Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questi richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualidell’art.123 del RG, e che saranno esenti da vizi e difettidall’art. 40, anche occultiD.Lgs. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura163/2006, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattoove ne ricorrano gli elementi.
22.22. Il periodo In caso si provveda alla costituzione della cauzione di garanzia avrà cui trattasi mediante emissione di fidejussione, la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 stessa dovrà: -contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo debitore principale; - prevedere la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della CommittenteStazione Appaltante; - durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall’art. 123 del RG.
4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di materiale maggiori opere.
5. La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dalla legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o per imperfetta di regolare esecuzione, o che comunque non rispondessero decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'artsensi dell’art. 1495 123.1 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateRG.
22.66. Per le parti riparateLa garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell’articolo 124 comma 3 del RG, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventocon validità fino a collaudo definitivo.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Risanamento, Accordo Quadro
Garanzie. 22.19.1 Xxx Xxxxx lo ritenesse necessario, a garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il Contratto, il Cliente si impegna, a consegnare alla stessa al momento dell’accettazione della Proposta di Poste o, nel caso di inadempimento nei pagamenti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Poste a mezzo Raccomandata A.R., una garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello di cui all’Allegato 6), commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste.
9.2 Detta garanzia, se consegnata contestualmente all’accettazione del Contratto dovrà avere una durata di 18 mesi; se rilasciata successivamente al perfezionamento del Contratto dovrà avere una durata pari a sei mesi successivi alla scadenza del Contratto. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo La garanzia dovrà essere rinnovata per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualiun periodo di 12 mesi, e che saranno esenti da vizi e difetticosì di seguito, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattociascun eventuale rinnovo del Contratto.
22.2. Il periodo 9.3 In caso di escussione totale della garanzia, se prestata, il Cliente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, una nuova garanzia avrà la durata identica a quella escussa; in caso di 24 mesi escussione parziale della garanzia, il Cliente dovrà integrarla, fino all’ammontare originario, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
9.4 Qualora il valore dei volumi postalizzati dal Cliente, al netto degli importi già corrisposti, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata, Poste si riserva il diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R./PEC da inviarsi all’indirizzo del Cliente indicato nella Scheda Cliente, l’integrazione della garanzia originariamente prestata; il Cliente si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta ricevimento della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini comunicazione di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà sopra, trasmettendo a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, Poste all’indirizzo indicato nel Scheda cliente la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedocumentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Servizio Crono Economy, Servizio Crono Economy
Garanzie. 22.1Ferme restando le disposizioni del D.lgs. L'Appaltatore garantisce 50/2016 e ss.mm.ii. ove e in quanto applicabili, il Fornitore garantisce:
a) l’idoneità, l’esclusiva proprietà e/o la legittima disponibilità dei materiali e/o delle attrezzature e che gli stessi sono liberi da carichi e gravami;
b) che tutti i lavori risponderanno allo scopo per materiali e le attrezzature: - ottemperano le disposizioni di legge di qualunque fonte, le specifiche, le norme e le prescrizioni contrattuali; - sono liberi da vizi apparenti e/o occulti; - sono adeguati all’uso e/o al fine cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e destinati; - sono della qualità richiesta; - non sono usati;
c) che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere la Fornitura è conforme a tutte le obbligazioni assunte ai sensi prescrizioni del Contratto e comunque idonea all’uso cui è destinata. Ferme le garanzie specifiche di contratto.
22.2. Il cui sopra, il Fornitore, salvo diversa pattuizione contenuta nel Contratto, garantisce in generale la merce oggetto della Fornitura per un periodo di garanzia avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della relativa consegna. A parziale deroga di presa in consegna delle opere ex artquanto previsto dall'art. 19.101495 Codice Civile il Committente dovrà denunciare l'esistenza dei vizi o della mancanza di qualità entro 60 giorni dalla scoperta. In virtù di tale garanzia il Fornitore è obbligato ad effettuare, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità più breve tempo possibile e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare cura e spese tutte le sostituzioni e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità correzioni e/o garanzia previsti senza riparazioni che vi sia obbligo alcuno da parte della si rendessero necessarie, compresa la rimozione e il trasporto delle parti difettose, anche al fine di minimizzare i pregiudizi patiti e/o patiendi dal Committente. La richiesta del Committente di rispettare i procedere alla sostituzione, alla correzione, alla riparazione, all’aggiustamento della Fornitura difettosa nei termini di cui all'artal periodo che precede e/o a ripristinare tutti i pregiudizi cagionati, anche indirettamente, dalla Fornitura medesima, è insindacabile da parte del Fornitore. 1495 In caso di omesso e/o tardivo attivarsi del C. C.
22.5Fornitore, il Committente potrà procedere autonomamente o attraverso terzi, in danno del Fornitore medesimo che sarà obbligato a risarcire il Committente dei danni e pregiudizi da questo patiti e patiendi, ferme restando le disposizioni relative all’applicazione delle penali previste dal Contratto. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, Alla garanzia di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per presente articolo sono soggette anche le parti riparatesostituite, modificate riparate e/o sostituite oggetto di qualsivoglia altro intervento da parte del Fornitore nei termini di cui ai commi che precedono. In ogni caso, il Committente in caso di prodotto in qualsiasi modo viziato, non conforme e/o comunque diverso da quanto promesso dal Fornitore, avrà il diritto di trattenere i pagamenti dovuti e a rifarsi sulla cauzione definitiva nonché di ottenere la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventorestituzione di tutti i pagamenti eventualmente già versati.
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Samples: Contratti Di Fornitura Di Beni, Contratti Di Fornitura Di Beni
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo In applicazione dell’art. 1 comma 4 del D.L 76/2020 cd Decreto Semplificazioni non si richiede la presentazione della garanzia provvisorie di cui all'articolo 93 del D.lgs. 50 del 2016 per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'artela partecipazione alla procedura per la conclusione del presente Accordo Quadro.
2. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l’aggiudicatario, in conformità alle specifiche contrattualioccasione dell’aggiudicazione al medesimo dei singoli appalti derivati dal presente Accordo Quadro, e che saranno esenti da vizi e difetticostituisce una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto di appalto derivato sotto forma di cauzione o fidejussione, anche occultifermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. L'Appaltatore garantisce 103 del D.lgs. 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dalla disciplina vigente per la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, c. 7 relativamente al possesso delle certificazioni.
3. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre che i materiali essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
4. La garanzia di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulticui al comma precedente deve essere vincolata per tutta la durata del contratto derivato.
5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattodell’aggiudicatario del contratto derivato.
22.26. Il periodo di In particolare, la garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’operatore economico, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioniATERSIR, infissifermo restando quanto previsto nell’articolo “Penali” del presente documento, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività ha diritto di riparazione, rinnovamento o sostituzionerivalersi direttamente sulla cauzione.
22.47. Durante il periodo La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto derivato; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di garanzia, l'Appaltatore sarà tenutoeventuali crediti di ATERSIR verso l’Aggiudicatario, a proprie speseseguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, a ripararenel limite massimo dell'80%.
9. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzionequalsiasi altra causa, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui l’aggiudicatario deve provvedere al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque reintegro entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto di 15 giorni dal ricevimento della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltaterelativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.
22.610. Per le parti riparateIn caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialeoltre al singolo contratto derivato, dal giorno dell'interventoil presente contratto di Accordo Quadro nei confronti dell’operatore economico affidatario dell’appalto derivato.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Legali Di Consulenza, Accordo Quadro Per Servizi Legali
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteA garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula dell’ Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultidata 28/09/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 8312/8200/00854256/555610/2024-2021 di importo pari ad Euro 525.584,40= (cinquecentoventicinquemilacinquecentottantaquattro/40).
2. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni assunte ai sensi e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di contrattointegrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
22.23. Il periodo di La garanzia avrà prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’ Accordo Quadro e dei contratti di 24 fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 28/09/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 08312/8200/00854263/555618/2037-2021 di importo pari ad Euro 8.637.104,40= (ottomilioniseicentotrentasettemilacentoquattro/40) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di presa in consegna ultimazione delle opere ex prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 19.10103, ferma restandocommi 1 e 5, in ogni caso l'applicazione dell'artdel Codice). 1669 Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzioneDM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
22.47. Durante Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamenterecupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della Committentesingola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, tutte quelle parti che risultassero difettose nel limite massimo dell’80 per vizio cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di materiale riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o per imperfetta esecuzionein copia autentica, o che comunque non rispondessero attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai requisiti di funzionalità sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della Committente ritenuta di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committentelegge dello 0,5%, di cui al precedente paragrafoarticolo 5, tempestivamentecomma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 5, comma 14.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 28/09/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 8312/8200/00854259/555614/2025-2021 di importo pari ad Euro 49.050,00= (quarantanovemilacinquanta/00).
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, e comunque entro il termine che gli sarà indicatosino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Committente potrà fare eseguire i lavori Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al risarcimento pagamento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione costi delle opere appaltatepredette verifiche ispettive.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante
Garanzie. 22.121.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno l’Opera risponderà allo scopo per cui sono state previsti è stata prevista e saranno eseguiti sarà eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavoridell’Opera, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltatialla realizzazione dell’Opera stessa. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattoContratto.
22.221.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere dell’Opera ex art. 19.1018.11, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente.
22.321.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera dell’Opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.421.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.521.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori le Attività a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedell’Opera.
22.621.6. Per le parti dell’Opera riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Contract for Works, Contract for Work
Garanzie. 22.19.1 Fermo l’esito positivo del credit-check e/o l’ottenimento di idonea copertura come da precedente art. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo 4.2 lett. v) e vi), qualora il Cliente abbia un consumo annuo stimato superiore a 120.000 kWh di energia elettrica e a 50.000 Smc (nel caso di applicazione dell’accisa per cui sono state previsti usi industriali e saranno eseguiti assimilati) o 30.000 Smc (negli altri casi) di gas naturale, Bluenergy avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a perfetta regola d'artegaranzia del pagamento, in conformità alle specifiche contrattualidi una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (conforme al testo fornito da Bluenergy ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio attribuibile al Cliente o, e che saranno esenti da vizi e difettia scelta del Cliente medesimo, anche occultidi un deposito cauzionale di importo pari al valore di tre mensilità di maggior consumo. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornituraTali garanzie dovranno rimanere valide ed efficaci almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del contratto inclusi successivi rinnovi, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2integrazioni e/o modificazioni. Il periodo Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell’inizio della somministrazione ovvero entro il diverso termine comunicato da Bluenergy. In caso di escussione totale o parziale, la detta garanzia avrà la durata di 24 mesi dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di presa notifica dell’escussione.
9.2 Bluenergy avrà altresì il sopracitato diritto indipendentemente dal consumo annuo del Cliente anche in consegna delle opere ex caso di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base ai criteri di giudizio maggiormente diffusi e fermo restando quanto previsto al successivo art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art10 e al precedente art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione9.1.
22.4. Durante il periodo 9.3 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nelle categorie di garanziaconsumo di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità verrà richiesto deposito e/o garanzia previsti senza a condizione che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente attivino l’Addebito Diretto SEPA (SDD), come e fintanto che manterranno tale modalità di rispettare i termini pagamento. Pertanto, qualora in corso di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, esecuzione di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate rapporto di fornitura di gas naturale e/o sostituite energia elettrica risulti per qualsiasi causa non attivata la predetta modalità di pagamento, a garanzia si intenderà automaticamente rinnovata dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, Bluenergy avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi. Per la somministrazione di gas: € 75,00 per lo stesso periodo inizialei Clienti con consumo fino a 2.500 Smc/anno;€ 100,00 per i Clienti con consumo compreso tra 2.501 e 5.000 Smc/anno; € 150,00 per i clienti con consumo compreso tra 5.001 e 10.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 10.000 Smc/anno il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per la somministrazione di energia elettrica: € 50,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 1.500 kWh; € 75,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 2.500 kWh; € 100,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 5.000 kWh; € 150,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 10.000 kWh; € 200,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 25.000 kWh/anno; per Clienti con consumo annuo superiore a 25.000 kWh, dal giorno dell'interventoil deposito cauzionale il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte.
9.4 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Bluenergy per tutta la durata del contratto e restituito al termine dello stesso, nella bolletta finale che contabilizza i consumi rilevati alla data di cessazione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di escussione. In caso di mancato pagamento per ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo di diversa forma di garanzia ivi prevista da parte del Cliente entro i termini prescritti, sarà facoltà di Bluenergy sospendere la somministrazione ai sensi del precedente art. 8.3.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Garanzie. 22.1Salvo il disposto dell’art. L'Appaltatore garantisce che 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultidi qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. L'Appaltatore garantisce inoltre Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di propria fornituraesecuzione da qualsiasi causa determinati, utilizzati nell'esecuzione dei lavorisalvo quelli derivanti da errori di progettazione, saranno insufficiente progettazione, azioni di prima qualitàterzi o cause di forza maggiore, esenti da vizi e difetti che preveda anche occulti, ed idonei una garanzia di responsabilità civile per le loro caratteristiche all'esecuzione danni a terzi nell’esecuzione dei lavori appaltatisino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore garantisce Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l’Appaltatore è inoltre di adempiere obbligato a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi stipulare, con decorrenza dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10emissione del Certificato di collaudo provvisorio, ferma restandouna polizza indennitaria decennale, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c.nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, applicabile anche nel caso della medesima durata, a copertura dei rischi di intervento rovina totale o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionecostruttivi.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte12.1 Con riferimento alla fornitura di GN, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali è facoltà di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occultiNuovenergie richiedere, ed idonei il Cliente si impegna a versare, con addebito in fattura, il deposito cauzionale secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 229/01 e s.m.i. Il deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di Delibere emesse dallʼAEEGSI. La domiciliazione bancaria o postale della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere i Clienti con consumi fino a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto5.000 Smc/anno; detta garanzia verrà a cessare nel momento in cui una sola fattura domiciliata dovesse essere respinta per motivi imputabili al Cliente e, affinché la fornitura possa continuare con regolarità, occorrerà che il Cliente provveda a versare il deposito cauzionale secondo quanto previsto dal presente articolo.
22.212.2 Con riferimento alla fornitura di EE, è facoltà di Nuovenergie richiedere, ed il Cliente si impegna a versare, con addebito in fattura, il deposito cauzionale secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 200/99 e s.m.i. Il periodo deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di garanzia avrà Delibere emesse dallʼAEEGSI.
12.3 Qualora al termine di ogni anno solare, l’entità dei consumi del Cliente vari, Nuovenergie si riserva la durata facoltà di 24 mesi dalla data di presa adeguare il deposito cauzionale con addebito o accredito sulla prima fattura utile.
12.4 Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia escusso in consegna delle opere ex arttutto o in parte da Nuovenergie per morosità del Cliente, il Cliente è tenuto a ricostituirlo per l’intero ammontare con addebito in fattura. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche Nuovenergie non richiederà il deposito cauzionale nel caso di intervento attivazione della procedura RID per il pagamento delle fatture. Nuovenergie si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale, indipendentemente dai motivi per cui la procedura RID non venga attivata, venga meno o modifica su un bene immobile già esistente
22.3sia attivata in ritardo. Per gravi difetti ai sensi dell’artResta salva la restituzione del deposito cauzionale in caso di successiva attivazione della procedura RID. 1669 c.c. devono intendersi Nel caso in cui anche una sola fattura domiciliata venga respinta Nuovenergie si riserva la facoltà di non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività inviare le richieste di riparazione, rinnovamento o sostituzioneaddebito tramite RID per gli importi relativi alle fatture successive.
22.412.5 Il deposito cauzionale è fruttifero per il Cliente in ragione degli interessi legali. Durante Nuovenergie provvede alla restituzione del deposito cauzionale al termine del rapporto contrattuale tramite conguaglio sull’ultima fattura. In ogni caso, il periodo deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateeventuali fatture insolute.
22.612.6 La fornitura non può essere sospesa per un debito del Cliente di valore inferiore o uguale al deposito versato. Per le parti riparateIn questo caso, modificate e/o sostituite Nuovenergie può trattenere la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialesomma versata a saldo del debito e addebitare nella successiva fattura l’ammontare del deposito cauzionale utilizzato che il Cliente è tenuto a versare, dal giorno dell'interventoreintegrando così la garanzia.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteA garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, l'Affidatario dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, presentare una garanzia, denominata garanzia definitiva, in conformità alle specifiche contrattualiall’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulticomma 2 del Codice Civile;
3. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamentesua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committentestazione appaltante. Essa sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al dell’eventuale risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione nonché del rimborso delle opere appaltate.
22.6somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto dell'Affidatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Per le parti riparate, modificate e/Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o sostituite in parte durante l’esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Ai sensi del comma 5 dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Comune o dell'Affidatario degli stati d'avanzamento nell'esecuzione dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento nell'esecuzione dei servizi o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della ditta per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventola quale la garanzia è prestata.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Affidamento Della Gestione Delle Palestre Comunali
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteA garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo alla Parte Mutuataria in dipendenza del Contrat- to ed, in conformità particolare, del rimborso del Finanziamento, del paga- mento degli interessi, anche di mora, come determinati nella misura di cui ai precedenti articoli 8 e 9, delle tasse, delle impo- ste, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle di cui all’art. 2855, primo comma cod. civ. - ven- gono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie di cui in appresso. La Parte Mutuataria/il/i Garante/icostituisce/no ipoteca convenzio- nale di primo grado sostanziale sull’immobile descritto in calce al presente articolo (di seguito l’ “Immobile”), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro (in lettere) fermo restando che tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clauso- le di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Finanzia- mento previste nel Contratto. Quest’ultima clausola dovrà essere inserita, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscri- zione, cosicché l’adeguamento si verifichi automaticamente. L’ipoteca qui costituita si intende estesa alle specifiche contrattualiricostruzioni, addizio- ni, accessioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell’Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l’Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che saranno esenti esso è libero da vizi e difettiipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che i materiali di propria fornituracomunque possano in tutto o in parte inficiare la qui concessa garanzia o diminuirla, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3ad eccezione di: ………..........…. Per gravi difetti ogni quinto del debito originario che abbia estinto, la Parte Mutuataria avrà diritto di chiedere, a propria cura e spese, la ridu- zione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità 39, comma 5 del T.U.B.. Banca potrà procedere coattivamente contro essa Parte Mutuata- ria e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari contro il/i Fideiussore/i e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) Garante/i in virtù della copia esecu- tiva del presente atto e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività senza bisogno di riparazione, rinnovamento o sostituzionegiudicato.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Mutuo, Mutuo Bancoposta
Garanzie. 22.19.1 Fermo l’esito positivo del credit-check e/o l’ottenimento di idonea copertura come da precedente art. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo 4.2 lett. v) e vi), qualora il Cliente abbia un consumo annuo stimato superiore a 120.000 kWh di energia elettrica e a 50.000 Smc (nel caso di applicazione dell’accisa per cui sono state previsti usi industriali e saranno eseguiti assimilati) o 30.000 Smc (negli altri casi) di gas naturale, Bluenergy avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a perfetta regola d'artegaranzia del pagamento, in conformità alle specifiche contrattualidi una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (conforme al testo fornito da Bluenergy ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio attribuibile al Cliente o, e che saranno esenti da vizi e difettia scelta del Cliente medesimo, anche occultidi un deposito cauzionale di importo pari al valore di tre mensilità di maggior consumo. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornituraTali garanzie dovranno rimanere valide ed efficaci almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del contratto inclusi successivi rinnovi, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2integrazioni e/o modificazioni. Il periodo Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell’inizio della somministrazione ovvero entro il diverso termine comunicato da Bluenergy. In caso di escussione totale o parziale, la detta garanzia avrà la durata di 24 mesi dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di presa notifica dell’escussione.
9.2 Bluenergy avrà altresì il sopracitato diritto indipendentemente dal consumo annuo del Cliente anche in consegna delle opere ex caso di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base ai criteri di giudizio maggiormente diffusi e fermo restando quanto previsto al successivo art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art10 e al precedente art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione9.1.
22.4. Durante il periodo 9.3 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nelle categorie di garanziaconsumo di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità verrà richiesto deposito e/o garanzia previsti senza a condizione che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente attivino l’Addebito Diretto SEPA (SDD), come e fintanto che manterranno tale modalità di rispettare i termini pagamento. Pertanto, qualora in corso di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, esecuzione di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate rapporto di fornitura di gas naturale e/o sostituite energia elettrica risulti per qualsiasi causa non attivata la predetta modalità di pagamento, a garanzia si intenderà automaticamente rinnovata dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, Bluenergy avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi. Per la somministrazione di gas: € 75,00 per lo stesso periodo inizialei Clienti con consumo fino a 2.500 Smc/anno; € 100,00 per i Clienti con consumo compreso tra 2.501 e 5.000 Smc/anno; € 150,00 per i clienti con consumo compreso tra 5.001 e 10.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 10.000 Smc/anno il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per la somministrazione di energia elettrica: € 50,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 1.500 kWh; € 75,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 2.500 kWh; € 100,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 5.000 kWh; € 150,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 10.000 kWh; € 200,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 25.000 kWh/anno; per Clienti con consumo annuo superiore a 25.000 kWh, dal giorno dell'interventoil deposito cauzionale il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte.
9.4 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Bluenergy per tutta la durata del contratto e restituito al termine dello stesso, nella bolletta finale che contabilizza i consumi rilevati alla data di cessazione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di escussione. In caso di mancato pagamento per ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo di diversa forma di garanzia ivi prevista da parte del Cliente entro i termini prescritti, sarà facoltà di Bluenergy sospendere la somministrazione ai sensi del precedente art. 8.3.
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Samples: General Contract Conditions, General Contract Conditions
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti Il Conduttore ha costituito/si obbliga a costituire e saranno eseguiti consegnare, entro 30 giorni dalla Data di stipula le seguenti polizze fideiussorie/garanzie:
a) a perfetta regola d'artetitolo di deposito cauzionale, in conformità alle specifiche contrattualiuna fideiussione rilasciata da primario istituto bancario, a prima richiesta e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti con rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’art. 1669 1944 c.c., con scadenza due mesi successivi al termine della locazione dell’importo di € ……… ( ), pari a tre mensilità del canone;
b) a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’art. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile1944 c.c., ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad escon scadenza due mesi successivi al termine della locazione dell’importo di € ………… ( ), pari a sei mensilità del canone. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazioneIn caso di rinnovo del contratto dopo il primo novennio il Conduttore si obbliga a ricostituire le polizze fideiussorie indicate nei punti a) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano b). Nel caso in modo grave cui una o entrambe le predette fideiussioni dovessero essere in tutto o in parte utilizzate nel corso della locazione, il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività Conduttore dovrà ricostituirle nel termine di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare 15 (quindici) giorni con le richieste della Committente, medesime modalità di cui al comma precedente, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L’importo della fideiussione relativo al deposito cauzionale di cui alla precedente paragrafolettera a) non potrà essere imputato in conto delle rate di canone di locazione dovute. In difetto di puntuale e regolare riconsegna dell’Immobile alla scadenza della locazione, tempestivamenteil Locatore avrà diritto ad escutere, e comunque entro il termine che gli sarà indicatoa titolo di penale, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto l’importo della stessa fideiussione costituita a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, salvo ed impregiudicato il risarcimento da parte del Conduttore del maggior danno. In mancanza di puntuale e preciso adempimento dell’obbligo di pagamento delle rate del canone di locazione secondo le modalità e le scadenze pattuite al precedente art. 5), il Locatore avrà diritto ad escutere, a titolo di penale, l’importo dalla stessa fideiussione di cui alla precedente lettera b) costituita a garanzia del pagamento del canone di locazione, salvo ed impregiudicato il risarcimento dei dannida parte del Conduttore del maggior danno. In caso di rinnovo del contratto dopo il primo novennio, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateil Conduttore si obbliga sin da ora a mantenere le garanzie sopra dette. Nel caso in cui uno o entrambi le predette garanzie dovessero in tutto o in parte essere utilizzati nel corso della locazione, il Conduttore dovrà ricostituirle nel termine di 15 giorni con le medesime modalità di cui al comma precedente, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale, Contratto Di Locazione Commerciale
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 02/02/2021 dalla Sace BT S.p.A. ed avente n. 4288.0027.2799808172 per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultiun importo di Euro 994.667,73 = (novecentonovantaquattromilaseicentosessantasette/73).
2. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni assunte ai sensi e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di contrattointegrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
22.23. Il periodo di La garanzia avrà prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di 24 fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 02/02/2021 dalla Sace BT S.p.A. ed avente n. 4288.00.27.2799808164 per un importo di Euro 1.492.001,60 = (unmilionequattrocentonovataduemilaeuno/60) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di presa in consegna ultimazione delle opere ex prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 19.10103, ferma restandocommi 1 e 5, in ogni caso l'applicazione dell'artdel Codice). 1669 Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzioneDM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
22.47. Durante Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamenterecupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della Committentesingola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, tutte quelle parti che risultassero difettose nel limite massimo dell’80 per vizio cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di materiale riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o per imperfetta esecuzionein copia autentica, o che comunque non rispondessero attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai requisiti di funzionalità sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della Committente ritenuta di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committentelegge dello 0,5%, di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata in data 02/02/2021 dalla Sace BT S.p.A. ed avente n. 4288.00.27.2799808171 per un importo pari ad Euro 52.595,00= (cinquantaduemilacinquecentonovantacinque/00).
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente paragrafo, tempestivamenteper tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque entro il termine che gli sarà indicatosino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Committente potrà fare eseguire i lavori Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al risarcimento pagamento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione costi delle opere appaltatepredette verifiche ispettive.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Adesione Alla Convenzione Consip s.p.a. Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile, Convenzione Per L’affidamento Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Garanzie. 22.1Ai sensi dell’art. L'Appaltatore garantisce 46, comma 1 bis del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del Codice dei Contratti, il concorrente, singolo o associato, a pena di esclusione, dovrà costituire una garanzia provvisoria di € 799,99, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (bancaria o assicurativa) La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a. Cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b. Fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a perfetta regola d'arte, ciò specificamente autorizzati – in conformità alle specifiche contrattualiai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e autorizzazione che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultideve essere presentata in copia unitamente alla polizza. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei ▪ Validità per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi almeno 180 giorni dalla data di presa in consegna delle opere ex artpresentazione dell’offerta; ▪ Impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; ▪ Xxxxxxxx che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19.101957, ferma restandocomma 2, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c.Codice Civile, applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamentenonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio stazione appaltante e senza possibilità di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o porre eccezioni. Qualora la garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare costituita con le richieste della Committente, modalità di cui al precedente paragrafosuddetto punto a) questa dovrà essere accompagnata, tempestivamentepena l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel suddetto punto b). Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e comunque entro ss.mm.ii., i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il termine relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti gli sarà indicatooperatori economici sono certificati o in possesso della dichiarazione. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell’attestazione SOA. Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUENDO (di tipo orizzontale di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), la Committente potrà fare eseguire i lavori garanzia fidejussoria o assicurativa – a terzipena di esclusione - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara). Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, addebitando all'Appaltatore le relative speseconsorzio ordinario, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite GEIE COSTITUITO la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti). Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Entro 30 giorni dalla aggiudicazione, l’Amministrazione provvederà, a mezzo raccomandata, a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di cui ai punti a) e b). A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'operatore economico aggiudicatario si intenderà automaticamente rinnovata obbliga a presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al punto 7.7, lett. b), del presente disciplinare), con le modalità di cui all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da produrre in originale, con firma del fidejussore debitamente autenticata da notaio. ▪ Ai sensi degli articoli 129, comma 1, del Codice dei Contratti e 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’operatore economico aggiudicatario è, altresì, obbligato a stipulare la polizza assicurativa per lo stesso periodo inizialedanni di esecuzione, dal giorno dell'interventoresponsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. La polizza in originale, con firma dell’assicuratore, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.
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Samples: Bando Di Gara
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce 14.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale mutuato, e per l’importo indicato nel successivo paragrafo 14.3, la Beneficiaria consente che sia iscritta a suo carico ed in favore della Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. un’ipoteca di primo grado su tutti i seguenti beni, facenti parte del proprio complesso industriale/aziendale, che la stessa dichiara essere di sua esclusiva e libera proprietà e disponibilità, sito in [●], Via [●], e precisamente: [●].
14.2 L’ipoteca graverà anche: (i) su tutti gli edifici edificati ed edificandi sulla suddetta area; e (ii) su tutte le pertinenze, ivi compresi gli impianti ed i macchinari installati ed installandi o da acquisire, dichiarando espressamente la Beneficiaria che i lavori risponderanno allo scopo per cui predetti beni sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'artedurevolmente ed insindacabilmente destinati al servizio del proprio complesso industriale/aziendale di [●] e che, quindi, costituiscono e costituiranno ad ogni effetto pertinenze del complesso industriale/aziendale stesso.
14.3 L’ipoteca sarà iscritta presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di [●] [(●)] per la complessiva somma di Euro [● (●)], pari all’importo in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di linea capitale del finanziamento agevolato contemplato dal presente contratto.
22.214.4 Ai fini degli artt. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art2839, co. 2, n. 2 e 2844, co. 3, cod. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.cciv., applicabile anche nel Invitalia elegge domicilio presso [●], Via [●] n. [●].
14.5 Ad ulteriore garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale mutuato, la Beneficiaria presta il proprio consenso affinché sia iscritto e annotato il privilegio previsto dal D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367 e ss.mm.ii., sui medesimi beni mobili e immobili agevolati ai sensi del presente contratto, che fanno o faranno parte del proprio complesso industriale/aziendale sopraindicato, ed ogni loro pertinenza indicati nei paragrafi che precedono, ivi compresi gli impianti, le concessioni, i brevetti per invenzione industriale, i macchinari, gli utensili comunque destinati al funzionamento o all’esercizio dell’azienda della Beneficiaria, per un importo di Euro [● (●)], corrispondente alla linea capitale del finanziamento contemplato dal presente contratto. [Si riporta nell’allegato sub “B” l’elenco dei beni che, già acquistati, possono essere assoggettati a privilegio con il presente atto.]Nota: Solo in caso di intervento beni già acquistati
14.6 La Beneficiaria prende atto ed accetta che: (i) le garanzie di cui sopra garantiscono anche quanto fosse dovuto in conseguenza di revoca o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali annullamento di pagamenti eseguiti dalla Beneficiaria; e (ii) la liberazione delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobilegaranzie, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazionidi conseguenza, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno potrà essere consentita da parte della Committente di rispettare Invitalia una volta trascorsi i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare per le richieste della Committente, azioni revocatorie di cui al precedente paragrafoX.X. 00 marzo 1942, tempestivamenten. 267 e ss.mm.ii., ovvero prima di tali termini, a condizione che sia rilasciata a favore di Invitalia altra idonea garanzia reale o fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per un importo pari a quello oggetto delle azioni revocatorie sopraindicate. Detta fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere formata direttamente su supporto informatico, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario o assicurativo e comunque entro corredata da autentica notarile digitale di firma, resa da un Notaio, il termine che gli sarà indicatoquale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’articolo 25, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzicomma 1, addebitando all'Appaltatore le relative spesedel D.Lgs. 7 marzo 2005, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.n. 82 e ss.mm.ii..
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Samples: Contratto Di Finanziamento Agevolato
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore 9.1 Il FORNITORE garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti le Forniture saranno eseguite a regola d'arte e saranno eseguiti si obbliga a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difettiprestare tutte le garanzie di legge.
9.2 La SOCIETÀ, anche occultiin deroga agli artt. L'Appaltatore garantisce inoltre che 1495, 1497, 1511, 1512 e 1667 c.c. ove applicabili, sarà tenuta a denunciare i materiali vizi entro il termine di propria fornitura90 (novanta) giorni dalla relativa scoperta, utilizzati nell'esecuzione fatti salvi eventuali termini più lunghi normativamente previsti in materia di termini di denuncia dei lavorivizi.
9.3 Fermo quanto sopra, saranno il FORNITORE si impegna ad eliminare qualunque vizio o non conformità di prima qualitàquanto fornito effettuando, esenti da vizi e difetti anche occultipresso la SOCIETÀ e/o presso le Società Interessate, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattoopere e prestazioni a tal fine necessarie.
22.29.4 Il FORNITORE garantisce che qualunque informazione, elaborato o ritrovato tutelato da proprietà industriale o intellettuale in genere (inclusi, oltre all’hardware, analisi organizzative, funzionali e/o tecniche, relazioni, progetti, documentazione, reportistica, banche dati, modelli industriali, soluzioni tecniche, programmi per elaboratore, diagrammi, rapporti, studi, master plan, disegni di sistema e disegni di applicazioni, ecc. Il periodo - “Materiali” o singolarmente “Materiale”) fornito, realizzato o impiegato a qualunque titolo nello svolgimento delle prestazioni contrattuali non è in violazione di garanzia avrà la durata diritti di 24 mesi dalla data proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche terzi e - nel caso di intervento software di terzi - di essere autorizzato a concederlo in uso alla SOCIETÀ e/o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo alle Società Interessate, assumendosi integralmente ogni responsabilità al riguardo, anche per eventuali danni che, in difetto, la stabilità e la conservazione dell’immobileSOCIETÀ, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazionile Società Interessate, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento i rispettivi aventi causa o sostituzionei terzi venissero a subire.
22.49.5 Il FORNITORE inoltre terrà indenne e manleverà la SOCIETÀ e direttamente le Società Interessate in relazione a qualsiasi pretesa, azione, provvedimento verso quest'ultima/e, qualora questi si fondino sul presupposto che l'utilizzo di Materiali forniti, realizzati o impiegati a qualunque titolo da FORNITORE avvenga in violazione di altrui diritti e pagherà le spese legali e le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a provvedimento esecutivo (o a un accordo transattivo approvato per iscritto dal FORNITORE).
9.6 La SOCIETÀ dovrà tempestivamente comunicare al FORNITORE il ricevimento di qualsiasi contestazione, ricorso, istanza o citazione relativa alle violazioni dei diritti di cui sopra e dovrà fornire al FORNITORE una ragionevole collaborazione per gestire tale pretesa o azione. Durante In relazione a quanto sopra, le Parti convengono che il periodo FORNITORE collaborerà strettamente con i legali cui verrà affidata la tutela della SOCIETÀ e/o della Società Interessata, nella difesa in qualsiasi azione legale, nonché dei negoziati per la conciliazione o transazione. Nel caso di garanziacontestazioni e di controversie, l'Appaltatore anche stragiudiziali, il FORNITORE presterà alla SOCIETÀ e/o alla Società Interessata ogni opportuna assistenza al fine di dimostrare la legittimità di utilizzo dei Materiali, anche ove non fosse formalmente chiamato in causa dalla SOCIETÀ e/o dalla Società Interessata e/o da terzi.
9.7 Fermo tutto quanto precede, nel caso in cui sia ottenuto un provvedimento avverso l’uso da parte della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate di Materiali forniti, realizzati o impiegati a qualunque titolo da FORNITORE sulla base di una asserita violazione dei diritti di cui sopra, il FORNITORE - assicurando la continuità operativa della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate - sarà tenuto, a proprie sue spese, a riparare, modificare procurare alla SOCIETÀ e/o sostituirealle Società Interessate il diritto di continuare ad utilizzare il Materiale per tutta la durata contrattualmente prevista, tempestivamenteovvero, in alternativa, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale modificare o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per sostituire convenientemente lo stesso periodo inizialecon altri Materiali, dal giorno dell'interventosingoli o in set, compatibili, funzionalmente e prestazionalmente equiparabili, in modo da porre fine alla violazione dei diritti di terzi.
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Samples: Fornitura
Garanzie. 22.1Relativamente alla fornitura di attrezzature scientifiche e didattiche il fornitore dovrà assicurare una garanzia per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data della certificazione della verifica di conformità. L'Appaltatore garantisce La garanzia comprende un servizio di assistenza e manutenzione che i lavori risponderanno allo scopo prevede l’intervento in loco di personale tecnico specializzato per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'artela verifica di eventuali malfunzionamenti, la sostituzione delle parti guaste senza oneri aggiuntivi; la riconfigurazione dei pacchetti software, in conformità alle specifiche contrattualicaso di malfunzionamento; eventuale aggiornamento del software, qualora il problema rilevato sia imputabile ad un malfunzionamento della versione software installata; ripristino del funzionamento di hardware e software in caso di attacco esterno mediante introduzione di “virus”. La garanzia, inoltre, comprende l’assistenza tecnica del tipo “tutto incluso”, e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di mano d’opera, fornitura di materiale di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto. L’aggiudicatario deve fornire una dichiarazione scritta dal legale rappresentante che saranno esenti da vizi indichi chiaramente il periodo del servizio di assistenza e difettimanutenzione dalla data della certificazione della verifica di conformità. • Relativamente alla garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio dei personal computer e delle apparecchiature multifunzione, anche occultiessa deve essere garantita dal fornitore per un periodo minimo di 5 anni, ai sensi dell’ art. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione 5.4.1 e 7.4.1. dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei “Criteri ambientali minimi per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltatiforniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (personale computer da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione per ufficio)” All. L'Appaltatore garantisce inoltre 2 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 13 del 17 gennaio 2014. L’intervento in garanzia, atti a garantire la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di adempiere a richiesta dell’intervento. La richiesta di intervento dovrà avvenire per pec all’indirizzo che comunicherà il fornitore prima dell’attivazione della garanzia, nei giorni 17 feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative. Per ogni intervento tecnico sarà redatta da una apposita nota sottoscritta dal tecnico e dal RUP o dal Direttore dell’esecuzione del contratto nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora di intervento, giorno e ora della chiusura dell’intervento (ripristino del prodotto). Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc. Dalla data di regolare collaudo della sede, l'Impresa aggiudicataria deve fornire garanzia con la quale assicura il buon funzionamento di tutte le obbligazioni assunte ai sensi apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di contratto.
22.2fornire la nuova parte o di ripararla, senza alcun ulteriore addebito per l'Amministrazione, salvo che l’impresa aggiudicataria non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito. Il L’aggiudicatario deve fornire una dichiarazione scritta dal legale rappresentante che indichi chiaramente il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data della certificazione della verifica di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.cconformità., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Appalto Di Fornitura E Installazione Di Attrezzature Scientifiche E Didattiche
Garanzie. 22.16.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a garanzia del puntuale paga- mento delle obbligazioni assunte con il Contratto, il Contraente si im- pegna a consegnare, al momento della stipula del presente Contratto o, nel caso di inadempimento nei pagamenti da parte del Contraente stesso, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Poste a mezzo Raccomandata A.R., una garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello di cui all’allegato 6, commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni previste nel periodo di validità contrattuale).
6.2 Detta garanzia, se rilasciata al momento del perfezionamento del Contratto dovrà avere una durata di 18 mesi (durata del contratto + 6 mesi); se rilasciata successivamente alla stipula del Contratto dovrà avere una durata pari a sei mesi successivi alla scadenza del Contrat- to. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo La garanzia dovrà essere rinnovata per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualiun periodo di 12 mesi, e che saranno esenti da vizi e difetticosì di seguito, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattociascun eventuale rinnovo del Contratto.
22.2. Il periodo 6.3 In caso di escussione totale della garanzia, se prestata, il Contra- ente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, una nuova garanzia avrà la durata identica a quella escussa; in caso di 24 mesi escussione parziale della garanzia, il Contraente dovrà integrarla, fino all’ammontare originario, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta escussio- ne, dandone comunicazione scritta a Poste.
6.4 Qualora il valore dei volumi postalizzati dal Contraente, al netto degli importi già corrisposti, risultasse superiore al valore della fide- iussione prestata, Poste si riserva il diritto di chiedere, a mezzo Rac- comandata A.R. da inviarsi all’indirizzo del Contraente indicato nella Scheda Cliente, l’integrazione della garanzia originariamente prestata; il Contraente si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Po- ste entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta ricevimento della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini comunicazione di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà sopra, trasmettendo a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, Poste all’indirizzo indicato nella Scheda Cliente la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedocumentazione probatoria dell’avve- nuto adeguamento.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore Il Fornitore dichiara e garantisce che i lavori risponderanno allo scopo Prodotti e ogni loro parte, ivi incluse le etichette, sono conformi alla normativa italiana e comunitaria, in linea con gli standard qualità specificamente indicati nei Documenti contrattuali, o in diversi documenti accettati con separato atto dalle parti, idonei all'uso per cui sono state previsti destinati, nonché privi di difetti e/o vizi e saranno eseguiti a perfetta regola d'artedi indicazioni che possono risultare ingannevoli per il consumatore, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima quanto a qualità, esenti da vizi quantità, composizione, denominazione d’origine e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2provenienza geografica. Il Fornitore garantisce i Prodotti non – food per un periodo di garanzia avrà 2 anni dalla loro consegna. Autogrill dovrà denunciare la durata di 24 non conformità dei Prodotti entro 2 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex artdella loro consegna. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel In caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituirevizi occulti, tempestivamenteil termine di 2 mesi decorrerà dal momento della loro scoperta o conoscenza. Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre la piena titolarità di tutti i diritti relativi ai Prodotti. In particolare il Fornitore dichiara e garantisce, a semplice richiesta scritta della Committentetitolo esemplificativo e non esaustivo, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio A) di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti avere la piena titolarità dei diritti di funzionalità proprietà intellettuale e/o garanzia previsti senza industriale e/o dei diritti di sfruttamento commerciale sui Prodotti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Xxxxxx, Brevetti, Segni Distintivi, Disegni, Modelli di utilità e Licenza d’uso in genere; B) che vi i prodotti forniti sono originali e tali da non costituire plagio, imitazione, alterazione o contraffazione né violazione di diritti di terzi; C) che i prodotti forniti rispettano la normativa vigente in materia di protezione di diritti d’autore ed altri diritti connessi al suo esercizio. Il Fornitore sarà responsabile dei danni di qualsivoglia natura derivanti da sinistri verificatisi a causa di Prodotti difettosi, in particolare, sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i in termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà composizione e qualità intrinseche, sia in termini di imballaggio ed etichettatura, e si obbliga a soddisfare le richieste della Committentetenere manlevata e indenne Autogrill da qualsivoglia azione e/o pretesa e/o richiesta avanzata da terzi, così come da ogni onere e/o spesa che dovesse sopportare, ivi comprese ammende, multe e sanzioni pecuniarie in genere, comunque connesse alla violazione degli obblighi di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatepresente articolo.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei Soggetti Attuatori e dei relativi oneri accessori, desumibile dal Computo Metrico Estimativo e suo Quadro Tecnico Economico facente parte del progetto di cui trattasi, ammonta a Euro 342.130,00 completo di IVA e spese collaudi.
2. A garanzia degli obblighi tutti assunti con la convenzione, i lavori risponderanno allo scopo Soggetti Attuatori prestano adeguata garanzia finanziaria per cui sono state previsti e saranno eseguiti un importo non inferiore al 100 % di quello previsto al comma 1, con polizza fideiussoria bancaria n. in data emessa da per Euro 342.130,00 con scadenza incondizionata fino a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali sei mesi successivi la comunicazione di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno regolare esecuzione di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di opere relative all´intervento (allacciamenti e interventi in uso pubblico) e comunque a totale presa in consegna delle opere ex o svincolo del Comune. Detta fideiussione viene, quindi, consegnata dai Soggetti Attuatori al Comune che dichiara di ritirarla, rilasciandone, con la firma del presente atto, idonea ricevuta.
3. La garanzia non può essere estinta e la fideiussione come sopra prestata non può essere riconsegnata, se non previa approvazione espressa da parte del Comune del collaudo tecnico finale e attestazione del medesimo di regolarità di ogni altro adempimento contrattuale connesso (costituzioni servitù, consegna opera senza riserve ect.).
4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l´articolo 1944, secondo comma, del codice civile , nonché alla rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 19.10, ferma restando, in 1957 del predetto codice. In ogni caso l'applicazione dell'arti Soggetti Attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. 1669 La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave Comune,il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamentepagamento dovrà essere eseguito, a semplice richiesta scritta dell´Ente senza opporre eccezione alcuna dalla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio richiesta scritta. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno preventivo consenso da parte della Committente di rispettare i termini quest´ultimo,che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Qualora la Società, non provveda ad effettuare il pagamento, entro il termine di cui all'art30 giorni, per ogni giorni di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, interessi calcolati al tasso legale.
5. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, Ancorché la garanzia sia commisurata all´importo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente paragrafocomma 1, tempestivamenteessa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale e contrattuale, anche indiretto, connesse all´attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e comunque entro il termine conservazione a cura dei Soggetti Attuatori prima della formale consegna, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che gli sarà indicatoripristinatorio o demolitorio, la Committente potrà fare eseguire i lavori irrogate dal Comune a terziqualsiasi titolo in applicazione della convenzione, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedivenute inoppugnabili e definitive.
22.66. Per le parti riparateLa fidejussione sarà aggiornata, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialea cura e spese del soggetto attuatore ogni biennio a decorrere dalla data di stipula del presente convenzione, dal giorno dell'interventoin base alle variazioni ISTAT del costo di costruzione nel biennio precedente.
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Samples: Convenzione
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteL’offerta è corredata da una garanzia, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2dell’articolo 93 del D. Lgs. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art50/2016, da allegare alla BUSTA A – Documentazione Amministrativa, realizzata secondo le modalità descritte nel presente documento nell’elenco della documentazione parte della BUSTA A- Documentazione Amministrativa al punto h) CAUZIONE PROVVISORIA. 19.10L’aggiudicatario, ferma restandoprima della stipula del contratto e comunque, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 prima dell’inizio del c.c.servizio, applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti deve costituire ai sensi dell’art. 1669 c.c103 del D.Lgs n. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. devono intendersi non solo quelli La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx della Città Metropolitana di Venezia (Banca UNICREDIT S.p.A., Mercerie dell’orologio - Venezia) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Città Metropolitana di Venezia, a cui specificare che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo trattasi di garanzia definitiva per la stabilità e la conservazione dell’immobileprocedura in oggetto. La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs 385/1993, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano svolgono in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante via esclusiva o prevalente attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionerilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C.;
3) l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committentestazione appaltante;
4) la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1945 C.C. (facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale). Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra imprese. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L’appaltatore, su richiesta della S.A., avrà l’obbligo di materiale reintegrare la garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti in parte. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno offerta da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'artstazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 1495 Trova in ogni caso applicazione l’art.103 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateD. Lgs 50/2016.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Assistenza Legale, Amministrativa E Contabile
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, il Consorzio obbligatorio ha costituito a favore del Comune di Grosseto una polizza fideiussoria per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali l’importo di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione €…………………….. (Euro …………………………………) corrispondente all'importo dei lavori appaltatiderivante da computo metrico (IVA esclusa) di cui alla pratica edilizia n° .........../ , tale importo dovrà essere maggiorato del 30%, con scadenza annuale, rinnovabile per la parte non realizzata. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di Su specifica richiesta avanzata dal Consorzio obbligatorio , tale garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di potrà essere parzialmente svincolata dall’Amministrazione Comunale in seguito ed in proporzione alla avvenuta presa in consegna anticipata dell’opera o di parte di essa, nei limiti del 75% del valore di questi. La polizza fidejussoria, sarà completamente estinta al momento in cui saranno adempiuti tutti gli obblighi convenzionali, ivi compreso il trasferimento delle opere ex art. 19.10aree a destinazione pubblica o verificandosi l’ipotesi di cui all’art.11 Il Consorzio obbligatorio si impegna comunque a reintegrare la fideiussione medesima, ferma restandoqualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempienza. Al riguardo il Consorzio obbligatorio stesso riconosce al Comune di Grosseto, in caso di propria inadempienza, ampia facoltà di sostituirsi a se stessa nell’esecuzione delle opere, avvalendosi della garanzia fideiussoria sopra prestata e salvo recupero di eventuali maggiori spese. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso l'applicazione dell'artil Consorzio obbligatorio è obbligato in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. 1669 L'istituto fideiubente, si impegna inoltre al pagamento dell'importo garantito indipendentemente dalla corresponsione dei premi pattuiti. Il Consorzio obbligatorio si impegna al mantenimento delle polizze fino alla comunicazione scritta da parte del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3Comune dell'avvenuto svincolo della stessa. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità Le fideiussioni sono operative e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (soggette ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, escussione a semplice richiesta scritta della Committentedel Comune, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio senza necessità di materiale preventiva diffida o per imperfetta esecuzionemessa in mora, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatecol solo rilievo dell’inadempimento.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteA garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultidata 01/09/2021 dalla Assicuratrice Milanese S.p.A. avente n. 3068015908874 di importo pari ad Euro 24.000,00= (ventiquattromila/00).
2. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni assunte ai sensi e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di contrattointegrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
22.23. Il periodo di La garanzia avrà prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di 24 fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 01/09/2021 dalla Assicuratrice Milanese S.p.A. avente n. 3068015908860 di importo pari ad Euro 600.000,00= (seicentomila/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di presa in consegna ultimazione delle opere ex prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 19.10103, ferma restandocommi 1 e 5, in ogni caso l'applicazione dell'artdel Codice). 1669 Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzioneDM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
22.47. Durante Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamenterecupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E’ onere della Committentesingola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, tutte quelle parti che risultassero difettose nel limite massimo dell’80 per vizio cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di materiale riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o per imperfetta esecuzionein copia autentica, o che comunque non rispondessero attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai requisiti di funzionalità sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della Committente ritenuta di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committentelegge dello 0,5%, di cui all’articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all’articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Assicuratrice Milanese S.p.A. in data 01/09/2021 e avente n. 3068015908861 pari ad un importo di Euro 2.400,00= (duemilaquattrocento/00).
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente paragrafo, tempestivamenteper tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque entro il termine che gli sarà indicatosino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Committente potrà fare eseguire i lavori Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al risarcimento pagamento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione costi delle opere appaltatepredette verifiche ispettive.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Prodotti Software E Servizi Connessi
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che L'Aggiudicatario è l’unico responsabile di tutti i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state danni, diretti o indiretti, causati o subiti nell’esecuzione del Servizio e derivanti dal mancato puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti o previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattodalla normativa vigente.
22.22. Il periodo L'Aggiudicatario dovrà, prima dell’avvio del Servizio, stipulare una polizza assicurativa RCT/O per l’adeguata copertura di tutti i danni comunque connessi alla prestazione del Servizio stesso. La predetta garanzia avrà dovrà avere efficacia per l’intera durata del rapporto contrattuale tra il Comune di Spoleto e l'Aggiudicatario e fino a 6 mesi dopo la sua cessazione. L'Aggiudicatario dovrà, prima dell’avvio del Servizio, consegnare al Comune di Spoleto copia della polizza sottoscritta.
3. L'Aggiudicatario dovrà inoltre costituire, prima della stipula del Contratto di concessione, una garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex artcui all’art. 19.101957, ferma restandocomma 2, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità Codice civile e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committentedel Comune di Spoleto. In caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale la cauzione dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare del Consorzio.
4. Il Comune potrà compensare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al precedente paragrafosuccessivo articolo 22, tempestivamentecon la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e comunque non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine che gli sarà indicatoprescritto è causa di risoluzione del contratto, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto sempre salvo il diritto della stessa del Comune di Spoleto al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedel maggior danno. Tale fideiussione verrà svincolata progressivamente.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Garanzie. 22.16.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a garanzia del puntuale pagamen- to delle obbligazioni assunte con il Contratto, il Contraente si impegna a consegnare, al momento della stipula del presente Contratto o, nel caso di inadempimento nei pagamenti da parte del Contraente stesso, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Poste a mezzo Raccomandata A.R., una garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di Xxxxx (sulla base del modello di cui all’allegato 6, com- misurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni previste nel periodo di validità contrattuale).
6.2 Detta garanzia, se rilasciata al momento del perfezionamento del Con- tratto dovrà avere una durata di 18 mesi (durata del contratto + 6 mesi); se rilasciata successivamente alla stipula del Contratto dovrà avere una dura- ta pari a sei mesi successivi alla scadenza del Contratto. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo La garanzia dovrà essere rinnovata per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualiun periodo di 12 mesi, e che saranno esenti da vizi e difetticosì di seguito, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattociascun eventuale rinnovo del Contratto.
22.2. Il periodo 6.3 In caso di escussione totale della garanzia, se prestata, il Contraente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussio- ne, una nuova garanzia avrà la durata identica a quella escussa; in caso di 24 mesi escussione parziale della garanzia, il Contraente dovrà integrarla, fino all’ammontare originario, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta escussione, dandone comu- nicazione scritta a Poste.
6.4 Qualora il valore dei volumi postalizzati dal Contraente, al netto degli importi già corrisposti, risultasse superiore al valore della fideiussione pre- stata, Poste si riserva il diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R. da inviarsi all’indirizzo del Contraente indicato nella Scheda Cliente, l’inte- grazione della garanzia originariamente prestata; il Contraente si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta ricevimento della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini comunicazione di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà sopra, trasmettendo a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, Poste all’indirizzo indicato nella Scheda Cliente la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedocu- mentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce Si applica la garanzia di legge in materia di vizi, salvo che qui di seguito sia previsto altrimenti.
2. La garanzia di SMA è esclusa in caso di uso dei prodotti in ambito medico, ferroviario, aeronavale o simili. In caso di rivendita il Cliente è tenuto fare espressa menzione della inadeguatezza dei prodotti negli ambiti ora detti e obbligare l’acquirente a fare altrettanto in caso di ulteriore rivendita, facendo in modo che qualsiasi acquirente dei prodotti sia informato a proposito di tali specifici aspetti. Lo stesso vale nel caso di inosservanza delle regole sulla destinazione d’uso di cui all’articolo X.
3. Il Cliente è tenuto a verificare i lavori risponderanno allo scopo beni forniti e informare per cui sono state previsti iscritto SMA di eventuali vizi ovvero di forniture errate o incomplete senza ritardo e saranno eseguiti a perfetta regola d'artecomunque non oltre otto (8) giorni di calendario dalla consegna o, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da caso di vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei entro otto (8) giorni dalla data della scoperta o di quella in cui sarebbe stato possibile scoprire i vizi eseguendo una verifica appropriata. I beni si intendono interamente accettati se il Cliente non informa SMA per le loro caratteristiche all'esecuzione iscritto nei termini suddetti.
4. SMA ha facoltà di rimediare ai vizi dei lavori appaltatibeni forniti provvedendo a propria discrezione alla riparazione o alla sostituzione. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere Qualora SMA non riuscisse a tutte le obbligazioni assunte porre rimedio ai sensi di vizi, il Cliente avrebbe diritto alla riduzione del prezzo o a dichiarare risolto il contratto.
22.25. L’intervento di SMA allo scopo di porre rimedio ai vizi è sottoposto alla condizione che il Clienti paghi il prezzo dei beni.
6. Il periodo cliente è tenuto a concedere a SMA un tempo adeguato per eliminare i vizi e deve inoltre consegnare o rendere accessibile a SMA i beni viziati, onde consentirne l’esame. In caso di sostituzione il Cliente deve restituire a SMA il bene difettoso nel rispetto delle norme applicabili, salvo che SMA vi rinunzi.
7. L’obbligazione di SMA di eliminare i vizi non include lo smontaggio e il nuovo assemblaggio del bene difettoso, salvo che nel relativo contratto SMA abbia espressamente assunto una tale obbligazione.
8. La garanzia avrà la durata per il Cliente decade qualora questi, senza il consenso di 24 mesi SMA, modifichi o faccia modificare il bene fornito e così facendo renda l’eliminazione del vizio impossibile od oltremodo difficile. Sono comunque a carico del Cliente i costi aggiuntivi per l’eliminazione del vizio che dovessero derivare dalla detta modifica.
9. Il termine legale di prescrizione dei diritti nascenti dalla garanzia è di un anno dalla data di presa in consegna delle opere ex artdel bene.
10. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel In caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo vizi il diritto della stessa del Cliente al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione danni o al rimborso delle opere appaltatespese rivelatesi inutili sussiste nei limiti previsti dall’art. XI ed è escluso per il resto. Quanto precede non costituisce deroga all’art. IX.9.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Garanzie. 22.1Salvo il disposto dell’art. L'Appaltatore garantisce che 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultidi qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. L'Appaltatore garantisce inoltre Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di propria fornituraesecuzione da qualsiasi causa determinati, utilizzati nell'esecuzione dei lavorisalvo quelli derivanti da errori di progettazione, saranno insufficiente progettazione, azioni di prima qualitàterzi o cause di forza maggiore, esenti da vizi e difetti che preveda anche occulti, ed idonei una garanzia di responsabilità civile per le loro caratteristiche all'esecuzione danni a terzi nell’esecuzione dei lavori appaltatisino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore garantisce CI05.05.03 rev.01 del 30/03/2010 Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l’Appaltatore è inoltre di adempiere obbligato a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi stipulare, con decorrenza dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10emissione del Certificato di collaudo provvisorio, ferma restandouna polizza indennitaria decennale, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c.nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, applicabile anche nel caso della medesima durata, a copertura dei rischi di intervento rovina totale o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionecostruttivi.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore Il Fornitore garantisce la titolarità dei New Jersey e delle loro singole componenti e dichiara che, comunque, il suo diritto sui New Jersey, anche con riferimento alla loro commercializzazione, è libero da qualsiasi vincolo o diritto a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui New Jersey oggetto di Fornitura sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità conformi alle specifiche contrattualie caratteristiche tecniche, funzionali, qualitative e che saranno esenti da vizi di sicurezza e, più in generale, a tutto quanto descritto e difettiprescritto, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornituracon riferimento all’ottemperanza a tutta la normativa vigente, utilizzati nell'esecuzione dei lavorinel presente Contratto, saranno di prima qualità, esenti da vizi nella Scheda tecnica e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, nella documentazione di cui al precedente paragrafoarticolo 2, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto comma 5 da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatecorretta esecuzione del Contratto.
22.63. Per le parti riparateIl Fornitore garantisce che i New Jersey oggetto di Fornitura sono esenti da vizi dovuti ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, modificate che ne diminuiscano il valore e/o sostituite li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
4. Il Fornitore garantisce che i New Jersey oggetto di Fornitura sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che sono state adottate a tal fine tutte le cautele necessarie, opportune o anche soltanto utili.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso fin da ora, che anche dopo la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata Data di Accettazione della Fornitura permane a suo carico l’obbligo di garantire PM dall’evizione e dai vizi della cosa in ordine a ciascun New Jersey fornito, considerato in tutte le sue componenti, ai sensi e per lo stesso periodo inizialegli effetti della normativa vigente in materia e, dal giorno dell'interventoin particolare, degli articoli 1476, 1483, 1484 e 1490 cod. civ..
6. Le Parti, anche in deroga agli articoli 1495 e 1511 x.x., xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla scoperta il termine per la denuncia dei vizi quivi previsto.
7. Nel caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle dichiarazioni e/o delle garanzie rilasciate ai sensi del presente articolo, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ..
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Samples: Contract for the Supply of Services
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce 14.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale mutuato, e per l’importo infra indicato, la Beneficiaria, fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 6.3, si impegna a far sì che i lavori risponderanno allo scopo venga rilasciata in favore della Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., ed alla stessa consegnata unitamente alla ulteriore documentazione da produrre nel contesto della prima richiesta di erogazione a qualsiasi titolo a valere sul finanziamento agevolato,
(i) una fidejussione bancaria, con autentica digitale notarile, rilasciata da banche autorizzate ad operare in Italia, iscritte nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, e/o appartenenti a gruppi bancari iscritti nel relativo Albo dei gruppi bancari tenuto dalla medesima Banca d’Italia, ovvero
(ii) una polizza fidejussoria, con autentica digitale notarile, rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia, esclusivamente in regime di stabilimento qualora l’importo garantito fosse superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, rilasciata per un importo pari alla quota della linea capitale del finanziamento agevolato contemplato dal presente contratto relativa alle opere di ristrutturazione ricomprese tra gli investimenti quivi finanziati, redatta utilizzando lo schema pro-forma reso disponibile da Invitalia, la cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteattuale versione, in conformità alle specifiche contrattualicontrassegnata dal codice: “FDJ_FINANZIAMENTO_NITO_V_01”, e che saranno esenti la Beneficiaria dichiara di ben conoscere per averne preso visione, è pubblicata sul portale di Invitalia al seguente indirizzo: [●], e da vizi rilasciarsi nel rispetto della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2014, n. 4075. La predetta fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere formata direttamente su supporto informatico, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario o assicurativo e difetticorredata da autentica notarile digitale di firma, resa da un Notaio, il quale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..
14.2 Ad ulteriore garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale mutuato, la Beneficiaria consente che sia iscritto e annotato il privilegio previsto dal D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367 e ss.mm.ii. sui beni mobili agevolati ai sensi del presente contratto, che fanno o faranno parte del proprio complesso industriale/aziendale ed ogni loro pertinenza, ivi compresi gli impianti, le concessioni, i brevetti per invenzione industriale, i macchinari, gli utensili comunque destinati al funzionamento o all’esercizio dell’azienda della Beneficiaria, per un importo pari ad Euro [● (●)], corrispondente alla linea capitale del finanziamento agevolato contemplato dal presente contratto. [Si riporta nell’allegato sub “B” l’elenco dei beni che, già acquistati, possono essere assoggettati a privilegio con il presente atto.] NOTA: SOLO IN CASO DI BENI GIA’ ACQUISTATI
14.3 La Beneficiaria prende atto ed accetta che: (i) le garanzie di cui sopra garantiscono anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che quanto fosse dovuto in conseguenza di revoca o annullamento di pagamenti eseguiti dalla Beneficiaria; e (ii) la liberazione delle garanzie, di conseguenza, potrà essere consentita da Invitalia una volta trascorsi i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei termini per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, azioni revocatorie di cui al precedente paragrafoX.X. 00 marzo 1942, tempestivamenten. 267 e ss.mm.ii., ovvero prima di tali termini, a condizione che sia rilasciata a favore di Invitalia altra idonea garanzia reale o fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per un importo pari a quello oggetto delle azioni revocatorie sopraindicate. Detta fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere formata direttamente su supporto informatico, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario o assicurativo e comunque entro corredata da autentica notarile digitale di firma, resa da un Notaio, il termine che gli sarà indicatoquale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’articolo 25, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzicomma 1, addebitando all'Appaltatore le relative spesedel D.Lgs. 7 marzo 2005, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.n. 82 e ss.mm.ii..
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Samples: Contratto Di Finanziamento Agevolato
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Xxxxxx con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro 102.000/00 (centoduemila/00), rilasciata in data 19 marzo 2021 dalla Deutsche Bank, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte di Consip e quelli derivanti dal rispetto del patto di integrità, pertanto, resta espressamente inteso che la stessa Consip, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. Tale garanzia copre altresì la serietà dell’offerta dell’aggiudicatario nell’ambito della fase di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi prevista dal paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico Generale e dagli artt. 6 e 6-bis del presente documento, ivi compresa la fase di rilascio del Piano Operativo. La stessa garanzia verrà, altresì, escussa nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’aggiornamento della documentazione amministrativa di cui all’art. 9 dell’Accordo Quadro. In tal caso la Consip procederà, oltre alla risoluzione dell’Accordo Quadro, anche alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 24 marzo 2021 dalla Deutsche Banl avente n. 896BGI2100719 di importo pari ad Euro 30.714.750,00= (trentamilionisettecentoquattordicimilasettecentocinquanta/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i lavori risponderanno allo scopo Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per cui sono state previsti l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore medesimo, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero, in conformità alle specifiche contrattualialternativa, documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge di cui al precedente articolo 11, comma 14, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo Contratto Esecutivo e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 comunque decorsi 12 mesi dalla data di presa in consegna ultimazione delle opere ex prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo Contratto Esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 19.10103, ferma restandocommi 1 e 5, in ogni caso l'applicazione dell'artdel Codice). 1669 Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzioneDM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
22.47. Durante Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamenterecupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E’ onere della Committentesingola Amministrazione comunicare alla Consip l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, tutte quelle parti che risultassero difettose nel limite massimo dell’80 per vizio di materiale o per imperfetta esecuzionecento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip, da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, in alternativa, documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della Committente ritenuta di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, legge di cui al precedente paragrafoarticolo 11, tempestivamentecomma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e comunque regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine che gli sarà indicatodi 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip, pena la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate risoluzione dell’Accordo Quadro e/o sostituite dei singoli Contratti Esecutivi.
12. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
13. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip
14. Con la stipula del singolo Contratto Esecutivo e per tutta la durata dello stesso, l’Amministrazione potrebbe richiedere al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia si intenderà automaticamente rinnovata di responsabilità civile per lo stesso periodo inizialedanni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dal giorno dell'interventoconforme al modello riportato in appendice al Capitolato Tecnico Generale. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Accordo Quadro
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per 36.1 Per le finalità di cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteal comparto energy release, in conformità il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.
36.2 Ai fini della partecipazione alle specifiche contrattualiprocedure di assegnazione di energia elettrica sul comparto energy release, e che saranno esenti da vizi e difettigli utenti abilitati, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte indicati dal GSE ai sensi del precedente 34.1, lettera b), secondo le modalità ed entro le tempistiche indicate nelle DTF, presentano al GME le garanzie finanziarie di contrattocui all'articolo 4, comma 4.1, del Decreto 341, nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere, di importo indicato nelle DTF.
22.236.3 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla L'accredito si considera ricevuto alla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionenell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.
22.4. Durante il periodo di garanzia36.4 Il GME restituisce le garanzie prestate dagli utenti abilitati al comparto energy release, l'Appaltatore sarà tenutosecondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio seguito di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno comunicazione da parte della Committente del GSE di rispettare i termini avvenuta stipula con l'utente assegnatario del contratto, ovvero dei contratti di cui all'art. 1495 all'articolo 5 del C. C.Decreto n. 341 relativi a ciascun profilo per il quale tale utente è stato abilitato a presentare offerte.
22.5. Se l'Appaltatore 36.5 Qualora l'operatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, presenti nessuna offerta di acquisto di cui al precedente paragrafoArticolo 35, tempestivamenteovvero nei casi in cui le offerte di acquisto presentate dall'operatore siano state respinte ai sensi del successivo Articolo 37, e comunque comma 37.2, il GME procede nei confronti dell'operatore alla restituzione delle garanzie prestate secondo le modalità ed entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatetermini definiti nelle DTF.
22.6. Per le parti riparate36.6 Qualora il GSE comunichi al GME la mancata stipula con l'utente assegnatario del contratto di cui all'articolo 5 del Decreto n. 341, modificate e/o sostituite il GME procede ad escutere la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialefinanziaria e a versare le somme escusse al GSE secondo le modalità ed entro le tempistiche definite tra GME e GSE nella Convenzione di cui al precedente Articolo 18, dal giorno dell'interventocomma 18.2.
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Samples: Regolamento Della Bacheca Dei Contratti Di Lungo Termine Di Energia Da Fonti Rinnovabili
Garanzie. 22.1Salvo il disposto dell’art. L'Appaltatore garantisce che 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultidi qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. L'Appaltatore garantisce inoltre Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di propria fornituraesecuzione da qualsiasi causa determinati, utilizzati nell'esecuzione dei lavorisalvo quelli derivanti da errori di progettazione, saranno insufficiente progettazione, azioni di prima qualitàterzi o cause di forza maggiore, esenti da vizi e difetti che preveda anche occulti, ed idonei una garanzia di responsabilità civile per le loro caratteristiche all'esecuzione danni a terzi nell’esecuzione dei lavori appaltatisino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore garantisce Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l’Appaltatore è inoltre di adempiere obbligato a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi stipulare, con decorrenza dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10emissione del certificato di collaudo provvisorio, ferma restandouna polizza indennitaria decennale, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c.nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, applicabile anche nel caso della medesima durata, a copertura dei rischi di intervento rovina totale o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionecostruttivi.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzie. 22.18.1 Il Fornitore garantisce la piena Conformità della fornitura alle Specifiche Tecniche concordate con il Committente. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo Garantisce, inoltre, la realizzazione a regola d’arte della fornitura ed il rispetto delle Norme Tecniche dell’UNI od altro Ente di Normazione applicabili e delle disposizioni di Legge in materia.
8.2 La garanzia della fornitura per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti(a norma dell’art. 1490 del Codice Civile) e per il buon funzionamento (a norma dell’art. 1512 del Codice Civile) ha una durata, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre se non diversamente concordata con l’Ufficio Acquisti, di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna.
22.2. 8.3 Il periodo Committente si impegna a denunciare i vizi o difetti, assenza di garanzia avrà la durata qualità essenziali o pattuite, o mal funzionamenti entro 8 (otto) giorni dalla scoperta che può tuttavia avvenire in tempi molto differenti rispetto alla data di 24 mesi ricevimento.
8.4 Il Fornitore, a fronte delle garanzie sopra indicate, è tenuto, a scelta del Committente, alternativamente a:
a) ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna delle opere ex artavviso della difettosità, salvo diversamente concordato. 19.10Tutte le spese di ritiro, ferma restandoriparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Quando applicabile, su richiesta del Committente, la garanzia copre anche i prodotti venduti e consegnati dal Committente ai propri Clienti.
b) riconoscere una riduzione del Prezzo di Fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. La determinazione dell’entità della riduzione viene affidata, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento controversia, ad un perito nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente (della Camera di Commercio, Collegio dei periti, etc.) entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di nomina avanzata da una delle parti.
8.5 La scelta di cui sopra deve essere notificata dal Committente al Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta del vizio o modifica su un bene immobile già esistentedifetto.
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali 8.6 Il Fornitore è tenuto a rispondere delle strutture compromettendo difettosità dei prodotti forniti (materiali, componenti o sottosistemi) secondo gli obblighi cui il Committente è tenuto a rispondere nei confronti del consumatore / utente finale a norma del D.P.R. n.224/1988.
8.7 Sono a carico del Fornitore anche tutti gli oneri documentati sostenuti dal Committente per la stabilità rimozione e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionesostituzione dei prodotti / materiali riconosciuti difettosi.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Garanzie. 22.11) Qualora non sia presente o sia revocata la domiciliazione bancaria e/o postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale, non soggetto a variazione nel corso della fornitura. L'Appaltatore garantisce L’importo del deposito cauzionale è pari a: - 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di clienti finali domestici; - 7,8 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di clienti non domestici connessi in BT diversi dall’illuminazione pubblica, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW. Per le altre tipologie di POD l’importo dell’eventuale deposito cauzionale sarà oggetto di contrattazione tra le PARTI.
2) Nel caso in cui il CLIENTE non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto di cui al comma precedente il FORNITORE può attivare le procedure di morosità. In tali casi non si applicano le previsioni di cui all’art. 4.3.c TIMOE.
3) Le PARTI convengono che i lavori risponderanno allo scopo il deposito cauzionale è da ritenersi fruttifero per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualiil CLIENTE, e che saranno esenti da vizi e difettiesso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattochiusura del rapporto contrattuale.
22.2. 4) Il periodo CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.
5) Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con le medesime modalità di garanzia cui ai commi precedenti entro i successivi 30 (trenta) giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la durata facoltà di 24 mesi dalla data risolvere di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione1456 codice civile.
22.46) Il CLIENTE non domestico e di GRANDI DIMENSIONI, in alternativa al deposito cauzionale, si impegna a rilasciare in favore del FORNITORE una garanzia fideiussoria bancaria (emessa da primario istituto di credito, il cui testo dovrà essere preventivamente approvato da quest’ultimo) contenente la clausola di pagamento “a prima richiesta”, con espressa esclusione della facoltà di opporre eccezioni, entro l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di decorrenza della fornitura. Durante La fideiussione dovrà garantire il periodo pagamento di un importo commisurato ai consumi del CLIENTE, come precisato nella PROPOSTA DI CONTRATTO, e dovrà avere una durata pari alla durata del CONTRATTO maggiorata di 3 (tre) mesi e dovrà essere tale da consentire, in caso di inadempimento del CLIENTE, l’incasso da parte del FORNITORE degli importi garantiti mediante semplice richiesta di quest’ultimo, rimossa ogni eccezione, e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE.
7) Il CLIENTE si impegna a garantire che la fideiussione rilasciata resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
8) In caso di escussione da parte del FORNITORE di detta garanzia fideiussoria, il CLIENTE provvederà entro 30 (trenta) giorni a ripristinare la garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, così da assicurare al FORNITORE la disponibilità di una garanzia conforme a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio quanto sopra previsto. L’inadempimento di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia tale obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà su indicato, o la Committente potrà fare eseguire i lavori violazione dell’obbligo indicato al comma precedente, abiliterà il FORNITORE a terzidichiarare risolto il contratto, addebitando all'Appaltatore le relative speseai sensi dell’art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatevalendo la presente previsione quale clausola risolutiva espressa.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che 5.1 L’autore dichiara di essere l’unico ed esclusivo proprietario dell’opera e di avere la facoltà e i lavori risponderanno allo scopo poteri necessari per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di stipulare il presente contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà 5.2 L’autore garantisce all’editore per tutta la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restandodel presente contratto il pacifico godimento dei diritti ceduti.
5.3 L’autore dichiara che la pubblicazione dell’opera non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi.
5.4 L’autore acquisisce la liberatoria da parte dei soggetti le cui dichiarazioni siano eventualmente riprodotte nel testo.
5.5 Qualora il volume contenga testi già pubblicati, l’autore dichiara che questi non sono coperti da alcun diritto patrimoniale d’autore, ovvero acquisisce dall’autore o dagli autori, nonché dai rispettivi editori ove necessario, ogni caso l'applicazione dell'artautorizzazione ai fini della pubblicazione sia in formato cartaceo che online.
5.6 Qualora il volume contenga immagini di cui è autore, dichiara che le stesse sono inedite e trasferisce all’editore i diritti esclusivi di pubblicazione sulle stesse. 1669 del c.c.Qualora si tratti di immagini di cui non è autore, applicabile anche e/o di immagini già pubblicate, acquisisce tutti i necessari atti di assenso per la pubblicazione e diffusione. Acquisisce in particolare, ove richiesto dalla normativa vigente: - le liberatorie delle persone ritratte, nel caso di intervento immagini che ritraggano persone; - il consenso dei soggetti titolari della responsabilità genitoriale o modifica su un bene immobile già esistentedella tutela, nel caso di immagini che ritraggano minori; - le liberatorie degli autori delle immagini; - le liberatorie degli autori e dei proprietari di opere d’arte, nel caso di immagini che ritraggano dette opere.
22.3. Per gravi difetti 5.7 L’autore produce, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, le liberatorie e gli atti di assenso di cui ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli precedenti punti 5.4, 5.5 e 5.6.
5.8 L’autore dichiara, e l’editore prende atto, che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori i contenuti dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazioneivi comprese le eventuali immagini in copertina e all’interno del volume) non sono contrari a norme di legge e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenutoche, a proprie spesetitolo esemplificativo ma non esaustivo, a ripararenon violano diritti di proprietà intellettuale, modificare diritti morali, diritti della personalità, diritti di sfruttamento economico e/o sostituirecommerciale, tempestivamentediritti di tutela dei dati personali di terzi e alla privacy (Reg. UE/679/2016), diritti di pubblicazione e, in generale, che rispettano tutte le previsioni di cui alla legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633).
5.9 L’autore manleva l’editore in conseguenza di una condanna a semplice richiesta scritta della Committenterisarcire danni civili pronunciata a carico dello stesso in solido con l’autore, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzionequanto derivi dall’utilizzo, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committentequest’ultimo, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedocumenti o notizie falsi.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Publishing Agreement
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore 9.1 Il Fornitore garantisce che i prodotti e/o i servizi consegnati e prestati all’Acquirente soddisferanno sempre le specifiche di prodotto e la descrizione dei servizi concordate e che il Fornitore produrrà i beni o i servizi nel rispetto delle regolamentazioni tecniche riconosciute. Inoltre, il Fornitore garantisce di rispettare nei locali dell’Acquirente tutte le norme e le regole di sicurezza applicabili agli appaltatori esterni, nel caso in cui dovessero essere prestati lavori risponderanno di assemblaggio, manutenzione, ispezione, riparazione o lavori simili nei locali dell’Acquirente. Il Fornitore richiede copie degli standard e delle norme dell’Acquirente, a meno che non siano già state messe a disposizione precedentemente.
9.2 Il Fornitore è tenuto ad effettuare le consegne e a prestare i servizi concordati con la cura dovuta di un uomo d’affari prudente, e tali consegne e servizi devono essere privi di vizi e di diritti di terzi, e devono essere idonei allo scopo concordato contrattualmente.
9.3 L’Acquirente ha il pieno diritto di garanzia legale e gode degli altri diritti. Fermo restando quanto sopra, l’Acquirente ha il diritto di richiedere l'adempimento successivo tramite l’eliminazione di eventuali vizi o la consegna sostitutiva, a sua sola discrezione e a spese del Fornitore, nella misura in cui tali costi non risultino maggiorati per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'artevia di una richiesta di trasporto degli articoli della consegna in un sito diverso dal luogo concordato per la consegna o la prestazione.
9.4 Se il Fornitore non provvede ad eliminare i vizi dei beni e/o dei servizi entro un limite di tempo ragionevole, l’Acquirente ha il diritto, in conformità alle specifiche contrattualiparticolare, di richiedere il risarcimento dei danni in luogo della prestazione. Tali danni includono, in particolare, i costi dell’Acquirente per l’eliminazione per proprio conto di tali vizi tramite il personale interno o tramite terzi e ogni altro danno direttamente o indirettamente derivante dal vizio. Lo stesso si applica nei casi di urgenza o pericolo imminente, che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei rendono irragionevole attendere l’azione del Fornitore per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattol’eliminazione del vizio.
22.2. Il periodo 9.5 Salvo esplicito accordo scritto contrario, il diritto di risarcimento per garanzia avrà la durata di decade dopo 24 mesi dalla data del trasferimento del rischio. Il termine di presa in consegna delle opere ex artprescrizione concordato per le parti riparate o sostituite comincia nuovamente dalla data dell’adempimento successivo. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel In caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistenterivendita da parte dell’Acquirente, il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per garanzia si calcola a partire da due (2) mesi dopo l’eliminazione del vizio presso il cliente finale (consumatore). Il diritto si prescrive al più tardi entro cinque (5) anni dalla consegna all’Acquirente. Salvo quanto diversamente concordato sopra, le conseguenze di una consegna viziata sono disciplinate dalla legge.
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. 9.6 Tutti i prodotti che danno luogo a reclamo devono intendersi rimanere a disposizione dell’Acquirente fino a che non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità vengano sostituiti e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o diventano proprietà del Fornitore al momento della sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Garanzie. 22.121.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno l’Opera risponderà allo scopo per cui sono state previsti è stata prevista e saranno eseguiti sarà eseguita a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavoridell’Opera, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltatialla realizzazione dell’Opera stessa. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattoContratto.
22.221.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere dell’Opera ex art. 19.1018.11, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente.
22.321.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera dell’Opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.421.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.521.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori le Attività a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedell’Opera.
22.621.6. Per le parti dell’Opera riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Contract for Works
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteA garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultidata dalla avente n. di importo pari ad Euro = ( /00).
2. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte ai sensi dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti esecutivi di contrattocui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell’ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.
22.23. Il periodo di La garanzia avrà prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla avente n. di 24 importo pari ad Euro = ( /00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Consip, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti esecutivi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo Contratto Esecutivo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di presa in consegna ultimazione delle opere ex prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo Contratto Esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 19.10103, ferma restandocommi 1 e 5, in ogni caso l'applicazione dell'artdel Codice). 1669 Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzioneDM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
22.47. Durante Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamenterecupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E’ onere della Committentesingola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, tutte quelle parti che risultassero difettose nel limite massimo dell’80 per vizio cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di materiale riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o per imperfetta esecuzionein copia autentica, o che comunque non rispondessero attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai requisiti di funzionalità sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della Committente ritenuta di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committentelegge dello 0,5%, di cui al precedente paragrafoarticolo 11, tempestivamentecomma 14 .Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e comunque regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine che gli sarà indicatodi 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate risoluzione dell’ Accordo Quadro e/o sostituite dei singoli Contratti Esecutivi.
12. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialeConsip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, dal giorno dell'interventodel pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
13. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti A garanzia degli impegni assunti e saranno eseguiti della corretta gestione del Centro La Proposta, il gestore dovrà prestare cauzione definitiva pari all’importo annuo del canone di concessione offerto in sede di gara, a perfetta regola d'artemezzo fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La garanzia copre anche l’obbligo disciplinato all’art.15, in conformità alle specifiche contrattualicomma 4, del presente disciplinare.
3. La garanzia copre il corretto, puntuale e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulticompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, ed idonei altresì delle penali ivi previste in caso di mancato, ritardato o non puntuale adempimento delle medesime obbligazioni, ovvero in caso di risoluzione per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre inadempimento del contratto o di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattorecesso da parte del concedente.
22.24. La fideiussione ha efficacia annuale, fino a dichiarazione liberatoria del concedente e con obbligo di rinnovo da parte del concessionario sei mesi prima del 31/12 di ciascun anno solare. Le parti espressamente convengono che il termine di rinnovo annuale di sei mesi antecedenti al termine di ciascun anno solare è essenziale per il concedente.
5. Pertanto il mancato rinnovo della polizza nel termine suddetto è giusta causa di recesso da parte del concedente dal contratto senza che si debba contestare alcunché al concessionario. Pertanto il recesso del concedente opera di diritto e consente allo stesso di procedere all’indizione di una nuova gara per l’individuazione di un nuovo contraente procedendo all’escussione dell’intero importo garantito, con obbligo per il fideiussore a provvedere entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Allo stesso modo, qualora il concedente abbia escusso in parte l’importo garantito a seguito dell’applicazione di penali o di interessi moratori non assolti nei termini prescritti dal concessionario, quest’ultimo è obbligato al ripristino della garanzia nel termine di trenta giorni dall’avvenuta escussione. In mancanza il concedente ha facoltà di recesso dal contratto con diritto di escutere l’intero importo residuo della garanzia con obbligo per il fideiussore a provvedere entro trenta giorni dalla richiesta. Il periodo di garanzia avrà concedente, escussa la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10garanzia, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionebandisce una nuova gara.
22.47. Durante il periodo La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di garanziacui all’art.1957, l'Appaltatore sarà tenutosecondo comma, a proprie spesedel codice civile, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamentenonché l’operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della Committentestazione appaltante.
8. La garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio essere conforme agli schemi di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, polizza tipo di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicatocomma 4 dell’art. 127 del Regolamento DPR 207/2010 (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzifideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, addebitando all'Appaltatore le relative spesen. 123, fatto salvo il diritto dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della stessa al risarcimento dei dannirinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatecomma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della 1. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Concessione
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della Convenzione, le Parti danno atto che i lavori risponderanno allo scopo il Concessionario provvederà a costituire la garanzia definitiva secondo lo schema tipo 1.2 del DM 19 gennaio 2018, n. 31 (“DM Garanzie”). Più in particolare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell’Amministrazione Utente con la stipula del Contratto, il Concessionario presterà entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto garanzia definitiva pari al 4% (quattro per cento) dell’importo del Contratto, salvo eventuali riduzioni di cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultiall’art. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di 103 del DLGS 50/2016 intervenute prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattoo successivamente alla stipula.
22.22. Il periodo di La garanzia avrà definitiva prestata in favore dell’Amministrazione Utente opera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e dovrà avere validità almeno annuale da rinnovarsi, pena l’escussione, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza per tutta la durata del Contratto stesso.
3. La garanzia prevista dal presente articolo cessa di 24 mesi avere efficacia dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restandoemissione del certificato di Verifica di Conformità o dell'attestazione, in qualunque forma, di regolare esecuzione delle prestazioni e viene progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del d DLGS 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione Utente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. In ogni caso l'applicazione dell'artcaso, lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione della necessaria documentazione all’Amministrazione Utente secondo quanto di competenza.
4. 1669 Laddove l’ammontare della garanzia prestata ai sensi del c.cpresente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Utente, pena la risoluzione del Contratto.
5. La garanzia prestata ai sensi del presente articolo è reintegrata dal Concessionario a fronte dell’ampliamento del valore dei Servizi dedotti in Contratto nel corso dell’efficacia di questo, applicabile anche ovvero nel caso di intervento estensione della durata della Convenzione e/o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti del Contratto ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile4, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionecomma 2 del Contratto.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Di Una Nuova Infrastruttura Informatica
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti4.1 HERA COMM ha la facoltà di richiedere al Cliente, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali successivamente all’attiva- zione del Contratto, una somma a titolo di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattodeposito cauzionale.
22.24.2 Con riferimento all’energia elettrica, per i Clienti domestici economicamente svan- taggiati aventi diritto, a norma del TIBEG, alla compensazione della spesa, l’ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura di 5,2 € per ogni kW di potenza con- trattualmente impegnata. Per i Clienti diversi da quelli di cui sopra, l’ammontare massi- mo del deposito cauzionale è determinato nella misura di 11,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
4.3 Con riferimento al gas, per i Clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto, a norma del TIBEG, alla compensazione della spesa, l’ammontare del deposito
4.4 Il pagamento del deposito cauzionale avviene con addebito in bolletta e viene resti- tuito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale.
4.5 Se il Cliente sceglie, come modalità di pagamento della bolletta, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette HERA COMM non può richiedere alcuna somma a titolo di deposito cauzionale; se il Cliente sceglie tale modalità suc- cessivamente all’attivazione del Contratto, il deposito cauzionale eventualmente versato viene restituito successivamente all’attivazione della domiciliazione.
4.6 La mancata prestazione delle garanzie richieste in riferimento all’energia elettrica e al gas conferisce a HERA COMM la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il Contratto. In caso di insolven- za, HERA COMM può utilizzare il deposito cauzionale a copertura dei propri crediti e il Cliente non può riottenere la fornitura se non la reintegra. Il periodo deposito cauzionale viene rimborsato al momento della cessazione del Contratto, dopo il saldo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.ctutti i consumi relativi all’utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Proposta Contrattuale Per L’attivazione Dei Servizi Energetici
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore L’Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
3. L’Impresa garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui programmi sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali o difetti di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti funzionamento da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare essa conosciuti e/o sostituireconoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato tecnico e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce, tempestivamentealtresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a semplice richiesta scritta della Committentetal fine tutte le opportune cautele.
4. L’Impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel Capitolato tecnico ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d’uso delle apparecchiature medesime.
5. L’Impresa garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l’installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza .
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, tutte quelle parti intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
7. Le Parti convengono che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'artagli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste decorreranno dalla “Data di Accettazione della Committente, Fornitura” di cui al precedente paragrafoarticolo 14, tempestivamente, e comunque entro il comma 3.
8. Il termine che gli sarà indicatoper la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
9. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente potrà fare eseguire Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i lavori a terzixxxxx, addebitando all'Appaltatore le relative speseavrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo 24 in seguito riportato, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6nonché dell’art. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.1456 c.c..
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Samples: Contract for the Supply of Hardware and Software Products
Garanzie. 22.19.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il Contratto, il Cliente si impegna, a consegnare alla stessa al momento dell’accettazione della Proposta di Poste o, nel caso di inadempimento nei pagamenti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Poste a mezzo Raccomandata A.R., una garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello di cui all’Allegato 6), commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste.
9.2 Detta garanzia, se consegnata contestualmente all’accettazione del Contratto dovrà avere una durata di 18 mesi; se rilasciata successivamente al perfezionamento del Contratto dovrà avere una durata pari a sei mesi successivi alla scadenza del Contratto. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo La garanzia dovrà essere rinnovata per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualiun periodo di 12 mesi, e che saranno esenti da vizi e difetticosì di seguito, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattociascun eventuale rinnovo del Contratto.
22.2. Il periodo 9.3 In caso di escussione totale della garanzia, se prestata, il Cliente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, una nuova garanzia avrà la durata identica a quella escussa; in caso di 24 mesi escussione parziale della garanzia, il Cliente dovrà integrarla, fino all’ammontare originario, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
9.4 Qualora il valore dei volumi postalizzati dal Cliente, al netto degli importi già corrisposti, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata, Poste si riserva il diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R./PEC da inviarsi all’indirizzo del Cliente indicato nella Scheda Cliente, l’integrazione della garanzia originariamente prestata; il Cliente si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta ricevimento della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini comunicazione di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà sopra, trasmettendo a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, Poste all’indirizzo indicato nel Scheda cliente la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedocumentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Servizio Crono Economy
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore L’Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/ o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
3. L’Impresa garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui programmi sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/ o conoscibili e difettiche gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, anche occultinella “Offerta tecnica” e nei relativi manuali d’uso. L'Appaltatore garantisce inoltre L’Impresa garantisce, altresì, che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, programmi sono esenti da vizi e difetti anche occultivirus, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere essendo state adottate a tal fine tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattoopportune cautele.
22.24. L’Impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel Capitolato Tecnico ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d’uso delle apparecchiature medesime.
5. L’Impresa garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l’installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
7. I termini per la denuncia dei vizi di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 x.x., xxxxxxx xxxxxxxxx xx 0 (xxx) mesi decorrenti dalla data della scoperta .
8. Il periodo di garanzia avrà termine per la durata di 24 denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex artscoperta.
9. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel In caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1669 26 in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento...
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Samples: Contract
Garanzie. 22.1A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore si impegna a produrre, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto bancario o da un istituto assicurativo o, ancora, da un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui al D. Lgs. L'Appaltatore garantisce che n. 385/1993, art. 107, svolgente in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze. Detta cauzione è posta a presidio dell’impegno del conduttore a eseguire i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti necessari a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione rendere agibile la struttura; essa dovrà avere validità pari alla durata dei lavori appaltatimedesimi e contenere l’impegno a prorogarne l’efficacia su richiesta dell’ Ente. L'Appaltatore garantisce inoltre La cauzione dovrà, altresì, essere di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi importo corrispondente al 5% del costo stimato dei lavori e prevedere quanto segue : la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di contrattocui al cod. civ.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex , art. 19.101957/2, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamentenonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committentestazione appaltante. Ove il conduttore si sia impegnato in sede di gara al pagamento di un canone durante il primo periodo di gestione della struttura, egli dovrà, prima della stipula del contratto, versare all’Amministrazione, presso la Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale pari a 3 (tre) mensilità del canone. In caso di rinnovo del contratto per altri 6 (sei) anni, il conduttore dovrà versare all’Amministrazione, prima della decorrenza del nuovo termine contrattuale, un deposito cauzionale pari a 3 (tre) mensilità del nuovo canone previsto. L’importo depositato verrà restituito al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte quelle parti che risultassero difettose le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per vizio l'uso normale. Il conduttore si impegna, altresì, a stipulare, con effetti dalla data di materiale sottoscrizione del contratto, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di San Giorgio Ionico) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;
2) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o per imperfetta esecuzioneprestatori di lavoro, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committentedipendenti e non, di cui al precedente paragrafoil Conduttore si avvalga), tempestivamentecomprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per sinistro per persona.
3) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in locazione dal Comune: mediante garanzia “Rischio Locativo”, di adeguato capitale.
4) Polizza assicurativa ex art. 129 del D.lgs. 163/2006, che tenga indenne l’Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione dei lavori funzionali all’agibilità della struttura, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatesino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Lease Agreement
Garanzie. 22.19.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il Contratto, il Cliente si impegna a consegnare alla stessa al momento dell’accettazione della Proposta di Poste o, nel caso di inadempimento nei pagamenti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Poste a mezzo Raccomandata A.R., una garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a
9.2 Detta garanzia, se consegnata contestualmente all’accettazione del Contratto dovrà avere una durata di 18 mesi; se rilasciata successivamente al perfezionamento del Contratto dovrà avere una durata pari a sei mesi successivi alla scadenza del Contratto. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo La garanzia dovrà essere rinnovata per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualiun periodo di 12 mesi, e che saranno esenti da vizi e difetticosì di seguito, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattociascun eventuale rinnovo del Contratto.
22.2. Il periodo 9.3 In caso di escussione totale della garanzia, se prestata, il Cliente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, una nuova garanzia avrà la durata identica a quella escussa; in caso di 24 mesi escussione parziale della garanzia, il Cliente dovrà integrarla, fino all’ammontare originario, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
9.4 Qualora il valore dei volumi postalizzati dal Cliente, al netto degli importi già corrisposti, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata, Poste si riserva il diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R. da inviarsi all’indirizzo del Cliente indicato nella Scheda Cliente, l’integrazione della garanzia originariamente prestata; il Cliente si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta ricevimento della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini comunicazione di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà sopra, trasmettendo a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, Poste all’indirizzo indicato nella Scheda Cliente la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedocumentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Proposta Contrattuale
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c.. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, applicabile anche nel caso l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3anni uno dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. 58 Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo. 59 Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità si manifestino negli impianti e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività nelle opere per difetto di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale materiali o per imperfetta esecuzionedifetto di montaggio, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente. A garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno dell'osservanza, da parte della Committente dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di rispettare i termini di cui all'art. 1495 liquidazione del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto di trenta giorni dal ricevimento della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltaterichiesta da parte del responsabile del procedimento.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per 36.1 Per le finalità di cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteal comparto energy release, in conformità il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.
36.2 Ai fini della partecipazione alle specifiche contrattualiprocedure di assegnazione di energia elettrica sul comparto energy release, e che saranno esenti da vizi e difettigli utenti abilitati, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte indicati dal GSE ai sensi del precedente 34.1, lettera b), secondo le modalità ed entro le tempistiche indicate nelle DTF, presentano al GME le garanzie finanziarie di contrattocui all’articolo 4, comma 4.1, del Decreto 341, nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l’istituto tesoriere, di importo indicato nelle DTF.
22.236.3 L’ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l’istituto tesoriere. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla L’accredito si considera ricevuto alla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionenell’orario risultanti dal sistema informatico dell’istituto tesoriere.
22.4. Durante il periodo di garanzia36.4 Il GME restituisce le garanzie prestate dagli utenti abilitati al comparto energy release, l'Appaltatore sarà tenutosecondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio seguito di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno comunicazione da parte della Committente del GSE di rispettare i termini avvenuta stipula con l’utente assegnatario del contratto, ovvero dei contratti di cui all'art. 1495 all’articolo 5 del C. C.Decreto n. 341 relativi a ciascun profilo per il quale tale utente è stato abilitato a presentare offerte.
22.5. Se l'Appaltatore 36.5 Qualora l’operatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, presenti nessuna offerta di acquisto di cui al precedente paragrafoArticolo 35, tempestivamenteovvero nei casi in cui le offerte di acquisto presentate dall’operatore siano state respinte ai sensi del successivo Articolo 37, e comunque comma 37.2, il GME procede nei confronti dell’operatore alla restituzione delle garanzie prestate secondo le modalità ed entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatetermini definiti nelle DTF.
22.6. Per le parti riparate36.6 Qualora il GSE comunichi al GME la mancata stipula con l’utente assegnatario del contratto di cui all’articolo 5 del Decreto n. 341, modificate e/o sostituite il GME procede ad escutere la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialefinanziaria e a versare le somme escusse al GSE secondo le modalità ed entro le tempistiche definite tra GME e GSE nella Convenzione di cui al precedente Articolo 18, dal giorno dell'interventocomma 18.2.
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Samples: Regolamento Della Bacheca Dei Contratti Di Lungo Termine Di Energia Da Fonti Rinnovabili
Garanzie. 22.1Si applica l’art. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. L'affidatario deve prestare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva per cui sono state previsti e saranno eseguiti un importo pari a perfetta regola d'arte10% dell'importo contrattuale, in conformità alle specifiche contrattuali, e a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno esenti da vizi e difettiassunti con la stipula del contratto, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture compromettendo la stabilità concesse in uso, degli arredi e la conservazione dell’immobileattrezzature, ma anche quelli di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante Comune dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenutoaffidamento per fatto dell'affidatario, a proprie spesecausa di inadempienza o negligenza nell’esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, a ripararein tutto o in parte, modificare e/durante l’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva deve essere costituita con fidejussione bancaria o sostituire, tempestivamente, assicurativa. La predetta fidejussione deve avere come beneficiario il Comune di riferimento e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dei Comuni. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, cauzione come sopra prestata e comunque entro il l'affidatario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà indicatoverrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, la Committente durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione potrà fare eseguire i lavori essere integrata anche d’ufficio a terzispese dell'affidatario a meno che il Comune non ritenga di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell'affidatario. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'affidatario, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto questi incorrerà automaticamente nella perdita della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatecauzione che verrà incamerata dal Comune.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Capitolato d'Onere
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i Ai sensi di quanto riportato all‘art. 4 del presente Regolamento, il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, al momento del ritiro di ogni autorizzazione all‘esecuzione di scavi su area pubblica, dovrà produrre a favore del Comune, specifica fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori risponderanno allo scopo di scavo, ripristino definitivo ed esecuzione di tutti gli interventi necessari all’eliminazione di ogni situazione di pericolo per cui sono state previsti la circolazione stradale; l’importo della suddetta fidejussione è determinato in misura pari al 100% della spesa prevista per l‘esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo (determinata dall’Area Tecnica ), calcolata sulla base dei seguenti costi unitari: interventi su suolo pubblico con pavimentazione in conglomerato bituminoso € 50,00 per ogni mq. di ripristino interventi su suolo pubblico con pavimentazione in materiale lapideo (pietra, ciotoli, porfido, ecc) € 200,00 per ogni mq. di ripristino interventi su suolo pubblico con manto erboso e/o aiuole, ecc. Alberi e arbusti verranno computati a parte €15,00 per ogni mq. di ripristino Tali costi saranno eseguiti adeguati sulla base degli indici ISTAT qualora siano in aumento. L’importo della suddetta fidejussione a perfetta regola d'artegaranzia non deve comunque mai essere inferiore a € 500,00 e avrà una durata annuale; tale garanzia potrà essere prorogata qualora il Comune non provveda espressamente a svincolarla. Nel caso in cui, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali al momento della presentazione della richiesta di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione autorizzazione sia già individuata la ditta esecutrice dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione la fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori appaltatidi scavo e ripristino definitivo potrà essere costituita dalla ditta stessa. L'Appaltatore garantisce inoltre La mancata costituzione della suddetta fidejussione non consentirà il rilascio, da parte dell’Area Tecnica di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi alcuna autorizzazione all‘esecuzione di contrattoscavi su area pubblica.
22.22. Il periodo In deroga a quanto riportato nei punti precedenti, i soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di effettuare durante l‘anno solare scavi o altri interventi su area pubblica potranno sottoscrivere una fideiussione complessiva annuale a titolo di garanzia. L‘entità della garanzia annuale è determinata in misura pari al 50% della spesa prevista per l‘esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino definitivo e verrà determinata dall’Area Tecnica, sulla base degli interventi eseguiti nell‘anno solare precedente (compresi quelli urgenti di cui all‘art. 8 del presente Regolamento), calcolata sulla base dei costi unitari riportati nella tabella soprariportata. L’entità della suddetta garanzia annuale non dovrà comunque mai essere inferiore ad euro 30.000,00. Tale garanzia avrà la durata decorrenza dal 1 Gennaio di 24 mesi dalla data ogni anno solare e dovrà avere validità fino al 30 giugno dell’anno successivo. L’importo della suddetta garanzia annuale viene prestata a favore del Comune relativamente ad una eventuale non corretta esecuzione dei lavori di presa in consegna scavo e ripristino definitivo eseguiti dal soggetto concessionario di pubblici servizi, anche per l’anno precedente. Qualora l’Area Tecnica, rilevasse una o più delle opere ex art. 19.10suddette inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, ferma restandoprocederà all‘incameramento, in ogni tutto o in parte, della garanzia annuale presentata. In tale caso l'applicazione dell'artil soggetto concessionario di pubblici servizi dovrà tassativamente reintegrare la garanzia annuale prestata fino a ricostituire l‘importo originario. 1669 Qualora il soggetto concessionario di pubblici servizi abbia provveduto ad eseguire correttamente la totalità dei lavori annui di scavo e ripristino definitivo (per ognuno dei quali sia stato rilasciato il benestare finale) l’Area Tecnica autorizzerà lo svincolo della garanzia annuale prestata solamente dopo il 30 Giugno dell‘anno successivo e comunque entro il 30 Settembre dell’anno successivo.
3. L’Area tecnica si riserva la facoltà di richiedere ulteriori garanzie o integrazioni a quelle in essere, qualora vengano richieste autorizzazioni di interventi consistenti e comunque quando l’importo dei lavori di ripristino già autorizzati sia maggiore di quello della garanzia già presentata. Qualora il soggetto titolare di una qualsiasi delle autorizzazioni contemplate nel presente Regolamento, non eseguisse correttamente i lavori autorizzati, il Comune si riserva di escutere, in tutto o in parte, la garanzia prestata a copertura dei costi dei lavori di rifacimento dei ripristini , desumibile da specifico verbale redatto in contraddittorio fra l’Area Tecnica ed il titolare dell‘autorizzazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità debitore principale e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del Codice Civile. Sono comunque fatti salvi tutti i maggiori danni subiti da parte del Comune.
4. Il soggetto titolare della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità specifica autorizzazione e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte l’impresa esecutrice dei lavori è inoltre obbligato a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate responsabilità civile verso terzi (cose e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata persone) per lo danni diretti e/o indiretti che possono avvenire durante i lavori e prima del ripristino definitivo con massimale assicurato per ogni sinistro non inferiore ad euro 3.000.000,00 La polizza deve tenere indenne il Comune da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stesso, a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l‘esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dallo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventotitolare o da chi per esso.
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Samples: Regolamento Per l'Esecuzione Di Scavi Su Aree Pubbliche
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo 7.1 L’Utente è tenuto a presentare le garanzie finanziarie idonee alla copertura degli importi dovuti al Responsabile del bilanciamento per cui sono state previsti ogni Giorno del Periodo di riferimento secondo le disposizioni previste nel presente Contratto e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, dalla Delibera in conformità relazione alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, partite economiche di cui al precedente paragrafoarticolo 6, tempestivamentecomma 6.1. Resta inteso che tali garanzie potranno essere utilizzate in via residuale con riferimento al pagamento degli importi di cui al precedente articolo 6, comma 6.2 in caso di inadempimento dell’Utente al pagamento degli stessi.
7.2 Le garanzie dovranno assicurare, per ogni giorno G del periodo di riferimento, la copertura: - delle partite determinate, calcolate come somma degli importi determinati sino al giorno G, - delle partite attese per i successivi 15 giorni, calcolate come somma degli importi stimati dal giorno G+1 in avanti, considerando la Prestazione giornaliera e comunque la stima del Prezzo effettivo sulla base delle quotazioni forward pubblicate riferibili al Prezzo PSV o alla componente CMEMt (a seconda della scelta operata dall’Utente in sede di sottoscrizione degli Allegati al presente Contratto); - delle partite future, relative al rimanente periodo, dal 16° giorno dal giorno G sino all’ultimo giorno del Periodo di riferimento.
7.3 Ai fini del calcolo delle partite attese di cui al precedente comma 7.2 e nel caso in cui l’Utente per la determinazione del Prezzo effettivo abbia scelto il Prezzo PSV, per ciascuno dei 15 giorni successivi si considera: - il Prezzo PSV se applicabile al giorno per il quale viene effettuata la stima; altrimenti - Il prodotto “BOM”, se applicabile al giorno per il quale viene effettuata la stima; altrimenti - il prodotto relativo al mese di calendario successivo a quello di appartenenza del giorno in cui viene effettuato il “Price Assessment”. I giorni lavorativi, le festività e i giorni di applicazione di ciascun prodotto sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.
7.4 Ai fini del calcolo delle partite attese di cui al precedente comma 7.2 e nel caso in cui l’Utente per la determinazione del Prezzo effettivo abbia scelto la componente 𝐶𝑀𝐸𝑀,𝑡, per ciascuno dei 15 giorni successivi si considera: - la componente 𝐶𝑀𝐸𝑀,𝑡 di cui all’articolo 6 del TIVG definita dall’Autorità per il trimestre di appartenenza del giorno per il quale viene effettuata la stima, altrimenti - qualora la componente 𝐶𝑀𝐸𝑀,𝑡 non sia ancora stata pubblicata dall’Autorità, la componente 𝐶𝑀𝐸𝑀,𝑡 di cui all’articolo 6 del TIVG definita per il trimestre precedente a quello di appartenenza del giorno considerato.
7.5 Le garanzie di cui ai precedenti commi del presente articolo dovranno essere presentate in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse: - deposito cauzionale non fruttifero; - garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo le medesime modalità previste al Capitolo 5, del Codice di rete di Snam Rete Gas; - gas presso l’Impresa di stoccaggio associato al presente Contratto, non già prestato in garanzia a terzi, che sarà valorizzato al Prezzo medio di approvvigionamento.
7.6 In sede di prima attivazione, le garanzie dovranno pervenire al Responsabile del bilanciamento entro il termine che gli sarà indicatodel 24 ottobre 2022 (5 giorni lavorativi prima dell’inizio del Periodo di riferimento). Parimenti laddove, la Committente potrà fare eseguire i lavori avuto riguardo del monitoraggio dell’esposizione di cui al successivo articolo 8, in qualsiasi momento del Periodo di riferimento le garanzie non dovessero risultare sufficienti a terzicoprire l’esposizione debitoria sopravvenuta, addebitando all'Appaltatore le relative spesel’Utente dovrà procedere al reintegro della garanzia o, fatto salvo il diritto in ogni caso, alla copertura della stessa propria esposizione nei termini meglio precisati al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatemedesimo Articolo 8.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Contratto Per Differenza a Due Vie Associato Alle Capacità Di Stoccaggio
Garanzie. 22.1L’importo complessivo preventivato delle opere da eseguirsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a cura e spese del Consorzio ammonta a € 841.768,48 come desumibile dal Computo Metrico Estimativo facente parte degli elaborati del progetto e allegato alla presente Convenzione con il n. 4, oltre al quale vanno considerati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 16.835,37. L'Appaltatore garantisce che L’importo preventivato delle opere da eseguire non a scomputo dal Soggetto Attuatore Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Srl, subentrato alla società Minerolea Srl per il ripristino delle dotazioni territoriali esistenti (parcheggio) era pari a € 110.055,16 corrispondente all’importo della fideiussione già prestata a favore dell’Amministrazione Comunale da Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx stessa in fase di permuta delle aree. A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, i lavori risponderanno allo scopo Soggetti Attuatori del Consorzio documentano, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, l’avvenuta costituzione, a favore del Comune di Bologna, di adeguate fideiussioni bancarie (o polizze assicurative contratte con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici) a “prima richiesta” pari ad € 1.136.530,36. Detto importo pari a € 1.136.530,36 corrisponde all’onere complessivo a carico del Comune nell’ipotesi in cui sono state previsti sia quest’ultimo a doversi far carico della realizzazione delle opere in sostituzione dei Soggetti Attuatori: è pertanto costituito dall’importo del Quadro Tecnico Economico dell’intervento (allegato n. 5 alla presente Convenzione). In particolare 654.982,46 euro a carico di Edilforme Srl e saranno eseguiti 481.547,90 euro a perfetta regola d'artecarico di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx. Tali garanzie devono prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in conformità alle specifiche contrattualiproporzione all’entità delle inadempienze verificatesi. Dette garanzie dovranno soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con operatività della stessa entro 15 giorni, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell’articolo 1944 Codice Civile e che saranno esenti da vizi con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e difettidella eccezione di cui al secondo comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui i Soggetti Attuatori siano dichiarati falliti, anche occultiovvero sottoposti a procedure concorsuali o posti in liquidazione. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei Le garanzie sono prestate per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della Convenzione, comprese la durata di 24 mesi dalla data di manutenzione e la cura delle opere sino alla loro presa in consegna carico, nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale sia come autorità che cura il pubblico interesse. Le fideiussioni devono essere adeguate con cadenza biennale in base all’indice ISTAT fabbricati. Le garanzie sono durature e valide fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Bologna dell’avvenuto adempimento degli obblighi assunti, e non possono essere estinte se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso, compresa la cessione gratuita delle aree al Comune di Bologna. Tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionalmente autonoma delle opere ex artsia stata regolarmente eseguita e, sempre previa attestazione del Collaudatore in corso d'opera, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 19.10Lo svincolo delle garanzie sarà autorizzato a seguito del collaudo delle opere stesse, ferma restandoad avvenuto pagamento dei costi relativi al collaudo delle opere di urbanizzazione e ad avvenuta acquisizione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune e presa in carico delle stesse. Al momento della presa in carico da parte dell’Amministrazione Comunale, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c.i Soggetti Attuatori devono presentare polizza indennitaria decennale, applicabile anche nel caso di intervento volturata a favore dell’Amministrazione stessa, a copertura dei rischi correlati alla tenuta strutturale delle opere e derivanti da loro eventuale rovina totale o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per parziale, o da loro gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionecostruttivi.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Urban Planning Agreement
Garanzie. 22.11) Qualora non sia presente o sia revocata la domiciliazione bancaria e/o postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale di ammontare commisurato al consumo effettuato nell’anno precedente a quello di applicazione ovvero al consumo ipotizzabile in ragione del profilo attribuito al Cliente.
2) L’ammontare del deposito cauzionale di cui all’art. L'Appaltatore garantisce 2.7.1. è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l’esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il CLIENTE non abbia adempiuto al versamento del deposito cauzionale di cui all’art. 2.7.1. e l’esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. Nel caso in cui il CLIENTE non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del presente art. 2.7.2., l’esercente la vendita può chiedere all’impresa di distribuzione di attivare i rimedi previsti dal Titolo II del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx). In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
3) Le PARTI convengono che i lavori risponderanno allo scopo il deposito cauzionale di cui all’art. 2.7.1 è da ritenersi fruttifero per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualiil CLIENTE, e che saranno esenti da vizi e difettiesso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di presa attivazione della domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.
4) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in consegna delle opere ex artvigore per tutta la durata del CONTRATTO.
5) Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito cauzionale la garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con le medesime modalità di cui all’art. 19.10, ferma restando, 2.7.1 entro i successivi trenta giorni; in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento mancata o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione1456 codice civile.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Electricity Supply Agreement
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.21. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10Tecnico incaricato ha prodotto, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c103 del D.lgs. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali n. 50/2016, la cauzione definitiva mediante Garanzia fideiussoria n. del rilasciata dal – Agenzia di – per la somma garantita di Xxxx accettata con determinazione dirigenziale Area Tecnica R.G. n. del .
2. Il tecnico incaricato ha prodotto una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazionepropria competenza, rinnovamento Polizza Assicurativa (RTC) n. del rilasciata da – Agenzia di – conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, per la somma garantita di Euro , quale percentuale del % sul costo complessivo dei lavori pari ad Euro
3. Il tecnico incaricato con la sottoscrizione della presente si impegna a mantenere e rinnovare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati da porre a base di gara, dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Qualora siano accertate interruzioni dei lavori o sostituzionenon ultimazione degli stessi nel termine contrattuale per fatti non imputabili ad errori o omissioni progettuali, è fatta salva la possibilità da parte del tecnico incaricato di richiedere il rimborso della polizza assicurativa. La decadenza della polizza esonera l’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l’articolo 24, comma 4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.
22.44. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, La polizza di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire comma 2 copre i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei dannirischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi quelli i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l’Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatepolizza assicurativa .
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Contract for Technical Services
Garanzie. 22.1I Prodotti offerti in vendita dalla Società sono conformi alla normativa comunitaria. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo I Prodotti sono coperti dalla garanzia di 12 mesi e qualora ne ricorra l'ipotesi anche da quella legale di conformità riconosciuta in via di regresso dall'art. 131 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) di 24 mesi. Nessun diritto o risarcimento è riconosciuto per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteil cattivo funzionamento o il danneggiamento causato da un uso improprio, o da dolo o colpa grave del Cliente, dell'utilizzatore finale o di terzi. La garanzia di 12 mesi ed in xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx legale di conformità deve essere esclusivamente esercitate mediante l'invio del modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte , entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, in conformità alle specifiche contrattualiall'art. 11.2. che precede. Sono esclusi dalla garanzia :
i. la sostituzione dei prodotti consumabili (lampadine, fusibili, ecc.);
ii. l’uso improprio o non conforme del Prodotto;
iii. i difetti e le conseguenze derivanti dall’uso non conforme a quello proprio del Prodotto
iv. I difetti e le conseguenze derivanti da causa esterna. La Società potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Società sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. E' inteso che saranno esenti da vizi la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occultisostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattoesclude ogni altra responsabilità del Venditore.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce L'Assuntore risponderà direttamente di qualsiasi rischio, responsabilità o risarcimento per i danni a persone, animali e beni, per morte, lesioni personali, malattia, infortunio e per qualsiasi altro danno, comunque causato, anche per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature, tanto a terzi quanto all'Imprenditore stesso che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteal Comune, in conformità dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze e di ogni altro fatto o comportamento, relativi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se, eventualmente, eseguite da parte di terzi.
2. L'Assuntore, risponderà altresì direttamente per danni causati da eventuali incendi, anche se dolosi, nonché dei danni connessi con lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti all'interno di aree private, così come previsto, per esempio, presso i villaggi ed i residence. 0.Xx conseguenza dell'assunzione totale di ogni e qualsiasi responsabilità, nelle situazioni tutte sopraindicate, l'Assuntore risponderà in proprio di ogni risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi da parte degli Istituti di Assicurazione e, di conseguenza, qualora il Comune venga evocato in giudizio, per fatti comunque riferibili allo svolgimento del servizio appaltato, l'Assuntore è obbligato ad intervenire direttamente in giudizio, affiancando l'Ente.
4. L'Assuntore è responsabile della qualità dei rifiuti raccolti eventualmente dovuta alle specifiche contrattualimodalità scorrette di conferimento da parte degli utenti interessati al servizio, secondo quanto specificato nel presente Capitolato. Le penali eventualmente applicate, sovrapprezzi o maggiori oneri di trattamento dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero, nonché gli eventuali danni arrecati agli impianti di destinazione connessi con la non idoneità del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale carico dell'Assuntore.
5. Allo scopo di tenere, comunque, indenni il Comune da ogni responsabilità, nelle situazioni tutte sopraindicate, è fatto obbligo all'Assuntore di stipulare congrua polizza assicurativa, presso idonea Società di Assicurazione, con un massimale pari a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), che assicuri la copertura dei rischi tutti, comunque, connessi con l'esecuzione dei contratti attuativi, e che saranno esenti tenga indenni il Comune da vizi e difettiogni responsabilità, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi situazioni eventualmente sopra non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamenteelencate, e comunque entro il termine che gli sarà indicatoperò sempre riferibili alle prestazioni contrattuali cui l'Assuntore è tenuto. 6.Copia di detta polizza deve essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto, pena la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedecadenza dall'appalto.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteA garanzia del versamento del beneficio pubblico, in conformità alle specifiche contrattualinel rispetto delle cadenze previste, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex così come stabilito dal precedente art. 19.104, ferma restandononché della cessione gratuita e incondizionata dell'area individuata indicativamente in colore giallo nell'Allegato D, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 3, la Società costituisce, contestualmente alla firma del C. C.
22.5presente accordo, polizza fideiussoria con primario istituto bancario, escutibile a prima richiesta, di un importo pari a € …, di cui: - € ……………………… (………………………/00), a garanzia della cessione dell’area necessaria per consentire la connessione con l’infrastruttura di collegamento Mestre-Marghera, individuata in colore giallo nell’Allegato D, corrispondente al valore dell’area calcolato secondo le modalità contenute nel “Regolamento per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli standards urbanistici”; - € 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila/00) a garanzia della corresponsione del beneficio pubblico. Se l'Appaltatore non provvederà Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la Società autorizza il Comune a soddisfare disporre della suddetta polizza fidejussoria nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. La fidejussione viene svincolata con il versamento del beneficio pubblico di cui all’art. 4 e la cessione dell’area di cui all’allegato D del presente atto. La Società in sede di rilascio del Permesso di Costruire afferente le richieste della Committenteopere di urbanizzazione di ciascuno stralcio, quale garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, costituirà una nuova ed apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione medesime, comprendente la maggiorazione del 30% del valore delle opere stesse a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell’obbligato. Ciascuna delle fidejussioni prestate in sede di rilascio di Permesso di Costruire, verrà svincolata con l’approvazione del certificato di collaudo relativa alle opere garantite, ad eccezione del 10% delle stesse che resteranno vincolate fino alla consegna o all’asservimento delle opere di cui al precedente paragrafoart. 5, tempestivamentenonché al rimborso degli onorari e spese per il collaudo di cui al precedente art. 11. Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, di cui ai precedenti commi a), b) c) e d) dell’art. 5, la Società autorizza il Comune a disporre delle relative polizze fidejussorie nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. In caso di collaudo delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali, la quota parte delle fidejussioni da svincolare sarà proporzionale all’entità delle opere collaudate. In ogni caso l’importo della fidejussione da svincolare sarà determinato dagli uffici comunali competenti, in modo da garantire sempre e comunque entro il termine che gli sarà indicatola copertura dei costi dei lavori ancora da eseguire, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzitenendo conto dell’eventuale aggiornamento dei prezzi di mercato, addebitando all'Appaltatore dei costi dei collaudi, delle spese per le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateprocedure di gara e di qualsiasi altra spesa connessa alla realizzazione degli interventi.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Accordo Pubblico Privato
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte20.1 Il Fornitore prima di procedere all’attivazione della fornitura di energia elettrica si riserva di effettuare una verifica del merito creditizio del Cliente e, in conformità alle specifiche contrattualicaso di esito negativo di tale verifica, a insindacabile giudizio del Fornitore, il Cliente sarà tenuto a rilasciare garanzia autonoma escutibile a prima domanda rilasciata da primario istituto di credito, con scadenza l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine del periodo di fornitura, di importo pari ad almeno un quarto del costo annuo dell'energia elettrica arrotondato ai 500,00 (cinquecento/00) Euro più prossimi, comprensivo di imposte e IVA.
20.2 In caso di escussione totale o parziale della fideiussione da parte di CURA GP, il Cliente è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, tassativamente entro 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di mancata ricostituzione della garanzia nel termine indicato, CURA GP potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
20.3 Il Cliente prende atto che saranno esenti da vizi CURA GP cederà i crediti presenti e difettifuturi derivanti dalla fideiussione a favore del proprio istituto di credito di riferimento. La cessione sarà formalmente notificata al Cliente e alla banca garante.
20.4 Inoltre e sempre al fine di garantire i crediti derivanti dal Contratto, CURA GP ha stipulato uno o più accordi con primarie società di factoring e di assicurazione del credito con primari operatori del settore.
20.5 L’esito dell’operazione di factoring sarà comunicato al Cliente, il quale si impegna sin d’ora ad accettare la cessione del credito con le modalità indicate nella suddetta comunicazione.
20.6 Qualora in corso d’anno, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre parzialmente, la società di factoring dovesse revocare il plafond, il Cliente prende atto e accetta sin d’ora che i materiali di propria fornituradovrà rilasciare, utilizzati nell'esecuzione dei lavoriin totale sostituzione, saranno di prima qualitàuna garanzia fideiussoria nei tempi e nei modi indicati da CURA GP, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, che in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, saranno conformi a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, quanto previsto nei contratti di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateparagrafo 16.1.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Contratti Per La Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale
Garanzie. 22.117.1. L'Appaltatore garantisce Con riguardo ai prodotti, il FORNITORE garantisce: ₋ che i lavori risponderanno prodotti siano di sua proprietà, ai sensi dell’art 1476 cod.civ., non gravati da garanzie reali o altri vincoli ai sensi dell’art. 1482 cod.civ., né da oneri o da diritti di godimento di terzi, ai sensi dell’art 1489 cod.civ.; ₋ che i prodotti siano nuovi, ove non diversamente previsto nell’ordine; ₋ che i prodotti siano conformi alle specifiche indicate nell’ordine e nei documenti dallo stesso richiamati e comunque immuni da vizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo difetti progettuali, costruttivi e inerenti i materiali, che li rendano inidonei all’uso ai quali siano destinati, anche e non solo avuto riguardo alle informazioni ricevute da AL in base al precedente art. 3; ₋ che i prodotti abbiamo le qualità promesse e quelle essenziali per l’uso a cui siano destinati. In deroga all’art 1522 cod.civ., eventuali campioni forniti dal FORNITORE non serviranno a esclusivo paragone per la qualità dei prodotti.
17.2. Con riguardo alle opere e ai servizi, il FORNITORE garantisce: che le opere e i servizi siano conformi a quanto previsto nell’ordine e privi di vizi, eseguiti alla regola dell’arte, idonei allo scopo per precisato nell’ordine e comunque all’uso cui sono state previsti opere e saranno eseguiti servizi siano normalmente destinati.
17.3. Se non diversamente specificato nell’ordine o nei documenti dallo stesso richiamati, anche in deroga a perfetta regola d'artequanto previsto dall’art. 1495 cod.civ. e dall’art 1667 cod.civ., in conformità alle specifiche contrattualiAL denuncerà al FORNITORE le difformità e i vizi di prodotti, opere e che saranno esenti da servizi entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta.
17.4. AL, a sua discrezione, avrà diritto di chiedere al FORNITORE: ₋ di riparare o sostituire i prodotti difettosi o mancanti delle qualità promesse o essenziali; ₋ di eliminare vizi e difetti, anche occultidifformità delle opere; ₋ di eseguire nuovamente le attività qualora i servizi resi non siano conformi alle specifiche. L'Appaltatore garantisce inoltre che oppure ₋ di ridurre il prezzo oppure ₋ di risolvere il contratto e ottenere la restituzione del prezzo. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattodanni.
22.217.5. Il periodo Ove non diversamente specificato nell’ordine e fatto salvo l’art. 1669 cod.civ. e quanto sotto specificato in ordine a “garanzia di prestazioni, funzionamento e conformità”, “garanzia meccanica” e “garanzia per difetti occulti”, la garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex accettazione così come descritta nel seguente art. 19.1020.
17.6. Fatto salvo quanto sopra previsto, ferma restandoanche se non specificamente indicato nell’ordine, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo quando la stabilità fornitura abbia ad oggetto la realizzazione e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, messa in funzione di impianti, pavimentazione) il FORNITORE offrirà la “garanzia di prestazioni, funzionamento e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento conformità” e la funzionalità essendo eliminabili “garanzia meccanica”, come segue:
17.6.1. Le caratteristiche degli impianti, la loro installazione e condizioni di funzionamento, nonché i parametri garantiti e le condizioni di verifica devono essere conformi a quanto specificato nell'ordine o nei documenti dallo stesso richiamati. Dove le garanzie contrattuali non sono mediante attività associate a penali, i parametri garantiti sono soggetti ad una garanzia di riparazionebuona esecuzione. Se gli impianti non rispettano tali condizioni, rinnovamento caratteristiche o sostituzionevalori garantiti, il FORNITORE si impegna a procedere il più rapidamente possibile con le necessarie correzioni, modifiche e sostituzioni, interamente a proprie spese (approvvigionamento, trasporto, lavoro, prove, ecc.), fino ad ottenere i valori o le caratteristiche contrattuali, fatto salvi gli altri rimedi previsti contrattualmente nell’ordine o nelle presenti condizioni generali di acquisto o per legge.
22.417.6.2. Durante Se viene riconosciuto che il periodo difetto degli impianti o del loro funzionamento è il risultato di garanziaun difetto di progettazione, l'Appaltatore sarà tenutoil FORNITORE provvederà a modificare il progetto per rendere gli impianti idonei e il loro funzionamento conformi alle specifiche. Se viene riconosciuto che il difetto degli impianti o del loro funzionamento è il risultato di un difetto nei materiali o di fabbricazione, il FORNITORE deve sostituire o modificare i prodotti e sostituire gli impianti o i loro componenti a proprie spese.
17.6.3. Inoltre, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committentela mancata osservanza di determinati livelli prestazionali può essere oggetto di penali. I livelli prestazionali e le corrispondenti penali devono essere specificati nell'ordine.
17.6.4. Le prestazioni e le altre caratteristiche contrattuali devono essere verificate in condizioni di funzionamento corrispondenti all’uso previsto.
17.6.5. Qualora i livelli prestazionali garantiti non siano rispettati, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 le spese relative a eventuali prove e verifiche addizionali saranno a carico del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateFORNITORE.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Vendor and Supplier Contracts
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che Il Soggetto Attuatore, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, per sé e per i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'artepropri aventi causa, presterà idonee fidejussioni bancarie o di primaria compagnia assicuratrice, in conformità alle specifiche contrattualiaccordo con il beneficiario, a favore del Comune per un importo pari all’intero costo presunto delle opere di urbanizzazione, comprensivo degli importi per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo, così come determinato nell’elaborato “PA -2.6.11-00 Calcolo sommario della spesa” che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulticompone l’Accordo Operativo nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo I.2. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione Le suddette fidejussioni potranno essere ridotte in funzione del rispettivo avanzamento dei lavori, saranno previo col- laudo degli stessi; il 10% di prima qualità, esenti da vizi dette fidejussioni rimarrà comunque nella disponibilità del Comune fino al m o- mento dall’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree ed opere di urbanizzazione che avverrà successi- vamente al rilascio del certificato di collaudo definitivo e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre alla delibera di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2acquisizione delle aree al patrimonio comunale. Il periodo Soggetto Attuatore dovrà inoltre depositare distinta idonea fidejussione per sé e per i propri aventi causa a garanzia dell’attecchimento delle alberature e delle sistemazioni di verde pubblico nel loro insieme, della du- rata di anni tre (3) a partire dalla prima vegetazione dopo l’impianto. Le garanzie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del de- bitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia avrà medesima entro quindici giorni dal rice- vimento della raccomandata a/r contenente semplice richiesta scritta del Comune. In caso di incameramento totale o parziale delle fidejussioni, l’importo delle stesse dovrà essere reintegrato entro il termine massimo di cinque (5) giorni. Al fine di garantire la durata di 24 mesi qualità e la corretta esecuzione delle opere, destinate per propria natura a lunga dura- ta, il Soggetto Attuatore, con decorrenza dalla data di presa in consegna emissione del certificato di collaudo, stipulerà una po- lizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle opere ex art. 19.10opere, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per ovvero dei rischi de- rivanti da gravi difetti ai sensi dell’artcostruttivi manifestantisi successivamente al collaudo delle stesse, nonché a copertura di danni procurati a terzi. 1669 c.c. devono intendersi La suddetta polizza dovrà prevedere un limite di indennizzo non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità inferiore al venti- cinque per cento (25%) del valore dell’opera realizzata e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave dovrà prevedere il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, pagamento dell’indennizzo con- trattuale dovuto a semplice richiesta scritta della Committenterichiesta, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio anche in pendenza dell’accertamento di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti responsabilità e senza che vi sia obbligo alcuno oc- corrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il premio relativo alla suddetta polizza sarà interamente versato al momento della stipula della stessa. Resta salva da parte del Comune ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni o inadempimenti di importo su- periore alla disponibilità della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltategaranzia prestata.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Accordo Operativo
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo La Parte Attuatrice costituirà in sede di rilascio del Permesso di Costruire, quale garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione relativamente alle opere urbanizzazione ricomprese in ciascuna delle UMI 1+2, una polizza fidejussoria dell’importo corrispondente ai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteall’art. 4 ricomprese nelle richiamate UMI, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difettiriportati nel Computo Metrico Estimativo allegato al Permesso di Costruire stesso, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna maggiorato del 30% del valore delle opere ex art. 19.10stesse di cui al citato computo metrico estimativo, ferma restandoa copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzioneinadempimento dell’obbligato.
22.42. Durante Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, le Parti Attuatrici autorizzano il periodo Comune a disporre della polizza fideiussoria (costituita a garanzia dell’attuazione degli obblighi per ciascun ambito di garanziacompetenza) nel modo più ampio, l'Appaltatore sarà tenuto, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a proprie spese, chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che risultassero difettose per vizio il Comune dovrà fare.
3. Ciascuna fidejussione verrà svincolata con l’approvazione del certificato di materiale o per imperfetta esecuzionecollaudo delle opere di urbanizzazione ricomprese in ciascuna UMI, o comunque al protocollo CRE (Certificato Regolare Esecuzione) a firma della D.L., ad eccezione del 10% della stessa che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, resterà vincolato fino alla consegna e all’asservimento delle opere di cui al precedente paragrafoart. 14 e al rimborso degli onorari e spese per il collaudo di cui al precedente art. 11.
4. In caso di collaudo/CRE delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali, tempestivamenteprevisto dall’articolo 11, la quota parte della fidejussione da svincolare sarà proporzionale all’entità delle opere collaudate.
5. In ogni caso, l’importo della fidejussione da svincolare sarà determinato dagli uffici comunali competenti, in modo da garantire sempre e comunque entro il termine che gli sarà indicatola copertura dei costi dei lavori ancora da eseguire, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzinella relativa UMI, addebitando all'Appaltatore tenendo conto dell’eventuale aggiornamento dei prezzi di mercato, dei costi dei collaudi, delle spese per le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateprocedure di gara e di qualsiasi altra spesa connessa alla realizzazione degli interventi.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Addendum to the Convention
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteA garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultidata 27/04/2021 dalla Deutsche Bank avente n. 896BGI2101081 di importo pari ad Euro 59.500,00.
2. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi Allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte ai sensi dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei Contratti Esecutivi e, in particolare, verrà escussa nel caso di contrattomancata accettazione del Piano dei Fabbisogni per fatto del Fornitore. Tale garanzia copre altresì la serietà dell’offerta del Fornitore nell’ambito della fase di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi prevista nel Capitolato Tecnico Generale e dall’art. 6 del presente atto, ivi compresa la fase di rilascio del Piano Operativo. La stessa garanzia verrà, altresì, escussa nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’aggiornamento della documentazione amministrativa di cui all’art. 8 dell’Accordo Quadro. In tal caso la Consip procederà, oltre alla risoluzione dell’Accordo Quadro, anche alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
22.23. Il periodo di La garanzia avrà prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 27/04/2021 dalla Deutsche Bank avente n. 896BGI2101121, come integrata con appendice del 6 maggio 2021, di 24 importo pari ad Euro 13.710.500,00 in favore delle Amministrazioni.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti Esecutivi disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero, in alternativa, documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge di cui al precedente articolo 10, comma 14, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo Contratto Esecutivo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di presa in consegna ultimazione delle opere ex prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo Contratto Esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 19.10103, ferma restandocommi 1 e 5, in ogni caso l'applicazione dell'artdel Codice). 1669 Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzioneDM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
22.47. Durante Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamenterecupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della Committentesingola Amministrazione comunicare alla Consip l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, tutte quelle parti che risultassero difettose nel limite massimo dell’80 per vizio di materiale o per imperfetta esecuzionecento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip, da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, in alternativa, documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della Committente ritenuta di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, legge di cui al precedente paragrafoarticolo 10, tempestivamentecomma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e comunque regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine che gli sarà indicatodi 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip, pena la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate risoluzione dell’Accordo Quadro e/o sostituite dei singoli Contratti Esecutivi.
12. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialeConsip ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, dal giorno dell'interventodel pari, le singole Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation
Garanzie. 22.110.1. L'Appaltatore garantisce Ai Clienti di energia elettrica che i lavori risponderanno allo scopo attivano la domiciliazione bancaria dei pagamenti e fintanto che permarrà tale modalità di pagamento delle fatture, non verrà richiesto nessun deposito cauzionale o verrà restituito nella prima fattura utile. Negli altri casi, a garanzia dell’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, Enerxenia ha facoltà di richiedere, mediante addebito in fattura e senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale per cui sono state previsti ciascuna fornitura nei limiti di quanto previsto dal TIV e dalla Del. 200/99 dell’ARERA e successive modifiche e integrazioni.
10.2. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura di gas naturale, Enerxenia si riserva di richiedere al Cliente, a titolo di deposito cauzionale, il pagamento di un importo nei limiti di quanto stabilito dalle deliberazioni ARERA per ciascuna fornitura (TIVG e Del. 229/01 dell’ARERA e s.m.i.). I depositi cauzionali non saranno eseguiti a perfetta regola d'artecomunque dovuti qualora il Cliente, in conformità alle specifiche contrattualiqualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatture e che saranno esenti contemporaneamente abbia consumi non superiori a 5.000 Smc/anno. In tali casi, i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.
10.3. Per i Clienti del mercato libero Enerxenia si riserva: a) la facoltà di determinare l'ammontare del deposito per un importo pari al massimo di tre volte il fatturato del mese di massimo consumo previsto su base annua e di adeguarlo periodicamente nel corso del contratto b) la facoltà di richiedere per clienti della tipologia altri usi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 10.1, il rilascio del deposito cauzionale anche in presenza di domiciliazione bancaria dei pagamenti.
10.4. Il deposito cauzionale verrà trattenuto da vizi Enerxenia per tutta la durata del contratto e difettirestituito maggiorato degli interessi legali, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da Parte del Cliente di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi contrattuali, nella fattura di contrattocontabilizzazione dei consumi rilevati alla data di cessazione della fornitura.
22.210.5. Qualora nel corso della fornitura l’importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte da Enerxenia il Cliente sarà tenuto a ricostituirla.
10.6. L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) Enerxenia abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione della nuova fattura b) il Cliente non abbia provveduto al pagamento del deposito cauzionale ed Enerxenia abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
10.7. Resta inteso che nel caso in cui nelle condizioni particolari di fornitura vengano indicate condizioni per le quali è pattuita l’esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno, tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta ed Enerxenia si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale. Allo stesso modo, l’eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale prevista nelle condizioni particolari di fornitura dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno una fattura emessa ed Enerxenia si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto.
10.8. Il periodo Cliente, su richiesta di garanzia avrà la durata Xxxxxxxxx e secondo le modalità definite nelle condizioni tecnico economiche (CTE), è tenuto a rilasciare ulteriori strumenti di 24 mesi dalla data garanzia. In particolare, limitatamente ai contratti stipulati da parte di presa in consegna delle opere ex art. 19.10Clienti forniti nel mercato libero, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti a prescindere dal metodo pagamento pattuito ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali 9 delle strutture compromettendo la stabilità presenti CGF, e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini alternativa al deposito cauzionale di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.ai paragrafi
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di inizia con il collaudo provvisorio verbalizzato per iscritto delle forniture e delle prestazioni da parte del committente. Sono considerate minime le garanzie pari a 24 mesi secondo il D.Lgs. 163/2006 dalla data di presa collaudo funzionale provvisorio. La ditta aggiudicataria assume la responsabilità che le sue prestazioni abbiano le caratteristiche stabilite o normal- mente presupposte ed inoltre corrispondano alle regole riconosciute della scienza, della tecnica e dell´arte. La garanzia comprende in consegna particolare la qualità della costruzione, la perfetta funzione e concezione tecnica e l´ottimale coordinamento di tutte le parti. Inoltre comprende un perfetto sviluppo costruttivo, considerando le esigenze per l´uso e la manutenzione, la gestione tecnica di macchinari, processi e comando, l´uso di materiali adatti e provati e una perfetta lavorazione di essi, una perfetta produzione ed un montaggio ineccepibile dell´impianto. Tale garanzia comprende sia l’impianto nella sua globalità che le singole componenti. Eventuali difetti di garanzia saranno comunicati per iscritto alla ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria dovrà eliminare tutti i difetti a proprio carico. Se la ditta aggiudicataria non eliminasse i di- fetti entro i termini stabiliti, la S.A. è autorizzata a eliminarli o a delegare i lavori di riparazione a carico e rischio della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria è ulteriormente obbligata a risarcire l´intero danno subito dalla S.A a causa di difetti di ga- ranzia. Inoltre deve sottostare alla normativa del codice civile. Da questo periodo di garanzia sono escluse le parti d´usura. Per i particolari sostituiti per difetti o malfunzionamenti all´origine il periodo di garanzia inizia con il montaggio e l’avviamento delle opere ex artparti sostituite. 19.10Per le parti d´usura il periodo di garanzia è di 6 mesi oppure 500 ore di funzionamento. Inoltre la ditta aggiudicataria assicura di fornire parti di ricambio e d´usura per l´impianto da lui fornito per un pe- riodo di almeno 10 anni dopo il collaudo finale positivo dell’impianto. Tale obbligo vale per l’aggiudicatario, ferma restandomentre il committente ha facoltà di reperire tali materiali anche sul mercato. La quantità delle parti eventualmente da sostituire non è limitata e può dunque comprendere l´intera fornitura. Ciò vale anche per difetti causati da forniture e prestazioni incomplete. Inoltre devono essere sostituiti o modificati parti- colari compresi nell’appalto non ancora utilizzati, per i quali è stata dimostrata la non idoneità alle rispettive funzioni. E.T.R.A. S.p.A. Ampliamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella Opere di 2° stralcio – Interventi area impianto Progetto esecutivo CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME GENERALI Xxxxxxx G 0047 EB A.T.O. 6.1 D Difetti causati da costruzione imperfetta devono essere eliminati gratuitamente, se necessario anche con modifiche sostanziali; ugualmente devono essere presi tutti i provvedimenti necessari all’adempimento delle caratteristiche ga- rantite. Tutti i costi relativi a tali modifiche, comprendenti anche i costi di trasporto, di montaggio e di messa in ogni caso l'applicazione dell'artfun- zione, sono a carico della ditta aggiudicataria. 1669 del c.c., applicabile anche nel Il committente è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto alla ditta aggiudicataria le anomalie riscontra- te in garanzia. In caso di intervento difetti gravi la ditta aggiudicataria deve esaminare in accordo con il committente le circostan- ze che hanno causato i difetti. Il risultato di tale esame sarà oggetto di relazione scritta al committente da parte della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria deve eliminare immediatamente e gratuitamente tutti i difetti e/o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali le incompletezze delle strutture compromettendo la stabilità sue forniture e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante prestazioni constatati durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenutocon riferimento in modo particolare al mancato rispetto dei valori limite o delle caratteristiche garantite. La ditta aggiudicataria effettuerà eventualmente miglioramenti tecnici in modo che i valori limite e le caratteristiche garantite vengano rispettati. La riparazione dei difetti o delle incomple- tezze avviene in accordo con il committente, compatibilmente con le esigenze aziendali. Per l´esecuzione di questi lavori all´impianto il committente mette a proprie spesedisposizione della ditta aggiudicataria l´energia disponibile e - in quanto possibile - attrezzature aziendali (come sollevatori e officine) compreso il personale negli o- rari ordinari ed entro le possibilità aziendali. Il committente fattura alla ditta aggiudicataria i costi di personale e di e- ventuali altre spese per i sunnominati lavori ed ai costi effettivamente sostenuti. Qualora la ditta aggiudicataria per giustificate ragioni non potesse intervenire tempestivamente per eliminare defini- tivamente mancanze segnalate dal committente durante il periodo di garanzia, essa, con l’accordo del committente, può ovviare provvisoriamente alla mancanza, fino alla definitiva soluzione. I costi aggiuntivi sono a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta carico della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5ditta aggiudicataria. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, causa di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicatomiglioramenti tecnici nell´ambito di eliminazioni di difetti in garanzia determinate parti di ricambio risultassero superflue, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terziditta aggiudicataria deve rimborsare al committente il valore equivalente. Se le modifiche della ditta aggiudicataria per eliminare difetti non portassero all´intero adempimento del contratto il committente si riserva, addebitando all'Appaltatore le relative spesedopo la messa in mora dell´appaltatore, fatto salvo il diritto di rifiutare l´impianto o parti di esso. Su richiesta del committente, avrà luogo un esame in contradditorio delle prestazioni contrattuali, prima della stessa sca- denza del periodo di garanzia. Tale esame si svolge con le medesime modalità del collaudo. Se appaiono nel corso di tale esame dei difetti che devono essere eliminati dalla ditta aggiudicataria, si prolunga il periodo di garanzia almeno fino al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6momento in cui è stata approvata l´eliminazione del guasto in modo che l´impianto lavori regolarmente. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la Inoltre il committente può attingere alla garanzia bancaria per i danni economici dovuti ai ritardi. Al termine del periodo di garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventoconsidererà regolarmente adempiuto l´impegno contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzie. 22.1▪ Cauzione provvisoria, costituita nelle forme previste dall’art. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte75 del D.lgs. 163/2006, in conformità alle specifiche contrattualidi importo pari al 2% dell’importo complessivo stimato triennale dell’appalto, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 salva l’applicazione del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi comma 7 dell’art. 1669 c.c75 sopra richiamato, nelle modalità di seguito esposte. devono intendersi non solo quelli Di seguito, si riporta l’importo della cauzione provvisoria da costituire: ⮚ Importo presunto dell’appalto: € 500.000,00; ⮚ Cauzione del 2%: € 10.000,00. La cauzione può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.lgs. 385/93, che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano svolgono in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante via esclusiva o prevalente attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo rilascio di garanzia, l'Appaltatore sarà tenutogaranzie, a proprie speseciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La cauzione può essere alternativamente prestata in contanti o in titoli di Stato ed in tal caso il relativo versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8, a riparareBanco di Sardegna, modificare e/o sostituirexxxxx Xxxxxxx, tempestivamenteXxxxxxxx, codice IBAN XX00X0000000000000000000000; La garanzia dovrà prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committentestazione appaltante. La cauzione deve avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzioneai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, o che comunque nel caso in cui il concorrente stesso non rispondessero ai fornisca la prova in ordine al possesso dei richiesti requisiti di funzionalità capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e nel caso di dichiarazioni mendaci. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante, comunicata l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema così come previsto dall’art. 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella busta “A - Documenti” la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). Si precisa inoltre che in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia previsti senza solo laddove tutte le imprese che vi sia obbligo alcuno eseguiranno il servizio siano in possesso della predetta certificazione, attestata da parte ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La forma della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, fidejussione bancaria o assicurativa di cui al precedente paragrafopresente punto è unica, tempestivamenteindipendentemente dalla natura, singola o associata, del concorrente. ▪ Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006, in caso di costituzione della cauzione provvisoria tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e comunque entro il termine che gli sarà indicatodelle finanze, la Committente potrà fare eseguire i lavori cauzione dovrà contenere l'impegno del fideiussore a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite rilasciare la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialel’esecuzione di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, dal giorno dell'interventoqualora il concorrente risultasse aggiudicatario; in caso di costituzione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli di Stato, in ogni caso il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre nella busta “A - Documenti” l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
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Garanzie. 22.1A garanzia della perfetta esecuzione delle opere di cui al precedente art. L'Appaltatore garantisce 3 come distinte all’art 8, i Soggetti Attuatori, per loro e per i loro aventi causa, si impegnano a costituire e consegnare idonea fideiussione bancaria o fideiussione/polizza assicurativa, esattamente: - in ordine al primo stralcio funzionele a costituire e consegnare all’atto della stipula del presente atto, fideiussione bancaria o fideiussione/polizza assicurativa pari ad Euro 1.000.000 (un milione) che i costituisce anticipazione di parte della garanzia da presentare alla comunicazione di inizio lavori risponderanno allo scopo per del progetto della bretella di connessione della SP 27 con la via Emilia comprese le relative rotonde previste nei punti di incrocio e della rotonda sulla via Xxxxxx in corrispondenza della intersezione della variante e del tracciato storico della strada statale, di importo complessivo corrispondente alla valutazione del costo, presuntivamente fissato in Euro.. . - in ordine al secondo stralcio funzionale a costituire e consegnare, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori della variante alla via Emilia, fideiussione bancaria o fideiussione/polizza assicurativa, di importo complessivo corrispondente alla valutazione del costo, presuntivamente fissato in Euro…… - in ordine al terzo stralcio funzionale a costituire e consegnare, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori della pista ciclabile sulla via Emilia, fideiussione bancaria o fideiussione/polizza assicurativa, di importo complessivo corrispondente alla valutazione del costo, presuntivamente fissato in Euro …. . Le fideiussioni rilasciate in ordine alle opere di cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteai distinti stralci funzionali potranno essere ridotte proporzionalmente alla esecuzione delle opere stesse su nulla osta dell’Amministrazione Comunale interessata, sentito il competente ufficio tecnico. Qualora, con riferimento ai diversi interventi di cui ai diversi stralci funzionali vi sia inadempienza totale o parziale riconosciuta dal Comitato di Vigilanza, il Comune avrà la facoltà di procedere direttamente all’esecuzione delle opere, in conformità sostituzione dei Soggetti Attuatori e/o loro aventi causa e a loro spese, previa messa in mora con un preavviso non inferiore a mesi uno, fatti salvi ulteriori danni. A tal fine trascorsi 4 anni dall’inizio dei lavori le fideiussioni di cui sopra saranno aumentate proporzionalmente all’incremento dei costi di costruzione definiti dall’ISTAT. Le opere saranno prese in carico dall’Amministrazione Comunale dopo il collaudo con esito positivo. Le opere realizzate in esecuzione di ciascuno stralcio funzionale saranno prese in carico dall’Amministrazione Comunale dopo il collaudo con esito positivo. In ordine alle specifiche contrattualiopere realizzate in esecuzione di ciascuno stralcio funzionale il collaudo sarà effettuato da un libero professionista incaricato dall’Amministrazioni interessate all’inizio dei lavori a cura e spese del soggetto Attuatore e/o suoi aventi causa. Il collaudo avverrà in corso di realizzazione delle opere e l’atto finale dovrà essere redatto, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviata per raccomandata da parte del soggetto Attuatore, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 comunque entro sei mesi dalla data di presa in consegna ultimazione dei lavori. Il collaudo dovrà riguardare il complesso delle opere ex arteseguite in ciascuno stralcio funzionale e conterrà la verifica di rispondenza dei lavori svolti anche in conformità ai requisiti eventualmente imposti dagli Enti esterni. 19.10Il collaudatore, ferma restandodal momento della richiesta da parte del soggetto Attuatore del collaudo finale, in ogni caso l'applicazione dell'artche avverrà mediante lettera raccomandata e comunicazione al Protocollo Generale, avrà 60 gg. 1669 del c.c.per chiedere documentazione, applicabile anche nel caso o integrazioni di intervento documentazione, potendo interrompere detto termine una sola volta. C:\AttiNet_Local\buldrinid\DocAperti\AA2008005901.DOC 8 Decorsi i 60 gg. dalla nomina o modifica su un bene immobile già esistente
22.3dalla evasione della sua richiesta di integrazione, avrà a disposizione 90 gg. Per gravi difetti ai sensi dell’artper eseguire i collaudi e rilasciare il certificato di collaudo. 1669 c.cEntro i 90 gg. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare collaudatore potrà altresì richiedere completamenti e/o sostituireripristini, tempestivamente, specificandoli dettagliatamente una ed una sola volta a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità mezzo raccomandata. Con raccomandata il soggetto attuatore e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno la D.L., comunicheranno al collaudatore l’avvenuta esecuzione, ed il collaudatore da parte della Committente quel momento avrà 30 gg. per rilasciare il certificato. Il verbale di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate collaudo dovrà essere consegnato ai soggetti attuatori e/o sostituite loro aventi causa entro trenta giorni dalla data di effettuazione del collaudo stesso. Le opere dovranno essere prese in carico, quindi trasferite in proprietà all’Amministrazione Comunale e/o agli Enti istituzionalmente preposti alla gestione entro tre mesi dalla consegna del verbale di collaudo. Lo svincolo della cauzione avverrà su autorizzazione del Responsabile dell’Area manutenzione e Pianificazione Territoriale del comune di Crespellano e dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Anzola dell’Xxxxxx per le opere di propria competenza dopo il favorevole collaudo delle opere convenzionate e costituenti lotti funzionali. La manutenzione delle opere e delle aree pubbliche saranno a cura e spese dei Soggetti Attuatori sino a quando non passeranno a carico dei Comuni. Fino a quando il predetto trasferimento non sia avvenuto, i Soggetti Attuatori sono obbligati per sé ed i suoi aventi causa ad assicurare a propria cura e spese la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventomanutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e servizi.
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Samples: Accordo Di Programma
Garanzie. 22.1La ditta appaltatrice esegue tutti i servizi sotto la propria responsabilità, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del personale che di terzi. L'Appaltatore garantisce che E’ tenuta in particolare ad osservare gli obblighi stabiliti dalla Legge sulla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione malattie e sulla previdenza sociale. La ditta appaltatrice è responsabile verso l’Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio, si impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo i lavori risponderanno allo criteri di economicità e di salvaguardia dell’utenza e dell’integrità delle strutture, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante da quanto forma oggetto del presente atto. Sono esclusi solamente i danni derivanti da accertati vizi o difetti della struttura e delle attrezzature concesse in uso. La ditta appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone o cose comunque procurati nell’ambito dello svolgimento del servizio, compresi i danni arrecati dagli utenti e i sinistri occorsi agli operatori, agli utenti o a terzi nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o richiesta di ulteriori compensi da parte dell’Ente Appaltante. A tale scopo la Ditta ha presentato idonea polizza assicurativa rilasciata il ………... n. …….. con la Compagnia …………...(giusta quietanza di premio con validita fino al…….) per cui sono state previsti e saranno eseguiti i rischi di responsabilità civile derivanti dall’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto con le seguenti caratteristiche: - responsabilità civile verso terzi per danni a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare persone e/o sostituirecose causate dagli operatori nello svolgimento dell’attività prestata, tempestivamente, nonché dagli utenti frequentanti il servizio con massimale di € …………. (i massimali non dovranno essere inferiori a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose € 2.500.000 per vizio sinistro); - infortunio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità operatori e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente utenti: la copertura assicurativa a persona non dovrà essere inferiore a € 2.500.000 per sinistro con il sottolimite di rispettare i termini di cui all'art€ 1.000.000 per prestatore d’opera. 1495 con le modalità specificate all’art. 11 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateCapitolato.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Contract for the Management Service of the Museum and Historical Archive
Garanzie. 22.18.1. L'Appaltatore Salvo diverse pattuizioni espressamente previste nell’offerta o all’atto di accettazione dell’ordine, il Venditore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo prodotti forniti per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'artedifettosità materiale, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei produzione o assemblaggio per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il un periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionefatturazione.
22.48.2. Durante La garanzia indicata al punto 8.1 consiste nella riparazione o rimpiazzo (a discrezione del Venditore) degli articoli che sono stati riconosciuti difettosi, sia a causa di difetti del materiale, sia per difetto di produzione o assemblaggio. Le riparazioni si intendono effettuate presso lo stabilimento del Venditore, mentre l’Acquirente è responsabile per le operazioni di smontaggio, imballaggio, carico, trasporto, oneri doganali, dazi etc. derivanti dalla restituzione del materiale difettoso alla ditta del Venditore e conseguente ritorno all’Acquirente. Possono esserci accordi con l’Acquirente, comunque, per la riparazione e rimpiazzo di articoli difettosi e ritorno all’Acquirente.
8.3. In nessun caso il periodo Venditore accetterà la responsabilità per riparazioni effettuate da personale non appartenente alla propria Società, ad eccezione di garanziaaccordi particolari con l’Acquirente.
8.4. Il reclamo per difettosità non si verifica, l'Appaltatore sarà tenutose il difetto è basato sulla violazione delle istruzioni riguardanti operazione, a proprie spesemanutenzione o installazione improprie o uso inappropriato, a riparareincorretto o incauto utilizzo, modificare e/naturale deterioramento o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose improprio utilizzo del materiale da parte dell’Acquirente o di terze persone.
8.5. La procedura per vizio il ritorno di materiale difettoso fa riferimento ai punti 7.2, 7.3 e 7.4.
8.6. La responsabilità del Fornitore, dei suoi agenti, impiegati, subappaltatori e subfornitori in riferimento ad ogni reclamo che scaturisca dal compimento o non compimento di obblighi contrattuali, non deve eccedere nel complesso il prezzo base contrattuale, e non deve includere in nessun caso danni indiretti per imperfetta esecuzioneperdita di profitto, perdita di fatturato, perdita di produzione, perdita di utilizzo, costi di fermo impianto, ritardi e reclami di clienti o acquirenti, o costi di rimpiazzo. La limitazione di affidabilità definita nella presente clausola prevarrà sui contenuti di ogni altro documento contrattuale che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/sia contraddittorio o garanzia previsti senza che vi incongruente nei termini, eccezzion fatta per il caso in cui tale provvedimento sia obbligo alcuno da parte più restrittivo nei confronti della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 responsabilità del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateVenditore.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzie. 22.1Il soggetto attuatore a garanzia della perfetta esecuzione delle dotazioni territoriali, comprese quelle sulla pubblica via Xxxxxxxxx di cui al precedente art. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo 3, ed a garanzia dell’eventuale importo da corrispondere quale differenza tra il costo preventivato quantificato in € 14.330,36 e quello realmente sostenuto per la realizzazione delle dotazioni territoriali qualora si avverassero le condizioni di cui sono state previsti e saranno eseguiti al precedente art. 9, costituirà a perfetta regola d'artefavore del Comune di Ferrara, prima del rilascio del permesso di costruire per le dotazioni territoriali una fidejussione (bancaria o assicurativa e, in conformità alle specifiche contrattualiquest’ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo di € 14.330,36 (quattordicimilatrecentotrenta/36), pari al 100% del costo presunto delle opere medesime come quantificato dagli Enti e Servizi. Resta inteso che saranno esenti in caso di inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nel presente atto e nel relativo permesso di costruire il Comune ha facoltà di escutere la garanzia di cui al presente articolo, attingendo da vizi tale somma anche le spese di progettazione, direzione lavori e difetticollaudo delle stesse e degli altri oneri accessori, anche occultinecessarie per l’esecuzione delle opere stesse, in via sostitutiva. L'Appaltatore garantisce Resta inoltre inteso che i materiali in caso di propria fornituramancata corresponsione dell’importo inerente la differenza tra il costo preventivato in sede di Permesso di Costruire pari a € 14.330,36 e quello realmente sostenuto per la realizzazione delle dotazioni territoriali, utilizzati nell'esecuzione dei lavoriil Comune ha facoltà di escutere detto importo dalla garanzia di cui al presente articolo che dovrà a tal fine essere aggiornata, saranno con modalità e tempi di prima qualitàcui al precedente art. 9. La fidejussione o polizza fideiussoria dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 1944, comma 2°, del c.c., applicabile anche nel caso Codice Civile e con l'obbligo di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo versare la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva. In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti. La fidejussione potrà essere, previo collaudo delle parti eseguite ed espresso consenso del Comune, ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle dotazioni territoriali, sempre subordinatamente al costo effettivo delle dotazioni territoriali residue valutate in base all'eventuale mutato valore della Committentemoneta secondo gli indici ufficiali, tutte quelle parti che risultassero difettose fermo restando. La fideiussione non potrà comunque essere svincolata fino alla corresponsione al Comune dell’importo inerente l’eventuale differenza tra il costo preventivato in sede di Permesso di Costruire e quello realmente sostenuto per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committentela realizzazione delle dotazioni territoriali, di cui al precedente paragrafoart. 9. Il soggetto attuatore si obbliga ad integrare su semplice richiesta del Comune, tempestivamenteil valore della fidejussione rispetto alle entità iniziali per utilizzo di parte della fidejussione a seguito di inadempienza. Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente convenzione e nel relativo permesso di costruire per le dotazioni territoriali, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo Comune avrà il diritto di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto definitivo ed avrà il diritto di richiedere al fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito nei limiti della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione spesa necessaria per l'esecuzione delle opere appaltatedi cui sopra, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori. A tal fine e sin da ora, il soggetto attuatore autorizza il Comune di Ferrara o l'impresa appaltatrice dei lavori ad immettersi nelle aree utili per l'esecuzione di tali opere. II fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere nel tempo in cui tale esecuzione dovesse avvenire. Qualora l'intervento surrogatorio del Comune dovesse essere di importo superiore alla somma garantita, il soggetto attuatore si impegna al pagamento dell'eventuale differenza a richiesta del Comune.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Accordo Ex Art. 11 Legge 241/90
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore La venditrice garantisce che i lavori risponderanno allo scopo ogni prodotto di propria fabbricazione è esente da difetti di materiale e di fabbricazione in condizioni normali d’uso e di servizio. La garanzia copre 12 mesi ( 6 mesi per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi tenuti in funzione in continuo giorno e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi notte) dalla data di presa in consegna delle opere ex spedizione indicata nel D.D.T. dei materiali forniti dai suoi magazzini o dai depositi dei propri rappresentanti o incaricati. L’acquirente ha l’obbligo di denunziare entro otto giorni dal ricevimento eventuali vizi ai sensi ed agli effetti dell’ art. 19.101495 del Codice Civile. Entro i predetti termini di garanzia la venditrice si ritiene obbligata alla fornitura gratuita, ferma restandofranco propria sede di Nova Milanese (MB), del pezzo risultato difettoso. Busch Italia Srl provvederà a sostituire la parte danneggiata nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. La garanzia è esclusa per danni subiti durante il trasporto, per cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d’uso, superamento dei limiti di prestazione od eccessive sollecitazioni elettriche o meccaniche nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della venditrice e ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite dal committente. La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso di Xxxxx Italia Srl, fossero fatte riparazioni o modifiche di qualsiasi natura ai prodotti e apparecchiature. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non venisse usato. Il materiale ritenuto difettoso dovrà pervenire alla sede di Xxxxx Italia Srl in porto franco esente da ogni caso l'applicazione dell'artspesa. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso Resta esplicitamente escluso ogni e qualsiasi obbligo da parte della venditrice di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare risarcire danni diretti ed indiretti e/o sostituireconsequenziali. Nulla sarà dovuto al committente per il tempo durante il quale l’impianto sarà rimasto inoperoso, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateper sinistri conseguenti. L’acquirente pertanto manleva espressamente la venditrice da qualsiasi richiesta di danni che i terzi possano avanzare nei suoi confronti.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzie. 22.1A garanzia degli obblighi contrattuali il Conduttore ha presentato e depositato agli atti: una cauzione/fideiussione di Euro 30.000,00 (trentamila) oltre Iva di legge pari ad una annualità piena di canone a garanzia del regolare pagamento degli stessi (citare gli estremi di identificazione) ed avente durata pari ad anni 5 (cinque). L'Appaltatore garantisce che i Tale cauzione/fideiussione andrà rinnovata entro 6 (sei) mesi dalla scadenza ed in caso contrario il Comune potrà risolvere anticipatamente il presente contratto; una cauzione/fideiussione a garanzia dell’esecuzione dei lavori risponderanno allo scopo di manutenzione straordinaria dell’immobile determinata in misura pari al 100% della somma risultante dall’ammontare degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi edilizi di cui sono state previsti e saranno eseguiti all’art. 7 pari ad Euro__________ (importo rinveniente dal quadro economico del progetto definitivo presentato in sede di gara), a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultigaranzia dell’esatta realizzazione degli stessi (citare gli estremi della cauzione/fideiussione). L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione detta cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione nel limite massimo del 80% rapportato all’importo dei lavori appaltatistessi, secondo le modalità e tempistiche di cui all’art. L'Appaltatore garantisce inoltre 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 che si applica in via analogica. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di adempiere avere effetto e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Le cauzioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra vengono versate a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte ai sensi indicate nel presente contratto e di tutti gli oneri comunque posti a carico del Conduttore, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni di ufficio. La garanzia di cui alla lettera a) avrà scadenza al 6° (sesto) mese successivo il termine della locazione. Il Conduttore si obbliga a reintegrare entro 15 (quindici) giorni il deposito in relazione alle eventuali somme escusse dal Comune, pena la sospensione o la revoca della locazione. Il deposito cauzionale verrà restituito comunque al termine della locazione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni eventuale controversia. La cauzione di cui alla lettera b) sarà escussa anche parzialmente, per le motivazioni e con le modalità di cui all’art. 19 del presente contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Contratto Di Locazione
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo distribuzione e misura del gas per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanziaregolazione 2009-2012 (“TUDG”): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (“RTDG”)”,
13.1. Qualora il pagamento delle fatture non avvenga attraverso procedura SDD, l'Appaltatore sarà tenutoil Cliente è tenuto a versare al pubblicata sul sito ARERA in data 17 novembre 2008 e ss.mm.ii. (Del. 159/08) – Delibera ARERA ARG/com n. 164 del 18 Fornitore, a proprie spesegaranzia di ciascuna fornitura richiesta, con addebito sulla prima fattura emessa da ABenergie, un importo novembre 2008 “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas a riparare, modificare titolo di deposito cauzionale nella misura prevista nelle Condizioni Economiche e/o sostituirenelle Condizioni particolari di naturale”, tempestivamentepubblicata sul sito ARERA in data 20 novembre 2008 e ss.mm.ii., che ha introdotto il Testo integrato della fornitura. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall’ARERA o da altra autorità qualità della vendita (“TIQV”) (Del. 164/08) – Delibera ARERA ARG/gas n. 64 del 28 maggio 2009 “Approvazione del competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la sottoscrizione e conclusione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a semplice richiesta scritta mezzo di Contratto.
13.2. Qualora nel corso della Committentefornitura l’importo versato a titolo di deposito cauzionale sia trattenuto in reti urbane (TIVG)”, tutte quelle parti pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e ss.mm.ii. (Del. 64/09), che risultassero difettose per vizio ha introdotto il tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo integralmente con addebito nella prima fattura Testo integrato delle attività di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti vendita al dettaglio di funzionalità egas naturale (“TIVG”) – Delibera ARG/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 elt n. 107 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente30 luglio utile, e comunque entro nel termine ivi indicato. 13.3. Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente l’importo versato a 2009 “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il termine che gli sarà indicatogas in ordine alla titolo di deposito cauzionale in qualunque caso in cui la procedura SDD non venga attivata, venga meno, venga regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di revocata o sia attivata in ritardo; in tal caso resta salva la Committente potrà fare eseguire i lavori restituzione dell’importo versato a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto titolo di deposito modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche cauzionale in caso di successiva attivazione della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateprocedura SDD.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: General Contract Terms
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti Il valore lordo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e saranno eseguiti spese dei Soggetti Attuatori e dei relativi oneri accessori, desumibile dal Computo Metrico Estimativo facente parte degli elaborati dell'Accordo di Programma ammonta a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei Euro euro 1.900.000,00 per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltatiopere interne al comparto ed euro 1.930.000,00 per le opere extra comparto. L'Appaltatore garantisce inoltre Detti importi risultano comprensivi di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà spese tecniche, coordinamento per la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna sicurezza ed I.V.A., nonché delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo necessarie a garantire la stabilità sostenibilità ambientale e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committenteterritoriale degli insediamenti, di cui al precedente paragrafoprec. art. 8, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, comma 4. Per la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione definizione di dettaglio del valore lordo delle opere appaltatee delle modalità di scomputo si fa espresso rinvio al “Regolamento per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione”.
22.62. Per A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i Soggetti Attuatori documentano, all'atto della stipula della presente convenzione, l'avvenuta costituzione, a favore del Comune di Bologna, di una fideiussione bancaria (o polizza assicurativa contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) - a “prima richiesta” – pari a euro 1.900.000,00 per opere nel comparto, euro 1.930.000,00 per opere extra comparto, euro 142.530,00 per la manutenzione delle aree verdi nel comparto, come previsto all'art. 5 del Regolamento per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
3. La garanzia di cui al comma precedente dovrà inoltre coprire, con espressa previsione contrattuale, anche la corresponsione del contributo di costruzione scomputato per la realizzazione delle opere extra comparto, qualora non si avverino le parti riparatecondizioni che ne impongono la realizzazione , modificate e/come previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma.
4. Tale garanzia deve prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle inadempienze verificatesi.
5. Detta garanzia dovrà soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1° dell'art. 1957 Codice Civile.
6. L'ammontare della fideiussione di cui al comma 2 ha, in questa fase, valore provvisorio; essa andrà integrata, se necessario, prima del formale assenso di parte comunale (di cui al prec. art. 8, comma 7) sul progetto esecutivo per la realizzazione delle opere pubbliche e di urbanizzazione, per il valore corrispondente all'eventuale maggior o sostituite minor costo delle medesime rispetto ai preventivi del progetto costituente elaborato dell'Accordo di Programma.
7. Le fideiussioni devono essere adeguate con cadenza biennale in base all'indice ISTAT fabbricati.
8. Le fideiussioni sono durature e valide fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Bologna dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti.
9. La garanzia è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, comprese la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialemanutenzione e la cura delle opere extra-comparto, dal giorno dell'interventosino alla loro riconsegna al Comune, nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale sia come autorità che cura il pubblico interesse.
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Samples: Schema Di Convenzione
Garanzie. 22.1Le porzioni di immobili, al termine della concessione, torneranno, senza oneri per il Comune, nella piena e completa disponibilità dello stesso e dovranno essere riconsegnate in uno stato tale da poter essere riutilizzate senza bisogno di intervento alcuno di ripristino. L'Appaltatore garantisce che In caso di restituzione in uno stato diverso da quello in cui furono consegnate (libere ed utilizzabili) i lavori risponderanno allo scopo di ripristino dovranno essere eseguiti dal concessionario ovvero dal Comune di Ferrara con spese a carico del concessionario. Della riconsegna delle porzioni di immobili alla scadenza del contratto dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio. A garanzia degli impegni assunti e dell’adempimento di tutti gli obblighi stabiliti nel presente avviso e nella successiva concessione, il concessionario dovrà costituire, prima del contratto di concessione, a favore del Comune di Ferrara, garanzia per cui sono state previsti e saranno eseguiti un importo pari a perfetta regola d'arte5.000,00 euro (deposito in contanti c/o il tesoriere comunale o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti rilasciata da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali impresa di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte assicurazione debitamente autorizzata ai sensi del DPR 13 febbraio 1959, n. 449 e della Legge 10 giugno 1982, n. 348); Tale garanzia ha la validità di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi 4 anni a decorrere dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restandosottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e viene costituita, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3fideiussione, sulla base di uno schema redatto dagli Uffici del Comune. Per gravi difetti ai sensi dell’artA garanzia della salvaguardia delle porzioni di immobili concesse, del valore corrispondente a € 500.000,00 (per ogni edificio), il concessionario dovrà stipulare a favore del Comune la polizza assicurativa RCT inerente i beni in concessione. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli Tale polizza dovrà essere preventivamente concordata con il Comune e comunque dovrà contenere la clausola che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo consenta al Comune stesso di ottenere la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività somma eventualmente dovuta a titolo di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo risarcimento a seguito di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della Committentepreventiva escussione del debitore principale, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio con la rinuncia all’eccezione di materiale o per imperfetta esecuzionecui all’articolo 1945, o che comunque non rispondessero ai requisiti II° comma del Codice Civile. Tali garanzie potranno essere svincolate solo a seguito di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno espressa comunicazione liberatoria da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateComune.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Concessione Di Immobili
Garanzie. 22.19.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita e disciplinata all’art. L'Appaltatore garantisce 93 del Codice, pari al 2% del valore biennale stimato dell’appalto e precisamente ad € 3.408,00 (tremilaquattrocentootto/00).
9.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. sotto forma di cauzione in contanti, con bonifico, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’ERSU; in caso di cauzione in contanti, con bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato presso il conto corrente bancario intestato all’ERSU e distinto da IBANIT88O0200817205000104119341;
b. sotto forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che i lavori risponderanno allo scopo per rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, all'art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 che svolgono in conformità alle specifiche contrattuali, via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che saranno esenti sono sottoposti a revisione contabile da vizi parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che abbiano i materiali requisiti minimi di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattosolvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
22.29.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) recare l’espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) avere validità per almeno giorni 180 (centoottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
3) qualora si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo, l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, il consorzio o il GEIE; qualora invece si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva già costituiti, essere intestata al mandatario/capogruppo in nome e per conto di tutti gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
4) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Il periodo di 1957, secondo comma, del codice civile; c. l’operatività della garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.centro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ERSU., applicabile anche
9.4 Sia nel caso di intervento prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di cauzione in contanti, con bonifico, o modifica su in titoli del debito pubblico che in quello di prestazione sotto forma di fideiussione, dovrà essere altresì presentata anche una dichiarazione di un bene immobile già esistentefideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice. Tale ultima disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
22.39.5 In caso di garanzia provvisoria costituita sotto forma di cauzione in contanti, con bonifico, o in titoli del debito pubblico dovrà essere prodotta a sistema una copia in formato elettronico dell’attestazione di versamento con indicazione del soggetto che lo ha effettuato.
9.6 La garanzia provvisoria costituita sotto forma di fideiussione e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al precedente paragrafo 9.4, dovranno essere prodotte in originale o copia autentica corredate di quanto riportato e secondo una delle modalità a seguire:
a) sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante corredato: I) da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. Per gravi difetti 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del medesimo soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno sottoscritta con firma digitale con unita copia del documento di identità dello stesso con la quale egli dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante; II) ovvero in alternativa, dalla autentica notarile sottoscritta con firma digitale attestante identità, qualifica e poteri del soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno;
b) sotto forma di copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 82/2005. Il documento analogico dovrà essere costituito: I) dalla fideiussione o dichiarazione di impegno sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante; II) dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del medesimo soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno con unita copia del documento di identità dello stesso con la quale egli dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante; III) ovvero, in luogo della predetta dichiarazione sostitutiva, da autentica notarile attestante identità, qualifica e poteri del soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno. La conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile22, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazionicomma 2, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionedel D.Lgs n. 82/2005.
22.49.7 Ai sensi dell’art. Durante il periodo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
9.8 Per la stipulazione del contratto l’operatore aggiudicatario deve costituire la garanzia definitiva nella misura e con le modalità stabilite all’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi di garanziaquanto prescritto al comma 5 della predetta disposizione.
9.9 L’importo della garanzia provvisoria e definitiva è ridotto nelle misure percentuali indicate all’art. 93, l'Appaltatore sarà tenutocomma 7, a proprie spesedel Codice per gli operatori economici in possesso delle certificazioni del sistema di qualità, a riparare, modificare delle certificazioni ambientali e/o sostituiredegli altri requisiti prescritti alla predetta norma. Per fruire di tale beneficio l’operatore concorrente deve dichiarare, tempestivamenteai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità il possesso delle predette certificazioni e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente requisiti e produrre la relativa certificazione in originale, copia autentica o copia conforme. Ai fini di rispettare i termini tale riduzione si precisa che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'artall’art. 1495 45, comma 2, lett. d) ed e), del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro imprese che costituiscono il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate raggruppamento e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialeil consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni e/o requisiti di cui all’art. 93, dal giorno dell'interventocomma 7, del Codice.
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Samples: Appalto Del Servizio Di Ristorazione
Garanzie. 22.1L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D.Lgs n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. L'Appaltatore garantisce 1/9/1993 n° 385, che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, svolgono in conformità alle specifiche contrattuali, via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che saranno esenti sono sottoposti a revisione contabile da vizi e difettiparte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, anche occultin. 58. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera giorni 15 (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazionequindici) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta dell’ARPAS. L’importo della Committentecauzione verrà determinato ai sensi dell’art 103 del D.lgs.n. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall’art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore. La garanzia cessa di materiale avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’ARPAS potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o in parte; la garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque dovrà essere reintegrata entro il termine che gli sarà indicatodi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia, in caso di inottemperanza, la Committente potrà fare eseguire i lavori reintegrazione si effettua a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. L’ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della stessa cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del Codice, al risarcimento dei danniquale si rinvia. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatel’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Garanzie. 22.1All’atto della presentazione dell’offerta, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, si sensi dell’art. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo 93 del X.X.xx 50/2016, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, (cauzione provvisoria) pari al 2% dell’importo complessivo stimato posto a base di gara. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per cui sono state previsti fatto dell’aggiudicatario e saranno eseguiti sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali garanzia di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10contrattuali assunte, ferma restandodovrà prestare, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c103 del X.X.xx n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale a favore del Comune. devono intendersi non La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo quelli che incidono sugli elementi essenziali a completa ed esatta esecuzione delle strutture compromettendo obbligazioni nascenti dal contratto stesso dalla data di pagamento dell’ultima fattura attestante la stabilità regolare esecuzione del servizio. Il Comune ha facoltà di rivalersi su detto deposito cauzionale definitivo per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse, per qualsiasi causa, ridursi, la conservazione dell’immobileditta aggiudicataria è tenuta al reintegro della stessa immediatamente e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio. Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, ma senza giustificato motivo o giusta causa, all’Amministrazione Comunale compete il diritto di incameramento dell’intera cauzione definitiva, salvo il maggior danno da accertarsi anche quelli che riguardano elementi secondari giudizialmente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta l’incameramento della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno cauzione provvisoria da parte della Committente stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di rispettare tutti i termini presupposti di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatelegge per procedere in tal senso.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Cessione Delle Quote E Affidamento Del Servizio Di Trasporto Scolastico
Garanzie. 22.1In deroga a quanto previsto all’art. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti 11 delle CGF (Energia Elettrica), il Cliente è tenuto a perfetta regola d'arteversare un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero a garanzia dei pagamenti della fornitura elettrica pari a 60 €. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito maggiorato degli interessi legali maturati entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, qualora non trattenuto in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultitutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. L'Appaltatore garantisce Il Cliente è inoltre che i materiali tenuto al versamento di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione un deposito cauzionale a garanzia dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte pagamenti della fornitura gas ai sensi di contratto.
22.2quanto previsto all’art. 10 delle CGF (Gas). Il periodo Cliente dichiara di garanzia avrà possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la durata documentazione contrattuale consegnata e di 24 mesi dalla data accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni negli stessi contenuti, incluse le previsioni relative alle somme che il Cliente dovrà versare ad Invent in esecuzione del Contratto a titolo di presa corrispettivi, oneri, costi e garanzie. Per quanto in consegna esso non espressamente previsto, si richiamano gli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile. Data Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle opere ex sopra riportate “CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA CONGIUNTA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER I CLIENTI DOMESTICI DEL MERCATO LIBERO”: art. 19.104 “BONUS E PROMOZIONI” (con riguardo alla facoltà del Fornitore di sospendere l’erogazione degli sconti ivi previsti e di risolvere il contratto). Data Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ferma restandoai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle CGF (Energia Elettrica): Art. 2.3. (facoltà del Fornitore di non dare esecuzione alla fornitura); artt. 2.6, 2.7 e 2.9 (condizioni cui è subordinata l’attivazione della fornitura); art. 2.8 (esonero di responsabilità del Fornitore); art. 3.3. (facoltà di recesso del Fornitore); art. 4 (facoltà del Fornitore di risolvere il Contratto); 5.2. (facoltà del Fornitore di variare unilateralmente le condizioni contrattuali); 5.6. (esonero di responsabilità del Fornitore); artt. 9.2 e 9.3 (facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura e di ridurre la potenza disponibile); artt. 11.2, 11.3 e 11.4 (esonero di responsabilità del Fornitore e limitazione al diritto del Cliente di risolvere il Contratto); 13.2. (esonero di responsabilità del Fornitore); 14.1. (facoltà del Fornitore di cedere il Contratto a terzi). Data Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle CGF (gas): Artt. 2.5 e 2.6 (condizioni cui è subordinata l’attivazione della fornitura); art. 2.7 (esonero di responsabilità del Fornitore - facoltà del Fornitore di non dare esecuzione alla fornitura); art. 3.3 (facoltà di recesso del Fornitore); artt. 4.1, 4.2 e 4.3 (facoltà del Fornitore di risolvere il Contratto e di procedere alla Cessazione Amministrativa del contratto con il Distributore Locale); 4.4 (facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura); 5.2. (facoltà del Fornitore di variare unilateralmente le condizioni contrattuali); 5.6. (esonero di responsabilità del Fornitore); 7.2 (facoltà del Fornitore di risolvere il Contratto); 7.4 (esonero di responsabilità del Fornitore); art. 9.2 (facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura); art. 9.4 (facoltà del Fornitore di interrompere l’alimentazione del punto di riconsegna); art. 9.5. (risoluzione del Contratto); artt. 11.2 e 11.3. (esonero di responsabilità del Fornitore e limitazione al diritto del Cliente di risolvere il Contratto); 14.2. (esonero di responsabilità del Fornitore); 15.1. (facoltà del Fornitore di cedere il Contratto a terzi); 16.3 (deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria). Data Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in ogni caso l'applicazione dell'artgravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. 1669 del c.c., applicabile anche Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654. (*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3nuove attivazioni è subordinata alle attività del distributore locale. Per gravi difetti Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di fare decorrere il contratto dalla data indicata, Invent provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, fax, e-mail, telefono. I diritti spettanti ai Clienti che rivestano la qualifica di Consumatori ai sensi dell’artdel D.Lgs n. 206/2005 sono disciplinati, tra l’altro, dal Capo I del Titolo III della Parte III di detto X.Xxx per quanto applicabile. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobileCorrispet t ivi previst i dall’of f ert a alla dat a del 10 gennaio 2020, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazionivalida f ino alla dat a del 9 aprile 2020 I valori indicat i in t abella, infissicalcolat i alla dat a dell’of f ert a, rivestimentipossono subire variazioni, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il nel periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenutovalidit à dell’of f ert a, a proprie speseseguit o di provvediment i dell’Aut orit à di Regolazione per Energia Ret i e Ambient e. Tali valori sono st at i det erminat i considerando la seguent e r ipart izione percent uale dei consumi nelle diverse f asce orarie: F133%, F2 31%e F3 36% Fa sc e Or a ripararer i e Fascia F1Dalle 8 alle 19 dei giorni f eriali Fasce F2 e F3 Dalle 19 alle 8 dei giorni f eriali e t ut t e le ore del sabat o, modificare edella domenica e dei giorni f est ivi
(A) Offerta (B) Servizio di tutela (C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B (D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) A- B/Bx100
(A) Offerta (B) Servizio di tutela (C) Minore spesa (segno -) o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta maggiore spesa (segno +) A-B (D) Variazione percentuale della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio spesa (con segno + o -) A- B/Bx100
(A) Offerta (B) Servizio di materiale tutela (C) Minore spesa (segno -) o per imperfetta esecuzione, maggiore spesa (segno +) A-B (D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o che comunque non rispondessero ai requisiti -) A- B/Bx100
(A) Offerta (B) Servizio di funzionalità etutela (C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B (D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o -) A- B/Bx100
(A) Offerta (B) Servizio di tutela (C) Minore spesa (segno -) o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte maggiore spesa (segno +) A-B (D) Variazione percentuale della Committente spesa (con segno + o -) A- B/Bx100
(A) Offerta (B) Servizio di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste tutela (C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B (D) Variazione percentuale della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate espesa (con segno + o -) A- B/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.Bx100
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Samples: Condizioni Particolari Di Fornitura Congiunta Di Energia Elettrica E Gas
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti Il fornitore si impegna a perfetta regola d'arte, in garantire: - la piena conformità dello stampo/impianto/macchina/attrezzatura alle specifiche contrattualitecniche concordate con il committente - la realizzazione a regola d’arte ed il rispetto delle norme tecniche applicabili e delle disposizioni di legge vigenti in materia - l’utilizzo di materiali che riducano al minimo, durante tutto il ciclo di vita del prodotto l’impatto ambientale In particolare lo stampo/impianto/macchina/attrezzatura deve rispondere ai requisiti di: - DPR 459/96 (“Direttiva Macchine”), - D. Lgs 81/08 (“Testo unico in materia di salute e che saranno esenti da vizi sicurezza sul lavoro”), - della direttiva 73/23/CEE (“bassa tensione”). Il fornitore deve inoltre stilare e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che far avere al committente un programma per la manutenzione preventiva e predittiva dei macchinari e la lista dei componenti critici con i relativi materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno ricambio necessari. Tale elenco non solleva il fornitore dalla responsabilità di prima qualità, esenti da fornire quanto commissionato conforme alle disposizioni di legge/norme tecniche vigenti in materia. La garanzia della fornitura per vizi e difetti anche occulti(a norma dell’art.1490 del Codice Civile) e per il buon funzionamento (a norma dell’art. 1512 del Codice Civile) relativamente ad attrezzature, macchine ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia impianti avrà la una durata di 24 minimo 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del verbale di accettazione/collaudo o maggiore di 12 (dodici) mesi se previsto dalla legge. La durata della garanzia per stampi, parti di stampi e componenti, espressa in numero di pezzi o di colpi, viene definita in fase d’ordine. Resta inteso che le suddette attrezzature dovranno rispondere alla conformità ed ai requisiti stabiliti dalle norme/direttive comunitarie/leggi vigenti e cogenti in materia di ambiente e sicurezza. il committente si impegna a denunciare vizi e/o difetti, assenza di qualità essenziali o pattuite, malfunzionamenti entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta che può avvenire in qualunque momento, indipendentemente dalla data di presa in consegna ricevimento. Il fornitore, a fronte delle opere ex art. 19.10garanzie sopra indicate, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spesescelta del committente a ritirare e riparare o sostituire lo stampo/impianto/macchina/attrezzatura difettoso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di avviso della difettosità. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a ripararecarico del fornitore. Per quanto applicabile, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice su richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicatocommittente, la Committente potrà fare eseguire garanzia copre anche i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateprodotti venduti e consegnati dal committente ai propri clienti.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Capitolato Generale Di Fornitura
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Xxxxxx con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro 60.000,00 (Sessantamila/00), rilasciata in data 13/09/2021 dalla Sace BT SpA, mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte di Consip e quelli derivanti dal rispetto del patto di integrità, pertanto, resta espressamente inteso che i lavori risponderanno allo scopo la stessa Consip, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. Tale garanzia copre altresì la serietà dell’offerta dell’aggiudicatario nell’ambito della fase di affidamento dei singoli Contratti Esecutivi prevista dal paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico Generale e dagli artt. 6 e 6-bis del presente documento, ivi compresa la fase di rilascio del Piano Operativo. La stessa garanzia verrà, altresì, escussa nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’aggiornamento della documentazione amministrativa di cui sono state previsti all’art. 9 dell’Accordo Quadro. In tal caso la Consip procederà, oltre alla risoluzione dell’Accordo Quadro, anche alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteper tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti Esecutivi.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 13/09/2021 dalla Sace BT SpA avente n. 00424484001 di importo pari ad Euro 7.260.000,00 = (Settemilioniduecentosessantamila/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti. A seguito dell’esaurimento, in conformità alle specifiche contrattualiforza dei contratti esecutivi conclusi, dell’importo massimo del presente Accordo Quadro di cui all’art. 3, comma 2 primo periodo, il Fornitore si impegna a produrre, entro 15 giorni dalla richiesta di Consip Spa, idoneo documento comprovante l’integrazione della cauzione suddetta a garanzia degli ulteriori impegni contrattuali discendenti dai nuovi contratti esecutivi eccedenti il suddetto importo e nel limite di quello indicato all’art. 3, comma 2 terzo periodo. L’estensione della cauzione sarà pari all’1% (uno per cento) dell’importo pari all'incremento del valore suddetto dell’Accordo Quadro, calcolato ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/2016, ripartito tra i Fornitori dell'AQ in quote proporzionali al valore dei contratti esecutivi conclusi da ciascun di essi, sulla base della verifica effettuata da Consip Spa al momento dell'esaurimento del suddetto importo massimo di cui all’art. 3 comma 2 primo periodo, e che saranno esenti da vizi e difettial netto delle quote dell’Accordo quadro già regolarmente eseguite.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche occultiquelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore medesimo, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di propria fornituraintegrità, utilizzati nell'esecuzione l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei lavoricontratti attuativi disposta in danno del Fornitore, saranno il pagamento di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei quanto dovuto dal Fornitore per le loro caratteristiche all'esecuzione inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattocontratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
22.26. Il periodo La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di garanzia avrà la durata stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di 24 emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero, in alternativa, documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge di cui al precedente articolo 11, comma 14, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo Contratto Esecutivo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di presa in consegna ultimazione delle opere ex prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo Contratto Esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 19.10103, ferma restandocommi 1 e 5, in ogni caso l'applicazione dell'artdel Codice). 1669 Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzioneDM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
22.47. Durante Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamenterecupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E’ onere della Committentesingola Amministrazione comunicare alla Consip l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, tutte quelle parti che risultassero difettose nel limite massimo dell’80 per vizio di materiale o per imperfetta esecuzionecento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip, da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, in alternativa, documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della Committente ritenuta di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, legge di cui al precedente paragrafoarticolo 11, tempestivamentecomma 14. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e comunque regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine che gli sarà indicatodi 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip, pena la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate risoluzione dell’Accordo Quadro e/o sostituite dei singoli Contratti Esecutivi.
12. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
13. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip
14. Con la stipula del singolo Contratto Esecutivo e per tutta la durata dello stesso, l’Amministrazione potrebbe richiedere al Fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia si intenderà automaticamente rinnovata di responsabilità civile per lo stesso periodo inizialedanni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dal giorno dell'interventoconforme al modello riportato in appendice al Capitolato Tecnico Generale. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi in Ottica Cloud
Garanzie. 22.19.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a garanzia del puntuale paga- mento delle obbligazioni assunte con il Contratto, il Cliente si impegna, a consegnare alla stessa al momento dell’accettazione della Proposta di Poste o, nel caso di inadempimento nei pagamenti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Poste a mezzo Raccomandata A.R., una garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello di cui all’Alle- gato 6), commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedi- zioni annue previste.
9.2 Detta garanzia, se consegnata contestualmente all’accettazione del Contratto dovrà avere una durata di 18 mesi; se rilasciata succes- sivamente al perfezionamento del Contratto dovrà avere una durata pari a sei mesi successivi alla scadenza del Contratto. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo La garanzia dovrà essere rinnovata per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualiun periodo di 12 mesi, e che saranno esenti da vizi e difetticosì di seguito, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattociascun eventuale rinnovo del Contratto.
22.2. Il periodo 9.3 In caso di escussione totale della garanzia, se prestata, il Cliente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussio- ne, una nuova garanzia avrà la durata identica a quella escussa; in caso di 24 mesi escussio- ne parziale della garanzia, il Cliente dovrà integrarla, fino all’ammonta- re originario, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
9.4 Qualora il valore dei volumi postalizzati dal Cliente, al netto degli importi già corrisposti, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata, Poste si riserva il diritto di chiedere, a mezzo Raccomanda- ta A.R./PEC da inviarsi all’indirizzo del Cliente indicato nella Scheda Cliente, l’integrazione della garanzia originariamente prestata; il Clien- te si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta ricevimento della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini comunica- zione di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà sopra, trasmettendo a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, Poste all’indirizzo indicato nel Scheda cliente la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedocumentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per Il Servizio Crono Economy
Garanzie. 22.19.1 Ove Poste lo ritenesse necessario, a garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il Contratto, il Cliente si impegna a consegnare alla stessa al momento dell’accettazione della Proposta di
9.2 Detta garanzia, se consegnata contestualmente all’accettazione del Contratto dovrà avere una durata di 18 mesi; se rilasciata successivamente al perfezionamento del Contratto dovrà avere una durata pari a sei mesi successivi alla scadenza del Contratto. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo La garanzia dovrà essere rinnovata per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattualiun periodo di 12 mesi, e che saranno esenti da vizi e difetticosì di seguito, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattociascun eventuale rinnovo del Contratto.
22.2. Il periodo 9.3 In caso di escussione totale della garanzia, se prestata, il Cliente si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall’avvenuta escussione, una nuova garanzia avrà la durata identica a quella escussa; in caso di 24 mesi escussione parziale della garanzia, il Cliente dovrà integrarla, fino all’ammontare originario, entro 20 (venti) giorni dall’avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.
9.4 Qualora il valore dei volumi postalizzati dal Cliente, al netto degli importi già corrisposti, risultasse superiore al valore della fideiussione prestata, Poste si riserva il diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R. da inviarsi all’indirizzo del Cliente indicato nella Scheda Cliente, l’integrazione della garanzia originariamente prestata; il Cliente si impegna ad effettuare l’adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta ricevimento della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini comunicazione di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà sopra, trasmettendo a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, Poste all’indirizzo indicato nella Scheda Cliente la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedocumentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce RBC Dexia conferma la volontà di perseguire i propri progetti d’investimento in Italia, per l’importanza che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti gli stessi assumono ai fini del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e saranno eseguiti a perfetta regola d'artedi ampliamento della capacità di offrire servizi, in conformità alle specifiche contrattualiun Mercato come quello italiano in continua evoluzione. In tale contesto RBC Dexia si impegna a non intraprendere nei confronti dei lavoratori appartenenti al ramo di azienda trasferito, entro due anni dalla cessione, azioni di mobilità territoriale oltre i 25 chilometri dall’attuale sede operativa della Società. In caso di tensioni occupazionali direttamente correlate a vendita o cessione d’azienda o di singoli rami d’azienda, appalti delle attività cedute, cessazione di attività, scorporo, perdita del controllo proprietario, crisi aziendali, processi di ridimensionamento/riorganizzazione, trasferimento di attività, recesso unilaterale da parte delle società del Gruppo UBI titolari dal contratto di servizio stipulato con RBC Dexia Investor Service Bank SA - Succursale di Milano, che riguardino la società cessionaria, i dipendenti appartenenti al ramo di azienda trasferito eventualmente risultanti in esubero in esito all’applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale - ivi compreso i1 ricorso agli strumenti di cui al D.M. 158/2000 (“Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle Imprese di Credito”) - a condizione che gli interessati, alla data della richiesta, non abbiano maturato il diritto al trattamento di pensione INPS, ovvero all’accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito di cui al D.M. 158/2000, se attivabile da RBC Dexia e che saranno esenti non siano altrimenti ricollocabili in RBC Dexia entro un raggio dall’attuale sede operativa fissato in 100 chilometri, potranno formulare richiesta scritta successivamente alla conclusione delle procedure sopra indicate, per il ripristino, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro con UBI Banca o con altra società del Gruppo UBI mantenendo la retribuzione individuale annua (RAL), i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate. La suddetta richiesta sarà accolta, nell’ambito della provincia o delle province limitrofe alla sede di lavoro, da vizi e difettiUBI Banca o da altra società del Gruppo nella quale non sia in corso una procedura inerente a tensioni occupazionali, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 massima entro 9 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex artpresentazione della stessa. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'artL’impegno di cui trattasi viene assunto da UBI Xxxxx e avrà scadenza 8 anni dopo la scadenza degli impegni di RBC Dexia stabiliti al secondo capoverso del presente articolo. 1669 Analoga facoltà di richiesta di ripristino del c.c., applicabile rapporto di lavoro secondo i criteri e le modalità di cui ai punti precedenti viene riconosciuta al personale interessato dal trasferimento di ramo d’azienda a RBC Dexia anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli diversa dislocazione geografica della sede di RBC Dexia, attualmente ubicata in Milano, che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo comporti il trasferimento collettivo di lavoratori ad una distanza - tra la stabilità suddetta sede ubicata in Milano e la conservazione dell’immobilenuova sede di lavoro - superiore ad un raggio fissato in 100 km, ma anche quelli a condizione che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad esciò costituisca allontanamento dalla residenza del lavoratore interessato. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il Detto impegno viene assunto da UBI Banca per un periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio 8 anni successivi alla scadenza degli impegni di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 RBC Dexia stabiliti al secondo capoverso del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatepresente articolo.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Protocollo Di Intesa Sindacale
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui Ai casi assicurativi su elencati sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteaggiunti le seguenti prestazioni: 1.Ritiro Patente Opposizione, in conformità alle specifiche contrattualiogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso; 2.Opposizione a sanzioni amministrative Ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La prestazione opera a parziale deroga al paragrafo “Come e con quali condizioni mi assicuro”, lettera l).; 3.Penale doloso Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Xxxx rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. 4.Vertenze contrattuali Controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che saranno esenti da vizi il valore in lite sia superiore a € 500. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi fino ad un mese dopo dalla data di presa sostituzione in consegna delle opere ex artpolizza del veicolo. 19.10La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA. La prestazione opera a parziale deroga al paragrafo “Come e con quali condizioni mi assicuro”, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.clettera g)., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Garanzie. 22.19.1 Il Cessionario, alla sottoscrizione del presente Contratto, consegna a CAAB una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta dell’importo a garanzia del primo pagamento di cui al punto 6.1, nonché della somma di cui al punto 6.2 del presente Contratto.
9.2 Il Cessionario, fermo restando quanto previsto al precedente punto 6.5 contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione, presenta una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta dell’importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) a garanzia dell'adempimento degli obblighi di smaltimento ed allontanamento dal Centro Agroalimentare dell'intero Impianto Fotovoltaico cosi come realizzato, lasciando in perfetto stato le aree interessate.
9.3 In caso di mancata o ritardata esecuzione della rimozione dell'impianto e del completo ripristino dello stato originario delle aree interessate entro il termine di mesi 3 (TRE) decorrenti dalla formale comunicazione in merito all'esercizio di tale opzione, CAAB si riserva di procedere direttamente rivalendosi sulla fideiussione. L'Appaltatore garantisce Tale garanzia dovrà avere durata annuale tacitamente rinnovabile di anno in anno e dovrà essere operativa per tutta la durata della cessione fino all'avvenuta rimozione dell'impianto e al ripristino delle aree oggetto del diritto di superficie, salva diversa comunicazione di CAAB che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteintenda avvalersi della facoltà, in conformità alle specifiche contrattualiaccordo tra le parti, di definire un ulteriore e nuovo accordo che saranno esenti da vizi tenga conto delle tecnologie allora in essere e difettidei prezzi dell'energia elettrica, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere nei limiti delle norme a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattoquel momento vigenti.
22.29.4 In caso di fidejussione assicurativa il Cessionario dovrà produrre tale polizza completa di autentica notarile che attesti i poteri di firma conferiti all'assicuratore ad emettere le polizze. Il periodo Tale garanzia dovrà essere prodotta alla sottoscrizione del Contratto di garanzia avrà Cessione dovrà essere operativa per tutta la durata della cessione. A tal proposito il Cessionario dovrà consegnare annualmente copia della quietanza di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionedetta garanzia.
22.49.5 Dette fidejussioni dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. Durante il periodo di garanzia1957, l'Appaltatore sarà tenutocomma 2, a proprie spesedel codice civile, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamentenonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti di CAAB. In caso di fidejussioni assicurative il Cessionario dovrà produrre tali polizze complete di autentica notarile che risultassero difettose per vizio attesti i poteri di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare firma conferiti all'assicuratore ad emettere le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatepolizze.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Preliminary Contract for the Transfer of Surface Rights
Garanzie. 22.110.1 Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti il Macchinario è prodotto e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, assemblato conformemente alla normativa vigente e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contrattoè idoneo all’uso descritto nella Documentazione consegnata all’atto della Messa in Funzione.
22.210.2 Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. Il periodo di riconosce all’Acquirente unicamente una garanzia avrà per vizi meccanici del Macchinario avente la durata di 24 12 mesi dalla data di presa Messa in consegna delle opere ex art. 19.10Funzione dello stesso, ferma restandopurché lo stesso sia mantenuto e conservato secondo le istruzioni fornite da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x..
10.3 La garanzia consisterà esclusivamente, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.ca scelta di Xxxxx Xxxxxxx X.x.x., applicabile anche nel caso di intervento nella riparazione o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli sostituzione delle parti strutturali e delle altre componenti del Macchinario che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo grave apprezzabile il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionevalore.
22.410.4 Al fine di quanto previsto a punto 10.3, l’Acquirente provvederà a inviare a sua cura e spese il pezzo ritenuto difettoso a Xxxxx Xxxxxxx X.x.x., che provvederà a controllarlo. Durante Qualora Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. riscontri l’esistenza del vizio, provvederà a sua cura e spese a inviare all’Acquirente il periodo pezzo sostitutivo.
10.5 Soltanto in casi urgenti di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, messa a proprie spese, a riparare, modificare rischio della sicurezza di esercizio e/o sostituirea tutela contro danni di entità sproporzionata, tempestivamentedei quali va data immediata comunicazione a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a., l’Acquirente ha la facoltà di eliminare il vizio in proprio ovvero di farlo eliminare da terzi e di pretendere da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. il rimborso delle spese sostenute a questo scopo.
10.6 Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. non risponde di alcuna conseguenza dannosa derivante dall’effettuazione di riparazioni sul Macchinario senza il suo preventivo consenso eseguite dall’Acquirente o da un soggetto terzo.
10.7 La garanzia non si estende, a semplice richiesta scritta della Committentetitolo esemplificativo e non esaustivo: alle parti soggette a normale usura; ai danni causati da errata o carente manutenzione, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio da errato posizionamento, da errate manovre del personale dell’Acquirente, dall’uso di materiale materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o per imperfetta esecuzionetrascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi; ai danni o che comunque deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell’uso dei beni in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione o da eccessiva umidità dell’aria di alimentazione o da ogni altra causa non rispondessero ai requisiti direttamente imputabile a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a.
10.8 La Garanzia perde ogni efficacia quando sul Macchinario vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti da Xxxxx Xxxxxxx S.p.a., quando siano apportate modifiche senza il previo consenso scritto di funzionalità e/o Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. e quando la Messa in Funzione sia effettuata in assenza di un tecnico appositamente individuato da Xxxxx Xxxxxxx X.x.x..
10.9 Sono esclusi dalla presente garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che tutti gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei ulteriori danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatemancata o ridotta produzione nonché quelli indiretti e consequenziali o derivanti dalla risoluzione del Contratto.
22.610.10 La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio comunicata in forma scritta dall’Acquirente a Xxxxx Xxxxxxx S.p.a. Per le parti riparateentro 8 giorni dal momento della scoperta nonché all’espressa richiesta di intervento in garanzia.
10.11 L’Acquirente è consapevole e con la sottoscrizione del presente documento dichiara di essere stato debitamente informato circa la presenza, modificate e/o sostituite la nel Macchinario, di elementi deperibili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, feltro, ecc.) i quali rendono necessario procedere alla Messa in Funzione del Macchinario stesso entro e non oltre un anno dalla Consegna. Xxxxx Xxxxxxx X.x.x. non fornisce pertanto alcuna garanzia sul Macchinario qualora non si intenderà automaticamente rinnovata provveda, per lo stesso periodo inizialecolpa dell’Acquirente, dal giorno dell'interventoalla sua Messa in Funzione nel termine qui indicato.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per A garanzia dell’esatto adempimento alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario ha costituito una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale (Euro 20.250,00) mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 1581233 rilasciata in data 13.01.2020 da Elba Assicurazioni S.p.a., contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arteall’articolo 1957, in conformità alle specifiche contrattualicomma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere quindi l’impegno del fideiussore a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà versare la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamentesomma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta della Committentedello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
2. La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l’intero periodo di affidamento, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che e comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno sino alla presa in consegna da parte del nuovo Concessionario degli impianti e delle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio.
3. Il Concedente potrà avvalersi della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, garanzia di cui al precedente paragrafocomma 1, tempestivamenteescutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e comunque entro il termine che gli sarà indicatonon esaustivo, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terziin caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, addebitando all'Appaltatore le relative spesedi applicazione di penali, fatto salvo il diritto della stessa al di anticipazione sul risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti nel caso di esecuzione d’ufficio di opere di competenza del Concessionario nonché a rimborso degli oneri che il Concedente dovesse sostenere per colpa del Concessionario. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Concedente, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltaterelativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.
22.64. Per le parti riparateIl Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente efficacia fino ad un massimale di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata rilasciata da Generali Italia S.p.a. il 31.03.2018 con validità fino al 31.03.2020 e successiva appendice dichiarativa n. 3, rilasciata in data 22.01.2020, per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventoi danni causati a terzi nell’erogazione del Servizio.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Gestione Luce Votiva
Garanzie. 22.1□Ai sensi e per gli effetti dell’art. L'Appaltatore garantisce 93 del D.lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire una garanzia provvisoria per un importo di € 2.054,83 (Euro duemilacinquantaquattro/83 centesimi) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993) e secondo le modalità indicate all’art. 4.10 del disciplinare di gara. □A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare alla Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria definitiva, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016. □Polizza car dell’esecutore: ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore esecutore dei lavori pubblici è obbligato a costituire almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, di una polizza assicurativa (polizza CAR “Contractors All Risk”) che tenga indenne questa stazione appaltante da tutti i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arterischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in conformità alle specifiche contrattualiazioni di terzi o cause di forza maggiore, e che saranno esenti da vizi e difetti, preveda anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali una garanzia di propria fornitura, utilizzati responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, saranno con validità sino alla data di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre emissione del certificato di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi collaudo provvisorio o del certificato di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex artultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato redatto dal Direttore dei Lavori. 19.10La polizza deve essere redatta e stipulata conformemente a quanto stabilito dal D.M. 12/03/2004, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'artn. 123 - schema tipo 2.3. 1669 e deve prevedere i massimali indicati all’art. 4.10 del c.c., applicabile anche nel caso disciplinare di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3gara. Per gravi difetti ai Ai sensi dell’art. 1669 c.c103, comma 7, del D.lgs. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile50/2016, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionel’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Bando Di Gara
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore 12.1 CEDAT85 garantisce unicamente:
a. che i lavori risponderanno allo scopo per cui Prodotti sono state previsti e saranno eseguiti stati accuratamente controllati secondo le norme di Qualità CEDAT85 e, ove previsto da queste ultime, sottoposti a perfetta regola d'arte, test standard prima della spedizione;
b. che i Prodotti opereranno regolarmente in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei alla relativa Documentazione per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il tutta la durata del periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi un anno decorrente dalla data consegna.
12.2 La suddetta garanzia non copre:
a. eventuali avarie/danni durante il trasporto;
b. danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell'impianto elettrico, idrico, di presa alimentazione, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura;
c. danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso o riparazioni non autorizzate;
d. avarie e malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del prodotto;
e. guarnizioni di gomma, parti in consegna vetro o plastica e tutti gli eventuali accessori;
f. installazione e regolazione delle opere ex art. 19.10apparecchiature;
g. consulenze d'impianto, ferma restandoveri fiche di comodo e manutenzione;
h. normale deperimento per uso del Prodotto;
i. danni e malfunzionamenti conseguenti ad un uso improprio e scorretto del Prodotto, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare difformità e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare in contrasto con le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateindicazioni d'uso riportate nella Documentazione.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la 12.3 La garanzia sui prodotti CEDAT85 si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventointende franco centri di assistenza autorizzati CEDAT85.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte9.1 Prima della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una Cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo complessivo dei lotti offerti o nella diversa percentuale dovuta in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare applicazione dell’articolo 103 e/o sostituiredell’articolo 93, tempestivamentecomma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione deve essere costituita, a scelta dell'operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni (15), a semplice richiesta scritta della Committentestazione appaltante e pari alla durata dell’intero contratto. § 9.2 La Cauzione di cui al paragrafo che precede è posta a garanzia di qualsiasi obbligazione dell’Aggiudicatario. La Cauzione sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016. § 9.3 Per la durata della fornitura l’Aggiudicatario dovrà approvvigionare a proprie spese e cura tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l’esecuzione della fornitura e garantirne la conformità tecnica, la qualità, la sicurezza, la conservazione e la manutenzione con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del suo uso consigliano. § 9.4 L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento della fornitura e si impegna a promuovere tutte quelle parti che risultassero difettose le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell’attività oggetto di gara. Egli assume a proprio carico i danni derivanti alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni della fornitura per vizio qualsiasi causa. § 9.5 L’Aggiudicatario, salva la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di materiale o tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti i casi di funzionalità infortuni e di danni arrecati alla Fondazione e/o garanzia previsti senza a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. In particolare, l'appaltatore risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che vi possono derivare dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia obbligo alcuno chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso l’appaltatore solleva e tiene indenne la Fondazione da parte ogni pretesa di terzi. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della Committente copertura assicurativa) con una società di rispettare primaria e riconosciuta importanza,
1) un’idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i termini rischi da responsabilità civile- professionale - prestatori di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà lavoro (RCT/O) per danni a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate persone e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata beni della Fondazione e/o di Terzi occorsi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali e derivanti dall’attività svolta dalla ditta aggiudicataria, al suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dagli eventuali sub affidatari, ove ammessi, e dal relativo personale, con un massimale per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventosinistro pari a € 5.000.000.
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Samples: Disciplinare D’oneri (Contratto)
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti La cauzione definitiva pari ad € ( / ) si intende pre- stata dalla Società a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali garanzia dell'esatto adempimento di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi as- sunte con il presente contratto ed a garanzia dei crediti della AGEA derivanti dalla applicazione delle penali e dalla riduzione dei corrispettivi di contrattocui al succes- sivo articolo 16 ovvero in presenza della fattispecie di cui al punto 4 del succes- sivo articolo 20. La cauzione potrà essere progressivamente svincolata, su richie- sta della Società, fino ad un massimo del 75% dell'importo garantito, secondo quanto previsto dall'art. 113, terzo comma, del D. Lgs. N. 163/2006.
22.22. Il periodo Lo svincolo della cauzione, per stati di avanzamento eventualmente richiesti se- condo quanto stabilito al comma 1, verrà effettuato, su richiesta della Società, al momento in cui le relative obbligazioni contrattuali saranno adempiute e salvo deduzione dei crediti eventualmente maturati dalla AGEA verso la Società me- desima.
3. Qualora l'ammontare della garanzia avrà la durata dovesse ridursi per effetto di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10quanto previsto al comma 1, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 ad eccezione del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3svincolo di cui all’art 113, comma 3, del D. Lgs. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo 163/2006, la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera cauzione stessa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazionedieci) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno giorni lavorativi da quello del ricevimento da parte della Committente Società della re- lativa comunicazione della AGEA. In caso di rispettare i termini mancato reintegro nel termine sud- detto, il contratto si intenderà risolto di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committentediritto e la AGEA potrà far eseguire, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicatoin tutto o in parte, la Committente potrà fare eseguire i lavori fornitura a terziterzi in danno della Società, addebitando all'Appaltatore le relative speseincamerare la residua parte della cauzione prestata, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedi tutti i danni comunque subiti.
22.64. Per le parti riparateLa Società è, modificate e/altresì, tenuta ad informare tempestivamente l’AGEA nell’ipotesi in cui il soggetto che ha rilasciato la cauzione fosse sottoposto ad una procedura concorsuale e nel caso in cui il contratto stipulato con detto soggetto dovesse es- sere risolto o sostituite dichiarato nullo. In tale ultima ipotesi, la Società sarà tenuta a costi- tuire una nuova garanzia per l’importo originario, o quello residuo in caso di par- ziale svincolo della originaria cauzione, nel termine di 7 (sette) giorni dalla co- municazione scritta della AGEA, decorsi inutilmente i quali quest’ultima si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventori- serva di risolvere di diritto il contratto.
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Samples: Contract
Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti La cauzione definitiva pari ad € ( / ) si intende pre- stata dalla Società a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali garanzia dell'esatto adempimento di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi as- sunte con il presente contratto dell’eventuale perimento o danneggiamento dei beni del Sistema Telaer, nonché a garanzia dei crediti della AGEA derivanti dal- la applicazione delle penali e dalla riduzione dei corrispettivi di contrattocui al successivo articolo 16 ovvero in presenza della fattispecie di cui al punto 4 del successivo articolo 20. La cauzione potrà essere progressivamente svincolata, su richiesta della Società, fino ad un massimo del 75% dell'importo garantito, secondo quan- to previsto dall'art. 113, terzo comma, del D. Lgs. N. 163/2006.
22.22. Il periodo Lo svincolo della cauzione, per stati di avanzamento eventualmente richiesti se- condo quanto stabilito al comma 1, verrà effettuato, su richiesta della Società, al momento in cui le relative obbligazioni contrattuali saranno adempiute e salvo deduzione dei crediti eventualmente maturati dalla AGEA verso la Società me- desima.
3. Qualora l'ammontare della garanzia avrà la durata dovesse ridursi per effetto di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10quanto previsto al comma 1, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 ad eccezione del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3svincolo di cui all’art 113, comma 3, del D. Lgs. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo 163/2006, la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera cauzione stessa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazionedieci) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno giorni lavorativi da quello del ricevimento da parte della Committente Società della re- lativa comunicazione della AGEA. In caso di rispettare i termini mancato reintegro nel termine sud- detto, il contratto si intenderà risolto di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committentediritto e la AGEA potrà far eseguire, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicatoin tutto o in parte, la Committente potrà fare eseguire i lavori fornitura a terziterzi in danno della Società, addebitando all'Appaltatore le relative speseincamerare la residua parte della cauzione prestata, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatedi tutti i danni comunque subiti.
22.64. Per le parti riparateLa Società è, modificate e/altresì, tenuta ad informare tempestivamente l’AGEA nell’ipotesi in cui il soggetto che ha rilasciato la cauzione fosse sottoposto ad una procedura concorsuale e nel caso in cui il contratto stipulato con detto soggetto dovesse es- sere risolto o sostituite dichiarato nullo. In tale ultima ipotesi, la Società sarà tenuta a costi- tuire una nuova garanzia per l’importo originario, o quello residuo in caso di par- ziale svincolo della originaria cauzione, nel termine di 7 (sette) giorni dalla co- municazione scritta della AGEA, decorsi inutilmente i quali quest’ultima si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'interventori- serva di risolvere di diritto il contratto.
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Samples: Contract
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo La società EUROS a garanzia della perfetta esecuzione delle dotazioni territoriali, costituirà a favore del Comune di Ferrara, prima del rilascio del permesso di costruire per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'artele opere inerenti le dotazioni territoriali, una fidejussione (bancaria o assicurativa e, in conformità alle specifiche contrattualiquest’ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo pari al 70% del costo presunto delle opere medesime, da desumersi dal computo metrico allegato al relativo progetto definitivo e vistato dagli Enti. Resta inteso che saranno esenti in caso di inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente atto e nel relativo permesso di costruire il Comune ha facoltà di escutere la garanzia di cui al presente articolo, attingendo da vizi tale somma anche le spese di progettazione, direzione lavori e difetticollaudo delle stesse e degli altri oneri accessori, anche occultinecessarie per l’esecuzione delle opere stesse, in via sostitutiva. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornituraLa fidejussione o polizza fideiussoria dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 1944, comma 2°, del c.c., applicabile anche nel caso Codice Civile e con l'obbligo di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo versare la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva. In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti. La fidejussione potrà essere, previo collaudo delle parti eseguite ed espresso consenso del Comune, ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione, tenendo conto dell'importo preventivato complessivo di realizzazione delle suddette opere e non di quello ridotto ai fini della Committentegaranzia, tutte quelle parti che risultassero difettose sempre subordinatamente al costo effettivo delle opere di urbanizzazione residue valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali. Il soggetto attuatore si obbliga ad integrare su semplice richiesta del Comune, il valore della fidejussione rispetto alle entità iniziali per vizio di materiale mutamento dei costi o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti utilizzo di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente fidejussione a seguito di rispettare i termini inadempienza. Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente convenzione e nel relativo permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, il Comune avrà il diritto di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto definitivo ed avrà il diritto di richiedere al fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui all'artsopra, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori. 1495 del C. C.
22.5A tal fine e sin da ora, il soggetto attuatore autorizza il Comune di Ferrara o l'impresa appaltatrice dei lavori ad immettersi nelle aree utili per l'esecuzione di tali opere. Se l'Appaltatore non provvederà II fideiussore sarà obbligato a soddisfare le richieste della Committentel'obbligazione, di cui effettuando il pagamento al precedente paragrafo, tempestivamente, Comune a semplice richiesta dello stesso e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere appaltatenel tempo in cui tale esecuzione dovesse avvenire. Qualora l'intervento surrogatorio del Comune dovesse essere di importo superiore alla somma garantita, il soggetto attuatore si impegna al pagamento dell'eventuale differenza a richiesta del Comune.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Garanzie. 22.11. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo L'offerta in sede di gara per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'artela partecipazione alla gara d’appalto deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo presunto previsto nel bando di gara quale valore complessivo dell’appalto; la cauzione provvisoria deve essere costituita da polizza assicurativa o fideiussione bancaria o altra forma indicata nel bando di gara, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occultinel rispetto degli schemi tipo approvati con DM 123/2004. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto.
2. A garanzia di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi quali oggetto dell'appalto e indicate nel presente capitolato, l’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire una cauzione pari al 10% del corrispettivo di contrattoappalto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nel rispetto degli schemi tipo approvati con DM 123/2004. Si precisa che: - in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; - in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.33. Per gravi difetti le sole imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero della dichiarazione della presenza d’elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema, le cauzioni sopra richiamate, purché corredate da tale documentazione, sono ridotte del 50%, ai sensi dell’art. 1669 c.c113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i;
4. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le cauzioni sono presentate, in forza di mandato irrevocabile, dall'Impresa capogruppo, in nome e la conservazione dell’immobileper conto di tutti i concorrenti, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzionecon responsabilità solidale.
22.45. Durante il periodo di garanziaL'appaltatore è obbligato a reintegrare, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicatoassegnato dal comune, ovvero in difetto di questo, entro trenta giorni dalla richiesta del comune, la Committente potrà fare eseguire i lavori cauzione di cui lo stesso abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatevalere sui ratei di corrispettivo da corrispondere all'appaltatore.
22.66. Per le parti riparateAlla scadenza dell'appalto lo svincolo della cauzione viene autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio cimiteriale, modificate e/subordinatamente alla avvenuta liquidazione finale della contabilità e alla accettazione della medesima da parte dell'appaltatore, nonché alla definizione di ogni eventuale controversia o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo inizialependenza, dal giorno dell'interventoda attuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell’appalto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzie. 22.1Le porzioni di immobili, al termine della concessione, torneranno, senza oneri per il Comune, nella piena e completa disponibilità dello stesso e dovranno essere riconsegnate in uno stato tale da poter essere riutilizzate senza bisogno di intervento alcuno di ripristino. L'Appaltatore garantisce che In caso di restituzione in uno stato diverso da quello in cui furono consegnate (libere ed utilizzabili) i lavori risponderanno allo scopo di ripristino dovranno essere eseguiti dal concessionario ovvero dal Comune di Ferrara con spese a carico del concessionario. Della riconsegna delle porzioni di immobili alla scadenza del contratto dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio. A garanzia degli impegni assunti e dell’adempimento di tutti gli obblighi stabiliti nel presente avviso e nella successiva concessione, il concessionario dovrà costituire, prima del contratto di concessione, a favore del Comune di Ferrara, garanzia per cui sono state previsti e saranno eseguiti un importo pari a perfetta regola d'arte2.000,00 euro (deposito in contanti c/o il tesoriere comunale o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti rilasciata da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali impresa di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte assicurazione debitamente autorizzata ai sensi del DPR 13 febbraio 1959, n. 449 e della Legge 10 giugno 1982, n. 348); Tale garanzia ha la validità di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi 4 anni a decorrere dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restandosottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e viene costituita, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3fideiussione, sulla base di uno schema redatto dagli Uffici del Comune. Per gravi difetti ai sensi dell’artA garanzia della salvaguardia delle porzioni di immobili concesse, del valore corrispondente a € 500.000,00 (per ogni edificio), il concessionario dovrà stipulare a favore del Comune la polizza assicurativa RCT inerente i beni in concessione. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli Tale polizza dovrà essere preventivamente concordata con il Comune e comunque dovrà contenere la clausola che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo consenta al Comune stesso di ottenere la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività somma eventualmente dovuta a titolo di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo risarcimento a seguito di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della Committentepreventiva escussione del debitore principale, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio con la rinuncia all’eccezione di materiale o per imperfetta esecuzionecui all’articolo 1945, o che comunque non rispondessero ai requisiti II° comma del Codice Civile. Tali garanzie potranno essere svincolate solo a seguito di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno espressa comunicazione liberatoria da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltateComune.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Concessione Di Immobili Comunali
Garanzie. 22.1A garanzia della partecipazione alla gara d'appalto viene richiesta una cauzione (provvisoria) di importo pari al 2% del valore di stima servizio come indicato nel bando di gara; detta cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione dell'appalto a tutti i partecipanti non aggiudicatari e all'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto d'appalto con l’Amministrazione Comunale. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo A garanzia degli obblighi assunti con la gestione del servizio verrà chiesta all'Appaltatore una cauzione (definitiva) di importo pari al 10% del rispettivo valore contrattuale – al netto dell'I.V.A. – da mantenersi valida per cui sono state previsti e saranno eseguiti tutto il periodo di vigenza dell'appalto, secondo le indicazioni dell'art. 33 comma 7 del D.Lgs n. 50/2006, riducibile in presenza di certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. La cauzione definitiva sta a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali garanzia dell'adempimento di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché della tacitazione di contratto.
22.2crediti esposti da terzi verso la ditta appaltatrice in relazione al servizio connesso con l'appalto. E' fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Il periodo di garanzia avrà Comune può richiedere alla Ditta la durata di 24 mesi dalla data di presa reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, tutto od in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel parte; in caso di intervento inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei da corrispondere all'Appaltatore. In caso di mancata osservanza dei contratti di lavoro, accertata dall’Amministrazione Comunale o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobilesegnalata dall’Ispettorato del Lavoro, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (l’Amministrazione Comunale procederà ad es. impermeabilizzazionieffettuare una ritenuta del 20% sui pagamenti mensili, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, destinando le somme accantonate a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini degli obblighi di cui all'art. 1495 sopra; il versamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del C. C.
22.5. Se Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa opporre eccezione all’Amministrazione Comunale né avrà titolo al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo All’atto della presentazione dell’offerta, a garanzia della serietà della stessa e delle obbligazioni eventualmente assunte a seguito dell’offerta presentata, deve essere allegato, pena l’esclusione dalla presente procedura, un assegno circolare non trasferibile intestato a Ferrovie dello Stato Italiane SpA pari al 10% (dieci per cui sono state previsti e saranno eseguiti cento) del prezzo base, a perfetta regola d'artetitolo di deposito cauzionale infruttifero o, in conformità alle specifiche contrattualialternativa allegare il documento originale comprovante l’avvenuta stipula di apposita fideiussione bancaria (per la quale dovrà essere utilizzato lo schema di contratto di fideiussione allegato sub B), irrevocabile ed a prima richiesta, intestata a Ferrovie dello Stato Italiane SpA contenente la rinuncia da parte dell’Istituto fideiubente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile. La fideiussione deve essere rilasciata da primario istituto di credito ovvero compagnia di assicurazioni e valida fino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. All’interno della fideiussione deve altresì risultare esplicitamente che saranno esenti da vizi e difettiil fideiussore solleva Ferrovie dello Stato Italiane SpA dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’art. 0000 x.x., x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx citato art. 1957 c.c., anche occultinel caso in cui Ferrovie dello Stato Italiane SpA non abbia proposto istanza contro l’offerente o non l’abbia coltivata. L'Appaltatore garantisce inoltre La garanzia prestata sarà restituita ai concorrenti che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi non risulteranno miglior offerenti entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10comunicazione al miglior offerente e comunque non oltre la validità dell’offerta stessa (180 giorni), ferma restandomentre al concorrente risultato il miglior offerente sarà restituita all’atto della stipula del contratto di compravendita, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c.se costituita mediante fideiussione, applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenutoovvero imputata, a proprie spesetitolo di “acconto prezzo” sul corrispettivo di vendita, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatese costituita mediante assegno circolare.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Samples: Real Estate Sale Agreement
Garanzie. 22.110.1 È garantita all’Acquirente la Conformità dei beni al Contratto entro il termine biennale (2 anni) dalla loro consegna. L'Appaltatore garantisce Salvo prova contraria, eventuali difetti di conformità che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 si manifestino entro 6 mesi (sei mesi) dalla data di presa consegna del bene, si presumono già esistenti in consegna delle opere ex art. 19.10tale data, ferma restandoa meno che ciò sia incompatibile con la natura del bene o con il difetto di conformità in questione.
10.2 In assenza di Conformità dei beni al Contratto, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 l’Acquirente potrà chiedere, alternativamente e senza spese, la riparazione o la sostituzione del c.c.bene acquistato, applicabile anche nel caso di intervento ovvero, una riduzione del prezzo, o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti la risoluzione del Contratto, a meno che la richiesta non sia oggettivamente impossibile da soddisfare, o risulti eccessivamente onerosa per il Fornitore ai sensi dell’art. 1669 c.c130, comma 4, Codice del consumo. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo Qualora la stabilità riparazione e la conservazione dell’immobilesostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, ma anche quelli che riguardano elementi secondari o il Fornitore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro i termini convenuti o, infine, la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti all’Acquirente, questi potrà chiedere, a sua scelta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto.
10.3 L’Acquirente decade da ogni diritto connesso alla Conformità dei beni al Contratto qualora non denunci il difetto di conformità lamentato al Fornitore entro 2 mesi (due mesi) dalla data della sua scoperta. Non richiesta se il Fornitore abbia espressamente riconosciuto il difetto, o lo abbia coscientemente occultato, la denuncia dovrà specificare la non conformità riscontrata, nonché almeno una fotografia del bene in oggetto, il tutto accompagnato da ricevuta fiscale del Fornitore comprovante l’avvenuto acquisto.
10.4 L’Acquirente dovrà far pervenire la denuncia, e accessori dell’opera (ad esle relative richieste, mediante Raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Associazione Florovivaisti Bresciani, via X. Xxxxxxxx n.3 – Brescia. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento Ricevuta la denuncia/richiesta e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività relativa documentazione, il Fornitore valuterà la non conformità denunciata dall’Acquirente e, dopo avere effettuato i preliminari accertamenti del caso, autorizzerà, o meno, la restituzione del bene fornendo all’Acquirente un “Codice reso”, spedito via e-mail all’indirizzo fornito in fase di riparazionetrasmissione dell’ordine. L’autorizzazione a restituire il bene non costituisce comunque riconoscimento della non conformità, rinnovamento o sostituzionela cui esistenza sarà appurata solo successivamente alla restituzione del bene. Il bene stesso - di cui il Fornitore abbia autorizzato la restituzione - dovrà essere reso all’indirizzo espressamente indicato, unitamente a copia dell’autorizzazione alla restituzione recante il “Codice reso” e nel pieno rispetto delle precauzioni di cui all’Art. 10.3.
22.410.5 Qualora il Fornitore sia tenuto a rimborsare, in tutto o in parte, all’Acquirente il prezzo pagato, il rimborso verrà effettuato, ove possibile, mediante il medesimo mezzo di pagamento utilizzato dall’Acquirente all’atto di acquisto del bene, o, in alternativa, mediante bonifico bancario. Durante Sarà onere dell’Acquirente comunicare al Fornitore, già in sede di denuncia/richiesta, gli estremi bancari per effettuare il periodo bonifico a suo favore e per far sì che il Fornitore sia messo nella condizione di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, poter restituire la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltatesomma dovuta.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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