Common use of Penali Clause in Contracts

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Alberature, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Penali. Nel caso L’Impresa, fatta salva la facoltà per la PROVINCIA DI SALERNO di mancato rispetto richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del termine indicato Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per l’esecuzione degli gli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionerichiesti. La penale L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono. Nei casi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche 2), al comma 3) e al comma 8) che seguono, l’ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all’impresa in caso via amministrativa mediante comunicazione a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di ritardocostituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E’ riconosciuta all’Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all’Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l’Amministrazione comunica all’impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l’avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali. Le penali saranno così applicate: a1) nell’inizio degli interventi nei casi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel mancato rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato mediante un OdL e relativo Contratto Attuativo sarà applicata una penale di 150,00 Euro per il rifacimento ogni giorno di ritardo; 2) nei casi in cui l'Impresa non sia presenti entro le 24 ore per esaminare l’Ordine di Lavoro di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità classificati di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestapriorità 2 urgente, sarà applicata una penale di euro 200,00 500,00 Euro, per mancato pronto intervento ogni giorno di ritardo; 3) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, per interventi classificati di priorità 3 (interventi urgenti e di euro 100,00 emergenza) l'Impresa non intervenisse entro le sei ore previste sarà applicata una penale di 300,00 Euro per ogni successiva ora di ritardo; b4) mancanza nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Urgenza sarà applicata una penale di 200,00 Euro all'ora; 5) per ogni ingiustificata indisponibilità del Direttore TECNICO di cantiere verrà applicata una penale pari a 500,00 Euro; 6) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla Provincia per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo di cui all'Art. 28, verrà applicata una penale pari a 400,00 Euro; 7) per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario di cui all'Art. 33, verrà applicata una penale pari a 100,00 Euro; per ogni mancata registrazione sul Registro delle presenze di cui all'Art. 27 verrà applicata una penale pari a 100,00 Euro; 8) se a seguito di invito a mezzo pec del RUP indirizzato al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria al fine di esaminare ed accettare il progetto di manutenzione e l’Ordine di Lavoro per interventi in priorità 1 - ordinari, il medesimo rappresentante legale non si presenti presso la Provincia di Salerno entro i cinque giorni prescritti, o dei subappaltatori o di quello successivamente assegnato dalla DL, verrà applicata un penale di Euro 300,00 per indumento ogni giorno di ritardo. Le penali anzidette verranno applicate per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e per ciascun giorno di infrazione. L'’importo delle penali complessivamente applicate non conforme: euro 50,00 potrà comunque eccedere il 10% complessivo del contratto attuativo. Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10%( dieci per cento) dell’importo del Contratto attuativo, la PROVINCIA DI SALERNO potrà procedere alla risoluzione automatica del contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. Oltre a quanto sopra previsto, l’inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Capitolato, salvo che si tratti di inadempienze di lieve entità e non a carattere ricorrente, può comportare, a discrezione della D.L. una penale pari ad Euro 150,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateinadempienza. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo L’applicazione delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle solleva l’Impresa dalle responsabilità civili e penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattosuo carico.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Manutenzione Straordinaria, Accordo Quadro

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione1. La penale di cui per inadempimento viene disciplinata come segue: ● l'inadempimento sussiste quando il fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l’inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività; ● la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno; ● rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato; ● presupposto per l’applicazione della penale è l’imputabilità dell’inadempimento al comma precedente trova debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione nella stessa misura percentuale anche laddove l’inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; ● in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione inesattezza dell’adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d’accordo tra le parti o, in mancanza, l’eventuale riduzione ai sensi dell’articolo 1384 del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione codice civile; ● la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di sospensioneformale costituzione in mora del debitore; ● a seguito del verificarsi dell’inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione anche attraverso l’escussione della garanzia di cui all’art. 103 del Contratto;D.Lgs. 50/2016, e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d’ora determinati ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili2. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel In caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”la penale è quantificata ai sensi dell’Art. 126, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestacomma 1, sarà applicata una penale di euro 200,00 del D.lgs. 36/2023 [in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mancato pronto intervento mille e di euro 100,00 l’1 per ogni successiva ora di mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento , e non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può possono comunque superare, per ogni singolo Contrattocomplessivamente, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimodi detto ammontare netto contrattuale]; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione l’accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodiritto alla penale.

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Samples: Capitolato D’appalto Per La Fornitura Di Servizi Informatici, Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici, Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici

Penali. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente documento e relativi allegati, la Stazione Appaltante applicherà una penale per ogni infrazione relativa all’esecuzione dell’affidamento, rispetto alle modalità e ai tempi o alle condizioni d’offerta. Il Responsabile Unico del Procedimento invierà all’affidatario, formale contestazione scritta assegnandogli un tempo, non inferiore a 3 (tre) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente documento, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie: • mancata fornitura: Euro 100,00 per ogni mancata fornitura imputabile all’affidatario; • ritardo nella fornitura: Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo imputabile all’affidatario; • fornitura non conforme: Euro 30,00 per ogni non conformità; • fornitura senza preventivo accordo con referente indicato dalLa Stazione Appaltante: Euro 20,00 per ogni consegna in aggiunta a rifiuto della consegna; • fornitura con personale dell’appaltatore non riconoscibile (tesserino/divisa): Euro 20,00 per ogni infrazione in aggiunta a rifiuto della consegna; • consegna con corriere non comunicato a referente per la consegna indicato nell’ordine: Euro 20,00 per ogni infrazione in aggiunta a rifiuto della consegna; • mancato rispetto delle norme di sicurezza concordate: Euro 100,00 per ogni infrazione; • errata fatturazione o fatturazione che non consenta la riconciliazione automatica con documenti di consegna: Euro 30,00 per ogni fatturazione errata o non conciliabile automaticamente per causa imputabile all’affidatario; • ritardato inoltro dei report previsti dall’art. 8: Euro 1,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione più inadempimenti presenti nella stessa misura percentuale anche in fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di applicare la penale più alta o l’intero cumulo delle penali applicabili al caso concreto. L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento per le prestazioni rese dall’affidatario o dalla cauzione, che nel caso, andrà prontamente reintegrata. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito. In caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi constatata applicazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva 5 penali la facoltà della Stazione Appaltante si riserva di sospendere i lavori e segnalare procedere alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattorapporto contrattuale.

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Samples: Contract for the Supply of Chemical and Biological Products, Contract for the Supply of Chemical and Biological Products, Accordo Quadro

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione l'esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo sull'Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio nell'inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione dell'Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione dell'Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione dell'Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio nell'avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;all'esecuzione dell'intervento: d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo dell'Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo l'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali di seguito riportate: - in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la consegna del materiale rispetto al piano di posizionamento fornito dal Direttore di Esecuzione del Contratto - il cui quantitativo minimo giornaliero di contenitori è indicato all'art. 9 del Capitolato Tecnico - AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di ritardo nella sostituzione dei contenitori non risultati corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, tali da pregiudicarne l'utilizzo rispetto al termine indicato fissato nel piano di posizionamento, AMA potrà applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per l’esecuzione ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di lieve difformità rispetto alle specifiche tecniche, tale da non pregiudicare l'utilizzo del materiale fornito, AMA potrà applicare una penale variabile del 7% (sette per cento) in base al valore economico del contenitore riscontrato non conforme in sede di collaudo; - in caso di mancato rispetto dei termini fissati e concordati con il Direttore di Esecuzione del Contratto per la sostituzione dei materiali soggetti a garanzia, AMA potrà applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo; - in caso di difformità nelle modalità di esecuzione del servizio di posizionamento dei contenitori, AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni contenitore; - in caso di disservizio, danneggiamento o minore durata dovuta a ricambi non conformi, AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni intervento non conforme per ogni contenitore; - in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzioneinterventi, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata AMA potrà applicare una penale pari a €.250,00 € 10,00 (euro duecentocinquanta/00dieci/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche per ogni contenitore; - in caso di ritardo: a) nell’inizio non corretta esecuzione degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi sia programmati che “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata AMA potrà applicare una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni successiva ora giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di utilizzo di ricambi “non idonei” che comporti minor qualità estetica dell'intervento e/o del contenitore ripristinato, problemi di utilizzo di qualsiasi genere, danni, minore resistenza e/o durata rispetto ai ricambi originali e difformità dal punto di vista visivo (colore non conforme), AMA potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni intervento contestato, con obbligo di sostituzione del ricambio non idoneo e ripristino dell'estetica e della funzionalità del contenitore entro 2 (due) giorni dalla contestazione; in caso di mancato ripristino oltre i tempi indicati, AMA potrà applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di mancata effettuazione di un intervento comunicato come “eseguito” che da successivo controllo non risulti invece essere stato eseguito, AMA potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni comunicazione non corrispondente alla realtà; - in caso di numero di interventi di manutenzione programmata mensile dei contenitori inferiore di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al previsto, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni cassonetto non manutenuto oltre il 15% (quindici per cento) di franchigia. I recuperi del mese precedente non sono conteggiabili all'interno del 15% (quindici per cento) di competenza del mese successivo; - in caso di riposizionamento non corretto del contenitore, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ciascun riposizionamento di contenitore non corretto; - in caso di accertata inottemperanza alle norme di sicurezza, alle norme previste dal presente Capitolato e al Codice della Strada, AMA potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni accertamento; - in caso di ritardo nella trasmissione della documentazione relativa alle prestazioni eseguite, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo; b; - in caso di violazione degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente durante l'esecuzione del servizio di posizionamento e rimozione contenitori, AMA potrà applicare una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) mancanza per ogni contestazione; - in caso di tesserino ritardo della rendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all'art. 11 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di riconoscimento ritardo; - in caso di impiego di personale regolarmente assunto ma non presente nell'elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, AMA potrà applicare una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni addetto/giorno; - in caso di impiego di mezzi non indicati nell'elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione dei dipendenti dell'Aggiudicatario mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, AMA potrà applicare una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni mezzo/giorno; - in caso di mancata disponibilità del sistema di rilevamento del trasponder (lettore e software gestionale) e/o dei subappaltatori o non conforme a quanto richiesto all'art. 9 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00); - in caso di ritardo della disponibilità del sistema di rilevamento del trasponder (lettore e software gestionale), AMA potrà applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per indumento non conforme: euro ogni giorno di ritardo; - in caso di mancato rispetto di qualsiasi ulteriore prescrizione descritta nel Capitolato Tecnico (al di fuori di quelle già elencate), AMA potrà applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna infrazione individuale inadempienza riscontrata;. c2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame. 3. AMA, successivamente a 3 (tre) mancanza contestazioni ufficiali debitamente motivate, potrà risolvere il Contratto con il Fornitore in danno dello stesso. 4. Le inadempienze contrattuali di attrezzatura cui sopra, comporteranno l'applicazione delle relative penali, che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, pena l'impossibilità di accettazione delle stesse. 5. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a suo insindacabile giudizio, ovvero non siano state presentate o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per ciascuna mancanza riscontrata;l'inadempienza contestata. d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza 6. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui alle premesse o piano delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 7. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 8. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del Contratto. 9. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 10. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo che l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere di diritto il Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione, Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione

Penali. Nel caso L’affidataria riconosce alla Provincia di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneBrescia il diritto, per i singoli Contratti ogni singola richiesta, di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno naturale consecutivo ora o frazione di ritardo nella loro ultimazione. La penale presa in carico rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA: € 50,00; • per giorno lavorativo o frazione di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche giornata di ritardo per il ripristino delle condizioni operative in caso emergenza rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA: € 100,00; • per giorno lavorativo o frazione di ritardo: a) nell’inizio degli interventi giornata di ritardo per il ripristino delle condizioni operative non in emergenza e/o nei casi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionecorrettiva e adattativa, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; cai tempi massimi previsti negli SLA: € 25,00; • per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo rispetto ai tempi concordati per le attività pianificate: € 50,00; • per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo per la risoluzione delle richieste di assistenza all’uso, rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA: € 25,00. Ricevute 3 (tre) nel contestazioni di sollecito al rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento contrattuali e/o di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’affidataria, dalla Provincia, per iscritto. L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pregiudica siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento di eventuali dell’eventuale maggior danno. Il pagamento delle penali e la rifusione degli ulteriori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardisubiti avverrà mediante trattenuta, in via prioritaria, sui crediti dell’affidataria. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo L’ammontare complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, potrà superare il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto% dell’importo contrattuale.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza, Manutenzione E Assistenza

Penali. Nel Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Aggiudicatario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati: - in caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi mancata prestazione di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene servizi richiesti secondo le modalità e tempistiche previste nel presente Capitolato sarà applicata una penale pari a €.250,00 € 200,00 (euro duecentocinquanta/00duecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionecontestazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche - in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi assenza di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestapersonale, sarà applicata una penale di € 200,00 (euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 duecento/00) per ogni successiva ora contestazione; - nel caso di ritardo nell’inizio dei servizi richiesti, sarà applicata una penale pari a € 15,00 (euro quindici/00) ogni 30 minuti di ritardo; ; - in caso di invio di personale diverso da quello offerto in sede di gara o successivamente sostituito nel rispetto delle modalità indicate nel presente Capitolato, all’art. 8, lettera b), si applicherà una penale fino ad € 300,00 (trecento/00) mancanza per ogni contestazione; - nel caso di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento mancata sostituzione del personale non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; gradito, entro i termini previsti nell’art. 8, lettera e) mancato rispetto ed inosservanza del presente Capitolato, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione si applicherà una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00); - in caso di mancata reperibilità del Responsabile di cui all’art. 9) del presente Capitolato, per ogni contestazione si applicherà una penale pari ad € 200,00 (euro duecento/00); - Fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle norme disposizioni di cui al "DUVRI presente Capitolato o piano nel caso di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneservizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, ripetibile Zètema, per violazioni reiterateciascuna contestazione, fatta salva avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino ad € 1.000,00 (euro mille/00), il cui importo sarà graduato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante appaltante in base alla gravità dell’inadempimento contestato. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo massimo di sospendere i lavori spesa previsto. Qualora il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante PEC e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e segnalare alla A.S.L. consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere a Zètema, con le mancanze riscontratemedesime modalità, le proprie controdeduzioni. Tutte Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora Zètema potrà compensare i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al presente articolo momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non pregiudica esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento di degli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiori danni.

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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari, Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari

Penali. Nel In caso di mancato rispetto inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda e la Stazione Appaltante si riservano la facoltà di applicare le seguenti penali: • in caso di ritardo nella costituzione iniziale del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione“conto deposito”, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) l’Azienda applicherà per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 2% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato in “conto deposito”, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di ritardo nella loro ultimazioneconsegna ordinaria del materiale richiesto con l’Ordinativo di fornitura, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione secondo quanto riportato dall’articolo 7 del presente Capitolato tecnico. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • n caso di ritardo nella trasmissione della reportistica mensile sull’andamento della fornitura, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 0,5% del valore dell’importo mensile della fornitura del mese di riferimento. Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale presente articolo con quanto dovuto all’operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche in caso per i corrispettivi dovuti all’appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l’operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di ritardo: a) nell’inizio degli interventi credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per un valore pari all’importo della penale stessa. La richiesta e/o il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore economico aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito; L’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento di eventuali d’eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardiai sensi dell’articolo 1328 cod. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo civ. L’accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale. L’importo complessivo massimo delle penali irrogate non può superaresuperare il 10% del valore contrattuale, per ogni singolo Contratto, in tal caso la l’Azienda potrà risolvere il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionedei lavori, per i singoli Contratti contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrosull’accordo quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) all’1 per mille dell’importo della lavorazione degli stessi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionenell’ultimazione dei lavori, calcolata sull’importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodalla Direzione dei Lavori per la consegna degli stessi; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione dei lavori a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodalla Direzione dei Lavori per la consegna degli stessi; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dalla Direzione dei Lavori per il rifacimento ripristino di interventi lavori non accettabiliaccettabili o danneggiati. Nel La penale, nel caso di non rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati, si verifichino applica in misura percentuale sull’ammontare dei lavori ordinati. Saranno inoltre applicate le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità nel caso di seguito indicateinadempienze per: ad) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 venti minuti(per gli impianti presso la Città Universitaria) o quaranta minuti (unaper gli impianti presso le Sedi Esterne) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale ulteriore di euro 200,00 100,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 50,00 per ogni successiva ora di ritardoritardo oltre i rispettivi primi venti minuti, o quaranta minuti, di xxxxxxx; be) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conformeconforme a quanto prescritto Capitolato Speciale Prestazionale di seguito riportato: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; cf) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 150,00 per ciascuna mancanza riscontrata; dg) errata esecuzione mancata effettuazione delle Verifiche periodiche di interventi tecnicicui al presente Capitolato: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata300,00 nel caso in cui non siano effettuati e/o non vengano riportati sull’apposito Registro delle Verifiche di Appalto della singola struttura universitaria, i controlli e gli interventi di manutenzione preventiva, nei tempi e con la periodicità prevista; eh) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltanteal Committente: euro 500,00100,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate; i) in caso di presenza in cantiere di personale non regolarmente assunto dall’Aggiudicatario o dall’eventuale subappaltatore: euro 1.500,00, fatta salva ripetibile per violazioni reiterate; l) mancato rispetto del termine per la facoltà presentazione del cronoprogramma (art. 6 del Capitolato Speciale Prestazionale di seguito riportato) con recupero sulla cauzione definitiva della Stazione Appaltante penale di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateeuro 600,00 per ogni giorno di ritardo. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo dell’accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare, per ogni singolo Contrattocontratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Penali. Nel In caso di mancato inadempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, la Committente ha la facoltà di applicare le penali sotto indicate. La Committente potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizione legislative o regolamentari, sono stabilite a carico dell’Appaltatore le seguenti penali: 1. Per le attività indicate all’art 2, dal punto 1 al punto 6, del presente Capitolato, in cui è richiesta la presa in carico o il completamento con SLA entro 4 ore lavorative (problema bloccante), si applica la penale di €. 100,00 (cento euro) per ogni ora di ritardo rispetto la tempistica sopra indicata; 2. Per le attività indicate all’art 2, dal punto 1 al punto 6, del termine indicato presente Capitolato, in cui è richiesta la presa in carico o il completamento con SLA entro 8 ore lavorative (problema non bloccante), si applica la penale di €. 20,00 (venti euro) per l’esecuzione degli interventi ogni ora di manutenzioneritardo rispetto la tempistica sopra indicata; 3. Per le attività indicate all’art 2, per dal punto 1 al punto 6, del presente Capitolato, in cui sono indicate i singoli Contratti giorni entro cui deve essere eseguita attività o presa in carico (escluse quelle indicate ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo), si applica la penale di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a .250,00 . 50,00 (euro duecentocinquanta/00cinquanta euro) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai tempi indicati; 4. Si applica la penale di €. 100,00 (cento euro), nel caso non venga fornita supporto telefonico negli orari indicati all’art. 2.11 del presente Capitolato. In caso di tre contestazioni nell’arco di sei mesi, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato; 5. Per il servizio di reperibilità, art. 2.12 del presente Capitolato, nel caso non venga fornita l’assistenza on site (SLA 4h) o remota ove possibile con software professionali per la connessione, si applica la penale di €. 100,00 (cento euro), per ogni ora di ritardo. In caso di due contestazioni nell’arco di sei mesi, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato; 6. Si applica la penale di €. 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per l’esecuzione delle attività in presenza richieste all’art. 2.13 del presente Capitolato; 7. Si applica la penale di €. 100,00 (cento euro), per ogni giorno di ritardo nella loro ultimazioneconsegna della documentazione necessaria alla formulazione dei nuovi prezzi per gli interventi straordinari extra Contratto come indicato all’art. La 5 del presente Capitolato; 8. Si applica una penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione€ 200,00 (duecento euro), rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso ogni giorno di ritardo, nell’avvio di per gli interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo straordinari extra Contratto, il 10 per cento dell'importo nel caso l’Appaltatore non rispetto i tempi di esecuzione stabiliti all’art. 4 del Contratto medesimopresente Capitolato; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.Sono inoltre previste le seguenti ulteriori penali:

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Samples: Outsourcing Agreement, Outsourcing Agreements

Penali. La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento – è tenuto al pagamento di una penale. L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato: - qualora la Ditta affidataria, senza giusta causa, si renda responsabile di gravi inadempienze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata messa a disposizione degli operatori richiesti, mancato completamento del servizio con i tempi e le modalità stabilite dal presente capitolato): Euro 1.000,00 per ogni evento; - in caso di ingiustificato ritardo nell’attivazione del servizio superiore a 30 minuti dall’orario prestabilito: Euro 300,00 per ogni evento; Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi tre reiterate contestazioni sollevate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di manutenzionerisolvere il contratto con semplice comunicazione scritta, per fatta salvo in ogni caso la facoltà di agire in danno. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta, con lettera raccomandata o posta certificata, rilevante l'inadempienza, entro i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 tre (euro duecentocinquanta/003) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionegiorni successivi il servizio effettuato. La ditta potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; la stazione appaltante si riserverà la facoltà di controllare l’avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale una volta comprovata la mancanza di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto dolo e/o trascuratezza. Qualora entro 15 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio della Stazione appaltante, escludano l’imputabilità dell’inadempimento alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneDitta affidataria, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece vengono applicate le relative penali o risolto il contratto come stabilito. Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta affidataria, in uno dei seguenti modi: - dietro presentazione di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso nota di ritardo, nell’avvio credito da parte della Ditta affidataria; - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla ditta affidataria a fronte di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora prestazioni; - mediante escussione anche parziale dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocauzione definitiva.

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Samples: Service Agreement, Capitolato d'Oneri

Penali. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicataria, i servizi contemplati nel presente Appalto, non vengano forniti e/o espletati - anche solo per periodi di mancato rispetto tempo limitato - o vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato o a quanto offerto dall'Aggiudicataria in sede di gara, la Committente applicherà le penali nei confronti dell'Aggiudicataria commisurate al valore delle inadempienze, come di seguito indicato. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione id Descrizione della causa Importo penale A Qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente Articolo, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del termine indicato Responsabile Unico del Procedimento. €. 50.000 (cinquanta/00)– 3.000 ,00 (tremila/00) per segnalazione B La mancata presenza ai sopralluoghi in merito allo svolgimento dell’intervento (inizio, chiusura o completamento, necessità di differire l’intervento stesso per impedimenti tecnici o logistici) o ritardo nella fissazione dei sopralluoghi per elaborazione di preventivi €. 50,00 (cento/00) per giorno C Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei preventivi per l’esecuzione degli interventi richiesti €.50,00 (cinquanta/00) per giorno D Per ogni giorno di manutenzioneritardo nell’avvio dell’esecuzione dei lavori programmati, per i singoli Contratti salvo che il caso di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a ritardo non sia imputabile all’appaltatore .250,00 . 100,00. (euro duecentocinquanta/00cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi, Contratto Di Appalto Di Servizi

Penali. 1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Funzionario responsabile del Settore Entrate del Comune, previa contestazione, che vanno da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo del 50% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente l’80% del deposito cauzionale; 2. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di fattispecie tipiche soggette alle seguenti penali: - Affissioni protratte oltre i 5 giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione; - Affissioni abusive protratte oltre i 5 giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: il concessionario dovrà corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione; - Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere Euro 50,00 per ogni manifesto; - Versamenti tardivi: penale pari al 30% dell’importo con applicazione degli interessi legali; - Mancata presentazione del rendiconto contabile: il concessionario deve corrispondere una penalità pari 5% dell’importo; - Mancata comunicazione ai Settori comunali competenti delle situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni. il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo; - Mancato allestimento della sede definitiva od in sede inadeguata: penale pari al 5% della cauzione; - Mancata presentazione della carta dei servizi entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio o presentazione di carta dei servizi inadeguata: penale pari al 5% della cauzione; 3. In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all’avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento della Giunta Comunale,che vanno da un minimo di € 100,00 (Euro cento) fino a un massimo di € 200,00 (Euro duecento) applicate in misura giornaliera, a seconda della gravità dell’inadempienza valutata dallo stesso organo. 4. Nel caso di mancato rispetto recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. 5. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del termine indicato 50% per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneoneri generali sostenuti e penale. 6. La penale contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità stabilite del presente capitolato. 7. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l’Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione. 8. Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la gestione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche D.M. 289/2000. 9. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in caso atto altre forme di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattotutela.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Penali. Nel caso 1.L’Amministrazione si riserva di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneapplicare una penale, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche secondo quanto sottoindicato e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione inadempimento rispetto alla data fissata a quanto previsto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilipresente Capitolato. Nel caso Nello specifico si verifichino applicheranno le seguenti inadempienzepenali: • Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione/rimozione, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata l’Amministrazione applicherà una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 € 100,00; • Fermo macchina/vuoto macchina per ogni successiva ora di ritardo; britardo a partire dal 180° minuto di ritardo (3 ore) mancanza rispetto alla segnalazione alla Ditta: € 100,00; • Mancata o imperfetta pulizia dei distributori: € 500,00; • Mancata o imperfetta fornitura di tesserino bicchierini, palette/cucchiaini, etc. necessari per l’assunzione delle bevande calde: € 100,00; • Mancata effettuazione del servizio di riconoscimento rifornimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario prodotti con almeno un passaggio giornaliero: € 250,00; • Aumento discrezionale del prezzo dei prodotti distribuiti: € 500,00; • Variazione e/o sostituzione dei subappaltatori o per indumento prodotti messi in distribuzione senza il preventivo assenso di Laziodisu: € 200,00; • Distribuzione di prodotti aventi non conformeben visibile la marca, la composizione e la relativa data di scadenza: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza € 100,00; • Difettosità generanti un malfunzionamento degli apparecchi e conseguentemente della distribuzione dei prodotti dopo tre ore dalla chiamata di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’interventoLaziodisu: euro € 150,00; • Distribuzione di prodotti oltre la data di scadenza: € 500,00; • Malfunzionamento dei distributori relativo alla mancata capacità di restituire il resto ed ipotesi similari di protratto introito ingiustificato di denaro: € 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione • Negli altri casi di interventi tecniciinadempimento contrattuale della Ditta: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme da un minimo di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato € 100,00 ad un massimo € 1.000,00 applicata discrezionalmente dall’Amministrazione in rapporto alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattogravità dell’inadempimento.

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Samples: Concession Agreement, Concessione Per Servizio Di Distribuzione Automatica

Penali. Nel caso in cui la Società affidataria in merito ai servizi richiesti, non rispetti quanto specificato nel presente capitolato, il Depositante potrà richiedere a titolo di penale: • per la mancata produzione dell’elenco dei master in giacenza entro i 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Depositante potrà richiedere alla Società affidataria a titolo di penale, Euro 1.000,00 (mille/00). • per ciascun giorno di ritardo dalla produzione dell’elenco dei master in giacenza, il Depositante potrà richiedere alla Società affidataria a titolo di penale, Euro 100,00 (cento/00); • per il mancato aggiornamento dell’elenco dei master in giacenza e il mancato invio trimestrale all’indirizzo pec xxx@xxx.xxx.xx, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per l’applicazione di prezzi aumentati rispetto a quelli risultanti dall’aggiudicazione in base all’offerta invitata, il Depositante potrà richiedere alla Società affidataria a titolo di penale, 5 (cinque) volte la differenza tra il prezzo praticato e quello risultante dall’aggiudicazione; • per il mancato avvio dell’operazione di ritiro della documentazione presso il Depositante entro i 5 (cinque) giorni dalla comunicazione, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per il mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per 8 (otto) ore relativo al servizio “Consultazione fino a 5 (cinque) pratiche e consegna presso i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 ns uffici entro le 8 (euro duecentocinquanta/00otto) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto ore successive alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgentirichiesta”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà potrà essere applicata una penale di euro 200,00 Euro 10,00 (dieci/00) per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ciascuna ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o ; • per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) il mancato rispetto ed inosservanza del termine di 4 (quattro) ore relativo al servizio “Consultazione fino a 5 (cinque) pratiche e consegna delle norme di cui al "DUVRI copie via fax o piano di sicurezza" consegnato xxx xxxxx xxxxx xx 0 (xxxxxxx) ore successive alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionerichiesta”, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare potrà essere applicata una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo Euro 5,00 (cinque/00)per ciascuna ora di ritardo. Nell’ipotesi in materia di risoluzione. L'applicazione cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di cui lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’operatore economico, salvo il diritto al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell’eventuale danno patito. Resta salva in ogni caso la facoltà del Depositante di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia avvalersi della clausola di risoluzione del singolo Contrattocontratto.

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Samples: Fornitura Di Un Servizio Esterno Di Archiviazione Dei Documenti, Fornitura Di Un Servizio Esterno Di Archiviazione Dei Documenti

Penali. Nel Soresa spa si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate: (a) In caso di mancato rispetto del termine dei tempi di consegna (7 giorni dalla data di trasmissione della Richiesta specifica di fornitura) o di quella riprogrammata come indicato nel presente capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per l’esecuzione degli interventi mille) dell’ammontare netto contrattuale della Richiesta Specifica di manutenzionefornitura, per i singoli Contratti ogni giorno di appalto basati sull’Accordo Quadroritardo, viene fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; (b) In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata consegna del prodotto idoneo entro il termine stabilito al par.4.3 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale della Richiesta Specifica di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avvenga dopo che sia decorso anche il termine per la consegna ordinaria (7 giorni), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna (competenza Amministrazione contraente) (c) In caso di mancata esecuzione della Richiesta specifica di fornitura nel rispetto dei quantitativi indicati in offerta, verrà applicata una penale pari a €.250,00 pari allo 1‰ (euro duecentocinquanta/00uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica fatto salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggior danno subito.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Ffp2

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 all’1 (euro duecentocinquanta/00uno) per mille dell’importo degli interventi stessi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione, calcolata sull’importo degli interventi ancora da eseguire. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del ContrattoContratto dei Lavori; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori per il rifacimento di interventi non accettabili. La penale, nel caso di non rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per interventi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili, si applica in misura percentuale sull’ammontare degli interventi di manutenzione ordinati. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nell’inizio, nell’ultimazione, nella ripresa degli interventi programmati o nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori, sarà applicata una penale di euro 50,00 aggiuntiva a quella sopra prevista; b) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; bc) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; cd) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 150,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00100,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadroQuadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo ContrattoContratto Attuativo, il 10 per cento dell'importo del Contratto Attuativo medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo ContrattoContratto Attuativo.

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Ordinaria Edile Categoria Og 2, Accordo Quadro

Penali. Nel caso 1. Fatto salvo quant’altro previsto nel presente contratto e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 27, i Committenti possono applicare una penale, secondo le modalità di cui ai successivi commi, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempienza contrattuale da parte del Gestore, fatto salvo che la gravità dell’inadempienza non comporti la risoluzione del contratto, in particolare per: • dotazione di personale in qualità e quantità diverse da quanto previsto nel Progetto Gestionale, dalla normativa regionale in materia e dal presente contratto; • mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi debito informativo assunto verso i committenti; • mancato rispetto dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003; • violazione dei vincoli di manutenzionedestinazione dei beni patrimoniali concessi in uso; • violazione dell’incompatibilità di cui al precedente art.19; • violazione dell’obbligo di garanzia di continuità del servizio, secondo quanto previsto al precedente art. 17; • violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti; • mancato rispetto dei termini previsti nel presente contratto e nel progetto gestionale; • negazione dell’accesso alla struttura agli organismi di controllo; • ogni eventuale altra violazione delle clausole del presente contratto e del progetto gestionale. 2. In caso si sia verificata, per inadempienza e/o per colpa imputabile al Gestore, l’impossibilità per gli utenti di fruire del servizio o sia, per le medesime cause, pregiudicata la sicurezza degli utenti, così come in caso di inadempienze gravi o ripetute, i singoli Contratti Committenti si riservano di appalto basati sull’Accordo Quadroapplicare una penale di € 2.000,00, viene (duemila/00) per ogni inadempienza singolarmente considerata, per ogni giornata in cui si sia verificata l’inadempienza, fatto salvo che la gravità delle inadempienze non comportino la risoluzione del contratto. La diffida da parte dei Committenti prevedrà anche l’esecuzione immediata degli adeguamenti e, da parte dei committenti, l’eventuale adozione di misure cautelative. 3. In caso di danni causati dal Gestore al patrimonio concesso in uso per l’espletamento del servizio, i committenti inoltreranno tempestiva diffida scritta, trasmessa tramite posta elettronica certificata al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere al ripristino, entro un congruo termine, ed il Gestore dovrà provvedere in merito. In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all’interesse pubblico al ripristino della condizione violata, i committenti provvederanno d’ufficio, con addebito delle spese al Gestore. 4. In caso di risoluzione del contratto in danno del Gestore può essere applicata una penale pari fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 5. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) quindici giorni per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionela presentazione delle controdeduzioni scritte da parte della ditta da trasmettere ai Committenti. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche Le diffide scritte conterranno, tra l’altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti ed il Gestore dovrà provvedere in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilimerito. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzeil Gestore non adempia nei termini indicati dai committenti, saranno invece applicate le relative penalità potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel € 1.500,00 (millecinquecento)e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere. In caso di ritardoulteriore mancato adempimento, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;i Committenti provvederanno d’ufficio a spese del Gestore. b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate6. Tutte le Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione dedotte dai crediti del Gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta. 7. Il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate penale non può superare solleva il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali Gestore da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualeogni onere, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoobbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso Qualora si verifichino le seguenti inadempienzeinadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno invece verranno applicate le relative penalità penali di seguito indicate: a) ritardo nel pronto interventoin ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite: nel • per ogni pulizia bus non eseguita 10 volte il costo della pulizia offerta in sede di gara • per ogni prestazione giornaliera non eseguita € da 50,00 ad € 200,00 • per ogni prestazione bisettimanale non eseguita € 70,00 • per ogni prestazione trisettimanale non eseguita € 80,00 • per ogni prestazione settimanale non eseguita € 90,00 • per ogni prestazione quindicinale non eseguita € 100,00 • per ogni prestazione mensile non eseguita € 200,00 • per ogni prestazione trimestrale non eseguita € 300,00 • per ogni prestazione semestrale non eseguita € 400,00 • per ogni prestazione a cadenza continua non eseguita € 50,00 b) per ogni prestazione eseguita non conformemente al capitolato tecnico: • per ogni pulizia bus non eseguita correttamente 5 volte il costo della pulizia offerta in sede di gara • per ogni prestazione giornaliera non conforme € da 25,00 a € 100,00 • per ogni prestazione bisettimanale non conforme € 35,00 • per ogni prestazione trisettimanale non conforme € 40,00 • per ogni prestazione settimanale non conforme € 45,00 • per ogni prestazione quindicinale non conforme € 50,00 • per ogni prestazione mensile non conforme € 100,00 • per ogni prestazione trimestrale non conforme € 150,00 • per ogni prestazione semestrale non conforme € 200,00 • per ogni prestazione a cadenza continua non conforme € 25,00 c) altre inadempienze : • per l’utilizzo di prodotti non consentiti € 100,00 per ogni confezione di prodotto non consentito • Caratteristiche dei prodotti non conformi alle specifiche concordate e/o errata percentuale dei dosaggi e delle soluzioni € 250,00 per ogni non conformità rilevata oltre all’addebito del costo dell’eventuale analisi di laboratorio • Impiego di personale non in regola con le normative € 500,00 per evento In materi di previdenza e assistenza • Mancanza di cartellino di identificazione e/o abbigliamento non conforme agli standard previsti € 30,00 per ogni inadempimento • Qualora un addetto al servizio non tenga buona condotta ovvero non abbia una conoscenza della lingua italiana sufficiente a rapportarsi senza impaccio con gli operatori del committente € 100,00 oltre alla possibilità di richiederne l’immediata sostituzione dal servizio • Mancato reperimento responsabile di cantiere € 300,00 per ogni reperimento mancato • Inosservanza delle condizioni così come dichiarate in sede di offerta € 200,00 per ogni evento • Presenza in cantiere di personale non preventivamente € 200,00 comunicato • Mancanza delle schede prodotti utilizzati, dei certificati € 200,00 per ogni evento Capitolato Amministrativo Pagina 9 di 13 conformità dei macchinari, ecc (art. 7 e 8 cap. tecnico) • Mancata presenza o errata concentrazione dei liquidi in relazione alle operazioni di rifornimento (lotto 3) € 100,00 per ogni evento (vedi All. A al Capitolato Tecnico, lett. B) x.xx 3) In caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà ulteriori inadempienze verrà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento variabile tra l’1‰ (unopermille) e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; bil 5% (cinquepercento) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionedell’importo contrattuale annuo, ripetibile per violazioni reiterateIVA esclusa, fatta salva la facoltà a seconda della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrategravità dell’inadempimento riscontrato. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo ai precedenti periodi, verranno contestati all’Appaltatore per iscritto da Start. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non pregiudica siano accogliibili a giudizio di Start, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’Aggiudicatario le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, Start provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il risarcimento di eventuali disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattosubiti.

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Samples: Appalto Per La Gestione Dei Servizi Di Pulizia E Movimentazione

Penali. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata dal R.U.P. una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) all’1 per mille dell’importo degli interventi stessi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione, calcolata sull’importo degli interventi ancora da eseguire. 2. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. 3. La penale, nel caso di non rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per interventi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili, si applica in misura percentuale sull’ammontare degli interventi di manutenzione ordinati. 4. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto interventoreperibilità: nel caso di ritardo, nell’avvio del servizio di interventi “urgenti”reperibilità a chiamata, eccedenti 1 (una) ora 2 ore dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 100,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 50,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) ritardo pronto intervento: nel caso di ritardo eccedente 3 ore, nell’avvio e/o nella conclusione di interventi di “somma urgenza”, sarà applicata una penale di euro 100,00 per mancato pronto intervento e di euro 50,00 per ogni successiva ora di ritardo; c) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario dell'Appaltatore o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; cd) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 150,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancata effettuazione delle Verifiche periodiche di cui al Capitolato: euro 300,00 nel caso in cui non siano effettuati e/o non vengano riportati, sull’apposito “Registro dei Controlli degli Impianti Antincendio”, i controlli e gli interventi di manutenzione, nei tempi e con la periodicità prevista; f) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00100,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva ; g) mancato rispetto del termine per la facoltà presentazione del cronoprogramma (artt. 16 e 31 del Capitolato Speciale Prestazionale) della Stazione Appaltante penale di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateeuro 50,00 per ogni giorno di ritardo. 5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. 6. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 8. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Dei Dispositivi Antincendio

Penali. Nel In caso di mancato rispetto prestazioni non soddisfacenti, l’Amministrazione comunale potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere all’Impresa la ripetizione del servizio, ovvero il suo completamento. Tutte le irregolarità riscontrate, anche in mancanza di specifico verbale, saranno comunicate per iscritto tramite raccomandata A/R all’Appaltatore, che potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine indicato nella nota di contestazione. Trascorso tale termine, ovvero se le controdeduzioni non dovessero essere ritenute dall’Amministrazione comunale sufficienti e giustificative, si darà luogo all’applicazione della penale senza pregiudizio di ogni e qualsiasi altra azione in merito, nei casi di seguito specificati: • utilizzo di derrate non rispondenti per l’esecuzione degli interventi qualità merceologica, organolettica, marchio dichiarato, provenienza, termini di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) scadenza: € 1.000,00 per ogni giorno naturale consecutivo derrata non conforme; • qualità del pasto prodotto non rispondente per stato batteriologico e parassitologico; qualità dei pasti non rispondente per buona tecnica di ritardo lavorazione secondo le norme citate, igiene nella loro ultimazionepreparazione trasporto e distribuzione secondo le norme citate: € 2.500,00, con possibile immediata rescissione del contratto da parte dell'Amministrazione se fatto grave e/o ripetuto e/o con documentate conseguenze sulla salute dei bambini (vedi art. La penale 15); • sostituzione non autorizzata di cui una o più pietanze con altre non previste dal menu: • quantità non corrispondente al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale numero dei pasti ordinati: € 250,00 per ogni pasto mancante. L’Appaltatore comunque è obbligato a consegnare entro 20 minuti dalla segnalazione le • quantità mancanti o un piatto alternativo che rispetti il menu in vigore, anche in caso avvalendosi del centro di ritardo: a) nell’inizio degli interventi cottura comunale; l’inosservanza di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi tale obbligo comporterà l’applicazione di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 € 1.000,00; • inosservanza degli orari previsti per mancato pronto intervento la distribuzione/consegna dei pasti: € 250,00; • intervallo di tempo superiore a 1 ora e 30 minuti tra l’ultimazione della preparazione dei pasti e l’inizio della distribuzione/consegna: € 250,00; • temperatura al di euro 100,00 sotto dei + 60°C per i cibi da consumarsi caldi, al di sopra dei +10°C per quelli da consumarsi refrigerati e superiore a + 4°C per quelli da consumarsi freddi: € 250,00 per ogni successiva ora contenitore in cui sia stata riscontrata una temperatura difforme da quella stabilita; • non corrispondenza del peso, valutato sulla media di ritardo; b) mancanza 3 porzioni di tesserino alimenti da consumarsi crudi o cotti, alle grammature previste: € 500,00; • rapporto non rispondente a quanto dichiarato in offerta per quanto riguarda il rapporto pasti prodotti e personale addetto, pasti distribuiti e personale addetto: € 1.000,00; • preavviso di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento sciopero non conformecomunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre il termine di legge: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) € 1.000,00; • mancato rispetto della visita presso i centri di cottura o i plessi terminali con frequenza quindicinale o mancata presentazione della relazione mensile o mancata reperibilità del responsabile di servizio durante le fasce orarie di erogazione del servizio: € 500,00. • ulteriori casi di violazione, inadempienza inosservanza al capitolato, a quanto proposto in sede di offerta e per ritardi nell'esercizio del contratto, desumibili direttamente ed inosservanza delle norme indirettamente dal contratto o dall’offerta, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: € 1.000,00. L'Amministrazione comunale potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni se conseguenti alle soprascritte infrazioni. Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulla somma da pagare per le fatture emesse. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di notificazione di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionein appresso, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva pena la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione è notificato all’Appaltatore con l’obbligo a reintegrare la cauzione stessa.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penali. Nel In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneinadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Operatore economico affidatario, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardoverranno applicate le seguenti penali: a) nell’inizio chiusura o sostanziale inattività del servizio causata da assenza degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoaddetti: € 400 al giorno; b) nella ripresa inosservanza degli interventi orari di manutenzione a seguito apertura al pubblico e/o di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoservizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 100 per ogni mancanza; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il rifacimento di interventi contraddittorio (salvo che il fatto non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratacostituisca più grave inadempimento): € 300; d) errata esecuzione riduzione del servizio con presenza di interventi tecniciun numero di operatori inferiore a quello previsto dal piano di gestione: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata€ 150 al giorno; e) mancato permanere di inadempienze o inosservanze in relazione agli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata, in violazione di disposizioni correttive impartite dal Direttore dell’esecuzione: da un minimo di € 100 , fino ad un massimo di € 400, secondo la gravità dell’inadempienza contestata; f) inosservanza in relazione agli oneri derivanti dal progetto di assorbimento presentato in ossequio alla clausola sociale: da un minimo di € 400 fino ad un massimo di € 1.000 secondo la gravità dell’inadempimento contestata e a seguito di inadempienza rispetto ed inosservanza delle norme alle disposizioni correttive impartite dal Direttore dell’esecuzione. Si rimanda all’art. 19 per le clausole di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Operatore economico dovessero derivare compresa la facoltà di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateprocedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Operatore economico. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo precedente comma verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante a causa dei ritardiovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Per quanto riguarda i singoli Contrattiottenere il pagamento delle penalità, varrà lo stesso principiol’Amministrazione Comunale può rivalersi, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superaremediante trattenuta, sui crediti dell’Operatore economico affidatario in sede di verifica e conseguente di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia caso di risoluzione del singolo Contrattocontratto, dovrà essere immediatamente integrata. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dovessero derivare dal ritardo dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Di Appalto

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti previsti nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le seguenti penali: - in caso di mancato ritardo di esecuzione rispetto agli ordini impartiti dai dal Responsabile del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneProcedimento e/o Direttore dell’Esecuzione e/o suoi Assistenti, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata AMA potrà applicare una penale pari a €.250,00 all’1 ‰ (euro duecentocinquanta/00un per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni; - in caso di impiego dei mezzi non indicati nell’elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione dei mezzi utilizzati per l’espletamento delle attività, AMA potrà applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni mezzo e Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneimpiego; resta inteso che non sarà autorizzato l’impiego di mezzi non in regola con le necessarie autorizzazioni per l’attività contrattuale prevista; - in caso di inosservanza di norme e disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dei dispositivi e presidi antinfortunistici per i lavoratori, ivi compresi quelli derivanti dal rispetto del DUVRI, AMA potrà applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni evento; in caso di impiego di personale regolarmente assunto ma non presente nell’elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione del personale utilizzato per l’espletamento delle attività, AMA potrà applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempienza; - in caso di mancata compilazione/corrispondenza dei FIR (riferita a ciascun ritiro) ovvero compilazione incompleta con omissione di indicazioni obbligatorie secondo la legislazione vigente, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni FIR e successiva consegna del FIR corretto (qualora incompleto) entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore. 2. La penale Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso maggiormente affine a quello verificatosi. 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all’Acquirente; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Acquirente dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di ritardo: a5 (cinque) nell’inizio degli interventi giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneAMA, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) ovvero non siano presentate nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzetermine dianzi previsto, saranno invece applicate all’Acquirente le relative penalità di seguito indicate:penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza 4. AMA potrà integrare i crediti derivanti dall’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI presente articolo al corrispettivo dovuto dall’Acquirente ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00procedimento giudiziario. 5. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso l’Acquirente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 6. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione dell’Acquirente nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo del Contratto. 7. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto e agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 8. Per quanto riguarda i singoli ContrattiL’Acquirente prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Contract for the Sale of Scrap and Metal Materials

Penali. Nel caso Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali assunti, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali l'appaltatore oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzioni disciplinari da comminarsi a cura del responsabile comunale del servizio. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno applicate le sanzioni pecuniarie di seguito elencate: • per ogni giornata di mancato rispetto del termine indicato servizio si applicherà la penale di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00); • per l’esecuzione degli interventi mancato servizio parziale (ad esempio servizio non svolto presso alcune utenze, vie o zone si applicherà la penale di manutenzione, € 500,00 (cinquecento/00); • per mancata pulizia delle aree di mercato entro i singoli Contratti termini stabiliti si applicherà la penale di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 € 200.00 (euro duecentocinquanta/00Euro duecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La ritardo; • mancata raccolta di animali morti € 100,00 (cento/00); • per mancato avvio a corretta destinazione dei rifiuti oggetto delle raccolte differenziate attivate nel territorio comunale, si applicherà la penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche € 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue /00) per ogni episodio. Tali fatti costituiscono, inoltre, grave inadempimento contrattuale e, qualora il Comune lo ritenga, possono condurre alla revoca dell'appalto; • per omesso lavaggio e/o disinfezione di ogni contenitore si applicherà una penale di € 51,00 (cinquantuno /00); • per ogni altra inadempienza, qui ed in caso altra parte del presente capitolato non espressamente contemplata, si applicherà, a giudizio insindacabile del responsabile comunale del servizio, una penalità da un minimo di ritardo: a€ 200,00 (duecento/00) nell’inizio degli interventi ad un massimo di manutenzione rispetto € 10.000,00 (diecimila /00) per ogni singola infrazione accertata; L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza alla data fissata quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per ricevimento della contestazione. Esaminate queste o trascorso inutilmente il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestatermine anzidetto, sarà applicata una dal responsabile comunale del servizio, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata. L'ammontare della sanzione sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza o prelevandola dal deposito cauzionale. Nessuna contestazione o controversia potrà in alcun caso determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio. Non si applicherà alcuna penale per cause di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneforza maggiore, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoche comunque vanno documentate.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Urbani

Penali. Nel Il Fornitore deve assumersi l’obbligo del pagamento delle seguenti penali: a) in caso di mancato ritardo nella consegna dei dispositivi rispetto del ai termine indicato al precedente paragrafo 6, verranno applicate le seguenti penalità: ▪ 1 % dell’importo del valore del dispositivo consegnato in ritardo (ottenuto moltiplicando il corrispettivo unitario mensile della locazione per l’esecuzione degli interventi di manutenzione36 mesi), per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i singoli Contratti primi 5 giorni; ▪ 2 % dell’importo come sopra per ogni giorno lavorativo di appalto basati sull’Accordo Quadroritardo dopo i primi 5 giorni e fino al giorno dell’espletamento della fornitura; Se il ritardo dovesse superare il ventesimo giorno senza che il Fornitore abbia provveduto alla consegna integrale di quanto dovuto, viene Sport e salute, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. b) in caso di ritardo nella sostituzione dei dispositivi che non hanno superato le prove di collaudo rispetto al termine indicato al precedente paragrafo 7, verranno applicate le seguenti penalità: ▪ 2 % dell’importo del valore del dispositivo che non ha superato il collaudo (ottenuto moltiplicando il corrispettivo unitario mensile della locazione per 36 mesi), per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni; ▪ 3 % dell’importo come sopra per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino al giorno dell’espletamento della fornitura; Se il ritardo dovesse superare il ventesimo giorno senza che il Fornitore abbia provveduto alla sostituzione integrale di quanto dovuto, Sport e salute, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. c) in caso di ritardato intervento di ripristino dei dispositivi verrà applicata una penale pari al 3% dell’importo del valore dell’apparato per il quale è stato richiesto l’intervento (ottenuto moltiplicando il corrispettivo unitario mensile della locazione per 36 mesi) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato al precedente paragrafo 8; d) [nel caso in cui non sia possibile ripristinare la piena operatività dei dispositivi] in caso di mancata sostituzione temporanea di quanto danneggiato con apparecchiature informatiche perfettamente funzionanti e con le medesime caratteristiche hardware originariamente presenti in quelle sostituite, verrà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) € 20,00 per ogni giorno naturale consecutivo lavorativo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui rispetto al comma termine indicato al precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataparagrafo 8; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme in caso di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione mancata comunicazione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare numero verde dedicato verrà applicata una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, pari ad € 10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato al precedente paragrafo 8. f) Per ogni altra inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo, e/o non conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, Sport e salute applicherà una penale il cui importo singolo Contrattopotrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) secondo la gravità, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodiscrezionalmente valutata.

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Samples: Fornitura in Locazione Di Pc E Notebook

Penali. Nel In caso di irregolarità o di mancato rispetto adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, all'impresa aggiudicataria possono essere inflitte penali che vanno da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo del termine indicato 10 per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionecento del canone contrattuale annuo. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardoSi individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali: a) nell’inizio Intervento di applicazione degli adesivi non eseguito a regola d’arte o comunque non rispettando le modalità indicate nel presente capitolato: Euro 200,00 per ogni contestazione, salvo risarcimento del maggior danno provocato dalla non corretta esecuzione della prestazione; b) Inottemperanza al rispetto dei termini previsti per la rimozione e sostituzione degli adesivi di cui alla precedente lettera a): 1 per cento dell'importo contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo per ogni adesivo; c) Mancato rispetto dei tempi offerti in gara per l’effettuazione degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoordinaria e urgente degli adesivi: Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni inadempimento; d) qualora, per responsabilità della Concessionaria, si rendesse necessario procedere d'ufficio ai lavori di cui alle lettere b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionee c), rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto oltre al rimborso dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzerelativi oneri, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà verrà applicata una penale nella misura fissa di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora contestazione; e) Inottemperanza agli obblighi di evadere gli eventuali reclami degli utenti pervenuti alla Steat: € 50,00 per ogni giorno di ritardo superiore al terzo, dalla data della comunicazione da parte di Steat e per ogni contestazione; f) Inottemperanza all’obbligo di invio dell’elenco degli adesivi installati: € 50,00 per ogni contestazione. In caso di inottemperanza di tale obbligo alla scadenza indicata all’art. 2 del presente capitolato: penale dell’1 per cento del canone contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo; bg) mancanza Attuarsi delle circostanze di tesserino cui all’ultimo capoverso dell’art. 8: la Steat potrà disporre l’immediata risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. a mezzo Pec ed il Concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Steat una penale pari al doppio del canone annuo offerto in gara, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Verificandosi tale ipotesi, il Concessionario riconosce sin d’ora alla Steat l'insindacabile diritto di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento provvedere alla liberazione degli spazi medesimi di propria iniziativa e a proprie cure e spese. Per ogni altra fattispecie non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza contemplata, la penale verrà determinata dal Direttore di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme Esercizio della Steat, nei limiti di cui al "DUVRI primo capoverso del presente articolo. Steat può in qualunque momento e senza preavviso con propri incaricati disporre ispezioni sulle operazioni di installazione, di gestione e manutenzione degli adesivi ed effettuare controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro 7 (sette) giorni o piano in un termine inferiore, se necessario, ed indicato nella comunicazione di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionecontestazione; qualora Steat ravvisi la sussistenza dei presupposti, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo procederà all'applicazione delle penali irrogate e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà opportuni. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'impresa aggiudicataria non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualeproceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzionela Steat potrà rivalersi sulla cauzione. L'applicazione delle penali non preclude alla Steat la possibilità di cui al mettere in atto altre forme di tutela. Qualora i casi di constatata negligenza siano tali da rendere necessaria l’applicazione dell’art. 5 del presente articolo non pregiudica il risarcimento Capitolato sarà facoltà di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli ContrattiSteat, varrà lo stesso principiodi pieno diritto e senza formalità di sorta, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi dichiarare la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto, con l’applicazione di una penale pari al doppio del canone annuo offerto in gara, oltre all’esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei maggiori danni subiti.

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Samples: Concession Agreement

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate: • in caso di mancato rispetto ritardo nell’esecuzione delle consegne del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneveicolo e dei servizi accessori previsti (formazione), per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene verrà applicata una penale pari a 350,00 (trecentocinquanta/00) .250,00 (euro duecentocinquanta/00) /gg/per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; • in caso di ritardo nella loro ultimazioneconsegna della documentazione accessoria, verrà applicata una penale pari a 300,00 (trecento/00) €/gg/; • nel ripetersi di almeno n. 3 contestazioni, debitamente motivate, del tipo di intervento effettuato si provvederà alla risoluzione in danno del contratto; • in caso di incapacità o indisponibilità ad eseguire interventi di adeguamento normativo su impianti e macchinari si provvederà all’applicazione di una penale pari a 2.000,00 (duemila/00) € oltre all’addebito di eventuali responsabilità civili e penali connesse a tale omissione; • in caso di inosservanza circa dispositivi e presidi antinfortunistici per i lavoratori, ivi compresi quelli derivanti dal rispetto del DUVRI, allegato al Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale da 1000,00 € (mille/00) al primo rilievo per inosservanze lievi, fino alla risoluzione del contratto in danno per i rilievi successivi anche nel servizio di manutenzione; • in caso di ripetizione intervento di assistenza a seguito di non corretto intervento di manutenzione verrà applicata una penale pari al 30% (trenta per cento) del valore dell’intervento, con il minimo di 400,00 € (quattrocento/00) e ripetizione gratuita dell’intervento da eseguire a regola d’arte; • in caso di mancata esecuzione dei tagliandi nelle modalità previste dall’art. La 17 del Capitolato Tecnico verrà applicata una penale pari a 700,00 (settecento/00) €/veicolo per ogni tagliando annuale eseguito; • in caso di carenza di verifiche ed attività, previste dall’art. 17 del Capitolato Tecnico, nel corso dei tagliandi, verrà applicata una penale da 100,00 (cento/00) a 700,00 (settecento/00) €/per ogni tagliando in relazione all’attività svolta che verrà quantificata ed addebitata da parte dell’ufficio AMA preposto; • in caso di ritardo consegna veicolo dopo intervento di manutenzione correttiva rispetto alle tempistiche previste (n. ore da tempario + 2 gg) verrà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) €/per giorno di ritardo veicolo; • in caso di ritardo inizio corsi di formazione, rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari a 300,00 (trecento/00) €/giorno solare; • in caso di ritardo consegna “certificazione mensile” o adeguamento mensile registro interventi, rispetto ai termini contrattuali, verrà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) €/gg con consegna scheda macchina aggiornata in caso di scheda incompleta. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di ritardo: a5 (cinque) nell’inizio degli interventi giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneAMA, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) ovvero non siano presentate nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzetermine dianzi previsto, saranno invece applicate al Fornitore le relative penalità di seguito penali come sopra indicate:. a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza 3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00procedimento giudiziario. 4. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 5. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 6. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto14.

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Samples: Contract for the Supply of Refrigerated Vehicle Chassis

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti quanto previsto nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte e di seguito riportate: a) in caso di mancata rispondenza degli standard dichiarati comporterà l’applicazione di una penale pari ad euro 900,00 (novecento/00) oltre l’obbligo di sostituire le macchine non conformi; b) in caso di mancata formazione del personale addetto all’uso delle macchine, entro il primo mese dalla installazione, comporterà l’applicazione di una penale pari ad euro 900,00 (novecento/00) ; c) in caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi invio di manutenzionetecnici non inseriti nell’elenco dei professionisti addetti all’assistenza, per i singoli Contratti comporterà l’applicazione di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 euro 750,00 (settecentocinquanta/00); d) in caso di mancato formazione del personale addetto alle macchine, per aggiornamenti o per istruzione di ulteriori risorse, comporterà l’applicazione di una penale pari a 600,00 (seicento/00) per ogni richiesta non esaudita; e) in caso di mancato di invio della reportistica periodica, relativa all’utilizzo delle apparecchiature, comporterà l’applicazione di una penale pari ad euro duecentocinquanta/00300,00 (trecento); f) in caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione di eventuale denunce di infortunio sarà imposta all’impresa una penale pari ad euro 1.200,00 (milleduecento/00); g) in caso di inosservanza dei termini di consegna, installazione messa in funzione, l’impresa sarà assoggettata, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a di una penale pari ad un decimo del canone mensile della macchina. Decorsi 90 giorni dalla data dell’ordine senza che l’impresa abbia effettuato la consegna, il Committente si riserva la facoltà di provvedere all’approvvigionamento come meglio crede a rischio e a maggiori spese all’impresa e di risolvere il contratto per la parte di fornitura non ancora effettuata; h) in caso di inosservanza dei termini di assistenza (assistenza tecnica, manutenzione programmata, materiali di consumo, pezzi di ricambio), l’impresa sarà assoggettata al pagamento di una penale, per ogni giorno di ritardato intervento, a decorrere dalla data di registrazione della chiamata pari ad un decimo del canone mensile relativo alla macchina che necessita di assistenza; i) in caso di mancata riattivazione o sostituzione (provvisoria, definitiva) della macchina entro i termini fissati l’Impresa sarà assoggettata, per ogni giorno di ritardo, ad una penale, a decorrere dalla data di registrazione della chiamata, pari ad un decimo del canone mensile della macchina che deve essere riattivata e sostituita; j) in caso di inadempienza per mancata attivazione del servizio coll-center, già dal primo giorno del noleggio, l’impresa sarà assoggettata ad una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; bk) mancanza in caso di tesserino inadempienza per ingiustificata interruzione del servizio e/o deficienze nella qualità di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario servizi espletati o dei subappaltatori o materiali impiegati, l’impresa sarà assoggettata ad una penale in misura dell’1% del valore complessivo dell’appalto per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;ogni inadempienza. c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate al Fornitore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate. 3. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 4. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 5. AMA qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel danno. 6. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione1. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardoIl Committente ha competenza nell’applicazione delle penali relative a: a) nell’inizio degli interventi ritardo, entro il quattordicesimo giorno dalla comunicazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione affidamento dei lavori, nella sottoscrizione dei contratti discendenti pari ad 0,5 per mille sull’importo complessivo del Contratto;Contratto Discendente. b) nella ripresa degli interventi mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione di manutenzione a seguito affidamento dei lavori, pari ad uno per mille sull’importo complessivo del Contratto Discendente, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni al Comune di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del ContrattoScandiano; c) 2. Il Committente ha competenza in ordine all’applicazione delle penali in relazione all’esecuzione dei lavori affidati, al mancato rispetto dell’offerta tecnica e a quant’altro espressamente indicato nell’Accordo e, fatta salva l’applicazione delle eventuali ulteriori penali previste nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino Capitolato, potrà applicare le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicatepenali: a) ritardo nel pronto intervento: nel in caso di ritardo, nell’avvio inottemperanza ad una richiesta di interventi urgentiintervento immediato”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 (cento/00) per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza in caso di tesserino inottemperanza ad una richiesta di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o “intervento prioritario”, euro 100,00 (cento/00) per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrataogni giorno di ritardo; c) mancanza in caso di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;inottemperanza ad una richiesta di “intervento programmato”, euro d) errata esecuzione in caso di interventi tecnici: ritardo nella ripresa dei lavori (intervento programmato) a seguito di un verbale di sospensione, euro 500,00 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna mancanza riscontrataogni giorno di ritardo; e) in caso di mancato rispetto ed inosservanza delle norme dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori danneggiati o non accettabili, euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo; f) in caso di mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano di cui al "DUVRI DM Decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015), € 500,00 per ogni inadempienza; g) in caso di ritardo nell’ultimazione della realizzazione di quanto proposto con l’offerta tecnica, € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 3. Qualora l’ammontare totale delle penali raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto Discendente ovvero la somma delle penali applicati raggiunga il limite del 10% dell’importo dell’Accordo Quadro, il Committente attiverà la procedura per la risoluzione del Contratto Discendente o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontratedell’Accordo Quadro. 4. Tutte le Le suddette penali saranno contabilizzate applicate previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in detrazione caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte del Committente, si procederà all’applicazione delle penali. 5. L’importo delle penali previste dal presente Accordo di competenza del Comune di Scandiano sarà trattenuto dai crediti dell’Appaltatore, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi alla applicazione delle penali, ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà richiesto all’appaltatore o, in caso di mancato pagamento, sarà incassato mediante escussione della relativa condizione garanzia definitiva o, in caso di penaleassenza o insufficienza di quest’ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge. 6. L'importo complessivo delle penali irrogate Il pagamento della penale non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali solleva l’Appaltatore da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualeogni onere, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzioneobbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica In ogni caso è fatto salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiori danni.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione

Penali. Nel Per tutte le inadempienze, salvo il caso di mancato comprovata forza maggiore, nel rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionedelle tempistiche contrattuali elencate nei paragrafi precedenti, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrocomprese le mancate comunicazioni, viene verrà applicata una penale pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari a €.250,00 1‰ (euro duecentocinquanta/00unopermille) dell’ammontare contrattuale complessivo per: ▪ Ritardo nell’inizio dei lavori di manutenzione rispetto ai disposti della S.A. e del presente FPC, ovvero per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche nell’inizio dei lavori programmati con i tecnici dell’AnconAmbiente SpA e nei lavori con richiesta non urgente, (oltre i dieci giorni lavorativi naturali e consecutivi e comunque oltre i giorni eventualmente dichiarati nell’offerta tecnica dalla ditta per l’inizio lavori non urgenti); ▪ Gli interventi non effettuati dalla ditta nelle giornate prefestive/festive ed in caso di ritardo: a) nell’inizio orari notturni (se la ditta ne avesse dichiarato la disponibilità nell’offerta tecnica); ▪ Ritardo nell’esecuzione degli interventi relativi agli ordini emessi dall’AnconAmbiente SpA per il ripristino di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) danneggiamenti o messa in sicurezza di situazioni pericolose. ▪ Xxxxxxx nella ripresa degli interventi di manutenzione a dei lavori in seguito ad un verbale di sospensione, rispetto alla data di ripresa fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel dall’AnconAmbiente; ▪ Ritardo nella sistemazione delle anomalie/o delle difformità e/o difetti riscontrati; ▪ Ritardo nella sistemazione delle anomalie/o delle difformità e/o difetti riscontrati rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento ai cronoprogrammi ed alle tempistiche pattuite e dichiarate in sede di interventi non accettabiligara. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece Inoltre verranno applicate le relative penalità ulteriori penali di seguito indicate: adescritte: ▪ mancata presenza ai sopralluoghi in merito allo svolgimento dell’intervento (inizio, chiusura o completamento, necessità di differire l’intervento stesso per impedimenti tecnici o logistici) o ritardo nel pronto interventonella PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI fissazione dei sopralluoghi per elaborazione di preventivi: verranno applicate €. 100,00 (cento/00) per giorno; ▪ ritardo nella presentazione dei preventivi per l’esecuzione degli interventi richiesti (oltre i tre giorni naturali e consecutivi): verranno applicate €. 100,00 (cento/00) per giorno; ▪ ritardo nella presentazione dei consuntivi, nel caso dell’esecuzione dei lavori urgenti (oltre i tre giorni naturali e consecutivi), verranno applicate €. 100,00 (cento/00) per giorno; ▪ mancata emissione della fattura entro la fine del mese successivo all’effettuazione del lavoro ed all’accettazione del preventivo o consuntivo, verranno applicate €. 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardoritardo dal primo giorno del mese successivo dalla scadenza; ▪ qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente Articolo, nell’avvio di interventi “urgenti”si applicherà, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestaper ogni episodio contestato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 100,00 (euro 200,00 cento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento. L’AnconAmbiente SpA si riserva anche, per mancato pronto ritardi non motivati nelle richieste di intervento urgente, la facoltà immediata di risolvere il contratto e di euro 100,00 richiedere conseguentemente il risarcimento dei danni subiti, restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri eventualmente sostenuti da Anconambiente SpA per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateottemperare alle problematiche sopraggiunte. Tutte le penali saranno di cui al presente articolo possono essere contabilizzate in detrazione detrazione, in occasione dei pagamenti immediatamente successivi al verificarsi delle condizioni di ritardo e sono cumulabili fra loro. In alternativa gli importi delle penali potranno essere notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento immediatamente a saldo di una eventuale fattura. Gli importi dovuti a seguito dell’applicazione delle penali saranno trattenuti sull’ammontare del primo pagamento utile successivo all’evento. Con riferimento al verificarsi della relativa condizione di penaleD.P.R. 633/72, l’Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa dall’AnconAmbiente. L'importo L’importo complessivo delle penali irrogate non può potrà superare il 10 10% dell’importo contrattuale d’appalto. Qualora il ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento dell'importo dell’Accordo quadrocento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento potrà proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui, per ragioni di opportunità il contratto venga continuato fino al termine naturale, la penale verrà applicata nella sua totale entità, se ricorre il caso anche oltre il 10% dell’importo contrattuale presunto. In tale caso l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere conseguentemente il risarcimento dei danni subiti, restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che Anconambiente SpA dovesse sopportare per l’affidamento ad altra ditta del servizio oggetto della presente gara. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell’applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell’inadempienza, l’affidatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante procede all’applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI da fattura; qualora i ritardi siano tali da comportare una se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l’irrogazione della penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzionesono comunicate con PEC. L'applicazione L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente SpA di pretendere il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno ai sensi dell’art. Per quanto riguarda i singoli Contratti1224, varrà lo stesso principiocomma 2, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocodice civile.

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Samples: Maintenance Agreement

Penali. Nel 1. In caso di mancato ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale così determinata: • 1‰ (uno per mille) del corrispettivo totale contrattuale, per ogni 10 giorni solari di ritardo fino a 30 giorni; • 1% (uno per cento) del corrispettivo totale contrattuale, per ogni ulteriore decade di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di detto corrispettivo. 2. Per ognuno degli obiettivi oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nella consegna di ciascuno dei prodotti di cui all’art. 2 comma 3 rispetto alle scadenze indicate nel Piano di Lavoro, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine indicato massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale così determinata: • 1% (uno per l’esecuzione cento) del corrispettivo relativo al singolo intervento, per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fino ad un massimo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo concordato per l’intervento. 3. Per ogni obiettivo, relativamente alla metrica di prodotto “percentuale dei casi di test (da piano di test-realizzazione) eseguiti positivamente in collaudo”, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo dell’obiettivo per ogni punto percentuale (o frazione) eccedenti la soglia, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo. 4. Per ogni obiettivo, relativamente alla metrica “numero di difetti emersi in fase di collaudo su applicazioni di classe di rischio A”, la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerato, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo del singolo obiettivo. 5. Per ogni obiettivo, relativamente alla metrica “numero di difetti emersi in fase di collaudo su applicazioni di classe di rischio B o C”, la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerato, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, si riserva di applicare una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo del singolo obiettivo. 6. Qualora il collaudo venga sospeso e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per l’esercizio dell’applicazione, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare all’Impresa, dalla data prevista di fine collaudo sino alla data del collaudo positivo, una penale così determinata: • 1% (un per cento) del corrispettivo relativo ad ogni singolo intervento, per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo concordato per l’intervento. 7. In caso di ritiro o sospensione del certificato EN ISO9001:2000, rilasciato al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari all’1% (uno per cento) dell’intero corrispettivo contrattuale per il primo semestre, o frazione, in cui permarrà la mancanza di tale certificazione. Resta inteso che qualora la situazione di ritiro o sospensione perduri anche successivamente al semestre di cui sopra, Consip si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. 8. Al termine di ogni trimestre, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli interventi obblighi stabiliti per la tempestività di ripristino della piena operatività di esercizio di cui all’Allegato 4 del Capitolato Tecnico (o del Piano della Qualità), la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata: • categoria 1: Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto percentuale eccedente le soglie previste nel capitolato tecnico rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 10 % dell’importo totale del canone di manutenzione. • categoria 2: Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni punto percentuale eccedente le soglie previste nel capitolato tecnico rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 10 % dell’importo totale del canone di manutenzione. • categorie 3 e 4: Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto percentuale eccedente le soglie previste nel capitolato tecnico rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 10 % dell’importo totale del canone di manutenzione. 9. A partire dall’avvenuta definizione dei valori limite, in caso di superamento, al termine di ogni trimestre, del numero di difetti massimo tollerato, come stabilito all’Allegato 4 del Capitolato Tecnico, per i singoli Contratti il software gestionale di appalto basati sull’Accordo Quadroclasse di rischio A, viene applicata la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari a €.250,00 Euro 10.000,00 (euro duecentocinquanta/00diecimila/00), per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo pari al 10% dell’importo totale del canone di manutenzione. 10. A partire dall’avvenuta definizione dei valori limite, in caso di superamento, al termine di ogni trimestre, del numero di difetti massimo tollerato, secondo quanto previsto all’Allegato 4 del Capitolato Tecnico, per il software gestionale di classe di rischio B e/o C, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo pari al 10% dell’importo totale del canone di manutenzione. 11. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente articolo 5, comma 10 senza la necessaria, preventiva autorizzazione scritta della Consip, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare una penale d’importo pari all’1‰ del corrispettivo totale contrattuale. 12. Nel caso in cui Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati o l’utilizzo contemporaneo delle stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna della Consip e per il collegamento via modem, la Consip si riserva di applicare, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni giorno naturale consecutivo inadempimento. 13. In caso di ritardo nella loro ultimazione. La penale scostamento delle percentuali del mix di risorse professionali offerto emerso successivamente alle verifiche trimestrali di cui al all’art. 14 comma precedente trova applicazione nella 3, la Consip si riserva di applicare, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionecontestazione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni successiva ora punto di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoscostamento.

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Samples: Contract for the Assignment of Services

Penali. Nel In caso di mancato rispetto inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda Sanitaria Roma 69 si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: • in caso di ritardo nella costituzione iniziale del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione“conto deposito”, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) l’Azienda applicherà per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 2% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato in “conto deposito”, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di ritardo nella loro ultimazioneconsegna ordinaria del materiale richiesto con l’Ordinativo di fornitura, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche consegna parziale; • in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione secondo quanto riportato dall’articolo 15 del presente Capitolato Tecnico. In caso di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del Contratto; b) mancato adempimento; • in caso di ritardo nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionetrasmissione della reportistica mensile sull’andamento della fornitura, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Azienda applicherà per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso ogni giorno di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 0,5% del valore dell’importo mensile della fornitura del mese di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateriferimento. Tutte le Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del pagamento immediatamente successivo al verificarsi Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontestazione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti

Penali. Nel caso 2 a) Oltre ai casi specifici individuati in altre parti del presente Capitolato, sono sanzionabili con l’irrogazione di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi penali, commisurate alla gravità dell’evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall’Appaltatore, chiunque sia l’autore materiale dell’evento (incluso quindi l’operato di manutenzionesubappaltatori, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale soggetti di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:l’appaltatore si sia avvalso ecc). a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 2 b) nella ripresa degli interventi di manutenzione Sono quindi sanzionabili, a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: puro titolo esemplificativo: a) ritardo nel pronto interventonelle riparazioni o sostituzioni di beni (ad esempio, apparecchiature) inefficienti o guasti; b) ritardo nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche tecniche o difettose; c) gestione del magazzino: ritardi o interruzioni o incompletezza scorte o cattiva gestione; d) interruzioni o malfunzionamento del sistema informatico; e) ritardo o incompletezza o scarsa qualità dei servizi di formazione. 2 c) La gravità dell’evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza): 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto; 2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità del servizio; 3) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito; 4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di ritardospecie. 2 d) L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, nell’avvio in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività medica; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano. 2 e) Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di interventi “urgenti”eventi anche identici o simili tra loro, eccedenti 1 (unasono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali. 2 f) ora dalla richiestaAlla luce dei criteri valutativi di cui ai commi precedenti, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 le penali, per ogni successiva ora evento, possono variare da un minimo di ritardo;€ 1.000,00 ad un massimo di € 20.000,00. b2 g) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo Gli eventi che possono dare luogo all’applicazione delle penali irrogate non può superare verranno contestati, entro 4 giorni lavorativi dalla loro conoscenza da parte del Servizio aziendale competente alla gestione del contratto, all’Aggiudicatario con nota scritta trasmessa a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mani proprie dell’Aggiudicatario; l’Aggiudicatario ha facoltà di far pervenire all’Azienda, entro il termine di 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadrogiorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con gli stessi mezzi di trasmissione, le proprie controdeduzioni alle contestazioni; qualora i ritardi le controdeduzioni non pervengano nel detto termine o non siano tali da comportare una penale ritenute valide o giustificative dell’evento (accertamento di importo superiore alla predetta percentualenon responsabilità dell’Appaltatore), trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione l’Azienda potrà procedere all’applicazione della penale. 2 h) L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante sostenuti. 2 i) Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l’Appaltatore è obbligato, in tali casi, a causa dei ritardireintegrare. Per quanto riguarda i singoli ContrattiOve detti importi non siano sufficienti e nel caso in cui non possa essere escussa la garanzia definitiva, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoè obbligatoria l’escussione della polizza assicurativa RCT e/o della polizza CAR.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale inadempimento di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le penali di ritardoseguito riportate: a) nell’inizio degli interventi mancata comunicazione al DEC della programmazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione sciopero da parte del Contrattopersonale: € 100,00 (cento/00); b) nella ripresa degli interventi mancato svolgimento delle prestazioni minime indispensabili, nelle modalità concordate con il DEC, in caso di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione sciopero da parte del Contrattopersonale: € 500,00 (cinquecento/00); c) mancato svolgimento delle operazioni indicate nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione paragrafo 3.2 del Contratto per Capitolato Tecnico entro il rifacimento termine di interventi non accettabili10 (dieci) giorni dall’inizio delle attività. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzeL’importo della penale, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: apari ad € 100,00 (cento/00) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardoal giorno, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 verrà moltiplicato per ogni successiva ora giorno di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratainadempienza; d) errata esecuzione svolgimento del servizio di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;raccolta al di fuori dell’orario e dei giorni e) svolgimento del servizio di raccolta con frequenza non coerente da quanto indicato nel punto 3.3 del Capitolato Tecnico, come eventualmente modificati a seguito di offerta migliorativa proposta dal Prestatore. L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di ritardo e per ciascun contenitore oggetto di tale inadempienza; f) capacità ricettiva di un contenitore inferiore al 20% (venti per cento) del volume utile. L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00), verrà raddoppiato nel caso di materiale CER 20 01 10 trovato a terra e/o all’esterno della bocca di carico del contenitore; g) mancata adozione delle precauzioni ed accorgimenti necessari al fine di evitare di bagnare e/o sporcare il materiale CER 20 01 10: € 50,00 (cinquanta/00); h) mancato inserimento del materiale CER 20 01 10, trovato sfuso e/o non opportunamente confezionato, all’interno di sacchi di plastica: € 50,00 (cinquanta/00); i) utilizzo di sacchi di plastica non trasparenti e non conformi alle caratteristiche del Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad j) mancata raccolta del materiale CER 20 01 10, trovato al di fuori dei contenitori: € 50,00 (cinquanta/00); k) mancato rispetto delle prescrizioni relative al caso di indumenti l) mancata rilevazione del transponder di un contenitore oggetto di raccolta: € 50,00 (cinquanta/00); m) svolgimento di indebita operazione di cernita, come descritto nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico: € 1.000,00 (mille/00); n) mancata comunicazione del programma settimanale di raccolta, ovvero comunicazione con modalità non coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico: € 50,00 (cinquanta/00); o) mancato vuotamento di un contenitore entro le 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta. L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; p) mancata effettuazione dell’itinerario di raccolta rispetto a quanto programmato e/o come prescritto nel Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00); q) mancata rendicontazione del servizio di vuotamento richiesto dal DEC e/o da AMA, ovvero rendicontazione con modalità non coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad r) svolgimento del servizio di raccolta di contenitore posizionato all’interno di aree in titolarità o disponibilità giuridica di una specifica utenza, senza aver svolto le operazioni indicate nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00); s) mancato controllo della qualità del materiale conferito nei contenitori t) mancata e/o insufficiente collaborazione con la DEC durante lo svolgimento delle analisi merceologiche (articolo 3.6 del Capitolato Tecnico): € 250,00 (duecentocinquanta/00); u) mancata sostituzione di transponder, oggetto di mal funzionamento, entro il successivo servizio di svuotamento del relativo contenitore. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; v) mancata verifica del corretto funzionamento delle serrature, delle chiavi e del sistema basculante di un contenitore, come previsto all’articolo w) mancato svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi rispetto a quanto programmato e/o come prescritto nel Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ogni itinerario, anche parziale, non sottoposto a tali operazioni; x) mancato svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi rispetto a quanto richiesto dal DEC e/o suoi assistenti. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ogni contenitore non sottoposto a tali operazioni; y) svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi in modalità non coerente da quanto prescritto nel Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00); z) mancata consegna preliminare della procedura di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; aa) mancato svolgimento delle operazioni di scarico del materiale, come previsto dal paragrafo 3.8 del Capitolato Tecnico: € 50,00 (cinquanta/00); bb) mancato svolgimento delle operazioni previste al paragrafo 3.9 del Capitolato Tecnico nella modalità ivi indicata e come richiesto dal DEC. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; cc) impiego di veicoli senza una caratteristica prevista all’articolo 5 del Capitolato Tecnico, ovvero senza una caratteristica prevista dall’Offerta Tecnica presentata. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza, per ogni veicolo non corrispondente alla specifica e per ciascuna caratteristica non coerente. L’importo della penale è raddoppiato, in caso l’inadempienza riguardi il sistema di rilevazione GPS; dd) impiego di veicoli con un peso del carico superiore del 5% (cinque per cento) rispetto al limite imposto dal Codice della Strada vigente. L’importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00), è raddoppiato in caso il peso del carico sia superiore al 10% rispetto al limite imposto dal Codice della Strada vigente; ee) mancato funzionamento o mancata possibilità di accesso al sistema di rilevazione GPS dei mezzi impiegati, con assenza della visione sulla piattaforma web del percorso. L’importo della penale, pari ad € 200,00 (duecento/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; ff) mancato invio o mancata disponibilità su piattaforma web di report di consuntivazione del servizio, nella modalità dettagliata al punto 6.2 del Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00), al giorno verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ciascun report non reso disponibile ovvero incompleto; gg) mancato invio di report di consuntivazione del servizio, nella modalità dettagliata al punto 6.3 del Capitolato Tecnico. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ciascun report non reso disponibile ovvero incompleto; hh) parziale o non corretta compilazione di FIR Formulario di Identificazione Rifiuto: € 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza; ii) invio di documentazione fotografica non coerente con la modalità dettagliata al punto 6.4 del Capitolato Tecnico: € 10,00 (dieci/00); jj) interfacciamento con il sistema AMA SAP IS WA e AMA AMBIENTE non coerente con la modalità dettagliata al punto 6.5 del Capitolato Tecnico ed inosservanza all’allegato specifico. L’importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; kk) accadimento di comportamento scorretto nei confronti di ll) mancato rispetto di disposizione di normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente o altra norma di riferimento, durante l’esecuzione del servizio: € 1.000,00 (mille/00); mm) impiego di operatore non presente nell’elenco fornito alla DEC. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; nn) impiego di veicolo non presente nell’elenco fornito alla DEC. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; oo) mancato rispetto di prescrizione con la modalità dettagliata in specifico Ordine di Servizio, a firma del DEC e del RUP, inviato al Prestatore. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; pp) mancata applicazione o mancato funzionamento di quanto proposto nell’offerta tecnica. L’importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e caratteristica non coerente a quanto proposto; qq) per ogni singola difformità rispetto al Progetto di assorbimento presentato in fase di partecipazione alla procedura e per ogni giorno di inadempienza: € 100,00 (cento/00) per inadempienza/giorno. 2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame. 3. Le inadempienze contrattuali di cui sopra, comporteranno l’applicazione delle norme relative penali, che verranno contestate per iscritto da AMA S.p.A. all’appaltatore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA S.p.A. entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse. 4. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA S.p.A., a suo giudizio insindacabile, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata. 5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o piano delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 6. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 7. AMA S.p.A. provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo del contratto. 8. AMA S.p.A., qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 9. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel caso di accertamento di inadempienze o comportamenti/episodi comunque lesivi in relazione alle prestazioni da espletarsi nel corso dell’appalto (a titolo esemplificativo non esaustivo: raccolta parziale; mancata o insufficiente reperibilità del R.O.S. ; raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico o privato; mancata o insufficiente assistenza agli utenti; documentato comportamento scorretto verso gli utenti e/o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni; errata gestione dei dati relativi alla tariffa puntuale; altre irregolarità commesse dal personale di servizio, mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi della normativa in materia di manutenzionesicurezza, per i singoli Contratti ecc ), Ascit spa avrà facoltà di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) applicare all’appaltatore per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionesingolo episodio le opportune penali. La Ogni singola penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in sarà pari allo 0,1 per mille dell’importo dell’appalto. In caso di ritardo: ainterruzione del servizio, anche parziale, non giustificato da dimostrate cause di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 20 (Esecuzione d’ufficio) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione ed al successivo art.24 (Risoluzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestacontratto), sarà applicata una penale di euro 200,00 pari all’1 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui mille dell’importo dell’appalto al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrategiorno. Tutte Ascit spa potrà applicare le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi previa comunicazione scritta a seguito della relativa condizione quale l’appaltatore potrà, entro 5 gg (dal ricevimento della comunicazione), produrre eventuali giustificazioni scritte riguardo all’inadempienza riscontrata. Ascit spa valuterà le motivazioni addotte dall’appaltatore e se ritenute infondate (o se non presentate nei termini) avrà facoltà di penaleapplicare le penali sopra indicate. L'importo complessivo L’importo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadropotrà essere trattenuto: • Dalla contabilità mensile del mese di riferimento; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale • Dalla contabilità dei mesi successivi al mese di importo superiore alla predetta percentualeriferimento; • Dalla contabilità del saldo finale; • Dall’importo della cauzione definitiva. In ogni caso, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione l’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esime l’appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni, ivi compreso il risarcimento di eventuali danni danno all’immagine, o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo subìti da Ascit in materia di risoluzione del singolo Contrattoconseguenza degli inadempimenti.

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Samples: Appalto Per Servizi Di Raccolta Rifiuti

Penali. Nel Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Committente si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 250,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Committente avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456c.c.; - a seguito di visita periodica con verbale negativo e conseguente divieto di uso dell’impianto: euro 250,00 per ogni giorno in cui permane il divieto all’uso e fino al momento dell’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di mancato lavori non di competenza del Manutentore, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta dello stesso manutentore; - ritardo nei tempi di intervento rispetto del termine indicato ai termini massimi di cui al precedente art. 7.2.1, lett. a): euro 60,00 per l’esecuzione degli interventi ogni ora, o frazione di manutenzioneora superiore ai 20 minuti, di ritardo; - ritardo nei tempi di intervento rispetto ai termini massimi di cui al precedente art. 7.2.1, lett. b): euro 60,00 per i singoli Contratti la prima ora di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata ritardo; euro 120,00 per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima; - danni arrecati dal personale impiegato dell’aggiudicatario: il Committente applicherà una penale pari a €.250,00 al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; - nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto: verrà applicata una sanzione consistente in Euro 100,00 (euro duecentocinquanta/00cento) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionemancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento indipendentemente da qualsiasi contestazione. Il Committente si riserva, comunque, in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi constatata applicazione di manutenzione rispetto 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione risoluzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionecontratto, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione servizio in danno del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzeManutentore inadempiente ed incameramento della cauzione, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiori danni.

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Samples: Appalto Del Servizio Di Manutenzione Degli Impianti Elevatori

Penali. Nel L’obiettivo primario dell’Appalto è di avere un SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ENERGIA, efficiente e che soddisfi in toto le necessità dell’Azienda. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperasse al richiamo scritto del Responsabile del Procedimento a seguito di ritardi nella esecuzione degli interventi o di incomplete prestazioni, sarà passibile per ogni inadempienza di una penale il cui importo è riportato nella seguente tabella in relazione al tipo di inadempienza stessa. TIPO DI INADEMPIENZA IMPORTO DELLA PENALE Inosservanza delle prescrizioni e/o dei tempi contrattuali di intervento. Da 1.000,00 a 5.000,00 Euro/giorno Per ogni ora di ritardo eccedente il tempo massimo d’intervento previsto per la chiamata di pronta reperibilità (30 minuti). 200,00 Euro/ora Per ogni ora di ritardo eccedente il tempo massimo d’intervento previsto per la chiamata di urgenza (emergenza) (30 minuti). 500,00 Euro/ora Per le prime quattro ore di fermo impianto termico per riparazione guasto. 500,00 Euro/ora Dopo le prime quattro ore successive di fermo impianto termico per riparazione guasto. 1.000,00 Euro/ora Mancanza di comfort ambientale a causa dei lavori effettuati Da 1.000,00 a 5.000,00 Euro/giorno Inadempienze varie, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, come sotto specificate 300,00 Euro/giorno • mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Responsabile del Procedimento; • mancata formulazione di piani di intervento o ritardo nella fornitura; • mancata esposizione di cartelli; • rapporti non corretti con l’utenza, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano dato adito a reclami; • fornitura di dati insufficienti od errati; • gestioni non adeguate o incomplete; • vestiario indecoroso del personale operativo e mancanza dei cartellini di riconoscimento; • mancato rispetto delle norme di sicurezza; • ritardato allontanamento di subappaltatori non autorizzati dal Responsabile del Procedimento; • mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro; • insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del servizio; • mancata assistenza in fase di controllo dell’andamento del servizio e degli interventi ect.; • nel caso di mancato rispetto inottemperanza realizzativa del termine indicato per l’esecuzione degli interventi progetto gestionale presentato in sede di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per offerta. Le suindicate penali possono essere reiterate anche ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateadempimento. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo La somma delle penali irrogate non può potrà superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale10% dell’importo contrattuale complessivo al netto del costo del combustibile, trova applicazione oltre il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi quale sarà attivata la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia procedura di risoluzione del singolo Contrattocontratto, ai sensi dell’Art. 145 del D.P.R. 207/2010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Nel 1. In caso di mancato rispetto ritardo, di inadempimento o anche solo di una realizzazione deficitaria di quanto previsto nel presente Accordo, si applicheranno le penali previste nel presente articolo. 2. L’applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che la stessa si è assunta con la stipulazione del termine indicato presente Accordo e che dovessero derivare dall’incuria della stessa Impresa aggiudicataria. 3. Il Fornitore, qualora dovesse incorrere, pur tenendo conto delle eventuali proroghe concesse ai sensi del precedente articolo 4, in ritardi di consegna dei rotabili, sarà sottoposta alle seguenti penalità: ● per l’esecuzione degli interventi il primo mese di manutenzioneritardo, lo 0,25% del valore dei rotabili non consegnati per ogni quindicina o frazione di essa maturata; ● per i singoli Contratti mesi successivi lo 0,5% del valore dei rotabili non consegnati per ogni quindicina o frazione di appalto basati sull’Accordo Quadroessa maturata. 4. Protraendosi il ritardo complessivo oltre il sesto mese, viene applicata XXXX avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento del danno, e potrà incamerare la cauzione definitiva. 5. Relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi RAM si applicheranno le seguenti penali: ● Affidabilità o Reliability: per ogni riserva eccedente l’indice di riserva stabilito dal capitolato tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale di 100.000,00 €; in caso di valori non interi la penale verrà conseguentemente riproporzionata; ● Disponibilità o Availability: per ogni punto di riduzione dell’indice di disponibilità stabilito dal capitolato tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale pari a 500.000,00 .250,00 (euro duecentocinquanta/00) ; in caso di frazioni di punto percentuale, la penale verrà conseguentemente riproporzionata; ● Manutenibilità o Maintenability: per ogni giorno naturale consecutivo euro/1000km di ritardo nella loro ultimazionesuperamento dell’indice massimo di manutenibilità stabilito dal capitolato tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale di 10.000,00 €. 6. La penale Per gli interventi inerenti le garanzie di cui al paragrafo B-18. del Capitolato Tecnico, le penali sono quelle indicate nel precedente articolo 20 del presente Accordo. 7. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’art. 3.2.2.2 del disciplinare di gara (ovvero la Relazione di genere ex art 47 comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche 3, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dai successivi punti, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro. 8. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’art. 3.2.3 del disciplinare di gara (ovvero la certificazione e relazione disabili ex art 47 comma 3 bis, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dai successivi punti, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro. 9. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’art. 3.2.5 del disciplinare di gara (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di ritardo:nuove assunzioni per esecuzione AQ, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARST S.p.A., ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto ai successivi punti, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro. a10. Qualora il Fornitore, in sede di offerta tecnica, si sia impegnato all’erogazione un corso di formazione in tema di parità di genere (criterio premiante ex art. 47 comma 4 del DL 77/2021), lo stesso si obbliga a presentare, entro il termine di 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, idonea documentazione (programma del corso, contratto stipulato con il docente o l’azienda di formazione, CV del docente, elenco presenze dei dipendenti, etc.) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione in originale o copia conforme all’originale volta a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilicomprovare quanto dichiarato in Offerta Tecnica. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel In caso di ritardomancato invio della suddetta documentazione entro il termine prescritto, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, il Fornitore sarà applicata tenuto a corrispondere ad ARST S.p.A. una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante pari a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.20.000,00

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Samples: Accordo Quadro

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionerestauro, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione restauro rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione restauro a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per Ripristino Aree Verdi

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione1. Qualora, per negligenza imputabile all’Appaltatore, non siano rispettati i singoli Contratti termini di appalto basati sull’Accordo Quadroespletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto pattuito e/o semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, viene applicata l'Ente Appaltante, tramite il DEC e la ratifica del RUP, commina all'Appaltatore una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) commisurata alla gravità della negligenza secondo l'elenco di seguito riportato: a. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La consegna del programma mensile si applica una penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto€ 150,00; b) b. per ogni giorno di ritardo nella ripresa degli interventi consegna settimanale dei rapporti giornalieri di manutenzione a lavoro, di seguito descritto, si applica una penale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto€ 100,00; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: c. nel caso di ritardorilevata assenza arbitraria sul posto di lavoro, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata per come indicato nel programma mensile da parte del singolo addetto si applica una penale di euro 200,00 € 150,00; d. per mancato pronto intervento e uso da parte del personale di euro 100,00 per ogni successiva ora servizio del vestiario previsto e/o delle attrezzature idonee e/o del tesserino di ritardo;riconoscimento si applica una penale di € 100,00 b) mancanza e. nel caso di mancata disposizione in posizione visibile di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario e/o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare sua totale assenza si applica una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia € 50,00; f. per ogni giorno di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superareritardo, per ciascuna tipologia d’intervento, sulle date stabilite dal cronoprogramma e/o da ogni singolo Contrattoordine di servizio, sia sull’inizio sia sulla fine dei lavori, si applica una penale da € 100,00 a € 300,00 in relazione all’entità dell’inosservanza; g. per prestazioni insufficienti o carenti si applica una penale da € 50,00 a € 500,00 in relazione all’entità dell’inosservanza. h. per mancato spazzamento, e oneri connessi, di ogni tratto stradale di meno di 100 metri per ogni giorno di servizio rispetto al programma si applica una penale di € 300,00 i. per mancato rispetto degli orari previsti nella realizzazione del servizio si applica una penale di € 200,00; j. per mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate di intervento previste si applica una penale di € 400,00; k. per utilizzo di mezzi privi del logo della Ditta appaltatrice e/o della città di Cosenza si applica una penale di € 500,00 l. per mezzi con scarso decoro (mancato lavaggio, parti incidentate, ecc.) o con inadeguato stato di manutenzione si applica una penale di € 300,00 2 Eventuali altre penali non indicate al precedente comma saranno stimate dal DEC, sentito il 10 per cento dell'importo Responsabile Unico del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi Procedimento, in funzione del danno che la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomancanza comporta all’organizzazione globale delle attività e alla specifica attività.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Nel caso L’Appaltatore nell’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato, la non effettuazione o l’incompleta esecuzione del termine indicato servizio, consentono al Comune, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l’applicazione delle seguenti penali nella misura di: - € 500,00 (cinquecento/00) per l’esecuzione degli interventi ogni giornata di manutenzione, per i singoli Contratti mancata effettuazione del servizio (escluse le cause di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 forza maggiore dimostrate); - € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo ritardo e irregolarità nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di ritardo nella loro ultimazione. La penale un percorso giornaliero (escluse le cause di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: aforza maggiore dimostrate); - € 500,00 (cinquecento/00) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio; - € 1.000,00 (mille/00) per violazione degli obblighi in materia di ritardo; brapporto di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro; - € 1.000,00 (mille/00) mancanza per ogni impiego di tesserino personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente Capitolato; - € 1.000,00 (mille/00) per ogni impiego di riconoscimento mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 7 del presente Capitolato ed eventualmente indicate dall’Appaltatore in sede di gara (nell’offerta tecnica), non preventivamente autorizzati; - € 1.000,00 (mille/00) per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate, ecc.); - € 500,00 (cinquecento/00) per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza ottemperanza tempestiva alla eliminazione delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, disfunzioni degli inconvenienti segnalati. E’ fatta salva la facoltà per il Comune di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo. Dette penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante all’Appaltatore, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore medesimo, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzionecontestazione. L'applicazione delle penali penalità come sopra descritte non estingue il diritto di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di rivalsa del Comune nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni singolo Contrattoinadempienza. Qualora si verifichino tre successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi Comune potrà disporre la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra impresa.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Penali. Nel caso Il Comune, previa contestazione scritta con certezza di mancato rispetto ricezione, applicherà sanzioni nei casi in cui non vi fosse rispondenza del termine indicato servizio con quanto richiesto nel presente capitolato, nei relativi allegati o nell’offerta - fermi restando il risarcimento degli eventuali danni e la facoltà di risoluzione del contratto - e specificamente riguardo a: ⇒ qualità delle derrate non rispondente a quanto stabilito dalla vigente normativa o dal presente capitolato e dai relativi allegati per l’esecuzione degli interventi qualità merceologica, organolettica, marchio dichiarato, provenienza, termini di manutenzionescadenza, igiene (penale da € 1.000,00 a € 5.000,00) ⇒ qualità dei pasti non rispondente a quanto stabilito dalla vigente normativa o dal presente capitolato e dai relativi allegati per i singoli Contratti buona tecnica di appalto basati sull’Accordo Quadropreparazione, viene applicata una igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione (penale pari da € 500,00 a €.250,00 € 2.000,00) ⇒ quantità dei pasti e razione o grammatura non confacente a quanto previsto nel menù o dal presente capitolato e dai relativi allegati (euro duecentocinquanta/00penale da € 500,00 a € 1.000,00) ⇒ mancata consegna dei pasti (penale € 500,00) ⇒ ritardo nella consegna dei pasti (penale € 300,00) ⇒ mancata sostituzione tempestiva del personale assente di cui agli artt. 6 e 19 (penale € 300,00 per ogni giorno naturale consecutivo successivo al primo) ⇒ mancato rispetto di ritardo nella loro ultimazione. La quanto indicato nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, previa assegnazione di un termine entro il quale provvedere (penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche da € 1.000,00 a € 5.000,00 oltre alla restituzione del valore, ove non si provveda, in caso di ritardo: amiglioria offerta in sede di gara) nell’inizio degli interventi ⇒ altri inadempimenti contrattuali non espressamente previsti ai punti precedenti (penale da € 300,00 a € 2.000,00) È fatto assoluto divieto di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione utilizzare attrezzature e beni di pertinenza comunale annessi alle refezioni scolastiche per finalità diverse da quelle oggetto del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilipresente capitolato fatto salvo casi eccezionali autorizzati dall'Amministrazione comunale. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel In caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, contravvenzione alla presente norma sarà applicata una la penale di euro 200,00 € 5.000,00= (cinquemila). Eventuali deficienze o carenze saranno comunicate all’Appaltatore per mancato pronto intervento iscritto e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere stessa dovrà procedere ad ottemperare alle prescrizioni nei limiti e secondo i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattotempi indicati dall'Amministrazione comunale.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di mancato rispetto del termine indicato inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate: - per l’esecuzione degli interventi ogni giorno di manutenzioneritardo nell’inizio, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadronell’esecuzione o nel completamento delle attività richieste, viene applicata AMA potrà applicare una penale pari a €.250,00 al 2% (euro duecentocinquanta/00due per cento) dell’importo dell’attività richiesta; - per ogni giorno naturale consecutivo incompleta o difforme esecuzione di ritardo nella loro ultimazione. La attività, AMA potrà applicare una penale al 2% (due per cento) dell’importo dell’attività e l’obbligo di completamento o correzione, qualora possibile, delle non conformità entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione; - in caso di oggettiva impossibilità di completamento dell’attività richiesta, senza pregiudizio finale, oltre all’applicazione della penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche punto precedente, AMA potrà detrarre l’importo dei servizi non eseguiti; - nel caso di pregiudizio del risultato finale richiesto, il Fornitore sarà obbligato a ripetere l’attività a propria cura e spese entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, con facoltà di AMA di esecuzione in danno in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi ulteriore inadempienza; - per omessa o incompleta rendicontazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi ogni attività su lista di manutenzione a seguito di sospensionecontrollo, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata AMA potrà applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) alla prima occorrenza. La reiterazione comporta il raddoppio della penale e diffida ad adempiere; - per utilizzo di euro prodotti o modalità operative non approvate, AMA potrà applicare una penale pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni non conformità riscontrata; - per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano sicurezza di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionelegge, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzioneprevenzione e protezione o previste nel DUVRI, AMA potrà applicare una penale pari ad € 300,00 (trecento/00), oltre all’obbligo di immediata correzione. L'applicazione - per danneggiamento di parti di impianto, apparecchiature o macchinari, il Fornitore sarà obbligato al ripristino o al ristoro dei danni. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 5. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 6. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Servizi Di Sanificazione

Penali. Nel caso Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: Mancata elezione del domicilio 12 Euro 200,00 Mancata presentazione della documentazione 20 Euro 350,00 Mancata denunzia inizio attività agli enti previdenziali (per ogni inadempimento) 21 Euro 200,00 Mancata predisposizione del programma esecutivo (per ogni inadempimento) 25 Euro 350,00 Mancata individuazione soggetto responsabile delle prestazioni 34 Euro 350,00 Errore di mancato progettazione che non consente la verifica del progetto (per ciascun inadempimento) 7 Capitolato prestazionale 10% del corrispettivo per la progettazione Carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilità (per ogni inadempimento) 8 Capitolato prestazionale Euro 150,00 Mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, consegna dei documenti di contabilità alla stazione appaltante per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 propri adempimenti (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo inadempimento) 8 Capitolato prestazionale Euro 50,00 Inadempimenti relativi all’assolvimento obblighi del D.Lvo n. 81/08 (per ogni inadempimento) 9 Capitolato prestazionale 10% del corrispettivo per l’attività Nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro l’amministrazione si riserva la facoltà di ritardo nella loro ultimazionedisciplinare casi specifici di applicazione delle penali derivanti da peculiarità delle prestazioni o servizi in affidamento. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in L’applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale: 1) la Committente contesta il fatto alla ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 2) la ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC); 3) la Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta; 4) In caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata applicazione della penale contrattuale, la Committente provvederà a detrarre il relativo importo dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadrofidejussione; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualein tale ultimo caso, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora sarà onere della ditta ricostituire l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattooggetto della cauzione.

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Samples: Accordo Quadro

Penali. Nel 1. InfoCamere si riserva la facoltà di verificare, anche a campione e con le modalità che riterrà più opportune, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. In particolare, InfoCamere avrà facoltà di applicare al Contraente le seguenti penali. - per ogni ora di ritardo nella presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento rispetto ai livelli di servizio richiesti per ciascun prodotto software Würth Phoenix installato, non imputabile ad InfoCamere e/o a caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionefortuito e/o a forza maggiore, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata InfoCamere potrà applicare una penale pari a €.250,00 ad Euro 100,00 (euro duecentocinquanta/00) Euro cento/00); - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La risoluzione dei malfunzionamenti rispetto ai livelli di servizio richiesti per ciascun prodotto software Würth Phoenix installato, non imputabile ad InfoCamere e/o a caso fortuito e/o a forza maggiore, InfoCamere potrà applicare una penale pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per i casi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso grado di severità maggiore ed Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per tutti gli altri casi; - per ogni giorno di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione , non imputabile ad InfoCamere e/o a seguito di sospensionecaso fortuito e/o a forza maggiore, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione di decorrenza dei servizi di manutenzione relativi ai prodotti software già installati oggetto del presente Contratto; c) , come richiesta nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativo ordine, InfoCamere potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00); - per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso ogni giorno di ritardo, nell’avvio non imputabile ad InfoCamere e/o a caso fortuito e/o a forza maggiore, nell’esecuzione del servizio di interventi “urgenti”consulenza specialistica rispetto alla data indicata nel relativo ordine, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata InfoCamere potrà applicare una penale di euro pari ad Euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 (Euro duecento/00); - per ogni successiva ora giorno di ritardo;, non imputabile ad InfoCamere e/o a caso fortuito e/o a forza maggiore, rispetto al termine previsto per la sostituzione delle risorse ai sensi del precedente art. 6 (Servizi di consulenza specialistica), commi 4 e 5, InfoCamere potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00 (Euro duecento/00). b3. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) mancanza e il 1,00% (unopercento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento definitivamente riscontrato con specifica “nota di tesserino rilievo” e a seconda della gravità del medesimo. 4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del contratto InfoCamere. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al predetto Responsabile nel termine massimo di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora InfoCamere ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o dei subappaltatori o per indumento la stessa non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;sia giunta nel termine, potranno essere applicate le specifiche penali. c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali irrogate assegnate all’Appaltatore raggiunga il 10% del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito. 6. L’applicazione delle penali non può superare il 10 esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzionepagamento della medesima penale. 7. L'applicazione Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di InfoCamere al risarcimento del maggior danno subito. 8. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante corrispettivo ai sensi dell’art. 16 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), gli importi spettanti a causa dei ritardititolo di penale ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza della somma dovuta. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIn tale ultimo caso, varrà lo stesso principiol’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il entro 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del singolo Contrattocontratto.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel Qualora l’aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato, l’Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l’eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti: • € 80,00 (ottanta/00) all’ora (o frazione di mancato rispetto ora) per inosservanza degli orari di apertura del termine indicato servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; • € 700,00 (settecento/00) al giorno per l’esecuzione degli interventi inosservanza del calendario di manutenzione, apertura dei servizi; (tale infrazione per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto); • € 50,00 (euro duecentocinquanta/00cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo successivo al quindicesimo giorno dalla contestazione con cui il Politecnico ha chiesto la sostituzione di ritardo nella loro ultimazione. La penale un operatore, a seguito di contestazione motivata dal Politecnico stesso, per le ragioni di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso art. 4.1; • € 500,00 (cinquecento/00) per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato dal Comitato di ritardo: a) nell’inizio degli interventi Gestione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione cui all’art.11 a seguito di sospensioneprocedimento in cui sia garantito il contraddittorio, rispetto salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per almeno due volte, dovrà portare alla data fissata sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal Direttore dell’Esecuzione terzo accertamento, comporta la risoluzione del Contratto; ccontratto; • € 1.500,00 (millecinquecento/00) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dall’Amministrazione; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: acontratto); • € 500,00 (cinquecento/00) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora giorno di ritardo; butilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l’obbligo dell’immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto); • carenze di gestione, ritardo o irregolarità nell’esecuzione dei servizi: qualora si verificassero, da parte dell’aggiudicatario, comprovate carenze di gestione, (a puro titolo di esempio: utilizzo di prodotti vietati; mancato assortimento di materiale ludico, ecc.) mancanza o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali le penalità varieranno da un minimo di tesserino € 200,00 (duecento/00) a un massimo di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare€ 4.000,00 (quattromila/00), per ogni singolo Contrattoinfrazione, oltre alla decurtazione del servizio eventualmente non effettuato, con progressione aritmetica per le successive, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Politecnico di Milano; • mancato rispetto del rapporto personale/bambini: € 2.000,00 (duemila/00), per ogni infrazione, con progressione aritmetica per le successive, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Politecnico di Milano. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Raccomandata A/R, alla quale l’aggiudicatario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa. Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l’aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l’inadempimento, l’Amministrazione applicherà le penali del presente articolo. E’ altresì a carico dell’aggiudicatario il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia pagamento di risoluzione del singolo Contrattoqualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale inadempimento di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le penali di ritardoseguito riportate: a) nell’inizio degli interventi mancata comunicazione al DEC della programmazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;sciopero da parte del b) nella ripresa degli interventi mancato svolgimento delle prestazioni minime indispensabili, nelle modalità concordate con il DEC, in caso di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione sciopero da parte del Contrattopersonale: € 500,00 (cinquecento/00); c) mancato svolgimento delle operazioni indicate nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione paragrafo 3.2 del Contratto per Capitolato Tecnico entro il rifacimento termine di interventi non accettabili10 (dieci) giorni dall'inizio delle attività. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzeL'importo della penale, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: apari ad € 100,00 (cento/00) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardoal giorno, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 verrà moltiplicato per ogni successiva ora giorno di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratainadempienza; d) errata esecuzione svolgimento del servizio di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;raccolta al di fuori dell'orario e dei giorni indicati nel punto e) svolgimento del servizio di raccolta con frequenza non coerente da quanto indicato nel punto 3.3 del Capitolato Tecnico, come eventualmente modificati a seguito di offerta migliorativa proposta dal Prestatore. L'importo della penale, pari ad € 100,00 (cento) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di ritardo e per ciascun contenitore oggetto di tale inadempienza; f) capacità ricettiva di un contenitore inferiore al 20% (venti per cento) del volume utile. g) mancata adozione delle precauzioni ed accorgimenti necessari al fine di evitare di h) mancato inserimento del materiale CER 20 01 10, trovato sfuso e/o non opportunamente i) utilizzo di sacchi di plastica non trasparenti e non conformi alle caratteristiche del Capitolato Tecnico. L'importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; j) mancata raccolta del materiale CER 20 01 10, trovato al di fuori dei contenitori: € 50,00 k) mancato rispetto delle prescrizioni relative al caso di indumenti abbandonati a terra che risultino intrisi di acqua in eccesso, come descritto nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00); l) mancata rilevazione del transponder di un contenitore oggetto di raccolta: € 50,00 m) svolgimento di indebita operazione di cernita, come descritto nel paragrafo 3.3 del n) mancata comunicazione del programma settimanale di raccolta, ovvero comunicazione con modalità non coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico: € 50,00 (cinquanta/00); o) mancato vuotamento di un contenitore entro le 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta. p) mancata effettuazione dell'itinerario di raccolta rispetto a quanto programmato e/o come prescritto nel Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00); q) mancata rendicontazione del servizio di vuotamento richiesto dal DEC e/o da AMA, ovvero rendicontazione con modalità non coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico. L'importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; r) svolgimento del servizio di raccolta di contenitore posizionato all'interno di aree in titolarità o disponibilità giuridica di una specifica utenza, senza aver svolto le operazioni indicate nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00); s) mancato controllo della qualità del materiale conferito nei contenitori (articolo 3.5 del Capitolato Tecnico) e conseguente presenza di materiale diverso dal CER 20 01 10: € 250,00 (duecentocinquanta/00); t) mancata e/o insufficiente collaborazione con la DEC durante lo svolgimento delle analisi merceologiche (articolo 3.6 del Capitolato Tecnico): € 250,00 (duecentocinquanta/00); u) mancata sostituzione di transponder, oggetto di mal funzionamento, entro il successivo servizio di svuotamento del relativo contenitore. L'importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; v) mancata verifica del corretto funzionamento delle serrature, delle chiavi e del sistema basculante di un contenitore, come previsto all'articolo 3.7 del Capitolato Tecnico: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni contenitore; w) mancato svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi rispetto x) mancato svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi rispetto a quanto richiesto dal DEC e/o suoi assistenti. L'importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ogni contenitore non sottoposto a tali operazioni; y) svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi in modalità non coerente da quanto prescritto nel Capitolato Tecnico: € 100,00 (cento/00); z) mancata consegna preliminare della procedura di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni di pulizia, di rimozione scritte e adesivi rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico. L'importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; aa) mancato svolgimento delle operazioni di scarico del materiale, come previsto dal paragrafo 3.8 del Capitolato Tecnico: € 50,00 (cinquanta/00); bb) mancato svolgimento delle operazioni previste al paragrafo 3.9 del Capitolato Tecnico nella modalità ivi indicata e come richiesto dal DEC. L'importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; cc) impiego di veicoli senza una caratteristica prevista all'articolo 5 del Capitolato Tecnico, ovvero senza una caratteristica prevista dall'Offerta Tecnica presentata. L'importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza, per ogni veicolo non corrispondente alla specifica e per ciascuna caratteristica non coerente. L'importo della penale è raddoppiato, in caso l'inadempienza riguardi il sistema di rilevazione GPS; dd) impiego di veicoli con un peso del carico superiore del 5% (cinque per cento) rispetto al limite imposto dal Codice della Strada vigente. L'importo della penale, pari ad € 100,00 (cento/00), è raddoppiato in caso il peso del carico sia superiore al 10% rispetto al limite imposto dal Codice della Strada vigente; ee) mancato funzionamento o mancata possibilità di accesso al sistema di rilevazione GPS dei mezzi impiegati, con assenza della visione sulla piattaforma web del percorso. L'importo della penale, pari ad € 200,00 (duecento/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; ff) mancato invio o mancata disponibilità su piattaforma web di report di consuntivazione del servizio, nella modalità dettagliata al punto 6.2 del Capitolato Tecnico. L'importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00), al giorno verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ciascun report non reso disponibile ovvero incompleto; gg) mancato invio di report di consuntivazione del servizio, nella modalità dettagliata al punto 6.3 del Capitolato Tecnico. L'importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e per ciascun report non reso disponibile ovvero incompleto; hh) parziale o non corretta compilazione di FIR Formulario di Identificazione Rifiuto: € ii) invio di documentazione fotografica non coerente con la modalità dettagliata al punto jj) interfacciamento con il sistema AMA SAP IS WA e AMA AMBIENTE non coerente con la modalità dettagliata al punto 6.5 del Capitolato Tecnico ed inosservanza all'allegato specifico. L'importo della penale, pari ad € 10,00 (dieci/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; kk) accadimento di comportamento scorretto nei confronti di cittadini/utenti da parte di personale del Prestatore: € 200,00 (duecento/00); ll) mancato rispetto di disposizione di normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente o altra norma di riferimento, durante l'esecuzione del servizio: € 1.000,00 (mille/00); mm) impiego di operatore non presente nell'elenco fornito alla DEC. L'importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; nn) impiego di veicolo non presente nell'elenco fornito alla DEC. L'importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; oo) mancato rispetto di prescrizione con la modalità dettagliata in specifico Ordine di Servizio, a firma del DEC e del RUP, inviato al Prestatore. L'importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza; pp) mancata applicazione o mancato funzionamento di quanto proposto nell'offerta tecnica. L'importo della penale, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, verrà moltiplicato per ogni giorno di inadempienza e caratteristica non coerente a quanto proposto; qq) per ogni singola difformità rispetto al Progetto di assorbimento presentato in fase di partecipazione alla procedura e per ogni giorno di inadempienza: € 100,00 (cento/00) per inadempienza/giorno. 2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame. 3. Le inadempienze contrattuali di cui sopra, comporteranno l'applicazione delle norme relative penali, che verranno contestate per iscritto da AMA all'appaltatore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, pena l'impossibilità di accettazione delle stesse. 4. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a suo giudizio insindacabile, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l'inadempienza contestata. 5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o piano delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 6. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 7. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto. 8. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 9. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Servizio Di Raccolta Differenziata, Trasporto E Conferimento Di Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento

Penali. Nel In caso di mancato rispetto comprovati inadempimenti che ledano l’immagine ed il buon nome della Società e/o diano luogo a richiami, rimostranze e/o addebiti formali da parte di utenti e/o Autorità preposte, nonché di inadempimenti che emergessero dai controlli previsti al precedente Art. 7), la Società, previa formale contestazione scritta da inviarsi al domicilio del termine indicato Subconcessionario, si riserva il diritto di applicare penali per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 il seguente ammontare : • € 258,00 (euro duecentocinquanta/00Euro duecentocinquantotto/00) alla seconda infrazione contestata formalmente dalla Società; • € 516,00 (Euro cinquecentosedici/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale infrazione successiva alle prime due di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso sopra. Il Subconcessionario entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione inadempimento da parte della Società, potrà comunicare per iscritto a mezzo raccomandata a.r., fax o PEC, le sue eventuali ragioni che giustificano tale inadempimento. Resta inteso che non saranno comunque ritenute valide quelle ragioni dipendenti da colpa grave e/o dolo, nonché quelle che implichino una responsabilità civile del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabiliSubconcessionario. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del Il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo sopra dovrà essere effettuato dal Subconcessionario entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Tra gli inadempimenti che daranno luogo a contestazione, a titolo esemplificativo, e non pregiudica esaustivo, si citano: • inosservanza dell’orario stabilito di apertura; • interruzione ingiustificata del servizio non provocata da causa di forza maggiore (sciopero generale o nazionale); • mancato rispetto delle prescrizioni di safety, security e sicurezza sui luoghi di lavoro; • scarsa cura nella pulizia dei locali subconcessi o nella divisa del personale. La Società si riserva il risarcimento diritto di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante provvedere, in caso di reiterate infrazioni e comunque a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contrattiseguito di eventuale applicazione di tre penali, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo alla risoluzione di diritto del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia contratto di risoluzione del singolo Contrattosubconcessione.

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Samples: Subconcession Agreement

Penali. Nel 1. In caso di mancato rispetto mancato, inesatto o ritardato adempimento, senza giustificato motivo, degli obblighi contrattuali relativi all’avvio e alla gestione del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneservizio, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino Concessionario potranno essere applicate le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicatepenali: a) ritardo nel pronto interventonella presentazione della SCIA oltre il termine di 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna del locale: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni successiva ora giorno di ritardo; b) mancanza ingiustificata interruzione o sospensione del servizio: 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario interruzione o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontratasospensione; c) mancanza ritardo nel pagamento delle rate di attrezzatura corrispettivo secondo quanto previsto dall’art. 14 che precede: 1/365 del corrispettivo annuo per ogni giorno di ritardo; 2. In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, saranno applicate le seguenti penali: a) pari a € 1.500,00 in ogni caso in cui, sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni e per ogni caso accertato di tossinfezione alimentare riconducibile da parte delle autorità competenti al soggetto aggiudicatario, fatto salvo il diritto di risoluzione immediata; b) pari a € 1.500,00 per ogni mancata applicazione dei contratti collettivi, fatto salvo il diritto di risoluzione immediata; c) pari a € 800,00 per ogni rilevazione di prezzi di alimenti o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratabevande somministrate non conformi al listino prezzi fissato da ATAC (Allegato n.5); d) errata esecuzione pari a € 800,00 per ogni rilevazione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataprezzi di alimenti o bevande somministrate non conformi al listino Assobar categoria 3^/4^ (Allegato n.6), al netto dello sconto offerto in gara; e) pari a € 800,00 per ogni rilevazione di somministrazione e vendita di bevande alcoliche; f) pari a € 500,00 per ogni caso di riciclo di alimenti g) pari a € 400,00 per la mancata fornitura di ogni alimento o bevanda indicata nel listino prezzi fissato da ATAC (Allegato 4); h) pari a € 400,00 per il mancato rispetto ed inosservanza degli orari di apertura del servizio; i) pari a € 400,00 per la mancata pulizia o manutenzione dei locali; j) pari a € 400,00 per la mancata manutenzione straordinaria delle norme attrezzature; k) pari a € 200,00 per la mancata manutenzione ordinaria delle attrezzature; l) pari a € 200,00 per la mancata fornitura di ogni tipologia di alimento o bevanda indicato nel listino Assobar categoria 3^/4^ (Allegato n. 4); m) pari a € 200,00 per ogni scontrino di cassa non correttamente rilasciato; n) pari a € 150,00 per la mancata esposizione dei listini prezzi degli alimenti e delle bevande somministrate e vendute o) pari a € 250,00 per preparazione mancante o non conforme alla composizione del pasto aziendale indicata nella documentazione di cui all’offerta tecnica p) pari a € 250,00 per ogni derrata non conforme alle specifiche merceologiche degli alimenti indicata nella documentazione di cui all’offerta tecnica q) pari a € 250,00 per ogni preparazione non corrispondente a quanto previsto nel menù giornaliero di cui all’elemento B dell’offerta tecnica r) pari a € 250,00 per ogni piatto la cui pesatura netta della preparazione servita non è conforme alle grammature indicate nell’Offerta Tecnica (elemento B dell’offerta tecnica) e nella documentazione di gara (Allegato n. 2 - Standard quantitativi delle porzioni); s) pari a € 200,00 per ogni altro inadempimento dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 3. Qualora siano rilevate ulteriori ipotesi di mancato, inesatto o ritardato adempimento ai residui obblighi previsti dal presente Capitolato, al Concessionario potrà essere applicata una penale da € 150,00 ad € 1.000,00 in relazione alla rilevanza della violazione debitamente contestata da ATAC al Concessionario e non sanata entro i termini indicati nella contestazione. 4. L’applicazione delle penali avverrà mediante pagamento parte diretto e in difetto mediante rivalsa sulla garanzia di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionesuccessivo art. 19. 5. Qualora le violazioni contestate e le penali applicate appaiano rilevanti nell’economia contrattuale, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva ATAC si riserva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori risolvere il contratto per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno. 6. Per l’addebito delle penali, ATAC contesta per iscritto al Concessionario la violazione e segnalare alla A.S.L. gli assegna un termine, non inferiore a 5 giorni, per presentare le mancanze riscontrateproprie deduzioni. Tutte Qualora non siano accoglibili, applica le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalea decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'importo complessivo In ogni caso, l’applicazione delle penali irrogate non può superare preclude il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, e non solleva il Concessionario dall’adempimento delle obbligazioni oggetto di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà contestazione e dalle responsabilità che lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo si è assunto con la stipulazione del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Concession Agreement

Penali. Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, la Committenza, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e qualora le stesse vengano disattese con responsabilità dell’Appaltatore, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile: - mancata corrispondenza nell'esecuzione dei servizi prestati rispetto alle previsioni del progetto approvato e delle Linee guida: da € 300,00 a € 2.500,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento; - mancato inserimento e mancato aggiornamento di dati sulla banca dati Siproimi e sulla piattaforma FNAsilo: € 500,00; - mancata predisposizione dei documenti di rendicontazione e di monitoraggio nei tempi previsti: penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; - mancato mantenimento degli standard delle strutture di accoglienza di cui art. 19 delle Linee Guida: € 500,00 per ogni struttura non adeguata; - erogazione dei servizi in favore di soggetti diversi da quelli ammessi all'accoglienza nel Siproimi: € 1000,00; - atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: (per ogni infrazione) € 500,00; - mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: da € 200,00 a € 500,00; - ogni altro inadempimento che determini una non corretta esecuzione del contratto: € 500,00 per ogni infrazione rilevata. Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente elencazione saranno raddoppiati. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’impresa avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Ente. Se l’impresa, nell’arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà dell’UTdA rescindere il contratto e aggiudicarlo alla seconda impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della ditta in dolo, a nuove gare dell’Ente secondo motivata valutazione dell’Ente medesimo in occasione della gara successiva. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l’Ente potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. Nel caso di mancato rispetto inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell’Appaltatore ed eventuali subappaltatori è prevista l’applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del termine indicato per l’esecuzione degli interventi D.P.R. n. 207/2010 dell’art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate avverrà dopo aver accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di manutenzionepagamento, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate l’impresa non può superare il 10 opporre eccezione all’Ente e non ha titolo per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodanni.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali. Lo IIT si riserva di porre a carico dell’Operatore economico i danni derivanti dallo smarrimento o deterioramento di pratiche regolarmente consegnate come da verbali di trasferimento e chiusura e successivamente smarrite o deteriorate. Nel caso in cui l’Operatore economico in merito ai servizi richiesti, non rispetti quanto specificato nel presente capitolato, lo IIT potrà richiedere a titolo personale: • per la mancata produzione dell’elenco di master in giacenza entro i 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto Euro 1.000,00 (mille/00) e per ciascun giorno di ritardo Euro 100,00 (cento/00); • per il mancato aggiornamento dell’elenco di consistenza e il mancato invio trimestrale all’indirizzo PEC xxx@xxx.xxx.xx, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per l’applicazione di prezzi aumentati rispetto a quelli risultanti dall’aggiudicazione in base all’offerta inviata, lo IIT potrà richiedere all’Operatore economico a titolo di penale, 5 (cinque) volte la differenza tra il prezzo praticato e quello risultante dall’aggiudicazione; • per il mancato avvio dell’operazione di ritiro della documentazione presso lo IIT entro i 5 (cinque) giorni dalla comunicazione, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per il mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione8 (otto) ore relativo al servizio di Consultazione fisica (b.4.f), per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà potrà essere applicata una penale di euro 200,00 Euro 10,00 (dieci/00) per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ciascuna ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o ; • per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) il mancato rispetto ed inosservanza delle norme del termine di cui 4 (quattro) ore relativo al "DUVRI o piano servizio di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneConsultazione digitale (b.4.f), ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare potrà essere applicata una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna ora di ritardo. Nell’ipotesi in materia di risoluzione. L'applicazione cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di cui lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’operatore economico, salvo il diritto al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell’eventuale danno patito. Resta in ogni caso la facoltà del Depositante di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia avvalersi della clausola di risoluzione del singolo Contrattocontratto.

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Samples: Custody and Management Service Agreement

Penali. Nel Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell’esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità dei servizi alle caratteristiche previste, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per i ritardi sulla esecuzione dell’Avvio del servizio (avvio, configurazione, migrazione dei dati, formazione, entrata in produzione) sono calcolate in misura giornaliera come segue: − 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio (entrata in produzione) rispetto ai termini di cui all’art. 24 del presente Capitolato, fino a 5 giorni di ritardo; − 0,6‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo del servizio (entrata in produzione) rispetto ai termini di cui all’art. 24 del presente Capitolato, dal 6° al 10°giorno di ritardo; − 1‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo del servizio (entrata in produzione) rispetto ai termini di cui all’art. 24 del presente Capitolato, dall’11° giorno di ritardo; Inoltre, in caso di mancato rispetto della percentuale di uptime annuale del termine Servizio così come stabilito dal Service Level Agreement (SLA) descritto al successivo art. 26 l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, la seguente penale che sarà calcolata in relazione alla percentuale di uptime annuale risultante dal report annuale che il fornitore deve produrre come indicato per l’esecuzione degli interventi al successivo art. 26. − Per il primo scostamento superiore allo 0,50% in meno rispetto al valore di manutenzionesoglia previsto al successivo art. 26 e relativo alla percentuale di uptime annuale del servizio (99,5%), per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per al 10‰ dell’ammontare netto contrattuale. − Per ogni giorno naturale consecutivo ulteriore 0,50% di ritardo nella loro ultimazione. La scostamento, la penale di cui sopra sarà incrementata del 10‰ Pertanto, a titolo di esempio, laddove si verificasse uno scostamento di un punto percentuale sul valore soglia del periodo annuale di uptime (corrispondente a una percentuale di uptime del 98,5% su base annua) la penale da applicare sarà del 10‰ (dieci virgola zero per mille) dell’ammontare netto contrattuale. Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto, rivolgendosi alla sede legale o al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso domicilio eletto da quest’ultimo. Entro il limite di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto cinque giorni successivi alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionedetta comunicazione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzesuddetto termine l’Università, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontratedeterminazione ritenuta opportuna. Tutte le Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento immediatamente successivo utile al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni contestazione o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomediante escussione sulla cauzione definitiva.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Un Software Di Gestione Dei Servizi Bibliotecari

Penali. Nel caso Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi legge, la Committenza, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e qualora le stesse vengano disattese con responsabilità dell’Appaltatore, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile: 1. qualora la ditta non utilizzi personale in possesso dell’attestato di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene qualifica professionale richiesta verrà applicata una penale pari a €.250,00 (250,00 euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo giornata di ritardo nella loro ultimazionemancato rispetto dell’obbligo suindicato. La penale Nel caso in cui tale situazione si protragga per più di due mesi consecutivi, è facoltà dell’UTdA oltre all’applicazione delle penali disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza con le modalità di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche all’art. 32; 2. in caso di ritardo: asospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo (al prezzo di aggiudicazione) nell’inizio relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione oneri connessi all’affidamento del Contrattoservizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili3. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel in caso di ritardo, nell’avvio gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti assistiti da parte di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà operatori della ditta verrà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo€. 2.000,00; b) mancanza 4. in caso di tesserino impiego di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario personale inadeguato e/o dei subappaltatori insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza in caso di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere mancata sostituzione del personale entro i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare termini previsti verrà applicata una penale di importo superiore €. 1.500,00; 5. mancata reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza: penale pari a €. 100,00 per ora di irreperibilità; 6. mancato invio dell’elenco iniziale riportante il personale impiegato nell’appalto (titolari e sostituti): penale €. 1.000,00; 7. mancato aggiornamento successivo dell’elenco di cui sopra: penale di €. 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato; 8. mancata sostituzione del personale: penale pari a €. 150,00 per ogni giornata in cui non ha provveduto alla predetta percentualesostituzione del personale; 9. inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, trova applicazione il successivo articolo in materia fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile; L’Ente avrà comunque la facoltà di risoluzioneprocedere, a spese dell’impresa inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell’appalto. L'applicazione L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’impresa avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Ente. Se l’impresa, nell’arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà dell’UTdA rescindere il contratto e aggiudicarlo alla seconda impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della ditta in dolo, a nuove gare dell’Ente secondo motivata valutazione dell’Ente medesimo in occasione della gara successiva. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l’Ente potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell’Appaltatore ed eventuali subappaltatori è prevista l’applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 dell’art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate avverrà dopo aver accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’impresa non pregiudica può opporre eccezione all’Ente e non ha titolo per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodanni.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penali. ✓ ritardi nelle forniture di gas, trasporto e consegna di recipienti, penale fino a € 500,00 (fermo restando l’obbligo di garanzia di continuità dei servizi); ✓ non conformità accertate dei prodotti forniti o mancata consegna, penali fino a € 2.000,00; (il caso di ripetute non conformità rappresenta inadempienza grave) ✓ singole inadempienze nei servizi e sistemi di tracciabilità dei gas e disfunzioni dei sistemi di controllo e allarme, penali fino a € 500,00; per ritardi nella predisposizione dei sistemi informatici verrà applicata una penale fino a € 1.000,00 al mese; ✓ mancato intervento di manutenzione ordinaria degli impianti e/o segnalazione-riparazione in caso di anomalie consumi, penale fino a € 1.000,00; ✓ inadempienze o ritardi nelle attività di manutenzione straordinaria degli impianti gas medicinali e rispetto al sistema di reperibilità, penale fino a € 1.000,00, a meno di danni conseguenti; ✓ ritardo o inadempienze nell’approvvigionamento di materiali medicali di consumo, penale fino a € 500,00 (oltre i 7 gg dal termine della richiesta la penale si incrementa di € 50,00 al giorno); ✓ mancata o parziale attività di formazione del personale nei termini offerti, penale fino a € 2.000,00; ✓ incompleta o ritardata consegna di rilievi e/o della progettazione degli eventuali interventi di messa a norma come sopra descritto, fino a € 5.000,00; (la mancata consegna implica inadempienza grave). L’applicazione di penali in alcun modo potrà essere intesa come risarcimento del danno, restando pertanto impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario per danni subiti. La ditta aggiudicataria sanerà nel più breve tempo possibile le eventuali contestazioni. Nel caso di mancato rispetto reiterata inadempienza dei patti contrattuali, l’INRCA, ove non intenda agire diversamente, potrà pronunciare la risoluzione del termine indicato per l’esecuzione degli interventi contratto con lettera Raccomandata con avviso di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionericevimento. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto È facoltà dell’Istituto procedere alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione risoluzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: contratto nel caso di ritardoin cui la Ditta aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi derivanti dalla fornitura in oggetto, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.comunque nei seguenti casi:

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Samples: Fornitura Di Gas Medicinali E Servizi Correlati

Penali. Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento del servizio, il Consorzio Desio-Brianza si riserva di mancato rispetto sanzionare le seguenti tipologie di inadempimento, applicando le penali qui indicate: • utilizzo da parte del partner di operatori non qualificati e/o con titolo diverso da quella concordato: € 500,00; • mancata realizzazione della formazione e aggiornamento professionale annuale: € 400,00; • comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell’utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00; • inosservanza di regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto (quali a mero titolo di esempio, tempi di attivazione degli interventi, tempistiche di riqualificazione dei locali, tempistiche di monitoraggio e valutazione, etc), co-definiti nel Progetto “X.X.Xx – Casa e Accompagnamento Sociale”, approvato al termine indicato del Tavolo di co-progettazione: € 400,00; • mancata effettuazione del servizio, sospensione o interruzione per l’esecuzione degli interventi motivi non dipendenti da causa di manutenzioneforza maggiore: € 1.000,00; • utilizzo non idoneo di locali e attrezzature: € 500,00. Le irregolarità ed inadempienze accertate saranno previamente contestate al Soggetto Partner a mezzo PEC. Al partner verrà concesso un tempo non inferiore a 3 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni. L’ente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, per i singoli Contratti dandone comunicazione scritta al partner; qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini indicati, potranno essere applicate le penali. In caso di appalto basati sull’Accordo Quadroapplicazione della penale, viene applicata una l’ente provvederà ad incamerare l’importo della penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche dal primo rimborso utile in liquidazione o, in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto insufficienza, attraverso incameramento della cauzione definitiva. In tal caso il Soggetto Partner è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per comunicazione. La richiesta e/o il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, Soggetto Partner dall’adempimento dell’obbligazione per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoquale si è reso inadempiente.

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Samples: Convenzione

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate: • in caso di mancato ritardi fino a 2 (due) ore rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi al tempo di manutenzioneintervento dichiarato in sede di gara, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata AMA potrà applicare una penale pari a €.250,00 al 10% (euro duecentocinquanta/00dieci per cento) sull’importo imponibile relativo al servizio richiesto per ogni giorno naturale consecutivo ora, o frazione successiva; • in caso di ritardo nella loro ultimazioneritardi oltre le 2 (due) ore rispetto al tempo di intervento dichiarato in sede di gara, AMA potrà applicare una penale pari al 15% (quindici per cento) sull’importo imponibile relativo al servizio richiesto per ogni ora, o frazione successiva; • qualora il servizio reso provochi danni al mezzo oggetto del servizio stesso, AMA richiederà i danni comprensivi del costo del ripristino del mezzo (materiali e manodopera), oltre al costo della mancata disponibilità del mezzo per l’erogazione del servizio ai clienti di AMA; • qualora il Fornitore non possa garantire il servizio, nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolato Tecnico (anche parzialmente) e nell’Offerta Tecnica, AMA può riservarsi la facoltà di richiedere il servizio ad altro fornitore. La penale In tal caso, oltre al recupero delle maggiori spese presso altro Fornitore, AMA applicherà al Fornitore una penalità per inadempimento del servizio pari ad € 500,00 (cinquecento/00). 2. AMA, successivamente a 3 (tre) contestazioni ufficiali debitamente motivate, potrà risolvere il Contratto con il Fornitore in danno dello stesso. 3. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o da quanto offerto in sede di gara o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame. 4. Le inadempienze contrattuali di cui sopra comporteranno l’applicazione delle relative penali che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse. 5. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a suo giudizio insindacabile, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata. 6. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionedifetto, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme avvalersi della garanzia di cui al "DUVRI alle premesse o piano delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 7. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 8. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo del Contratto. 9. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 10. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo che l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere di diritto il Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel Durante i controlli, in caso di mancato rilevate non conformità, l’Amministrazione contraente si riserva di applicare le seguenti penali: 1. superamento dei tempi di primo intervento per guasto bloccante rispetto del termine indicato ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, art 0.0.0.0: per l’esecuzione degli interventi il superamento dei tempi di manutenzioneprimo intervento per guasto bloccante, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) al 2% del corrispettivo annuo dell'AS ogni 4 ore di ritardo; 2. superamento dei tempi di primo intervento per guasto non bloccante rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, art 0.0.0.0: per il superamento dei tempi di primo intervento per guasto non bloccante, una penale pari all’1% del corrispettivo annuo dell'AS ogni 4 ore di ritardo; 3. peggioramento della percentuale di risoluzione guasto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, art 0.0.0.0: per ogni giorno naturale consecutivo punto percentuale peggiorativo della percentuale di ritardo nella loro ultimazionerisoluzione guasto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, art 0.0.0.0: una penale pari allo 0,5% del corrispettivo annuo dell’AS; 4. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli per gli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi MC non risolti entro 20 giorni solari dalla richiesta di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi intervento e che non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà trovano adeguata giustificazione verrà applicata una penale di euro 300,00 ad evento, oltre agli eventuali oneri per la risoluzione del guasto corrisposti dall’Amministrazione contraente ad altra ditta; 5. non conformità dell’intervento di MP (ritardo rispetto alle previsioni del piano MP, o non conformità rispetto al protocollo manutentivo): una penale di Euro 200,00 ad evento; la penale non verrà applicata in caso di scostamento temporale rispetto alla data stabilita nel piano MP, inferiore a 30 gg solari; 6. non conformità dell’intervento di Xxxxxxxx Diverse (ritardo rispetto alle previsioni dei piani, o non conformità rispetto ai protocolli): una penale di Euro 100 ad evento; la penale non verrà applicata in caso di scostamento temporale rispetto alla data stabilita nei piani inferiore a 30 gg solari; 7. per mancato pronto intervento e di euro 100,00 il ritardo superiore a 15 giorni solari rispetto alla data prevista per la consegna dei Piani delle attività programmate: una penale pari a Euro 500 per ogni successiva ora piano per ogni 7 giorni solari di ritardo; b8. indisponibilità di una funzione del SI (sistema informatico) mancanza (ove applicabile): oltre le 16 ore di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o indisponibilità si applica una penale pari a 250 Euro per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrataogni 8 ore lavorative; c9. attivazione nuove funzioni del SI (ritardi superiori ai 30 giorni solari rispetto al termine programmato) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro (ove applicabile): una penale pari a 250,00 per ciascuna mancanza riscontrataEuro e ulteriori 250,00 Euro ogni 10 giorni solari; d10. export dati dal SI (ritardi superiori ai 5 giorni solari, rispetto al termine programmato) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata(ove applicabile): una penale pari a Euro 300 e ulteriori 500 Euro ogni 7 giorni solari; e) mancato 11. formazione rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionetermine programmato (ritardi superiori ai 60 giorni solari, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo rispetto al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare termine programmato): una penale di importo Euro 200 e ulteriori 200 Euro ogni 60 giorni solari; 12. non conformità della dotazione di personale, intesa come differenza tra le giornate uomo complessive del personale secondo la dotazione offerta in sede di gara e quelle lavorate nell’anno di riferimento: penale di Euro 300 per ogni giornata uomo di differenza; 13. per la non conformità relativa all’utilizzo di ricambi non originali e non compatibili: una penale pari al 10% del corrispettivo annuo dell'AS: la ditta sarà tenuta alla sostituzione immediata del pezzo non conforme; 14. segnalazione di eventi critici (ad esempio riscontro situazioni di pericolo) in un tempo superiore alla predetta percentualead un giorno lavorativo dalla conoscenza dell’evento: una penale pari a Euro 100 al giorno; 15. non conformità della fase di chiusura, trova applicazione intesa come non rispetto delle tempistiche e delle attività ricomprese nel Piano di Chiusura del servizio: una penale pari a Euro 500 al giorno. Le penali verranno contabilizzate in sede di conguaglio annuale con relativa emissione di nota di credito. L’Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, o avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta impregiudicata ogni azione da parte dell'Amministrazione contraente verso l’Appaltatore relativa ai danni subiti. La richiesta e/o il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo articolo, non pregiudica il risarcimento esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima, con eccezione di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contrattidisposto al punto 18.1, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoultimo periodo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Nel caso Senza esclusione alcuna di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione eventuali conseguenze, anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Contratto, e fatti salvi i casi di forza maggiore, di cui al precedente art. 14, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Contratto, ASET, previa contestazione degli interventi addebiti, potrà applicare al FORNITORE penalità secondo quanto di manutenzione, per i singoli Contratti seguito riportato e riferito a ciascun punto di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 consegna dell’energia elettrica: • € 500,00 (euro duecentocinquanta/00cinquecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; bdi Attivazione della fornitura, in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili al FORNITORE; • € 200,00 (duecento/00) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; bmancato invio mensile delle fatture; • € 200,00 (duecento/00) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) ogni mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateinvio del “report mensile”. Tutte le Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo comunicate al verificarsi della relativa condizione di penaleFORNITORE a mezzo fax o via e-mail certificata. L'importo complessivo Con riferimento al DPR 633/72, il FORNITORE emetterà fattura al lordo delle penali irrogate non può superare penali, il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali cui ammontare risulterà da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualeNota Debito (fuori ambito IVA) emessa da ASET. L’applicazione delle penali, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante da ASET a causa dei ritardiritardi o di altre irregolarità che hanno determinato l’applicazione delle penali. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo L’importo complessivo delle penali irrogate non può superaresuperare il 10% dell’importo contrattuale. Superato tale limite, per ogni singolo ContrattoASET si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno, previa contestazione degli addebiti, imputando le eventuali maggiori spese al FORNITORE, fermo restando il 10 per cento dell'importo risarcimento del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione maggior danno ai sensi del singolo ContrattoCodice Civile.

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Samples: Contract for the Supply of Electricity

Penali. Nel caso 1. Al termine di mancato rispetto ogni semestre di osservazione, relativamente al requisito di qualità RQ1 - Turn over del termine indicato per l’esecuzione degli interventi personale, così come descritto nel capitolo “Requisiti di manutenzionequalità specifici della fornitura” contenuto nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Qualità della fornitura, per i singoli Contratti fatte salve cause di appalto basati sull’Accordo Quadroforza maggiore e/o giustificati motivi, viene applicata l’Amministrazione si riserva di applicare all’Appaltatore una penale pari a €.250,00 Euro 2.500,00 (euro duecentocinquanta/00duemilacinquecento/00) per punto (o frazione) percentuale superiore alla soglia indicata nel succitato capitolo, relativamente al suddetto requisito di qualità, fino ad un massimo pari all’1% (uno per cento) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 10, comma 1. 2. Al termine della durata contrattuale di cui al precedente articolo 4, comma 1, relativamente al requisito di qualità RQ2 - Aderenza risorse umane, fatte salve cause di forza maggiore e/o giustificati motivi, l’Amministrazione si riserva di applicare all’Appaltatore una penale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per punto (o frazione) percentuale inferiore alla soglia indicata nel succitato capitolo, relativamente al suddetto requisito di qualità, fino ad un massimo pari all’1% (uno per cento) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 10, comma 1. Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario Direzione generale della programmazione sanitaria 3. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti o dei prodotti previsti dal servizio di cui rispettivamente ai requisiti di qualità RQ3 – Consegna documenti e RQ4 – Consegna dei prodotti, così come descritti nel capitolo “Requisiti di qualità specifici della fornitura” del Capitolato Tecnico e nel Piano di Qualità della fornitura, l’Amministrazione tramite il responsabile del contratto, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, applicherà una penale così determinata: • 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 10, comma 1, per ogni giorno fino ai primi cinque giorni; • 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) del medesimo corrispettivo, per ogni giorno successivo al quinto. 4. In caso di revoca e/o sospensione della certificazione di qualità specificata nella documentazione di gara, l’Amministrazione applicherà al Fornitore, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00) per ogni giorno naturale consecutivo semestre, o frazione, in cui permarrà la mancanza della predetta certificazione. 5. L’importo complessivo delle penali applicabili è pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo massimo di ritardo nella loro ultimazionecui sopra; in ogni caso, l’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 6. La penale Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente trova applicazione nella presente articolo, verranno contestati all’Appaltatore dall’Amministrazione. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione delle stesse contestazioni. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte dall’Amministrazione, ovvero non vi sia stata Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario Direzione generale della programmazione sanitaria risposta o la stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) non sia pervenuta nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzetermine indicato, saranno invece applicate all’Appaltatore le relative penalità di seguito indicate:penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza 7. L’Amministrazione può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti. 8. La richiesta e/o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattopagamento della medesima penale.

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Samples: Contract for Professional Services

Penali. Nel caso Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato. Inoltre per il semplice ritardo e salvo il risarcimento dei danni di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi qualsiasi natura subiti, AVEPA applicherà le seguenti penali nei casi di manutenzione, per i singoli Contratti seguito elencati: penali relative al servizio di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 “MANUTENZIONE PROGRAMMATA”: • Euro 100,00= (euro duecentocinquanta/00cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale rispetto ai termini stabiliti nel programma definitivo approvato di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso comune accordo dalle parti; • Euro 100,00= (euro cento/00) dopo la prima mezz’ora di ritardo: aritardo dell’inizio del servizio rispetto ai termini stabiliti; • Euro 100,00= (euro cento/00) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti L’importo delle eventuali penali applicate dall’Appaltante al Fornitore è detratto dalla rata di canone immediatamente successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterateloro applicazione, fatta salva la facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva che il Fornitore deve provvedere a reintegrare. L’eventuale inadempienza rispetto alle obbligazioni assunte da parte del Fornitore dà facoltà ad AVEPA di avvalersi di altre imprese, scelte ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante Appaltante, al fine di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrategarantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell’Appalto. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del In tal caso, oltre al pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al previste nel presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contrattoarticolo, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo Fornitore inadempiente deve farsi carico di tutte le spese e gli oneri addebitati ad Avepa dall’impresa intervenuta in materia di risoluzione del singolo Contrattosostituzione.

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Samples: Delibera a Contrarre

Penali. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle attività e degli interventi di manutenzioneinterventi, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) all’1 per mille dell’importo degli interventi stessi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione, calcolata sull’importo degli interventi ancora da eseguire. 2. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. 3. La penale, nel caso di non rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per interventi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili, si applica in misura percentuale sull’ammontare degli interventi di manutenzione ordinati. 4. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo ripristino non conformità: nel caso di ritardo, nel termine di ultimazione degli interventi per il ripristino delle non conformità rilevate, di cui all’art. 16 del Capitolato, sarà applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo; b) ritardo reperibilità: nel caso di ritardo, nell’avvio del servizio di reperibilità a chiamata, eccedenti 2 ore dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 100,00 per mancato pronto intervento e di euro 50,00 per ogni successiva ora di ritardo; c) ritardo pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi di urgentisomma urgenza”, eccedenti 1 (una) ora 3 ore dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 100,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 50,00 per ogni successiva ora di ritardo; bd) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario dell'Appaltatore o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; ce) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 150,00 per ciascuna mancanza riscontrata; df) errata esecuzione mancata effettuazione delle manutenzione programmate di interventi tecnicicui al Capitolato: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata300,00 nel caso in cui non siano effettuati e/o non vengano riportati, neii libretti di impianto e nei registri di apparecchiatura e controllo periodici, i controlli e gli interventi di manutenzione, nei tempi e con la periodicità prevista; eg) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00100,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva ; h) mancato rispetto del termine per la facoltà presentazione del Piano di Manutenzione Ordinaria (art. 28 del Capitolato Speciale Prestazionale) della Stazione Appaltante penale di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateeuro 50,00 per ogni giorno di ritardo. 5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. 6. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 8. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Conduzione

Penali. Nel Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno l’applicazione di penali e provvedimenti come di seguito specificato. Per ognuna delle utenze elencate nelle allegate tabelle A, B, e C: a) per mancata effettuazione di ognuno degli interventi di manutenzione periodica previsti al precedente art. 3.03 durante il funzionamento degli impianti sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00); b) per mancata effettuazione di ognuno degli interventi di manutenzione periodica previsti al precedente art. 3.03 prima dell’accensione e dopo lo spegnimento degli impianti sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00); c) in caso di mancato rispetto del termine indicato dei termini fissati all’art. 3.04 per l’esecuzione degli interventi il pronto intervento a decorrere dalla chiamata o dalla segnalazione di manutenzioneallarme, e per i singoli Contratti ogni ora o frazione di appalto basati sull’Accordo Quadroora di ritardo, viene sarà applicata all’Impresa Appaltatrice una penale pari a di .250,00 . 150,00 (euro duecentocinquanta/00centocinquanta/00); d) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio difettoso funzionamento degli interventi impianti di climatizzazione o mancata messa a norma per carenza di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi o mancato intervento di manutenzione a seguito di sospensioneriparazione/adeguamento, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzedecorsi due giorni dalla segnalazione da parte dell’Amministrazione senza che l’Impresa abbia risolto o, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardoalmeno, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestadato corso alle necessarie operazioni, sarà applicata una penale di € 250,00 (euro 200,00 duecentocinquanta/00), per mancato pronto intervento ogni giorno di difettoso funzionamento, computato a partire dal 3° (terzo) giorno lavorativo successivo al momento della segnalazione del malfunzionamento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; e) nel caso in cui, all’interno di ognuno degli immobili affidati in gestione calore (tabella allegata A), a seguito di segnalazione scritta e di misurazioni eseguite in contraddittorio con l’Impresa aggiudicataria, durante gli orari richiesti, si rilevi il mancato raggiungimento della temperatura di comfort, con tolleranza +_2°C, sarà applicata una penale di €. 150,00 (euro 100,00 centocinquanta/00), anche se tale circostanza dovesse riguardare un solo locale; f) per ogni successiva ora giorno di ritardo imputabile alla Ditta nell’ultimazione dei lavori, previsti al precedenti artt. 3.06 e 3.09, rispetto ai termini fissati nel presente Capitolato o nei successivi Ordini, verrà applicata una penale di €. 100,00 (euro cento/00); g) per la mancata consegna all’Amministrazione delle schede di riepilogo interventi di cui all’art.3.03 ultimo comma e dei reports informativi di cui al presente Capitolato verrà applicata una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00) che decorrerà dal giorno successivo al primo sollecito scritto da parte dell’Amministrazione; h) per la mancata consegna della relazione e dei calcoli di cui all’art. 3.11 entro il termine fissato nel medesimo articolo sarà applicata la penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo; bi) per la mancata consegna degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 3.12 entro i termini fissati nei medesimi articoli sarà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni attestato non consegnato; j) la mancata o incompleta tenuta dei libretti di centrale o di impianto per ogni impianto di cui alle allegate tabelle A e B e per ogni mese di carenza o mancanza, comporterà una penale di € 500,00 (cinquecento/00); k) per il mancato espletamento di pratiche tecnico-amministrative riguardanti gli impianti oggetto di appalto e volte ad ottenere autorizzazioni, licenze e nulla-osta da parte degli enti proposti al controllo (I.S.P.E.S.L., VV.F., A.R.P.A., A.U.S.L.,…) sarà applicata una penale di € 250,00 (centocinquanta/00). Ove, nel corso di controllo da parte degli stessi Enti preposti, dovessero emergere irregolarità o carenze sullo stato e la conduzione degli impianti e dei relativi componenti, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00). Resta inoltre l’obbligo dell’Impresa di provvedere immediatamente agli adempimenti richiesti. Nel caso le irregolarità riscontrate dovessero comportare il fermo degli impianti od altre conseguenze per l’Amministrazione, le penali suddette saranno applicate per ogni giorno di fermo impianti e saranno addebitati all’Impresa tutti i danni subiti dall’Amministrazione; l) per la mancata messa a disposizione di manodopera ed attrezzature necessarie per l’effettuazione dei controlli previsti al precedente art. 3.20 sarà addebitata una penale di € 100,00 (cento/00) oltre agli ulteriori addebiti già previsti nello stesso articolo; m) per ognuna delle utenze comprese nell’allegata tabella A resta inteso che, oltre all’applicazione delle suddette penali ed all’eventuale richiesta di risarcimento maggiori danni, anche per interruzione di pubblico servizio, ogni qualvolta si verifichino anomalie o disservizi che comportino la mancanza di tesserino erogazione calore negli orari richiesti, non verrà corrisposto l’importo dovuto per il servizio relativamente al periodo di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o mancato funzionamento. Ove tale periodo superi le quattro ore non verrà corrisposto l’importo dovuto per indumento non conforme: euro 50,00 l’intera giornata. Si ricorda, altresì, che, in caso di inadempimento rispetto alle vigenti norme in materia ambientale e impiantistica, ai sensi del precedente art.3.10, restano a carico dell’Impresa aggiudicataria, in qualità di terzo responsabile degli impianti, tutte le sanzioni e le responsabilità civili e penali previste dalla stessa normativa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per ciascuna infrazione individuale riscontrata; ciscritto all’impresa Appaltatrice dall’Amministrazione Contraente. L’Impresa Appaltatrice potrà comunicare in ogni caso le proprie contro-deduzioni all’Amministrazione Contraente nel termine massimo di 3 (tre) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza giorni lavorativi dalla data della contestazione stessa. L’Amministrazione Contraente potrà compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto all’impresa Appaltatrice a seguito del contratto, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo art. 5.04 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. La richiesta e/o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento esonera l’Impresa Appaltatrice dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattopagamento della medesima penale.

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Samples: Construction Contract

Penali. Nel caso 1) Inosservanza dei livelli di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) servizio richiesto e distintamente per ogni giorno naturale consecutivo servizio: I parametri di ritardo nella loro ultimazione. La penale misura del livello di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura servizio definiti in precedenza (percentuale anche in caso minima di ritardochiamate di pronto intervento con risposta entro 120 secondi ) costituiscono la base per determinare quanto segue: a) nell’inizio degli interventi inosservanza, su media mese, di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione UNO qualsiasi dei tre parametri si applica la decurtazione del Contratto;10 % sull’importo del mese relativo al disservizio b) nella ripresa degli interventi inosservanza, su media mese, di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione DUE qualsiasi dei tre parametri si applica la decurtazione del Contratto;20 % sull’importo del mese relativo al disservizio c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione inosservanza, su media mese, di TUTTI e TRE i parametri si applica la decurtazione del Contratto per 30 % sull’importo del mese relativo al disservizio VUS SpA si riserva la facoltà di rescindere il rifacimento contratto, in aggiunta all’applicazione di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzequanto sopra definito, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio non ottemperanza dei livelli di interventi “urgenti”, eccedenti 1 servizio stabiliti per un periodo di due o più mesi consecutivi. 2) Ritardata consegna (unaoltre il giorno dieci di ogni mese) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale o consegna di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; bdocumentazione incompleta inerente la reportistica mensile (art 13) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui da consegnare al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo Responsabile del Contratto medesimodella VUS SpA, si applica la decurtazione del 10 % sull’importo del mese relativo all’accertamento. 3) Impossibilità per VUS SpA di accedere ai dati ACD e/o CRM, si applica una decurtazione pari al corrispettivo mensile / gg mese x gg inaccessibilita’; qualora l’importo complessivo superi per periodi di inaccessibilita’ superiori a 15 gg Vus spa si riserva di rescindere il contratto. 4) Utilizzo di personale per le attività di contact center privo di corso di formazione eseguito dai funzionari della VUS SpA unitamente all’appaltatore per complessive 60 ore, si applica la suddetta percentuale (decurtazione del 10 % sull’importo del mese relativo all’accertamento. 5) Mancata esecuzione da parte dell’appaltatore di 60 ore annue di aggiornamento sulle procedure della VUS SpA al personale utilizzato nel servizio, si applica la decurtazione del 10%% sul credito finale dell’appaltatore. 6) trova applicazione il successivo articolo accertata carenza delle infrastrutture a carico del Fornitore del Servizio rispetto a quelle dichiarate in materia sede di risoluzione gara, si applica la decurtazione del singolo Contratto.15 % sull’importo del mese relativo all’accertamento, e in caso di mancata regolarizzazione nel termine perentorio di giorni dieci, la VUS SpA si riserva di procedere alla rescissione del contratto in danno del Fornitore;

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Samples: Contact Center Service Agreement

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di mancato rispetto delle condizioni relativamente al Servizio oggetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneContratto, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 AMA potrà applicare le seguenti penali: • € 150,00 (euro duecentocinquanta/00centocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionesuperiore a 48 (quarantotto) ore dall’inizio dei lavori dopo l’approvazione del preventivo di spesa da parte di AMA S.p.A.; • € 300,00 (trecento/00) per la mancata disponibilità di un carrello sostitutivo in caso il fermo mezzo superi le 48 (quarantotto) ore; • da € 200,00 (duecento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) in relazione ai ritardi per mancata effettuazione di corsi di formazione nel limite temporale max di 3 (tre) gg dalla consegna di un nuovo macchinario. 2. La penale Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di ritardo: a5 (cinque) nell’inizio degli interventi giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneAMA, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) ovvero non siano presentate nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzetermine dianzi previsto, saranno invece applicate al Fornitore le relative penalità di seguito penali come sopra indicate:. a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza 3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00procedimento giudiziario. 4. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 5. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 6. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale inadempimento di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di ritardoseguito riportate: a) nell’inizio degli interventi in caso di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;eventuali black out nella trasmissione di rete dei flussi informativi in orario b) nella ripresa degli interventi per quanto riguarda l'orario di manutenzione a seguito chiusura delle trasmissioni, in caso di sospensionenecessità per AMA di visualizzare una notizia e/o di pubblicare un comunicato, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoove ciò non sia reso possibile per chiusura anticipata non giustificata da cause di forza maggiore: € 150,00 (centocinquanta/00); c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità verifichi nell'arco di seguito indicate: a) ritardo nel pronto interventoun mese un numero inferiore di lanci rispetto a quelli previsti come media: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 € 100 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratacento/00); d) errata esecuzione in caso di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataaccesso inibito all'archivio storico del notiziario (ove previsto come servizio aggiuntivo incluso nell'offerta): € 50,00 (cinquanta/00) ad evento; e) mancato rispetto ed inosservanza in caso di mancata disponibilità delle norme licenze di ricezione su pc aggiuntive (ove previsto come servizio incluso nell'offerta): € 50,00 (cinquanta/00) a postazione al giorno. 2. Il Fornitore si obbliga ad adibire all'erogazione del servizio il gruppo di lavoro avente le caratteristiche dichiarate nell'offerta presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento. Qualora tale gruppo di lavoro risulti non conforme a quanto dichiarato, il Fornitore sarà tenuto a ricostituire il gruppo di lavoro come previsto nell'offerta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di AMA. 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate al Fornitore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 4. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 6. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'art. 1% (uno per cento) dell'importo del contratto. 7. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 8. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Del Servizio in Abbonamento Dei Notiziari Quotidiani Italiani

Penali. Nel 1. InfoCamere si riserva il diritto di applicare le seguenti penali: a. in caso di mancato ritardo rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi ai tempi di manutenzioneconsegna delle subscription SugarCRM di cui al precedente art. “Componenti Software”, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata InfoCamere potrà applicare una penale per ogni giorno di ritardo pari a €.250,00 Euro 300,00 (euro duecentocinquanta/00Euro trecento/00); b. in caso di ritardo nella messa a disposizione delle risorse per il servizio di consulenza di cui al precedente art. “Servizi di consulenza”, InfoCamere potrà applicare una penale per ogni giorno di ritardo pari a Euro 100,00 (Euro cento/00); c. in caso di ritardo nella presa in carico, dopo la segnalazione di malfunzionamenti, rispetto ai tempi previsti dai livelli di servizio di cui al punto 3.5 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare le seguenti penali: i. Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni 15 minuti di ritardo rispetto alla segnalazione con severità 1; ii. Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo rispetto alla segnalazione con severità 2; iii. Euro 100,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla segnalazione con severità 3; d. in caso di ritardo nella loro ultimazione. La penale risoluzione dell’incidente/malfunzionamento segnalato, rispetto ai tempi previsti dai livelli di servizio di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardopunto 3.5 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare le seguenti penali: ai. Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) nell’inizio degli interventi per ogni 45 minuti di manutenzione ritardo rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattopresa in carico di segnalazioni con severità 1; bii. Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) nella ripresa degli interventi per ogni ora di manutenzione a seguito di sospensione, ritardo rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattopresa in carico di segnalazioni con severità 2; ciii. Euro 100,00 (Euro cinquanta/00) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora giorno di ritardoritardo rispetto alla presa in carico di segnalazioni con severità 3; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate2. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento del maggior danno. 3. Le penali di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante cui al presente articolo verranno applicate mediante detrazioni corrispondenti all’importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l’evento ed, eventualmente, sui pagamenti successivi. InfoCamere avrà, in ogni caso, la facoltà di detrarre gli importi dovuti a causa dei ritardititolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Appaltatore, nonché di rivalersi sulla cauzione dal medesimo prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore di provvedere alla reintegrazione della cauzione medesima. 4. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo Nel caso in cui l’importo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo applicate superi la suddetta percentuale (del 10%) trova applicazione % del corrispettivo totale contrattuale, InfoCamere si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo articolo art. “Risoluzione”. 5. L’applicazione delle penali non esonera in materia nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di risoluzione del singolo Contrattopagamento della medesima penale.

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Samples: Software Supply Agreement

Penali. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo del 5% del deposito cauzionale definitivo. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali: - Versamenti tardivi: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali; - Mancato allestimento della sede definitiva od in sede inadeguata: penale pari al 5% della cauzione; - Mancata osservanza dei termini di consegna, alla Provincia, di una qualsiasi delle banche dati informatizzate sarà applicata, giornalmente, una sanzione variabile da 100 (cento) a 250 (duecentocinquanta) euro in funzione della gravità del ritardo. Quando sia accertato un ritardo nella consegna delle banche dati superiore a 20 giorni la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva comunque la richiesta di risarcimento del danno. - Mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque mancata risposta nei termini prefissati dalla Provincia: € 100,00 per ogni giorno di ritardo; - Mancata consegna dell’elenco degli impianti che necessitano di manutenzione o di sostituzione contestualmente ad un piano diretto alla loro manutenzione e/o sostituzione: € 100 per ogni giorno di ritardo; In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all’avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al Concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento del Dirigente competente che vanno da un minimo di € 100,00 (Euro cento) fino a un massimo di € 200,00 (Euro duecento) applicate in misura giornaliera, a seconda della gravità dell’inadempienza valutata dallo stesso Dirigente. Nel caso di mancato rispetto recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del termine indicato 50% per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneoneri generali sostenuti e penale. La penale contestazione dell’addebito viene fatta tramite invio con lettera o fax o e-mail. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione. Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la gestione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche D.M. 289/00. L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione la possibilità di mettere in caso atto altre forme di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattotutela.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Nel In caso di mancato rispetto violazione degli obblighi contrattuali, e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del termine indicato contratto, l'Amministrazione Comunale applicherà, a proprio e insindacabile giudizio, le penalità di seguito elencate: 1) per l’esecuzione degli interventi la mancata copertura dei turni giornalieri di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene servizio verrà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00€ 500.00 per ogni giorno di mancata copertura; 2) per il mancato rispetto di quanto inerente agli Obblighi a carico dell'Appaltatore, verrà applicata una penale pari a € 1000.00 per ogni giorno di ritardo delle comunicazioni e per ogni obbligo disatteso; 3) per il mancato mantenimento in piena efficienza, funzionalità e condizioni igieniche rilevate delle strutture e la mancata cura degli arredi, attrezzature e forniture affidate, verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 1000.00 per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità, o per ogni carenza rilevata; 4) per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture e/o di manutenzione ordinaria verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 1000.00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità, o per ogni carenza rilevata; 5) per il mancato adempimento degli obblighi di cura, controllo, custodia, riabilitazione ed affidamento degli animali verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 2000.00 per ogni giorno di cui inadempimento o in relazione alle conseguenze dell'atto di incuria rilevato; 6) per il mancato adempimento degli obblighi amministrativi e gestionali (compilazione della modulistica, collaborazione col Servizio Veterinario dell'ASSL, collaborazione con l'Amministrazione Comunale e coi referenti addetti al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche controllo, comunicazione di variazione di turni di presenza, altri adempimenti richiesti dal Comune o dall'ASSL) verrà applicata una penale compresa fra € 20.00 e € 500.00 per ogni mancanza o giorno di ritardo sulla scadenza dell'adempimento; 7) per il mancato adempimento degli obblighi connessi alle relazioni con i cittadini verrà applicata una penale compresa fra € 50.00 e € 1000.00 per ogni giorno di mancato servizio o carenza riscontrata; 8) per le attività messe in atto dall'Appaltatore non comprese nel capitolato e non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale, specie se a scopo di lucro, verrà applicata una penale compresa fra € 200.00 e € 2000.00 per ogni iniziativa; 9) per la mancata esecuzione di quanto indicato in sede di offerta, verrà applicata una penale compresa fra € 200.00 e € 5000.00 sulla base della gravità riscontrata e delle sue conseguenze, fino alla eventuale risoluzione del contratto; 10) alla data di consegna del servizio dovrà essere disponibile il mezzo di trasporto animali, in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà inottemperanza verrà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 pari a € 100.00 per ogni successiva ora giorno di ritardo; b) mancanza ritardo di tesserino tale disponibilità, fatte salve le eventuali cause di riconoscimento dei forza maggiore non dipendenti dell'Aggiudicatario dall'appaltatore (furto, incidente, ecc.). Eventuali altre mancanze o dei subappaltatori gravi inadempimenti che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio saranno valutate proporzionalmente alla gravità dell'evento e/o per indumento delle relative conseguenze. Le penali non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui potranno comunque essere complessivamente superiori al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione 10% del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo valore complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzionedel contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di cui al presente articolo presentare le proprie controdeduzioni entro e non pregiudica il risarcimento oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata via PEC dall'amministrazione. In caso di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contrattimancata presentazione/accoglimento delle controdeduzioni, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, sopra citate già in occasione del primo pagamento successivo all'inadempimento. E' fatto salvo il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodiritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

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Samples: Appalto

Penali. 1. L’inadempimento degli obblighi posti a carico dell’Appaltatore rispetto alle forniture/servizi di cui in oggetto e ai tempi di consegna, nonché il per il mancato rispetto delle clausole su parità di genere comporta l’applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile. 2. La suddetta penale viene disciplinata come segue: • la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno; • l'inadempimento sussiste quanto l’Appaltatore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l’inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività; • rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato; • presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; • per inadempimento, ai fini dell'applicazione della presente penale, si intende sia l'inadempimento definitivo, che l'adempimento ritardato o inesatto; precisato peraltro che, nel primo caso, il creditore non può chiedere contemporaneamente l'adempimento e la penale; • in caso di ritardo, la penale è quantificata [in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale]; l'accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale; • in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile; • la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore; • a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile 3. L'obbligazione dell'Appaltatore dovrà essere adempiuta entro e non oltre il 31/12/2023 qualificandosi tale data come termine essenziale nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 del codice civile. 4. A tal proposito, le parti convengono che: • la stazione appaltante che voglia evitare la risoluzione di diritto del Contratto, e quindi esigere l'adempimento nonostante la scadenza del termine, ha l'onere di darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata entro quindici giorni dalla scadenza stessa; • in tale lasso di tempo di quindici giorni, l'Appaltatore non potrà adempiere all'obbligazione; • in difetto di tale comunicazione, decorso inutilmente il termine essenziale e l'ulteriore termine di quindici giorni come sopra pattuito, il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità della dichiarazione di cui all'articolo 1456 del codice civile, ed a prescindere da ogni valutazione - già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto - in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, che potrà anche non essere imputabile all'Appaltatore; • rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al debitore, e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge; • una volta verificatasi la risoluzione di diritto, la stazione appaltante non potrà più rinunciarvi unilateralmente. 5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato violazione degli obblighi previsti dagli artt 16 e 18 (obblighi specifici per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, il PNRR applicabile in base alla dichiarazione resa dall’Appaltatore sulla dimensione aziendale > 15 < 50 - penalità per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale l’inadempimento agli obblighi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche 3, 3 bis ovvero al comma 4 dell’art. 47 d.l. 77/2021 convertito con modificazioni in caso di ritardolegge 108/2021) si applicano le seguenti disposizioni: a) nell’inizio degli interventi a. per ogni giorno solare di manutenzione ritardo rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione all’obbligo di consegna al Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto; b) nella ripresa , della relazione relativa all’assolvimento degli interventi obblighi di manutenzione cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a seguito proprio carico nel triennio antecedente la data di sospensionescadenza di presentazione delle offerte da trasmette entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione come previsto dall’art. 47 comma 6 del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestaDL 77/2021, sarà applicata una penale di euro 200,00 pari all’1 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 mille del valore del Contratto stipulato fino alla consegna della relazione; b. per ogni successiva ora giorno solare di ritardoritardo rispetto all’obbligo di consegna al Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, come previsto dall’art. 47 comma 6 del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all’1 per mille del valore del Contratto stipulato fino alla consegna della relazione; b) mancanza c. per ogni giorno solare di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o ritardo rispetto al termine stabilito per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà consegna della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali reportistica di cui al presente articolo il Committente applicherà una penale pari all’1 per mille del valore del Contratto stipulato fino alla trasmissione della reportistica. d. in caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l’applicazione di una penale pari all’1 per mille (in lettere uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni punto percentuale non pregiudica il risarcimento rispettato. 6. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di eventuali danni committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superareautorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per ogni singolo Contrattole politiche giovanili e il servizio civile universale, il 10 per cento dell'importo le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo D.L. 77/2021. 7. Ai sensi dell’art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 3 bis del medesimo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell’Ente.

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Samples: Capitolato Tecnico E Obblighi Contrattuali

Penali. Nel caso La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di mancato valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Carenze documentali e modalità operative non rispondenti a quanto disposto dall’art. 4 l’Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria penali, per ogni non conformità rilevata, pari all’1% del termine indicato per l’esecuzione canone mensile di manutenzione relativo all’apparecchiatura. • Non rispondenza degli interventi di manutenzionemanutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta. In tal caso, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare alla Ditta Aggiudicataria, oltre ad un eventuale risarcimento danni, una penale pari al 10% del • Mancata esecuzione o di ritardo di oltre un mese rispetto al periodo richiesto per i singoli Contratti l’effettuazione di appalto basati sull’Accordo Quadrouna visita di manutenzione programmata su un’apparecchiatura, viene l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale pari al costo offerto per la visita di manutenzione preventiva in questione. Nel caso in cui il costo non fosse esplicitamente espresso verrà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) al 5% del valore del canone mensile di manutenzione dell’apparecchiatura. • Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare una penale pari all’0,5 % del canone mensile relativo all’apparecchiatura in questione per ogni giorno naturale consecutivo lavorativo di ritardo nella loro ultimazionenell’intervento/ripristino rispetto ai tempi di intervento e ripristino richiesti/dichiarati. La • Nel caso in cui si verifichino ritardi sulla consegna delle parti di ricambio o dispositivi pluriuso richiesti nell’ambito della copertura denominata RIC, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare una penale pari all’0,5 % del costo della parte di cui ricambio in questione per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’intervento/ripristino rispetto ai tempi di intervento e ripristino richiesti/dichiarati. • In tutti i casi di disservizi documentati, non precedentemente definiti, l’Azienda contraente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l’Azienda contraente si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto. L’Azienda provvederà altresì a segnalare le penali applicate e le non conformità riscontrate a carico della Ditta Aggiudicataria nell’Albo Fornitori (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Ogni segnalazione relativa al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in presente contratto a carico della ditta sarà riportata sul certificato di buona esecuzione. In caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi comportamenti della Ditta Aggiudicataria che possano pregiudicare e/o ostacolare le funzioni che l’Azienda deve garantire, la stessa potrà avvalersi della facoltà di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi non invitare la Ditta ad una gara successiva che abbia lo stesso oggetto di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilifornitura. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo L’applicazione delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al previste dal presente articolo non pregiudica preclude il diritto della AUSL BO e della AOUBO a richiedere il risarcimento di degli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardimaggiori danni. Per quanto riguarda i singoli ContrattiAi sensi dell’articolo 113 bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo l'entità delle penali irrogate legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non può possono comunque superare, per ogni singolo Contrattocomplessivamente, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia . L’applicazione delle penali avverrà, previa comunicazione formale, attraverso l’emissione di risoluzione del singolo Contrattoapposita fattura.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel 1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneconsegna del Piano della Qualità Generale rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale così determinata: • 1‰ (unopermille) del corrispettivo totale contrattuale, per ogni tranche di 5 giorni solari, o frazione di essa, di ritardo fino a 15 giorni; • 1% (unopercento) del corrispettivo totale contrattuale, per ogni ulteriore tranche di 5 giorni solari, o frazione di essa, di ritardo fino ad un massimo del 10% (diecipercento) di detto corrispettivo. 2. La penale Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per il servizio di cui all’articolo 2 comma precedente trova applicazione nella 1 lettera A), al termine di ogni periodo di osservazione, così come disciplinati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio • LdS 7 Disponibilità del Sistema Centrale • LdS 8 Disponibilità dei Sistemi ad alta complessità di cui al Piano della Qualità (indicati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico), la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa misura percentuale contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata: • 0,1% (zerovirgolaunopercento) del canone del servizio relativo al periodo di osservazione per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, fino ad un massimo per ciascun livello di servizio pari al 10% (diecipercento) dell’importo totale del detto canone. 3. Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per il servizio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera A), al termine di ogni periodo di osservazione, cosi come disciplinati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio • LdS 9 Schedulazione del batch • LdS 10 Completamento del batch • LdS 12 Backup e restore • LdS 15 Change applicativi • LdS 16 Change Harvest • LdS 17 Evoluzione e variazione configurazioni hw e sw • LdS 18 Presa in carico delle richieste di intervento • LdS 19 Risoluzione dei problemi di cui al Piano della Qualità (indicati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico), la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata: • 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) del canone del servizio relativo al periodo di osservazione per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, fino ad un massimo per ciascun livello di servizio pari al 5% (cinquepercento) dell’importo totale del detto canone. 4. Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per il servizio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera A), al termine di ogni periodo di osservazione, cosi come disciplinati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio • LdS 11 Allineamento delle basi dati tra ambienti • LdS 13 Gestione utenze • LdS 14 Trasferimento urgente di cui al Piano della Qualità (indicati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico), la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata: • 0,02% (zerovirgolazeroduepercento) del canone del servizio relativo al periodo di osservazione per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, fino ad un massimo per ciascun livello di servizio pari al 5% (cinquepercento) dell’importo totale del detto canone. 5. In caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi ritardo nella consegna dei prodotti di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionecui all’art.2 commi 4 e 5, rispetto alle date previste nel Piano della Qualità e più dettagliatamente nei Piani di lavoro, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; cConsip nel termine massimo di 5 (cinque) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata: • Euro 500,00 (cinquecento/00) per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso ciascun giorno lavorativo di ritardo, nell’avvio o frazione di interventi “urgenti”esso, eccedenti 1 calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all’IQ7 Puntualità di consegna dei prodotti previsto dal Piano della qualità, fino ad un massimo pari al 5% (unacinquepercento) ora del corrispettivo totale contrattuale. 6. In caso di ritardo delle date indicate nei Piani di lavoro, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiestastessa contestazione, sarà applicata si riserva di applicare una penale di euro 200,00 così determinata: • Euro 500,00 (cinquecento/00) per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora ciascun giorno lavorativo di ritardo; b, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all’IQ8 Rispetto dei piani di lavoro previsto dal Piano della Qualità, fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocorrispettivo totale contrattuale.

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Samples: Professional Services

Penali. Nel Qualora si verifichino inadempienze nell’effettuare la fornitura, riguardo ai tempi ed alle modalità stabilite nel presente Capitolato, l’Amministrazione potrà, applicare se seguenti penalità, in relazione alla loro diversa gravità: • € 50,00 per ogni mancata comunicazione di fornitura di prodotti diversi da quelli previsti; • € 100,00 per ogni consegna di fornitura non rispondente all’ordinativo per quantità delle merci consegnate; • € 100,00 nel caso in cui non vi sia rispondenza tra il peso netto delle derrate fornite ed il peso netto dichiarato nei documenti di trasporto; • € 100,00 per ogni consegna tardiva o effettuata in orari e/o giorni diversi da quelli previsti Capitolato o successivamente concordati con l’Amministrazione; • € 150,00 per ogni consegna ove il confezionamento delle derrate non risulti conforme ai parametri stabiliti dal presente Capitolato ed alle disposizioni vigenti in materia; • € 150,00 per ogni consegna in quantitativi superiori al 10% rispetto a quelli ordinati; • € 200,00 per consegna di prodotti oltre la data di scadenza; • € 150,00 per consegna di prodotti con scarso anticipo rispetto alla data di scadenza indicata sulla confezione (meno di 5 giorni di anticipo) • € 25,00 per ogni fatturazione errata (fattura non corrispondente in termini quantitativi e/o qualitativi ai documenti di trasporto, non corrispondenza fra l’unità di misura indicata nell’offerta economica e quella indicata nei documenti di trasporto e/o in fattura, emissione di nota di credito mancante del riferimento alla fattura sulla quale è emessa, fatturazione di merce resa, ecc.); • € 300,00 in caso di mancato rispetto del termine indicato di 5 giorni di preavviso per l’esecuzione il caso di sciopero; • € 500,00 per ogni mancata fornitura di prodotti diversi da quelli previsti nel menù, dopo che questa si è verificata in numero superiore a tre volte nel corso dell’anno; • € 500,00 per la consegna di derrata non rispondente ai requisiti igienico sanitari richiesti dal presente capitolato e dalla normativa vigente; • da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni altra infrazione alle norme previste dal presente Capitolato speciale d’appalto; In caso, invece, venga contestata, senza che vi sia stata preventiva comunicazione, difformità in termini di qualità e/o di quantità degli interventi alimenti (tranne che per casi di manutenzioneforza maggiore e comunque nel limite del 10% oppure per motivi dipendenti dal Comune) rispetto a quelli previsti nel presente capitolato, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene verrà applicata una penale pari penalità del 1% dell’importo dell’appalto. Trattandosi di grave violazione degli obblighi contrattuali, il contratto potrà essere risolto a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) discrezione dell’Amministrazione comunale, con esecuzione del servizio in danno dell’appaltatore. Qualsiasi ritardo od altra inadempienza dovranno essere comunque immediatamente contestate alla Ditta aggiudicataria a mezzo mail o fax. Alla ditta è concesso un termine di gg. 10 per ogni giorno naturale consecutivo presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente tale termine o qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione delle penali sopraindicate sempre a mezzo mail o fax. L’applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di ritardo nella loro ultimazionerisarcimento che l’Amministrazione intendesse intraprendere nei confronti dell’appaltatore. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneQualora l’appaltatore sia stato sanzionato per quattro volte consecutive, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso oltre all’applicazione della quinta penalità l’Amministratore si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva riserva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare procedere alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto in danno dell’impresa aggiudicataria, oltre al risarcimento del danno ulteriore. L’Amministrazione si riserva in ogni caso tale facoltà quando l’inadempienza sia ritenuta grave, a proprio insindacabile giudizio. Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile, oppure mediante prelievo sulla cauzione depositata.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificassero i seguenti inadempimenti da parte dell’Esecutore, AMA potrà applicare, in linea con quanto previsto all’art. 12 del Capitolato tecnico, le corrispondenti penali e l’Esecutore avrà inoltre l’obbligo di mancato rispetto del termine indicato intervenire per l’esecuzione degli ripristinare la corretta esecuzione delle attività, dalla data di comunicazione dell’inadempienza entro i termini di seguito riportati: - Mancata prestazione di interventi con frequenza giornaliera, settimanale, bisettimanale e trisettimanale: obbligo di manutenzioneripristino entro 24 ore; - Mancata prestazione di interventi con frequenza mensile: obbligo di ripristino entro 3 giorni solari; - Mancata prestazione di interventi con frequenza due volte al mese: obbligo di ripristino entro 3 giorni solari; - Mancata prestazione di interventi con frequenza semestrale: obbligo di ripristino entro 5 giorni solari; - Mancata prestazione di interventi con frequenza annuale: obbligo di ripristino entro 7 giorni solari. 2. Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nell’ipotesi in cui l’Esecutore non intervenga per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale sanare gli inadempimenti di cui al precedente comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo1, l’Esecutore medesimo è tenuto a corrispondere ad AMA le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno: a) nell’inizio € 150,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoaventi frequenza giornaliera bisettimanale e trisettimanale; b) nella ripresa € 250,00 per mancata esecuzione di ognuno degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattocon frequenza settimanale; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto € 1.000,00 per il rifacimento mancata esecuzione di ognuno degli interventi non accettabilicon frequenza bimestrale e mensile; d) € 2.500,00 per mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza semestrale; e) € 30.000,00 per mancata esecuzione di ognuno degli interventi con altra frequenza; 3. Nel Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso si verifichino fortuito, nell’ipotesi in cui l’Esecutore risulti inadempiente all’obbligo di rispettare le seguenti inadempienzecondizioni di esecuzione del Servizio, saranno invece applicate l’Esecutore medesimo è tenuto a corrispondere ad AMA le relative penalità di seguito indicateseguenti penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno: a) ritardo nel pronto interventoMancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte del personale impiegato, comportamento non corretto degli operatori verso il personale AMA addetto al controllo e verso l’utenza: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardosingolo addetto) € 60,00 al giorno; b) mancanza di tesserino di riconoscimento mancata comunicazione dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o nominativi del personale stabilmente adibito al servizio: € 100,00, per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrataogni mancata comunicazione; c) mancanza mancata comunicazione del nominativo del Responsabile con funzioni direttive o in caso di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’interventoassenza senza sostituzione: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata€ 100,00 al giorno; d) errata mancata dotazione al personale in servizio di idonei indumenti da lavoro, nonché dispositivi di protezione individuale e mancata dotazione al personale in servizio di idonea attrezzatura da lavoro Corrispettivi € 100,00 al giorno. 4. Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nell’ipotesi in cui l’Esecutore risulti inadempiente all’obbligo di fornitura di prodotti/materiali di consumo di cui oltre, l’Esecutore medesimo è tenuto a corrispondere ad AMA le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno: a) qualora, a seguito di sopralluogo ispettivo, sia registrata la mancata fornitura di sacchetti usa e getta o altro dispositivo igienico (es. carta igienica, sapone per le mani): € 50,00 per ogni carenza; b) in caso di mancato utilizzo della spazzatrice per la pulizia dei Cimiteri capitolini: € 300,00, per ogni giorno di mancato utilizzo; c) mancata consegna della scheda di auto rilevamento dietro richiesta della Direzione Lavori: € 100,00, per ogni giorno di ritardo, ovvero per la mancata consegna nel termine di quindici giorni delle schede all’Ufficio Direzione Lavoro; d) mancata esecuzione di interventi tecniciogni intervento annuale di abbellimento cimiteriale: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata€ 3.000,00; e) mancato rispetto ed inosservanza 5. Ai fini dell’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, i sopra elencati inadempimenti posti in essere dall’Esecutore verranno contestati per iscritto da AMA all’Esecutore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Esecutore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionegiorni 5 (cinque) a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate all’Esecutore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 6. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali irrogate non può superare il 10 di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Esecutore a qualsiasi titolo, anche per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale Corrispettivi contrattuali, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il cui alle premesse ed al successivo articolo in materia od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Esecutore, senza bisogno di risoluzionediffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 7. L'applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso l’Esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 8. AMA potrà applicare all’Esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; qualora tale limite fosse raggiunto, AMA potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 9. Per quanto riguarda i singoli ContrattiL’Esecutore prende atto, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo che l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni nonché a risolvere il contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel Il Fornitore deve assumersi l’obbligo del pagamento delle seguenti penali: a) in caso di mancato ritardo nella consegna dei dispositivi rispetto del ai termine indicato al precedente paragrafo 6, verranno applicate le seguenti penalità: ▪ 1 % dell’importo del valore del dispositivo consegnato in ritardo (ottenuto moltiplicando il corrispettivo unitario mensile della locazione per l’esecuzione degli interventi di manutenzione36 mesi), per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i singoli Contratti primi 5 giorni; ▪ 2 % dell’importo come sopra per ogni giorno lavorativo di appalto basati sull’Accordo Quadroritardo dopo i primi 5 giorni e fino al giorno dell’espletamento della fornitura; Se il ritardo dovesse superare il ventesimo giorno senza che il Fornitore abbia provveduto alla consegna integrale di quanto dovuto, viene Coni Servizi, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. b) in caso di ritardo nella sostituzione dei dispositivi che non hanno superato le prove di collaudo rispetto al termine indicato al precedente paragrafo 7, verranno applicate le seguenti penalità: ▪ 2 % dell’importo del valore del dispositivo che non ha superato il collaudo (ottenuto moltiplicando il corrispettivo unitario mensile della locazione per 36 mesi), per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni; ▪ 3 % dell’importo come sopra per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino al giorno dell’espletamento della fornitura; Se il ritardo dovesse superare il ventesimo giorno senza che il Fornitore abbia provveduto alla sostituzione integrale di quanto dovuto, Coni Servizi, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. c) in caso di ritardato intervento di ripristino dei dispositivi verrà applicata una penale pari al 3% dell’importo del valore dell’apparato per il quale è stato richiesto l’intervento (ottenuto moltiplicando il corrispettivo unitario mensile della locazione per 36 mesi) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato al precedente paragrafo 8; d) [nel caso in cui non sia possibile ripristinare la piena operatività dei dispositivi] in caso di mancata sostituzione temporanea di quanto danneggiato con apparecchiature informatiche perfettamente funzionanti e con le medesime caratteristiche hardware originariamente presenti in quelle sostituite, verrà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) € 20,00 per ogni giorno naturale consecutivo lavorativo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui rispetto al comma termine indicato al precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataparagrafo 8; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme in caso di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione mancata comunicazione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare numero verde dedicato verrà applicata una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, pari ad € 10,00 per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia giorno lavorativo di risoluzione del singolo Contrattoritardo rispetto al termine indicato al precedente paragrafo 8.

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Samples: Fornitura in Locazione Di Pc E Dispositivi

Penali. Nel In caso di mancato rispetto inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda e la Stazione Appaltante si riservano la facoltà di applicare le seguenti penali: • in caso di ritardo nella consegna ordinaria del termine indicato materiale richiesto con l’Ordinativo di fornitura, l’Azienda applicherà per l’esecuzione degli interventi ogni giorno di manutenzioneritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari a € 100,00. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione secondo quanto riportato dall’articolo 13 del presente documento. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale pari al 2% dell’importo dell’ordinativo per i singoli Contratti ogni giorno di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene ritardo • in caso di fornitura di quantitativi diversi da quelli richiesti verrà applicata una penale pari a €.250,00 € 100,00 per ordine; • in caso di mancata consegna a causa di chiusure degli uffici del Fornitore non concordate e accettate dall’U.O. utilizzatrice (euro duecentocinquanta/00estive/invernali/…) verrà applicata una penale pari a € 1.000 per mancata consegna e 500,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardata consegna • in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato in “conto deposito”, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 2% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionetrasmissione della reportistica trimestrale sull’andamento della fornitura, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Azienda e la Stazione Appaltante applicheranno per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso ogni giorno di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 a carico del Fornitore inadempiente, pari a € 100,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 invio. Tale penale verrà applicata per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontratesuccessivo sollecito. Tutte le Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del pagamento immediatamente successivo al verificarsi Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontestazione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Protesi Ortopediche

Penali. Nel caso La Stazione Appaltante procederà all’applicazione di mancato rispetto penali, a carico del termine indicato per l’esecuzione degli interventi Concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicatedisservizio: a) ritardo nel pronto interventoimmotivato e/o ingiustificato superiore a 25(venticinque) minuti rispetto ai tempi di intervento di cui al precedente art.8 : nel caso di ritardo• alla prima infrazione, nell’avvio di interventi “urgenti”applicazione della penale pari ad Euro 400,00 (quattrocento,00) ; • al ripetersi dell’infrazione nell’ambito dello stesso o del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e Euro 800,00 (ottocento,00) ; • qualora una terza infrazione dovesse verificarsi nello stesso mese ovvero anche nei due mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;€ 1.600,00 (milleseicento,00) ; • qualora si dovesse verificare un quarto ritardo rispetto alle predette scadenze temporali nello stesso mese ovvero anche nei tre mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno. b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata mancata esecuzione di interventi tecnicisenza individuazione di responsabile : applicazione della penale pari ad euro 500,00 1.000,00 (mille,00), salva l’esecuzione in danno nei confronti del concessionario. Le penali non potranno, comunque, essere superiori al 10 (dieci) % del valore complessivo del contratto. La Stazione Appaltante potrà intimare direttamente al Concessionario l’esclusione definitiva di una Struttura operativa deputata alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente nei seguenti casi : ✓ su base trimestrale, per ciascuna mancanza riscontrata; eun numero di violazioni di medesima natura, maggiore di 3 (tre) mancato rispetto ed inosservanza ; ✓ su base semestrale, per un numero di violazioni di diversa natura, maggiore di 5 (cinque) ; ✓ qualora sia stata ripetutamente accertata e notificata un’infrazione che configuri grave irregolarità nello svolgimento del servizio. La Stazione Appaltante riterrà il Concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi di base per la sicurezza della circolazione eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente. La richiesta o il pagamento delle norme penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà pagamento della medesima penale. E’ fatto sempre salvo il diritto della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni e all’affidamento a terzi dell’esecuzione in danno dell’appaltatore. Per il pagamento delle penali, il risarcimento o ulteriori oneri sostenuti dalla l’esecuzione in danno di cui all’articolo successivo, la Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contrattipuò rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, varrà lo stesso principioin tal caso, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoessere immediatamente reintegrato.

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Samples: Determina a Contrarre

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione La consegna e l’installazione completa degli interventi di manutenzionearredi, per dovrà essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria, entro 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione dell’AS e, comunque, entro 45 giorni naturali consecutivi dalla data dell’ordine, presso i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari locali che verranno indicati con l’invio dell’ordine stesso. Si ricorda che saranno a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardocarico della Ditta: a) nell’inizio degli interventi le spese di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoimballo, trasporto, facchinaggio; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattola posa in opera; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento ritiro di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità tutti gli imballaggi compresi gli oneri di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratasmaltimento in discarica autorizzata; d) errata esecuzione la pulizia completa dei locali interessati dalla fornitura e delle parti comuni. La ditta aggiudicatrice dovrà provvedere, altresì, alla predisposizione dei luoghi di interventi tecnici: euro 500,00 intervento compresa la protezione di parti che potrebbero danneggiarsi per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto xxx xxx xxxxxxxxx o inserimento degli imballaggi in loco. Dovrà provvedere all’assistenza muraria, qualora necessaria, elettrica ed inosservanza delle norme impiantistica, nonché alla predisposizione di cui al "DUVRI o piano eventuali parti di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionefissaggio per la corretta installazione degli arredi. L’Azienda USL si riserverà, ripetibile per violazioni reiteratecomunque, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare addebitare eventuali maggiori oneri per danni causati a pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti e, in genere, interventi di ripristino per inadempienza o imperizia dovute alla A.S.L. le mancanze riscontrateditta aggiudicatrice. Tutte le penali In caso di tardata consegna ed installazione degli arredi, saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superareapplicate, per ogni singolo Contrattogiorno trascorso (feriale e/o festivo), le seguenti penali: • euro 100,00 dal secondo al 5 giorno dalla scadenza di cui sopra; • euro 200,00 dal quinto giorno in avanti. Decorsi, inutilmente, 20 giorni dal termine fissato per il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale completamento della consegna (10%e relativa installazione) trova applicazione il successivo articolo in materia di cui sopra, si procederà alla risoluzione del singolo Contrattocontratto in essere senza che la ditta fornitrice possa avanzare pretesa alcuna. L’Azienda USL si riserva, comunque, la possibilità di addebitare gli oneri derivanti dai danni conseguenti a tale ritardo.

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Samples: Accordo Quadro

Penali. Qualora si verificassero disservizi (mancata o irregolare esecuzione di uno dei servizi oggetto dell’accordo) l’Università applicherà una penale per ogni infrazione relativa all’esecuzione dell’affidamento, rispetto alle modalità e ai tempi o alle condizioni d’offerta. Il Responsabile Unico del Procedimento invierà all’affidatario formale contestazione scritta assegnandogli un tempo (24 ore) per poter presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di più inadempimenti presenti nello stesso servizio, l’Università si riserva di applicare la penale più alta o l’intero cumulo delle penali applicabili al caso concreto. L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento per le prestazioni rese dall’affidatario o dalla cauzione, che nel caso, andrà prontamente reintegrata. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito. In caso di constatata applicazione di 5 penali l’Università si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente documento, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie: • mancato rispetto servizio coffee break per causa imputabile al fornitore: Euro 10 per ogni persona; • mancato servizio aperitivi e buffet per causa imputabile al fornitore: Euro 25 per ogni persona; • ritardo nella predisposizione del termine indicato servizio per l’esecuzione degli interventi causa imputabile al fornitore: Euro 10 per ogni minuto di manutenzione, ritardo superiore ai 15 minuti dall’ora di inizio servizio prevista dall’ordine specifico. Superati i 30 minuti di ritardo si applicheranno le penali per i singoli Contratti mancato servizio; • quantità di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) vivande non sufficiente al numero di persone: Euro 3 per ogni persona; • qualità delle vivande non conforme per il servizio di coffee break: Euro 3 per ogni persona; • qualità delle vivande non conforme per il servizio di lunch buffet: Euro 10 per ogni persona • riconsegna dei locali non adeguatamente puliti: Euro 200 per singolo evento; • ritardato inoltro del report previsto dall’art. 10: Euro 1 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi ; • mancato rispetto delle norme di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto interventosicurezza concordate: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro Euro 100,00 per ogni successiva ora infrazione; • errata fatturazione o fatturazione che non consenta la riconciliazione automatica con documenti di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conformeconsegna: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, Euro 30,00 per ogni singolo Contratto, il 10 fatturazione errata o non conciliabile automaticamente per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocausa imputabile al fornitore.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Catering

Penali. Nel caso L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di mancato rispetto esecuzione del termine indicato servizio, rendono passibile l’operatore economico aggiudicatario dell’applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per l’esecuzione degli interventi inadempimento. In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione: a) con riferimento all’obbligo di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 reperibilità del CSE saranno applicati € 100,00 (euro duecentocinquanta/00cento/00) di penale per ogni 60 minuti o frazione di 60 minuti di ritardo rispetto alle 4 ore previste dal presente Capitolato o rispetto al minor tempo offerto in sede di gara; b) con riferimento alla mancata elaborazione e consegna di elaborati e documentazione (relazione tecnica periodica, verbali di sopralluogo, ecc.) richiesti per il corretto svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti e concordati con la Committenza, saranno applicati € 100,00 (euro cento) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La ritardo; c) con riferimento ai tempi di presenza sul cantiere del CSE e del “Gruppo di lavoro” indicati nell’offerta tecnica, verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di mancata presenza del CSE. d) con riferimento agli obblighi di partecipazione a incontri e riunioni previsti dal presente Capitolato e/o garantiti in sede di offerta tecnica saranno applicati € 500,00 (euro cinquecento/00) di penale per ogni assenza Fatta salva l’ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneprecedente, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel il mancato rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione tempi e delle modalità di presenza sul cantiere del Contratto CSE e del “Gruppo di lavoro” conformemente a quanto offerto in gara dall’aggiudicatario così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall’aggiudicatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 gg (anche non consecutivi). La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’aggiudicatario con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con il rifacimento di interventi non accettabilimedesimo aggiudicatario. Nel In caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto per inadempimento all’aggiudicatario inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del l° comma del presente articolo. Resta ferma la facoltà del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento.

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Samples: Capitolato d'Oneri

Penali. Nel caso L’attività di controllo sull’operato della cooperativa sarà svolto dal personale dell’Ente. Qualora si verifichino deficienze o inadempienze nello svolgimento dei servizi previsti nel contratto d’appalto, l’Ente provvederà a comunicare alla cooperativa, anche via fax, l’accertamento del disservizio e l’applicazione della conseguente penale. Per deficienze nell'adempimento degli obblighi prescritti dal presente capitolato e dal contratto, accertate e contestate dall’Ente, saranno irrogate le seguenti penalità dal Responsabile del Servizio: - ritenuta proporzionale al mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi o incompleto lavoro sulle rate mensili di manutenzione, per i singoli Contratti pagamento; - penalità di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) € 100,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto mancata effettuazione dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative servizi; - penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso € 80,00 per inosservanza di ritardoorario contrattuale che si ripeta oltre tre volte al mese arrecando pregiudizio alla puntuale esecuzione del servizio (per ogni inosservanza oltre la terza); - penalità di € 50,00 per ogni altra inadempienza, nell’avvio indipendentemente dalla rifusione di interventi “urgenti”, eccedenti 1 eventuali danni e della spesa per l’esecuzione d’ufficio (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale per ogni volta); - penalità di euro 200,00 € 50,00 per mancato pronto intervento e ogni infrazione riscontrata relativamente agli obblighi inerenti il comportamento del personale in servizio; - penalità di euro 100,00 per ogni successiva ora infrazione alle disposizioni legislative vigenti per la sicurezza sul lavoro (per ogni circostanza accertata); Per tutti gli eventuali disservizi non previsti nella casistica di ritardocui sopra, e per i servizi che potranno essere proposti dalla cooperativa, fatti salvi gli altri provvedimenti previsti, le penali sono così stabilite: 1) per tutti i servizi a ricorrenza giornaliera, la sanzione base sarà pari a 2/365 del costo totale annuo del servizio, così come previsto nel presente capitolato; b2) mancanza di tesserino di riconoscimento per tutti i servizi a ricorrenza settimanale, la sanzione base sarà pari a 2/52 del costo totale annuo del servizio, così come ottenuto dall’analisi dei dipendenti dell'Aggiudicatario prezzi del progetto; Per gravi e/o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, reiterate inadempienze è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto in ogni momento. Il Comune si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato lavoro a spese della Stazione Appaltante cooperativa sospendendo il pagamento per le prestazioni non effettuate. Alla cooperativa appaltatrice è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per controdedurre alle contestazioni dell'Ente. Le penali s’intendono raddoppiate in caso di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. recidiva. L’applicazione delle predette penali non pregiudica le mancanze riscontrateazioni di rivalsa per danni eventualmente arrecati all’amministrazione. Tutte le L’accertamento delle inadempienze compete al personale Comunale incaricato della vigilanza sulla regolarità del servizio. Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione quantificate sulla base degli accertamenti e addebitate all’impresa e/o trattenute direttamente sulla liquidazione delle fatture. L’applicazione della multa disciplinare sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la concessionaria avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della stessa. Spetta quindi al Responsabile del pagamento Servizio, tenuto conto delle possibili controdeduzioni formulate dall’Impresa Appaltatrice, stabilire la misura delle penalità. La conseguente determinazione assunta dal Responsabile del Servizio, è inappellabile ed immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superareesecutiva, per ogni singolo Contrattoespressa volontà delle parti contraenti che fin da ora s’intende reciprocamente data e accettata. Ogni atto o provvedimento del Comune, riferibile al contratto d’appalto, sarà notificato all’Impresa in via amministrativa. Il provvedimento, in ordine all’addebito contestato troverà comunque applicazione e verrà revocato, con conseguente restituzione della penale, nel caso in cui l’impresa entro il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattotermine stabilito dia prova e dimostrazione dell’insussistenza dell’addebito stesso.

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Samples: Bando Di Gara

Penali. Nel Le penali saranno applicate, se del caso, a seguito di verifiche che avverranno bimestralmente. L’applicazione delle penalità, a discrezione di Fondimpresa, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione comunicata. In caso di mancato rispetto assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni entro 8 giorni, Xxxxxxxxxxx potrà procedere all’applicazione delle sopra citate penali, fatto in ogni caso salvo il diritto di Fondimpresa al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Di seguito una tabella che riepiloga le penali previste per gli indicatori del termine indicato precedente paragrafo 6. Tempo di avvio dei servizi contrattuali Tempo di avvio dei servizi previsti da contratto Numero di giorni di ritardo per l’esecuzione degli interventi l’avvio del contratto 100 euro ogni giorno di manutenzione, ritardo Parametro di Qualità del servizio Fonia Fissa e Internet Superamento soglia su base mensile (valore medio) Disponibilità della Rete Telefonia pari almeno 99,6% 100 euro per ogni superamento della soglia su base mensile Attivazione di tutti i singoli Contratti servizi previsti nel presente capitolato di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (gara Superamento tempi previsti per lo specifico servizio Numero giorni di ritardo per ogni servizio 50 euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale su singolo servizio Tempi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche presa in caso carico segnalazioni malfunzionamenti Superamento tempi previsti e concordati Numero ore di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto ritardo per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di presa in carico segnalazione 20 euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo Tempi di risoluzione malfunzionamenti Superamento tempi previsti e concordati Numero ore di ritardo per presa in carico segnalazione 20 euro per ogni ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Capitolato Tecnico

Penali. Nel caso Se non diversamente prescritto dai contratti specifici, il ritardo nell’esecuzione degli interventi, come precisato nel Disciplinare Tecnico, potrà essere sanzionato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in relazione alla priorità attribuita all’intervento stesso e precisamente: ‐ Immediato: per ogni ora/frazione di mancato rispetto ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 100,00 (cento/00) ‐ Emergenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 50,00 (cinquanta/00) ‐ Urgenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 30,00 (trenta/00) ‐ Normale: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 50,00 (cinquanta/00) ‐ Programmato: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 50,00 (cinquanta/00) ‐ Tutti: per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dell’intervento € 50,00 (cinquanta/00) Le penali applicate saranno poste in detrazione sul primo pagamento utile. Rimane comunque facoltà di Anthea S.r.l. procedere alla richiesta di risarcimento per gli eventuali danni subiti per interruzione del termine indicato per l’esecuzione servizio, provocati da ritardi od omissioni nell’esecuzione degli interventi stessi. Qualora il Direttore per l’Esecuzione del Contratto accerti l’inidoneità di manutenzioneuna qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevi delle inadempienze agli obblighi previsti, dovrà contestare il fatto e richiedere di porre rimedio a tali inconvenienti fissando, solo quando il termine per i singoli Contratti l’adem- pimento non sia già stabilito nel contratto, un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni lavorativi. Qualora l'Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze rilevate o qualora si sia in presenza di appalto basati sull’Accordo Quadroun inadempimento, viene applicata sarà facoltà del Direttore dell’Esecuzione del Contratto applicare le seguenti penali: ‐ al primo inadempimento si applicherà una penale pari a €.250,00 di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo lavorativo di ritardo nella loro ultimazioneritardo; ‐ al secondo ed al terzo inadempimento detta penale sarà, rispettivamente, di € 500,00 (cinquecento/00) e € 1.000,00 (mille/00) al giorno. La ‐ Al quarto inadempimento, fermo il diritto di imporre una penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo: a, Anthea S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. quando l’ammontare delle penali cumulate abbia superato il 5% (cinque per cento) nell’inizio degli interventi dell’importo pattuito. Resta ferma la facoltà di manutenzione Anthea S.r.l. di provvedere d’ufficio, o avvalendosi di terzi, e di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento delle spese, l’applicazione delle penali oltre agli eventuali danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra. Qualora il Direttore per l’Esecuzione del Contratto accerti il mancato rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi cronoprogramma delle proposte migliorative avanzate in sede di manutenzione gara, dovrà contestare il fatto e richiedere di adempiere agli obblighi contrattuali, fissando un termine perentorio non inferiore a seguito di sospensionecinque giorni lavorativi. Qualora l'Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito ad adempiere a quanto richiesto, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione sarà facoltà del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino applicare le seguenti inadempienzepenali: al primo inadempimento si applicherà una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo; al secondo ed al terzo inadempimento detta penale sarà, saranno invece applicate le relative penalità rispettivamente, di seguito indicate: a€ 500,00 (cinquecento/00) ritardo nel pronto intervento: nel caso e € 1.000,00 (mille/00) al giorno. Al quarto inadempimento, fermo il diritto di imporre una penale di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, nell’avvio Anthea S.r.l. avrà facoltà di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontraterisolvere il contratto ex art. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale1456 c.c. L'importo complessivo quando l’ammontare delle penali irrogate non può superare cumulate abbia superato il 10 5% (cinque per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%cento) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodell’importo pattuito.

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Samples: Accordo Quadro

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di mancato inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le penali di seguito riportate: a. ritardo nell’inizio del servizio rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi ai termini previsti nell’atto di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 aggiudicazione: € 1.000,00 (euro duecentocinquanta/00mille/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; bb. resta fermo l’obbligo del Fornitore di effettuare comunque i carichi non eseguiti come da programma, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) mancanza ore successive, pena l’aumento della penale di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o cui alla precedente lettera a. ad € 1.200,00 (milleduecento/00) per indumento ogni carico non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrataeffettuato; c) mancanza c. qualora il mancato rispetto del programma di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 carico giornaliero, causasse la sospensione delle attività di AMA, per ciascuna mancanza riscontrataciascun carico non effettuato, la penale di cui alla lettera a. sarà pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00); dd. mancato rispetto dei tempi dei termini fissati per la trasmissione dei FIR: € 400,00 (quattrocento/00) errata esecuzione per ogni giorno di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataritardo; ee. mancata comunicazione mensile: € 100,00 (cento/00) mancato cadauna; f. mancata comunicazione semestrale: € 500,00 (cinquecento/00) cadauna; g. mancata comunicazione annuale: € 1.000,00 (mille/00) cadauna; x. xxxxxxx nell’esecuzione del Servizio rispetto ed inosservanza alla programmazione settimanale concordata: € 500,00 (cinquecento/00) giorno; i. ritardo nell’esecuzione del Servizio in situazioni contingenti, per la richiesta di esecuzioni di servizi di ritiro aggiuntivi: € 500,00 (cinquecento/00) giorno. 2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame. 3. Le inadempienze contrattuali di cui sopra comporteranno l’applicazione delle norme relative penali che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse. 4. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a proprio insindacabile giudizio, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata. 5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o piano delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 6. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 7. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro. 8. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 9. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Accordo Quadro

Penali. Nel caso L’affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l’ultimazione della prestazione di mancato fornitura e messa in funzione rispetto del al termine indicato in sede di offerta. Per il ritardato adempimento delle suddette obbligazioni, la penale da applicare è stabilita nella misura giornaliera del 1 per l’esecuzione degli interventi mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. E’ altresì prevista, l’applicazione di manutenzioneuna penale, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (500,00 euro duecentocinquanta/00) pro die, qualora l’appaltatore: • non ottemperi, od ottemperi con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione dei sistemi forniti, decorrenti dalla data del collaudo positivo; • non adempia, o adempia con ritardo, all’obbligo di ritiro dei prodotti che al collaudo sono risultati difettosi; • non provveda, entro le tempistiche dichiarate in offerta, alla risoluzione dei guasti ed alla sostituzione delle parti non funzionanti; Nel corso del periodo di decorrenza del service, l’AUSL si riserva la facoltà di applicare una penale, pari a 500,00 euro pro die, qualora si verifichino nell’anno solare oltre 7 giorni di fermo macchina. Viene considerato un giorno di fermo macchina, un intervallo di fermo pari a 12 ore lavorative a partire dall’effettuazione dell’intervento tecnico senza risoluzione del guasto o del malfunzionamento. Sarà altresì addebitata una penale, pari a 500,00 euro pro die, qualora l’aggiudicatario non intervenga in loco per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio l’effettuazione degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata correttiva entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre le 12 ore lavorative dalla chiamata. Le penalità decorreranno dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi momento in cui si è concretata l’inadempienza, vale a dire scaduto il termine entro il quale dovevano essere operate le manutenzioni e ripristinata l’efficienza della macchina. Si intende fatto salvo il diritto dell’Azienda di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui questo ultimo non vanti crediti sufficienti a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo compensare l’ammontare delle penali irrogate non può superarenei suoi confronti, per ogni singolo Contrattoqueste verranno addebitate sulla cauzione. In tal caso, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia termine di risoluzione del singolo Contratto15 giorni dalla richiesta.

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Samples: Capitolato Speciale D’oneri

Penali. Nel caso di mancato rispetto 1. Fatta salva la responsabilità del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneFornitore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1352 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali: ▪ euro 500,00 (cinquecento/00), per i singoli Contratti ogni giorno di appalto basati sull’Accordo ritardo nella stipula di un Contratto Attuativo o Atto Aggiuntivo, rispetto al termine ultimo e perentorio fissato dalla Stazione Appaltante con propria comunicazione scritta, e fatta salva la facoltà risolvere l’Accordo Quadro; ▪ euro 500,00 (cinquecento/00), viene applicata una penale pari a €.250,00 per ogni mancata o inesatta prestazione tra quelle previste nel Capitolato Tecnico, salva la previsione ed applicazione di penali specifiche per il singolo inadempimento/inesatto adempimento, come di seguito elencate; ▪ euro 500,00 (euro duecentocinquanta/00cinquecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo impiego di personale non munito della qualifica di guardia particolare giurata, ove sia stata convenuta la presenza di detta figura a presidio di determinati spazi; ▪ euro 200,00 (duecento/00), per ogni giorno di mancato funzionamento del Contact Center di cui al precedente art. 10, commi 1° e 2°; ▪ euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno di ritardo nella loro ultimazioneconsegna del Report bimestrale di cui al precedente art. 10, commi 3° e 4°. A tal fine, verrà considerato come “non consegnato” il Report bimestrale che non contenga gli elementi minimi di cui al precedente art. 10, comma 4°; ▪ euro 200,00 (duecento/00), per ogni giorno di ritardo nella consegna di dati, informazioni e chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante in ordine allo svolgimento della Fornitura, ai sensi del precedente art. 10, comma 6°. 2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili al Fornitore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso il Fornitore, alla quale il Fornitore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. 3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 13, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 4. Il Fornitore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. 5. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti potrà essere conseguita dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardianche mediante escussione della garanzia definitiva di cui all’art. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo 113 del D.Lgs. 163/06. 6. L’applicazione delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, esonera in nessun caso il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di risoluzione del singolo Contrattopagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro

Penali. Nel In caso di mancato inadempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, l’ASST, in sede di liquidazione del compenso, applicherà le seguenti penalità: ▪ Euro 500,00 nel caso di 2 Incident Report o/e Reclami e/o Non Conformità in cui sia acclarata la responsabilità degli operatori forniti dall’aggiudicatario nel corso dello stesso mese, riferita: ✓ al non rispetto del termine indicato degli standard definiti per l’esecuzione degli interventi esecuzione trasporto dalle UU.OO. alle diagnostiche e trasporti dal Pronto Soccorso verso Unità Operative di manutenzionedegenza e trasferimenti tra UU.OO. (art. 3) ✓ al non rispetto delle modalità operative definite nel presente capitolato (art 2, 6, 8, 10) ✓ al non rispetto dei comportamenti definiti nel presente capitolato, in particolare: rispetto delle norme comportamentali, codice etico e riservatezza. (art 11, 12) ▪ Euro 1.000,00, per i singoli Contratti ogni giornata, in caso di appalto basati sull’Accordo Quadronon effettuazione del servizio. ▪ Euro 500,00 nel caso in cui il singolo trasporto non venga effettuato con la presenza di almeno un addetto con la qualifica di operatore socio-sanitario. (art. 2) ▪ Euro 300,00 in caso di sostituzione di personale assente con operatori non adeguatamente formati. (art. 9, viene applicata 10). Ove si verificassero altre tipologie di inadempienza, l’ASST a titolo di risarcimento del danno o ad indennizzo del minor valore dell’attività nonché a ristoro dell’eventuale maggior spesa sopportata per l’acquisizione del servizio effettuato direttamente da altri, potrà, in relazione ad ogni singolo caso: • applicare a suo insindacabile giudizio, in ragione della gravità delle inadempienze verificatesi, una penale pari fino ad un massimo del 10% dell’importo fatturato in relazione al mese precedente a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo quello in cui si ravvisa l’inadempienza; • addebitare l’eventuale somma residuale di ritardo nella loro ultimazione. La cui l’applicazione dell’istituto della penale utilizzato nei limiti di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per capoverso non avesse garantito il rifacimento di interventi non accettabilicompleto risarcimento o indennizzo. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo Qualora l’ammontare annuo delle penali irrogate non può superare superi il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale 10% dell’importo fatturato nell’anno, l’ASST si riserva di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione risolvere il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardicontratto. Per quanto riguarda i singoli Contrattil’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattol’ASST potrà rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Penali. Nel caso Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di mancato rispetto pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del termine indicato per l’esecuzione degli interventi servizio, il Committente si riserva di manutenzione, per i singoli Contratti applicare penali nei casi e con le modalità di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di seguito descritte: Il ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardoverrà definito: a1) nell’inizio degli interventi nel caso delle operazioni di manutenzione remunerate a canone: prendendo come riferimento l'erogazione del Servizio di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodi consegna degli impianti; b2) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardointerventi remunerati a misura e autorizzati dall'Amministrazione con ordine di servizio: prendendo come riferimento la data di ultimazione dell'intervento prescritta e/o riportata nel preventivo e/o concordata con l'Amministrazione. Gli importi delle penalità saranno trattenuti con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture ammesse in pagamento. • ritardo nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di del servizio: euro 100,00 per ogni successiva giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Committente avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; • a seguito di visita periodica con verbale negativo e conseguente divieto di uso dell’impianto: euro 100,00 per ogni giorno in cui permane il divieto all’uso e fino al momento dell’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla mancata esecuzione di lavori non di competenza dell’Appaltatore, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta dello stesso manutentore; • ritardo nei tempi di intervento rispetto ai termini massimi di cui al precedente art. 7.2 – Servizio di Pronto Intervento lettera A: euro 60,00 per ogni ora, o frazione di ora superiore ai 20 minuti, di ritardo; • ritardo nei tempi di intervento rispetto ai termini massimi di cui al precedente art. 7.2 – Servizio di Pronto Intervento lettera B: euro 120,00 per ogni ora, o frazione di ora per la prima ora di ritardo; b; euro 180,00 per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima; • danni arrecati dal personale impiegato dell’aggiudicatario: il Committente applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; • nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto: verrà applicata una sanzione consistente in Euro 100,00 (cento) mancanza per ogni giorno di tesserino mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento manutenzione non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui risolto nelle 24 ore successive al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penaleguasto. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento indipendentemente da comportare una penale qualsiasi contestazione. Il Committente si riserva, in caso di importo superiore constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla predetta percentualerisoluzione del contratto, trova applicazione il successivo articolo ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiori danni.

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Samples: Capitolato Tecnico

Penali. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l’amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire al Comune di Olbia , gestore del PLUS , entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà a detrarre dalle fatture le penalità più avanti specificate per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi. In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta fornitrice, l’Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la possibilità di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 5.000,00. In caso di mancato rispetto del termine indicato svolgimento delle azioni, nei contenuti e nelle modalità indicate nel presente capitolato, verranno applicate le seguenti penali: - per l’esecuzione ogni assenza degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 Operatori non trasmessa entro 12 ore con comunicazione scritta: € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun operatore e per ciascun giorno di assenza; - per ogni sostituzione degli Operatori non trasmessa entro i termini stabiliti all’art.10 del presente capitolato con comunicazione scritta: € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun operatore e per ciascun giorno naturale consecutivo di ritardo; - per ogni ritardo nella realizzazione delle azioni di cui all’art.6 , paragrafi 6.3. (Campagna informativa e di sensibilizzazione), 6.4. ( Formazione): € 500,00 (euro cinquecento/00)) per ogni periodo di ritardo nella loro ultimazionepari a 10 giorni; - per i mancati interventi di supervisione del personale del Servizio Affido Familiare di cui all’art. La penale 7, paragrafo 7.3., € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni mancato intervento; - per la mancata consegna nei tempi previsti, della documentazione di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso paragrafo 7.4 del presente capitolato: € 100,00 (euro cento/00) per ciascun giorno di ritardo: a) nell’inizio ; - per la mancata esecuzione degli interventi opportunamente concordati e calendarizzati con il Referente dell’Ufficio di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; bPiano, o comunque previsti nel capitolato: € 100,00 (euro cento/00) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso ciascun inadempimento e per ciascun giorno di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

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Samples: Appalto Per Interventi Di Promozione Dell'affidamento Familiare

Penali. Nel caso in cui i servizi oggetto della concessione non vengano espletati da parte del Concessionario nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti di contratto o vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, saranno addebitate le penalità di seguito elencate. L’importo della penale dovrà essere corrisposto dal Concessionario alla Provincia nei tempi e nelle modalità indicate nella lettera di contestazione, il mancato pagamento della penale comporterà l’escussione della polizza fideiussoria. Il mancato rispetto delle specifiche della gestione comporta, oltre i provvedimenti di natura civile e penale che verranno applicati dalle autorità competenti, l’applicazione delle seguenti penali, da parte della Provincia: ▪ per emissioni odorose imputabili a carenze gestionali o manutentorie: € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ogni segnalazione con accertamento del termine indicato fenomeno da parte del Responsabile della Gestione, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme; ▪ per l’esecuzione degli interventi mancato rispetto delle specifiche di manutenzionemanutenzione programmata e calendarizzata, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 oltre alla rifusione dei danni: € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionenell’effettuazione dell’operazione; ▪ per ritardo nell’intervento, sui tempi previsti per l’eliminazione dei guasti: € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo verbalizzata dal Responsabile della Gestione, intercorrente tra il tempo massimo previsto successivo alla chiamata e il tempo di intervento; ▪ per accettazione di rifiuti non compatibili, o comunque senza la prescritta autorizzazione o formulario di rito: € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per evento, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme; ▪ per accettazione di rifiuti non conformi alle specifiche di qualità (5% impurezze): € 500,00 (euro cinquecento/00) per evento, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme; ▪ per accettazione di automezzi con manifesti segni di perdita di percolati: € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per evento, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme; ▪ per carenze sulla pulizia dei piazzali, delle aree circostanti, per la manutenzione del verde: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni segnalazione da parte del Responsabile della Gestione rimasta disattesa; ▪ per accumulo di compost nel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx 0.000: € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni segnalazione da parte del Responsabile della Gestione rimasta disattesa; ▪ per ogni altra inadempienza o modalità esecutiva diversa da quella stabilita verrà erogata una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme; ▪ ritardata consegna del Piano di Gestione e del Piano Manutenzioni verrà erogata una sanzione di 50 euro/giorno (cinquanta euro/giorno) di ritardo rispetto ai termini assegnati. La penale Inoltre, è fatto assoluto divieto al Concessionario l’utilizzo degli automezzi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche proprietà della Provincia, per lavori, o qualunque altra attività, non ricadenti nelle operazioni inerenti alla gestione oggetto di contratto, fatto salvo quanto precisato in caso di ritardo: a) nell’inizio merito alle specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione. Per ogni segnalazione o contestazione da parte della Provincia sull’utilizzo improprio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, automezzi e/o attrezzature sarà applicata una penale di € 5.000,00 (euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 cinquemila/00) per ogni successiva ora evento contestato. È fatto assoluto divieto, al Concessionario di ritardo; b) mancanza utilizzare locali, piazzali, aree interne all’impianto, per attività non ricadente nelle operazioni inerenti alla gestione oggetto di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario contratto. Per ogni segnalazione o dei subappaltatori contestazione da parte della Provincia sull’utilizzo improprio delle aree, locali o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare piazzali dell’impianto sarà applicata una penale di importo € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni evento segnalato. È fatto assoluto divieto, al Concessionario l’impiego del personale di gestione necessario per l’espletamento dei servizi in oggetto durante l’orario di lavoro previsto dal vigente CCNL di settore, per lavori o attività non ricadenti nelle operazioni inerenti alla gestione oggetto della presente Capitolato. Per ogni segnalazione o contestazione da parte della Provincia o delle Organizzazioni Sindacali sull’utilizzo improprio del personale di gestione sarà applicata una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni addetto. Inoltre al Concessionario saranno applicate le seguenti penali relative agli elencati casi di inadempienza e per gli importi indicati, fatte salve le eventuali, sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme: ▪ mancata apertura dell’impianto: € 1.000,00 (euro mille/0)per ogni giorno di mancata apertura; ▪ ritardata apertura dell’impianto: € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ora, o frazione superiore alla predetta percentualeai trenta minuti, trova applicazione di ritardata apertura; ▪ mancato impiego delle divise aziendali: € 100,00 (euro cento/00) per ogni divisa mancante; ▪ ritardo nella trasmissione del rapporto annuale: € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo; ▪ mancata esecuzione delle analisi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo e € 100,00 (euro cento/00) per ogni singola analisi non effettuata. Le infrazioni anzidette saranno contestate in forma scritta al Concessionario il successivo articolo quale potrà, entro sette giorni, dalla contestazione, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata. Trascorso inutilmente il termine anzidetto, o nel caso in materia cui dette memorie difensive non siano ritenute accoglibili, le penalità, come sopra determinate, saranno applicate dal Responsabile del Controllo per conto della Provincia. Non si applicherà alcuna penale per eventi derivati da cause di risoluzioneforza maggiore, che, comunque, dovranno essere adeguatamente documentate. L'applicazione L’applicazione delle penali penalità come sopra descritte non estingue il diritto di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di rivalsa della Provincia nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il Concessionario rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il Concessionario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile del Controllo, questo, a spese dello stesso Concessionario e senza la necessità della costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’ammontare delle sanzioni e l’importo delle spese per i lavori, servizi o ulteriori oneri sostenuti per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio, in caso di mancato pagamento, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardiAppaltante, saranno riscosse mediante l’incameramento della polizza fideiussoria. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi Pena la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

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Samples: Appalto Per l'Affidamento in Concessione Della Gestione Dell'impianto Di Trattamento Rifiuti Urbani

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale inadempimento di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di ritardoseguito riportate: a) nell’inizio degli interventi in caso di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;eventuali black out nella trasmissione di rete dei flussi informativi in orario diurno (h. 6/24) non derivanti da cause di forza maggiore o dall’eventuale “concentratore” dei flussi in uso, bensì da problemi all’hardware e/o al software installati dalla singola Agenzia saranno applicate le seguenti penali: b) nella ripresa degli interventi per quanto riguarda l’orario di manutenzione a seguito chiusura delle trasmissioni, in caso di sospensionenecessità per AMA di visualizzare una notizia e/o di pubblicare un comunicato, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoove ciò non sia reso possibile per chiusura anticipata non giustificata da cause di forza maggiore: € 150,00 (centocinquanta/00);; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità verifichi nell’arco di seguito indicate: a) ritardo nel pronto interventoun mese un numero inferiore di lanci rispetto a quelli previsti come media: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata€ 100 euro; d) errata esecuzione in caso di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataaccesso inibito all’archivio storico del notiziario (ove previsto come servizio aggiuntivo incluso nell’offerta): € 50,00 (cinquanta/00) ad evento; e) mancato rispetto ed inosservanza in caso di mancata disponibilità delle norme licenze di ricezione su pc 2. Il Fornitore si obbliga ad adibire all’erogazione del servizio il gruppo di lavoro avente le caratteristiche dichiarate nell’offerta presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento. Qualora tale gruppo di lavoro risulti non conforme a quanto dichiarato, il Fornitore sarà tenuto a ricostituire il gruppo di lavoro come previsto nell’offerta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di AMA; 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate al Fornitore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 4. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 7. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Accordo Quadro

Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato 1. L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi: 1) penale pari all’1,00 (uno/00) per l’esecuzione degli interventi di manutenzionemille dell’importo contrattuale netto, per i singoli Contratti ogni giorno naturale consecutivo di appalto basati sull’Accordo Quadroritardo rispetto: a) al termine previsto per l’ultimazione dei lavori; b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, viene applicata una anche parziale, degli stessi; c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione; d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori; f) alla data di consegna del programma esecutivo dettagliato dei lavori; Riproduzione del documento . Protocollo n. 0029366/2022 del 25/07/2022 g) (nel caso in cui l’Appaltatore (operatore economico), diverso da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 47 del DL 77/2021, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, occorre prevedere la seguente ulteriore penale pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto, corrispondente a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00Euro ......…...... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021. La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene in occasione della redazione del certificato di Regolare esecuzione 2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La rispetto: a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc. 3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardoritardo rispetto: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei ai termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per il rifacimento la consegna di interventi non accettabilitutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche. 2. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento La contabilizzazione e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza la detrazione delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione avviene in occasione della redazione del pagamento primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penaledel ritardo. 3. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 4. Per quanto riguarda In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per ritardati adempimenti di cui a tutti i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate punti precedenti non può potranno superare, complessivamente, il 20 (venti) per cento dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021. 5. (nel caso di interventi di cui al DL 77/2021, e se previsto anche dal bando di gara prevedere quanto segue:) Ai sensi dell’art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni singolo Contrattogiorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al comma 1, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

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Samples: Appalto

Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino ipotesi di mancato inadempimento, AMA potrà applicare delle penali per ogni giorno continuativo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate al punto 2.1) del termine indicato Capitolato Tecnico, come di seguito riportate: a) fino a 10 (dieci) giorni di ritardo: 1% (uno per l’esecuzione degli interventi cento) dell’importo dell’ordinativo; b)da 11 (undici) giorni di manutenzioneritardo e fino a 30 (trenta) giorni: 4% (quattro per cento) dell’importo dell’ordinativo. 2. AMA inoltre, come previsto al punto 2.2) del Capitolato Tecnico, applicherà le seguenti penali: a) per i singoli Contratti mancata presentazione delle schede tecniche dei contenitori, entro 48 (quarantotto) ore dalla data di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 ricezione della richiesta effettuata da AMA tramite PEC (euro duecentocinquanta/00giorni feriali dal lunedì al venerdì): € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoe per scheda richiesta; b) per utilizzo di contenitori che non rispettano la normativa vigente sui rifiuti pericolosi e/o ADR, da sostituire entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricezione della richiesta effettuata da AMA tramite PEC (giorni feriali dal lunedì al venerdì): € 500,00 (cinquecento/00) ed ulteriori € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella ripresa degli interventi sostituzione. 3. Le inadempienze contrattuali di manutenzione cui sopra, comporteranno l’applicazione delle relative penali, che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse. 4. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a seguito di sospensionesuo giudizio insindacabile, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per ovvero non siano state presentate o presentate oltre il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzemenzionato termine, saranno invece applicate al Fornitore le relative penalità di seguito indicate:penali previste per l’inadempienza contestata. a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza 5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o piano delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 6. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 7. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo del contratto. 8. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 4, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. 9. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel L’Amministrazione si riserva di applicare all’aggiudicatario penali per ogni infrazione degli obblighi contrattuali e per ogni operazione non effettuata o non correttamente eseguita così come di seguito illustrato. Qualora l’Impresa aggiudicataria, entro 7 giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione via PEC (posta elettronica certificata) di contestazione, non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili, la UOS Servizio Tecnico provvederà all’applicazione della penale, secondo i casi previsti dal presente capitolato d’oneri, con conseguente notifica di nota di credito da notificare all’appaltatore prima dell’emissione del primo certificato di pagamento. In ogni caso, l’Istituto potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla garanzia definitiva prestata. In tale ipotesi la cauzione dovrà essere ricostituita entro 20 giorni. radioattivi presso la UOS Medicina Nucleare dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova - per 36 mesi. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia. Pertanto per ogni mancanza accertata sui tempi e sulle garanzie indicate nel presente capitolato speciale, l’impresa appaltatrice sarà soggetta all’applicazione delle penali nei termini di seguito stabiliti, fatte salve eventuali responsabilità civili e/o penali dell'impresa appaltatrice nei confronti dell'Istituto e di terzi: • nel caso in cui l’impresa appaltatrice esegua servizi parziali o non rispettosi delle frequenze indicate dal presente capitolato o non li esegua nei tempi stabiliti dall'Istituto oppure li esegua in maniera difforme da quanto prescritto nel presente capitolato d’oneri, verrà applicata per ogni irregolarità o disservizio una penale pari a € 100,00 (cento/00); • per gli interventi urgenti extra canone verrà applicata una penale di mancato rispetto € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo oltre il termine massimo di quattro ore indicato all’art. 5, punto 5.2.2 del termine indicato presente capitolato d’oneri; • per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneogni violazione della normativa vigente, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene verrà applicata una penale pari a €.250,00 ad un massimo € 1.000,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo mille/00), in relazione alla gravità della violazione e previa verbalizzazione in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, fatte salve le azioni di ritardo nella loro ultimazione. La penale tutela di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche interessi pubblici da parte dell’Istituto e le dovute segnalazioni agli organi competenti in caso di ritardo: a) nell’inizio interruzione di pubblico servizio. L’Istituto qualora l’impresa appaltatrice manchi ad uno o più degli interventi obblighi assunti, avrà facoltà di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con ricevuta di manutenzione a seguito di sospensioneritorno, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodanno eventuale.

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Samples: Appalto Del Servizio Di Manutenzione Full Risk Dei Reflui Radioattivi

Penali. Nel caso di mancato rispetto Fermo restando che l’Ente potrà procedere come extrema ratio alla risoluzione del termine indicato per contratto qualora l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto pregiudichi il perseguimento degli interventi di manutenzioneobiettivi prefissati, la mancata esecuzione dei servizi secondo i modi e nei tempi previsti nel presente Capitolato darà luogo, previo contraddittorio con il gestore e, per i singoli Contratti casi più gravi, anche avvalendosi della Cabina di appalto basati sull’Accordo QuadroRegia, viene all'applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi contabilizzati. In particolare, si farà riferimento a quanto di seguito indicato: - In caso di mancato/ritardato/insufficiente/deficitario servizio all'interno di un locale o area oggetto del contratto sarà applicata al gestore una penale forfettaria pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) cui si sommerà un'ulteriore penale di € 150,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionenell'esecuzione del servizio stesso. La penale Il mancato utilizzo di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso prodotti, materiali ed attrezzature conformi a quanto descritto dal presente Capitolato comporterà l'applicazione di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di una penale, a seconda della gravità, fino ad € 250,00 per ogni contestazione. - manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto interventoordinaria programmata: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento in cui il gestore non svolga il servizio con diligenza e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto secondo i modi ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali tempi di cui al presente articolo Capitolato, la Camera di Commercio applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni mancato intervento; - interventi di manutenzione riparativa (o straordinaria): il mancato o non pregiudica il risarcimento tempestivo intervento comporterà l'applicazione di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante una penale, a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contrattiseconda della gravità, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superarefino ad un massimo di € 1.000,00; - interventi di emergenza (entro 2 ore): per la prima ora di ritardo € 200,00, per tutte le ore successive € 300,00; - pronto intervento (entro 24 ore): si applicherà una penale pari ad € 250,00 per ogni singolo Contrattogiorno di ritardo; - servizio gestione e manutenzione del verde: in caso di mancata/ritardata/carente esecuzione delle operazioni di sfalcio, il 10 si applicherà una penale fino ad € 300,00 per cento dell'importo del Contratto medesimoarea; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale in caso di difformità dei mezzi e delle attrezzature utilizzati (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia rispetto a quanto indicato nel capitolato), di risoluzione del singolo Contrattoloro inefficienza o pericolosità, si applicherà una penale fino ad € 300,00 per ogni contestazione.

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Samples: Global Service Agreement

Penali. Nel 1. L’inadempimento di quanto disciplinato dal presente Capitolato e da quanto offerto in sede di gara, nel caso di mancato rispetto adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, o in assenza di controdeduzioni da parte del termine indicato per l’esecuzione degli interventi Concessionario o qualora gli elementi giustificativi presentati siano ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata, comporta l’applicazione, anche cumulativa, delle seguenti penali: 1. interruzione del servizio imputabile al Concessionario non preventivamente comunicata: da € 1.000,00 (mille/00); 2. mancata produzione di manutenzione, per documentazione e comunicazioni entro i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 termini fissati dal presente Capitolato speciale o comunque indicati dal Comune: € 50,00 (euro duecentocinquanta/00cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:; a) nell’inizio 3. applicazione, nonostante la diffida, di tariffe maggiorate rispetto agli importi massimi approvati e comunicati dal Comune: la penale è calcolata moltiplicando il 30% di ogni maggiorazione rilevata e contestata per le ore totali di utilizzo annuale come definite nel “Piano Economico Finanziario di massima” elaborato dal Comune (allegato 2 al presente Capitolato), rideterminate in relazione ai giorni di applicazione di ciascuna tariffa maggiorata. I giorni di applicazione della tariffa maggiorata sono contati a partire dal 1° gennaio e fino al giorno della contestazione; 4. mancata realizzazione degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoordinaria: per ogni accertata mancanza € 100,00 (cento/00); b) nella ripresa degli interventi 5. mancato rispetto dei livelli qualitativi minimi di manutenzione servizio indicati nell’articolo 13 “Obblighi generali di gestione del Concessionario”, riscontrato a seguito di sospensionecontrolli e verifiche ai sensi del precedente articolo 28 “Controlli e verifiche”: € 10,00 (dieci/00) per ogni punto percentuale inferiore al livello di standard n. 2, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione 3, 4 e 5 stabili nella tabella di cui all’articolo 13 “Obblighi generali di gestione del ContrattoConcessionario”; c6. utilizzo dell’impianto per usi non sportivi di cui all’articolo 10 “Utilizzo dell’impianto” senza la preventiva autorizzazione del Comune: ◦ € 500,00 (cinquecento/00) se l’uso non sportivo è avvenuto senza autorizzazione; ◦ € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo se la richiesta viene presentata anche in data successiva all’uso. I giorni di ritardo sono calcolati a partire dal giorno dell’utilizzo non sportivo fino al giorno di presentazione della richiesta; 7. ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nel rispetto pagamento della rata di canone dovuta € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno successivo al novantesimo; 8. mancato aggiornamento catastale per nuove opere: € 2.000,00 (duemila/00). 2. In caso di riscontro di uno dei termini imposti suddetti inadempimenti, il Comune procede all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuta conoscenza. 3. Il Concessionario può presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione o nel diverso termine assegnato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabiliComune. 4. Nel caso si verifichino Il Comune, acquisite le seguenti inadempienzecontrodeduzioni eventualmente prodotte dal Concessionario, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicatea suo insindacabile giudizio, entro 20 (venti) giorni dalla contestazione, comunica al Concessionario l’esito finale della sua valutazione: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardoa. positiva, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento in quanto gli elementi giustificativi presentati sono stati ritenuti congrui e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardosufficienti; bb. negativa, in assenza di controdeduzioni, oppure qualora gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo caso il Comune si riserva di applicare le penali valutata al riguardo la gravità e la frequenza degli inadempimenti ed il disservizio arrecato, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che il Comune avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso. 5. Il Concessionario è sempre e comunque tenuto ad attuare gli interventi necessari per risolvere le inadempienze contestate. 6. La penalità viene comminata mediante nota di addebito che il Concessionario deve versare nel termine di 30 (trenta) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterategiorni, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante possibilità per il Comune di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. rivalersi sulla cauzione definitiva. 7. Anche a seguito dell’applicazione di penalità il Comune mantiene inalterato il diritto all’azione risarcitoria quando ne ricorrano le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocondizioni.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Dell'impianto Sportivo

Penali. Nel 1. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all’Istituto ai sensi dell’art. 1382 c.c.: ▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’avvio del Servizio, anche parziale, di cui al precedente art. 12; ▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di arbitraria sospensione del Servizio da parte dell’Appaltatore; ▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti di rendicontazione e reportistica, che l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Istituto per disposizione del presente Contratto, del Capitolato di Oneri o, se migliorativi, della propria Offerta Tecnica; ▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di mancato o carente intervento relativo alla prestazioni di primo intervento, accertato dal personale dell’Istituto nello svolgimento delle attività di verifica e controllo; ▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per il caso di mancato ritardi nell’attivazione del Servizio rispetto ai termini previsti dal Capitolato di Oneri o, se migliorativi, dalla propria Offerta Tecnica; ▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di mancata sostituzione di ciascun esponente del termine professionale, richiesta dall’Istituto; ▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno in cui sia adibito al Servizio un professionista diverso da quello indicato in sede di Offerta, o comunque diverso da quello autorizzato dall’Istituto. 2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per l’esecuzione cento) dell'importo contrattuale. 3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P., in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento. 4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli interventi di manutenzioneeventuali maggiori danni. 5. L’Istituto, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica articolo, potrà, a sua insindacabile scelta e a ricorrere delle condizioni di legge, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 10 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il risarcimento credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. 6. Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo nella esecuzione del Servizio rispetto ai termini previsti dal Capitolato di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti o, se migliorativi, dalla propria Offerta Tecnica, ovvero l’inadempimento, siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante a causa dei ritardiverso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. 7. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo L’applicazione delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo esonera in materia alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di risoluzione del singolo Contrattopagamento della penale stessa.

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Samples: Service Agreement

Penali. Nel caso di mancato Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto del a quanto previsto dal presente contratto, queste verranno contestate per iscritto chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionele eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti o non pervenissero entro il termine previsto, l'Appaltante potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R., oltre all'eventuale maggior onere che l'Appaltatore dovesse affrontare per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari rimborso a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche terzi o ulteriori danni: - in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi mancata presenza del personale durante l'orario di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto interventopresidio: nel € 1.000/episodio; - in caso di ritardoimpiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà verrà applicata una penale di euro 200,00 € 1.000/episodio; - in caso di ritardato inizio dei servizio o termine anticipato rispetto all'orario di presidio: € 500,00/H di mancato servizio; - in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per mancato pronto intervento e il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di euro 100,00 personale e/o mezzi impiegati: €100,00= per ogni successiva giorno di ritardo; - in caso di ritardata sostituzione dell'ambulanza in caso di guasto: € 500/H per ogni ora di ritardo; b; - in caso di lamentele (oggettivabili) mancanza da parte dell'utenza aeroportuale o di tesserino Enti di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o Stato in merito alla qualità del servizio erogato: da € 100 ad € 1.000/episodio a seconda della gravità; - ritardato intervento: L'intervento deve attivarsi (partenza dell'unità di soccorso) entro un termine massimo di 3 minuti dalla chiamata. Il tempo di intervento sul luogo dell'accadimento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per indumento il raggiungimento di tale area. Pertanto l'eventuale penale si calcola non conformesul tempo di arrivo sul luogo dell'accadimento ma sul momento di partenza dell'unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell'unità di intervento successiva ai 3 minuti sono previste le seguenti penali: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale > fino a 3:00 minuti dalla chiamata: tempo congruo > da 3:01 a 5:00 minuti dalla chiamata: penale di € 50 > da 5:01 a 10:00 minuti dalla chiamata: penale di € 100 > oltre 10:01 minuti dalia chiamata: penale € 200 Nessuna penale è prevista se l'intervento si procrastina a causa di intervento precedente ancora in corso; - Ogni altro inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali: da € 200 ad € 1.000 a seconda della gravità riscontrata; c) mancanza . Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00rilevanza civile/violazionepenale che derivassero dal disservizio, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà comporteranno una riduzione del compenso pattuito lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di sospendere qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l'Assuntore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno fatturate e successivamente detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per i lavori servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito. Le penali sono cumulabili fra loro e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione verranno addebitate in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualeutile, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica salvo il risarcimento di eventuali dei danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoulteriori.

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Samples: Public Service Contract

Penali. Nel 1. In caso di mancato rispetto del termine indicato inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante, per l’esecuzione il tramite dell'ufficio preposto, provvederà ad applicare le penali secondo quanto di seguito espresso: a) per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi di manutenzioneaventi frequenza giornaliera, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrobisettimanale e trimestrale, viene sarà applicata una penale pari a €.250,00 € 150,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattocentocinquanta/00); b) nella ripresa per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestaaventi frequenza settimanale, sarà applicata una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00); c) per la mancata esecuzione di euro 200,00 ognuno degli interventi con frequenza bimestrale e mensile, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 (mille/00); d) per mancato pronto intervento la mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza semestrale sarà applicata una penale pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00); e) per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza annuale, sarà applicata una penale pari a € 30.000,00 (trentamila/00). a) per la mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte del personale impiegato, comportamento non corretto degli operatori verso il personale AMA addetto al controllo e di euro 100,00 verso l'utenza (per ogni singolo addetto), sarà applicata una penale pari a € 60,00 (sessanta/00) per ogni singolo addetto; b) per la mancata comunicazione, entro i termini di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico, dei nominativi del personale stabilmente adibito al servizio, nonché di ogni successiva ora variazione sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni nominativo non comunicato; c) per la mancata comunicazione del nominativo del responsabile con funzioni direttive e potere disciplinare, o nei casi di assenza senza sostituzione o irreperibilità giornaliera, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) al giorno; d) per la mancata dotazione al personale in servizio, di idonei indumenti da lavoro o di dispositivi di protezione individuale e la mancata dotazione al personale in servizio di idonei attrezzi da lavoro (per ogni singolo addetto), sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00); e) per la mancata presenza dei presidi fissi richiesti, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) al giorno; f) per ogni macchina e attrezzatura non conformi alle norme di sicurezza, che non siano tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e non risultino dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) al giorno; g) per ogni mezzo che non presenti la targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno del Fornitore medesimo, sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00), al giorno; h) per la mancata consegna dei locali come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico al momento della fine del rapporto contrattuale, sarà applicata una penale pari a € 10.000,00 (diecimila/00) con obbligo di ripristinare i locali; i) per il mancato rispetto delle soluzioni proposte nell'Offerta Tecnica sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna violazione accertata. a) per ciascun servizio igienico presso il quale si è registrata l'inadempienza relativa al mancato rifornimento, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00); b) per il mancato utilizzo giornaliero della spazzatrice nei cimiteri capitolini, sarà applicata una penale pari a € 300,00 (trecento/00); c) per ogni mancata consegna, dietro richiesta della Direzione dell'Esecuzione, della scheda di autorilevamento del servizio, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00); d) per ogni mancata consegna dell'attestazione dell'avvenuto smaltimento, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00). a) per la mancata fornitura dei cassoni secondo quanto stabilito al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontratal'errato conferimento nei cassoni adibiti alla raccolta differenziata, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00); c) mancanza per l'errato conferimento di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratamateriale differenziato all'interno dei cassoni adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, sarà applicata una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00); d) errata esecuzione in caso di interventi tecnici: euro 500,00 non accettazione del carico da parte dell'impianto di destinazione finale, sarà applicata una penale pari a € 180,00 (centottanta/00) per ciascuna mancanza riscontrata;tonnellata di rifiuto. e) mancato rispetto ed inosservanza 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dinanzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate al Fornitore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate. 3. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 4. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno/00 per cento) dell'importo del Contratto. 6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.

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