GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale. 2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto. 3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. 4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Prestazionale Di Gara, Capitolato Prestazionale Di Gara, Capitolato Prestazionale Di Gara
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula L’esecutore del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la è obbligato a costituire una garanzia definitiva di cui secondo quanto previsto all’art. 103 del decreto legislativo d.lgs. 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualee s.m.i.
2. La , mediante cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, dovrà comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. È facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dovrà mantenere del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la sua validità risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata contrattuale del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (compresa la sua eventuale prorogadieci) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3giorni dalla richiesta. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionemancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Affidamento Fornitura Di Licenze E Supporto Software, Deliberazione Per Indizione Gara, Fornitura Di Quadri E Cassette Di Raccolta Segnali
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’Affidatario ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo garanzia n. , rilasciata da con sede , ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice.
2. La garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione per cause imputabili all’Affidatario la garanzia definitiva viene escussa dal Committente.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidell’Affidatario, anche future ai sensi e per il risarcimento di eventuali danni gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula dall’esecuzione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessopresente Contratto.
5. In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualepenali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
26. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità garanzia opera per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso, e comunque finché non pertanto sarà data esplicita comunicazione svincolata, previa deduzione di svincoloeventuali crediti vantati dal Committente verso l’affidatario, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula Ai sensi dell’articolo 103 del Codice l’esecutore del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la è obbligato a costituire apposita garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2fideiussoria. La cauzione definitivafideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, se presentata mediante fidejussione bancaria banca, azienda o polizza assicurativacompagnia di assicurazione, dovrà e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. comma 2 c.c.. del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Il contratto sarà stipulato nei modi e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3nelle forme stabilite dall’Ente committente. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni Nei casi di cui all’art. 103 110 comma 1 del d.lgsCodice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. n. 50/2016L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
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GARANZIA DEFINITIVA. 1A seguito dell’avvenuta aggiudicazione, a garanzia degli obblighi assunti, il soggetto aggiudicatario, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte della stazione appaltante, dovrà depositare, ai sensi dell’art. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali113 D.Lgs. 2006, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo n. 163 una somma pari al 10% dell'importo aggiudicato, a titolo di garanzia definitiva e, contestualmente, darne comunicazione scritta alla stazione appaltante. Tale garanzia, costituita secondo le forme e modalità stabilite ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. 2006, n. 163, dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del valore stimato contrattuale.Codice Civile. La garanzia dovrà contenere, pena la non sottoscrizione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione:
1) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente appaltante entro 15 gg a semplice richiesta scritta;
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente ) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ex art. 1944 c.c.
3) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 1957, comma 2, c.c.. . Non saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari non iscritti nell’elenco speciale, autorizzato dal Ministero del Tesoro, ai sensi del precitato art. 107, pena la non sottoscrizione del contratto e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non revoca dell’aggiudicazione. Si applicano le disposizioni previste dal comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 2006, n. 163. La garanzia sarà data esplicita comunicazione svincolata soltanto al termine dell'esecuzione del contratto, salve le ipotesi di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni inadempimento od inesatto adempimento da parte del Comune soggetto aggiudicatario. Qualora al termine del periodo di Spoleto.
3aggiudicazione le prestazioni contrattuali non siano state integralmente eseguite, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la validità della garanzia. In ogni caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte garanzia sarà svincolata solo previo consenso in forma scritta della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Fornitura in Service, Fornitura in Service Per Diagnostica Coagulazione
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidell’esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stessel’Affidatario, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto costituire una cauzione o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo fidejussione a titolo definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo al netto d’IVA dell’appalto aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del valore stimato contrattuale.D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità ivi stabilite. Alla garanzia di cui al presente comma si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria Tale cauzione, da consegnare al momento della sottoscrizione del contratto, potrà essere costituita in forma di fidejussione da costituire a norma di legge con una delle seguenti modalità:
2a) fideiussione bancaria;
b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. La Detta cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria dovrà contenere e prevedere:
1. l’impegno della Banca o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. 1944 del codice civile;
2. la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e dovrà mantenere lo svincolo solo dietro la sua validità restituzione dell’originale della cauzione stessa. Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) dell’appalto, fatte salve particolari disposizioni di legge, e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione verrà restituito dal Committente solo dopo il soddisfacimento di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4dalle leggi vigenti. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non garanzia definitiva sarà svincolata come previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artdall’Art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016. L’appaltatore inoltre è tenuto alla presentazione della polizza di cui al precedente articolo 12 quale garanzia per danni a terzi. Le garanzie di cui al presente articolo, da rilasciarsi con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e svincolo esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria dell’amministrazione committente, potranno essere svincolate soltanto dopo la fine del servizio e la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Cemetery Services Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni contrattualiassunte con il presente contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula l’Affidatario ha depositato in favore del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, Committente la garanzia definitiva di cui all’artalle premesse, di importo pari ad € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeD.lgs. n. 50/2016.
2. La Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
3. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione risoluzione di svincolo, previo accertamento diritto del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletomedesimo.
34. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione inadempimento a seguito dell’applicazione tale obbligo il Committente ha facoltà di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionedichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 20.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento della piena e regolare gestione dei servizi oggetto di tutte le obbligazioni contrattualiappalto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva può essere prestata a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 103 106 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del valore stimato contrattuale.
2D.Lgs. n. 58/1999. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 1957 c. 2 c.c.. La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dalla Stazione appaltante in luogo dell’appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 16, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’appaltatore dovrà mantenere provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione risoluzione del contratto di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4appalto. La mancata costituzione della garanzia, garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5dell'affidamento. Per Si richiama per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artl’art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima Prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza contratto, l’impresa affidataria – pena la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della stipula dello stesso, garanzia provvisoria - dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 103, del decreto Decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all’art. 93 del valore stimato contrattuale.
2predetto decreto. La cauzione definitivaLaddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall’autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativaresa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà prevedere espressamente la rinuncia risultare il potere di impegnare l’ente garante in capo al beneficio della sottoscrittore stesso. Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato: · di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.; · di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale, ; · l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3dell’Amministrazione. In ogni caso l’Università ha facoltà di decurtazione dell’ammontare chiedere all’impresa affidataria la reintegrazione della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La mancata costituzione della L’Amministrazione potrà escutere la garanzia, determina nel caso si verifichi la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanterisoluzione del contratto, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5fermo restando il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. Per In ogni caso per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artespressamente previsto, vale quanto stabilito dall’art. 103 del d.lgs. n. Dlgs 50/2016.
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Samples: Determina Di Non Aggiudicazione Richiesta Di Offerta
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto del completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per tutti gli obblighi assunti con il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessopresente capitolato ed il relativo contratto, la ditta aggiudicataria deve costituire, contestualmente alla firma del contratto, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 103 93 commi 2 e 3 del decreto legislativo 50/2016 d’importo D. Lgs. 50/16, pari al 10% dell'importo del valore stimato contrattuale.
2contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà 103 comma 1 del D. Lgs. 50/16. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. comma 2 del c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo., previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare nonché l’operatività della cauzione garanzia entro quindici giorni, a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia, garanzia in oggetto determina la decadenza dell’affidamento revoca dell’affidamento. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento l’Amministrazione – con l’adozione di semplice atto amministrativo – può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue dal relativo contratto; in graduatoriatale caso la ditta aggiudicataria rimane obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dal ricevimento del relativo avviso.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Servizi Di Pulizia
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A Il Concessionario, a garanzia dell’esatto del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattualiattività, degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente contratto e dalla sua esecuzione, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per il risarcimento inadempimento, è tenuto a costituire, a pena di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentaredecadenza dall'aggiudicazione stessa, prima della stipula stipulazione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessoapposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto e sue eventuali proroghe, la garanzia definitiva di cui all’artsecondo le modalità indicate dall’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeD. Lgs. 50/2016.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletodella Amministrazione Comunale.
3. La diminuzione della garanzia comporta l’obbligo del reintegro da parte del Concessionario. In caso difetto, il Concessionario dovrà provvedere nel termine di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione quindici giorni dalla notifica di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussioneapposito invito da parte del Comune.
4. La mancata costituzione Lo svincolo della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue garanzia sarà effettuato in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artottemperanza delle prescrizioni dell'art. 103 comma 5 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016. A tal fine per avvenuta esecuzione si intende la regolazione, in modo definitivo, di ogni conto o partita in sospeso derivante dalla concessione, ivi compreso la consegna della banca dati cartacea e informatica aggiornata, completa e fruibile ed il parco degli impianti per le affissioni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento della piena e regolare gestione dei servizi oggetto di tutte le obbligazioni contrattualiconcessione, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 103 106 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del valore stimato contrattuale.
2D.Lgs. n. 58/1999. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 1957 c. 2 c.c.. La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dalla Federazione in luogo dell’concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 13, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’concessionario dovrà mantenere provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione risoluzione del contratto di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4appalto. La mancata costituzione della garanzia, garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5dell'affidamento. Per Si richiama per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artl’art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Concession Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. A 103 del Dlgs 50/2016, a costituire, in relazione al contratto da stipulare con il committente, una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale netto relativo al servizio, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del committente per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesseogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché l’applicazione per danni di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima qualsiasi natura provocati per effetto della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza prestazione. Sono consentite le riduzioni della stipula dello stesso, la garanzia definitiva previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; per usufruire di cui all’arttali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 103 46 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2DPR 445/2000. 24 La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4committente. La mancata costituzione della garanzia, determina garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione garanzia provvisoria da parte della stazione appaltantedel committente, che aggiudica l'appalto provvederà ad aggiudicare il servizio al soggetto concorrente che segue in graduatoria.
5. Per quanto La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non previsto nel presente articolo si applicano prima che siano definite tutte le disposizioni ragioni di cui debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all’art. 103 del d.lgs. n. 50/20161945 Codice Civile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIA DEFINITIVA. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall’art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all’importo di aggiudicazione del Contratto. A La garanzia dell’esatto adempimento fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il del contratto e del risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall'inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penalia garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2medesimo. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3Codice. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia, garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice da parte della stazione appaltantedell’Istituto, che aggiudica l'appalto l’Appalto al soggetto Concorrente che segue in nella graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidel presente contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, l’APPALTATORE ha costituito la garanzia cauzione definitiva di cui all’art. all’art 103 del decreto legislativo D. Lgs. n. 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitivasecondo le modalità previste dalla legge, se presentata mediante e più precisamente tramite fidejussione [bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere ] n° rilasciata in data da per un importo pari ad Euro con decorrenza . Xxxx garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. 1957, co. 2, Cod. Civ. e dovrà mantenere la sua validità per tutta operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AGESP, il tutto come meglio specificato nella polizza allegata al presente sub “E”. Detta polizza è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento di tali obbligazioni, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all’APPALTATORE rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento risarcibilità del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3maggior danno subito verso l’APPALTATORE. In caso di decurtazione dell’ammontare escussione di tutto o quota parte dell’importo della cauzione a seguito dell’applicazione garanzia di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione cui al presente articolo, l’APPALTATORE dovrà provvedere alla sua ricostituzione tempestivamente e comunque entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
530 giorni. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artarticolo, trova applicazione l’art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/201650/2016 e quanto stabilito nel CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.
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GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni contrattualiassunte con il presente contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula l’Affidatario ha depositato in favore del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, Committente la garanzia definitiva di cui all’artalle premesse, di importo pari ad € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari D. lgs. n. 50/2016. Tale garanzia si intenderà svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 103, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al 10% perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del valore stimato contrattualepresente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo, finché non intervenga apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia.
2. La cauzione definitivaIl Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, se presentata mediante fidejussione bancaria in tutto o polizza assicurativain parte, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleper i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, l’operatività entro 15 giorni in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletorichiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione inadempimento a seguito dell’applicazione tale obbligo il Committente ha facoltà di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionedichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 19.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto Di Servizio
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A 17.1 Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, il Costruttore ha costituito garanzia dell’esatto adempimento fideiussoria , a titolo di tutte le obbligazioni contrattualicauzione definitiva, di importo pari ad .
17.2 La garanzia di cui al presente articolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dei Lavori, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; la svincolo opererà in modo automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Costruttore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
17.3 La garanzia, per il risarcimento rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento) cessa di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesseavere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del Certificato di Collaudo dell’intera opera; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, nonché l’applicazione senza necessità di penaliulteriori atti formali, l’Appaltatore dovrà presentarerichieste, prima della stipula del contratto autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o dell’avvio dell’esecuzione restituzioni.
17.4 Il Costruttore si impegna a reintegrare tempestivamente la garanzia fideiussoria qualora, in pendenza della stipula dello stessocorso d’opera, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualestessa sia stata, in corso d’opera, parzialmente o totalmente incamerata dalla Stazione Appaltante.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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GARANZIA DEFINITIVA. 1. A 1.A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all’art. 103 113 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2D. Lgs 12.4.2006 n. 163. La cauzione definitivache verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell’esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, se presentata mediante è prestata a garanzia di ogni adempimento della Ditta assunto con la sottoscrizione del contratto con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somma da parte del Comune, la Ditta deve provvedere al reintegro entro 30 giorni. In caso di inadempimento, l’Amministrazione Comunale procederà d’Ufficio al reintegro dell’importo necessario dal corrispettivo dell’appalto salva e impregiudicata la risoluzione del contratto. Resta salvo per il Comune l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; 2.Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia (contanti, titoli di stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazioni e ciò autorizzate); 3.Tale garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità restare vincolata per tutta la durata contrattuale (compresa del contratto e sarà svincolata e restituita all’impresa soltanto dopo la sua eventuale proroga) e comunque finché non conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del stato accertato il regolare svolgimento delle prestazioni soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del Comune di SpoletoServizio che ha usufruito dell’appalto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Servizio Di Pulizia
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A Le Parti danno atto che il Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia dell’esatto adempimento definitiva, di tutte le obbligazioni contrattualicui agli artt. 103 e 183, comma 13 del Codice, secondo lo schema tipo 1.2 del DM Garanzie. La mancata prestazione delle garanzie conduce alla conseguenza della risoluzione per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesseinadempimento per come disciplinata dall’art. 33, nonché l’applicazione di penalicomma 2, l’Appaltatore dovrà presentarelett. d) della presente Convenzione.
2. Il Concedente, prima in relazione agli artt. 103 e 183, comma 13 del Codice, riconosce che l’ammontare della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10presente comma corrisponde al 5% (cinque per cento) del valore stimato contrattuale.
2complessivo delle prestazioni che ai questi fini si assumono equivalenti all’ammontare degli investimenti previsti nel PEF [Nota del Proponente: al momento della presentazione della Proposta stimate in Euro 723,3 milioni] rese in ragione della Concessione in favore del Concedente e non vi saranno contribuzioni pubbliche a favore del Concessionario a valere sul PNRR. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente [Nota del Proponente: L’ammontare della garanzia è stato calcolato considerando la rinuncia riduzione percentuale correlata al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione possesso delle certificazioni di qualità di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo93, previo accertamento comma 7 del regolare svolgimento delle prestazioni Codice da parte dei soci industriali del Comune Concessionario.] A beneficio di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare maggiore chiarezza il Concedente riconosce che l’ammontare della cauzione garanzia definitiva si compone della garanzia resa a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanziafavore del Concedente in relazione alle prestazioni rese in suo favore, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui dettagliate all’art. 103 14, comma 2.1. e dalle garanzie definitive prestate nei singoli Contratti con le Amministrazioni Utenti, dettagliate all’art. 14, comma 2.2 e nel Contratto. Più in particolare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del d.lgs. n. 50/2016Concedente con la stipula della Convenzione il Concessionario ha prestato garanzia definitiva, rilasciata il giorno [•] dalla società [•] avente numero [•] di importo pari ad Euro [•] = ([•]/00).
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Samples: Concessione Per L’affidamento Dei Servizi Infrastrutturali E Applicativi in Cloud
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il del presente contratto o previsti negli atti da esso richiamati e del risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall'inadempimento dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penalia garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l’Appaltatore dovrà presentareha prestato apposita garanzia, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione denominata "garanzia definitiva" in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui conformità all’art. 103 del decreto legislativo D.Lgs. 50/2016 d’importo ss.mm.ii, mediante polizza assicurativa (ovvero: fideiussione bancaria) n. del , per un importo di € ,00( /00), pari al 10% per cento dell’importo del valore stimato contrattuale.
2presente contratto, rilasciata dalla Società (Istituto Bancario) “ ” - Agenzia “ “ di ( ). La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltantecertificato di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la rinuncia all’eccezione Stazione Appaltante avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge. La garanzia deve essere reintegrata, nella misura legale, ogni qualvolta la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano sono applicate le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.seguenti riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7:
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GARANZIA DEFINITIVA. 1. A L’aggiudicatario è tenuto alla costituzione di una “garanzia dell’esatto adempimento di tutte definitiva”, con le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo Codice, pari al 10% del valore stimato dell’importo contrattuale, sotto forma di fideiussione, che sarà svincolata nei modi di legge.
2. La cauzione definitivaAlla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di SpoletoCodice.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionegaranzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
4. La mancata costituzione della garanziagaranzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegra della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriala conseguente risoluzione del Contratto.
5. Per La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Broker, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
6. In particolare, la garanzia rilasciata si estende a tutti gli obblighi specifici assunti dal Broker, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia, fermo restando quanto non previsto nel presente articolo si applicano precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
7. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Provincia.
8. L’importo della garanzia definitiva verrà calcolato applicando all’importo posto a base di gara le disposizioni commissioni indicate dall’aggiudicatario in sede di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016offerta.
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GARANZIA DEFINITIVA. 1Ai sensi dell’art. A 103 del Codice dei contratti pubblici, la società aggiudicataria, in qualità di esecutore del contratto, è infatti tenuta a prestare garanzia dell’esatto adempimento definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate nel medesimo art. 103. In caso di tutte le obbligazioni contrattualipossesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. In caso di RTI, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto Consorzi o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessoGEIE, la garanzia definitiva fideiussoria deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificare dette imprese singolarmente e collettivamente e dichiarare di garantire non solo per il caso di mancata sottoscrizione ma anche per qualsivoglia altro inadempimento dell’aggiudicatario ad obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto. Nel caso in cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitival’aggiudicatario presenti fideiussione, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, tale documento dovrà prevedere espressamente contenere la sottoscrizione autenticata da notaio e prevedere:
a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ;
b) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) la sua validità per tutta operatività entro quindici giorni su richiesta scritta della Amministrazione appaltante. Ai sensi del comma 4 dell’art 103 citato, la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al soggetto Concorrente che segue in nella graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni La garanzia di cui all’art. 103 sopra, a seguito di richiesta alla stazione appaltante, sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del d.lgs. n. 50/2016contratto.
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GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni degli impegni contrattuali, per il risarcimento l’affidatario è tenuto a costituire, entro quindici giorni dalla richiesta di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesseActv, nonché l’applicazione una garanzia, nelle forme di penalilegge, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2dell’importo dell’aggiudicazione. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione Il deposito cauzionale sarà costituito in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa e dovrà contenere formale rinuncia alle facoltà previste dall’art. 1945 c.c., dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo la Banca o l'Istituto assicurativo restare obbligati in solido con l’aggiudicatario fino alla scadenza del debitore principaleperiodo di garanzia, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e ., comma III. La Banca o l'Istituto assicurativo devono impegnarsi a versare, a semplice richiesta senza riserva alcuna, entro 15 giorni, l'importo della fideiussione o parte di essa. Qualora il committente si avvalga della garanzia durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a reintegrarla prontamente e, ove questi non vi provveda, il committente tratterrà la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto fino ad avvenuta reintegrazione ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia. La garanzia definitiva, che dovrà mantenere avere una scadenza pari alla durata complessiva dell’affidamento aumentata di 60 giorni, comunque costituita, sarà svincolata, a seguito di richiesta scritta dell’appaltatore, fatte salve eventuali ragioni di credito di Actv ancora pendenti. È facoltà, come previsto all’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/16, di ridurre l’importo della cauzione se la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione stessa viene accompagnata da copia della certificazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune qualità o ambientale in corso di Spoleto.
3validità. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali risoluzione del contratto per fatto e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione colpa del fornitore, oltre all’incameramento della garanzia, determina Actv si riserva la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriarichiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Di Appalto
GARANZIA DEFINITIVA. 1L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. A 53 comma 4, d.lgs. 36/2023 e 117 d.lgs. 36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. L’importo della garanzia dell’esatto adempimento di è ridotto in tutte le obbligazioni contrattualiipotesi previste dall’art. 106, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stessecomma 8, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’artd.lgs. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà 36/2023 e s.m.i.. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dovrà mantenere del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la sua validità risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) del contratto e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincoloa reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionedalla richiesta.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Procurement Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il derivanti dagli ordinativi che saranno emanati dalla Stazione Appaltante in esecuzione del presente accordo quadro e del risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall'inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penalia garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l’Appaltatore dovrà presentaresalva comunque la risarcibilità del maggior danno, prima della l’Aggiudicatario per la stipula del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva fideiussione con le modalità di cui all’art. 103 93 commi 2 e 3 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al D. Lgs. n.50/2016, nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo massimo contrattuale. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art.93, c.7 del valore stimato contrattuale.
2D. Lgs.50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui alla norma citata, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria stazione appaltante potrà richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltantein parte; in caso di inottemperanza, la rinuncia all’eccezione reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni prezzo da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4corrispondere all’Aggiudicatario. La mancata o incompleta costituzione della garanzia, determina garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5dell’affidamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo articolo, si applicano le disposizioni di cui all’artall’Art. 103 del d.lgsD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/201650.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima Per la disciplina della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’artsi applica l’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016. Ai fini del calcolo dell’importo della garanzia si precisa che l’importo contrattuale corrisponde al valore della concessione indicato nel piano economico finanziario presentato in sede di gara. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede allo svincolo della garanzia prestata dal concessionario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Rovereto;
b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
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Samples: Concession Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima Ai fini della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’artl’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo D.Lgs 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2e ss.mm.ii. nella misura ivi indicata. La cauzione definitivagaranzia, se presentata mediante fidejussione bancaria o prestata in forma di polizza assicurativa, fideiussoria dovrà prevedere espressamente contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 1957, 2° co. c.c.. e dovrà mantenere . nonché la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolooperatività della garanzia medesima entro quindici giorni, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia, garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto al soggetto concorrente che segue in nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
51. Per L’Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l’appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l’appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano comma, le disposizioni di cui all’artdel citato art. 103 del d.lgs. n. 50/2016103.
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Samples: Servizi Saas Per Customer Experience Analytics E Campaign Automation
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali l’impresa aggiudicataria costituisce una garanzia definitiva secondo le modalità, le clausole e gli importi di cui all’art. 103 113 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeD.Lgs. 163/2006.
2. La cauzione definitivagaranzia dovrà essere costituita e trasmessa al Comune prima della stipula del contratto.
3. La garanzia definitiva copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, se presentata mediante fidejussione bancaria salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. Il Comune ha diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa da sostenere per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto.
5. L’appaltatore dovrà reintegrare la garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltantein parte. In caso di inottemperanza, la rinuncia all’eccezione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di cui all’artprezzo da corrispondere all’appaltatore.
6. 1957 c. 2 c.c.. e La garanzia definitiva dovrà mantenere la sua validità essere valida per tutta la durata contrattuale (compresa del contratto, come eventualmente prorogato, e sarà definitivamente svincolata soltanto dopo la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincoloconclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento a seguito dell’accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletosoddisfacimento degli obblighi assunti.
37. In Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4proroga del contratto, l’impresa dovrà presentare una garanzia definitiva con le stesse modalità previste dal presente articolo. La mancata costituzione misura dell’importo della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione garanzia dovrà essere rapportata all’importo della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriaproroga contrattuale.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Cleaning Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l’EAP ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa, in favore dell’Ente Comune di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento Riccione come segue: polizza xxxxxx n. xxxxxx rilasciata da xxxxx di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione Euro xxxxx emessa in pendenza della stipula dello stesso, la data xxxxxx. La garanzia definitiva di cui all’artsopra costituita nelle forme previste dall’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeCodice dei contratti richiamato in analogia e per quanto applicabile, ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni.
2. La cauzione definitivagaranzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del progetto e dovrà, se presentata mediante fidejussione bancaria comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del progetto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata escussa parzialmente o polizza assicurativatotalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’EAP. In caso di inadempimento a tale obbligo, dovrà prevedere espressamente l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la rinuncia al beneficio convenzione.
4. L’Ente ha diritto di valersi della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione garanzia fideiussoria per l’applicazione delle penali di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto14 seguente.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Partnership Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, Tra la documentazione che l’aggiudicataria dovrà obbligatoriamente presentare per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della la stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione e che sarà specificata nella lettera di convocazione, sarà indicata la garanzia definitiva. Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, la società aggiudicataria, in pendenza qualità di esecutore del contratto, è infatti tenuta a prestare garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del valore presunto del contratto, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate nel medesimo art. 103. In caso di possesso della stipula dello stessocertificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. In caso di RTI, la garanzia definitiva fideiussoria deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificare dette imprese singolarmente e collettivamente e dichiarare di garantire non solo per il caso di mancata sottoscrizione, ma anche per qualsivoglia altro inadempimento dell’aggiudicatario ad obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto. Nel caso in cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitival’aggiudicatario presenti fideiussione, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, tale documento dovrà prevedere espressamente contenere la sottoscrizione autenticata da notaio e prevedere:
a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ;
b) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) la sua validità per tutta operatività entro quindici giorni su richiesta scritta della Amministrazione appaltante. Ai sensi del comma 4 dell’art 103 citato, la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento, e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della conseguentemente l’aggiudicazione dell'appalto al Concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia di cui sopra, a seguito di richiesta alla stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriasarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Disciplinary Procedure
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesseassunte con la stipula della presente Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, nonché l’applicazione di penaliil Fornitore ha prestato una garanzia definitiva, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’artai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo Codice, rilasciata in data 30/07/2019 dalla UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA avente n. 54281/586 di importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2a Euro 498.766,50. La cauzione definitivagaranzia è progressivamente svincolata, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativaa misura dell’avanzamento dell’esecuzione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito, previa consegna al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleGarante, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune Fornitore, della documentazione attestante la regolare esecuzione di Spoleto.
3parte delle prestazioni, in misura corrispondente alla percentuale da svincolare, così come al Fornitore consegnata dalla Società Energetica Lucana. In caso di decurtazione dell’ammontare Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art.103 del Codice, l'ammontare residuo della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario garanzia permane fino alla emissione della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4documentazione attestante la regolare esecuzione delle restanti prestazioni contrattuali che, ai fini dello svincolo definitivo, viene consegnato al Garante nelle modalità suddette. La mancata costituzione Società redige il documento attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, previa ricezione dalle Amministrazioni, della garanziadocumentazione attestante la regolare esecuzione del proprio contratto di fornitura. Ove le Amministrazioni non provvedano alla consegna dei richiamati documenti nei termini richiesti dalla Società, determina quest’ultima, è legittimata a considerare regolarmente eseguite le prestazioni oggetto dei relativi contratti di fornitura e ad emettere la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriaconseguente documentazione.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Gas Supply Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con i Contratti di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessoAppalto, la Ditta dovrà presentare doppia garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 105% (cinque per cento) dell’importo di ciascun contratto (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del valore stimato contrattuale.
2D.Lgs. La cauzione definitiva163/2006 e s.m.i. , se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo1957, previo accertamento secondo comma, del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare codice civile, l’operatività della cauzione garanzia medesima entro quindici giorni, a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 103 5 del d.lgsRegio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 50/2016385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. Le garanzie definitive dovranno restare in vigore sino al termine dell’appalto e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’I.N.P.D.A.P. : dette cauzioni si estenderanno a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo.
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Samples: Outsourcing Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidegli obblighi derivanti dal presente contratto è stata pre- sentata dalla società [*] la polizza fideiussoria n. [*] rilasciata dalla [*] in data [*], per il risarcimento un importo di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesseeuro [*] pari alla prevista percentuale del 10% dell’importo contrattuale, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’artai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari d.lgs. 50/2016. Trovano applicazione le riduzioni previste dall’art. 97, co. 7, del d.lgs. 50/2016. La suddetta garanzia fideiussoria dovrà rimanere vincolata fino all’atto dello svincolo che sarà disposto dopo la scadenza del con- tratto, previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Broker. Il Broker si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente con- tratto e, comunque, sino al 10% perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del valore stimato contrattuale.
2presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 1957, comma 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolodel codice civile, previo accertamento nonché l’operatività della cau- zione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di SpoletoCom- mittente.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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GARANZIA DEFINITIVA. 1Oltre alla polizza di cui al precedente art. A garanzia 11 a tutela dell’esatto adempimento dell’obbligo di tutte le obbligazioni contrattualiversamento del canone concessorio, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stessela ditta aggiudicataria, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentarea garanzia del regolare adempimento degli ulteriori obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, prima della stipula del relativo contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, dovrà prestare la garanzia definitiva di Polizza c.d. “definitiva” il cui all’artimporto verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2d.lgs. 50/2016. La cauzione definitivagaranzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo1957, previo accertamento comma 2, del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all’art. 103 all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 50/2016231, la cauzione può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
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Samples: Concession Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni degli impegni contrattuali, per il risarcimento l’affidatario è tenuto a costituire, entro quindici giorni dalla richiesta di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesseActv, nonché l’applicazione una garanzia, nelle forme di penalilegge, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2dell’importo dell’aggiudicazione. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione Il deposito cauzionale sarà costituito in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa e dovrà contenere formale rinuncia alle facoltà previste dall’art. 1945 c.c., dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo la Banca o l'Istituto assicurativo restare obbligati in solido con l’aggiudicatario fino alla scadenza del debitore principaleperiodo di garanzia, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e ., comma III. La Banca o l'Istituto assicurativo devono impegnarsi a versare, a semplice richiesta senza riserva alcuna, entro 15 giorni, l'importo della fideiussione o parte di essa. Qualora il committente si avvalga della garanzia durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a reintegrarla prontamente e, ove questi non vi provveda, il committente tratterrà la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto fino ad avvenuta reintegrazione ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia. La garanzia definitiva, che dovrà mantenere avere una scadenza pari alla durata complessiva dell’affidamento aumentata di 60 giorni, comunque costituita, sarà svincolata, a seguito di richiesta scritta dell’appaltatore, fatte salve eventuali ragioni di credito di Actv ancora pendenti. È facoltà, come previsto all’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, di ridurre l’importo della garanzia se la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione stessa viene accompagnata da copia della certificazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune qualità o ambientale in corso di Spoleto.
3validità. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali risoluzione del contratto per fatto e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione colpa del fornitore, oltre all’incameramento della garanzia, determina Actv si riserva la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriarichiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Di Appalto
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima Prima della stipula del contratto Contratto, a garanzia di tutti gli obblighi nascenti dallo stesso o dell’avvio dell’esecuzione al medesimo correlati ai sensi di legge, l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire in pendenza favore della stipula dello stesso, la Fondazione una garanzia definitiva di cui all’artrilasciata in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo D. Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al citato art. 103, comma 1, del valore stimato contrattuale.
2D. Lgs. La cauzione definitiva50/2016. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50%, se presentata mediante fidejussione bancaria ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Impresa sia in possesso della certificazione ISO 9001 o polizza assicurativa, equivalente. Tale garanzia dovrà avere una durata almeno pari alla durata del Contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltantedella Fondazione. La garanzia, la rinuncia all’eccezione a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Comune decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale garanzia sarà svincolata secondo le modalità di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4cui al predetto articolo 103. La mancata costituzione della garanzia, determina garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento revoca dell'affidamento e l’acquisizione l’escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriagaranzia provvisoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A Il Fornitore, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di tutte le obbligazioni contrattualicui al presente Contratto Esecutivo, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stessecostituisce a proprie spese, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione idonea garanzia in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva favore dell’Amministrazione nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeD.lgs 50/2016.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione dell’Amministrazione.
3. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e al precedente comma dovrà mantenere la sua validità essere valida per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolosvincolata, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletosecondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
34. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi: per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Beneficiaria.
5. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’ES ha facoltà di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionedichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
46. La mancata costituzione prestazione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel garanzia ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni non limita l’obbligo del Fornitore di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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GARANZIA DEFINITIVA. 110.1 L’Affidataria, ai sensi dell’art. A 113, comma 1 del Codice ha costituito una garanzia dell’esatto adempimento fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattualinascenti dal presente Contratto, per il del risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall'inadempimento dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione del rimborso di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.somme
2. 10.2 La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativacome stabilito dall’art. 113, dovrà prevedere espressamente comma 3 del Codice sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito.
10.3 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la rinuncia al beneficio sola condizione della preventiva escussione del debitore principaleconsegna all’istituto garante, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune dell’Affidataria, degli stati di Spoletoavanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
310.4 L’ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. In caso Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di decurtazione dell’ammontare avanzamento o della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussioneprestata.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto d'Appalto
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A Con riferimento al singolo, eventuale Appalto specifico, l’Aggiudicatario si impegna a corrispondere in favore di BMTI idonea garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidefinitiva, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’artai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2D. Lgs. La cauzione definitivan. 50/2016, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativaa garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nel Disciplinare di gara. Resta inteso che detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4BMTI. La mancata costituzione garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nei limiti di legge, nascenti dall’esecuzione del singolo Contratto specifico. La suddetta garanzia dovrà avere una durata pari a quella del Contratto nascente dall’aggiudicazione del relativo Appalto Specifico. La garanzia copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti con la stipulazione del Contratto nascente dall’aggiudicazione del relativo Appalto Specifico. Qualora l’ammontare della garanziagaranzia prestata, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione ai sensi del precedente comma 1, dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, ivi comprese l’applicazione delle sanzioni comminate, l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriarelativa richiesta.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro
GARANZIA DEFINITIVA. 1Il Broker affidatario, ai sensi dell’art. A 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà prestare una “garanzia dell’esatto adempimento definitiva”, a sua scelta sotto forma di tutte cauzione o fideiussione con le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva modalità di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del valore stimato contrattuale.
2rimborso delle somme che l'Ente dovesse sostenere per fatto dell’affidatario a causa di inadempimento. La Resta salvo per l'Ente suddetto l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitivarisultasse insufficiente. Tale cauzione, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativaqualora utilizzata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’artessere prontamente reintegrata in tutto o in parte. 1957 c. 2 c.c.. e Essa dovrà mantenere la sua avere validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e verrà trattenuta fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. In caso di decurtazione dell’ammontare La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario semplice richiesta scritta dell'Ente e la rinuncia al beneficiario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4escussione del debitore principale. La mancata costituzione della garanzia, cauzione definitiva nei termini richiesti determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriarevoca dell’affidamento.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Consulting and Brokerage Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento Entro i termini indicati nella lettera di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 103, comma 1 del valore stimato contrattuale.
2Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. La cauzione garanzia fideiussoria definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativaa scelta dell'appaltatore, dovrà può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e deve prevedere espressamente espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività • la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, • l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 93, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue comma 7 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in graduatoriacorso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. L’ASL AT provvederà alla richiesta della suddetta garanzia.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidei patti contrattuali e dei conseguenti obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentaredeve provvedere, prima della stipula sottoscrizione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessocontratto, la garanzia a costituire apposita cauzione definitiva di cui all’artnella misura e modalità prevista dall'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% D.lgs.vo 50/2016, a detta cauzione definitiva possono applicarsi le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del valore stimato contrattuale.
2. medesimo decreto; Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. 19 gennaio 2018, n. 31; La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La cauzione definitiva rimarrà depositata, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice e non potrà essere svincolata, se non previa autorizzazione da rilasciarsi dall’Amministrazione aggiudicatrice con apposito atto formale, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, eventuali controversie e pendenze. Nel caso la cauzione definitiva venisse, per qualsiasi motivo, decurtata, l’Appaltatore dovrà reintegrarla entro venti giorni dalla notifica dell’invito da parte dell’Amministrazione appaltate, pena – in graduatoriadifetto – la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva garantisce inoltre nei confronti di carenze, negligenze, mancanze nella gestione del servizio.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIA DEFINITIVA. 1L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. A 53 comma 4, d.lgs. 36/2023 e 117 d.lgs. 36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. L’importo della garanzia dell’esatto adempimento di è ridotto in tutte le obbligazioni contrattualiipotesi previste dall’art. 106, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stessecomma 8, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’artd.lgs. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
236/2023 e s.m.i. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dovrà mantenere del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la sua validità risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) del contratto e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincoloa reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionedalla richiesta.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Deliberazione Per Indizione Gara
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le delle obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore Fornitore dovrà presentarecostituire, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessoContratto, la una garanzia definitiva di cui all’artai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del C.C., l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltantedell’Università, la rinuncia all’eccezione quale Foro competente, quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di cui all’arttutte le obbligazioni dell’Appaltatore e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare Qualora l'ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4relativa richiesta. La mancata costituzione della garanziagaranzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall’art. 103, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantecomma 5, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5del D.Lgs. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1Ai sensi dell’art. A 103 del Codice dei contratti pubblici, la società aggiudicataria, in qualità di esecutore del contratto, è infatti tenuta a prestare garanzia dell’esatto adempimento definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate nel medesimo art. 103. In caso di tutte le obbligazioni contrattualipossesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. In caso di RTI, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto Consorzi o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessoGEIE, la garanzia definitiva fideiussoria deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificare dette imprese singolarmente e collettivamente e dichiarare di garantire non solo per il caso di mancata sottoscrizione ma anche per qualsivoglia altro inadempimento dell’aggiudicatario ad obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto. Nel caso in cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitival’aggiudicatario presenti fideiussione, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, tale documento dovrà prevedere espressamente contenere la sottoscrizione autenticata da notaio e prevedere:
a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ;
b) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) la sua validità per tutta operatività entro quindici giorni su richiesta scritta della Amministrazione appaltante. Ai sensi del comma 4 dell’art 103 citato, la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto Concorrente che segue in nella graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni La garanzia di cui all’art. 103 sopra, a seguito di richiesta alla stazione appaltante, sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del d.lgs. n. 50/2016contratto.
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Samples: Disciplinary Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1La società aggiudicataria dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. A 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, completamento della fornitura e deve essere presentata in originale prima della stipula formale sottoscrizione del contratto contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della fornitura, essa sia stata incamerata, parzialmente o dell’avvio dell’esecuzione totalmente; in pendenza della stipula dello stessocaso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere società aggiudicataria. L’Istituto garante dovrà dichiarare: • che la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; • di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, l’operatività entro 15 giorni a su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltantedella stessa, entro il termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la rinuncia all’eccezione somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; • di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere considerare valida la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolofidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletoquand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Tecnico
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una garanzia definitiva in favore dell’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la garanzia definitiva verrà ritenuta.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidel Fornitore, anche future ai sensi e per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stessegli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula nascenti dall’esecuzione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussioneContratto.
4. La mancata costituzione della garanziaIn particolare, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantegaranzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatorial’Assemblea, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
5. Per La garanzia prestata opera nei confronti dell’Assemblea a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. 103 del d.lgsIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Assemblea.
8. n. 50/2016Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Assemblea.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula L’esecutore del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la è obbligato a costituire una garanzia definitiva di cui secondo quanto previsto all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo 117 d.lgs. 36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10% dell'importo contrattuale. L’importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi previste dall’art. 106, comma 8, del valore stimato contrattuale.
2d.lgs. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà 36/2023 e s.m.i L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dovrà mantenere del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la sua validità risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) del contratto e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincoloa reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionedalla richiesta.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Indizione Gara a Procedura Negoziata
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A La garanzia dell’esatto adempimento definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, è stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10 per cento ai sensi dell’art. 103, comma 1, dello stesso codice dei contratti e dovrà avere validità per tutta la durata del contratto. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il del contratto e del risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall'inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione ed in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva ogni altro caso di cui all’art. 103 comma 2, del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeCodice.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. comma 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolodel Codice Civile, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletononché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. In caso Il mancato rinnovo o reintegro della garanzia entro il termine di decurtazione dell’ammontare 15 giorni dalla richiesta della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussioneStazione Appaltante determina la risoluzione del contratto.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per tutto quanto non previsto nel indicato al presente articolo si applicano le disposizioni fa espresso riferimento alla disciplina di cui all’art. 103 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto dell'esatto adempimento di tutte le delle obbligazioni contrattualicontrattuali assunte, per il nonché del risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentarela Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessocontratto, la garanzia definitiva di cui all’artfideiussoria prevista dall’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeD.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate alla Ditta affidataria.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1, l’Amministrazione ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
3. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria è mantenuta, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativanell'ammontare stabilito, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa del contratto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di essa l’Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall’Amministrazione, quest’ultima ha la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione facoltà di svincolorisolvere il contratto, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune con le conseguenze previste, per i casi di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionerisoluzione, dal presente Capitolato.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione Un eventuale esonero della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto è subordinato al soggetto che segue in graduatoriasolo miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto dell’1 %).
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento della piena e regolare gestione dei servizi oggetto di tutte le obbligazioni contrattualiappalto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva può essere prestata a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 103 106 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del valore stimato contrattuale.
2D.Lgs. n. 58/1999. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 1957 c. 2 c.c.. La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dalla Stazione appaltante in luogo dell’appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 12, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’appaltatore dovrà mantenere provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione risoluzione del contratto di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4appalto. La mancata costituzione della garanzia, garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5dell'affidamento. Per Si richiama per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artl’art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016.
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GARANZIA DEFINITIVA. 1Per ciascun lotto, a garanzia degli obblighi assunti, le imprese aggiudicatarie dovranno presentare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. A 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm.ii. riferita ad ogni singolo contratto stipulato con gli Enti aderenti nei termini da questi indicati. La garanzia dell’esatto adempimento fidejussoria ha durata pari a quella dell’appalto; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di appalto. La cauzione definitiva è svincolata con le modalità di cui al comma 5 del succitato art. 103. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il del contratto di appalto e del risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall'inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L’Appaltatore, nonché l’applicazione entro il termine di penali(venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, l’Appaltatore dovrà presentareè tenuto al reintegro della cauzione, prima della stipula qualora durante la gestione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessoservizio, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria stessa sia stata parzialmente o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In totalmente incamerata dall’Amministrazione; in caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora dell’appaltatore, avrà la facoltà di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4recedere dal contratto per colpa dell’appaltatore medesimo. La mancata costituzione della garanzia, garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto dell’Amministrazione. Alla garanzia di cui al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artriduzioni previste dall’art. 103 del d.lgs93 c. 7 D.Lgs 50/2016 e xx.xx. n. 50/2016per la garanzia provvisoria.
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Samples: Appalto Della Fornitura
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni contrattualiassunte con il presente contratto, per il del risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall'inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessestesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10nel limite massimo dell’80% del valore stimato contrattualedell’iniziale importo garantito.
2. La L’ammontare residuo della cauzione definitivadefinitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativacomunque, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni fino a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione dodici mesi dalla data di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletoultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. In caso Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione avanzamento dei servizi, o di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussioneanalogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. La mancata costituzione Qualora l’ammontare della garanziagaranzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue quello in graduatoriacui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. Per quanto non previsto In caso di mancata reintegrazione nel presente articolo termine suddetto, il contratto si applicano le disposizioni intenderà risolto di cui all’art. 103 diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del d.lgs. n. 50/2016danno subito dall’ACI.
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Samples: Contract for the Supply of Office Supplies and Related Services
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula L’esecutore del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la è obbligato a costituire una garanzia definitiva di cui secondo quanto previsto all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo 53 comma 4, d.lgs. 36/2023 e 117 d.lgs. 36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10% dell'importo contrattuale. L’importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi previste dall’art. 106, comma 8, del valore stimato contrattuale.
2d.lgs. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà 36/2023 e s.m.i. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dovrà mantenere del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la sua validità risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) del contratto e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincoloa reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionedalla richiesta.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Deliberazione
GARANZIA DEFINITIVA. 1L’affidatario, ai sensi dell’art. A 53 comma 4 e art. 117 del D.Lgs 36/2023 (Codice), ai fini della sottoscrizione del presente contratto costituisce a favore dell’Università una garanzia dell’esatto adempimento definitiva a sua scelta sotto forma di tutte cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo di cui all’art. 4 primo comma del presente contratto. La garanzia verrà restituita seguito della verifica della regolare presentazione del Certificate on Financial Statement La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, per il assunte dal Professionista con la sottoscrizione del presente contratto e del risarcimento di eventuali dei danni derivanti dall'inadempimento dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penalia garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula salva comunque la risarcibilità del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, maggior danno subito dall’Ateneo. Qualora la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari sia venuta meno in tutto o in parte, il Professionista dovrà provvedere tempestivamente al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitivareintegro della stessa, se presentata dandone comunicazione scritta mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia PEC al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3RUP. In caso di decurtazione dell’ammontare inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Professionista. L’Università ha diritto di valersi della cauzione a seguito dell’applicazione cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionerisoluzione contrattuale disposta in danno dell’esecutore.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Professional Services
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con i Contratti di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessoAppalto, la Ditta dovrà presentare doppia garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 105% (cinque per cento) dell’importo di ciascun contratto (in ragione dell’obbligatorio possesso dell’ISO) ovvero il maggiore importo in relazione al ribasso praticato, ai sensi dell’articolo 113 del valore stimato contrattuale.
2D.Lgs. La cauzione definitiva163/2006 e s.m.i. , se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo1957, previo accertamento secondo comma, del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare codice civile, l’operatività della cauzione garanzia medesima entro quindici giorni, a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni costituita mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 103 5 del d.lgsRegio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 50/2016.385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni. Le garanzie definitive dovranno restare in vigore sino al termine dell’appalto e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte dell’I.N.P.D.A.P. : dette cauzioni si estenderanno a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
GARANZIA DEFINITIVA. 1L’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali103 del Codice dei contratti, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula la sottoscrizione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la deve avere costituito una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 103 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016 d’importo medesimo codice, pari al 10% del valore stimato corrispettivo contrattuale.
2, Iva esclusa. Sarà ridotto del 50 per cento l'importo della garanzia per l’Aggiudicatario che si trovi in una delle ipotesi previste dal successivo comma 7 dell’art. 93. La cauzione definitivafideiussione, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente contenere la sottoscrizione autenticata da notaio e prevedere:
a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ;
b) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) la sua validità per tutta operatività entro quindici giorni su richiesta scritta dell’Ufficio. Ai sensi del comma 3 dell’art 103 citato, la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse venire meno in tutto o in parte per l’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro a richiesta dell’Amministrazione. L’Amministrazione può chiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti. La garanzia sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantesu specifica richiesta inoltrata all’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriaai sensi dell’art. 00 xxx XX 00 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni , accertata la solidità dell’Aggiudicatario, la concessione, su richiesta dell’Aggiudicatario, dell’esonero dal versamento di cui all’art. 103 detta cauzione, subordinando tale esonero ad un miglioramento del d.lgs. n. 50/2016prezzo di aggiudicazione pari all’1% del complessivo importo contrattuale.
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Samples: Procurement Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni contrattualiassunte con il presente contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula l’Affidatario ha depositato in favore del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, Committente la garanzia definitiva di cui all’artalle premesse, di importo pari ad € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeD.lgs. n. 50/2016.
2. La Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
3. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione risoluzione di svincolo, previo accertamento diritto del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletomedesimo.
34. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione inadempimento a seguito dell’applicazione tale obbligo il Committente ha facoltà di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionedichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 17.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento della piena e regolare gestione dei servizi oggetto di tutte le obbligazioni contrattualiappalto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, fatta salva l’applicazione dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva può essere prestata a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 103 106 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del valore stimato contrattuale.
2D.Lgs. n. 58/1999. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 1957 c. 2 c.c.. La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dalla Federazione in luogo dell’appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 13, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’appaltatore dovrà mantenere provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione risoluzione del contratto di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4appalto. La mancata costituzione della garanzia, garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5dell'affidamento. Per Si richiama per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artl’art. 103 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le delle obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentareha costituito, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessoContratto, la ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeEuro 47.739,22, mediante polizza n. 1847343 emessa il 07.02.2022 da Elba Assicurazioni S.p.A.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltantedell’Università, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincoloquale Foro competente, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletoquello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore. In caso particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di decurtazione dell’ammontare della penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussionee, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione Qualora l'ammontare della cauzione provvisoria da parte definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriarelativa richiesta.
5. Per La garanzia è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla prestazione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui stabilito all’art. 103 del d.lgs103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contract for Services
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidell’esecuzione della Convenzione e salva, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessocomunque, la garanzia definitiva risarcibilità del maggior danno, l’Aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, nelle forme previste dall’articolo 113 del valore stimato contrattuale.
2Codice dei contratti e ferme restando le maggiorazioni previste dalla norma predetta in caso di ribasso d’asta. La cauzione definitivagaranzia definitiva dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. Si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento) prevista alla lettera a) in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario delle certificazioni di sistemi di qualità. La fideiussione deve prevedere: — la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ; — la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo, 1957, comma 2, codice civile; — l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 1957 c. 2 c.c.. e La garanzia definitiva dovrà mantenere la sua validità per tutta la essere depositata contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione ed avere durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento fino all’intervenuta verifica del regolare svolgimento delle prestazioni di tutte le attività contrattuali, salvo gli svincoli parziali di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti. In ogni caso, la garanzia dovrà indicare che essa resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte del Comune di Spoleto.
3dell’Amministrazione. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito La garanzia dovrà, inoltre, essere reintegrata tempestivamente qualora essa sia ridotta per effetto dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4penali da parte dell’Amministrazione o di qualunque altra causa. La mancata costituzione della garanzia, garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriadell’Amministrazione.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1Nel termine di 7 giorni solari decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, il fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, in favore del Punto Ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall’art. A 103 del D.Lgs. 50/2016, che a tal fine integralmente si richiama. La mancata costituzione della garanzia dell’esatto adempimento definitiva nei termini sopra indicati determinerà la decadenza dell’affidamento e l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del nascenti dal contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2medesimo. La cauzione definitiva, se presentata mediante garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale. Si precisa che: ● la fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell’assicuratore; ● dovrà, dovrà inoltre, prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo1957, previo accertamento comma 2, del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare codice civile; - l’operatività della cauzione garanzia medesima entro quindici giorni, a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria. La documentazione richiesta dovrà essere inviata presso la casella di posta elettronica xxx.xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIA DEFINITIVA. 1Ai sensi dell’art. A 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualipreviste nel presente Capitolato, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentarela Ditta affidataria deve versare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessocontratto, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo una cauzione, pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2(dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La predetta cauzione definitiva, se presentata mediante potrà costituirsi in una delle seguenti modalità: - con fidejussione bancaria o rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta; - con polizza assicurativaassicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, dovrà comma 3 d. lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di SpoletoCommittente.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidell’esecuzione del presente appalto e salva, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessocomunque, la garanzia risarcibilità del maggior danno, l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, nelle forme previste dall’articolo 113 del valore stimato contrattuale.
2Codice dei contratti e ferme restando le maggiorazioni previste dalla norma predetta in caso di ribasso d’asta. La cauzione definitivagaranzia definitiva dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. Si applica la riduzione prevista alla lettera a) in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario delle certificazioni di sistemi di qualità. La fideiussione deve prevedere: — la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ; — la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo, 1957, comma 2, codice civile; — l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 1957 c. 2 c.c.. e La garanzia definitiva dovrà mantenere la sua validità per tutta la essere depositata contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione ed avere durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento fino all’intervenuta verifica del regolare svolgimento delle prestazioni di tutte le attività contrattuali, salvo gli svincoli parziali di cui all’articolo 113 sopra citato. In ogni caso, la garanzia dovrà indicare che essa resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte del Comune di Spoleto.
3dell’Amministrazione. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito La garanzia dovrà, inoltre, essere reintegrata tempestivamente qualora essa sia ridotta per effetto dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4penali da parte dell’Amministrazione o di qualunque altra causa. La mancata costituzione della garanzia, garanzia determina la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoriadell’Amministrazione.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. 1Ai sensi dell’art. A 103 del D. Lgs. 50/16, l’aggiudicatario, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessod’appalto, la è obbligato a costituire una garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016 per ribassi superiori al 10% e quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del valore stimato contrattuale.
2D.Lgs. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 50/2016 e s.m.i. in materia di riduzione dell’importo della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4cauzione. La mancata costituzione della garanzia, garanzia determina la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto al soggetto concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto al comma 3 dell’art. 113 D.Lgs 50/16. Il deposito definitivo potrà essere costituito in graduatoria.uno dei seguenti modi:
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni a) mediante versamento alla Tesoreria dell’Ente;
b) con fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’artall'art. 103 107 del d.lgsD.Lgs. 01.09.1993, n. 50/2016385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La cauzione deve contenere la clausola che la somma garantita potrà essere introitata entro 15 gg. dalla semplice richiesta da parte dell’Ente e senza l’obbligo della preventiva escussione della ditta obbligata. L’ammontare della cauzione sarà comunicato assieme all’aggiudicazione e la ditta dovrà provvedere alla costituzione della stessa entro il termine stabilito. Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, venissero applicate le penali previste dal presente capitolato speciale, la ditta dovrà prontamente provvedere al reintegro della cauzione per l’importo originario.
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GARANZIA DEFINITIVA. 1A seguito dell’avvenuta aggiudicazione, a garanzia degli obblighi assunti, il soggetto aggiudicatario, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte della stazione appaltante, dovrà depositare, ai sensi dell’art. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali113 D.Lgs. 2006, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo n. 163 una somma pari al 10% dell'importo aggiudicato, a titolo di garanzia definitiva e, contestualmente, darne comunicazione scritta alla stazione appaltante. Tale garanzia, costituita secondo le forme e modalità stabilite ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. 2006, n. 163, dovrà essere costituita per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1667 del valore stimato contrattuale.Codice Civile. La garanzia dovrà contenere, pena la non sottoscrizione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione:
1) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente appaltante entro 15 gg a semplice richiesta scritta;
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente ) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, ex art. 1944 c.c.
3) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 1957, comma 2, c.c.. . Non saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari non iscritti nell’elenco speciale, autorizzato dal Ministero del Tesoro, ai sensi del precitato art. 107, pena la non sottoscrizione del contratto e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non revoca dell’aggiudicazione. Si applicano le disposizioni previste dal comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 2006, n. 163. La garanzia sarà data esplicita comunicazione svincolata soltanto al termine dell'esecuzione del contratto, salve le ipotesi di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni inadempimento od inesatto adempimento da parte del Comune soggetto aggiudicatario. Qualora al termine del periodo di Spoleto.
3aggiudicazione le prestazioni contrattuali non siano state integralmente eseguite, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la validità della garanzia. In ogni caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte garanzia sarà svincolata solo previo consenso in forma scritta della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualiL'impresa appaltatrice dovrà costituire, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima all'atto della stipula stipulazione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stessocontratto, la garanzia cauzione definitiva di cui all’artin uno dei modi indicati dall’art. n. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitivagaranzia deve prevedere espressamente, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo1957, previo accertamento comma 2, del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare codice civile, l’operatività della cauzione garanzia medesima entro 15 giorni, a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i.. Tale cauzione viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice, ivi compreso il maggior prezzo che l’Amministrazione Comunale dovesse pagare in caso di diversa assegnazione del contratto già aggiudicato alla ditta, nonché in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze della ditta appaltatrice. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualidell’adempimento degli oneri e obblighi, per il derivanti dall’affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penaliil concessionario è tenuto a costituire, l’Appaltatore dovrà presentarea favore dell'Unione, prima della stipula stipulazione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione di concessione, una garanzia in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’artuno dei modi previsti dall’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui importo deve essere pari a € 23.272,58 pari al 10% del valore stimato contrattualedella concessione, riferito alla durata triennale, calcolato sugli importi di cui all’art. 4 commi 2 e 3, previsto per ciascun Comune. Tale garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e fino allo svincolo di cui al comma 5.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità dell'Unione per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoletoconto dei singoli Comuni.
3. In caso Qualora durante la gestione del servizio la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Unione, il concessionario, entro il termine di decurtazione dell’ammontare 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposita diffida, è tenuto al reintegro della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali stessa, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e consecutivi dall’avvenuta escussionesalvo il risarcimento dei danni.
4. La mancata costituzione della garanzia, garanzia determina la decadenza revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedell'Unione, che aggiudica l'appalto potrà aggiudicare la concessione al soggetto concorrente che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 La garanzia definitiva è svincolata al termine della concessione, solo dopo previo accertamento del d.lgs. n. 50/2016regolare ed esatto svolgimento del servizio nonché del puntuale adempimento degli obblighi previsti al termine della concessione.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Accertamento E Riscossione
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto tutela del regolare adempimento di tutte le obbligazioni degli obblighi contrattuali, il Concessionario deve prestare, ai sensi, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva gli effetti e con le modalità di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattualeD.lgs. 50/2016, una garanzia definitiva per l’importo di € ………….
2, valida per tutta la durata della Concessione. La cauzione definitivagaranzia deve essere costituita mediante fideiussione bancaria, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Qualora il Concessionario costituisca la sua validità per tutta garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la fideiussione deve essere di durata pari ad almeno 12 (dodici) mesi. Nel caso in cui la durata contrattuale della fideiussione sia inferiore a 60 (compresa sessanta) mesi, la sua eventuale prorogafideiussione deve essere rinnovata almeno 30 (trenta) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3giorni prima della scadenza. In caso di decurtazione dell’ammontare mancato rinnovo della cauzione a seguito dell’applicazione fideiussione nei termini di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario cui al comma precedente, il Comune procede alla risoluzione del Contratto e all’affidamento della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto gestione all’Operatore economico che segue nella graduatoria di gara, alle medesime condizioni del contratto in graduatoriaessere.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Della Residenza Sanitaria Disabili
GARANZIA DEFINITIVA. 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima Ai fini della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’artl’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella misura del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2dell’importo complessivo dell’affidamento. La cauzione definitivagaranzia, se presentata mediante fidejussione bancaria o prestata in forma di polizza assicurativa, fideiussoria dovrà prevedere espressamente contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 1957, 2° co. c.c.. e dovrà mantenere . nonché la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolooperatività della garanzia medesima entro quindici giorni, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal citato art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia, garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto al soggetto concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del contratto e in graduatoria.
5sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l’appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l’appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. Per La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano comma, le disposizioni di cui all’artdel citato art. 103 del d.lgs. n. 50/2016103.
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