RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO Clausole campione

RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. 1 L’operatore economico aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L’osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell’aggiudicatario e dei professionisti che eseguono il servizio. 2 In particolare l’aggiudicatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti di gara e contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore 3 L’aggiudicatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all’attuazione del contratto. 4 L’aggiudicatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei lavori, ecc.. L’eventuale uscita di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati alle persone e/o alle cose (beni immobili e mobili, anche registrati) e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto del contratto. L’Aggiudicatario assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è direttamente responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. L'Aggiudicatario è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolo, l’Aggiudicatario è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi danno, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi all’utilizzo del proprio personale. L’Aggiudicatario stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la responsabilità verso i prestatori di lavoro e per danni ambientali con massimale fino ad euro Un Milione(500.000/00) ed è tenuto a depositarne agli atti in copia con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata consegna e validità della polizza dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria. In caso di subappalto/convenzione per il servizio di prelievo e trasporto, l’appaltatore è tenuto in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto/presentazione di convenzione a trasmettere, oltre alla propria copertura assicurativa suddetta, idonea copertura assicurativa (polizza assicurativa dell’attività del subappaltatore/soggetto che eseguirà il servizio di trasporto in convenzione), con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sott...
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La ditta aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La ditta aggiudicataria assumerà inoltre in proprio ogni responsabilità per infortuni eventualmente riportati da tutti i prestatori d'opera di cui l’appaltatore si avvalga nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. L’ASL di Taranto resta esonerata da ogni responsabilità per i danni e gli infortuni sopra descritti. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto, ed anche in caso di rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalment...
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate all'atto della resa del servizio. L’impresa è obbligata ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e deve provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi. Il gestore dovrà stipulare apposita Polizza di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati durante la gestione del servizio a persone e/o cose per un massimale pari ad € 750.000,00 ;
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. Il concessionario è responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, delle aree verdi – aree comuni e dei servizi accessori, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il concessionario solleva il Comune di Bologna da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, polizze assicurative con primario assicuratore che dovranno avere validità per tutta la durata del rapporto contrattuale, suoi rinnovi e proroghe, un adeguata copertura assicurativa contro i rischi di : ❖ Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna)in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale “unico “ di cgaranzia non inferiore a 5.000.0000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a : ❖conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati; ❖committenza di lavori e servizi; ❖danni a cose di terzi di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.; ❖danni a cose in consegna e/o custodia; ❖danni a cose di terzi da incendio (con sotto limite di €500.000,00); ❖danni alle cose che trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; ❖danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); ❖danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale; ❖interruzioni o sospensioni di attività industriali , commerciai, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza; ❖danno da inquinamento accidentale (sotto limite 500.000,00). ❖ Responsabilità...
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. La Ditta deve effettuare il servizio appaltato a proprio rischio e spese nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto. E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta o al personale da essa dipendente.
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione dei servizi fa interamente carico all’ Assuntore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni della Committente, nonché quella per gli infortuni del personale addetto ai servizi, al personale presente nelle varie strutture nel corso dell’espletamento delle attività in argomento. I danni arrecati colposamente dall’ Assuntore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, ai beni della Committente saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non fossero accolte e l’Assuntore non avessero provveduto al ripristino nel termine prefissato, la Committente si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all’Aggiudicatario applicando, qualora lo ritenesse opportuno, una penale pari al 10% dell’ammontare del danno (lettera N della tabella 10). L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza di delegati dell’Aggiudicatario medesimo; qualora l’Assuntore non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile del Procedimento provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, del personale presente nelle varie strutture della Committente derivante dalla gestione dei servizi di manutenzione, saranno coperte da polizza assicurativa, che l’Assuntore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. 29 Art. 21. GARANZIE 31 Art. 22. ADEMPIMENTI LEGALI 32
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. 9 Modifiche elaborati progettuali da parte del Progettista e/o Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 10 Supporto 10
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. ART.19 - RESPONSABILI DESIGNATI DALLE PARTI ART.20 - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO