Common use of Garanzie Clause in Contracts

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Condizioni Generali Di Allacciamento E Fornitura Per Il Servizio Di Teleriscaldamento, Condizioni Generali Di Allacciamento E Fornitura Per Il Servizio Di Teleriscaldamento, Condizioni Generali Di Allacciamento E Fornitura Per Il Servizio Di Teleriscaldamento

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a versare in un’unica soluzionecorredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con addebito sulla prima fattura emessale eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, un importo la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della sottoscrizione stipula del Contratto oppure durante lo svolgimento contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento contratto in caso di variazione aggiudicazione. A garanzia della potenza richiesta. 11.4 corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale qualora non trattenuto committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito

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Samples: Capitolato Speciale Di Gara, Contract for the Assignment of Temporary Work Service, Contract for the Assignment of Temporary Work Service

Garanzie. 11.1 L’Utente 10.1 Il Fornitore è tenuto obbligato a versare costituire a favore del Committente, entro il termine di cui all’art. 8, comma 2, terzo periodo, delle presenti Condizioni Generali, una cauzione definitiva in un’unica soluzionemisura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto, con addebito sulla prima fattura emessada prestarsi, un importo fatte salve ulteriori modalità indicate nel Contratto, sotto forma di fideiussione avente natura di contratto autonomo di garanzia, rilasciata da istituti bancari o assicurativi ovvero da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a titolo revisione contabile da parte di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per particolari fattispecie, da individuarsi in base alla valutazione discrezionale del Committente, il Contratto può prevedere strumenti alternativi alle fideiussioni, quali, in particolare, la costituzione di una cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, ovvero l’applicazione di ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente (ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza del 10% dell’importo del Contratto), mantenendo ferma – quale ulteriore cautela – la cauzione provvisoria, da svincolarsi solo una volta che, mediante le ritenute, sia stato raggiunto il suddetto ammontare del 10%. La cauzione definitiva è costituita a garanzia dell’adempimento del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per l’inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell’oggetto del Contratto, la misura del risarcimento per il maggior danno subito dal Contratto. 11.2 Committente può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro il limite massimo dell’importo del Contratto medesimo. In alternativa al deposito cauzionale ogni caso, il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma è obbligato a reintegrare le garanzie di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivarecui il Committente si sia avvalso, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusuraparte, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte durante l’esecuzione del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivaContratto. In caso di mancata ricostituzione reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime. Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell’ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che abbiano ad oggetto forniture di rilevante entità, costituite da prestazioni distinte le une dalle altre, il Committente è in facoltà di autorizzare una riduzione dell’importo della garanzia, proporzionale alla parte del Contratto alla quale sia stata data corretta esecuzione. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma: i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti; iii) per la riscossione delle eventuali penali applicate ai danni del Fornitore. Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell’ipotesi in cui il Fornitore potrà risolvere abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 10.2 Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui l’aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento), e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). 10.3 Il Committente può contrattualmente stabilire che la cauzione di cui al comma 1 del presente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo. 10.4 La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ovvero la quota residua della stessa, ove ne sia stato contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, è restituita alla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento di cui al successivo art. 50 delle presenti Condizioni Generali, salva diversa previsione contrattuale. Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine della fornitura, la restituzione è effettuata dopo l’accettazione dell’ultima partita. In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del Contratto ovvero le contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell’Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori. 10.5 Il contenuto delle garanzie fideiussore che il contrattoFornitore è tenuto a costituire è fissato negli atti di gara, in conformità alle previsioni e ai modelli approvati dalle vigenti Disposizioni di Gruppo. Il Committente è in facoltà di non accettare fideiussioni rilasciate da soggetti garanti che non siano di proprio gradimento in quanto privi di adeguata affidabilità creditizia. Qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche patrimoniali della banca o dell’intermediario finanziario o della compagnia di assicurazione garante, l’Appaltatore, su richiesta del Committente, dovrà procedere entro 60 giorni alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento del Committente. 10.6 Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali, nell’ipotesi di mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, il Committente è in facoltà di disporre la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazione dell’offerta. 10.7 L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5. 10.8 Qualora per l’esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva diversa previsione contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una delle forme previste nel presente articolo. 10.9 Fermo il disposto del precedente comma 5, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della fornitura, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere al Fornitore la costituzione delle garanzie anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere al Fornitore garanzie bancarie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo. 10.10 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Per Gli Appalti Di Forniture

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare 1. A garanzia del rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto ed, in un’unica soluzioneparticolare, con addebito sulla prima fattura emessadel pagamento dei diritti di segreteria e delle tariffe, l'Operatore presterà, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento o in alternativa una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo di tutte le obbligazioni derivanti dal ContrattoEuro 10.000,00 (diecimila) resa da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione. 11.2 In alternativa 2. La fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione beneficio della preventiva escussione del medesimo importo debitore principale e prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice ed insindacabile richiesta di InfoCamere, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o altra forma che vengano richieste prove o documentazione dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione. Ciò anche nell’ipotesi di garanzia equivalenteeccezioni o contestazioni da parte dell'Operatore o di giudizio pendente avanti l’autorità giudiziaria. La fideiussione, inoltre, non dovrà contenere alcuna clausola in deroga a quanto previsto dall’art.1957 codice civile. 11.3 3. Nel caso mese di Utente finale che dovesse attivare, al momento della ottobre di ciascun anno successivo a quello di sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualepresente contratto, InfoCamere verificherà l’ammontare complessivo di tariffe (comprensivi di I.V.A.) e diritti di segreteria dovuto dall'Operatore nei dodici mesi precedenti, o dalla data di sottoscrizione contrattuale nel caso siano trascorsi meno di dodici mesi. 4. Nell’ipotesi in cui l’ammontare di cui al precedente comma risulti superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), InfoCamere avrà diritto di ottenere dall'Operatore, entro il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale15 dicembre dello stesso anno, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare un’integrazione del deposito cauzionale è soggetto o della fideiussione – avente le medesime caratteristiche della precedente e per la stessa durata – per un importo pari al 15% dell’ammontare medesimo. In ogni caso l’importo del deposito cauzionale o della fideiussione da prestare non potrà mai essere inferiore ad adeguamento Euro 10.000,00 (diecimila) né superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione). Tale criterio di calcolo sarà utilizzato, qualora applicabile, anche per il deposito cauzionale e la fideiussione da rilasciare all’atto della stipula del presente contratto, in caso quanto il relativo importo sarà commisurato all’ammontare complessivo di variazione della potenza richiestatariffe (comprensivi di I.V.A.) e diritti di segreteria dovuto nei dodici mesi precedenti. 11.4 Il 5. L'Operatore si obbliga a reintegrare il deposito cauzionale qualora non trattenuto o la fideiussione di cui InfoCamere si sia avvalsa in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legalidurante l’esecuzione del presente contratto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla relativa escussione. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto 21.1 Ciascun Ordine potrà prevedere a versare in un’unica soluzionecarico del Fornitore l’obbligo di procurare (a costi, con addebito sulla prima fattura emessaspese ed oneri del Fornitore medesimo) specifiche garanzie a beneficio del Committente quali, un importo a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzie bancarie o assicurative ovvero forme alternative di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento quale, per esempio, meccanismi di trattenuta dai pagamenti. 21.2 Qualora il relativo Ordine preveda l’obbligo del Fornitore di procurare una garanzia per il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni del Fornitore nascenti dal Contratto ma non ne specifichi nel dettaglio la tipologia, tale garanzia dovrà essere una garanzia ban­ caria autonoma e dovrà essere emessa da un primario istituto di credito quale condizione per l’effettuazione dei pagamenti da parte del Committente e dovrà restare valida ed efficace sino all’integrale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal del Fornitore ai sensi del Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 . Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione in cui la garanzia eventualmente procurata dal Fornitore ai sensi del Contratto oppure durante lo svolgimento venga a scadere o a cessare di efficacia prima del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanziatermine contrattual­ mente previsto, il Fornitore potrà risolvere sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e a consegna­ re tempestivamente e comunque non oltre 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx antecedenti la data in cui la garanzia cessi di avere efficacia, una nuova garanzia avente gli stessi termini e condizioni della garanzia inizialmente emessa. Qualora il contrattoFornitore non adempia entro tale termine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..il Committente avrà il diritto di escutere integralmente la garanzia fino all’ammontare massimo garantito esistente a quella data trattenendo il relativo importo ottenuto dall’escussione con le medesime finalità di garanzia della garanzia escussa.

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Samples: General Conditions of Contract, General Conditions of Contract

Garanzie. 11.1 L’Utente Ai fini della partecipazione non è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra prevista alcuna forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento provvisoria. Prima della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contratto, viene richiesta all’Appaltatore la “garanzia definitiva” pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria ai sensi dell’art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o postalefideiussione a scelta dell’Aggiudicatario, lo stesso secondo le modalità e le eventuali riduzioni previste dall’articolo 106 del Codice. Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della SA. Qualora l’Appaltatore non sarà tenuto al versamento versi la garanzia definitiva nel termine stabilito, la SA, senza bisogno di alcun deposito cauzionale/prestazione messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita garanzia) da parte della SA, con la prima fatturazione utilequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in In caso di variazione decadenza dell’Appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la SA ha diritto di incamerare tutto o parte della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la SA avesse dovuto valersene, in tutto o in parte a saldo parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la SA l’esperimento di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di escussione totale o parziale della garanzia aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del modello DURC da parte del Fornitore per morosità dell’Utentedegli enti assicurativi, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, dal quale risulti che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Capitolato Descrittivo Prestazionale, Capitolato Descrittivo Prestazionale

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto 13.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l’Operatore Economico deposita una garanzia di importo pari al 2% (due per cento) dell’intero valore di aggiudicazione, comprensivo dell’opzione, assegnato all’Operatore Economico medesimo in applicazione dei criteri di cui al punto 5.1 che precede, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a versare in un’unica soluzioneprima richiesta, con addebito sulla prima fattura emessacontenente: i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ii) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, un importo secondo comma c,c.; iii) l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed avente durata pari a quella dell’Accordo Quadro. Detta cauzione, prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti contenute nell’Accordo Quadro, verrà svincolata alla scadenza dell’Accordo Quadro e potrà essere incamerata dal ContrattoCommittente in caso di inadempimento dell’Operatore Economico alle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, fermo restando il diritto del Committente di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al 13.2. Al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Operatore Economico dovrà altresì costituire un’apposita garanzia definitiva nei modi, forme e importi di cui all’art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di importo pari alla quota di Accordo Quadro assegnata a ciascun operatore economico al netto del ribasso offerto sul prezzo a base d’asta e senza tenere conto dell’opzione. Tale garanzia sarà svincolata nei modi e tempi di cui al medesimo art. 103, previa consegna all’istituto garante del certificato di regolare esecuzione / attestazione di verifica relativa a ciascun Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestaAttuativo. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo 13.3. All’atto di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, saranno riportati gli estremi delle predette garanzie di chiusura, maggiorato degli interessi legalicui ai precedenti punti 13.1 e 13.2 già rilasciate. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva13.4. In caso di esercizio dell’opzione, l’appaltatore sarà tenuto a produrre, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Committente, la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, da calcolare sull’ulteriore importo contrattuale assegnato, relativo all’opzione stessa. La mancata ricostituzione costituzione della garanziagaranzia nei tempi previsti equivale a rifiuto di eseguire l’opzione e consente l’incameramento della cauzione di cui all’art. 13.1. 13.5. Il Committente può avvalersi delle cauzioni previste al presente articolo, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il Fornitore potrà risolvere rimborso della maggiori somme pagate durante l’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione in confronto ai risultati della liquidazione finale di ciascun Contratto Attuativo; l’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il contrattodiritto dell’Operatore Economico di proporre azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. 13.6. Le garanzie di cui al presente articolo dovranno essere tempestivamente reintegrate nella misura legale qualora, ai sensi e in corso d’opera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dal Committente. 13.7. La mancata costituzione della cauzione anche per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..un solo Contratto Attuativo comporta la decadenza dall’Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Alla Progettazione, Accordo Quadro

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare garanzia secondo quanto previsto dall’art. 75 del D. lgs. n. 163/2006 per un importo corrispondente al 2% della somma a titolo base d’asta di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 ogni singolo lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di Utente finale essi. La garanzia provvisoria può essere prestata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 3 85 che dovesse attivaresvolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A. La suddetta garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva. La garanzia fideiussoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine, l’offerta è corredata (si veda art. 9 punto I, 3° capoverso), a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare tale garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. L’importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce causa di esclusione. E’ ammissibile l’ integrazione della documentazione attestante il possesso della certificazione, qualora questa sia stata segnalata, purché sussistente al momento della sottoscrizione scadenza del Contratto oppure durante lo svolgimento termine per la presentazione delle offerte (V. Bando Tipo - Determinazione n. 4 del rapporto contrattuale10 ottobre 2012 AVCP). Ai sensi della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, costituiscono cause di esclusione: 1) mancata presentazione della cauzione provvisoria; 2) cauzione non conforme a quanto stabilito dall’art. 75, comma 4 e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 0, x.x., xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 3) cauzione di importo errato in diminuzione, eccetto che nell’ ipotesi di evidente errore formale; rientra, in tale ultima ipotesi, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento caso della cauzione presentata in misura dimezzata senza il rispetto di alcun deposito cauzionale/prestazione quanto osservato sul possesso di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque certificazione del sistema di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 4) cauzione sprovvista dell’indicazione del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in garantito; nel caso di variazione della potenza richiesta.ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande; 11.4 Il deposito cauzionale qualora 5) cauzione prestata con modalità non trattenuto in tutto o in parte consentite; 6) cauzione prestata con validità inferiore a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusuracentottanta giorni come prescritto dall’art. 75, maggiorato degli interessi legali.comma 5, del Codice dei Contratti; 11.5 In caso di escussione totale o parziale della 7) cauzione non sottoscritta dal garante; 8) mancata presentazione dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia da parte fideiussoria per l’esecuzione del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’artdi cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 1456 75, comma 8, del c.c..Codice dei Contratti).

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali Di Consumo, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali Di Consumo

Garanzie. 11.1 L’Utente 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Xxxxxx e delle Amministrazioni con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro 18.032.992,00= (diciottomilionitrentaduemilanovecentonovantadue/00), rilasciata in data 05/12/2018 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A.), mediante la stipula di una fideiussione bancaria con primario Istituto bancario. 2. La garanzia a copertura dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore di Consip e delle Amministrazioni Contraenti, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è tenuto estesa a versare in un’unica soluzionetutti gli accessori del debito principale, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivareobbligazioni, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dell’Accordo Quadro. 3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente art. 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del c.cmaggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. 5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di fornitura. 6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte della Consip e delle Amministrazioni verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, al Garante e alla Consip S.p.a. di documenti, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordine di fornitura, della documentazione di cui sopra. 7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. 8. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. 9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno. 10. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 05/12/2018 ed avente n. 8312/8200/00750452/457103/3536-2018 pari ad un importo di Euro 48.600,00 (quarantottomilaseicento/00). 11. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante

Garanzie. 11.1 L’Utente 10.1 Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto obbligato a versare costituire a favore del Committente, entro il termine di cui all’art. 8, comma 2, terzo periodo, delle presenti Condizioni Generali, una garanzia fideiussoria in un’unica soluzionemisura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto, con addebito sulla prima fattura emessada prestarsi, un importo a titolo salva diversa previsione contrattuale, sotto forma di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi. La cauzione definitiva è costituita a garanzia dell’adempimento del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per l’inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell’oggetto del Contratto, la misura del risarcimento per il maggior danno subito dal Contratto. 11.2 Committente può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro il limite massimo dell’importo del Contratto medesimo. In alternativa al deposito cauzionale ogni caso, il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma è obbligato a reintegrare le garanzie di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivarecui il Committente si sia avvalso, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusuraparte, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte durante l’esecuzione del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivaContratto. In caso di mancata ricostituzione reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime. Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell’ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che abbiano ad oggetto forniture di rilevante entità, costituite da prestazioni distinte le une dalle altre, il Committente è in facoltà di autorizzare una riduzione dell’importo della garanzia, proporzionale alla parte del Contratto alla quale sia stata data corretta esecuzione. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma: i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore potrà risolvere per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell’esecuzione del Contratto. 10.2 Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). 10.3 Il Committente può contrattualmente stabilire che la cauzione definitiva di cui al comma 1 del presente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo. 10.4 La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ovvero la quota residua della stessa, ove ne sia stato contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, è restituita alla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento di cui al successivo art. 50 delle presenti Condizioni Generali, salva diversa previsione contrattuale. Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine della fornitura, la restituzione è effettuata dopo l’accettazione dell’ultima partita. In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del Contratto. 10.5 Il contenuto delle garanzie fideiussore bancarie o assicurative che l’appaltatore è tenuto a costituire ed i requisiti dei soggetti che prestano la garanzia sono fissati negli atti di gara, in conformità alle previsioni e ai modelli approvati dalle vigenti Disposizioni di Gruppo adottate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.. 10.6 Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali, nell’ipotesi di mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, il contrattoCommittente è in facoltà di disporre la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazione dell’offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto. 10.7 L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5. 10.8 Qualora per l’esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva diversa previsione contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una delle forme previste nel presente articolo. 10.9 Fermo il disposto del precedente comma 5, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto d’appalto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della fornitura, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere al Fornitore la costituzione delle garanzie, anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere al Fornitore garanzie bancarie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo. 10.10 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, le garanzie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..conto di tutti i componenti con responsabilità solidale; nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro quota.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Per Gli Appalti Di Forniture

Garanzie. 11.1 L’Utente La ditta aggiudicataria è tenuto inoltre tenuta a versare garantire per tutti gli articoli di consumo, ai sensi dell’art. 1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo modo apprezzabile il valore. Il Comune di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento Quarrata si riserva di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 denunciare i vizi occulti entro trenta giorni dalla data della scoperta. Nel caso di Utente finale vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell’effettivo ricevimento della merce da parte dell’ufficio ordinante del Comune di Quarrata, come indicato al precedente articolo 9. La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che dovesse attivareverranno valutate nell’ambito dell’istruttoria curata dal responsabile del procedimento . Qualora, al momento della sottoscrizione termine dell’istruttoria, dovesse continuare a permanere l’evidenza dei vizi del Contratto oppure durante lo svolgimento materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del rapporto contrattualemateriale viziato entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto. Qualora, nonostante ripetute sostituzioni, i vizi del materiale consegnato continuassero a ripresentarsi, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento Comune di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore Quarrata si riserva comunque la facoltà di addebitare all’Utente l’importo richiedere, a titolo parità di deposito cauzionale prezzo offerto in qualunque caso gara, alla Ditta aggiudicataria di provvedere alla sostituzione gratuita, dell’articolo oggetto di contestazione, con altro di diversa marca/modello ritenuto più idoneo dalle parti per tutta la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione restante durata contrattuale a partire dalla data della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Per l'Igiene

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto Alla firma del presente Contratto, che dovrà avvenire entro giorni lavorativi prima della decorrenza della fornitura, l’Acquirente si obbliga a rilasciare una fideiussione bancaria a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto. La garanzia deve far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto nei confronti del Venditore per un ammontare indicato nell’Allegato 1 e pari a del Valore del Contratto. La garanzia deve essere posta a copertura di tutti gli obblighi contrattuali dell’Acquirente fino alla data di scadenza indicata nell’Allegato 1, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Venditore. Essa dovrà essere costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare gli importi previsti a seguito di semplice richiesta del Venditore e senza l’obbligo della preventiva costituzione in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo mora dell’Acquirente in caso di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento inadempimento. L’originale della fideiussione verrà restituito dal Venditore all’Acquirente entro 15 giorni lavorativi dalla verifica dell’avvenuto integrale pagamento di tutte le obbligazioni derivanti dal fatture relative al presente Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 . Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente in cui l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non garantito venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto escusso verso l’ente garante in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusuradal Venditore, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è l’Acquirente sarà tenuto a ricostituirne ricostituire la garanzia per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successival’intero ammontare. In caso di mancata ricostituzione della garanziaottemperanza da parte dell’Acquirente agli obblighi di cui al presente articolo, il Fornitore Venditore potrà risolvere il contrattoavvalersi delle facoltà di cui al successivo art. 17. E’ altresì facoltà del Venditore cedere a terzi i crediti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, ai sensi o effettuare qualsiasi altro atto di disposizione del credito, ivi compresi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso. L’Acquirente si impegna fin d’ora a porre in essere quanto necessario per gli effetti dell’art. 1456 agevolare dette operazioni di disposizione del c.c..credito.

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Samples: Standard Supply Contract for Natural Gas and Biomethane

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneL’aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie: • una garanzia definitiva, con addebito sulla prima fattura emessale modalità previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, un importo la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 103 c.1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 c.2 del D. Lgs. 50/2016, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il Fornitore potrà accettare una fideiussione completamento del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel servizio nel caso di Utente finale che dovesse attivarerisoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al momento della sottoscrizione 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del Contratto oppure durante lo svolgimento certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 103 c.6 del rapporto contrattualeD. Lgs. 50/2016, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento della rata di alcun deposito cauzionale/prestazione saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilel’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il Fornitore si riserva comunque pagamento della rata di addebitare all’Utente l’importo a titolo saldo non costituisce presunzione di deposito cauzionale in qualunque caso accettazione dell'opera, ai sensi dell’art.1666 c.2 del codice civile. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la procedura RID non venga attivata, venga reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In parte; in caso di escussione totale o parziale inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’art.93 c.7 del D. Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattoorganismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. • Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 c.4 del D. Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell’importo del contratto d’appalto; Inoltre, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, dovrà essere prodotta una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell’art.103 c.7 del D. Lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e dovrà espressamente garantire il soggetto deputato all’espletamento della campagna di indagini. Ai sensi degli art.93 e art.103 c.10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per quanto concerne invece la polizza per la responsabilità civile per danni e in caso di raggruppa- menti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell’importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzional- mente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli effetti dell’artoperatori del raggruppamento. 1456 L’aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del c.c..servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L’aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali e attrezzature di proprietà dell’aggiudicatario verificatisi presso il luogo del servizio.

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Samples: Servizio Di Ingegneria E Architettura

Garanzie. 11.1 L’Utente 9.1 Il Cliente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattodella fornitura. 11.2 In alternativa al 9.2 Il deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalenteè addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. 9.3 Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale è soggetto di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura: a) il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad adeguamento almeno due fatture, anche non consecutive; b) il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in caso di variazione della potenza richiestamora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura. 11.4 9.4 Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità. 9.5 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente al Cliente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento. 11.5 9.6 In caso di escussione totale la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parziale della garanzia parzialmente da parte di AMGAS per inadempimento del Fornitore per morosità dell’UtenteCliente, quest’ultimo il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore AMGAS potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..Codice Civile.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneAl momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, per ciascun lotto, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale del lotto relativo, mediante polizza fideiussoria, con addebito sulla prima fattura emessale modalità e nella misura previste dall’art. 103 del D.lgs 18.4.2016, un n. 50. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo a titolo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti nascenti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualecontratto, il pagamento mediante domiciliazione bancaria risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o postalela concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo presentata a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardorinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanziatutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il Fornitore potrà risolvere risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il contrattorimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai sensi servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e per gli effetti dell’art. 1456 la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del c.c..committente

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a versare in un’unica soluzioneRichieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il Periodo di validità della polizza e tempestivamente comunicate per iscritto all’Assicuratore nei termini previsti dalla presente polizza (formula claims made). In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, con addebito sulla prima fattura emessadei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella Proposta o ad essa allegati o comunque forniti dal Contraente all’Assicuratore e formanti parte integrante della presente polizza, un importo l'Assicuratore si obbliga a titolo tenere indenne: Responsabilità degli Amministratori (i) La Persona assicurata da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento una Richiesta di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattorisarcimento presentata nei confronti di tale Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale (ii) L’Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, comprese le spese legali, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito. La presente garanzia opera solo per l’importo eccedente l’indennizzo corrisposto dall’Ente esterno ed il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo massimale dell’eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell’Ente esterno o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivaredei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici. Si precisa che, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti deroga dell’art. 1456 del c.c..1900 cc, le garanzie (i) e (ii) operano anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave.

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Samples: Insurance Policy

Garanzie. 11.1 L’Utente L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara indicato nel bando, sottoforma di cauzione o fidejussione, costituita con le modalità di cui all’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per le imprese certificate e/o rientranti in una delle fattispecie indicate all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria è tenuto ridotto delle % indicate dall’articolo stesso. In tal caso l’impresa interessata dovrà presentare copia conforme all’originale, ai sensi dell’Art. 19 del DPR 445/00, della certificazione. A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016, il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a versare in un’unica soluzionecostituire una garanzia, con addebito sulla prima fattura emessadenominata garanzia definitiva, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa pari al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso fidejussione, costituita con le modalità di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione cui all’art.93 del Contratto oppure durante lo svolgimento D.Lgs.50/2016. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia contratto nei termini e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento nei modi programmati in caso di variazione aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della potenza preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ex Art. 1957 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta. 11.4 . La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale qualora non trattenuto Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte durante l’esecuzione del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivacontratto. In caso di mancata ricostituzione della garanziainadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese del Concessionario, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi prelevandone l’importo dal canone d’appalto e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

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Samples: Concession Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneL’Acquirente garantisce l’attuazione dell’accordo, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte per le obbligazioni derivanti dal Contrattoa proprio carico, mediante polizza fidejussoria assicurativa/bancaria accesa/rilasciata da *******, primario istituto di assicurativo/bancario di gradimento del Comune stesso; la polizza prevede la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c. 11.2 , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, e dovrà essere pari al seguente importo: - € *******, pari al 100% dell’importo di aggiudicazione, previsto all’art. 5. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto al comune di Fossò. La fidejussione deve riportare la clausola di validità fino ad espresso svincolo da parte del Comune. Essa potrà essere svincolata esclusivamente ad intervenuto collaudo positivo delle opere da realizzare a cura dell’acquirente. In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, inadempimento o di ritardo nell’adempimento di ciascuna delle obbligazione di cui al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualepresente contratto, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postalecomune è autorizzato a disporre delle relative cauzione nel modo più ampio con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo. Le fidejussioni di cui sopra potranno essere fatte valere, lo stesso non sarà tenuto entro i limiti di importo in ciascuna di esse indicati, senza beneficio della divisione e senza obbligo di preventiva escussione di debitori principali, per qualsivoglia inadempimento agli obblighi di cui al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e presente contratto; esse inoltre assistono il credito anche presso l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilecessionario. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo L’acquirente, nel caso intenda trasferire a titolo di deposito cauzionale in terzi, a qualunque caso la procedura RID non venga attivatatitolo, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte gli immobili oggetto del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e si obbliga a far assumere gli obblighi della presente contratto, al suo avente causa, ed a comunicare preventivamente al Comune l’intenzione di alienare, per gli effetti dell’artessere a ciò autorizzato dal Comune. 1456 Il trasferimento a soggetti terzi non preventivamente autorizzato dal Comune, comporta l’automatica risoluzione del c.c..presente contratto, nonché l’escussione della polizza depositata a garanzia.

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Samples: Contratto Per L’alienazione Di Beni Di Proprietà Comunale

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione6.1 All’atto della prenotazione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo il Prestatore di Servizi Turistici può richiedere all’Utente il versamento di una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 del medesimo importo o altra Codice Civile, quale forma di garanzia equivalentedella prenotazione effettuata e di eventuale acconto sul saldo dovuto. 11.3 Nel caso 6.2 Tale somma di Utente finale che dovesse attivaredenaro rappresenta una quota percentuale del totale del servizio prenotato, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, calcolata in base alla misura comunicata dal Prestatore di Servizi Turistici all’Utente il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto quale provvede al versamento della stessa, mediante bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie fornite dalla struttura ricettiva. 6.3 In tal caso, a norma dell’articolo precedente, la conferma di alcun deposito cauzionale/prestazione avvenuta prenotazione impegna il Prestatore di garanzia Servizi Turistici solamente a mantenere valida la prenotazione per cinque giorni lavorativi, a partire dalla data della prenotazione stessa. 6.4 Nello stesso termine, infatti, l’Utente deve provvedere ad inoltrare alla struttura ricettiva medesima, via fax o e-mail, copia dell’avvenuto bonifico e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con solo in tal caso la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo prenotazione risulterà definitivamente confermata. 6.5 Viceversa, decorso inutilmente tale termine, la struttura deve previamente contattare l’Utente per verificare le ragioni del mancato accredito della somma richiesta a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso caparra confirmatoria e può, successivamente a tale controllo, considerare nulla la procedura RID non venga attivataprenotazione, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare svincolandosi da ogni obbligo nei confronti del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestaprenotante. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte 6.6 Se, prestata la caparra confirmatoria, l’Utente è inadempiente, il Prestatore di Servizi Turistici può recedere dal contratto e trattenere la caparra versata; se inadempiente è il Prestatore di Servizi Turistici, l’Utente può recedere dal contratto ed esigere quanto versato a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legalinorma del presente articolo. 11.5 In caso 6.7 Nessuna responsabilità può pertanto essere addebitata alla PF Turismo, commercio e tutela dei consumatori per l’ipotesi in cui l’operazione di escussione totale addebito della penale di cancellazione non vada a buon fine per mancanza di copertura o parziale della garanzia da parte per cause diverse a quelle oggetto del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..menzionato accertamento o comunque sopravvenute in epoca successiva alla prenotazione.

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Samples: Accordo Per L’adesione Al Sistema Di Destination Management System (Dms)

Garanzie. 11.1 L’Utente L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara indicato nel bando, sottoforma di cauzione o fidejussione, costituita con le modalità di cui all’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per le imprese certificate e/o rientranti in una delle fattispecie indicate all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria è tenuto ridotto delle % indicate dall’articolo stesso. In tal caso l’impresa interessata dovrà presentare copia conforme all’originale, ai sensi dell’Art. 19 del DPR 445/00, della certificazione. A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016, l’Appaltatore è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di appalto, a versare in un’unica soluzionecostituire una garanzia, con addebito sulla prima fattura emessadenominata garanzia definitiva, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa pari al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso fidejussione, costituita con le modalità di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione cui all’art.93 del Contratto oppure durante lo svolgimento D.Lgs.50/2016. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia contratto nei termini e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento nei modi programmati in caso di variazione aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della potenza preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ex Art. 1957 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto . La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte durante l’esecuzione del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivacontratto. In caso di mancata ricostituzione della garanziainadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore, il Fornitore potrà risolvere il prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare all’Appaltatore. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità: - 20% al 31 dicembre 2018; - 20% al 31 dicembre 2019; - 20% al 31 dicembre 2020; - 20% al 31 dicembre 2021; L’ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 successivamente all’emissione del c.c..certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.

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Samples: Appalto Per l'Affidamento a Terzi Dei Servizi Della Biblioteca Comunale

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneIII. EDAM nei limiti e nei termini di cui all’Offerta, assume esclusivamente la garanzia relativa alla qualità dell’intervento, caratterizzandosi quest’ultimo ad ogni effetto quale prestazione di mezzi e non di risultato, con addebito sulla prima fattura emessaesclusione di ogni e qualunque garanzia relativa e/o comunque connessa al buon funzionamento dei macchinari e/o delle apparecchiature bonificate e/o decontaminate. In particolare, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di il Committente si impegna ad assumere presso i produttori/costruttori tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoinformazioni tecnico-specifiche relative ai macchinari oggetto dell’intervento che si rendessero necessarie ed opportune per lo svolgimento delle opere di bonifica/decontami- nazione, ovvero autorizza sin d’ora EDAM a rivolgersi direttamente alle aziende produttrici per ottenere tutti i ragguagli tecnici in questione. 11.2 In alternativa IV. Con riguardo all’attività di bonifica conseguente ad eventi catastrofici (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: incendio, alluvione, allagamento, etc.), EDAM si impegna a eliminare gli eventuali contaminanti e i loro effetti, riportando, dopo il proprio intervento, la loro concentrazione entro livelli normali. Si precisa che EDAM non assume alcuna garanzia in ordine allo stato dei luoghi e dei beni successivamente all’esecuzione dell’attività di bonifica affidata a EDAM (se non limitatamente all’effettuazione dell’incarico affidatole secondo le regole dell’arte) così come in relazione alla presenza e/o eliminazione di eventuali variazioni cromatiche, variazioni della porosità delle superfici o della qualità riflettente dei materiali, aloni, viraggi di colore prodotti dal calore, dall’acqua o da altri agenti, sulle superfici oggetto di intervento. Rimangono ad esclusivo carico della Committente gli oneri di ripristino di luoghi e dei beni nella situazione antecedente al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalentesinistro. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivareV. La garanzia assunta con il presente articolo dovrà considerarsi inoperante qualora l’intervento sia stato eseguito, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualeanche solo in parte, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso da terzi non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattonominati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..1, paragrafo II, che procede, da EDAM.

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Samples: Disinfection Services Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneAi sensi dell’art. 103 D. Lgs 50/2016, con addebito sulla prima fattura emessal'Esecutore ha costituito la garanzia definitiva, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivarerimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, al momento della sottoscrizione salva comunque la risarcibilità del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilemaggior danno verso l'Esecutore. Il Fornitore L'Appaltante si riserva comunque la facoltà di addebitare all’Utente l’importo a titolo accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. L’importo della garanzia è del 10% dell’importo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento contratto; in caso di variazione ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste all’art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016, se ricorrono. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. nonchè l’operatività della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. La garanzia fidejussoria è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, progressivamente svincolata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 103 c. 5 D. Lgs 50/2016. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del c.c..certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sezione A “Danni alle opere” Somme assicurate alla stipula in € 500.000,00 Partita 1 - Opere Importo di contratto2 Partita 2 - Opere preesistenti / Partita 3 - Demolizione e sgombero /

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Samples: Contract for Public Works

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della mancata sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 del rapporto D.lgs. 50/2016, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta corrispondente ad € 3.500,00. L’operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve prestare una garanzia fideiusssoria denominata “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 del citato articolo 103. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia l’operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati di cui al citato articolo, da documentare all’atto della consegna della polizza. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli effetti dell’artobblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto. 1456 La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del c.c..contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La cauzione definitiva verrà incamerata dl Comune nel caso d risoluzione in danno all’Aggiudicataria, in particolare si richiamano: • Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore del servizio; • Impiego di personale non sufficiente a garantire l livello di efficienza e qualità del servizio; • Risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposto entro 30 giorni. La fideiussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, questi incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e l’aggiudicazione al concorrente che segue n graduatoria.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneL’Affidatario dovrà produrre su richiesta della Stazione Appaltante, e comunque prima della stipula del contratto le seguenti garanzie: a) una garanzia definitiva, con addebito sulla prima fattura emessale modalità previste ai sensi dell’art. 103 del D. lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, un importo la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice degli Appalti la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Affidatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 2, del Codice degli Appalti, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il Fornitore potrà accettare una fideiussione completamento del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel servizio nel caso di Utente finale che dovesse attivarerisoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al momento della sottoscrizione 10 (dieci) per cento deve permanere fino alla data di emissione del Contratto oppure durante lo svolgimento certificato di regolare ultimazione delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del rapporto contrattualeCodice degli Appalti, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento della rata di alcun deposito cauzionale/prestazione saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Affidatario pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilel’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il Fornitore si riserva comunque pagamento della rata di addebitare all’Utente l’importo a titolo saldo non costituisce presunzione di deposito cauzionale in qualunque caso accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. La stazione appaltante può richiedere al soggetto Affidatario la procedura RID non venga attivata, venga reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In parte; in caso di escussione totale o parziale della garanzia inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..corrispondere all'Affidatario stesso.

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Samples: Servizio Di Verifica E Supporto Al Rup

Garanzie. 11.1 L’Utente è 1. A titolo di cauzione definitiva, l'appaltatore dovrà presentare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore del contratto, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo di cauzioni e con validità di 180 giorni dalla data di apertura delle offerte. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 C.C. 2. Tale cauzione dovrà essere a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché al rimborso di spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti, o cattiva gestione, o altro evento allo stesso imputabile. 3. E' fatta comunque salva per l'Amministrazione ogni altra azione per fatti colposi dell'appaltatore, ove la cauzione risultasse insufficiente. 4. L'appaltatore sarà tenuto a versare reintegrare la cauzione di quanto l'Amministrazione si sia dovuta avvalere su di essa, durante l'esecuzione del contratto. Xxx l'appaltatore non provvedesse al reintegro della cauzione provvederà direttamente l'Amministrazione prelevando l'importo del corrispettivo di appalto. Si ribadisce comunque che resta salva la possibilità, in un’unica soluzionecapo all’Amministrazione comunale, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale risolvere unilateralmente il contratto di appalto così come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoprevisto all’art. 11 del presente capitolato. 11.2 In alternativa 5. La cauzione rimarrà vincolata sino al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalentecontratto. 11.3 Nel caso 6. L'appaltatore é direttamente responsabile di Utente finale che dovesse attivareogni e qualsiasi danno arrecato dal personale, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestaqualsiasi danno alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'attività. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneAl momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con addebito sulla prima fattura emessale modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, un n. 50. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi/forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. La garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il committente ha inoltre il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma diritto di garanzia equivalente. 11.3 Nel valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di Utente finale risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dalla legge. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che dovesse attivareaggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualel’operatore economico dichiara in sede di offerta, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, possesso del requisito e lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo presentata a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare rinuncia al beneficio della preventiva escussione del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestadebitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Service Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto A garanzia del versamento del beneficio pubblico, nel rispetto delle cadenze previste, così come stabilito dal precedente art. 3, la Ditta costituisce, contestualmente alla firma del presente accordo, polizza fideiussoria con primario istituto bancario, escutibile a versare in un’unica soluzioneprima richiesta, di un importo pari a € 37.177 (trentasettemilacentosettantasette/00), a garanzia della corresponsione del beneficio pubblico. Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, di cui ai precedenti articoli 3, la Ditta autorizza il Comune a disporre della suddetta polizza fidejussoria nel modo più ampio, con addebito sulla prima fattura emessarinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. La fidejussione viene svincolata con il versamento del beneficio pubblico di cui all’art. 3. La Ditta in sede di rilascio del Permesso di Costruire afferente le opere di urbanizzazione di ciascuno stralcio, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa presente atto, costituirà una nuova ed apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione medesime, comprendente la maggiorazione del 30% del valore delle opere stesse a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazionedelle opere, nonché delle spese che possono derivare al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel Comune nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivainadempimento dell’obbligato. In caso di mancata ricostituzione della garanziatrasferimento degli obblighi contenuti nella presente convenzione il subentrante costituirà nuova polizza fideiussoria, di pari ammontare di quella già accesa a garanzia degli impegni assunti con il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..presente Accordo.

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Samples: Public Private Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneL’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, con addebito sulla prima fattura emessadenominata garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita con le modalità di cui all’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per le imprese certificate e/o rientranti in una delle fattispecie indicate all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%. In tal caso l’impresa interessata dovrà presentare copia conforme all’originale, ai sensi dell’Art. 19 del DPR 445/00, della certificazione. A garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivaretutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva pari al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto 10% dell’importo contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento sotto forma di alcun deposito cauzionale/prestazione fideiussione costituita con le modalità di garanzia cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento nei modi programmati in caso di variazione aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della potenza preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ex Art. 1957 Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta. 11.4 . La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale qualora non trattenuto Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte durante l’esecuzione del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivacontratto. In caso di mancata ricostituzione della garanziainadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese del Concessionario, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 103, comma 5, del c.c..D. Lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità: - 20% al 31 luglio 2019; - 20 al 31 luglio 2020; - 20% al 31 luglio 2021; - 20% al 31 luglio 2022;

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Samples: Concession Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneL’Aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie: − una garanzia definitiva, con addebito sulla prima fattura emessale modalità previste ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, un importo la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Aggiudicatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il Fornitore potrà accettare una fideiussione completamento del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel servizio nel caso di Utente finale che dovesse attivarerisoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al momento della sottoscrizione 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del Contratto oppure durante lo svolgimento certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del rapporto contrattualeD.Lgs. n. 50/2016, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento della rata di alcun deposito cauzionale/prestazione saldo potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Affidatario pari all’importo della rata di garanzia saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilel’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il Fornitore si riserva comunque pagamento della rata di addebitare all’Utente l’importo a titolo saldo non costituisce presunzione di deposito cauzionale in qualunque caso accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto Aggiudicatario la procedura RID non venga attivata, venga reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In parte; in caso di escussione totale o parziale inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da parte organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Fornitore sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per morosità dell’Utentecento, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per intero l’ammontaregli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che verrà fatturato nella bolletta successivaai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di mancata ricostituzione raggruppamenti tale polizza dovrà essere prodotta su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. − Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno importo del contratto d’appalto. Nel caso dei soggetti che espleteranno la specifica attività di verifica di cui all’art. 26 del Codice la polizza dovrà essere espressamente riferita all’attività di verifica preventiva della garanziaprogettazione; Nel caso di raggruppamenti, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e massimale della polizza per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..la copertura dei rischi di natura professionale viene garantito secondo una delle opzioni di seguito indicate:

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Samples: Servizio Di Ingegneria E Architettura

Garanzie. 11.1 L’Utente L’esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. L’esecutore garantisce espressamente che le prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinate. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo il committente restare estraneo ai rapporti tra l’esecutore e i suoi fornitori o prestatori di servizi. Il committente e l’esecutore convengono che i termini di prescrizione dell’azione di cui agli articoli 1495 e 1667 del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile viene convenuto in 30 giorni dalla scoperta. L’esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’offerta, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia, consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti. Le parti di ricambio devono essere identiche alle parti sostituite e vengono fornite dall’esecutore senza alcun onere aggiuntivo per il committente; le parti sostituite verranno ritirate dall’esecutore che ne acquisisce la proprietà. L’esecutore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica prodotte dallo stesso costruttore qualora possibile. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal direttore dell’esecuzione e dall’esecutore un’apposita “Nota di ripristino”, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall’esecutore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per il committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al presente atto. Si precisa che il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere prestato dall’esecutore secondo tempistica e modalità previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta. Le richieste di intervento verranno gestite dall’esecutore tramite un tecnico specializzato. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, il committente applica le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno. Le penali si applicano ad ogni prestazione per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito comportando trasferimenti in luogo diverso dai locali del committente, l’esecutore, previa comunicazione al direttore dell’esecuzione, deve provvedere alla temporanea sostituzione ferme restando le caratteristiche tecniche e funzionali e l’applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della risoluzione del malfunzionamento. Qualora il fermo o il malfunzionamento coinvolga prestazioni funzionalmente collegate, il committente procede all’applicazione delle penali anche per tali prestazioni. Al fine di assicurare la corretta prestazione del servizio di garanzia e l’applicazione delle eventuali penali, viene trattenuto dal conto finale un importo pari al cinque per cento del complessivo corrispettivo contrattuale. Tale importo verrà restituito al termine del periodo di garanzia, al netto di eventuali penali. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del Codice, l’esecutore ha costituito una cauzione definitiva pari a Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo del presente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è tenuto svincolato a versare seguito della disciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in un’unica soluzionederoga. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con addebito sulla prima fattura emessarinuncia alla preventiva escussione, un importo estesa a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” tutti gli accessori del debito principale, in favore del committente a garanzia dell’adempimento dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivareobbligazioni, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell’artdell’articolo 1938 codice civile, nascenti dall’esecuzione del presente atto. 1456 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del c.c..committente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

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Samples: Dichiarazione Sostitutiva

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto 1. Per tutti i contratti deve essere prestata, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti, fatta eccezione per i contratti aventi ad oggetto incarichi di progettazione di importo inferiore a versare in un’unica soluzione100.000 euro, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo i quali devono essere corredati della sola polizza di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di competenza del progettista. Tale polizza dovrà essere operativa per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoviene prestata secondo quanto previsto dall’art. 111 comma 1° del Codice dei contratti. 11.2 In alternativa 2. Per i contratti di Lavori deve essere presentata alla u.o. Gare e Contratti, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, idonea Polizza Assicurativa CAR e RCT secondo le condizioni ed i massimali stabiliti dai documenti di gara (bando o capitolato). 3. Per i contratti di servizi e di forniture di beni, ivi compresi gli incarichi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro, deve essere presentata alla u.o. Gare e Contratti, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’appalto medesimo secondo le condizioni ed i massimali stabiliti dai documenti di gara (bando o capitolato). Per la sola acquisizione di beni e servizi in economia il bando di gara o il capitolato possono prevedere che non siano prestate le garanzie previste dal presente articolo in ragione della tipologia o dei tempi delle prestazioni da eseguire. 4. Qualora i tempi di stipulazione del contratto siano superiori ai tempi di esecuzione, e vi siano pertanto oggettive difficoltà ad acquisire le coperture assicurative indicate nel presente articolo, nel contratto dovrà comunque essere inserita una clausola che stabilisca che il contraente rimane impegnato nei confronti del Comune, per un congruo periodo successivo al deposito cauzionale contratto, a garantire il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma buon esito delle prestazioni affidate, e che stabilisca un adeguato periodo di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..eventuali vizi occulti e l’esonero da responsabilità dell’Ente per qualsiasi inadempimento contrattuale.

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Samples: Regolamento Dei Contratti

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, l’Appaltatore deposita idonea garanzia, ai sensi dell’art. 103 del Codice, in un’unica soluzionefavore dell’Amministrazione Comunale, denominata “garanzia definitiva”, pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell’appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione Comunale, con addebito sulla prima fattura emessala quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivacontratto. In caso di mancata ricostituzione partecipazione in Associazione Temporanea d’Impresa, la garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti ad essa aderenti. Qualora, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della garanziarichiesta dell’Amministrazione comunale. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Fornitore potrà risolvere l’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L’Amministrazione Comunale ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, ai sensi e nei casi di risoluzione del contratto e/o per gli effetti dell’artla soddisfazione degli obblighi del presente contratto. 1456 La xxxxxxxx xxxxxxxx deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del c.c..debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

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Samples: Capitolato Di Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 93, del D. Lgs. n. 50/2016, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto. Tale garanzia può essere resa mediante versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato oppure mediante fidejussione bancaria (rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dal comma 3° dell'art. 54 del R.D. n° 827/1924 modificato con D.P.R. n° 635/56 e successive modificazioni ed integrazioni) o assicurativa (rilasciata da Imprese di Assicurazioni ai sensi dell'Art.13 della legge n°1/78) o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs.1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione dovrà prevedere, pena esclusione, esplicito e incondizionato impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia prevista dall’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione deve prevedere inoltre, a pena di esclusione, che il garante si impegni a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante, per la durata di almeno 180 giorni dalla data di prima scadenza e senza soluzione di continuità nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualemedesimo contratto; ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 gg. dall’avvenuta aggiudicazione. La garanzia copre, inoltre, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postalemancato versamento della sanzione pecuniaria nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all’istituto del “soccorso istruttorio”, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilecome prescritto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Fornitore si riserva comunque beneficio di addebitare all’Utente l’importo cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, (riduzione della garanzia del 50%) è subordinato alla produzione della “certificazione di sistema di qualità” oppure della “dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati del sistema di qualità”, rilasciate da organismi accreditati, in originale o in copia autenticata (trattandosi di certificazione di conformità a titolo norme europee rilasciata da organismi privati, non è prevista autocertificazione – art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000). L’offerta dei concorrenti, a pena di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivataesclusione, venga meno o sia attivata in ritardodeve essere corredata di dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. L’ammontare 106 del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno incondizionato a rilasciare, in caso di variazione aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, in favore della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo stazione appaltante. La garanzia resa mediante fideiussione e la dichiarazione di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale impegno della garanzia da parte definitiva a pena di esclusione, devono essere firmate dal legale rappresentante dell’Istituto di Credito o della Compagnia di Assicurazione o dal soggetto avente il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore, ciò con le modalità e le formule di cui al DPR 445/2000. Successivamente, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Fornitore D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario deve rilasciare una garanzia fideiussoria per morosità dell’Utentel'esecuzione del contratto, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivacon le modalità e la misura prevista dalla norma citata. In caso di mancata ricostituzione della garanziaraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, il Fornitore potrà risolvere il contrattosu mandato irrevocabile, ai sensi dalla mandataria in nome e per gli effetti dell’artconto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 1456 La garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del c.c..contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e/o per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei servizi, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi ed alla stessa Stazione Appaltante nell'esecuzione dei servizi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito pari a 1.000.000,00 di euro. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi come risultante dal relativo certificato.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneL’aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie: a) una garanzia definitiva, con addebito sulla prima fattura emessale modalità previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, un importo in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” semplice richiesta scritta della SA. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. La SA ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il Fornitore potrà accettare una fideiussione completamento del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel servizio nel caso di Utente finale che dovesse attivarerisoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80,00 % (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SA, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al momento della sottoscrizione 20,00 % (venti per cento) deve permanere fino alla data di emissione del Contratto oppure durante lo svolgimento certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del rapporto contrattualeD.Lgs. 50/2016, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento della rata di alcun deposito cauzionale/prestazione saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilel’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il Fornitore si riserva comunque pagamento della rata di addebitare all’Utente l’importo a titolo saldo non costituisce presunzione di deposito cauzionale in qualunque caso accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. La SA può richiedere al soggetto aggiudicatario la procedura RID non venga attivata, venga reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In parte; in caso di escussione inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’Aggiudicatario segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti; b) una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) con massimale di importo non inferiore a € 500.000,00 per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, così come quantificati ai fini della determinazione del compenso professionale posto a base di gara. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della SA nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Qualora il concorrente partecipi nella forma di RT, alla stregua di quanto previsto per la co- pertura contro i rischi professionali richiesta quale requisito di capacità economico finanziaria, si ritiene che il raggruppamento nel suo complesso debba essere “coperto” dalla polizza con- tro i rischi professionali secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura pro- porzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Inoltre, almeno dieci giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività di indagine, l’Aggiudicatario del servizio dovrà presentare una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, mediante polizza assicurativa che tenga indenne la SA da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore ad € 500.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di as- sicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Tale polizza dovrà: A. coprire i danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, per un importo pari a quello contrattuale. B. assicurare la SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni (art. 103, comma 7, Codice) per un importo non inferiore ad € 500.000,00. La polizza deve: • contenere espressa menzione dell’oggetto e del CIG della garanzia gara, e del soggetto garantito; • essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla Mandataria in nome e per conto di tutto il raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese; • essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19.01.2018 (G.U. n. 83 del 10.04.2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016”; • essere prestata per tutta la durata del servizio, decorrente dalla data di formale avvio da parte del Fornitore per morosità dell’UtenteRUP/DEC fino alla verifica della documentazione oggetto del servizio presentata dall’Aggiudicatario. La polizza deve essere trasmessa, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontareunitamente alle Condizioni Generali del contratto, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso in una delle seguenti modalità: - polizza avente la forma di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattodocumento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante e di tutte le imprese del R.T.P.; - copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005, con la conformità del documento all’originale che deve essere stata attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Ai sensi degli artt. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei (RT) le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla man- dataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra tutti i soggetti facenti parte del RT. L’aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della SA relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espleta- mento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario gli effetti dell’artoneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. 1456 L’aggiudicatario solleva la SA da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsa- bilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del c.c..corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla SA per furti, dispersioni o danni a materiali ed at- trezzature di proprietà dell’aggiudicatario verificatisi presso il luogo del servizio.

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Samples: Servizi Di Rilievo E Verifica

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneA norma di quanto previsto all’art. 93 del Codice per la partecipazione alla procedura l’offerente dovrà allegare una garanzia provvisoria, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione della mancata sottoscrizione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel contratto in caso di Utente finale che dovesse attivareaggiudicazione pari al 2% del prezzo a base di gara, o di importo ridotto nel caso di possesso di certificazione di qualità di cui al comma 7. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le garanzie provvisorie verranno svincolate all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione stipula del Contratto oppure durante lo svolgimento contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace. L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento contratto in caso di variazione aggiudicazione. A norma di quanto previsto all’art. 103 del Codice, per la sottoscrizione del contratto, a garanzia della potenza richiesta. 11.4 sua corretta esecuzione e di eventuali danni procurati, l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, o di importo ridotto nel caso di possesso di certificazione di qualità di cui al comma 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale qualora non trattenuto committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a A titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 presente contratto verrà richiesta idonea garanzia fidejussoria bancaria incondizionata ed irrevocabile con la clausola “a prima richiesta” per un importo pari ad un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio di trasporto, salvo diverse disposizioni dell’ARERA. Sarà cura di SET Distribuzione fornire testo fac-simile da utilizzare come modello per la garanzia bancaria. In alternativa al alla fidejussione, all’atto della stipula del contratto con SET Distribuzione, il venditore dovrà versare un deposito cauzionale di importo pari alla stima del corrispettivo complessivo dovuto per lo stesso periodo di cui al punto precedente. SET si riserva, comunque, di richiedere una garanzia di importo minimo pari a € 1000,00, qualora il Fornitore potrà accettare una fideiussione calcolo del medesimo importo risulti inferiore alla soglia rappresentata dall’importo minimo. Tale garanzia, in qualsiasi forma venga prodotta, dovrà essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta formalizzata da SET a mezzo raccomandata A.R. o altra forma attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC). Potrà essere escussa o utilizzata in compensazione parziale, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal Venditore, con obbligo per quest'ultimo di reintegrarle entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta in tal senso inviatagli. L’obbligo del Garante permane anche dopo la scadenza delle obbligazioni garantite, senza impegno per SET Distribuzione di proporre alcuna istanza nei confronti del Venditore. L’Impresa di distribuzione può richiedere l’adeguamento del valore della garanzia equivalente. 11.3 finanziaria qualora quest’ultimo, calcolato secondo quanto riportato in precedenza, superi del 20% il valore della garanzia in essere. In tale caso, l’adeguamento della garanzia dovrà essere effettuato dall’Utente entro il decimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione trasmessa dall’Impresa di distribuzione. Ove per ragioni tecniche l’adeguamento della garanzia finanziaria comporti tempi maggiori, l’Utente potrà sopperirvi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che verrà restituito dall’Impresa di distribuzione all’Utente non appena l’Impresa di distribuzione avrà ricevuto l’integrazione della garanzia finanziaria. Nel caso in cui, a seguito della riduzione di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualeoperatività dell’Utente, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale valore della garanzia finanziaria in essere risultasse superiore di oltre il 20% del valore effettivamente da parte del Fornitore per morosità dell’Utentegarantire, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso l’Utente potrà chiedere all’Impresa di mancata ricostituzione distribuzione la riduzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..garanzia stessa.

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Samples: Contratto Del Servizio Di Trasporto Dell'energia Elettrica

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare A garanzia del corretto svolgimento delle attività previste in un’unica soluzioneconcessione, con addebito sulla prima fattura emessa, il concessionario esibisce adeguata garanzia per un importo pari ad € 25.000,00 la cui scadenza è successiva a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a due anni dal termine della concessione, la garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra può avere forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia equivalenteprevede espressamente le seguenti condizioni: − Pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima, − Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 CC. 11.3 Nel , − Che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita, − Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC.. La garanzia fideiussoria garantirà anche per gli inadempimenti a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, in tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di Utente finale che dovesse attivare, al momento dieci giorni dal ricevimento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilerelativa richiesta effettuata dall’Amministrazione . Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale La mancata costituzione della garanzia da parte del Fornitore potrà determinare la revoca della concessione, ferma restando la richiesta di risarcimento per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successival’eventuale danno subito. In caso di mancata ricostituzione La garanzia fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..concessione .

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Samples: Concession Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneL’aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie: • una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con addebito sulla prima fattura emessale modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, un importo in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei casi e alle condizioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’Aggiudicatario segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti . Tale cauzione dovrà essere prestata con le modalità previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia dell’adempimento determina la revoca dell’aggiudicazione da parte dell’Agenzia, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. • Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, per una copertura minima pari almeno al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione doppio dell’importo del medesimo importo contratto d’appalto, che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o altra forma omissioni nella attività di garanzia equivalente. 11.3 Nel verifica, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016. Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di Utente finale raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per quanto concerne invece la polizza per le responsabilità professionali ed in caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell’importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun compo- nente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente cor- rispondente all’importo dei servizi che dovesse attivareesegue; b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, al momento con copertura espres- samente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. L’aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della sottoscrizione Stazione Appaltante relativamente alla gestione del Contratto oppure durante servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. Sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del rapporto servizio stesso. L’aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell’aggiudicatario verificatisi presso il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare luogo del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestaservizio. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Service Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare 9.1 Il FORNITORE potrà richiedere in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, qualsiasi momento al CLIENTE il versamento di un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” o la prestazione di altra garanzia equivalente a garanzia dell’adempimento degli obblighi del CLIENTE di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa cui al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione CONTRATTO, anche tramite addebito del medesimo relativo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardobolletta. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento o garanzia sarà determinato dal FORNITORE in caso di variazione della potenza richiestaconformità alle norme regolamentari vigenti. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 9.2 In caso di escussione totale mancato o parziale della ritardato pagamento di importi dovuti dal CLIENTE ai sensi del CONTRATTO, il FORNITORE potrà incamerare il deposito o escutere la garanzia per un ammontare equivalente a quello dei propri crediti (ivi inclusi eventuali interessi di mora e spese sostenute), senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore diritto o azione spettante al FORNITORE ai sensi del CONTRATTO o di legge. In tal caso, il CLIENTE è tenuto a ricostituire il deposito o garanzia equivalente per un ammontare corrispondente a quello incamerato o escusso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell’apposita comunicazione da parte del Fornitore per morosità dell’UtenteFORNITORE ovvero, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontarescelta di quest’ultimo, che verrà fatturato nella bolletta successiva. tramite pagamento del relativo importo addebitato in bolletta. 9.3 In caso di mancata o parziale costituzione o ricostituzione della garanziadelle garanzie di cui sopra, il Fornitore potrà FORNITORE avrà il diritto di sospendere la somministrazione nonché di risolvere il contratto, CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..13, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal FORNITORE. 9.4 Il deposito cauzionale sarà restituito al CLIENTE contestualmente all’emissione dell’ultima bolletta relativa alla fornitura, maggiorato di interessi al tasso legale, al netto delle somme eventualmente incamerate dal FORNITORE ai sensi dell’art. 9.2.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Garanzie. 11.1 L’Utente Prima della stipula del contratto è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivacontratto. In caso di mancata ricostituzione aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione dovrà essere valida fino all’approvazione del collaudo. Il testo della garanziafideiussione, il Fornitore potrà risolvere il contrattobancarie o assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione verra ridotta del 50% nell’ipotesi in cui l’appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati , ai sensi della normativa UNI EN 45.000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000. Per quanto riguarda lo svincolo si richiama espressamente quanto dispone l’art 103 del D.Lgs.50/2016. In particolare, la cauzione definitiva, dovra’ essere redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto dal Ministro dell’Industria di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici. a) una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. Tale polizza deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo indicato in bando di gara e deve: i. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; ii. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; b) una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata per una somma almeno pari al 5% della somma assicurata per le opere con la polizza di cui alla lettera a) e comunque non inferiore a €. 500.000,00 e deve: i. prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli effetti dell’artinfortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; ii. 1456 prevedere la copertura dei danni biologici; iii. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del c.c..regolamento generale e dall’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

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Samples: Construction Contract

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneL’aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie: • una garanzia definitiva, con addebito sulla prima fattura emessale modalità previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, un importo la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il Fornitore potrà accettare una fideiussione completamento del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel servizio nel caso di Utente finale che dovesse attivarerisoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La stazione appaltante può richiedere al momento soggetto aggiudicatario la reintegrazione della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga ove questa sia venuta meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In parte; in caso di escussione totale o parziale inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattoorganismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli effetti dell’artoperatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 1456 Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. • una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del c.c..D.Lgs 50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento dei lavori con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

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Samples: Capitolato Tecnico

Garanzie. 11.1 L’Utente L’esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. L’esecutore garantisce espressamente che le prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinate. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo il committente restare estraneo ai rapporti tra l’esecutore e i suoi fornitori o prestatori di servizi. Il committente e l’esecutore convengono che i termini di prescrizione dell’azione di cui agli articoli 1495 e 1667 del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile viene convenuto in 30 giorni dalla scoperta. L’esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’offerta, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia, consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti. Le parti di ricambio devono essere identiche alle parti sostituite e vengono fornite dall’esecutore senza alcun onere aggiuntivo per il committente; le parti sostituite verranno ritirate dall’esecutore che ne acquisisce la proprietà. L’esecutore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica prodotte dallo stesso costruttore qualora possibile. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal direttore dell’esecuzione e dall’esecutore un’apposita “Nota di ripristino”, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall’esecutore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per il committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al presente atto. Si precisa che il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere prestato dall’esecutore secondo tempistica e modalità previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta. Le richieste di intervento verranno gestite dall’esecutore tramite un tecnico specializzato. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, il committente applica le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno. Le penali si applicano ad ogni prestazione per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito comportando trasferimenti in luogo diverso dai locali del committente, l’esecutore, previa comunicazione al direttore dell’esecuzione, deve provvedere alla temporanea sostituzione ferme restando le caratteristiche tecniche e funzionali e l’applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della risoluzione del malfunzionamento. Qualora il fermo o il malfunzionamento coinvolga prestazioni funzionalmente collegate, il committente procede all’applicazione delle penali anche per tali prestazioni. Al fine di assicurare la corretta prestazione del servizio di garanzia e l’applicazione delle eventuali penali, viene trattenuto dal conto finale un importo pari al cinque per cento del complessivo corrispettivo contrattuale. Tale importo verrà restituito al termine del periodo di garanzia, al netto di eventuali penali. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del Codice, l’esecutore ha costituito una cauzione definitiva pari a . Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo del presente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è tenuto svincolato a versare seguito della disciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in un’unica soluzionederoga. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con addebito sulla prima fattura emessarinuncia alla preventiva escussione, un importo estesa a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” tutti gli accessori del debito principale, in favore del committente a garanzia dell’adempimento dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivareobbligazioni, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell’artdell’articolo 1938 codice civile, nascenti dall’esecuzione del presente atto. 1456 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del c.c..committente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

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Samples: Dichiarazione Sostitutiva

Garanzie. 11.1 L’Utente Ai fini della partecipazione non è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra prevista alcuna forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento provvisoria. Prima della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o postaleassicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, lo stesso la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non sarà tenuto al versamento versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di alcun deposito cauzionale/prestazione messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la prima fatturazione utilequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in In caso di variazione decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte a saldo parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di escussione totale o parziale della garanzia aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte del Fornitore per morosità dell’Utentedegli enti assicurativi, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, dal quale risulti che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Servizio Di Trasmissione Dati

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a versare in un’unica soluzioneRichieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il Periodo di validità della polizza e tempestivamente comunicate per iscritto all’Assicuratore nei termini previsti dalla presente polizza (formula claims made). In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, con addebito sulla prima fattura emessadei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella Proposta o ad essa allegati o comunque forniti dal Contraente all’Assicuratore e formanti parte integrante della presente polizza, un importo l'Assicuratore si obbliga a titolo tenere indenne: (i) La Persona assicurata da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento una Richiesta di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattorisarcimento presentata nei confronti di tale Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale (ii) L’Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, comprese le spese legali, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito. La presente garanzia opera solo per l’importo eccedente l’indennizzo corrisposto dall’Ente esterno ed il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo massimale dell’eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell’Ente esterno o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivaredei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici. Si precisa che, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti deroga dell’art. 1456 del c.c..1900 cc, le garanzie (i) e (ii) operano anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Di Amministratori, Sindaci E Dirigenti (D&o)

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto La Società in sede di rilascio del Permesso di Costruire afferente le opere di urbanizzazione, costituirà, quale garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, una polizza fideiussoria a versare in un’unica soluzionecopertura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 3, ultimo comma, e all’articolo 4, corrispondente alla maggiorazione del 30% del valore delle opere stesse a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell’obbligato. Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, di cui al precedente articolo 9, la Società autorizza il Comune a disporre della polizza fidejussoria nel modo più ampio, con addebito sulla prima fattura emessarinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. La fidejussione viene svincolata con l’approvazione del certificato di collaudo, un importo a titolo ad eccezione del 10% della stessa che resterà vincolato fino alla consegna o all’asservimento delle opere di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento cui al precedente art. 4, nonché al rimborso degli onorari e spese per il collaudo di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa cui al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utileprecedente art. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva10. In caso di mancata ricostituzione collaudo delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali, previsto dall’articolo 11, la quota parte della garanziafidejussione da svincolare sarà proporzionale all’entità delle opere collaudate. In ogni caso l’importo della fidejussione da svincolare sarà determinato dagli uffici comunali competenti, il Fornitore potrà risolvere il contrattoin modo da garantire sempre e comunque la copertura dei costi dei lavori ancora da eseguire, ai sensi tenendo conto dell’eventuale aggiornamento dei prezzi di mercato, dei costi dei collaudi, delle spese per le procedure di gara e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..di qualsiasi altra spesa connessa alla realizzazione degli interventi.

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Samples: Accordo Pubblico Privato

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto Le offerte dovranno essere corredate da idonea garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a versare in un’unica soluzionebase di gara, con addebito sulla prima fattura emessa, per un importo quindi di Euro 31.000,00 (euro trentunomila/00), mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a titolo ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze. La garanzia dovrà avere le seguenti caratteristiche: - avere validità per 180 giorni dalla data di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” presentazione dell’offerta; - contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; - contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - contenere l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. La mancata o difforme costituzione della garanzia provvisoria determina l’esclusione della gara. L’aggiudicatario s’impegna, a garanzia dell’adempimento degli obblighi previsti dal Contratto di tutte Concessione di Servizio, a rilasciare a favore del Comune di Casale sul Sile (TV) una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze. La garanzia definitiva dovrà avere le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa seguenti caratteristiche: - contenere la rinuncia al deposito cauzionale beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; - contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicatario e l’acquisizione della cauzione provvisoria . Per i partecipanti che risulteranno non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo che per il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione Concessione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestaServizio. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Bando Di Gara

Garanzie. 11.1 L’Utente Si individuano quali garanzie da prestarsi con riferimento al presente contratto le seguenti: a) una cauzione definitiva in fase di esecuzione dei lavori. L’Affidatario, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, costituisce, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale mediante atto di fidejussione n. ………… del ……….. Nel caso siano accertati degli inadempimenti contrattuali da parte dell’Affidatario, l’Utilizzatore avrà diritto di escutere la suddetta fideiussione. Allorquando l’Utilizzatore proceda alla detta escussione, l’Affidatario è tenuto a versare reintegrare la cauzione nel termine di 15 (quindici) giorni. b) Xxxxxxxx e coperture assicurative per l’esecuzione dei lavori: l’Affidatario, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Utilizzatore da tutti i rischi di esecuzione del contratto, da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla messa a disposizione dell’opera. La polizza assicurativa è prestata da primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Tale polizza assicurativa deve coprire tutti i danni che possono essere cagionati all’area concessa in un’unica soluzionediritto di superficie a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi ai fini della realizzazione dell’opera, con addebito sulla prima fattura emessai massimali non inferiori: - al valore dell’opera risultante dal Quadro Tecnico-Economico del progetto esecutivo al lordo dell’IVA; - a Euro 500.000,00 con riferimento a impianti e opere preesistenti - a Euro 50.000,00 con riferimento a costi di demolizione e sgombero La polizza deve inoltre: assicurare l’Utilizzatore contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della realizzazione dell’opera, un importo con massimale almeno pari ad Euro 2.000.000,00. La copertura di dette polizze decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo. c) Cauzione definitiva per tutta la fase di messa a titolo disposizione dell’opera: Dalla data di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” inizio della messa a disposizione dell’opera l’Affidatario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia dell’adempimento delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutte tutti gli obblighi contrattuali, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, pari al valore del canone annuo, e con le obbligazioni derivanti dal Contrattomodalità di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale e dà luogo a risoluzione del contratto. 11.2 In alternativa d) Polizza danni Dalla data di inizio della messa a disposizione dell’opera l’Affidatario è tenuto a prestare una polizza assicurativa, di importo pari al deposito cauzionale valore dell’opera stipulata, per il Fornitore potrà accettare una fideiussione periodo decorrente dalla data di messa a disposizione dell’opera a quello di scadenza del medesimo importo contratto, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati da crollo, franamento, cedimento del terreno, gelo, atti vandalici o altra forma dolosi, terremoto, alluvioni, fulmini, eventi atmosferici, incendio, perimento, rovina totale o parziale dell’opera che possono incidere negativamente sulla fruibilità dell’opera o su porzioni di garanzia equivalente. 11.3 essa, successivamente alla messa a disposizione della stessa. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Affidatario, coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici che intervengono sia in fase di costruzione che in fase di manutenzione dell’opera per la durata del presente contratto. Nel caso di Utente finale che dovesse attivareRaggruppamenti Temporanei di Imprese, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualele garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento dall’impresa mandataria in nome e per conto di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da tutti i soggetti facenti parte del Fornitore per morosità dell’UtenteRaggruppamento con responsabilità solidale, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontarecon copertura, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanziasenza alcuna riserva, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..anche dei danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: Contract of Availability

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneL’aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie: • una garanzia definitiva, con addebito sulla prima fattura emessale modalità previste ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, un importo la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il Fornitore potrà accettare una fideiussione completamento del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel servizio nel caso di Utente finale che dovesse attivarerisoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al momento della sottoscrizione 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del Contratto oppure durante lo svolgimento certificato di regolare esecuzione . Ai sensi dell’art. 117, comma 9, del rapporto contrattualeD.Lgs. 36/2023, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento della rata di alcun deposito cauzionale/prestazione saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilel’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il Fornitore si riserva comunque pagamento della rata di addebitare all’Utente l’importo a titolo saldo non costituisce presunzione di deposito cauzionale in qualunque caso accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la procedura RID non venga attivata, venga reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a saldo valere sui ratei di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Per fruire delle riduzioni di cui all’art.108, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l’Aggiudicatario segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. • Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell’importo del contratto d’appalto; Inoltre, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, dovrà essere prodotta una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del D.Lgs 36/2023, mediante polizza assicurativa da presentare che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla fattura copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di chiusuraassicurazione e dovrà espressamente garantire il soggetto deputato all’espletamento della campagna di indagini. Ai sensi degli art. 93 e 103, maggiorato degli interessi legali. 11.5 comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per quanto concerne invece la polizza per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In le responsabilità professionali ed in caso di mancata ricostituzione raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell’importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. L’aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della garanziaStazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L’aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell’aggiudicatario verificatisi presso il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 luogo del c.c..servizio.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario locatario costituirà una cauzione o fideiussione, bancaria o assicurativa di importo pari al 10% dell’importo a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo base di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” asta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo eventuali danni arrecati all’immobile e/o altra forma agli arredi e dell’esatto adempimento di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivaretutti gli obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale d’oneri, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ivi compreso il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento dei canoni e la regolare esecuzione della manutenzione. L’Amministrazione ha il diritto di alcun deposito cauzionalevalersi di propria autorità della cauzione/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilefideiussione costituita. Il Fornitore si riserva comunque locatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, entro 20 (venti) giorni dall’invito in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivatal senso. In caso di mancata ricostituzione inadempienza sarà dichiarato lo scioglimento del contratto e chiesto il pagamento dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza. Il locatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, intendendosi per terzi anche il Comune, che potessero in qualche modo derivare dalla conduzione dell’immobile e dall’esercizio dell’attività cui il complesso è vincolato. A tale scopo il locatario dovrà stipulare, con una primaria compagnia assicurativa, una polizza RCT/O per un massimale adeguato a copertura della garanziaresponsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (intendendosi per terzi anche il Comune, gli utenti e loro familiari ed accompagnatori, i prestatori di lavoro). Copie delle polizze dovranno essere depositate presso il Fornitore potrà risolvere il contrattoComune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 prima della sottoscrizione del c.c..contratto di locazione.

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Samples: Lease Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare Il presente articolo si pone l’obiettivo di salvaguardare le Lavoratrici e i Lavoratori interessati dalle procedure di cessione da potenziali ricadute di carattere occupazionale, di mobilità professionale e territoriale, prevedendo al riguardo le specifiche tutele di seguito declinate. a) Il trasferimento dei rami d’azienda di cui al presente Accordo di per sé non determina tensioni occupazionali. b) Nel caso in un’unica soluzionecui presso Sinergia dovessero manifestarsi tensioni occupazionali con conseguenti riduzioni di organico, con addebito sulla prima fattura emessaanche causate dal recesso unilaterale dal contratto di servicing da parte di una BCC o di una società del GBCI, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento i dipendenti appartenenti ai rami d’azienda trasferiti, eventualmente risultanti in esubero, successivamente all’esperimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoprocedure di legge e di contratto in ordine alla riduzione del Personale potranno formulare domanda diretta per il ripristino, ai sensi dell’art. 1406 c.c. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualedi lavoro presso la Società/Capogruppo o la BCC di provenienza, qualora alla data della richiesta non abbiano già maturato il pagamento mediante domiciliazione bancaria requisito minimo per l’accesso al trattamento A.G.O. ovvero per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, mantenendo la retribuzione individuale annua, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, e i diritti soggettivi acquisiti. Tale specifica richiesta sarà accolta dalla Società/Capogruppo o postaledalla BCC di provenienza, lo stesso verificate le esigenze del lavoratore con collocazione che terrà in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative nell’ambito della provincia e comunque in un limite chilometrico non sarà tenuto al versamento superiore alle specifiche previsioni contrattuali in tema di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore trasferimento tempo per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivatempo vigenti. In caso di mancata ricostituzione della garanziamancato accoglimento, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi le Parti si incontreranno per la ricerca di idonee soluzioni. Tale garanzia viene fornita per la durata di 8 anni dal trasferimento dei rami d’azienda e per gli effetti dell’artle richieste formulate entro 30 giorni dalla chiusura delle procedure di cui sopra. c) Nel caso in cui, invece, Sinergia dovesse essere oggetto di futura cessione, dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, oppure dovesse cedere all’esterno del GBCI suoi rami d’azienda, le tensioni occupazionali che dovessero emergere daranno luogo ad un confronto tra le Parti sottoscrittrici il presente Accordo finalizzato ad una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori ancora eventualmente in eccedenza successivamente all’applicazione delle procedure di legge e di contratto tempo per tempo vigenti previste in materia di riduzione del Personale. 1456 Questo al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alle possibilità di gestione solidaristica di tali esuberi residui nell’ambito delle BCC e delle Società del c.c..Gruppo Bancario Cooperativo, tenendo in considerazione la situazione complessiva territoriale di provenienza. Le garanzie di cui al presente punto avranno efficacia fino a 15 anni dal momento della stipula del presente accordo. Per il caso in cui le tensioni occupazionali fossero causate dal recesso unilaterale dal contratto di servicing da parte di una BCC o di una società del GBCI, troveranno applicazione le garanzie di cui al punto “B” che precede, con effetto esclusivo nei confronti delle BCC o Società del GBCI di provenienza che hanno effettuato tale recesso.

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Samples: Verbal Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente L'Ente Parco è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l’esecuzione del Servizio di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utiletrattasi. Il Fornitore soggetto gestore si riserva comunque impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne l’Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all’esecuzione dei servizi di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivacui al presente capitolato. In caso di Rti/consorzi ordinari di concorrenti la polizza dovrà essere intestata alla Società capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte del Rti/consorzio ordinario. In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria. Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall’esecuzione del contratto e dopo che la ditta aggiudicataria avrà comprovato l’assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assicurativi. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia pari al 5% del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La mancata ricostituzione costituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il da parte dell’aggiudicatario, equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente Parco, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue successivamente in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto. In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento: − una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e atti di vandalismo, ecc… il cui massimale dovrà essere pari al valore di € 500.000,00; − una polizza di assicurazione R.C.T. per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, valida per tutta la durata della concessione ed avente massimale proporzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..rischi derivanti di € 1.000.000,00, senza franchigia.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto Prima della stipulazione del contratto il soggetto aggiudicatario deve costituire la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016. La cauzione deve avere validità fino all’approvazione del collaudo da parte della Città Metropolitana. La garanzia può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a versare in un’unica soluzionesemplice richiesta scritta del Committente, con addebito sulla prima fattura emessal’estensione della garanzia a tutti gli accessori del debito principale, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivareobbligazioni, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattoanche future, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del codice civile. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta del Committente e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20 per cento è svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante o del Committente. L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore. L’Appaltatore è tenuto inoltre a stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 1456 5 del c.c..D.P.R. 137/2012 e dell’art. 24 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016, per i danni derivanti al Committente dall'esercizio dell'attività professionale. La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00.

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Samples: Affidamento Direzione Dei Lavori E Coordinamento Sicurezza

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto 1. A garanzia della completa e tempestiva esecuzione a versare regola d'arte delle opere d’urbanizzazione e dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Cooperativa edilizia s’impegna a consegnare al Comune, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria dell'importo di euro 117.616,40 (centodiciassettemila seicentosedici/40), pari o superiore all’importo delle urbanizzazioni di propria competenza come risultati dai conteggi del supercondominio contenuti nella tabella COU, importo in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo ogni caso non inferiore a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoad € 116.167,28 (centosedicimilacentosessantasette/28). 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore 2. La polizza potrà accettare una fideiussione anche essere progressivamente e proporzionalmente svincolata a seguito del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalentecollaudo parziale delle opere. 11.3 Nel caso 3. Prima di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della rivalersi sulla garanzia, il Fornitore Comune dovrà indirizzare per iscritto alla Cooperativa edilizia formale contestazione motivata e diffida a adempiere entro un termine ragionevole indicato dal collaudatore, che in ogni caso non potrà risolvere essere inferiore a 15 (quindici) giorni. 4. Nell’ipotesi che il contrattoComune, ai sensi e per gli effetti dell’arta fronte dell’inadempimento della Cooperativa edilizia, debba rivalersi sulla garanzia fidejussoria, resta fin d’ora inteso che il Comune stesso, avrà libero accesso alle aree sulla quale dovranno realizzarsi e/o ultimarsi le opere, trattandosi di aree delle quali è sin d’ora prevista la destinazione pubblica o la servitù ad uso pubblico o a beneficio del supercondominio costituito dalle realizzazioni previste nei due comparti edilizi. 1456 del c.c..Pertanto, il Comune ha diritto non solo ad entrare nelle suddette aree, ma anche a completare le opere non ancora portate a termine.

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Samples: Urban Planning Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto L’affidatario si obbliga a prestare cauzione definitiva a favore dell’Amministrazione procedente, a garanzia della perfetta esecuzione del contratto, da costituire come garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale (canone annuale moltiplicato per sei anni), preferibilmente con una delle seguenti modalità: a) fideiussione bancaria; b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. Detta cauzione dovrà contenere e prevedere: a) l’impegno della banca o della compagnia di Assicurazione a versare in un’unica soluzionel’importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile; b) la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La cauzione sarà svincolata al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca della aggiudicazione e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria. A titolo di cauzione per il pagamento mediante domiciliazione bancaria del canone, l’aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di costituire un deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivatainfruttifero per un importo pari a cinque (5) mensilità del canone dovuto, venga meno o sia attivata in ritardoa favore della Regione Autonoma della Sardegna. L’ammontare L’aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso massimale di variazione della potenza richiesta€ 300.000,00 (trecentomila) a copertura del rischio incendio tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e costituire una polizza assicurativa con massimale di € 1.000.000,00 (un milione) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Procedura Per l'Affidamento Di Immobili

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneLa ditta partecipante all’appalto dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione ai sensi dell’art. 93 del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia D.Lgs. 50/2016 e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivas.m.i. In caso di mancata ricostituzione presentazione di polizza fideiussoria, la stessa dovrà prevedere espressamente una validità di 180 giorni dalla data di scadenza della garanziapresentazione offerte. Questa cauzione sta in garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara e del risarcimento dei danni che possono derivare all’amministrazione per l’inadempimento. La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto; agli altri partecipanti verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto la ditta aggiudicataria si impegna a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, il Fornitore potrà risolvere il contrattoprima dell’inizio del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 103 del c.c..D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Consorzio è autorizzato dall’aggiudicatario, con l’accettazione dell’appalto, a rivalersi, per l’intero od in parte, sulla somma depositata come cauzione acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente disciplinare. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare entro e non oltre trenta giorni dall’avvenuta rivalsa, l’ammontare della cauzione nella misura come sopra fissata, provvedendo a versare numerario o consegnare una nuova fideiussione. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla certificazione della regolare esecuzione (pagamento dell’ultima fattura). La cauzione garantirà anche il pagamento di penali di cui al precedente articolo, l’eventuale risarcimento dei danni come definiti, nonché il rimborso delle spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’Appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, la cauzione dovrà essere reintegrata, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’appaltatore di apposita comunicazione da parte del Consorzio. Resta salvo per il Consorzio l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione fosse insufficiente.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente L’appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è tenuto obbligato a versare in un’unica soluzionecostituire le seguenti garanzie: 1. una garanzia fideiussoria, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a cauzione definitiva, costituita e svincolata con le modalità previste dall’art. 113, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per le imprese certificate si applicano le riduzioni dell’importo della cauzione previste dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivaretotalmente, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento dalla stazione appaltante; in caso di variazione della potenza richiestavariazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte 2. una polizza d’assicurazione, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, e dell’art. 125 del DPR 207/2010, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusuracausa del danneggiamento, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione della distruzione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utentedi impianti e opere, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontareanche preesistenti, che verrà fatturato possano verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori; la medesima polizza copre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell’esecuzione dei lavori, da produrre almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella bolletta successiva. In forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all’importo del contratto, che deve essere integrata in caso di mancata ricostituzione della garanziaapprovazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il Fornitore potrà risolvere il contrattoregime di responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, ai sensi comma 5, del D.Lgs. 163/2006, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per gli effetti dell’artconto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 1456 del c.c..Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal X.Xxx. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto L’offerta dovrà essere corredata, a versare in un’unica soluzionepena di esclusione, con addebito sulla prima fattura emessada una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n.50/2016, un importo pari al 2% dell’importo complessivo stimato posto a titolo base di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a gara. La garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento contratto medesimo. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del rapporto contrattualecontratto, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postalea garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattodovrà prestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 103 del c.c..D.lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale a favore della Regione Abruzzo. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso dalla data di pagamento dell’ultima fattura attestante la regolare esecuzione del servizio. La Regione ha facoltà di rivalersi su detto deposito cauzionale definitivo per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, alla Regione compete il diritto di incameramento dell’intera cauzione definitiva, salvo il maggior danno da accertarsi anche giudizialmente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente Il Comune di Baronissi è tenuto sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l’esecuzione dell'incarico di cui al presente capitolato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a versare sollevare e tenere indenne il Comune di Baronissi da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in un’unica soluzionerelazione all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. L’aggiudicatario dovrà stipulare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo, in conformità a quanto stabilito dall’art. 113 del Codice dei contratti. La garanzia deve essere costituita con: - espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, c. 2 del codice civile; - operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente: • alla fideiussione bancaria; • alla polizza assicurativa; • agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e soprattutto atti di vandalismo, ecc. il cui massimale dovrà essere pari ad almeno € 1.000.000,00, ed una polizza di assicurazione R.C.T. (compreso Comune di Baronissi) per rischi derivanti dallo svolgimento del rapporto contrattualedei servizi oggetto dell’affidamento, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con valida per tutta la prima fatturazione utiledurata della concessione ed avente massimale pari ad almeno € 2.000.000,00. Il Fornitore gestore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo impegna a titolo di deposito cauzionale garantire che i servizi vengano espletati in qualunque caso la procedura RID modo da non venga attivataarrecare danni, venga meno molestie o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattodisturbo all’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..residenti o ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la struttura utilizzata.

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Samples: Bando Di Gara

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneAl momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con addebito sulla prima fattura emessale modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, un n. 50. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. La garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il committente ha inoltre il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma diritto di garanzia equivalente. 11.3 Nel valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di Utente finale risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguita la fornitura. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dalla legge. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che dovesse attivareaggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualel’operatore economico dichiara in sede di offerta, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, possesso del requisito e lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo presentata a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare rinuncia al beneficio della preventiva escussione del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestadebitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Fornitura Di Attrezzature E Veicoli

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare 7.1 Il FORNITORE potrà richiedere in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, qualsiasi momento al CLIENTE il versamento di un importo a titolo deposito cauzio- nale o la prestazione di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” altra garanzia equivalente a garanzia dell’adempimento degli obblighi del CLIENTE di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa cui al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione CON- TRATTO, anche tramite addebito del medesimo relativo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardobolletta. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento o garanzia equivalente sarà determinato dal FORNITORE in caso di variazione della potenza richiestaconformità alle norme regolamentari vigenti. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 7.2 In caso di escussione totale mancato o parziale della ritardato pagamento di importi dovuti dal CLIENTE ai sensi del CONTRATTO, LEVIGAS potrà incamerare il deposito o escutere la garanzia per un ammontare equivalente a quello dei propri crediti (ivi inclusi eventuali interessi di mora e spese sostenute), senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore diritto o azione spettante al FORNITORE ai sensi del CONTRATTO o di legge. In tal caso, il CLIENTE è tenuto a ricostituire il deposito o garanzia equivalente per un ammontare corrispondente a quello incamerato o escusso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell’apposita comunicazione da parte del Fornitore per morosità dell’UtenteFORNITORE ovvero, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontarescelta di quest’ultimo, che verrà fatturato nella bolletta successiva. tramite pagamento del relativo importo addebitato in bolletta. 7.3 In caso di mancata o parziale costituzione o ricostituzione della garanziadelle garanzie di cui sopra, il Fornitore potrà FORNITORE avrà il diritto di sospendere la somministrazione nonché di risolvere il contratto, CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 10.2, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal FORNITORE. 7.4 Il deposito cauzionale sarà restituito al CLIENTE contestualmente all’emissione dell’ultima bolletta ai sensi del c.c..CONTRATTO, maggiorato di interessi al tasso legale, al netto delle somme eventualmente incamerate dal FORNITORE ai sensi dell’art. 7.2.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Gas

Garanzie. 11.1 L’Utente Salva diversa previsione contrattuale, il cliente è tenuto obbligato a versare costituire a favore del trasportatore, prima della conclusione dell’accordo cliente, una garanzia fideiussoria in un’unica soluzionemisura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) del valore del contratto aumentato dell’IVA corrispondente, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo rilasciata esclusivamente da istituto bancario o assicurativo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” primaria importanza e previa autorizzazione del trasportatore. La cauzione è costituita a garanzia dell’adempimento del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme a qualsiasi titolo dovute dal Contratto. 11.2 In alternativa cliente al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utiletrasportatore. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale Rimane salva in qualunque ogni caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardofacoltà del trasportatore di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per l’inadempimento del cliente. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale L’importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già pattuiti e concordati all’atto della conclusione del contratto. Resta inteso che, qualora il cliente ed il trasportatore concordino per ulteriori programmi di trasporto, l’importo della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) dell’importo stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito. In mancanza di estensione della garanzia, Mercitalia Rail avrà la facoltà di rifiutare l’esecuzione dell’ulteriore programma richiesto. La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia a far valere il decorso del termine di cui all’art. 1957 del c.c.; - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del trasportatore. La garanzia di cui al presente articolo sarà restituita successivamente alla data di scadenza dell’accordo cliente previa comunicazione di svincolo della garanzia stessa da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivatrasportatore. In nessun caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore la garanzia potrà risolvere il essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c...

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Samples: Listino Prezzi

Garanzie. 11.1 L’Utente Salvo quanto possa essere diversamente previsto nel Contratto, L’Azienda ha diritto ad un periodo di garanzia su quanto eseguito dall’Appaltatore. Detto periodo, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di attività svolta. Il periodo di garanzia sarà, però, di dieci anni nelle ipotesi previste all’articolo 1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili). Durante tale periodo l’Appaltatore è tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a punto, regolazione, sostituzione o altro che sia necessario perché quanto eseguito dall’Appaltatore risulti conforme a quanto previsto nel Contratto. I risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dall’Azienda non fanno venire meno le responsabilità dell’Appaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque attività eseguite o conseguenti a difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attività oggetto del Contratto. In particolare l’Appaltatore dovrà demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio dell’Azienda, risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni date dall’Azienda e/o con materiali difettosi e/o in quantità inferiori in confronto alle prescrizioni o alle norme tecniche di esecuzione. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse agli obblighi di cui sopra, l’Azienda procederà direttamente, o tramite terzi, ad eseguire quanto di spettanza dell’Appaltatore e le spese relative saranno a totale carico di quest’ultimo, salvo la facoltà di risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento. L’Appaltatore è tenuto a versare in un’unica soluzioneprestare la garanzia suddetta tramite fidejussione della durata pari alla garanzia stessa e per un valore pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, con addebito sulla ai sensi dell’art. 28 della L. 109/94 e s.m.i. e degli artt. 102, 199, 205 del DPR 554/99 e s.m.i.. La fidejussione dovrà contenere la clausola del pagamento a prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa richiesta e della rinuncia al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 beneficio della preventiva escussione. Nel caso di Utente finale che dovesse attivarein cui, al momento inoltre, l’importo della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postalefidejussione non fosse sufficiente per coprire oneri e spese a carico dell’Appaltatore, lo stesso non sarà tenuto dovrà provvedere, comunque, direttamente per la differenza. Le spese di ogni atto e le eventuali tasse di registro e bollo inerenti alla prestazione delle garanzie di cui al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione presente articolo, qualunque sia la loro forma, sono a carico dell’Appaltatore. Per l’intera durata del periodo di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva l’Appaltatore sarà comunque di addebitare all’Utente l’importo responsabile ad ogni effetto degli eventuali danni a titolo di deposito cauzionale persone o cose che potessero verificarsi in qualunque caso la procedura RID conseguenza della non venga attivata, venga meno perfetta esecuzione dei lavori o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestaper le cause da essa conseguenti. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Contract for Maintenance Works

Garanzie. 11.1 L’Utente 7.1. Al fine di garantire tutti i debiti dell’Utente nei confronti di una qualsiasi delle Società EUROWAG derivanti dai Servizi, dai Contratti di Servizi, dai Contratti quadri per i Servizi oppure dall’Accordo l’Utente oppure un soggetto terzo fornirà una garanzia in base a quanto pattuito con l’Intermediario. Le Società EUROWAG sono autorizzate a soddisfare i propri crediti esigibili per i quali l’Utente è moroso ricorrendo alla garanzia fornita e questo senza altre condizioni a partire dal giorno della conclusione dell’Accordo. Qualora l’Utente sia moroso (ancorché parzialmente) nell’adempimento dei suoi obblighi (debiti) per più di 30 giorni dalla scadenza, l’Intermediario e qualsiasi Società EUROWAG sono autorizzate a dichiarare i debiti non scaduti dell’Utente nei confronti di qualsiasi Società EUROWAG connessi con i Servizi, i Contratti di Servizi, i Contratti quadro di Servizi o l’Accordo oppure loro parti, immediatamente pagabili oppure pagabili su sollecito e a soddisfare tutti questi crediti rivalendosi sulla garanzia prestata. 7.2. L’erogazione dei Servizi può essere influenzata o direttamente condizionata all’istituzione e al mantenimento della possibilità di pagamento dei Servizi tramite il servizio di addebito diretto. 7.3. Qualora l’Utente e l’Intermediario pattuiscano la fornitura di una garanzia sotto forma di versamento di un deposito finanziario, nel momento in cui almeno l’importo del deposito e il termine per il suo versamento sono stati pattuiti tra di loro almeno in forma scritta è costituito tra loro un contratto di versamento di deposito, laddove nel caso di un contratto del genere vale sempre quanto segue: 7.3.1. l’Utente è tenuto a versare il deposito sul conto a tale scopo designato dall’Intermediario nei tempi e nell’importo concordati; 7.3.2. qualsiasi Società EUROWAG ha diritto di soddisfare i propri crediti esigibili (nonché i crediti resi esigibili ai sensi dell’art. 7.1. delle CGV) rivalendosi nei confronti dell’Utente ricorrendo al deposito versato, laddove l’Utente accetta esplicitamente il versamento del deposito di cui alla frase precedente; 7.3.3. il deposito non è fruttifero e l’Utente lo accetta espressamente; 7.3.4. il deposito sarà restituito all’Utente al più tardi entro trenta (30) giorni civili dal momento in un’unica soluzionecui ne farà richiesta. La richiesta può essere avanzata non prima che tra lui e ciascuna delle Società EUROWAG saranno stati regolati tutti i vincoli pecuniari e in natura, con addebito sulla prima fattura emessarispettivamente gli ultimi tra essi; 7.3.5. nella richiesta di restituzione del deposito l’Utente è tenuto a comunicare all’Intermediario su quale conto il deposito debba essere restituito. In caso contrario, un l’Intermediario ha il diritto di restituire il deposito sul conto dal quale era stato fornito. Nel caso in cui il deposito sia stato fornito da più conti bancari, può restituirlo a uno qualsiasi di questi; 7.3.6. in caso di utilizzo del deposito ai sensi dell’art. 7.3.2. delle presenti CGV, l’Utente è tenuto a integrare il deposito fino all’importo originale e questo entro dieci (10) giorni dal momento in cui viene invitato a farlo da una qualsiasi delle Società EUROWAG. 7.3.7. A scanso di equivoci vale che il contratto di versamento del deposito e il suo importo vengono pattuiti al più tardi nel momento in cui l’Utente ha versato l’importo relativo su uno dei conti di una qualsiasi delle Società EUROWAG a titolo ciò preposti. 7.4. Per tutta la durata dell’Accordo ciascuna Società EUROWAG è autorizzata a invitare in qualsiasi momento l’Utente a fornire la garanzia oppure a integrare (ovvero aumentare o estendere) la garanzia attuale degli obblighi (debiti) dell’Utente in relazione ai Servizi, e questo in particolare in relazione alla regolarità del pagamenti dell’Utente oppure dell’aumento dei limiti di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” fornitura dei Servizi. 7.5. Fatti salvi accordi diversi tra l’Utente e l’Intermediario, l’Utente è autorizzato a garanzia dell’adempimento chiedere l’annullamento della garanzia, ovvero la restituzione dei documenti attestanti la garanzia, e a chiedere che l’Intermediario presti la sua collaborazione per annullarli, soltanto dopo che è stato risolto l’Accordo e sono stati soddisfatti tutti gli obblighi (debiti) dell’Utente nei confronti dell’Intermediario e di tutte le obbligazioni derivanti dal ContrattoSocietà EUROWAG. 11.2 In alternativa 7.6. L’Utente fornirà all’Intermediario le informazioni sulla sua attività economica, in particolare lo stato patrimoniale e il conto economico, e questo al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 più tardi entro 15 giorni dall’invito dell’Intermediario a presentare tali informazioni. Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualein cui i suddetti documenti non sono forniti correttamente o in modo tempestivo, il pagamento mediante domiciliazione bancaria fornitore ha il diritto di ridurre i limiti di abbonamento unilateralmente, si rifiuta di entrare in qualsiasi nuovo accordo per i servizi di smettere di fornire i servizi, rescindere il contratto quadro su Servizi o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestal’accordo. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Garanzie. 11.1 L’Utente A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la ditta appaltatrice ha prestato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 mediante polizza numero in data / /2021, rilasciata dalla Compagnia per l'importo di euro . La garanzia è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente contratto condizionato, compreso l'obbligo di stipulare il successivo Contratto Definitivo se richiesto dalla Staziona appaltante, nonché del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utiledall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso Consorzio potrà chiedere all’aggiudicatario la procedura RID non venga attivata, venga reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. Il Consorzio, ha altresì il diritto di chiusuraavvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del Codice, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale al quale si rinvia. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata alla firma del contratto definitivo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del Fornitore per morosità dell’Utentedocumento, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontarein originale o in copia autentica, che verrà fatturato nella bolletta successivaattestante l’avvenuta esecuzione della prestazione. In caso di mancata ricostituzione della garanziaAlla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall' articolo 93, il Fornitore potrà risolvere il contrattocomma 7, ai sensi e per gli effetti dell’artdel D.Lgs. 1456 del c.c..n. 50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto 21.1 Gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara regolata dal presente disciplinare devono presentare, unitamente all’istanza di partecipazione alla gara stessa, una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del valore a versare in base d’asta indicato per ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di consentire agli operatori economici la corretta formalizzazione della garanzia provvisoria, si specificano di seguito gli importi della stessa per i vari lotti dell’appalto: 1 Euro 33.987,00 2 Euro 6.288,00 3 Euro 55.107,00 21.1 L’operatore economico che intenda concorrere alla gara per l’aggiudicazione di più lotti, per adempiere all’obbligo di presentazione della garanzia provvisoria può: a) presentare distinte cauzioni o fideiussioni per i vari lotti per i quali intende concorrere; b) presentare un’unica soluzionecauzione o fideiussione, con addebito sulla prima fattura emessa, un il cui importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattodeve essere pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una 21.2 Qualora l’operatore economico concorrente scelga di presentare un’unica cauzione o fideiussione del medesimo di importo pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere, nel caso in cui lo stesso sia individuato come aggiudicatario di uno o altra forma di garanzia equivalentepiù lotti ma in numero inferiore rispetto a quelli per i quali ha versato la cauzione o costituito la fideiussione, la stessa sarà svincolata interamente solo dopo la stipulazione dei relativi contratti. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 21.3 In caso di escussione totale o parziale della partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia da parte fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del Fornitore raggruppamento medesimo. Tale previsione vale anche per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, le imprese che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso partecipano mediante aggregazione di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..rete.

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Samples: Disciplinary Regulations for Public Procurement

Garanzie. 11.1 L’Utente Gli offerenti dovranno presentare a corredo dell’offerta idonea garanzia, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, IVA esclusa. L’importo della garanzia è tenuto ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 75, comma 7, del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.. In caso di raggruppamento o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione ISO dovrà essere posseduta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in caso di consorzio, dovrà essere posseduta dal Consorzio e dalle consorziate che effettuano il servizio. 11.2 La garanzia, a versare in un’unica soluzionescelta dell’offerente, con addebito sulla prima fattura emessapotrà essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, un importo alternativamente, secondo una delle seguenti modalità: a) Cauzione, mediante deposito, a titolo di pegno, presso gli Uffici del Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania, all’indirizzo specificato al punto 12 (nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 13) di contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, o di uno o più assegni circolari intestati al soggetto offerente e girati in favore della Regione. All’atto del deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento il predetto Ufficio rilascerà n. 2 ricevute. Il concorrente dovrà inserire nella busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di tutte le obbligazioni derivanti cui all’art. 13 una delle due ricevute attestanti l’avvenuto deposito, mentre l’altra sarà utilizzata successivamente dal Contrattoconcorrente non aggiudicatario per la restituzione del predetto assegno. 11.2 In alternativa b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, la quale dovrà prevedere espressamente la rinuncia al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione beneficio della preventiva escussione del medesimo importo o altra forma debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia equivalentemedesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 11.3 Nel caso L’offerta dovrà essere, altresì, corredata dall’impegno di Utente finale che dovesse attivareun fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.lgs 163/06, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. 11.4 La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 11.5 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del soggetto aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo dello stesso non sarà tenuto al versamento contratto di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestaappalto. 11.4 Il deposito cauzionale qualora 11.6 Per i soggetti non trattenuto in tutto o in parte risultati aggiudicatari l’amministrazione, nell’atto con cui comunica agli stessi l’aggiudicazione, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a saldo trenta giorni dal provvedimento di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura aggiudicazione definitiva della gara, anche quando non sia scaduto il termine di chiusura, maggiorato degli interessi legalivalidità della garanzia. 11.5 In caso 11.7 Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore aggiudicazione. 11.8 Per quanto concerne eventuali incrementi connessi a ribassi superiori al 10 per morosità dell’Utentecento ovvero al 20 per cento, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne nonché per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione le condizioni obbligatorie della garanzia, le modalità di svincolo, le sanzioni per la mancata costituzione della stessa, si fa integrale rinvio all’art. 113 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.. 11.9 La garanzia copre gli oneri per il Fornitore potrà risolvere mancato o inesatto adempimento del contratto d’appalto e cessa di avere efficacia solo con il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 rilascio del c.c..certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente L'offerta è tenuto corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell'importo complessivo (IVA esclusa) posto a versare base d’asta e quindi pari a € 573,77 = (salvo le ipotesi di riduzione in un’unica soluzioneseguito citate), con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra sotto forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso cauzione o di Utente finale che dovesse attivarefideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 Tale cauzione (la cui quietanza di versamento dovrà essere inserita in offerta nella Documentazione Amministrativa) coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario e verrà restituita dopo l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari. Essa sarà invece restituita all'Aggiudicatario solo al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento contratto. L'importo della garanzia è ridotto del rapporto contrattuale50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 93, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postaleco. 7, lo stesso del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in questo caso, dovrà essere allegata una dichiarazione attestante tale circostanza unitamente alla “certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee”. Sono altresì applicabili le ulteriori casistiche di riduzione dell’importo della cauzione previste dal predetto art. 93, co. 7. L'importo è ridotto del 50% anche per le microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia dovrà: a) avere validità non sarà tenuto inferiore a n. 180 gg decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; b) essere incondizionata; c) prevedere la rinuncia al versamento beneficio della preventiva escussione del debitore principale; d) prevedere la rinuncia all’eccezione di alcun deposito cauzionale/prestazione di cui all’art. 1957, co. 2, del Codice Civile; d) prevedere la sua operatività su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante entro 15 gg dalla stessa; e) contenere l’impegno del Garante a rinnovare la garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilenel caso in cui, alla scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo Tale cauzione può essere costituita (a titolo di deposito cauzionale scelta dell'Offerente) in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto contanti o in parte titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. La costituzione in contanti dovrà avvenire tramite bonifico bancario da effettuare a saldo favore della Tesoreria Regionale: UNICREDIT SPA, C.F. e P.IVA n. 00348170101 - Mercerie dell'Orologio, 191 - 30124 VENEZIA, IBAN IT 32 D 02008 02017 000100543833, causale: "depositi cauzionali". Sulla piattaforma MEPA dovrà essere poi caricato il file in formato pdf della ricevuta di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente bonifico unitamente alla fattura SCHEDA DATI ANAGRAFICI (scaricabile dalla piattaforma e debitamente compilata), con indicazione dell’IBAN bancario e della banca (o filiale) di chiusurariferimento per la restituzione della cauzione. L'indicazione della Banca/Filiale potrà essere riportata sulla scheda anche a mano, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia in calce alla stessa, ove non sia disponibile un apposito campo. La Ditta dovrà comunque possedere P.IVA e C.F. italiano. La scheda, debitamente compilata e firmata per esteso (con apposizione del timbro societario e presentazione del documento d'identità del legale rappresentante con firma leggibile) dovrà essere poi scannerizzata e allegata all'offerta nella documentazione amministrativa. Essa inoltre dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx. Una volta stipulato il contratto la cauzione provvisoria verrà svincolata da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..Stazione Appaltante.

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Samples: Request for Offer

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo 1. A garanzia degli obblighi contrattuali il Conduttore ha presentato e depositato agli atti: a. Una cauzione/fideiussione di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” €. pari ad una annualità di canone a garanzia dell’adempimento del regolare pagamento degli stessi (citare gli estremi di identificazione); b. Una cauzione/fideiussione a garanzia dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile determinata in misura pari al 100% della somma risultante dall’ammontare degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’art. 7 pari ad € 570.000,00, a garanzia dell’esatta realizzazione degli stessi (citare gli estremi della cauzione/fideiussione). Detta cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 80% rapportato all’importo dei lavori stessi, secondo le modalità e tempistiche di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016 che si applica in via analogica. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione. 2. Le cauzioni di cui alla lettera A e B di cui sopra vengono versate a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate nel presente contratto e di tutti gli oneri comunque posti a carico del conduttore, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dal Contrattodall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni di ufficio. 11.2 In alternativa 3. La garanzia di cui alla lettera A) avrà scadenza al deposito cauzionale 6° mese successivo il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalentetermine della locazione. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile4. Il Fornitore Conduttore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo obbliga a titolo di reintegrare entro 15 giorni il deposito cauzionale in qualunque caso relazione alle eventuali somme escusse dal Comune, pena la procedura RID non venga attivata, venga meno sospensione o sia attivata in ritardola revoca della locazione. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a verrà restituito comunque al termine della locazione e dopo il saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di chiusura, maggiorato degli interessi legaliogni eventuale controversia. 11.5 In caso 5. La cauzione di escussione totale o parziale della garanzia da parte cui alla lettera B) sarà escussa anche parzialmente, per le motivazioni e con le modalità di cui all’art. 19 del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c...

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Samples: Contratto Di Locazione

Garanzie. 11.1 L’Utente Il Fornitore garantisce la fornitura dei particolari come esente da vizi, difetti e non conformità e ciò in qualunque momento, precedente e/o successivo al montaggio degli stessi in Catra, nonché dopo la consegna ai clienti di Catra medesima per la immissione in commercio.. Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo compreso tra la consegna del particolare e l’uscita dallo stabilimento Catra del gruppo sul quale il particolare stesso è tenuto a versare stato impiegato, Xxxxx si riserva, alternativamente, il diritto di: a. respingere l’intero lotto di fornitura; b. respingere solo i componenti difettosi addebitando al Fornitore le spese sostenute per la selezione degli stessi; c. addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per mancata produzione Catra Nel caso in un’unica soluzionecui il vizio, con addebito sulla prima fattura emessail difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo compreso tra la consegna dei gruppi al cliente e l’uscita delle autovetture dallo stabilimento di produzione del cliente, un importo a titolo Catra si riserva, alternativamente, il diritto di: a. addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per l’assistenza tecnica fornita al cliente per la sostituzione dei gruppi di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto.cui i componenti difettosi fanno parte; 11.2 In alternativa b. addebitare interamente al deposito cauzionale Fornitore i costi dei gruppi sostituiti. Resta sin da ora inteso che il il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo risponderà e sarà considerato responsabile per ogni e qualsivoglia vizio, difetto o altra forma non conformità di garanzia equivalenteprodotto derivante da lavorazioni e/o materiale acquistato da sub-Fornitori. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: General Conditions of Contract

Garanzie. 11.1 L’Utente Il Proponente presta quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo adeguata garanzia fideiussoria di primario istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto autorizzato, il cui nominativo sia verificabile negli elenchi della Banca D’Italia o dell’IVASS; L’importo della suddetta garanzia finanziaria è tenuto a versare in un’unica soluzionepari al 100% del valore della perequazione come risultante dalla documentazione presentata, pari ad € , con addebito sulla prima fattura emessapolizza fidejussoria n. in data emessa da La garanzia sussiste senza soluzione di continuità fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Accordo e deve prevedere l’automatico rinnovo fino alla lettera di svincolo del Comune, un importo a titolo gravando sul soggetto Proponente l’obbligo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento provvedere al pagamento dei supplementi di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa premio sino al deposito cauzionale concretizzarsi del predetto svincolo, il Fornitore mancato pagamento del supplemento del premio non potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivareessere opposto, in nessun caso, al momento Comune garantito. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della sottoscrizione preventiva escussione del Contratto oppure durante lo svolgimento debitore principale e la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta del rapporto contrattualeComune di Dolo. Non trova applicazione l’articolo 1944, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postalesecondo comma, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita del codice civile, nonché con la prima fatturazione utilerinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo 1957, secondo comma, del codice civile. Altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Proponente obbligato e il soggetto garante, non possono essere opposti al Comune e non possono essere posti a carico dello stesso con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo di deposito cauzionale per i prelievi che il Comune dovrà fare, anche nel caso in qualunque caso la procedura RID non venga attivatacui il soggetto attuatore sia dichiarato fallito, venga meno ovvero sottoposto a procedure concorsuali o sia attivata posto in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestaliquidazione. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Accordo Pubblico Privato

Garanzie. 11.1 L’Utente 1. Al fine dell’erogazione del finanziamento, il Soggetto attuatore è tenuto obbligato a contrarre apposita fideiussione a garanzia della realizzazione dell’intervento, del buon esito dei lavori, nonché del rispetto degli obblighi discendenti dalla presente Convenzione. La garanzia fideiussoria è costituita in concomitanza dell’erogazione della prima quota di finanziamento di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a) e il capitale garantito, pari al finanziamento erogato, deve essere incrementato ad ogni successiva erogazione del finanziamento. 2. La garanzia fideiussoria è accettata esclusivamente se rilasciata da: a) soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’IVASS ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale; c) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 3. La garanzia è redatta in conformità alla normativa europea e nazionale in materia nonché ai regolamenti di settore e prevede obbligatoriamente: a) la Regione Lazio quale Beneficiario in riferimento al “Piano nazionale di edilizia abitativa”, alla presente Convenzione, all’oggetto dell’intervento e al relativo finanziamento; b) validità, con rinnovo automatico, pari alla durata dei lavori, incrementata di almeno 180 giorni, fino alla data di comunicazione di svincolo da parte della Regione Lazio - Direzione Regionale competente in materia di Politiche abitative; c) l’espressa condizione d’obbligo del garante a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Regione Lazio con l’impegno a versare in un’unica soluzionele somme fino alla concorrenza massima dell’importo oggetto di garanzia, con addebito sulla prima fattura emessaentro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, un importo a titolo inviata per conoscenza anche al contraente. Nella richiesta di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento rimborso del beneficiario sarà specificato il numero di tutte conto corrente sul quale devono essere versate le obbligazioni derivanti dal Contratto.somme da rimborsare; 11.2 In alternativa d) l’espressa rinuncia da parte degli Istituti garanti: 1) ad eccepire il decorso del termine di cui all’art. 1957 del C.C. ed al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione beneficio della preventiva escussione del medesimo importo contraente di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato all’art. 1955 del C.C.; 2) ad opporre alla Regione Lazio qualsiasi eccezione o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivareriserva, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il anche se fondata sul mancato pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia dei premi da parte del Fornitore contraente o su altre forme di inadempienza del medesimo nei confronti del fidejubente; e) la tempestiva reintegra qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata parzialmente la garanzia. 4. La garanzia fideiussoria è escussa in uno dei seguenti casi: a) avvenuto accertamento di difformità dell’opera e/o mancato raggiungimento delle finalità per morosità dell’Utentecui è stato concesso il finanziamento; b) revoca o rinuncia del cofinanziamento; c) inadempienze del soggetto ammesso al finanziamento per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, quest’ultimo di leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere; d) per il rimborso delle maggiori somme erogate in confronto ai risultati della liquidazione finale o per le spese da eseguirsi d’ufficio, nonché per eventuali ulteriori danni. 5. La garanzia fideiussoria è tenuto a ricostituirne accettata dal beneficiario con formale lettera o con restituzione di copia della garanzia firmata. 6. Il fideiussore non può richiedere al beneficiario le spese derivanti da imposte, tasse, tributi ed oneri stabiliti per intero l’ammontarelegge o di qualsiasi natura, che verrà fatturato nella bolletta successivapresenti e futuri, relativi alla garanzia fideiussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme. 7. In Il mancato pagamento del premio di polizza non può essere in nessun caso opposto alla Regione Lazio, mentre costituisce motivo di mancata ricostituzione risoluzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Convenzione in danno del c.c..Soggetto attuatore.

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Samples: Convenzione

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione1. La società affidataria, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia degli obblighi contrattuali e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattopatrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è tenuta a prestare apposita garanzia provvisoria in favore della Stazione Appaltante, a corredo dell'offerta, pari al 2 % del valore stimato del contratto ai sensi dell’art. 1456 93 del c.c..n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. In particolare si chiede, a pena di esclusione, che la garanzia: - Indichi un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte; - Risulti operativa entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - Preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. . L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La cauzione definitiva, determinata ai sensi del predetto art. 103, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7 °, del D.Lgs. n. 50/2016. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. La cauzione sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura delle attività concesse in appalto, previa consegna della banca dati aggiornata nel corso del contratto come previsto negli articoli precedenti del presente capitolato e di tutta la documentazione a supporto della stessa.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Riscossione Coattiva

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto 10.1 Gaxa può richiedere al Cliente, a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessagaranzia dei pagamenti da effettuarsi ai sensi del Contratto, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto.fruttifero, il cui ammontare complessivo non potrà essere maggiore di: 11.2 In alternativa al 10.2 Il Cliente sarà tenuto alla prestazione del deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma qualora in corso di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione vigenza del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante sopravvenga l’impossibilità di domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento postale o su carta di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di credito. 10.3 In qualunque caso l’ammontare del deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno potrà superare il massimo previsto dalla normativa vigente e/o sia attivata in ritardo. determinato dall’ARERA. 10.4 L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto raddoppiato per i Clienti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) Xxxx abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad adeguamento almeno 2 fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente non abbia pagato il deposito cauzionale e Gaxa abbia costituito in caso mora il Cliente, con riferimento ad almeno una fattura, nei 365 giorni precedenti la data di variazione della potenza richiestaemissione di una nuova fattura. 11.4 10.5 Nel caso in cui il Cliente non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, Xxxx può richiedere al Distributore locale di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del Cliente di cui all’art. 13. 10.6 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 10.7 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale sia imputato da Gaxa, in tutto o in parte parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 10.8 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente, maggiorato di interessi al saggio legale, non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto, fatto salvo il diritto di Gaxa di trattenerlo, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legaliinsolute. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Gas Supply Activation Request

Garanzie. 11.1 L’Utente Ai fini della partecipazione non è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra prevista alcuna forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento provvisoria. Prima della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o postaleassicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, lo stesso la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della SA. Qualora l’Appaltatore non sarà tenuto al versamento versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la SA, senza bisogno di alcun deposito cauzionale/prestazione messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita garanzia) da parte della SA, con la prima fatturazione utilequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in In caso di variazione decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la SA ha diritto di incamerare tutto o parte della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la SA avesse dovuto valersene, in tutto o in parte a saldo parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la SA l’esperimento di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di escussione totale o parziale della garanzia aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del modello DURC da parte del Fornitore per morosità dell’Utentedegli enti assicurativi, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, dal quale risulti che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza

Garanzie. 11.1 L’Utente L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è tenuto obbligato, a versare in un’unica soluzionestipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, con addebito sulla anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima fattura emessa, un importo della consegna dell’appalto. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa cui al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivareDecreto Ministeriale 12 marzo 2004, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilen.123. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..Direttore

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Samples: Accordo Quadro Per La Realizzazione Di Progetti Di Accoglienza

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto Cauzione provvisoria di € 12.520,84, pari al 2% dell’importo dei lavori, presentata, a versare in un’unica soluzionepena di esclusione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. È ammessa la riduzione d’importo al ricorrere dei presupposti di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivalegge. In caso di mancata ricostituzione Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione, se prestata mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari La suddetta cauzione sarà da ritenersi automaticamente svincolata ai non aggiudicatari con la comunicazione, trasmessa via pec, dell’avvenuta aggiudicazione di cui all’art. 93 comma 9) del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi art. 93 comma 7 del Codice di contratti, l'importo della garanziagaranzia è ridotto secondo le percentuali ivi riportate per i concorrenti in possesso di relative certificazioni con le seguenti precisazioni: 1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell'originale o della copia autentica del certificato rilasciato da organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme europee previste dal codice; oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi articolo 46 del DPR 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale; 2) la predetta condizione può essere altresì dimostrata con l'allegazione dell'attestazione SOA in originale o copia conforme all'originale, il Fornitore potrà risolvere il che ne riporti l'annotazione. L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva ai sensi all’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. L’aggiudicatario, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 103, comma 7, del c.c..D.Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà presentare polizza assicurativa per un massimale non inferiore all’importo contrattuale, che copra i danni eventualmente subiti dal Comune ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; detta polizza dovrà altresì contenere assicurazione di responsabilità civile verso terzi (con specificazione che tra le persone siano compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere) con un massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

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Samples: Contract for Public Works

Garanzie. 11.1 L’Utente A garanzia della puntuale perfetta e completa esecuzione a regola d’arte delle opere a scomputo, che il Soggetto attuatore con la presente si è tenuto obbligato a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postalerealizzare, lo stesso si impegna ed obbliga a consegnare al Comune, contestualmente al rilascio del permesso, idonea garanzia cauzionale prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicurativa autorizzato nel ramo cauzioni, per un ammontare corrispondente al maggior importo tra il valore delle opere da realizzare e il valore degli oneri tabellari. Detta garanzia potrà essere ridotta, in corso d’opera, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei relativi lavori, secondo modalità da concordarsi con il Comune e sarà svincolata nel limite del 90% del costo delle opere cui si riferisce e per quote di volta in volta non sarà tenuto inferiori al versamento 30% del costo delle opere stesse; lo svincolo avverrà su apposita istanza con lettera raccomandata e sempre che il Comune accertil’avvenuta esecuzione delle opere, in misura corrispondente all’importo di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilecui si richiede lo svincolo. Il Fornitore si riserva comunque restante 10% sarà trattenuto a garanzia, sino a collaudo finale favorevole e stipula dell’atto costitutivo del vincolo di addebitare all’Utente l’importo uso pubblico di cui sopra. Il soggetto attuatore contestualmente al rilascio del permesso dovrà munirsi di idonea polizza assicurativa per un valore pari a titolo cinque volte il costo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivatacostruzione dell’autorimessa e precisamente pari a euro ( ), venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo garanzia di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusuradanni arrecati, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattonel corso dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’artfabbricati confinanti e/o limitrofi, con durata di detta polizza sino a due anni successivi alla data del fine lavori. 1456 Comunque sarà a totale carico del c.c..soggetto attuatore la responsabilità sulle esecuzioni dei lavori, restando il Comune completamente manlevato da responsabilità di qualsiasi genere nei confronti di terzi.

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Samples: Convenzione Urbanistica Per La Realizzazione Di Parcheggi

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneAl momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con addebito sulla prima fattura emessale modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, un n. 50. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. La garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal Contratto. 11.2 In alternativa primo comma del presente articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al deposito cauzionale concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Fornitore potrà accettare committente da tutti i rischi di esecuzione e una fideiussione polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata per i danni di esecuzione è pari ad euro 64.088,66 pari all'importo del medesimo importo contratto oltre all'I.V.A. Il massimale per l’assicurazione contro i danni di responsabilità civile verso terzi è pari a euro 500.000,00. La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o altra forma del certificato di garanzia equivalente. 11.3 Nel regolare esecuzione e comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del committente e sono efficaci senza riserve anche in caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il omesso o ritardato pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo delle somme dovute a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia premio da parte del Fornitore dell’esecutore. L’aggiudicatario dovrà trasmettere al committente copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della data stabilita per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..la consegna dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente 1. L’importo lordo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del Soggetto Attuatore e dei relativi oneri accessori, desumibile dal Computo Metrico Estimativo facente parte degli elaborati del progetto delle opere di urbanizzazione di cui all’art.5 ammonta a € 866.405,01. A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, il Soggetto Attuatore, o un suo avente causa, documenta, l’avvenuta costituzione, a favore del Comune di Budrio, di due fideiussioni bancarie (o polizza assicurativa contratta con compagnia in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici) a “prima richiesta” per un totale pari a euro 937.369,78 per la parte relativa alle opere di urbanizzazione di cui all’art.5 e pari a euro € 215.579,94 per la monetizzazione del verde pubblico di cui all’art.3 del presente atto. L’importo delle opere di urbanizzazione corrisponde all’onere complessivo a carico del Comune nell’ipotesi in cui sia quest’ultimo a doversi far carico della realizzazione delle opere in sostituzione del Soggetto Attuatore: è tenuto pertanto costituito dall’importo del quadro economico dell’intervento. In fase esecutiva, se necessari, dovranno essere aggiunti eventuali costi di indennizzo per le aree da espropriare/acquisire, a versare carico del soggetto Attuatore. Per le opere rimane valida, anche se di importo inferiore, visto che è già stata realizzata parte della pista ciclabile (ancora non collaudata alla firma della presente), la fideiussione n. 145702 a garanzia del Piano, a seguito della stipula della convenzione originaria. Qualora la fideiussione sopra richiamata non fosse più valida è obbligo dell’Attuatore, entro 10 giorni dalla firma della presente, presentare una nuova fideiussione pena la risoluzione del presente atto. L’importo delle opere già realizzate potrà essere svincolato secondo quanto previsto dall’art.14 del presente atto. 2. Tali garanzie devono prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in un’unica soluzioneproporzione alla entità delle inadempienze verificatesi. 3. Dette garanzie dovranno soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con operatività della stessa entro 15 giorni, con addebito sulla prima fattura emessarinuncia di ogni eventuale eccezione, un importo con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e della eccezione di cui al secondo comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui il Soggetto Attuatore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a titolo procedure concorsuali o posto in liquidazione. 4. Le garanzie sono prestate per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della Convenzione, comprese la manutenzione e la cura delle opere sino alla loro presa in carico, nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale sia come autorità che cura il pubblico interesse. 5. Le fideiussioni devono essere adeguate con cadenza biennale in base all’indice ISTAT fabbricati. 6. Le garanzie sono durature e valide fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento apposita comunicazione scritta del Comune di Budrio dell’avvenuto adempimento degli obblighi assunti e non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoopere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa attestazione del collaudatore in corso d'opera, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 11.2 In alternativa 7. Lo svincolo delle garanzie sarà autorizzato a seguito del collaudo delle opere stesse, ad avvenuto pagamento dei costi relativi al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione collaudo delle opere di urbanizzazione, ad avvenuta acquisizione delle opere di urbanizzazione da parte del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalenteComune e presa in carico delle stesse. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al 8. Al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualepresa in carico di ogni opera, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postaleSoggetto Attuatore deve presentare la relativa polizza indennitaria decennale volturata a favore del Comune, lo stesso non sarà tenuto al versamento a copertura dei rischi di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione rovina totale o parziale della garanzia delle opere, ovvero dei rischi derivanti da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..gravi difetti costruttivi.

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Samples: Convenzione Urbanistica

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo 12.1 Il Fornitore può richiedere al Cliente a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le dei pagamenti e delle obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa , al momento della stipula del Contratto stesso ovvero nel corso della sua esecuzione, alternativamente un deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o la domiciliazione bancaria dei pagamenti della fornitura (SDD) o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilegaranzia. Il Fornitore si riserva comunque ha facoltà di addebitare all’Utente l’importo a titolo di al Cliente un deposito cauzionale in qualunque caso qualora la procedura RID SDD non venga attivata, venga meno interrotta o sia attivata tardivamente. L’importo del deposito cauzionale è determinato ai sensi dell’art. 12 e ss. del TIV, commisurato alla potenza contrattualmente impegnata. L’importo del deposito cauzionale è pari a: a) 15,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata nel caso di POD non domestici alimentati in ritardoBT; b) la migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per i POD alimentati in MT. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestacontrattualmente impegnata e dei consumi annuali, in base allo stato del Cliente ed in caso di variazioni disposte dall’ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l’esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile. In alternativa al versamento del deposito cauzionale, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente titolare di POD alimentati in MT la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione di importo pari ad almeno 3 (tre) mensilità di consumo. La garanzia, rilasciata da primario intermediario bancario o assicurativo, dovrà contenere l’impegno del garante a pagare l’intero importo garantito a prima richiesta del Fornitore, nonché la rinuncia espressa ai benefici, diritti od eccezioni derivanti dagli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 x.x., x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x 0 (xxx) mesi successivi alla scadenza del Contratto. 11.4 12.2 Rimane inteso che, nel caso in cui il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale di cui al Contratto, attivi o riattivi la domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette, i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione delle bollette di successiva emissione. In caso di ritardato pagamento delle bollette il Fornitore si riserva il diritto di escutere la garanzia ricevuta in via preventiva a copertura sia del capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell’escussione. Qualora la garanzia venga riscossa in toto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla per l’intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione. In caso di mancata ricostituzione della garanzia nei termini sopra previsti, così come in caso di omessa o parziale prestazione della suddetta garanzia, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere di diritto il presente Contratto, nei termini e con le modalità previsti dal successivo art. 14, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente. Il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente con l’emissione della bolletta di chiusura, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e/o esibizione di alcun documento attestante il versamento, e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture bollette rimaste insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli e dei relativi interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivamoratori. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONDIZIONI GENERALI CLIENTI NON DOMESTICI – MERCATO LIBERO

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione12.1 Al momento della stipula del contratto di affitto d’azienda, con addebito sulla prima fattura emessail soggetto aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione degli obblighi contrattuali e a garanzia del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel risarcimento dei danni in caso di Utente finale che dovesse attivareinadempimento degli stessi. La cauzione definitiva deve essere prestata nella misura complessiva del 10% dell’importo complessivo indicato nell’offerta obbligatoria. Ove l’Affittuario avesse proposto una offerta comprendente anche alcuni o tutti gli investimenti facoltativi, la cauzione definitiva dovrà essere pari al momento della sottoscrizione 10% dell’importo complessivo offerto comprensivo di offerta obbligatoria e offerta facoltativa. La cauzione definitiva dovrà contenere la dichiarazione del Contratto oppure durante lo svolgimento garante a considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale. La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fideiussione bancaria, il pagamento mediante domiciliazione bancaria resa da un istituto o postalesoggetto di primaria importanza, lo stesso non sarà tenuto al versamento avente validità di alcun deposito cauzionale/prestazione almeno 180 giorni dalla data di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivatapresentazione dell’offerta, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento eventualmente prorogabili in caso di variazione richiesta di Terme di Acqui S.p.A., e che deve espressamente contenere la rinuncia al beneficio della potenza richiestapreventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta della Terme di Acqui S.p. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto A., e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e contenere la dichiarazione del garante di aver preso visione del Bando di gara, del Capitolato e di tutta la documentazione di gara. La fideiussione dovrà essere sottoscritta da soggetto che rappresenti validamente l’istituto e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tutto o carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in parte capo a saldo chi sottoscrive del potere di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fattura di chiusurafideiussione. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e in misura dell’avanzamento degli investimenti effettuati come risultanti dalla rendicontazione periodica da effettuarsi ai sensi del precedente articolo 9.4.5. In particolare, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore per morosità dell’Utentedell’Affittuario all’istituto garante, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali emesso periodicamente dalla Terme di Acqui S.p.A.

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Samples: Contract for the Lease of a Business Branch

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto 1. L’Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a versare in un’unica soluzionefavore di terzi. 2. L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, con addebito sulla prima fattura emessai materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, un importo che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati. 3. L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tal fine tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoopportune cautele. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma 4. L’Impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel Capitolato Tecnico ed alla descrizione di garanzia equivalentecui alla documentazione tecnica ed ai manuali d’uso delle apparecchiature medesime. 11.3 Nel caso 5. L’Impresa garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l’installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di Utente finale sicurezza . 6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura. 7. Le Parti convengono che dovesse attivarei termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualeprecedente articolo 13, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utilecomma 5. 8. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta6 (sei) mesi dalla scoperta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva9. In caso di mancata ricostituzione della garanziainadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il Fornitore potrà risolvere risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Contract for the Supply of an It System

Garanzie. 11.1 L’Utente Ai fini della stipula di ciascun contratto, l’aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria. L’importo della cauzione è tenuto a versare ridotto ove l’aggiudicatario sia in un’unica soluzionepossesso dei requisiti elencati all’art. 93, con addebito sulla prima fattura emessacomma 7, un importo a titolo del d. lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a detta garanzia dell’adempimento determina la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il Fornitore potrà accettare una fideiussione rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione risoluzione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualecontratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postaledi quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia delle leggi e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utiledei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale Qualora l’ammontare della garanzia da parte del Fornitore dovesse ridursi per morosità dell’Utenteeffetto dell’applicazione di penali, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne o per intero l’ammontarequalsiasi altra causa, che verrà fatturato nella bolletta successival’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. In caso di mancata ricostituzione della garanziainottemperanza, il Fornitore potrà risolvere il contrattola reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi e nel limite massimo dell’80% (ottanta per gli effetti dell’artcento) per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 1456 103 del c.c..D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Fornitura Di Farmaci Ospedalieri E Servizi Connessi

Garanzie. 11.1 L’Utente In conformità all’art. 1 comma 4 legge 120/2020 non è richiesta alcuna garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. L’offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. L’affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, e in linea con quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 1, ai fini della sottoscrizione del Contratto, è tenuto a versare in un’unica soluzioneprestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con addebito sulla prima fattura emessaribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, un importo a titolo l’aumento è di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla scadenza dell’affidamento e di eventuali proroghe. La stazione appaltante potrà richiedere al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga ove questa sia venuta meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In parte; in caso di escussione totale o parziale inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia da parte di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione dell'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Fornitore per morosità dell’Utentedebitore principale, quest’ultimo è tenuto la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivasemplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di mancata ricostituzione della garanziaraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, il Fornitore potrà risolvere il contrattosu mandato irrevocabile, ai sensi dalla mandataria in nome e per gli effetti conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell’impegno a rilasciare garanzia definitiva solo a condizione che l’impegno decorra dalla data di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 1456 20 del c.c..d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Cleaning Services Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente Il locatario si impegna a consegnare alla data di stipula del contratto una polizza fideiussoria di primaria Compagnia di Assicurazione, oppure fideiussione emessa da primaria Banca, del valore pari ad una annualità del canone offerto, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi posti a carico del locatario, valida per l’intera durata della locazione. La garanzia dovrà essere rinnovata in caso di rinnovo del rapporto oltre la prima scadenza e dovrà essere restituita al locatario dopo il rilascio dell’immobile locato ed a seguito di apposito verbale di riconsegna. Il pagamento da parte dell’istituto di credito o della compagnia di assicurazione deve avvenire a prima richiesta del locatore senza preventiva necessità di escussione dell’inquilino, rinunciata preventivamente qualunque eccezione da parte del fideiussore. Il locatario deve dotarsi di apposita polizza a garanzia dei danni all’immobile. Il locatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, intendendosi per terzi anche il Comune, che potessero in qualche modo derivare dalla conduzione dell’immobile e dall’esercizio dell’attività cui il complesso è tenuto a versare in un’unica soluzionevincolato. A tale scopo il locatario dovrà stipulare, con addebito sulla una primaria compagnia assicurativa, una polizza RCT per un massimale adeguato a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (intendendosi per terzi anche il Comune, gli utenti e loro familiari ed accompagnatori, i prestatori di lavoro). Copie delle polizze dovranno essere depositate presso il Comune prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento contratto di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiestalocazione. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

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Samples: Lease Agreement

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l’Appaltatore depositerà idonea garanzia resa ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, in un’unica soluzionefavore della Stazione appaltante. La cauzione può essere ridotta rispetto alla misura fissata dalla legge se in possesso della certificazione di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, la garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria costituita dall’emissione all’attestazione di conformità da parte della Stazione appaltante, con addebito sulla prima fattura emessala quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, un importo sorte in dipendenza dell’esecuzione del Contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a titolo seguito di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo ritardi o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia altre inadempienze da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivadell’Appaltatore. In caso di mancata ricostituzione inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante effettua la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, restando valida la facoltà della garanziaStazione appaltante di dichiarare risolto di diritto il Contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, il Fornitore potrà risolvere il contrattonel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, ai sensi nei termini e per gli effetti dell’artle entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione (provvedimento di liquidazione). 1456 L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del c.c..tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione dell’attestazione di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del Contratto e/o per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

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Samples: Servizi Di Manutenzione

Garanzie. 11.1 L’Utente L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a versare in un’unica soluzionestipulare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualecontratto, il pagamento mediante domiciliazione una fideiussione bancaria o postaleuna polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, lo stesso non sarà tenuto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, pari al versamento 10% dell’importo di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utileaggiudicazione. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contrattoorganismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e per gli effetti della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1456 103 del c.c..D.Lgs 50/2016, l’amministrazione aggiudicatrice dichiarerà la decadenza dell’affidamento e aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente Ia rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, Ia rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La polizza fideiussoria sarà svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. La mancata costituzione della garanzia definitiva, prima della stipula del contratto, determina Ia revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (al netto dell’I.V.A.). In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento rispetto agli importi indicati dal presente disciplinare, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire del beneficio di cui trattasi, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta della Direzione dell’Azienda Speciale. L’atto di costituzione della fidejussione dovrà altresì contenere un’espressa disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l’obbligo dell’impresa di provvedere al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nell’atto fideiussorio, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni al fideiussore l’originale della polizza, corredato dal benestare allo svincolo da parte della Stazione Appaltante. La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara e comunque prima della stipulazione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Qualora, per ragioni d’urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore è tenuto a versare documentare l’esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all’esecuzione del servizio. In ogni caso, in un’unica soluzionedifetto di costituzione della garanzia, con addebito sulla prima fattura emessae fino alla presentazione della documentazione dimostrativa dell’avvenuta costituzione, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” non potrà procedersi alla consegna del servizio. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di ogni adempimento dell’Impresa, nonché per danni di qualunque natura provocati per effetto dell’esercizio della prestazione. Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto previo accertamento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 rapporto contrattuale da parte dell’Impresa, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà del committente. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza potrà trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’aggiudicatario e derivanti dal contratto di appalto. In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel tal caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente l’appaltatore dovrà provvedere alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale reintegrazione della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivaentro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di reintegro. In caso di mancata ricostituzione della garanziarisoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l’Azienda Speciale tratterrà, a titolo di penale, e fatto salvo il Fornitore potrà risolvere il contrattodiritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..la somma depositata in garanzia ovvero provvederà ad escutere la fideiussione.

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Samples: Contratto Di Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente 1. A garanzia delle prestazioni previste dal contratto, l’Aggiudicatario dovrà produrre per ogni ambito territoriale, una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Agenzia. Tale polizza fideiussoria è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” posta a garanzia dell’adempimento del pieno e perfetto adempimento di tutte le tutti gli obblighi di cui al contratto, riferiti alla regolare esecuzione del servizio, al regolare pagamento di quanto previsto dai punti 6 “Corrispettivi economici”, 7 “Oneri di custodia extra franchigia” e 8 “Penali”, nonché al risarcimento dei danni derivanti dalle eventuali inadempienza alle obbligazioni derivanti dal Contrattoe/o determinati da errori nell’esecuzione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale 2. L’importo della cauzione definitiva sarà pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per il Fornitore potrà accettare una fideiussione lotto 1, Euro 10.000,00 (diecimila/00) per il lotto 2 ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) per il lotto 3. Detto importo è stato calcolato tenendo conto del medesimo importo o altra forma numero di garanzia equivalenteveicoli gestiti per rottamazione nel triennio precedente all’anno di pubblicazione del presente Avviso e sarà soggetto alle riduzioni previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, purché sia corredata da idonea documentazione a comprova. 11.3 3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, pena di Utente finale che dovesse attivarerisoluzione di diritto del contratto, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, reintegro entro il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento termine di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta15 (quindici) giorni dall’escussione medesima. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente 4. La cauzione sarà trattenuta per tutta la vigenza del contratto e svincolata entro i quattro mesi successivi alla fattura di chiusurascadenza del medesimo, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia subordinatamente alla verifica da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto Responsabile Unico del procedimento della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per tutti gli effetti dell’art. 1456 del c.c..adempimenti ed obblighi contrattuali.

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Samples: Capitolato Tecnico

Garanzie. 11.1 L’Utente 10.1 Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto obbligato a versare costituire a favore del Committente, entro il termine di fissato nel bando o nella Lettera di Invito, una garanzia fideiussoria in un’unica soluzionemisura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto, con addebito sulla prima fattura emessada prestarsi, un importo salva diversa previsione contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a titolo revisione contabile da parte di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La cauzione definitiva è costituita a garanzia dell’adempimento del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per l’inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell’oggetto del Contratto, la misura del risarcimento per il maggior danno subito dal Contratto. 11.2 Committente può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro il limite massimo dell’importo del Contratto medesimo. In alternativa al deposito cauzionale ogni caso, il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma è obbligato a reintegrare le garanzie di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivarecui il Committente si sia avvalso, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusuraparte, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte durante l’esecuzione del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivaContratto. In caso di mancata ricostituzione reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime. Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell’ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che abbiano ad oggetto forniture di rilevante entità, costituite da prestazioni distinte le une dalle altre, il Committente è in facoltà di autorizzare una riduzione dell’importo della garanzia, proporzionale alla parte del Contratto alla quale sia stata data corretta esecuzione. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma: i) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell’esecuzione del Contratto. 10.2 Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20 % (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). 10.3 Il Committente può contrattualmente stabilire che la cauzione definitiva di cui al comma 1 del presente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo. 10.4 La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ovvero la quota residua della stessa, ove ne sia stato contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, è restituita alla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento di cui al successivo art. 50 delle presenti Condizioni Generali, salva diversa previsione contrattuale. Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine della fornitura, la restituzione è effettuata dopo l’accettazione dell’ultima partita. In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del Contratto. 10.5 Il contenuto delle garanzie fideiussore bancarie o assicurative che il Fornitore potrà risolvere è tenuto a costituire ed i requisiti dei soggetti che prestano la garanzia sono fissati negli atti di gara. In ogni caso le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. 10.6 Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali, nell’ipotesi di mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, il contrattoCommittente è in facoltà di disporre la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazione dell’offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell’ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione di prestazioni in subappalto. 10.7 L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5. 10.8 Qualora per l’esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva diversa previsione contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una delle forme previste nel presente articolo. 10.9 Fermo il disposto del precedente comma 5, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della fornitura, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere al Fornitore la costituzione delle garanzie, anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere al Fornitore garanzie bancarie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo. 10.10 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, le garanzie di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..conto di tutti i componenti con responsabilità solidale; nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro quota.

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Samples: Appalto Di Forniture

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneAl momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con addebito sulla prima fattura emessale modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, un n. 50. In presenza di rialzi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il rialzo d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di rialzo eccedente il 20%. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo a titolo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti nascenti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualecontratto, il pagamento mediante domiciliazione bancaria risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o postalela concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo presentata a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardorinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanziatutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il Fornitore potrà risolvere risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il contrattorimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai sensi servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e per gli effetti dell’art. 1456 la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del c.c..committente

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Samples: Bando Disciplinare Di Gara

Garanzie. 11.1 L’Utente L’Appaltatore è tenuto a versare in un’unica soluzionestipulare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contratto, con una primaria compagnia di Assicurazione una polizza a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi, ricomprendendo tra i terzi anche l’Amministrazione regionale ed i suoi dipendenti, per un massimale unico di almeno € 5.000.000,00, per l’intero periodo contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione polizza con validità annuale l’appaltatore si impegna a fornire all’atto della garanziastipula del contratto, un atto integrativo da parte del soggetto assicuratore dal quale risulti l’impegno ad estendere la copertura assicurativa R.C.T. per l’intera durata del servizio. L’Appaltatore dà atto che, in ogni caso, detto massimale non costituisce un limite al risarcimento dei danni. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio, l'appaltatore è tenuto a costituire idonea cauzione definitiva, nei modi previsti dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, al netto d’iva, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tale importo è ridotto del 50% se l’aggiudicatario comproverà il Fornitore potrà risolvere il contrattopossesso di certificato, rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 attestante il riconoscimento del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. La cauzione dovrà essere presentata entro 15 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante. In caso di fideiussione, l’appaltatore dovrà allegare anche copia degli atti dai quali derivano i poteri del sottoscrittore della banca o assicurazione. La garanzia copre gli oneri per gli effetti dell’artil mancato od inesatto adempimento fino alla regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto (verifica di conformità). 1456 del c.c..Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni a impianti, apparecchiature e cose, in qualunque momento l'Amministrazione regionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, può trattenere dalla garanzia prestata i crediti derivanti a suo favore.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Principale Di Prevenzione E Gestione Delle Emergenze E Del Servizio Secondario Ed Accessorio Di Gestione Di Sala

Garanzie. 11.1 L’Utente 1. Per partecipare alla singola gara deve essere richiesta la costituzione di una cauzione almeno pari al 10% del valore posto a base della gara. La cauzione è tenuto destinata a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo coprire la mancata sottoscrizione dell’atto di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattotrasferimento per fatto del soggetto aggiudicatario. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale 2. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato all’offerta, a pena di esclusione, il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo documento comprovante la costituzione della cauzione, in originale o altra forma di garanzia equivalentein copia autenticata. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione 3. La cauzione può essere costituita tramite fidejussione bancaria. La fideiussione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del Fornitore fideiussore di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l’espressa rinuncia del fideiussore al beneficio preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 del codice civile nonché l’espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957 del codice civile. La fideiussione bancaria dovrà avere validità per morosità dell’Utentealmeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 4. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del corrispettivo, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontarementre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l'aggiudicazione della gara. 5. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda alla stipulazione del contratto nel termine fissato, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso la cauzione sarà automaticamente incamerata dall'Amministrazione Comunale di mancata ricostituzione della garanziaMarino, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..salvi eventuali ulteriori risarcimenti.

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Samples: Regolamento Di Gestione Del Patrimonio Immobiliare Comunale

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzioneAl momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con addebito sulla prima fattura emessale modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, un n. 50. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo a titolo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti nascenti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualecontratto, il pagamento mediante domiciliazione bancaria risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o postalela concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo presentata a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardorinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanziatutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il Fornitore potrà risolvere risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il contrattorimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai sensi servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e per gli effetti dell’art. 1456 la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del c.c..committente

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente è A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente accordo quadro, l'Appaltatore medesimo deve prestare una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo di un singolo contratto attuativo, fissato al precedente articolo 5 in € 500.000,00, mediante la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dalle ulteriori norme da esso richiamate. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione dell’accordo quadro, compresa la mancata stipula dei contratti attuativi nei termini fissati. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dal Comune di Palermo nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’accordo quadro previste dagli articoli seguenti e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. La garanzia, indipendentemente dall’effettiva stipula di contratti attuativi, avrà validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo e sarà svincolata alla scadenza dell’accordo quadro a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa di escussione, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Palermo. Per quanto non precisato nel presente articolo, si rimanda all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e, più in generale, alla normativa vigente in materia. L'Appaltatore, per ogni contratto attuativo, sarà tenuto a versare produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in un’unica soluzionemateria di lavori pubblici in conformità a quanto previsto nello schema di capitolato speciale d’appalto indicato al precedente articolo 6. In particolare, con addebito sulla prima fattura emessala cauzione definitiva di ogni singolo lotto sarà pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, un importo a titolo al netto dell’I.V.A., del singolo contratto attuativo e sarà prestata mediante la stipula di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postaleassicurativa, lo stesso non secondo le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dalle ulteriori norme da esso richiamate. La garanzia definitiva di ciascun lotto sarà tenuto progressivamente svincolata in conformità a quanto previsto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti 5° comma dell’art. 1456 103 del c.c..D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Demolizione

Garanzie. 11.1 L’Utente Ai fini della partecipazione non è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra prevista alcuna forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento provvisoria. Prima della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contratto, viene richiesta all’Appaltatore la “garanzia definitiva” pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria ai sensi dell’art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o postalefideiussione a scelta dell’Aggiudicatario, lo stesso secondo le modalità e le eventuali riduzioni previste dall’articolo 106 del Codice. Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della SA. Qualora l’Appaltatore non sarà tenuto al versamento versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la SA, senza bisogno di alcun deposito cauzionale/prestazione messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita garanzia) da parte della SA, con la prima fatturazione utilequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in In caso di variazione decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la SA ha diritto di incamerare tutto o parte della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la SA avesse dovuto valersene, in tutto o in parte a saldo parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la SA l’esperimento di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di escussione totale o parziale della garanzia aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del modello DURC da parte del Fornitore per morosità dell’Utentedegli enti assicurativi, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, dal quale risulti che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Capitolato Descrittivo Prestazionale

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto I concorrenti devono prestare una GARANZIA PROVVISORIA di € 2.100,00 pari al 2% del valore a versare in un’unica soluzionebase d’asta, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. La garanzia può essere costituita sotto forma di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento cauzione nei termini di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa cui al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una comma 2 del citato art. 93 ovvero da fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto stabilito al comma 3 del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivaarticolo. In caso di mancata ricostituzione raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; l’offerta, inoltre, deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 45 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’importo della garanzia provvisoria e la durata del suo eventuale rinnovo sono ridotti nelle percentuali indicate nell’art. 93, c.7 D. Lgs 50/2016e s.m.i.; per usufruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre sarà restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle ditte non aggiudicatarie. All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. Detta allegazione non si richiede agli operatori economici indicati nell’art. 93, co.8. Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’affidamento. La garanzia, il Fornitore potrà risolvere il se prestata in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal citato art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l’appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l’appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, ai sensi e per gli effetti dell’artquanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 1456 del c.c..103.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, sanzioni e penalità derivanti dal presente Contratto, gravanti sull’Affidatario quest’ultimo ha costituito idonea garanzia autonoma bancaria dell’importo di Euro ( ) in un’unica soluzionefavore di Ente Bacini. Detta Garanzia costituisce All. al presente contratto. 2. Tale garanzia ha validità temporale pari alla durata del presente Contratto ed avrà, comunque, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Ente Bacini, con addebito sulla prima fattura emessala quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale pretesa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contrattoeccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale 3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il Fornitore potrà accettare una fideiussione termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di Ente Bacini qualora, in fase di esecuzione del medesimo importo contratto, essa sia stata escussa parzialmente o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivatotalmente. In caso di mancata ricostituzione della garanziainadempimento a tale obbligo, Ente Xxxxxx ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Fornitore potrà risolvere Contratto. 4. L’Affidatario ha stipulato un contratto assicurativo RCT/O (responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera/operai) (che si allega sub ) che garantisce cose e persone da eventuali danni derivanti dall’esercizio dell’attività dell’aggiudicatario nel bacino, con massimale di Euro 7.000.000,00 per la RCT ed Euro 7.000.000,00 (con il contrattolimite per persona di Euro 2.500.000,00) per la RCO, per ogni sinistro. La predetta garanzia RCT prevede che tutti i soggetti che concorrono in via diretta e/o indiretta alla riparazione delle navi in bacino siano considerati coassicurati addizionali ai sensi e per di tale polizza. Inoltre le polizze RCT/O contengono specifica clausola di garanzia con la quale si dà atto che Ente Xxxxxx è considerato terzo a tutti gli effetti dell’arteffetti. 1456 La durata di tale contratto assicurativo copre il periodo intercorrente tra la stipula del c.c..contratto fino a 12 mesi successivi alla sua scadenza.

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Samples: Contract for Exclusive Use of Docking Basin

Garanzie. 11.1 L’Utente A) Cauzione definitiva in fase di esecuzione. Ai sensi e nei modi dell’ Articolo 103 del D.Lgs 50/2016, l’affidatario è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 prestare la cauzione definitiva. Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattualeinadempienze contrattuali da parte dell’affidatario, il pagamento mediante domiciliazione Xxx Xxxxxxx avrà diritto di valersi della suddetta cauzione. L’affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Asl Viterbo abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa. La garanzia copre gli oneri per la mancata od inesatta messa in Disponibilità dell’Opera a favore dell’Amministrazione ed il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. B) Cauzione definitiva in fase di esercizio dell’opera, ovvero Garanzia della Disponibilità. Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativa alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del 100% (centopercento) del valore del Canone di Disponibilità Annuo. pari a € offerto in sede di gara. La fideiussione bancaria o postalela polizza assicurativa, lo stesso non sarà tenuto deve prevedere espressamente la rinuncia al versamento beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di alcun deposito cauzionale/prestazione cui all’Articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per la mancata od inesatta esecuzione delle opere di garanzia manutenzione ordinaria e straordinaria e gli eventuali interventi sostitutivi. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività manutentive. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Detta cauzione deve essere reintegrata dall’Appaltatore sino all’importo convenuto ogni qualvolta la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivataStazione Appaltante l’abbia dovuta escutere, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo parte, durante l’esecuzione del contratto. Allo stesso modo l’Appaltatore dovrà provvedere al suo adeguamento in proporzione alla variazione dell’importo contrattuale derivante da nuovi o maggiori lavori affidatagli in conseguenza di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale varianti. Sia il reintegro che l’adeguamento potranno essere eseguiti con bonifico bancario oppure mediante fideiussione bancaria o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivapolizza assicurativa fideiussoria avente le stesse condizioni sopra precisate. In caso di mancata ricostituzione della garanziaottemperanza, da parte dell’Appaltatore, all’obbligo del reintegro/adeguamento richiesto, il Fornitore potrà risolvere Committente è sin d’ora autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti dal Canone di Disponibilità. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. Tutte le Coperture Assicurative e le Garanzie Fideiussorie sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il contrattoD.M. 12 marzo 2004 n. 123, fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere adeguate alle prescrizioni dettate dal D.Lgs n. 50/2016. Verranno applicate le riduzioni percentuali sull’importo delle singole Cauzioni, Garanzie e Polizze Assicurative, ai sensi e per gli ed agli effetti dell’art. 1456 dell’Art 93 comma 7 del c.c..D.Lgs 50/2016 .

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Samples: Contratto Di Disponibilità Ex Art. 188 d.lgs 50/2016

Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a 1. A garanzia dell’adempimento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia degli eventuali crediti del COMITATO derivanti dal Contrattodall’applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, l’IMPRESA ha provveduto a costituire cauzione definitiva che si allega sotto la lettera E), mediante garanzia fidejussoria n.. 0595406722 del 23.10.2020, rilasciata con allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà, con la quale la HDI Assicurazioni S.p.a. si è costituita fideiussore nell’interesse della società Arti Grafiche Picene S.r.l., per l’importo garantito di € 89.750,49, determinato, ai sensi dell’articolo 103 del CODICE, sulla base del ribasso d’asta praticato, ridotto al 50% in quanto l’IMPRESA è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, ulteriormente ridotto del 20% in quanto l’IMPRESA è in possesso anche della certificazione ISO 14001:2015. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione 2. La garanzia, di validità temporale pari alla durata del medesimo importo o altra forma di contratto (36 mesi) cui si aggiungono 12 (dodici) mesi a garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura danni arrecati a terzi, ha efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia garanzia) da parte del Fornitore per morosità dell’UtenteCOMITATO, quest’ultimo è tenuto con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 3. La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del COMITATO qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successivaseguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’IMPRESA. In caso di mancata ricostituzione della garanziainadempimento a tale obbligo, il Fornitore potrà risolvere COMITATO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’IMPRESA, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato con le modalità di cui all’art. 103 del CODICE. 5. Il COMITATO ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli ulteriori obblighi previsti. 6. A copertura dei rischi per responsabilità civile contro terzi, l’IMPRESA si impegna a presentare entro 10 giorni dall’avvio del servizio apposita polizza, a favore del COMITATO per sinistro, persona e cose. Tale garanzia sarà svincolata negli stessi termini e modalità di cui alla sopra citata cauzione, e dovrà essere reintegrata nel caso di riduzione per gli effetti dell’arteffetto di accadimento di sinistri nel termine di giorni 10. 1456 Con la sottoscrizione del c.c..presente contratto, l’IMPRESA si impegna a estendere il termine di scadenza delle coperture assicurative fino allo scadere del termine contrattuale.

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Samples: Service Agreement