Common use of Garanzie Clause in Contracts

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito

Appears in 3 contracts

Samples: www.provincia.re.it, www.provincia.re.it, www.provincia.re.it

Garanzie. Nell’ambito Al momento della procedura sottoscrizione della Proposta, esclusivamente qualora lo ritenga necessario ai fini della tutela del rischio del credito, All3 potrà richiedere un importo pari al presumibile valore economico dell’utilizzo del Servizio da parte del Cliente nel periodo di gara che sarà gestita SUA verrà richiestariferimento della fattura, a corredo dell’offertatitolo di anticipo sulle chiamate e/o a garanzia per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente. In caso di irregolarità e/o ritardo nei pagamenti e/o superamento del limite massimo consentito per l’effettuazione delle chiamate All3 avrà diritto di richiedere al Cliente un adeguamento dell’importo così versato e/o la prestazione di idonei mezzi di garanzia e/o di limitare l’utilizzo del Servizio e/o richiedere modalità di pagamento specifiche. All’atto della risoluzione o cessazione del Contratto per qualunque motivo, ed a seguito del completo versamento da parte del Cliente delle somme dovute a All3, ivi compre se quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale, All3 provvederà a restituire al Cliente le somme versate a titolo di anticipo sulle chiamate entro 90 (novanta) giorni. In luogo dell’anticipo sulle chiamate, All3 potrà richiedere la garanzia fidejussoria provvisoria pari prestazione di idonei mezzi di garanzia. Firma per presa visione Cliente, o comunque acquisiti in sede di esecuzione del Servizio. Il titolare del trattamento è All3 S.r.l. nella persona del legale rappresentante. L’elenco dei responsabili al 2%trattamento dei dati personali e dei terzi destinatari di comunicazioni è disponibile presso gli uffici di All3 S.r.l. I dati personali dell'utente vengono utilizzati da All3 nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia. Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, secondo quanto previsto dall’artregistrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. 93 I dati personali richiesti sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi. Il conferimento dei dati obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi indicati. L'eventuale rifiuto dell'Utente a fornire tali dati o l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà l'impossibilità di usufruire del CodiceServizio. Gli altri dati raccolti servono ad aiutare All3 ad offrire un servizio sempre migliore. Rispetto ad essi, con il Cliente è libero di fornirli o meno. In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: fornire i servizi previsti; verificare la qualità dei servizi offerti; provvedere a tutti gli eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa adempimenti contabili e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data fiscali; soddisfare indagini interne di presentazione dell’offertamercato e statistiche, marketing e preferenze sui prodotti; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione risalire ad autori di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto eventuali illeciti solo in caso di aggiudicazionespecifiche richieste e per conto delle autorità competenti. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovràQualora il Cliente abbia prestato apposito consenso: fornire le informazioni e/o offerte su prodotti, all’atto della stipulaservizi o iniziative offerti o promossi da All3 o società affiliate, produrre una garanzia definitiva così come da partners commerciali, senza che ci determini la cessione dei dati personali a soggetti terzi. Il trattamento dei dati del Cliente per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge presso All3 S.r.l. e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’artla sua diretta supervisione e responsabilità. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione Il Cliente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all’artall'art. 19577, comma D. Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1°capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) 2° capoverso), del Codice Civilerivolgendosi a All3 S.r.l., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorniXxxxxx Xx Xxxxxx, a semplice richiesta della stazione appaltante0/00 X - 00000 Xxxxxx. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Art. 7 (Diritto di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente accesso ai dati personali ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoaltri diritti)

Appears in 1 contract

Samples: www.all3.biz

Garanzie. Nell’ambito della procedura L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l’esecuzione del Servizio di gara che sarà gestita SUA verrà richiestatrattasi. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a corredo dell’offertasollevare e tenere indenne l’Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. In caso di Rti/consorzi ordinari di concorrenti la garanzia fidejussoria provvisoria polizza dovrà essere intestata alla Società capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte del Rti/consorzio ordinario. In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria. Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall’esecuzione del contratto e dopo che la ditta aggiudicataria avrà comprovato l’assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assicurativi. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 5% del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di un fidejussorequalità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, anche diverso da quello che l’ha rilasciato ovvero la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso dichiarazione della presenza di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma elementi significativi e tra loro correlati di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstetale sistema. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina garanzia, da parte dell’aggiudicatario, equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la decadenza dall’aggiudicazione revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte dell’Ente Parco, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue successivamente in graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data scadenza del contratto. In caso di emissione risoluzione del certificato contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di regolare esecuzione sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del serviziomaggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. L’aggiudicatario si obbliga, ma è progressivamente altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento: − una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e atti di vandalismo, ecc… il cui massimale dovrà essere pari al valore di € 500.000,00; − una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, valida per tutta la durata della concessione ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante avente massimale proporzionato ai rischi derivanti di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito€ 1.000.000,00, senza franchigia.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzie. Nell’ambito A garanzia del corretto svolgimento delle attività previste in concessione, il concessionario esibisce adeguata garanzia per un importo pari ad € 25.000,00 la cui scadenza è successiva a due anni dal termine della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offertaconcessione, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%può avere forma di cauzione o fideiussione assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 93 l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del Codice, con le eventuali riduzioni previsteramo cauzioni. La garanzia provvisoriaprevede espressamente le seguenti condizioni: - deve essere rilasciata − Pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data parte di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia quest’ultima, − Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 19571944 CC., comma 2− Che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita, del Codice Civile− Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC.. La garanzia fideiussoria garantirà anche per gli inadempimenti a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, nonché l’operatività in tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della garanzia entro 15 giorni, a semplice relativa richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previsteeffettuata dall’Amministrazione . La mancata costituzione della garanzia definitiva determina potrà determinare la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione revoca della cauzione provvisoriaconcessione, ferma restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoconcessione .

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.bologna.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta puntuale perfetta e completa esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovràa regola d’arte delle opere a scomputo, all’atto della stipulache il Soggetto attuatore con la presente si è obbligato a realizzare, produrre una lo stesso si impegna ed obbliga a consegnare al Comune, contestualmente al rilascio del permesso, idonea garanzia definitiva sotto forma cauzionale prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicurativa autorizzato nel ramo cauzioni, per un ammontare corrispondente al maggior importo tra il valore delle opere da realizzare e il valore degli oneri tabellari. Detta garanzia potrà essere ridotta, in corso d’opera, proporzionalmente allo stato di cauzione o fidejussione pari avanzamento dei relativi lavori, secondo modalità da concordarsi con il Comune e sarà svincolata nel limite del 90% del costo delle opere cui si riferisce e per quote di volta in volta non inferiori al 30% del costo delle opere stesse; lo svincolo avverrà su apposita istanza con lettera raccomandata e sempre che il Comune accertil’avvenuta esecuzione delle opere, in misura corrispondente all’importo di cui si richiede lo svincolo. Il restante 10% dell’importo contrattualesarà trattenuto a garanzia, secondo quanto previsto dall’artsino a collaudo finale favorevole e stipula dell’atto costitutivo del vincolo di uso pubblico di cui sopra. 93 Il soggetto attuatore contestualmente al rilascio del Codicepermesso dovrà munirsi di idonea polizza assicurativa per un valore pari a cinque volte il costo di costruzione dell’autorimessa e precisamente pari a euro ( ), a garanzia di eventuali danni arrecati, nel corso dei lavori in oggetto, ai fabbricati confinanti e/o limitrofi, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione durata di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, detta polizza sino a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo due anni successivi alla data del fine lavori. Comunque sarà a totale carico del soggetto attuatore la responsabilità sulle esecuzioni dei lavori, restando il Comune completamente manlevato da responsabilità di emissione del certificato qualsiasi genere nei confronti di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoterzi.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Urbanistica Repubblica Italiana

Garanzie. Nell’ambito della procedura A titolo di gara che sarà gestita SUA garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto verrà richiesta idonea garanzia fidejussoria bancaria incondizionata ed irrevocabile con la clausola “a prima richiesta” per un importo pari ad un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio di trasporto, a corredo dell’offerta, salvo diverse disposizioni dell’ARERA. Sarà cura di SET Distribuzione fornire testo fac-simile da utilizzare come modello per la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%bancaria. In alternativa alla fidejussione, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento all’atto della stipula del contrattocontratto con SET Distribuzione, agli altri offerenti il venditore dovrà versare un deposito cauzionale di importo pari alla stima del corrispettivo complessivo dovuto per lo stesso periodo di cui al punto precedente. SET si riserva, comunque, di richiedere una garanzia di importo minimo pari a € 1000,00, qualora il calcolo del medesimo risulti inferiore alla soglia rappresentata dall’importo minimo. Tale garanzia, in qualsiasi forma venga prodotta, dovrà essere presentata entro 30 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta formalizzata da SET a mezzo raccomandata A.R. o attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC). Potrà essere escussa o utilizzata in compensazione parziale, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal Venditore, con obbligo per quest'ultimo di reintegrarle entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta in tal senso inviatagli. L’obbligo del Garante permane anche dopo la scadenza delle obbligazioni garantite, senza impegno per SET Distribuzione di proporre alcuna istanza nei confronti del Venditore. L’Impresa di distribuzione può richiedere l’adeguamento del valore della garanzia finanziaria qualora quest’ultimo, calcolato secondo quanto riportato in precedenza, superi del 20% il valore della garanzia in essere. In tale caso, l’adeguamento della garanzia dovrà essere effettuato dall’Utente entro il decimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno trasmessa dall’Impresa di distribuzione. Ove per ragioni tecniche l’adeguamento della garanzia finanziaria comporti tempi maggiori, l’Utente potrà sopperirvi mediante la costituzione di un fidejussore, anche diverso da quello deposito cauzionale che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso verrà restituito dall’Impresa di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma distribuzione all’Utente non appena l’Impresa di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione distribuzione avrà ricevuto l’integrazione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione finanziaria. Nel caso in cui, a seguito della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleriduzione di operatività dell’Utente, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività il valore della garanzia entro 15 giornifinanziaria in essere risultasse superiore di oltre il 20% del valore effettivamente da garantire, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere l’Utente potrà chiedere all’Impresa di distribuzione la reintegrazione riduzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitostessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.setdistribuzione.it

Garanzie. Nell’ambito Ai fini della procedura partecipazione non è prevista alcuna forma di gara che sarà gestita SUA verrà richiestagaranzia provvisoria. Prima della sottoscrizione del contratto, a corredo dell’offerta, l’Appaltatore presenta la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve Detta cauzione potrà essere rilasciata costituita da impresa polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, c.2 del c.c. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; - Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno la stazione appaltante ha diritto di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione incamerare tutto o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione parte della cauzione provvisoriaprestata, salva l’azione di risarcimento danni. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia L’Appaltatore è obbligato al beneficio pronto reintegro della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione di cui all’art. 1957la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del serviziodegli enti assicurativi, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitodal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.brescia.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura Salvo quanto possa essere diversamente previsto nel Contratto, L’Azienda ha diritto ad un periodo di gara che sarà gestita SUA verrà richiestagaranzia su quanto eseguito dall’Appaltatore. Detto periodo, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a corredo dell’offertaseconda del tipo di attività svolta. Il periodo di garanzia sarà, però, di dieci anni nelle ipotesi previste all’articolo 1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili). Durante tale periodo l’Appaltatore è tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a punto, regolazione, sostituzione o altro che sia necessario perché quanto eseguito dall’Appaltatore risulti conforme a quanto previsto nel Contratto. I risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dall’Azienda non fanno venire meno le responsabilità dell’Appaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque attività eseguite o conseguenti a difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attività oggetto del Contratto. In particolare l’Appaltatore dovrà demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio dell’Azienda, risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni date dall’Azienda e/o con materiali difettosi e/o in quantità inferiori in confronto alle prescrizioni o alle norme tecniche di esecuzione. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse agli obblighi di cui sopra, l’Azienda procederà direttamente, o tramite terzi, ad eseguire quanto di spettanza dell’Appaltatore e le spese relative saranno a totale carico di quest’ultimo, salvo la facoltà di risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento. L’Appaltatore è tenuto a prestare la garanzia fidejussoria provvisoria suddetta tramite fidejussione della durata pari alla garanzia stessa e per un valore pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 2%periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, secondo quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 93 28 della L. 109/94 e s.m.i. e degli artt. 102, 199, 205 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. DPR 554/99 e s.m.i.. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa fidejussione dovrà contenere la clausola del pagamento a prima richiesta e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleescussione. Nel caso in cui, inoltre, l’importo della fidejussione non fosse sufficiente per coprire oneri e spese a carico dell’Appaltatore, lo stesso dovrà provvedere, comunque, direttamente per la rinuncia all’eccezione differenza. Le spese di ogni atto e le eventuali tasse di registro e bollo inerenti alla prestazione delle garanzie di cui all’artal presente articolo, qualunque sia la loro forma, sono a carico dell’Appaltatore. 1957, comma 2, Per l’intera durata del Codice Civile, nonché l’operatività periodo di garanzia l’Appaltatore sarà comunque responsabile ad ogni effetto degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata non perfetta esecuzione dei lavori o per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso le cause da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoessa conseguenti.

Appears in 1 contract

Samples: Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Delle Reti Di Fognatura Nera

Garanzie. Nell’ambito Al momento della procedura stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. In presenza di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offertaribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fidejussoria provvisoria pari fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 220%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstela garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da impresa bancaria parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi/forniture o assicurativa di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e deve avere efficacia per almeno 180 giorni nelle misure previste dalla data legge. Per fruire di presentazione dell’offerta; - deve tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. La garanzia garantisce l’adempimento di cui all’art. 1957, comma 2, tutte le obbligazioni del Codice Civilecontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’operatività a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia entro per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, a semplice richiesta ove per qualsiasi causa, l’importo della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario stessa scenda al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso sotto di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstedalla legge. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione revoca dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoriagaranzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia deve presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia sua operatività entro 15 giorni, gg a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione scritta del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitocommittente.

Appears in 1 contract

Samples: cdn1.regione.veneto.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura Il Concessionario è tenuto a prestare fidejussione bancaria o assicurativa di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaimporto massimo garantito pari ad Euro _ _ (una annualità del canone IVA compresa), a corredo dell’offertagaranzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione, da valere per tutta la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’artdurata della concessione. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve Le fidejussione dovrà essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 93, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016 e deve avere efficacia per almeno 180 prevedere espressamente: • l’operatività entro 15 giorni dalla data a semplice richiesta scritta del Comune di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente Rimini • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma commi 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato ° e 3° c.c. In alternativa la garanzia provvisoria potrà essere costituita mediante versamento di corrispondente importo a rilasciare mezzo di bollettino PagoPa appositamente emesso dal Comune di Rimini, nel qual caso si precisa che l’importo versato potrà essere trattenuto dal Comune di Rimini per qualsiasi pretesa risarcitoria ed anche in pagamento dei canoni insoluti. Al termine della concessione la garanzia fidejussoria per l’esecuzione cauzione sarà restituita senza interessi o la fidejussione svincolata, previa verifica del contratto in caso di aggiudicazionecorretto adempimento degli obblighi a carico del Concessionario. A Il Concessionario è tenuto altresì a mantenere polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codiceresponsabilità civile verso terzi in relazione all'attività svolta presso l’immobile per danni a terzi e all’immobile, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltanteadeguato massimale. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa concessionario dovrà consegnare al concedente copia di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitotutte le polizze assicurative previste dal presente articolo.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.rimini.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria La ditta partecipante all’appalto dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2%% dell’importo stimato dell’appalto, secondo quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 93 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di presentazione di polizza fideiussoria, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno la stessa dovrà prevedere espressamente una validità di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offertaofferte. Questa cauzione sta in garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara e del risarcimento dei danni che possono derivare all’amministrazione per l’inadempimento. La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto; - deve agli altri partecipanti verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto la ditta aggiudicataria si impegna a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, prima dell’inizio del servizio, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione Consorzio è autorizzato dall’aggiudicatario, con l’accettazione dell’appalto, a rivalersi, per l’intero od in parte, sulla somma depositata come cauzione acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente disciplinare. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare entro e non oltre trenta giorni dall’avvenuta rivalsa, l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto cauzione nella misura come sopra fissata, provvedendo a versare numerario o in parte consegnare una nuova fideiussione. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di certificazione della regolare esecuzione (pagamento dell’ultima fattura). La cauzione garantirà anche il pagamento di penali di cui al precedente articolo, l’eventuale risarcimento dei danni come definiti, nonché il rimborso delle spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’Appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del serviziocontratto. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante cauzione dovrà essere reintegrata, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’appaltatore di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione apposita comunicazione da parte del Consorzio. Resta salvo per il Consorzio l’esperimento di ogni altra azione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitocaso in cui la cauzione fosse insufficiente.

Appears in 1 contract

Samples: www.consorzioprogettosolidarieta.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaAi sensi dell’art. 103 D. Lgs 50/2016, l'Esecutore ha costituito la garanzia definitiva, a corredo dell’offertagaranzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’artdefinitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività L’importo della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltanteè del 10% dell’importo di contratto; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari ribasso offerto superiore al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’arttale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste all’art. 93 del Codicec. 7 D. Lgs 50/2016, con le eventuali riduzioni previstese ricorrono. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 1957 c. 2 del Codice Civile, nonché C.C. nonchè l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltantescritta dell’Appaltante. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 c. 5 D. Lgs 50/2016. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante o comunque decorsi dodici mesi dalla data di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sezione A “Danni alle opere” Somme assicurate alla stipula in € 500.000,00 Partita 1 - Opere Importo di contratto2 Partita 2 - Opere preesistenti / Partita 3 - Demolizione e sgombero /

Appears in 1 contract

Samples: www.sogeiimola.com

Garanzie. Nell’ambito Al momento della procedura stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. In presenza di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offertaribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fidejussoria provvisoria pari fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 220%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstela garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da impresa bancaria parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o assicurativa di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e deve avere efficacia per almeno 180 giorni nelle misure previste dalla data legge. Per fruire di presentazione dell’offerta; - deve tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, la rinuncia all’eccezione il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civilesomme eventualmente corrisposte in più, nonché l’operatività della la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La garanzia entro dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, a semplice richiesta ove per qualsiasi causa, l’importo della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario stessa scenda al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso sotto di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 dal primo comma del Codice, con le eventuali riduzioni previstepresente articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione revoca dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione provvisoria di cui all’art. 195793 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, comma 2che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Codice Civilecontratto, nonché l’operatività produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della garanzia entro 15 giorni, responsabilità civile per danni causati a semplice richiesta della stazione appaltanteterzi nell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata per i danni di esecuzione è pari ad euro 64.088,66 pari all'importo del contratto oltre all'I.V.A. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte massimale per l’assicurazione contro i danni di responsabilità civile verso terzi è pari a euro 500.000,00. La garanzia copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con committente e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore. L’aggiudicatario dovrà trasmettere al committente copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della data stabilita per la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitodei lavori.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.siena.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaL’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, a corredo dell’offerta, la denominata garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione fideiussione, costituita con le modalità di cui all’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per le imprese certificate e/o rientranti in una delle fattispecie indicate all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%. In tal caso l’impresa interessata dovrà presentare copia conforme all’originale, ai sensi dell’Art. 19 del DPR 445/00, della certificazione. A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’artsotto forma di fideiussione costituita con le modalità di cui all’art. 93 del CodiceD.Lgs. 50/2016. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisorial’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artex Art. 1957, comma 2, del 1957 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta della stazione appaltanterichiesta. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il committente può richiedere Concessionario è obbligato a reintegrare la reintegrazione della garanzia ove questa cauzione di cui il Comune si sia venuta meno dovuto avvalere in tutto o in parte La durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma fideiussoria è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo dell’importo garantito. In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità: - 20% al 31 luglio 2019; - 20 al 31 luglio 2020; - 20% al 31 luglio 2021; - 20% al 31 luglio 2022;

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.re.it

Garanzie. Nell’ambito L’Aggiudicatario dovrà produrre prima della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la stipula del contratto le seguenti garanzie: − una garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codicedefinitiva, con le eventuali riduzioni previstemodalità previste ai sensi dell’art. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 103 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriaD.Lgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 1957Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Aggiudicatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Codice CivileD.Lgs. n. 50/2016, nonché l’operatività per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo potrà essere disposto soltanto previa garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta fideiussoria costituita dall’Affidatario pari all’importo della stazione appaltanterata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il committente pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia cessa definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di avere effetto solo alla data di emissione qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del certificato di regolare esecuzione suo eventuale rinnovo è ridotto del servizio30 per cento, ma è progressivamente ed automaticamente (anche cumulabile con la sola condizione riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di raggruppamenti tale polizza dovrà essere prodotta su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. − Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno importo del contratto d’appalto. Nel caso dei soggetti che espleteranno la specifica attività di verifica di cui all’art. 26 del Codice la polizza dovrà essere espressamente riferita all’attività di verifica preventiva della consegna all’istituto garante progettazione; Nel caso di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoraggruppamenti, il massimale della polizza per la copertura dei rischi di natura professionale viene garantito secondo una delle opzioni di seguito indicate:

Appears in 1 contract

Samples: Cessione Del Contratto – Cessione Del Credito

Garanzie. Nell’ambito Prima della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, stipulazione del contratto il soggetto aggiudicatario deve costituire la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’artdefinitiva ai sensi dell’art. 93 103 comma 1 del Codice, con le eventuali riduzioni previsteDecreto Legislativo 50/2016. La cauzione deve avere validità fino all’approvazione del collaudo da parte della Città Metropolitana. La garanzia provvisoria: - deve può essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta del Committente, l’estensione della stazione appaltante; - verrà svincolata garanzia a tutti gli accessori del debito principale, per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno l’esatto e corretto adempimento di un fidejussoretutte le obbligazioni, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria future, ai sensi e per l’esecuzione gli effetti dell’articolo 1938 del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacodice civile. La garanzia deve prevedere espressamente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del debitore principale, la rinuncia all’eccezione documento attestante lo stato di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltanteavanzamento dell’esecuzione. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione residuo 20 per cento è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del servizioCommittente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, ma o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante o del Committente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore. L’Appaltatore è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata tenuto inoltre a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitostipulare idonea assicurazione per responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 24 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016, per i danni derivanti al Committente dall'esercizio dell'attività professionale. La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00.

Appears in 1 contract

Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, In conformità all’art. 1 comma 4 legge 120/2020 non è richiesta alcuna garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. L’offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria parte di un istituto bancario o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 195793, comma 2, 3 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorniCodice, a semplice rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. L’affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, e in linea con quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 1, ai fini della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula sottoscrizione del contrattoContratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria è tenuto a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva prestare sotto forma di cauzione o fidejussione di fideiussione, una garanzia definitiva pari al 10% 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, secondo quanto previsto dall’artl’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 93 La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Codicecontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, con le nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla scadenza dell’affidamento e di eventuali riduzioni previsteproroghe. La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dall’aggiudicazione dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisorial’aggiudicazione dell'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civilecivile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il committente può richiedere In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la reintegrazione responsabilità solidale tra le imprese. L’importo della garanzia ove questa sia venuta meno e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in tutto o in parte La garanzia cessa forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di avere effetto solo alla data qualità di emissione del certificato di regolare esecuzione del serviziocui all’articolo 93, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitocomma 7, si ottiene:

Appears in 1 contract

Samples: www.sogesid.it

Garanzie. Nell’ambito Al momento della procedura stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. In presenza di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offertaribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fidejussoria provvisoria pari fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 220%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstela garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia provvisoria: - deve definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia dovrà essere rilasciata ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da impresa bancaria parte del committente, che aggiudica l'appalto o assicurativa la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e deve avere efficacia per almeno 180 giorni nelle misure previste dalla data legge. Per fruire di presentazione dell’offerta; - deve tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia sua operatività entro 15 giorni, gg a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula scritta del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacommittente. La garanzia deve definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia sua operatività entro 15 giorni, gg a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione scritta del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitocommittente

Appears in 1 contract

Samples: www.dolomitiambiente.com

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la L’offerta presentata è corredata da: • una garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%% dell’ammontare complessivo del canone (ridotta all'1% nel caso in cui gli operatori economici siano in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000), secondo quanto previsto quale quota fissa, introitabile dal Comune di Viterbo per l’intero arco temporale del rapporto sub-concessorio, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente; • da una garanzia fideiussoria o assicurativa da stipulare in favore del Comune di Viterbo d'importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00), quale quota fissa, introitabile dal Comune per l’intero arco temporale della durata del programma lavori medesimo, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al concessionario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili al concessionario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla procedura prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. I concorrenti in possesso delle certificazioni previste dalla normativa europea, rilasciate da organismi accreditati, usufruiscono delle rispettive riduzioni dell’importo della cauzione, per le percentuali e con le modalità previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, allegando relativo certificato in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, con le eventuali riduzioni previstela garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al concessionario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili al concessionario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali. La mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. Tale deposito cauzionale, qualora la ditta aggiudicataria non intervenga alla stipula del contratto entro il termine stabilito, previa costituzione della cauzione definitiva, sarà incamerato definitivamente dal Comune. La garanzia provvisoriafideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - deve essere rilasciata • in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da impresa bancaria apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o assicurativa dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e deve avere efficacia per almeno 180 giorni validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio . L’importo della preventiva escussione garanzia e del debitore principale, la rinuncia all’eccezione suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 195793, comma 2, 7 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno Codice. Per fruire di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto partecipazione in forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleassociata, la rinuncia all’eccezione riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 1957all’articolo 93, comma 27, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitosi ottiene:

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzie. Nell’ambito Alla firma del presente Contratto, che dovrà avvenire entro giorni lavorativi prima della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiestadecorrenza della fornitura, l’Acquirente si obbliga a corredo dell’offerta, la rilasciare una fideiussione bancaria a garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con le eventuali riduzioni previsteil Contratto. La garanzia provvisoria: - deve far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto nei confronti del Venditore per un ammontare indicato nell’Allegato 1 e pari a del Valore del Contratto. La garanzia deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla posta a copertura di tutti gli obblighi contrattuali dell’Acquirente fino alla data di presentazione dell’offerta; - deve scadenza indicata nell’Allegato 1, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Venditore. Essa dovrà essere costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare gli importi previsti a seguito di semplice richiesta del Venditore e senza l’obbligo della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto preventiva costituzione in mora dell’Acquirente in caso di aggiudicazioneinadempimento. A garanzia L’originale della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia fideiussione verrà restituito dal Venditore all’Acquirente entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltantegiorni lavorativi dalla verifica dell’avvenuto integrale pagamento di tutte le fatture relative al presente Contratto. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno Nel caso in cui l’importo garantito venga escusso verso l’ente garante in tutto o in parte La dal Venditore, l’Acquirente sarà tenuto a ricostituire la garanzia cessa per l’intero ammontare. In caso di avere effetto solo alla data mancata ottemperanza da parte dell’Acquirente agli obblighi di emissione cui al presente articolo, il Venditore potrà avvalersi delle facoltà di cui al successivo art. 17. E’ altresì facoltà del certificato Venditore cedere a terzi i crediti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, o effettuare qualsiasi altro atto di regolare esecuzione disposizione del serviziocredito, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante ivi compresi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso. L’Acquirente si impegna fin d’ora a porre in essere quanto necessario per agevolare dette operazioni di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitodisposizione del credito.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Standard Di Fornitura Di Gas Naturale E Biometano

Garanzie. Nell’ambito della procedura I concorrenti devono prestare una GARANZIA PROVVISORIA di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria € 2.100,00 pari al 2%% del valore a base d’asta, secondo quanto previsto dall’artcostituita ai sensi dell’art. 93 del Codice, con D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione nei termini di cui al comma 2 del citato art. 93 ovvero da fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto stabilito al comma 3 del medesimo articolo. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le eventuali riduzioni previsteimprese del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data dovrà contenere la clausola di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ° co. c.c. nonché l’operatività la operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - verrà l’offerta, inoltre, deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 45 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’importo della garanzia provvisoria e la durata del suo eventuale rinnovo sono ridotti nelle percentuali indicate nell’art. 93, c.7 D. Lgs 50/2016e s.m.i.; per usufruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario sarà svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta mentre sarà restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle ditte non aggiudicatarie. All’offerta deve essere anche corredata dall’impegno allegata, a pena di esclusione, l’impegno di un fidejussore, fideiussore (anche diverso da quello che l’ha ha rilasciato la garanzia provvisoria provvisoria) a rilasciare la garanzia fidejussoria fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazionecui agli artt. A garanzia 103 e 104 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. Detta allegazione non si richiede agli operatori economici indicati nell’art. 93, co.8. Ai fini della corretta esecuzione contrattuale stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, deve produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstecomplessivo dell’affidamento. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ° co. c.c. nonché l’operatività la operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal citato art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in tutto o in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione esecuzione. L’Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del serviziocontratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l’appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l’appalto e che, ma è progressivamente ed automaticamente (con pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non previsto nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitopresente comma, le disposizioni del citato art. 103.

Appears in 1 contract

Samples: www.univpm.it

Garanzie. Nell’ambito Il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento delle apparecchiature oggetto della procedura fornitura. e conseguentemente fornire il servizio di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaassistenza e manutenzione, hardware e software, per un periodo di almeno 2 (due) anni, a corredo dell’offertadecorrere dalla data dell’Attestato di regolare esecuzione della fornitura. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla data di richiesta d’intervento. Nel caso in cui non fosse possibile l’immediato ripristino dell’efficienza del bene, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal suddetto intervento, pena l’escussione della cauzione definitiva. Fermo restando quanto sopra previsto, entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi dall’ intervento, se lo stesso dovesse risultare non funzionale , l’Impresa dovrà fornire ed installare un prodotto di pari o superiori caratteristiche tecniche al fine di ripristinare il corretto funzionamento del intero sistema. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla legge, nonché la fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, sono subordinate alla costituzione di garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%bancaria o assicurativa. L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatici da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, secondo quanto previsto dall’artsalvo i casi stabiliti dall’articolo succitato. 93 Tale polizza dovrà coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del Codicedanneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, con le eventuali riduzioni previsteanche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, tale polizza, deve prevedere una somma assicurata per i danni alle opere; Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, della polizza succitata, che dovrà essere stipulata appositamente per l’appalto dei lavori inerenti il presente progetto. L’appaltatore è tenuto a trasmettere copia di detta polizza almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio dall’esecutore, non comporta l’inefficacia della garanzia. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o copertura assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni decorre dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni consegna dei lavori e cessa dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante o comunque decorsi dodici mesi dalla data di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaL’offerta dovrà essere corredata, a corredo dell’offertapena di esclusione, la da una garanzia fidejussoria provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n.50/2016, pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste% dell’importo complessivo stimato posto a base di gara. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà sarà svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno a garanzia di un fidejussoretutte le obbligazioni contrattuali assunte, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del contratto in caso di aggiudicazioneD.lgs. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovràn. 50/2016, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale a favore della Regione Abruzzo. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso dalla data di pagamento dell’ultima fattura attestante la regolare esecuzione del servizio. La Regione ha facoltà di rivalersi su detto deposito cauzionale definitivo per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, secondo quanto previsto dall’artnonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. 93 del CodiceQualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, con le eventuali riduzioni previstesenza giustificato motivo o giusta causa, alla Regione compete il diritto di incameramento dell’intera cauzione definitiva, salvo il maggior danno da accertarsi anche giudizialmente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Il committente può richiedere La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitotal senso.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programma Quadro Regione Abruzzo

Garanzie. Nell’ambito L’aggiudicatario dovrà produrre prima della procedura stipula del contratto le seguenti garanzie: • una garanzia definitiva, sotto forma di gara che sarà gestita SUA verrà richiestacauzione o fideiussione, a corredo dell’offertacon le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria provvisoria pari fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 220% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei casi e alle condizioni di cui all’art. 93, secondo quanto previsto dall’artcomma 7, del D.Lgs. 93 del Codice50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’Aggiudicatario segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti . Tale cauzione dovrà essere prestata con le eventuali riduzioni previstemodalità previste ai sensi dell’art. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa 103 del D. Lgs 50/2016 e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma co 2, del Codice Civilec.c., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstescritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriarevoca dell’aggiudicazione da parte dell’Agenzia, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. • Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, per una copertura minima pari almeno al doppio dell’importo del contratto d’appalto, che deve prevedere espressamente coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella attività di verifica, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016. Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleresponsabilità solidale tra le imprese. Per quanto concerne invece la polizza per le responsabilità professionali ed in caso di raggruppamenti temporanei, la rinuncia all’eccezione copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoseguito indicate:

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

Garanzie. Nell’ambito L’esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della procedura prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di gara terzi. L’esecutore garantisce espressamente che sarà gestita SUA verrà richiestale prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinate. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo il committente restare estraneo ai rapporti tra l’esecutore e i suoi fornitori o prestatori di servizi. Il committente e l’esecutore convengono che i termini di prescrizione dell’azione di cui agli articoli 1495 e 1667 del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile viene convenuto in 30 giorni dalla scoperta. L’esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’offerta, per un periodo di 24 mesi, a corredo dell’offertadecorrere dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia, consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti. Le parti di ricambio devono essere identiche alle parti sostituite e vengono fornite dall’esecutore senza alcun onere aggiuntivo per il committente; le parti sostituite verranno ritirate dall’esecutore che ne acquisisce la proprietà. L’esecutore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica prodotte dallo stesso costruttore qualora possibile. Per ogni intervento in garanzia fidejussoria provvisoria dovrà essere redatta dal direttore dell’esecuzione e dall’esecutore un’apposita “Nota di ripristino”, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall’esecutore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per il committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al presente atto. Si precisa che il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere prestato dall’esecutore secondo tempistica e modalità previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta. Le richieste di intervento verranno gestite dall’esecutore tramite un tecnico specializzato. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, il committente applica le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno. Le penali si applicano ad ogni prestazione per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito comportando trasferimenti in luogo diverso dai locali del committente, l’esecutore, previa comunicazione al direttore dell’esecuzione, deve provvedere alla temporanea sostituzione ferme restando le caratteristiche tecniche e funzionali e l’applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della risoluzione del malfunzionamento. Qualora il fermo o il malfunzionamento coinvolga prestazioni funzionalmente collegate, il committente procede all’applicazione delle penali anche per tali prestazioni. Al fine di assicurare la corretta prestazione del servizio di garanzia e l’applicazione delle eventuali penali, viene trattenuto dal conto finale un importo pari al 2%cinque per cento del complessivo corrispettivo contrattuale. Tale importo verrà restituito al termine del periodo di garanzia, secondo quanto previsto dall’artal netto di eventuali penali. 93 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del Codice, con l’esecutore ha costituito una cauzione definitiva pari a . Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo del presente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”. Sono nulle le eventuali riduzioni previstepattuizioni contrarie o in deroga. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del certificato presente atto. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del committente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di regolare esecuzione tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 codice civile, nascenti dall’esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto presente atto. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del committente. In caso di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione inadempimento alle obbligazioni previste nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitopresente articolo il committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

Appears in 1 contract

Samples: www.norme.marche.it

Garanzie. Nell’ambito L’aggiudicatario dovrà produrre prima della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la stipula del contratto le seguenti garanzie: • una garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codicedefinitiva, con le eventuali riduzioni previstemodalità previste ai sensi dell’art. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 103 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriaD. Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il committente Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia cessa definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di avere effetto solo alla data di emissione qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del certificato di regolare esecuzione suo eventuale rinnovo è ridotto del servizio30 per cento, ma è progressivamente ed automaticamente (anche cumulabile con la sola condizione preventiva riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. • una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna all’istituto garante del servizio che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata esecuzione connessi all’espletamento dei lavori con massimale non inferiore a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito500.000 euro. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

Garanzie. Nell’ambito Al momento della procedura stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. In presenza di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offertarialzi d’asta superiori al 10%, la garanzia fidejussoria provvisoria pari fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il rialzo d’asta sia superiore al 220%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstela garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di rialzo eccedente il 20%. La garanzia provvisoria: - deve definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia dovrà essere rilasciata ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da impresa bancaria parte del committente, che aggiudica l'appalto o assicurativa la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e deve avere efficacia per almeno 180 giorni nelle misure previste dalla data legge. Per fruire di presentazione dell’offerta; - deve tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia sua operatività entro 15 giorni, gg a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula scritta del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacommittente. La garanzia deve definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia sua operatività entro 15 giorni, gg a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione scritta del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitocommittente

Appears in 1 contract

Samples: sac2.halleysac.it

Garanzie. Nell’ambito della A norma di quanto previsto all’art. 93 del Codice per la partecipazione alla procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiestal’offerente dovrà allegare una garanzia provvisoria, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria della mancata sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione pari al 2%% del prezzo a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previsteo di importo ridotto nel caso di possesso di certificazione di qualità di cui al comma 7. La garanzia provvisoria: - fidejussoria deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - dell’offerta La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario . Le garanzie provvisorie verranno svincolate all’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; . L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A norma di quanto previsto all’art. 103 del Codice, per la sottoscrizione del contratto, a garanzia della sua corretta esecuzione contrattuale e di eventuali danni procurati, l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previsteo di importo ridotto nel caso di possesso di certificazione di qualità di cui al comma 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.re.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaA garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, apposita cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario, non ulteriormente riducibile. La suddetta garanzia, da costituire conformemente all’All. 8, deve prevedere espressamente espressamente:  la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia;  l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o efficacia della garanzia;  l’escussione a semplice richiesta;  l’espressa rinuncia al da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;  la rinuncia all’eccezione del garante alla possibilità di cui all’artfar valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;  il pagamento della garanzia somma garantita entro 15 giorni, a semplice giorni dal ricevimento della richiesta della stazione appaltantescritta; - verrà svincolata per l’aggiudicatario  l’inopponibilità al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno Committente di un fidejussorequalsiasi eccezione o riserva, anche diverso se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell’Appaltatore nei confronti del garante;  che la sottoscrizione del garante sia corredata da quello che l’ha rilasciato autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari. Ferservizi procederà ad una valutazione economico-patrimoniale dell’Istituto fideiubente prescelto. Ai fini delle suddette valutazioni/verifiche l’Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente il soggetto garante prescelto. Per la società debitrice costituirà titolo liberatorio dell’obbligo di garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitodelle seguenti condizioni:

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire il funzionamento degli impianti e le opere realizzate a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni partire dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecollaudo finale con esito positivo senza riserve, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriaalmeno 24 mesi. La garanzia deve prevedere espressamente coprire la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleriparazione, sostituzione ed eventualmente il rifacimento parziale di qualsiasi parte di opera/impianto e/o componente che durante tale periodo si dimostrasse difettoso, o non funzionante come richiesto, e si intende relativa sia ai materiali che alla manodopera. Per gli eventuali materiali e/o apparecchiature sostituite la garanzia di 24 mesi riparte dall'inizio. Se l'Impresa Appaltatrice non provvedesse agli interventi in garanzia in tempi ragionevoli ed adeguati alla necessità e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata, la rinuncia all’eccezione Committente si riserva di fare eseguire da terzi le riparazioni necessarie e detrarrà l'importo relativo dalla cauzione lasciata in garanzia, fatti salvi i risarcimenti degli ulteriori danni subiti. Valgono comunque anche le garanzie di legge. Le quote di trattenute a garanzia saranno indicate nel Capitolato Generale d’Appalto o nel contratto di affidamento lavori. Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui all’artla cosa è destinata (art. 1957, comma 2, del Codice Civile1497 c.c.), nonché l’operatività della la garanzia entro 15 giorniper buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell’apparecchiatura). Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature. Il Comune avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 24 (ventiquattro) mesi, a semplice richiesta della stazione appaltantepartire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprensive o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il committente può richiedere Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la reintegrazione mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio del Comune. Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della garanzia ove questa sia venuta meno mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte. Il Fornitore per i primi 24 mesi a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori, secondo quanto di seguito specificato. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 24 mesi è incluso nell’offerta formulata in tutto o sede di gara. Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in parte La garanzia cessa tutte le sue componenti, degli accessori, dei materiali di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (consumo soggetti ad usura con la sola condizione esclusione del materiale di consumo necessario all’ordinario utilizzo. L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà: • Manutenzione preventiva; • Manutenzione correttiva; • Fornitura parti di ricambio; Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione dell’utilizzo delle apparecchiature e/o dei dispositivi accessori, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime. In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full‐risk” comprende tutto il materiale consumabile (cavi segnale, cuffie, batterie, accumulatori ricaricabili, sensori, sonde, trasduttori, fusori per stampanti laser, ecc.) con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all’ordinario utilizzo. Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la Xxx X.xxx Xxxxx x.00 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel.Fax 0000.000000 – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all’atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale. Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione. Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato. La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento. Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente Del Comune Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti. Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Al Comune dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l’indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche. Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto. Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito “Verbale di manutenzione preventiva”, da consegnare al Comune, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l’attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l’apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite. Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previsti su due giorni, il Comune potrà scegliere, in funzione delle sue necessità, di effettuare le attività previste in due giorni non consecutivi. La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le sue parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo necessario all’ordinario utilizzo che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della consegna all’istituto garante presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di documenti attestanti lo sicurezza dell’apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili. La manutenzione correttiva comprende un’assistenza da remoto per tutte le apparecchiature collegate in rete e per le quali dovrà essere organizzata e garantita una gestione dei guasti da remoto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comune potrà utilizzare il servizio di assistenza da remoto per la segnalazione guasti, per le richieste d’intervento e, su segnalazione dell’Ente, per la risoluzione delle problematiche software. La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità: • Numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati; • Intervento entro 24 (ventiquattro) ore solari, (esclusi sabato, domenica, festivi, e, per le sole richieste non provenienti da remoto, gli orari in cui il Fornitore non è attivo) dalla “Richiesta di intervento”. • Ripristino funzionalità dell’apparecchiatura/dispositivo guasta entro 3 gg. lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di intervento, pena l’applicazione delle penali previste nello schema di convenzione; Xxx X.xxx Xxxxx x.00 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel.Fax 0000.000000 – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx • Sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo guasta con un’apparecchiatura/dispositivo identica a quella guasta entro 5 gg lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di intervento, pena l’applicazione delle penali previste nello schema di convenzione. Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente via fax mediante la “Richiesta di intervento” dal Comune al Fornitore. Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un incaricato del Comune e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: l’apparecchiatura per la quale è stato d’avanzamento dell’esecuzionerichiesto l’intervento, il numero di installazione. Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire al Comune la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) svincolata anni a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitodecorrere dalla data di accettazione della fornitura. Successivamente al periodo di assistenza e manutenzione full risk (24 mesi, ovvero 24+24) e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, il Fornitore garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.carpineti.re.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura 12.1 Il Fornitore può richiedere al Cliente a titolo di gara che sarà gestita SUA verrà richiestagaranzia dei pagamenti e delle obbligazioni derivanti dal Contratto, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contrattoContratto stesso ovvero nel corso della sua esecuzione, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficacealternativamente un deposito cauzionale o la domiciliazione bancaria dei pagamenti della fornitura (SDD) o altra forma di garanzia. Il Fornitore ha facoltà di addebitare al Cliente un deposito cauzionale qualora la procedura SDD non venga attivata, venga interrotta o sia attivata tardivamente. L’importo del deposito cauzionale è determinato ai sensi dell’art. 12 e ss. del TIV, commisurato alla potenza contrattualmente impegnata. L’importo del deposito cauzionale è pari a: a) 15,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata nel caso di POD non domestici alimentati in BT; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno b) la migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di un fidejussorefatturazione, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione i POD alimentati in MT. L’ammontare del contratto deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di aggiudicazionevariazione della potenza contrattualmente impegnata e dei consumi annuali, in base allo stato del Cliente ed in caso di variazioni disposte dall’ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del contratto. A Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l’esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile. In alternativa al versamento del deposito cauzionale, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente titolare di POD alimentati in MT la prestazione di idonea garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto in forma di cauzione o fidejussione fideiussione di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstead almeno 3 (tre) mensilità di consumo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente garanzia, rilasciata da primario intermediario bancario o assicurativo, dovrà contenere l’impegno del garante a pagare l’intero importo garantito a prima richiesta del Fornitore, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione espressa ai benefici, diritti od eccezioni derivanti dagli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 x.x., x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x 0 (xxx) mesi successivi alla scadenza del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoContratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica Condizioni Generali Clienti Non Domestici – Mercato Libero

Garanzie. Nell’ambito A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l’Appaltatore depositerà idonea garanzia resa ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, in favore della procedura Stazione appaltante. La cauzione può essere ridotta rispetto alla misura fissata dalla legge se in possesso della certificazione di gara che sarà gestita SUA verrà richiestacui all’articolo 103, a corredo dell’offertacomma 1, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, la garanzia fidejussoria provvisoria ha validità temporale pari al 2%alla durata del Contratto e dovrà, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codicecomunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria costituita dall’emissione all’attestazione di conformità da parte della Stazione appaltante, con le eventuali riduzioni previstela quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del Contratto. La garanzia provvisoria: - deve dovrà essere rilasciata reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data parte dell’Appaltatore. In caso di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleinadempimento a tale obbligo, la rinuncia all’eccezione Stazione appaltante effettua la reintegrazione a valere sui ratei di cui all’art. 1957prezzo da corrispondere all’Appaltatore, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività restando valida la facoltà della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno Stazione appaltante di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso dichiarare risolto di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriadiritto il Contratto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno fideiussoria in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma questione è progressivamente ed automaticamente (svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva della consegna all’istituto garante garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione (provvedimento di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% liquidazione). L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione dell’attestazione di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del Contratto e/o per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Appears in 1 contract

Samples: www.aceapinerolese.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaL’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, a corredo dell’offerta, la denominata garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%% (due per cento) dell’importo a base di gara indicato nel bando, secondo quanto previsto dall’artsottoforma di cauzione o fidejussione, costituita con le modalità di cui all’Art. 93 del Codice, con D.Lgs. 50/2016. Per le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria imprese certificate e/o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui rientranti in una delle fattispecie indicate all’art. 195793, comma 27, del Codice CivileD.Lgs. 50/2016, nonché l’operatività l’importo della garanzia entro 15 giornicauzione provvisoria è ridotto delle % indicate dall’articolo stesso. In tal caso l’impresa interessata dovrà presentare copia conforme all’originale, a semplice richiesta ai sensi dell’Art. 19 del DPR 445/00, della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazionecertificazione. A garanzia della corretta di tutti gli obblighi di esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovràdel contratto ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016, all’atto della stipulail Concessionario è tenuto, produrre contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codicesotto forma di fidejussione, costituita con le eventuali riduzioni previstemodalità di cui all’art.93 del D.Lgs.50/2016. La mancata costituzione della Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriada costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artex Art. 1957, comma 2, del 1957 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta della stazione appaltanterichiesta. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il committente può richiedere Concessionario è obbligato a reintegrare la reintegrazione della garanzia ove questa cauzione di cui il Comune si sia venuta meno dovuto avvalere in tutto o in parte La garanzia cessa durante l’esecuzione del contratto. In caso di avere effetto solo alla data di emissione inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese del certificato di regolare esecuzione del servizioConcessionario, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoprelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.altopascio.lu.it

Garanzie. Nell’ambito Relativamente alla fornitura di attrezzature scientifiche e didattiche il fornitore dovrà assicurare una garanzia per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data della procedura certificazione della verifica di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previsteconformità. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa comprende un servizio di assistenza e deve avere efficacia manutenzione che prevede l’intervento in loco di personale tecnico specializzato per almeno 180 giorni dalla data la verifica di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleeventuali malfunzionamenti, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957sostituzione delle parti guaste senza oneri aggiuntivi; la riconfigurazione dei pacchetti software, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia malfunzionamento; eventuale aggiornamento del software, qualora il problema rilevato sia imputabile ad un malfunzionamento della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma versione software installata; ripristino del funzionamento di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstehardware e software in caso di attacco esterno mediante introduzione di “virus”. La mancata costituzione garanzia, inoltre, comprende l’assistenza tecnica del tipo “tutto incluso”, e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di mano d’opera, fornitura di materiale di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto. L’aggiudicatario deve fornire una dichiarazione scritta dal legale rappresentante che indichi chiaramente il periodo del servizio di assistenza e manutenzione dalla data della certificazione della verifica di conformità. • Relativamente alla garanzia definitiva determina sulla disponibilità delle parti di ricambio dei personal computer e delle apparecchiature multifunzione, essa deve essere garantita dal fornitore per un periodo minimo di 5 anni, ai sensi dell’ art. 5.4.1 e 7.4.1. dei “Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (personale computer da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione per ufficio)” All. 2 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 13 del 17 gennaio 2014. L’intervento in garanzia, atti a garantire la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione funzionalità del debitore principaleprodotto, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia devono essere effettuati entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione richiesta dell’intervento. La richiesta di intervento dovrà avvenire per pec all’indirizzo che comunicherà il fornitore prima dell’attivazione della garanzia, nei giorni 17 feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative. Per ogni intervento tecnico sarà redatta da una apposita nota sottoscritta dal tecnico e dal RUP o dal Direttore dell’esecuzione del certificato contratto nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora di intervento, giorno e ora della chiusura dell’intervento (ripristino del prodotto). Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc. Dalla data di regolare esecuzione del serviziocollaudo della sede, ma è progressivamente ed automaticamente (l'Impresa aggiudicataria deve fornire garanzia con la sola condizione preventiva quale assicura il buon funzionamento di tutte le apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di fornire la nuova parte o di ripararla, senza alcun ulteriore addebito per l'Amministrazione, salvo che l’impresa aggiudicataria non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito. L’aggiudicatario deve fornire una dichiarazione scritta dal legale rappresentante che indichi chiaramente il periodo di garanzia dalla data della consegna all’istituto garante certificazione della verifica di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoconformità.

Appears in 1 contract

Samples: www.laziodisco.it

Garanzie. Nell’ambito Ai fini della procedura partecipazione non è prevista alcuna forma di gara che sarà gestita SUA verrà richiestagaranzia provvisoria. Prima della sottoscrizione del contratto, a corredo dell’offerta, l’Appaltatore presenta la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve Detta cauzione potrà essere rilasciata costituita da impresa polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, c.2 del c.c. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; - SA. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la SA, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SA, con la quale verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno la SA ha diritto di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione incamerare tutto o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione parte della cauzione provvisoriaprestata, salva l’azione di risarcimento danni. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia L’Appaltatore è obbligato al beneficio pronto reintegro della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione di cui all’art. 1957la SA avesse dovuto valersene, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la SA l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del modello DURC da parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del serviziodegli enti assicurativi, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitodal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.brescia.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contrattopresente accordo quadro, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta l'Appaltatore medesimo deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo di un singolo contratto attuativo, fissato al precedente articolo 5 in € 500.000,00, mediante la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dalle ulteriori norme da esso richiamate. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione dell’accordo quadro, compresa la mancata stipula dei contratti attuativi nei termini fissati. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dal Comune di Palermo nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’accordo quadro previste dagli articoli seguenti e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. La garanzia, indipendentemente dall’effettiva stipula di contratti attuativi, avrà validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo e sarà svincolata alla scadenza dell’accordo quadro a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa di escussione, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Palermo. Per quanto non precisato nel presente articolo, si rimanda all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e, più in generale, alla normativa vigente in materia. L'Appaltatore, per ogni contratto attuativo, sarà tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici in conformità a quanto previsto nello schema di capitolato speciale d’appalto indicato al precedente articolo 6. In particolare, la cauzione definitiva di ogni singolo lotto sarà pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A., del singolo contratto attuativo e sarà prestata mediante la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto le modalità e condizioni stabilite dall’art. 93 103 del Codice, con le eventuali riduzioni previsteD.Lgs. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione 50/2016 e l’acquisizione della cauzione provvisoriadalle ulteriori norme da esso richiamate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia definitiva di ciascun lotto sarà progressivamente svincolata in conformità a quanto previsto al beneficio della preventiva escussione 5° comma dell’art. 103 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artD.Lgs. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.palermo.it

Garanzie. Nell’ambito La durata della procedura garanzia su tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature oggetto dei Servizi, sul loro funzionamento e sulla loro fabbricazione, sarà di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta24 mesi dall’accettazione finale avvenuta da parte della Committente. Per i ricambi e gli accessori la durata della garanzia è di 24 mesi dal termine di consegna di tutte le parti di ricambio e degli accessori. Durante il periodo di garanzia sopra indicato (“Periodo di Garanzia”), l’Impresa è tenuta ad intervenire gratuitamente e tempestivamente, a corredo dell’offertafronte di qualunque anomalia strutturale e funzionale. Per tutti gli interventi di riparazione, la garanzia fidejussoria provvisoria pari garanzia, per il componente riparato e per l’insieme di componenti coinvolti, nel caso gli effetti del guasto del componente abbiano avuto ripercussioni su un insieme più ampio di componenti, si intenderà protratta dello stesso periodo iniziale a partire dalla rimessa in servizio. L’Impresa, inoltre, durante il Periodo di Garanzia assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere sollevando interamente e mantenendo indenne la Committente e le altre società del Gruppo CVA da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere al 2%riguardo. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, secondo quanto previsto dall’artintendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e gli eventuali altri soggetti che forniscono una parte degli elementi che compongono i Servizi. 93 del CodiceIn ogni caso, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata l’esecuzione della verifica di conformità dei Servizi da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio parte della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione Committente di cui all’art. 19576. “Durata dei Servizi, comma 2termini di realizzazione dell’Appalto e Consegna aree”, del Codice Civilenon esime l’Impresa dagli obblighi di garanzia. Dalla verifica e dal controllo della rispondenza da parte della Committente delle parti di Servizi oggetto di sostituzione in garanzia, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello le Parti convengono che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con decorrono le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione garanzie di cui all’artagli articoli 1667 e 1669 cod. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltanteciv. Il committente può richiedere e i previsti termini per la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitodenuncia si intendono triplicati.

Appears in 1 contract

Samples: www.cvaspa.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offertaA garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la ditta appaltatrice ha prestato apposita garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 mediante polizza numero in data / /2021, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previsterilasciata dalla Compagnia per l'importo di euro . La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente contratto condizionato, compreso l'obbligo di stipulare il successivo Contratto Definitivo se richiesto dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice CivileStaziona appaltante, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltanterisarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il committente può richiedere Consorzio potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. Il Consorzio, ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo fideiussoria in questione è svincolata alla data di emissione firma del certificato di regolare esecuzione contratto definitivo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del serviziobenestare dell’Appaltatore, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoprestazione. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall' articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto Condizionato (Schema)

Garanzie. Nell’ambito della procedura La Società in sede di gara che sarà gestita SUA verrà richiestarilascio del Permesso di Costruire afferente le opere di urbanizzazione, costituirà, quale garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, una polizza fideiussoria a corredo dell’offerta, copertura dei costi per la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data realizzazione delle opere di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione urbanizzazione di cui all’art. 19573, comma 2ultimo comma, e all’articolo 4, corrispondente alla maggiorazione del Codice Civile30% del valore delle opere stesse a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario delle spese che possono derivare al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in Comune nel caso di aggiudicazioneinadempimento dell’obbligato. A garanzia Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, di cui al precedente articolo 9, la Società autorizza il Comune a disporre della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codicepolizza fidejussoria nel modo più ampio, con le eventuali riduzioni previsterinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione fidejussione viene svincolata con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione collaudo, ad eccezione del servizio10% della stessa che resterà vincolato fino alla consegna o all’asservimento delle opere di cui al precedente art. 4, ma è progressivamente ed automaticamente (con nonché al rimborso degli onorari e spese per il collaudo di cui al precedente art. 10. In caso di collaudo delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali, previsto dall’articolo 11, la sola condizione preventiva quota parte della consegna all’istituto garante fidejussione da svincolare sarà proporzionale all’entità delle opere collaudate. In ogni caso l’importo della fidejussione da svincolare sarà determinato dagli uffici comunali competenti, in modo da garantire sempre e comunque la copertura dei costi dei lavori ancora da eseguire, tenendo conto dell’eventuale aggiornamento dei prezzi di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitomercato, dei costi dei collaudi, delle spese per le procedure di gara e di qualsiasi altra spesa connessa alla realizzazione degli interventi.

Appears in 1 contract

Samples: portale.comune.venezia.it

Garanzie. Nell’ambito Al momento della procedura stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. In presenza di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offertaribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fidejussoria provvisoria pari fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 220%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstela garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da impresa bancaria parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura o assicurativa di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e deve avere efficacia per almeno 180 giorni nelle misure previste dalla data legge. Per fruire di presentazione dell’offerta; - deve tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. La garanzia garantisce l’adempimento di cui all’art. 1957, comma 2, tutte le obbligazioni del Codice Civilecontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’operatività a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguita la fornitura. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia entro per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, a semplice richiesta ove per qualsiasi causa, l’importo della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario stessa scenda al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso sotto di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstedalla legge. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione revoca dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoriagaranzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia deve presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia sua operatività entro 15 giorni, gg a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione scritta del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitocommittente.

Appears in 1 contract

Samples: cdn1.regione.veneto.it

Garanzie. Nell’ambito Ai fini della procedura stipula di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaciascun contratto, a corredo dell’offertal’aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, la ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’artfideiussoria. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio L’importo della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui cauzione è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 195793, comma 27, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazioned. lgs. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previsten. 50/2016. La mancata costituzione della di detta garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione la conseguente acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca. La garanzia deve prevedere copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprevisto nello Schema di Contratto. In caso di inottemperanza, la rinuncia all’eccezione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di cui all’artprezzo da corrispondere all'esecutore. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.aric.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaL’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, a corredo dell’offerta, la denominata garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%% (due per cento) dell’importo a base di gara indicato nel bando, secondo quanto previsto dall’artsottoforma di cauzione o fidejussione, costituita con le modalità di cui all’Art. 93 del Codice, con D.Lgs. 50/2016. Per le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria imprese certificate e/o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui rientranti in una delle fattispecie indicate all’art. 195793, comma 27, del Codice CivileD.Lgs. 50/2016, nonché l’operatività l’importo della garanzia entro 15 giornicauzione provvisoria è ridotto delle % indicate dall’articolo stesso. In tal caso l’impresa interessata dovrà presentare copia conforme all’originale, a semplice richiesta ai sensi dell’Art. 19 del DPR 445/00, della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazionecertificazione. A garanzia della corretta di tutti gli obblighi di esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovràdel contratto ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016, all’atto della stipulal’Appaltatore è tenuto, produrre contestualmente alla stipula del contratto di appalto, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codicesotto forma di fidejussione, costituita con le eventuali riduzioni previstemodalità di cui all’art.93 del D.Lgs.50/2016. La mancata costituzione della Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriada costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artex Art. 1957, comma 2, del 1957 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta della stazione appaltanterichiesta. Il committente può richiedere La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la reintegrazione della garanzia ove questa gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia venuta meno dovuto avvalere in tutto o in parte La durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare all’Appaltatore. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma fideiussoria è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo dell’importo garantito. In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità: - 20% al 31 dicembre 2018; - 20% al 31 dicembre 2019; - 20% al 31 dicembre 2020; - 20% al 31 dicembre 2021; L’ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.re.it

Garanzie. Nell’ambito A garanzia della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiestamancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, le ditte partecipanti sono tenute a corredo dell’offertaprestare idonea garanzia fideiussoria, la denominata “garanzia fidejussoria provvisoria provvisoria”, pari al 2%% dell’importo a base d’asta corrispondente ad € 3.500,00. L’operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dall’art. 93 prima della stipula del Codicecontratto, deve prestare una garanzia fideiusssoria denominata “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi e con le eventuali riduzioni previstemodalità di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa fideiussione bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del Codice Civile, codice civile nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 del citato articolo 103. La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in tutto graduatoria. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia l’operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati di cui al citato articolo, da documentare all’atto della consegna della polizza. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La cauzione definitiva verrà incamerata dl Comune nel caso d risoluzione in danno all’Aggiudicataria, in particolare si richiamano: • Sospensione, ritardo o in mancata effettuazione da parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’appaltatore del servizio; • Impiego di personale non sufficiente a garantire l livello di efficienza e qualità del servizio; • Risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, ma per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è progressivamente ed automaticamente (tenuta a reintegrare la somma del deposto entro 30 giorni. La fideiussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, questi incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitorevoca dell’affidamento dell’appalto e l’aggiudicazione al concorrente che segue n graduatoria.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

Garanzie. Nell’ambito L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a stipulare, prima della procedura sottoscrizione del contratto, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, pari al 10% dell’importo di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaaggiudicazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, a corredo dell’offertada organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90000. Per fruire di tale beneficio, secondo l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi a quanto previsto dall’artdal comma 1 dell’art. 93 103 del CodiceD.Lgs 50/2016, con le eventuali riduzioni previstel’amministrazione aggiudicatrice dichiarerà la decadenza dell’affidamento e aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la Ia rinuncia al beneficio della di preventiva escussione del debitore principale, la Ia rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 2 del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante; - verrà . La polizza fideiussoria sarà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula soltanto dopo la conclusione del contrattorapporto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstesalariali e previdenziali. La mancata costituzione della garanzia definitiva definitiva, prima della stipula del contratto, determina la decadenza dall’aggiudicazione Ia revoca dell'aggiudicazione e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoriagaranzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957103, comma 2, 3 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoD.Lgs 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: www.aptservizi.com

Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la Le offerte dovranno essere corredate da idonea garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%% dell’importo complessivo posto a base di gara, secondo quanto previsto dall’artper un importo quindi di Euro 31.000,00 (euro trentunomila/00), mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 93 107 del CodiceD. Lgs. n. 385/1993, con le eventuali riduzioni previsteche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze. La garanzia provvisoriadovrà avere le seguenti caratteristiche: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia ; - contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria contenere l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso qualora l’offerente risultasse affidatario. La mancata o difforme costituzione della garanzia provvisoria determina l’esclusione della gara. L’aggiudicatario s’impegna, a garanzia degli obblighi previsti dal Contratto di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovràConcessione di Servizio, all’atto della stipula, produrre a rilasciare a favore del Comune di Casale sul Sile (TV) una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codiceche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriaa ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche: - contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia ; - contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione ; La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La definitiva determina la decadenza dell’aggiudicatario e l’acquisizione della cauzione provvisoria . Per i partecipanti che risulteranno non aggiudicatari la garanzia cessa provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo che per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto di avere effetto solo alla data Concessione di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoServizio.

Appears in 1 contract

Samples: Bando Di Gara

Garanzie. Nell’ambito L’aggiudicatario dovrà produrre prima della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la stipula del contratto le seguenti garanzie: • una garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codicedefinitiva, con le eventuali riduzioni previstemodalità previste ai sensi dell’art. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 117 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriaD. Lgs 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 1957Ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione . Ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della codice civile. La stazione appaltante. Il committente appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia cessa definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Per fruire delle riduzioni di avere effetto solo alla cui all’art.108, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l’Aggiudicatario segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. • Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell’importo del contratto d’appalto; Inoltre, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di emissione del certificato di regolare esecuzione prevista per la consegna del servizio, ma dovrà essere prodotta una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del D.Lgs 36/2023, mediante polizza assicurativa da presentare che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa è progressivamente prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e dovrà espressamente garantire il soggetto deputato all’espletamento della campagna di indagini. Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per quanto concerne invece la polizza per le responsabilità professionali ed automaticamente (con in caso di raggruppamenti temporanei, la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoseguito indicate:

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura Unitamente alla documentazione amministrativa di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaammissione, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto come previsto dall’art. 93 del Codice, le ditte partecipanti alla gara dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara per ogni lotto, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data giorni, da liberare appena avvenuta l’aggiudicazione, per le ditte non aggiudicatarie. Poi, come già indicato, l’aggiudicatario a norma dell’art. 103 del Codice, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa), a garanzia di presentazione dell’offertatutte le obbligazioni contrattuali; - deve in caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia definitiva rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell’appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata dietro richiesta scritta. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Entrambe le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c. 2 del Codice Civile, nonché Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve dell’Amministrazione. Entrambe le garanzie possono essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’artridotte degli importi previsti all’art. 93 comma 7 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.re.it

Garanzie. Nell’ambito L’aggiudicatario dovrà produrre prima della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la stipula del contratto le seguenti garanzie: • una garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codicedefinitiva, con le eventuali riduzioni previstemodalità previste ai sensi dell’art. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 103 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artD. Lgs. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 103 c.1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 c.2 del D. Lgs. 50/2016, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 103 c.6 del D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il committente pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art.1666 c.2 del codice civile. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia cessa definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’art.93 c.7 del D. Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di avere effetto solo alla qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. • Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 c.4 del D. Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell’importo del contratto d’appalto; Inoltre, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di emissione del certificato di regolare esecuzione prevista per la consegna del servizio, ma dovrà essere prodotta una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell’art.103 c.7 del D. Lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa è progressivamente ed automaticamente (con prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e dovrà espressamente garantire il soggetto deputato all’espletamento della campagna di indagini. Ai sensi degli art.93 e art.103 c.10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante responsabilità solidale tra le imprese. Per quanto concerne invece la polizza per la responsabilità civile per danni e in caso di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione raggruppa- menti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitosuo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura A parziale deroga di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaquanto stabilito nell’art. 1495, a corredo dell’offertaprimo comma c.c., la committente decadrà dal diritto alla garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%solo qualora non faccia denuncia dei vizi e/o difetti all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta. Per accettazione e conferma: La ditta/Raggruppamento offerente (timbro e firma del legale rappresentante) Inoltre, secondo in deroga a quanto previsto dall’artdall’artt. 93 del Codice1667 c.c., con le eventuali riduzioni previsteper il periodo di garanzia infra indicato l’appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o difetti erano conosciuti e/o facilmente riconoscibili al momento dell’accettazione della merce o in fase di collaudo. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea. L’aggiudicatario garantisce la piena disponibilità dei diritti di proprietà industriale dei beni oggetto della fornitura, manlevando sin da impresa bancaria ora la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi. L’affidatario assicura la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato, l’assoluta mancanza di vizi e/o assicurativa e deve avere efficacia difetti nei beni forniti, garantendo altresì il buon funzionamento dei medesimi per almeno 180 giorni la durata di dodici mesi dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione consegna. Durante il periodo di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorniil fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contrattoproprie cura e spese, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussoretutti gli eventuali vizi e/o difetti che si dovessero manifestare, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria provvedendo a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione medesima tipologia e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoqualità.

Appears in 1 contract

Samples: actv.avmspa.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria di gara che sarà gestita SUA verrà richiestacui all’art. 93, a corredo dell’offertadel D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia fidejussoria provvisoria pari almeno al 2%% (due per cento) dell’importo dell’appalto. Tale garanzia può essere resa mediante versamento, secondo quanto in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato oppure mediante fidejussione bancaria (rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dal comma 3° dell'art. 54 del R.D. n° 827/1924 modificato con D.P.R. n° 635/56 e successive modificazioni ed integrazioni) o assicurativa (rilasciata da Imprese di Assicurazioni ai sensi dell'Art.13 della legge n°1/78) o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs.1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’artdall'art. 93 161 del Codicedecreto legislativo 24 febbraio 1998, con le eventuali riduzioni previsten. 58. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata scritta di questa Amministrazione. La garanzia deve avere validità per l’aggiudicatario al momento della stipula almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione dovrà prevedere, pena esclusione, esplicito e incondizionato impegno del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria prevista dall’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione deve prevedere inoltre, a pena di esclusione, che il garante si impegni a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante, per l’esecuzione la durata di almeno 180 giorni dalla data di prima scadenza e senza soluzione di continuità nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo contratto; ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 gg. dall’avvenuta aggiudicazione. La garanzia copre, inoltre, il mancato versamento della sanzione pecuniaria nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all’istituto del “soccorso istruttorio”, come prescritto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. Il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, (riduzione della garanzia del 50%) è subordinato alla produzione della “certificazione di sistema di qualità” oppure della “dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati del sistema di qualità”, rilasciate da organismi accreditati, in originale o in copia autenticata (trattandosi di certificazione di conformità a norme europee rilasciata da organismi privati, non è prevista autocertificazione – art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000). L’offerta dei concorrenti, a pena di esclusione, deve essere corredata di dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno incondizionato a rilasciare, in caso di aggiudicazioneaggiudicazione dell’appalto, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, in favore della stazione appaltante. A La garanzia resa mediante fideiussione e la dichiarazione di impegno della corretta esecuzione contrattuale garanzia definitiva a pena di esclusione, devono essere firmate dal legale rappresentante dell’Istituto di Credito o della Compagnia di Assicurazione o dal soggetto avente il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore, ciò con le modalità e le formule di cui al DPR 445/2000. Successivamente, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre deve rilasciare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 fideiussoria per l'esecuzione del Codicecontratto, con le eventuali riduzioni previstemodalità e la misura prevista dalla norma citata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriaresponsabilità solidale tra le imprese. La garanzia deve prevedere espressamente riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la rinuncia risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e/o per provvedere al beneficio della preventiva escussione del debitore principalepagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione e, in caso di inottemperanza, la rinuncia all’eccezione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di cui all’artprezzo da corrispondere all'appaltatore. 1957Ai sensi dell'articolo 103, comma 27, del Codice CivileD.Lgs. n. 50/2016, nonché l’operatività l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei servizi, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia entro 15 giorni, della responsabilità civile per danni causati a semplice richiesta della stazione appaltanteterzi ed alla stessa Stazione Appaltante nell'esecuzione dei servizi. Il committente può richiedere massimale per l'assicurazione contro la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte responsabilità civile verso terzi è stabilito pari a 1.000.000,00 di euro. La garanzia copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante e comunque decorsi dodici mesi dalla data di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoultimazione dei servizi come risultante dal relativo certificato.

Appears in 1 contract

Samples: www.gallerieaccademia.it

Garanzie. Nell’ambito Il Proponente presta quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo adeguata garanzia fideiussoria di primario istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto autorizzato, il cui nominativo sia verificabile negli elenchi della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la Banca D’Italia o dell’IVASS; L’importo della suddetta garanzia fidejussoria provvisoria finanziaria è pari al 2%100% del valore della perequazione come risultante dalla documentazione presentata, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codicepari ad € , con le eventuali riduzioni previstepolizza fidejussoria n. in data emessa da La garanzia sussiste senza soluzione di continuità fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Accordo e deve prevedere l’automatico rinnovo fino alla lettera di svincolo del Comune, gravando sul soggetto Proponente l’obbligo di provvedere al pagamento dei supplementi di premio sino al concretizzarsi del predetto svincolo, il mancato pagamento del supplemento del premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune garantito. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Dolo. Non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civilecodice civile. Altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Proponente obbligato e il soggetto garante, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, non possono essere opposti al Comune e non possono essere posti a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata carico dello stesso con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussorei prelievi che il Comune dovrà fare, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria nel caso in cui il soggetto attuatore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto procedure concorsuali o posto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoliquidazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.dolo.ve.it

Garanzie. Nell’ambito Al momento della procedura stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, per ciascun lotto, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale del lotto relativo, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. In presenza di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offertaribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fidejussoria provvisoria pari fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 220%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstela garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia provvisoria: - deve definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia dovrà essere rilasciata ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da impresa bancaria parte del committente, che aggiudica l'appalto o assicurativa la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e deve avere efficacia per almeno 180 giorni nelle misure previste dalla data legge. Per fruire di presentazione dell’offerta; - deve tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia sua operatività entro 15 giorni, gg a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula scritta del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriacommittente. La garanzia deve definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia sua operatività entro 15 giorni, gg a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione scritta del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitocommittente

Appears in 1 contract

Samples: www.dolomitiambiente.com

Garanzie. Nell’ambito A garanzia del corretto svolgimento delle attività previste in concessione, l’aggiudicatario deve presentare – al fine della procedura stipula del contratto – apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art 103 del D. Lgs 50/2016, di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria importo pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 10% del Codice, con le eventuali riduzioni previstevalore (indicato in euro 1.703.155,74 senza IVA) della presente concessione. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - suddetta cauzione deve prevedere espressamente le seguenti condizioni: − pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima. − rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 19571944 CC.. − che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. − rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC.. La garanzia fideiussoria garantirà anche per gli inadempimenti a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ha quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività in tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della garanzia entro 15 giorni, a semplice relativa richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previsteeffettuata dall’Amministrazione . La mancata costituzione della garanzia definitiva determina potrà determinare la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione revoca della cauzione provvisoriaconcessione, ferma restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitoconcessione .

Appears in 1 contract

Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Garanzie. Nell’ambito della procedura A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (al netto dell’I.V.A.). In caso di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offertaaggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento rispetto agli importi indicati dal presente disciplinare, la garanzia fidejussoria provvisoria pari fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 220 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, secondo quanto previsto dall’artda organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000. 93 Per fruire del Codicebeneficio di cui trattasi, con le eventuali riduzioni previstel’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario Direzione dell’Azienda Speciale. L’atto di costituzione della fidejussione dovrà altresì contenere un’espressa disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l’obbligo dell’impresa di provvedere al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nell’atto fideiussorio, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni al fideiussore l’originale della stipula polizza, corredato dal benestare allo svincolo da parte della Stazione Appaltante. La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara e comunque prima della stipulazione del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina determinerà la decadenza dall’aggiudicazione dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Qualora, per ragioni d’urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore è tenuto a documentare l’esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all’esecuzione del servizio. In ogni caso, in difetto di costituzione della garanzia, e fino alla presentazione della documentazione dimostrativa dell’avvenuta costituzione, non potrà procedersi alla consegna del servizio. La cauzione definitiva è prestata a garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civileogni adempimento dell’Impresa, nonché l’operatività per danni di qualunque natura provocati per effetto dell’esercizio della prestazione. Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto previo accertamento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da parte dell’Impresa, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà del committente. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza potrà trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’aggiudicatario e derivanti dal contratto di appalto. In tal caso l’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro 15 giorni30 (trenta) giorni dalla richiesta di reintegro. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l’Azienda Speciale tratterrà, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere titolo di penale, e fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, la reintegrazione della somma depositata in garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con ovvero provvederà ad escutere la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitofideiussione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto Dei Servizi Infermieristici, Socio Assistenziali Ed Educativi/Animativi Presso L’unita’ Abitativa “Verde Azzurro” Della Rsa “Casa Di Riposo Monticello”

Garanzie. Nell’ambito L’Impresa garantisce l’accesso di rappresentanti del Fondo di Assistenza in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare controlli sull’efficienza e sulla regolarità del servizio. Nei locali adibiti ai magazzini e cucina, non è consentito l’accesso di personale estraneo all’Impresa, fatta eccezione per gli incaricati della procedura manutenzione e dei controlli disposti dal Fondo di gara Assistenza. La vigilanza quotidiana è affidata al Direttore del Centro di soggiorno quale direttore dell’esecuzione, anche attraverso personale incaricato. Ogni avvenimento o fatto ritenuto causa di forza maggiore, da cui possa essere derivato ritardo, difficoltà o impossibilità a adempiere agli obblighi contrattuali, deve essere comunicato entro 2 (due) giorni lavorativi dal verificarsi al Direttore dell’esecuzione. Al medesimo devono essere, altresì, tempestivamente comunicate, anche verbalmente, con successiva formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela. Il Fondo di Assistenza ha la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli che sarà gestita SUA verrà richiestadovesse ritenere opportuni per il regolare svolgimento del servizio, anche attraverso gli Organi competenti. I controlli posti in essere dal Fondo di Assistenza devono intendersi indipendenti da qualsiasi altra forma di “controllo di qualità e/o autocontrollo” effettuato dall’Impresa, anche in esecuzione del presente Capitolato. Il medesimo provvede, nel caso l’Impresa durante lo svolgimento del servizio dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali, a corredo dell’offertanotificare quanto prima, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%e comunque entro le quarantotto ore successive, una formale diffida secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione modalità di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula 4 del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussoreovvero, in alternativa, anche diverso a mezzo raccomandata a mano da quello consegnare al Rappresentante per l’Impresa, che l’ha rilasciato firmerà per ricevuta, senza pregiudizio per l’applicazione delle penalità. In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel presente capitolato, il Fondo di Assistenza applicherà le penalità di cui agli artt. 19 e 20 del contratto. L’applicazione delle penalità è assunta con provvedimento del Dirigente Delegato del Fondo Assistenza quando le giustificazioni addotte non sono ritenute congrue. E’ fatta salva la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria facoltà per l’esecuzione l’Impresa di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura decurtandolo dai compensi spettanti all’Impresa, cui sarà inoltrata formale comunicazione. In caso di recidiva inosservanza del capitolato e/o del contratto in caso l’Ente ha la facoltà insindacabile di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione revocare l’affidamento del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente mediante contestazione scritta con preavviso di almeno tre (3) giorni, da valere come disdetta a tutti gli effetti di legge. In caso di reiterata inadempienza nella materia di cui ai precedenti commi, l’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta esecutrice del servizio. E’ fatta salva per il Fondo di Assistenza, in ogni caso, l’azione per il risarcimento del danno. Assistenza formalizza la contestazione scritta secondo le modalità e con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitole conseguenze previste dal contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.poliziadistato.it

Garanzie. Nell’ambito Ai fini della procedura partecipazione non è prevista alcuna forma di gara che sarà gestita SUA verrà richiestagaranzia provvisoria. Prima della sottoscrizione del contratto, a corredo dell’offerta, viene richiesta all’Appaltatore la garanzia fidejussoria provvisoria definitiva” pari al 2%10 per cento dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 93 117 del Codice, con sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’Aggiudicatario, secondo le modalità e le eventuali riduzioni previstepreviste dall’articolo 106 del Codice. La Detta garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2, c.2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia Civile e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - SA. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la SA, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SA, con la quale verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno la SA ha diritto di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione incamerare tutto o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione parte della cauzione provvisoriaprestata, salva l’azione di risarcimento danni. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia L’Appaltatore è obbligato al beneficio pronto reintegro della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione di cui all’art. 1957la SA avesse dovuto valersene, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la SA l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del modello DURC da parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del serviziodegli enti assicurativi, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitodal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

Appears in 1 contract

Samples: Cessione Del Credito

Garanzie. Nell’ambito Salva diversa previsione contrattuale, il cliente è obbligato a costituire a favore del trasportatore, prima della procedura conclusione dell’accordo cliente, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) del valore del contratto aumentato dell’IVA corrispondente, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o assicurativo di gara che sarà gestita SUA verrà richiestaprimaria importanza e previa autorizzazione del trasportatore. La cauzione è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a corredo dell’offertagaranzia delle somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente al trasportatore. Rimane salva in ogni caso la facoltà del trasportatore di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per l’inadempimento del cliente. L’importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già pattuiti e concordati all’atto della conclusione del contratto. Resta inteso che, qualora il cliente ed il trasportatore concordino per ulteriori programmi di trasporto, l’importo della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) dell’importo stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito. In mancanza di estensione della garanzia, Mercitalia Rail avrà la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previstefacoltà di rifiutare l’esecuzione dell’ulteriore programma richiesto. La garanzia provvisoriadeve prevedere espressamente: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione a far valere il decorso del termine di cui all’art. 1957, comma 2, 1957 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia c.c.; - la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula scritta del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriatrasportatore. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo al presente articolo sarà restituita successivamente alla data di emissione scadenza dell’accordo cliente previa comunicazione di svincolo della garanzia stessa da parte del certificato di regolare esecuzione trasportatore. In nessun caso la garanzia potrà essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantitocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Listino Prezzi