Common use of SUBAPPALTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Construction Contract, Contratto D’appalto, Contract for the Execution of a Public Works Project

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art. L'affidamento 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Agenzia, purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista; c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta, nella domanda di partecipazione, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni vietato; d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'artall’art. 105 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e .. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantecontenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale complessivo. L’eventuale subappalto non può superare la quota L’Agenzia procederà al pagamento diretto del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 11 13 del D.Lgs. n.50/2016 n. 50/2016 e s.m.i.. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

SUBAPPALTO. 1E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneità individuale (art. L'affidamento 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artprevisti dalle vigenti disposizioni. • Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti possono affidare ad alta intensità di manodopera”. Nello specifico, in subappalto le opere o i ossequio al sopra riportato disposto normativo, per ragioni legate ai tempi di esecuzione, alle modalità di svolgimento dei lavori, compresi alla sussistenza di un’unica categoria di lavorazioni risulta opportuno che gli interventi siano svolti in misura prevalente dall’impresa aggiudicataria, in quanto in possesso della necessaria qualificazione e competenza per eseguire i lavori e in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel contrattorispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi. Al tempo stesso l’eventuale ricorso al subappalto, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall’altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell’esecuzione delle lavorazioni. • Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: - il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare. • Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: aappaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni: - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. – (Allegato n.1) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato indichi i lavori o le parti di opere che intendono intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri ; - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. • L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. • Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. e il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata di cui agli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici. L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti). • L’appaltatore, all’atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e fermi restando i limiti previsti dal medesimo commadelle attrezzature utilizzate, l'eventuale allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione. • L’affidamento in subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell’art.105 – c.4 e non può esserec.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza ragioni obiettiveche si sia provveduto, suddiviso.l’autorizzazione si intende concessa. • Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. • Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80. • Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto. È pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. • Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

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Samples: Appalto, Appalto Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artregolamentato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori50/2016. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in Il subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattiquanto subappaltato. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente se in sede di notevole contenuto tecnologico presentazione dell'offerta, l’aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l’indicazione delle parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare. 4. L’Amministrazione Comunale non procederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori. L’appaltatore dovrà quindi trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. 5. Si precisa che nei confronti dell’Amministrazione Comunale il responsabile della fornitura, anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria. 6. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni. 7. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iprodotti semilavorati., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dall’Università, ai sensi dell’art. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art105, comma 4, del d.lgs. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto A pena di nullità non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso dei contratti possono affidare in ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell’art 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il concorrente che intenda chiedere il subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole deve indicare nell’offerta quali prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o intende concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo subappalto. L’OEA provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai subappaltatori dei quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice dei contratti. 3D. Lgs. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo commas.m.i. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, l'eventuale ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell’art 105 del Codice l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. Il subappalto non può superare autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il 30 per cento dell’importo delle opere pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisos.m.i.

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Samples: Contract for Services, Capitolato Speciale D’appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in 17.1 In relazione ai lotti 2 e 3 dell’appalto, considerata la natura del servizio e l'utenza coinvolta dallo stesso, non è ammesso il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavoriservizio principale. 217.2 Con riferimento al lotto 1 l’appaltatore ha invece facoltà di subappaltare a terzi solo la fornitura dei pasti previsti per il Servizio Centro Diurno per Minori. I soggetti affidatari L’operatore economico, in sede di offerta, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare la fornitura dei contratti possono affidare pasti prima dell’attivazione del subappalto. 17.3 Considerato che per il lotto 1 il valore complessivo stimato è superiore alla soglia comunitaria prevista in materia di servizi sociali dall’art. 35 del Codice e che le attività oggetto dello stesso appalto non prevedono una particolare specializzazione, l’operatore economico che intenda avvalersi del subappalto le opere o i lavorideve, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchéa pena di esclusione: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per dichiarare all'atto dell'offerta i lavori, sia indicata la categoria servizi o le categorie per le quali è ammesso il subappaltoparti di servizi che intende subappaltare; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o indicare una terna di nominativi di subappaltatori per le parti di opere attività che intendono subappaltare o concedere in cottimointende subappaltare; c) il concorrente dimostri l’assenza dimostrare, al momento di richiedere l’autorizzazione al subappalto, l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all'art. 80 del Codice dei contrattiCodice. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Disciplinary Regulations for Public Procurement

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1Il contratto non può essere ceduto a terzi. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artL’I.A. può subappaltare, ai sensi dall’art. 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016, i soli servizi accessori a quello principale, costituiti dal trasporto dei pasti e da quello di rilevazione e gestione informatizzata prenotazione pasti. n. 50/2016 e s.m.iL’Impresa che intenda procedere al subappalto della parte di servizio sopra indicata, dovrà darne indicazione in sede di gara, ai sensi dell’art. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante105 del D.Lgs 50/2016, già menzionato, ferma restando la responsabilità dell’I.A. nei confronti della S.A. per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato. L’eventuale In mancanza di tale dichiarazione, il subappalto non può superare la quota sarà autorizzato; uguale conseguenza avrà una indicazione generica o comunque non conforme alle suddette prescrizioni. L’accettazione del 30 subappalto è subordinata all’adozione, da parte della S.A., di apposito provvedimento di autorizzazione. La S.A., resta estranea, comunque, al rapporto intercorrente fra l’I.A. ed il/i soggetto/i giuridico/i in subappalto, per cento dell’importo complessivo cui l’I.A. medesima resta l’unica responsabile nei confronti della S.A. La violazione ai divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di lavoriincameramento della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, fatte salve le ulteriori eventuali azioni in danno. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto Il contratto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto essere ceduto, a pena di lavorinullità. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa Previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente e nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 rispetto dell'articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 3. Per È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o fornitura affidati nonché le opere per le quali sono necessari lavori date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o componenti anche in parziale omissione di notevole contenuto tecnologico tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore. I contratti di rilevante complessità tecnicasubappalto dovranno rispettare, quali strutturea pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, impianti e opere speciali la disciplina di cui all’articolo 89al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’Attuazione della Direttiva 2000/35/CE e s.m.i. (relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali) e successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. 192/2012. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i9 della Legge 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contract for Public Works

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in 16.1 Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artammesso nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 previa autorizzazione, con separato atto, di Pisamo a seguito di acquisizione e s.m.iverifica della documentazione prevista. Il concorrente dovrà indicare nell’offerta la parte dell’attività che intende subappaltare nonchè obbligatoriamente la terna di subappaltatori di cui all’art. 105 c. 6. 16.2 Il subappaltore in ogni caso deve possedere i requisiti di idoneità e deve essere sempre autorizzato qualificazione a eseguire le forniture e prestazioni assegnate previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Stazione Appaltantelex specialis di gara, fermo restando che l'aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti di Pisamo di tutte le prestazioni affidate in subappalto. 16.3 L’offerente che intenda fare ricorso al subappalto, dovrà seguire la disciplina all’uopo prevista dall'art. L’eventuale 105 del D.Lgs. 50/2016. In sede di esecuzione, l’affidatario è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato articolo 105. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti indicate dal concorrente all’atto della presente offerta. 16.4 L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 16.5 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto formare oggetto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il ulteriore subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Capitolato d'Onere

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e Il concorrente deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere opere, quali individuate dal progetto definitivo offerto in gara, che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; c) , in conformità a quanto previsto dall’articolo 118 del D.lgs 163/2006 e sue s.m.i. e dall’articolo 170 del D.P.R. n. 207/2010 e sue s.m.i.. I lavori della categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante subappalto o sub-contratto nel limite del 30% dell'importo della medesima categoria. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. Soltanto in quest'ultimo caso la dichiarazione di subappalto è requisito di partecipazione ai fini dell'ammissione alla gara. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Per i progettisti si richiama il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi divieto di esclusione subappalto nei limiti di cui all’articolo 80 all'art. 91 c.3 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti D.lgs 163/2006 e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e sue s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso...

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Samples: Appalto Integrato Complesso

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltanteappaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono Il contraente del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimosi intende subappaltare; cd) il concorrente dimostri l’assenza l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattiall'articolo 80. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgsd.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 4. Di seguito si specificano le categorie di lavori e le rispettive imprese subappaltatrici a cui sono affidate: Cat. Descrizione Importo Classifica % sul totale OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 100.055,89 I 59.58 OG1 Edifici civili e industriali 42.677,96 I 25,41

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo. (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. L'affidamento Il Fornitore, conformemente alle previsioni indicate nell’Accordo Quadro e a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in Subappalto, in misura pari al dell’importo massimo complessivo del presente contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali: a. ; 2. Il subappalto delle prestazioni contrattuali è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artdisciplinato espressamente dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti50/2016. 3. Per Il Fornitore è responsabile delle attività poste in essere dal subappaltatore e dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state subaffidate le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnicasuddette attività. 4. I corrispettivi maturati dai subappaltatori saranno corrisposti, quali strutture, impianti e opere speciali ad esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 89all’art. 105, comma 11 13 del D.LgsD.lgs 50/2016, direttamente dal Fornitore, il quale ha l’obbligo di inserire nei contratti di subappalto la predetta clausola. n.50/2016 e s.m.i.A tal fine è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, e fermi restando i limiti previsti entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo commaFornitore ai subappaltatori, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo con l'indicazione delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisoritenute di garanzia effettuate.

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Samples: Contratto Esecutivo

SUBAPPALTO. 1Il subappalto è ammesso nella misura massima del 20% e si applica la disciplina del subappalto ai sensi dell’art. L'affidamento 118 del D. Lgs. n. 163 del 2006. In sede di presentazione dell’offerta la Ditta dovrà indicare la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Il subappalto resta soggetto alla specifica autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della S.A.. Il pagamento di eventuali opere realizzate in subappalto sarà effettuato a seguito di dimostrazione dell’avvenuto pagamento del subappaltatore con consegna al committente di copia della fattura con allegata quietanza liberatoria. Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, la S.A. stabilisse a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è subordinato incompetente od indesiderabile, al rispetto delle disposizioni ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo. L'annullamento di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale tale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto darà alcun diritto all'Impresa di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavoripretendere indennizzi, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando risarcimenti di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico danni o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iperdite., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavoriIl concorrente indica all’atto dell’offerta, compresi descrivendole nel contrattodettaglio, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere del servizio che intendono intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo; c) cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come specificato nell’art. 6; in mancanza di tali indicazioni il concorrente dimostri subappalto è vietato. L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei di motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice dei contratti. 3d.lgs. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 105 del Codice, la verifica della sussistenza delle cause di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnicaesclusione previste dall’art. 80, quali strutturecomma 5, impianti e opere speciali lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all’articolo 89all’art. 213, comma 11 10 del D.LgsCodice, ovvero mediante richieste agli uffici competenti. n.50/2016 Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quella prescritta non comporta l’esclusione ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura. In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto non sarà successivamente autorizzato. Parimenti non potrà essere autorizzato, ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando il subappalto in favore di un operatore economico che abbia partecipato, singolarmente o in ATI, alla medesima procedura di gara. Si invitano i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale concorrenti a presentare dichiarazione di subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere dettagliata e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisogenerica.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artammesso ai sensi dell’art. 105 del D.LgsD. lgs. n. 50/2016 e s.m.is.m. i., nei limiti previsti dalla normativa vigente, esclusivamente per i seguenti servizi: • Servizi ausiliari di refezione (lotto 1), servizio di ristorazione (lotto 2) • servizio di pulizia e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltanteigiene ambientale (lotto 1 e lotto 2); • servizi ausiliari di lavanderia e guardaroba (lotto 1), servizio di lavanderia e guardaroba (lotto 2). • Servizio manutenzione aerea verde/aree esterne e piccole manutenzioni (lotto 1 e lotto 2); Qualora l’appaltatore intendesse procedere con il subappalto, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di essi che si intendono subappaltare, sarà tenuto inoltre a formulare richiesta scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare affidamento in subappalto le opere o i lavoridei servizi oggetto dell’appalto non autorizzato dall’amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto. Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere non risultate aggiudicatarie. Non si configurano come attività affidate in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione subappalto quelle di cui all’articolo 80 all’art. 105, comma 3, del Codice dei contratti. 3Codice. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 89all’art. 105, comma 11 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iCodice., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art. L'affidamento 105, commi 4 e 6, del Codice, l’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contrattoconsentito, previa autorizzazione della stazione Stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimosi intende subappaltare; cd) il concorrente dimostri l’assenza l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 all'articolo 80. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del Codice dei contratti. 330% dell’importo complessivo del contratto. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnicaLa Stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, quali struttureco.13, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, comma 11 i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. Trova applicazione l’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.in. 50/2016., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le categorie di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel lavori previste dal bando di gara anche limitatamente a singole e le prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere servizi che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; c) cottimo nei limiti di quanto indicato al paragrafo 3 “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO”, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, così come modificato dall’art. 49 del Decreto Semplificazioni bis e dall’art. 10 comma 1 della Legge Europea; in mancanza di tale indicazione il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3subappalto è vietato. Per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa vigente come “a qualificazione obbligatoria” di cui all’art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014, come integrato dal DM n. 248 del 10 novembre 2016, il concorrente sprovvisto di idonee qualificazioni, dovrà dichiarare che intende affidarle in subappalto. Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del Codice, come modificato dall’art. 49 comma 2, lettera c), del decreto Semplificazioni bis, il concorrente ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Anas corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le quali sono necessari lavori o componenti prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Si specifica che il CCNL di notevole contenuto tecnologico o riferimento per la procedura di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti gara in oggetto è il seguente: Edilizia e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iIndustria., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in subappalto è subordinato sede di offerta, non affiderà in subap- palto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del presente contratto (clausola che sarà inserita se l’aggiudicatario non intende avvalersi della facoltà di subappalto). L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, l’esecuzione delle seguenti attività: - per la categoria prevalente OS5 (in misura non superiore al rispetto delle disposizioni 30%) ; - per la categoria scorporabile OG1 (interamente subappaltabile) ; 2. Ai sensi di cui all'artquanto previsto dal bando di gara e dall’art. 105 118 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale s.m., RFI procederà al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere rientranti nella categoria prevalente OS5, pertanto le indicazioni contenute nel presente articolo nonché nel presente contratto riferite al pagamento indiretto del subappaltatore (attraverso il sistema delle fatture quietan- zate) si applicano solo ed esclusivamente in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza caso di subappalto di opere non rientranti tra quelle indi- cate all’art. 107 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. da eseguirsi in capo ai subappaltatori dei motivi subappalto. In caso di esclusione paga- mento diretto del subappaltatore di cui all’articolo 80 del Codice al precedente periodo, a quest’ultimo si applicano tutte le di- sposizioni e gli obblighi (in particolare quelli relativi alla tracciabilità dei contrattipagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.) previsti dal precedente articolo 9 in materia di pagamenti. 3. Per le opere per le quali sono necessari L’esecuzione in subappalto o in cottimo di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico parti di opere ovvero di servizi e di forniture o parti di rilevante complessità tecnicaservizi e forniture che richiedono l’impiego di manodopera in cantiere, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 è sottoposta alla di- sciplina dell'art. 118 del D.LgsD. Lgs. n.50/2016 n. 163/2006 e s.m.i., da quanto previsto dagli artt. 109 e fermi 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., e da quanto previsto dal presente articolo nonché dal Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organiz- zata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Con- findustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012. Ferme restando le attuali previsioni di legge in materia di certificazione antimafia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 e dall’art. 3 commi 1, 2 e 3 del predetto Protocollo di intesa, i limiti previsti controlli sui tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata sa- ranno estesi a tutte le società subappaltatrici di contratti di lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 euro nonché a tutti i subaffidamenti di forniture e servizi per le tipologie ritenute partico- larmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ancorché non inquadrabili nel subappalto, ai sensi del cita- to Protocollo, le quali saranno anch’esse sottoposte alle verifiche antimafia ai sensi del D.P.R. n. 159/2011 e s.m., indipendentemente dal medesimo commarelativo importo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del predetto Protocollo, l'eventuale subappalto non può superare in caso di informativa inter- dittiva del Prefetto consegue il 30 divieto per cento dell’importo delle opere l’Appaltatore di approvvigionarsi presso il soggetto con- troindicato, nonché, ove l’acquisizione di beni e non può essereservizi sia oggetto di contratto specifico, senza ragioni obiettive, suddivisol’interruzione immediata del rapporto contrattuale e l’automatica revoca dell’autorizzazione del sub- contratto da parte di Centostazioni.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni È vietata qualunque cessione di cui all'art. 105 tutto o di parte della fornitura ad altre ditte sotto pena di risoluzione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota contratto, nonché del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto risarcimento di lavoriogni eventuale conseguente danno. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono L’affidatario potrà affidare in subappalto le opere o i lavori, servizi compresi nel contratto, contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano il fornitore abbia indicato i lavori o le parti di opere attività che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; cb) il concorrente fornitore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 3. Rimangono in ogni caso escluse dalla possibilità di ricorrere al subappalto le attività inerenti alle verifiche di conformità e la predisposizione del “Piano di Progetto definitivo”, che rimangono totalmente in carico al fornitore. 4. Qualora l’appaltatore si sia riservato in sede di gara la facoltà di ricorrere al subappalto, lo stesso potrà essere autorizzato nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 5. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnicatutto quanto non disciplinato dal presente articolo, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 si rinvia a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 50/22016 e s.m.iss.mm.ii., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Fornitura Di Una Soluzione Completa Di Digital Signage Avanzato

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art. L'affidamento 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Agenzia, purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista; c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta, nella domanda di partecipazione, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni vietato; d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'artall’art. 105 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e .. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantecontenuta entro il limite massimo del 50% dell’importo contrattuale, e che tale quantità sarà applicata separatamente alla quota della manutenzione programmata e di quella non programmata. L’eventuale subappalto non può superare la quota L’Agenzia procederà al pagamento diretto del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 11 13 del D.Lgs. n.50/2016 n. 50/2016 e s.m.i.. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Conduzione E Manutenzione Impianti Elevatori

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in E’ ammesso il subappalto è subordinato al nel rispetto delle disposizioni di cui all'artdell’art. 174 del d.lgs. n.50/2016 e, per quanto non diversamente disciplinato, dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavoricodice. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavoriIl Comune di Spoleto, compresi nel contratto, previa autorizzazione ai sensi del Protocollo per la legalità vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattipresente concessione. 3. Per le opere E' fatto comunque obbligo al concessionario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per le quali il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente. 4. Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Il concessionario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono necessari lavori subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o componenti fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 5. In tema di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89pagamenti si applica l'art. 174, comma 11 7 del D.Lgsd.lgs. n.50/2016 e s.m.i50/2016., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti di opere del servizio/fornitura che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; c) cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi subappalto è vietato. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di cui all’articolo subappalto: Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Pertanto, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovranno essere prodotti a Sistema nella sezione denominata “documenti per subappalto”: - tanti documenti conformi al documento di gara unico europeo (DGUE), sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei contratti. 3subappaltatori e indicati nella domanda di partecipazione; - Passoe dei subappaltatori caricati nella sezione denominata “Documentazione PassOE”. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali Il mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 89all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 11 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iCodice., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Concessione Per l'Affidamento Del Servizio Di Ristoro

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento È fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare, anche di fatto, in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 tutto o in parte i lavori oggetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel presente contratto, previa senza autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni escritta dell’Istituto Xxxxxxx Xxxxxx (art. 1656 c.c., per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 art. 21 L. 646/82 e art. 118 del Codice dei contratti. 3D. Lgs. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 163/06 e s.m.i.). I subappalti autorizzati sono regolati dalle previsioni dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; per l’effetto i subappaltatori indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione – che dovranno essere presentati alla Istituto Xxxxxxx Xxxxxx - previsti dalla vigente normativa in relazione all’importo dei lavori da eseguire in subappalto. E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare all’Istituto Xxxxxxx Xxxxxx, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché il sub-contratto per i controlli di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale s.m.i.. Il subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge. L'Appaltatore, comunque, resterà unico responsabile nei confronti dell’Istituto Xxxxxxx, sollevando totalmente questi da qualsiasi eventuale pretesa delle Ditte subappaltatrici e/o di richiesta di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle esecuzione delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisosubappaltate. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dall’Istituto Xxxxxxx Xxxxxx.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare E’ fatto divieto all’impresa, pena la quota del 30 per cento dell’importo complessivo risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di lavoritutto il servizio affidato. 2. I soggetti affidatari L’impresa è obbligata a subappaltare i servizi di pulizia indicati all’art. 2 qualora sia sprovvista dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando relativi requisiti di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo qualificazione ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 sensi del Codice dei contrattiDM 7.7.1997 n. 274. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti restanti attività previste nel presente capitolato, il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta del Comune. In caso di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 subappalto si applica quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.163/2006 e, e fermi restando i nei limiti previsti dal medesimo commadall’art. 298 del DPR 207/2010, l'eventuale l’art.170 del decreto medesimo. 4. In caso di ricorso al subappalto non può superare senza l'autorizzazione di cui al comma 3, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il 30 per cento dell’importo delle opere Comune procede alla risoluzione del contratto e non può essereall'incameramento della cauzione definitiva. 5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, senza ragioni obiettivea pena di nullità assoluta, suddiviso.un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artAi sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto ., il contratto non può superare essere ceduto a pena di nullità. E’ ammessa la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto facoltà di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel parte del servizio oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchéStazione Appaltante, purchè: ag) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affidamento dell'appalto; bh) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria: i) all'atto dell'offerta abbiano indicato siano stati indicati i lavori servizi o le parti di opere servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimosi intende subappaltare; cj) il concorrente dimostri l’assenza l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 all'art.80. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del Codice dei contratti30% dell’importo contrattuale complessivo. In ogni caso l’Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all’appaltatore. L’appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale, entro venti giorni, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artconsentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.iss.mm.ii.). In particolare, l’Ente provvederà a corrispondere direttamente all’impresa subappaltatrice l’importo dei lavori: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare se la quota del 30 per cento dell’importo complessivo natura del contratto di lavori. 2lo consente. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione quelle di cui all’articolo 80 all’art. 105, comma 3, del Codice. Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei contratti. 3. Per le opere Contratti, il subappaltatore, per le quali sono necessari lavori o componenti prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di notevole contenuto tecnologico o appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di rilevante complessità tecnicalavoro, quali strutturequalora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), impianti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e opere speciali digitale (cd. Tagging), della parità di cui all’articolo 89genere (Gender Equality), comma 11 della protezione e valorizzazione dei giovani e del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.superamento dei divari territoriali

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Samples: Appalto Di Progettazione Ed Esecuzione

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato ammesso ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007. La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore a quanto prevede il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al rispetto delle disposizioni subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente. L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Amministrazione a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'artall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.idi quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantecomma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. L’eventuale Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. In caso di subappalto non può superare la quota autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del 30 per cento dell’importo complessivo del danno, il contratto è risolto di lavoridiritto. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Di Consumo

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art. L'affidamento 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Agenzia, purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista; c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta, nella domanda di partecipazione, le parti della fornitura che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni vietato; d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'artall’art. 105 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota .. L’Agenzia procederà al pagamento diretto del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 11 13 del D.Lgs. n.50/2016 n. 50/2016 e s.m.i.. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Consegna Di Materiali Di Consumo

SUBAPPALTO. 1Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'affidamento Previa autorizzazione dell’Azienda e nel rispetto dell'articolo 118 D.lgs n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma ed applicando la disciplina di cui all'artall’art. 105 35 co 28 e ss. del D.LgsD.L. 04/07/2006 n. 223. I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all’art. 35 co.32 del citato D.L. n. 50/2016 223 L’Azienda non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'articolo 118 comma 3 D.lgs n. 163/2006, l’appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia. Ai fini dell’autorizzazione e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di lavorisubappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto (eventuale: nonché, nel caso di lavorazioni dislocate in più cantieri, in quale cantiere saranno eseguite) ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 118 co. 4 D.lgs n. 163/2006. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni Per i lavori e per i potenziali servizi accessori alla progettazione di cui all'artall’art. 31, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli eventuali subappalti saranno disciplinati a norma dell’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’art. 1, co. 2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e deve della disciplina riportata nello schema di accordo quadro allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantequalificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. L’eventuale Ai sensi dell’art. 105, co. 2, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto non può potrà superare la quota del 30 per cento il 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2previsto per ciascuno dei lotti messi a gara. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavoriA norma dell’art. 105, compresi nel contrattoco. 5, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3D. Lgs. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale l’eventuale subappalto delle opere rientranti nella categoria SIOS OG11 non può superare il 30 per cento 30% dell’importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il predetto limite non verrà computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, co. 2, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nella sezione D della Parte II del DGUE, il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappaltare, il subappalto non sarà autorizzato. Sussiste, inoltre, per i concorrenti l’obbligo di indicare in sede di offerta una terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, co. 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni categoria indicata nel bando, che si intenda subappaltare. Fatti salvi i limiti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavorazioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa qualificazione (c.d. subappalto necessario); in caso di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappaltare il concorrente sarà escluso per carenza del requisito di qualificazione, senza possibilità di soccorso istruttorio. In ogni caso, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto a imprese che abbiano presentato offerta nell’ambito del presente procedimento di gara. Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie di cui all’art. 31 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. La S.A. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati in ogni caso all’appaltatore che dovrà trasmettere a GS Rail, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria

SUBAPPALTO. 1l’operatore economico che intende avvalersi del subappalto deve:  compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione” (A1). L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'artall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori80 c. 3 Codice, compresi nel contrattoi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;  compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indicando, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando in particolare, nella Parte II  Compilare e firmare digitalmente il Mod. A.3 “Ulteriori Dichiarazioni”, in particolare rendere la dichiarazione di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza assenza in capo ai subappaltatori al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 Codice; Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare. Il Comune di Scandicci può verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del Codice dei contratticontratto. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. • Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale s.m.i.: - l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 30% (trenta per cento cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori. • Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare , l’affidamento in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contrattosubappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: aappaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni: - che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di affidamento; - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - che l’operatore economico concorrente, all’atto della presentazione del preventivo, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. – (Allegato n.1) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato indichi i lavori o le parti di opere che intendono intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei ; - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di preventivo della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Determination to Contract

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltanteappaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono Il contraente del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimosi intende subappaltare; cd) il concorrente dimostri l’assenza l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattiall'articolo 80. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgsd.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1Si rimanda all’art. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art9 del Capitolato Speciale d’Appalto con le seguenti precisazioni. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e All'atto della partecipazione, deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato indicare i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo intende subappaltare, mediante compilazione dell’apposita scheda predisposta sul portale telematico (Cfr. Dichiarazione subappalto), ferme restando, ai subappaltatori dei motivi di esclusione fini del rilascio dell'autorizzazione, le prescrizioni di cui all’articolo 80 all’art. 105 del Codice D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito con la L. 55 del 14.06.2019. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto. Qualora il Concorrente principale non sia in possesso dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere requisiti speciali di qualificazione richiesti per poter eseguire parte dei lavori compresi nell’appalto, deve – ai fini dell’ammissione alla gara di appalto – dichiarare che tali lavorazioni saranno subappaltate a prestatori in possesso dei requisiti di qualificazione - generali e speciali – richiesti dal capitolato (subappalto necessario). L'Appaltatore consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 smi in tema di tracciabìlìtà dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui all’articolo 89le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.idi cui alla L. 136/2010 smi., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. .  2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: :  a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; ;  b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; ;  c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.  3. Per le Le opere per le quali sono necessari che necessitano di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.al regolamento D.M. 10 novembre 2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere n. 248 diventano tali se singolarmente superiori al 10% dell'importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento del 30% alla subappaltabilità e non può essere, essere suddiviso senza ragioni obiettive, suddiviso.. 

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Samples: Contratto D’appalto

SUBAPPALTO. 1(Comma I) In caso di subbappalto il fango verrà comunque conferito dall’ E.A. all’impianto di recupero dichiarato in gara. L'affidamento I maggiori oneri di trasferimento all’impianto del subappaltatore saranno a totale carico dell’I.C.. (Comma II) L’I.C., al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artsubappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato le ulteriori conseguenze previste dalla Stazione Appaltante. L’eventuale legge nel caso di subappalto non può superare autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. (Comma III) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l’ (Comma IV) L'elenco prodotto dall’I.C. prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall’ E.A. per i controlli di competenza. (Comma V) Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’I.C. deve comunicare all’ E.A. le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L’ E.A. controlla i contratti stipulati dall'I.C. con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. (Comma VI) Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 5 e 6, l’I.C. deve comunicare all’ E.A. i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la quota dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'I.C., alcun divieto previsto dall'articolo 67 del 30 decreto legislativo n. 159 del 2011. (Comma VII) In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori(comprensivo degli oneri della sicurezza). 2(Comma VIII) Data la particolarità del servizio, non potrà tuttavia essere subappaltata la conduzione degli impianti per una quota superiore al 30% (trenta percento) dell’importo di contratto relativo al singolo impianto. (Comma IX) L’I.C di un Bacino, può essere anche subappaltatrice nei rimanenti lotti, in conformità a quanto disposto dal presente articolo. (Comma X) Ai fini del presente appalto, considerata la complessità dei lavori da eseguire e la non prevedibilità di talune tipologie di interventi, non si considerano subappalto il ricorso ad altre imprese nei seguenti casi: a. tutti gli interventi che l’I.C. deve porre in atto per ottemperare alle proposte tecniche dichiarate in sede di gara, che l’I.C. realizza in qualità di committente; b. interventi di manutenzione straordinaria disciplinati dal successivo art. I soggetti affidatari 67, di valore non superiore a 100.000 Euro, per l’esecuzione dei contratti possono affidare quali l’I.C. faccia ricorso ad imprese esterne, anche in considerazione di specifiche professionalità; c. noli a freddo di mezzi d’opera; d. forniture in opera con incidenza della manodopera inferiore al 50% dell’importo della lavorazione, ovvero qualora l’incidenza della manodopera sia superiore al 50% della lavorazione, forniture in opera di valore non superiore a 100.000 Euro. (Comma XI) Nel caso di subappalto del servizio di trasporto dei rifiuti il subappaltatore dovrà possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs 152/2006 per la categoria 4; l’affidamento in subappalto sarà possibile nel limite massimo della classe di iscrizione del subappaltatore alla categoria 4 di detto Albo Nazionale; (Comma XII) Nel caso di subappalto del servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dai depuratori di Rovereto e Lavis i subappaltatore dovrà possere le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, recupero/smaltimento per i lavoricodici CER identificativi dei rifiuti da conferire; NON sarà considerato subappalto l’eventuale conferimento di rifiuti presso la discarica per rifiuti urbani di Trento, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.proprietà dell’E.A.

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Samples: Contract

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo Copia del contratto di lavori. 2subappalto dovrà essere presente in cantiere. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto L'impresa aggiudicataria, all'atto del deposito del contratto di subappalto, dovrà produrre, unitamente al documento unico di regolarità contributiva (quando attivo) della subappaltatrice, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le opere o i lavoriimprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o comprese le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione ore giustificate di cui all’articolo 80 all'art. 29 del Codice dei contratti. 3DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle autorità di vigilanza. Per le opere Le parti s'impegnano a rideterminare il tempo di riferimento per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali la dichiarazione di cui all’articolo 89al secondo comma del presente articolo, comma 11 al termine del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iprimo periodo di sperimentazione della presente intesa., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Protocollo d'Intesa

SUBAPPALTO. (da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto esecutivo. (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta) 1. L'affidamento Il Fornitore, conformemente alle previsioni indicate nell’Accordo Quadro e a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in Subappalto, in misura pari al dell’importo massimo complessivo del presente contratto esecutivo le seguenti prestazioni contrattuali: a. ; 2. Il subappalto delle prestazioni contrattuali è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artdisciplinato espressamente dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti50/2016. 3. Per le opere Il Fornitore è responsabile delle attività poste in essere dal subappaltatore e dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per le quali fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnicastate subaffidate la suddette attività. 4. I corrispettivi maturati dai subappaltatori saranno corrisposti, quali strutture, impianti e opere speciali ad esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 89all’art. 105, comma 11 13 del D.LgsD.lgs 50/2016, direttamente dal Fornitore, il quale ha l’obbligo di inserire nei contratti di subappalto la predetta clausola. n.50/2016 e s.m.i.A tal fine è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, e fermi restando i limiti previsti entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo commaFornitore ai subappaltatori, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo con l'indicazione delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisoritenute di garanzia effettuate.

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Samples: Contratto Esecutivo

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in 8.1) Il concorrente che intende avvalersi dell’istituto del subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere subappaltabili che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo;, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice compilando il DGUE Parte II Sezione D. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. c8.2) Fermi restando i limiti quantitativi previsti dall’art. 105, comma 2 e comma 5, del Codice, nonché quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248/2016 (per effetto del quale il limite del 30% a norma dell’art. 89 comma 11 non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2, del Codice), resta inteso che la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta l’esclusione dalla gara qualora riguardi categorie a qualificazione obbligatoria e/o superspecialistiche non possedute dal soggetto partecipante. 8.3) Nel caso in cui il concorrente dimostri intendesse subappaltare o concedere a cottimo attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa così come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 e s.m.i. deve indicare, in sede di offerta, per ciascuna delle suddette lavorazioni una terna di subappaltatori. Ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 5 del Codice, a pena di esclusione, tutti i subappaltatori designati dovranno dimostrare, prima dell’aggiudicazione, l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo al medesimo articolo 80 del Codice dei contrattiCodice, secondo le medesime casistiche previste per il concorrente. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni concesso nei limiti di cui all'artquanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavoridal presente Disciplinare. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavoriIl concorrente indica, compresi nel contrattoall’atto dell’offerta, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere e le percentuali del Servizio che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; c) , in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattisubappalto è vietato. 3. Per le opere L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 4. Il subappaltatore, per le quali sono necessari lavori o componenti prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di notevole contenuto tecnologico o appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di rilevante complessità tecnicalavoro, quali strutturequalora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. 5. Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parte del Servizio previa autorizzazione della Stazione Appaltante, impianti e opere speciali nei limiti di cui all’articolo 89all’art. 105, comma 11 4, del D.LgsCodice. 6. n.50/2016 e s.m.iNon si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 7. L’affidatario deposita, e fermi restando prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Xxxxxxx, i limiti previsti dal medesimo commacontratti continuativi di cooperazione, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essereservizio e/o fornitura di cui all’art. 105, senza ragioni obiettivecomma 3, suddivisolett. c-bis), del Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in 6.1 Il subappalto è subordinato al ammesso nei limiti e nelle forme previste dall’art.105 del Codice. 6.2 Nel caso in cui si intenda affidare a terzi parte dei servizi oggetto della presente procedura, l’operatore economico dovrà indicare la parte dell’appalto che intende affidare, nonché il soggetto o i soggetti cui far eseguire i servizi, secondo le vigenti diposizioni di legge. 6.3 Si mette in evidenza che, ai fini della verifica di conformità della corretta erogazione del servizio, l’Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere all’affidatario – a comprova degli obblighi assunti – copia delle fatture ricevute. 6.4 L’Impresa affidataria può altresì avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d’opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'artnorme previste dagli art.30 e ss. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 n.81/2015 e s.m.i. 6.5 L’Impresa è obbligata, e fermi restando ai fini dell’esecuzione del presente appalto, a comunicare all’Amministrazione gli eventuali contratti di somministrazione di mano d’opera in corso. 6.6 Tutte le norme del presente affidamento poste a tutela dei lavoratori, si estendono anche alla mano d’opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d’opera di cui al presente articolo. 6.7 In ogni caso, è fatto divieto all’Impresa di affidare a terzi, in tutto o in parte, i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essereservizi oggetto dell’appalto, senza ragioni obiettiveil preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, suddivisopena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva di cui è fatto cenno all’art.7.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

SUBAPPALTO. 1È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzati dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art105, comma 4, del D. Lgs. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. .. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2contratto. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in Il concorrente che intenda chiedere il subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole deve indicare nell’offerta quali prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o intende concedere in cottimo; c) il subappalto. Il concorrente dimostri deve altresì dimostrare alla Stazione appaltante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice dei contratti. 3D. Lgs. Per le opere per le 50/2016 e s.m.i.. L’appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali sono necessari lavori o componenti apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di notevole contenuto tecnologico o motivi di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali esclusione di cui all’articolo 89, comma 11 all’art. 80 del D.LgsD. Lgs. n.50/2016 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo commas.m.i.. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, l'eventuale sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati. Il subappalto non può superare autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il 30 per cento dell’importo delle opere pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 13, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art9.1 Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare Codice è ammessa la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto facoltà di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante committente, purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; cb) il concorrente dimostri l’assenza subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in capo ai subappaltatori possesso dei motivi di esclusione requisiti di cui all’articolo 80 80; 9.2 Ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice dei contrattiCodice, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo. 39.3 Ai sensi dell’art. Per 105, co. 5, del Codice, per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89alla categoria prevalente OS12-A (Barriere stradali di sicurezza - DM MIT n. 248 del 10/11/2016 - di valore >10%), comma 11 esiste un limite al subappalto del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo 30% riferito al valore delle opere della specifica categoria OS12-A e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi dell’art. 1, co. 2, ultimo periodo, del DM MIT n. 248 del 10/11/2016, detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite stabilito dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, co. 2, del Codice. Ciò comporta che ai fini del computo del subappalto, possibile nei limiti del 30% dell’importo dell’appalto, non sono computabili i subappalti affidati nella categoria superspecialistica OS12-A. 9.4 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 9.5 La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

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Samples: Appalto

SUBAPPALTO. 1È ammesso il subappalto nei limiti di legge. L'affidamento Di norma l’aggiudicatario esegue in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artproprio l’appalto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale Il subappalto non può superare essere autorizzato per le prestazioni non dichiarate in sede di offerta. L’aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto presso la quota stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del 30 per cento dell’importo complessivo deposito del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavoripresso la stazione appaltante, compresi nel contrattol'aggiudicatario deve trasmettere, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni ealtresì, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice D. Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere requisiti speciali di cui all’articolo 89agli articoli 83 e 84 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, comma 11 corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del D.Lgscontratto affidato, deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. n.50/2016 L’aggiudicatario e s.m.iil subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Appalto Per Fornitura E Installazione Di Sistema Ecografico

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni E’ vietato, sotto pena di cui all'art. 105 risoluzione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa il subappalto in tutto o in parte del servizio, salvo autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando espressa del Ministero e comunque nei termini previsti dall’art. 118 del D.lgs 163/2006 L’Impresa, all’atto del presente affidamento, ha manifestato la volontà di gara anche limitatamente a singole prestazioni esubappaltare le seguenti parti del servizio: Resta comunque inteso che, per i lavoriove venga concessa l'autorizzazione al subappalto, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il l’Impresa contraente non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'esecuzione del servizio e sarà tenuta all’osservanza dell’art. 118 del d.lgs 163/06 s.m.i.. (In caso di subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 ): - Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Codice dei contratticontratti pubblici, si precisa che il pagamento delle prestazioni effettuate dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore, che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. - Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo - Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contract for the Supply of Microsoft Licenses

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota nella misura massima del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori50%. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare Il subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando sede di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattil’aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’amministrazione comunale previa specifica richiesta da parte dell’impresa aggiudicataria. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l’amministrazione effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i50/2016) sia di quelli di ordine tecnico professionale. In caso di esito negativo il comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso. 4. In caso di subappalto, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo commal’impresa dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio subappaltato. 5. Si precisa che nei confronti dell’amministrazione comunale il responsabile del servizio svolto, l'eventuale anche tramite subappalto, resta sempre l’impresa aggiudicataria. 6. In caso di subappalto non può superare autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva, sempre fatto salvo il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisodiritto a richiedere eventuali maggiori danni.

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Samples: Capitolato Speciale

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente con l’osservanza delle disposizioni procedure e modalità di cui all'art. 105 all’articolo 118 del D.Lgs. Codice dei contratti (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori163/2006). 2. I soggetti affidatari E’ vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei contratti possono affidare lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in subappalto le opere o i lavoritermini economici, compresi nel contratto, previa autorizzazione dell’importo dei lavori della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la stessa categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltoprevalente; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Fanno eccezione al predetto divieto le opere per le quali sono necessari lavori o componenti forniture con posa in opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere di strutture speciali di cui all’articolo 89, comma 11 secondo quanto stabilito dall’art. 118 del D.LgsD.Lgs n. 163/2006. 4. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 realizzatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per cento dell’importo l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati; 5. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e non può esseredei cottimisti e il realizzatore è obbligato a trasmettere alla stessa entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, senza ragioni obiettive, suddivisocon l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettua.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'artdell’art. 105 118 del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) a condi- zione che tale facoltà sia prevista espressamente venga indicata nell’Allegato A al presente CSO e reiterata nei sin- goli appalti specifici, come meglio descritto nel bando CSO parte III. In caso di gara anche limitatamente mancata indicazione si intenderà che l’Impresa eseguirà in proprio tutta la fornitura e pertanto eventuali richieste successive di subappalto, non potranno essere autorizzate da Poste. Si precisa che non costituirà subappalto l’affidamento ad altro operatore economico del solo trasporto. In tale caso resta comunque obbligo dell’aggiudicatario notificare a singole prestazioni ePoste prima dell’avvio del servizio tutti i riferimenti del soggetto incaricato accludendo dello stesso: ▪ Dichiarazioni ex art. 38, per i lavoricommi 1 e 2, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 163/2006 e s.m.i. , l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affi- damento degli appalti pubblici; ▪ Dichiarazione requisiti soci, titolari, direttori tecnici, soci di maggioranza e ces- sati dalla carica; ▪ Dichiarazione inerente gli adempimenti ex comma dell’art. 3 della Legge n. 136/2010; ▪ Dichiarazione possesso requisiti di idoneità tecnico professionale (comma 1, let- tera a), art. 26 del D.Lgs. 81/2008) utilizzando l’allegato al CSO; ▪ Documento Valutazione Rischi. L’aggiudicatario vorrà altresì accludere sottoscritto dal soggetto che verrà incaricato il Codice comportamento fornitori e partners di Poste Italiane S.p., A. e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisospecificare se lo stesso è in possesso di iscrizione alla “White List”.

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Samples: Capitolato Speciale D’oneri

SUBAPPALTO. 1E' ammesso il ricorso al subappalto, se dichiarato in sede di offerta e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale. L'affidamento L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artall’art. 105 del Codice dei contratti; La ditta Appaltatrice s’impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori del presente servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e xx.xx. ed ii.. L’Amministrazione provvede al pagamento diretto dei subappaltatori esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota L’Appaltatore è considerato responsabile in solido con il subappaltatore, nell’osservanza del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari trattamento economico nei confronti dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie dipendenti per le quali prestazioni rese nell’ambito del subappalto, nonché del rispetto di tutte le normative reggenti l’appalto. L’Appaltatore è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza comunque l’unico responsabile dell’esecuzione dei servizi nei confronti dell’Amministrazione. L'Appaltatore deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all'art. 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere ss.mm.ii. Inoltre gli stessi subappaltatori dovranno essere qualificati nella relativa categoria e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisodevono aver partecipato alla gara d'appalto del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artGli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall’art. 49 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 e dalle disposizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. Il concorrente deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; c) conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Il concorrente dimostri aggiudicatario dovrà dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 e il possesso da parte del Codice subappaltatore dei contratti. 3requisiti di qualificazione nella relativa categoria. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89La stazione appaltante procederà al pagamento diretto al subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 11 13, del D.LgsD.lgs. n.50/2016 n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale . L’eventuale subappalto non può potrà superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori. Fermo restando il 30 limite sopraindicato, per cento la categoria OG2 l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 50% dell’importo delle opere e della stessa categoria. Fermo restando il limite sopraindicato, per la categoria OG11 l’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisopotrà superare la quota del 50% dell’importo delle opere della stessa categoria.

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Samples: Disciplinary Guidelines for Tenders

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltanteappaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono Il contraente del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimosi intende subappaltare; cd) il concorrente dimostri l’assenza l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattiall'articolo 80. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgsd.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artdisciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.inel testo vigente. e Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all’importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo. Qualora, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto, in fase di partecipazione alla gara deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantepresentare idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. L’eventuale 105 del Codice citato, indicando quali lavorazioni intende subappaltare. La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione il subappalto non può superare potrà essere autorizzato. Si precisa che in caso di cd. "subappalto qualificante" (per gli operatori economici carenti, relativamente a categorie scorporabili previste a "qualificazione obbligatoria", di tutti o di parte dei requisiti di qualificazione) la quota mancata presentazione della dichiarazione di voler subappaltare, a impresa/e qualificata/e, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili non possedute (o possedute solo parzialmente), costituisce motivo di esclusione. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2Codice. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o subappaltatori devono possedere i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti. 3Codice. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti Città Metropolitana di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 Bologna - Protocollo n. 79137 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.30/12/2022 11:44:55

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Samples: Bando Di Gara

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Sta- zione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavorila- vori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione esclu- sione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto con- tenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere ope- re speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando re- stando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare supera- re il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contratto d'Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni regolato dalle prescrizioni di cui all'art. all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori50/2016. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando non può formare oggetto di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il ulteriore subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per Qualora l’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta della condotta di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l’esecuzione dei lavori. L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore o del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le opere per forniture di materiali, che non sono di produzione dell’Impresa appaltatrice, né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate. 5. L’affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le quali sono necessari lavori o componenti necessarie autorizzazioni, punito ai sensi dell’Articolo 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, potrà comportare la risoluzione del contratto. 6. Incombe sull’Appaltatore, nel caso di notevole contenuto tecnologico utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di rilevante complessità tecnicacontratti similari, quali strutturel’obbligo di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni circa il possesso dell’attestazione SOA, impianti e opere speciali ove necessaria, o dell’iscrizione alla Camera di cui all’articolo 89Commercio, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iIndustria, Artigianato ed Agricoltura competente territorialmente., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

SUBAPPALTO. 1Si rimanda all’art. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni 7 del Capitolato Speciale d’Appalto con le seguenti precisazioni. All'atto della partecipazione, deve indicare le prestazioni che intende subappaltare, mediante compilazione dell’apposita scheda predisposta sul portale telematico (Cfr. Dichiarazione subappalto), ferme restando, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le prescrizioni di cui all'artall’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito con la L. 55 del 14.06.2019. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto. Qualora il Concorrente principale non sia in possesso dei requisiti speciali di qualificazione richiesti per poter eseguire parte dei lavori compresi nell’appalto, deve – ai fini dell’ammissione alla gara di appalto – dichiarare che tali lavorazioni saranno subappaltate a prestatori in possesso dei requisiti di qualificazione - generali e deve essere sempre autorizzato speciali – richiesti dal capitolato (subappalto necessario). L'Appaltatore consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla Stazione Appaltante. L’eventuale L. 136/2010 smi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o apposita clausola con cui le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei motivi di esclusione flussi finanziari relativi al contratto di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnicatrattasi, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.ialla L. 136/2010 smi., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Service Agreement

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in 4.1 Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artammesso ai sensi dell’art. 105 del D.LgsCodice. n. 50/2016 Il subappalto è ammesso esclusivamente per le prestazioni di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto. 4.2 L’operatore economico, nel momento della presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare, pena la non autorizzazione, nel DGUE, PARTE II^, Sezione D, i servizi e s.m.ile forniture, o parti di servizi e forniture, che intende subappaltare a terzi nell’ambito di quanto al punto precedente. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la fornitura né le imprese ad esse collegate. 4.3 Si applicano tutte le disposizioni dell’art. 105 del Codice in materia di subappalto. 4.4 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantedichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché, per i capi descritti nella Scheda Tecnica allegata al capitolato speciale che presentano scritte “POLIZIA MUNICIPALE”, la licenza prefettizia ex art. L’eventuale 28 T.U.L.P.S. per la produzione e vendita di divise per forze di polizia. 4.5 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto formare oggetto di lavoriulteriore subappalto. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 3.8.1. Modalità di utilizzo del subappalto e sua evidenziazione in sede di gara 1. L'affidamento in In relazione all’appalto è ammesso il subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, nonché nei termini previsti dall’art. 10 del capitolato speciale e dal presente articolo. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 2. Il subappalto è subordinato il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto. 3. Relativamente alle opere oggetto di eventuale subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art. 105, co. 2 del d.lgs. 50/2016, la quota massima subappaltabile è pari al rispetto 30% dell'importo complessivo del contratto. 4. L’operatore economico non in possesso della qualifica per le categorie scorporabili OS28 e OS4 potrà, in alternativa alla costituzione di un’ATI, subappaltare le relative lavorazioni nell’ambito del 30% complessivo, indicandolo nel DGUE. 5. L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle disposizioni categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (art. 79, comma 16 d.p.r. 207/2010). 6. Ai sensi dell’art. 105 comma 5 del d.lgs. 50/2016, il subappalto delle opere riconducibili alla categoria OS30 - trattandosi di categoria specializzata di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016 rientrante nelle strutture, impianti e opere speciali (c.d. SIOS) - non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell’importo complessivo dei lavori di cui all'art. 105 105, c. 2 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 50/2016. 7. Si precisa che se l’operatore economico non è in possesso della qualificazione per la categoria OS30 dovrà a pena di esclusione (non essendo ammesso l’avvalimento): A) costituire un’ATI di tipo verticale con un operatore qualificato per tale lavorazione; oppure, in alternativa B) dichiarare nel DGUE di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categoria sino al 30% dell’importo della stessa, restando inteso che per il rimanente 70% dovrà costituire un’ATI di tipo verticale con impresa in possesso della qualificazione. 8. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo complessivo dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di lavorida affidare. 29. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare In un quadro di massima garanzia, trasparenza e tutela degli interessi dell’Ente in ordine al presidio della qualità delle imprese che interverranno e/o potranno intervenire nell’esecuzione dell’appalto l’operatore economico concorrente alla procedura che intenda avvalersi del subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchéper il lotto unico deve: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) dichiarare all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimointende subappaltare; b) indicare una terna di nominativi di subappaltatori per le attività che intende subappaltare; c) il concorrente dimostri l’assenza dimostrare, sia in fase di presentazione dell’offerta, sia al momento di richiedere l’autorizzazione al subappalto, l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all'art. 80 del Codice dei contrattid.lgs. n. 50/2016. 310. Per In base a quanto previsto dall’art. 105, comma 4 lett. c) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, ciascun subappaltatore individuato nella terna in base al precedente comma 7, lett. B) deve rendere le opere per le quali sono necessari lavori o componenti dichiarazioni relative all’insussistenza dei motivi di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali esclusione di cui all’articolo 89all’art. 80 dello stesso decreto e tali dichiarazioni devono essere allegate dall’operatore economico concorrente all’istanza di partecipazione dell’apposito DGUE riservato al subappaltatore (all. 3) allegato alla 11. L’operatore economico concorrente alla procedura, comma 11 qualora divenga aggiudicatario dell’appalto per il lotto unico, è tenuto ad individuare i propri subappaltatori tra quelli indicati nella terna presentata in sede di gara. Si precisa che in sede di affidamento del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.isubappalto successivo all’aggiudicazione, il subappaltatore dovrà presentare un DGUE aggiornato., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'artdell’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016. Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore e non dalla stazione appaltante l’Agenzia, salvo nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i50/2016. e L'affidatario deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice D.lgs. n. 50/2016. Si ricorda che l’affidamento in subappalto, per ogni lotto, è subordinato all’indicazione da parte del concorrente, in sede di offerta, all’interno del DGUE, delle prestazioni che intende subappaltare e della terna dei contratti. 3subappaltatori ai sensi del comma 6 del citato art. 105. I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 per tutta la durata dell’affidamento. Per ciascun subappaltatore indicato nella terna dovrà essere presentato apposito DGUE attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed inserito nella busta A. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), l’Agenzia svolgerà il trattamento dei dati personali nei termini e con le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali modalità di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i16 dello Schema di Contratto., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artTrova applicazione l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021. L’Appaltatore potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione di ETRA S.p.A., esclusivamente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di presentazione di offerta la volontà di avvalersi del subappalto. In ogni caso, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49, comma 1 del DL 31/05/2021, n. 77, convertito dalla Legge n. 108/2021, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. L’Appaltatore resterà comunque responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto, nonché delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l’autorizzazione al subappalto. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ex art. 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Ai sensi dell’art.105, c.3, l. c-bis) del D.Lgs. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoriappalto. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Riparazione E Manutenzione

SUBAPPALTO. E’ vietato il subappalto di tutto o parte di lavoro, salvo specifica autorizzazione del Committente. Se necessario ed autorizzato, l’Assuntore deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti dalla Assuntore nel presente contratto. L’Assuntore è il solo responsabile del lavoro nei confronti del Committente. Presa visione 🞏 Il sottoscritto (allegata fotocopia di valido documento d’identità) Datore di Lavoro di 1. L'affidamento Che il personale impiegato per l’Appalto in subappalto è subordinato al rispetto oggetto é: - dotato delle disposizioni di cui all'artabilitazioni necessarie - idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista art. 105 del 41 D.Lgs. n. 50/2016 81/08 - adeguatamente informato/formato sulle misure di prevenzione e s.m.iprotezione, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08 - dotato di ausili, DPI (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire - dotato di tessera di riconoscimento esposta bene in vista corredata di fotografia, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota generalità del 30 per cento dell’importo complessivo lavoratore, indicazione del contratto di lavoriDL e dell’impresa in appalto. 2. I soggetti affidatari Che l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavoririschi ed il programma di miglioramento, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3art. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del 17 – 28 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i81/08., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: d.u.v.r.i. Document

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio di opere trasporto/veicolazione dei pasti, di effettuazione delle analisi di laboratorio, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di disinfestazione/derattizzazione e della gestione informatizzata delle iscrizioni, prenotazione pasti che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; c) cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. E’ vietato il subappalto anche parziale del servizio di ristorazione a pena di nullità. Il concorrente dimostri l’assenza è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ai ad uno dei subappaltatori dei motivi di esclusione indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3all’art. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89105, comma 11 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iD.Lgs 50/2016., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Capitolato Speciale Per L’appalto Del Servizio Di Ristorazione Collettiva

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione AppaltanteCommittente. 2. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavoriContratto. 23. I soggetti affidatari dei contratti possono L’Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, lavori previa autorizzazione della stazione appaltante Committente purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato siano stati indicati i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimosi intende subappaltare; cd) il concorrente dimostri l’assenza l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all'articolo 80 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016. 34. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 5. In ogni caso, si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 2.9 [“Disciplina del Subappalto”] del C.S.A., nonché dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contratto Di Affidamento Per Lavori Di Verifica E Messa in Sicurezza

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltanteappaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono L’Appaltatore del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchépur- ché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'af- fidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimosi intende subappaltare; cd) il concorrente dimostri l’assenza l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattiall'articolo 80. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgsd.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contract for Works

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50/2016 e s.m.i. 50 come modificato dalla L. 108/2021 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; cd) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice dei contratti.D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti im- pianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, essere suddiviso senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contract for the Execution of Works

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art. L'affidamento 26 della L.P. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare come indicato nel prosieguo le parti delle prestazioni che intende subappaltare. Non è subordinato al rispetto delle disposizioni richiesta l’individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di cui all'artulteriore documentazione. 105 del D.LgsAi sensi dell’art. 26, comma 3, della L.P. n. 50/2016 e s.m.i. e 2/2016, l’aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo indicare all’Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di lavori. 2appalto, l’elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni enonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L’Amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione finalità di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3alla Legge n. 136/2010, e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89Ai sensi dell’art. 26, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i6, della L.P. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Gara Per l'Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto Il contratto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto essere ceduto, a pena di lavorinullità. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavoriPrevia autorizzazione di Linea Servizi srl e nel rispetto al D.Lgs. n. 50 del 2016, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività: ................................................. ............................................. Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibil- mente senza interruzioni o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo sospensione degli stessi, ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 fini del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.in. 50 del 2016, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione: a)copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prez- zo praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dal D.Lgs. n. 50 del 2016. A tal fine per ogni singola attività affidata in su- bappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente eviden- ziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Per la presente procedura il subappalto è subordinato consentito in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs.n.50/2016. e ss.mm.ii. Il ricorso al rispetto subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta; in mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato. L’affidatario deposita il contratto di subappalto e il Documento di gara unico europeo debitamente compilato dal subappaltatore presso questa Agenzia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle disposizioni di cui all'artrelative prestazioni. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono ss.mm.ii, l’affidatario potrà affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: : a) tale facoltà l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; bqualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o siano stati indicate le parti di opere prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo; csi intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l’assenza l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3all'articolo 80. Per le opere per le quali sono necessari lavori Si ricorda che se l’aggiudicatario intenda utilizzare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto di cui all’articolo 89all’art. 105 comma 3 lett. c bis) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. dovrà produrli, comma 11 in originale o copia autentica, prima o contestualmente alla sottoscrizione del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iContratto., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Disciplinary Tender for Supply of Scientific Equipment

SUBAPPALTO. 1In caso di ricorso al Subappalto, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura negoziata – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di subappalto”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. L'affidamento Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del cottimo nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione AppaltanteI subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. L’eventuale subappalto non può superare la quota 80 del 30 per cento dell’importo complessivo Codice. All’atto del deposito del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari subappalto presso la Stazione Appaltante l’affidatario trasmetterà, oltre alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei contratti possono affidare requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli Appalti in subappalto le opere o i lavorirelazione alla prestazione subappaltata, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo dell’art. 80 del Codice dei contratti. 3(comma 7 art. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del 105 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iss.mm.ii). Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta la sostituzione da parte dell’affidatario degli stessi. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Fornitura Di Esoscopio 3d

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artdisciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare Le lavorazioni sono subappaltabili in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale 3. Il subappalto le opere o i lavoriil cottimo sono consentiti a condizione che il concorrente abbia indicato, compresi nel contrattoall’atto dell’offerta, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; c) ; in mancanza di tali indicazioni il concorrente dimostri l’assenza successivo subappalto è vietato. L’impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in capo ai subappaltatori subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei motivi presupposti e degli adempimenti di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattilegge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa. 34. Per le Il Comune di Bardonecchia provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei limiti del contratto di subappalto. 5. L’esecuzione delle opere per le quali sono necessari o dei lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale affidati in subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisoformare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le categorie di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel lavori previste dal bando di gara anche limitatamente a singole e le prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere servizi che intendono intende subappaltare o concedere in cottimo; c) cottimo nei limiti di quanto indicato al paragrafo 3. “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO”, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, così come modificato dall’art. 49 del Decreto Semplificazioni bis e dall’art. 10 comma 1 della Legge Europea; in mancanza di tale indicazione il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3subappalto è vietato. Per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa vigente come “a qualificazione obbligatoria” di cui all’art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014, come integrato dal DM n. 248 del 10 novembre 2016, il concorrente sprovvisto di idonee qualificazioni, dovrà dichiarare che intende affidarle in subappalto. Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del Codice, come modificato dall’art. 49 comma 2, lettera c), del decreto Semplificazioni bis, il concorrente ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Anas corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le quali sono necessari lavori o componenti prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Si specifica che il CCNL di notevole contenuto tecnologico o riferimento per la procedura di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti gara in oggetto è il seguente: Edilizia e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iIndustria., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. 1L'Aggiudicatario dell’Accordo quadro è tenuto ad eseguire in proprio le lavorazioni previste. L'affidamento L’eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di parte dei servizi è subordinato al rispetto delle disposizioni consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'artall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. previsto dalla normativa attualmente vigente e, quindi, nei limiti del 50% rispetto al valore dei contratti discendenti dall’Accordo quadro; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. L'Aggiudicatario, prima dell’inizio delle prestazioni in subappalto, dovrà presentare all’Amministrazione contraente apposita domanda di autorizzazione al subappalto nella quale dovranno essere riportati la descrizione e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantegli importi delle lavorazioni subappaltate, la dichiarazione che verranno applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e la bozza di contratto di subappalto. L’eventuale Acquisita l’autorizzazione al subappalto, l’Aggiudicatario dei lavori dovrà presentare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni L’esecuzione dei servizi in subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto formare oggetto di lavori. 2ulteriore subappalto. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere L’Amministrazione contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie l'importo dovuto per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti al comma 13 dell'art. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 105 del D.Lgs. n.50/2016 n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.ss.mm.ii..

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Stampa

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artE’ regolamentato dall’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, nel dettaglio dagli artt. 1.9.1.,1.9.2. e deve essere sempre 1.9.3. del Capi- tolato Speciale d’Appalto. L’Appaltatore in sedi gara non ha richiesto il subappalto; L’Operatore economico è autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni: xxxxxxx, nei termini e nelle misure previste dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto legge, e in ogni caso non può superare la quota del 30 superiore al trenta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 salvo quando previsto dal comma 5 dell’art. 105 del Codice dei contrattiContratti. In particolare si sottolinea che a. l’appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle re- lative prestazioni, comprensivo della certificazione attestan- te il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti re- quisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore at- testante il possesso dei requisiti di generali per essere af- fidatario di un lavoro pubblico; b. la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti eventuali. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contratto D’appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve dovrà essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltanteappaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono Il contraente del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimosi intende subappaltare; cd) il concorrente dimostri l’assenza l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattiall'articolo 80. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgsd.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 4. Di seguito si specificano le categorie di lavori e le rispettive imprese subappaltatrici a cui sono affidate:

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Samples: Construction Contract

SUBAPPALTO. 1E’ ammesso il subappalto, previa autorizzazione di ATM, ai sensi e nei limiti dell’art. L'affidamento 105 del D. Lgs50/2016. Il concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione delle prestazioni che intende subappaltare e la terna di subappaltatori. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni capo ai subappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 105 80 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente ed a singole prestazioni etal fine dovrà allegare, per i lavoriciascun subappaltatore, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione in questione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE e il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le relativo Addendum, debitamente compilato nelle parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016. L'omessa indicazione della terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all'art. 80 del Codice d.lgs. 50/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. I contratti di subappalto dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali flussi finanziari di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.ialla Legge 136/2010., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui all'artagli artt. 31 co. 8 e 105 del D.LgsCodice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 50/2016 138 del 21 febbraio 2018 a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e s.m.ifatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto Non costituisce motivo di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni eesclusione ma comporta, per i lavoriil concorrente, sia indicata la categoria o le categorie per le quali il divieto di subappalto l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Nell’ipotesi di subappalto necessario, considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, è ammesso il soccorso istruttorio laddove il concorrente, pur dichiarando di volersi avvalere del subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere , non indichi nominativamente il subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione subappalto quelle di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3all’art. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89105, comma 11 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.iCodice., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Affidamento Dei Servizi Attinenti L’architettura E L’ingegneria

SUBAPPALTO. 1(d.lgs. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle n. 50/2016, art. 105): ammesso, secondo le disposizioni di cui all'artdell’art. 105 del D.Lgs. d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non L’aggiudicatario può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione Stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affidamento dell’appalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimoil subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all’atto della presentazione della documentazione amministrativa siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 all'articolo 80. L’operatore economico concorrente deve indicare, all’atto della presentazione della documentazione amministrativa, le parti della fornitura che intende affidare nei limiti della vigente normativa calcolato sull’importo complessivo del Codice dei contratti. 3contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti 105 del Codice. In mancanza di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti tali indicazioni il subappalto è vietato e opere speciali sarà ritenuto nullo. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 89all’art. 105, comma 11 3 del D.Lgsd.lgs. n.50/2016 n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Combustibile E Servizi Di Handling Aeroportuale

SUBAPPALTO. 113.1. L'affidamento in subappalto è subordinato al Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'artdell’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto delle altre disposizioni di lavorilegge in materia. 213.2. I soggetti affidatari Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta per l’affidamento dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel avori di cui al presente contratto, previa autorizzazione l’appaltatore si è avvalso della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza cottimo i seguenti lavori/parti di opere: - …………………..………………… e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3materia, l’autorizzazione al subappalto. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 11 del D.Lgs13, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’appaltatore il quale è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante , entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. n.50/2016 e s.m.iNel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contratto d'Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento La società, previa comunicazione all’ICE, si può avvalere di subappaltatori, in subappalto è subordinato misura non superiore al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 30% del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavoricor rispettivo contrattuale complessivo. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in Il subappalto le opere non comport a alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali per la società che è l'unica responsabile nei confronti di ICE di quanto subappaltato, e degli eventuali danni nei confronti di ICE imputabili al subappaltatore o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattial suo personale. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti L’ICE potrà pretendere la risoluzione del contratto di notevole contenuto tecnologico o subappalto nel caso in cui vengano accertati inadempimenti a carico del subappaltatore, il quale in ogni caso non avrà diritto di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali pretendere dall’ICE alcun indennizzo. 4. La risoluzione del contratto di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo dà alcun diritto alla società di pretendere dall’ICE indennizzi di sorta né spostamento dei termini di esecuzione del contratto. 5. La società ha l’obbligo di stipulare contratti di sub-appalto nel rispetto della normativa vigente: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle opere direttive 2004/17/CE e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso2004/18/CE” e successive modificazioni.

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Samples: Contract for the Management and Development of the Information System of Ice

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto 174 del D. Lgs. 50/2016 e delle disposizioni di cui all'artparti applicabili alle concessioni dell’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota così come modificato dall’Art.49 del 30 per cento dell’importo complessivo D.L. n. 77/2020, convertito in L. 29.07.2021, n°108, avuto riguardo alla natura del contratto e considerata la delicatezza dei servizi principali oggetto della concessione, legati al rispetto di lavori. 2particolari e complesse procedure, che necessitano di specifiche professionalità e particolari competenze e richiedono affidabilità, formazione specifica ed esperienza del personale e verificata la tipologia dell’utenza coinvolta, il subappalto è vietato per i servizi indicati come principali, da effettuare nel rispetto delle prescrizioni del capitolato di gara e dei relativi allegati, di seguito elencati: - l’approvvigionamento e la conservazione delle materie prime, la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti nei centri refezionali ed i servizi ad essi strettamente connessi, ad esempio la gestione del Centro Cottura e dei locali annessi, la pulizia e sanificazione dei locali, delle attrezzature e degli arredi della cucina e dei terminali refezionali. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare Non si configurano come attività affidate in subappalto le opere o i lavoriquelle di cui all’art. 105, compresi nel contrattocomma 3 del Codice. Laddove intenda ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando il concorrente deve indicare in sede di gara anche limitatamente a singole prestazioni eofferta, per i lavoriall’interno del DGUE, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) si intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi subappalto è vietato. In caso di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattiricorso al subappalto, deve essere compilato il D.G.U.E., parte II, lett. D (v. art. 15, A.2. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.)

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Samples: Concessione Di Servizi

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artinteramente regolato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016; tutte le lavorazioni, a qualsiasi cate- goria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, nei limiti ed alle condizioni pre- viste dal citato articolo. Il subappalto viene autorizzato dall’amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs n. 50/2016. L’affidatario, e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la quota documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all’art.16 del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavoripresente capitolato. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contrattoIl pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione, previa autorizzazione comunicazione, da parte dell'appaltatore medesimo, della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore dell'Area Lavori Pubblici (prot.n. 45835 del 11.10.2016), al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. “reverse charge” ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando appaltante. Sul certificato di gara anche limitatamente a singole prestazioni pagamento, saranno, quindi, indicati l'importo totale del S.A.L. e, per in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'I.V.A. e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del S.A.L. e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i lavori, sia indicata la categoria pagamenti ( in acconto o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; ba saldo) all'atto dell'offerta abbiano indicato all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) su entrambi i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattisoggetti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in 9.1 Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artdisciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, a cui espressamente si rinvia. 9.2 Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo 30% (trenta percento) dell'importo complessivo del contratto d’appalto. Fermo restando il limite di lavori. 2cui sopra, ai fini di quanto previsto dal comma 4, lett. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni estesso articolo, per i lavori, sia indicata la categoria o si precisa che le categorie di lavori per le quali è ammesso il subappaltosubappalto sono le seguenti: ✓ Categoria OG6 (nella quale sono comprese le sottoindicate lavorazioni); ✓ “Personale, mezzi ed attrezzature”, come da art. 8.1 del Capitolato; ✓ “Prestazioni di tipo elettrico”, come da art. 8.3 del Capitolato; ✓ “Interventi su condotte in fibrocemento”, come da art. 8.5 del Capitolato; ✓ “Interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale”, come da art. 8.6 del Capitolato. 9.3 Non è previsto l’obbligo di cui all’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 9.4 Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, l’Ente Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimocaso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su richiesta del Codice dei contrattisubappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50/2016 e s.m.i. 50 come modificato dalla L. 108/2021 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappaltol'affida- mento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; cd) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo all’art. 80 del Codice dei contratti.D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti im- pianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, essere suddiviso senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Contract for the Execution of Works

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre previamente autorizzato dalla Stazione Appaltantedall'Amministrazione (vedasi art. L’eventuale subappalto non può superare la quota 25 del 30 CSA); è consentito richiedere l'autorizzazione per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare l'affidamento in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando entro i limiti previsti dalla normativa vigente con le deroghe di cui al Decreto Legge (D.L.) 83/2012, nonché le deroghe previste per gli affidamenti del Commissario Delegato alla ricostruzione. L’autorizzazione è sottoposta alla condizione che il concorrente in sede di offerta abbia dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto. Il subappalto potrà essere autorizzato in favore delle ditte indicate in sede di gara dall’aggiudicatario, rimane facoltà dell’Amministrazione autorizzare eventuali mutamenti di ditte subappaltatrici. Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nonché dei requisiti tecnico – organizzativi ed economico – finanziari previsti dal medesimo commaD. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo l’aggiudicatario è tenuto a presentare elenco dettagliato dei lavori, delle opere forniture, dei servizi e non può esseredei noli che intende affidare a terzi, senza ragioni obiettive, suddivisocorredato delle indicazioni sui relativi soggetti. Fino al momento della formale comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'eventuale autorizzazione si fa divieto alla Ditta subappaltatrice di intraprendere alcuna attività.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattiD.Lgs.18 aprile 2016, n. 50. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.LgsD.Lgs 18 aprile 2016,. n.50/2016 n.50 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, essere suddiviso senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artconsentito ai sensi e con le modalità indicate dall’art. 105 118 del D.Lgs. n. 50/2016 D.lgs.163/2006 e s.m.is.m. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantedall’art. L’eventuale subappalto non può superare la quota 170 del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavoriD.P.R. 207/2010. 2. I soggetti affidatari Il subappalto è autorizzato con Determinazione del Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa previa verifica dei contratti possono affidare in requisiti del subappaltatore. Il subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contrattisi intende autorizzato se l’Amministrazione non risponde entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall’appaltatore. 3. Per le opere Il termine di 30 giorni per le quali sono necessari lavori rilascio dell’autorizzazione al subappalto può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m. il predetto termine è ridotto della metà per i subappalti o componenti cottimi di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle opere prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. 4. Per quanto riguarda i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del D.lgs. 163/2006 e non s.m., il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che approva il bando o la lettera invito può esserestabilire se è ammesso o meno il subappalto, senza ragioni obiettivee, suddivisoin caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Se è consentito il subappalto, si applica l'articolo 118 del D.lgs.163/2006 e s.m.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti Del Comune

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall’art. e 20 della L.R. 38/2007. Non è possibile subappaltare per intero la prestazione oggetto dell’appalto. L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltanteindicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente. L’eventuale subappalto non può superare la quota L’esecutore che intende avvalersi del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavorisubappalto, compresi nel contrattoai fini dell’autorizzazione allo stesso, previa autorizzazione della deve presentare alla stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia apposita istanza con allegata la documentazione prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni edall’art. 105, per i lavoricommi 7 e 18, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione richiesta. Il Commissario Straordinario Delegato a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo commacomma 9, l'eventuale della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. In caso di subappalto non può superare autorizzato dal Commissario, fermo restando il 30 diritto per cento dell’importo delle opere e non può esserel’eventuale risarcimento del danno, senza ragioni obiettive, suddivisoil contratto è risolto di diritto.

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Samples: Affidamento Diretto Con Richiesta Di Offerta

SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell’art. L'affidamento 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Agenzia, purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista; c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta, nella domanda di partecipazione, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni vietato; d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'artall’art. 105 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e .. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltantecontenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale complessivo. L’eventuale subappalto non può superare la quota L’Agenzia procederà al pagamento diretto del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavorisubappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, compresi nel contrattoc. 13, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 n. 50/2016 e s.m.i.. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

SUBAPPALTO. 1. L'affidamento in Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'artammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall’art. e 20 della L.R. 38/2007. Non è possibile subappaltare per intero la prestazione oggetto dell’appalto. L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltanteindicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente. L’eventuale subappalto non può superare la quota L’esecutore che intende avvalersi del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavorisubappalto, compresi nel contrattoai fini dell’autorizzazione allo stesso, previa autorizzazione della deve presentare alla stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia apposita istanza con allegata la documentazione prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni edall’art. 105, per i lavoricommi 7 e 18, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione richiesta. La stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo commacomma 9, l'eventuale della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. In caso di subappalto non può superare autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il 30 diritto per cento dell’importo delle opere e non può esserel’eventuale risarcimento del danno, senza ragioni obiettive, suddivisoil contratto è risolto di diritto.

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Samples: Digital Signature Requirements

SUBAPPALTO. 1Per il servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico è ammesso il subappalto limitatamente al lotto n. 1 ed al lotto n. 2 nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art 105 del Codice così come modificato dall’articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto “Semplificazioni-bis”) convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'affidamento Considerato che, nell’ambito di singole operazioni di manutenzione e/o riparazione richiestisi sugli automezzi oggetto dell’appalto e relativamente a singole operazioni specialistiche (pompe ad iniezione, circuiti aria compressa, pompe di vuoto, pompe A.I.B., moduli A.I.B. ecc.) potrebbe rendersi necessario l’intervento di professionalità e/o l’utilizzo di particolari attrezzature di cui la Ditta appaltatrice non dispone, è consentito il subappalto delle suddette riparazione sempre se dichiarato in sede di gara. L’affidamento della riparazione ad officina specialistica in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla sarà sottoposto ad approvazione da parte della Stazione Appaltante. L’eventuale L’invio del veicolo societario presso terze officine dovrà comunque essere subordinato all’autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. In caso di ricorso a singole lavorazione in subappalto il mezzo verrà consegnato alla Xxxxx aggiudicataria che lo prenderà in carico e ne risponderà in toto. Per quant’altro non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo previsto dal presente articolo è fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere o subappaltare tutto od in parte il servizio assunto sotto pena di immediata rescissione del contratto risarcimento dei danni a norma di lavorilegge. 2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Manutenzione Degli Automezzi