luppo delle comunità dell’Ambito territoriale. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti forme di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoconsulta- zione degli enti contraenti, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie e possono prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi costituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5posto degli enti sottoscritto- ri.

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Oggetto. La Compagnia si obbliga Il presente accordo è funzionale a definire i termini con cui Regione Toscana erogherà al soggetto aderente, e/o per suo tramite ad indennizzare - in conseguenza uno o più soggetti produttori, i servizi di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante conservazione digitale a norma “DAX” tramite la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature piattaforma denominata “DigiDoc”. Il rapporto del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, soggetto aderente col produttore dovrà essere specificato marcalegittimato dalla Legge, tipo dallo statuto e/o da specifici accordi convenzionali. La previsione dei soggetti produttori nel presente accordo è finalizzata a valorizzare le forme associative degli Enti Locali e modellola Città Metropolitana di Firenze, consentendo agli Enti di piccola dimensione di avvalersi di competenze specifiche relativamente alla conservazione digitale, spesso assenti nel loro contesto organizzativo, nonché l’ottimizzazione delle risorse economiche pubbliche nell’accesso alla contrattazione aperta regionale. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito L’accordo stabilisce obblighi e responsabilità delle parti relativamente alla conservazione digitale a norma, ed integra e raccorda i rapporti contrattuali tra la ditta affidataria pro-tempore della gestione del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata servizio “DAX” e Regione Toscana, e tra la responsabilità dell’Assicuratoditta affidataria e i soggetti aderenti e/o produttori attraverso lo strumento regionale dei contratti aperti. L’accordo di servizio lascia alla capacità negoziale e alla potestà regolamentare dei singoli Enti locali piena discrezionalità nella definizione dei propri rapporti, l’indennizzo sarà determinato come differenza anche riguardo alla modalità diretta o mediata di adesione alla contrattazione aperta regionale. Gli atti negoziali tra soggetti produttori e soggetto aderente dovranno tenere conto degli impegni assunti dal soggetto aderente con Regione Toscana nel presente accordo di servizio. L’accordo garantisce inoltre la salvaguardia dei documenti e dei relativi metadati posti in conservazione dal soggetto produttore che decida, pur restando fruitore del servizio “DAX”, di modificare la propria posizione riguardo all’accesso autonomo o mediato da un qualsiasi soggetto aderente all’accordo di servizio. Il servizio di conservazione a norma viene erogato in favore del soggetto aderente, e per suo tramite agli eventuali soggetti produttori, in modalità ASP. Il servizio prevede l’esecuzione del processo di conservazione dei documenti inviati dal soggetto aderente o dai soggetti produttori attraverso il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDsoggetto aderente, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata ovvero la responsabilità della controparteconservazione digitale, la Compagnia rinuncia restituzione per la consultazione o l’esibizione dei documenti a fini di accesso o per scopi storici, erogati in base al diritto manuale di rivalsa che conservazione - redatto da Regione Toscana e verificato dalla Soprintendenza Archivistica competente per quanto concerne il rispetto della normativa sulla tutela degli archivi e dei singoli documenti come beni culturali - e sulla base della “documentazione tecnica”, concordata tra le compete ai sensi dell’artparti. 1916 del Codice Civile nei confronti La “documentazione tecnica” definisce le specifiche operative e le modalità di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto descrizione e di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoversamento nel sistema di conservazione digitale delle tipologie di documenti oggetto di conservazione. Essa è composta da una parte standard “di riferimento” pubblicata dalla Regione alla url xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx nella sezione dedicata alle Infrastrutture e Piattaforme di servizio. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese redatta a cura dei referenti e responsabili di prima immatricolazioneriferimento delle Parti per l’erogazione dei servizi per le diverse tipologie di documenti, indicati in esso. In Potrà essere aggiornata in caso di sinistro modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi, e a seguito di eventuali modifiche normative. Regione Toscana si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto aderente ogni aggiornamento delle specifiche tecniche. Il Soggetto Aderente si impegna ad adeguarsi alle modifiche intervenute entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero in un tempo tecnicamente congruo concordato con Regione Toscana. Dal servizio viene garantita la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato restituzione in ogni momento dei documenti trasferiti e conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà corretta conservazione degli stessi, fornendo gli elementi necessari per valutare l’autenticità e la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5validità giuridica degli stessi.

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Samples: Accordo Di Servizio Dax

Oggetto. Il Comune di Lazise affida all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. l’esecuzione del servizio di ingegneria relativo alla redazione del Progetto Esecutivo e successiva realizzazione delle opere per l’”Estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra” In Via Pergole e Via Monbinda così come previsto dal Progetto Definitivo redatto dall’ Xxx. Xxxx Xxxxxxx su incarico di AGS Spa nel luglio 2019. Nel dettaglio la progettazione esecutiva e successiva realizzazione dei lavori riguarderà: - La Compagnia si obbliga ad indennizzare fornitura e posa di circa 500 metri di tubazione a gravità in Gres DN 200 in Via Pergole - La fornitura e posa di circa 100 metri di tubazione a gravità in conseguenza Gres DN 200 in Via Monbinda - La fornitura e posa di urto contro altro veicolocirca 310 metri di tubazione in pressione in PEAD DN 110 PN10 in Via Pergole; - La realizzazione di un impianto di sollevamento fognario equipaggiato con pompe per il sollevamento del refluo fognario alla linea a gravità già realizzata in loc. Xxxxxxxxx di sopra - Il ripristino delle sedi carrabili interessate dall’intervento di progetto. Le lunghezze dei tratti da realizzare così come i materiali indicati potranno subire variazioni e modifiche sulla base dei rilievi di dettaglio che verranno eseguiti per lo svolgimento delle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere. Tali aggiustamenti esecutivi non porteranno comunque a modifiche sostanziali sulla natura e consistenza delle opere oggetto della presente convenzione. Per l’esecuzione del servizio di progettazione Esecutiva AGS potrà avvalersi di professionisti esterni, urto contro ostacoli mobili demandando ai tecnici di AGS l’attività di RUP, project management, supporto e fissi, ribaltamento o uscita verifica del progetto ai fini della validazione da parte del RUP. L’affidamento dei lavori potrà essere effettuato mediante bando di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali gara da esperirisi secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e diretti subiti ss.mm.ii e dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori regolamento interno di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaAGS Spa. In caso alternativa gli stessi potranno essere eseguiti nell’ambito di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato uno dei contratti aperti già in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5essere

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Samples: Contratto Di Servizio/Convenzione Per La Realizzazione Del Ii Stralcio Dei Lavori Di Realizzazione Dell’estensione Della Rete Fognaria in Loc. Mondragon Di Sopra in Comune Di Lazise

Oggetto. La Compagnia Il Consorzio CEV avrebbe intenzione, anche sulla base delle risultanze della presente consultazione, di ribandire una gara pluriennale multilotto di fornitura di gas naturale per i propri Consorziati. I Soci CEV sono Enti pubblici sull’intero territorio nazionale. L’elenco completo è disponibile nel sito del Consorzio hiip://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/ sezione “Soci CEV al 10 Dicembre 2018”. A seguito della gara sarà stipulato un Accordo Quadro con ciascun fornitore aggiudicatario dei singoli lotti. Il fornitore sarà tenuto a rifornire tutte le Amministrazioni che aderiranno all’Accordo. Ciascun Accordo stipulato tra CEV e l’Aggiudicatario del lotto avrà una durata pluriennale, eventualmente prorogabile. I singoli contratti di fornitura attivati dalle Pubbliche Amministrazioni scadranno con la scadenza dell’Accordo tra CEV e ciascun Aggiudicatario. Per garantire una minore esposizione al rischio, dare maggiore stimolo alla concorrenza e agevolare la presentazione di offerte competitive, si obbliga ad indennizzare - pensa di suddividere il quantitativo annuo messo a gara, in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusilotti geografici ma funzionali alla distribuzione dei Soci Cev. È intenzione del Consorzio richiedere quotazioni anche per le Regioni in cui attualmente non ci sono Soci CEV. Si precisa che: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radioil quantitativo massimo non è garantito; • non è conosciuta a priori la distribuzione delle adesioni, lettori né in termini geografici, né quantitativi, né qualitativi; • sulla base della normativa vigente – Legge 135/2012 art. 1 comma 7 – “ … E’ fatta salva la possibilità di compact diskprocedere ad affidamenti, televisorinelle indicate categorie merceologiche, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che il valore degli gli stessi - se “non conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional committenza o a procedure di evidenza pubblica, e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% prevedano corrispettivi inferiori almeno del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili 10 per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa cento per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5committenza regionali.”

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Gas Naturale Per I Consorziati Cev

Oggetto. Forma oggetto del presente Capitolato l’affidamento del Servizio di Asilo Nido del comune di Pozzuoli, così come descritto nell’art. 2 del Bando di gara, che forma parte integrante del presente atto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare concessione riguarda la gestione dell'Asilo nido comunale ubicato in Pozzuoli alla via Xxxxxxx di proprietà dell'amministrazione comunale, al momento della indizione della gara d’appalto è organizzato sulla base della presenza di n° 30 bambini/bambine di età compresa tra i zero e i trentasei mesi così suddivisi: - in conseguenza n. 5 bambini di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza età compresa tra il danno patito dall’Assicurato 0 e i 12 mesi (lattanti); - n. 10 bambini di età compresa tra il 13 e i 24 mesi (semidivezzi); - n. 15 bambini di età compresa tra il 25 e i 36 mesi (divezzi). L’organizzazione indicata al comma precedente ha costituito per la stazione appaltante il quadro di riferimento per il calcolo dei costi di gestione considerati ai fini della determinazione della base d’asta, così come costituisce quadro di riferimento per la predisposizione da parte del concorrente del progetto tecnico da proporre in sede di gara. Resta fermo che nel corso della gestione l’organizzazione dei gruppi di bambini per fasce d’età nelle sezioni sarà determinata dalla qualità e quantità delle iscrizioni nonché dalle indicazioni che in tal senso saranno eventualmente fornite dall’Amministrazione comunale di riferimento, le quali avranno per il concessionario natura prescrittiva, per quanto risarcito nell’ ambito della CARDfrutto di scelte condivise. Il numero di bambini accoglibili, entro il Valore Commerciale rispetto alla ricettività autorizzata, resta comunque determinato con le modalità ed i criteri indicati nel regolamento regionale n. 4/2014. Il quadro prestazionale minimo, pertanto, oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di proposta di concessione da parte del veicolo assicurato concorrente, è la gestione delle attività di seguito indicate: - servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino; - servizio di igiene del bambino; - servizio mensa con il limite preparazione e somministrazione di pasti; - tempo riposo in spazi adeguatamente attrezzati; - svolgimento del Valore assicurato indicato progetto educativo e organizzativo che prevede attività educative e attività ludico- espressive; - attività ricreative di grandi gruppi; - elaborazione di un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in Polizza. Nel caso invece relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione; - gestione amministrativa e riscossione delle tariffe mensili determinate dall’Amministrazione Comunale di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito Pozzuoli quale compartecipazione degli utenti al costo del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5servizio;

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Samples: www.ambiton12pozzuoli.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga presente sezione contrattuale ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata così come dettagliati, unitamente alla consistenza impiantistica, nel Capitolato speciale d’Appalto e suoi allegati nonché di interventi di manutenzione straordinaria, a cui è ricondotta anche la manutenzione a guasto, delle centrali termiche a gas, degli impianti di riscaldamento / condizionamento / ventilazione, degli impianti idrosanitari, degli impianti di produzione aria compressa, dei pozzi di prelievo idrico, impianti di addolcimento acqua, impianto ad indennizzare - in conseguenza osmosi nversa, sistemi di urto contro altro veicolonebulizzazione, urto contro ostacoli mobili e fissirete di distribuzione acqua potabile, ribaltamento o uscita di stradaetc., verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature ubicati nell’ambito del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzasedime aeroportuale. In caso particolare gli interventi riguarderanno le manutenzioni programmate, le opere di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti esistenti, nonché quelle necessarie ad integrarli o mantenerli in efficienza, e gli interventi di manutenzione a guasto fra cui, in particolare, gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, da effettuarsi su indicazione della committente anche in orario notturno e festivo garantendo l’operatività aeroportuale. I lavori dovranno essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle normative e leggi vigenti, nonché in conformità alle prescrizioni di 5.000,00 Euroogni singolo intervento esecutivo approvato dalla Committente. Limitatamente alle sole apparecchiature Per la manutenzione programmata dovrà essere redatto un specifico programma operativo in accordo a quanto richiesto all’art.16. Gli interventi di valore a nuovo superiore a 500,00 Euromanutenzione straordinaria richiesti dalla Committente saranno concordati di volta in volta e comunque, se richiesta, dovrà essere specificato marcagarantita l’attivazione entro le 4 ore successive alla comunicazione trasmessa con le modalità di cui all’art. 16, tipo compreso il sabato ed i festivi. L'Appaltatore è il solo responsabile dell'approvvigionamento di tutti i ricambi generici e modellospecifici e dei materiali ausiliari che saranno utilizzati per la manutenzione programmata e per i quali non dovrà mai essere in rottura di giacenza. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito I costi di approvvigionamento si intendono valutati e compensati nell'importo contrattuale a canone e, pertanto, nulla è dovuto ulteriormente all'Appaltatore. La scorta di ricambi e materiali ausiliari sarà immagazzinata e gestita dall'Appaltatore a cui compete, in via esclusiva, anche la custodia del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDproprio magazzino. L'Appaltatore dovrà indicare al Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Aeroporto di Milano Linate, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, il Valore Commerciale livello di guardia per ciascun ricambio e materiale ausiliario per un arco temporale annuale. Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è prevista una contabilizzazione a misura, è preciso onere dell’Appaltatore provvedere all’approvvigionamento dei ricambi e materiali necessari al fine di concludere i lavori nel tempo prescritto per ciascun affidamento. L’Appaltatore è inoltre tenuto a disporre, sia per gli interventi di manutenzione programmata che per quelli di manutenzione straordinaria, dei mezzi d’opera e delle attrezzature adeguati per numero e tipologia in base alle esigenze esecutive. Esso provvederà, in accordo con la Committente, alla strutturazione ed alimentazione del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sistema informativo fornito dalla stessa (SAP R/3 modulo PM).

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Samples: www.seamilano.eu

Oggetto. La Compagnia Società tiene indenne la Struttura, fino alla concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti di Indennizzo per Periodo di Assicurazione, di quanto sia tenuta a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile dei Danni causati a terzi e al Personale Dipendente, nello svolgimento delle attività e/o competenze istituzionali dichiarate nella Scheda di Polizza, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso sia gratuito e per le quali ha inteso garantirsi. Le spese legali sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento da parte del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale o, se presenti, dei Sottolimiti. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Sottolimite di Indennizzo, le spese giudiziali si obbliga ad indennizzare - ripartiscono tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse con le modalità riportate al successivo Art. 6.2. L’Assicurazione è prestata nella forma Claims Made, ossia opera per Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui tempestivamente denunciate alla Società, purché siano conseguenza di urto contro altro veicoloeventi, urto contro ostacoli mobili e fissierrori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che siano accaduti successivamente alla Data di Retroattività riportata nella Scheda di Xxxxxxx. Relativamente alla garanzia di cui all’Art. 2.1.2 “Malattie Professionali”, l’Assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si siano manifestate durante il valore degli stessi - se “non rapporto di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista lavoro o, in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDogni caso, entro e non oltre 12 mesi dalla sua cessazione e, comunque, durante il Valore Commerciale del veicolo assicurato Periodo di Assicurazione, e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece siano conseguenza di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttoeventi, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata atti e fatti commissivi od omissivi accaduti dopo la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto Data di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Retroattività.

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Samples: www.amtrust.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Le disposizioni di cui al presente capitolato hanno per oggetto la sostituzione di tutti i serramenti della scuola elementare di Albiate, con serramenti in conseguenza alluminio, compreso la rimozione dei serramenti esistenti, il loro trasferimento alle pubbliche discariche, l’installazione di urto contro altro veicolocontrotelai in acciaio zincato messi in opera con ancorante chimico e perni in acciaio ove non presenti o non idonei quelli esistenti, urto contro ostacoli mobili con riempimento e fissi, ribaltamento o uscita isolamento interstizi e la definitiva messa a punto dopo un anno con verifica di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - tutti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione funzionamenti. Si precisa che il telaio dei serramenti esistenti non può essere considerato idoneo a fungere da controtelaio, anche se ridotto, adattato o in qualche modo modificato. L’appalto è previsto a corpo per le seguenti forniture e prestazioni: descrizione lavori Superficie Totale in opera (mq) Q.ta INFISSO COMPLETO DI VETROCAMERA PER FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO. Fornitura e posa in opera di Infisso in alluminio preverniciato (colore a scelta della direzione lavori) a taglio termico e giunto aperto previste dalla norma UNI 10680, compreso fornitura e posa di controtelai in acciaio zincato messi in opera con ancorante chimico e perni in acciaio ove non presenti o non idonei quelli esistenti, con riempimento e isolamento interstizi. Si precisa che il telaio dei serramenti esistenti non può essere considerato idoneo a fungere da controtelaio, anche se ridotto, adattato o in qualche modo modificato. La caratteristica degli infissi e delle parti vetrate dovranno essere rispondenti alle indicazioni minime stabilite nel capitolato speciale d’appalto e il sistema Finestra Vetro dovrà essere rispondente alla trasmittanza prescritta per legge fissata nel valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista U 1,6 W/mqK. La sezione del profilato è in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% funzione del raggiungimento del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Eurotrasmittanza secondo le caratteristiche tecniche del profilato utilizzato. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, Il serramento dovrà essere specificato marcafornito completo di tutta la ferramenta necessaria a dare l’opera perfettamente funzionata e munita di maniglie, tipo maniglioni antipanico, comandi ad altezza uomo necessari all’azionamento delle parti apribili. La tavola unica di progetto individua le uscite di sicurezza esistenti che dovranno essere munite di maniglioni antipanico della tipologia a scomparsa. 2 3,50 Nel prezzo sono compresi gli oneri per la rimozione e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicuratosmaltimento a discarica degli infissi esistenti e delle relative vetrate, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito le opere murarie, i bancali di finitura interni ed esterni, le impalcature, le scale, i trabattelli, l'eventuale utilizzo della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartepiattaforma mobile, la Compagnia rinuncia pulizia finale degli infissi e delle vetrate e ogni altro onere anche non menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Gli elementi prestazionali minimi sono: ▪ profilati in ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, preverniciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680. I serramenti dovranno essere realizzati con profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515; ▪ profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al diritto raggiungimento dei parametri di rivalsa che le compete trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti; ▪ tutti i componenti dovranno rispondere ai sensi dell’art. 1916 requisiti della normativa UNI 3952; ▪ Certificazione prestazione di isolamento acustico del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili serramento minimo pari a Rw 40dB; ▪ trasmittanza termica dell’intero serramento minima U 1,6 W/m2K (valore minimo certificato per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare superficie di serramento); ▪ tutte le superfici vetrate dovranno essere munite in faccia 3 di strato basso emissivo ▪ tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio, e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra; ▪ Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; ▪ Certificazione classe 4 di permeabilità all'aria UNI EN 1026 - UNI EN 12207 ▪ Certificazione classe 9A di tenuta all'acqua UNI EN 1027 - UNI EN 12208; ▪ Certificazione classe C5 di resistenza al carico del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitivento UNI EN 12221 - UNI EN 12210. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma fornitura di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5quanto in oggetto dovrà essere comprensiva di:

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Samples: www.forumtools.biz

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare L’oggetto della collaborazione prevede lo svolgimento di attività di supporto tecnico alle attività di competenza del Servizio LLPP-Patrimonio e Manutenzioni secondo il programma che sarà definito dal Direttore della IV Area Tecnica. A titolo esemplificativo, attività di supporto tecnico nell’ambito delle seguenti attività: - in conseguenza Programmazione, progettazione, realizzazione e collaudo di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili opere pubbliche di cui al Programma triennale dei LLPP e fissi, ribaltamento o uscita piano annuale e al programma degli investimenti dell’A.C - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Gestione dei contratti di strada, verificatisi durante la circolazione locazione patrimonio comunale - Rilascio concessioni suolo pubblico temporaneo e permanente - Rilascio autorizzazioni per impianti pubblicitari su aree pubbliche - Esecuzione di interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici e, più in generale di tutto il patrimonio immobiliare pubblico (viabilità, verde pubblico ecc…) - Aggiornamento continuo delle numerose banche dati quali ad esempio: Piattaforma dei mutui Bei HOME MIUR - La buona scuola Edilizia scolastica - Mutui Bei, la Banca dati BDAP, la piattaforma SNAES-Anagrafe dell'edilizia scolastica ecc… - Autorizzazione agli scavi su sedi stradali - Collaudi e presa in carico di opere di urbanizzazione primaria - Gestione e controllo del Servizio globale energia e dell’appalto di illuminazione pubblica - Procedimenti di esproprio per pubblica utilità - Gestione di segnalazioni e successivi interventi su pubblica illuminazione, verde pubblico, edifici scolastici viabilità ecc.. - Altre attività varie Le istruttorie di cui sopra si intendono comprensive di tutte le attività (compresa predisposizione di tutti gli atti, provvedimenti e delle comunicazioni necessarie, eventuali audizioni e/o private - incontro con i danni materiali tecnici, richieste di integrazioni, comunicazioni e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiocontatti con Enti terzi ecc…) necessarie al fine della conclusione del procedimento oggetto dell’istruttoria stessa senza che nulla sia demandato all’Amministrazione Comunale. L’attività di cui sopra potrà concludersi, lettori a discrezione del Direttore dell’Area Tecnica, con la predisposizione di compact disk, televisori, registratori una relazione tecnica istruttoria firmata dall’incaricato e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non Direttore di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional Settore farà propria nel caso in cui la stessa necessiti di apposito provvedimento a rilevanza esterna al fine di perfezionarne i contenuti dal punto di vista formale e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente rendere opponibili ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5provvedimenti stessi.

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Samples: www.comune.sala-bolognese.bo.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il Locatore, dichiarando di averne titolo ed assumendosi tutte le conseguenti responsabilità civili e penali, concede in conseguenza locazione, al Conduttore che come sopra rappresentato accetta, le porzioni immobiliari situate all’interno dell’immobile, sito nel Comune di urto contro altro veicoloCortina d’Ampezzo, urto contro ostacoli mobili e fissiin xxx Xxxxxxx x. 00, ribaltamento o uscita distinto nel N.C.E.U. di stradadetto Comune al Foglio n. 69, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusiParticella n. 3116, Sub 26-27-28, Categoria D/1, così come meglio individuate nel progetto allegato che, controfirmato da entrambe le Parti, costituisce parte integrante del presente contratto (Xxx.xx 1) e, più precisamente: • gli apparecchi autoradio/CD/video porzione di stanza tecnica al piano ammezzato per il posizionamento di n. 1 (radiouno) Rack per l’alloggiamento di apparecchiature tecniche di trasmissione; • spazio in facciata per l’installazione di una antenna parabolica di diametro 60 cm, lettori necessaria ai fini del transito dei segnali verso l’impianto di compact diskproprietà Rai Way; • Spazio posto all’esterno dell’immobile di cui al primo comma del presente articolo, televisoriposto a sinistra dell’ingresso, registratori necessario ai fini dell’installazione di apparecchiature per il riversamento dei contenuti giornalistici da utilizzare in autonomia, in casi di necessità e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitourgenza. E’ possibile prevedere altresì concessa al Conduttore la garanzia “Kasko” solamente se gia’ facoltà di installare il passaggio di tutti i cavi sia interni che esterni al fabbricato, necessari per il collegamento degli apparati di cui sopra, come evidenziato nel progetto (Xxx.xx 1). Tale facoltà di installazione relativa ai cablaggi è subordinata alle imprescindibili condizioni di messa in sicurezza, di decoro, di ordine e di pulizia dei cavi stessi. Il Locatore dichiara che sugli spazi oggetto della presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi scrittura privata di locazione, non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena disponibilità al mese di prima immatricolazioneConduttore. In caso di sinistro Il Locatore autorizza il Conduttore, ed il personale dallo stesso incaricato/autorizzato, al libero e continuo accesso all’immobile concesso per quanto necessario all’installazione, uso e manutenzione degli apparati. Per questo e per gli interventi urgenti atti a garantire la Compagnia richiede continuità del servizio, il Locatore consegnerà le chiavi dei locali al Contraente/ Assicurato Conduttore sotto la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5propria responsabilità.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Oggetto. Il presente Contratto Condizionato ha per oggetto la predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto, nonché la predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per un importo complessivo pari ad € oltre IVA, al netto del ribasso percentuale dello , % offerto dall’Appaltatore sull’importo posto a base di gara. Con la stipula del presente contratto Condizionato e ferme le condizioni autorizzative sospensive, le parti si impegnano a stipulare successivamente, con le tempistiche, le modalità ed alle condizioni appresso specificate, il Contratto Definitivo. Il Contratto Definitivo avrà per oggetto la predisposizione della documentazione progettuale “cantierabile”, la fornitura in opera, l’avviamento e la successiva supervisione di un impianto di trattamento per il recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (posidonia spiaggiata), con tecnologia “soil washing”, presso l’agglomerato industriale di Alghero – San Marco. La Compagnia Stazione appaltante acconsente a meglio identificare, in sede di stipula del contratto definitivo, le caratteristiche della fornitura a seguito di eventuali prescrizioni dettate dagli enti competenti in sede di verifica di assoggettabilità a VIA e/o all’ottenimento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. La ditta fornitrice provvederà ad espletare prima della sottoscrizione del Contratto Definitivo tutte le attività necessarie finalizzate al conseguimento di tutti gli atti autorizzativi indispensabili per addivenire alla fornitura. Ai fini dello svolgimento delle attività che precedono, la Stazione Appaltante si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento impegna a prestare la massima cooperazione affinché la ditta fornitrice possa ottenere ogni Autorizzazione e/o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaespletare ogni pratica. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo mancata trasmissione, per cause imputabili direttamente all’appaltatore, di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature eventuali integrazioni richieste dagli enti competenti per la verifica di valore assoggettabilità a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente VIA o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 1916 208 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoD.Lgs. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o 152/2006 dell’impianto entro i sei mesi successivi al mese termini stabiliti per presentare le integrazioni, la Stazione appaltante ha facoltà di prima immatricolazione. In caso dichiarare inefficace il presente contratto ed il venir meno dell’obbligo di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza stipula del Contratto Definitivo, nonché di tali requisiti. La mancata produzione procedere all’incameramento della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5provvisoria

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Samples: Contratto Di Appalto Condizionato (Schema)

Oggetto. La Compagnia presente procedura riguarda l’affidamento di un Accordo Quadro per l'affidamento ad un unico operatore economico di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ascrivibili alle categorie XX0, XX0, XX00, da eseguirsi presso le sedi istituzionali e amministrative di Roma in uso a qualsiasi titolo dalla Corte dei conti, come meglio indicato nel Capitolato Speciale d’Applato. L’appalto da affidare è costituito da un unico lotto. In particolare, la presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del Codice non viene suddivisa in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto le caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento sono funzionali all’acquisizione di un’organizzazione integrata di lavori, pertanto, in ragione della tipologia dei lavori stessi, un’eventuale frammentazione comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche inefficienze gestionali. Non è prevista, al contempo, la suddivisione in lotti geografici in quanto i servizi si obbliga ad indennizzare - svolgeranno esclusivamente sul territorio di Roma. L’importo a base d’asta è stato stimato in conseguenza Euro 4.760.000,00, per lavori, al netto di urto contro altro veicoloIva e/o di altre imposte e contributi di legge, urto contro ostacoli mobili nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato in € 240.000,00 Iva e/o altre imposte e fissicontributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. Si precisa tuttavia che gli importi massimi stimati, ribaltamento o uscita di stradacome sopra indicati, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che devono intendersi presunti in quanto rappresentano il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% complessivo del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il corrispettivo stimato massimo di 5.000,00 Euroun insieme di interventi non ancora individuati Per tale motivo, i costi della sicurezza e costi della manodopera saranno entrambi quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 EuroIl costo della manodopera sarà quello desumibile, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario regionale di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o che potrebbe percepire che eccedano il valore da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera. Analogamente, i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno computati sulla base del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitiPrezziario medesimo. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà quantificazione di entrambe le voci è deducibile dal computo metrico/progetto relativo ai singoli interventi. L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio dell’Amministrazione, sul capitolo 6000, piano gestionale 05 “Spese per ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l’installazione e la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5manutenzione dei

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Samples: www.corteconti.it

Oggetto. L’oggetto della presente convenzione concerne l’esecuzione da parte di P.A. L’AVVENIRE PRATO di prestazioni di tamponi orofaringei per COVID 19 in modalità drive through per utenti identificati dall’Azienda USL Toscana Centro, presso la postazione collocata, come formalmente comunicato all’Azienda, al seguente indirizzo: Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx angolo Via Reggiana a Prato (PO). La Compagnia si obbliga prestazione deve essere garantita entro un massimo n. 48 ore dal momento in cui alla struttura perviene la richiesta. La Controparte deve garantire prestazioni di tamponi in modalità drive through presso la suddetta postazione, nei giorni settimanali e negli orari indicati nella propria istanza di manifestazione di interesse, o successiva comunicazione formale pervenuta all’Azienda e conservata agli atti di ufficio, fermo restando che la programmazione effettiva del servizio sarà poi concordata con l’Azienda secondo le esigenze da essa rilevate. Le modalità organizzative per l’effettuazione di tamponi COVID19 in modalità drive through sono le seguenti: L’elenco degli utenti da invitare ad indennizzare - effettuare il tampone sarà trasmesso alla Controparte dall’Azienda USL Toscana Centro, o direttamente dalla Regione Toscana mediante Portale Zerocode. L’utente dovrà recarsi, nel giorno e nell'orario stabilito presso il punto prelievo drive through con la propria autovettura a finestrini chiusi posizionandosi, se non è il guidatore, alla sinistra del seggiolino posteriore, dovrà mostrare all'operatore sussidiario del servizio il documento di identità dal finestrino chiuso, dopodiché, solamente dopo aver avuto specifica indicazione, potrà abbassare il finestrino affinché l’infermiere possa effettuare il tampone. Al termine dell'operazione, il paziente dovrà immediatamente chiudere il finestrino e tornare al proprio domicilio. L’oggetto della presente convenzione concerne inoltre l’esecuzione da parte della Controparte di prestazioni di tamponi rapidi, con le modalità che saranno concordate con l’Azienda e in conseguenza base alle disponibilità dichiarate dalla Controparte nella domanda di urto contro partecipazione all’avviso. L’Azienda USL Toscana Centro garantisce: ✓ di fornire, tramite il proprio Laboratorio, il materiale per l'effettuazione dei prelievi, ovvero il tampone; ✓ di fornire il contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali (ROT); ✓ di trasmettere i referti attraverso il Portale Regionale (la trasmissione dell’esito è in capo al medico di medicina generale). La Controparte deve garantire quanto di seguito: ✓ contattare gli utenti e comunicare loro data, orario e modalità di accesso al servizio; ✓ garantire, per ogni postazione, la presenza di un infermiere o altro veicolopersonale sanitario abilitato che effettua il prelievo e di un operatore sussidiario, urto contro ostacoli mobili entrambi dotati dei necessari DPI; ✓ garantire una unità logistica mobile che deve essere collocata all'aperto, possibilmente in prossimità di un'area parcheggio con eventuale tettoia per proteggere gli operatori e fissil'utente dalle intemperie, ribaltamento o uscita oppure può essere allestito gazebo; ✓ garantire di stradaapporre cartelli per indicare alle vetture la direzione del flusso di accesso al servizio, verificatisi durante nonché cartelli ben visibili con l’avvertenza di tenere completamente chiusi i finestrini delle autovetture; ✓ garantire la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiodisponibilità di materiale per la sanificazione dell'unità logistica presso ogni postazione, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà eventi imprevisti; ✓ garantire di comunicare all’Azienda USL Toscana Centro l’esatto indirizzo del posizionamento della loro postazione (piazza, via, eventuali altre specifiche), nonché darne anticipata comunicazione in caso di modifiche; ✓ garantire che i professionisti nell’esecuzione della prestazione si attengano alla ”Istruzione operativa per l’effettuazione del tampone vie respiratorie per paziente sospetto Covid19” che era stata allegata all’avviso pubblicato; ✓ garantire la consegna dei tamponi effettuati al Laboratorio ASLTC, o comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDalla sede ASLTC comunicata dall’Azienda, entro il Valore Commerciale giorno in cui sono stati effettuati; ✓ garantire di effettuare gli adempimenti amministrativi di accettazione del veicolo assicurato paziente con l’inserimento, sulle piattaforme informatiche dei Laboratori, dei dati relativi a nome, cognome, codice fiscale, data nascita; ✓ garantire di segnalare, nei tempi e con le modalità specificate dall’ASLTC, i nominativi di coloro che, risultando impossibilitati all’effettuazione del tampone in modalità drive through, richiedono il limite prelievo a domicilio. ✓ garantire l’applicazione di protocolli, nonché disposizioni, fornite dall’Azienda per lo svolgimento dell’attività oggetto del Valore assicurato indicato presente, nonché in Polizzamateria di sicurezza e sanificazione; ✓ garantire l’utilizzo di procedure informatiche in connessione con l’Azienda, laddove da questa richieste; ✓ garantire la rendicontazione delle prestazioni effettuate giornalmente, eventualmente anche alimentando la piattaforma dati e comunque come da indicazioni dell’Azienda. Nel caso invece Le suddette modalità possono essere oggetto di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente modifiche e/o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa integrazioni che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5saranno formalmente comunicate dall’Azienda.

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Samples: Convenzione

Oggetto. La Compagnia Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq. 80, sita in Comune di Visone, località Cimitero, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Visone, al foglio n. 3, particella n. 296 il tutto, per complessivi mq 80 circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”). Il Terreno locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La Locatrice dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga ad indennizzare - a consegnare alla Conduttrice. La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto presente Contratto, fermi restando i diritti della Polizza con il massimo Conduttrice di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5cui all’art.6.

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Samples: Contratto Di Locazione

Oggetto. La Compagnia si obbliga concessione ha ad indennizzare - oggetto l’immobile destinato, ai sensi della LR 38/2006, a BAR tipologia 2, comprensivo di spazio esterno ubicato all’interno del presso palazzo delle feste. Il bene da affidare in conseguenza concessione è costituito, come meglio evidenziato nelle allegate planimetrie (“Allegato D”), da un locale con aperture dirette all’esterno così composto: ✓ Locale Somministrazione, cucina, bagno e antibagno di urto contro altro veicoloca 92 mq., urto contro ostacoli mobili e fissi✓ mq. 55 ca di area esterna adiacente ingresso di pertinenza; ✓ mq. 95 ca di n.° 2 aree esterna al primo piano con acceso mediante rampa di scale esterna da terrazza adiacente ingresso di pertinenza; ✓ mq. 25 di garage/magazzino In particolare il locale bar è sito all’interno ed al servizio del Palazzo delle Feste, ribaltamento o uscita struttura nella quale vengono prestati servizi di stradacarattere culturale, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radioturistico, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista sportivo in Polizzarelazione alla vocazione dell’immobile stesso. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo Il locale oggetto della Polizza concessione verrà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova precisando che sono presenti degli arredi e delle attrezzature di proprietà del comune a diposizione dell’aggiudicatario. Nel locale sono altresì presenti degli arredi e delle attrezzature di proprietà del precedente conduttore il quale si è dichiarato disponibile a cederle per la somma e alle condizioni da trattare privatamente in separata sede. Qualora il conduttore risultante vincitore all'esito della presente gara e il precedente conduttore non trovassero un accordo sulla cessione di detti arredi ed attrezzature, quest'ultimo ha l'obbligo di lasciare immediatamente libero il locale. Il conduttore qualora necessiti di ulteriori implementazioni modulari o ampliamenti a vario titolo degli immobili esistenti, esclusivamente con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurostrutture mobili, o provvisorie e qualsiasi modifica degli impianti (che andranno certificati nuovamente), dovrà essere specificato marcapreventivamente autorizzato dal competente ufficio tecnico comunale. Il Conduttore in presenza dei necessari presupposti di legge, tipo e modelloprevia autorizzazione scritta dei competenti Servizi Comunali, potrà organizzare sull’area di pertinenza, anche attività ricreative, culturali e del tempo libero nella piena osservanza delle rispettive normative di settore. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’AssicuratoIl Conduttore si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con l’Amministrazione Comunale, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece occasioni di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa manifestazioni ed eventi che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente si dovessero programmare nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5centro congressi.

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Samples: Bando Di Gara

Oggetto. La Compagnia Accordo Quadro per la fornitura di tutta la componentistica ausiliaria necessaria alla manutenzione e/o sostituzione dei sensori (tronchetti elettromagnetici di misura, campane ad ultrasuoni, ecc..) e/o le delle loro componenti elettroniche di misura, di condizionamento e di interfaccia ai sistemi di telecontrollo standard di Acquedotto del Fiora SpA. Le tempistiche e le modalità di consegna della fornitura saranno svolte nell’arco temporale dei 36 mesi. Il Committente si obbliga riserva di ordinare gli articoli oggetto del contratto in relazione al fabbisogno effettivo, con singoli ordini di acquisto, (call off) senza nessun vincolo sulle quantità totali. il presente atto sarà valido a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo contratto e comunque fino al raggiungimento della cifra pattuita dell’accordo quadro. Adf non sarà obbligato in nessun modo ad indennizzare - effettuare ordini al solo fine di raggiungere la capienza dell’Accordo Quadro e che Endress+Xxxxxx Italia S.p.A. non avrà nulla a pretendere. Per quanto riguarda le quantità totali degli articoli, si precisa che le stesse potranno subire delle variazioni (più o meno il 20%) in conseguenza sede di urto contro altro veicoloconferma d’ordine per insindacabili esigenze della suddetta Società, urto contro ostacoli mobili senza che per questo l’Impresa aggiudicataria della fornitura possa accampare alcun diritto o alcuna pretesa di modificare i prezzi e fissi, ribaltamento o uscita gli sconti proposti; pertanto faranno fede solo ed esclusivamente le quantità e le taglie che verranno confermate in sede di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzaemissione dei buoni d’ordine d’acquisto ( call off ). Nel caso invece in cui il Committente non si avvalesse della suddetta facoltà, il contratto si intenderà comunque decaduto e privo di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito ogni effetto al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione senza che il Fornitore possa pretendere compenso alcuno. Contratto quadro: 2 – Caratteristiche costruttive In ordine alle caratteristiche costruttive, conformità della fornitura oggetto del Risarcimento Direttopresente contratto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel • LISTINO PREZZI Endress+Xxxxxx Italia S.p.A (parte integrante del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare presente contratto) • DISCIPLINARE DI FORNITURA COMPONENTISTICA AUSILIARIA PER STRUMENTI DI MISURA Endress + Xxxxxx - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Marzo 2021 (parte integrante del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5contratto)

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Samples: Contratto Quadro

Oggetto. La Compagnia Con il presente contratto individuale si obbliga ad indennizzare - in conseguenza definiscono l’oggetto, la durata ed il trattamento economico correlati all’incarico di urto contro altro veicoloDirettore dell’AIPo, urto contro ostacoli mobili cosi come previsto dagli artt. 9 e fissi22 del Regolamento di Organizzazione della stessa AIPo, ribaltamento o uscita approvato con delibera n. 1 del 19.02.2009, come successivamente modificato ed integrato.. Ai sensi della Deliberazione del Comitato di stradaIndirizzo n. 2/2018, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiol’incarico viene conferito all’ing. Xxxxx Xxxxx, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo presente atto viene assunto alle dipendenze dell’AIPo con contratto di 5.000,00 Eurolavoro di diritto privato a tempo determinato. Limitatamente alle sole apparecchiature Con la sottoscrizione del presente contratto, l’ing. Xxxxx Xxxxx si impegna a svolgere le funzioni connesse con l’incarico, a tempo pieno e nell’interesse esclusivo dell’amministrazione. E' preclusa in ogni caso la possibilità di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurouna concomitante assunzione di uffici, dovrà essere specificato marcacariche, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicuratoobbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il limite presente contratto si affida. Sono fatti salvi eventuali incarichi afferenti il titolo di studio posseduto, a seguito di specifica autorizzazione del Valore assicurato indicato Presidente dell'AIPo; sono altresì fatti salvi incarichi conferiti antecedentemente ed ancora in Polizzacorso, purchè compatibili con la funzione attribuita. Nel caso invece Il Direttore può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di Xxxxxxxx incarichi del tutto occasionali e temporanei, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è di carattere subordinato a tempo pieno e determinato, ha decorrenza dal 01.06.2018 e termina il 31/05/2021 (anni 3); alla scadenza il contratto cessa automaticamente senza obbligo di preavviso, salvo motivata proroga di durata non rientranti nell’ambito superiore ad ulteriori cinque anni, eventualmente oggetto di nuova Deliberazione del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteComitato di Xxxxxxxxx. La definitiva costituzione del rapporto è subordinata al favorevole esito del periodo di prova, la Compagnia rinuncia cui durata viene fissata in sei mesi. Durante tale periodo è in facoltà di ciascuna delle parti recedere dal rapporto, senza motivazione e senza alcun obbligo di preavviso o di indennizzo. Lo stesso rapporto è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste, dalla Legge o dai successivi contratti, integrazioni al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5individuale.

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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro Subordinato a Tempo Pieno E Determinato, Per L’incarico Di Direttore Dell’agenzia Interregionale Per Il Fiume Po

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare Il presente Capitolato Tecnico e le relative Appendici hanno per oggetto l’affidamento di un Multiservizio tecnologico che prevede le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, delle strutture edili e dei complementi, la fornitura dei vettori energetici termico ed elettrico (qualora autoprodotto), l’implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico degli impianti termici e, qualora richiesti, degli impianti di climatizzazione estiva ed elettrici, speciali e di illuminazione. In particolare l’Assuntore svolge i seguenti servizi: Il Servizio di Audit Preliminare di Fornitura (rif. par. 5.4). I Servizi Operativi “A, B e C” (rif. paragrafo 7) suddivisi in: - I Servizi Energetici “A”, a loro volta suddivisi in: - I Servizi Tecnologici con Efficientamento “B”, a loro volta suddivisi in: - Gli Altri Servizi Tecnologici “C”, suddivisi in: Trasversali ai Servizi Operativi attivati, l’Assuntore eseguirà i Servizi di Governo “D”, suddivisi in: L’Assuntore, inoltre, compreso nel canone dei Servizi operativi, deve garantire il Servizio di reperibilità e pronto intervento. L’Assuntore deve altresì svolgere le attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti oggetto dei Servizi attivati mediante la Struttura operativa minima del Personale (rif. paragrafo 7.5) eventualmente migliorata in conseguenza di urto contro altro veicoloofferta tecnica. I Servizi e le relative forniture dovranno essere erogati dall’Assuntore in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private garantire: - i danni materiali Livelli dei Servizi attesi in termini di comfort ambientale (temperatura, umidità relativa, ricambi d’aria, illuminazione, ecc…), massima disponibilità ed efficienza degli impianti e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • sicurezza per le persone e le cose; - gli apparecchi autoradio/CD/video obiettivi di risparmio energetico, attraverso la razionalizzazione e la riqualificazione tecnologica del patrimonio impiantistico, e la diminuzione delle emissioni inquinanti e la conseguente riduzione dell’impatto ambientale; - un parziale e immediato risparmio, per la durata del contratto, relativo all’impegno economico che avrebbe dovuto sostenere per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e straordinaria e, quindi, il superamento della mancanza di capitali da destinare al finanziamento dei progetti o, comunque, la possibilità di destinare le proprie risorse ad altri investimenti; - un totale risparmio, relativo agli interventi effettuati e ai benefici prodotti, nel periodo successivo al contratto di fornitura dei servizi e compatibilmente alla vita utile degli interventi stessi, nonché l'acquisizione della proprietà dei nuovi impianti; - le economie derivanti dalla stipula di un singolo contratto a fronte dell’erogazione di una molteplicità di servizi (radioprogettazione, lettori finanziamento, installazione, etc.). - il superamento delle carenze progettuali e gestionali dell'Amministrazione nel campo dei servizi di compact diskFacility ed Energy Management. Al fine di garantire la qualità dei Servizi erogati dall’Assuntore e per semplificare l’attività di controllo da parte delle Amministrazioni Contraenti, televisorié stato predisposto un Contratto d’Appalto di tipo prestazionale in cui, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non per ogni servizio, vengono definiti i parametri ed i criteri di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista controllo, nonché le penali, delle prestazioni erogate dall’Assuntore. Fatto salvo quanto previsto in Polizza. In caso di Xxxxxxxx emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, il risarcimento non potrà comunque essere superiore Servizio di Audit Preliminare di Fornitura e la redazione del Piano Tecnico ed Economico dei Servizi è remunerato da un importo forfetario determinato dalla consistenza degli immobili oggetto di fornitura e dai prezzi unitari di cui al 15% paragrafo 8.1. Tutti i Servizi Operativi sono remunerati attraverso il pagamento di un importo a canone forfetario e di un eventuale importo extra canone. I Servizi di Governo sono compresi nel canone dei relativi Servizi Operativi ad eccezione del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza Servizio di Anagrafica Tecnica, remunerato con il massimo pagamento di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore un importo a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5canone.

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Samples: Contratto Di Fornitura E/O Contratto Attuativo

Oggetto. La Compagnia 1.1Il Sito funziona da comparatore che utilizza diversi strumenti di calcolo e che consente di ottenere preventivi per la stipula di contratti. Alcuni tra questi strumenti appartengono a terze parti, infatti alcune tra le richieste di preventivo comportano un ulteriore e diverso trattamento di dati personali da parte dell'autonomo titolare e dunque verrà rilasciata, al momento della richiesta, un'apposita informativa con raccolta dei relativi consensi. 1.2In tal senso si obbliga ad indennizzare - in conseguenza segnala che, a seconda del servizio richiesto, il titolare sarà: − per la comparazione e intermediazione di urto contro altro veicolocoperture assicurative: Xxxxxx.xx Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico; − per la comparazione e mediazione delle richieste di finanziamento: Xxxxxx.xx Mediazione Creditizia S.p.A. con socio unico; − per la comparazione delle tariffe di conti, urto contro ostacoli mobili carte, luce e fissigas, ribaltamento o uscita e internet casa: Xxxxxx.xx Ciascun titolare provvederà a fornire idonea informativa circa le finalità e il trattamento effettuato all’atto della richiesta di stradaerogazione del servizio da parte dell’utente. 1.3Ferme restando le peculiarità dei diversi servizi forniti dalle differenti società partner (autonome titolari del trattamento per l’esecuzione dei relativi servizi specifici di calcolo), verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali il servizio principale fornito dalle società del Gruppo Xxxxxx.xx consiste precisamente nella messa a disposizione della fruibilità via interfaccia web dei vari motori di calcolo dei preventivi forniti dai partner e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori nella richiesta automatizzata periodica di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore tali calcoli verso le suddette società con successiva trasmissione degli stessi - se “in favore degli utenti registrati. Il servizio reso è continuativo e periodico, si attiva con la registrazione dell'utente e include quindi: 1. messa a disposizione della fruizione web integrata dei motori di calcolo forniti dalle varie società partner; 2. servizio di aggiornamento del calcolo, con ripetizione automatizzata delle richieste ai diversi specifici motori di calcolo; 3. servizio di inoltro dei risultati di calcolo o di ricalcolo alla scadenza annuale per mezzo e-mail e telefono; 4. assistenza di servizio relativa al prodotto comparato, al rinnovo o alla scadenza annuale, per mezzo di e- mail e telefono; 5. gestione di un’area personale dedicata all’utente all’interno della quale possono essere gestiti tutti i preventivi a seconda del servizio richiesto. Si precisa che le attività di comunicazione e assistenza sono riservate agli utenti registrati e costituiscono un vero e proprio servizio reso dalla Società e costituisce un’obbligazione contrattuale di quest’ultima verso gli utenti registrati, essendo tali comunicazioni ed assistenza espressamente desiderate dagli utenti e non costituendo pertanto attività di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non marketing diretto. 1.4L’utente registrato può richiedere l’interruzione del servizio periodico di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore aggiornamento dei calcoli, scrivendo a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx per richiedere la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartecancellazione dell’account utente, la Compagnia rinuncia al diritto quale comporta necessariamente la cessazione della fornitura dei servizi di rivalsa che le compete accesso ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti motori di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitocalcolo dei partner, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere aggiornamento e ricalcolo periodico; oppure, in alternativa, l’utente potrà procedere in autonomia tramite la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione propria area riservata ovvero scrivere a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5segnalazioni- xxxxxxx@xxxxxx.xx.

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Samples: Condizioni Generali Di Utilizzo Del Servizio

Oggetto. La Compagnia Il Comune di Gargnano, come sopra rappresentato, affida in concessione d’uso a , di seguito denominato concessionario, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, i seguenti beni immobili siti a Gargnano, in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, all’interno del parco pubblico “Fontanelle”: Un’unità immobiliare destinata a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, identificata in Catasto Fabbricati come segue: Sez. GAR, Fg. 53, mappale 2006, subalterno 4, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 7, consistenza 44 mq, superficie catastale 92 mq, rendita € 1.038,49. Il locale è situato al primo piano di un edificio composto da quattro livelli, all’interno del quale sono presenti anche un locale adibito a ristorante-pizzeria (piano terra) ed un appartamento concesso in locazione (2°e 3° piano). Esso è costituito da: - un unico locale adibito a bar di circa 36 mq; - una terrazza esterna, parzialmente coperta, affacciata sul lago, di circa 85 mq; - un’area verde pertinenziale di circa 105 mq utilizzata anche per l’accesso al bar ed all’appartamento sovrastante; - servizi igienici. Un’unità immobiliare, staccata dal locale ma collocata sempre nel parco pubblico “Fontanelle”, destinata a deposito a servizio del bar, identificata in Catasto Fabbricati come segue: Sez. GAR, Fg. 53, mappale 11342, subalterno 3, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 3, consistenza 9 mq, superficie catastale 17 mq, rendita € 29,75. I beni immobili sopra descritti sono individuati nelle schede catastali di cui all’allegato 1.C. Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio dell'attività. Qualora il concessionario non potesse gestire direttamente l’attività dovrà avvalersi di delegati in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. L’attività si obbliga ad indennizzare - in conseguenza somministrazione di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili alimenti e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, bevande dovrà essere specificato marcaesercitata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, tipo anche con riferimento all’aspetto igienico sanitario. Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo di aree appartenenti al demanio lacuale, il concessionario dovrà inoltrare apposita istanza all’Autorità preposta, nella fattispecie l’Autorità di Bacino dei laghi di Garda e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5d’Idro.

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Samples: www.halleyweb.com

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli da svolgersi attraverso centri di assistenza convenzionati, situati sul territorio del Comune di Scandiano, e consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, in conseguenza ogni momento, del parco veicoli di urto contro altro veicoloproprietà del Comune di Scandiano Tali centri di assistenza, urto contro ostacoli mobili secondo quanto previsto all'art 7 del presente, capitolato devono essere convenzionati con la Ditta aggiudicataria e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante devono assicurare capacità tecnica per la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali manutenzione e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradioriparazione ordinaria/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzastraordinaria dei veicoli oggetto della presente procedura. In ogni caso i Centri di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo assistenza saranno quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta sia che la ditta aggiudicataria ne disponesse prima della presentazione dell'offerta, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Il parco veicoli oggetto della Polizza con il massimo presente procedura, nella sua composizione attuale, si compone di 5.000,00 Euron. 12 veicoli (di cui n. 10 in dotazione al Comune e n. 2 in dotazione all'Istituzione dei servizi educativi e scolastici) come da elenco dettagliato nella scheda allegata (All. Limitatamente alle sole apparecchiature A - Elenco veicoli) che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato. In essa vengono dettagliati per ogni veicolo: Modello, Targa, Alimentazione, Categoria, Anno di valore immatricolazione, Km e (se previsto) allestimento specifico in dotazione. Si precisa che i dati e le informazioni contenuti nella scheda allegata servono esclusivamente a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modellofornire informazioni di massima delle caratteristiche generali del parco veicoli del Comune di Scandiano. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito Al fine della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteformulazione dell’offerta, la Compagnia rinuncia al Ditta potrà preventivamente e direttamente verificare, previo appuntamento, le condizioni di ogni veicolo (compatibilmente con lo svolgimento dei compiti di istituto degli stessi), influente per la formulazione della offerta stessa, rimanendo espressamente inteso che ogni eventuale inesattezza od incompletezza dei dati forniti dal Comune di Scandiano non darà alcun diritto alla Ditta Aggiudicataria per avanzare pretese di rivalsa che le compete compensi, rimborsi od indennizzi di sorta. Pertanto i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Ditta in base ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e sono conseguentemente fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Ditta di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite relativo rischio e/o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5alea.

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Samples: www.comune.scandiano.re.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Tutti i prodotti della Venditrice sono garantiti per 10 (dieci) anni dalla data di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • emissione della fattura con cui gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totaleprodotti vengono forniti. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale fornita riguarda esclusivamente la sostituzione pura e semplice di Scoperto nella misura prodotti o di componenti degli stessi che risultino difettosi a causa di un difetto di fabbricazione tale per cui i prodotti non siano utilizzabili per l'uso ordinario cui gli stessi possono essere destinati. È escluso dalla garanzia qui fornita ogni risarcimento per spese e/o danni causati dal prodotto difettoso a cose e/o persone. È esclusa dalla garanzia qui fornita la normale obsolescenza dei prodotti o di particolari elementi degli stessi. Sono esclusi dalla garanzia qui fornita i seguenti prodotti: motori, tubi, guarnizioni, ... Sono esclusi dalla garanzia qui fornita prodotti e componenti degli stessi venduti dalla Venditrice ma non prodotti dalla stessa. La garanzia qui fornita è operativa su tutto il territorio nazionale italiano ed europeo. La garanzia qui fornita è valida esclusivamente se l'Acquirente ha fatto pervenire alla Venditrice l'accettazione espressa delle presenti condizioni generali tramite sottoscrizione in calce delle stesse. In mancanza, la Venditrice sarà tenuta a prestare esclusivamente la garanzia secondo le vigenti norme di legge. È onere di chi intende attivare la garanzia provare il difetto di fabbricazione del 15% prodotto, il fatto che esso non fosse riconoscibile al ricevimento del prodotto stesso (vedi articolo 10 delle presenti condizioni generali), e l'avvenuta sottoscrizione delle presenti condizioni generali da parte dell'Acquirente. In mancanza anche di uno solo di questi elementi, la Venditrice non sarà tenuta a prestare la garanzia convenzionale qui fornita. Per poter essere sostituiti, i prodotti difettosi devono essere anticipatamente restituiti alla Venditrice. La restituzione dei prodotti difettosi, in ogni caso, deve essere sempre concordata anticipatamente con un Minimo la Venditrice. La garanzia è da ritenersi valida esclusivamente nel rispetto delle condizioni indicate al seguente punto 11.2. La garanzia decade nei casi indicati al seguente punto 11.3. Dovranno sempre essere rispettate le Indicazioni di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5posa e protezione contro la corrosione esterna indicate al seguente punto 11.4.

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Samples: www.generalfittings.it

Oggetto. La Compagnia 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (d’ora innanzi “Condizioni” o “Accordo”) disciplinano e si obbliga applicano a tutte le forniture di SECO S.p.A. e delle società del Gruppo SECO (di seguito il “Fornitore”) nei confronti dei propri clienti (di seguito il “Cliente”). Ai fini del presente Accordo, il Cliente e il Fornitore saranno congiuntamente denominati di seguito le “Parti”. 1.2 Le presenti Condizioni saranno considerate come accettate se non espressamente rifiutate per iscritto dal Cliente entro 3 (tre) giorni lavorativi dal loro ricevimento che avviene in allegato all’offerta/ conferma di ordine. L’accettazione delle Condizioni viene considerata come già avvenuta da parte del Cliente, per cui si escludono le tempistiche come sopra riportate, al momento dell’emissione dell’ordine. 1.3 Le presenti Condizioni sono incorporate nell’offerta e nella conferma di ordine tramite questo riferimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle Parti, eventuali altri termini e condizioni contrastanti o divergenti, successive o precedenti, con le presenti Condizioni non sono riconosciute come valide e, quindi, sono espressamente abrogate. 1.4 Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i contratti/ordini aventi ad indennizzare - oggetto la fornitura dei prodotti fabbricati e/o distribuiti dal Fornitore, salvo diversi accordi. 1.5 Le presenti Condizioni si applicano sia alla fornitura di prodotti da catalogo sia a quelli realizzati su specifica richiesta del Cliente. Non si applicano alla fornitura di prodotti venduti al consumatore finale tramite web che sono disciplinati attraverso le condizioni pubblicate nei siti E-Commerce del Fornitore. 2. ORDINI 2.1 Gli ordini del Cliente (di seguito “Ordine” o “Ordini”) dovranno essere inviati in conseguenza forma scritta a mezzo e-mail, fax, o tramite altri mezzi elettronici e dovranno rispecchiare quanto definito nel preventivo e/o offerta emessa dal Fornitore. 2.2 Gli Ordini che dovranno essere considerati unicamente quali semplici inviti a proporre, potranno essere accettati dal Fornitore attraverso la trasmissione della conferma di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature Ordine. 2.3 L’eventuale accettazione dell’Ordine da parte del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% Fornitore avente contenuto diverso rispetto all’Ordine emesso del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 EuroCliente, dovrà essere specificato marcaconsiderarsi come una nuova proposta e si considererà tacitamente accettata dal Cliente in mancanza di una specifica comunicazione scritta di dissenso che dovrà pervenire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del nuovo Ordine come modificato dal Fornitore. 2.4 A seguito dell’approvazione dell’Ordine da parte del Fornitore, tipo il Contratto si intenderà concluso e modellovincolante per entrambe le Parti. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 53.

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Samples: www.seco.com

Oggetto. L’Appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere necessarie alla costruzione del nuovo Magazzino per Cargo Handler presso la Cargo City dell’Aeroporto di Milano Malpensa. L’intervento oggetto del presente appalto è costituito dalla realizzazione di un fabbricato ad uso magazzino con annessi uffici operativi ed amministrativi ubicato nell’area Cargo City dell’aeroporto di Milano Malpensa al margine dei piazzali di sosta degli aeromobili cargo. L’intervento, che si colloca a sud del realizzando magazzino merci, è completato da piazzali di sosta e manovra dei mezzi commerciali da e verso il magazzino e da aree di parcheggio per autovetture. L’intervento edilizio, che si presenta morfologicamente unitario, è in realtà destinato ad essere suddiviso operativamente tra due diversi gestori (handler) del traffico merci via aeromobile. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - suddivisione dell’edificio tra i due Handler avviene lungo una direttrice ovest-est in conseguenza modo che ciascun handler abbia una porzione di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili fabbricato affacciato sull’area land-side e fissi, ribaltamento o uscita sull’area air-side. Gli uffici operativi saranno disposti al piano terreno (piano del magazzino) mentre quelli amministrativi saranno ubicati al primo piano su fronte landside. Sempre al piano terra sul fronte land-side trovano collocazione gli uffici della dogana (uno per ogni Cargo). L’intervento ricade nel territorio del comune di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaLonate Pozzolo. In caso sintesi, l’Appalto contempla nel suo complesso, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività principali e lavori: - fornitura di Xxxxxxxx tutti i servizi, prestazioni ed oneri, come riportato e descritto in senso lato nei documenti di appalto ed anche nei capitoli seguenti; - impianto, gestione, manutenzione e spianto del cantiere e relativi servizi per tutta la durata dei lavori, per uso proprio e dei sub-fornitori; - fornitura e manutenzione di uffici e servizi per la direzione dei lavori per tutta la durata dei lavori; - direzione e conduzione del cantiere con proprio personale adeguato e specializzato; - sorveglianza e controllo continuativo accessi al cantiere; - fornitura e messa a disposizione di mano d’opera, strumentazioni e documentazione per l’effettuazione di test e collaudo dei lavori; - gestione e coordinamento di tutti i sub-fornitori necessari per dare le opere complete e finite a regola d’arte; - messa in campo di attività di informazione e formazione, presidi ed opere provvisionali di sicurezza varie per l’effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza per i lavoratori propri, i sub-fornitori ed il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% personale terzo autorizzato all’accesso del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo cantiere; - opere di 5.000,00 Euroscavo parziale di terreno esistente, caratterizzazione, accatastamento e deposito del materiale eventualmente riutilizzabile e smaltimento di quello in esubero; - esecuzione di opere di fondazione e sottofondazione in cemento armato; - esecuzione di riporto strutturale interno ed esterno di materiale inerte; - esecuzione di lavori di rinterro ed impermeabilizzazione contro terra; - esecuzione di opere in cemento armato; - fornitura e montaggio di struttura prefabbricata in c.a.p. Limitatamente alle sole apparecchiature - esecuzione di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroopere in carpenteria metallica; - esecuzione di opere murarie in genere; - esecuzione di opere di impermeabilizzazione e copertura; - esecuzione di opere di finitura in genere, dovrà essere specificato marcaintonaci, tipo pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, ecc.; - fornitura e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicuratomontaggio di serramenti esterni; - fornitura e montaggio di facciate continue; - fornitura e montaggio di rivestimenti di facciata e relative sotto strutture di sostegno in carpenteria metallica; - installazione di impianti elettromeccanici interni ed esterni agli edifici (CDZ, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato riscaldamento, ventilazione, estrazione, idrico-sanitari, spegnimento e quanto risarcito nell’ ambito della CARDrilevazione incendio, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece FM, illuminazione, reti di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttoterra, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile protezione nei confronti delle scariche atmosferiche, antintrusione, segnalazione ed allarme, cablaggio fonia/dati, ecc.); - fornitura e installazione di terzi responsabili impianti di trasporto persone e merci (ascensori); - esecuzione di reti esterne di smaltimento scarichi meteorici e fognari di allacciamento a sotto servizi esistenti; - esecuzione di opere di sistemazione esterna, compreso scavi, rinterri, opere murarie e manufatti in genere, pavimentazioni e finiture, installazioni impiantistiche, cartellonistica e segnaletica stradale, piantumazioni e sistemazioni a verde, ecc.; - attività di reporting e di raccolta di documentazione fotografica a riprova dello stato di avanzamento dei lavori; - partecipazione a riunioni di coordinamento periodico con la Direzione dei Lavori ed i sub-fornitori terzi; - cantierizzazione del progetto esecutivo di appalto con proprio team tecnico e sottomissione alla Direzione dei Lavori di disegni costruttivi delle opere preventivamente alla loro esecuzione; - esecuzione di tracciamenti e loro restituzione grafica rispetto a caposaldi individuati in accordo con la Direzione dei Lavori; - pianificazione e monitoraggio continuativo dei lavori in corso d’opera; - produzione di documentazione tecnica e certificazioni varie a corredo dei lavori eseguiti; - esecuzione di prelievi di campionature ed effettuazione di test in corso d’opera ed alla fine dei lavori in conformità alle disposizioni della normativa vigente ed alle prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori e dai collaudatori; - raccolta, trasporto, deposito, smantellamento e/o recupero differenziato dei rifiuti, nonché di qualsiasi materiale di risulta che verrà prodotto in esecuzione di lavori, in conformità alla normativa vigente, fornendo alla direzione dei lavori ed al Committente le certificazione di legge, i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, abilitazioni e licenze necessari per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare lo svolgimento di tutte le attività in oggetto; - assistenza alla Committente ed alla Direzione dei Lavori per la predisposizione delle documentazioni necessarie ai fini dell’istruzione delle pratiche di agibilità delle opere; - produzione di documentazione “as built” e manuali d’uso e manutenzione. Un vincolo esterno di primaria importanza è costituito dalle esigenze degli utilizzatori ultimi della struttura (Handler), che prenderanno in carico l’edificio. Ciò, in quanto, nelle tempistiche complessive di realizzazione dell’opera, infra meglio dettagliate, è stata presa in considerazione anche la necessità di anticipare il completamento di una porzione del danno patitofabbricato per consentire agli Handler, conservando tuttavia il diritto affittuari dell’immobile, di rivalsa per procedere con le somme eventualmente percepite o installazioni di loro competenza di attrezzature di movimentazione e stoccaggio delle merci. Per una puntuale descrizione dei lavori si rimanda alla “Relazione generale illustrativa” e ai Capitolati Speciali d’Appalto, che potrebbe percepire che eccedano il valore formano parte integrante del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5contratto.

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Oggetto. 2.1- Concessione in uso di immobili: TS LAB concede in uso al Conduttore gli spazi interni posti il piano primo (porzione) del “Centro Servizi Imprese Val di Chiana”, sito in Torrita di Siena, Via Traversa Valdichiana Est, al n^ civico 175/A, censito al foglio di mappa n. 9, Particella n. 467; il tutto come meglio risulta definito con contorno di colore rosso dalla planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale La Compagnia durata del diritto di uso è fissata fino al 15/12/2025, salvo i casi di decadenza e risoluzione anticipata previsti al successivo art. 10. Il Conduttore prende atto che detti locali sono stati concessi in comodato gratuito dal Comune di Torrita di Siena A TS LAB al solo fine insediare negli stessi locali imprese/consorzi che operino nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico, con espressa facoltà a TS LAB di concederlo in uso a terzi per i fini sopra specificati. Il Conduttore prende atto altresì che non potrà effettuare alcun intervento o apportare modifiche ai locali concessi in uso. Il conduttore è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso previsto dal presente contratto. Al termine di validità del presente contratto il Conduttore è tenuto a restituire il locale le attrezzature nello stato di consistenza, efficienza e manutenzione in cui è stato concesso in uso. Alla scadenza del presente contratto, qualora si obbliga riscontrino difetti, manchevolezze o qualunque tipo di inefficienza, il comodatario sarà tenuto a ripristinare le condizioni originarie dell’immobile, a propria cura e spesa, secondo quanto richiesto e ordinato da TS LAB; in caso di inadempienza il Conduttore sarà tenuto a rimborsare a TS LAB gli oneri che lo stesso avrà sostenuto per il ripristino a regola d’arte di quanto contestato; in caso di mancato rimborso di detti oneri entro 30 gg, TS LAB potrà escutere la fidejussione a garanzia degli obblighi scaturenti dal presente contratto a carico del Conduttore. Sono a carico del Conduttore: - tutte le spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile, per i soli vani a disposizione, con esclusione delle parti condominiali - spese ed oneri per le utenze quali acqua, energia elettrica, gas, telefonia, nettezza urbana, nonché le spese per la pulizia interna ed esterna, manutenzione delle aree a verde, ecc.. afferenti le proprie unità, in proporzione alle tabelle millesimali approvate. Il Conduttore non avrà diritto ad indennizzare - alcun rimborso delle spese sostenute per il funzionamento e la manutenzione del bene concesso per l’uso a cui è destinato. Il Conduttore non può apportare –anche se a propria cura e spesa- alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile concesso in conseguenza comodato, senza il preventivo consenso scritto di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaTS LAB. In caso di Xxxxxxxx contrario il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto Conduttore avrà l’obbligo della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore rimessa in pristino a nuovo superiore a 500,00 Europropria cura e spesa salvo, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartecomunque, la Compagnia rinuncia facoltà di TS LAB di ritenere le migliorie senza obbligo di corrispondere alcunché al diritto Conduttore. Il Conduttore esonera espressamente TS LAB da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di rivalsa terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all’uso dell’immobile e delle attrezzature ed all’esecuzione degli obblighi ed oneri di cui al presente contratto. Il Conduttore esonera espressamente TS LAB da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o persone e/o cose o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui al presente contratto, per l’uso dell’immobile, comunque verificatisi nell’immobile stesso, anche a cura di terzi. Il Conduttore si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all’uso dell’immobile ed all’esecuzione degli obblighi ed oneri di cui al presente contratto, le compete ai sensi dell’artprescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.Lgs. 1916 del Codice Civile nei confronti 81/2008 e s.m.i. di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto cui dichiara di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5aver preso piena conoscenza.

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Samples: Contratto Di Concessione Di Beni Immobili in Uso E Di

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il presente contratto è un’Assicurazione Collettiva a premio unico iniziale e successivi premi annui costanti, con la quale la Compagnia, in conseguenza caso di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita morte dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) garantisce al Beneficiario il pagamento di un capitale assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzacome definito all’Art. 6. In caso di Xxxxxxxx sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il risarcimento non potrà comunque essere superiore premio acquisito dalla Compagnia. L’adesione facoltativa alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso. È tuttavia possibile sostituire il rapporto di visita medica oltre che eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dello stesso, con la sottoscrizione di un Questionario Sanitario opportunamente compilato, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia, denominato periodo di carenza, come specificato al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Eurosuccessivo Art. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza7. Nel caso invece di Xxxxxxxx mancata compilazione e sottoscrizione di tale questionario, l’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato non rientranti nell’ambito produrrà effetti. Il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Risarcimento Direttomodulo di adesione non può in ogni caso essere maggiore di € 200.000,00 per Assicurato, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia anche qualora il capitale effettivamente finanziato in base al diritto Contratto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti Mutuo sia maggiore di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazionetale importo. In caso tali casi il capitale assicurato iniziale è sempre pari ad € 200.000,00 per Assicurato. Tale limite è da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di sinistro Mutuo della medesima tipologia di cui al presente contratto che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso e che fossero assicurati con lo stesso prodotto della Compagnia. A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare all’Intermediario un importo pari al premio unico iniziale e successivi premi annui costanti calcolati, secondo le modalità previste all’Art. 4, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la Compagnia richiede causa, fatto salvo quanto previsto al Contraente/ Assicurato successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sua esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte a Premio Unico Iniziale E Successivi Premi Annui Costanti

Oggetto. La Compagnia si obbliga Il COMMISSARIATO intende affidare la concessione per il servizio di vending, attraverso l’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, snack dolci e salati, bevande fredde e prodotti freschi presso un locale identificato dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento (Allegato D) situato al 1°piano del Palazzo di Governo - con accesso in Xxxxx XXX xxxxxxxx x 00, per un periodo di 5 (cinque) anni. I distributori, nuovi di fabbrica, dovranno garantire l’erogazione di bevande calde, snack dolci e salati, bibite e prodotti freschi. I prodotti erogati dovranno essere di alto livello qualitativo, Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria C.F. 8001655022 – pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx contraddistinti da primari marchi e conformi alla disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. L’Impresa offerente nel determinare la tipologia dei tre distributori che intende istallare dovrà considerare:  lo spazio disponibile per il posizionamento dei distributori (vedi planimetria di cui all’Allegato D);  l’erogazione delle tipologie di prodotto dettagliate nel Capitolato, nell’Offerta Tecnica (Allegato n. B) e nell’Offerta Economica (Allegato n. C);  i consumi giornalieri di circa 60 persone (attuale organico della Commissariato con attività lavorativa per 5 giorni a settimana);  I distributori andranno collocati in apposito locale sito al primo piano del Palazzo del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento sito in xxxxx XXX xxxxxxxx x 00, Xxxxxx Il locale è fornito di energia elettrica e presa per l’acqua fredda (senza scarico) Il servizio, oggetto di affidamento, deve essere svolto con le modalità e le tempistiche indicate nelle presenti Norme di Gara, nel Capitolato, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica. Si precisa che, ad indennizzare - aggiudicazione avvenuta, gli elementi dell’offerta tecnica ed economica costituiranno obbligazioni contrattuali; qualora emergessero delle discordanze fra quanto contenuto nelle offerte, nelle presenti Norme di Gara e nel testo del Capitolato Speciale, le norme e condizioni da considerarsi valide saranno quelle più favorevoli al COMMISSARIATO. L’inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria di quanto offerto in conseguenza sede di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita gara costituirà causa di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori revoca dell’aggiudicazione ovvero di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature risoluzione del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non contratto di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5concessione.

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Samples: www.prefettura.it

Oggetto. La Compagnia Con il presente contratto individuale si obbliga ad indennizzare - in conseguenza definiscono l’oggetto, la durata ed il trattamento economico correlati all’incarico di urto contro altro veicoloDirettore dell’AIPo, urto contro ostacoli mobili cosi come previsto dagli artt. 9 e fissi22 del Regolamento di Organizzazione della stessa AIPo, ribaltamento o uscita approvato con delibera n. 1 del 19.02.2009, come successivamente modificato ed integrato.. Ai sensi della Deliberazione del Comitato di stradaIndirizzo n. 2/2018, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiol’incarico viene conferito all’ing. Xxxxx Mille, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo presente atto viene assunto alle dipendenze dell’AIPo con contratto di 5.000,00 Eurolavoro di diritto privato a tempo determinato. Limitatamente alle sole apparecchiature Con la sottoscrizione del presente contratto, l’ing. Xxxxx Mille si impegna a svolgere le funzioni connesse con l’incarico, a tempo pieno e nell’interesse esclusivo dell’amministrazione. E' preclusa in ogni caso la possibilità di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurouna concomitante assunzione di uffici, dovrà essere specificato marcacariche, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicuratoobbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il limite presente contratto si affida. Sono fatti salvi eventuali incarichi afferenti il titolo di studio posseduto, a seguito di specifica autorizzazione del Valore assicurato indicato Presidente dell'AIPo; sono altresì fatti salvi incarichi conferiti antecedentemente ed ancora in Polizzacorso, purchè compatibili con la funzione attribuita. Nel caso invece Il Direttore può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di Xxxxxxxx incarichi del tutto occasionali e temporanei, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è di carattere subordinato a tempo pieno e determinato, ha decorrenza dal 01.06.2018 e termina il 31/05/2021 (anni 3); alla scadenza il contratto cessa automaticamente senza obbligo di preavviso, salvo motivata proroga di durata non rientranti nell’ambito superiore ad ulteriori cinque anni, eventualmente oggetto di nuova Deliberazione del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteComitato di Indirizzo. La definitiva costituzione del rapporto è subordinata al favorevole esito del periodo di prova, la Compagnia rinuncia cui durata viene fissata in sei mesi. Durante tale periodo è in facoltà di ciascuna delle parti recedere dal rapporto, senza motivazione e senza alcun obbligo di preavviso o di indennizzo. Lo stesso rapporto è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste, dalla Legge o dai successivi contratti, integrazioni al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5individuale.

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Samples: Contratto Individuale Di Lavoro Subordinato a Tempo Pieno E Determinato, Per L’incarico Di Direttore Dell’agenzia Interregionale Per Il Fiume Po

Oggetto. La Compagnia Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di immobile urbano/ terreno sito in Via De Gasperi snc presso il campo sportivo comunale, il tutto come risultante dagli atti di concessione edilizia rilasciati dal Comune di Ponte di Piave ( TV ), riportato nel N.C.E.U. di Ponte di Piave (TV) al foglio n° 13 particella n° 1685 (parte), subalterno 12 il tutto come risultava dalle planimetria progettuali allegati alla richiesta di concessione edilizia; il tutto, per complessivi mq 50 circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”). L’immobile locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. La Locatrice, garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, che già detiene, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi risulta idoneo all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La Locatrice dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicoloa consegnare alla Conduttrice, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In nel caso di Xxxxxxxx necessità. La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato presente Contratto in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5cui all’art.6.

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Samples: Contratto Di Locazione

Oggetto. Il Comune di Pula in qualità di proprietario, concede in locazione alla Società GALATA S.P.A che a mezzo della costituita rappresentante dichiara di accettare e che conseguentemente ottiene in godimento, la descritta porzione di terreno di circa mq. 70, adiacente il depuratore comunale, sita nel Comune di Pula (CA, in Viale Nora, censito al Nuovo Catasto Terreni dello stesso Comune di Pula (CA) al Foglio 35 mappale 463, come in precedenza descritta alla lettera a) della premessa, il tutto come risulta dalla rappresentazione grafica contenuta nell'elaborato planimetrico che si allega al presente contratto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. Il terreno locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 3. La Compagnia Parte Concedente garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature collegate o all'impianto radio di cui sopra, nonchè per ogni necessità di manutenzione o di servizio. La Parte Concedente conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La Parte Concedente dichiara, inoltre che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga ad indennizzare - a consegnare alla Conduttrice. La Parte Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto presente contratto, fermi restando i diritti della Polizza con il massimo Conduttrice di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5cui all’articolo 6.

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Samples: Contratto Di Locazione

Oggetto. La Compagnia Stazione Appaltante concede all’Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione del servizio di manutenzione dei sistemi antincendio presso i Presidi dell’Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx, i quali ricomprendono tutti gli impianti e tutte le attrezzature antincendio presenti negli edifici dell’A.O.B., compresi magazzini, archivi, locali tecnici e similari, nonché presso tutte le pertinenze esterne ai fabbricati su cui insistano tali attrezzature o impianti. Rientrano pertanto nella definizione di “sistemi antincendio” sia tutti i beni che gli impianti espressamente elencati nell’art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, a cui espressamente si obbliga rimanda, sia quelli eventualmente ivi non ricompresi. - L’Affidatario si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/16, nel seguito Codice, e ss.mm.ii. - Il servizio affidato è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da quanto offerto in sede di gara sia per quella riguardante la parte economica sia per quella riguardante la parte tecnica. -------- Il servizio sarà reso dall’Affidatario attraverso due distinte tipologie di prestazioni, da corrispondere con pagamento “a canone” o “extra canone”, eseguibili sui predetti sistemi secondo le modalità e le tempistiche descritte nel presente contratto, nel Progetto del Servizio, in particolare nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nei suoi allegati, nelle specifiche tecniche, negli atti di gara e nella documentazione ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicoloessi allegata, urto contro ostacoli mobili e fissinella offerta tecnica depositata dall’Appaltatore, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali documenti tutti ai quali si rimanda integralmente e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzasi considerano qui come materialmente trascritti. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5-----------------------------------------

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Samples: Contratto D’appalto

Oggetto. Forma oggetto del presente Capitolato l’affidamento del Servizio di Asilo Nido del comune di Pozzuoli, così come descritto nell’art. 2 del Bando di gara, che forma parte integrante del presente atto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare concessione riguarda la gestione dell'Asilo nido comunale ubicato in Pozzuoli alla via Xxxxxxx di proprietà dell'Amministrazione comunale, al momento della indizione della gara d’appalto è organizzato sulla base della presenza di n° 30 bambini/bambine di età compresa tra i zero e i trentasei mesi così suddivisi: - in conseguenza n. 5 bambini di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza età compresa tra il danno patito dall’Assicurato 0 e i 12 mesi (lattanti); - n. 10 bambini di età compresa tra il 13 e i 24 mesi (semidivezzi); - n. 15 bambini di età compresa tra il 25 e i 36 mesi (divezzi). L’organizzazione indicata al comma precedente ha costituito per la stazione appaltante il quadro di riferimento per il calcolo dei costi di gestione considerati ai fini della determinazione della base d’asta, così come costituisce quadro di riferimento per la predisposizione da parte del concorrente del progetto tecnico da proporre in sede di gara. Resta fermo che nel corso della gestione l’organizzazione dei gruppi di bambini per fasce d’età nelle sezioni sarà determinata dalla qualità e quantità delle iscrizioni nonché dalle indicazioni che in tal senso saranno eventualmente fornite dall’Amministrazione comunale di riferimento, le quali avranno per il concessionario natura prescrittiva, per quanto risarcito nell’ ambito della CARDfrutto di scelte condivise. Il numero di bambini accoglibili, entro il Valore Commerciale rispetto alla ricettività autorizzata, resta comunque determinato con le modalità ed i criteri indicati nel regolamento regionale n. 4/2014. Il quadro prestazionale minimo, pertanto, oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di proposta di concessione da parte del veicolo assicurato concorrente, è la gestione delle attività di seguito indicate: - servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino; - servizio di igiene del bambino; - servizio mensa con il limite preparazione e somministrazione di pasti; - tempo riposo in spazi adeguatamente attrezzati; - svolgimento del Valore assicurato indicato progetto educativo e organizzativo che prevede attività educative e attività ludico- espressive; - attività ricreative di grandi gruppi; - elaborazione di un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in Polizza. Nel caso invece relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione; - gestione amministrativa e riscossione delle tariffe mensili determinate dall’Amministrazione Comunale di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito Pozzuoli quale compartecipazione degli utenti al costo del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5servizio;

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Samples: www.ambiton12pozzuoli.it

Oggetto. Il Locatore nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno (area nuda) di circa mq….., sita in Comune di Carpi, catastalmente censito al NCT / NCEU …, foglio, particella…. il tutto meglio individuato con colore giallo nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla presente convenzione sotto la lettera _) per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile, costituita da palo porta antenne, apparati e antenne che sarà realizzata a cura e spese della Conduttrice. Il Locatore concede altresì alla Conduttrice l’utilizzazione e l’occupazione degli spazi necessari per il passaggio di cavi, cavidotti, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’ altro necessario all’installazione e al funzionamento degli impianti. L’immobile locato sarà utilizzato per l’installazione e mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. Il Locatore garantisce alla Conduttrice l’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, all’area locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all’ottenimento permessi (ivi compresi gli accertamenti e i rilievi propedeutici all’utilizzo dell’immobile stesso), all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Il Locatore conferma di essere nella piena disponibilità dell’immobile di cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. Il Locatore si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell’immobile di cui al presente contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6. La Compagnia Conduttrice si obbliga impegna ad indennizzare - adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile oggetto della locazione. La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento fatti e/o uscita omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta. La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e diretti subiti che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video codice civile e dalla normativa tutta vigente A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “Responsabilità Civile verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nell’immobile oggetto del presente Contratto di Locazione. La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l’intera durata del presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Conduttrice ha costituito deposito cauzionale di euro 5.000 mediante consegna al Comune di Carpi di (radiofideiussione, lettori polizza fidejussoria ecc...) per lo stesso importo. La conduttrice si impegna a realizzare e posizionare i propri impianti (altezza, dimensioni strutturali dei supporti) in maniera tale che sia possibile concedere ad almeno altri due utilizzatori la possibilità di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature usufruire del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non medesimo supporto per installare apparati di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatelecomunicazione. In caso di Xxxxxxxx inadempienza il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza Comune potrà, con giusta causa e previa diffida, risolvere il massimo contratto, fatta sempre salva la possibilità per la Conduttrice di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra adeguare il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o supporto entro i sei mesi successivi al mese termini indicati dal Comune. Il Comune locatore si riserva la facoltà di prima immatricolazione. In locare in tutto o in parte il medesimo oggetto anche ad altri gestori o soggetti che intendano fruire dell’infrastruttura, esplicitando fin da ora che in tal caso stipulerà di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza regola un contratto di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata locazione con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5ciascun soggetto fruitore dell’infrastruttura.

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Samples: Contratto Di Locazione

Oggetto. La Compagnia L'oggetto dell'accordo quadro (art. 54 comma 3, del D.Lgs. 50/2016) consiste nell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici, idraulici e nell’adegua- mento impiantistico di alcuni locali istituzionali del Comune di Quarrata (Polo Tecnologico e Pa- lazzina Lenzi), il tutto come meglio decritto nel Capitolato Speciale d’Appalto a cui si obbliga ad indennizzare rinvia. Gli interventi oggetto dell’accordo-quadro possono essere sintetizzati in maniera non esaustiva, come segue: - manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici, idraulici degli immobili di proprietà Comunale; - adeguamento impiantistico degli uffici Comunali ubicati all’interno degli edifici denominati “Polo Tecnologico” e “Palazzina Lenzi” (secondo il progetto esecutivo allegato). Rientrano inoltre nel presente accordo quadro: - tutte le forniture ed i servizi accessori per rendere le attività sopraelencate finite ed eseguite a “regola d’arte” (noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in conseguenza ogni contratto specifico nonché le strutture per il ricovero per tali mez- zi ed attrezzature). L’accordo quadro è stipulato con unico contraente. Le prestazioni oggetto di urto contro altro veicoloappalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, urto contro ostacoli mobili ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel Capitolato speciale d’appalto e fissinell’offerta presentata dall’aggiudicatario. Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predeter- minati nel numero e nella consistenza ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, ribaltamento o uscita nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Ciascun inter- vento manutentivo sarà individuato di stradavolta in volta, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali con le caratteristiche tecniche, qualitative e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • quantitative, e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile del procedimento, de- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori atti necessari alla sua esecuzione. L’esecuzione dei lavori è sempre e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo comunque effettuata secondo le regole dell’arte e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5l’affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempi- mento dei propri obblighi.

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Samples: www.comunequarrata.it

Oggetto. La Compagnia Il contenuto normativo dell’art. 1406 c.c. si obbliga coglie certamente nell’oggetto della cessione, costituito dai rapporti derivanti dal trasferendo contratto: deve trattarsi di un contratto con prestazioni corrispettive che non sia stato ancora eseguito42. A dispetto della chiara lettera, tuttavia, la riflessione dottrinale ha proposto una crescente dilatazione applicativa dell’istituto oltre i suddetti requisiti, determinando l’ovvio quesito circa il discrimen di tali fenomeni fra cessioni atipiche43 e mere vicende soggettive delle obbligazioni. L’oggetto della cessione e` stato talvolta individuato non gia` nel contratto- base, bens`ı nella «posizione contrattuale»44, nella qualita` di parte45 o infine nei rapporti contrattuali riferiti ad indennizzare - una parte. Tali definizioni – tutte protese, invero, alla critica della teoria atomistica – rivestono valore sostanzialmente sinonimico per esprimere il complesso organico46 di diritti ed obblighi di cui sia titolare il cedente. In ragione di tale presupposto, il contratto base non costituirebbe l’oggetto della cessione, poiche´ il contratto non risulta in conseguenza se´ un bene47 ne´, in quanto fatto giuridico, e` trasferibile48. D’altronde l’espressione ritorna frequente al di urto contro altro veicolofuori delle definizioni, urto contro ostacoli mobili pur tacciata d’improprieta` lessi- cale o d’ellissi, concependo il contratto base quale ‘‘oggetto mediato’’ della cessione49. Il requisito della corrispettivita` del cedendo contratto assurge a ragione logica e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante giuridica della cessione stessa: la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione dottrina piu` autorevole ha osservato che il valore degli stessi - se “non trasferimento di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional un contratto ‘‘unilaterale’’ implicherebbe, infatti, una cessione del credito oppure un accollo50 e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista snaturerebbe, pertanto, l’interdi- 42 Si ritiene, invero, irrilevante l’invalidita` del contratto ceduto, in Polizzaesplicita analogia con la cessione del credito: XXXXXXXX M., op. In caso di Xxxxxxxx cit., 52 s.; ALBANESE A., op. cit., 182; l’incidenza dell’in- validita` transita dai vizi alle disfunzioni: cfr. infra il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto commento all’art. 1410 c.c., § 3. 43 Cos`ı DE NOVA, op. cit., 745; sui contratti cedibili fuor della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dizione dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito1406 c.c., conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoXXXXXXXXX X., op. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantecit., pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 51597.

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Samples: iris.unibs.it

Oggetto. L’Amministrazione appaltante intende acquisire un servizio di locazione finanziaria finalizzato all’acquisizione di complessivi 456 autobus nuovi di fabbrica da destinarsi al servizio pubblico di trasporto urbano ed extraurbano. La Compagnia provvista finanziaria oggetto della gara ammonta ad euro 119.000.000,00 (centodiciannovemilioni), al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA – VAT). L’operazione finanziaria ha durata decennale e si obbliga ad indennizzare - conclude con l’obbligo di riscatto che vincola in conseguenza via principale l’utilizzatore ed in subordine l’Amministrazione regionale. La provvista finanziaria a garanzia dell’operazione e gli oneri finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’offerta, sono garantiti dall’Amministrazione regionale la quale si è obbligata al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie a favore delle aziende di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzatrasporto pubblico locale. In caso particolare, l’Amministrazione regionale garantisce il pagamento dei canoni al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA – VAT), mediante il trasferimento anticipato di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore risorse proprie, alle aziende di trasporto pubblico locale sia pubbliche che private, firmatarie degli accordi con l’Amministrazione regionale, relativamente al 15% programma di rinnovo del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza parco rotabile. I trasferimenti sono disposti a favore delle suddette aziende, con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDcadenza annuale anticipata, entro il Valore Commerciale termine massimo del veicolo assicurato 31 dicembre di ogni anno. Le aziende di trasporto, provvedono ad effettuare il pagamento dei canoni di locazione comprensivi dell’IVA - VAT, successivamente alla fornitura dei mezzi, secondo quando indicato negli articoli che seguono. Il locatore finanziario deve formulare l’offerta in termini di spread - omnicomprensivo - espresso in punti percentuali annui, con tre cifre decimali - da aggiungersi o da sottrarsi rispetto al tasso di riferimento che per l’Amministrazione regionale è rappresentato dall’IRS a sette anni lettera, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore del primo giorno lavorativo utile precedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, relativamente ai veicoli consegnati entro il 30 aprile 2010, e rappresentato dall’IRS a sette anni lettera, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con riferimento al giorno lavorativo utile antecedente la firma del verbale di accettazione delle forniture per i veicoli consegnati successivamente al 30.04.2010. Il locatore finanziario partecipante alla presente gara per l’appalto del servizio di leasing finanziario, si obbliga a procedere all’acquisto degli autobus dai fornitori previamente individuati dalle aziende di trasporto pubblico locale, sia pubbliche che private, singole od associate in ATI. L’Amministrazione regionale in qualità di soggetto locatario e garante dell’operazione finanziaria ha, inoltre, il limite compito di coordinare le procedure ed i rapporti conseguenti a detta gara, tra tutte le aziende di trasporto pubblico locale utilizzatrici dei mezzi ed il locatore aggiudicatario dell’appalto del Valore assicurato indicato servizio in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5oggetto.

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Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 22 novembre 2022, n. 946 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale 278 del 28/11/2022 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2022 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.269 del 17 novembre 2022 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di urto contro altro veicoloGubbio, urto contro ostacoli mobili di Pietralunga e fissidi Scheggia e Pascelupo, ribaltamento o uscita in provincia di stradaPerugia. In particolare, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video l’art. 8 comma 1 (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere“Sospensione dei mutui”) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione della citata OCDPC ha disposto che il valore degli stessi - se “non predetto evento costituisce causa di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete forza maggiore ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art.1218 del codice civile. 1916 del Codice Civile Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia medesimi edifici il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o che potrebbe percepire che eccedano il valore all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. E’ possibile prevedere Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese sospensione delle rate, indicando tempi di prima immatricolazionerimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza mancanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operanteinformazioni nei termini e contenuti prescritti, pertanto la Compagnia non procederà sono sospese fino al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 504 novembre 2023, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

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Oggetto. L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento da parte dei Comuni aderenti del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, per utenze domestiche (famiglie) e utenze non domestiche (operatori economici nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizi, ecc.), come definiti dall’art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni. Hanno aderito all’Accordo Quadro i Comuni della Città Metropolitana di Genova, facenti parte del Bacino di affidamento n. 3 individuato con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 57 del 23 dicembre 2015 e con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 dell'11 maggio 2016, e precisamente i Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto. I suddetti comuni potranno decidere di far subentrare nell’Accordo Quadro e nei contratti derivati le rispettive Unioni di Comuni che risultano così costituite: ▪ Unione dei COMUNI "LE VALLI DELL'ENTELLA" con sede in xxx Xxx. Xxxx. Xxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxx (XX) costituita dai comuni di Borzonasca, Mezzanego, NE. ▪ Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Aveto, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx 0 - 00000 - Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxx (XX), costituita dai Comuni: Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto. L’Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana di Genova, esclusivamente con l’operatore economico risultato aggiudicatario. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti Derivati che saranno attivati dai Comuni aderenti. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’attivazione della commessa da parte dei Comuni aderenti. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5attivazione delle commesse previste dall’Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro

Oggetto. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinarie di opere d’arte e giunti dell’Xxxxxxxxxx X00 Xxxxxx Xxxxxxx – Livorno con diramazioni A11 Viareggio – Lucca e A15 Fornola – La Compagnia Spezia e relative pertinenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Accordo Quadro comprende le seguenti tipologie di intervento: - Giunti: manutenzione o sostituzione giunti di dilatazione. - Opere d’arte: manutenzione o sostituzione di condotte, caditoie e griglie, asportazione di cls ammalorato e ripristino, manutenzione o sostituizione di apparecchi di appoggio e ripristono baggioli. Nel prosieguo, le prestazioni suddette, sono indicate nel loro complesso come “Lavori”. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi da parte della Committente durante il periodo di validità stabilito al successivo art.11. In considerazione della peculiarità del contesto autostradale di riferimento all’interno del quale tale Accordo Quadro ed i Contratti Applicativi si esplicheranno, e delle tipicità proprie dell’attività, interferente con la gestione del traffico e dell’infrastruttura nel suo complesso, i singoli Contratti Applicativi potranno attuarsi attraverso Ordinativi di Lavoro Ordinari e/o Urgenti, contenenti le modalità di avvio, gestione e durata dei singoli lavori, in coerenza con le caratteristiche sopra descritte. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli Contratti Applicativi né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre obbliga l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente gli specifici interventi che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nel suo periodo di vigenza. L’Appaltatore altresì si obbliga ad indennizzare - a sottoscrivere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Applicativi ed i relativi Ordinativi di Lavoro che la Committente, in conseguenza attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà eventualmente di urto contro altro veicoloaffidargli. L’Appaltatore deve disporre di organizzazione e numero di attrezzature efficienti ed idonee per l’esercizio contemporaneo di più cantieri e per eseguire, urto contro ostacoli mobili nei tempi previsti da ogni Contratto Applicativo e fissirelativi Ordinativi di Lavoro, ribaltamento o uscita i vari interventi richiesti. L’Accordo Quadro non conferisce all’Appaltatore alcun diritto di stradaesclusiva, verificatisi durante per quanto forma oggetto dello stesso Accordo Quadro. Pertanto la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo Committente si riserva per proprie esigenze e a condizione suo insindacabile giudizio, di far eseguire analoghi lavori di manutenzione ad altre Imprese, diverse da quella affidataria dell’Accordo Quadro, senza che il valore degli stessi - se “non quest’ultima possa avanzare alcuna pretesa. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Applicativi le disposizioni di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional cui al D.Lgs. 50/2016 e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5ss.mm.ii.. .

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Oggetto. La Compagnia si obbliga Il presente accordo regola il rapporto tra le Parti avente ad indennizzare - oggetto l’interconnessione tra la rete di trasporto regionale gas gestita da RETRAGAS e la rete di distribuzione locale gas gestita dal DISTRIBUTORE nel Comune di , necessaria al transito del gas attraverso i punti di interconnessione dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione gas, indicati nella tabella in conseguenza allegato 1 (che include anche la codifica di urto contro altro veicoloriferimento per l’identificazione del punto nel sito internet di RETRAGAS in cui sono riportate le caratteristiche tecniche e gestionali di ogni singolo sistema di misura installato) e nella planimetria in allegato 2. I punti di interconnessione sono riconducibili ai due schemi in allegato 3 ovvero punti di interconnessione con cabina di regolazione e misura (tipo MP/bp) e punti di interconnessione dotati di sola cabina di misura (tipo MP/MP). Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, urto contro ostacoli mobili e fissiuna migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, ribaltamento le stazioni di misura sono prevalentemente dotate di apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video mobile (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in PolizzaGSM)). Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartepunti tipo MP/bp, la Compagnia rinuncia al cabina di regolazione, escluso il sistema di misura, è a carico del DISTRIBUTORE. La cabina deve essere realizzata e manutenuta in conformità con la normativa vigente, tra cui le norme UNI-CIG 8827 e UNI-CIG 10390. La realizzazione e manutenzione del sistema di misura è a carico di RETRAGAS che ne mantiene la proprietà e definisce il tipo di apparecchiature da installare e il relativo schema di installazione. Il DISTRIBUTORE si impegna, ai sensi di quanto previsto nel capitolo 10 “Misura del gas” del Codice di rete RETRAGAS, a garantire a RETRAGAS la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di rivalsa accesso all’impianto di misura per l’esercizio delle attività di sua competenza. Nel caso di punti di interconnessione tipo MP/MP, la cabina di misura è di esclusiva proprietà di RETRAGAS che definisce il tipo di apparecchiature da installare e il relativo schema di installazione. Nel caso di lavori programmati per manutenzioni, rinnovo o potenziamento rete ed impianti a monte del punto di interconnessione al DISTRIBUTORE, che possano avere effetti sul servizio di distribuzione, RETRAGAS provvederà a darne notizia al DISTRIBUTORE con un preavviso di almeno 30 giorni indicando anche il motivo dei lavori e la relativa durata. XXXXXXXX si impegna a farsi parte diligente richiedendo le compete ai sensi dell’artnecessarie informazioni agli Utenti delle reti ed inoltre adottando la diligenza dell’operatore prudente e ragionevole al fine di consentire al DISTRIBUTORE di ottemperare agli obblighi di pubblico servizio. 1916 In ugual modo il DISTRIBUTORE, nel caso di lavori programmati per manutenzioni, rinnovo o potenziamento reti ed impianti ubicati a valle del punto di interconnessione RETRAGAS, che comportino una variazione delle allocazioni di gas per un dato punto (in aumento o in riduzione temporanea) o un mutamento dell’assetto della rete (magliature, interconnessioni, disconnessioni) provvederà a darne notizia a RETRAGAS con un preavviso di almeno 30 giorni indicando anche il motivo dei lavori e la relativa durata, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti nel caso di aumento di portata richiesta. Il DISTRIBUTORE si impegna altresì ad ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui al punto 15.3 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare Rete di RETRAGAS. Relativamente al processo di allocazione ed agli obblighi di comunicazione tra RETRAGAS ed il DISTRIBUTORE, si rimanda integralmente a quanto contenuto nel capitolo 9.5.2 del danno patitoCodice di rete di RETRAGAS, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5nonché alla normativa vigente in materia.

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Samples: Accordo Di Interconnessione

Oggetto. La Compagnia si obbliga L'Amministrazione provvede a fornire soluzioni abitative protette per adulti in difficoltà in Strutture di Accoglienza gestite da Enti del Terzo Settore. L'intervento è rivolto ad indennizzare individui adulti in difficoltà dettata dalla mancanza di una dimora e dalla perdita – o dal forte affievolimento - dei legami e delle reti di appartenenza familiari e sociali. Tale condizione, contingente o stabilizzata, può rappresentare una tappa all’interno di un progetto di vita individuale oppure il risultato di una biografia “in conseguenza discesa”, ma in tutti casi comporta l’emergere di urto contro altro veicolobisogni prioritari, urto contro ostacoli mobili legati alla sussistenza - come il riparo, il cibo, il vestiario, la salute – e fissi, ribaltamento o uscita la necessità di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali uno spazio per riappropriarsi della propria autonomia e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori ridefinire il proprio progetto di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzavita. In caso questo senso si intende attivare soluzioni abitative protette per permettere agli ospiti in situazione di Xxxxxxxx temporanea difficoltà sociale e abitativa di poter tornare a vivere in una dimensione familiare e creare uno spazio fisico che possa diventare anche luogo volto all'acquisizione di una propria autonomia. L’importanza che assume l’abitare in un luogo autonomamente gestibile e culturalmente inteso, fornisce la misura di come il risarcimento non potrà comunque non-abitare sia una forma di devianza poiché l’abitazione è un elemento primario di identità, un criterio essenziale di riconoscimento e di appartenenza sociale. Gli ospiti elaboreranno e seguiranno un programma d'intervento volto alla loro emancipazione e alla partecipazione attiva alla vita comunitaria della quale si diventa partecipi in tutte le azioni quotidiane: dall'igiene della casa, alla cucina comune, passando attraverso momenti di socializzazione e di condivisione. L’Amministrazione comunale intende selezionare, ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 di seguito “Codice degli appalti”, operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro di cui all’art 54 D. Lgs. 50/2016 comma 4 lett a) del Codice (più operatori senza riapertura del confronto competitivo) al fine di garantire il servizio di Accoglienza di secondo livello in soluzioni abitative protette per il periodo 2017-2019 a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA - AZIONE 9.5.9 Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro di durata biennale saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla base dei flussi di utenza registrati e delle risorse disponibili. Il complessivo quadro dei servizi è attualmente oggetto di un complessivo ripensamento, in relazione agli approcci e alle metodologie anche alla luce delle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate in conferenza unificata nel mese di novembre 2015. La transizione da un approccio emergenziale o a gradini verso un approccio che identifica la casa, intesa come luogo stabile, sicuro e confortevole dove stabilirsi, come punto di partenza per avviare e portare a compimento ogni percorso di inclusione sociale, richiede una adeguata programmazione e una gradualità soprattutto per quanto riguarda le metodologie d’azione e gli strumenti di lavoro. La pratica che sottende a questo approccio è quella della presa in carico delle persone con particolari fragilità a partire dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto, grazie alla regia del servizio sociale. La strategia di intervento complessiva è fondata sul riconoscimento dei diritti delle persone e sulla costruzione/ricostruzione identitaria. In tal senso nell'attivazione delle soluzioni abitative protette saranno selezionati Enti in grado di offrire moduli abitativi autonomi di piccole dimensioni possibilmente dotate di un numero dispari di letti. Tali moduli abitativi dovranno preferibilmente essere superiore dislocati in zone diverse della città al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il fine di evitare situazioni stigmatizzanti. In tal senso l'Amministrazione intende selezionare enti in grado di offrire Moduli di Soluzioni Abitative protette per persone senza dimora di massimo n.7 posti per un massimo di 5.000,00 Euron.28 posti. Limitatamente alle sole apparecchiature Ciascun punto di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroofferta territoriale potrà ospitare al massimo n.2 moduli di accoglienza purché autonomi dal punto di vista funzionale e organizzativo. Ciascun ente potrà candidarsi per uno o più punti di offerta Territoriali. Nell'ambito dell'offerta complessiva l'ente proponente dovrà rispettare le seguenti quote: 80% accoglienza maschile, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 1520% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5accoglienza femminile.

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Oggetto. L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, nonché la stesura degli schemi degli impianti, da espletare presso gli immobili di cui all’Allegato 1 al presente documento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività sono finalizzate a garantire la piena efficienza e funzionalità degli impianti macchine e/o tutto ciò oggetto del presente appalto, di cui agli elaborati allegati, nonché a garantire il corretto stato di identificazione e segnalazione dei medesimi, della corretta installazione della relativa cartellonistica e di quant’altro risulti necessario per il mantenimento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa in materia di impianti e dispositivi di sicurezza antincendio in generale e quant’altro previsto nel presente Capitolato. All’Aggiudicatario, inoltre, è delegata la compilazione del Registro Antincendio di tutti i siti affidati, così come richiesto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”. L’aggiornamento deve essere fatto entro e non oltre i 5 giorni successivi all’effettuazione delle attività. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - prestazione del presente Appalto è suddivisa in conseguenza prestazione principale definita da un canone e relativa alla manutenzione ordinaria, programmata e preventiva e di urto contro altro veicoloquanto prescritto al successivo art. articolo 5 e al TITOLO III procedure operative di manutenzione e conduzione, urto contro ostacoli mobili e fissiin una prestazione secondaria extra canone, ribaltamento relativa alla stesura degli elaborati utili alla manutenzione degli impianti di che trattasi come meglio specificato nei paragrafi successivi. Tutte le attività, di cui al presente Appalto, devono essere comunque effettuate a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti al fine di mantenere e migliorare lo stato di conservazione e di fruibilità degli immobili. Nello svolgimento di tale attività l’Appaltatore deve attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; è altresì compito dell’Appaltatore stesso verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia. Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o uscita comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco: − Impianti idrici fissi antincendio; − .Impianti fissi di stradaestinzione automatici a pioggia (Sprinkler); − Impianti di spegnimento a gas; − Impianti di rilevazione fumi; − Impianti evacuatori di fumo e calore; − Sistemi di allertamento; − Elettrocalamite delle porte antincendio. Possono all’occorrenza, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche essere altresì oggetto del presente appalto servizi di pianificazione tecnologica, o private - i danni materiali servizi d'ingegneria, per lo studio di messa a norma e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radioriqualificazione degli impianti esistenti, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzadovessero eventualmente rendersi necessari. In caso generale l'aggiudicatario dovrà svolgere tutte le operazioni di Xxxxxxxx manutenzione ordinaria in maniera autonoma e programmata, con la periodicità necessaria concordata con l'Amministrazione e secondo quanto specificato nel presente documento, in modo da garantire la perfetta funzionalità, sicurezza e tenuta a norma degli Impianti Antincendio degli edifici interessati. L’Appaltatore si impegna ad effettuare il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza servizio sopra indicato con il massimo propria organizzazione di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo mezzi e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato personale e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che gestione a proprio rischio secondo i termini e le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ condizioni previste dal presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Capitolato Speciale d’Appalto.

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Samples: sardegnaterritorio.it

Oggetto. La Compagnia locatrice concede in locazione alla conduttrice, che accetta, la porzione di mq 20 (venti) circa, meglio identificata nell’elaborato grafico contrassegnato con la lettera “A”, sottoscritto dalle parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le parti medesime, della copertura dell’immobile di sua proprietà sito in Genova, Via Dodecaneso n. 33, identificato nel Catasto dei Fabbricati, Sezione Urbana GEB, Foglio 53, Particella 253, Zona Cens. 1, Categoria B/5, Classe 2. L’oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile". I documenti contrassegnati con la lettera “A” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione nel seguito "il contratto". La locatrice consente altresì alla conduttrice l’utilizzo degli spazi necessari per il passaggio dei cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’altro necessario al funzionamento dell’impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera “A” e come sarà eventualmente meglio definito tra le parti in fase di realizzazione dell’impianto. Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la conduttrice e la locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto. La locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga ad indennizzare - a consegnare, a richiesta, alla conduttrice. La conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili conformità alla normativa vigente e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e si impegna a condizione che il valore degli stessi - se “consegnare alla locatrice copia delle relative certificazioni non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitiappena rilasciate dagli Enti competenti. La mancata produzione della consegna di tale documentazione probatoria renderà entro il termine che verrà indicato dalla locatrice produrrà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzorisoluzione di diritto del presente contratto. La copertura è prestata con Forma locatrice dichiara, inoltre, di Assicurazione a Valore Totaleaver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla conduttrice come meglio precisato nel successivo art. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 54.

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Samples: Contratto Di Locazione Di Porzione Di Immobile Destinato Ad Uso Diverso Dell’abitazione

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - parte locatrice concede in conseguenza locazione alla parte conduttrice, che accetta, una porzione di urto contro terreno sito in agro del Comune di Aidomaggiore, Loc. “Sa Mura e Logu”, catastalmente censito al NCT di Aidomaggiore (OR), Foglio 47, mappale 47, per mq 100 (cento) circa, meglio identificata nell’elaborato grafico allegato al precedente contratto. L’oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile". La Locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari, all’interno della predetta area, per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro veicolonecessario al funzionamento dell’impianto, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato cosi come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzalinea di massima nella planimetria allegata al precedente contratto. Nel caso invece Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Conduttrice ed la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto. La Locatrice dichiara e garantisce che sull’area in questione non sussistono diritti di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la responsabilità piena disponibilità ed il completo godimento della controparteporzione di immobile da parte della Conduttrice, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per quale resta pertanto manlevata da ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoevizione e pretesa a qualsivoglia titolo, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiticomunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzoConduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adeguati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx. La copertura è prestata con Forma Locatrice dichiara, inoltre, di Assicurazione a Valore Totaleaver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale parte Conduttrice dichiara di Scoperto nella misura avere la servitù di passaggio per accedere al fondo oggetto del 15% contratto e di manlevare la parte Locatrice da qualsasi responsabilità, onere e spesa. Tale servitù, necessaria per accedere al fondo oggetto del contratto, è esercitata sui fondi distinti al Foglio 47, Mappale 39 e 40, con un Minimo accordi diretti tra la proprietà di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5questi terreni ed il conduttore.

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Samples: Contratto Di Locazione Di Immobile Destinato Ad Uso Diverso Dell’abitazione

Oggetto. La Compagnia si obbliga Il presente Accordo ha ad indennizzare - in conseguenza oggetto la fornitura di urto contro altro veicolomascherine chirurgiche monouso destinate alla gestione, urto contro ostacoli mobili e fissinelle sedi delle Committenti, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se dell’emergenza sanitaria non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaCovid-19”. In caso particolare, l’oggetto di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza fornitura è costituito dal seguente prodotto: Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con il massimo elastici, di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di valore a nuovo superiore a 500,00 Euromarcatura CE, dovrà essere specificato marcaovvero, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicuratoin alternativa, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDdi validazione, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 15 del Codice Civile nei confronti DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”), come dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico. Per la disciplina di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare dettaglio dell’oggetto contrattuale si rimanda, quindi, a quanto espresso nel Capitolato. Le attività oggetto del presente Accordo, trattandosi di mera fornitura, non danno patitoorigine a rischi da interferenze e, conservando tuttavia il diritto pertanto, non sussiste l’obbligo di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore redazione del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisitiDUVRI. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operanteconsegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi delle Direzioni Centrali, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzoDirezioni Regionali/Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano dell’Agenzia delle Entrate e presso le sedi Regionali dell’Agenzia entrate-Riscossione, che provvederanno alla distribuzione presso i singoli Uffici ricadenti nel territorio di propria competenza, secondo le modalità descritte nel presente contratto, nel Capitolato e suoi allegati da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici delle Committenti. La copertura stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. Le Committenti non assumono alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale. Le Committenti, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato e di seguito, affideranno a ciascun Fornitore l’esecuzione della fornitura, mediante l’inoltro di appositi ODF nel numero massimo indicato nel Capitolato. I Fornitori prendono atto che le Committenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, procederanno alla determinazione di ciascun ODF, quindi alla definizione del numero di Prodotti per i quali ciascun Fornitore, di volta in volta, sarà tenuto a eseguire la fornitura, nel rispetto dei principi generali di rotazione e proporzionalità e della ripartizione dell’appalto nelle seguenti misure percentuali: - G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA (1° in graduatoria): 40%; - MABE SRL (2° in graduatoria): 33%; - GLF S.A.S DI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX & C. (3° in graduatoria): 27%. Il quantitativo complessivo di mascherine per il periodo semestrale di durata contrattuale è prestata con Forma di Assicurazione pari a Valore Totale4.054.710 pezzi. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione Ne consegue pertanto che tale quantitativo è così suddiviso tra gli aggiudicatari: - pag. 17 di 26 Sezione 51.621.884 pezzi;

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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact com- pact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione condi- zione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato som- mato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euroeuro. Limitatamente alle sole apparecchiature apparecchia- ture di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroeuro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Risar- cimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato determi- nato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando con- servando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente eventual- mente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ È possibile prevedere la garanzia “KaskoKasko completa” solamente se gia’ già presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese in caso di prima immatricolazioneveicolo di nuova proprietà. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione documenta- zione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5.

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Samples: www.aonaffinity.it

Oggetto. La Compagnia Il contenuto normativo dell’art. 1406 c.c. si obbliga coglie certamente nell’oggetto della cessione, costituito dai rapporti derivanti dal trasferendo contratto: deve trattarsi di un contratto con prestazioni corrispettive che non sia stato ancora eseguito42. A dispetto della chiara lettera, tuttavia, la riflessione dottrinale ha proposto una crescente dilatazione applicativa dell’istituto oltre i suddetti requisiti, determinando l’ovvio quesito circa il discrimen di tali fenomeni fra cessioni atipiche43 e mere vicende soggettive delle obbligazioni. L’oggetto della cessione e` stato talvolta individuato non gia` nel contratto- base, bens`ı nella «posizione contrattuale»44, nella qualita` di parte45 o infine nei rapporti contrattuali riferiti ad indennizzare - una parte. Tali definizioni – tutte protese, invero, alla critica della teoria atomistica – rivestono valore sostanzialmente sinonimico per esprimere il complesso organico46 di diritti ed obblighi di cui sia titolare il cedente. In ragione di tale presupposto, il contratto base non costituirebbe l’oggetto della cessione, poiche´ il contratto non risulta in conseguenza se´ un bene47 ne´, in quanto fatto giuridico, e` trasferibile48. D’altronde l’espressione ritorna frequente al di urto contro altro veicolofuori delle definizioni, urto contro ostacoli mobili pur tacciata d’improprieta` lessi- cale o d’ellissi, concependo il contratto base quale ‘‘oggetto mediato’’ della cessione49. Il requisito della corrispettivita` del cedendo contratto assurge a ragione logica e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante giuridica della cessione stessa: la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione dottrina piu` autorevole ha osservato che il valore degli stessi - se “non trasferimento di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional un contratto ‘‘unilaterale’’ implicherebbe, infatti, una cessione del credito oppure un accollo50 e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista snaturerebbe, pertanto, l’interdi- 42 Si ritiene, invero, irrilevante l’invalidita` del contratto ceduto, in Polizzaesplicita analogia con la cessione del credito: XXXXXXXX M., op. In caso di Xxxxxxxx cit., 52 s.; ALBANESE A., op. cit., 182; l’incidenza dell’in- validita` transita dai vizi alle disfunzioni: cfr. infra il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto commento all’art. 1410 c.c., § 3. 43 Cos`ı DE NOVA, op. cit., 745; sui contratti cedibili fuor della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dizione dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito1406 c.c., conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitoCRISCUOLI X., op. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operantecit., pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 51597.

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Samples: iris.unibs.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga Il Comune di Belluno intende stipulare un contratto di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento delle attività previste dal ruolo di manager del distretto territoriale del commercio di Belluno denominato “Borghi delle valli dolomitiche”. Il manager è una figura professionale, esterna alla pubblica amministrazione, con funzione di regia unitaria e di coordinamento del distretto, nonché di referente per i rapporti con la pubblica amministrazione. Il manager viene individuato dal partenariato fra i manager segnalati dalle associazioni rappresentative dei manager, deve essere dotato di elevato profilo curricolare e con esperienza di partecipazione a progetti di gestione urbana in ambito regionale o nazionale. Svolge la sua funzione in posizione di terzietà. Oltre queste competenze generali, il manager deve essere in grado di provvedere a tutte le esigenze dell'incarico, deve avere ottime capacità relazionali, disponibilità ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolointeragire con le imprese, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo a collaborare con l'amministrazione pubblica e a condizione che il valore lavorare con soggetti terzi. Al manager sono richieste inoltre elevate competenze in campo distributivo e relativamente alle tematiche di aggregazione commerciale, sia in generale, sia con specifico riferimento alle soluzioni di natura territoriale (Town Center Management, Distretti del Commercio). Deve quindi dimostrare di aver maturato esperienza di affiancamento a iniziative di gestione coordinata nel corso degli stessi - se “non ultimi cinque anni e avere una conoscenza approfondita del territorio specifico di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaquesto distretto. In caso generale per quanto riguarda le competenze funzionali deve aver maturato esperienza nel marketing territoriale, nella comunicazione, nei sistemi di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza pianificazione, controllo e gestione urbanistica. Il manager in collaborazione con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato i partner e con gli uffici comunali preposti, gestisce il limite distretto territoriale del Valore assicurato commercio e sviluppa, coordina e monitora le iniziative e attività del distretto, così come previste nel Programma di intervento e così come definite in sede di Cabina di Regia. Il manager ha il compito di: - porre attenzione alle esigenze locali per determinare obiettivi e priorità di azione da integrare in un quadro di programmazione unitario che realizzi gli interventi del Progetto di individuazione del distretto del commercio, verificandone la coerenza; - creare un collegamento tra gli interessi delle imprese e quelli delle comunità e delle Amministrazioni comunali; - mantenere costantemente aggiornati i partner sui risultati raggiunti e sugli sviluppi dell'azione coordinata; - incoraggiare un approccio cooperativo e trasmettere e diffondere tra gli operatori del settore, sia pubblico che privato, la sensibilità verso l'opportunità e la convenienza di attivare iniziative innovative e sinergiche, nel contesto di una più ampia programmazione integrata; - sviluppare e implementare un piano di azione che individui anche nuove opportunità finanziarie pubbliche e private, ricercando sponsor e investitori per il distretto; - definire le linee guida della comunicazione e predisporre la proposta progettuale per il coordinamento degli orari di apertura; - supportare il Comune capofila nella rendicontazione alla Regione Veneto delle attività realizzate conformemente a quanto previsto dall'atto di approvazione della graduatoria e del relativo contributo concesso; - svolgere la funzione di coordinamento con professionalità e managerialità, organizzando e convocando anche le riunioni del distretto, assistendo la Cabina di Regia nello svolgimento dei rispettivi compiti, provvedendo alla redazione dei verbali delle riunioni periodiche, oltre alla predisposizione di documenti, elaborati, report, note di sintesi anche finalizzate alla comunicazione. A tal fine, il manager deve gestire il distretto del commercio in conformità all'accordo di partenariato sottoscritto e approvato con D.G.C. n. 224 del 28 novembre 2014, oltre ad eventuali azioni, anche immateriali, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi programmati e che devono essere realizzati entro fine giugno 2016 (salvo proroghe), al fine di creare una forte identità territoriale legata alla tipicità dei luoghi interessati dal distretto del commercio. Ogni specifica azione di Progetto è sviluppata dal referente/promotore indicato in Polizzaogni singola scheda di intervento del Progetto. Nel caso invece Le risorse per finanziare l'azione/intervento sono a carico dell'Ente/Associazione/Soggetto promotore senza altro onere aggiunto se non collegato ad interventi di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito cui si richiede il contributo regionale. Ogni azione/intervento è accompagnata da un programma di comunicazione strategica sviluppata per i partner del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili Distretto e per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitosingolo partner secondo le iniziative di competenza, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente delineate nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Progetto pilota approvato dalla Regione Veneto.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza Il presente Capitolato d’oneri disciplina il contratto di urto contro altro veicoloconcessione, urto contro ostacoli mobili mediante procedura di gara aperta indetta con deliberazione del Direttore Generale n° 832 del 22/12/2015, della conduzione e fissigestione di servizio Bar e di distribuzione di alimenti e bevande, ribaltamento o uscita tramite distributori automatici, da svolgere nei locali all’interno della Hall d’ingresso dell’Ospedale “S. Xxxxx della Misericordia” di stradaRovigo, verificatisi durante presso l’Ospedale “San Luca” di Trecenta (Rovigo) e presso la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali Cittadella Socio Sanitaria, individuati nelle planimetrie allegate. Il servizio comprende la gestione dei distributori automatici di bevande e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori snack all'interno delle strutture gestite dall'A.ULSS18. L’utenza dell’esercizio è composta da dipendenti dell’A.ULSS e dai visitatori e utenti esterni delle strutture ospedaliere. I posti letto degli Ospedali di compact disk, televisori, registratori Rovigo e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaTrecenta sono complessivamente 621. In caso ciascun Ospedale e per la Cittadella Socio-Sanitaria è prevista l’erogazione di Xxxxxxxx cure ambulatoriali. Per la stessa Cittadella Socio-Sanitaria oltre ai dipendenti è presente la sede distaccata dell’Università di Padova con Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: Infermieristica, Ostetricia; Fisioterapia; Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. I suddetti elementi sono puramente indicativi e non vincolanti nei confronti dell’affidatario. Si precisa inoltre che non costituisce oggetto dell’affidamento la fornitura dei pasti ai degenti. La ditta aggiudicataria svolge il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con servizio in piena autonomia organizzativa fermo restando il massimo rispetto di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo quanto previsto dal presente Capitolato - da intendersi quale standard qualitativo minimo - assumendosi totalmente il rischio d’impresa e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata manlevando la A.ULSS18 da qualsiasi responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire derivare dall’esercizio dell’attività in oggetto. I proventi delle attività sono incamerati direttamente dall’affidatario che eccedano provvede autonomamente a tutte le incombenze fiscali e amministrative che ne conseguono. Il lay-out e il valore soggetto preposto alla gestione dei locali potranno subire modifiche, nel corso del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione rapporto contrattuale, tenuto conto della documentazione probatoria renderà la garanzia durata dello stesso, rispetto a quanto risultante dall’offerta, purché non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura comportanti variazioni sostanziali del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5servizio proposto e sempre che siano preventivamente autorizzate dall’Amministrazione.

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Samples: www.azisanrovigo.it

Oggetto. Il comodante concede l’uso gratuito di uno stallo di parcheggio pubblico sito in Via Xxxxxxxxx di fronte lo stabile in cui insiste l’attività commerciale “Pizzeria Kebab”, di circa 10 (dieci) mq, al comodatario il quale, accettando, si impegna a garantire la corretta gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in forma differenziata, metodo porta a porta, evitando la manomissione o alterazione dei contenitori, provvedendo altresì alla loro pulizia e conservazione oltre che al controllo e l’utilizzo della mascheratura fornita dall’Ente, trattandosi di una strada interna al centro storico che necessariamente dovrà garantire omogeneità di strutture idonee al decoro urbano, con criteri di igiene e decoro urbano; La Compagnia durata del presente contratto, la cui validità decorrerà dalla data di occupazione dell’area è stabilita fino alla scadenza del Contratto di Appalto sottoscritto con l’Ente in premessa citato. Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga ad indennizzare - alla restituzione dell’area in conseguenza oggetto al comodante, fermo restando la possibilità di urto contro altro veicoloprorogare il presente contratto, urto contro ostacoli mobili e fissial quale, ribaltamento nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio, secondo quanto previsto dalle norme del codice civile. Analogamente, tenuto conto della destinazione d’uso del terreno, adibito a stallo di sosta, nell’ipotesi in cui sopraggiungano motivi urgenti e/o uscita imprevisti o per finalità o esigenze di stradaqualsiasi natura, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radioè concesso al comodatario, lettori di compact diskprevio congruo preavviso al comodante, televisoriil rilascio dell’area concessa in uso. Al momento della riconsegna dell’unità immobiliare al comodante, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Eurocosì come avvenuto alla consegna, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione verrà redatto apposito verbale comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5lo stato dei luoghi.

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Samples: Contratto Di Comodato D’uso Gratuito Modale– Stalli Di Sosta Dedicati Al Parcheggio in Pomezia Centro via Marsiglia

Oggetto. La Compagnia Concedente nella sta qtalità di proprietario concede in concessione alla Concessionaria, che accetta, per sé e aventi catsa, porzione di terreno di circa 50 mq, sita nel Comtne di Ponte di Piave (TV), loc. Levada alla Via Xxxx. Xxx Xxxxxx Dalla Torre “area indisponibile destinata a verde ptbblico”, catastalmente censito al Catasto Terreni dello stesso Comtne di Ponte di Piave, al foglio n° 20, particella n° 691, qtalità seminativo classe 2°, reddito dominicale € 44,05, reddito agrario € 24,03come ristlta dall’allegata planimetria (stb Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si obbliga ad indennizzare - tnisce alla scritttra come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel segtito il “Contratto”). L’immobile locato sarà ttilizzato per il mantenimento di tna stazione radio per telecomtnicazioni, secondo qtanto meglio specificato al stccessivo art. 3. La Concedente garantisce alla Concessionaria la possibilità di accesso, in conseguenza ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e mtnito di urto contro altro veicolochiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiattre di cti sopra, urto contro ostacoli mobili nonché per ogni necessità di manttenzione o di servizio. La Concedente conferma che l’immobile di cti trattasi è idoneo all’tso patttito, di sta escltsiva proprietà e fissinon insistono diritti, ribaltamento personali o uscita reali, di stradaterzi che possano in alctn modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali qtale resta pertanto manlevata da ogni evizione e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radiopretesa a qtalsivoglia titolo, lettori comtnqte avente catsa od occasione dalla frtizione della porzione locata. La concedente dtrante il periodo di compact diskcostanza del presente contratto, televisoricongitntamente e disgitntamente, registratori si impegna a mantenere indenne e altre apparecchiature manlevata la parte concessionaria da qtalsiasi eventtale azione dovesse essere instatrata da parte di terzi in merito alla effettiva proprietà e disponibilità del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto bene della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzaconcedente stessa. Nel caso invece l’azione, di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttofatto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparteimpedisse di svolgere l’attività per cti è stato stiptlato il presente contratto, la Compagnia rinuncia parte concedente sarà tentta a corrispondere tn importo massimo corrispondente ai canoni anticipati con la sottoscrizione del presente atto cosìs come definiti in ART 4. riproporzionati al diritto periodo di rivalsa mancata disponibilità del bene. La Concedente dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tttte le compete ai sensi dell’artdisposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria attorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Concessionaria. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoLa Concedente si obbliga, conservando tuttavia inoltre, a far rispettare il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In Contratto in caso di sinistro la Compagnia richiede alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cti al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza presente Contratto, fermi restando i diritti della Concessionaria di tali requisiticti all’art. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 57.

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Samples: Contratto Di Concessione

Oggetto. La Compagnia Il fenomeno dell'homelessness appare molto complesso in ragione della multidimensionalità dei bisogni che concerne le persone senza fissa dimora e, nel nostro contesto cittadino, della crescente domanda di accesso ad alcuni servizi territoriali. Tale complessità non può che essere assunta al centro delle politiche di contrasto alla grave emarginazione adulta che richiedono, pertanto, un approccio in grado di far fronte ad essa mettendo insieme i vari elementi della programmazione sociale con quelli gestionali ed amministrativi, metodologici, tecnici e con le risorse disponibili, in una logica di efficacia ed efficienza e coinvolgendo tutti gli operatori sociali pubblici e privati. Il complessivo quadro dei servizi per le persone senza dimora è attualmente oggetto di un complessivo ripensamento, in relazione agli approcci e alle metodologie anche alla luce delle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate in conferenza unificata nel mese di novembre 2015. Pertanto, anche a livello cittadino, all'interno della programmazione del Piano Sociale di Zona, è in corso un complessivo ripensamento del sistema di intervento in particolare in relazione alle strutture di accoglienza. Si ritiene opportuno alla luce delle nominate linee guida offrire un supporto adeguato alle strutture esistenti nella ridefinizione della propria mission istituzionale e delle modalità di funzionamento. Il Dormitorio pubblico – oggi Centro di Prima Accoglienza – nasce circa 200 anni fa e con forme e modalità diverse, ha sempre offerto accoglienza e riparo notturno, alle persone senza dimora e in condizioni di povertà estrema della Città. Il CPA è situato nello storico edificio dell’ex convento del Divino Amore, oggetto di un intervento di restauro che ha coniugato la funzionalità e il rispetto dei valori storico artistici del luogo. Allo stato attuale si obbliga ad indennizzare - configura come un servizio a bassa soglia in conseguenza grado di urto contro altro veicoloaccogliere ogni giorno circa 120 utenti che hanno la possibilità di curare l’igiene personale, urto contro ostacoli mobili lavare la biancheria, socializzare, cenare. Il funzionamento della struttura (modalità gestionali, servizi erogati, orari di funzionamento, modalità di accesso...) è disciplinato dal Regolamento del Centro Comunale di accoglienza per senza fissa dimora approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 19 febbraio 2008. Allo stato attuale la struttura risulta interessata da importanti lavori di ristrutturazione finalizzati coniugare la funzionalità e fissiil rispetto dei valori storico artistici del luogo a valere sul dal PON Metro 2014-2020 – Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale” (Scheda progetto cod. NA 4.2.1.a). Tali interventi consentiranno di ristrutturare parte dei locali e, ribaltamento o uscita al tempo stesso, di stradaridefinire la mission del CPA riorganizzando complessivamente spazi ed attività in ragione dei più recenti orientamenti ministeriali in merito all’accoglienza delle persone senza dimora: parte dei lavori (secondo piano) saranno ultimati nel prossimo mese di luglio, verificatisi durante pertanto sarà possibile avviare – in via sperimentale – la circolazione revisione della mission e delle modalità organizzative della struttura; S’intende supportare, in questa delicata fase di transizione e di sperimentazione di nuove modalità operative, il personale già in servizio presso il CPA con l’affiancamento di operatori in possesso di adeguate competenze professionali che rafforzino l’equipe sociale L’Amministrazione comunale, intende selezionare mediante procedura negoziata attraverso Richiesta d’Offerta su aree pubbliche o private - i danni materiali piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett B) e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radioart. 31 del D.Lgs. 50/2016, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, operatori economici ai quali affidare il Servizio di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore supporto all’Accoglienza a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra Bassa Soglia presso il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese Centro di prima immatricolazioneAccoglienza per un periodo di 33settimane a valere sul Fondo Sociale Europeo, nell’ambito dell’azione 3.2.2 del PON METRO. In caso Il Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-2020 (in seguito “Programma” o “PON METRO”) si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di sinistro sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la Compagnia richiede programmazione 2014-2020 (in seguito “AP”), in linea con gli obiettivi e le strategie della costituenda Agenda urbana europea che identifica le aree urbane come territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della Strategia Europa 2020.L’Accordo di Partenariato, nel quadro più ampio della “Strategia nazionale di lotta e contrasto alla povertà”, assegna al Contraente/ Assicurato PON METRO il compito di contribuire a rispondere alle sfide legate alla riduzione della marginalità estrema attraverso la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione riduzione dell’emergenza abitativa e più in generale della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5povertà e della grave deprivazione.

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Samples: www.comune.napoli.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di prestazioni proprie di un servizio integrato di gestione delle apparecchiature biomedicali con modalità Global Service e Full Risk e, segnatamente, il mantenimento operativo, la manutenzione preventiva e correttiva della attrezzature/apparecchiature biomedicali, in linea con lo stato dell’arte e con i manuali delle apparecchiature stesse, nonché la verifica periodica della conformità alla vigente legislazione, alle normative tecniche, antinfortunistiche ed alla sicurezza delle apparecchiature sopraindicate ubicate nella ASL 8 Cagliari e nella AOU Cagliari o ad indennizzare uso domiciliare. Si fa presente e specifica che tutte tali prestazioni dovranno comprendere anche le apparecchiature biomedicali ad alto contenuto e complessità tecnologica. Resta ben inteso pertanto, che tali apparecchiature biomedicali ad alto contenuto e complessità tecnologica sono comprese nell’oggetto dell’appalto. L’elenco delle apparecchiature biomedicali oggetto del presente appalto è riportato nei seguenti documenti, allegati al Disciplinare di gara per formarne parte integrante: - Allegato C, quanto alle apparecchiature ubicate presso i presidi della ASL 8 Cagliari; - Allegato D quanto alle apparecchiature ubicate presso il presidio della AOU Cagliari denominato Policlinico Universitario; - Allegato E quanto alle apparecchiature ubicate presso il presidio della AOU Cagliari denominato P.O. San Xxxxxxxx xx Xxx e strutture connesse (Clinica Pediatrica Macciotta); - sotto la lettera F viene, invece, allegato, l’elenco delle apparecchiature biomedicali con scadenza del periodo di garanzia successivamente al 31/08/2008 circa. Tale elenco relativo alle scadenze di garanzia comprende attualmente solo le apparecchiature utilizzate dalla ASL 8 Cagliari e, con riferimento alla AOU Cagliari, solo le apparecchiature presenti ed utilizzate nel presidio P.O. San Xxxxxxxx xx Xxx e strutture connesse. Tali elenchi potrebbero risultare non completamente esaustivi a causa delle continue variazioni che normalmente investono il parco apparecchiature delle due Stazioni appaltanti. I predetti documenti e gli elenchi di apparecchiature ivi contenuti vengono allegati alla documentazione di gara, in conseguenza ragione della loro dimensione, in formato elettronico, e sono disponibili e scaricabili, come specificato nel bando di urto contro altro veicologara e nel disciplinare, urto contro ostacoli mobili anche nel sito internet della ASL 8 Cagliari. Il numero di apparecchiature indicate e fissidescritte in tali allegati è, ribaltamento o uscita di stradacome detto, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre da ritenersi indicativo del quantitativo complessivo delle apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente relazione alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, quali dovrà essere specificato marcaerogato il servizio descritto nel presente capitolato. Tale quantitativo, tipo peraltro, non è esaustivo, restando bene inteso che tali elenchi dovranno essere via via integrati con tutte le apparecchiature presenti presso i presidi della ASL 8 Cagliari e modellodella AOU Cagliari, a qualunque titolo, sia al momento dell’aggiudicazione dell’appalto sia successivamente a tale data. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito Da tali elenchi dovranno, invece, essere via via escluse tutte le apparecchiature dismesse nel corso del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicuratoperiodo di appalto e quelle che dovessero risultare, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDdal censimento, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5inutilizzabili.

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Samples: www.aslcagliari.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Oggetto del presente capitolato è l'affidamento, da parte del Comune di Limbiate, dei seguenti servizi: – servizio progettazione grafica, impaginazione, stampa, piegatura, pinzatura e distribuzione del periodico comunale “Limbiate Notizie”; – progettazione grafica, impaginazione, stampa, piegatura, pinzatura e distribuzione di un prodotto editoriale speciale (da qui in conseguenza avanti “prodotto speciale”) su un tema strategico scelto dall'Amministrazione comunale; – servizio progettazione, realizzazione grafica e stampa del materiale promozionale dell’Ente (da qui in avanti i “Prodotti”) che comunichino in modo chiaro e trasparente alla cittadinanza i servizi, le iniziative e le informazioni riguardanti il Comune di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili Limbiate; – gestione dei social network con implementazione di strategie di comunicazione sui canali e fissi, ribaltamento o uscita gruppi social in coordinamento con l'ufficio comunicazione del Comune di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - Limbiate; – sviluppo di strategie di comunicazione integrata dell'Ente (anche con piani della comunicazione strategici) volte a raggiungere in maniera efficace i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo diversi target della cittadinanza e a condizione che promuovere i servizi comunali, valorizzando il valore degli stessi - se brand Città di Limbiate e gli eventi individuati dall'Amministrazione comunale come strategici; Le caratteristiche tecniche dei materiali realizzati devono corrispondere, per natura, qualità e forma, alla descrizione analitica e alle qualità specifiche e tecniche evidenziate al successivo articolo 3 del presente capitolato. I progetti grafici sono realizzati secondo le indicazioni fornite di volta in volta dall’Ufficio Comunicazione del Comune di Limbiate. I materiali saranno realizzati in versione cartacea e web. La ditta aggiudicataria fornirà al Comune una copia finale di ciascun prodotto mediante file sfogliabile in formato adatto per la pubblicazione nelle pagine del sito Internet istituzionale. Sono ammesse proposte innovative riguardanti la versione online dei Prodotti. Le strategie di non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Seriesocial network managementprevista riguardanti le pagine comunali già attive vanno gestite in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza stretto coordinamento con il massimo team di 5.000,00 Eurocomunicazione composto da ufficio comunicazione e rappresentanti dell'Amministrazione comunale. Limitatamente alle sole apparecchiature Le strategie di valore comunicazione integrata sono volte a nuovo superiore a 500,00 Euromigliorare l'efficacia delle campagne di promozione e informazione dei servizi comunali e delle iniziative dell'Amministrazione, dovrà essere specificato marcamettendo in sinergia i diversi strumenti della comunicazione anche attraverso planning ad hoc su eventi e progetti particolari. Su questi ultimi, tipo l'affidatario del servizio collabora anche all'implementazione del progetto con proposte e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5idee innovative.

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Samples: trasparenza.comune.limbiate.mb.it

Oggetto. La Compagnia Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di mq 100 circa, sita nel Comune di Castell’Arquato (PC), via Campo Sportivo c/o depuratore comunale, riportata nell’N.C.E.U. di Castell’Arquato , al foglio 26, particella 1060 il tutto, per complessivi mq [100] circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”). Il terreno locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La Locatrice dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga ad indennizzare - a consegnare alla Conduttrice. La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto presente Contratto, fermi restando i diritti della Polizza con il massimo Conduttrice di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5cui all’art.6.

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Samples: Contratto Di Locazione

Oggetto. La Compagnia si obbliga Società s’impegna ad indennizzare effettuare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso delle piscine coperte e scoperte di San Xxxxxxxx in Persiceto consistente: - nell’immobile sito in conseguenza San Xxxxxxxx in Persiceto (BO), identificato al foglio 90 mappale 323 del N.C.T., per complessivi mq. 14.543, costituito da una piscina coperta, due piscine scoperte; - nel terreno circostante e nei fabbricati di urto contro altro veicoloservizio e spazi per l’esercizio di attività natatorie; - nel terreno sito nel centro sportivo comunale di Via Castelfranco, urto contro ostacoli mobili identificato al foglio 90 del N.C.T. del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto ai mappali 1949 e fissi1952 rispettivamente di mq. 175 e 17 per complessivi mq. 192; - negli eventuali, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e ulteriori ampliamenti che dovessero essere acquisiti in futuro; a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzaqualsiasi titolo. In caso particolare la Società si impegna a: - effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ intero complesso immobiliare compresa la manutenzione della zona esterna a verde definendo un piano annuale operativo delle attività; - garantire la fornitura di Xxxxxxxx tutte le utenze; - effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture tecnologiche quale la centrale termica, la centrale tecnologica, il risarcimento non potrà comunque coogeneratore ecc. - svolgere la sorveglianza e la custodia dei beni di sua proprietà oggetto di trasferimento da parte degli enti locali soci ponendo in essere superiore qualunque attività necessaria e/o opportuna al 15% del valore assicurato riferito fine di evitare danneggiamenti e/o usi impropri da parte di terzi; - porre in essere tutte le attività, caratterizzate come funzione amministrativa, comprensive della gestione integrale della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici sportivi a rilevanza economica connessi alla fruizione delle piscine da parte degli utenti, necessarie ed opportune al veicolo completo utilizzo delle strutture sportive di proprietà sociale secondo i fini anche sociali e di pubblica utilità identificati dagli enti locali soci. Ai fini dell’esatta identificazione ed esplicitazione di quanto sopra, oltre ai servizi già completamente ed esaustivamente definiti nel precedente paragrafo, si rinvia, anche per eventuali dettagli tecnici relativi alle attività oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Europresente, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito all’Allegato A considerato parte integrante della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5convenzione.

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Samples: Convenzione

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il presente contratto è un’Assicurazione Collettiva a premio unico, con la quale la Compagnia, in conseguenza caso di urto contro altro veicolomorte dell’Assicurato (cioè colui che insieme all’Impresa Aderente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) o Invalidità Totale Permanente da infortunio dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato, urto contro ostacoli mobili garantisce al Beneficiario il pagamento di un capitale assicurato come definito all’Art. 6. Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente da infortunio (di seguito ITP) l’Assicurato che a seguito di infortunio abbia perduto in modo presumibilmente totale e fissipermanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, ribaltamento indipendentemente dalla professione o uscita mestiere svolti e purché il grado di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche invalidità sia pari o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzasuperiore al 66%. In caso di Xxxxxxxx sopravvivenza e di non sopraggiunta ITP dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto premio acquisito dalla Compagnia. L’adesione alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte ed invalidità titale e permanente da infortunio prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato tramite la sottoscrizione della Polizza con il massimo dichiarazione di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature buono stato di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizzasalute. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttomancata sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In l’Assicurazione Temporanea in caso di sinistro Morte ed invalidità totale e permanente da infortunio relativa a ciascun singolo Assicurato non produrrà effetti. Il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione non può in ogni caso essere maggiore di 100.000,00€, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto che l’Assicurato avesse contemporaneamente in corso e che fossero assicurati con lo stesso prodotto della Compagnia. A fronte della prestazione assicurativa, l’Impresa Aderente (cioè l’Impresa che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) si impegna a versare all’Intermediario un importo pari al premio unico calcolato, secondo le modalità previste all’Art. 4, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la Compagnia richiede causa, fatto salvo quanto previsto al Contraente/ Assicurato successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sua esclusione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Ed Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio a Premio Unico E a Capitale Decrescente

Oggetto. La Compagnia si obbliga presente sezione contrattuale ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata così come dettagliati, unitamente alla consistenza impiantistica, nel Capitolato speciale d’Appalto e suoi allegati nonché di interventi di manutenzione straordinaria, a cui è ricondotta anche la manutenzione a guasto, delle centrali termiche a gas, degli impianti di riscaldamento / condizionamento / ventilazione, degli impianti idrosanitari, degli impianti di produzione aria compressa, dei pozzi di prelievo idrico, impianti di addolcimento acqua, impianto ad indennizzare - in conseguenza osmosi inversa sistemi di urto contro altro veicolonebulizzazione, urto contro ostacoli mobili e fissirete di distribuzione acqua potabile, ribaltamento o uscita di stradaetc., verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature ubicati nell’ambito del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizzasedime aeroportuale. In caso particolare gli interventi riguarderanno le manutenzioni programmate, le opere di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti esistenti, nonché quelle necessarie ad integrarli o mantenerli in efficienza, e gli interventi di manutenzione a guasto fra cui, in particolare, gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, da effettuarsi su indicazione della SEA anche in orario notturno e festivo garantendo l’operatività aeroportuale. I lavori dovranno essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle normative e leggi vigenti, nonché in conformità alle prescrizioni di 5.000,00 Euroogni singolo intervento esecutivo approvato da SEA. Limitatamente alle sole apparecchiature Per la manutenzione programmata dovrà essere redatto un specifico programma operativo in accordo a quanto richiesto all’Art.16. Gli interventi di valore a nuovo superiore a 500,00 Euromanutenzione straordinaria richiesti da SEA saranno concordati di volta in volta e comunque, se richiesta, dovrà essere specificato marcagarantita l’attivazione entro le 4 ore successive alla comunicazione trasmessa con le modalità di cui all’Art. 16, tipo compreso il sabato ed i festivi. L'Appaltatore è il solo responsabile dell'approvvigionamento di tutti i ricambi generici e modellospecifici e dei materiali ausiliari che saranno utilizzati per la manutenzione programmata e per i quali non dovrà mai essere in rottura di giacenza. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito I costi di approvvigionamento si intendono valutati e compensati nell'importo contrattuale a canone e, pertanto, nulla è dovuto ulteriormente all'Appaltatore. La scorta di ricambi e materiali ausiliari sarà immagazzinata e gestita dall'Appaltatore a cui compete, in via esclusiva, anche la custodia del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDproprio magazzino. L'Appaltatore dovrà indicare al Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Aeroporto di Milano Linate, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, il Valore Commerciale livello di guardia per ciascun ricambio e materiale ausiliario per un arco temporale annuale. Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è prevista una contabilizzazione a misura, è preciso onere dell’Appaltatore provvedere all’approvvigionamento dei ricambi e materiali necessari al fine di concludere i lavori nel tempo prescritto per ciascun affidamento. L’Appaltatore è inoltre tenuto a disporre, sia per gli interventi di manutenzione programmata che per quelli di manutenzione straordinaria, dei mezzi d’opera e delle attrezzature adeguati per numero e tipologia in base alle esigenze esecutive. Esso provvederà, in accordo con SEA, alla strutturazione ed alimentazione del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5sistema informativo fornito dalla stessa (SAP R/3 modulo PM).

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Samples: www.seamilano.eu

Oggetto. La Compagnia Società tiene indenne la Struttura, fino alla concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti di Indennizzo per Periodo di Assicurazione, di quanto sia tenuta a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile dei Danni causati a terzi e al Personale Dipendente, nello svolgimento delle attività e/o competenze istituzionali dichiarate nella Scheda di Polizza, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso sia gratuito e per le quali ha inteso garantirsi. Le spese legali sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento da parte del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale o, se presenti, dei Sottolimiti. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Sottolimite di Indennizzo, le spese giudiziali si obbliga ad indennizzare - ripartiscono tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse con le modalità riportate al successivo Art. 6.2. DOCUMENTAZIONE AD USO INTERNO RISERVATA CLIENTI UA UNDERWRITING AGENCY SRL L’Assicurazione è prestata nella forma Claims Made, ossia opera per Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui tempestivamente denunciate alla Società, purché siano conseguenza di urto contro altro veicoloeventi, urto contro ostacoli mobili e fissierrori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che siano accaduti successivamente alla Data di Retroattività riportata nella Scheda di Xxxxxxx. Relativamente alla garanzia di cui all’Art. 2.2.2 “Malattie Professionali”, l’Assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si siano manifestate durante il valore degli stessi - se “non rapporto di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista lavoro o, in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARDogni caso, entro e non oltre 12 mesi dalla sua cessazione e, comunque, durante il Valore Commerciale del veicolo assicurato Periodo di Assicurazione, e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece siano conseguenza di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttoeventi, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata atti e fatti commissivi od omissivi accaduti dopo la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto Data di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Retroattività.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - Il Concedente nella sua qualità di proprietario, assegna in conseguenza concessione al Concessionario che accetta il lotto di urto contro altro veicoloterreno di proprietà comunale sito in Quartucciu (Ca) – CAP 09044, urto contro ostacoli mobili via Xxxxxx Xxxxxxx su un’area comunale di circa ottanta metri quadri (di seguito, “Porzione Concessa”), parte del Foglio 10 Mappale 1524 al N.C.T. del medesimo Comune, come individuata nell’elaborato grafico allegato al presente atto (Allegato A) e fissinegli atti allegati al provvedimento unico n. 4 del 16 novembre 2010, ribaltamento o uscita per il mantenimento in esercizio della Stazione Radio Base per telefonia cellulare realizzata dalla H3G S.p.a. mediante sosta di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori un mezzo mobile carrato con apparati di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato telefonia cellulare e con il limite autonomo palo porta antenne incorporato. Il citato elaborato grafico sub Allegato A sottoscritto dalle Parti , costituisce parte integrante e sostanziale del Valore assicurato indicato presente atto (di seguito “Concessione”). Le parti precisano e si danno reciprocamente atto, che la presente Concessione di suolo pubblico non rientra nel campo di applicazione delle locazioni, vuoi per quanto riguarda le regole generali della locazione, vuoi per le disposizioni della legge speciale 392/78. Onde rimangono inalterati e impregiudicati i diritti del Concedente in Polizzaordine alla sua supremazia, polizia, autotutela, esecuzione coattiva e sanzionatoria nonché ogni altra tutela giurisdizionale. Nel caso invece Il Concedente garantisce al Concessionario la facoltà di Xxxxxxxx accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Concessa ed alle relative vie di accesso del personale dipendente del Concessionario o di personale da esse incaricato, munito di chiavi, per compiere ogni necessità di manutenzione o di servizio dell’impianto per telecomunicazioni di cui al successivo Art. 4. Il Concedente conferma che sulla Porzione Concessa non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente insistono diritti personali o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti reali di terzi responsabili per che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Concessionario, il quale resta pertanto manlevato da ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patitoevizione e pretesa a qualsivoglia titolo, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione comunque avente causa od occasione dalla fruizione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5Porzione Concessa.

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Samples: Contratto Di Concessione Di Occupazione Suolo Pubblico Per Il Mantenimento Della Stazione Radio Base Per Telefonia Cellulare in via Sandro Pertini Quartucciu

Oggetto. II presente avviso ha per oggetto l'affidamento, da parte della società Trento Fiere S.p.a., con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 0, della gestione del servizio di gestione del bar/pasti veloci (d’ora in avanti anche “il servizio”) sito al piano rialzato dell’immobile di proprietà della società Trento Fiere S.p.a., in Via Briamasco n. 2, nonché la concessione in uso degli spazi suddetti per tutta la durata del contratto, oltre all’affidamento della gestione dello spaccio interno, utilizzato quest’ultimo solo in occasione delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno all’interno del salone sito nel seminterrato dell’immobile in questione. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza concessione è comprensiva dell’arredamento del bar dotato di urto contro altro veicoloidonee e apposite attrezzature come da inventario che verrà consegnato alle imprese interessate. Per l’erogazione e la prestazione dei servizi, urto contro ostacoli mobili il soggetto gestore avrà a disposizione i locali e fissile sole strutture esistenti, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non gestore ha l’onere di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional visitare preventivamente e trascritto nella casella “Optional di cui accetta ogni caratteristica e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subitostato. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ richiesto all’affidatario di impegnarsi all’apertura di un numero di locali uguali a quello dei saloni in cui è presente nel il bar, alla presenza di un numero adeguato di personale in funzione dell’afflusso di persone agli eventi organizzati, all’apertura un’ora prima dell’orario di inizio della manifestazione e chiusura al termine dell’evento, servizio di bar/ristorazione due giorni prima dell’evento e un giorno dopo il termine dell’evento con orario 08.00 – 18.00 (per montaggio e smontaggio allestimenti). Il locale verrà preso in consegna dal gestore all’inizio del servizio, previa redazione di apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle parti contestualmente e dovrà essere restituito alla scadenza del contratto precedente o entro in buono stato, salvo il normale deterioramento d’uso. Il gestore potrà dotare i sei mesi successivi al mese locali di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata ulteriori arredi ed attrezzature necessari allo svolgimento dell’attività previo accordo scritto con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5il soggetto concedente.

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Samples: www.mercatinodinatale.tn.it

Oggetto. La Compagnia Il Liceo da Vinci, individuato dall’USR Calabria quale Scuola Capofila nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato con l’Università Mediterranea in data 24 maggio 2016, qui allegato, si obbliga ad indennizzare - in conseguenza impegna a collaborare con l’Università Mediterranea per la realizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione dei percorsi di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili Alternanza Scuola Lavoro nel rispetto dei princìpi di autonomia scolastica e fissi, ribaltamento o uscita delle deliberazioni delle Istituzioni scolastiche relativamente ai Piani Triennali dell’Offerta Formativa di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video istituto (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in PolizzaPTOF). In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo Le attività oggetto della Polizza presente Convenzione che l’Università Mediterranea affida al Liceo da Vinci riguardano: - l’organizzazione e il coordinamento delle azioni progettuali, di concerto con l’Università Mediterranea; - la promozione del raccordo tra l’Università Mediterranea e le Scuole secondarie superiori della Provincia di Reggio Calabria che formalizzano, mediante la piattaforma web (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), apposita manifestazione di interesse per l’adesione al richiamato Accordo Quadro USR Calabria – Università Mediterranea; - la messa a punto della piattaforma web per la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio e dei report finali; - la creazione di un repository di materiali necessari per la creazione dei percorsi e delle azioni formative; - la disseminazione dei risultati. Le Parti si impegnano reciprocamente alla gestione dei flussi comunicativi tra i diversi contesti e soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve gestire anche il collegamento con le operazioni realizzate da altri soggetti. Rientrano tra i flussi comunicativi anche i rapporti con il massimo Comitato di 5.000,00 EuroIndirizzo (art. Limitatamente alle sole apparecchiature 6 Accordo Quadro USR Calabria – Università Mediterranea) che esercita la funzione generale di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroindirizzo e di coordinamento e che sovrintende alla attuazione del richiamato Accordo, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e nonché con il limite del Valore assicurato indicato Comitato Tecnico-Operativo (art. 7 Accordo Quadro USR Calabria – Università Mediterranea) che svolge funzioni di coordinamento a livello tecnico e operativo, monitoraggio, supporto tecnico- organizzativo, rendicontazione sociale delle azioni progettuali, in Polizzaun’ottica funzionale alla specificità dei vari indirizzi scolastici coinvolti (licei scientifici, classici, delle scienze umane, linguistici, artistici, tecnici, professionali). Nel caso invece L’Università Mediterranea curerà di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Direttotrasmettere al Liceo da Vinci, ove risulta totalmente per il tramite dei referenti dei Dipartimenti universitari, eventi o parzialmente impegnata la responsabilità materiale informativo da condividere, tramite piattaforma, con le Scuole della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5rete.

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Samples: Convenzione

Oggetto. La Compagnia L’amministrazione Comunale, al fine dell’avvio della stagione balneare a Marina Xxxxx e Marina Nova, intende valutare la possibilità di affidare il servizio di accoglienza, informazione, promozione ed assistenza in spiaggia a giovani ragazzi della città al fine di promuovere il territorio e rendere accogliente la permanenza degli ospiti e turisti. Nel particolare viene richiesto un servizio di assistenti che siano in grado di accogliere in modo cordiale il pubblico, di dare informazioni in particolare sulle attrazioni turistiche della città e costituire un punto di riferimento per i bagnanti. Saranno inoltre incaricati di distribuire del materiale informativo di promozione della città che dovrà essere ritirato presso le sedi successivamente indicate. Gli assistenti (da selezionarsi in sinergia con l’Amministrazione comunale fra giovani Monfalconesi che conoscono e promuovono la propria città) dovranno possedere le capacità per interagire con gli utenti in modo assertivo e disponibile, mentre non spetta loro la gestione delle criticità eventuali. Il servizio riguarda: - Spiaggia MARINA XXXXX, di seguito MJ e XXXXXX NOVA, di seguito MN - Parchi cittadini - Stagione estiva 2022, per il periodo presunto da sabato 04/06/2022 fino a domenica 19/09/2022 - I turni saranno organizzati secondo un calendario che verrà fornito dall’Amministrazione in sede di avvio del servizio. L’obiettivo è coinvolgere molti giovani per cui il monte ore dovrà essere distribuito tenendo conto di tale prescrizione. Dovranno essere garantiti due giorni di riposo settimanali (5 giorni lavorativi a settimana). - Il Comune si obbliga ad indennizzare - riserva di esprimere un gradimento sull’operato degli assistenti che dovranno essere sostituiti in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx non ottimale realizzazione della prestazione, come da indicazioni dell’Amministrazione. - Tutto il risarcimento non potrà comunque servizio dovrà essere superiore costantemente verificato e coprogettato con l’Amministrazione, che si riserva di apportare modifiche e correttivi alla luce dell’andamento che verrà costantemente monitorato. - In particolare si tenga conto che la coprogettazione dovrà riguardare tutte le fasi di svolgimento del servizio, dalla fase di avvio e selezione degli addetti, formazione degli stessi, in particolare in merito alla promozione della città e normativa vigente sulla gestione delle spiagge, alla fase di esecuzione. L’Amministrazione vigilerà costantemente sulla realizzazione del servizio che dovrà contribuire a creare un clima di fiducia e apprezzamento della città. - La ditta dovrà individuare uno o più soggetti che avranno funzioni di referente per l’amministrazione e dovrà/dovranno essere continuativamente disponibile/i negli orari del servizio attraverso un cellulare al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto fine di garantire la comunicazione secondo un calendario che dovrà essere tempestivamente fornito. - Agli addetti, a carico della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroditta, dovrà essere specificato marcafornita una maglietta bianca in cotone ed un cappellino in tessuto con lo stemma del Comune di Monfalcone da scegliere congiuntamente con l’Amministrazione comunale. - Il servizio potrà essere affidato anche in quota parte, tipo in base alle disponibilità di bilancio. - Il servizio verrà pagato a misura in base al monte ore concordato, che potrà anche essere modificato in base alle esigenze. Non ci sono interferenze e modellopertanto non sono previsti costi della sicurezza interferenziali. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in PolizzaLe mascherine saranno fornite dal Comune. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5-

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Samples: www.comune.monfalcone.go.it

Oggetto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “KaskoKasko completa” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese in caso di prima immatricolazioneveicolo di nuova proprietà. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5.

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Samples: www.zurich-connect.it

Oggetto. La Compagnia Il comodante concede al comodatario, l’ uso gratuito l’area a parcheggio ubicata in Pomezia in Via Xxxxxx di circa 10 (dieci)mq, il quale accettando si obbliga ad indennizzare - impegna a garantire la corretta gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in conseguenza forma differenziata, metodo porta a porta, evitando la manomissione o alterazione dei contenitori, provvedendo altresì alla loro pulizia e conservazione; la mascheratura verrà fornita dall’Ente trattandosi di urto contro altro veicolouna strada interna al centro storico che necessariamente dovrà garantire omogeneità di strutture idone al decoro urbano. Per tale area di suolo pubblico concessa all’attività commerciale “CRISMI PIZZA” sita in Via Orazio n°21, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante adibita al posizionamento dei carrellati per la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi: • gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euroraccolta porta aporta, dovrà essere specificato marca, tipo assicurato il controllo ed l’utilizzo della stessa con criteri di igiene e modello. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito decoro urbano; La durata del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della contropartepresente contratto, la Compagnia rinuncia cui validità decorrerà dalla data di occupazione del parcheggio, la quale coinciderà con la programmazione stabilita dall’Oridnanza Sindacale n° 3 del 03.02.2016 ovvero dall’atticvazine del servizio nell’area di che trattasi, è stabilita fino alla scadenza del Contratto di Appalto sottoscritto con l’Ente ed in premessa citato. Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell’area in oggetto al diritto comodante, fermo restando la possibilità di rivalsa che le compete ai sensi dell’artprorogare il presente contratto, al quale, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio, secondo quanto previsto dalle norme del codice civile. 1916 Analogamente, tenuto conto della destinazione d’uso del Codice Civile nei confronti terreno, adibito a parcheggio, nell’ipotesi in cui sopraggiungano motivi urgenti e/o imprevisti o per finalità o esigenze di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare qualsiasi natura, è concesso al comodatario, previo congruo preavviso al comodante, il rilascio del danno patitoparcheggio concesso in uso. Al momento della riconsegna dell’unità immobiliare al comodante, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito. E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko” solamente se gia’ presente nel contratto precedente o entro i sei mesi successivi al mese di prima immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/ Assicurato la documentazione così come avvenuto alla consegna, verrà redatto apposito verbale comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 Euro. Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 26 Sezione 5lo stato dei luoghi.

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Samples: Contratto Di Comodato D’uso Gratuito Modale– Stalli Di Sosta Dedicati Al Parcheggio in Pomezia Centro via Ovidio