Common use of Penali Clause in Contracts

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 4 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Penali. Per la Tutti i servizi oggetto del presente normaappalto dovranno essere garantiti in modo continuo, indipendentemente da avarie dei mezzi, o assenze del personale della Ditta appaltatrice a qualsiasi titolo. Ove si rimanda verifichino disservizi (esecuzione di uno dei servizi oggetto dell’appalto in misura difforme in tutto o in parte rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garacontratto) rilevati dall’Inps o lamentati per iscritto dagli utenti e riscontrati fondati, potrà essere applicata per ciascun disservizio una penale. Secondo i principi generaliL’ammontare della penale, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorevariazioni dipenderanno a discrezione dell’Istituto secondo la gravità dell’inadempienza accertata, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto arrivare fino ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite un massimo del 102% (dieci due per cento) del corrispettivo complessivo contrattualecontratto fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. In particolare, I.V.A. esclusaqualora il soggetto aggiudicatario non provveda al rispetto degli obblighi contrattuali, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà l’Istituto procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario ad assicurare il servizio entro 24 ore. Trascorso tale termine potrà essere applicata una penalità fino ad Euro 500,00 per ogni giorno di dichiarare ritardo rispetto all’inadempimento contestato. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, trattenendo le somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti. Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Resta ferma la risoluzione di diritto risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Istituto. Qualora l’ammontare della penale comminata superi il valore massimo del 2% (due%) del contratto, è facoltà dell’Istituto avviare le procedure di risoluzione del contratto. Nel caso di mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l’Istituto potrà su suo insindacabile giudizio procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato1454 c.c.

Appears in 3 contracts

Samples: servizi2.inps.it, servizi2.inps.it, servizi2.inps.it

Penali. Per In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell’Aggiudicatario inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC, con la presente normaquale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi. Le eventuali inadempienze e le non conformità saranno rilevate dal DEC o dal suo delegato. La ditta, si rimanda con apposita comunicazione, sarà invitata a quanto previsto dal Capitolato Speciale fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionedecorrenti dal ricevimento della comunicazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioIl Comune, mediante comunicazione scrittaesaminate le controdeduzioni può revocare, l’applicazione della penalemodificare o confermare la contestazione iniziale. L’AziendaSe entro il suddetto termine non saranno pervenute al DEC motivate e comprovate giustificazioni, per i crediti derivanti dall’applicazione delle alla ditta inadempiente verranno applicate le penali di cui al presente paragrafo, potràsottoindicate. L’Aggiudicatario dovrà presentare semestralmente, a sua insindacabile sceltapartire dalla data di messa in esercizio, detrarre l’importo dovuto in sede i valori misurati, mettendo a disposizione dell’ente, su richiesta, la dimostrazione delle modalità con le quali sono calcolati gli indici ed il dettaglio della misurazione (es. singoli interventi di liquidazione della fattura (mediante richiesta manutenzione, elenco dei periodi di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivaservizio non disponibile, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare ecc.). Qualora il credito con quanto dovuto all’Appaltatore DEC accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi norma dell’art. 1456 108, comma 3 del Codice Civile nonché degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Per anomalie si intendono sia quelle applicative che quelle determinate da problemi sistemistici o di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoconfigurazione.

Appears in 3 contracts

Samples: www.comune.nocera-inferiore.sa.it, new.comune.grosseto.it, www.comune.alessandria.it

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo L’Appaltatore dovrà eseguire i principi generali, le penali saranno applicate solo lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al presente paragrafosuccessivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, potràdeterminata a norma di quanto disposto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2011. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in sede forza dell’Accordo Quadro ed in corso di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penaleesecuzione. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando esclude il diritto al della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o delle maggiori spese sostenute al verificarsi per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di quanto sopra riportatosicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Appears in 3 contracts

Samples: Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 2. Opere Edili , Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 3. Opere Edili , Accordo Quadro, Ai Sensi Dell’art. 59, d.lgs. N. 163/2006, Per La Realizzazione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Sugli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Dello Stato, Nonché Su Quelli I Cui Interventi Sono Gestiti Dall’agenzia Del Demanio, Ai Sensi Dell’art. 12, Comma 5, d.l. N. 98/2011, Convertito Con Legge N. 111/2011, Cosi’ Come Modificato Dalla Legge N.190/2014, Compresi Nel Territorio Di Competenza Della Direzione Regionale Calabria, Regione Calabria – Lotto 1. Opere Edili

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda L’ASL di Rieti notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 3 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 9 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto, Contratto, Contratto

Penali. Per la presente normaNel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori ed in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale per ogni giorno naturale consecutivo di gararitardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.). Secondo i principi generaliLa penale, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, con l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali stessa quota percentuale di cui al presente paragrafoprecedente comma, potràtrova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, a sua insindacabile sceltanella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, detrarre l’importo dovuto in sede proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Nel caso di liquidazione della fattura (mediante richiesta penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare ultimazione è da aggiungere alla penale per il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatiritardo nelle singole scadenze intermedie. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento La misura complessiva della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda non potrà superare il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualepena la facoltà, I.V.A. esclusaper la stazione appaltante, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute dell’appaltatore. Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di quanto sopra riportatoconto finale, previa richiesta dell’appaltatore. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Penali. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’I.N.P.D.A.P., a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti per la presente normapresa in carico, si rimanda trasporto, fornitura di scatole, catalogazione, evasione richieste di consultazione, ritiro e rientro del materiale consultato, restituzione finale delle unità d’archivio, l’Appaltatore sarà tenuto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garacorrispondere alla Stazione appaltante interessata una penale pari al 3% (tre per cento) del canone trimestrale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso Sarà considerato ritardo anche l’ipotesi in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali eseguirà la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente paragrafoCapitolato Speciale d’Appalto: in tal caso ciascuna Stazione appaltante applicherà all’Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, potràfatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari, a sua insindacabile sceltasalvo cause ostative dimostrabili ed indipendenti dalla volontà della ditta. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, detrarre l’importo dovuto in sede anche nel caso di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/contestazioni o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivagravame. L’importo complessivo delle penali, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo l’intera durata contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà non potrà superare il 15% dell’importo delle prestazioni a corpo del contratto di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoriferimento.

Appears in 2 contracts

Samples: www.inps.it, servizi2.inps.it

Penali. Per In caso di ritardo nell’completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto, l’Appaltatore dovrà corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso. Il Contratto potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potrà comportare l’applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ulti- mando il servizio nel rispetto del termine finale. E’ espressamente fatta salva la presente normarisarcibilità dell’ulteriore danno, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione aggiunta all’importo delle penali precisate nel contratto di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante. I relativi importi saranno trattenuti all’atto del pagamento delle fatture in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito corrispon- denza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o liquidazione parziale della fattura) e/le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all’atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all’Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o potrà avvalersi in parte, della cauzione definitivaprestata. L’importo della penale non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del Contratto / Accordo quadro. In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi sa- ranno avviati mediante Lettere di attivazione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante l’importo applicato a titolo di penalepenale non potrà eccedere il 10% rispetto all’importo della singola Lettera di attivazione. L’applicazione delle penali In ogni caso gli importi cumulati per penalità non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento potranno eccedere il 10% dell’importo com- plessivo dell’Accordo Quadro. Quando l'importo della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda ha raggiunto il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale%, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile Anas ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ri- solvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. L’applicazione delle penali, non esime l’Appaltatore dall’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoContratto.

Appears in 2 contracts

Samples: www.stradeanas.it, www.stradeanas.it

Penali. Per In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all’aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la presente normapenale in misura da stabilirsi, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale sentito il responsabile dell’esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di garaopzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento (grado di negligenza, all’eventuale reiterazione ed all’effettivo disservizio). Secondo i principi generaliIn caso di adempimento tardivo, le sono applicate penali saranno applicate solo nel in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del valore iniziale del contratto, da determina in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Nel caso di beni inventariali, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna sarà considerato adempimento tardivo. L’esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L’irrogazione della penale non esclude l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredall’inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all’importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell’ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, può promuovere l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - XX00X0000000000000000000000; causale “penale contratto (specificare oggetto e CIG)”. In mancanza sarà garantita dall’eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere fermo l’obbligo di pagamento della penale stessareintegro entro gg. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato15 dalla richiesta.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche Ed Altri Dispositivi Impiantabili E Di Sintesi Per Ortopedia/Traumatologia Occorrenti Alla u.o.c. Ortopedia E Traumatologia Del Presidio Ospedaliero 'A. Murri" Presso La Sede Operativa Di Fermo Dell'area Vasta 4 Dell'azienda Sanitaria Unica Regionale Delle Marche, www.asur.marche.it

Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penali secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, dalla Xx.Xx.Xx. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di garapenalità secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico. Secondo i principi generaliIn caso di contestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto

Penali. Per Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali fornitura di cui al presente paragrafoCapitolato nel rispetto delle modalità sopra descritte. Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, potràanche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatitutte le obbligazioni assunte. A tal finefronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltanteil Committente provvederà a notificare al Fornitore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità determinate dalle modalità di seguito descritte, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo fatto salvo il risarcimento di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo eventuali maggiori danni: - Tempistiche di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda rilascio certificazione oltre il limite del termine obbligatorio: 10% al giorno del costo di ogni singolo audit. In caso di ritardo, anche di un solo giorno, il Politecnico di Milano si riserva di chiedere la certificazione all’aggiudicatario dell’altro lotto, se disponibile, o ad altro operatore economico, applicando una penale fissa pari al 20% del costo del singolo audit oltre alle maggiori spese per l’esecuzione del servizio con altro operatore (dieci esecuzione in danno). - La mancata esecuzione di altri obblighi previsti dal capitolato determinerà l’applicazione di une penale di importo compreso tra 50 e 500 euro in funzione della gravità dell’inadempienza. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeeventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. Il Committente si riserva, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà al raggiungimento di dichiarare la risoluzione di diritto penali per un importo pari al 10% dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere C.C., con semplice raccomandata a.r., fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno dell’Appaltatoredel gestore inadempiente, fermo restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle per maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni e la responsabilità professionale.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo, Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto, Contratto

Penali. Per Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalle Aziende al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte. Le penali da adottare sono regolamentate contrattualmente. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto e qui descritto, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la presente normarichiesta dei danni, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, saranno applicate le penali saranno applicate solo nel riportate nell’allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali” del presente capitolato. In caso di segnalazioni di inadempimenti nella fornitura del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni solari di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il ritardo Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorenon è ad esso imputabile, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui al presente paragrafoall’allegato 3 “indicatori di qualità‐penali”, potràsenza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali, a sua insindacabile sceltadescritte nell’allegato 3 del capitolato speciale, detrarre l’importo dovuto avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale, e/o attraverso l’emissione da parte dell’aggiudicatario di una nota di accredito che sarà contabilizzata in sede di liquidazione della prima fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute successiva al verificarsi di quanto sopra riportatodel ritardo/inadempimento.

Appears in 2 contracts

Samples: Disciplinare Di Gara, www.ausl.bologna.it

Penali. Per la presente norma, si rimanda Il regime delle penali sarà regolato in base a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatigara dal Capitolato tecnico. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto formale contestazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Impresa, per iscritto o a mezzo PEC. Qualora emerga un ritardo nell’esecuzione del servizio l’Impresa, onde non incorrere nella penalità stabilita, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad autorizzare la Stazione Appaltanteinsindacabile giudizio del Ministero, ex art. 1252 c.c.questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penaledecorrere dal primo pagamento utile. L’applicazione L'ammontare delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto soprapreviste dal contratto, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il nel limite del 10% (dell’importo netto contrattuale, sarà detratto dall'importo della fattura dopo che l’Impresa, su richiesta documentata del Ministero, abbia emesso apposita nota di credito. L’ammontare delle penali complessivamente irrogato non potrà comunque superare il dieci per cento) del corrispettivo complessivo cento dell’importo contrattuale. Gravi o frequenti inadempimenti saranno comunicati all’Impresa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, I.V.A. esclusao a mezzo PEC. In tale ipotesi, l’amministrazione avrà l’insindacabile il Ministero si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoqualora l'inadempimento sia tale da pregiudicare l'affidamento nell’appaltatore.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Per L’affidamento Di Professionali Per La Manutenzione Correttiva Ed Evolutiva Delle Applicazioni, Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Governance Dei Sistemi Di Prevenzione Integrati Relativi A: Sicurezza E Salute Nei Luoghi Di Lavoro; Sistema Certificativo Connesso; Gestione Delle Emergenze Connessa Al Rischio Antropico, Alla Vigilanza, Alla Accoglienza E Alla Fruizione Del Patrimonio Culturale

Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 6 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Tali penali saranno trattenute dal pagamento delle successive fatture. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Internal Audit Finalizzato Al Miglioramento Dell’efficacia E Dell’efficienza Dell’organizzazione Interna Di so.re.sa. s.p.A., Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Custodia Della Documentazione E Altro Materiale Di so.re.sa. S. P. A.

Penali. Per la In caso di mancato rispetto dei parametri di SLA richiesti nel presente normadocumento o indicati in sede di offerta tecnica, si rimanda a quanto previsto l’aggiudicatario, oltre ad ovviare all’infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale dello 0,3% dell’importo di aggiudicazione per ciascun giorno di ritardo, come analiticamente indicato nella tabella sottostante. Inoltre, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme agli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale contratto di gara. Secondo i principi generaliappalto, le penali irregolarità o manchevolezze accertate saranno applicate solo nel immediatamente segnalate affinché l’impresa provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredi perdurare dell’inadempienza, sarà applicata una penale nella misura massima già prevista dall’art. L’applicazione 298 del DPR 5 ottobre 2010, n.207. Nella determinazione dell’importo della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta si terrà conto della Azienda verso l’Appaltatoregravità dell’infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale . Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, l’Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Resta fermo il diritto dell’Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’Autorità. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’AziendaIn ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessasarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza e/o dei ritardi anche a mezzo fax. Fermo restando quanto sopraL’aggiudicatario, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. L’aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il limite servizio prestato, portando in detrazione l’importo della penale irrogata. Parametro Valore target Valorizzazione della penale tempo di emissione del 10documento “Piano di lavoro” -20 giorni solari per 1° emissione -5 giorni solari per 2° emissione 0,3% del valore complessivo del contratto per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla soglia minima richiesta o eventualmente indicata in sede di offerta. tempo di consegna 40 giorni solari 0,3% del valore complessivo del contratto per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla soglia minima richiesta o eventualmente indicata in sede di offerta.. verbale di consegna con esito negativo 1 1% del contratto valore complessivo del tempo di installazione, configurazione e attivazione (dieci pronti a collaudo) 90 giorni solari 0,3% del valore complessivo del contratto per cento) ogni giorno solare di ritardo rispetto alla soglia minima richiesta o eventualmente indicata in sede di offerta. collaudo con esito negativo 1 0,3% del corrispettivo valore complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà del contratto tempo predisposizione secondo collaudo 10 giorni solari 0,3% del valore complessivo del contratto per ogni giorno solare di dichiarare la risoluzione ritardo rispetto alla soglia minima richiesta o eventualmente indicata in sede di diritto offerta... secondo collaudo negativo 1 3% del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.contratto valore complessivo del

Appears in 1 contract

Samples: www.agcm.it

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaVedere paragrafo 2.6 del capitolato tecnico. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda L’ASL di Viterbo notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: Atto Di Designazione E Nomina

Penali. Per la presente normaL’Utilizzatore è tenuto a dare comunicazione formale delle inadempienze rilevate, si rimanda assegnando all’Affidatario un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere e/o inviare le proprie controdeduzioni. Qualora l’Affidatario non presenti entro il predetto termine assegnato una relazione esaustiva sulle cause che hanno determinato le inadempienze, oppure fornisca elementi inidonei a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generaligiustificare le inadempienze rilevate, l’Utilizzatore applicherà le penali saranno applicate solo nel previste dal presente contratto: Nel caso in cui non venga rispettato il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoretermine massimo, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto come risultante dall’offerta presentata in sede di liquidazione della fattura (mediante gara, comprensivo dei tempi previsti, per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, per l’esecuzione dei lavori e per la messa a disposizione del Nuovo Polo Culturale, verrà applicata una penale giornaliera dell’1 per mille del valore dell’opera, e comunque complessivamente non superiore al 10% del medesimo. Su richiesta di emissione nota di credito e/dell’Affidatario è ammessa la totale o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione disapplicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto soprapenali, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda si riconosca che il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeritardo non è imputabile al medesimo. Nel caso in cui l’inadempimento permanga, I.V.A. esclusal’Utilizzatore, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare delibera la risoluzione di diritto del contratto. Nei casi in cui, in base alle risultanze del certificato di attestazione di conformità al capitolato prestazionale, si rilevi che l’opera realizzata non è conforme agli standard indicati nell’offerta presentata in sede di gara sono applicate le penali, come stabilito nel capitolato prestazionale, mediante escussione della polizza inerente alla cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 1456 113 del Codice Civile nonché D.Lgs. n. 163/2006, proporzionalmente alla riduzione del valore dell’opera in termini quantitativi e qualitativi come indicato nel capitolato prestazionale all’art. 7 cap. 2. Deve comunque essere assicurato il soddisfacimento delle caratteristiche essenziali dell’opera indicate nel Capitolato prestazionale che ne consentano l’accettazione da parte dell’Utilizzatore, pena la risoluzione del contratto. Durante il periodo di procedere messa a disposizione dell’opera, l’Utilizzatore procederà all’escussione della polizza inerente alla cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento in danno dell’Appaltatoreproporzione all’entità del medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi come stabilito qui di quanto sopra riportato.seguito, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Disponibilità Relativo Alla

Penali. Per la L’Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. Le prestazioni per ogni Lotto dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella tabella “B” di cui all’art. 4 del presente normacapitolato, si rimanda al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta dall’aggiudicatario. L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Rispetto al cronoprogramma relativo al singolo Bene, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli elaborati / documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaforza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale, ai sensi dell’art. Secondo i principi generali113-bis c.2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 0,3 per mille dell’importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale: ove le penali saranno applicate solo nel caso in cui superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il ritardo contratto. La richiesta e/o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopraLa rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’aggiudicatario, qualora l’ammontare così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’aggiudicatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata. L’Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

Penali. Per Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali assunte con il presente Accordo Quadro e con i contratti applicativi comporteranno l’applicazione di penali. In particolare, la presente normaCommittente applicherà una penale pari al 1 per mille del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di ogni contratto applicativo per ciascun giorno o frazione di giorno di ritardo, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale sino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale del contratto applicativo. Al ritardo nella consegna è equiparata la consegna di garamateriale inidoneo, non conforme alle specifiche richieste o non funzionante, nonché il mancato rispetto delle previsioni contrattuali relative alla modalità e al luogo di consegna. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel È in ogni caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potràfatto salvo, a sua insindacabile sceltafavore di Sirmione Servizi, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito eil diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ivi inclusi gli eventuali costi per montaggio/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare smontaggio apparecchi e per il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penaledeposito e custodia. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale la Società ha fatto sorgere l’obbligo facoltà di pagamento presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della penale stessacomunicazione. Fermo restando quanto sopraL’ammontare delle penalità applicate alla Società, qualora l’ammontare delle venissero respinte le controdeduzioni della stessa, verrà detratto dal primo pagamento successivo all’applicazione della penale, salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno provocato a causa del ritardo. L’applicazione di penali applicate ecceda non potrà superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo valore di ciascun contratto applicativo. Il raggiungimento di tale soglia integra, di per sé, i presupposti del grave inadempimento contrattuale, I.V.A. esclusasia con riferimento al contratto applicativo che all’Accordo Quadro e legittima la Committente alla risoluzione dei contratti, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare come da successivo art. 20. L’applicazione delle penali non solleva la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoSocietà dalle eventuali responsabilità civili e penali a suo carico.

Appears in 1 contract

Samples: www.sirmioneservizi.it

Penali. Per la presente normaLe inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le nonché l’applicazione delle sottoelencate penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreprovvedimenti. L’applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte dell’Amministrazione di risolvere immediatamente il contratto con l’Appaltatore in considerazione della gravità dell’infrazione commessa. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di agire inoltre per maggior danno e di rivalersi nei confronti dell’Appaltatore per tutti i danni conseguenti all’interruzione dell’Appalto ed al riappalto. L’applicazione di una penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale non solleva l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionedalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Tutte le penali verranno riscosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della penale stessao riscuotendo la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebitando alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare Tutte le penalità sono cumulabili. L’applicazione delle penali spetta al Responsabile del Procedimento e deve essere comunicata all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata. L’Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di compensare le penali con servizi/lavori aggiuntivi. L’importo complessivo delle penali applicate ecceda non può superare annualmente il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo complessivo contrattualeannuale GARANTITO all’Appaltatore, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere oltre il quale l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Stradale E Infrastrutturale Capitolato Speciale D’appalto

Penali. Qualora siano riscontrati dalla Stazione Appaltante ritardi o inadempimenti da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, rispetto ai termini e alle modalità di esecuzione di cui al precedente par. 5.1, quest’ultima contesterà formalmente all’Appaltatore l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendogli un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione provvederà all’applicazione delle penali di seguito indicate. Per la presente normaogni giorno, si rimanda naturale e consecutivo, maturato di inadempimento/ritardo rispetto ai termini e alle modalità di esecuzione di cui al precedente par. 5.1 e a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generalinel Capitolato, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della sarà applicata una penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 dell’1‰ (cinqueuno per mille) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penalesull’ammontare netto contrattuale. L’applicazione delle penali previste non esonera esime, altresì, il fornitore dal risarcimento di eventuali danni causati. Qualora su base mensile il numero degli inadempimenti/ritardi contestati dovesse risultare superiore a 5 ovvero in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare importo complessivo delle penali applicate ecceda il limite del comminate superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’ammontare netto contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto e richiedere la fornitura in danno dell’Appaltatoredell’Affidatario inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoeventuali danni. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: presidenza.governo.it

Penali. Per la presente normaNel caso in cui l’Operatore Economico ritarda nella consegna, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo o nel caso in cui i prodotti risultino difformi a quanto prescritto nel capitolato, l’Azienda procederà all’applicazione delle penali ai sensi dell’art 113 bis, comma 4 del d.lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo ritardato o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredifforme adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, previa contestazione, inviata tramite PEC, dell’addebito all’affidatario del servizio e rigetto delle eventuali giustificazioni che dovranno essere prodotte entro 5 giorni naturali e consecutivi dal momento della penale ricezione della contestazione, la ASL RM 3 si riserva la facoltà di applicare le penali nelle misure sopra richiamate. Qualora si verificassero un numero superiore di 5 infrazioni durante il periodo contrattuale la S.A. valuterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. Le penali saranno cumulabili tra loro nel periodo di durata contrattuale fino alla concorrenza del limite massimo del 10% del corrispettivo totale. L’ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L’ammontare della penalità sarà preceduta addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato speciale di gara, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorealtri contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda Sanitaria, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionea fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di credito. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di del pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Su Piattaforma Stella Per La Fornitura Dispositivi Medici Dedicati Alle Attrezzature Sanitarie in Dotazione Ai Presidi Ospedalieri E Territoriali Della Asl Roma 3. Materiale Per Neonatologia Descrizione Quantità Annua in Pezzi Importo Unitario Importo Complessivo Annuo Importo Complessivo Biennale Cig

Penali. Per Impregiudicato ogni ulteriore rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno e fermo l’impegno dell’Aggiudicatario di fare quanto necessario per rimediare al proprio inadempimento anche effettuando attività straordinarie, in caso di ingiustificato ritardo nella esecuzione di uno specifico servizio nei termini offerti in sede di gara, Lazio Innova applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al maggior importo fra il 5% del valore dei Materiali BTL oggetto del singolo servizio ed Euro 100,00. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero venissero irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, la presente normaCommittente ha la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto. La Committente si riserva altresì di risolvere l’Accordo Quadro qualora, nell’arco di tre mesi consecutivi, si rimanda sia proceduto ai sensi del precedente art. 6 alla risoluzione di più di cinque affidamenti a quanto previsto dal Capitolato Speciale causa dell’incapacità di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreindividuare un concept grafico rispondente alle esigenze della Committente. L’applicazione della penale delle penali sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorenei confronti dell’Aggiudicatario cui il medesimo potrà opporre, alla quale l’Appaltatore potrà replicare per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Lazio Innova, senza necessità di cui al presente paragrafodiffida o procedimento giudiziario, potrà, a sua proprio insindacabile sceltagiudizio, detrarre l’importo dovuto rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale obbligo di reintegrazione in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fatturacapo all’Aggiudicatario) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche per ivi compresi i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: www.lazioinnova.it

Penali. Per La Stazione Appaltante nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la presente normasussistenza di irregolarità e/o inadempimenti e/o violazione delle prescrizioni del Capitolato Speciale o delle disposizioni vigenti in materia, si rimanda da parte dell’Aggiudicatario, nonché nel caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie nella misura e nei limiti di cui all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (10% dell’ammontare netto contrattuale), fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale successivo punto 15. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione a mezzo PEC ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Aggiudicatario, che dovranno pervenire entro 7 giorni solari dalla data di garanotifica della contestazione. Secondo In caso di mancato riscontro entro i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali termini di cui al presente paragrafosopra, potrào qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede l’ASST procede ad applicare la penale prevista dagli atti di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/gara o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivadal contratto, senza bisogno ulteriori indugi. Resta impregiudicata ogni azione dell’ASST verso la ditta aggiudicataria per danni subiti, compreso l’addebito di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolodanni per mancate prestazioni e costi sostenuti. - 35 - Parimenti, quindi anche l’inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che l’ASST dovesse sopportare per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penaleeffetto dell’inadempimento. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto sarà comunicata – a mezzo PEC – al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatosoggetto Aggiudicatario.

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-pg23.it

Penali. Per la presente normaIn caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale l’Appaltatore, oltre all’obbligo di gara. Secondo i principi generaliovviare, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreun termine stabilito, all’infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecunaria da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000, 00 (tremila/00) ciascuna. L’applicazione della penale xxxxxxxx sarà preceduta da una rituale regolare contestazione scritta dell’inadempimento. L’Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della Azienda verso l’Appaltatorecontestazione, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro 15 giorni dalla ricezioneprima contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioIl ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, mediante comunicazione scrittaregolarmente contestato dal Comune, o l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della penalecauzione. L’AziendaNon si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, per i crediti derivanti dall’applicazione che comunque andranno documentate. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente paragrafopenalità sopra descritte, potràqualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a sua insindacabile sceltaspese dell’Appaltatore stesso, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, e senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche necessario. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare lavori o per le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno trattenute dal Comune sull’importo del corrispettivo complessivo contrattualein scadenza. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, I.V.A. esclusa, l’amministrazione il Comune avrà l’insindacabile facoltà diritto di dichiarare rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatotal senso inviata all’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: www.comunealtavillairpina.gov.it

Penali. Per In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio previsti nella parte B del presente capitolato, per ogni difformità o, dove applicabile, per ogni ora di ritardo, il Comune potrà richiedere la presente norma, corresponsione di una penale pari allo 0,1% dell'importo complessivo annuale del contratto previsto per il servizio. La somma di tutte le penali richieste dal Comune nel corso di un anno solare per ritardi nel ripristino della funzionalità della soluzione di connettività non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo annuale del contratto previsto per il servizio. Qualora si rimanda verificassero difformità (inadempienze o ritardi) nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dal Capitolato Speciale contratto il Settore Segreteria Generale invierà comunicazione scritta (anche per telefax o altro mezzo certificato, mezzo al quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di garanotifica; farà fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione da parte dell’Amministrazione, risultante dall’attestato di invio) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. Secondo i principi generaliIn caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le penali saranno applicate solo proprie deduzioni via fax al Settore Segreteria Generale nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, il ritardo Settore Segreteria Generale si riserva di applicare le penali. L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente. In alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreprocedimento giudiziario, in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, successivi alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionecomunicazione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: atti9.comune.bologna.it

Penali. Per Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento del servizio o nell’adempimento degli oneri posti a carico del Fornitore, tali da non determinare la presente normanecessità di risolvere il contratto, si rimanda il responsabile del procedimento (RUP), invierà formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara5 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni. Secondo i principi generaliIl Fornitore dovrà comunicare per iscritto, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta proprie controdeduzioni, supportate da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorechiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, il Comune si riserva di applicare una penale rapportata alla quale l’Appaltatore gravità dell’inadempimento, al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, al danno d’immagine sia del Comune, al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Le penali potranno variare per ogni singola infrazione, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 480,00. Il Comune potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’articolo 15, senza bisogno di diffida ulteriore, accertamento o procedimento giudiziario. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione L’importo delle penali non può superare il 10% del valore netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.pordenone.it

Penali. Per la I servizi oggetto del presente normaaccordo quadro devono essere, pienamente e correttamente, eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato, nel preventivo formulato in sede di aggiudicazione dell’accordo quadro, e nel singolo ordinativo in sede di appalto attuativo. In difetto, si rimanda applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue: - se l’Appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dalla Stazione appaltante ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a quanto previsto dal Capitolato Speciale una penalità, fino a un massimo del 10% dell’ammontare netto dell’appalto attuativo. L’importo sarà calcolato in base alla gravità dell’inadempimento. In caso di garaconstatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Secondo i principi generaliGli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le penali saranno applicate solo proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque5) giorni naturali e consecutivi dalla ricezionedata di ricezione delle contestazioni. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penalela Stazione appaltante stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando non preclude il diritto al della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle degli eventuali maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Con Più Operatori Economici Per I Servizi Audio Video Per Il Comune Di Firenze

Penali. Per la presente normaQualora durante lo svolgimento dei lavori si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del CSA o rilievi per negligenza, l’ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l’Operatore Economico all'esatta esecuzione delle prestazioni. Quest’ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si rimanda potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell’Operatore Economico. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l’ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni: Per ogni giorno naturale e consecutivo di gararitardo nell’ultimazione dei lavori, in confronto al termine fissato, sarà applicata una penale pari all’1 per mille giornaliero dell’importo netto contrattuale. Secondo i principi generaliLa penale, nella stessa misura pari all’1 per mille giornaliero dell’importo netto contrattuale, trova applicazione anche negli altri casi previsti dall’art. 17 del CSA e secondo le penali saranno applicate solo nel caso modità in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreesso stabilite. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinqueper cento) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penaledell’importo contrattuale. L’applicazione delle penali non esonera esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze o irregolarità. I danni arrecati dall’Operatore Economico alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’Operatore Economico ovvero l’Operatore Economico stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’Operatore Economico. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’Operatore Economico o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della penale stessagaranzia. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare L’applicazione delle penali applicate ecceda non pregiudica il limite risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Azienda in conformità al richiamato art. 17 del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoCSA.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Sul Trattamento Dei Dati Personali

Penali. Per la presente normaQualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell’espletamento del servizio l’Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A/R, procederà a diffidare l’impresa all’esatta esecuzione del Servizio. L’impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5gg lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengono ovvero l’Azienda non le ritenga condivisibili, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, procederà ad applicare le penali saranno applicate solo come di seguito. per ogni mancata o inesatta prestazione tra quelle previste nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica, fatta salva la previsione ed applicazione di penali specifiche per il singolo inadempimento/inesatto adempimento, l’Azienda applicherà una penale pari ad Euro 500,00; per ogni giorno solare di impiego di personale non munito della qualifica di Guardia Particolare Giurata, ove sia stata convenuta la presenza di detta figura a presidio di determinati spazi, l’Azienda applicherà una penale pari ad Euro 500,00; per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del report bimestrale di cui all’articolo 4 del Capitolato, l’Azienda applicherà una penale pari ad Euro 100,00. A tale fine verrà considerato come non consegnato il Report bimestrale che non contenga gli elementi minimi previsti. Deve considerarsi ritardo il caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezioneFornitore esegue le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione di gara. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti. L’Azienda potrà avvalersi anche della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 o eventuali altre garanzie rilasciate dall’operatore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. L’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando preclude il diritto al dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Penali. Per L’Amministrazione si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del Servizio Veterinario dell’ASP, gli adempimenti di cui al presente capitolato, compresa la presente normaverifica del numero degli animali effettivamente presenti, si rimanda in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall’aggiudicatario. Se il numero delle unità canine effettivamente presenti dovesse essere inferiore a quanto previsto quello risultante dai dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, anche a causa della mancata comunicazione al Comune del decesso degli animali, oltre alla decurtazione del relativo importo unitario, sarà applicata una penale pari a tre volte l'importo unitario per n. 30 giorni. L’Amministrazione provvederà, inoltre, all’applicazione delle penali come di seguito specificate: • inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione ed attrezzature: riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 20%; • inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura ed alimentazione: riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 40%. Nel momento in cui venisse riscontrata l’inosservanza alle prescrizioni contenute nel Capitolato, l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario alle proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal Capitolato Speciale di gararicevimento della comunicazione. Secondo i principi generali, Nel caso entro suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le penali saranno applicate solo inadempienze contestate o nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento pervengano e siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreritenuti inidonei, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante si disporrà a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento , la riduzione della penale stessa. Fermo restando quanto sopraliquidazione globale mensile nelle percentuali indicate a seconda della tipologia e gravità della inadempienza, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoeventuali recidive.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.catania.it

Penali. Per la presente normaogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d’opera sia all’esito delle verifiche effettuate a fine stagione, fosse riscontrata e contestata all’appaltatore, sarà irrogata una penale variabile dal 5% al 20% del prezzo complessivo pattuito relativo al turno nel quale l'inadempienza si è verificata. L’EAP effettuerà contestazione scritta, trasmessa con ogni mezzo (fax, posta elettronica, pec etc.), qualora l’appaltatore non abbia sanato, entro le 48 ore di cui all’art. 10, ultimo comma, le inadempienze riscontrate o, alternativamente, vi abbia provveduto fuori termine. Analogamente, l’EAP potrà procedere a contestazioni a fine appalto sulla base delle risultanze acquisite. L’appaltatore può, entro le successive quarantotto ore dalla contestazione, presentare le proprie controdeduzioni. La misura della penale, viste le controdeduzioni della società, sarà stabilita dall’EAP in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato all’appaltatore o con escussione della fidejussione. Nel caso di contestate gravi inadempienze, eccedenti il numero di tre, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui applicherà il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al disposto dell’articolo 12 del presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penalecapitolato. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto soprasolleva l’appaltatore dalle responsabilità civili, qualora l’ammontare delle amministrative e penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare assunte con la risoluzione di diritto sottoscrizione del contratto. E’ fatto pertanto salvo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché in caso di procedere in danno dell’Appaltatoreapplicazione delle penali, fermo restando il diritto dell’EAP al risarcimento dell’eventuale del maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanno.

Appears in 1 contract

Samples: www.enteassistenza.it

Penali. Per la ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica proposta per l’avvio di tutti i moduli richiesti, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nell’Art. 11 “Fasi di realizzazione del progetto e modalità di fornitura” del presente normaCapitolato Speciale, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale è fissata una penale pari al 0,5 x mille dell’ammontare netto contrattuale oggetto di garainadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Secondo i principi generali, Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le penali saranno applicate solo proprie deduzioni all’Amministrazione nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla ricezionestessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Amministrazione, mediante comunicazione scrittaovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’applicazione della penalesaranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso fornitore nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito articolo con quanto dovuto all’Appaltatore al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatiovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare Il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.comune.colleferro.rm.it

Penali. Per In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all’aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la presente normapenale in misura da stabilirsi, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale sentito il responsabile dell’esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% 2% dell’ammontare netto contrattuale comprensivo di garaopzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento (grado di negligenza, all’eventuale reiterazione ed all’effettivo disservizio). Secondo i principi generaliIn caso di adempimento tardivo, le sono applicate penali saranno applicate solo nel in misura dello 0,01 % pro die. Nel caso di beni inventariali, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna sarà considerato adempimento tardivo. L’esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L’irrogazione della penale non esclude l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredall’inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all’importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell’ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, può promuovere l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato indicando in causale “penale contratto (specificare oggetto e CIG)”. In mancanza sarà garantita dall’eventuale credito dell’aggiudicatario relativo al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere fermo l’obbligo di pagamento della penale stessareintegro entro gg. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato15 dalla richiesta.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Penali. Per Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Agenzia non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente la puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al presente normacapitolato e all’offerta tecnica presentata, l’Amministrazione si rimanda riserva di applicare le penali di seguito indicate. In caso di ritardo nella fornitura e nella sostituzione del prestatore di lavoro richiesto dall’Amministrazione rispetto alle tempistiche previste dal presente capitolato, verrà applicata una penale pari a quanto previsto Euro 100,00= (cento/00), per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Qualora l’Agenzia ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del futuro contratto con le modalità ed entro i termini previsti dal Capitolato Speciale medesimo, ovvero offerti in sede di gara, l’Amministrazione potrà avvalersi di altra Agenzia per l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Agenzia, alla quale saranno addebitati i relativi costi, oltre agli eventuali danni subiti dall’Amministrazione. Secondo i principi generaliOgni inadempienza verrà tempestivamente contestata per iscritto al domicilio dell’Agenzia, anche a mezzo fax; decorsi 8 (otto) giorni solari dal ricevimento della contestazione senza che l’Agenzia abbia interposto opposizione, le penali saranno applicate solo nel caso in cui si intendono accettate. Per il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorepagamento delle penalità e l’eventuale rifusione dei danni subiti, alla quale l’Appaltatore l’Amministrazione potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariorivalersi, mediante comunicazione scrittatrattenute, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali sulle somme dovute all’Agenzia ovvero sulla garanzia di esecuzione di cui al all’art. 13 del presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.ccapitolato., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: www.venetoagricoltura.org

Penali. Per la presente normaLe penali sono definite nell’art. 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, si rimanda dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione Contraente (o a quanto previsto dal Capitolato Speciale Soresa), nel termine massimo di gara. Secondo i principi generali10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta proprie controdeduzioni supportate da una rituale contestazione scritta chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Azienda verso l’Appaltatoremedesima Amministrazione (o di Soresa), alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionea giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede alla Convenzione e ai Contratti di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito fornitura con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Soresa a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. A tal fineNell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artfermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 1252 c.c., Nell’ambito dei singoli Contratti si potranno applicare al Fornitore penali sino a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penaleconcorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione

Penali. Per In caso di inadempimenti o di ritardo delle obbligazioni derivanti dal presente disciplinare l’Amministrazione applicherà al contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell’importo contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto al fornitore con qualsiasi mezzo (quindi anche via fax, PEC, posta elettronica, telegramma o altro mezzo), dalla Provincia; il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del responsabile del procedimento, ovvero non vi sia stata risposta o la presente normastessa non sia giunta nel termine indicato, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, saranno applicate al contraente le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore La Provincia potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo con quanto dovuto al contraente a qualsiasi titolo, potràanche per i corrispettivi dovuti al contraente medesimo, a sua insindacabile sceltaovvero, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà difetto, avvalersi della cauzione definitivagaranzia di cui alle premesse, al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal contraente, senza bisogno di diffida diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario ovvero compensare giudiziario. La richiesta e/o il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare Il contraente prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda previste dal presente articolo non preclude il limite diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. L’amministrazione potrà applicare al contraente penali sino alla concorrenza del 10% (dieci 10 per cento) cento del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto valore del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il suo diritto al a chiedere il risarcimento dell’eventuale del maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatosubito.

Appears in 1 contract

Samples: cittametropolitana.ve.it

Penali. Per la presente normaIl Comune, a tutela delle norme contenute nel C.S.A. si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale riserva di garaapplicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate, per ciascuna delle fattispecie contestabili, nell’Art. Secondo i principi generali25 del C.S.A.; non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorema comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale formale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreeffettuata per iscritto, rispetto alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariodata del ricevimento della contestazione stessa; se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, mediante comunicazione la Società predetta non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, l’applicazione ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla Società; l’importo relativo all’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoesattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatofatturazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.isoladelliri.fr.it

Penali. Per la L’impresa appaltatrice è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e nei restanti atti di gara. Secondo In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto, ove ne ricorrano i principi generalipresupposti, le penali saranno applicate solo nel caso l’impresa appaltatrice è tenuta al pagamento di una penale giornaliera di importo ricompreso fra € 50,00 a € 150,00 oltre iva di legge (a seconda della gravità dell’inadempimento), fatto salvo l’obbligo di ovviare, in cui il ritardo un termine stabilito dall’U.T.C., all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreda privati a causa dell’inadempimento, fermo restando l’eventuale responsabilità penale. L’applicazione della penale sarà deve essere preceduta da una rituale regolare contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoredell’inadempienza, a mezzo fax o mail, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 l’impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (cinquedieci) giorni dalla ricezionenaturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare. In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse non assorbe l’eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente. Il Comune procede al recupero delle penalità dopo l’assunzione del provvedimento definitivo di applicazione della penale, mediante comunicazione scrittaritenuta diretta sulla fattura dell’impresa appaltatrice, l’applicazione della penale. L’Aziendarelativa ai servizi effettuati in dipendenza dell’appalto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale avvalendosi della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione garanzia definitiva, senza bisogno . Il Comune avrà altresì la facoltà di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto rivolgersi ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c.altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con spese dell’impresa appaltatrice, gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda penalità contrattuali ed il limite risarcimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione dal Comune. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o delle maggiori spese sostenute al verificarsi parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa appaltatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di quanto sopra riportatocompensi o indennizzi all'impresa appaltatrice.

Appears in 1 contract

Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Penali. Per La Ditta aggiudicataria incorre nelle penali previste dal presente articolo in caso di inadempienza , che non comporti per la presente normasua gravità immediata risoluzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale ed in caso di gararitardo nelle prestazioni dovute. Secondo L’ammontare della penale è così stabilita: 1)Per i principi generaliritardi, le penali saranno applicate solo nel caso in cui sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale , e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. Qualora il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione nell’adempimento determina un importo massimo della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoresuperiore all’importo previsto al comma 3 dell’art. 145 del Regolamento degli Appalti (DPR 5 Ottobre 2010 n. 207), alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali il contratto si intenderà risolto di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivadiritto , senza bisogno necessità di alcuna preventiva diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare disdetta e, l’Amministrazione, in tal caso, oltre a trattenere il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, provvederà alla fornitura in danno del Fornitore inadempiente , salvo il risarcimento dei danni maggiori.”, 2)In caso di fornitura di prodotti difettosi o difformi, l’Azienda contesta i difetti o la difformità entro 7 gg. L’applicazione delle penali non esonera dalla consegna ed invita la Ditta all’immediata sostituzione entro 7 gg. .In caso di rifiuto l’Azienda procederà come nell’ipotesi di cui al numero 1. L’Azienda , in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che di necessità e urgenza causata da ritardo nella consegna dei prodotti ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoacquisire i prodotti occorrenti immediatamente sul libero mercato , ai sensi dell’artaddebitando alla Ditta aggiudicataria le maggiori spese sostenute. 1456 del Codice Civile nonché di procedere E’ fatto salvo in danno dell’Appaltatoreogni caso, fermo restando il diritto dell’Azienda al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi degli eventuali ulteriori danni. L’incameramento di quanto sopra riportatodovuto a titolo di penale avverrà , in via prioritaria , mediante ritenzione delle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria , in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi titolo dovute o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Appears in 1 contract

Samples: www.ospedalerc.it

Penali. Per la ogni giorno solare di ritardo nella consegna della fornitura oggetto del presente normacontratto si applica una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) calcolata sull’importo contrattuale, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaal netto dell’IVA. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione la prima verifica di conformità della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (cinqueventi) giorni dalla ricezionesolari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherò una penale pari allo 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora applicabili superi l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusaal netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contrattoStazione appaltante potrà risolvere il contratto o, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere alternativamente approvigionarsi in danno dell’Appaltatore, fermo restando all’operatore economico; è tuttavia salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’aggiudicatario per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatopenali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo sulla fattura, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Appears in 1 contract

Samples: www.urp.cnr.it

Penali. Per la Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente normacontratto per iscritto all’aggiudicatario, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AVEPA nel termine massimo di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionecontestazione stessa. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio di AVEPA, mediante comunicazione scrittasaranno applicate all’aggiudicatario le penali di importo variabile come sotto indicate: - mancato rispetto dei termini di cui all’art. 8, l’applicazione all’art. 15 e all’art. 16: 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; - mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli ordinativi di incasso o di pagamento del servizio di Cassa: 1 per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, sommato al totale risarcimento di ogni eventuale penalità/rettifica finanziaria addebitata ad AVEPA in ragione della penalenormativa cui è soggetto l’organismo pagatore e organismo intermedio. L’AziendaAVEPA, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste, potrà avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste non preclude il diritto di AVEPA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione della obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.avepa.it

Penali. L’affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della esecuzione delle attività appaltate. Per la ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel contratto, è fissata una penale giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, contratto: ove le penali saranno applicate solo raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’ affidatario dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 termine massimo di n. 10 (cinquedieci) giorni dalla ricezionestessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, mediante comunicazione scrittaovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’applicazione della penalesaranno applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, L’affidatario è l’unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito articolo con quanto dovuto all’Appaltatore all’ affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatiovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare L’affidatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni sia materiali che immateriali.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

Penali. L’Affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nel paragrafo §11 del presente Capitolato. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti per ciascuna fase, e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile ai sensi dell’art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto, e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale pena la presente normarisoluzione del contratto. L’Agenzia potrà disporre, si rimanda in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati a quanto previsto mezzo pec all’affidatario dalla Stazione appaltante e per essa dal Capitolato Speciale DEC/RUP, concedendo un termine massimo di gara5 giorni per il riscontro; l’Aggiudicatario dovrà quindi comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla data della contestazione. Secondo i principi generaliQualora dette controdeduzioni non siano ritenute idonee della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali saranno applicate solo nel caso in cui a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale complessivo. Ove le penali superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il ritardo contratto. La richiesta e/o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali paragrafo non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopraLa rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell’Affidatario, qualora l’ammontare così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’Affidatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata. L’Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. L’Affidatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal presente paragrafo non preclude il diritto al dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.

Appears in 1 contract

Samples: Cessione Del Contratto – Cessione Del Credito

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo L’Appaltatore dovrà eseguire i principi generali, le penali saranno applicate solo lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al presente paragrafosuccessivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, potràdeterminato in ragione di quanto previsto all’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, a sua insindacabile sceltaoppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, detrarre l’importo dovuto in sede il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di liquidazione della fattura (mediante richiesta diritto qualora nel corso dell’esecuzione di emissione nota distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro. Ai fini di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivacui sopra, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artAppaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. 1252 c.c., In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di penaleesecuzione. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando esclude il diritto al della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o delle maggiori spese sostenute al verificarsi per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di quanto sopra riportatosicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

Penali. Per la presente normaLe Direzioni amministrative competenti delle Aziende Contraenti, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale che riscontrino una delle inadempienze contrattuali meglio specificate in seguito, potranno dar luogo all’applicazione di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penalepenali. L’applicazione delle penali avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della contestazione, e senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto. In ogni caso la Regione Lazio nonché ciascuna Azienda Sanitaria contraente hanno la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danno subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento. La penale verrà detratta dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze attraverso la richiesta di emissione di nota di credito. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessafossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, le Aziende Contraenti si rivarranno sul deposito cauzionale definitivo. Fermo restando quanto sopragià previsto dai precedenti articoli, qualora l’ammontare da quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto contrattuale e quanto disciplinato dallo Schema di Accordo Quadro, si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.seguito riportate:

Appears in 1 contract

Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Penali. Per la presente normaIn caso di mancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si rimanda a quanto provvederà ad acquistare il prodotto ad altra Ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio della ASL si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla Ditta inadempiente. Infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto dal Capitolato Speciale il decadimento della fornitura con incameramento da parte di garaquesta Azienda del deposito cauzionale versato. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della l’ordinativo di fornitura sia stato solo parzialmente evaso, la predetta penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine, graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. La ASL si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della Azienda verso l’Appaltatoreprestazione, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatarioovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, mediante comunicazione scrittaladdove ragioni di urgenza lo giustifichino, l’applicazione addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. L’AziendaResta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire la ASL per i crediti maggiori danni derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/dal ritardo o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cdalla mancata consegna dei prodotti richiesti., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: aslsalerno.etrasparenza.it

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Deve considerarsi penalità (ritardo) anche il caso in cui l’Appaltatore esegua il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente paragrafoContratto. Per ogni tipologia di ritardo (ad esclusione della forza maggiore e del caso fortuito), potràl’Appaltatore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale così determinata: - € 250 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti; - € 250 per ogni giorno di ritardo nell’inizio dell’erogazione dei servizi ordinati. Le penali potranno essere applicate sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto, a sua insindacabile sceltapena di risoluzione; l’Appaltatore prende atto, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Per l’applicazione delle penali, l’Appaltatore dovrà emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura periodica in corso di un valore pari all’importo della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare E’ facoltà dell’Amministrazione commutare le penali in maggiori prestazioni. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte è di seguito specificata: - gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all’Aggiudicatario per iscritto dall’Amministrazione; - l’aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, le stesse potranno essere applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeall’Aggiudicatario a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare compensare i relativi crediti con quanto dovuto all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, con la risoluzione conversione delle stesse in ulteriori prestazioni a carico dell’Aggiudicatario ovvero, in difetto, di diritto del contrattoavvalersi della cauzione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché senza bisogno di procedere in danno dell’Appaltatorediffida, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione ulteriore accertamento o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoprocedimento giudiziario.

Appears in 1 contract

Samples: www.guardiacostiera.gov.it

Penali. Per la Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente normaCapitolato, si rimanda a quanto previsto saranno contestati formalmente all’impresa mediante P.E.C. In caso di ritardo rispetto ai tempi d’intervento indicati dal Capitolato Speciale presente capitolato (per presa in carico chiamate, ripristino funzionalità, intervento on site, consegna pezzi di gararicambio), sarà discrezionalmente applicata dall’ATS una penale fino ad un massimo di euro 50,00 per ogni ora di ritardo, per le prime 4 ore di ritardo, e fino ad massimo di 100,00 euro per singola ora di ritardo per le ore successive alle prime quattro. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui l’ATS fosse costretta a rivolgersi ad altro fornitore per gli interventi in questione (esecuzione d’ufficio), oltre alle suddette penali saranno addebitati all’appaltatore gli eventuali maggiori costi pagati. Qualora il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore, formalmente documentate, l’ATS si riserva di ricorrere a libero mercato, addebitando, nel qual caso, la sola eventuale differenza di prezzo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, saranno contestati dall’ATS all’impresa la quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell’ATS, ovvero non vi sia stata risposta o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorela stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all’Impresa le penali come sopra indicate. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionedelle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.ats-insubria.it

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, AVEPA applicherà le penali saranno applicate solo indicate all’art. 17 del capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto per iscritto al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AVEPA nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionecontestazione stessa. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penaleQualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio di AVEPA saranno applicate al Fornitore le penali nella misura indicata nel capitolato. L’Azienda, AVEPA per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal capitolato potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall’Ente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore, opportunamente motivato e notificato. Qualora l’inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all’Ente, per iscritto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di del pagamento della penale stessamedesima. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal capitolato non preclude il diritto al di AVEPA di richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione danni. Il Fornitore sarà comunque responsabile verso l’AVEPA di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoindirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l’Agenzia dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla So.Re.Sa. S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dal dall’art. 14 del Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a So.Re.Sa.), nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a So.Re.Sa.) nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della penalemedesima Amministrazione (o di So.Re.Sa.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, per Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede alla Convenzione e ai Contratti di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito fornitura con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. A tal fineS.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artfermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.soresa.it

Penali. Per la presente normaNell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività relative alla Concessione oggetto del Contratto, si rimanda che non siano imputabili rispettivamente all’Amministrazione o a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generaliforza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali saranno dettagliatamente descritte e regolamentate all’art. 3.10 del Capitolato Speciale, rubricato “Penali per ritardi e inadempienze”. Le penali verranno applicate solo previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest’ultima ha facoltà di irrogare le relative penali. Ferma restando l’applicazione delle penali, la Concedente si riserva di richiedere il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoremaggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’AziendaLa Concedente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione si avvarrà della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatigiudiziario. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione Qualora l’importo complessivo delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo valore complessivo contrattualedella concessione, I.V.A. esclusala Concedente ha facoltà, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà in qualunque tempo, di dichiarare la risoluzione risolvere di diritto del contrattoil presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché oltre il risarcimento di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatotutti i danni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per L'affidamento, in Concessione, Ai Sensi Dell’art. 164 Del d.lgs. N. 50/2016, Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande Calde, Fredde E Snack, a Ridotto Impatto Ambientale, Per La Sede Del Ministero Dell’economia E Delle Finanze Di via Xx Settembre, N. 97, Roma. Cig: 8618082a3d Cpv: 42933000 5.

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale Sarà applicata una penale pari all’uno per mille del compenso spettante per le parti di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Servizio di cui al presente paragrafoarticolo, potràper ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica stabilita per l’assolvimento degli adempimenti di specifica competenza del Professionista fissati dalle norme vigenti in materia. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni in argomento o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione. Sarà a sua insindacabile scelta, detrarre carico del Professionista l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito degli interessi legali e/o liquidazione parziale della fattura) moratori che l’Amministrazione dovrà corrispondere all’Appaltatore per il ritardo nei pagamenti e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatilo svincolo delle ritenute che siano conseguenza dell'inadempimento del medesimo Professionista alle obbligazioni del presente contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione Nel caso l’importo complessivo delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda superi il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeCompenso relativo alle prestazioni de quibus, I.V.A. esclusa, l’amministrazione l’Amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione ritenere risolto il presente contratto di diritto del contratto(relativamente alle parti che riguardano la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la regolare esecuzione), ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché cod. civ. e sarà comunque libera di procedere far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo. Le penali non escludono il Professionista dalla responsabilità per eventuali maggiori danni di qualsiasi genere subiti dall’Amministrazione ed in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoparticolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell’incarico ad altro Professionista.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto D’appalto

Penali. Per la presente normaIn caso di inadempienza del Fornitore, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, saranno applicate le penali saranno applicate solo definite all’art. 6 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati al Fornitore, per iscritto, dal Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell’esecuzione del contratto, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezionestessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Fondazione, mediante comunicazione scrittaovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’applicazione della penalepotranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione L'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito non pregiudica il risarcimento del maggior danno e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivadegli ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione. La penale, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore maggior danno e gli ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione, che saranno formalmente comunicate al Fornitore, dovranno essere liquidate dal Fornitore, o, in difetto, trattenute, in danno al Fornitore sulle somme a questi dovute a qualsiasi titolo, quindi anche ovvero verranno acquisite mediante escussione della fideiussione o della polizza fideiussoria che dovranno essere ricostituite immediatamente nel loro valore originario. Le penali stabilite non pregiudicano l’eventuale azione per i corrispettivi maturatila risoluzione del contratto. A tal fineAl raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà la Fondazione ha diritto di dichiarare la risoluzione di diritto del risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché mediante l’invio di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto semplice lettera raccomandata al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoFornitore.

Appears in 1 contract

Samples: www.iit.it

Penali. Per la presente normaNel caso di ritardo nella presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili al Professionista, oltre le predette scadenze temporali, si rimanda a quanto previsto applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale relativo alla corrispondente fase progettuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi direttamente dal Capitolato Speciale compenso spettante. In caso di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo ritardato adempimento o in caso di inadempimento delle prestazioni professionali nel caso corso dell’esecuzione dei lavori si applicherà una penale fino allo 0,5 per mille dell’intero corrispettivo contrattuale in cui il rapporto alla gravità del singolo ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredel singolo adempimento da trattenersi direttamente dal compenso spettante. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta in ogni caso fermo il diritto dell’Amministrazione di cui richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta sin d’ora inteso tra le parti che in caso di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’incarico, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall’Amministrazione al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore pretendere dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, quindi anche sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cle prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: Bando Di Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Dei Servizi Di Progettazione, Direzione Lavori E Coordinamento Per La Sicurezza Per I Lavori Di Recupero Funzionale Dell’ex Mulino Guiso Gallisai in Nuoro Destinato Ad Accogliere Il “Museo E Laboratori Dell’identita’”

Penali. Per 1.Fermo restando le cause di risoluzione previste dalla legge, la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, Fondazione MAXXI potrà applicare al Concessionario le penali saranno nei casi e nella misura di cui al paragrafo 9 del Capitolato tecnico. 2.Le penali verranno applicate solo previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate al Concedente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’AppaltatoreConcedente ritenga di non accoglierle, quest’ultimo ha facoltà di irrogare le penali. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore3.Ferma restando l’applicazione delle penali, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionela Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariociv., mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penalenonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento come stabilito al successivo articolo 18. L’Azienda0.Xx Fondazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivagaranzia definitiva di cui all’articolo 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolotitolo al Concessionario. 5.Xxxxx salvo quanto previsto ai precedenti commi, quindi il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l’ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.ccausali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: www.maxxi.art

Penali. Per In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all’aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la presente normapenale in misura da stabilirsi, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale sentito il responsabile dell’esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,5% ed il 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di garaopzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell’inadempimento (grado di negligenza, all’eventuale reiterazione ed all’effettivo disservizio). Secondo i principi generaliIn caso di adempimento tardivo, le sono applicate penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo misura dello 0,01 % pro die. L’esecuzione parziale o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredifforme è considerata inadempimento. L’applicazione L’irrogazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorenon esclude l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezionequando accertato. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penaleL’erronea applicazione del meccanismo revisionale dei prezzi di cui all’art. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione 16 del presente capitolato “Revisione prezzi” comporta inadempimento contrattuale. Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell’ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione, può promuovere l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - IBAN XX00X0000000000000000000000; causale “penale contratto (specificare oggetto e CIG)”. In mancanza sarà garantita dall’eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere fermo l’obbligo di pagamento della penale stessareintegro entro gg. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato15 dalla richiesta.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara E Relativi Allegati

Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 8 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione della penale. L’Aziendapur essendo pervenute tempestivamente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrànon siano idonee, a sua insindacabile sceltagiudizio della medesima Soresa, detrarre l’importo dovuto a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in sede di liquidazione contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa si avvarrà della fattura cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (mediante dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto

Penali. Per Nel caso di ritardo nella consegna rispetto i termini stabiliti, la presente normaDitta sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% così come previsto all’art. 145 del D.P.R. 207/2010. Nessuna penale sarà applicata qualora la consegna sarà interamente completata nei primi quattro giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale. Viceversa, qualora la consegna venga ultimata oltre il predetto termine di tolleranza (4 gg.), la penale sarà computata sull’intero quantitativo di merce non consegnata alla scadenza indicata all’articolo 5. Tale beneficio non si rimanda estende alle reintroduzioni e alle sostituzioni. È tuttavia facoltà dell’Amministrazione, trascorse cinque decadi di ritardo, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate, di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto, di incamerare l’intera cauzione nonché di far eseguire, a quanto previsto dal Capitolato Speciale conto e rischio del fornitore stesso, anche a trattativa privata o in economia, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di garacostituzione in mora o giudiziale diffidamento. Secondo i principi generaliL’Amministrazione penitenziaria, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato alla Ditta un termine perentorio della durata che sarà da essa medesima insindacabilmente stabilito e permanendo l’inadempimento, potrà dichiarare con semplice atto amministrativo risolto il contratto, fatte salve le penali saranno applicate solo altre facoltà di cui al precedente comma. Resta, inoltre, convenuto che nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per la commissione dovesse dichiarare rivedibili i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potràmanufatti, a sua insindacabile sceltafronte del tempo impiegato dalla ditta per l’eliminazione delle anomalie riscontrate sarà applicata una penale nella misura giornaliera dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale dei manufatti ritenuti rivedibili costituendo, detrarre l’importo dovuto il suddetto periodo, ritardo con cui l’Amministrazione penitenziaria entrerà in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cpossesso dei beni., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: www.giustizia.it

Penali. Per la presente normaLa mancata stipulazione, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale per causa imputabile all'Appaltatore, dell’accordo quadro entro il termine di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 60 (cinquesessanta) giorni dalla ricezionedecorrenti dall’aggiudicazione efficace prevista dall’art. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario32, mediante comunicazione scrittacomma 7, l’applicazione del D.Lgs. 50/2016, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille dell’importo massimo dei singoli contratti attuativi, fissato in € 500.000,00, fermo restando il diritto del Comune di Palermo di revocare l’aggiudicazione e di provvedere alla stipula dell’accordo con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della penalegara stessa. L’AziendaLa mancata stipulazione, per i crediti derivanti dall’applicazione causa imputabile all'Appaltatore, di un contratto attuativo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla trasmissione indicata al punto a) del precedente art. 7, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale del contratto attuativo, fermo restando il diritto del Comune di Palermo di avvalersi della risoluzione dell’accordo quadro ai sensi del seguente art. 12. Il Comune di Palermo avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'accordo quadro per l'applicazione delle suddette penali. L'importo complessivo delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o relative all’accordo quadro non potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare superare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattualevalore massimo del singolo contratto attuativo. Per quanto attiene alle penali relative a mancati adempimenti previsti nei singoli contratti attuativi, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà si rimanda a quanto stabilito nello schema di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatocapitolato speciale d’appalto.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.palermo.it

Penali. Per L’inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la presente normaproposta presentata, si rimanda rendono passibile l’Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune: per inadempienze lievi pari a quanto previsto dal Capitolato Speciale Euro 500,00 e per inadempienze gravi pari a Euro 1.000,00 per ogni giorno di gararitardo e/o inadempienza, fatti salvi i diritti al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all’applicazione della suddetta penale, si procederà alla detrazione, dal corrispettivo dovuto, degli importi relativi alle prestazioni non effettuate ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell’importo della penale stessa. L’incameramento avviene con provvedimento del dirigente senza ulteriori formalità; in tal caso l’Impresa sarà obbligata alla reintegrazione della fidejussione nell’importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto. L’Amministrazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreregolare completamento dei lavori e svolgimento dei servizi a spese dell’Aggiudicatario. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la stessa amministrazione avrà facoltà, previa notificazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreall’aggiudicataria, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariodi risolvere il contratto, mediante comunicazione scrittacon tutte le conseguenze di legge e di disciplinare che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare i servizi a terzi in danno del e salva l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al prescritte. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente paragrafopunto, potràl’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivanonché sulla cauzione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cdiffide e di formalità di sorta., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

Penali. Per la presente normaogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all’art. 7, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaArpae potrà applicare una penale pari all'1 per mille del valore complessivo dell’accordo quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’AppaltatoreFornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) giorni dalla ricezionedal ricevimento della stessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accoglibili, mediante comunicazione scrittaa insindacabile giudizio di Arpae, l’applicazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della penalemisura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura, oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L’Azienda, per Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatidei servizi resi dal Fornitore,senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.arpae.it

Penali. L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. Per la ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla SA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti dal presente normaCapitolato, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaè fissata una penale giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della prestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Secondo i principi generali, Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali saranno applicate solo raggiungano tale ammontare la SA avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’appaltatore dalla SA; l’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla SA nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 termine massimo di n. 10 (cinquedieci) giorni dalla ricezionestessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accoglibili, mediante comunicazione scrittaa giudizio della SA, l’applicazione della penaleovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra. L’Azienda, L’appaltatore è l’unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. La SA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito articolo con quanto dovuto all’Appaltatore all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatiovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’appaltatore del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare L’appaltatore del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal presente articolo non preclude il diritto al della SA a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle degli eventuali maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni sia materiali che immateriali.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziademanio.it

Penali. Per Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, la presente normaCommittente avrà facoltà di applicare, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale ai sensi dell’art. 113-bis comma 4, una penale pecuniaria, per ogni giorno naturale e consecutivo di gararitardo non giustificato, pari all’1 per mille dell’ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. Secondo 1382 c.c. Qualora i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 ritardi superino i 20 (cinqueventi) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla ricezioneSocietà stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioL’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, mediante comunicazione scritta, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale. L’AziendaIn riferimento a ciascun ordinativo, per i crediti derivanti dall’applicazione l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente, ai sensi dell’art. 113- bis comma 4, il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo. In caso di cui al presente paragrafosuperamento di detta soglia, potràl’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l’Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito che dovranno essere provati dal Fornitore. Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite PEC all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni solari, potrà fornire, tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a sua insindacabile sceltasupporto; la Committente, detrarre ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. In caso di applicazione delle penali, l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di credito e/o liquidazione parziale addebito alla Società. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della fattura) e/o potrà avvalersi nota di addebito, in difetto la Committente si riserva il diritto di procedere con l’escussione ovvero della cauzione definitivadefinitiva prestata fino alla concorrenza del dovuto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titologiudiziario, quindi anche fatta salva la possibilità per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con Committente di detrarre gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle per le penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodirettamente dai corrispettivi fatturati dall’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, AVEPA applicherà le penali saranno applicate solo indicate specificatamente nel capitolato tecnico e secondo le modalità in esso previste. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto per iscritto al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi le proprie deduzioni ad AVEPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionecontestazione stessa. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penaleQualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio di AVEPA saranno applicate al Fornitore le penali nella misura indicata nel capitolato. L’Azienda, AVEPA per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal capitolato potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall’Ente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore, opportunamente motivato e notificato. Qualora l’inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all’Ente, per iscritto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di del pagamento della penale stessamedesima. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando previste dal capitolato non preclude il diritto al di AVEPA di richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione danni. Il Fornitore sarà comunque responsabile verso l’AVEPA di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoindirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l’Agenzia dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento.

Appears in 1 contract

Samples: www.avepa.it

Penali. Per Le penali sono definite all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla Xx.Xx.Xx.. Xx.xx.Xx. provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la presente norma, si rimanda a conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale dall’art. 14 del capitolato Tecnico. In caso di gara. Secondo i principi generalicontestazione dell’inadempimento, le penali saranno applicate solo il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a Soresa), nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezionericezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Soresa) nel termine indicato, mediante comunicazione scrittaovvero, l’applicazione pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della penalemedesima Amministrazione (o di Soresa), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, per Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede alla Convenzione e ai Contratti di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito fornitura con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. A tal fineS.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione. Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artfermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatomedesima penale.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, Premesso che l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera esclude il diritto dell’Inpdap a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvano in alcun una fornitura non corretta, l’Inpdap si riserva di applicare le penali di seguito descritte. In caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione di mancata consegna delle monografie e delle copie di periodici cartacei o di mancata attivazione degli abbonamenti di periodici e banche dati, entro i termini indicati all’art. 4.2 del presente Capitolato, che devono intendersi essenziali, l’Istituto potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, per ogni giorno di ritardo, una penale fino alla concorrenza massima del 30% del valore delle obbligazioni non adempiute, al netto dello sconto applicato. Oltre tale percentuale massima, l’Inpdap ha fatto sorgere l’obbligo la facoltà di pagamento provvedere autonomamente all’acquisto del materiale bibliografico, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore, oltre all’applicazione della penale stessamaturata, saranno addebitate le eventuali spese aggiuntive sostenute. Fermo restando quanto soprail ritardo nella consegna del materiale ordinato è giustificato solo se tempestivamente comunicato ai sensi del punto Il ritardo nella consegna è giustificato solo nelle ipotesi previste dall’art. 4.2 (punto 5 del servizio informazioni) se comunicato nei termini in esso previsti mediante produzione di idonea documentazione, qualora l’ammontare quando il materiale bibliografico risulta non ancora pubblicato o in ristampa. Ugualmente, rispettando il predetto obbligo di comunicazione, è giustificata la mancata consegna quando l’opera ordinata risulti esaurita o eliminata dai piani editoriali o sconosciuta. Qualora, da verifiche effettuate, risulti che il materiale bibliografico sia acquistabile al prezzo di copertina attraverso altri canali distributivi, l’Inpdap può procedere all’acquisto addebitando in danno del Fornitore la differenza tra il prezzo di copertina pagato e la percentuale di sconto offerta da quest’ultimo e dedotto nel contratto per la medesima tipologia di beni, sempre che non si tratti di volumi di antiquariato, rari o di difficile reperibilità, nel qual caso non si applicheranno penali né si addebiteranno le spese al Fornitore. In ogni altro caso di violazione degli obblighi contrattuali (ritardi disservizi o inadempimenti), diversi da quelli sopra indicati, per cause imputabili al Fornitore, a seguito di puntuale scritta contestazione, verrà applicata una penale giornaliera fino ad un importo massimo pari al 30% dell’importo della fornitura oggetto di contestazione e per ogni tipo di violazione. Le penali verranno applicate senza alcuna formalità diversa dalla semplice comunicazione scritta al Fornitore e senza la possibilità per quest’ultimo di sollevare obiezioni o contestazioni di sorta, mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile in pagamento oppure, se ciò non fosse possibile o agevole, mediante rivalsa sulla cauzione, con obbligo per il Fornitore di reintegrazione della stessa nell’originario importo entro 10 giorni, pena la risoluzione del contratto. Non verrà applicata alcuna penale in caso di inadempienze dovute a forza maggiore. Per cause di forza maggiore si devono intendere quegli impedimenti alla corretta esecuzione della fornitura effettivamente provocati da cause imprevedibili o eccezionali e per i quali il Fornitore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarle. Quest’ultimo, pena l’applicazione delle penali applicate ecceda e l’eventuale risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento dei danni arrecati, è tenuto a comunicare all’Inpdap il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatouna situazione di forza maggiore, ostativa alla regolare esecuzione della fornitura, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dall’inizio del suo avvera mento.

Appears in 1 contract

Samples: servizi2.inps.it

Penali. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la presente normaprestazione dei servizi, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere una penale pari all’1 °/°° (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione dei servizi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di esito negativo della verifica di conformità prevista dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gararenderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all’1 °/°° (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto, in tal caso la stazione appaltante applicherà all’aggiudicatario le predette penali sino al momento in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorecontratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto, la stazione appaltante risolverà il contratto per grave inadempimento. La contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, degli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai punti precedenti verranno contestati per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezionecontestazione stessa. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano accoglibili, mediante comunicazione scrittaovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini stabiliti, l’applicazione della penalesaranno applicate le penali di cui ai punti precedenti, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, per La stazione appaltante compenserà i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore dall’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatidovuti all’aggiudicatario medesimo. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopramedesima penale, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile fatta salva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere risolvere il contratto nei casi in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatocui è consentito.

Appears in 1 contract

Samples: web.comune.cascina.pi.it

Penali. Per ogni inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio, l’AUSL applicherà le penali sotto indicate, fermo restando l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice di eseguire la presente normaprestazione. L’Impresa appaltatrice è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni dell’appalto e del perfetto svolgimento del servizio. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generalil’AUSL contesta formalmente, mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine senza idonee giustificazioni sarà applicata la penale, nella misura di seguito riportata, fermo restando l’obbligo da parte dell’Impresa appaltatrice di eseguire il servizio. Delle penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione sarà data comunicazione all’Impresa appaltatrice a mezzo lettera raccomandata A/R. L‘Impresa appaltatrice dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale che sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore accredito. Non si darà luogo al pagamento delle fatture fino a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali quando l’Impresa appaltatrice non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto provveduto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute al verificarsi ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di quanto sopra riportato.legge, l’AUSL, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, qualora le stesse vengano disattese, si riserva di applicare le seguenti penalità:

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara E Di Appalto Relativo Alla Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Di Accompagnamento Assistiti All'interno Dei Presidi Ospedalieri “Umberto Parini” E “Beauregard” Di Aosta

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale In caso di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito inadempimenti e/o liquidazione parziale della fattura) e/di difformità delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico da parte dell’Appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o potrà avvalersi della cauzione definitivada fatto imputabile all’Amministrazione, senza bisogno sarà applicata una penale di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titoloimporto giornaliero variabile tra 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c.al netto dell’IVA, a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo seconda della gravità dell’inadempimento riscontrato. Nell’ipotesi di penale. L’applicazione cui l’importo delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora applicabili superi l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per centodiecipercento) del corrispettivo complessivo contrattualedell’importo contrattuale complessivo, I.V.A. IVA esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere il Ministero potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatoredella Società, fermo restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione della suddetta penale verrà contestata all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Ministero ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle maggiori spese sostenute al verificarsi penali, il Ministero provvederà a recuperare l’importo in sede di quanto sopra riportatoliquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Appears in 1 contract

Samples: www.politicheagricole.it

Penali. Per Il contraente deve eseguire il servizio oggetto del presente capitolato a perfetta regola d’arte. Il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal Direttore dell’esecuzione, vigila sulla corretta esecuzione del servizio, sulla base di periodiche verifiche. In caso di inadempienze o difformità che possano inficiare la presente normacorretta esecuzione del servizio stesso, l’ente appaltante si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale riserva di gara. Secondo i principi generaliapplicare sanzioni pecuniarie in misura pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni disservizio rilevato, previa immediata contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni del contraente, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi quali devono pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla ricezionedata della contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioLa penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile. Fermo restando il pagamento delle penali, mediante comunicazione scrittala mancata eliminazione di carenze ed inefficienze del servizio già rilevate in precedenti verifiche, l’applicazione dà luogo alla contestazione degli addebiti al contraente, nel rispetto della penaleprocedura prevista dall’art. L’Azienda108, per comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. L’ente appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo con i corrispettivi dovuti al contraente ovvero, potràin difetto, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penalegiudiziario. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando preclude il diritto al dell’ente appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.moncalieri.to.it

Penali. Per Impregiudicato ogni ulteriore rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno e fermo l’impegno dell’Aggiudicatario di fare quanto necessario per rimediare al proprio inadempimento anche effettuando attività straordinarie, in caso di ingiustificato ritardo nella esecuzione di uno specifico servizio nei termini offerti in sede di gara, Lazio Innova applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al maggior importo fra il 5% del valore dei Materiali BTL oggetto del singolo servizio ed Euro 100,00. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero venissero irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, la presente normaCommittente ha la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto. La Committente si riserva altresì di risolvere l’Accordo Quadro qualora, nell’arco di tre mesi consecutivi, si rimanda sia proceduto ai sensi del precedente art. 6 alla risoluzione di più di cinque affidamenti a quanto previsto dal Capitolato Speciale causa dell’incapacità di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreindividuare un concept grafico rispondente alle esigenze della Committente. L’applicazione della penale delle penali sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorenei confronti dell’Aggiudicatario cui il medesimo potrà opporre, alla quale l’Appaltatore potrà replicare per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Lazio Innova, senza necessità di cui al presente paragrafodiffida o procedimento giudiziario, potrà, a sua proprio insindacabile sceltagiudizio, detrarre l’importo dovuto rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale obbligo di reintegrazione in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fatturacapo all’Aggiudicatario) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche per ivi compresi i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: www.lazioinnova.it

Penali. Per la ogni giorno solare di ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente normacontratto si applica una penale pari all’1‰ (uno per mille) calcolata sull’importo contrattuale, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di garalavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione la prima verifica di conformità della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (cinqueventi) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatariosolari successivi al primo esito sfavorevole, mediante comunicazione scrittaovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, l’applicazione della penale. L’Aziendasi applicherò una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, per i crediti derivanti dall’applicazione ogni giorno solare di ritardo successivo al primo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora applicabili superi l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusaal netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere Stazione appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatoreall’operatore economico, fermo restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’aggiudicatario per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatopenali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo sulla fattura, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Appears in 1 contract

Samples: www.urp.cnr.it

Penali. Per verificare la presente normaregolarità del servizio, la stazione appaltante si rimanda a avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti e dei controlli ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale nel presente capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara. Secondo i principi generali, l’Amministrazione applicherà le penali saranno applicate solo nel di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo. L’Amministrazione provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione al concessionario, tramite Posta elettronica certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l’Amministrazione dei provvedimenti adottati. Valutate le contro deduzioni dell’interessato, l’Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Amministrazione potrà risolvere il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, contratto ai sensi dell’artdell’articolo 19, oltre ad agire per il risarcimento dei danni. 1456 del Codice Civile nonché L’ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all’aggiudicatario ed in caso di procedere mancato pagamento, l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata. Verranno applicate le seguenti penali (salvo il caso in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.cui in cui gli inadempimenti fossero derivanti da fattori tecnici collegati alle sedi in cui sono ubicati i distributori):

Appears in 1 contract

Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Penali. Per la Tutti i servizi oggetto del presente normaappalto dovranno essere garantiti in modo continuo, indipendentemente da avarie dei mezzi, o assenze del personale della Ditta appaltatrice a qualsiasi titolo. Ove si rimanda verifichino disservizi (esecuzione di uno dei servizi oggetto dell’appalto in misura difforme in tutto o in parte rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garacontratto) rilevati dall’Inps o lamentati per iscritto dagli utenti e riscontrati fondati, potrà essere applicata per ciascun disservizio una penale. Secondo i principi generaliL’ammontare della penale, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorevariazioni dipenderanno a discrezione dell’Istituto secondo la gravità dell’inadempienza accertata, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto arrivare fino ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite un massimo del 102% (dieci due per cento) del corrispettivo complessivo contrattualecontratto fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. In particolare, I.V.A. esclusaqualora il soggetto aggiudicatario non provveda al rispetto degli obblighi contrattuali, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà l’Istituto procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario ad assicurare il servizio entro 24 ore. Trascorso tale termine potrà essere applicata una penalità fino ad Euro 500,00 per ogni giorno di dichiarare ritardo rispetto all’inadempimento contestato. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, trattenendo le somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del futuro contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti. Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Resta ferma la risoluzione di diritto risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Istituto. Qualora l’ammontare della penale comminata superi il valore massimo del 2% (due%) del contratto, è facoltà dell’Istituto avviare le procedure di risoluzione del contratto. Nel caso di mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l’Istituto potrà su suo insindacabile giudizio procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato1454 c.c.

Appears in 1 contract

Samples: servizi2.inps.it

Penali. Per la presente normaIn caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di svolgimento del servizio così come specificamente descritte nel Capitolato tecnico, si rimanda a quanto previsto nonché nell’Offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario, quest’ultimo, oltre ad ovviare all’infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura massima del 10% in relazione alla gravità dell’infrazione medesima ovvero, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste, nella misura dello 0,3% (zerovirgolatre per cento) dell’importo di aggiudicazione per ciascun giorno di ritardo. Inoltre, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme agli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale contratto di gara. Secondo i principi generaliappalto, le penali irregolarità o manchevolezze accertate saranno applicate solo tempestivamente segnalate affinché l’impresa provveda a sanare immediatamente la situazione. Anche in tal caso, nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoreperiodo contrattuale. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell’inadempienza e/o dei ritardi a mezzo PEC/email. L’aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale . Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, l’Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Resta fermo il diritto dell’Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’Autorità. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della medesima penale. L’AziendaIn ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fineL’Aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera portando in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento detrazione l’importo della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoirrogata.

Appears in 1 contract

Samples: agcm.it

Penali. Per Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge, dal disciplinare di gara e dal presente contratto, la Fondazione MAXXI si riserva di applicare specifiche penalità a fronte di inadempimenti o disservizi che non siano di gravità tale da compromettere la prosecuzione del rapporto. Ferma restando l’applicazione delle penali, la Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale contratto nell’ipotesi di garagrave e reiterato inadempimento. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’AziendaLa Fondazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivagaranzia definitiva di cui all’articolo 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolotitolo all’Appaltatore. In particolare possono essere applicate le penali previste dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’appalto, quindi anche per i corrispettivi maturatida intendersi qui integralmente riportate e che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. A tal fineLe penali saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito, da inviarsi ai contatti del Coordinatore operativo di cui all’art. 5.3 del Capitolato Speciale d’appalto. L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie deduzioni alla Fondazione entro quindici giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, o escutendo la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessagaranzia definitiva. Fermo restando quanto sopraprevisto per le ipotesi di risoluzione del contratto, qualora l’ammontare in caso di mancata esecuzione del servizio, la Fondazione si riserva, altresì la facoltà di richiedere la prestazione ad altra impresa (esecuzione in danno) addebitando tutti gli oneri all’Appaltatore prelevandoli dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Appaltatore senza pregiudizio dei diritti della Fondazione sui beni dell’Appaltatore. La Fondazione si riserva comunque il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicate ecceda il limite applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per centodiecipercento) del corrispettivo complessivo contrattualedell’importo contrattuale complessivo, I.V.A. esclusaal netto dell’IVA, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere Fondazione potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatoredella Società, fermo restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per L’affidamento Della Gestione Integrata Dei Servizi Strumentali Del Museo Nazionale Delle Arti Del Xxi Secolo Maxxi

Penali. Per la presente normaQualora il Concessionario, entro 1 mese dalla stipula del contratto, non sottoponga almeno tre prodotti all’approvazione dell’Amministrazione con le modalità di cui all’art.5, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale applicherà una penale di gara€ 100,00 per ogni giorno di ritardo. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui Se il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoredovesse superare i 20 giorni l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’AppaltatoreIn caso di ritardato pagamento delle royalties dovute, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) il Comune applicherà gli interessi di mora. Decorsi 60 giorni dalla ricezionedata ultima entro la quale il pagamento avrebbe dovuto avvenire, in aggiunta agli interessi si applicherà una penale fissa pari ad € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ulteriore ritardo. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioSe il ritardo dovesse superare i 120 giorni l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto. Si applica inoltre una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati da parte dell’Ente per gli adempimenti relativi alle attività del presente capitolato, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali diversi da quelli specificatamente indicati nei casi di cui sopra. Le penali verranno detratte semestralmente a insindacabile giudizio dell’Amministrazione dal deposito cauzionale di cui all’art.18, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente ricostituito per il suo originario ammontare. Ai fini dell’applicazione delle precedenti disposizioni si intenderà equivalente al presente paragrafo, potrà, a rifiuto di effettuazione del servizio il ritardo che per le sue modalità o per la sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche entità sia tale da rendere necessario per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penalel’Amministrazione Comunale provvedere all’effettuazione dell’intervento attraverso modalità alternative. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il prestatore di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione servizi avrà l’insindacabile la facoltà di dichiarare la risoluzione presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione Comunale. In caso di diritto del contratto, ai sensi dell’artmancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoulteriore danno.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.laspezia.it

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel Nel caso in cui il ritardo l’aggiudicatario risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorenon osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel capitolato, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di liquidazione gara, ivi inclusa la corretta operatività delle funzioni descritte nel capitolato, entro le date contrattualmente prescritte, sarà facoltà dell’Azienda procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 1454 C.C., previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Qualora la ditta entro il termine di 15 giorni non dovesse provvedere, l’Azienda, sulla base di valutazioni disposte da apposita commissione mista formata dal Dirigente dell’U.O. Sistemi Informativi, dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, sentito il Referente della fattura Società aggiudicataria, definirà puntualmente le inadempienze relative alla realizzazione della procedura valutando la mancata osservanza del capitolato. Quindi procederà all’applicazioni di penali pari a € 5.000,00 per ritardi di 1 mese e € 7.500,00 al mese per ritardi superiori sino alla definizione delle contestazioni rilevate. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, l’Azienda provvederà a notificare al Fornitore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità pari a € 2.000,00 al giorno nel caso di interruzione di servizio maggiore o uguale ad un giorno (mediante richiesta 8 ore lavorative). Tutte le penali verranno applicate sentito il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Azienda, ovvero tramite emissione nota di note di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della da parte del Fornitore, ovvero detrazione dalla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando preclude il diritto al dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle degli eventuali maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanni.

Appears in 1 contract

Samples: www.aornmoscati.it

Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale L’affidataria riconosce il diritto alla Provincia di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui applicare una penalità pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi previsti negli SLA qualora il ritardo non sia imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorea caso fortuito, salvo risarcimento dell’eventuale maggiore danno. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 Ricevute 3 (cinquetre) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali di cui al presente paragrafoarticolo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati alla ditta, dalla Provincia di Brescia, per iscritto. L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la risoluzione di diritto del contrattostessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Il pagamento delle penali e la rifusione degli ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatorevia prioritaria, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatosui crediti dell’affidataria.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.brescia.it

Penali. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Agenzia, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la presente normaprestazione dei Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di esito negativo della Verifica di conformità il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. La penale sarà applicata in eguale misura anche in caso di gararitardo nell’attivazione dei servizi da parte del Fornitore. Secondo i principi generaliResta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, le penali saranno applicate solo nel fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorelimite del 10% dell’importo del Contratto, l’Agenzia potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’AppaltatoreGli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi verranno contestati all’Appaltatore dall’Agenzia per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezionestessa contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora dette deduzioni non siano ritenute pertinenti a giudizio dell’Agenzia, mediante comunicazione scrittaovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’applicazione della penalepotranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’Azienda, per L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito articolo con quanto dovuto all’Appaltatore al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatidovuti al Fornitore medesimo. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopramedesima penale, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda fatta salva la facoltà per l’Agenzia di risolvere il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere Contratto nei casi in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatocui questo è consentito.

Appears in 1 contract

Samples: www.adm.gov.it

Penali. Per la presente normaIl fornitore sarà soggetto alle seguenti penali. In caso di ritardo rispetto ai tempi massimi di consegna indicati nell’art. 5 saranno a carico del fornitore le seguenti penalità: - dal 1 a 3 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari all’1% rispetto all’importo complessivo dell’ordine ritardato; - dal 4 al 10 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari al 2% rispetto all’importo complessivo dell’ordine ritardato; - oltre i 10 giorni di ritardo della consegna SEI Toscana si rimanda riserva di applicare una penale giornaliera del 5% rispetto all’importo complessivo dell’ordine ritardato e di chiedere il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a quanto previsto dal Capitolato Speciale causa dei ritardi. Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare una violazione delle prescrizioni UNI EN di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali riferimento di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex precedente art. 1252 c.c.2, SEI Toscana applicherà una penale pari al 5% dell’importo complessivo del singolo ordine. Laddove dalle verifiche a compensare campione dovesse risultare uno scostamento tra il quantitativo richiesto e quello fornito, in termini di peso, si applicheranno le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della seguenti penali: - per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell’ordine, compresi tra 1% e 2% una penale stessa. Fermo restando quanto soprapari all’1% rispetto all’importo complessivo del singolo ordine; - per scostamenti, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell’ordine, compresi tra 2% e 3% una penale pari al 6% rispetto all’importo complessivo del singolo ordine; - per scostamenti, rispetto al quantitativo ordinato, superiori al 3% una penale pari al 10% (dieci rispetto all’importo complessivo del singolo ordine. Il suddetto controllo sarà effettuato prelevando alla presenza del trasportatore o altro personale incaricato dal fornitore, una scatola di sacchi per cento) del corrispettivo complessivo contrattualeconsegna e per lotto, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’artpesando i rotoli/mazzette in essa contenuti. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Relativo All’affidamento Del Servizio Di Fornitura Sacchi [Specifica Lotto]

Penali. Per la presente normaQualora l’aggiudicatario non sostituisca il personale assente, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Servizi Sociali, secondo quanto indicato dall’art. 15 lettera A) punto 2., verrà applicata una penale pari a euro 200 per ogni giorno di mancata sostituzione fino ad un massimo di 5 giorni anche non consecutivi, trascorsi inutilmente i quali, si rimanda configurerà l’inadempimento di cui all’art. 19 punto 7. Nei casi invece di mancata sostituzione per più di 5 giorni anche non consecutivi, si configurerà l’inadempimento di cui all’art. 19 punto 5. L’eventuale ritardo nell’approntare la sede organizzativa, nei tempi e modi indicati dall’art. 15 punto D), comporterà l’applicazione di una penale pari a quanto previsto dal euro 250 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni, dopo di che si procederà alla revoca del contratto. Per ogni altra inadempienza agli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale di garaviene applicata una penale proporzionata alla gravità dell’inadempienza. Secondo i principi generali, le Le penali saranno vengono applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione con la sola formalità della penale sarà preceduta da una rituale previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r., con termine, salvo diversa e motivata indicazione della Azienda verso l’Appaltatorestazione appaltante, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) di dieci giorni dalla ricezionedata di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della cauzione di cui all’art. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare 23 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta salva la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.crisarcibilità di ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: www1.comune.fi.it

Penali. Per la XXXXXXX (euro XXXXXXX 1)Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente normacontratto si applica una penale di € ) corrispondente all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, si rimanda al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. 2)L’Ente potrà applicare al Contraente penali sino a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite concorrenza del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti. 3)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione delle penali. 4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto. 5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. 6)Le penali verranno regolate dall’Ente sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l’anticipazione del corrispettivo complessivo prezzo si applicano le disposizione di cui all’art. 35, comma 18 del Codice; 7)Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, l’Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’artdell’Art. 1456 108, comma 4 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoCodice.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per L’affidamento Della Fornitura Di Un Datacenter Per Calcolo Ad Alte Prestazioni Nell’ambito Del Progetto Pon R&i 2014 2020 – Avviso 424/2018 Azione Ii.1 Pir01_00022 “Dariah It”

Penali. Per la presente normaQualora l’aggiudicatario non sostituisca il personale assente, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Servizi Sociali, secondo quanto indicato dall’art. 13 lettera a) punto 2., verrà applicata una penale pari a euro 200 per ogni giorno di mancata sostituzione fino ad un massimo di 5 giorni anche non consecutivi, trascorsi inutilmente i quali, si rimanda configurerà l’inadempimento di cui all’art. 18, comma 2, punto 7. Nei casi invece di mancata sostituzione per più di 5 giorni anche non consecutivi, si configurerà l’inadempimento di cui all’art. 17, comma 2, punto 5. L’eventuale ritardo nell’approntare la sede organizzativa, nei tempi e modi indicati dall’art. 14 punto d), comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 250 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni, dopo di che si procederà alla revoca del contratto. Per ogni altra inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato, salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale di garadall’art. Secondo i principi generali17, le viene applicata una penale proporzionata alla gravità dell’inadempienza. Le penali saranno vengono applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione con la sola formalità della penale sarà preceduta da una rituale previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r., con termine, salvo diversa e motivata indicazione della Azienda verso l’Appaltatorestazione appaltante, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) di dieci giorni dalla ricezionedata di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della cauzione di cui all’art. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare 22 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta salva la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.crisarcibilità di ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: www1.comune.fi.it

Penali. Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto esecutivo degli impianti e delle strutture non dipendente dall’Amministrazione Appaltante ovvero cause di forza maggiore o caso fortuito, la presente normapenale di cui all’articolo 117 del DPR 554/99 è stabilita pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’ammontare netto contrattuale per servizi, si rimanda e comunque non superiore al 10% del medesimo ammontare. Per ogni giorno di ritardo nella realizzazione dei lavori e delle forniture la penale di cui all’articolo 117 del DPR 554/99 è stabilita pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’ammontare contrattuale netto per lavori e forniture e comunque non superiore al 10% del medesimo ammontare. Qualora il colpevole ritardo determini un importo massimo della penale superiore a quanto quello previsto dal Capitolato Speciale il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di garacui all’articolo 140 del D.Lgs. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel 163/2006,. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e, comunque, nel Contratto. In tali casi, l’Amministrazione Appaltante applicherà all’Appaltatore le predette penali sino al momento in cui le attività saranno eseguite in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e, comunque, del Contratto, fatto salvo in ogni caso il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorerisarcimento dell’eventuale maggior danno. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore L’Amministrazione Appaltante potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolotitolo ovvero, quindi anche per i corrispettivi maturatiin difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. A tal fineIn caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in alcun nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessamedesima penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando non preclude il diritto al dell’Amministrazione Appaltante a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione degli eventuali maggiori danni subiti. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o delle maggiori spese sostenute al verificarsi parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dall’Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di quanto sopra riportatocompensi o indennizzi all’appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide l’amministrazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it

Penali. Per La vigilanza ed il controllo sul regolare e soddisfacente espletamento del servizio saranno affidati al Responsabile dell’esecuzione del contratto con la presente normacollaborazione degli uffici interessati che devono comunicare per iscritto qualunque momento e senza preavviso, ispezioni e controlli al fine di verificare la rispondenza delle prestazioni effettuate a quanto contrattualmente previsto. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell’esecuzione, si rimanda procederà all’immediata contestazione delle circostanze rilevate, intimando all’affidatario di adempiere a quanto previsto dal Capitolato Speciale necessario per porre rimedio alle contestazioni. Lo Studio potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezioneformale contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioDecorso il suddetto termine, mediante comunicazione scrittaqualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione si procederà all’applicazione delle penali calcolate nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Tali penali non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura detto ammontare netto contrattuale. L’importo delle eventuali penali verrà detratto dal corrispettivo pattuito risultante dalle fatture che lo Studio presenterà semestralmente (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c113bis, comma 2, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) Nei casi in cui lo Studio ometta di eseguire, a compensare anche parzialmente, le somme ad esso dovute a qualunque titolo prestazioni oggetto del Contratto con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto soprale modalità ed entro i termini previsti, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile l’EPAP si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione ordinare ad altri operatori economici l’esecuzione parziale o delle maggiori spese sostenute al verificarsi totale di quanto sopra riportatoomesso dallo Studio stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’EPAP.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Penali. la Committente si riserva di applicare le seguenti penali: - € 50,00 in caso di mancata disponibilità della piattaforma e delle sue funzionalità; - € 50,00 per mancato rispetto delle tempistiche di cui all’art. 10 del CSA. Per la l’erogazione di tutte le penali previste dal presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto si applicherà la seguente procedura: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, rilevata la violazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto – e/o dei suoi allegati – la segnalerà puntualmente all’aggiudicatario a mezzo PEC; assegnando il termine perentorio di garaotto giorni naturali e consecutivi per la proposizione di eventuali contro deduzioni. Secondo i principi generaliIl Direttore dell’Esecuzione del Contratto valutate le motivazioni contenute nelle contro deduzioni formulate dall’Appaltatore, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo formulerà al Responsabile Unico del Procedimento proposta di applicazione della penale, o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatorel’archiviazione della procedura. L’applicazione La Direzione Acquisti e Contratti provvederà, a seguito alla valutazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoreproposta formulata, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione eventuale applicazione della penale. L’AziendaPer ottenere il rimborso delle spese, per i la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito ditta fornitrice e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitivasul deposito cauzionale che dovrà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titoloin tal caso, quindi anche per i corrispettivi maturatiessere immediatamente reintegrato. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione L’erogazione delle penali sanzioni non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare impedisce la risoluzione di diritto contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodanno.

Appears in 1 contract

Samples: www.milanoristorazione.it

Penali. Per Il Concorrente è sempre obbligato ad assicurare la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali fornitura di cui al presente paragrafoCapitolato nel rispetto delle modalità sopra descritte. Il Concorrente riconosce al Committente il diritto di procedere, potràanche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l’esatto adempimento di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatitutte le obbligazioni assunte. A tal finefronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare il Committente provvederà a notificare all’Appaltatore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità determinate dalle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni: A fronte del mancato rispetto delle scadenze previste dal presente capitolato, con particolare ma non esclusivo riferimento ai termini per la Stazione Appaltanteconsegna della merce, ex artpotrà essere applicata, per ogni giorno solare di ritardo imputabile all’appaltatore, una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) del valore della fornitura. 1252 c.c.Nel caso in cui l’appaltatore non fosse in grado di implementare la totalità di quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata, a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della potrà essere applicata una penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo valore complessivo contrattualedella fornitura. Inoltre la Committenza si riserva in questo caso il diritto di rescindere il contratto senza alcun onere ed eventualmente di procedere per danni nei confronti dell’Appaltatore. Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l’Appaltatore, I.V.A. esclusacon la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà con termine di dichiarare la risoluzione 5 giorni lavorativi dalla data di diritto ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo. Il Committente si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere C.C., con semplice raccomandata a.r., fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno dell’Appaltatoredel gestore inadempiente, fermo restando salvo il diritto risarcimento per maggiori danni. La Stazione Appaltante si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato. Gli importi delle eventuali penali verranno trattenuti dall'ammontare delle fatture ammesse al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi pagamento o, in assenza di quanto sopra riportatoqueste ultime, fatturate dal Politecnico.

Appears in 1 contract

Samples: www.polimi.it

Penali. Per la le fattispecie di cui all’art. 2, lett. c), in caso di ritardo giudicato “non grave” dalla Stazione Appaltante nel reperimento di un fascicolo, tra quelli presi in carico, sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di consegna ritardata. Per i casi di ritardo “grave” si procederà alla risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., come previsto dall’art. 13 del presente normacontratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, si rimanda in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto previsto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 2,5% (duevirgolacinquepercento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo tenuto conto del numero degli inadempimenti e del profilo quali-quantitativo degli stessi anche in riferimento al pregiudizio arrecato all’Avvocatura. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Capitolato Speciale di garaRup su segnalazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Secondo i principi generaliL’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Rup nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’Avvocatura ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali saranno applicate solo nel sopra indicate. Nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoredi applicazione delle penali, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, l’Avvocatura provvederà a sua insindacabile scelta, detrarre recuperare l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.cquota parte relativa ai danni subiti., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per Il Servizio Di Trasloco, Custodia E Gestione Dell’archivio Dell’avvocatura Capitolina

Penali. Per Nel caso di ritardo nella consegna di tutta o di parte della fornitura la presente normaCommittente avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale pari all’ 1 per mille dell’ammontare netto dell’ordinativo di garafornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore1382 c.c. L’applicazione Sono esclusi dall’applicazione della penale sarà preceduta da i casi di forza maggiore e caso fortuito. In caso di fornitura di prodotti difettosi e/o malfunzionanti e/o non conformi la Committente inoltrerà la segnalazione all’operatore, mediante posta certificata, entro 10 giorni dalla scoperta del vizio. L’operatore è tenuto alla sostituzione del dispositivo entro 7 giorni dalla segnalazione. Decorso inutilmente tale termine si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatorepenale pari all’1 per mille dell’ammontare netto dell’ordinativo di fornitura cui si riferisce il prodotto difettoso, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. Qualora i ritardi superino i 10 (cinquedieci) giorni naturali e consecutivi, per i giorni successivi al decimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla ricezioneSocietà stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioL’irrogazione delle penali non esclude il diritto delle Committenti di agire per il ristoro del maggior danno subìto, mediante comunicazione scritta, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale. L’AziendaIn riferimento a ciascun ordinativo, per i crediti derivanti dall’applicazione l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di cui al presente paragrafosuperamento di detta soglia, potràl’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l’Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito. Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni naturali e consecutivi, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a sua insindacabile sceltasupporto; la Committente, detrarre ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. In caso di applicazione delle penali, l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di credito e/o liquidazione parziale addebito alla Società. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della fattura) e/o potrà avvalersi nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitivadefinitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titologiudiziario, quindi anche fatta salva la possibilità per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con Committente di detrarre gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle per le penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatodirettamente dai corrispettivi fatturati dall’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Penali. In caso di intervento eseguito in ritardo rispetto ai termini previsti all’art.8 verrà applicata una penale di € 1.000,00. In caso di mancata o tempestiva comunicazione al Servizio di Vigilanza dell’Ospedale di ascensore fermo con persona bloccata verrà applicata un penale pari € 1.000,00 per evento. In caso di mancata comunicazione scritta nel giorno successivo alla fermata di un impianto ascensore verrà applicata un penale pari € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Nei giorni festivi tale comunicazione potrà essere sostituita dal rapporto rilasciato dai tecnici intervenuti sull’impianto. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale l’omessa trasmissione dei rapporti semestrali di manutenzione è prevista una penale di € 500,00 per ogni impianto. In caso di ritardata esecuzione delle attività richieste con ordine scritto o delle attività individuate nell’articolo 0 (tempi di esecuzione delle opere) e quelle facenti parte dei punti 6.2.1 e 6.2.2 dell’art 0 (criterio di aggiudicazione inerente alla tempistica presentata in sede di gara) in codesto capitolato di servizio verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, € 10.000,00 per ogni settimana oltre la prima e € 50.000,00 per ogni mese oltre il primo. Secondo i principi generaliPer le altre inadempienze delle obbligazioni contrattuali diverse da quelle elencate , le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ammontare della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta può variare dall’1% al 10% dell’importo contrattuale a seconda dell’importanza della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezioneinadempienza. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per L’Amministrazione compenserà i crediti derivanti dall’applicazione delle suddette penali di cui con quanto dovuto al presente paragrafo, potrà, Soggetto aggiudicatario a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto qualsiasi titolo ovvero in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi difetto avvalendosi dell’incameramento della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario ovvero compensare giudiziale. La richiesta o il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessanon esonera il Soggetto aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Fermo restando quanto sopraOve però l’inosservanza non fosse risolta entro 5 giorni dalla segnalazione, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda l’Amministrazione può effettuare direttamente l’intervento nei modi che riterrà più opportuni, addebitandone l’onere al Soggetto aggiudicatario. L’Amministrazione, mediante lettera raccomandata AR, contesta le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non inferiore a giorni 3 per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento da parte del Responsabile del procedimento. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione compensi o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoindennizzi all'appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-santipaolocarlo.it

Penali. Per Fatta salva l’ipotesi di sussistenza di causa di forza maggiore, in conseguenza di un qualunque ina- dempimento contrattuale (quali, a titolo meramente esemplificativo: mancato rispetto del calendario delle attività concordato con la presente normaStazione appaltante; mancata esecuzione delle attività concordate di interazione con il committente, si rimanda etc.) l’Università potrà applicare penali di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) a quanto previsto dal Capitolato Speciale di garaseconda della gravità dell’inadempimento. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della La penale sarà preceduta da una rituale regolare contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatoree motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla ricezionecontestazione medesima. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioQualora, mediante comunicazione scrittaentro il termine di dieci giorni, l’applicazione la Società non abbia ef- fettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia forni- to giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamera- re l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvede- re all’immediato reintegro della penalecauzione. L’AziendaIn alternativa, per i crediti derivanti dall’applicazione su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato. In caso di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in sede caso di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per un ammontare totale che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda superi il limite del 10% dell’importo contrattuale complessivo (dieci per centoal netto dell’IVA) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione l’Università considererà risolto di diritto del il contratto, ai sensi dell’art. 1456 provvedendo all’incameramento dell’intero de- posito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoed ogni altra azio- ne che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Appears in 1 contract

Samples: www.unimib.it

Penali. Per la presente normaL’esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Ai sensi dell’art. 113-bis, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generalicomma 2, del Codice le penali saranno applicate solo nel caso da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in cui misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della nell’esecuzione dei lavori determini una penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di il cui ammontare risulti superiore al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo dell’importo netto contrattuale, I.V.A. esclusail responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, l’amministrazione avrà l’insindacabile fatta salva la facoltà per la Sport e salute SpA di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere agire per ottenere in danno dell’Appaltatore, fermo restando via giudiziale il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Sport e salute. Sulla base delle maggiori spese sostenute al verificarsi indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di quanto conto finale. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la Sport e salute su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. L’ammontare della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra riportatosaranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni. L’ammontare delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale, è specificato nel corrispondente Articolo 35 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.

Appears in 1 contract

Samples: www.sportesalute.eu

Penali. Per la In caso di ingiustificata assenza dal cantiere rispetto agli obblighi di presenza previsti dall’art. 1 del presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo contratto o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto nelle condizioni offerte in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta gara, AIPo applicherà una penale giornaliera di emissione nota 100 euro per ogni professionalità mancante, fino alla concorrenza di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno un importo complessivo massimo non superiore al 10% dell’importo del contratto. La penale che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturaticui agli artt. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale8 e 13. L’applicazione delle penali non esonera esclude la responsabilità dell’ Operatore Economico per eventuali maggiori danni subiti da AIPo. Nel caso in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare cui l’importo complessivo delle penali applicate ecceda superi il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’importo del contratto, AIPo potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all’Operatore Economico il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo comma. Nel caso in cui AIPo non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo art. 14, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell’Operatore Economico gli interessi legali ai sensi dell’artdel D.Lgs. 1456 n. 231/2002 e s.m.i.. Nel caso in cui AIPo, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del Codice Civile nonché presente incarico, al all’Operatore Economico dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di procedere comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, ai sensi della Tariffa vigente. Nel caso in danno dell’Appaltatorecui sia l’Operatore Economico a recedere dall’incarico senza giusta causa, fermo restando AIPo avrà il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione di AIPo se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata al all’Operatore Economico, rimarrà senza effetto nel termine di 15 (quindici) giorni. AIPo può, in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all’Operatore Economico, con provvedimento motivato, qualora ritenga sussistere gravi inadempienze alle prescrizioni del presente contratto o delle maggiori spese sostenute agli indirizzi dalla stessa formulati. Il lavoro effettivamente eseguito al verificarsi momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto sopra riportatodovuto all’Operatore Economico, essere utilizzato da AIPo per la parte ritenuta qualitativamente valida. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto

Penali. Per la presente normaQualora nell’esecuzione del contratto si verificassero dei ritardi, si rimanda gravi inadempienze o delle difformità nell’esecuzione del contratto rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale stipulato nel presente atto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di garaapplicare delle penali. Secondo i principi generali, le L’eventuale applicazione delle suddette penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da dall’attivazione di un contradittorio con l’Appaltatore al quale verrà inviata una rituale comunicazione scritta a mezzo PEC contenente la specifica motivazione della contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi e l’invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. L’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezionelavorativi dal ricevimento della contestazione. L’Azienda notificherà all’AggiudicatarioNel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, mediante comunicazione scritta, l’applicazione si procederà all’irrogazione della penale. L’AziendaL’ammontare delle suddette penali sarà stabilito dalla Stazione Appaltante secondo le modalità previste dal x.xx 9.3 della Lettera/disciplinare. La penale sarà trattenuta in fase di pagamento della successiva fattura, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della ovvero sulla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche scelta insindacabile della Stazione Appaltante. È fatta salva per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori eventuali danni patiti ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato1382 c.c.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto D’appalto

Penali. Per La fornitura sarà monitorata per tutta la presente normasua durata dal personale dell’Amministrazione. Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione delle penali che vengono di seguito riportate: Il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare di ritardo, del corrispettivo della fornitura a cui il ritardo si rimanda riferisce, fatto salvo il risarcimento del maggior danno: Con riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, tutte le penali saranno applicate solo nel sopra indicate, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturatiCapitolato tecnico. A In tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare caso la Stazione AppaltanteAppaltante applicherà al Fornitore le predette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente Capitolato speciale, ex artfatto salvo il risarcimento del maggior danno. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non esonera potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare cui l’importo delle penali applicate ecceda raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto valore del contratto, ai sensi dell’artla Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento. 1456 del Codice Civile nonché L’azienda contesta l’addebito all’appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di procedere trasmissione della contestazione. L’Azienda procede all’applicazione della penale sia nell’ipotesi in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatocui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l’appaltatore non faccia pervenire giustificazioni. L’applicazione della penale non esonera l’appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l’amministrazione abbia ancora interesse. Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all’appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: Patto Di Integrita’ Per L’affidamento Di Servizi E Forniture

Penali. Per la presente normaL’appaltatore dovrà adempiere puntualmente alle obbligazioni contrattuali. Fatto salvo il maggior danno, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’appaltatore, Invitalia applicherà, nelle ipotesi di gara. Secondo i principi generali, ritardato adempimento le penali saranno applicate solo previste e descritte nel caso Capitolato tecnico. I termini indicati nel Capitolato terranno conto delle eventuali migliorie presentate dall’appaltatore in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatoresede di offerta. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione L’importo delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto penalità verrà detratto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta delle fatture ovvero verrà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte. Nel caso di emissione nota risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione collaudo negativo, sarà incamerata la garanzia definitiva. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore cui l’appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex artal pagamento dell'eventuale maggiore spesa che Invitalia dovesse sostenere per l'acquisto presso altri fornitori della soluzione informatica. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo Qualora trascorsi 100 giorni dalla data di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto sottoscrizione del contratto, l’appaltatore non avesse provveduto ad avviare le prestazioni oggetto del presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili allo stesso, che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che lo sollevano da responsabilità proprie, la Stazione appaltante avrà facoltà di annullare il presente contratto e provvedere altrimenti. Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché Capitolato tecnico e del presente articolo, raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, Invitalia avrà facoltà di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportatoalla risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per L’acquisizione in Licenza D’uso Perpetuo Di Una Piattaforma Informatica Sperimentale Per La Gestione Strategica Dei Programmi Di Investimento Pubblico