Common use of DIRITTO Clause in Contracts

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Responsibility Agreement

DIRITTO. La Preliminarmente, si prospettano due profili di irricevibilità del ricorso. Il primo attiene alla mancata formulazione del preventivo reclamo sulle istanze relative all’illegittimo addebito di interessi di mora, spese e commissioni, nonché a quelle racchiuse nella domanda proposta in via subordinata; e, per quanto nella disamina della corrispondenza tra l’oggetto del reclamo e il perimetro delle domande e delle ragioni presentate all’Arbitro bancario finanziario non si applichi un criterio eccessivamente formalistico, non si può revocare in dubbio l’assoluta novità della questione, di xxxxx che sul punto il ricorso è inammissibile. Il secondo profilo di irricevibilità – rilevato in via di eccezione anche dall’intermediario – riguarda l’incompetenza temporale dell’Arbitro bancario finanziario per le contestazioni che concernono la legittimità delle clausole contrattuali, atteso che il rapporto di cui si discute si è costituito con contratto del 20 giugno 2008, sicchè il Collegio non può esaminare la validità delle pattuizioni relative al tasso di interesse che era stato fissato nel contratto. Un discorso più complesso riguarda la questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare della polizza assicurativa, oggetto di contraffazionedue ordini di contestazioni del ricorrente, dopo la presentazione all’incassol’una relativa all’aumento del premio, disposta unilateralmente dall’intermediario in violazione degli obblighi di comunicazione, e l’altra riferita alla rilevanza di tale premio nella base di calcolo della misura del tasso di interesse con l’esito del superamento del tasso soglia antiusura. Nel merito della controversiaXxxxxx, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titoloquanto al primo aspetto, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che devela disamina del motivo è preclusa dall’incompetenza temporale dell’Arbitro: infatti, anzituttoanche ove si volesse tenere conto del criterio distintivo fondato sul contenuto del petitum e che conduce a negare o ammettere la competenza temporale a seconda se la domanda evochi, essere valutato rispettivamente, vizi genetici del rapporto oppure effetti del contratto prodottisi successivamente al limite temporale, nel caso di specie non si perviene a risultati univoci: infatti, per un verso, il comportamento ricorrente afferma di avere appreso della società modifica solo con il documento di sintesi del 13 luglio 2009, tuttavia dal rendiconto allegato alla comunicazione periodica del 6 luglio 2010 sembra evincersi che ha richiesto l’emissione la rata, maggiorata del titolopremio contestato, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge abbia trovato applicazione fin dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poiscadenza del 29 settembre 2008; pertanto, si afferma deve ritenere che il ricorrente – il quale è onerato della prova della competenza temporale dell’Arbitro, soprattutto laddove il rapporto contrattuale è anteriore al 1 gennaio 2009 deponendo in sede via generale per l’incompetenza – non abbia adeguatamente dimostrato la riferibilità della contestazione e del petitum al periodo di ricorso) competenza. Da diverso angolo visuale, però, proprio la cristallizzazione degli oneri contrattuali addebitati al presunto venditorericorrente consente di ritenere fondata la domanda relativa alla sopravvenuta natura usuraria del tasso di interesse. E’ noto, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le partiin primo luogo, che le Istruzioni per la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio rilevazione trimestrale del TEGM per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le banche e gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere ex art. 107 annoverano – sin dalla loro entrata in responsabilitàvigore dal 1 gennaio 2010, nell’ipotesi di contraffazione giusta il regime transitorio indicato sub D1 delle dette Istruzioni – gli oneri assicurativi derivanti da polizza obbligatoria per legge o per contratto e/, comunque, intese ad assicurare il rimborso totale o clonazione dei titoliparziale del credito. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale Entrambe queste condizioni risultano sussistenti nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttaviasicché, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione applicando il criterio di calcolo indicato dalle Istruzioni, si rileva un sistematico sforamento del medesimotasso soglia, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertantoalla luce delle indicazioni fornite dal Collegio di Coordinamento in materia di usura sopravvenuta (sia pure con qualche perplessità segnalata nei commenti della dottrina sulla idoneità di un giudizio secondo buona fede a fondare una sostanziale riscrittura del contratto), non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentodetermina l’obbligo dell’intermediario a riportare i xxxxx concordati sotto la soglia di usurarietà, procedendo al ricalcolo delle somme dovute dal ricorrente e provvedendo alla restituzione di quelle eccedenti eventualmente già corrisposte. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere Non merita accoglimento la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminandorisarcimento dei danni non patrimoniali, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari del tutto priva di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale allegazione e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014prova.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

DIRITTO. Con riguardo alla questione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Intermediario B, per avvenuta sottoposizione dei fatti all’autorità giudiziaria, deve anzitutto richiamarsi quanto previsto dalla Sez. I, par. 4, delle disposizioni della Banca d’Italia sul funzionamento di questo Arbitro e cioè che “non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”. Secondo l’interpretazione di tale disposizione resa dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, “La questione concerne soluzione che appare più conforme alla lettera e allo spirito delle disposizioni della Banca d’Italia è […] quella di escludere l’ammissibilità del ricorso all’ABF in tutti i casi in cui la responsabilità degli intermediari controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell’autorità giudiziaria penale, senza che abbia rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità” (dec. n. 3961/2012). Lo stesso Xxxxxxxx di Xxxxxxxxxxxxx ha ritenuto altresì che va “escluso il ricorrere del limite nel caso in cui l’anteriore proposizione dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta all’Arbitro, non coinvolgeva l’intermediario convenuto (bensì un terzo soggetto) e aveva ad Nel caso di specie la denuncia – querela presentata dal ricorrente riguarda il comportamento illecito di ignoti, verosimilmente terzi estranei al ricorso, che hanno proceduto alla contraffazione del titolo, essendo pacifico che l’assegno circolare è stato clonato, dal momento che il ricorrente ha prodotto il titolo originale all’atto della denuncia – querela. Nella controversia deferita a seguito questo Arbitro, invece, il ricorrente fa valere i diritti derivanti dal comportamento delle banche (emittente e negoziatrice) in quanto non conforme alla diligenza professionale dovuta e chiede il risarcimento del mancato pagamento danno conseguentemente subìto. Diversi sono quindi i soggetti verso i quali le due distinte iniziative si rivolgono, e differenti sono anche petitum e causa petendi (circostanza ritenuta rilevante ai fini di un assegno circolare escludere la litispendenza anche da Coll. Milano, decisioni nn. 1666/2015 e 1048/2017). Del resto, quand’anche si ritenesse la denuncia – querela di tenore così ampio da non consentire di escludere che gli accertamenti conseguenti possano avere ad oggetto anche comportamenti di soggetti facenti parte dell’organizzazione delle banche convenute, va comunque considerato che qualora il terzo, che ha posto in essere la contraffazione, dopo risultasse essere dipendente di una delle banche, questi risponderebbe delle restituzioni e del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 185 c.p., mentre la presentazione all’incassobanca preponente risponderebbe comunque del fatto dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 2049 c.c. nei confronti della ricorrente (secondo l’insegnamento del giudice di legittimità: cfr. Cass. n. 12023/1995; Cass. n. 12951/1992). Nel caso, il procedimento avanti l’autorità giudiziaria, quand’anche potesse ritenersi allo stato propriamente ad essa “sottoposta” la controversia in conseguenza della mera denuncia – querela (e di ciò può peraltro dubitarsi alla luce nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 5265/2014), non sembra comunque interferire con quello avanti questo Collegio, visto che i due procedimenti si rivolgono a soggetti, condotte e titoli diversi. Ne consegue il rigetto dell’eccezione preliminare formulata dall’Intermediario B (in termini, Coll. Milano, decisione n. 1975/2011; Coll. Milano, decisione n. 1666/2015; Coll. Roma, decisione n. 6540/16; Coll. Napoli, decisione n. 4827/2017). Passando al merito della controversia, si rileva è necessario rilevare che i fatti nel caso di specie non trova applicazione l’art. 43 l. ass., che prevede la responsabilità aggravata della banca che paga un assegno “non trasferibile” a fondamento della persona diversa dal prenditore, posto che in effetti la ricorrente non è beneficiaria del titolo né agisce in base al rapporto cartolare. Infatti la ricorrente rappresenta che l’assegno pagato sia in realtà un clone di quello originale, essendo quest’ultimo rimasto in suo possesso e poi presentato per l’annullamento alla stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, banca emittente in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B successiva alla negoziazione del clone. La vicenda in esame deve ritenersi quindi regolata dai principi generali applicabili all’ipotesi di pagamento di assegno falsificato, secondo cui la banca è responsabile qualora l’alterazione o la clonazione poteva dalla stessa essere rilevata, attraverso l’esame del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation con la diligenza dell’accorto banchiere (CIT)Cass. n. 6513/2014; la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 Cass. n. 15145/2014; Cass., n. 20292/2011; Cass. n. 13777/2007; Cass. n. 3729/2004. Xxxxx stesso senso le decisioni dell’ABF: fra le altre Coll. Napoli, decisione n. 4842/16; Coll. Roma, decisioni nn. 4108/2013 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A261/2010). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità Nella specie l’Intermediario A dichiara di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza non aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente incisoalcun controllo sull’assegno clonato, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno poiché quest’ultimo è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (presso l’Intermediario B attraverso la procedura interbancaria di “Check Image Truncation)truncation”, operativa dal 29 gennaio 2018che, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 come già accennato e per quanto qui interessa, consente, sulla base di una adesione volontaria ad un accordo interbancario, alla banca negoziatrice di assegni circolari di chiederne il pagamento alla banca emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la quale si realizza, conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente sua materialità dalla stessa banca negoziatrice alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.dbanca emittente. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che L’Intermediario A non ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. neppure eccepito vizi concernenti le informazioni telematiche ricevute dall’Intermediario B. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, proposito l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che la procedura di “Check truncation” è funzionale alla riduzione dei costi di negoziazione nell’esclusivo interesse delle banche partecipanti all’accordo, al quale resta completamente estraneo il rischio connesso al minor livello di controllo cliente che essa comporta debba ricadere prevalentementechiede l’emissione dell’assegno, nell’ottica di una corretta distribuzione dei sicché non può ritenersi che i rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistemadall’utilizzo di tale procedura debbano ricadere sul cliente medesimo (vedi tra molti Coll. Milano, sull’operatore bancario che decisioni nn. 394/2013, 2989/2015 e 8092/2016; Coll. Napoli, decisione n. 10110/2016). Ma in una ipotesi come quella in esame, in cui il beneficiario indicato nell’assegno circolare clonato è diverso da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati quello risultante nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittenteindipendentemente dall’esame materiale del titolo, l’Intermediario A avrebbe potuto rilevare, anche nell’ambito della procedura “Check truncation”, tale difformità. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti il regolamento della Banca d’Italia 22 marzo 2016 sulla presentazione in sede forma elettronica degli assegni bancari e circolari (emanato ex art. 8, comma 7, d.l. n. 70/2011, convertito nella l. n. 106/2011, ed entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30/4/2016) all’art. 8, lett. f), prevede che, tra i dati che il negoziatore deve trasmettere all’emittente in via telematica, per gli assegni circolari vi sia anche il “nome del beneficiario”. Ne consegue che l’Intermediario A, pur in presenza dell’identità degli altri dati identificativi riportati sull’assegno clonato rispetto all’originale, avrebbe ben potuto rilevare che il beneficiario indicato nel titolo presentato all’incasso era diverso da quello indicato nel titolo a suo tempo emesso, avendo ricevuto in via telematica la relativa informazione. Ciò vale tanto più in quanto lo stesso regolamento all’art. 7, comma 6, prescrive che “Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo procedurale atto a garantire che l’assegno sia presentato al pagamento una sola volta”. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono risulta a fortiori confermato l’orientamento dell’ABF secondo cui la circostanza che la banca accetti di procedura pagare il titolo “al buio” equivale a ometterne volontariamente la sua verifica materiale, con ogni connessa conseguenza in caso di check truncationtitoli che presentino irregolarità cartolari che solo l’esame materiale del documento consentirebbe di verificare (Coll. Napoli, decisione n. 8092/2016; Coll. Milano, decisione n. 2989/2015). Tanto sembra sufficiente per riconoscere la responsabilità dell’Intermediario A. Per quanto riguarda la posizione dell’Intermediario B, che attestano come ha negoziato l’assegno, il riconoscimento della sua responsabilità passa per la verifica della sussistenza di una riscontrabilità della falsificazione attraverso “l’attento esame diretto, visivo o tattile dell’assegno da parte dell’impiegato addetto” (secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 6513/2014). Da questo punto di vista il Collegio non rileva nel titolo clonato la sussistenza di vizi del genere, con la precisazione che esso può svolgere un confronto solo sommario avendo a disposizione, per essere depositate in atti, solo copie dei due titoli, originale e clone. I limiti dei poteri istruttori dell’ABF non consentono infatti di compiere un esame più approfondito del clone dell’assegno per verificare la sussistenza di tutti gli standard prescritti dall’accordo interbancario a presidio dell’autenticità degli assegni circolari (quali, ad es., la carta filigranata o gli inchiostri ed i dati indicati dalla legge come necessari colori), il quale solo potrebbe consentire di individuare un concorso dell’Intermediario B nella causazione del danno alla ricorrente. Allo stato della cognizione del Collegio tale concorso non risulta sussistente. Dunque, acquisita la responsabilità dell’Intermediario A – restando peraltro impregiudicato ogni diritto che l’Intermediario A possa astrattamente vantare nei confronti dell’Intermediario B – consegue l’obbligo dello stesso Intermediario A di risarcire il danno causato alla ricorrente, per poter provvedere il quale quest’ultima ha formulato domanda in misura pari al pagamento dell’assegno a seguito valore del titolo maggiorato degli interessi. Con riguardo alla ulteriore domanda di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente cherisarcimento del danno per i disagi patiti, pertantoda liquidarsi in via equitativa, si rileva che la ricorrente non fornisce alcuna prova al riguardo. Ebbene, in mancanza della prova del danno, non aveva alcun motivo è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che “L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. […] presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per rifiutare tale pagamento. Il Collegio la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminandoè possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali mancata individuazione della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione prova del flag “Alertdanno della sua esistenzao il data entry manuale della codeline CMC7(Cass. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 710607/2010). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò Tale domanda non risulta può essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014quindi accolta.

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DIRITTO. Ad avviso del Collegio il ricorso non può essere accolto. Preliminarmente, appare opportuno sintetizzare le pattuizioni del contratto di L’oggetto del contratto è costituito dalla cessione da parte del cliente alla banca, in unica soluzione, secondo quanto previsto dall’art. 3 della L. 52/91, dei crediti sorti e insorgendi nei confronti di clienti previamente selezionati sull’accordo delle parti; successivamente, all’effettivo insorgere dei crediti, in corrispondenza con le prestazioni via via eseguite dal cedente, quest’ultimo ne conferma la cessione. La questione concerne banca, acquistato il credito per un prezzo pari al suo valore nominale, ne cura la responsabilità degli intermediari a seguito gestione e l’incasso, potendo altresì erogare anticipazioni (produttive di interessi) in favore del cedente; incassato il credito la banca provvede infine all’accredito della differenza tra l’anticipato (oltre competenze) e l’incassato in favore del cliente. Su questo schema si innesta la possibilità – realizzata nel caso di specie – per il cliente di richiedere al factor l’assunzione del rischio del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto determinato debitore; in caso di contraffazioneaccettazione, dopo la presentazione all’incassoil factor indica al fornitore l’importo del plafond pro soluto accordato (nella presente controversia pari a € 200.000,00); superato il tetto massimo delle anticipazioni i successivi crediti ceduti si intendono con garanzia pro solvendo. Nel merito della controversiaSi tratta, si rileva peraltro, di un limite munito del carattere di rotatività, atteso che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, l’incasso dei crediti da parte dell’intermediario Adel cessionario rende, di volta in volta, nuovamente disponibile l’accordato pro soluto. E’ opportuno, a questo punto, segnalare, nel fascio dei reciproci obblighi delineati a carico delle parti, le clausole rilevanti per la decisione della presente controversia: il fornitore è obbligato inderogabilmente a cedere tutti i crediti vantati nei confronti del debitore determinato (art. 12), e la sanzione per l’inadempimento di tale clausola è la revoca retroattiva del plafond pro soluto da intendersi come mai concesso (art. 15); in ogni caso, la cessione pro soluto è assoggettata ad un termine di scadenza e, comunque, alla facoltà di revoca della banca, con la conseguente vigenza della garanzia pro soluto per le fatture emesse in data antecedente alla cessazione, anche se inviate successivamente, entro il termine contrattuale di trenta giorni (art. 14); quanto all’inadempimento del debitore ceduto, solo su richiesta del clientefornitore il factor è tenuto all’esperimento delle azioni opportune per il recupero del credito. Ciò premesso, la domanda proposta dalla ricorrente, volta ad ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’intermediario di provvedere all’anticipazione dei crediti recati dalle fatture trasmesse, presuppone la verifica della illegittimità della revoca della garanzia pro soluto su tutti i crediti ceduti, disposta dalla banca. Va ricordato, preliminarmente, che, con lettera del 28 febbraio 2013, l’intermediario aveva comunicato di revocare il plafond pro soluto, peraltro, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B coincidente con la naturale scadenza dello stesso, in forza del titolo tramite presentazione di clone da parte termine stabilito nella nota del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione medesimo intermediario del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); 31.7.2012, che concedeva la ripresentazione garanzia pro soluto richiesta dalla società ricorrente. In quella stessa data, la società ricorrente emetteva nei confronti del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolodebitore ceduto la fattura contraddistinta dal n. 84/2013, la quale, con imprudenzapertanto, ha inviato secondo le condizioni contrattuali – che estendevano la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità garanzia pro soluto ai crediti portati da fatture solo se emesse antecedentemente alla data di P.S.) ocessazione – sarebbe stata oggetto di una cessione pro solvendo. Il profilo dirimente della controversia, perlomeno, i dati identificativi (come, poiperò, si afferma colloca a monte del regime contrattuale cui assoggettare il credito di cui alla fattura in questione, giacché è contestata tra le parti la sua stessa consegna al factor: un aspetto di decisiva rilevanza, giacché è su tale circostanza che l’intermediario ha motivato la non operatività della garanzia pro soluto (nota del 2 agosto 2013). Il punto è che era stata la stessa ricorrente a riconoscere nei confronti della banca la circostanza del mancato invio: sono state prodotte dall’intermediario due comunicazioni (del 10 e del 17 luglio 2013), con le quali – a mezzo di un legale – l’odierna istante affermava di voler procedere al recupero dei crediti relativamente a due fatture, tra cui la n. 84, che dichiarava di non avere mai trasmesso al factor: da qui l’applicazione da parte di quest’ultimo della decadenza dalla copertura pro soluto. Successivamente, in sede di ricorso) reclamo, così come di ricorso introduttivo del presente procedimento e di replica alle controdeduzioni dell’intermediario, la ricorrente ha modificato tale prospettazione ed ha sostenuto di avere provveduto al presunto venditoreregolare invio anche della fattura n. 84. Produce, a seguito dell’adesione ad una proposta fondamento della sua diversa asserzione, la modulistica compilata e sottoscritta dal proprio rappresentante legale per la conferma della cessione dello specifico credito (così come previsto dall’art. 3 del contratto di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncationfactoring), operativa dal 29 gennaio 2018e una mail del 15 aprile 2013, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale – tuttavia – si realizzaaccompagna un generico invio di documentazione relativa ad un credito ceduto in alcun modo identificato. Non può, nella sempre più diffusa prospettiva peraltro, attribuirsi rilievo probatorio della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica circostanza controversa al fatto che il factor aveva inviato la modulistica per la determinazione del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI credito ceduto in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea 12 aprile 2013, né che i precedenti invii di cessioni e relative fatture erano avvenute sempre a mezzo mail dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del contenuto generico: sta di fatto che l’utilizzo della procedura di check truncationper gli altri crediti ceduti non vi era stata contestazione, finalizzata mentre, ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su in presenza della perdurante eccezione dell’intermediario, il riconoscimento della stessa ricorrente del mancato invio, in uno alla genericità della mail del 15 aprile, fa ritenere inevasa la prova contraria, di cui l’istante stessa si era onerata in virtù delle sue precedenti ammissioni. Ne deriva la legittimità della condotta tenuta dall’intermediario. Peraltro, va rilevato che quest’ultimo aveva provveduto a corrispondere alla società ricorrente – a titolo di anticipazioni sui crediti ceduti – l’importo di Euro 270.000,00, in forza delle uniche tre richieste inoltrate dal fornitore (che l’anticipazione fosse subordinata alla specifica richiesta era previsto nell’art. 10 del contratto e la ricorrente non ha prodotto documentazione attestante l’inoltro di ulteriore richieste inevase), ed ha precisato, altresì, che l’importo complessivo dei crediti ceduti alla data della cessazione della garanzia pro soluto era pari ad € 449.857,60, e, quindi, ad un importo di gran lunga superiore al tetto massimo previsto; di tale codiceimporto ne sono stati recuperati successivamente € 189.688,83, semplicemente dandone lettura come prescrittocontabilizzati a credito del fornitore, riducendone l’esposizione debitoria. Tale circostanza – che non è stata contestata dalla ricorrente nelle repliche alle controdeduzioni dell’intermediario (dove impugna altri e diversi profili) – determina, in ogni caso, l’infondatezza della pretesa della ricorrente che invoca il disposto degli artt. 12 e 16 del contratto, a tenore dei quali il factor si sarebbe potuto accorgere obbligava a corrispondere l’importo dei crediti ceduti decorsi duecentodieci giorni dalla scadenza della contraffazione fattura. Ciò in quanto la garanzia pro solvendo, alla luce dell’inadempimento del titolo ed evitaredebitore, cosìcomportava il venire meno dei diritti patrimoniali del cedente; ma, anche a volere considerare, in via di ipotesi, vigente l’obbligo del factor di prestare la garanzia pro soluto, parimenti la ricorrente non aveva diritto ad ulteriori anticipazioni oltre quelle già percepite. Quanto al problema dell’insolvenza del debitore ceduto, molte delle affermazioni delle parti non sono sostenute da adeguata dimostrazione, mentre, in ogni caso, la truffa perpetrata ai danni documentazione prodotta non appare sufficientemente significativa per la valutazione della ricorrenterispondenza al vero dei reciproci addebiti e della conseguente formulazione di un giudizio di responsabilità. Ciò non Per quanto concerne, poi, l’illegittimo addebito delle commissione previste a fronte della concessione della garanzia pro soluto, la banca ha riconosciuto l’errore e ha dichiarato di avere provveduto al relativo riaccredito. Nelle repliche alle controdeduzioni, la ricorrente ha contestato tale circostanza che, in realtà, risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infattidocumentalmente provata dagli estratti conto prodotti dall’intermediario, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014contestati dall’odierna istante.

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Samples: Factoring Agreement

DIRITTO. La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla ormai nota questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, rimborso da parte dell’intermediario Adell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e con delegazione di pagamento, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; a seguito dell’estinzione anticipata degli stessi contratti. In via preliminare il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte Collegio è tenuto ad esaminare l’eccezione relativa al valore liberatorio della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma quietanza sottoscritta dal ricorrente in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta estinzione del contratto di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti finanziamento; sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositopunto, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare Coordinamento si è pronunciato nella seduta del 5 aprile 2017 con la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018decisione n. 8827/2017, in virtù occasione della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente affermato che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag : Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove all’atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l’efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. La quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente relativamente al contratto in esame ha contenuto analogo a quella rispetto alla quale si è pronunciato il Collegio di Coordinamento per cui in ossequio a tale pronuncia, questo Collegio ritiene che la quietanza sottoscritta dal ricorrente non abbia valore liberatorio sicché le domande formulate dal ricorrente possono essere esaminate nel merito. Il Collegio richiama il costante orientamento dell’ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario negoziatore avesse effettuato è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le opportune verifiche su suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Il Collegio richiama, altresì, come il Collegio di Coordinamento, successivamente, abbia espresso i seguenti princìpi generali: (a) l’art. 125-sexies t.u.b. è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile; (b) di conseguenza, «il ricorso all’autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento»; (c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi up front e costi recurring, l’autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come recurring, nel senso che tale codicematurazione può «avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale»; (d) quando ciò avviene, semplicemente dandone lettura anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi recurring, ossia può risultare «non strettamente lineare o proporzionale (come prescrittonormalmente avviene)»; (e) in conclusione, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione dunque, «le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del titolo ed evitaretempo, cosìma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la truffa perpetrata ai danni della ricorrentecui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica 125-sexies TUB» (decisione n. 21 del 12 giugno 201410035/2016).

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DIRITTO. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Al riguardo, costituisce orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: “La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito dei rimborsi spettanti in occasione dell’estinzione anticipata di prestiti concessi contro cessione del mancato quinto e delegazione di pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici è stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi dell’ABF (v. tra le parti: l’avvenuta emissione altre, Decisione n. 4020 del titolo25 luglio 2013). Gli approfondimenti effettuati, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone ultimo anche da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoliv. dec. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncationcit.), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma hanno consentito di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e ritenere che, in caso di estinzione anticipata: a) l’intermediario debba restituire, per la parte non maturata, le commissioni addebitate in sede di stipula; b) in assenza di una nuovichiara e congruaassegni ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere considerato soggetto a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale; c) in riferimento ai costi recurring, l’importo da rimborsare vada equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis (in base al quale l’ammontare complessivo delle spese viene suddiviso per il negoziatore dovrà svolgerenumero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue), giacché trattasi di corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative il cui costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto; d) l’onere economico del contratto di assicurazione, per il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento, debba essere annoverato tra i “costi” del credito presi in considerazione dall’art. 125-sexies, comma 1, TUB ai fini della determinazione del diritto di rimborso del cliente; e) non sarebbe illegittimo, né irrazionale quantificare l’equa riduzione degli oneri assicurativi ponderando il rimborso della quota del premio in funzione del capitale residuo assicurato, purché l’applicazione di tale criterio di rimborso sia espressamente enunciata in contratto; f) in assenza di una siffatta previsione, sia ragionevole quantificare il diritto di rimborso del cliente applicando ai premi versati il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo, e che di conseguenza sono da rilevare pro rata temporis” (ABF dec. 901 del 2015). Con riferimento, poi, al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio vita, va, parimenti disattesa l’ulteriore eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario, sia sotto il profilo processuale che di merito. In ordine al primo è sufficiente ricordare che “ la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso” e che quando, invece, “ le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia dell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della controversia, con la dovuta diligenzaconseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito” ( ex plurimis, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n.20819). Con riferimento al secondo profilo, la stessa eccezione deve essere superata alla luce del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza collegamento negoziale esistente tra i dati presenti contratti de quibus. Nella ormai consolidata giurisprudenza dell’ABF, è infatti ampia casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all’intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto - anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato “rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzione del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, privo di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio” ( ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 769/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). Deve, altresì, precisarsi che l’entrata in vigore (il 19 dicembre 2012) dell’art. 22 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221) è irrilevante ai fini della controversa de qua. Ed infatti può ribadirsi che “ gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” (testualmente, Nel merito, dalla documentazione versata in atti emerge che la formulazione contrattuale della commissione bancaria non descrive analiticamente le attività ivi addebitate al cliente ed è dunque caratterizzata da opacità. Da tale opacità ne deriva, conformemente al più recente orientamento di questo Collegio, il riconoscimento del diritto al ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, pari (in applicazione del criterio proporzionale) a 358,28 euro.. Quanto alla commissione di intermediazione, nel codice caso in esame il ricorrente ne ha chiesto solo in via subordinata la restituzione in base al criterio di calcolo pro rata temporis, perché in principalità egli ne ha chiesto il totale rimborso, per violazione del principio di imparzialità ex art. 1754 c.c. e quelli presenti per mancanza di forma scritta del contratto di mediazione. Sostiene, infatti il ricorrente che non risulta dalla documentazione contrattuale l’intervento di un mediatore – la cui firma peraltro compare in chiaro sul titolocalce al contratto di finanziamento - né che sia stato sottoscritto un contratto per il conferimento dell’incarico di mediazione creditizia. La segnalazione Da ciò il ricorrente deduce che non esistendo un documento scritto comprovante l’incarico che esso stesso avrebbe conferito al mediatore, il contratto stesso è nullo per difetto di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione forma con la conseguenza ultima che nessuna commissione è dovuta. Al riguardo, il Collegio di apposito campo Coordinamento ha osservato che effettivamente il Provvedimento dell’UIC del 20704/2005, emanato ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 287/2000, stabilisce che il contratto debba rivestire la forma scritta dato che la mediazione sarebbe avvenuta tramite l’attività di un intermediario finanziario ex art.106 TUB, ma poiché il contratto è stato eseguito e risulta documentalmente che la provvigione mediatizia è stata pagata, la pretesa nullità del contratto è solo il presupposto di una normale azione di ripetizione dell’indebito, la quale non che svolgersi nei confronti del mediatore stesso. Non sussiste infatti alcuna fonte idonea a configurare l’assunzione di una responsabilità dell’intermediario per l’ipotesi di invalidità del contratto di mediazione; né a tale fine sarebbe idoneo configurare l’ipotesi del collegamento negoziale perché i contratti collegati rimangono contratti distinti ed il collegamento istituisce solo la loro interdipendenza conferendo una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt, simul cadunt (“Alert”) Cfr. Cass. civ., sez. III, 22-03-2013, n..7255): eventualità che nel caso non sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente. Diverso sarebbe il caso se a suo tempo il cliente, sulla base del messaggio difetto di presentazione forma scritta del contratto di mediazione, avesse chiesto o ingiunto all’intermediario di non procedere al pagamento della nuova procedura CIT (cfrprovvigione a favore del mediatore stesso. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione Ma una volta che l’intermediario a ciò delegato abbia provveduto al pagamento mediante i soli dati contabilisuddetto, l’azione di ripetizione dell’indebito, fondata sul difetto di forma scritta ad substantiam del contratto che è relativo solo al cliente ed al mediatore, non può rivolgersi nei confronti del solo intermediario che nella fattispecie ha assunto il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche ruolo di competenzamandatario del cliente, perché diviene palese il difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data MatrixPerciò la domanda principale formulata dal ricorrente a questo riguardo non può accogliersi. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, cosìPer contro, la truffa perpetrata ai danni formulazione contrattuale della ricorrentecommissione di intermediazione comprende anche attività gestorie (incasso delle somme mensilmente ricevute dall’Ente mandatario) tipicamente recurring. Ciò Da tale opacità ex ante ne deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante decisioni, nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014 e, in termini, la decisione 482/2014) il riconoscimento del diritto al ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, pari (in applicazione del criterio proporzionale ed al netto di quanto già rimborsato) a 2.310,52 euro. Anche in ordine alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo da retrocedere, troverà applicazione il metodo di cui all’orientamento dei Collegi ABF già richiamato supra che si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a situazioni non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto ricorrenti – nel senso di aver controllato riconoscere un rimborso “parametrato alla durata residua del finanziamento”. In applicazione di tali consolidati principi, consegue il Codice Data Matrix; infattidiritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio di copertura non goduto in esito all’estinzione anticipata del finanziamento, non è presente calcolata (sempre in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente applicazione del criterio proporzionale) in 1.154,65 euro. Così per il complessivo importo di 3.823,45 euro, oltre agli interessi legali dalla banca negoziatricedata del reclamo. La banca negoziatriceNon viene riconosciuto il ristoro delle spese di assistenza difensiva, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto atteso il carattere seriale del ricorso in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014esame.

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DIRITTO. La questione concerne Nel presente ricorso, parte ricorrente contesta il comportamento tenuto dall’intermediario resistente nel corso delle trattative finalizzate alla rinegoziazione del mutuo ipotecario a suo tempo contratto, sollevando quindi profili di responsabilità precontrattuale a carico dell’intermediario stesso, ai sensi dell’art. 1337 c.c., per la responsabilità degli intermediari violazione del legittimo affidamento della cliente sulla concessione del credito o sulle condizioni dello stesso. Come già indicato, la ricorrente ha richiesto: A) l’applicazione al rapporto di mutuo ipotecario delle condizioni che sarebbero state deliberate dall’intermediario a seguito settembre 2020; B) il rimborso della differenza fra le rate effettivamente addebitate da luglio 2020 a febbraio 2021 e l’importo della rata deliberata; C) il risarcimento del mancato pagamento danno. Il Collegio rileva che la domanda sub A), nei termini formulata dalla ricorrente, non appare esaminabile, consistendo in una richiesta di modifica delle condizioni economiche del mutuo, che parrebbe quindi di natura costitutiva. Si ha presente che le “Disposizioni” procedurali ABF, in particolare alla Sez. I, § 4, restringono la competenza dell’ABF alle questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà”, mentre non contemplano decisioni di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un assegno circolare oggetto di contraffazionecontratto sulla falsariga dell’art. 2932 c.c. Sul punto è invero ormai costante l’orientamento dei Collegi ABF, dopo la presentazione all’incassoi quali, in applicazione delle richiamate Disposizioni, non ritengono che una pronuncia costitutiva – volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, o comunque ad emettere una condanna ad un facere infungibile - rientri nella propria competenza (cfr., tra le tante, Collegio Milano, decisione n. 14224/20 e Collegio Bologna, decisione n. 14087/20). Nel merito della controversiavicenda, questo Collegio richiama preliminarmente l’orientamento granitico dell’Arbitro secondo il quale non può dirsi esistente nei confronti dell’intermediario alcun obbligo di erogazione del credito, né tanto meno l’ABF può interferire con l’autonomia negoziale dello stesso imponendogli la concessione di un finanziamento, dal momento che la valutazione del merito creditizio rimane prerogativa esclusiva dell’istituto erogante (per tutte, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182/2013). Non di meno, questo orientamento non preclude affatto all’Arbitro di riscontrare se la condotta dell’intermediario, nella fase delle trattative e dell’istruttoria, sia stata ispirata al rispetto dei canoni di correttezza, buona fede e diligenza professionale ai sensi degli articoli 1337 e 1375 cod. civ. e alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. In particolare sulla tempistica nella risposta ad una richiesta di finanziamento, la Banca d’Italia, già nella Comunicazione del 22.10.2007 (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 10 di ottobre 2007), ha fornito indicazioni al sistema in merito alla gestione dei rapporti con la clientela, sottolineando l’importanza di rapporti corretti e trasparenti con la clientela. Del resto, è noto che la condotta degli intermediari debba informarsi (ex art. 127 TUB) ai generali principi di trasparenza, buona fede e correttezza, non solo in sede di “esecuzione e conclusione del rapporto ma, prima ancora, [nella fase del]le trattative”, con la conseguenza che a quei principi dovrà essere, coerentemente, improntata anche “l’istruttoria di prefattibilità di un credito, anche laddove conduca ad un esito negativo”( Collegio di Roma, decisione n. 2851 del 27 dicembre 2011). La buona fede rappresenta sostanzialmente la misura, il metro di comportamento delle parti che nell'agire devono sempre rimanere entro i confini della corretta prassi commerciale tanto che un comportamento contrario alla buona fede può generare, quale scorrettezza, conseguenze risarcitorie: le parti, infatti, debbono sempre operare con occhio di riguardo ai reciproci interessi e la Corte di Cassazione lo specifica richiamando espressamente la Carta costituzionale, art. 2, ovvero il dovere inderogabile di solidarietà. La buona fede, quindi, si rileva sostanzia in un obbligo generale di solidarietà che impone a tutte le parti del contratto di preservare gli interessi dell’altra, essendo tenuti i fatti soggetti al compimento di tutti quegli atti materiali o giuridici che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nel limite, comunque, in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a fondamento suo carico. Con la sentenza n. 6181 del 2015 la Corte di Cassazione ha affermato che: “in riferimento all’esecuzione di un contratto, ciascuna delle parti del rapporto contrattuale ha l’obbligo di agire in buona fede cooperando con l’altra parte in vista della stessa realizzazione del comune intento perseguito con la conclusione del contratto, per cui, sotto tale profilo, anche la mera inerzia può costituire inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede. Ciò in quanto correttezza e buona fede, che operano con criterio di reciprocità costituiscono doveri giuridici autonomi a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto espressamente stabilito dalle norme”. Nel caso specifico, deve osservarsi che, quanto alla tempistica oggetto di lagnanza da parte del ricorrente, ciò che risulta agli atti è che fra la domanda di rinegoziazione del mutuo e la comunicazione della decisione di non accoglimento alle condizioni concordate, sono sostanzialmente pacifici decorsi circa sei mesi (la prima richiesta di rinegoziazione è del giugno 2020 e il diniego delle condizioni richieste veniva comunicato solo nel dicembre 2020) e peraltro risulta che lo stesso intermediario abbia dato corso ad un nuovo piano di ammortamento non concordato tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo; per questi aspetti, il Collegio rileva da parte dell’intermediario Auna palese violazione dell’obbligo di comportarsi nei confronti del ricorrente secondo buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c., su richiesta del clienteobbligo che, tra gli altri, impone di garantire alla clientela informazioni tempestive, chiare ed esaurienti (in data 16/05/2018; particolare, il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione lasso di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione tempo di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (Acirca sei mesi non permette di affermare che l’intermediario abbia reso al ricorrente un sollecito riscontro, come richiesto dal dettato normativo sopra richiamato). Il Collegio ritiene che deveSecondo la costante linea ABF, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titoloinfatti, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità diligenza professionale impone alla banca di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 soddisfare con la quale si realizzamassima sollecitudine le richieste della clientela, nella sempre più diffusa prospettiva indicando peraltro gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento e dimostrando in modo appropriato la fondatezza della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiovalutazione effettuata. Nel caso di specie, tuttaviadalla documentazione in atti, integrandosi i contatti tra le parti sono iniziati già nel giugno 2020 e il ricorrente si è dimostrato collaborativo e sempre disponibile durante la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione fase dell’istruttoria, contattando periodicamente l’intermediario e sollecitandogli una risposta; durante il lungo -e a quanto sembra ingiustificato- protrarsi dell’istruttoria, l’intermediario, invero, risulta aver fornito comunque riscontri positivi: “La presente per comunicarle che ci hanno deliberato il tasso come da lei richiesto, la variazione dello stesso e la variazione della durata con scadenza 2043” (comunicazione del medesimo4/09/2020); “Buongiorno signora xxx, senza alcuna le volevo confermare che l’operazione di rinegoziazione e modifica della durata del mutuo è stata deliberata dagli organi competenti” (comunicazione via e-mail del 9/09/2020). L’intermediario ha fatto trascorre colpevolmente un lasso di tempo da ritenersi non giustificato in ordine alla documentazione prodotta e ai controlli da espletare secondo la xxxxxx, dando una risposta colpevolmente tardiva e contraddittoria rispetto alle precedenti comunicazioni, come sopra specificate. I rilievi che precedono inducono dunque questo Collegio a ravvisare, nel caso di specie, una responsabilità della banca per violazione dei dati riportati doveri di correttezza e buona fede precontrattuale, oltre che del principio di trasparenza, in ragione: (i) del lungo e ingiustificato protrarsi dell’istruttoria, (ii) della lesione del legittimo affidamento del cliente circa la conclusione della rinegoziazione alle condizioni economiche pattuite nel titolo originalecorso delle trattative. Posta la configurabilità di una responsabilità (precontrattuale) dell’intermediario, è evidente il Collegio dispone a favore di parte ricorrente il risarcimento, in via equitativa, della somma di € 2.000,00, presupponendo che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittentesia provata l'esistenza di danni risarcibili anche sulla base di presunzioni semplici e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti L’intermediario afferma la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, in quanto non sollevata in sede di procedura reclamo; al riguardo le Disposizioni ABF (Sez. VI, art. 1) permettono di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica richiedere nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove ricorso il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione risarcimento del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di speciedanno, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, richiesta non è presente in atti l’evidenza formulata nel reclamo, a condizione che il danno sia conseguenza immediata e diretta della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo stesso (come nel caso di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014specie).

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Samples: Mutuo Ipotecario

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento Il Collegio, preliminarmente, accoglie parzialmente l’eccezione di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la qualeincompetenza temporale dell’Arbitro sollevata dall’intermediario, con imprudenzariguardo alle domande di accertamento relative sia alla originaria usurarietà del contratto, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma sia alla corretta indicazione del Taeg in sede di ricorso) stipula nel 2007. Si ricorda che, in base alla versione aggiornata delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia (sez. I, § 4), «non possono essere sottoposti all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al presunto venditore1° gennaio 2009». Questa regola è applicabile al presente giudizio, dal momento che si discute della validità delle clausole contrattuali per violazione della normativa antiusura e sulla trasparenza contrattuale di un contratto stipulato con la banca resistente anteriormente al 1 gennaio 2009. Il ricorrente allega pertanto vizi genetici del contratto, per quanto il rapporto possa essere stato eseguito posteriormente a seguito dell’adesione ad una proposta tale data, poiché le domande sono volte a contestare la legittimità delle clausole di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso per sé considerate e non la concreta applicazione di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terziesse in un dato momento temporale. Questo Collegio non puòorientamento interpretativo, dunqueormai consolidato, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del stato anche confermato dal Collegio di Coordinamento (mediante la decisione n. 7283 72/2014. Resta dunque da esaminare la fondatezza della domanda relativa all’accertamento della presunta violazione dell’obbligo di indicazione del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari CollegiTAEG in sede di rinegoziazione del contratto. La normativa di riferimento - vigente al momento della rinegoziazione - prevede che, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori in relazione ai contratti di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositomutuo, il Collegio foglio informativo e il documento di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica sintesi riportino l’indicazione del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggioTAEG. Nel caso di specie, tuttavial’intermediario ha allegato il foglio informativo vigente nel 2013, integrandosi nel quale è indicato il Taeg di riferimento per classi di operazioni ma ha affermato che, per quanto concerne il documento di sintesi (nel quale si sarebbe dovuto indicare il Taeg riferito a quello specifico finanziamento, “individualizzando” le condizioni pubblicizzate nel foglio informativo), non sussiste un obbligo di consegna dello stesso in caso di rinegoziazione. Sul punto, il Collegio ritiene che, per quanto la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione norma sopra riportata non faccia riferimento esplicito all’ipotesi di rinegoziazione, la modifica pattizia delle condizioni contrattuali implichi comunque la necessità di fornire un nuovo documento di sintesi da cui risulti il nuovo indicatore del medesimocosto complessivo del finanziamento, senza alcuna ricalcolato alla luce del nuovo regolamento contrattuale. Ciò, a maggior ragione in un caso, come quello di specie, in cui la rinegoziazione ha avuto ad oggetto la modifica dei dati riportati nel titolo originaledel tasso di interesse, è evidente per cui l’indicazione del nuovo Taeg avrebbe potuto assumere rilievo per il cliente ai fini della comparazione delle condizioni offerte dalla banca con quelle ottenibili sul mercato attraverso un’operazione di surroga. Ne consegue dunque che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti il comportamento adottato dall’intermediario in sede di procedura rinegoziazione non è conforme al canone di check truncationcorrettezza. Accertata l’illegittimità del comportamento tenuto dall’intermediario, il Collegio non ritiene tuttavia che la domanda del ricorrente sia correttamente formulata quanto alla pretesa: in particolare, la richiesta del ricorrente si fonda sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 125 comma 7 del TUB che implica la riduzione del tasso di interesse entro i limiti dei parametri indicati dalla stessa norma. Questa norma non si applica al caso di specie in cui si è in presenza di un mutuo ipotecario perché è contenuta nella disciplina del credito al consumo. L’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario avrebbe tutt’al più potuto comportare l’accoglimento di una specifica domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito manca nel caso concreto. Deve essere poi respinta la richiesta risarcitoria avanzata con riguardo alle spese di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente cheassistenza professionale, pertanto, poiché le stesse non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il sono richieste in sede di reclamo (sul punto si veda Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica Coordinamento n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 76174/16). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Mutuo

DIRITTO. Sul gravame presentato dalla sig. la Commissione precisa preliminarmente che il ricorso deve dirsi inammissibile quanto alla richiesta di una pronuncia relativa alla decisione già resa nella seduta del ….., poichè la stessa non è dotata di poteri di ottemperanza, osservando per il resto quanto segue. La questione concerne ricorrente in qualità di partecipante alle procedure di interpello di cui in oggetto ha diritto di accedere agli atti delle relative procedure, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/’90. Nonostante la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento scelta della amministrazione avvenga non tramite “valutazione comparativa cui la pubblica amministrazione si è vincolata, ma essendo la scelta basata sulla sua discrezionalità” i partecipanti hanno diritto di un assegno circolare oggetto di contraffazioneaccedere ai documenti delle relative procedure e delle fasi alle quali hanno preso parte, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito dovendo l’agire della controversia, si rileva che i fatti a fondamento pubblica amministrazione essere sempre improntato al canone della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)trasparenza. Il Collegio ritiene che devericorso presentato deve dirsi pertanto fondato e meritevole di accoglimento con riferimento alla documentazione di cui ai punti 1), anzitutto2), essere valutato il comportamento della società che 3) e 4) delle istanze presentate. Le richieste degli ulteriori documenti di cui ai rimanenti punti delle istanze (dal 5 al 10) appaiono invece sovrabbondanti e/o non relative alle fasi procedimentali alle quali la richiedente ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio partecipato e quindi non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stessosorrette dall’interesse endoprocedimentale. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, richiesta della comunicazione dell’esclusione può essere accolta solo con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazioneriferimento a quella relativa all’istante medesima. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione doglianza relativa alla mole dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare documenti richiesti la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e Commissione ricorda che, in caso attuazione del principio di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgerebuon andamento della P.A. ex art. 97 Cost, con la dovuta diligenza, l’esercizio del diritto di accesso non può ostacolare l’ordinario svolgimento dell’attività della amministrazione acceduta e che pertanto quest’ultima ben può ricorrere ad una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza ostensione graduale e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento scaglionata della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno documentazione oggetto di causaistanza. Inoltre, era qualora i documenti richiesti siano soggetti ad obbligo di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016pubblicazione, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, l’amministrazione può soddisfare la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto richiesta ostensiva tramite l’invio all’istante dei relativi link di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014consultazione sul sito istituzionale.

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DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito Il ricorso attiene alla presunta illegittimità della segnalazione del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incassonominativo del ricorrente in banca dati creditizia privata. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del clienteLamenta, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B particolare, che la segnalazione sia stata effettuata senza l’invio del titolo tramite presentazione preavviso di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)previsto dalla corrente normativa. Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non puòNon viene, dunque, ignorare in rilievo, ed esso è un aspetto certamente dirimente per la circostanzadomanda risarcitoria accessoria, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stessosussistenza sostanziale dei presupposti degli inadempimenti del cliente. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia Come insegnato dalla giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation3089/12), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù è indubbio che l’onere della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione prova del fatto che l’utilizzo della procedura il segnalando è stato posto in condizione di check truncation, finalizzata ad obiettivi conoscere l’intenzione dell’intermediario di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di procedere alla segnalazione del suo nominativo in una corretta distribuzione centrale dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistemaprivata incombe sull’intermediario stesso. Laddove l’intermediario abbia segnalato un proprio cliente in una centrale dei rischi privata e non riesca a fornire la prova dell’invio del necessario preavviso di segnalazione a mezzo di posta raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente, sull’operatore bancario ma alleghi di averlo inviato mediante posta ordinaria offrendo copia delle missive asseritamente spedite, debba risolversi statuendo che in tale ipotesi l’intermediario segnalante rimane gravato dell’onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario e non può avvalersi della presunzione di cui all’art. 1335 c.c.; ma che, in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, da tale servizio trae vantaggiolacuna probatoria non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione, sicché in tale ipotesi il Collegio competente dovrà formare il proprio convincimento circa l’avvenuta recezione del preavviso da parte del cliente segnalato sulla base di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono. Nel caso di specie, tuttavial’intermediario evidenzia che ha inviato al ricorrente, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione a mezzo della piattaforma home banking dedicata, gli avvisi di segnalazione e offre una serie di evidenze in questo senso. A tale proposito, il Collegio (cfr. decisione n. 8589/2021 del medesimoCollegio di Milano) ha chiarito che, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originalefermo restando che il ricorso alla lettera raccomandata non è previsto dalla normativa quale unico idoneo strumento informativo, l’utilizzo all’uopo della piattaforma online è evidente potenzialmente idoneo a soddisfare quanto richiesto dalla normativa in tema di conoscibilità della prossima segnalazione, ma occorre che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, l’intermediario dimostri che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito l’utilizzo di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente strumento era stato già comunicato al cliente. Nel caso di specie, l’intermediario non fornisce altro che il documento di sintesi, posteriore però rispetto alla prima segnalazione negativa di alcuni anni, dal quale emerge la modalità online di comunicazione con il cliente. È al contempo vero, a riprova della non esaustività dell’apparato probatorio offerto dall’intermediario, che, pertantopur successivamente rispetto a quanto previsto in tale documento contrattuale, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentola banca ha inviato solleciti di pagamento a mezzo di posta ordinaria. Il In ragione di ciò, il Collegio non ritieneritiene provato che le comunicazioni di preavviso di segnalazione prodotte dall’intermediario possano essere idonee a provare che esse furono inviate anteriormente rispetto alla segnalazione negativa, dunque, di poter conseguentemente non può che accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardicancellazione della segnalazione negativa. EsaminandoLa domanda accessoria di risarcimento del danno, invece, non può trovare accoglimento. È ben noto come la posizione dell’intermediario negoziatoregiurisprudenza ABF abbia rifiutato, si è detto che sulla scorta dell’insegnamento della Cassazione, la procedura CIT consenta agli intermediari teorica del danno in re ipsa, con ciò demandando al ricorrente la prova del patimento di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7un danno risarcibile. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabiliinvece, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere ricorrente non offre alcuna prova a supporto della domanda, essendo, al trattario/emittente l’immagine dell’assegno contrario, provato che il medesimo risulta inadempiente alle obbligazioni di pagamento del dovuto in relazione al contratto che ha dato luogo alla segnalazione contestata. In effetti, il ricorrente non produce alcuna documentazione circostanziata e connessa alla segnalazione, in merito, per consentire lo svolgimento delle verifiche esempio, alla mancata concessione di competenzaulteriori prestiti ovvero in merito a qualsiasi nocumento patrimoniale o di immagine a carico del cliente, limitandosi quest’ultimo, ma trattasi di mera petizione di principio priva di sostegno materiale, che la segnalazione sarebbe stata ostativa alla concessione del credito. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infattiDel pari, non è presente può trovare accoglimento la domanda di cancellazione delle segnalazioni negative in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatriceCentrale dei Rischi di Banca d’Italia, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema considerazione del fatto che neppure viene provata la esistenza di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014una tale segnalazione.

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DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene opportuno valutare preliminarmente la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto rispetto alle domande formulate dal ricorrente. Il ricorrente chiede sia (a) “la risoluzione/cancellazione del contratto [di compravendita] per inadempienza del fornitore”, sia (b) “la risoluzione/cancellazione del contratto di finanziamento”. È con riguardo alla prima di tali domande – ossia la “risoluzione/cancellazione” del contratto di compravendita – che deveil Collegio ritiene non sussista la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto, anzituttoe ciò in quanto quest’ultimo non è parte del contratto di compravendita, che è stato stipulato dal ricorrente con una società terza, non convenuta avanti all’ABF. Come osservato in alcune precedenti decisioni (Pronuncia n. 1270/2011) “l’intermediario convenuto non può essere valutato il comportamento legittimato passivo rispetto alla domanda di annullamento di un contratto di cui non è parte e, specularmente, la domanda di annullamento non può essere nemmeno delibata in assenza della controparte contrattuale Quanto invece alla domanda di “risoluzione/cancellazione” del contratto di finanziamento, sussiste la legittimazione passiva in capo all’intermediario convenuto che è parte del suddetto contratto. Con riferimento a tale domanda, inoltre, non merita accoglimento neppure l’eccezione sollevata dalla convenuta, che invoca una sorta di litisconsorzio necessario con la società venditrice, che tuttavia non trova alcun fondamento normativo. L’accertamento dell’inadempimento della società venditrice e della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di compravendita costituisce questione pregiudiziale per la decisione del caso in esame, ma tale accertamento non fa ovviamente stato nei confronti della società venditrice. Passando al merito della domanda di “risoluzione/cancellazione” del contratto di finanziamento, ai fini di una corretta decisione il Collegio ritiene di dover preliminarmente rilevare quanto segue: (i) l’oggetto del contratto di compravendita consiste nell’“opera editoriale multimediale” e nelle “merci in abbinamento”, segnatamente una TV 42” Samsung, un forno SMEG, un lettore DVD blu-ray, una PSP e 5 giochi per PSP; (ii) la clausola “AGG. GRATUITO” riportata nel contratto, diversamente da quanto sostenuto dall’intermediario convenuto, parrebbe voler includere nell’oggetto del contratto altresì l’aggiornamento dell’opera multimediale; (iii) dalla documentazione in atti emerge che ha richiesto l’emissione del titolo, soltanto l’opera multimediale e la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge TV Samsung sono state effettivamente consegnate dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifichesocietà venditrice. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositoDate queste premesse, il Collegio ritiene che la mancata consegna del forno SMEG, del lettore DVD blu-ray, della PSP e di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di 5 giochi per PSP rappresenti un inadempimento grave della società venditrice alle proprie obbligazioni contrattuali, tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Ciò tenuto conto del numero e del valore economico dei beni non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore checonsegnati, davanti rispetto a indizi di irregolarità dell’assegnoquelli consegnati, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione ma soprattutto del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncationin simili offerte l’acquirente è indotto all’acquisto proprio dalla molteplicità dei beni che compongono l’offerta, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione per cui è ragionevole ritenere che, in assenza dei titolibeni non consegnati, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolareil ricorrente non avrebbe concluso il contratto. Ciò detto, l’orientamento come dedotto dal ricorrente, il Collegio ritiene che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di speciespecie trovi applicazione l’art. 125-quinquies del TUB, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede secondo cui “Nei contratti di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e checredito collegati, in caso di “nuovi” assegni inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il negoziatore dovrà svolgereconsumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”. Il Collegio dichiara dunque risolto il contratto di finanziamento tra il ricorrente e l’intermediario convenuto, con la dovuta diligenzail conseguente “obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura nonché ogni altro onere eventualmente applicato”, ai sensi del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolosecondo comma del citato art. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr125-quinquies TUB. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabiliPer completezza, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento Collegio rileva che i diritti sanciti a favore del consumatore dall’art. 125-quinquies TUB possono essere fatti valere a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di esclusiva – che nel caso in esame non sussiste – tra il soggetto finanziatore e la società venditrice (Corte di Giustizia delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causaComunità Europee, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016I sezione, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 201423 aprile 2009).

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DIRITTO. In sede di controdeduzioni, l’intermediario fornisce alcune precisazioni in ordine al contestato recesso dall’accordo disciplinante i servizi RID, esercitato in forza dell’art. 23 delle relative condizioni generali in conseguenza di alcune presunte condotte infedeli dell’ex dipendente, che pure avevano costituito fondamento del licenziamento per giusta causa (peraltro tuttora sub iudice). Non produce le condizioni generali di contratto, mentre nelle note da ultimo pervenute offre qualche spunto in più circa l’“infedeltà” del ricorrente licenziato. La questione concerne la responsabilità degli intermediari resistente, inoltre, come pure sottolineato dal ricorrente in sede di repliche, fa riferimento alla comunicazione, effettivamente notificata a seguito del mancato mezzo raccomandata, inerente al recesso dall’apertura di credito: in essa, alcuna indicazione si coglie in merito ai servizi RID, per i quali quindi – sulla base della documentazione agli atti – non risulta effettuato alcun preavviso di revoca. Chiarito ulteriormente il quadro fattuale, il Collegio richiama l’art. 126-septies TUB, il cui comma 2 dispone che “il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di un assegno circolare oggetto almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia”. Le Istruzioni di contraffazionevigilanza sulla trasparenza (sez. VI, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo§ 5.3), da parte dell’intermediario Aloro, stabiliscono che “l’intermediario può recedere da un contratto a tempo indeterminato se questa facoltà è prevista dal contratto, con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su richiesta supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente”. La richiamata disciplina non sembra consentire il recesso senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Le prescrizioni nazionali così ricostruite riprendono testualmente il dettato del paragrafo 3 dell’art. 45 della direttiva PSD; ed invero, il legislatore europeo, al “considerando” n. 29, sottolinea comunque che la garantistica disciplina di tutela nei confronti dell’utilizzatore, con le forti limitazioni al diritto di recesso del prestatore che essa comporta, non può in ogni caso spingersi a esonerare il fornitore dall’obbligo di sciogliere il contratto “in circostanze eccezionali in base ad altra legislazione comunitaria o nazionale pertinente, ad esempio la legislazione in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione e indagine di reati”. È chiaro, perciò, che in questi o analoghi casi, superiori esigenze di tutela aventi spiccati profili di rilevanza pubblicistica, non possono essere aprioristicamente sacrificare in nome del pur assai meritevole obiettivo di tutela della parte debole del rapporto, pena il rischio di vanificare la stessa ratio della direttiva, volta a rafforzare la sicurezza dei processi di pagamento, oltre che la loro efficienza e razionalità. Ciò posto, l’elemento risolutivo per la vertenza qui in esame risulta costituito, in primo luogo, dall’esistenza o meno di un giustificato motivo, tale da rendere inoperante il vincolo dei due mesi, e, in secondo luogo, la prova dell’invio del preavviso. Sotto quest’ultimo aspetto, pare inevitabile concludere, alla luce degli atti di causa, che il preavviso di cui parla l’intermediario sia quello relativo all’apertura di credito e nessun preavviso risulta essere stato trasmesso in relazione ai servizi di pagamento collegati al conto corrente. Quanto al giustificato motivo, dalle argomentazioni sostenute, sembra che il “giustificato motivo” del licenziamento – peraltro sub iudice – attenga a comportamenti imputati all’ex- dipendente e relativi a una gestione censurabile per quanto riguarda i rapporti di fido, cui egli in qualche modo presiedeva, attese le funzioni svolte presso l’intermediario. Tuttavia, anche a voler ritenere giustificato motivo (e il Collegio non ha elementi decisivi per farlo), la giustificazione potrebbe, al più, valere per svincolarsi dal rapporto di conto corrente e di apertura di credito, ma non anche dai servizi di pagamento. Ciò tanto più in una situazione dei rapporti assolutamente regolare, come ha affermato il ricorrente e non contestato l’intermediario. Insomma, il rischio è di confondere la posizione del dipendente con quella del cliente, in data 16/05/2018; la prima (secondo l’intermediario) di dubbia sostenibilità, ma la seconda del tutto ordinaria e regolare: l’incidenza sulla seconda di fatti attinenti alla prima deve essere attentamente valutata, evitando, appunto, il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione rischio di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione confusione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)cui si è detto. Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (comeSe, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditoreconfronta il giustificato motivo addotto dall’intermediario con quelli indicati esemplificativamente nel considerando della direttiva, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato la distanza fra le necessarie verifichefattispecie si fa incolmabile e la giustificazione del motivo difficilmente sostenibile. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa A ciò si aggiunga la distantia temporis fra la data della cessazione del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, rapporto con il proprio negligente contegnoricorrente (13 gennaio 2013) e la revoca dell’apertura di credito (agosto-settembre 2013), alla perpetrazione della truffa distanza che fa pensare ad un non immediato e automatico ribaltamento del licenziamento sul mantenimento del rapporto di cui è caduta vittimaconto affidato (e di esecuzione dei pagamenti). Pertanto, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazionel’assenza del preavviso e di un giustificato motivo rendono censurabile il comportamento dell’intermediario nella gestione del recesso dai servizi di pagamento. Quanto alla responsabilità degli intermediariai danni lamentati dal ricorrente, si rappresenta che una recente pronuncia questi non ne offre la minima prova, rimettendosi al giudizio del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoliCollegio. A tal propositoIn realtà, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato non può che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specificoprendere atto, da un confronto delle immagini lato, dell’assenza di ogni riferimento concreto al riguardo da parte del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”presunto danneggiato, e della “collaborazione” dell’intermediario che ha affermato (senza essere smentito dalla controparte) che ha comunque eseguito gli ordini di trasmetterepagamento fino al 9 settembre 2013, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, data nella quale il ricorrente ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto dichiarato di aver controllato preso conoscenza del recesso dall’apertura di credito. Di qui il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza mancato riconoscimento di ogni obbligo di risarcimento del danno a carico della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014parte resistente.

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DIRITTO. La questione concerne Rileva anzitutto il Collegio che le domande avanzate dai ricorrenti sono, di fatto, riconducibili a una richiesta principale, ossia “concludere l’istruttoria avviata per la responsabilità concessione del mutuo”, e a un’istanza subordinata – “in caso di denegato mutuo” –, concernente il ridimensionamento delle rate mensili versate a fronte delle prorogate aperture di credito, da ricondurre a misura congrua alle condizioni economiche dei proponenti; al contempo, i clienti, sempre in via subordinata, chiedono all’Arbitro di dichiarare compensato, con quanto già pagato a titolo di “interessi elevati [...] ma non dovuti”, il residuo debito derivante dagli affidamenti. Ciò posto, si osserva preliminarmente che la concessione o il diniego di una richiesta di finanziamento comportano una valutazione discrezionale riservata agli istituti di credito, ove una conclusione diversa finirebbe per violare la libertà di iniziativa economica degli intermediari a seguito del mancato pagamento creditizi, riconosciuta dall’art. 41 della Costituzione, ossia la scelta di un assegno circolare oggetto di contraffazioneaddivenire o meno alla conclusione dell’accordo (v., dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione altre, Decisione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel 23 marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio590). Nel caso di specie, tuttaviainoltre, integrandosi non si rinvengono in atti elementi idonei a integrare ipotesi di responsabilità precontrattuali della banca resistente nello svolgimento delle trattative con i clienti. Questa ha, infatti, espressamente chiarito ai ricorrenti – come peraltro dagli stessi affermato in ricorso –, le valutazioni di merito creditizio in base alle quali ha ritenuto di non accogliere la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione richiesta di mutuo presentata dagli istanti, rispetto alle quali peraltro non si evincono profili di illegittimità. Dai fatti così come ricostruiti dalle parti emerge, al contempo, la sollecitudine con cui l’intermediario ha accolto, al momento del medesimorogito, senza alcuna la richiesta di apertura temporanea di credito, venendo così incontro alle esigenze di parte attrice di disporre di una transitoria provvista, sufficiente per realizzare i lavori necessari a garantire l’agibilità del fabbricato e sbloccare l’istruttoria di mutuo, nonché a far fronte agli impegni assunti con il venditore. Quanto, poi, alla richiesta di riduzione degli oneri derivanti dall’apertura di credito, ritenuti dai clienti di “misura abnorme e con interessi elevati”, osserva, in primo luogo, il Collegio, come non sia rinvenibile nell’ordinamento – al di fuori di alcune ipotesi eccezionali che non riguardano tuttavia il caso di specie – un diritto in favore del mutuatario di fruire di rinegoziazioni di finanziamenti bancari. Come più volte precisato da questo Arbitro, la modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente chetermini del contratto non può, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritieneprescindere dal consenso della banca, dunque, nella veste di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016controparte contrattuale (v., tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previstile altre, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data MatrixDec. del 20 aprile 2015, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 73063). Nei casi Con riferimento al caso di specie, anche se l’importo del titolo ammette deve ulteriormente osservarsi che, dalla documentazione disponibile, non si evincono profili di illegittimità nel comportamento dell’istituto quanto alle condizioni economiche pattuite nei contratti di apertura di credito. Come eccepito dalla resistente, peraltro, i clienti, in ricorso, si limitano a formulare “una apodittica petizione circa gli interessi elevati pagati, ma non dovuti”, senza spiegare e tanto meno documentare la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabilipresunta illegittimità di tali interessi. In relazione a quanto precede, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò ricorso non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatricepuò, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014essere accolto.

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Samples: Mutuo Ipotecario

DIRITTO. La questione concerne Prima di esaminare nel merito la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. I due contratti aventi ad oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, il conto corrente numero 1688 e il conto corrente numero 1690 risultano sottoscritti rispettivamente in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation 16.12.2011 (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente cfr. allegato 2 controdeduzioni) e 19.12.2011 (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (Acfr. allegato 1 controdeduzioni). Il Collegio ritiene che deveDa quanto si evince dai documenti di sintesi riferiti a ciascun rapporto di conto corrente il tasso creditorio previsto contrattualmente, anzituttocorrisponde al seguente (cfr. allegato 1 e 2 controdeduzioni): Contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto di conto di corrispondenza, essere valutato ambedue i rapporti sono stati integrati mediante accordi “di modifica delle condizioni senza effetti novativi” (il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolocontratto n. 208/1690 è stato integrato il 19.12.2011, la qualementre il contratto n. 208/1688 è stato integrato il 16.12.2011) in cui sono state convenute le seguenti variazioni ai rispettivi rapporti, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso “a modifica di quelle attualmente in essere” (come emerge cfr. allegati 1 e 2 controdeduzioni): - c/c numero 208/1690: tasso creditore 4,00% fino al 19.03.2012 - c/c numero 208/1688: tasso creditore 4,50% fino al 15.06.2012 In entrambi gli accordi veniva specificato tra l’altro quanto segue: Da quanto si evince dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma documentazione in sede di ricorso) al presunto venditoreatti non risulta che, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa fronte del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce riconoscimento di tali principi va valutato tassi di interesse particolarmente vantaggiosi, esistesse il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso vincolo temporale e il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa divieto di effettuare versamenti sugli stessi diversi dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppoconferimento originario, così come convertito affermato dalla L. 12 luglio 2011resistente. Sul punto, al contrario, l’intermediario, ha riconosciuto che non è stata raccolta la sottoscrizione dei clienti su un documento avente ad oggetto una “Integrazione al contratto di conto corrente” in cui il correntista avrebbe dovuto dichiarare di prendere atto che l’operatività del conto corrente sarebbe stata limitata tassativamente al versamento/conferimento della somma destinata a deposito, restando esclusa l’operatività di tutte le norme contrattuali con essa incompatibili. È stato prodotto agli atti un modulo prestampato che la Banca utilizzerebbe per i contratti della specie (allegato 9 controdeduzioni). Secondo le evidenze prodotte dall’intermediario, i ricorrenti in data 19.03.2012 (allo scadere dei tre mesi in cui era previsto un tasso di interesse del 4,00% sul conto corrente n. 106208/1690) hanno bonificato l’importo riveniente dall’estinzione del rapporto n. 208/1690 sul conto corrente n. 7890, loro intestato, svincolando in pari data la somme versate tramite emissione di assegno di € 1.155.221,00. Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della questione, deve anzitutto rilevarsi che ha modificato l’artnon è controverso tra le parti che siano intercorsi i contratti di conto corrente bancario di corrispondenza di cui si discute. 31 Con gli atti contestuali modificativi delle condizioni economiche rispettivamente apportati si sarebbe determinata per la Banca anche una modifica del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736contratto posto in essere per renderlo un contratto di conto corrente detto “a monopartita”. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specieI clienti, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice contestano questa ricostruzione e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione sostengono l’inadempimento dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014obblighi contrattuali.

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Samples: Controversy Resolution Agreement

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito dianzi riassunta e sottoposta alla decisione di questo Collegio rientra in ipotesi disciplinata dall’art. 125 quinquies del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incassotesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (d. lgs. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 20111 settembre 1993, n. 70, c.d385) a norma del quale “1. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura Nei contratti di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e checredito collegati, in caso di “nuovi” assegni inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il negoziatore dovrà svolgereconsumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con la dovuta diligenza, una serie riferimento al contratto di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti fornitura di sicurezza e precisamente: - lettura beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolocivile. 2. La segnalazione risoluzione del contratto di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione credito comporta l’obbligo del finanziatore di apposito campo rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. …”. Il dettato della norma evoca, affinché possa pronunciarsi la risoluzione del contratto di credito al consumo, la necessaria ricorrenza, oltre che dell’avvenuta messa in mora del fornitore, della condizione di cui all’art. 1455 cod. civ. (ai sensi del quale AlertIl contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”) ossia la gravità dell’inadempimento. In proposito, può dirsi che certamente ricorre la prima delle condizioni richieste, poiché il ricorrente ha dato prova di aver inutilmente messo in mora il debitore. Riguardo alla seconda condizione richiesta - ossia l’accertamento circa la gravità dell’inadempimento ed anzi ancor prima l’accertamento circa la stessa ricorrenza di un inadempimento del messaggio fornitore - deve ricordarsi che la natura strettamente documentale del procedimento che si svolge innanzi a questo Arbitro implica che sia preclusa l’esperibilità di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di speciemezzi istruttori quali, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, cosìtutti, la truffa perpetrata Consulenza Tecnica. Ne consegue che ai danni fini della ricorrente. Ciò non risulta pronuncia sulla risoluzione del contratto di finanziamento la gravità dell’inadempimento del fornitore deve essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in agevolmente rilevabile dai documenti versati agli atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard del procedimento e quindi la ricorrenza delle condizioni per la stampa degli assegni e misure antifroderisoluzione del collegato contratto di fornitura. In proposito vi è da osservare che è tutt’altro che chiaramente dimostrato, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 nell’ambito del 12 giugno 2014presente procedimento, l’inadempimento del fornitore.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione Per quanto concerne la responsabilità degli intermediari contestazione dell’intermediario circa la qualifica del ricorrente come consumatore, si osserva che la presente controversia verte sull’accertamento della nullità di una fideiussione omnibus rilasciata a garanzia delle obbligazioni di una società cooperativa di cui la parte ricorrente risultava socia. Secondo le affermazioni di parte ricorrente, tale società era stata costituita dai promissari acquirenti di immobili in costruzione, al fine di ottenerne l’assegnazione a seguito del mancato pagamento fallimento del costruttore. In proposito il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx, nella decisione n. 5368/2016 ha stabilito che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Nella fattispecie allora esaminata, il Collegio ha rilevato che “non risultano agli atti elementi tali da indurre a contestare l’esposizione del ricorrente, che come anticipato si è autoqualificato come “consumatore”. Non emerge il possesso al momento del rilascio della garanzia di una partecipazione non trascurabile al capitale della società, oppure l’assunzione di cariche sociali. Al contrario, la natura di cooperativa edilizia della società garantita e le finalità stesse della garanzia (agevolare la concessione di un assegno circolare oggetto finanziamento alla società per la realizzazione degli immobili programmati) lascia ipotizzare che il garante non sia stato mosso esclusivamente da favor societatis ma anche dall’interesse mutualistico a diventare proprietario di contraffazioneun immobile. Più di recente, dopo il Collegio di Coordinamento ha ribadito tali principi (decisione n. 14555/20), richiamando il proprio precedente del 2016 e l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 19 novembre 2015 nella causa C-74/15. In tal senso va anche il recente intervento della Suprema Corte (ord. 742/2020) che ha considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (a anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. Orbene, nel caso di specie, risulta in atti copia della visura della società cooperativa aggiornata al 17/07/2020, dalla quale non possono desumere gli indici presuntivi della qualifica di “non consumatore” indicati dal Collegio di Coordinamento (“l’amministrazione” della società o “una partecipazione non trascurabile alla società”). La ricorrente non è infatti amministratrice della società; i soci di quest’ultima sono 47. Ne deriva in conclusione che parte ricorrente può effettivamente essere considerata alla stregua di un consumatore. Tanto precisato, l’intermediario, sebbene non abbia formulato una specifica eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae dell’ABF, ha poi richiamato, nelle proprie controdeduzioni, un orientamento del Collegio di Bologna, espresso nella decisione n. 18418/2019, secondo cui la presentazione all’incassodomanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust esulerebbe dalla competenza ratione materiae dell’ABF. Nel Sulla questione è intervenuto il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 14555/20, rilevando che: “ … ai sensi dell’art. 33, 2° comma, della legge n. 287 del 1990 (e successive modificazioni), le sezioni specializzate in materia d’impresa sono esclusivamente competenti per «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle La posizione del Collegio di Coordinamento è stata avallata dalle più recenti decisioni assunte dai Collegi ABF: ex multis Collegio di Bologna, n. 17928/2021e Collegio di Bari n. 13895/2021. L’eccezione è dunque infondata. Infine, in merito della controversiaall’eccepita genericità delle richieste di parte ricorrente, si rileva rammenta che i fatti nel procedimento ABF “il ricorrente è tenuto a fondamento formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolovita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa” (cfr. Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10929/16), da parte dell’intermediario Apotendo, su richiesta del clienteal più, ribadire e puntualizzare, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione sede di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolorepliche, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma domanda già formulata in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad non essendo ammessa una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifichemutatio libelli (cfr. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (Bologna, n. 21459/2021; Collegio di Torino, n. 4374/2020; Collegio di Roma, decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi4821/2019, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore cheMilano n. 20926/2021). Orbene, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttaviala parte ricorrente, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncationricorso, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente chechiede l’accertamento della nullità della fideiussione, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto lamentando che la procedura CIT consenta agli intermediari mancata concessione del mutuo da parte della banca le avrebbe precluso di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno riacquistare l’immobile oggetto di causacontratto preliminare di compravendita. In sede di reclamo, era l’odierna ricorrente rilevava unicamente la nullità della fideiussione “alla luce della ormai unanime giurisprudenza della cassazione” e lamentava di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 non essere riuscita ad acquistare l’immobile a causa della mancata concessione del 22.03.2016finanziamento. L’intermediario riscontrava il reclamo, compreso interpretando il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura riferimento all’“ormai unanime giurisprudenza della cassazione” come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto richiamo agli orientamenti giurisprudenziali in tema di requisiti standard per nullità dei contratti di fideiussione che riproducono le clausole del modello ABI ritenute lesive della libertà di concorrenza. Orbene, in sede di ricorso, parte ricorrente non ha fornito alcuna precisazione in merito alle ragioni del fondamento della nullità. È soltanto nelle memorie di replica che la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.parte ricorrente ha fornito precisazioni in ordine alle cause di nullità della fideiussione:

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DIRITTO. La questione concerne In via preliminare, il Collegio, atteso un tenore non del tutto perspicuo delle domande formulate dalla ricorrente, per altro assistita da un procuratore, deve scrutinare le eccezioni formulate dall’intermediario in merito alla stessa ammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e per il carattere consulenziale dell’attività richiesta all’Arbitro. Su tali questioni vanno tenuti presenti i pronunciamenti già da tempo resi dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx, nella decisione n. 10929/2016, secondo i quali, premesso che «il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la responsabilità degli intermediari situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a seguito del mancato pagamento produrre la documentazione dimostrativa», non di meno, «l’arbitro ha il potere – dovere di interpretare la domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l’assistenza professionale … Ma si tratta di un assegno circolare oggetto potere – dovere che non può esorbitare dai limiti dell’interpretazione (cioè della decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione “integrativa” o “additiva”, nel senso di contraffazioneesaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda». Ciò posto, dopo può osservarsi che, sebbene sia indubitabile che la presentazione all’incasso. Nel lagnanza fatta valere dalla ricorrente in merito della controversiaalla corresponsione di un costo non computato nel TAEG, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del clientesia stata correlata, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B modo evidentemente non del titolo tramite presentazione tutto appropriato, ad una contestazione di clone da parte usurarietà del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation contratto (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma ribadita anche in sede di repliche) che certamente, come tale, non sarebbe suscettibile di scrutinio nel merito in quanto meramente affermata dalla ricorrente e comportante, in mancanza di elementi forniti a supporto, lo svolgimento da parte dell’Arbitro di una inammissibile attività di carattere ‘consulenziale’, cionondimeno, ed indipendentemente dalla formulazione della domanda, il petitum e la causa petendi appaiono determinabili, concernendo, il primo (così come formulato nel ricorso) al presunto venditore), la richiesta di restituzione di importi – quelli corrisposti a seguito dell’adesione ad una titolo di commissione anticipo contante che, in quanto non inclusi nel TAEG, risulterebbero giocoforza corrisposti “in aggiunta” alla misura di quest’ultimo indicata in contratto – e trovando, la seconda, fondamento nella sopportazione di un onere non raffigurato nello stesso TAEG del contratto di credito revolving e nelle conseguenze che per legge ne dovrebbero derivare (pur nei limiti della domanda siccome proposta di venditadalla ricorrente). A riguardo poi delle “indicazioni” fornite dalla ricorrente con le proprie repliche, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto rileva il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio richiesta relativa all’accertamento della vessatorietà della clausola concernente la commissione di anticipo contanti e la domanda di restituzione di «tutti gli interessi, gli oneri e le commissioni eccedenti il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali», risultano introdotte per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti prima volta in sede di procedura di check truncationrepliche, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere mentre erano assenti nel reclamo prodromico al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014ricorso.

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DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del mancato pagamento TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Si è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis. In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF. Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un assegno circolare oggetto ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di contraffazioneretrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Quanto al criterio di riduzione dei costi, dopo il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la presentazione all’incassonullità di ogni clausola che, “…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. Nel merito con la norma imperativa che, già al momento della controversiaconclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si rileva è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che i fatti la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “…come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo…”. Le parti, quindi, potranno “…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…”. Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “…non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.). A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento…”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “…allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione…”, e che “…essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva…”. Aggiunge, infine, che “…non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi…”. Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del titolo, conteggio degli interessi il referente normativo da parte dell’intermediario A, su richiesta utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione principio di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)integrazione giudiziale secondo equità. Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che deveanalogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, anzituttoe nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE. A tale riguardo, essere valutato appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione diritto del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione consumatore ad una proposta riduzione del costo del credito in caso di venditarimborso anticipato, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, sostituendo alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha nozione generica di “equa riduzione” quella “più volte ravvisato il concorso precisa di colpa “riduzione del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, costo totale del credito” e aggiungendo che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppocosti”, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, n. 106, come già riportato. A ciò si aggiunga che ha modificato l’arttale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso Venendo al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardicon riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle spese di istruttoria. EsaminandoSecondo questo Collegio, invece, in linea con la posizione dell’intermediario negoziatorecondivisa dai restanti Collegi ABF, si è detto deve riconoscersi natura up front a tale commissione, riferibile ad attività e servizi destinati ad esaurirsi in una fase precedente la stipulazione del contratto (in senso analogo cfr. Collegio di Bologna, n. 6186/2017). Tale voce di costo deve pertanto essere rimborsata secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che la procedura CIT consenta agli intermediari le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di presentare al pagamento gli assegni Coordinamento, decisione n. 26525/2019). In linea con il richiamato orientamento e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in forma elettronica nel rispetto sede di estinzione in conformità alle previsioni contrattuali, deve concludersi per l’accoglimento delle richieste del ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella: Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all’entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigentenella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l’importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; in particolare per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale inferiore a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 75). Nei casi di specie, anche se l’importo All’accoglimento del titolo ammette ricorso nei termini sopra indicati consegue la presentazione corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014saldo.

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DIRITTO. La questione concerne In via preliminare, occorre osservare che la responsabilità degli intermediari a seguito ricorrente non formula precise domande all’Arbitro bensì, dopo aver rappresentato le vicende sopra descritte ed in particolare la sequenza dei reclami rimasti inevasi, conclude con un apodittico: “dal che la presente azione”. Tuttavia, secondo un orientamento ormai consolidato dell’ABF (Collegio di Roma, n. 656/2014, n. 1323 del mancato pagamento 2013 e n. 2648 del 2011; Collegio di Napoli, n. 2140 del 2012), anche in mancanza di un’esplicita domanda formulata nel ricorso, la richiesta del ricorrente può essere individuata dal Collegio sulla base di un assegno circolare oggetto esame complessivo del ricorso stesso, esteso sia alla parte espositiva sia alle relative conclusioni. Tanto premesso, sulla base della documentazione disponibile il Collegio ritiene di contraffazionedover individuare l’oggetto dell’istanza nella richiesta di documentazione, dopo avanzata dalla ricorrente in qualità di garante, concernente il rapporto bancario facente capo al debitore principale. Per quanto riguarda un’eventuale richiesta di risarcimento del danno, essa non viene chiaramente formulata dalla ricorrente neppure in sede di reclamo (nella lettera del 13.11.2015, il legale rappresentante della ricorrente fa solo un generico riferimento all’esistenza di un “grave pregiudizio” per le ragioni della sua assistita) e la presentazione all’incassodifesa della banca sul punto appare più che altro tuzioristica. Nel merito Così delimitato il perimetro della controversia, l’eccezione di incompetenza dell’Arbitro ratione temporis avanzata dall’intermediario non risulta fondata. È vero che dagli atti risulta come i contratti in questione (mutuo e fideiussione) siano stati stipulati nel 2005 e che in base alle regole di funzionamento dell’ABF non possono essere sottoposte all’Arbitro le «controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» (par. 4, sez. I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari). Tuttavia nel caso di specie non si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolotratta di accertare la validità di un contratto anteriore al 2009, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; bensì di verificare il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) corretto adempimento da parte della cliente banca dei doveri nascenti dal contratto stesso e dalla legge in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione occasione della presentazione della richiesta di impagato tardivo del titolo documentazione da parte dell’emittente della ricorrente. Tanto premesso, la pretesa della ricorrente va vagliata in relazione a quanto disposto dal T.U.B. e dalle disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia. L’art. 119, 4° comma, del Testo unico bancario (AD.lgs. n. 385/1993) dispone al riguardo che: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». A loro volta, le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari del 29.7.2009, emanate dalla Banca d’Italia, stabiliscono (Sez. IV, par. 4 – Richiesta di documentazione su singole operazioni) che: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese». Dal dato testuale delle norme richiamate risulta chiaramente che la legittimazione a chiedere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari spetta al «cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni». In alcuni precedenti l’ABF ha attribuito la legittimazione attiva alla proposizione dell’istanza ex art. 119, co. 4, T.U.B. anche al garante (Collegio di Milano, decisione n. 1037/2016; Collegio Roma, decisione 2306/14; nonché, ma con orientamento più restrittivo, Collegio Napoli, decisione 1447/2010) ritenendo che: «La costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica, a tutti gli effetti, come “cliente” dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata (Disposizioni in tema di trasparenza, Sez. I, § 3, alinea 2). Il Collegio ritiene che deveE lo legittima pertanto ad ottenere, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227119, comma 14 T.U.B., C.C. “copia della documentazione” relativa al rapporto instaurato con l’intermediario». Il Collegio ha più volte ravvisato osserva che il concorso garante è qualificabile come “cliente” della banca con riferimento al rapporto di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno garanzia, ossia il rapporto direttamente intercorrente fra il garante e la banca. In relazione a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositoquesto rapporto, il Collegio garante è certamente legittimato ad esercitare il diritto di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari documentazione ex art. 119, 4° comma, T.U.B. Lo stesso garante non è invece parte del rapporto contrattuale esistente tra la banca ed il debitore principale. Infatti, per quanto il contratto fra fideiussione si presenti normalmente come rapporto accessorio rispetto al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT debito garantito (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che le vicende dell’obbligazione principale si riflettono sul rapporto di garanzia), è incontestabile che dal punto di vista delle parti contraenti la fideiussione si presenta come un contratto distinto (come rileva Corte di Giustizia UE, ord. 19-11-2015, Causa C-74/15, decisione “Tarčau”). II garante è perciò formalmente “terzo” rispetto al rapporto bancario del debitore principale ai fini dell’esercizio del diritto di documentazione previsto dall’art. 119, 4° comma, T.U.B. Tuttavia, se da un lato le premesse considerazioni depongono contro il rischio connesso riconoscimento di un diritto illimitato di informazione del garante relativo al minor livello rapporto fra la banca ed il debitore garantito, neppure può trascurarsi in senso opposto la rilevanza del collegamento giuridico esistente fra la garanzia ed il debito principale. E in particolare la circostanza che l’andamento dell’obbligazione principale va a determinare in concreto il debito del garante; di controllo conseguenza, nel momento in cui il garante chiede alla banca informazioni sull’esposizione debitoria del garantito, egli in realtà non fa che informarsi sull’ammontare del proprio debito in qualità di coobbligato. Per tale motivo, può concludersi che esiste un diritto di informazione del garante sul debito principale, ma nel contempo occorre riconoscere che lo stesso è funzionalmente limitato rispetto all’esigenza di conoscere l’ammontare del proprio debito di garanzia; per contro non si può riconoscere al garante il diritto di richiedere genericamente tutta la documentazione riguardante i rapporti intercorsi tra la banca ed il debitore principale, senza il consenso di quest’ultimo, dovendosi contemperare il diritto del richiedente con la necessità di rispettare il segreto bancario del garantito (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 1447/10). In questa logica di contemperamento di interessi si muove, in effetti, anche il Protocollo di intesa stipulato tra l’ABI e le Associazioni di Consumatori il 2/10/2002, come emendato da Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/05/2005, richiamato dal resistente. L’accordo stabilisce (art. 4, 2° comma) che: « La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell’importo dallo stesso garantito, l’entità dell’esposizione complessiva del debitore, quale ad essa comporta debba ricadere prevalentementerisultante al momento della richiesta, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa». È opportuno osservare che il suddetto Protocollo non sembra applicabile direttamente al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttaviapoiché disciplina lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus, integrandosi ossia di un tipo diverso di garanzia rispetto a quella prestata dal ricorrente (fideiussione specifica). Ciò nonostante, la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione disciplina contrattuale individuata di concerto fra le associazioni rappresentative delle banche e dei clienti, in relazione ad una forma di fideiussione comunque prossima a quella della vicenda in esame, manifesta l’esistenza di una forma di “consenso sociale” verso una regola che non sacrifichi oltre il necessario il diritto di riservatezza del medesimogarantito. Per questi motivi e conclusivamente, il Collegio ritiene che il garante abbia diritto di ricevere tutta la documentazione attinente al contratto di garanzia ed al relativo rapporto con la banca, in applicazione diretta dell’art. 119, 4° comma, T.U.B.; abbia altresì diritto di ricevere informazione dalla banca, entro i limiti dell’importo garantito, sull’entità dell’esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché a ricevere (in linea con quanto stabilito dal precedente di Collegio di Napoli, decisione 1447/2010) i documenti comprovanti la costituzione del debito garantito o sue modifiche che ricadano sul rapporto di garanzia; infine, previo consenso del debitore garantito, abbia diritto a ricevere l’ulteriore documentazione relativa al rapporto fra la banca e lo stesso debitore garantito, verso corresponsione all’intermediario delle sole spese di produzione della documentazione in applicazione analogica dell’art. 119, 4° comma, T.U.B. Poiché nel caso di specie risulta che l’intermediario abbia già fornito al ricorrente tutta la documentazione che poteva consegnare senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originaleconsenso del debitore garantito, è evidente che nessuna responsabilità né viene fornita l’attestazione dell’esistenza di un’autorizzazione da parte di quest’ultimo a superare il segreto bancario, il ricorso non può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014accolto.

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Samples: Fideicommissum Agreement

DIRITTO. La Prima di esaminare nel merito la questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito all’origine della presente controversia, si rileva pare opportuno sintetizzare alcuni aspetti di particolare rilievo ai fini della decisione. Va, anzitutto, rilevato che non risulta prodotta agli atti la documentazione contrattuale, essendo stato offerto in visione un solo documento, sottoscritto unicamente dall’intermediario, denominato “principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria dei beni strumentali”. Da tale scritto risulterebbe un «divieto di cessione del contratto», in ragione del quale «l’utilizzatore non potrà cedere il contratto di locazione finanziaria. né locare o cedere in comodato o sotto qualsiasi forma, anche parzialmente, il bene a terzi, senza il preventivo consenso del concedente, il quale, di contro, è autorizzato a cedere i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione diritti derivanti dal contratto, nonché quelli assicurativi». Nella replica del titolo29 novembre 2011, da parte dell’intermediario A, su richiesta del clientela ricorrente ha affermato che, in data 16/05/201819 novembre 2009, il funzionario della banca avrebbe anch’esso sottoscritto la “comunicazione di cessione fabbricato” e da tale circostanza desumerebbe «che l’atto di cessione sia perfezionato»; tale affermazione è in netto contrasto con quella contenuta nella “domanda di ammissione al passivo” del fallimento della società cedente (datata 11 maggio 2010), ove la società ricorrente sostiene esattamente il fraudolento incasso presso B contrario, ovvero che la cessione dei contratti di leasing non si è mai perfezionata. Infine, va osservato che nel documento di sintesi versato in atti, privo di data, l’odierna ricorrente viene qualificata quale «utilizzatore» del bene locato, come se la cessione si fosse, invero, perfezionata. Le osservazioni che precedono rendono evidente come gli indizi offerti siano tra loro non poco contrastanti, circostanza, quest’ultima, che comporta necessariamente che questo Collegio debba dare prevalenza agli uni piuttosto che agli altri; tutto ciò, ovviamente, tenendo anche nel debito conto quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di cessione del contratto, ovvero che «nell’ipotesi di cessione del contratto, rispetto alla quale il consenso del contraente ceduto può derivare anche da un comportamento tacito concludente, si realizza una successione a titolo tramite presentazione particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione del nuovo soggetto cessionario nella posizione giuridica attiva e passiva dell’originario contraente cedente, il che comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola con la quale le parti originarie abbiano validamente stabilito che le controversie insorgenti dal contratto fossero attribuite alla giurisdizione del giudice straniero» (così, testualmente, Cass., S.U., 20 novembre 2007, n. 24004, nonché Cass., 15 marzo 2004, n. 5244, secondo la quale «la cessione del contratto si configura essere contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di clone proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell’accettazione dell’ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation ceduto medesimo), pure successivamente (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (Ama sempre che non sia venuto meno) da parte della cliente in data 28/05/2018 all’accordo tra cedente e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (Acessionario»). Il Ora, ritiene questo Collegio ritiene che deveche, anzituttotra i diversi indici tra loro contrastanti, essere valutato il comportamento debba prevalere l’affermazione – avente carattere confessorio – della società che ha richiesto l’emissione odierna ricorrente, secondo la quale la cessione dei contratti de quibus non si è mai perfezionata. Ne deriva conseguentemente l’infondatezza delle istanze proposte con il ricorso all’origine del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le partipresente procedimento, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente chevanno, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014rigettate.

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Samples: Financial Lease Agreement

DIRITTO. La questione concerne che questo Collegio deve affrontare per la responsabilità soluzione del caso in esame riguarda gli effetti dell’inadempimento dell’obbligo di consegna del bene da parte del fornitore, quando sia stato contestualmente stipulato un contratto di finanziamento tra l’intermediario resistente e il ricorrente, in qualità di consumatore, finalizzato all’acquisto del bene medesimo. In merito alla vicenda all’origine della presente vertenza, pare utile, ai fini della decisione, rammentare i seguenti aspetti: • non risulta contestato il fatto che il contratto sia stato stipulato (in data 31.5.2010 e dunque) prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010; • le parti non hanno prodotto il contratto, ma l’intermediario ha allegato alle proprie controdeduzioni unicamente talune clausole specificatamente approvate dal cliente, ai sensi degli intermediari art. 1341 e 1342 del codice civile; • il cliente ha allegato al ricorso le due lettere di xxxxxxx, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, inviate, rispettivamente, al fornitore cessato e al fornitore subentrato e poi fallito. Dette lettere sono datate 16.2.2011 e al ricorso non sono allegate le eventuali lettere di risposta; • come confermato dalla convenuta, tutte le rate, nel frattempo maturate, risultano pagate; • la società fornitrice originaria è cessata a seguito fine agosto 2010; • la società fornitrice dei beni (che è subentrata alla società che ha originariamente stipulato il contratto di fornitura dei beni) è stata dichiarata fallita con sentenza del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso20.4.2011. Nel Venendo ora all’esame del merito della controversia, giova ricordare, com’è noto, che in ipotesi quale quella appena descritta, ci si rileva trova in presenza di un mutuo di scopo, e cioè di un mutuo concesso esclusivamente per la finalità dedotta in contratto, ovvero l’acquisto di un determinato bene che viene fornito dal venditore convenzionato con il finanziatore. L’operazione negoziale trilaterale prevede che l’ammontare del finanziamento sia versato direttamente al fornitore, che si impegna a consegnare il bene oggetto della fornitura, mentre il mutuatario-acquirente si obbliga alla restituzione rateale della somma oggetto del finanziamento. E’ dato ormai pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che sussista un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita del bene al mutuatario, con la conseguenza che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolodue distinti contratti (mutuo e compravendita), da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); pur mantenendo la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo loro autonomia causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica appaiono tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari loro coordinati al fine di non incorrere in responsabilitàrealizzare un risultato economico unitario. Ora, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavianon può dubitarsi che ricorra il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di servizi ed il contratto di finanziamento, integrandosi essendo pacifico che il secondo è stato proposto dal fornitore di servizi ed accettato dal ricorrente in occasione della stipulazione del contratto di fornitura. Né può avere particolare rilievo che – come sostenuto dall’intermediario resistente per argomentare la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione propria istanza di rigetto delle domande formulate dal ricorrente – il rapporto tra il fornitore e il finanziatore fosse o meno “esclusivo”, in quanto, come già si è avuto modo di rilevare in altre occasioni, partendo dalla considerazione che la direttiva 102/87/CE e la conseguente normativa interna di attuazione hanno un intento volutamente protettivo nei confronti del medesimoconsumatore, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente deve concludersi che nessuna responsabilità “il rapporto di esclusiva” tra fornitore e consumatore non può essere riconosciuta all’intermediario emittenteconsiderato un presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica in peius della posizione del consumatore, come la Sentenza della Corte di giustizia CE n. 509 del 2009 ha già chiaramente sancito. Infatti quest’ultimo Più precisamente, questo Collegio ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT già ribadito (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di speciePronuncia n. 187 del 26.1.2011 e Pronuncia n. 917 del 10.9.2010) che, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenzaquando art. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere 125 quinquies TUB non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta all’origine della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatticontroversia, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema può non tenersi conto che la norma citata rappresenta comunque il punto terminale di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014una evoluzione giuridica di cui non può non tenersi conto.

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Samples: Reclamo

DIRITTO. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della segnalazione nella Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, nonostante il cliente sia addivenuto ad una transazione con l’intermediario e abbia provveduto a eseguirla regolarmente. Infatti, la contestazione della legittimità della segnalazione investe – oltre il profilo formale del mancato preavviso sul quale si tornerà infra – la sussistenza dei presupposti di merito per la segnalazione “a sofferenza” che, dal tenore complessivo del ricorso sembra riferirsi alla fase successiva alla conclusione di una transazione con l’intermediario, atteso che il ricorrente ha dedotto che il rapporto si era “regolarizzato già in data 27 febbraio 2014” e che “pertanto non ricorrevano le condizioni per la segnalazione in quanto il sig. [ricorrente] non era insolvibile”. Così delimitato il perimetro della decisione, dalla documentazione versata in atti risulta che l’esposizione debitoria a carico del ricorrente era stata oggetto dell’accordo transattivo “a saldo e stralcio”, sottoscritto dalle parti il 27 febbraio 2014, nel quale era convenuto il versamento di dieci rate mensili dal 28 febbraio 2014 al 28 novembre 2014, con la precisazione che l’intermediario avrebbe considerato definita ogni obbligazione assunta in relazione alla posizione “a disponibilità maturata”; è pacifico tra le parti che la transazione abbia avuto regolare esecuzione e che l’ultima rata sia stata versata il 27 novembre 2014. Corrispondentemente a tali circostanze risulta anche dal c.d. flusso di ritorno personalizzato esibito dalla resistente – si tratta di un elaborato che la Centrale dei rischi della Banca d’Italia invia ad ogni intermediario partecipante nel quale è descritta la posizione globale di rischio riferibile a ciascuno dei clienti segnalati dall’intermediario medesimo, unitamente alla posizione globale di rischio riferibile ai soggetti “collegati” alla clientela segnalata e ad altre informazioni di corredo - che la segnalazione a sofferenza del ricorrente risalente ad agosto 2011 è cessata a novembre 2014 con l’ultimo pagamento e che la medesima è stata progressivamente aggiornata nell’importo coerentemente con l’esecuzione del piano concordato. Ciò premesso, questo Xxxxxxxx ritiene che le modalità e i contenuti della segnalazione siano corrette alla luce della disciplina applicabile. Infatti, la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi (14° aggiornamento del 29 aprile 2011) – nella Sez, II Cap.II § 1.5. rubricato “Sofferenze”, dispone, tra l’altro, che “La questione concerne la responsabilità degli intermediari segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando (…) il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del mancato credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato”. Ed ancora che: “Il pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione debito e/o clonazione dei titolila cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse”. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce completamento di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenutiprescrizioni, nella Sez. In primo luogo giova rilevare II, Cap. II, § 5.5, rubricata “Crediti passati a perdita”, si dispone che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 “confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la quale clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto di esdebitazione”. A corredo del chiaro dettato dell’Autorità di vigilanza si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per richiama il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento consolidato orientamento dell’Arbitro bancario finanziario che si è formato nei Collegi dell’ABF è più volte pronunciato nel senso che “l’intermediario, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione” (ABF Napoli decisioni nn. 6484/2015 e 2519/2012). Dal punto di vista del procedimento seguito dall’intermediario per la segnalazione, va innanzitutto ribadito che il rischio connesso preavviso per la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi è dovuto, ai sensi della disciplina di settore, solo per le segnalazioni a carico dei clienti consumatori, sulla premessa che solo questi possano essere effettivamente meno consapevoli delle conseguenze derivanti, in termini di pubblicità nel sistema di informazione creditizia gestito dalla Banca d’Italia, dal protrarsi dell’inadempimento e dalla qualificazione della posizione come “sofferenza” (in termini ABF Napoli decisione n. 2066/2015). Un obbligo di informativa, ma non di preavviso, nei confronti dei clienti è previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 139: a giudizio dell’Arbitro, tuttavia, l’omessa informativa al minor livello cliente non consumatore non incide sulla validità della segnalazione, ma può assumere rilevanza quale indice di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentementeun comportamento non conforme ai principi di buona fede e correttezza, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiocon possibili effetti sul piano risarcitorio. Nel caso di specie, tuttaviaperò, integrandosi l’intermediario ha depositato la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione nota del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere2 agosto 2011, con la dovuta diligenzaquale informava il cliente della segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza rispetto alla quale nessuna ulteriore comunicazione era dovuta, giacché le segnalazioni relative alla transazione e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titoloai pagamenti progressivamente effettuati rappresentano un aggiornamento della prima iscrizione. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabiliPertanto, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014ricorso va ritenuto infondato.

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DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari Il ricorso è imperniato sulla dedotta illegittimità della compensazione effettuata dalla banca sul conto corrente personale del ricorrente, mediante addebito dell’importo di € 1.313,45, a seguito fronte del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incassoalcune rate arretrate del finanziamento chirografario intestato all’omonima ditta individuale”. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation Tale addebito (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (Asul quale vi è contestazione) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma sarebbe stato effettuato – secondo quanto affermato dall’intermediario in sede di ricorso) al presunto venditore, controdeduzioni – a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, accordi “informali” intervenuti con il proprio negligente contegnocliente e dallo stesso accettati per “fatti concludenti”. I menzionati rilievi pongono la questione dell’ammissibilità, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttaviadella compensazione tra crediti e debiti relativi “a conti o rapporti diversi” - i cui effetti si sarebbero prodotti in data 26 marzo 2015 - nella misura in cui uno dei rapporti si configura quale conto personale cointestato con la moglie del ricorrente, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimoe le posizioni a credito e a debito estinte si riferiscono, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originalerispettivamente, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittenteal predetto conto personale e al mutuo intestato alla ditta. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncationPer il corretto inquadramento della fattispecie, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente giova premettere che, pertantosalvo patto contrario, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentoquando tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente (art. 1853 c.c.). In applicazione della regola citata, in linea di principio, la banca può legittimamente estinguere il debito del cliente riveniente da un conto corrente bancario, compensandolo con il credito risultante su altro conto intestato al medesimo correntista. Il Collegio carattere legale della compensazione consente inoltre all’intermediario di non ritienedover chiedere l’autorizzazione al cliente prima di procedere all’estinzione del debito, dunque“fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente” (art. 11, di poter accogliere Circolare ABI, LG/000906 del 25/2/2005, recante “Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente”). La giurisprudenza non è tuttavia univoca nel ritenere se il meccanismo estintivo ottenuto con la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardicompensazione legale prevista dall'art. Esaminando1853 c.c. possa operare anche quando i rapporti sono entrambi in corso, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, come si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT talora affermato (cfr. successivo paragCass. 7n. 3447 del 1986 e n. 6558 del 1997), ovvero sul presupposto che i conti siano preventivamente chiusi (Cass. Nei casi di specieCiv., anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabilisez. I, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa3 maggio 2007, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 201410208).

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DIRITTO. La questione concerne la responsabilità Le applicazioni più frequenti degli intermediari approdi giurispruden- ziali in materia di obbligo di segretezza sono state, peral- Nelle gare pubbliche, l’obbligo di predisporre adeguate cautele a seguito tutela dell’integrità delle buste contenenti le offerte delle imprese concorrenti “discende necessaria- mente dalla ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l’individuazione del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del clientecontraente, in data 16/05/2018; quanto l’integrità dei plichi contenenti le offerte dei partecipanti è uno degli elementi sintomatici della se- gretezza delle offerte e della par condicio di tutti i con- correnti, assicurando il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione rispetto dei principi di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation buon an- damento ed imparzialità, consacrati dall’articolo 97 del- la Costituzione, ai quali deve uniformarsi l’azione am- ministrativa” (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (ACons. St., Sez. V, 28 marzo 2012, n. 1862). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verificheL’art. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 122746, comma 1-bis del codice dei contratti pubblici, C.C. Il Collegio nella sua nuova formulazione, prevede esplicitamente il principio di segretezza delle offerte, e adotta l’indirizzo giurisprudenziale più rigoroso secondo cui la sussistenza di indici anche solo formali (cd. irregolarità) della vio- lazione di tale principio causa l’esclusione dalla proce- dura della concorrente che ha più volte ravvisato il concorso dato luogo all’irregolari- tà. tro, quelle relative al diverso caso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica commistione tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuitoofferta tecnica ed offerta economica, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione corollario della truffa necessaria assenza di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito conoscenza da parte dei com- missari degli elementi della seconda al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione momento della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù valutazione della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggioprima. Nel caso di specie, tuttaviaafferente ad una gara di appalto da aggiudicare con il criterio del maggior ribasso, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare stazio- ne appaltante ha tratto la convinzione della violazione dell’obbligo di segretezza da una serie di elementi for- mali che, unitamente a quanto riscontrato nella clonazione proce- dura di appalto n. 37, hanno indotto la commissione giudicatrice a ritenere ragionevole l’assunto secondo cui le offerte delle due concorrenti fossero state elaborate di comune accordo. Fermo restando che gli elementi di natura formale sono tutti riconducibili alla collazione e invio delle offerte da parte della stessa società di servizi, non pare a questo Collegio che la modalità di predisposizione delle offerte utilizzata dalla società ricorrente sia di per sé violativa del medesimoprincipio in discussione. Xxxxxx, senza alcuna modifica l’obbligo generale di segretezza dell’offerta economica ha lo scopo, come visto, di preservare la commissione giudicatrice da con- dizionamenti nella sua decisione, al fine di garantire la par condicio tra concorrenti e il buon andamento del- l’azione amministrativa. Il fatto che entrambi i raggrup- pamenti abbiano utilizzato la stessa società di servizi (soggetto ad essi estraneo) per la collazione e l’invio dei dati riportati nel titolo originaleplichi non attesta di per sé né il pericolo di propalazio- ne delle notizie non divulgabili né un accordo elusivo della trasparenza della procedura da parte delle due con- correnti, è evidente in assenza di irregolarità tali “da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittentesia stato violato il principio di segretezza delle offerte”. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di Tali irregolarità nella procedura di check truncationappalto per cui è causa non vi sono state (le buste economiche erano correttamente sigillate e non sono state peraltro aperte) e ciò esclude la viola- zione sia formale che sostanziale del principio di segre- tezza, nei termini ipotizzati dalla stazione appaltante. Ne consegue che la società ricorrente è stata illegittima- mente esclusa dalla gara di appalto n. 36, i cui profili valutativi avrebbero dovuto, in ogni caso, restare auto- nomi rispetto alle violazioni constatate in altre proce- dure. Quanto alla violazione del patto d’integrità, esclusa la lesione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere afferiscono direttamente a quello di segretezza delle offerte, l’unica disposizione da ritenersi concretamente applicabile al pagamento dell’assegno a seguito caso di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice specie è quella relativa alla dichia- rata assenza “di situazioni di controllo o di collegamen- to (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti” e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentoalla sussistenza o meno di “accordo” con altri partecipanti alla gara. Il Collegio osserva che deve escludersi il ricorrere nel caso di specie di un collegamento formale o sostanziale tra le due concorrenti. Non vi è collegamento formale poiché gli assetti societari e di amministrazione delle so- cietà mandanti e mandatarie dei due raggruppamenti in esame erano del tutto diversi, non ritienevi è collegamento so- stanziale poiché ne mancano alcuni tra gli indici più si- gnificativi (tra cui, in via esemplificativa, lo stesso luo- go di ubicazione delle sedi sociali, l’intreccio di parente- le reciproche o l’aver ricevuto l’attestazione SOA dal medesimo organismo). Decisiva, inoltre, è la circostanza che non siano state aperte le buste economiche; ne consegue che all’amministrazione era ex lege inibito di esprimere valutazioni in ordine ad un eventuale collega- mento sostanziale. Occorre a questo punto verificare se vi siano elementi di fatto tali da far desumere l’esistenza di un previo ac- cordo tra i due raggruppamenti nel coordinare tra di lo- ro le operazioni di gara, e, prima ancora, quale sia il concetto di “accordo” valorizzato dal patto d’integrità. Ritiene il Collegio che per “accordo” tra partecipanti ad una stessa gara possano essere individuate due diver- se fattispecie, una afferente ad un’intesa volta alla co- mune, materiale predisposizione dei plichi, l’altra con- nessa più direttamente ad una modalità fraudolenta vol- ta ad assicurare ad una delle due partecipanti il conse- guimento dell’appalto. In entrambi i casi, la stazione appaltante è onerata di fornire la prova, tramite rilievi formali e deduzioni logi- che gravi e concordanti, dell’avvenuto accordo. Nel caso di specie, come si è già ampiamente detto, la comune predisposizione dei plichi non è desumibile né dall’utilizzo da parte di entrambi i raggruppamenti della stessa agenzia di servizi per la collazione e l’invio dei plichi, né da elementi tratti da diversa e autonoma pro- cedura di appalto, in assenza di irregolarità tali “da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte” nell’ambi- to della procedura in esame, e in presenza di una busta economica integra e correttamente sigillata. Analogamente, non è possibile dedurre dagli elementi valorizzati dalla stazione appaltante un accordo fraudo- lento volto ad assicurare ad una delle due partecipanti il conseguimento dell’appalto. Escluso, infatti, che nella specie fosse emersa un’irrego- larità nella chiusura dei plichi, la verifica della stazione appaltante circa l’accordo fraudolento avrebbe dovuto riguardare il contenuto dell’offerta economica contenu- ta nei plichi medesimi. In altre parole, l’amministrazione, in contraddittorio con le società concorrenti, una volta proceduto all’e- sclusione, avrebbe dovuto verificare, tramite l’esperi- mento di una gara virtuale, e la conseguente apertura delle offerte economiche anche delle due concorrenti escluse, la sussistenza di ulteriori elementi di fatto, tali da suffragare l’ipotesi una combine tra due o più con- correnti. Nel caso di specie si sarebbe, ad esempio, potuta riscon- trare una distribuzione dei ribassi caratterizzata dalla presenza nella gara di valori concentrati soltanto in de- terminati intervalli, con assenza, cioè, di ribassi in am- pie fasce di valori, o la sussistenza di valori troppo vicini o troppo distanti per essere credibili sul piano tecnico- finanziario in rapporto alle commesse da affidare, il tut- to in armonia con il tentativo di porre in essere una c.d. cordata, sintomatica di una concorrenza soltanto fittizia. La stazione appaltante ha tuttavia ritenuto di dovere procedere all’escussione della cauzione senza chiedere chiarimenti alle imprese coinvolte od operare ulteriori approfondimenti sull’accertamento in concreto della sussistenza di un accordo fraudolento, nonostante lo stesso patto d’integrità postulasse come soltanto “possi- bile” l’inflizione di sanzioni a fronte di condotte lesive del corretto andamento della procedura. È chiaro al riguardo che la discrezionalità consentita al- l’amministrazione dal patto d’integrità non possa essere intesa come arbitrio nell’applicare le sanzioni ma come garanzia procedimentale per le concorrenti di adeguato coinvolgimento in contraddittorio nell’individuazione della sussistenza degli elementi di fatto da porre a soste- gno della contestazione. La richiesta di escussione della fideiussione risulta dun- que illegittima per un duplice ordine di motivi tra di lo- ro inscindibili, da un lato afferenti alla mancata corretta individuazione della condotta lesiva del patto d’integri- tà, dall’altro discendenti dalla totale assenza di contrad- dittorio e di istruttoria che ha caratterizzato il sub-pro- cedimento di applicazione della sanzione. In altre parole, la procedimentalizzazione dell’iter san- zionatorio sarebbe stata nel caso di specie non una inu- tile formalità garantistica ma una modalità di azione re- sa necessaria dal fatto che non erano stati acquisiti nel corso della gara elementi tali da poter sostenere né un’irregolarità formale nella chiusura dei plichi né un collegamento sostanziale, anche nei termini sopra enun- ciati di un accordo, tra le due concorrenti. Resta d’altra parte non comprensibile la ragione della mancata applicazione anche analogica alla fattispecie in esame della disciplina di cui all’art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/2006, che prescrive che “la stazione appal- tante esclude i concorrenti per i quali accerta che le re- lative offerte sono imputabili ad un unico centro deci- sionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’e- ventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica”. Ciò, anche in considerazione della circostanza per cui il “comune accordo” va accertato in concreto, e non sem- plicemente presunto, così come statuito dalla giurispru- denza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso, da ritenersi speculare a quello esaminato, della sussistenza di un rapporto di controllo o collegamento tra imprese concorrenti (cfr. Sez. IV, 19 maggio 2009, in C-538/07). In definitiva, dunque, il ricorso va integralmente accol- to, salva l’inammissibilità della domanda volta ad otte- nere l’annullamento della comunicazione del provvedi- mento di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014esclusione all’ANAC.

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Samples: Public Procurement Guidelines

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titoloCome detto, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, società ricorrente si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione duole essenzialmente del fatto che l’utilizzo l’intermediario avrebbe applicato (i) commissioni non dovute e (ii) chiesto indebitamente il rimborso delle spese legali sostenute per il recupero del credito ceduto, spese che sarebbero invece già coperte dal corrispettivo contrattualmente pattuito. La prima doglianza, relativa al supposto carattere indebito della procedura commissione “plus factoring” si presenta priva di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiofondamento. Nel caso di speciespecie è documentalmente attestato come le parti abbiano espressamente pattuito che sulla somma anticipata si sarebbe dovuta conteggiare, tuttaviaoltre quella base del 2,3%, integrandosi una commissione aggiuntiva dello 0,30% a partire dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del negozio di cessione; la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione commissione risulta dunque legittimamente applicata, ed anche correttamente calcolata. Né d’altra parte sembra potersi andare in contrario avviso per il solo fatto che l’intermediario ne abbia, erroneamente, omesso la rendicontazione, cogliendo nel segno il rilievo del medesimoresistente per cui tale errore, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, pur se si è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti tradotto in sede un deficit di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice trasparenza sull’andamento del rapporto e ricevuti dalla resistente che, pertantosul costo finale dell’anticipazione, non aveva alcun motivo può di per rifiutare tale pagamentosé bastare a far decadere l’intermediario dall’esercizio di un diritto che ha precisa e chiara fonte nel contratto, e della cui esistenza d’altronde non è immaginabile che la società non si fosse avveduta. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. EsaminandoFondata appare, invece, la posizione dell’intermediario negoziatoreseconda doglianza avanzata dalla società, là dove lamenta il carattere indebito della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal cessionario per il recupero del credito. Sotto questo profilo osserva il Collegio, per un verso, che essendo la funzione del factoring proprio quella di esternalizzare, affidandole al factor, le fasi della gestione e del recupero del credito è coerente, in via di principio, che il corrispettivo pattuito per il servizio, quando determinato in una misura percentuale pari all’ammontare del credito ceduto, vada a remunerare il servizio nel suo insieme, e dunque sia determinato, salva diversa contraria ed espressa pattuizione, già tenendo conto anche delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento di tale attività. D’altra parte a queste considerazioni di ordine generale deve aggiungersi che nel caso di specie l’interpretazione delle clausole del contratto depone chiaramente nel senso che le spese per le attività legali di eventuale recupero del credito erano assorbite nella commissione c.d. base. Dirimente appare, sotto questo profilo, la pattuizione dell’art. 4 della scrittura integrativa se letta (come del resto impongono i generali principi di ermeneutica contrattuale) in connessione con il disposto dell’art. 8 della medesima: la circostanza, infatti, che le parti abbiano espressamente pattuito - a fronte dell’attribuzione al factor non solo della gestione amministrativa del credito ceduto, ma anche del potere di procedere al suo incasso e di promuovere le azioni giudiziarie necessarie per il recupero - che «la commissione del 2,3% sul valore nominale del credito (..) è da intendersi quale importo spettante al cessionario per la gestione del credito e per tutte le attività connesse», non lascia adito a dubbi sul fatto che in tale ambito fossero, per espressa volontà delle parti, ricomprese anche quelle giudiziarie strumentali all’incasso del medesimo. Quanto precede sembra obiettivamente assorbente. Né a diversa conclusione si è detto può giungere evocando – come vorrebbe il resistente – la disposizione dettata dall’art. 1267 c.c. Il richiamo alla norma del codice civile – che prevede che quando il cedente abbia garantito la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto solvenza, il cedente oltre a rispondere nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigentericevuto deve anche rimborsare al cessionario le spese sostenute per escutere il debitore ceduto – non è, all’evidenza, pertinente nel caso di specie. Gli è che il naturale ambito di operatività della disposizione è rappresentato dal fatto che il cessionario debba attivare la garanzia in conseguenza dell’insolvenza del debitore ceduto, ossia dal caso in cui quest’ultimo non paghi. Solo in questa evenienza si giustifica, infatti, che il cedente debba tenere indenne il cessionario delle spese sostenute per le attività volte all’escussione, appunto perché in caso di insolvenza queste sono inutilmente sopportate; l’applicazione della disposizione non troverebbe, invece, alcuna giustificazione nell’ipotesi in particolare cui il debitore ceduto, sia pure a seguito di un azione giudiziaria di recupero, paghi, appunto perché in questo caso il cessionario soddisfa attraverso l’incasso del credito un interesse esclusivamente proprio (come del resto nota, seppure ad altro fine, il resistente, il cessionario è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importoil titolare del credito, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove sicché le attività per il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e cherecupero, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgereincasso del credito, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7sono svolte nell’interesse proprio). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Factoring Agreement

DIRITTO. La questione concerne L’intermediario ha sollevato eccezione di improcedibilità del ricorso, non rivestendo più la responsabilità degli intermediari a seguito qualifica di intermediario finanziario. Deve, tuttavia, rilevarsi come l’intermediario sia stato cancellato dall’albo di cui al TUB in data 23/10/2017, quindi successivamente alla presentazione del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazionericorso avvenuta il 24/05/2017. Il Collegio, dopo nel richiamare sul punto la presentazione all’incasso. Nel merito consolidata giurisprudenza dell’Arbitro, secondo cui la legittimazione passiva si radica al momento della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici proposizione del ricorso (tra le parti: l’avvenuta emissione del titoloaltre, da parte dell’intermediario ACollegio di Roma, su richiesta del clientedecisione n. 12988/2017), in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, l’eccezione non possa essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione accolta. Venendo al merito del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre richiama il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato proprio costante orientamento secondo il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e chequale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Dalla disamina delle domande avanzate e alla stregua della documentazione in atti deve senz’altro affermarsi la natura recurring delle commissioni bancaria come delle commissioni di intermediazione; ciò emerge chiaramente dalla descrizione – sia pure sintetica e non già analiticamente dedicata a ciascuna voce commissionale, il che pure invera una opacità della relativa clausola negoziale – dei costi di cui le stesse sono state poste a copertura (tra cui quelli di nuovi” assegni acquisizione provvista”), oltre che delle attività di cui dichiaratamente fungono corrispettivo, tra le quali “tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il negoziatore dovrà svolgereperfezionamento e l’esecuzione del contratto”. Con specifico riguardo, poi, alle commissioni bancarie, non ha pregio l’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’intermediario; ciò, stante il chiaro orientamento interpretativo dell’Arbitro che ha al riguardo – ed in senso contrario alla sollevata eccezione - richiamato il principio dell’apparenza allorché, come nella specie, “il conteggio estintivo sia stato In ordine, infine, alla eccepita non retrocedibilità degli oneri assicurativi, in forza della previsione contenuta nella legge 212/2012, il Collegio ritiene di aderire pienamente all’indirizzo esplicitato, in precedenti in termini, da più Collegi territoriali, secondo cui detta disciplina, “pur estendendosi espressamente ai contratti «commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione» (art. 22, comma 15-septies, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) non può trovare vigenza per quei contratti che alla data indicata risultavano già estinti: la data di entrata in vigore della nuova norma è il 19 dicembre 2012 (art. 1, comma 3, L. 221/2012) mentre il contratto oggetto di lite è stato estinto il 16 novembre 2011. In linea, dunque, con il richiamato orientamento e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, rilevata altresì la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabilinatura recurring degli oneri assicurativi, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di competenza. L’assegno oggetto essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue: rate pagate 100 rate residue 20 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni bancarie 580,71 96,79 96,79 Commissioni di causaintermediazione 4.947,90 824,65 33,00 791,65 Rimborso premi assicurativi rischio vita 634,47 105,75 105,75 Rimborso premi assicurativi rischio di impiego 571,15 95,19 95,19 Non accoglibile è, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, cosìinfine, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato domanda volta ad ottenere il Codice Data Matrix; infattiristoro delle spese legali, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per stante la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 serialità del 12 giugno 2014ricorso.

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DIRITTO. La questione concerne Con riferimento alla prima domanda del ricorrente, avente ad oggetto la responsabilità degli intermediari cancellazione delle segnalazioni a “sofferenza”, il Collegio osserva innanzitutto che la situazione di segnalazione presso la CR della Banca d’Italia è ampiamente giustificata dalla circostanza che la stessa è avvenuta quando il numero di rate scadute e non pagate era oramai pari addirittura a 21 rate, con conseguente ampia plausibilità della valutazione circa la stabile e consolidata incapacità dei debitori di onorare i propri debiti (vedi Coll. Coordinamento, decisione n. 611/2014); mentre non v’è prova in atti della segnalazione presso i SIC e in particolare della tipologia di iscrizione effettuata presso i sistemi di natura “privata”. Com’è noto, inoltre, il preavviso ha finalità meramente informative e la sua omissione o tardività non è in grado di determinare l’illegittimità della segnalazione qualora sia comprovato il necessario presupposto sostanziale, potendo la violazione dell’obbligo informativo rilevare, tutt’al più, sul piano risarcitorio (cfr., ABF – Roma, decisione n. 1452/2013). Appare, inoltre, evidente che le ragioni (peraltro non dimostrate) che avrebbero originariamente indotto il ricorrente ad assumere la veste di cointestatario del mutuo sono del tutto irrilevanti rispetto alla sua corretta qualificazione come condebitore in solido, e pertanto inevitabilmente destinatario della segnalazione, al pari dell’altro cointestatario. Quanto al presunto accollo intervenuto il 4 aprile 2014 tra i due condebitori, deve osservarsi che l’accordo transattivo in atti risulta inidoneo a dimostrare l’esistenza di un vero e proprio accordo liberatorio anche solo inter partes, quanto meno per il fatto che lo stesso ricorrente cita l’esistenza di un ulteriore accordo tra i condebitori, che non viene prodotto, con conseguente grave lacunosità del quadro probatorio allegato dalla ricorrente. Inoltre, non è contestato che a far data dal 14 febbraio 2017 la segnalazione è stata interrotta, a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto successivo accordo intervenuto tra la Banca e il contestatario, che ebbe a trasferire su altra posizione di contraffazionesua esclusiva pertinenza il debito residuo relativo al mutuo. Pertanto, dopo il Collegio ritiene che la presentazione all’incassoBanca abbia rispettato le previsioni di cui alla Circolare della Banca d’Italia, n. 139/1991, Cap. Nel merito II, Sez. 1, par. 3, secondo cui “La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza”, e gli orientamenti dell’AFB (Coll. Coord., n. 611/2014), secondo cui “costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario e Finanziario quello secondo il quale, ai fini della controversiasegnalazione a sofferenza, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta l’intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti”. In ogni caso, la richiesta cautelare è inammissibile, essendo pacifico (vedi ABF Roma, decisione n. 2127/15) che l’Arbitro sia sprovvisto di tali poteri. Quanto alla richiesta risarcitoria, deve effettivamente darsi conto che la lettera datata 6.9.2011, indipendentemente dalla correttezza o meno dell’indirizzo utilizzato dalla banca, non conteneva il preavviso di segnalazione. Purtuttavia, la richiesta risarcitoria va rigettata, indipendentemente dall’eccezione di inammissibilità della banca per novità della questione rispetto al reclamo. Quanto al danno patrimoniale, non risulta infatti provato che gli impedimenti nell’avanzamento in data 16/05/2018; carriera e le difficoltà operative con altri intermediari siano dovute alla contestata segnalazione. Quanto al danno non patrimoniale, risulta determinante l’oggettivo stato di grave inadempimento in cui versava il fraudolento incasso presso B rapporto, dovendosi applicare sul punto l’orientamento dell’Arbitro (vedi la decisione del titolo tramite presentazione Collegio di clone da parte del beneficiario Coordinamento, n. 3500/2012), secondo cui “non può essere invocata la lesione della reputazione di buon pagatore quando in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite atti non esistono elementi atti a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation convincere che il ricorrente sia tale” (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (Aconf., ABF Napoli, n. 3884/14). Il Collegio ritiene che devericorrente chiede inoltre informazioni rispetto ad altre operazioni creditizie intrattenute dalla Banca con il cointestatario, anzitutto, essere valutato ma al riguardo risulta evidente il comportamento della società che ha richiesto l’emissione difetto di legittimazione attiva del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le partiricorrente, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio non ha titolo per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014chiedere dette notizie.

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Samples: Mutual Loan Agreement

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione sollevata dall’intermediario, secondo il quale il ricorso sarebbe improcedibile per carenza del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titolipreventivo reclamo. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore ricorda che, davanti a indizi ai sensi della Sez. I, par. 3 delle Disposizioni di irregolarità dell’assegnorisoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 definito reclamo “ogni atto con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011scritta all’intermediario un suo comportamento omissivo”. Tuttavia, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso ricorda che il rischio connesso al minor livello consolidato orientamento ABF ritiene che anche la richiesta di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentementedocumentazione inviata dal cliente all’intermediario possa essere assimilata ad un reclamo, nell’ottica ogni qual volta contenga una sostanziale contestazione del suo operato; di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistemaconseguenza, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel dato che, nel caso di specie, tuttaviala società ha richiesto il contratto in oggetto in data 20/11/2015 e 30/03/2016, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione contestualmente contestando il comportamento omissivo dell’intermediario, il Collegio respinge l’eccezione formulata dalla resistente. Venendo al merito della questione, innanzitutto, il Collegio sottolinea che l’art. 119, co. 4, TUB stabilisce che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Tale norma stabilisce, quindi, il diritto del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come cliente ad ottenere tutti i dati indicati dalla legge documenti relativi alle operazioni svolte e, quindi, anche i contratti di finanziamento, come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno nel caso in questione, e il corrispondente dovere dell’intermediario di conservare tutta la documentazione del cliente e di adempiere in tempi congrui alla richiesta inoltratagli. Inoltre, il Collegio ricorda che quanto esposto discende dal più generale principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., principi a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente checui l’intermediario deve ispirare la propria condotta nei rapporti con i clienti, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentoeseguendo le richieste rivoltegli senza opporre un ingiustificato ostruzionismo. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. EsaminandoAppare, invece, a questo Collegio che la posizione dell’intermediario negoziatorecondotta dell’intermediario, che si è detto rifiutato di consegnare il documento richiesto, adducendo quale giustificazione l’intervenuta transazione della parte e l’estinzione del rapporto a cui il contratto in oggetto si riferisce, sia non solo del tutto contraria a tali principi, ma sia anche in violazione di quanto prescritto dal citato articolo 119 TUB, visto che l’obbligo di conservazione imposto all’intermediario riguarda tutti i documenti inerenti ad operazioni svolte negli ultimi dieci anni, periodo di tempo in cui rientra il contratto in controversia, seppure ormai il rapporto è estinto. Per tali motivi, non vi è dubbio che la procedura CIT consenta agli intermediari parte ricorrente abbia il diritto di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto ottenere la copia del contratto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale finanziamento a cui ha aderito e di quello contraffattotutta la documentazione che ha sottoscritto e, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttaviaconseguenza, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 l’istanza della ricorrente è fondata e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo merita di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014accolta.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne Il Collegio, esaminando l’eccezione dell’intermediario, richiama i principi di diritto affermati dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la responsabilità degli intermediari quietanza ha una volontà dismissiva del diritto allorché risulti dal documento o dal concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde la consapevolezza dell’interessato della titolarità di determinati diritti e l’intento cosciente di abdicarvi o transigere (cfr. Cass. 8 settembre 2017, n. 20976, Cass. 15 settembre 2015, n. 18094). Nella fattispecie in esame, la dichiarazione sottoscritta dal cliente contiene un richiamo generico e indeterminato alla rinuncia a seguito del mancato qualsiasi diritto nascente dal contratto e dalla sua anticipata estinzione, e non il riferimento specifico alla rinuncia alla restituzione delle commissioni di competenza della banca in ragione dell’anticipata estinzione. Si legge, infatti, “Resta inteso che con il pagamento della somma sopra indicata, si intende rinunciato ogni eventuale diritto e/o pretesa nascente dal contratto in epigrafe e dalla sua anticipata estinzione – anche in questa sede non espressamente menzionato – nei confronti della nostra Società”. Né nella dichiarazione sottoscritta dal cliente vi è il riferimento alla rinuncia al ricorso all’ABF. Anzi sul punto si osserva che, nel caso di un assegno circolare oggetto specie, in calce alla lettera di contraffazioneaccompagnamento della quietanza, predisposta dall’intermediario, è scritto in basso e a caratteri più piccoli rispetto al carattere usato nella lettera, che l’intermediario “aderisce all’Istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al quale la clientela, qualora non soddisfatta potrà rivolgersi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (...)”. Pertanto, tale indicazione può indurre in errore il cliente che riceve tale lettera. Per quest’ultimo può non essere chiaro se possa rivolgersi all’ABF anche nel caso in cui non si senta soddisfatto dopo la presentazione all’incassocompilazione e la sottoscrizione del modulo predisposto e inviato dall’intermediario ovvero soltanto nel caso in cui scelga di non compilare e sottoscrivere il modulo allegato. Nel merito Ne consegue che il Collegio non accoglie, nel caso di specie, l’eccezione dell’intermediario. Del pari, non può essere accolta l’eccezione dell’intermediario sull’estinzione del finanziamento mediante intervento della controversia, si rileva che i fatti a fondamento compagnia assicurativa in ragione della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione perdita di impiego del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del clientericorrente, in data 16/05/2018; quanto, nel caso di specie, l’assicurazione era a carico del ricorrente. Sul punto il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); Collegio richiama la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 13305 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale secondo cui «nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolariassicurazione vita/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgeredanni, con la dovuta diligenzaoneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, una serie l’estinzione diretta da parte della compagnia di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l’azione di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno ripetizione relativa agli oneri non maturati per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014effetto dell’anticipata estinzione».

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Samples: Decision Correction

DIRITTO. La questione concerne Secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. III, § 4), la responsabilità degli intermediari a seguito composizione dell’organo giudicante di questo Arbitro è determinata dalla qualità soggettiva del mancato pagamento ricorrente, la quale risulta dubbia nel caso di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)specie. Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione ricorso introduttivo del titolopresente giudizio è stato infatti presentato da una persona fisica, la qualequale ha rilasciato alla banca resistente una fideiussione per garantire i debiti di una società commerciale; si pone quindi il problema di stabilire se la ricorrente abbia agito in qualità di consumatore. A tale proposito, con imprudenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, chiarito quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma segue: «Gli articoli 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di colpa del danneggiato per avere inviato garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti persona fisica e negoziatori di assegni circolari un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non incorrere in responsabilitàha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società» (CGUE, nell’ipotesi 19 novembre 2015, C-74/15, Dumitru e Xxxxxx Xxxxxx contro Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e altri, sottolineatura aggiunta). Con riguardo alla fideiussione rilasciata a favore di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositouna banca, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx coordinamento di questo Arbitro ha ulteriormente precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica quanto segue: «Nel caso di una corretta distribuzione persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei rischi derivanti dal ricorso collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suddetto sistemasuo capitale sociale, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggioo se abbia agito per scopi di natura privata» (ABF, Collegio di coord., decisione n. 5368 dell’8 giugno 2016). Nel caso di specie, tuttavianon risulta agli atti del procedimento che la ricorrente abbia agito nell’àmbito di una sua eventuale attività professionale ovvero che sia legata da alcun collegamento funzionale con la società commerciale per la quale ha prestato la fideiussione di cui si tratta. Facendo applicazione dei principî sopra esposti, integrandosi si deve pertanto ritenere che, ai fini del presente giudizio, la contraffazione dell’assegno circolare ricorrente abbia agito in qualità di consumatore; a ciò consegue la composizione di questo Collegio. Venendo all’eccezione pregiudiziale sollevata (a p. 1 s. delle controdeduzioni) dalla banca resistente, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, della legge n. 287 del 1990 (e successive modificazioni), le sezioni specializzate in materia d’impresa sono esclusivamente competenti per «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV». Secondo quanto è stato già chiarito da questo Arbitro (ad es., nella clonazione già citata decisione del medesimoCollegio di Milano, senza alcuna modifica n. 16588 del 4 luglio 2019), tale disposizione legislativa è applicabile alle domande di accertamento della nullità di intese anticoncorrenziali e di condanna al conseguente risarcimento del danno, ma non alle domande di accertamento della nullità dei dati riportati contratti stipulati “a valle” di tali intese. Poiché nel titolo originalepresente giudizio si tratta non della nullità dell’intesa anticoncorrenziale raggiunta mediante lo schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI, ma della nullità del contratto di fideiussione stipulato tra una delle banche che hanno partecipato a tale intesa e un suo cliente, l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca resistente è evidente palesemente infondata e deve essere pertanto respinta. Nel merito, si deve anzitutto premettere che nessuna responsabilità la questione della validità dei contratti stipulati “a valle” di intese anticoncorrenziali non è disciplinata dalla legge n. 287 del 1990. Essa è stata pertanto variamente decisa dalla giurisprudenza e costituisce oggetto di un’accesa e sfaccettata discussione dottrinale, la quale non può essere riconosciuta all’intermediario emittenteneanche sommariamente riassunta in questa sede. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncationAi fini del presente giudizio, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente si deve preliminarmente rilevare che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di secondo quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali accertato dal provvedimento della Banca d’Italia di cui si è già detto, lo schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI ha costituito un’intesa anticoncorrenziale diretta a «fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali», risultando così contrario all’art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990. Tale disposizione legislativa dev’essere interpretata nel senso che essa vieti altresì di stipulare contratti i quali uniformemente recepiscano i prezzi di acquisto o di vendita o le altre condizioni che un’intesa anticoncorrenziale abbia fissato in precedenza (Cass., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810). Per le ragioni già chiaramente esposte dalla decisione dell’ABF Milano n. 16558 del 4 luglio 2019, si ritiene provato ai fini del presente giudizio che le clausole contrattuali di cui si tratta siano oggetto di applicazione uniforme e che sostanzialmente riproducano gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI: esse sono state pertanto stipulate in violazione della norma imperativa dettata dall’art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990. Poiché tale norma è finalizzata a proteggere l’interesse generale alla tutela della concorrenza e del mercato, si deve ritenere che, ai sensi dell’art. 1418, 1° comma, x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (Xxxx., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810). Si tratta dunque di una nullità parziale del contratto “a valle”, la quale è assoggettata alla disciplina generale dettata dall’art. 1419 c.c. (Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044); in particolare, essa «importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza limiti quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità» (art. 1419, 1° comma, c.c.). Com’è stato più in generale chiarito in dottrina, il riferimento a ciò che le parti avrebbero voluto non è il riferimento a un dato reale ma solo una congettura, che sfugge a ogni obiettivo accertamento, e dalla quale non può quindi dipendere la validità o invalidità del contratto. Ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c., l’art. 1419 c.c. deve essere piuttosto interpretato teleologicamente, ossia in considerazione della sua ragione giustificativa, che è quella di importoconservare il contratto salvo che la modifica del contenuto sia tale da non giustificarne obiettivamente il mantenimento. Ciò che si richiede è quindi una valutazione di compatibilità della modifica del contratto con la causa concreta di esso, avvenga mediante i soli dati contabilidovendosi in definitiva accertare se la modifica abbia o no importanza determinante tenuto conto dell’interesse delle parti. Il criterio coincide, così, con quello previsto dall’art. 1420 c.c. per la nullità parziale in senso soggettivo. In altri termini, si deve ritenere che, qualora la nullità parziale del contratto “a valle” riguardi clausole accessorie, esso resti valido per il resto; qualora invece tale nullità riguardi clausole essenziali, esso sia integralmente nullo, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per integrare la trasmissione dell’immagine sua lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito della vendita, ovvero l’art. 117, ult. comma, t.u.b. a proposito dei contratti bancari). A tali fini, le clausole contrattuali sono qualificabili come “accessorie” quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti di pattuire (espressamente ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo sia “essenziale”. In base a tale criterio, è indubbio che, ai fini del presente giudizio, le clausole specificamente contestate dalla ricorrente siano da qualificarsi come “accessorie”, cosicché la loro nullità non si estende al resto del contratto. Discende da quanto fin qui osservato che la domanda principale della ricorrente, volta all’accertamento della nullità integrale del contratto da essa stipulato con la banca resistente, può essere accolta solo in parte, ossia limitatamente alle clausole contrattuali che sono state specificamente contestate nel ricorso. Alla nullità (parziale ovvero integrale) del contratto, la quale peraltro può essere fatta valere solo dal ricorrente ed è rilevabile d’ufficio soltanto nel suo interesse, consegue che egli può domandare la restituzione delle prestazioni ivi previste, ove le abbia nel frattempo eseguite. Per quanto obiter dictum in questa sede, si deve rilevare che, ove il ricorrente faccia valere la nullità (parziale ovvero integrale) del contratto, dovrà a sua volta restituire le prestazioni ivi previste, ove l’intermediario resistente le abbia nel frattempo eseguite; resta peraltro fermo che, secondo quanto statuito dall’art. 125 bis, ult. comma, t.u.b., «in caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili». Inoltre, la parte che aveva partecipato all’intesa anticoncorrenziale risponderà del danno che abbia cagionato al ricorrente, a titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7di responsabilità extracontrattuale (Cass., sez. un., 20 febbraio 2005, n. 2207). Nel caso specificodi specie, da un confronto delle immagini del titolo originale e la ricorrente non ha esercitato alcuna pretesa restitutoria ovvero risarcitoria nei confronti della banca resistente. Per quanto riguarda il recesso dal contratto di quello contraffattofideiussione che la ricorrente afferma di aver esercitato a partire dal 7 maggio 2018, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttaviaresistente non ha contestato specificamente tale fatto, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 il quale può dunque considerarsi pacifico ai fini del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”presente giudizio. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, banca resistente ha prescritto che tuttavia obiettato (a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e p. 8 delle controdeduzioni) che, in caso virtù di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgerequanto statuito nell’art. 4 del suddetto contratto, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione ricorrente deve ritenersi comunque obbligata al pagamento della nuova procedura CIT (cfrdi quanto fino a tale data risulti dovuto dal debitore principale. successivo paragL’obiezione è fondata e deve essere pertanto accolta. 7). Nei casi Al fine di speciedare sinteticamente una risposta ai quesiti posti dall’ordinanza di rimessione, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante questo Collegio enuncia in conclusione i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche seguenti principî di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.diritto:

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Samples: Fideicommissum Agreement

DIRITTO. La questione concerne sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda, relativamente ad un contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco svizzero, l’applicazione della clausola che regola la responsabilità degli intermediari a seguito c.d. rivalutazione del mancato pagamento capitale in caso di un assegno circolare oggetto estinzione anticipata. In particolare, il ricorrente ritiene che la suddetta clausola sia invalida, in quanto formulata in modo del tutto opaco per il consumatore, e pertanto, previo accertamento della sua illegittimità, chiede la rideterminazione di contraffazionequanto dovuto per addivenire all’estinzione anticipata. Per la verità, dopo parte attrice chiede, in via principale, che sia dichiarata la presentazione all’incassonullità dell’intero contratto e, soltanto in via subordinata, che ne sia dichiarata la nullità parziale. Nel merito della controversiaIn sede di motivazioni del ricorso, tuttavia, formula le proprie argomentazioni esclusivamente con riguardo alla menzionata clausola. Tanto premesso, si rileva sottolinea che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, si è pronunciato già nel 2015 (tra le parti: l’avvenuta emissione del titoloaltre, da parte dell’intermediario ACollegio di Coordinamento, su richiesta del clientedecisione n. 5866/15), e, richiamando una decisione della Corte di Giustizia Europea in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione tema di clone da parte del beneficiario clausole abusive inserite in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione un contratto di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenzamutuo indicizzato al franco svizzero, ha inviato ritenuto che la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma previsione contrattuale – sostanzialmente identica a quella riferita in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta fatto e il cui contenuto testuale non è ovviamente oggetto di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica contestazioni tra le partiparti – che stabilisce un siffatto meccanismo di indicizzazione sia nulla, che ed ha ordinato all’intermediario di calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente hasomma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare, quindi, contribuitola duplice conversione di cui alla suddetta pattuizione. Sul punto, infine, si segnala che in una recente ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 3 gennaio 2017, il Giudice, adito a seguito dell’inadempimento di una decisione dell’ABF da parte dell’intermediario, ha fatto proprio l’orientamento dei Collegi. Conseguentemente, questo Arbitro, accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., stabilisce che l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta nei sensi che seguono: il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il proprio negligente contegnotasso di interesse ex art. 117 TUB, alla perpetrazione della truffa senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito stata dichiarata la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014nullità.

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Samples: Mutuo Fondiario

DIRITTO. La questione concerne In xxx xxxxxxxxxxx, il Collegio evidenzia come la responsabilità domanda si inserisca nell'ambito del ben noto filone della retrocessione proporzionale degli intermediari oneri applicati a seguito prestiti verso cessioni del mancato pagamento quinto della retribuzione, nel momento in cui questi finanziamenti vengono estinti anticipatamente rispetto al normale decorso del piano di ammortamento. Tuttavia, il ricorrente, ed è ciò che caratterizza detto ricorso, spezza le domande in due segmenti: l'uno, principale, tende a richiedere, accanto alla retrocessione proporzionale delle altre commissioni e oneri, anche la declaratoria di invalidità (con conseguente obbligo di retrocessione dell'intero importo versato al momento della contrazione del prestito) della commissione per l'intermediario del credito, frappostosi nel perfezionamento del finanziamento (e si vedrà tra un assegno circolare oggetto istante come occorra distinguere, all'interno di contraffazionetali operatori, dopo tra agenti finanziari, mediatori creditizi, enti iscritti negli appositi albi di cui all'art. 106 TUB o semplici mandatari del finanziatore). Più in particolare, parte ricorrente assume che detta clausola sarebbe contrastante con norme inderogabili di legge, costituite dall'art. 125 novies T.U.B. (di cui viene postulata l'applicabilità ratione temporis) e con la presentazione all’incassonormativa in tema di tutela del consumatore e segnatamente con le norme di cui agli artt. Nel merito 33 e 34, commi 2 e 4. Il ricorrente allega la vessatorietà della controversiaprevisione contrattuale relativa alla commissione qui ricordata, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici in relazione al significativo squilibrio tra le prestazioni, con particolare riferimento all’importo dovuto, alla carenza di informazione ed alla mancanza di trattativa tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente hadomanda subordinata ulteriore, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso sottoposta all'attenzione del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione nel caso in cui venisse rigettata detta interpretazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente dettato normativo in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertantomerito alla commissione dell'intermediario, è contravvenuta all’obbligo prescritto una ben nota domanda di retrocessione degli oneri e delle commissioni applicate al finanziamento, inclusa quella in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrodefavore dell'intermediario del credito, prescritti sulla base del principio proporzionale, come ritenuto elaborato dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014giurisprudenza ABF.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La Venendo ora all’esame della questione concerne oggetto della rimessione al Collegio di Coordinamento, giova anzitutto circoscriverla alla qualificazione dei costi assicurativi e, più precisamente, alla valutazione se essi possano essere qualificati come facoltativi (e quindi debbano essere esclusi dal calcolo del TAEG del finanziamento) ovvero se debbano essere intesi come obbligatori (nel qual caso la responsabilità degli intermediari a seguito clausola di determinazione del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazioneTAEG, dopo e la presentazione all’incasso. Nel merito della controversiamisura dello stesso, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (Asarebbe nulla). Il vigente art. 121 TUB prevede che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. In senso conforme anche le Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG: “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte” (Sez. VII, par. 4.2.4). Secondo l’orientamento prevalente dell’ABF il formale carattere opzionale della polizza, con clausola contrattuale che qualifica la stessa quale “non obbligatoria”, non è decisivo al fine di escludere la necessità che il relativo costo debba essere incluso nella indicazione del TAEG in presenza di elementi che portino a ritenere la sostanziale natura obbligatoria della copertura assicurativa (si veda, per esempio, Collegio ritiene di Roma, dec. n. 8128/15; contra parrebbe Collegio Milano, dec. 441/2010, in cui tuttavia non sono analizzate analiticamente le singole e specifiche condizioni contrattuali). Le conclusioni raggiunte dai Collegi territoriali poggiano sulla ritenuta inadeguatezza del solo dato formale per una valutazione (e una conseguente qualificazione) in termini di facoltatività della polizza assicurativa ai fini di cui all’art. 121 TUB. In tal senso depongono chiaramente anche i risultati delle indagini condotte da IVASS e Banca d’Italia e illustrati nella lettera congiunta al mercato del 26 agosto 2015, che deveconfermano l’inadeguatezza e l’insufficienza del mero dato formale: “Dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall’IVASS e dalla Banca d’Italia sono emersi casi in cui l’erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest’ultima. Alcuni indici di ‘penetrazione assicurativa’ rilevati, anzituttorisultati anche superiori all’80%, possono essere valutato il comportamento della società sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze”. Nella stessa lettera congiunta si dà, inoltre, atto delle indagini di mistery shopping svolte da alcune Associazioni dei consumatori “presso sportelli bancari, dalle quali è emerso che ha richiesto l’emissione in una percentuale significativa di casi la polizza continua a essere proposta ai clienti come condizione necessaria per accedere al prestito, presentandola come obbligatoria o ‘facendo capire’ al consumatore che è fortemente consigliata per superare favorevolmente l’istruttoria per l’erogazione del titoloprestito” (lettera congiunta al mercato IVASS-Banca d’Italia, 26 agosto 2015). Ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale e riconoscendo, pertanto, la qualenatura facoltativa della polizza assicurativa in ragione della sua sola qualificazione negoziale, comporterebbe, all’evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 TUB; nonché, seppur in una diversa prospettiva, art. 28, d.l. n. 1/2012), pregiudicando, di fatto, quel “livello elevato (…) di tutela” degli interessi dei “consumatori della Comunità” cui il legislatore nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria (cfr. il considerando n. 9, Direttiva2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e Banca d’Italia per la definizione da parte degli intermediari di “modalità e tempi di offerta atti a evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento” (v. la già citata lettera congiunta del 26 agosto 2015). Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Xxxxxxxxx, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe, infatti, un elevato rischio di falsi negativi, connesso alla qualificazione come facoltative di polizze assicurative, in realtà, obbligatorie, con imprudenzaconseguente esclusione del relativo costo dal computo del TAEG. Ciò premesso, ha inviato appare, pertanto, decisivo chiarire in quali circostanze e a quali condizioni la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità polizza assicurativa collegata a un contratto di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno finanziamento possa essere considerata obbligatoria ai sensi dell’art. 1227121 TUB, comma 1anche contrariamente a quanto indicato dalle parti (recte, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato dal finanziatore) nella documentazione contrattuale. Se la chiara e formale indicazione della natura facoltativa della polizza per la concessione del finanziamento appare, infatti, in assenza di altrettanto chiari e formali indici contrari, difficilmente superabile e tale da non consentire di qualificare la polizza assicurativa come obbligatoria “per ottenere il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno credito”, a terzi. Questo Collegio non puòdifferenti conclusioni può e deve giungersi, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuitoinvece, con riferimento alla possibilità di considerare la polizza obbligatoria (non per la mera volontà del finanziatore, ma) per ottenere il proprio negligente contegnofinanziamento “alle condizioni offerte”. Mentre nel primo caso, l’obbligatorietà della polizza assicurativa è riconducibile alla perpetrazione mera volontà (alla richiesta) del finanziatore che trova naturale espressione nella documentazione contrattuale, quale indice rivelatore, appunto, della truffa natura attribuita al “servizio accessorio” difficilmente superabile; nel secondo caso, invece, essa appare connessa (anche) alla idoneità e capacità della stessa polizza di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia incidere sulle “condizioni [del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018credito] offerte”, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con ragione delle quali il finanziatore può richiedere la quale si realizzarelativa stipulazione, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente chepotendosi, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentoprospettare una differente soluzione qualora tali caratteristiche e condizioni della polizza emergano in maniera precisa e oggettiva. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, inveceIn termini generali, la posizione dell’intermediario negoziatorestipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del contratto di finanziamento (e, si a seconda dei casi, anche sulla sua stessa conclusione) ogni qual volta sia idonea a incidere ex ante – eliminandolo o riducendolo – sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore; rischio che, come noto, costituisce uno dei principali fattori in base ai quali lo stesso finanziatore compie normalmente la valutazione sul merito creditizio del cliente (art. 124-bis TUB) e definisce al contempo le condizioni del credito. Tale capacità/idoneità è detto espressamente riconosciuta dal legislatore nell’ambito dell’erogazione di prestiti o mutui rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione (che, ai sensi dell’art. art. 54 d.P.R. n. 180/1950, sono obbligatoriamente assistiti da una copertura assicurativa: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” continuazione dell'ammortamento o il data entry manuale ricupero del residuo credito”), sia alla assicurazione “sulla vita dell’assicuratore/debitore prestata in funzione dell’erogazione dei prestiti o mutui” (v. art. 10, Reg. ISVAP n. 29/2009), sia alla assicurazione stipulata “dal debitore/assicurato per garantirsi dell’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento a favore dell’ente finanziatore a causa della codeline CMC7perdita dell’impiego, con conseguente cessazione dell’erogazione dello stipendio” (v. art. Nel caso specifico14, da un confronto Reg. ISVAP, n. 29/2009). Nelle ipotesi ora richiamate, il legislatore prende atto della funzione delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto polizze assicurative che, sulla nuova materialità oltre a garantire in via immediata il bisogno o l’interesse dell’assicurato quale beneficiario della polizza (artt. 1882, 1904 c.c.), tutelano – in via mediata riducendo o eliminando gli effetti (patrimoniali) negativi degli assegnieventi e dei sinistri dedotti in polizza (i.e., tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori morte e la perdita di provvedere impiego) – anche l’interesse del finanziatore alla lettura conservazione della originaria situazione patrimoniale e finanziaria del codice Data Matrix e di segnalare cliente presente al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”momento della concessione del finanziamento, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamenteluce della quale l’intermediario ha: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”i) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codiceproprie valutazioni sul merito creditizio del cliente e, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.quanto qui più rileva,

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DIRITTO. Debbono essere esaminate, innanzitutto, le eccezioni preliminari sollevate da resistente, le quali risultano solo parzialmente fondate. La questione concerne prima eccezione attiene all’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza. Essa va disattesa. Gli è, infatti, che se il ricorso è certamente assai sintetico – e ne è in un certo senso riprova la responsabilità circostanza che il ricorrente abbia avvertito il bisogno, nelle repliche, di tornare nuovamente proprio su alcuni elementi di fatto – esso non può dirsi indeterminato, né per quanto attiene al petitum, esposto con sufficiente chiarezza, né per quanto attiene alle ragioni, appunto di fatto, su cui la domanda si fonda. Parzialmente fondata risulta, invece, l’eccezione di incompetenza ratione materiae, là dove si deduce l’estraneità ai poteri di cognizione dell’Arbitro della domanda inerente la mancata esecuzione dell’ordine di vendita delle azioni, e più in generale delle doglianze relative alle condotte poste in essere in relazione alla gestione di tali titoli. Non appare, infatti, revocabile in dubbio che le controversie, com’è sotto il profilo considerato quella di specie, che attengono all’accertamento della diligenza dell’intermediario nell’adempimento degli intermediari a seguito obblighi inerenti ad un contratto di deposito titoli in amministrazione, finiscono fatalmente per impingere sull’area delle controversie attinenti alla corretta esecuzione di servizi di investimento, che sono normativamente sottratte alla cognizione dell’ABF. L’eccezione non merita, invece, accoglimento là dove si pretenderebbe di sottrarre alla cognizione del Collegio l’esame delle doglianze relativa al mancato pagamento accredito in conto delle cedole delle obbligazioni. Sotto questo profilo sembra al Collegio che, per com’è stata in concreto articolata dal ricorrente, la domanda attiene fondamentalmente – e ne fa fede anche la stessa difesa del resistente - all’interpretazione del contratto con cui è stato costituito il pegno, e dunque sul se sia legittima la condotta dell’intermediario che ha esteso il pegno anche sugli interessi maturati e rappresentati dalle cedole; il che comporta, allora, che la domanda investe l’interpretazione di un assegno circolare oggetto tipico contratto bancario, e come tale rientra nei poteri di contraffazionecognizione dell’Arbitro adito. Venendo all’esame del merito del ricorso, dopo ad avviso del Collegio deve essere preliminarmente dichiarata la presentazione all’incasso. Nel merito cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di chiusura del conto, atteso che la stessa risulta essere stata oramai soddisfatta dal resistente, il quale ha anche provveduto, in ragione di ciò, al rimborso del contributo di € 20 versato dal ricorrente per accedere alla procedura di soluzione della controversia, si rileva . D’altra parte non sembra che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, esito diverso possa giungersi neppure valorizzando la circostanza – su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; cui insiste il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma ricorrente in sede di ricorso) replica – che l’intermediario avrebbe provveduto tardivamente, sicché resterebbe pur sempre da accertarne e dichiararne la responsabilità per i danni dipendenti dal ritardo nell’evasione della richiesta. In disparte, infatti, la pur assorbente considerazione che la domanda di danni risulta articolata dal ricorrente soltanto nella memoria di replica, sicché essa è tardiva e non suscettibile di essere esaminata, decisiva appare la considerazione che l’intermediario ha comunque di fatto congelato il saldo del conto al presunto venditoremese di gennaio 2013, corrispondente alla data della affermata prima richiesta di chiusura, rinunciando a seguito dell’adesione ad una proposta far valere qualsiasi onere successivo a tale data, di venditatal ché non è possibile prospettare, semplicemente appresa da un’inserzione on lineneppure in astratto, senza un interesse del ricorrente a un simile accertamento. Per quel che concerne la domanda riguardante la pretesa responsabilità dell’intermediario per non aver effettuato le necessarie verificheproceduto all’accredito in conto degli interessi maturati sulle obbligazioni detenute dal ricorrente, essa appare infondata. Tale contegno ha sicuramente incisoL’art. 3 delle condizioni generali del contratto di pegno – sottoscritto espressamente, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 12271342 c.c., comma 1dal ricorrente – sancisce con estrema chiarezza il principio per cui la garanzia costituita sulle obbligazioni si estende automaticamente agli «interessi e (…) a quanto possa spettare sui titoli», C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa sicché del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare tutto conforme al contratto appare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore condotta dell’intermediario che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegnoallo scadere delle cedole, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre ha conteggiato il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione relativo importo nell’ambito della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimogaranzia, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere procedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale loro pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Controversy Resolution Agreement

DIRITTO. La Venendo ora all’esame della questione concerne oggetto della rimessione al Collegio di Coordinamento, giova anzitutto circoscriverla alla qualificazione dei costi assicurativi e, più precisamente, nella valutazione se essi possano essere qualificati come facoltativi (e quindi debbano essere esclusi dal calcolo del TAEG del finanziamento) ovvero se debbano essere intesi come obbligatori (nel qual caso la responsabilità clausola di determinazione del TAEG, e la misura dello stesso, sarebbe nulla). Come è noto, il vigente art. 121 TUB prevede che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. In senso conforme anche le Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG: “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte” (Sez. VII, par. 4.2.4). Secondo l’orientamento prevalente dell’ABF il formale carattere opzionale della polizza, con clausola contrattuale che qualifica la stessa quale “non obbligatoria”, non è decisivo al fine di escludere la necessità che il relativo costo debba essere incluso nella indicazione del TAEG in presenza di elementi che portino a ritenere la sostanziale natura obbligatoria della copertura assicurativa (si veda, per esempio, Collegio di Roma, dec. n. 8128/15; contra parrebbe Collegio Milano, dec. 441/2010, in cui tuttavia non sono analizzate analiticamente le singole e specifiche condizioni contrattuali). Le conclusioni raggiunte dai Collegi territoriali poggiano sulla ritenuta inadeguatezza del solo dato formale per una valutazione (e una conseguente qualificazione) in termini di facoltatività della polizza assicurativa ai fini di cui all’art. 121 TUB. In tal senso depongono chiaramente anche i risultati delle indagini condotte da IVASS e Banca d’Italia e illustrati nella lettera congiunta al mercato del 26 agosto 2015, che confermano l’inadeguatezza e l’insufficienza del mero dato formale: “Dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall’IVASS e dalla Banca d’Italia sono emersi casi in cui l’erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest’ultima. Alcuni indici di ‘penetrazione assicurativa’ rilevati, risultati anche superiori all’80%, possono essere sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze”. Nella stessa lettera congiunta si dà, inoltre, atto delle indagini di mistery shopping svolte da alcune Associazioni dei consumatori “presso sportelli bancari, dalle quali è emerso che in una percentuale significativa di casi la polizza continua a essere proposta ai clienti come condizioni necessaria per accedere al prestito, presentandola come obbligatoria o ‘facendo capire’ al consumatore che è fortemente consigliata per superare favorevolmente l’istruttoria per l’erogazione del prestito” (lettera congiunta al mercato IVASS-Banca d’Italia, 26 agosto 2015). Ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale e riconoscendo, pertanto, la natura facoltativa della polizza assicurativa in ragione della sua sola qualificazione negoziale, comporterebbe, all’evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 TUB; nonché, seppur in una diversa prospettiva, art. 28, d.l. n. 1/2012), pregiudicando, di fatto, quel “livello elevato (…) di tutela” degli interessi dei “consumatori della Comunità” cui il legislatore nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria (cfr. il considerando n. 9, Direttiva2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e Banca d’Italia per la definizione da parte degli intermediari di “modalità e tempi di offerta atti a seguito evitare condizionamenti nella negoziazione del mancato pagamento finanziamento” (v. la già citata lettera congiunta del 26 agosto 2015). Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Xxxxxxxxx, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe, infatti, un assegno circolare oggetto elevato rischio di contraffazionefalsi negativi, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del clienteconnesso alla qualificazione come facoltative di polizze assicurative, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deverealtà, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la qualeobbligatorie, con imprudenzaconseguente esclusione del relativo costo dal computo del TAEG. Ciò premesso, ha inviato appare, pertanto, decisivo chiarire in quali circostanze e a quali condizioni la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità polizza assicurativa collegata ad un contratto di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno finanziamento possa essere considerata obbligatoria ai sensi dell’art. 1227121 TUB, comma 1anche contrariamente a quanto indicato dalle parti (recte, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato dal finanziatore) nella documentazione contrattuale. Se la chiara e formale indicazione della natura facoltativa della polizza per la concessione del finanziamento appare, infatti, in assenza di altrettanto chiari e formali indici contrari, difficilmente superabile e tale da non consentire di qualificare la polizza assicurativa come obbligatoria “per ottenere il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno credito”, a terzi. Questo Collegio non puòdifferenti conclusioni può e deve giungersi, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuitoinvece, con riferimento alla possibilità di considerare la polizza obbligatoria (non per la mera volontà del finanziatore, ma) per ottenere il proprio negligente contegnofinanziamento “alle condizioni offerte”. Mentre nel primo caso, l’obbligatorietà della polizza assicurativa è riconducibile alla perpetrazione mera volontà (alla richiesta) del finanziatore che trova naturale espressione nella documentazione contrattuale, quale indice rivelatore, appunto, della truffa natura attribuita al “servizio accessorio” difficilmente superabile; nel secondo caso, invece, essa appare connessa (anche) alla idoneità e capacità della stessa polizza di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia incidere sulle “condizioni [del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018credito] offerte”, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con ragione delle quali il finanziatore può richiederne la quale si realizzarelativa stipulazione, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente chepotendosi, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentoprospettare una differente soluzione qualora tali caratteristiche e condizioni della polizza emergano in maniera precisa e oggettiva. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, inveceIn termini generali, la posizione dell’intermediario negoziatorestipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del contratto di finanziamento (e, si a seconda dei casi, anche sulla sua stessa conclusione) ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante – eliminandolo o riducendolo – sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore; rischio che, come noto, costituisce uno dei principali fattori in base ai quali lo stesso finanziatore compie normalmente la valutazione sul merito creditizio del cliente (art. 124-bis TUB) e definisce al contempo le condizioni del credito. Tale capacità/idoneità è detto espressamente riconosciuta dal legislatore nell’ambito dell’erogazione di prestiti o mutui rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione (che, ai sensi dell’art. art. 54 d.P.R. n. 180/1950, sono obbligatoriamente assistiti da una copertura assicurativa: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” continuazione dell'ammortamento o il data entry manuale ricupero del residuo credito”), sia alla assicurazione “sulla vita dell’assicuratore/debitore prestata in funzione dell’erogazione dei prestiti o mutui” (v. art. 10, Reg. ISVAP n. 29/2009), sia alla assicurazione stipulata “dal debitore/assicurato per garantirsi dell’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento a favore dell’ente finanziatore a causa della codeline CMC7perdita dell’impiego, con conseguente cessazione dell’erogazione dello stipendio” (v. art. Nel caso specifico14, da un confronto Reg. ISVAP, n. 29/2009). Nelle ipotesi ora richiamate, il legislatore prende atto della funzione delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto polizze assicurative che, sulla nuova materialità oltre a garantire in via immediata il bisogno o l’interesse dell’assicurato quale beneficiario della polizza (artt. 1882, 1904 c.c.), tutelano – in via mediata riducendo o eliminando gli effetti (patrimoniali) negativi degli assegnieventi e dei sinistri dedotti in polizza (i.e., tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori morte e la perdita di provvedere impiego) – anche l’interesse del finanziatore alla lettura conservazione della originaria situazione patrimoniale e finanziaria del codice Data Matrix e di segnalare cliente presente al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”momento della concessione del finanziamento, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamenteluce della quale l’intermediario ha: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”i) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codiceproprie valutazioni sul merito creditizio del cliente e, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.quanto qui più rileva,

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DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito interpretativa rimessa al vaglio del mancato pagamento Collegio si concentra, sostanzialmente, sul tema dell’applicabilità agli agenti in attività finanziaria del disposto di un assegno circolare cui all’art.125- novies del T.U. bancario (d.lgs. n.385/1993), posto che nel contratto oggetto di contraffazionericorso risulterebbe questa la veste giuridica dell’intermediario del credito cui si riferiscono le contestate “commissioni” (o provvigioni). In questo senso, dopo del resto, deve essere letta la presentazione all’incassodomanda del ricorrente con riferimento all’asserita violazione della suddetta norma di legge, posto che la stessa si riferisce agli “intermediari del credito” e che nel contratto in esame l’intermediario del credito è indicato come “agente in attività finanziaria” (cfr. Nel merito della controversiadocumento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, allegato al contratto, quadro 1 – identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito). Appaiono invece in ogni caso esclusi da tale ambito applicativo i costi (Euro 1.246,44) riferibili all’attività prestata dalla società “mandataria”, rappresentante dell’ente finanziatore, non avendo quest’ultima assunto nel contratto la qualifica di “intermediario del credito”, come correttamente segnalato dal Collegio di Roma. Ciò premesso, si rileva osserva che l’art. 125-novies prevede (al comma 2) che: “Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i fatti a fondamento suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione conclusione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta contratto di credito”. Gli intermediari del clientecredito, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227forza dell’ art.121, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa lett. h, sono definiti nella legge bancaria come segue: "”Intermediario del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non puòcredito" indica gli agenti in attività finanziaria, dunquei mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le partidiverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”. Quindi, in via generale e astratta la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente hanorma in questione si rivolge anche agli agenti in attività finanziaria, quindiin quanto intermediari del credito, contribuitocome confermato dall’art.144, con il proprio negligente contegnocomma 5-bis del TUB, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia richiamato nell’Ordinanza del Collegio di Coordinamento Roma, che prevede: “Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria ( … ) l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies ( … ) adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies”. Sennonché l’art. 125-novies va letto in combinato disposto con la norma di legge che regola specificamente l’attività di agenzia in attività finanziaria (decisione n. 7283 art. 128-quater), nella quale è stabilito: - (comma 2) “L'esercizio professionale nei confronti del 05 aprile 2018pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies”. (comma 4)- Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo (…)”. E’ prevista, in linea di principio, una “riserva di attività“ con riguardo all’agenzia in attività finanziaria, come espressamente confermato nel successivo comma 7 (“La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari”.); inoltre la citata norma stabilisce che l’attività stessa è svolta (necessariamente) ha risolto su mandato di uno o più intermediari. Il rapporto di mandato con l’ente finanziatore, che caratterizza per definizione l’attività dell’agente, porta ad escludere, a pena di un’insanabile incoerenza con il dettato normativo, che tale soggetto, nella fase precontrattuale, possa agire per conto del cliente e quindi che possa richiedere un compenso al cliente stesso per l’opera prestata prima della conclusione del contratto. Nel sistema operativo corrente, in effetti, la remunerazione è normalmente predeterminata nell’accordo che regola i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegirapporti fra agente e intermediario ed è da quest’ultimo corrisposta. Pertanto, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari in base al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositocombinato disposto delle su citate norme del T.U. bancario, il Collegio ritiene che la previsione di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare cui all’art.125-novies, comma 2, del TUB riguardante la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegnopattuizione diretta del compenso con il cliente, non ponga possa trovare applicazione nei confronti dell’attività di agenzia in essere almeno le cautele sopra indicateattività finanziaria. Tale conclusione è coerente con l’interpretazione espressa nelle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (Sez. VII, necessarie a ridurre il rischio di frode§ 4.2.5- Ed. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncationaggiornata al 2011), operativa in cui si legge: “Nei casi in cui l’intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi dell’articolo 125-novies, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. Ne consegue che il disposto di cui all’art.125-novies, comma 2, del TUB trova piena applicazione nei confronti dei mediatori creditizi, i quali, a differenza degli agenti, operano su incarico del cliente, cui conseguentemente possono chiedere il pagamento di una provvigione, ma non nei confronti degli agenti inattività finanziaria, posto che questi ultimi agiscono esclusivamente su mandato dell’ente finanziatore. La sicura riferibilità al rapporto cliente/mediatore del “compenso” cui si riferisce l’art. 125-novies è del resto confermata dal 29 gennaio 2018disposto dell’art. 128-sexies, comma 3-bis in virtù della Circolare ABI cui - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizzariferimento alla nuova figura di mediatore creditizio, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazioneprevista nel comma 2-bis, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata “che presta professionalmente in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio esclusiva servizi di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” - precisa che: “Per queste attività è remunerato esclusivamente dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.dcliente” (i commi 2-bis e 3-bis sono stati inseriti dal d.lgs. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo aprile 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7n.70). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne Ricorrendo all’Arbitro Bancario Finanziario, il consumatore chiede disporsi “l’indennizzo assicurativo in misura pari all’ammontare delle rate del finanziamento a far data dall’evento (perdita impiego) fino all’estinzione del finanziamento stesso, oltre interessi legali alla data del reclamo al saldo” sulla base del contratto assicurativo stipulato, collegato funzionalmente e negozialmente al finanziamento concesso dalla resistente. Questa ha, infatti, aderito alla posizione della compagnia, che ha rifiutato di procedere all’indennizzo sostenendo che il rischio di perdita di lavoro non fosse coperto per essere l’assicurato socio di una cooperativa e quindi parificato ad un lavoratore autonomo. E’ di immediata evidenza la responsabilità degli intermediari a seguito pretestuosità di tale posizione alla luce di quanto disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 di Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del mancato pagamento socio lavoratore. Il terzo comma del relativo articolo 1 chiarisce, infatti, che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un assegno circolare oggetto ulteriore rapporto di contraffazionelavoro, dopo in forma subordinata o autonoma. …… Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titoloposizione di socio lavoratore, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone altre leggi o da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)qualsiasi altra fonte”. Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente haE’ evidente, quindi, contribuitoche il rapporto del socio lavoratore con la cooperativa può configurarsi come dipendente o autonomo, e soltanto in quest’ultimo caso potranno applicarsi le disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo, dovendo nelle altre ipotesi trovare applicazione quelle in materia di lavoro dipendente. Dalla lettera di licenziamento agli atti, si ha ragione di ritenere che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la cooperativa fosse dipendente e non autonomo. Ciò posto deve valutarsi se il Collegio possa conoscere della domanda in esame. La risposta deve essere sicuramente negativa. E’ evidente, infatti, che il ricorrente invoca l’esecuzione di una clausola di un rapporto assicurativo senza un diretto collegamento con il proprio negligente contegnocontratto di finanziamento (ma solo indiretto, alla perpetrazione della truffa di atteso che il reclamato indennizzo avrebbe dovuto coprire le rate cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di il mutuatario non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni era più in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento far fronte a causa della perdita di pagamento; mentre incorre lavoro). Non sono, infatti, il contratto bancario o vicende ad esso relative a costituire l’oggetto principale della domanda Al riguardo, il paragrafo 4 della Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in responsabilità l’intermediario negoziatore materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia, statuisce che, davanti : “All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga operazioni e servizi bancari e finanziari. ……… Già in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018precedenza, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizzarelazione a fattispecie molto simile a quella in esame, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi avuto modo di chiarire che “se è possibile confermare che la competenza dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello si estende anche ai rapporti accessori e strumentali all’operazione finanziaria di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentementesua specifica competenza (v. per tutte Collegio di Roma, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistemadecisione n. 2369 del 28 ottobre 2011) per quanto attiene ad eventuali irregolarità o violazioni relative alla fase genetica del rapporto accessorio, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specieesula, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede dalla competenza di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il questo Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminandoogni questione relativa, invece, la posizione dell’intermediario negoziatorealla corretta esecuzione di contratti assicurativi (Collegio Roma, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni decisione n. 1969/2012), in forma elettronica nel rispetto di linea con quanto previsto dalla normativa vigente; dalle “Disposizioni sui temi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in particolare è previsto materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (art. 4). Posto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali le questioni sollevate dal ricorrente attengono unicamente alla corretta interpretazione ed esecuzione della Banca d’Italia senza limiti polizza assicurativa dal parte della compagnia di importoassicurazioni e che tale contratto, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e pur connesso a quello di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inseriremutuo concluso con l’intermediario resistente, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase stato regolarmente e validamente sottoscritto dal ricorrente, deve confermarsi l’incompetenza di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica questo Collegio a decidere sul ricorso presentato dal ricorrente” (Decisione n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura 1223 del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 72013). Nei casi di specieL’Arbitro Bancario Finanziario non è, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabiliquindi, competente a decidere della domanda e il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014ricorso deve dichiararsi improcedibile.

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Samples: Insurance Policy and Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento ricorrente allega di essere stata vittima di un assegno circolare oggetto raggiro messo in atto da un rappresentante di contraffazioneun’impresa che commercializza macchinari per uso estetico, dopo il quale le avrebbe prospettato un contratto di affitto o noleggio di macchinari, liberamente risolvibile senza penale, ad un canone mensile di 000 xxxx, xx, xx modo ingannevole e creando artatamente confusione sulla tipologia contrattuale proposta, l’avrebbe poi indotta a sottoscrivere un contratto di leasing con la presentazione all’incassosocietà di leasing [ZZ]. Nel merito La ricorrente, pur avendo onorato il contratto di leasing in questione per circa due anni, versando i canoni previsti, ne rileva ora la “nullità”, chiedendo la condanna dell’odierna convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti per la condotta illegittima posta in essere da un rappresentante della controversiasocietà fornitrice [YY], si rileva che i fatti a fondamento legittimato dalla società di leasing [ZZ]. A suffragio della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione propria ricostruzione, la ricorrente produce due moduli contrattuali, non firmati e privi dell’indicazione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta nome del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, cui si descrivono i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica rapporti tra le parti. In particolare, in uno dei due documenti si fa riferimento ad un contratto di “affitto/noleggio”, che prevede altresì il passaggio di proprietà al cliente dopo 59 mesi di utilizzo dei macchinari e l’obbligo per il cliente di contrarre un apposito finanziamento con una banca locale. Nel secondo documento vi è regolata, invece, un’opzione di acquisto dei macchinari a favore del potenziale acquirente allo scadere del periodo di prova. Produce, inoltre, il contratto di leasing stipulato con la contraffazione dell’assegno circolare convenuta, recante la firma della stessa ricorrente in tutte le sue parti. L’asserito vizio del contratto prospettato dalla ricorrente evoca il dolo nella conclusione dei contratti (art. 1439 c.c.) e, benché nel ricorso tale vizio sia qualificato come “nullità”, dall’insieme delle allegazioni formulate, la domanda non può che essere interpretata come richiesta di “annullamento” del contratto per vizio del consenso, quale presupposto idoneo a fondare la richiesta di restituzione dei canoni di leasing versati. In questa prospettiva, si segnala che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia (provvedimento del 12.12.2011), Sez. I, § 4, 2° comma, stabiliscono che “All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono”. Si registrano, pertanto, orientamenti non univoci in merito alla possibilità per l’Arbitro di emanare pronunce con effetto costitutivo. Ciò non di meno, anche a voler ritenere che tale competenza possa essere riconosciuta all’Arbitro, e pertanto valutando nel merito la domanda dell’attuale ricorrente, si osserva che quest’ultima non ha fornito una prova sufficiente dei fatti che vi pone a fondamento. In particolare non vi è in atti la prova dei raggiri che la ricorrente assume essere stati usati dal rappresentante dell’impresa fornitrice dei macchinari per indurla a ritenere che si trattasse di un contratto di affitto/noleggio. Né rappresenta una prova a tal fine sufficiente la produzione dei due moduli contrattuali che la ricorrente afferma di aver ricevuto dal rappresentante della società fornitrice [YY], perché non è provato in quale contesto essi siano stati consegnati alla cliente e con quale finalità. In sostanza, non solo i raggiri capaci di integrare il dolo contrattuale devono essere provati in modo specifico e rigoroso, ma nella specie mancherebbe anche un’idonea prova presuntiva secondo l’art. 2729 c.c., soprattutto se si considera che la stessa ricorrente ha prodotto in atti un contratto di locazione finanziaria inequivocabilmente qualificato come tale nell’intestazione e nel testo che essa stessa ha firmato in tutte le sue parti, senza che la sua firma sia stata agevolata dall’invio per via telematica da parte disconosciuta. Inoltre, nel caso in esame, i raggiri sarebbero stati usati dal rappresentante della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stessosocietà fornitrice [YY] che è terza rispetto alle parti. La stessa ricorrente haricorrente, quindiinfatti, contribuitonon lo qualifica come rappresentante della società di leasing [ZZ] e quest’ultima dichiara trattarsi di un suo mero procacciatore d’affari (legittimato a collocare i contratti di leasing per contro della società di leasing [ZZ]), con il proprio negligente contegnoma non di un suo rappresentante. In tal caso, alla perpetrazione ai fini dell’annullamento del contratto, occorrerebbe altresì dimostrare che gli asseriti raggiri siano stati noti al contraente che ne ha tratto vantaggio (art. 1439, 2° comma, c.c.). Tutto ciò premesso e considerando che anche nel procedimento davanti all’ABF valgono i principi generali in tema di onere della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazioneprova (art. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito2697 c.c.), il Collegio ritiene non provati i fatti posti a fondamento della domanda della ricorrente di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine restituzione delle somme versate alla convenuta in adempimento del contratto di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi leasing e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione conseguentemente assorbito l’esame della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica domanda sul risarcimento del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014danno.

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Samples: Contract for the Use of Professional Equipment

DIRITTO. La questione domanda svolta dal ricorrente concerne la l’accertamento della responsabilità degli intermediari a seguito del mancato della banca emittente in ordine all’avvenuto pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazionenon trasferibile, dopo la presentazione all’incassononostante l’originale sia rimasto sempre in possesso del richiedente il titolo (come emerge da produzione documentale). Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo Il pagamento del titolo da parte dell’emittente della banca negoziatrice è avvenuto, a seguito della consumazione di un truffa, oggetto di denuncia alle Autorità in data 6/7/2015, a seguito della presentazione, successiva ad un annuncio di vendita su un sito internet, di una “fotografia” del titolo inviata dallo stesso ricorrente al presunto venditore dell’ autoveicolo. In sede istruttoria, è stato accertato, a seguito dell’esibizione di copia/fronte retro dell’assegno, la evidente contraffazione del titolo, negoziato in data 1/7/2015 tramite procedura di “check truncation” presso diverso intermediario, peraltro non convenuto nel presente giudizio. Va, innanzi tutto, disatteso l’argomento difensivo della banca resistente, secondo cui trattandosi di titolo negoziato in “check truncation”, resterebbe rilevante la circostanza che l’esame della sua regolarità formale avrebbe dovuto essere condotta dalla banca negoziatrice presso cui la copia del titolo è stata presentata per l’incasso. Come è noto, tale procedura consente alla banca negoziatrice di assegni bancari e circolari di chiederne il pagamento alla banca trattaria ed emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa banca trattaria ed emittente (ACircolare ABI Serie tecnica n. 33 del 7 ottobre 2010; Circolare ABI Serie tecnica n. 44 del 15 dicembre 2008). Il E’ evidente che se la predetta procedura resta funzionale, nell’esclusivo interesse delle banche partecipanti all’accordo e al quale resta completamente estraneo il richiedente, alla riduzione dei costi di negoziazione, non può ritenersi esclusa ogni responsabilità dell’emittente che ha pagato il titolo. Del resto, come emerso nel presente procedimento, il titolo in oggetto risulta evidentemente contraffatto, posto che l’originale è rimasto nella disponibilità del ricorrente e che si è proceduto al pagamento a seguito dell’invio di una “fotografia” dello stesso. Ne consegue, trattandosi di un assegno pacificamente clonato, il richiamo al noto onere di professionalità e di diligenza, posto a carico della banca dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Xxxx. 2007, n. 13777; Cass. 2004, n. 3729) e dall’orientamento dell’ABF (tra le tante: Collegio ritiene di Roma, decisione n. 4108/2013; Collegio di Roma, decisione n. 261/2010), secondo cui compete all’intermediario l’obbligo di adottare ogni opportuna cautela volta ad evitare il rischio di clonazione dei titoli di pagamento dal medesimo emessi e la conseguente responsabilità patrimoniale – in difetto di prova della violazione del dovere di custodia degli stessi titoli imputabile al richiedente (nella specie, evidentemente insussistente) – in caso di loro clonazione. In sostanza, la circostanza che devela banca accetti di pagare il titolo “al buio” equivale a ometterne volontariamente la sua verifica materiale, anzituttocon ogni connessa conseguenza in caso di titoli che presentino irregolarità cartolari che solo l’esame materiale del documento consentirebbe di verificare (Collegio di Milano, essere decisione n. 2989/2015). Esame che, nel cso di specie, a seguito della materiale trasmissione del titolo, sarebbe stato di tutta ed immediata evidenza. Orbene, se in questi termini può individuarsi una responsabilità della banca emittente (impregiudicato ogni diritto astrattamente vantabile da quest’ultima nei confronti della negoziatrice), non potendo ritenersi che gravi sul richiedente il rischio di clonazione di titoli negoziati in “check truncation”, va comunque valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titoloricorrente, la il quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) del titolo al presunto venditore, venditore a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on lineun sito internet (come si ammette nel ricorso), senza aver effettuato le in assenza di necessarie verificheverifiche e di ogni controllo. Tale contegno comportamento ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno inciso sullo sviluppo causale degli eventi ed è rilevante ai sensi fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1°, C.C. Il Collegio c.c. (profilo richiamato anche nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale), a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha più volte ravvisato concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. In sostanza, detto principio, alla stregua del costante insegnamento della Corte di legittimità (ex plurimis: Xxxx. 2010/6550; Cass. 2011/6529) può essere evocato anche in presenza di violazione di normali regole di prudenza, i quali impongano il comportamento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui ovvero allorquando si realizzi un concorso di colpa colposo del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia nella produzione del danno ( Collegio di Coordinamento (Napoli, decisione n. 7283 4842/2016). Ne deriva che non può essere riconosciuto in favore del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegiricorrente, individuando quali siano i comportamenti l’intero importo rinveniente nell’assegno circolare clonato, ma che devono tenere tale somma vada individuata, anche in applicazione di criteri equitativi, nella diversa misura di Euro 2.500,00. Per le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositomotivazioni innanzi esposte, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato dispone che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale evocato nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione presente procedimento provveda al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 favore del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo ricorrente della procedura somma di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014Euro 2.500,00.

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DIRITTO. La questione concerne controversia ha ad oggetto la responsabilità degli intermediari a seguito domanda di risoluzione, ex art. 125-quinquies TUB, del mancato pagamento contratto di finanziamento sottoscritto con l’intermediario e collegato al contratto di consegna e installazione di un assegno circolare impianto per il trattamento domestico dell’acqua potabile, stipulato con il fornitore inadempiente, e la conseguente restituzione di tutte le rate già pagate. Si rappresenta che contestualmente al contratto di fornitura il cliente ha sottoscritto anche un “abbonamento all’assistenza ordinaria” di durata dodecennale e avente ad oggetto n. 12 interventi di contraffazioneassistenza e manutenzione. L’art. 125-quinquies TUB, dopo introdotto dal D. Lgs. 141/2010 in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, riconosce in capo al consumatore il diritto di domandare la presentazione all’incasso. Nel merito della controversiarisoluzione del contratto di prestito finalizzato, si rileva collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: - che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione sia stata inutilmente effettuata la messa in mora del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta fornitore; - che l’inadempimento del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione fornitore possa qualificarsi come di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno non scarsa importanza ai sensi dell’art. 12271455 c.c. In presenza di tali presupposti, comma 1il finanziatore ha l’obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate, C.C. Il Collegio mentre la risoluzione del contratto non comporta l’obbligo del cliente di rimborsare al finanziatore quanto versato al fornitore, che dovrà essere ripetuto dall’intermediario nei confronti del fornitore stesso. Consta in atti la seguente documentazione: - contratto di fornitura sottoscritto in data 1/08/2019 e avente ad oggetto la consegna e l’installazione di un impianto per il trattamento domestico dell’acqua potabile; - abbonamento di assistenza ordinaria anch’esso sottoscritto in data 1/08/2019; - prospetto delle condizioni finanziarie del 5/08/2019; - contratto di finanziamento sottoscritto l’08/10/2019. L’art. 11 delle Condizioni Generali del contratto di finanziamento, rubricato “Inadempimento del Fornitore/Convenzionato”, riprendendo quanto disposto dall’art. 125- quinquies TUB, statuisce che in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi, il cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha più volte ravvisato diritto alla risoluzione del Contratto di credito e alla restituzione delle rate pagate. In merito è importante rilevare che il concorso collegamento tra il contratto di colpa finanziamento ed il contratto di acquisto del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio servizio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica è contestato tra le parti. Con specifico riferimento al recesso dal contratto di fornitura e al grave inadempimento del fornitore, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente hain xxx xxxxxxxxxxx, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si xx rappresenta che una recente pronuncia parte istante dichiara di aver esercitato il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla sottoscrizione del Collegio contratto di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titolifornitura. A tal propositoriprova di quanto affermato, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx la ricorrente ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere depositato in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare atti la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 missiva inoltrata alla Società X in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per 12/08/2019 e da quest’ultima ricevuta il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 201414/08/2019.

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Samples: Contract for Delivery and Installation

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità L’ordinanza di rimessione rileva un contrasto di orientamenti, formatosi tra i collegi territoriali ABF, in ordine ai criteri valutativi da adottare al fine di attribuire carattere di obbligatorietà ovvero di facoltatività alle polizze assicurative che i clienti degli intermediari stipulano collateralmente ai contratti di finanziamento. In particolare, l’ordinanza evidenzia che gli indici di obbligatorietà della polizza individuati dal Collegio di Roma, e che devono ricorrere congiuntamente al momento della erogazione del finanziamento, sono: (i) il carattere collettivo della polizza stipulata dall’intermediario con la compagnia assicurativa a seguito copertura del mancato pagamento rischio morte, invalidità, perdita involontaria d’impiego del soggetto finanziato; (ii) la contestualità rispetto alla erogazione del finanziamento; (iii) la coincidenza di durata tra finanziamento e copertura assicurativa; (iv) la previsione che il beneficiario dell’indennizzo assicurativo sia soltanto l’intermediario. Mentre, secondo un orientamento del Collegio di Milano, il carattere di facoltatività può prescindere dalla rigida applicazione di criteri precostituiti, e la questione deve essere risolta sempre con riferimento al caso di specie, facendo leva, ad esempio, sugli elementi probatori necessari a denegare la qualifica di polizza facoltativa attribuita all’assicurazione dalle parti del contratto di finanziamento. Ad avviso dello scrivente Xxxxxxxx, il rilevato contrasto deve essere considerato nella prospettiva più generale della pluralità di orientamenti alla stregua dei quali la vexata quaestio può essere affrontata e risolta. Posto che, evidentemente, il problema può porsi solo con riferimento a quelle polizze assicurative rispetto alle quali sia identificabile un collegamento funzionale e non già solo occasionale con il finanziamento (su tale profilo si rinvia infra), si registra un primo orientamento tendente a prospettare la massima differenziazione tra collegamento e obbligatorietà. Quest’ultima, costituendo un elemento aggiuntivo e distinto rispetto alla accessorietà, dovrebbe essere provata sulla base di elementi che, ancorché in via presuntiva, depongano in quella direzione, laddove la maggior parte degli indici elaborati dalla giurisprudenza ABF sembrano giustificarsi in ragione del collegamento tra finanziamento e polizza CPI, non già della obbligatorietà del secondo al fine di conseguire il primo. Il difetto di questa impostazione è, tuttavia, la sostanziale impossibilità di provare la obbligatorietà. Un secondo orientamento, che si potrebbe definire “intermedio” (maturato nel Collegio di Roma), sulla scorta di una valutazione caso per caso, propone di isolare quegli indici che, esprimendo un collegamento particolarmente 'rafforzato', consentono di presumere la obbligatorietà. Rispetto a questo approccio, potrebbe tuttavia osservarsi che non tutti gli indici appaiono determinanti al fine di stabilire con certezza l’obbligatorietà, e di superare, quindi, la qualificazione convenzionale ricavabile dalle pattuizioni contrattuali. Alcuni, infatti, non dicono molto sulla obbligatorietà (e.g.: durata e importo), essendo piuttosto indici del diverso requisito della strumentalità della polizza rispetto all’ammortamento del prestito, e dunque potrebbero svolgere un ruolo di supporto rispetto a quelli maggiormente 'indicativi' (del resto, la prova presuntiva della obbligatorietà si risolve sostanzialmente nella prova di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (Acollegamento particolarmente stretto). Il Collegio ritiene In una diversa prospettiva si colloca invece quell’orientamento che, valorizzando il dato della contestualità tra erogazione del finanziamento e stipulazione della polizza assicurativa, perviene essenzialmente al superamento della dicotomia obbligatorietà/facoltatività. Un superamento che, con particolare riguardo al TEG, e dunque alla disciplina anti-usura, trova il suo presupposto ermeneutico e sistematico nell’art. 644, comma 5, c.p., che deveattrae nella fattispecie, anzituttoquale solo requisito sufficiente, essere valutato il comportamento collegamento, e in una diversa interpretazione delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della società che legge sull’usura” della Banca d’Italia, ove la contestualità è posta in alternativa alla obbligatorietà. La menzionata impostazione ha richiesto l’emissione trovato recente espressione in un arresto della Corte di cassazione, che, stante la funzione nomofilattica delle decisioni del titolosupremo Collegio, indica la direzione da seguire, e orienta la giurisprudenza successiva, compresa quella dell’ABF. Trattasi della sentenza n. 8806 del 5 aprile 2017 (Pres. Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxx), la quale, con imprudenzaattribuendo centralità ermeneutica al dato normativo tratto dall’art. 644 c.p., ha inviato e, in particolare, dal comma 5, giunge, come sopra si è anticipato, alla massima ed esaustiva valorizzazione del profilo del semplice “collegamento” fra finanziamento e polizza assicurativa. L’art. 644, comma 5, c.p. stabilisce infatti che «Per la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità determinazione del tasso di P.S.) ointeresse usurario si tiene conto delle commissioni, perlomenoremunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, i dati identificativi (comeescluse quelle per imposte e tasse, poicollegate alla erogazione del credito». La centralità sistematica della norma in questione, si afferma applicabile in sede di ricorso) al presunto venditoreogni settore del diritto e non solo in ambito penalistico, è subito evidenziata dai Giudici supremi, a seguito dell’adesione ad una proposta parere dei quali «detto carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifichecredito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario. Tale contegno ha sicuramente inciso, L’unitarietà della regolamentazione – così come la centralità sistematica della norma dell’art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo causaleoggettivo, che qui specificamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell’art. 4)». Peraltro, il punto di ricaduta interpretativo della norma del codice penale si estende anche alle disposizioni regolamentari. Prosegue infatti la Cassazione: «la centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla verificazione dell’evento dannosoquale si uniformano, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizzaraccordano, nella sempre più diffusa le diverse altre disposizioni che intervengono in materia». In questa prospettiva devono pertanto essere valutate le “Istruzioni” rese dalla Banca d’Italia, il cui par. C4 della dematerializzazioneSezione I, una forma di presentazione elettronica dedicato giustappunto al trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del titoloTEG, dapprima avviata così recita al comma 2, n. 5: «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in via sperimentale nel marzo 1990leasing o in ipoteca), successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente creditore». La lettera delle “Istruzioni” prospetta pertanto una rilevanza alternativa tra contestualità e obbligatorietà le quali sembrano essere poste sullo stesso piano, lasciando spazio all’interpretazione secondo cui, se la stipulazione della polizza assicurativa non è contestuale alla concessione del finanziamento o non ne condiziona l’erogazione, il relativo costo non rientra nel calcolo dell’usurarietà dell’interesse. La Cassazione valorizza invece il solo dato della “contestualità”, lasciando sullo sfondo quello della “obbligatorietà”, anzi obliterandolo del tutto: «la Banca d'Italia ha tra l’altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente assicurativo è contestuale alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011concessione del finanziamento”». Mentre, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che sopra si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabilivisto, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno passo delle “Istruzioni” prosegue aggiungendo: «ovvero obbligatoria per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso ottenere il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard credito o per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».

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Samples: Loan Agreement

DIRITTO. La Giova preliminarmente osservare come, riguardo alla questione concerne relativa alla ritenuta usurarietà degli interessi previsti in contratto, la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare genericità della prospettazione e, soprattutto, la circostanza che essa non forma oggetto di contraffazionespecifica domanda escludono che il Collegio debba farsene carico, dopo la presentazione all’incassonon essendo accessibile al merito in quanto carente sia nella causa petendi che nel petitum ed essendo il giudicante vincolato al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente112 cod. proc civ. Sempre in via preliminare può, in data 16/05/2018accoglimento dell’eccezione formulata dalla parte resistente, dichiarasi la cessazione della materia del contendere sul capo di domanda relativa alla sospensione delle rate di mutuo nella parte in cui tale sospensione è stata accordata fino al giugno 2014. Per il periodo futuro la domanda va invece respinta, sia per assenza del suo presupposto, come meglio precisato nel seguito, sia perché risulta precluso a questo Collegio potersi pronunciare a fronte della litispendenza derivante dalla prospettata sottoposizione della questione alla competente autorità giudiziaria. Premesso che non è dato al Collegio rendere decisioni costitutive (quali quelle di annullamento o di risoluzione del contratto di finanziamento), il ricorso sembra manifestamente infondato quanto alla domanda di accertamento della nullità del finanziamento. E ciò sia perché, diversamente da quanto apoditticamente affermato, non necessariamente viene nel caso di specie in considerazione un collegamento negoziale tra compravendita e mutuo fondiario determinativo della trasmissione degli effetti del primo contratto sul secondo, sia perché la nullità del contratto di compravendita non sembra affatto scontata alla luce del denunciato vizio. Sotto il primo versante è appena il caso di ricordare che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità“ (Cass., 20 aprile 2007, n. 9511; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (AId., 26 marzo 2012, n. 4792). Il Collegio ritiene Aggiungasi che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento l’intervento del finanziatore nella verifica delle caratteristiche dell’immobile si presenta circoscritto alla costituzione della società garanzia ipotecaria che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso connota l’operazione de qua (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifichearg. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’artex art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso38 Tub). La stessa ricorrente hanullità del contratto di compravendita è peraltro, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione almeno dubbia. Premesso che l’accertamento di patologie significative del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede contratto principale di procedura compravendita (eventualmente destinate a riflettersi su quello di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere finanziamento) risulta estraneo al pagamento dell’assegno a seguito perimetro della cognizione di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunquequesto Collegio, di poter accogliere là anche della circostanza giuridicamente significativa che la domanda stessa ricorrente afferma di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatorevoler convenire presso l’autorità giudiziaria ordinaria tanto i venditori quanto il notaio rogante per l’accertamento delle rispettive responsabilità (che traggono origine dagli stessi fatti oggetto di accertamento ai fini della declaratoria di nullità del negozio), si è detto osserva che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente documentazione versata in atti l’evidenza non emerge prova che il lamentato abuso edilizio sia tale da determinare la nullità del riferito contratto, avuto anche presente (sulla scorta della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, Circolare del Ministero dei lavori Pubblici del 18 luglio 1995) che “l’eventuale nullità degli atti di trasferimento è contravvenuta all’obbligo prescritto circoscritta soltanto agli immobili eseguiti in tema assenza di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014concessione o in totale difformità da essa … mentre non sono oggetto ad alcun limite alla commerciabilità gli abusi di minore gravità che restano assoggettati alle sanzioni di tipo amministrativo o penale”.

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Samples: Mutuo Fondiario

DIRITTO. La questione concerne I fatti ed i comportamenti tenuti dalle parti nel corso del rapporto di cui è causa non sono in contestazione. Deve pertanto ritenersi provato, ai fini del decidere, che: - la responsabilità degli intermediari società ricorrente ha stipulato con la banca resistente un contratto di factoring avente ad oggetto la cessione di pacchetti (o plafond) di crediti non ancora venuti a seguito scadenza; - le modalità di cessione e di garanzia sui crediti ceduti alla banca sono regolate dagli articoli 12 e 13 del mancato pagamento contratto; - ai sensi di tali previsioni negoziali era la banca ad indicare le condizioni alle quali era disposta a concedere la garanzia pro soluto sui crediti ceduti; - tra le condizioni indicate dalla banca vi era la scadenza dei crediti, che non doveva superare i 120 giorni; - i crediti sui quali la ricorrente invoca la garanzia della banca scadevano invece a 180 giorni; - la banca ha applicato su tali crediti le commissioni previste per la cessione di crediti pro soluto; - la banca ha provveduto a rimborsare la ricorrente delle maggiori commissioni applicate sulla cessione di crediti pro soluto, per un assegno circolare oggetto di contraffazioneimporto pari ad euro 5.095,16, solo dopo la presentazione all’incassodel ricorso. Nel merito della controversiaQuesti essendo i fatti ed i comportamenti come dedotti dalle parti, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione tratta allora di stabilire se la cessione del titolo, plafond di crediti da parte dell’intermediario Adella società sia avvenuta pro soluto, su come sostiene la ricorrente, ovvero pro solvendo, come eccepisce la banca per sottrarsi alla richiesta del della cliente. Stando alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone l’assunzione della garanzia sui crediti ceduti da parte della banca (i.e. cessione pro soluto) risulta subordinata al rispetto da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation cedente delle condizioni indicate dal factor, tra le quali figurano i termini di pagamento delle fatture incluse nel plafond. Pertanto, laddove tali requisiti non siano rispettati, i crediti inclusi nel plafond non saranno assistiti dalla garanzia della banca. Orbene, nel caso che occupa, è pacifico che la scadenza dei crediti inseriti nel plafond fosse difforme da quella indicata dalla banca, essendo di 180 giorni anziché di 120; con la conseguenza che per essi la banca non risponde pro soluto. La circostanza, anch’essa pacifica, che l’intermediario abbia sempre applicato alla cessione di tali crediti le (CIT); più elevate) commissioni previste per la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenzacessione dei crediti pro soluto, ha inviato indotto la fotografia dello stesso (ricorrente a configurare una modifica del contratto per fatti concludenti. Tuttavia, come emerge puntualmente eccepito dalla denuncia alle autorità di P.S.) obanca, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso 117 t.u.b. i contratti aventi ad oggetto la prestazione di colpa del danneggiato servizi bancari e finanziari devono essere redatti per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno iscritto a terzipena di nullità. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegnoPertanto, alla perpetrazione della truffa luce di tale precetto, sembra da escludere che il contenuto di un contratto come quello di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno si discute possa essere modificato dalle parti attraverso comportamenti concludenti che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti stabiliscano un regime diverso da quello indicato nel testo da esse originariamente approvato e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frodesottoscritto. Alla luce di tali principi va valutato delle considerazioni che precedono il ricorso non può essere accolto, in quanto i crediti inclusi dalla società nel plafond non rispondevano ai requisiti indicati dalla banca per poter fruire della garanzia pro soluto. Ciò posto, appare comunque censurabile il comportamento degli intermediari convenutidella banca la quale, per tutta la durata del rapporto, ha applicato alla cliente le commissioni previste dal contratto per la cessione dei crediti pro soluto e solo dopo la presentazione del ricorso ha provveduto a restituire l’eccedenza. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 Sussistono dunque i presupposti per rivolgere all’intermediario la raccomandazione di rispettare nei rapporti con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata clientela le condizioni economiche indicate in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014contratto.

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Samples: Collegio Di Roma Composition Agreement

DIRITTO. La questione concerne Come desumibile dalla narrativa, il ricorrente chiede che l’Arbitro voglia: «dichiarare la responsabilità nullità del contratto e/o delle clausole di determinazione degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazioneinteressi ultralegali, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227117 del T.U.B., e: A) contestualmente far applicare gli interessi con “il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali…emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” ai sensi dell’art. 117, comma 7, lett. a) del T.U.B., con la restituzione delle somme già corrisposte in eccesso relativi agli interessi; B) la restituzione delle spese di “commissione massimo scoperto e messa a disposizione”, delle spese di “tenuta e liquidazione e gestione c/c”, dei “bolli” e dei “Diritti di segreteria e spese affidamento” oltre agli interessi anatocistici corrisposti». Il resistente chiede che il ricorso sia: 1) dichiarato inammissibile, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso a) in via principale, per genericità delle doglianze e carenza di colpa prova; b) in via subordinata, per incompetenza temporale, con riguardo ai finanziamenti del danneggiato luglio 2008; 2) dichiarato improcedibile con riguardo alla domanda relativa alla restituzione delle voci di costo e degli interessi anatocistici, per avere inviato mancata proposizione in sede di reclamo; 3) in via subordinata, rigettato. Ora, prima di passare ad esaminare la questione oggetto del presente ricorso, giova procedere ad una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, alla luce delle evidenze documentali in atti. Invero, dalla documentazione versata in atti, emerge quanto segue: a) il 17/07/2008 l’intermediario concedeva alla società ricorrente una apertura di credito in c/c per € 100.000,00, garantita da una fideiussione sino a € 130.000,00 costituita, in pari data, dall’amministratore della società medesima, nonché da un pegno su strumenti finanziari (per un valore di circa € 100.000,00), costituito, sempre in pari data, dalla società; b) il 02/02/2009 veniva concessa una ulteriore apertura di credito in c/c per €80.000,00, non garantita, nonché un finanziamento di € 10.000,00 per – a quanto sembra ricavarsi – anticipazione su assegno girato all’incasso; c) il 9/2/2009 la fideiussione veniva estesa sino a € 270.000,00 e venivano inseriti nuovi strumenti finanziari nel dossier a garanzia, il cui valore veniva portato a oltre € 200.000,00; d) il 19/02/2009, l’apertura di credito veniva rimodulata in € 180,000,00 interamente garantiti, fermo l’altro finanziamento, non garantito, di € 10.000,00. In pari data, veniva ribadita l’estensione delle garanzie effettuata pochi giorni prima. Agli atti, si rinvengono altresì: una comunicazione, datata 14/09/2009, con cui la società ricorrente dichiarava di aver inserito nel dossier a garanzia nuovi strumenti finanziari, in vista di una estensione dell’apertura di credito; ulteriori comunicazioni (31/05/2010; 29/10/2010; 08/02/2011), concernenti proposte di modifica unilaterale del tasso debitorio. In sintesi, sembra che tra le parti vi sia stato un iniziale contratto di apertura di credito risalente al luglio 2008. Successivamente sono intervenuti, a brevissima distanza l’uno dall’altro, due accordi modificativi (febbraio 2009), cui sono seguite alcune modifiche unilaterali negli anni successivi. Circoscritta nei termini sopra descritti la situazione fattuale, si può passare all’esame delle questioni pregiudiziali sollevate dall’intermediario resistente. Sul punto, va innanzitutto rilevata, accogliendo l’eccezione formulata dall’intermediario, l’inammissibilità di alcune delle domande svolte dal ricorrente per mancanza del preventivo reclamo (Disp. ABF, sez. VI, par. 1). Quest’ultimo, infatti, aveva ad oggetto esclusivamente la richiesta di ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, come conseguenza della mancata indicazione del TAEG/ISC. Pertanto, le domande del ricorrente sopra indicate sub B) e relative alla restituzione degli interessi anatocistici e di alcune voci di costo vanno dichiarate inammissibili. Parimenti va dichiarata inammissibile la domanda relativa alla mancata/erronea indicazione del TAEG/ISC e di quella relativa alla mancata indicazione del TAN in caso di fido assistito da garanzie reali (quest’ultima comunque non oggetto di reclamo), nella parte in cui riguardano il finanziamento stipulato nel luglio 2008. Si tratta infatti di vizi genetici di un contratto stipulato prima del limite di competenza temporale dell’Arbitro (01/01/2009; cfr. Disp. ABF, Sez. I, par. 4). Ad abundantiam, va rilevato che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio doglianza relativa alla mancata indicazione del TAN per via telematica fidi assistiti da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specificogaranzie reali, da un confronto delle immagini lato non sfocia in alcuna richiesta espressa , dall’altro va dichiarata inammissibile anche con riguardo al contratto del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere19.02.2009, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno quanto non oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014preventivo reclamo.

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DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari Il Collegio ritiene il ricorso parzialmente meritevole di accoglimento. Relativamente alla richiesta di esibizione documentale viene in rilievo l’articolo 119 T.U.B., che al primo comma dispone: “Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”. Il terzo comma della medesima norma prevede che “Il cliente, colui che gli succede a seguito del mancato pagamento qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un assegno circolare oggetto di contraffazionecongruo termine e comunque non oltre novanta giorni, dopo la presentazione all’incassocopia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Nel merito caso sottoposto all’esame del Collegio, l’intermediario, depositando le proprie controdeduzioni, ha prodotto gli estratti conto relativi alla carta di credito revolving a partire dall’ottobre del 2007, precisando che la documentazione precedente non è più disponibile presso gli archivi della controversia, si rileva che i fatti banca. Poiché l’intermediario ha provveduto a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta segnalare “a sofferenza” il credito vantato nei confronti del cliente, in data 16/05/2018; qualità di soggetto creditore, è tenuto a dar prova del proprio credito esibendo la documentazione relativa all’intero rapporto contrattuale. Tale interpretazione appare coerente anche alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione, in virtù del quale il fraudolento incasso presso B creditore, che chiede il pagamento del titolo tramite presentazione saldo passivo del rapporto di clone da parte conto corrente, deve dar conto dell’intera dinamica di svolgimento del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation rapporto, così producendo tutti gli estratti inerenti al medesimo (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (ACass. civ., sez. VI, n. 32672/2018). Il Per tali ragioni, l’intermediario ha l’obbligo di depositare l’intera documentazione relativa alla carta di credito revolving. Relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata consegna della documentazione, il Collegio ritiene che devela domanda non sia meritevole di accoglimento, anzituttopoiché parte ricorrente, essere valutato oltre a non quantificare la propria pretesa, non ha fornito idoneo supporto documentale per avvalorare la sussistenza di un danno specifico conseguente al ritardo nella consegna della documentazione. Al riguardo, sebbene il comportamento cliente abbia diritto alla consegna della società documentazione, non può considerarsi in re ipsa l’eventuale danno derivante dalla mancata consegna della stessa. Incombe pertanto in capo alla parte ricorrente l’onere di fornire adeguata prova che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso il danno subito si concretizzi in un danno foriero di risarcimento alla luce della documentazione prodotta in atti (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (Roma, decisione n. 7283 15921 del 05 aprile 20 luglio 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi), individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori non potendosi in ogni caso pretendere il ristoro di assegni circolari al fine di non incorrere pregiudizi consistenti in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/meri fastidi o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore disagi che, davanti a indizi in quanto tali, secondo il consolidato orientamento di irregolarità dell’assegnoquesto Arbitro, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiosono risarcibili. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi il ricorrente ha genericamente dedotto e non provato la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione richiesta di risarcimento del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertantodanno, non aveva risultando agli atti alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il elemento che possa indurre il Collegio non ritiene, dunque, a riconoscere la sussistenza del pregiudizio di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove cui viene chiesto il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014risarcimento.

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DIRITTO. La questione concerne A parere del Collegio giova metter conto all’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario convenuto, il quale ritiene che l’obbligo restitutorio debba gravare sul soggetto cui sarebbe stato ceduto il finanziamento de quo. L’eccezione è infondata e non merita accoglimento: in premessa, risulta per tabulas che parte resistente abbia sottoscritto un contratto quadro con altro intermediario nel mese di aprile 2005 ai sensi del quale – contrariamente a quanto sostenuto nelle controdeduzioni – si impegnava a cedere non già i contratti bensì i “crediti” rivenienti dai finanziamenti di cessione di quote dello stipendio che lo stesso avrebbe, in un certo arco di tempo futuro, collocato. In tale accordo si precisava, peraltro, che la responsabilità gestione del rapporto e degli intermediari incassi delle somme dovute dal cliente ceduto rimanesse a seguito carico del mancato pagamento cedente. A fronte di un assegno circolare tali risultanza documentali, va altresì sottolineato che parte convenuta non ha neppure fornito la prova relativa alla circostanza che il finanziamento in esame (recte il credito derivante da detto contratto) fosse stato effettivamente oggetto di contraffazionetrasferimento. A fronte di ciò, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversiaemerge invece che, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione ancora alla data del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente24 giugno 2009, in data 16/05/2018; occasione del rilascio del conteggio estintivo, l’intermediario abbia chiesto il fraudolento incasso presso B versamento del titolo tramite presentazione debito residuo su un conto a sé intestato, senza precisare che l’incasso sarebbe avvenuto in nome e per conto di clone da parte terza. In considerazione delle evidenze documentali, dunque, non solo risulta che l’operazione di cessione abbia riguardato i crediti e non già i contratti, ma anche che l’intermediario convenuto abbia continuato a mantenere – nei confronti del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione ricorrente – la gestione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)rapporto negoziale anche nella sua fase esecutiva. Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titoloQuanto al primo rilievo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità consolidata giurisprudenza di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il questo Collegio ha più volte ravvisato sottolineato l’irrilevanza – sotto il concorso profilo giuridico – delle intervenute cessioni del credito ovvero del contratto, ben potendo il consumatore – in forza della norma di colpa cui all’art. 125-septies t.u.b. – opporre le eccezioni relative al contratto tanto al cedente quanto al cessionario. Tale considerazione, che si attesta sul piano della ricostruzione giuridica dei rapporti emergenti nei confronti del danneggiato contraente ceduto, appare viepiù avvalorata anche da una considerazione che invece si attesta sul piano fattuale, e che si fonda sul principio dell’apparenza: risulta, infatti, documentalmente che l’intermediario resistente abbia continua a gestire i rapporti con il ricorrente sino al momento dell’anticipata estinzione, per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terziprovvedere alla quale quest’ultimo ha versato le somme necessarie sul conto intestato al primo, in tal guisa mostrandosi di fatto il dominus del rapporto (posto che non aveva mai comunicato l’intervenuta cessione e, quindi, la conseguente gestione in nome e per conto del cessionario). Questo Collegio non puòPer le riferite ragioni, dunque, ignorare la circostanzadeve essere rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario resistente. La domanda del ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, anch’essa pacifica tra le partiin applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125-sexies t.u.b. In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la contraffazione dell’assegno circolare concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è stata agevolata dall’invio confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front). Dall’esame della documentazione contrattuale risulta che gli importi commissionali siano stati corrisposti “per via telematica la conversione e convertibilità da parte variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, per le operazioni di acquisizione della ricorrente a soggetto sconosciuto provvista, per le perdite dovute alla differenza di copia dello stessovaluta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento, per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato; considerano inoltre tutte le prestazione e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto quali …. il reperimento e l’esame della documentazione, l’istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l’elaborazione dei dati anche ai fini della L. n. 97/1991, e le attività prescritte dalla normativa vigente, il costo dell’advertising e dei mezzi di comunicazione, l’incasso l’elaborazione dei dati ed i controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi, gli adempimenti per l’eventuale estinzione anticipata, i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigione al mediatore creditizio o all’agente in attività finanziaria cui i Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, i corrispettivi per gli adempimenti relativi all’attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione, l’assistenza fornita al Cedente dopo la stipulazione del contratto, ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto anche se imprevisto o sopravvenuto” (cfr. art. 14 del contratto). La stessa ricorrente hamolteplicità degli adempimenti ivi previsti, quindisenza la necessaria ripartizione delle quote relative alle varie voci commissionali tra quelli preliminari alla conclusione del contratto e quelli soggetti a maturazione nel tempo, contribuitodetermina una complessiva opacità della formulazione della clausola, aggravata dalla sua formulazione unitaria e riferibile alle diverse commissioni previste nel contratto, con la conseguenza che vada riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell’importo di euro 142,48 con riferimento alle commissioni bancarie e di euro 612,38 con riferimento a quelle di intermediazione. Da ultimo, con riferimento alla domanda di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare il proprio negligente contegnoconsolidato orientamento, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori coordinamento di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT questo Arbitro (cfr. successivo paragdec. 7n. 6167/2014). Nei casi , in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione finanziamento e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, cosìpolizza assicurativa, la truffa perpetrata ai danni quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo; va pertanto disposto il rimborso della quota non maturata del premio, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto, per euro 449,86. Così per il complessivo importo di euro 1.204,72 da ridursi alla minor somma di euro 1.204,28 espressamente richiesto dal ricorrente, in ossequio al principio della domanda ex art. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice115 c.p.c. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.P.Q.M.

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DIRITTO. La questione concerne Prima di esaminare nel merito la responsabilità degli intermediari controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Non è controverso che il cliente avesse sottoscritto, in data 20/11/2006, una richiesta di carta di credito con la convenuta. In tale sede, la modalità di rimborso mensile prevista era “100% del saldo”. Origine del presente ricorso è l’“offerta” proposta dall’intermediario nel corso di una telefonata commerciale avvenuta in data 19/11/12 e le modifiche delle condizioni contrattuali che ne sarebbero risultate “convenute” dalle parti. Sul punto si rileva che: • Non è chiaro se sia stato il cliente a seguito contattare la Banca o viceversa: dalla narrativa proposta dalla parte istante, la chiamata parrebbe essere nata su iniziativa dell’intermediario. Di converso, la convenuta afferma la circostanza per cui sarebbe stato il ricorrente a chiamare la Banca, riportando trascrizione della chiamata effettuata. Si rileva che, dal tenore di quanto trascritto (che parrebbe provenire dal ricorrente), sembrerebbe, tuttavia, farsi riferimento ad un precedente contatto tra le parti. € 500, ma non pare chiarirsi se tale rata faccia riferimento al mero rimborso della liquidità concessa (come inteso dal ricorrente) oppure anche all’ulteriore ed eventuale utilizzo della carta (come applicato dall’intermediario). Ciò premesso e venendo all’esame del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva giova rammentare che – in un quadro normativo ove la mancanza della forma scritta nei contratti di credito è sanzionata con il rimedio della nullità (seppure relativa) – le disposizioni della Banca d’Italia, emanate sulla base della delibera CICR del 4.3.2003 e del rinvio ad essa dell’art. 117, co. 2, TUB, prevedono espressamente, nella normativa in materia di “Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari” (sez. III, par. 2), che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i fatti servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”. Ora, ad avviso di questo Collegio, il mutamento della forma della restituzione del finanziamento erogato per mezzo della carta di credito da “restituzione integrale” a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici “restituzione revolving” non può essere considerato operazione e/o servizio svolto in esecuzione delle previsioni contenute in contratti precedentemente redatti nella forma scritta – posto che il contratto stipulato tra le parti: l’avvenuta emissione del titoloparti non pare prevedere alcun espresso riferimento alla possibilità di tale modifica – sicché la mancanza della forma scritta determina necessariamente la nullità delle relative pattuizioni. Le conseguenze di tale nullità impongono che l’intermediario proceda a riconteggiare le restituzioni reciproche, da parte dell’intermediario Atenendo in considerazione le previgenti condizioni contrattuali. Ne deriva che, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomenoessendo stato utilizzato l’affidamento, i dati identificativi (comedebiti in linea capitale dovranno essere restituiti all’intermediario secondo le condizioni originariamente stipulate. La domanda risarcitoria di € 500,00 formulata dal ricorrente, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatoreessere accolta risultando non solo assolutamente generica, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari ma anche priva di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014qualsiasi riscontro probatorio.

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DIRITTO. La questione concerne Il ricorrente chiede di potersi sottrarre all’obbligo di garanzia fideiussoria in virtù dell’intervenuta cessione della propria partecipazione nella società che riveste il ruolo di debitore principale. Come già chiarito da questo Collegio a fronte di analoghe vicende (cfr. Collegio ABF di Napoli, decisioni n. 3320/2015, n. 5712/2013), la responsabilità degli intermediari cessione delle partecipazioni sociali non è un accadimento che vale a seguito estinguere l’obbligazione fideiussoria. Una volta prestata, l’obbligazione fideiussoria, quale garanzia accessoria rispetto all’obbligazione principale, segue la sorte del mancato pagamento debito principale e permane sino a quando quest’ultimo non venga meno. Il ricorrente si duole, altresì, del comportamento tenuto dall’intermediario nella fase di un assegno circolare oggetto esecuzione del contratto di contraffazionefideiussione: più esattamente, dopo l’intermediario avrebbe tenuto una condotta improntata a scarsa diligenza, avendo continuato, in assenza di sua specifica autorizzazione, ad erogare credito al debitore principale anche in presenza di radicali mutamenti della compagine societaria tali da incidere sulla capacità di restituzione del finanziamento. Anche sotto questo profilo, la presentazione all’incassorichiesta del ricorrente non può essere accolta. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, contratto di fideiussione sottoscritto in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite 11 maggio 1990, è contenuta infatti, oltre a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deveuna clausola “omnibus”, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale la ricorrente si realizzaimpegna a garantire “tutto quanto dovuto dal debitore, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazioneper capitale, interessi anche se moratori e ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, una forma espressa deroga al dovere del creditore di presentazione elettronica del titolo“chiedere la speciale autorizzazione prevista dall’art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore”. In presenza di tale clausola, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per non può censurarsi il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, comportamento dell’intermediario che ha modificato l’artcontinuato a fare credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del garante, (art. 31 1956 c.c.). D’altro canto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova che l’intermediario fosse a conoscenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmetteredebitore garantito, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento presenza delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che quali avesse comunque continuato a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni fare credito a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT quest’ultimo (cfr. successivo parag. 7., al riguardo, Collegio ABF di Milano, decisione n. 239/2010). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Fideicommissary Guarantee Release

DIRITTO. La questione concerne Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché la responsabilità degli intermediari docente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/’90, con riferimento al procedimento di formazione della graduatoria, nella quale la medesima risulta inserita. Come correttamente eccepito dalla legale della ricorrente il solo fatto della presenza in graduatoria legittima ipso iure la docente a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incassorichiedere tutti gli atti relativi alla stessa. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titoloAppare ulteriormente illegittimo il rigetto dell’istanza, da parte dell’intermediario Adella amministrazione adita, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite fondato sulla mera presentazione di clone opposizione da parte del beneficiario docente cui i documenti richiesti in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente ostensione si riferiscono: l’amministrazione adita, pur in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione presenza di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deveopposizione, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione deve procedere ad una proposta di venditacomparazione dei contrapposti interessi coinvolti, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto operandone il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto bilanciamento secondo i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito criteri posti dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggioLegge. Nel caso di speciespecie si osserva, tuttaviapoi, integrandosi i documenti richiesti in ostensione non attengono alla sfera di riservatezza del terzo – il quale, con riferimento agli stessi ed alla procedura comparativa che coinvolge i docenti, non dovrebbe invero neppure considerarsi controinteressato in senso tecnico – ed il diritto d’accesso deve certamente considerarsi prevalente. Si osserva inoltre che l’opposizione del controinteressato presentata alla Commissione non si fonda sulla deduzione di un interesse da tutelare in via prevalente ed in grado di fare recedere lo speculare diritto di accesso della richiedente, limitandosi ad eccepire la contraffazione dell’assegno circolare non fondatezza della pretesa ostensiva. La docente ha il pieno diritto di verificare la correttezza della formazione della graduatoria e l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in capo al docente che la precede nella clonazione stessa, avendo peraltro rilevato uno spostamento (ritenuto anomalo) verso l’alto del medesimodocente rispetto alla precedente graduatoria. L’amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso a tutta la documentazione richiesta e ciò anche per l’eventuale esercizio diritto del diritto di difesa della richiedente. La Commissione ritiene di dover censurare anche l’operato dell’USP ….., senza alcuna modifica dei dati riportati adito in prima battuta dalla ricorrente con la medesima istanza d’accesso. Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, l’USP ha dapprima fatto sostenere alla richiedente il costo della notifica al controinteressato e una volta perfezionata tale procedura – pur in assenza di opposizione - ha emesso un ulteriore provvedimento nel titolo originalequale eccepiva il difetto di qualsivoglia interesse della docente all’accesso richiesto (!), è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittenterendendo quindi vana l’avvenuta notifica con relativa esazione. Infatti quest’ultimo La docente ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncationdovuto, quindi, iniziare un nuovo procedimento d’accesso presso l’Istituto ….., che attestano come tutti i dati indicati illegittimamente lo negava, trovandosi oggi a dover ricorrere alla Commissione per ottenere, finalmente, accesso a documenti - pienamente accessibili dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI stessa - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard richiesti per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.prima volta nel …..

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DIRITTO. La questione concerne ricorrente lamenta la responsabilità degli intermediari mancata ricezione della documentazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, contestando l’applicazione della Commissione di scoperto di conto (CSC) e la Commissione di istruttoria veloce (CIV). Come noto, ai sensi dell’art. 118 TUB, qualunque modifica “unilaterale” delle condizioni contrattuali oltre ad essere sorretta da un giustificato motivo, deve essere comunicata espressamente al cliente con forme e tempi specificamente disciplinati dalla norma. Tanto premesso, il Collegio ritiene, in considerazione dei fatti esposti dalle parti e dalla documentazione prodotta, necessario esaminare separatamente la legittima applicazione delle commissioni in esame da parte dell’intermediario. Con specifico riferimento all’applicazione della CSC, nel caso di specie non vi è prova che la banca abbia provveduto a seguito del mancato pagamento comunicare le modificazioni aventi ad oggetto tale commissione. Xxxxxx, infatti, all’intermediario dimostrare di un assegno circolare aver provveduto alla prescritta comunicazione stante la dichiarazione di controparte di non averla ricevuta. Non vale in proposito rilevare che nel periodo oggetto di contraffazionecontestazione la società ricorrente abbia ricevuto tutti gli estratti conto e che le contestazione mosse sono state sollevate trascorsi 6 anni dall’addebito delle commissioni. Infatti, dopo la presentazione all’incassosemplice asserzione di non contestazione da parte del ricorrente delle condizioni applicate è insufficiente a dimostrare l’accettazione delle medesime, non operando sul punto alcun meccanismo di silenzio assenso (in termini analoghi Collegio di Milano, decisione n. 8494/2015). Nel merito della controversiaA conferma di questa lettura, si rileva che i fatti il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 8226/2015, citata dalla resistente, non esamina l’ipotesi di assenza di un’informativa sulle modifiche unilaterali del contratto ma prende in considerazione la diversa ipotesi dell’introduzione di una nuova commissione (nella specie la Commissione di disponibilità fondi) al posto della precedente commissione di massimo scoperto attraverso il meccanismo di cui all’art. 118 TUB. In tale pronuncia, pertanto, viene valorizzato il ruolo della comunicazione in esame che, quindi, non può mancare, quale proposta di modifica delle condizioni contrattuali, ancorché incapace di innovare ex se l’assetto contrattuale preesistente, considerata accettata dalla controparte per il decorso del tempo. In conclusione si considera fondata la richiesta di restituzione di euro 1.806. Diversamente deve concludersi per quanto riguarda la somma di euro 112,46 per la CIV addebitate dal 31/03/2013 al 31/03/2014. Infatti l’intermediario allega un accordo datato 2 settembre 2013, con cui le parti hanno pattuito consensualmente la modifica di talune condizioni economiche tra cui la CIV. La domanda in questo caso non può trovare accoglimento. Tuttavia, sempre con riferimento alla CIV, se ne contesta l’applicazione in senso non conforme all’art. 117 bis TUB. In particolare, si lamenta la mancata indicazione nell’estratto conto degli addebiti che determino il superamento dell’importo affidato. In verità, dall’esame della documentazione in atti e in particolare dalla lettura delle varie parti che compongono l’estratto conto, risultano a fondamento disposizione del correntista tutte le informazioni necessarie ad individuare il numero di volte in cui la CIV ha trovato applicazione. Ad ogni buon conto nello svolgimento di un generale esame di compatibilità con la normativa di riferimento dell’applicazione della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, commissione in esame da parte dell’intermediario Adell’intermediario, su richiesta del clientesi precisa che, come già osservato da questo Collegio, è onere della banca dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce, per ogni singola applicazione della relativa commissione, nonché di aver commisurato il relativo addebito ai costi medi a tale titolo sostenuti (Collegio di Roma, decisione nn. 592/15 e 3197/2014), onere che nella controversia in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) esame non è stato assolto. In assenza della predetta prova da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poiresistente, si afferma ritiene di dover riconoscere alla ricorrente il diritto alla restituzione di euro 112,46, somma corrispondente alle CIV percepite nel periodo in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verificheriferimento in contrasto con quanto prescritto dalla legge. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, Non si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminandoravvisano, invece, gli estremi per concedere la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari restituzione delle spese di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto spedizione delle raccomandate inviate dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Contractual Dispute Resolution

DIRITTO. 14. Preliminarmente occorre procedere allo scrutinio delle argomentazioni relative all’asserito difetto di potestas judicandi del TNAS a decidere sulla controversia dedotta in giudizio. 15. La questione concerne non è fondata e deve pertanto essere superata. 16. In effetti, l’art. 2 del Codice TNAS stabilisce, sulla base dell’art. 12 ter dello Statuto CONI, che gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali possano prevedere che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il TNAS. A tale normativa del CONI può essere evidentemente riferita la responsabilità degli intermediari a seguito previsione di cui all’ultima disposizione del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazioneTitolo V del Regolamento CSAI, relativo alla “Giustizia Sportiva” della CSAI, la quale disposizione federale, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito aver elencato e disciplinato le competenze degli organi di giustizia della controversiaCSAI, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione fa “salvo il ricorso agli Organi di Giustizia del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa CONI di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia allo Statuto del Collegio di Coordinamento CONI” (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncationart 39.5 Regolamento CSAI), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato tale espressa salvezza determina la devoluzione al TNAS delle controversie alle quali fa esplicito riferimento il combinato disposto dei richiamati art. 2 del Codice dei giudizi TNAS e 12 ter dello Statuto CONI. Né può ritenersi che tale salvezza si riferisca al solo art. 39 del Regolamento CSAI, dove è inserita la disposizione citata, in quanto gli altri commi di tale articolo disciplinano la procedura arbitrale istituita presso la stessa ACI-CSAI, con espressa previsione che in tale procedura gli arbitri giudicano “inappellabilmente” (art. 39.2 Regolamento CSAI). Il pertinente regolamento federale esclude dunque che i lodi arbitrali ACI-CSAI possano essere appellati presso gli organi di giustizia del CONI (peraltro, secondo un risalente principio di esclusione di arbitrati di secondo grado in tale specifico contesto), ma non prevede un’analoga inappellabilità per le opportune verifiche su decisioni del Tribunale d’Appello della CSAI (cfr. art. 37 Regolamento CSAI), con la conseguenza che le eventuali doglianze relative alle decisioni di tale codiceorgano di ultimo grado federale possano essere devolute alla cognizione all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI o a quella dei collegi arbitrali del TNAS o a quella del Tribunale Nazionale Antidoping, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione a seconda del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto rispettivo riparto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 competenze stabilito dallo Statuto del 12 giugno 2014CONI.

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Samples: Arbitration Agreement

DIRITTO. La questione concerne Si ritiene opportuno dare preliminarmente conto dei termini della transazione, poiché è in gran parte dall’inquadramento di questi che dipende l’esito della controversia. Nell’accordo transattivo era specificato che «in caso di puntuale ed esatto adempimento» delle prestazioni ivi stabilite, l’intermediario «nulla più avrà a pretendere in relazione al credito derivante dal rapporto precisato in oggetto» e provvederà alla cancellazione delle ipoteche «ove sia possibile applicare la responsabilità degli intermediari procedura semplificata»; «qualora non fosse applicabile la normativa in tema di semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche […], la stessa avverrà solo a cura e spese del richiedente». Incontestato l’adempimento da parte dell’originario debitore delle prestazioni stabilite nell’atto transattivo, resta da verificare se abbia ragione la banca nell’affermare che, in ragione della natura giudiziale e non volontaria dell’ipoteca in questione, questa dovrebbe reputarsi esclusa dal «procedimento semplificato» di cancellazione ex art. 13, commi 8- sexies ss., del D.L. n. 7/2007. È decisivo evidenziare che al Collegio non sono stati prospettati elementi sufficienti per suffragare la tesi della resistente circa la natura giudiziale dell’ipoteca. Sul punto, avendo le parti regolato pattiziamente l’ipotesi della sua cancellazione, può darsi per provata la sussistenza di un’ipoteca a garanzia del mutuo, ma non la sua fonte. Ciò posto, non c’è dubbio che l’intermediario convenuto sia stato inadempiente rispetto all’obbligo volontariamente assunto di procurarne la cancellazione a seguito di transazione. Sull’inadempiente incombe l’onere di dimostrare la correttezza del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazioneproprio operato, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione provando – senza limitarsi ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, affermare – che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto specifica tipologia di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa ipoteca rendeva inapplicabile «la normativa in tema di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia semplificazione del Collegio procedimento di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiocancellazione delle ipoteche». Nel caso di specie, tuttaviail convenuto non ha fornito alcun elemento indiziario utile a supportare l’antefatto indispensabile per provare la correttezza della propria inerzia. Deve perciò impegnarsi a procurare la cancellazione ipotecaria richiesta. Alla luce di tali acquisizioni, integrandosi è superfluo approfondire l’argomento – logicamente dipendente – legato alla presunta inconciliabilità delle ipoteche giudiziali con il procedimento «semplificato». La soluzione negativa, sostenuta da un parte della dottrina, non pare trovare conferma testuale nella Circolare dell’ex Agenzia Territorio del 1° giugno 2007, n. 5, che si limita ad affermare che le disposizioni di cui all’art. 13, comma 8-sexies, D.L. n. 7/2007 «si applicano esclusivamente con riferimento alle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con i soggetti sopra menzionati, con esclusione quindi, a titolo esemplificativo, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti diversi da quello di mutuo, ovvero a favore di creditori diversi da quelli specificatamente individuati nelle disposizioni di cui trattasi». Ad ogni modo, va detto che l’art. 40-bis t.u.b. (in vigore dal 14 maggio 2011, quindi prima della transazione de qua) consente l’operatività della procedura "semplificata" per la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimocancellazione delle ipoteche a garanzia di generici "finanziamenti" (qualunque finanziamento), senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità specificazioni in ordine alla fonte dell’ipoteca. Non può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminandotrovare accoglimento, invece, la posizione dell’intermediario negoziatoredomanda di cancellazione della segnalazione in Centrale dei rischi. Al riguardo, si è detto evidenzia che secondo la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard segnalazione in CR delle posizioni definite con accordo transattivo (sez. 5.5.), la banca è sempre tenuta a segnalare, a beneficio del “sistema”, i c.dd. «Crediti passati a perdita» anche all’esito di transazioni, per la stampa degli assegni e misure antifrodeparte non riscossa. Ad ogni modo, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014si evidenzia che i ricorrenti non hanno fornito la prova della natura della segnalazione, né della relativa decorrenza, non consentendo al Collegio i necessari approfondimenti comunque assoggettati all’onere di allegazione di parte. Conseguentemente, sono respinte tutte le domande risarcitorie.

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Samples: Decision Correction

DIRITTO. La questione concerne Nota il Collegio che, secondo un orientamento ormai consolidato, il ius variandi riconosciuto agli intermediari – ancorché l’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993preveda la responsabilità degli intermediari formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” – configura un diritto potestativo, che attribuisce il potere di modificare la sfera giuridica della controparte, indipendentemente dall’accettazione o del rifiuto di quest’ultima. Gli effetti sono risolutivamente condizionati all’esercizio del recesso, potere riconosciuto in capo al cliente che subisca la modifica, in senso a seguito sé sfavorevole, delle condizioni contrattuali. Va ricordato che il nuovo testo dell’art. 118 del mancato pagamento D.Lgs. n. 385/1993 – risolvendo problemi di coordinamento tra la disciplina dei contratti bancari e il Codice del consumo – richiede espressamente l’indicazione di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo “giustificato motivo” con la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifichemodifica. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto Sull’esercizio del ius variandi e sulla nozione di giustificato motivo appare utile la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007 la quale – risolto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso giustificato motivo in “eventi di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti comprovabile effetto sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx rapporto bancario” – ha precisato che le Banche autorizzate “tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in esempio, il mutamento del grado di assicurare la regolare gestione affidabilità dello strumento stesso in termini di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce credito) sia quelli che consistono in variazioni di tali principi va valutato il comportamento condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari convenuti(ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.)”. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso “Il cliente deve essere informato circa il 17/05/2018 in data successiva all’adozione giustificato motivo alla base della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018modifica unilaterale, in virtù maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base”. Dall’esame dei documenti in atti emerge che,nella “proposta di modifica delle condizioni contrattuali” si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva fa genericamente riferimento ad un “andamento sfavorevole della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica congiuntura economica e della qualità del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.dcredito”. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente Non sono allegati fatti o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili circostanze concrete tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allertapoter essere verificate, sicché non appare soddisfatto il requisito essenziale del giusto motivo. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento Donde l’inefficacia della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014variazione unilaterale.

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Samples: Mutuo Fondiario

DIRITTO. La questione concerne la Oggetto della controversia in esame è l’accertamento di un’eventuale responsabilità degli intermediari a seguito precontrattuale dell’intermediario convenuto consistente nella ritardata comunicazione del mancato pagamento rifiuto di erogazione di un assegno circolare oggetto mutuo ipotecario motivata con l’assenza di contraffazioneadeguato merito creditizio dell’istante: il quale, dopo tuttavia, non pare contestare il principio generale (invocato dalla resistente sulla base del costante orientamento di quest’Arbitro ed ancor prima della Suprema Corte di Cassazione) secondo cui l’intermediario ha una piena autonomia decisionale nella valutazione del merito creditizio del proprio cliente e nella conseguente determinazione circa l’erogazione o il diniego di credito: il che, come è noto, rappresenta non soltanto un diritto del finanziatore, ma un suo preciso dovere allorché il rifiuto di una richiesta di erogazione di credito sia giustificato dal generale obbligo di sana e prudente gestione al quale l’intermediario è astretto dall’art. 5 Tub. La contestazione del ricorrente verte qui, piuttosto, sulla conformità della condotta tenuta della banca circa il tempo intercorso fra la presentazione all’incassorichiesta del ricorrente e la risposta (negativa) fornita dalla banca stessa al quadro normativo in tema di verifica del merito creditizio dell’intermediario. Nel merito della controversiaDalla documentazione in atti si evincono, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici in particolare, le seguenti circostanze, incontestate tra le parti: l’avvenuta emissione a) la richiesta di finanziamento è stata formalizzata il 6.6.2019 (nel relativo modulo di richiesta del titolomutuo ipotecario il cliente dichiarava di essere consumatore; tuttavia, da parte dell’intermediario Anello stesso modulo si legge “finanziamento non rientrante nel credito immobiliare ai consumatori”); b) il ricorrente stesso ammette che, su alla fine del mese di luglio 2019, veniva informalmente messo al corrente, tramite comunicazione telefonica, dalla Direzione dell’Agenzia, dell’esito negativo della pratica di mutuo, anche se poi la richiesta è stata formalmente respinta dalla banca soltanto con la comunicazione del 6.9.2019; c) tale comunicazione di xxxxxxx sarebbe stata trasmessa al cliente in data 4.10.2019 (cfr. ricorso e controdeduzioni) ed in quest’occasione la banca ha illustrato al cliente le motivazioni del diniego; d) a seguito delle contestazioni del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione l’intermediario ha rimborsato alla controparte le spese di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la qualexxxxxxx, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma assegno del 13.12.2019. Viene dunque in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto considerazione il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi disposto dell’art. 1227120-undecies, Tub (“Verifica del merito creditizio”) che, in materia di credito immobiliare ai consumatori, prescrive (al comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso °) che “prima della conclusione del contratto di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositocredito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore (…)”, per poi imporre all’intermediario che, davanti a indizi “quando la domanda di irregolarità dell’assegnocredito è respinta, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicateil finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation)se del caso, operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura la decisione è basata sul trattamento automatico di check truncationdati”. Ebbene, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude se – come a questo Collegio pare corretto – si interpreta la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è norma appena trascritta nel senso che il rischio connesso momento iniziale rispetto al minor livello quale valutare l’assenza di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente“indugio” sia quello in cui la banca, nell’ottica all’esito di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistemaverifica del merito creditizio del cliente condotta in tempi ragionevoli, sull’operatore bancario abbia maturato la sua eventuale decisione di rigettare la richiesta; nel caso di specie non pare effettivamente sussistere una responsabilità precontrattuale della convenuta, in quanto è lo stesso ricorrente ad ammettere che da tale servizio trae vantaggio. Nel quest’ultima, sia pure informalmente, gli abbia comunicato a fine luglio la determinazione di rifiuto di erogazione del credito assunta il 17.7.2019 all’esito dell’acquisizione documentale necessaria ai fini della verifica della solvenza del cliente che, nel caso di specie, tuttaviaè piuttosto articolata trattandosi di credito immobiliare garantito da beni in comproprietà. Pare d’altro canto credibile la prospettazione della convenuta secondo cui il ritardo nella comunicazione formale sia imputabile a richieste di nuove verifiche rese necessarie dai tentativi del cliente di rimodulazione dell’istanza di finanziamento, integrandosi al fine di renderla effettivamente sostenibile. Del resto, pur volendo assumere come illegittima la contraffazione dell’assegno circolare condotta dell’intermediario, la domanda del risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) per responsabilità precontrattuale formulata dall’istante non sarebbe comunque accoglibile, in quanto difettano, nella clonazione specie, gli ulteriori coelementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata: la sussistenza del medesimodanno lamentato e la sua diretta dipendenza causale dalla condotta imputata all’asserito danneggiante. Più esattamente, senza alcuna modifica dei dati riportati il risarcimento del danno conseguente al comportamento scorretto dell’intermediario presuppone la prova del pregiudizio patito dal cliente a seguito, ad esempio, di atti impegnativi del proprio patrimonio compiuti nel titolo originale, ragionevole affidamento dell’ottenimento del credito. Ciò è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente tanto vero che, pertantonei precedenti esaminati dall’Arbitro, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla il danno è stato liquidato nei soli casi in cui il ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale riuscito a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che provarlo documentalmente ed a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT ricondurlo causalmente all’affidamento deluso (cfr., ad es., ABF Napoli, n. 1529/2013; ABF Roma, nn. successivo parag. 71836/2012 e 3160/2013). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne domanda di nullità non può essere accolta, giacché riposa sul disconoscimento della sottoscrizione, profilo estraneo alle possibilità istruttorie dell’arbitro bancario. Da accogliere invece la responsabilità degli intermediari a seguito domanda di risoluzione. Giova ricordare come ricorra qui la figura del mancato pagamento c.d. “mutuo di scopo”, ossia un mutuo concesso esclusivamente per la finalità dedotta in contratto, ovvero l’acquisto di un assegno circolare determinato bene che viene fornito dal venditore convenzionato con il finanziatore. L’operazione negoziale trilaterale prevede che l’ammontare del finanziamento sia versato direttamente al fornitore, che si impegna a consegnare il bene oggetto della fornitura, mentre il mutuatario-acquirente si obbliga alla restituzione rateale della somma oggetto del finanziamento. È dato ormai pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che sussista un collegamento negoziale tra il contratto di contraffazionefinanziamento e il contratto di vendita del bene al mutuatario, dopo con la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva conseguenza che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolodue distinti contratti (mutuo e compravendita), da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); pur mantenendo la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo loro autonomia causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari appaiono coordinati al fine di non incorrere in responsabilitàrealizzare un risultato economico unitario. Ora, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavianon può dubitarsi che ricorra il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di servizi ed il contratto di finanziamento, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione essendo pacifico che il secondo è stato proposto dal fornitore di servizi ed accettato dalla ricorrente in occasione della stipulazione del medesimocontratto di fornitura. Né può avere particolare rilievo che il rapporto tra il fornitore e il finanziatore fosse o meno “esclusivo”, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originalein quanto, come già si è evidente che nessuna responsabilità avuto modo di rilevare in altre occasioni, “il rapporto di esclusiva” tra fornitore e consumatore non può essere riconosciuta all’intermediario emittenteconsiderato un presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica in peius della posizione del consumatore, come la Sentenza della Corte di giustizia CE n. 509 del 2009 ha chiarito. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti Viene in sede precipuo rilievo l’art. 125-quinquies (inadempimento del fornitore) del TUB, introdotto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 – Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di procedura di check truncationcredito ai consumatori, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini nonché modifiche del titolo originale VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4.9.2010 ed in vigore dal 19.9.2010, a tenore del quale “nei contratti di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e checredito collegati, in caso di “nuovi” assegni inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il negoziatore dovrà svolgereconsumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con la dovuta diligenza, una serie riferimento al contratto di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti fornitura di sicurezza e precisamente: - lettura beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolocivile. La segnalazione risoluzione del contratto di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione credito comporta l'obbligo del finanziatore di apposito campo (“Alertrimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso […]) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi Nel nostro caso di specie, anche se l’importo l’inidoneità del titolo ammette bene appare discendere dalle dichiarazioni dello stesso xxxxxxxxx, che aveva reso la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenzapropria disponibilità alla sostituzione del bene. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data MatrixDeve qui valutarsi la “non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse” della parte non inadempiente cui fa espresso riferimento l’art. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su 1455 cod. civ. È noto che l’orientamento prevalente della giurisprudenza insegna che tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta valutazione debba essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrixoperata applicando contestualmente sia un parametro soggettivo sia un parametro oggettivo; infatti, non come ancora piuttosto recentemente è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente stato sottolineato dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto giurisprudenza di legittimità: “in tema di requisiti standard risoluzione del contratto per inadempimento, lo scioglimento dell’accordo contrattuale, quando non opera di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del giudicante la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte; tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo, il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la stampa degli assegni e misure antifrodesua entità e, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; nell’applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra) che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata” (così, testualmente, Xxxx., 18-02-2008, n. 21 3954). Ebbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che l’inadempimento incida significativamente sul sinallagma. Ciò comporta che l’inadempimento del 12 giugno 2014fornitore, integrando gli estremi della non scarsa importanza contemplati dall’art. 1455 cod. civ., determina in capo al ricorrente il diritto alla risoluzione del contratto di credito ed il conseguente obbligo del finanziatore alla restituzione delle rate già pagate, nonché di ogni altro onere eventualmente applicato.

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Samples: Contract for the Supply of a Boiler

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del oggetto di controversia riguarda l’assunto mancato pagamento dei premi di una polizza assicurativa per il quale il ricorrente afferma di avere rilasciato autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente all’intermediario convenuto. Attribuendo al mancato ottemperamento degli obblighi contrattuali da parte dell’intermediario la conseguente sospensione della polizza e la mancata attivazione della copertura assicurativa per un sinistro successivamente subìto, il ricorrente chiede il riconoscimento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incassoimporto pari al danno sofferto in occasione del dichiarato sinistro. Nel merito della controversiaIn proposito, si rileva che agli atti non risulta allegato né il contratto di conto corrente, né l’accordo relativo al servizio di pagamento dei premi assicurativi né la polizza assicurativa con le CGA; sono invece stati prodotti gli e/c del conto corrente n. *969, dai quali si ricava che: la rata addebitata in conto per l’importo di € 16,06 era relativa alla polizza indicata genericamente come “Poste Assicura”; la rata risulta addebitata mensilmente il giorno 10, sino al mese di maggio 2020 compreso; per la rata del mese di giugno 2020, primo pagamento non eseguito, il conto non presentava sufficiente provvista alla data del 10/06; la copertura era invece presente per i fatti a fondamento della stessa mesi successivi di luglio, agosto e settembre 2020, nei quali non sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolostati tuttavia effettuati addebiti per l’importo di € 16,06, da parte dell’intermediario Acorrispondente al premio. Si evince, su richiesta del clienteinoltre, che nel riscontro fornito in data 16/05/2018; 22.01.2021 dalla Compagnia assicurativa, questa individua la rata insoluta in quella del 9/6/2020 (per l’assenza di provvista, come sopra evidenziato) ed inoltre afferma di aver inviato un SMS di sollecito e una lettera che informava della sospensione della polizza, comunicazioni che il fraudolento incasso presso B ricorrente sostiene di non avere ricevuto. Si sottolinea, altresì, che non sono presenti agli atti evidenze relative alla denuncia di sinistro, che il cliente dichiara di aver effettuato telefonicamente (non viene indicata la data ma solo il n. di riferimento: “2020.09PCA.244637”), né alcuna prova in ordine al lamentato danno conseguente all’assunto sinistro. Stante l’assenza di qualunque evidenza documentale idonea a supportare l’affermazione circa la responsabilità dell’intermediario in ordine alla sospensione della polizza assicurativa ed al conseguente mancato rimborso del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite danno derivante dal dichiarato sinistro, danno peraltro a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolosua volta indimostrato, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in domanda deve essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014respinta.

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Samples: Insurance Policy

DIRITTO. La controversia verte sulla ormai nota questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, rimborso da parte dell’intermediario A, su richiesta dell’importo della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del cliente, contratto» e già corrisposti in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del titolo tramite presentazione quinto dello stipendio/pensione o con delegazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditorepagamento, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno dell’estinzione anticipata dello stesso ai sensi dell’art. 1227125-sexies tub. Preliminare è la questione della legittimazione passiva, comma 1atteso che nel caso di specie l’originario contratto, C.C. Il Collegio stipulato con un mandatario di un intermediario poi incorporato dall’odierno Intermediario B, è stato prima dell’estinzione anticipata ceduto mediante una operazione di cartolarizzazione ad una SPV, la quale ha delegato in qualità di servicer l’odierno Intermediario A. Sul punto occorre rilevare che, in seguito alla riforma del Titolo V del Tub (disposta dal d. lgs. n. 141 del 2010), i soggetti cessionari di credito, vale a dire le SVP, non sono più volte ravvisato il concorso qualificati come intermediari finanziari, pertanto l’eventuale richiesta di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno ripetizione delle commissioni ed oneri non goduti presentata a terziquesto Arbitro dovrebbe essere dichiarata inammissibile qualora si ritenesse come unico legittimato passivo la SVP in qualità di cessionario. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare In tal senso si è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, recentemente pronunciato il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx coordinamento di questo Arbitro, il quale ha precisato affermato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi “l’indebito (e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore checonseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell’estinzione del finanziamento, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre quando il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenutimutuatario corrisponde l’intero importo previsto dal conteggio estintivo. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso questo momento, infatti, il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018soggetto finanziato, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.ddisposto dell’art. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi125-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e chesexies – secondo cui, in caso di “nuovirimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l’importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l’importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l’insorgenza dell’indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l’unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria. Se dunque è la SPV a ricevere il pagamento, legittimata passiva all’azione è esclusivamente quest’ultima. E poiché essa è soggetto non sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, nei suoi confronti non può essere proposto ricorso innanzi all’ABFassegni (Abf – Coll. Coord. n. 6861 del 27 marzo 2018). Tuttavia, quest’ultima pronuncia ha altresì affermato che qualora il negoziatore dovrà svolgerericorso volto ad ottenere la ripetizione degli oneri non goduti venga proposto nei confronti del servicer, questo – pur rivestendo una posizione differente rispetto a quella dell’SPV – in qualità di soggetto coinvolto nel sistema ABF è tenuto ad effettuare i dovuti rimborsi. Ciò posto, si deve affermare l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’SPV, in quanto soggetto non sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, il rigetto nei confronti dell’intermediario B, in quanto soggetto che ha ceduto il credito prima dell’estinzione del finanziamento, mentre con riguardo all’intermediario A, stante la dovuta diligenzasua legittimazione passiva, una serie il ricorso è meritevole di attività parziale accoglimento secondo i termini e per le ragioni di seguito precisati. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ex multis, Abf – Coll. Roma n. 3978 del 15 maggio 2015; e Coll. Coord. n. 6167 del 22 settembre 2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che derivano dall’introduzione stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei nuovi requisiti costi applicati al contratto nel caso di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT estinzione anticipata dello stesso (cfr. successivo paragAccordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 749 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-sexies tub, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011). Nei casi Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante e consolidato orientamento secondo il quale, in caso di specieestinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione o con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, anche se per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del titolo ammette cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Abf – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.). In particolare, per quanto riguarda il rimborso delle quote non godute del premio assicurativo, posta la presentazione legittimazione passiva dell’intermediario, in ragione dell’accessorietà del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento (cfr. Abf – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.), deve affermarsi l’obbligo dell’intermediario resistente di provvedere al rimborso delle quote in parola. In applicazione dei menzionati criteri, la somma che l’intermediario A è obbligato a restituire dev’essere così determinata: rate pagate 50 rate residue 70 Importi Metodo pro quota Metodo contrattuale Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni finanziarie 855,00 498,75 582,50 -83,75 Commissioni di intermediazione 2.565,00 1.496,25 1.496,25 Oneri assicurativi 598,16 348,93 348,93 Totale 1.761,43 In virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), tuttavia, la domanda può essere accolta nei soli limiti del petitum. La domanda di ripetizione di n. 2 quote erroneamente considerate come insolute deve invece essere rigettata, atteso che il ricorrente, su cui grava per orientamento consolidato di questo Arbitro il relativo onere della prova, ha omesso di fornire prova del doppio pagamento. Non può invece accogliersi la domanda di condanna al pagamento mediante i soli dati contabilidi spese di assistenza professionale, considerato che: (i) le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” che regolano il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di competenza. L’assegno oggetto norma instaurato – senza il ministero di causaun difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatticonseguentemente, non è presente sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Abf – Coll. Coord. n. 4618 del 19 maggio 2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell’intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l’orientamento consolidato di quest’Arbitro in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema subiecta materia e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l’assistenza di requisiti standard un professionista per la stampa degli assegni mera richiesta di rimborso di oneri pagati e misure antifrodenon goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica o rimborsabili mediante delegazione di pagamento (cfr. Abf – Coll. Roma. n. 11244 del 21 del 12 giugno 2014dicembre 2016).

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito In xxx xxxxxxxxxxx, xx osserva come il thema decidendum riservato alla cognizione del mancato Collegio sia necessariamente limitato soltanto alla domanda relativa al pagamento della somma di € 20.220,65, oltre interessi legali, pari alle spese vive sostenute per procedere direttamente alla riscossione dei crediti che avevano formato oggetto di cessione al factor e da questi retroceduti, risultando invece irricevibili tutte le ulteriori domande di pagamento di somme pure formulate nel ricorso. Le questioni sottese a tali domande non hanno, infatti, formato oggetto del reclamo all’intermediario, sicché rispetto ad esse non è soddisfatta la condizione, di cui al combinato disposto dell’art. 4, comma primo, della delibera CICR 275/2008 e delle disposizioni attuative della Banca d’Italia, che impongono la necessaria coincidenza tra l’oggetto del ricorso e quello del previo reclamo, quest’ultimo costituendo una condizione necessaria per adire l’Arbitro Bancario Finanziario. Così, sempre in via preliminare, deve osservarsi come estranea al perimetro della cognizione del Collegio - e pertanto egualmente irricevibile - risulti altresì la domanda di risarcimento danni e di restituzione delle somme oggetto dell’anticipazione, articolate soltanto nelle repliche alle controdeduzioni. Alla possibilità del loro esame ostano, infatti, sia le considerazioni poc’anzi svolte inerenti alla mancata prospettazione delle due questioni nella fase di reclamo, sia, più radicalmente, tanto la circostanza della loro tardività anche nel contesto del procedimento innanzi all’ABF - non potendo evidentemente darsi ingresso a richieste in una fase in cui è oramai preclusa all’intermediario la possibilità di contraddire – quanto, rispetto alla richiesta di risarcimento, il superamento dei limiti di valore stabiliti dall’art. 2, comma quarto, della delibera CICR 275/2008. Venendo all’esame dell’unica domanda per cui è soddisfatto il richiesto presupposto di ricevibilità, il Collegio ritiene che la stessa non sia fondata e pertanto non meritevole di accoglimento. Dalla documentazione acquisita in atti risulta invero con chiarezza come, all’indomani della scadenza delle due fatture che vengono in questa sede in rilievo, il factor si sia attivato per riscuotere il credito, sollecitandolo più volte stragiudizialmente il debitore ceduto a provvedere al pagamento (si veda lo scambio di corrispondenza intervenuto tra l’intermediario e il debitore). Quanto sopra è, allora, già eloquente della infondatezza della contestazione avversaria circa il difetto di diligenza dell’intermediario. Del resto la doglianza avversaria sottende una ricostruzione della disciplina dell’operazione di factoring pro solvendo - a mente della quale il factor per poter far valere la garanzia nei confronti del cedente (garanzia che, poi si noti, prima ancora che la solvenza del debitore ceduto investe l’esistenza del credito: il che era appunto ciò che veniva nella specie contestato dal debitore, nel momento in cui eccepiva, inter alia, anche la falsità della propria firma sulle lettere a suo tempo inviate al factor) sarebbe prima obbligato ad agire nei confronti del debitore ceduto - che non trova riscontro in alcun dato normativo, e che finirebbe per equivalere ad un assegno circolare riconoscimento a favore del cedente, in operazioni siffatte, di una prerogativa molto simile al beneficium excussionis. Un tipo di beneficio che il nostro ordinamento - salve alcune ipotesi tassativamente definite, che ovviamente non sono quelle di cui alla presente fattispecie - non accorda in via di principio, ma solo in presenza di espressa pattuizione. E tuttavia, anche volendo prescindere da quanto precede, non si può fare a meno di osservare che ad escludere la possibilità di muovere addebiti di scarsa correttezza e diligenza all’operato dell’intermediario concorra anche la considerazione che nella presente vicenda nemmeno si può ragionare di una vera e propria attivazione, da parte del factor, della garanzia pure spettantegli. La retrocessione dei crediti è stata, infatti, non già oggetto dell’esercizio di contraffazioneun potere unilaterale dell’intermediario, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici quanto piuttosto - come riconosce lo stesso ricorrente – l’effetto di un’operazione concordata tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento toglie allora definitivamente pregio alla pretesa della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità Società di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa potere ottenere un rimborso dei maggiori costi da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare cui essa è stata agevolata dall’invio gravata per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia non aver potuto beneficiare del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si factoring; appunto perché tale mancato beneficio è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica conseguenza (anche) di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014propria libera scelta.

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Samples: Factoring Agreement

DIRITTO. La questione concerne Prima di esaminare nel merito la responsabilità degli intermediari a seguito controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Con riferimento alla documentazione contrattuale versata in atti (contratto di leasing stipulato dalla Ricorrente e contratto di leasing stipulato dalla società cessionaria), non sono percepibili differenze di rilievo tra i due documenti: la modulistica è su carta intestata del mancato pagamento Convenuto e riporta i dati del concessionario convenzionato, nonché il timbro dello stesso; il bene concesso in locazione è lo stesso; in entrambi i casi il documento è qualificato come “proposta” di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incassocontratto. Nel merito della controversia, si rileva Va sottolineato che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolosuddetti documenti prevedono, da parte dell’intermediario Aun lato, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; che il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone contratto si perfezioni al momento dell’accettazione della “proposta” da parte del beneficiario finanziatore ma, dall’altro lato, subordinano la consegna dell’auto a tale accettazione. Nel caso di specie la consegna del veicolo, sia nel primo che nel secondo caso, è stata contestuale alla sottoscrizione del modulo. Il Resistente ha dichiarato di non aver mai ricevuto la richiesta di subentro dal concessionario e conseguentemente di non aver mai prestato il consenso alla cessione. Al riguardo, va rilevato che l’Art. 1, comma 3 della Condizioni Generali di Contratto – Parte I – prevede espressamente - in conformità alla disciplina codicistica - il divieto per l’utilizzatore di cedere il contratto senza il previo consenso del concedente. La Ricorrente nella denuncia presentata all’autorità giudiziaria ha dichiarato di essere stata indirizzata dal Resistente a rivolgersi a un concessionario autorizzato per la cessione del contratto di leasing; il Resistente ha dichiarato, invece, nelle controdeduzioni di “interloquire” nei casi della specie direttamente con ogni cliente. Sempre nella denuncia, la Ricorrente ha dichiarato che: a) il concessionario che ha curato la cessione è stato indicato dalla “signora cubana” con cui aveva preso contatto; b) il 30 giugno 2011 ha firmato un modulo “prima di entrare” nel concessionario, poi ha consegnato i documenti, la carta di circolazione, le chiavi dell’auto a una dipendente, all’interno dei locali della concessionaria, e ha lasciato anche la macchina; c) l’8 luglio 2011 ha ricevuto copia del contratto stipulato dalla cessionaria presso un centro commerciale; d) il 14 luglio 2011 ha telefonato alla concessionaria e ha appreso che l’appuntamento fissato per la cessione del contratto era stato rinviato; e) i primi di agosto 2011 si è recato presso la concessionaria e ha parlato con un responsabile che in un primo momento ha riconosciuto la modulistica e i timbri apposti come propri e successivamente ha affermato che trattavasi di un falso. Nelle Condizioni Generali di Contratto sono presenti una clausola risolutiva espressa nel caso di perdita di possesso del bene (art. 4 comma 2) e una penale (art. 8, comma 3), così calcolata: “somma … pari al totale dei seguenti importi, salvo la richiesta di maggiori danni: 1) un importo pari al valore attuale, al tasso di leasing concordato nelle condizioni particolari di contratto, di tutti i canoni periodici non ancora scaduti alla data 17/05/2018;la negoziazione di risoluzione fino alla scadenza della locazione finanziaria; 2) ed un importo calcolato nella misura pari al 4% sull’importo di cui sub 1)”. Il Resistente ha rilevato di aver calcolato il dovuto in base alla clausola sopra riportata non decurtando il valore dell’autoveicolo, in quanto non restituito. Per la determinazione del titolo quantum (complessivi € 45.797,05) sono stati poi considerati anche gli interessi di mora maturati alla data dell’11.10.2011. La Ricorrente ha prodotto copia del pagamento di 4 rate tramite bonifico bancario a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation favore del Resistente (CITperiodo giugno – settembre 2011) per complessivi € 5.538,39. Il procedimento d’ingiunzione a carico della Ricorrente è stato avviato dal Convenuto successivamente (09.12.2011) alla presentazione del ricorso all’ABF (fax del 21.11.2011); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte in ordine alla manifestazione dell’interesse alla prosecuzione della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titoloprocedura, la qualeRicorrente nella replica alle controdeduzioni così si è espressa: “Per le ragioni sommarie di narrativa, con imprudenzaquindi, ha inviato la fotografia dello stesso le parti ricorrenti insistono nell’accoglimento del ricorso presentato (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) fatta salva ed impregiudicata ogni altra ragione espressa nell’atto d’opposizione al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato ricorso per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzidecreto ingiuntivo)”. Questo Collegio non puòè, dunque, ignorare chiamato a pronunciarsi sulla presente vertenza, in virtù di quanto prevedono le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, Sez. VI, 2. Svolgimento della procedura, comma 5°, ovvero che “[…] Qualora la circostanzacontroversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria … nel corso del procedimento, anch’essa pacifica la Con riferimento poi alla contestazione mossa dal procuratore della Ricorrente circa la riammissione in termini del Convenuto per la produzione delle controdeduzioni, si deve fin d’ora rilevare che - stante la natura ordinatoria del termine individuata dalle “Disposizioni” sull’ABF – la Segreteria Tecnica non ha comunque considerato evidenza idonea a confermare l’avvenuta notifica, la nota di trasmissione fax (21.11.2011) allegata al ricorso, in quanto mancante della denominazione del soggetto ricevente. Venendo, infine, all’esame del regolamento contrattuale vigente tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso deve ricordarsi che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente contratto stipulato inter partes prevede espressamente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.:

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DIRITTO. La questione concerne Il Collegio fa propria la responsabilità degli intermediari a seguito linea del Collegio di Coordinamento, secondo cui “la cognizione dell’Arbitro risulta esclusa ogni qual volta la disputa investa il tema del mancato pagamento adempimento di obblighi di informazione che, essendo strumentali alle scelte di gestione e di disposizione del proprio risparmio e dei propri titoli, hanno più diretta attinenza con la prestazione del servizio di investimento”. La violazione di doveri di informazione, assistenza, rappresentanza, consulenza nella gestione di titoli rientranti nella nozione di strumenti finanziari, “nell’attuale assetto normativo tali obblighi discendono da una complessa disciplina che, a partire dalla stessa base negoziale, è fortemente integrata da una combinazione tra regole di settore e regole civilistiche generali. Anche a non voler radicalmente dubitare che il contratto di cui all’art. 1838 c.c. “continui ad avere una propria autonomia funzionale (non appare un caso che il contratto di deposito titoli trovi espressa menzione anche nell’art. 1, comma 6, lett. a, del TUF, ove lo si definisce ‘servizio accessorio’ proprio rispetto ai servizi di investimento di cui al comma 5)”, pare non potersi prescindere dalla evoluzione del sistema. Lo statuto dei rapporti finanziari appare segnato da un evidente fenomeno di decodificazione, con l’elaborazione di un assegno circolare oggetto sistema di contraffazione, dopo disciplina settoriale dei “servizi e attività di investimento” e la presentazione all’incassoconfluenza dei complessi rapporti di diritto finanziario nel corpo dello strumento normativo del TUF. Nel merito L’evoluzione normativa appare ormai aver attirato nel sistema speciale del TUF la disciplina dei rapporti di gestione titoli i quali sfuggono così al perimetro della controversia, si rileva disposizione codicistica tutte le volte che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta gli obblighi informativi siano destinati alle scelte di investimento o disinvestimento del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione foss’anche per l’esercizio di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione facoltà opzionarie. Si tratta di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene profili relativi alle generali regole di condotta che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno incombono all’intermediario ai sensi dell’art. 122721 TUF, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso ove si prevede che nella prestazione di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto “servizi di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti investimento e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere accessori” l’intermediario operi in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso modo che il rischio connesso al minor livello cliente sia sempre informato. Ne discende che ogni difetto informativo che tocchi scelte di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione investimento o disinvestimento sfugge alla competenza ratione materie dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiocollegi ABF. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014È assorbita ogni altra considerazione.

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Samples: Contract for Structured Products Management

DIRITTO. La questione concerne domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all’art. 125 sexies T.U.B. Occorre ricordare che la responsabilità degli intermediari norma appena citata dà attuazione, nell’ordinamento italiano, all’art. 16 della direttiva n. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio). L’interpretazione di questa disposizione è stata recentemente offerta dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell’11 settembre 2019 n. C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la CGUE ha affermato che: “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a seguito carico del mancato pagamento consumatore”, per tali intendendosi – alla luce della definizione recata dall’art. 3, lett. g), della stessa direttiva – “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un assegno circolare contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. È utile far rilevare che tale principio di contraffazionediritto – sancito dalla Corte europea previa applicazione di canoni di interpretazione testuali e sistematici, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione nonché tenuto conto dell’esigenza di scongiurare pratiche elusive del titolo, diritto di rimborso anticipato riconosciuto al consumatore – è risultato incompatibile con l’orientamento assunto precedentemente da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le partiquesto Arbitro, che aveva applicato la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte norma di equa riduzione del costo del finanziamento quale obbligo di restituzione secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis della ricorrente sola quota delle commissioni e dei costi soggetti a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente hamaturazione nel tempo (costi recurring), quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere evitare, a causa dell’estinzione anticipata del prestito, un’ingiustificata attribuzione patrimoniale in responsabilitàfavore del finanziatore, nell’ipotesi con esclusione delle voci di contraffazione e/o clonazione dei titolicosto relative alle attività preliminari alla concessione del prestito (costi up front). A tal propositoAlla luce della suddetta pronuncia della Corte europea, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della stessa derivanti, ha precisato statuito che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in “(…) l’art.125 sexies T.U.B. deve essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è interpretato nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuoviestinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up frontassegni (decisione n. 26525/2019). D’altro canto, non sembra condivisibile l’interpretazione data con la sentenza n. 10489/2019 dal Tribunale di Napoli, che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stato incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il negoziatore dovrà svolgerediritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell’art. 125 - sexies T.U.B. Non può trascurarsi, infatti, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello oggetto di decisione. Tra l’altro, sempre il Tribunale di Napoli, con la dovuta diligenzarecente sentenza n. 1340/2020, è tornato ad occuparsi di questi temi, giungendo alla conclusione, quanto alla efficacia della sentenza n. C-383/18 della Corte di Giustizia UE, “(…) che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in base al rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinguere tra costi up front e recurring.” Muovendo dalla duplice premessa che le sentenze interpretative della CGUE, per opinione unanime (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass.,n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale e che si dà prevalenza al diritto europeo rispetto a quello nazionale secondo quanto previsto dall’art. 11 della Costituzione, questo Collegio condivide l’interpretazione data CGUE con la sentenza Lexitor, poi recepita dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, in base alla quale il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge non solo i costi recurring, ma anche quelli up front. Ciò, con la precisazione che - come statuito dallo stesso Collegio di Xxxxxxxxxxxxx nella decisione citata - il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una serie diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ex art. 1374 c.c., mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Premesso quanto sopra, va rilevato che lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria e, precisamente, la commissione per il perfezionamento del contratto relativa ad attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza istruttorie e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolopreparatorie [lett. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”a) del messaggio contratto] e la commissione di presentazione gestione relativa a prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto di cui alla lett. b dello stesso. Secondo la regola contrattuale, è dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente in caso di estinzione anticipata, in quanto la commissione per il perfezionamento ha natura up front, come confermato dai consolidati orientamenti dei Collegi. Anche le provvigioni dell’intermediario devono ritenersi una voce di costo up front, posto che si riferiscono ad attività inerenti alla fase di instaurazione del rapporto contrattuale, come si evince dalle definizioni contrattuali. In considerazione della natura up front delle suddette voci di costo, e che il contratto di finanziamento in esame non prevede uno specifico criterio di rimborso delle stesse, questo Collegio deve necessariamente procedere ad una integrazione secondo equità del contratto ex art. 1374 c.c. “per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi” (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Sul punto, aderendo ancora una volta al pagamento condivisibile orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile appare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata per via negoziale. Ciò significa che l’importo della nuova procedura CIT riduzione dei costi up front può quantificarsi secondo il metodo di riduzione proporzionale pattuito per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Per quanto concerne, invece, le imposte e gli oneri erariali, sulla base del più recente orientamento condiviso dai Collegi, si ritiene che non siano rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l’art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori). Voci di costo queste non dirette a remunerare l’intermediario, né oggetto di quantificazione unilaterale da parte di quest’ultimo. Infine, in merito alla richiesta di restituzione degli interessi, si osserva che lo schema contrattuale in esame, con disposizione controversa (cfr. successivo paragpunto 4 di pag. 73 del modulo SECCI), prevede espressamente che “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”, alludendo ad una distribuzione lineare degli interessi nel tempo, senza relazione con il capitale che li genera. Nei casi Tale disposizione contrasta però con altra previsione contenuta nel medesimo SECCI, dove, invece, viene specificato che il rimborso avverrà secondo un piano di specieammortamento alla francese con rate che hanno, lungo la durata del rapporto, quote interessi decrescenti e sorte capitale crescente. Tale antinomia contrattuale, configura un “dubbio giuridico” sul senso da assegnare alla disposizione negoziale che appunto regola la retrocessione degli interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il quale dubbio, derivando da un contratto standard (perché concluso mediante il ricorso a condizioni generali e/o moduli e formulari), è destinato ad essere sciolto in via ermeneutica mediante l’applicazione dell’art. 1370 c.c. recante il canone “interpretatio contra stipulatorem”. Ciò, tenendo anche in considerazione l’orientamento condiviso dai Collegi ABF, che, nel caso di clausole contrasti, ritengono necessario da parte dell’intermediario lo storno degli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato, fino a concorrenza di quanto dovuto secondo il criterio pro rata temporis. Sulla base di ciò, si rileva che l’intermediario in sede di conteggio estintivo ha correttamente decurtato l’importo di € 654,69 a titolo di commissioni mandataria per il perfezionamento/gestione e l’importo di € 487,18 a titolo di provvigioni per l’intermediario. Nulla era dovuto a titolo di imposte e tasse. Per quanto concerne invece la richiesta di rimborso degli interessi corrispettivi, l’intermediario avrebbe dovuto decurtare in sede di conteggio estintivo la quota di interessi pari ad € 3.430,75, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, anziché mediante applicare il criterio c.d. della curva degli interessi. Per tale motivo, è diritto del ricorrente ottenere il pagamento della somma di € 1.396,37 a titolo di restituzione degli interessi corrispettivi, al netto dell’importo già decurtato pari ad € 2.033,89 La somma riconosciuta è inferiore rispetto a quella richiesta dal ricorrente in quanto l’ulteriore importo di € 534,53 è stato da quest’ultimo determinato erroneamente mediante l’applicazione del criterio pro rata temporis in relazione a tutte le voci di costo, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabiliquelle avventi natura up front. Non può trovare accoglimento, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, cosìinfine, la truffa perpetrata ai danni domanda di rifusione delle spese legali, in considerazione del fatto che le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, che regolano il presente procedimento, non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile. Inoltre, le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale, con la conseguenza che non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della ricorrentemedesima. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infattiInfine, non è stata allegato e men che meno provato il fatto della funzionalità dell’intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione del presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatriceprocedimento avente, pertantotra l’altro, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014natura seriale.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolopresunta violazione, da parte dell’intermediario Aconvenuto, su richiesta degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali, previsti dal Tub e dalla normativa regolamentare della Banca d’Italia, nonché di correttezza e buona fede in sede di stipulazione di modificazioni contrattuali ad un accordo di factoring, intercorrente tra la banca e la società ricorrente. Oggetto delle modifiche contestate è la previsione del servizio c.d. Maturity, consistente in ciò, che l’intermediario si impegna ad assicurare al cedente l’incasso dei crediti ad una data certa e prefissata, così permettendogli di ottimizzare la gestione dei flussi finanziari, e ad contempo ad offrire al debitore ceduto la possibilità di ottenere una ulteriore dilazione del credito originario, con onere finanziario a proprio carico previamente concordato con il factor. Trattasi, dunque, di un servizio accessorio al contratto di factoring che assicura al cedente, tra l’altro, l’indubbio vantaggio della certezza e della stabilizzazione dei propri flussi finanziari in entrata. Tanto premesso, dalle risultanze istruttorie non emergono elementi idonei ad attestare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e/o nell’esecuzione del contratto. Ed invero, i contenuti, gli effetti e le condizioni del servizio accessorio offerto dall’intermediario sono, nella specie, chiaramente e compiutamente illustrati nel documento sottoscritto dalla ricorrente; d’altra parte, il servizio accessorio in questione non prospetta, per il cliente, rischi anomali rispetto ad una normale operazione di factoring, sicché priva di pregio è la doglianza secondo cui l’intermediario non avrebbe, nel caso di specie, rispettato le norme “volte a prestare assistenza al cliente, la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti, e quelle organizzative e di controllo interno che assicurino una valutazione dei rischi (...)”. Depone in data 16/05/2018; tal senso anche la previsione del diritto del cedente di recedere dall’accordo […]: onde la ricorrente, qualora si fosse successivamente avveduta di un ipotetico pregiudizio derivante dalle modifiche contrattuali convenute con l’intermediario e debitamente accettate e sottoscritte, avrebbe potuto comunque esercitare il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)recesso entro i termini previsti dal contratto. Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato altresì pienamente conforme alle previsioni contrattuali sottoscritte dalla ricorrente il comportamento della società che ha richiesto l’emissione assunto dall’intermediario convenuto nell’esecuzione del titolocontratto. In particolare, la qualecomunicazione inviata al cedente del 18.4.2016 con cui la banca convenuta provvedeva al recesso dall’accordo Maturity, con imprudenzasuccessivamente all’istanza di fallimento promossa dal debitore, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 avvenuta in data 18.3.2016, e la successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation)comunicazione del 27.6.2016, operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizzala medesima banca comunicava all’istante il riaddebito, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per sono pienamente conformi al disposto dell’art. 4 delle condizioni regolanti il servizio Maturity, secondo cui “In caso di incasso assegni emanato dall’ABI eventuale mancato pagamento da parte del Debitore ceduto del credito entro la scadenza prorogata, siete fin d’ora autorizzati a riaddebitarne il relativo importo, con valuta pari alla data di scadenza originaria del credito, sul conto corrente anticipi a noi intestato presso la Vostra Banca, la cui esposizione ci impegniamo fin d’ora a rimborsarVi a Vostra semplice richiesta, ogni eccezione rimossa ferma restando l’eventuale rinuncia alla garanzia di solvenza da parte Vostra”. Del resto, dalle risultanze in atti emerge chiaramente che l’intermediario convenuto si è avvalso della facoltà prevista da tale clausola soltanto in data 1° luglio 1993 18.4.2016, ossia un mese dopo la presentazione dell’istanza di fallimento […] ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 alcuni giorni dopo il deposito […] della domanda di concordato del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente debitore ceduto: eventi che, pertantoper definizione, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere consacravano la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o sua impossibilità di leggere il codice”regolare adempimento delle proprie obbligazioni. Né vale, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codiceimputare all’intermediario convenuto la sua presunta conoscenza della situazione economico-finanziaria in cui versava il debitore ceduto e, semplicemente dandone lettura come prescrittoin particolare, si sarebbe potuto accorgere di “non aver colto in anticipo i segnali d’allarme”: ciò in quanto, dall’esame della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infattidocumentazione allegata in atti, non è presente emergono elementi univoci in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatricetal senso, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.soprattutto se si considera che i pagamenti sono

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Samples: Factoring Agreement

DIRITTO. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a valutare la validità e l’efficacia del contratto oggetto della controversia. Infatti, il Confidi resistente, attualmente iscritto nella sezione riservata ai confidi ex art. 155, comma 4, del TUB per l’attività di concessione di garanzie “collettive” a favore di banche e altri intermediari autorizzati, non è abilitato al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico (quali le fideiussioni a favore di enti e amministrazioni pubbliche o a imprese terze e privati in genere, anche se prestate nell’interesse di imprese socie del confidi (così si evince dal comunicato della Banca d’Italia del relativo elenco, aggiornato al 29 dicembre 2015). La questione concerne non è nuova per l’Arbitro bancario finanziario: appare, quindi, utile riportare le argomentazioni svolte in un rilevante precedente proprio di questo Collegio secondo cui “chiarito, dunque, che l’intermediario non era autorizzato al rilascio di fideiussioni in favore del pubblico, e che la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento sua condotta si presenta suscettibile di un assegno circolare oggetto integrare gli estremi anche della fattispecie delittuosa di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione abusivo esercizio di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno attività finanziaria ai sensi dell’art. 1227132 TUB vecchio testo, comma 1la questione che però a questo punto si tratta di affrontare – ed è quella realmente decisiva – è se la violazione delle norme pubblicistiche che stabiliscono i presupposti per il legittimo esercizio dell’attività finanziaria sia destinata anche ad avere incidenza ex se sui contratti in cui tale attività si scandisce e a determinarne l’invalidità. Si tratta, C.C. per vero, di un problema che involge questioni di vertice della teoria non solo del contratto ma anche dell’impresa, e che si riassume nell’interrogativo se alla qualificazione dell’impresa come “illecita” debba conseguire anche una qualificazione in chiave di nullità dei contratti che essa pone in essere. Il problema è delicato, e lo è in misura ancora più accentuata nel caso che ci occupa, dove ci si confronta con un contratto che si riconduce al paradigma di un contratto tipico, quale appunto la fideiussione, e dove allora è sicuramente più difficile seguire la traiettoria interpretativa consueta, che vorrebbe, in casi del genere, concludere nel senso della nullità virtuale del contratto ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ. Se, infatti, si accede a quell’indirizzo ermeneutico che sottolinea come la nullità virtuale non discenda da ogni violazione di norma imperativa che abbia una qualche connessione con l’attività contrattuale dei privati, ma solo allorché si stabilisca una incompatibilità tra i valori protetti dalla norma e la regola negoziale, si può anche ragionevolmente dubitare che in casi come quello di specie una simile incompatibilità davvero sussista, così come si potrebbe anche dubitare che la qualificazione in chiave di nullità del contratto sia la soluzione più appropriata per la tutela degli interessi individuali coinvolti (e basti pensare, in un contesto come quello che ci occupa, al fatto che affermare la nullità del contratto se, per un verso, significa – ed è quanto rileva nel caso in esame – permettere al debitore garantito di ottenere la restituzione del corrispettivo pagato per il rilascio della fideiussione, per altro verso significa anche accordare un beneficio allo stesso intermediario, il quale potrà evidentemente sottrarsi, evocando la nullità, all’adempimento dei suoi obblighi nei confronti di quanti, tra i beneficiari di garanzie abusivamente rilasciate, al verificarsi dei relativi presupposti, intendessero procedere egualmente alla loro escussione). E tuttavia, pur non potendosi disconoscere che la conclusione della nullità del contratto presenta alcuni profili di criticità, sembra al Collegio ha più volte ravvisato che essa sia quella in casi del genere da privilegiare, ancorché sulla base di una considerazione diversa da quella consueta, che invoca genericamente il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non puòcontrasto con le norme imperative disciplinanti l’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria e, dunque, ignorare predica la circostanzanullità virtuale del contratto ex art. 1418 c.c. Ritiene, anch’essa pacifica tra infatti, il Collegio che se, in casi del genere, di nullità dell’atto di autonomia negoziale si può (e si deve) parlare, ciò avviene perché il contratto attraverso cui si scandice l’attività di impresa è caratterizzato – com’è stato detto con espressiva formula in quello che è ancora oggi il fondamentale studio in argomento – da una “inerenza teleologica e strutturale” alla stessa, con la conseguenza che in tali casi è la sua funzione che finisce per risultare illecita, giacché se al contratto non si comunicasse il disvalore espresso dalla illiceità dell’attività esso fungerebbe da strumento per conseguire proprio le utilità complessive di un’attività che risulta essere vietata. Insomma, quel che si intende sottolineare è che l’inerenza dell’atto all’attività fa sì che sia la concreta causa negoziale del contratto a risultare illecita, il che è allora quanto consente – in un caso come quello che ci occupa con cui ci si confronta con uno schema contrattuale tipico, quale appunto la fideiussione – di concludere per la nullità” (ABF Napoli decisione n. 6343 del 2014). Successivamente, il tema si è arricchito per la recente decisione del Collegio di Coordinamento, che ha confermato la nullità per violazione di norma imperativa del contratto stipulato dall’intermediario privo delle necessarie autorizzazioni o, comunque, dell’iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri tenuti dalla legge (decisione n. 4619/2016). Va sottolineato, peraltro, che il Collegio di Coordinamento ha precisato che la nullità in questione presenta consonanza con la categoria della nullità relativa, poiché non vi è estranea l’esigenza di non pregiudicare il contraente che con il suo comportamento non ha dato causa alla nullità; in particolare, si è ritenuto di individuare una ratio comune all’art. 167 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), a tenore del quale la nullità può essere fatta valere solo dal contraente dell’impresa di assicurazione non autorizzata. E, in effetti, è evidente l’effetto negativo per il cliente che, nel caso di nullità del contratto di fideiussione stipulato dal confidi non autorizzato come in quello del contratto di assicurazione di cui al citato art. 167, si troverebbe privato della copertura della garanzia nella quale aveva confidato. In tale cornice, va iscritta la fattispecie concreta all’esame del Collegio, nella quale la peculiarità è che l’eccezione di nullità non è stata sollevata dal ricorrente che ha chiesto, invece, la restituzione del premio pagato invocando l’esecuzione del contratto, nella parte in cui era sospensivamente condizionato all’accettazione del beneficiario della garanzia. Tuttavia, il Collegio ritiene di poter addivenire parimenti alla declaratoria della nullità del contratto: innanzitutto, occorre oggi tenere conto dell’orientamento sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di rilevabilità di ufficio e, più in generale, delle cause di invalidità e di inefficacia del contratto (Cass. Sez. Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), nella quale ha trovato sede anche una ricostruzione del valore della categoria dell’invalidità a carattere relativo quale strumento di tutela di interessi generali, che ha condotto all’affermazione della sua rilevabilità di ufficio (sia pure non necessariamente seguita dalla sua dichiarazione, se la parte chiede che la causa sia comunque decisa nel merito o il giudice privilegi una ragione più liquida ai fini della decisione, come ha sottolineato autorevole dottrina). In questo contesto, in assenza di un’articolazione del procedimento che consenta di interpellare le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare il Collegio è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente chiamato a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegnosvolgere una interpretazione complessiva, alla perpetrazione luce del principio, pacifico in giurisprudenza, a tenore del quale, in tema d’interpretazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositodomanda, il Collegio giudice di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate; conseguendone “che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore cheè necessario, davanti a indizi di irregolarità dell’assegnoquesto fine, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare tener conto anche delle domande che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in virtù modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con domanda giudiziale secondo criteri logicamente corretti e tali da evidenziare la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva volontà della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata parte in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa” (Xxxx. 26 settembre 2011, n. 7019630, c.de, più recentemente, Xxxx. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 201118 marzo 2014, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio6226). Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è appare evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittenteil ricorrente non ha alcun interesse alla conservazione del contratto, del quale anzi vuole liberarsi essendo venuta meno la sua funzione concreta, e chiedendo di ottenere la restituzione del premio versato: pertanto, il petitum sostanziale è lo stesso al quale la ricorrente avrebbe diritto con la dichiarazione di nullità del contratto, ovvero la restituzione delle prestazioni già eseguite, in ragione della normativa in materia di indebito oggettivo. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente cheIl Collegio, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere ritiene che la domanda sia fondata quanto al diritto della società ricorrente di rimborso avanzata ottenere la restituzione delle somme versate pari a € 9.250,00, oltre interessi dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari data del reclamo e nonché il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014€ 200,00.

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Samples: Contract of Guarantee

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari riguarda il diritto a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone ottenere copia dei documenti da parte del beneficiario cliente di una banca. Si tratta di cliente che riveste la qualifica di società di capitali (nella forma di società a responsabilità limitata) e di richiesta di informazioni riguardanti anche operazioni in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite derivati. Più precisamente l’intermediario è disponibile a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation fornire i documenti richiesti (CIT); ciò risulta dalla lettera dalla banca datata 3 luglio 2015, nella quale si legge testualmente che “la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno richiesta documentale verrà evasa ai sensi dell’art. 1227119 del D.L. 385 del 1° settembre 1993”), ma chiede in cambio il pagamento della somma di € 960,00 per 96 fotocopie. Non vi parrebbe dunque essere controversia fra le parti in merito alla debenza dei documenti. Può dunque considerarsi superata la questione se la richiesta di documenti aventi a oggetto la prestazione di servizi di investimento possa essere effettuata ai sensi dell’art. 119 comma 4 TUB (disposizione dettata per i contratti bancari). Una risposta positiva pare tuttavia possibile in considerazione già del tenore letterale dell’art. 119 comma 4 TUB, secondo cui si può ottenere copia della documentazione “inerente a singole operazioni poste in essere”. Le operazioni su derivati vengono poste in essere sulla base di un contratto di conto corrente (e sulla base di un precedente rapporto debitorio) sul quale vengono regolati i flussi determinati dal contratto derivato. Ritiene dunque questo Collegio che l’intermediario debba fornire anche i documenti relativi alle operazioni su derivati. In altri precedenti dell’Arbitro Bancario Finanziario è stato affermato il diritto del cliente a ottenere dalla banca copia di contratti diversi da quelli strettamente bancari (si veda ad esempio Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 428 del 2013, per un caso concernente il contratto di assicurazione). Ritenuto dunque sussistere un obbligo di consegna anche dei contratti e dei documenti non aventi carattere strettamente bancario, purché collegati ai contratti bancari, la questione centrale per la decisione è quella relativa al costo dei documenti. Il costo di € 10,00 per foglio richiesto dalla banca potrebbe apparire eccessivo rispetto al mero costo di riproduzione dei documenti cartacei e troverebbe la propria giustificazione – secondo la tesi dell’intermediario – nel fatto che i fogli informativi stabiliscono un costo copia singolo documento archiviato in formato cartaceo di € 10,00. In realtà il foglio informativo si riferisce a costi per “documento” e non a costi per “pagina”. Siccome i documenti possono avere lunghezze variabili, il costo richiesto dovrebbe essere calibrato in relazione alle caratteristiche (essenzialmente alla lunghezza) del documento. Più in generale l’art. 119 comma 4 TUB fa riferimento a “costi di produzione” e nella applicazione giurisprudenziale dell’Arbitro Bancario Finanziario con tale espressione ci si riferisce ai costi vivi affrontati dall’intermediario per lo svolgimento essenzialmente delle seguenti tre operazioni: 1) recupero del materiale, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa 2) riproduzione del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzimateriale e 3) invio dei documenti. Questo Arbitro ha già avuto modo di sanzionare il comportamento di banche le quali impongano un costo fisso per la dazione di documenti, dal momento che un sistema siffatto prescinde dal reale “costo di produzione” (si veda ad esempio Arbitro Bancario Finanziario, Collegio non puòdi Roma, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stessodecisione n. 7464 del 2015). La stessa ricorrente habanca può applicare solo i costi per il reperimento, quindila riproduzione e la spedizione dei documenti, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti costi che devono tenere essere valutati nel caso concreto. D’altro canto, per ragioni organizzative, le gli intermediari emittenti e negoziatori banche possono preferire un meccanismo forfettario di assegni circolari al fine calcolo dei costi di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggioproduzione. Nel caso di specie, tuttaviain effetti, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione banca chiede € 10,00 per ogni foglio. Questo Xxxxxxxx ritiene che detto meccanismo di calcolo dei costi possa essere ragionevole, ma vada riferito a “documenti” e non a “pagine” (come del medesimoresto correttamente indica il foglio informativo). Dunque, senza alcuna modifica dei dati riportati nel caso di specie, non potranno essere chiesti € 10,00 per pagina, ma € 10,00 per ogni documento richiesto. Spetta alla banca accertare quanti siano i documenti richiesti nel caso di specie dal proprio cliente e formulare una richiesta di pagamento conforme. A titolo originaleesemplificativo per documento si intende: 1) il contratto di conto corrente; 2) il contratto-quadro per la prestazione di servizi di investimento; 3) l’estratto conto completo. Se ad esempio il contratto-quadro si compone di 15 pagine, è evidente che nessuna responsabilità non potranno essere addebitati costi per € 150,00 (ossia € 10,00 per pagina), bensì di soli € 10,00, rappresentando detto contratto un unico documento. Per quanto concerne infine i costi di spedizione, costi del genere non potranno essere applicati laddove i documenti vengano ritirati direttamente in filiale; altrimenti, se si ha vera e propria spedizione e non mera consegna, può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti applicato solamente il costo della spedizione (l’Arbitro non può pronunciarsi in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere dettaglio al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertantoriguardo, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentosapendo quale sia il mezzo di spedizione e il peso del plico). Infine ritiene questo Xxxxxxx che la banca non possa subordinare la dazione dei documenti al previo pagamento della somma richiesta. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da cliente ha un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgerediritto pieno all’informazione bancaria, con la dovuta diligenzaconseguenza che i documenti devono essere rilasciati previa la sola richiesta da parte dell’interessato. Salvi casi manifesti di abuso nell’esercizio del diritto, una serie la banca non può condizionare il rilascio dei documenti al previo pagamento dei costi di attività che derivano dall’introduzione produzione. Dunque i documenti dovranno prima essere forniti al cliente, e la banca potrà successivamente addebitare il conto nella misura indicata sopra (laddove sia ancora aperto un conto presso l’intermediario) oppure chiedere al cliente il versamento della somma. In via riassuntiva, la banca può chiedere solo € 10,00 per singolo documento (non per foglio), cui vanno aggiunte le spese vive di spedizione. L’intermediario deve inoltre provvedere immediatamente alla consegna dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione documenti senza poter subordinare la dazione degli stessi al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di speciealcuna somma, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore somma che dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta poi essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente pagata dal cliente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014tempi ragionevoli.

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Samples: Contractual Dispute Resolution

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento Il Collegio reputa di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel dover esaminare in via preliminare l’eccezione sollevata dall’intermediario in merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone alla sottoscrizione da parte del beneficiario ricorrente di una quietanza, che, secondo la ricostruzione presentata dallo stesso intermediario, comporterebbe la rinuncia del ricorrente ad ogni somma ulteriore a quelle ottenute in data 17/05/2018;la negoziazione sede di conteggio estintivo. Secondo il testo della quietanza in atti predisposta dall’intermediario e destinata ad essere sottoscritta prima del titolo tramite pagamento, il ricorrente dichiara “di aver estinto il proprio debito mediante versamento all’intermediario dell’importo indicato nel conteggio estintivo, al netto delle suddette quote ripetibili, nonché di ritenersi pienamente soddisfatto, riconoscendo e dichiarando espressamente e incondizionatamente di aver già ricevuto tutto quanto dovuto [dall’intermediario] a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation qualsivoglia titolo, causa e ragione con riferimento al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata, non avendo pertanto null’altro a pretendere relativamente al contratto stesso. Per l’effetto, il Cliente rinuncia a qualsivoglia domanda e azione inerente e connessa al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata (CIT); …) Con riferimento alla chiusura del contratto, si precisa sin d’ora che, una volta ricevuto il bonifico o assegno richiesto mediante conteggio allegato, [l’intermediario] procederà con la ripresentazione registrazione dell’importo ricevuto, perfezionando così l’estinzione anticipata del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)contratto, la quale si considererà a tutti gli effetto definitiva”. Il Collegio ritiene è consapevole che devealtro Collegio dell’Arbitro, anzituttoin casi parzialmente analoghi a quello ora in esame, ha talora attribuito a dichiarazioni simili “un significato (…) di rinuncia ad ottenere ulteriori somme riferibili al medesimo finanziamento”, così precludendo la possibilità del cliente di richiedere il rimborso di importi ulteriori a quelli originariamente riconosciuti (Collegio di Napoli, decisione n. 538/2014). In diverso avviso, il Collegio reputa che l’eccezione sollevata dall’intermediario non meriti accoglimento. La dichiarazione ‘liberatoria’ sottoscritta dal ricorrente si pone, infatti, chiaramente come condizione preventiva e necessaria alla (soltanto) successiva estinzione anticipata del contratto ancora in essere, con la conseguenza che la clausola ha effetto modificativo del contratto, logicamente e giuridicamente anteriore e preliminare alla disposizione abdicativa di un diritto di credito già maturato. La clausola appare incompatibile con due norme imperative Per un verso, l’art. 36, secondo comma, lett. b), d.lgs. 206/2005, secondo cui “sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”; previsione cui non può che essere valutato data un’applicazione estensiva sulla linea di una completa ed efficace tutela del consumatore. Per altro verso, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, secondo cui “il comportamento consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della società Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che ha richiesto l’emissione in caso di estinzione anticipata del titolomutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la qualerelativa quota non maturata”). Giova qui riflettere sulla disciplina generale dell’indebito oggettivo, implicato dall’estinzione anticipata del finanziamento. Le parti sono certamente libere di determinare il corrispettivo; e nessun giudice ab externo potrebbe sindacare la misura di esso. Esse tuttavia hanno l’onere di stabilire ex ante l’oggetto del contratto, e segnatamente l’esatta corrispondenza tra prestazioni pecuniarie e controprestazioni bancarie. È da considerare che il nesso tra prestazione pecuniaria e controprestazione bancaria assuma qui rilevanza causale, sicché ogni attribuzione pecuniaria (interessi o costi del finanziamento) trova causa nella corrispondente controprestazione bancaria, ossia nel servizio reso dall’intermediario. Non interessa qui vagliare il grado di dettaglio con imprudenzacui le singole prestazioni bancarie siano descritte; rileva piuttosto la chiara e netta separazione tra prestazioni oggettivamente preliminari e prestazioni oggettivamente successive, posteriori alla conclusione del rapporto e relative allo svolgimento di esso. La norma imperativa dell’art. 125 sexies, primo comma, secondo periodo, ha inviato riguardo alla estinzione anticipata del rapporto, la fotografia dello stesso quale determina (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.per logica prima che giuridica necessità) ol’estinzione del sinallagma funzionale tra prestazione pecuniaria e corrispondente controprestazione bancaria (recurring). Con l’estinzione del rapporto vengono infatti meno i servizi bancari (gestione informatica, perlomenoincasso rata, i dati identificativi (come, poie altre prestazioni recurring); simmetricamente, si afferma estinguono i debiti pecuniari corrispettivi, sicché l’eventuale pagamento di prestazioni non rese implicherebbe ineluttabilmente un indebito oggettivo. Per meglio comprendere il fenomeno, immaginiamo che il contratto di finanziamento preveda, in sede luogo del pagamento totale anticipato, un pagamento posticipato rispetto alla corrispondente prestazione recurring. Una volta estinto il rapporto anticipatamente, nessun dubbio che la Banca non potrebbe pretendere il pagamento di ricorsoprestazioni non rese, ossia delle prestazioni successive alla estinzione. Se il cliente pagasse, egli avrebbe per definizione diritto alla ripetizione dell’indebito. L’autonomia delle parti si ferma alla determinazione dell’oggetto del rapporto, e segnatamente del prestazioni recurring e dei relativi corrispettivi. Una volta stabilito tale sinallagma, l’estinzione anticipata implica l’automatico effetto della restituzione degli importi, corrispondenti ai servizi non resi. Su questa linea, la misura dell’indebito discende automaticamente dalla corretta determinazione dell’oggetto, recata in contratto. Diremo di più: se anche non ci fosse l’art. 125 sexies, primo comma, il consumatore avrebbe comunque il diritto alla ripetizione delle somme indebite, secondo la disciplina generale dell’art. 2033 c.c. L’art. 125 sexies non fa che applicare al contratto di finanziamento due principi comuni: a) il principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali; b) il principio dell’indebito oggettivo Ne segue che la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente di rinuncia “a qualsivoglia domanda e azione inerente e connessa al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta contratto di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno finanziamento oggetto di estinzione anticipata” e prodromica all’estinzione anticipata del medesimo contratto deve reputarsi nulla e improduttiva di effetti ai sensi dell’art. 122736, comma 1secondo comma, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato lett. b), d.lgs. 206/2005 e per violazione dell’art. 125 sexies TUB, per rinuncia preventiva alle azioni conseguenti all’inadempimento dell’obbligo di restituire le somme, che risultano pagate senza causa a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento. A ciò si aggiunga che la richiesta rinuncia “a qualsivoglia domanda e azione inerente e connessa al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata”, quale condizione preliminare per la successiva estinzione anticipata, non appare conforme ai canoni di buona fede e correttezza cui l’intermediario è comunque tenuto nei rapporti con la propria clientela; così come deve escludersi, del resto, una piena consapevolezza da parte del ricorrente della disposizione del proprio diritto all’equo rimborso inderogabilmente previsto dall’art. 125-sexies TUB. Nel merito il concorso Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo in materia di colpa rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del danneggiato quinto dello stipendio per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio la quota parte non puòmaturata, dunqueovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis, ignorare la circostanzatale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., anch’essa pacifica tra le partitante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l’intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto le medesime difettano di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari sufficiente specificità al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018desumerne l’integrale natura up-front, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 contrasto con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma le esigenze di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità tutela e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno inequivoca informazione del consumatore e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentodevono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. Il Collegio non ritiene1370 c.c.; posto che, dunque, alla stregua di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invecetali criteri, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 826,15; considerato che la procedura CIT consenta agli intermediari vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto parte ricorrente; posto che non ricorrono le condizioni stabilite dal Collegio di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove coordinamento per il negoziatore rilevi rimborso delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.spese legali;

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La Deve esaminarsi innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Essa appare fondata. Costituisce principio sufficientemente consolidato, anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, che nell’ambito delle azioni di mero accertamento, quale è quella proposta nella specie, la condizione essenziale dell’azione rappresentata dall’esistenza dell’interesse ad agire possa considerarsi soddisfatta solo se il richiesto accertamento sia essenziale per evitare un danno attuale a chi agisce, e non anche quando esso sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione concerne di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (così si esprime Cass. 24434/2007; ma in termini non dissimili Cass n. 12548/2002; Cass., n. 10558/2002). Xxxxxx, se si muove da tali premesse, sembra al Collegio che la responsabilità degli intermediari domanda formulata dalla società non soddisfi il richiesto requisito. Gli è, infatti, come rammentato, che è la stessa ricorrente a seguito sottolineare che la domanda di accertamento formulata all’Arbitro è funzionale a «dissipare ogni possibile incertezza e a consentire anche per il futuro il pacifico svolgimento del mancato pagamento rapporto», collocandosi così proprio su quel terreno di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito soluzione meramente ipotetica o astratta della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); avvicina la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione domanda proposta ad una proposta sollecitazione al Collegio a svolgere una funzione di venditafatto consulenziale. D’altra parte non può nemmeno dimenticarsi che se è vero, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del come sottolineato anche dal Collegio di Coordinamento (nella decisione n. 7283 3169/2014, che il limite di valore fissato dalle disposizioni che disciplinano lo svolgimento del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti procedimento davanti l’ABF è formalmente previsto solo per le domande che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate abbiano ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare oggetto la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione condanna al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistemasomma di denaro, sull’operatore bancario vero è anche che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso «l’interpretazione sistematica delle varie disposizioni (128 bis TUB, Regolamento CICR e Disposizioni di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere d’Italia) alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.luce delle

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Samples: Factoring Agreement

DIRITTO. La questione concerne Ad avviso del Collegio il ricorso va rigettato. L’istanza del ricorrente di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta della prestazione esige, preliminarmente, di tratteggiare i confini della fattispecie che, notoriamente, ricalca la responsabilità nozione di impossibilità su quella determinante l’estinzione dell’obbligazione ai sensi del combinato disposto degli intermediari artt. 1218 e 1256 cod. civ.: pur essendo il tema uno dei più delicati della civilistica, si può ritenere sostanzialmente condiviso che l’impossibilità rilevante debba essere assoluta e oggettiva. Quanto al primo profilo, si può, qui, prescindere dalla scelta tra le varie declinazioni dell’esigibilità della prestazione, giacché è preminente nel caso concreto la valutazione del carattere oggettivo della dedotta impossibilità che, nella prospettazione del ricorrente, andrebbe ricondotta alla cessazione dell’attività professionale in forma associata, che avrebbe reso inutilizzabile il macchinario oggetto del contratto di leasing. Orbene, va, innanzitutto, rilevato che la circostanza non è stata provata nel procedimento, ma, che, comunque, non avrebbe potuto integrare il presupposto della risoluzione ex artt. 1463 ss. cod. civ. In via generale, il carattere oggettivo è escluso allorquando l’impossibilità è conseguente ad un evento che rientra nella disponibilità del debitore; a seguito ciò va aggiunto che, l’ipotesi di cessazione dell’attività di impresa in forma individuale o collettiva, che abbia fondamento in un atto volontario dell’imprenditore, si traduce di fatto in una decisione unilaterale di sottrarsi all’adempimento del contratto. In dottrina si è sottolineato che nessun pregiudizio colpisce la libertà del soggetto che esercita attività di impresa di scegliere di non proseguire l’attività fino alla cessazione dei contratti pendenti, atteso che egli, diversamente, può valutare la convenienza economica, e adottare le decisioni conseguenti, tra l’esecuzione del contratto posticipando la cessazione dell’attività o esporsi alle conseguenze dell’inadempimento. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di inibire (rectius accertare l’insussistenza del diritto) all’intermediario di azionare eventuali “pretese economiche”, senza tenere conto delle proprie contestazioni e del fatto che era stata tempestivamente offerta la restituzione del bene oggetto del leasing. Pur nella sua genericità, si può ritenere che il riferimento sia all’esercizio del locatore dei diritti contrattuali e risarcitori conseguenti all’inadempimento contestato all’istante, che presuppone, però, la correttezza dell’applicazione della clausola risolutiva espressa giusta lettera del 27 novembre 2013. Tuttavia, nessuna delle due parti ha chiesto all’Arbitro di pronunciarsi sulla legittimità della risoluzione contrattuale invocata, questa volta, da parte resistente, pur essendo pacifico che una tale domanda sarebbe rientrata nella competenza dell’Arbitro, stante la natura dichiarativa della relativa cognizione (decisione ABF-Collegio di Napoli, n. 1923 del 2011). In ogni caso, si può procedere considerando che la circostanza del mancato pagamento dei canoni a partire dal mese di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa giugno 2013 è pacifica tra le parti; ed è in forza di tanto che l’intermediario si è avvalso dei criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 15 del contratto, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica pongono a carico dell’utilizzatore inadempiente il pagamento dei canoni maturati fino alla data della risoluzione, maggiorati degli interessi di mora, e di ogni ulteriore spesa sopportata dal locatore, nonché i danni da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto deterioramento del bene oggetto del contratto, e quelli conseguenti all’anticipato scioglimento, quantificati nell’importo complessivo di copia dello stessotutti i canoni successivi alla risoluzione, attualizzati al tasso Euribor tre mesi. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediariIn vero, si rappresenta che una recente pronuncia potrebbe discutere dell’eccessivo ammontare di tale clausola penale, anche alla luce delle indicazioni recentemente formulate in giurisprudenza, secondo cui il concedente non può ricevere vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del Collegio contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Coordinamento (decisione Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito259, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari risarcimento del danno spettante al fine di non incorrere concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frodecui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (Xxxx. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 17 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 20112014, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio888). Nel caso di specie, tuttaviaperò, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare stessa clausola contrattuale prevede che il locatore riconoscerà al conduttore quanto eventualmente conseguito disponendo del bene all’esito della restituzione, anche procedendo a compensazione con quanto dovuto dall’inadempiente: tale obbligo risulta idoneo a fondare la legittimità della clausola penale, ovviamente a condizione che sia eseguito correttamente, il che comporta che, non potendosi configurare un obbligo di risultato a carico del locatore di collocazione del bene, quest’ultimo si sia, però, diligentemente attivato nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittentericerca di un acquirente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede Alla luce di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente chetanto, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritieneil ricorso va rigettato, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni invitando peraltro l’intermediario a porre in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, essere tutte le banche stampino iniziative necessarie al reperimento di un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori acquirente, o di provvedere alla lettura altro conduttore, del codice Data Matrix e bene oggetto del contratto di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014leasing cessato.

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Samples: Contract of Leasing

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazioneTUB, dopo il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la presentazione all’incassovita residua del contratto”. Nel Venendo al merito della controversia, la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si rileva che i fatti a fondamento è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation eventuale estinzione anticipate (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (Acc.dd. up front). Il Collegio ritiene che deveSi è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, anzituttocomunemente denominato pro rata temporis. In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, e la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 di questo ABF. Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del 05 Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione 2008 sui contratti dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106consumatori, che ha modificato l’art. 31 abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del X.X. 00 dicembre 1933Consiglio, n. 1736ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In considerazione tal caso egli ha diritto ad una riduzione del fatto costo totale del credito, che l’utilizzo comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è Direttiva deve essere interpretato nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione diritto del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno costi posti a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentocarico del consumatore”. Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non ritienecontinuativi (c.d. up front), dunqueaccogliendo parzialmente il ricorso, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegnicon decisione dell’11 dicembre 2019, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità enunciato il seguente principio di assegni a nuovo e diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgereIl criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la dovuta diligenzaproposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una serie lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di attività riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che derivano dall’introduzione il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei nuovi requisiti costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “…come sommatoria, ma come complessità delle voci di sicurezza costo…”. Le parti, quindi, potranno “…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e precisamente: - lettura quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…”. Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del codice Data Matrix contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “…non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”. A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento…”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “…allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e comunicazione della diversa natura della controprestazione…”, e che “…essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva…”. Aggiunge, infine, che “…non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi…”. Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al trattariofine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità. Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti CE relativa al credito ai consumatori, e nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolovigore della precedente direttiva 87/102 CEE. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova procedura CIT (cfrDirettiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato. successivo paragA ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB. 7). Nei casi Venendo al caso di specie, anche se l’importo il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del titolo ammette Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la presentazione natura up front delle “commissioni di istruttoria” e delle “commissioni per l’intermediario del credito” e stabilisce che al pagamento mediante i soli dati contabiliricorrente deve essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/19); dall’altro lato, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno Collegio riconosce la natura recurring della “Commissione per consentire lo svolgimento attività post erogazione”, delle verifiche “spese richieste dall’Ente Pensionistico” e delle “Spese amministrative forfettarie e di competenzanotifica” e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio pro rata temporis, in rapporto alle 42 rate residue del contratto anticipatamente estinto. L’assegno oggetto Quindi, nel caso qui in discussione la domanda deve essere accolta parzialmente nella misura di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti euro 338,32 come risulta dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.seguente tabella:

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DIRITTO. La questione concerne Relativamente alla applicabilità nel caso di specie dell’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18, contestata dalla parte resistente, si deve evidenziare che se è indubitabile che la responsabilità direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno con l’art. 125 sexies TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza “Lexitor”. E’, in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia dall’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Xxxxxxxxx, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, “che l’art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli intermediari interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a seguito una riduzione del mancato pagamento costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”. In altri termini, prosegue il Collegio, “sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento […]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l’art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)”. Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un assegno circolare oggetto finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxx recurring), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell’accordo (costi up- front); b) in assenza di contraffazioneuna chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, dopo l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la presentazione all’incassosomma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti ex ante (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Nel merito Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri up-front e oneri recurring, va oggi rivisitato alla luce della controversiapiù volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l’art. 16 della direttiva 2008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l’effettività di tale diritto “risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, considerato che, da un lato, vi può essere “il rischio che il consumatore si rileva che veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione costi dipendenti dalla durata del titolocontratto”; e che, dall’altro, è “molto difficile la determinazione, da parte dell’intermediario Adi un consumatore o di un giudice, su richiesta dei costi oggettivamente correlati alla durata del clientecontratto”. In materia è intervenuto, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositogià detto, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha precisato formulato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di non incorrere “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha voluto fornire il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in responsabilità cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti… gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”. Si evidenzia, inoltre, che secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo pro rata, costantemente utilizzato dall’ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno l’obbligo previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT utilizzato per gli interessi corrispettivi (procedura interbancaria Check Image Truncationc.d. curva degli interessi), operativa come desumibile dal 29 gennaio 2018piano di ammortamento. Questa soluzione, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma pur scontando il limite di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale introdurre un elemento di diversificazione nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio sistema di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106calcolo interno alle commissioni, che ha modificato l’art. 31 peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del X.X. 00 dicembre 1933quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, n. 1736. In considerazione mentre garantisce il diritto del fatto che l’utilizzo consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della procedura loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del credito, sancito nell’abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiopiù precisa consacrazione evolutiva”. Nel caso di specie, tuttaviacon riguardo alla classificazione degli oneri, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare tenuto conto della documentazione in atti, nonché degli orientamenti espressi dai Collegi, si devono ritenere di natura up-front le Spese di istruttoria, il cui rimborso è stato richiesto per entrambi i contratti. A tali costi può applicarsi il criterio equitativo adottato dal Collegio di Coordinamento (nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittentepiù volte citata decisione n. 525/19). Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti Tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di procedura estinzione o in corso di check truncationprocedimento, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito si ottiene quanto segue: Contratto n. ***516 Numero di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda pagamenti all'anno 12 Quota di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari pro rata temporis 58,33% Data di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto inizio del prestito 01/10/2014 Quota di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti rimborso piano ammortamento - interessi 38,44% rate pagate 50 rate residue 70 Importi Natura onere Percentuale di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e rimborso Importo dovuto Rimborsi già effettuati Residuo Spese di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.istruttoria 600,00 Upfront 38,44% 230,66 230,66 230,66

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito Ai fini dell’individuazione della corretta composizione del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazioneCollegio ai sensi dell’art. 4, dopo la presentazione all’incassosez. Nel merito della controversiaIII, del “Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF” si rileva evidenzia che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma ricorrenti in sede di ricorso) al presunto venditore, si identificano come tipologia di clienti “consumatore”. Occorre considerare che - la fideiussione prestata dagli stessi risulta a seguito dell’adesione ad favore di una proposta s.r.l.; - la ragione alla base della prestazione di venditatale garanzia sembra fondata, semplicemente appresa da un’inserzione on linenella narrativa dei ricorrenti, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannosonon tanto sulla qualità di soci di tale s.r.l., quanto meno ai sensi dell’artsul rapporto affettivo che legava gli stessi al padre, titolare dell’azienda di cui la suddetta s.r.l. 1227era proprietaria: In proposito il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx, comma 1nella decisione n. 5368/2016 ha stabilito che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, C.C. Il spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Nella fattispecie esaminata, il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa rilevato che “non risultano agli atti elementi tali da indurre a contestare l’esposizione del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le partiricorrente, che come anticipato si è autoqualificato come “consumatore”. Non emerge il possesso al momento del rilascio della garanzia di una partecipazione non trascurabile al capitale della società, oppure l’assunzione di cariche sociali. Al contrario, la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio natura di cooperativa edilizia della società garantita e le finalità stesse della garanzia (agevolare la concessione di un finanziamento alla società per via telematica la realizzazione degli immobili programmati) lascia ipotizzare che il garante non sia stato mosso esclusivamente da parte della ricorrente favor societatis ma anche dall’interesse mutualistico a soggetto sconosciuto diventare proprietario di copia dello stessoun immobile. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa Più di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositorecente, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx Coordinamento ha precisato ribadito tali principi (decisione n. 14555/20), richiamando il proprio precedente del 2016 e l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 19 novembre 2015 nella causa C-74/15. Si segnala al riguardo anche il recente intervento della Suprema Corte (ord. 742/2020) che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore ha considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, davanti pur svolgendo una propria attività professionale (a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncationanche più attività professionali), operativa dal 29 gennaio 2018stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizzabensì estranee alla stessa, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al minor livello di controllo suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. Può dunque concludersi per la competenza del Collegio in composizione non consumatori. Ciò premesso, i ricorrenti chiedono che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica venga accertata la non debenza dell’importo richiesto loro dalla banca resistente in virtù di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistemagaranzia fideiussoria prestata dagli stessi per un debito della C* s.r.l. di cui erano soci. In particolare, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito lamentano l’illegittimità di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati richiesta in quanto successiva al loro recesso dalla fideiussione prestata e risultato di una sostanziale concessione abusiva del credito nei confronti della medesima s.r.l. A supporto di ciò producono la raccomandata a/r di recesso dalla fideiussione del 22.10.2019 (di cui manca tuttavia la ricevuta di ritorno della missiva); la comunicazione del 03.01.2021 ricevuta dalla banca negoziatrice e ricevuti contenente il rendiconto al 31.12.2010; la lettera di riscontro al recesso da parte della banca resistente; ulteriori comunicazioni inviate alla banca in data 16.02.2021 e 20.02.2021; comunicazione inviata dalla resistente banca alla debitrice s.r.l. del 13.11.2019. L’intermediario eccepisce che l’importo richiesto ai ricorrenti è esatto, poiché calcolato (nonostante il soddisfacimento in linea capitale) sugli interessi, spese e commissioni rimasti insoluti alla data di efficacia del recesso, che, pertantosecondo quanto emergente in atti, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentosarebbe la data del 23.11.2019 (dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, avvenuta il 13.11.2019). Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni Produce a tal fine copia della fideiussione rilasciata in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; data 09.01.2019 (in particolare è previsto che art. 3) e il riscontro al recesso inviato tramite raccomandata ricevuta in data 27.11.2019, nonché estratti conto scalare per il periodo intercorrente tra il 31.03.2020 e il 31.12.2021. Orbene, secondo l’orientamento dell’Arbitro, il recesso dalla garanzia fideiussoria non ha l’effetto di estinguere la presentazione garanzia, ma solo di circoscriverne l’importo al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti debito esistente alla data di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione efficacia del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT recesso (cfr. successivo parag. 7Collegio di Roma, decisione n. 428 del 10.01.2019; Collegio di Milano, decisione n. 2773 del 29.01.2019; Collegio di Roma, decisione n. 7290 del 05.04.2018). Nei casi La domanda dei ricorrenti va dunque accolta nel limitato senso per cui la garanzia deve essere circoscritta all’importo del debito esistente alla data predetta: ad avviso della Banca, la pretesa riguarderebbe unicamente somme dovute a titolo di specieinteressi, anche se l’importo ma la Banca non ha dimostrato quali fossero e come fossero stati computati. Gli estratti conto (primo trimestre successivo) non consentono di individuare con chiarezza quale fosse il debito per interessi al momento del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabilirecesso, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche che rientrava negli oneri probatori dell’intermediario, giusta la ripartizione di competenzacui all’art. L’assegno oggetto 2697 c.c. L’intermediario non ha dunque fornito prova sufficiente della consistenza del debito ulteriore rispetto all’esposizione capitale, di causamodo che deve ritenersi che nulla sia, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016a tale titolo, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della dovuto da parte ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Fideicommissary Agreement

DIRITTO. La In via preliminare vanno respinte le eccezioni dell’intermediario secondo cui il ricorso qui esaminato sarebbe inammissibile perché volto ad ottenere dall’ABF solamente un’attività “di consulenza” (siccome volta a valutare la correttezza dell’operato dell’intermediario) che tale Arbitro evidentemente non potrebbe compiere, e comunque con oggetto del tutto generico (la "gestione del c/c"). Deve al riguardo replicarsi, tuttavia, come la funzione di risoluzione alternativa delle controversie espletata da questo Arbitro – “alternativa” evidentemente a quella dell’autorità giudiziaria ordinaria – non possa che comportare, in via di principio, una competenza a conoscere e a pronunciarsi (seppure con effetti diversi) di pari estensione. Di talché, così come il giudice ordinario ben potrebbe essere richiesto di una pronuncia di accertamento (della violazione di obblighi di diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto) pur senza condanna (seppure la prima eventualmente strumentale alla seconda, da richiedersi in un secondo momento), allo stesso modo può esserlo questo Arbitro. D’altra parte, l’oggetto dell’accertamento richiesto a quest’Arbitro (l’accertamento della correttezza della condotta dell’Intermediario “durante tutto il rapporto riguardante la gestione del conto corrente”) seppure espresso in termini impropri e generici, risulta comunque sufficientemente chiarito e perimetrato, nel suo contenuto e nei suoi profili, dalle specifiche circostanze e dalle contestazioni rappresentate nel ricorso: dal quale, in effetti, risulta evidente come si invochi sostanzialmente la nota questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento cd. fido di un assegno circolare oggetto fatto: e cioè, come noto, quella relativa alla condotta di contraffazioneuna banca che, dopo aver concesso per un certo tempo uno sconfino sul conto corrente per un certo ammontare, inopinatamente e ingiustificatamente chieda al cliente l’immediata e integrale restituzione delle somme risultanti a debito (oltre alla chiusura di ogni servizio di cassa accessorio, e così la presentazione all’incassorestituzione del carnet degli assegni, delle carte di credito, etc.), così deludendo l’affidamento di fatto ingenerato, nel tempo, nel cliente stesso. Nel merito della controversiaSi tratta, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titoloquindi, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, di una serie eterogenea di fattispecie tutte accomunate dalla concessione di credito alla clientela pur in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione assenza di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica un’espressa pattuizione tra le parti, e caratterizzate dalla natura occasionale ed eccezionale dell’erogazione che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati viene effettuata dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, in assenza dei requisiti formali propri dell’ordinaria attività di poter accogliere la domanda concessione di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014credito.

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Samples: Conto Corrente

DIRITTO. La questione concerne Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di incompetenza dell’ABF formulata dall’intermediario convenuto, il quale sostiene che la responsabilità degli intermediari richiesta di annullamento “avrebbe dovuto essere proposta avanti all’Autorità Giudiziaria”, stante il collegamento contrattuale tra il finanziamento e il contratto con la società di arredamento, nonché l’asserita necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di quest’ultima, alla quale viene imputato dalla ricorrente il comportamento doloso contestato. Xxxxxx, al riguardo, il fatto che la ricorrente si è limitata a seguito chiedere l’annullamento per dolo del mancato pagamento contratto di un assegno circolare finanziamento, mentre non ha formulato alcuna domanda avente ad oggetto il contratto stipulato con la società di contraffazionearredamento, dopo la presentazione all’incassoné ha ricollegato l’annullamento del contratto di finanziamento ad una richiesta di annullamento del contratto con tale società. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti Gli addebiti mossi dalla ricorrente all’intermediario convenuto – e le ragioni poste a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra richiesta di annullamento – prescindono da ogni valutazione sul contratto stipulato con la società di arredamento, riguardando “le parti: l’avvenuta emissione evidenti violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e di offerta fuori sede” in relazione alle modalità di promozione e negoziazione del titolo, contratto di finanziamento da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento degli agenti della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditorearredamento, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frodeciò autorizzati dalla banca. Alla luce di tali principi va valutato considerazioni, il comportamento Collegio non accoglie l’eccezione di incompetenza formulata dall’intermediario convenuto. Quanto al merito della controversia in oggetto, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta in giudizio attesti con ogni evidenza che le modalità di presentazione e offerta dell’operazione di finanziamento da parte degli intermediari convenutiagenti della società di arredamento sono in effetti state tali da aver potuto seriamente pregiudicare la capacità di giudizio della ricorrente inducendola in errore e, comunque, sono state tali da integrare una palese e grave violazione delle disposizioni vigenti in tema di trasparenza bancaria e offerta fuori sede. In primo luogo giova rilevare questa prospettiva, rileva in particolare la circostanza che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018la documentazione preliminare fatta sottoscrivere alla ricorrente e, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica primis, l’ordine emesso per l’acquisto di merce dalla società di arredamento, per un valore pari a € 2.880,00 stabiliva modalità di pagamento dilazionato, e nello specifico n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma 60 rate di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimopari importo, senza alcuna modifica dei dati riportati indicazione relativa a eventuali interessi dovuti. Più precisamente, va sottolineato come, pur essendo previsto nel titolo originalesuddetto modulo d’ordine uno spazio specificatamente dedicato all’indicazione di T.A.N. e T.A.E.G. applicabili all’operazione, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica spazio veniva nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni specie lasciato in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrixbianco. Ad avviso del Collegio, ove si tratta di circostanze tali da ingenerare, anche secondo la percezione del buon padre di famiglia, un serio affidamento che l’operazione di finanziamento venisse offerta a interessi zero. Analogamente, rileva il fatto che il testo del contratto di finanziamento apparentemente stipulato con l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice– di cui la ricorrente dichiara di non avere ricevuto copia al momento della sottoscrizione, semplicemente dandone lettura come prescrittosenza che l’intermediario abbia dimostrato il contrario – riporta un T.A.N. e un T.A.E.G. non leggibili. Detto testo contrattuale, si sarebbe potuto accorgere inoltre, è privo dell’indicazione del luogo e della contraffazione del titolo ed evitaredata di stipulazione e, cosìseppur debitamente sottoscritto in ogni sua parte dalla ricorrente, è stato predisposto con un carattere così piccolo che risulta di fatto illeggibile a questo Collegio. Sul punto, la truffa perpetrata ai danni della ricorrentedifesa dell’intermediario si incentra sulla corrispondenza con cui, in data 23.6.2010, la banca comunicava alla ricorrente la propria accettazione del finanziamento, con indicazione delle principali condizioni economiche di tale operazione. È vero che detta comunicazione conteneva l’esatta e chiara indicazione di XXX e XXXX; tuttavia, il Collegio ritiene che, a tale data, la ricorrente era già stata indotta in errore a causa del comportamento dei soggetti autorizzati dalla banca alla presentazione, promozione e negoziazione del relativo strumento di finanziamento ed aveva già prestato il proprio consenso, che doveva dunque dirsi viziato. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; che rileva, infatti, non sono le comunicazioni della banca successive alla stipulazione, bensì quelle ad essa precedenti; e, al riguardo, risulta che prima della stipulazione non sono state fornite alla ricorrente le informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza per assicurare una scelta consapevole da parte della cliente e che, di contro, la ricorrente abbia invece ricevuto informazioni o comunque abbia sottoscritto documentazione in grado di ingenerare in lei falsi affidamenti. Alla luce delle difese svolte e della documentazione prodotta, dunque, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente e conseguentemente annullare il contratto di finanziamento per dolo determinate ai sensi dell’art. 1439 cod. civ.: sussistono infatti (i) sia l’animus decipiendi, che si estrinseca nelle modalità di offerta e presentazione dell’operazione di finanziamento, intenzionalmente poco chiare e fuorvianti, oltre che aggressive, (ii) sia la caduta del deceptus in errore, (iii) sia un nesso di causalità tra i due citati elementi. Quanto al primo requisito è peraltro opportuno osservare che, ai sensi del secondo comma dell’art. 1439 cod. civ., il contratto di finanziamento oggetto del ricorso deve ritenersi invalido a prescindere dal fatto che “i raggiri sono stati usati da un terzo”, essendo evidente che l’intermediario non poteva non conoscere le modalità di offerta e presentazione dell’operazione da parte degli agenti della società di arredamento, essendo anzi tenuto per legge a vigilare sull’attività svolta da tutti i soggetti che operano quali intermediari dei propri servizi, e che esso ne ha al contempo certamente tratto vantaggio. Si ricorda, in tale ultima prospettiva, il Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, che ribadisce la piena responsabilità del soggetto erogante sulla complessiva attività di collocamento posta in essere dalla catena distributiva e la necessità di presidiare i rischi operativi e reputazionali insiti in comportamenti anomali o irregolari posti in essere. Si richiama, inoltre, il Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, la cui Sezione II (Pubblicità e informazione precontrattuale) stabilisce che “Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull’intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta. Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta, il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" e il foglio informativo; se per il servizio offerto è prevista una Guida ai sensi del paragrafo 2, questa deve essere consegnata in luogo del documento generale denominato "Principali diritti del cliente". In caso di contratto di finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Xxxxx Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). L’intermediario committente acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna e la conserva agli atti. (…) L’intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, se il foglio informativo e i documenti previsti dal paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto incaricato dell'offerta, l’intermediario committente ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti e l’idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in atti l’evidenza materia di trasparenza”. Per concludere, a conferma delle considerazioni cui è giunto il Collegio, non si può evitare di rammentare che l’attività di promozione e negoziazione svolta dalla società di arredamento Jolly S.p.A. è già stata oggetto del provvedimento con cui l’Autorità Garante della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatriceConcorrenza e del Mercato, pertantonell’adunanza del 5.8.2010, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema ha disposto nei confronti di requisiti standard tale società la sospensione “di ogni attività diretta a promuovere, mediante telemarketing e successive visite al domicilio dei consumatori, una tessera sconti gratuita che celerebbe la vendita di articoli per la stampa degli assegni casa del professionista, nonché nel sottoporre ai consumatori moduli che non riportano adeguate informazioni circa la loro natura di contratti d’acquisto”. L’Autorità ha valutato che “la suddetta pratica potrebbe, per un verso, considerarsi ingannevole in quanto al consumatore sarebbero fornite informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con specifico riferimento alle caratteristiche generali dell’offerta promossa, nonché al prezzo e misure antifrodeagli oneri da sostenere per aderire alla stessa; per altro verso, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.la pratica potrebbe risultare aggressiva in quanto, per le modalità con cui vengono fatti

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DIRITTO. Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, come sia da accogliere l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata da parte resistente, per evidente difformità tra quanto eccepito in sede di reclamo e il contenuto del ricorso all’Arbitro bancario Finanziario. La questione concerne necessaria, sostanziale, coincidenza del contenuto dei due momenti necessari alla procedura è chiaramente evidenziata: tanto (i) nella Delibera Cicr 275/2008, la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento quale statuisce che “Il ricorso è preceduto da un reclamo all'intermediario, anche qualora quest'ultimo abbia promosso forme di un assegno circolare oggetto composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori” (cfr. art. 4), quanto (ii) nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di contraffazionerisoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, dopo la presentazione all’incassoove è dato leggere come (cfr. Nel merito della controversiaSez. VI, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, § 2): “Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario Apuò presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente”. Orbene, su richiesta e come puntualmente eccepito, il ricorso sottoposto all’Arbitro Bancario Finanziario presenta importanti profili di novità rispetto al reclamo al tempo notificato all’intermediario, odierno resistente (in via meramente esemplificativa quanto esaustiva: l’asserita conclusione del clientecontratto di finanziamento a distanza, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite attraverso documentazione trasmessa a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT)posta elettronica dalla società A alla ricorrente; la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione lamentata mancanza di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma trasparenza in sede di ricorso) al presunto venditoretrattative e successiva stipula del contratto di finanziamento del noleggio; la presunta configurazione di un’operazione di "sale and lease-back"), a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, novità che ne modificano sostanzialmente la natura vuoi sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso dell’evidenziazione del “fatto” vuoi sotto quello della “natura giuridica” dell’operazione poi sottoposta a censura e giudizio di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del questo Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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DIRITTO. La vertenza qui in esame si incentra sul problema della rilevanza da conferire alle valutazioni concernenti la previsione contrattuale di interessi moratori ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di usura. La problematica in questione concerne è stata affrontata da questo Collegio di coordinamento con la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento decisione n. 1875/2014 in relazione all’ipotesi di un’apertura di credito ad utilizzo flessibile concessa ad un assegno circolare oggetto di contraffazioneimprenditore e, dopo la presentazione all’incassoquindi, ad un soggetto rientrante, ai fini della procedura dinanzi all’ABF, tra i “non consumatori”. Nel merito della controversiaIn questa sede viene affrontata con riferimento, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità narrativa che precede, ad una ipotesi di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede mutuo con piano di ricorso) al presunto venditoreammortamento pluriennale, a seguito dell’adesione tasso fisso e rate costanti, contratto da soggetti qualificabili quali “consumatori”. La diversità delle fattispecie oggetto di contestazione, anche per la differente qualificazione dei ricorrenti, comporta, secondo quanto evidenziato dall’ordinanza di rimessione, la necessità di tenere presenti, in una con gli sviluppi argomentativi e le conclusioni di cui al dianzi citato provvedimento, le peculiarità di quella qui specificamente in esame. Per giungere ad una un esito in senso contrario all’accoglimento del ricorso, in considerazione delle domande specificamente svolte dai ricorrenti, potrebbe essere, invero, sufficiente constatare che la proposta operazione di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, “sommatoria” del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori – in vista del relativo confronto col “tasso soglia” individuato con riguardo al momento della stipulazione del mutuo e delle conseguenze che se ne intendono trarre sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte dell’applicazione della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa sanzione di cui è caduta vittimaall’art. 1815, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazioneco. 2, c.c. Quanto alla responsabilità degli intermediari– non trova, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegiin realtà, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere alcun supporto proprio nella giurisprudenza invocata. Pare il caso, in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato evidenziare – al di là di quanto si concluderà più oltre con riguardo alla stessa applicabilità o meno della vigente disciplina in materia di interessi usurari a quelli moratori – come non sembri che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018tal senso deponga, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica particolare, Cassazione, 9 gennaio 2013, n. 12 - 4 luglio 2018 con 350, pur correntemente addotta a fondamento di doglianze del tipo di quelle qui prospettate. Dalla lettura di tale decisione, in effetti, emerge come la Cassazione abbia inteso semplicemente ribadire che gli interessi moratori devono essere assoggettati al vaglio di usurarietà al pari di quelli corrispettivi, la relativa verifica risultando poi effettuata assumendo, per confrontare la relativa misura col “tasso soglia”, il tasso convenuto autonomamente considerato (nella specie, quale si realizzarisultante dalla maggiorazione prevista rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una senza alcuna forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiocumulo con questi ultimi). Nel caso di specie, tuttaviadalle pattuizioni richiamate anche dai ricorrenti, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione emerge con chiarezza che, al momento della conclusione del medesimocontratto (a tale momento riferendosi i ricorrenti e non risultando, del resto, mai effettivamente applicati interessi moratori), tanto il tasso degli interessi corrispettivi, quanto quello degli interessi moratori si presentavano di gran lunga inferiori al limite previsto in materia di usura. Ne consegue, quindi, proprio alla luce della prospettiva seguita dalla Cassazione, l’infondatezza delle domande così come formulate nel ricorso, le quali si richiamano, come accennato, all’effetto usurario della “sommatoria”, in quanto tale, dei due tassi, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originalealcun ulteriore riferimento, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede cioè, alla questione di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettereuna diversa eventuale incidenza, in tali casiordine alle valutazioni da operare ai fini della disciplina concernente l’usura, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura peculiarità del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014dedotto rapporto contrattuale.

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Samples: Decision of the Coordination College

DIRITTO. La questione concerne Risulta per tabulas che il contratto per cui è processo è stato unilateralmente predisposto dalla banca, firmato dal correntista, siglato in calce da un funzionario sotto la responsabilità degli intermediari dicitura ‘per autentica’. Ciò detto, parte attrice argomenta che la firma del funzionario non è idonea ad integrare la richiesta forma scritta ad substantiam per la stipula contrattuale, atteso che essa deve intendersi, sulla base del suo significato letterale, come mera autentica della firma del correntista e non già come manifestazione di volontà dell’Istituto, ciò che rende il contratto nullo con le conseguenze restitutorie sopra indicate. Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la prospettazione attorea non possa essere accolta. Infatti, non si ignora che parte della giurisprudenza di merito ha convalidato la - indubbiamente lucida e lineare - tesi propugnata dalla difesa attorea, e che a seguito tali conclusioni sono giunte anche alcune pronunce di questo Tribunale. Tuttavia, ad avviso di questo Giudice è preferibile un’altra ricostruzione, peraltro già proposta da altra giurisprudenza di merito, di questo e di molti altri Tribunali, nell’ambito del mancato pagamento di un assegno circolare vivace dibattito che ha negli ultimi tempi caratterizzato la trattazione della materia qui oggetto di contraffazionedecisione. In particolare, dopo la presentazione all’incassodue sono le argomentazioni che portano, ciascuna autonomamente, a ritenere valido il contratto per cuoi è causa. Nel merito della controversiaDa una prima angolazione, infatti, si rileva osserva che i fatti a fondamento la firma del funzionario di banca, non potendo in alcun modo avere potere certificativo della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta firma del cliente, per l’assorbente rilievo che detto potere non spetta a tale funzionario, deve invece più ragionevolmente essere intesa come inequivoca esternazione della volontà negoziale del funzionario, in data 16/05/2018nome e per conto dell’istituto, ex art. 2210 c.c., tanto più che il regolamento contrattuale era già stato predisposto dalla banca stessa; che nel corpo del testo si fa ripetutamente riferimento al ‘contratto’ così stipulato; che l’efficacia di tale contratto non risulta subordinata all’approvazione di altro organo della banca; e che il fraudolento incasso presso B contratto è poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti (così, tra le tante, cfr. App. Brescia sent. n. 600/2012 est. Orlandini, Trib. Mantova sent. n. 1089/2011 est. Xxxxxxxx, Trib. Mantova sent. n. 626/2011 est. Xx Xxxxxx, Trib. Mantova sent. n. 553/2011 est. Aliprandi). Né può opinarsi che il funzionario bancario possa avere agito quale falsus procurator, atteso che, pur se così fosse, si tratterebbe di inefficacia relativa non rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte pseudorappresentata, id est la banca (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 24643/2014, Cass. n. 14618/2010, Cass. n. 2860/2008, Cass. n. 3872/2004). Da una seconda angolazione ed in modo ancora più radicale, altra parte della più recente giurisprudenza, muovendo dalla ratio della norma evidentemente finalizzata alla protezione del titolo tramite presentazione correntista contraente debole ed alla valorizzazione di clone esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (principio per la prima volta enunciato dalla nota pronuncia di App. Torino n. 595/2012 est. Xxxxx; conformi, ex aliis, le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi, Trib. Milano 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Xxxxxxxx). L’approvazione scritta da parte della banca, infatti, rende non necessaria l’ulteriore approvazione del proponente, “dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto” e che “la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto” né a sottrarsi “alle regole in esso sancite” (espressamente Trib. Milano sent. 14268/2013): infatti, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall’altro (Cass. n. 23966/2004), e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del beneficiario contraente che non l’abbia sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite sede giudiziale (Cass. n. 22223/2006, Cass. n. 23966/2004 e Cass. n. 8983/2003). Ciò è quanto accaduto nel caso che qui occupa, poiché, anche a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) volere in ipotesi ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte della cliente banca, l’intento di quest’ultima di avvalersi del contratto stesso, così realizzando un equivalente della sottoscrizione, è pacificamente integrato dalla incontroversa esecuzione del rapporto e dalla comunicazione degli estratti conto per sei anni. Discende, in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo conclusione, che anche a volere ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte dell’emittente della banca, deve comunque ritenersi integrato il requisito della forma scritta, ciò che consente di ritenere assorbita l’ulteriore argomentazione difensiva della convenuta in ordine al fatto che, diversamente opinando, si offrirebbe tutela al contraente che, maliziosamente abusando di una posizione di vantaggio conferita dalla legge e della buona fede contrattuale, censura come nullo un contratto bancario eseguito per anni senza contestazioni da entrambe le parti (Asul punto, cfr. Trib. Torino sent. n. 2150672011 est. Zappasodi). Il Collegio ritiene che deveLe conclusioni di cui sopra in ordine alla validità del contratto stipulato tra banca e correntista, anzituttogià raggiunte da una cospicua parte della più recente giurisprudenza di merito solo in parte sopra citata, essere valutato il comportamento sono ora convalidate anche da una pronuncia della società che ha richiesto l’emissione del titoloSuprema Corte. In un caso esattamente speculare a quello per cui è processo, la qualeCassazione ha infatti spiegato che “anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con imprudenzaconseguenze perfezionamento dello stesso” (Xxxx. Sez. I n. 4564/2012). A tali conclusioni, ha inviato in ragione della loro ragionevole persuasività e dell’autorevole avallo della sopra citata giurisprudenza di legittimità, questo Giudice intende conformarsi, dando continuità a quanto già sostenuto con la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità precedente sentenza di P.S.) oXxxx. Reggio Xxxxxx n. 841/2013. Pertanto, perlomenorigettata l’eccezione di nullità del contratto, viene travolta l’intera domanda attorea, che trae linfa da tale dedotta nullità per ritenere non dovuti i dati identificativi (comepagamenti effettuati sulla base delle prescrizioni contrattuali ed infondata la domanda di pagamento azionata in sede monitoria. Inammissibili in quanto del tutto tardive poiché sollevate ben oltre lo spirare delle preclusioni assertive, poi, si afferma sono infatti le ulteriori doglianze di merito proposte per la prima volta in sede di ricorso) al presunto venditorecomparsa conclusionale e di replica, a seguito dell’adesione ad una proposta relative alla pretesa usurarietà dei tassi applicati, all’anatocismo ed alla illegittimità di venditaspecifici addebiti. L’oggettivo contrasto tra il principio di diritto qui enunciato ed alcune pregresse pronunce dell’intestato Tribunale, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto integrano i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore motivi che, davanti a indizi ex art. 92 comma 2 c.p.c. ratione temporis vigente, giustificano l’integrale compensazione delle spese di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014lite.

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Samples: Contratto Bancario

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento oggetto di controversia riguarda le conseguenze derivanti dall’assunto inadempimento di un assegno circolare oggetto contratto di contraffazionefornitura sul contratto di credito al consumo ad esso collegato. In via principale, dopo la presentazione all’incassoricorrente chiede l’accertamento della nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. Nel merito 117 del TUB, per mancanza della controversia, sua sottoscrizione. In proposito si rileva che i fatti a fondamento che, diversamente da quanto sostenuto, al contratto (allegato agli atti dall’intermediario) è apposta la firma della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titoloCliente, la quale, con imprudenzadel resto, ne ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poidato esecuzione pagando le relative rate per circa due anni. Quanto al disconoscimento della propria firma, si afferma deve evidenziare che tale eccezione non solo è formulata dalla Ricorrente solo in sede di repliche, ma che in ogni caso esula dalla cognizione di questo Arbitro, il quale non dispone dei necessari mezzi istruttori per accertare siffatta falsità, salvi i casi di alterazione grossolana e immediatamente rilevabile icu oculi, circostanza non ravvisabile nella specie (confrontando la sottoscrizione apposta al contratto e la firma della Cliente sul documento di identità allegato al ricorso) al presunto venditore). Accertata l’assenza di vizi di forma del contratto di finanziamento; evidenziato che nessun rilievo può assumere, ai fini della validità del contratto, la contestata mancata consegna del testo negoziale, oltretutto contraddetta dalle prove offerte dalla controparte, il Collegio è tenuto a seguito dell’adesione ad una proposta di venditaverificare la sussistenza, semplicemente appresa da un’inserzione on linenella specie, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dei requisiti per l’operatività dell’art. 1227125 quinquies TUB, comma 1avendo la ricorrente denunciato l’inadempimento del fornitore e, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato quindi, chiesto, in via subordinata, la risoluzione del contratto di credito. L’Intermediario contesta, con riferimento a tale domanda, la sua stessa legittimazione passiva, in quanto la pretesa della ricorrente si baserebbe sul collegamento fra il concorso contratto di colpa finanziamento, da un lato, e l’inadempimento di un rapporto di fornitura di energia, dall’altro, al quale lo stesso è del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno tutto estraneo. L’eccezione non trova fondamento in quanto la questione attiene all’applicabilità o meno al caso di specie dell’art. 125-quinquies TUB, il quale, in presenza di un credito al consumo caratterizzato dal collegamento negoziale, pone a terzi. Questo Collegio carico del soggetto finanziatore il rischio dell’inadempimento di non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica scarsa importanza da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto del fornitore, consentendo al consumatore di copia liberarsi da ogni vincolo restitutorio nei confronti dello stesso. La stessa ricorrente haVenendo, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediarimerito, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova deve rilevare che l’assegno se è stato presentato all’incasso vero, come da descrizione offerta dalla Ricorrente, che il 17/05/2018 fornitore le aveva proposto un “pacchetto unico”, composto sia dall’acquisto di due climatizzatori che dalla fornitura di energia e gas, è altrettanto vero che ciò non emerge dal contratto di finanziamento di € 11.000 in data successiva all’adozione della CIT cui sono indicati come beni ai quali il prestito è finalizzato soltanto i climatizzatori e la pompa di calore, senza alcun riferimento all’erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica e gas; anche la fattura rilasciata alla Cliente dalla società fornitrice per l’importo di € 11.000 segnala la sola fornitura e installazione del “climatizzatore”. I riferimenti alla fornitura di energia compaiono solo in altri documenti allegati dalla ricorrente, oltretutto dal carattere generico (procedura interbancaria Check Image Truncationuno reca le tariffe di una ipotetica fornitura di energia; l’altro è una lettera del 6.11.2018 con cui la E. & S. dà alla Cliente il benvenuto nella nuova fornitura di energia elettrica), operativa dal 29 gennaio 2018. Dai testi negoziali emerge, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106definitiva, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo oggetto della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante fornitura erano i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo climatizzatori e che, in caso di “nuovi” assegni conseguenza, il negoziatore dovrà svolgerefinanziamento era collegato soltanto al loro acquisto. In tale prospettiva è, quindi, evidente che nella specie non possano ravvisarsi gli estremi dell’inadempimento del fornitore, poiché la fornitura di energia elettrica e gas, cessata da aprile 2019, non rientrava nell’oggetto negoziale e non era quindi ricompresa nel finanziamento dell’intermediario. Dal momento che il fornitore sembra avere regolarmente adempiuto alla (unica) prestazione cui risultava contrattualmente tenuto, posto che la ricorrente nulla eccepisce con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione riguardo alla consegna dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute climatizzatori o segnalazione alla esistenza di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolodifetti, non ravvisandosi gli estremi per poter applicare l’art. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili125 quinquies TUB, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche ricorso non può essere accolto (nello stesso senso, Collegio di competenza. L’assegno oggetto di causaMilano, era di nuova emissione decisioni n. 5899/21 e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014939/219).

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DIRITTO. La questione concerne Il ricorso all’origine del presente procedimento verte sui seguenti aspetti: a) una fideiussione rilasciata il 28.05.2008 di cui l’istante contesta la responsabilità degli intermediari a seguito mancata informativa dell’intermediario sia in sede di sottoscrizione (con riferimento all’oggetto della garanzia) sia durante il corso del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazionerapporto, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversiacon riferimento alla mancata consegna delle comunicazioni periodiche; infine, si rileva che i fatti lamenta la mancata accettazione di una proposta transattiva finalizzata all’estinzione della garanzia; b) uno scoperto di conto corrente di titolarità di una delle cointestatarie del ricorso e di soggetto terzo, di cui parimenti si contesta la mancata accettazione di proposta parziale di rientro dell’esposizione debitoria. Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. La garanzia, acclusa al ricorso, consiste in una fideiussione omnibus a fondamento tempo indeterminato fino a concorrenza di € 30.000,00; ex art. 4 dell’atto fideiussorio il garante ha diritto di recedere mediante lettera raccomandata, rispondendo per le obbligazioni del debitore in essere al momento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione conoscenza del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) recesso da parte della cliente banca, nonché di ogni altra obbligazione dipendente dai rapporti esistenti a quella data. Con la missiva del 23.05.2012, la ricorrente aveva chiesto la “revoca” della fideiussione; tuttavia le intimazioni di pagamento, con dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, dell’11.02.2014, già precedute da altre lettere di intimazione di pagamento inviate in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione 02.04.2010 (cfr. nota della banca del 20.12.2012), tengono conto della situazione debitoria, comprensiva degli interessi di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente mora, fino alla predetta data dell’11.02.2014. Inoltre, le intimazioni di pagamento dell’11.02.2014 superano complessivamente l’importo della fideiussione, ma sono indirizzate anche all’altra garante (A)secondo quanto rappresentato dalle parti) della debitrice principale. Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titoloSulla mancata ricezione delle comunicazioni periodiche, la qualebanca non ha formulato alcuna specifica osservazione. La ricorrente ha accluso copia del rendiconto alla data del 30.09.2012 del rapporto di garanzia, ove risulta un’esposizione della debitrice principale pari all’importo della fideiussione stessa. Sul conto corrente dedotto in controversia non consta alcuna documentazione, né la banca ha formulato difese al riguardo. Ciò chiarito, pare anzitutto opportuno esaminare la questione preliminare relativa all’eccezione in rito sollevata dall’intermediario resistente con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, riferimento alla parziale incompetenza dell’ABF sotto il profilo causaletemporale. L’eccezione coglie nel segno. Deve, alla verificazione dell’evento dannosoinfatti, quanto meno ricordarsi che le Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.09 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, art. 4, punto 3) “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”. Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione n. 918/10), il criterio di riferimento della normativa appena citata è oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e non già al momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente; qualora le doglianze si riferiscano a fatti risalenti ad un periodo anteriore al 1°gennaio 2009, la domanda del ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede. Ne deriva che le doglianze relative ai sensi comportamenti contestuali o precedenti la stipulazione della garanzia fideiussoria per cui è causa non possono essere vagliati da questo Collegio. Diversa conclusione deve trarsi per la doglianza relativa al diritto di informativa periodica sull’andamento del contratto in qualità di garanti dello stesso. Infatti, come già questo Collegio ha già avuto modo di sottolineare in altre occasioni, (cfr. Decisione n. 575/13 e n. 6753/12) il contratto di fideiussione può senz’altro dirsi rientrare a pieno titolo nell’ambito della disciplina di trasparenza, posto che il fideiussore presenta esigenze di tutela del tutto analoghe a quelle degli altri clienti bancari. Ne consegue, dunque, che, ai fini dell’art. 1227119, comma 1°, C.C. Il TUB, anche la fideiussione omnibus è un contratto di durata e l’interesse alla rendicontazione periodica sussiste per ogni rapporto che non si esaurisca istantaneamente. Dunque, come precisato anche nelle Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni bancarie, emanate da Banca d’Italia, il fideiussore ha diritto ad ottenere comunicazione periodica quantomeno dell’ammontare del debito garantito e l’art. 127, comma 1°, TUB vieta qualsiasi deroga in senso deteriore rispetto a quanto sancito dall’art. 119 TUB (come nel caso che ne occupa), cosicché la clausola contrattuale che preveda che tale informazione debba essere fornita solo su espressa richiesta del fideiussore sarebbe priva di validità. Sul punto, dunque, questo Collegio non può che rilevare l’inadempienza dell’intermediario resistente, invitandolo ad evitare la reiterazione di siffatte condotte in futuro. Non vi è, tuttavia, sul punto, alcuna espressa domanda della ricorrente, circostanza che esime questo Collegio da ulteriori approfondimenti sul punto. Venendo ora all’esame della richiesta di revoca della “fideiussione generale” formulata dalla ricorrente, questo Collegio non può che prendere atto che – sulla scorta della documentazione in atti – la ricorrente aveva esercitato il suo diritto di recesso già con la missiva del 23.05.2012 (sebbene in detta comunicazione la ricorrente la definisse come “revoca” della fideiussione) e che, pertanto, dal momento in cui l’intermediario resistente ha più volte ravvisato ricevuto detta comunicazione, la garanzia fideiussoria ha cessato di produrre i suoi effetti, con la conseguenza che il concorso di colpa del danneggiato debito oggetto della garanzia deve essere considerato quello esistente il giorno in cui il recesso è stato legittimamente esercitato, non potendosi, infatti, in alcun modo riconoscersi alcuna ultrattività all’obbligazione fideiussoria. Opposta conclusione deve, invece, trarsi per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzile doglianze relative alla mancata accettazione delle soluzioni proposte dalla ricorrente e dai suoi famigliari all’intermediario resistente. Questo Collegio ha già avuto occasione di sottolineare che, in generale, non puòsussiste – al di fuori delle specifiche previsioni di legge (che, dunquetuttavia, ignorare nella fattispecie in questione non appaiono ricorrere) – un generale obbligo di rinegoziazione del contratto di finanziamento in funzione perequativa, né un obbligo di rinegoziazione alle condizioni proposte dal soggetto finanziato. Infatti, la circostanzapossibilità di rivedere le condizioni contrattuali – salvi i limiti posti dall’ordinamento – rientra nella più ampia autonomia delle parti, anch’essa pacifica tra le quali possono ridefinire i propri interessi in una fase successiva alla genesi del contratto, ma ogni modifica delle condizioni del contratto di finanziamento in essere, non può prescindere dal consenso di entrambe le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte deve formarsi in piena libertà. Le doglianze della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritienesono, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente fondate nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014appena illustrati.

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DIRITTO. La questione concerne ricorrente lamenta l’inadempimento dell’obbligazione di erogare credito (a determinate condizioni “agevolate”) assunta dall’intermediario convenuto con un contratto di transazione stipulato per regolare una lite in materia di contratti derivati (swap). Chiede quindi la responsabilità degli intermediari a seguito risoluzione del mancato pagamento contratto di un assegno circolare transazione “con ogni consequenziale declaratoria anche rispetto alla reviviscenza della pretesa” relativa ai contratti derivati oggetto di contraffazionetransazione. Circa le questioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta, dopo il Collegio ritiene che possa essere accolta, in primo luogo, quella relativa all’assenza di reclamo circa l’applicazione di tassi di interesse asseritamente usurari sui mutui in essere. Parimenti il Collegio ritiene che, visto il tenore della domanda, tesa a ottenere la presentazione all’incassoreviviscenza dei contratti derivati, sia degna di pregio la tesi della convenuta, secondo la quale l’ABF difetterebbe di competenza per materia. Nel merito complesso, quindi, il ricorso deve dirsi inammissibile. Ciò premesso, il Collegio osserva che, nel merito, non parrebbero comunque sussistere elementi sufficienti per l’accoglimento del ricorso. In particolare: - il punto n. 1 della controversiapremessa dell’accordo transattivo descrive la vicenda oggetto della transazione, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici rappresentato da una serie di contratti derivati (swap) in precedenza conclusi tra le parti e via via estinti, sino all’ultimo contratto derivato, stipulato a febbraio 2007 con scadenza febbraio 2017 ed estinto contestualmente alla transazione; - il punto n. 6 della premessa indica l’intenzione delle parti, “anche al fine di preservare pro futuro i rapporti commerciali tra loro intercorrenti” di “definire transattivamente ogni possibile contenzioso circa la validità e/o efficacia” delle operazioni contrattuali descritte nella premessa; - l’art. 2 della transazione descrive le “reciproche rinunce e/o concessioni”: l’avvenuta emissione del titoloin sintesi, da parte dell’intermediario A, su richiesta un lato la ricorrente rinuncia a far valere qualsivoglia diritto/pretesa circa la validità e/o efficacia delle operazioni contrattuali descritti in premessa e si fa carico di una quota del clientecosto necessario ad estinguere anticipatamente l’ultimo contratto derivato, in data 16/05/2018essere al momento della transazione; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione dall’altro lato, l’intermediario si obbliga a concedere credito nelle forme e alle condizioni “agevolate” indicate in dettaglio all’art. 2.3 e si fa carico dell’altra quota di clone da parte del beneficiario costo per l’estinzione anticipata dell’ultimo derivato (avvenuta contestualmente alla transazione, come si evince dalla documentazione versata in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CITatti con le controdeduzioni); - l’art. 3 della transazione esplicita espressamente la ripresentazione “valenza novativa” della transazione; - nel contratto di transazione non risulta pattuito il diritto alla risoluzione per inadempimento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cassazione civile, Sez. III, sentenza del titolo originale all’emittente 24/02/2015 n. 3598), occorre distinguere la transazione novativa da quella semplice: “nella prima si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva; nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato”. Esaminato il contratto di transazione di cui al ricorso in esame e le pattuizioni in esso contenute, il Collegio ritiene che esso abbia contenuto novativo, il che esclude in ogni caso la reviviscenza dei contratti derivati, da considerarsi definitivamente estinti e sostituiti dal nuovo rapporto concluso con la transazione, costitutivo di autonome e oggettivamente diverse obbligazioni (Acfr. 15444/2011, Cass. 4455/2006, 7830/2003). Ciò premesso, quanto all’asserito inadempimento dell’intermediario circa il contratto di transazione, dalla documentazione versata in atti risulta un prospetto con le varie linee di credito in conto corrente concesse dall’intermediario (tra cui un’apertura di credito a revoca per € 850.000). I tassi di interesse originariamente pattuiti (nel giugno 2008) sono stati modificati a mano, con sottoscrizione specifica da parte della cliente ricorrente, in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione attuazione dell’accordo transattivo. Circa la mancata erogazione di impagato tardivo nuovi mutui entro il plafond contrattualmente indicato, l’art. 2.3 lett. a) del titolo contratto di transazione subordina l’accoglimento delle richieste di mutuo all’esito positivo della relativa istruttoria da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato condurre secondo il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titoloprincipio di buona fede, la qualecui violazione non appare provata. Per quel che concerne, con imprudenzainfine, ha inviato la fotografia dello stesso linea di credito per anticipazioni di fatture, non risulta parimenti provata la presentazione di fatture per importo complessivamente eccedente il plafond esistente (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.per € 400.000) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente hae, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione l’esistenza di un rifiuto ingiustificato della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione banca all’incremento della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014linea esistente.

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Samples: Contract of Transaction

DIRITTO. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio concerne la responsabilità degli intermediari a seguito legittimità del mancato pagamento comportamento tenuto dall’intermediario nella fase delle trattative funzionali al perfezionamento di un assegno circolare contratto di mutuo ipotecario; comportamento consistente nell’avere esitato la prevista istruttoria offrendo condizioni economiche diverse da quelle oggetto della richiesta di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone finanziamento da parte del beneficiario cliente nonché – a detta del ricorrente – da quelle che la banca stessa avrebbe sulle prime prospettato alla controparte. Giova innanzitutto premettere come non sia ravvisabile, in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite capo all’intermediario, coinvolto in trattative prodromiche alla concessione di un finanziamento, alcun obbligo a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolocontrarre, la qualeconclusione o meno del contratto, con imprudenzaal pari delle condizioni offerte alla controparte, ha inviato rientrando nella piena sovranità negoziale del potenziale mutuante, senza che a nulla rilevi in senso contrario la fotografia dello stesso (sua veste istituzionale. Tale aspetto è stato a in più di una occasione affrontato e chiarito da questo Arbitro, ribadendosi come emerge dalla denuncia alle autorità il pur necessario rispetto della normativa di P.S.) osettore non scalfisca l’autonomia del giudizio in merito alla convenienza di un’operazione creditizia ( cfr. Collegio di Coordinamento, perlomenodecisione n. 6182/2013), i dati identificativi (comedi guisa da doversi ritenere non accoglibili istanze provenienti dai ricorrenti e dirette ad ottenere una pronuncia di tipo costitutivo di un rapporto di finanziamento, poio anche solo di accertamento del corrispondente diritto nei confronti dell'intermediario resistente. Resta viceversa assodato il gravare, si afferma su entrambe le parti, del generale dovere di comportamento secondo buona fede ex art. 1337 c.c. nonché, sulla sola banca, del dovere di fornire al consumatore – già in sede di ricorso) al presunto venditoretrattative - “chiarimenti adeguati”, a seguito dell’adesione ad una proposta di venditanonché “doverosa assistenza”, semplicemente appresa da un’inserzione on linecome previsto dall'art. 124 T.U.B. e dalle Disposizioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. Xxxxxx, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente incisonel caso in esame può certo dirsi circostanza acquisita quella dell’avvio, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, di trattative intese alla concessione di un mutuo ipotecario; il ricorrente allega, infatti, copia di diverse comunicazioni intercorse tra giugno e novembre 2016, tanto con l’intermediario resistente quanto con l’agente in attività finanziaria successivamente intervenuto, afferenti a plurime richieste di invio di documentazione (tra cui buste paga, visure catastali, ecc.). Lo stesso ricorrente produce inoltre copia di email datate giugno 2016, contenenti espliciti riferimenti alla documentazione per l’istruttoria del mutuo, nonché email risalenti al luglio del medesimo anno, con le quali espressamente chiedeva delucidazioni su eventuali “problemi per l’erogazione del mutuo”, senza nondimeno ricevere – stando almeno a quanto risulta agli atti – alcun riscontro; la richiesta di finanziamento risulta, invece, formalizzata in data 18.08.2016, ad inizio di ottobre 2016 l’immobile è stato sottoposto a perizia per la stima del valore mentre solo in data 12.01.2017 si è avuta comunicazione al cliente circa la delibera di concessione del mutuo, ancorché senza dettaglio circa le condizioni proposte. Di più però, incontroversa essendo del pari la circostanza che l’intermediario solo in data 01.02.2017 abbia comunicato al ricorrente un prospetto di mutuo a tasso variabile, poi riscontrato negativamente dal cliente, gli è che non può con altrettanta certezza dirsi provata la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica previa prospettazione – da parte della banca - di determinate condizioni contrattuali successivamente rettificate in peius, in spregio del ragionevole affidamento ingenerato su di esse. Nessun riscontro vi è, in altri termini, circa termini negoziali originariamente offerti, sui quali il ricorrente a soggetto sconosciuto possa avere legittimamente confidato, al punto da impostare di copia dello stessoconseguenza le proprie condotte e le proprie relazioni con terzi. La stessa ricorrente haQuel che può riscontrarsi è semmai l’assenza, quindigià nelle more delle trattative ma ancor più al termine dell’istruttoria, contribuitodi adeguate interlocuzioni avviate dalla banca, volte ad illustrare al richiedente l’emergere delle criticità legate alla propria richiesta di concessione del credito; circostanza, questa ultima, la quale stride con la prescrizione dettata dall’art 124, comma 5, T.U.B., secondo cui “Il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il proprio negligente contegnocontratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria (..) , ulteriormente arricchita di significato alla perpetrazione luce delle Comunicazioni della truffa Banca d’Italia (Comunicazione del 22/10/2007 - Bollettino di Vigilanza n. 10 di ottobre 2007 e Comunicazione n. 993215 del 26/11/2012) che enfatizzano la pregnanza degli obblighi di assistenza al consumatore. Particolarmente la Comunicazione BdI dell’Ottobre 2007, al paragrafo 4.2.2.2, ribadisce la necessità che il finanziatore fornisca “al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze” ; d’altra parte, la Comunicazione BdI del 2012 prescrive che sia dato sollecito riscontro alla richiesta presentata dal privato ed ancora, per il caso in cui è caduta vittimal’intermediario decida di non accettarla, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediariche, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari “anche al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositosalvaguardare la relazione con il cliente”, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude medesimo soggetto verifichi “la possibilità per l’emittente o di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la trattaria richiesta di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolarecredito”. Ebbene, l’orientamento considerato che si è formato nei Collegi dell’ABF è l’intermediario ha, nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttaviadi fatto rigettato la richiesta formulatagli dal cliente – mutuo ipotecario di € 125.000,00 a tasso fisso e della durata di 25 anni – ad essa facendo seguire una ben diversa proposta, integrandosi dal privato ritenuta non conforme ai propri interessi, va detto come non solo significativo sia stato il lasso di tempo utilizzato per l’ultimazione dell’istruttoria (dall’agosto del 2016 al febbraio 2017) ma soprattutto come nessuno specifico chiarimento, nessuna adeguata delucidazione, risulti essere fornita al privato, in ordine ai termini regolamentari prospettatigli. Tale condotta integra dunque, per quanto sopra detto, una deviazione dal canone comportamentale prescritto a carico dell’intermediario, foriera di potenziali danni riguardabili attraverso la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimolente dell’interesse negativo. Così, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente seppure la circostanza che, pertantoper stessa ammissione del ricorrente, rimanga ancora perfezionabile il contratto definitivo di compravendita rende la corrisposta caparra confirmatoria non annoverabile tra le poste di danno patite dal richiedente, poiché impregiudicata ne è allo stato la funzione, non aveva alcun motivo altrettanto può dirsi per rifiutare tale pagamento. Il Collegio i costi della perizia, pari ad € 280,00 e sopportati dal ricorrente nella esclusiva prospettiva di un perfezionamento del mutuo alle condizioni richieste ed auspicate; non ritiene, dunque, supportati da evidenze probatorie appaiono invece le “altre spese” che il ricorrente lamenta di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale avere sostenuto e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre cui parimenti chiede la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.rifusione

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Samples: Mutuo Ipotecario

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento Quanto all'eccezione di un assegno circolare oggetto litispendenza formulata dall'intermediario con riferimento sia al procedimento per decreto ingiuntivo, sia al procedimento di contraffazionemedia-conciliazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva dalla documentazione versata in atti risulta che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici sussista una controversia pendente tra le parti: l’avvenuta emissione . Ne consegue, secondo la disciplina vigente, l'improcedibilità del titoloricorso. La disciplina (Banca d'Italia, da parte dell’intermediario ADisposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari Sezione I, su richiesta del clientePar. IV) prevede infatti che "Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, in data 16/05/2018; salvo i ricorsi proposti entro il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 12275, comma 1, C.C. Il del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l’ambito della cognizione dell’ABF definito dalle presenti disposizioni." Secondo l'orientamento dell'ABF (Collegio ha più volte ravvisato di Milano, decisione n. 465/2014) “La ratio della disposizione è d’altronde agevolmente intuibile: essendo l’ABF uno strumento e un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, ossia, per come sopra chiarito, “subordinato” al giudizio ordinario, ove la parte ricorrente abbia già optato per questa seconda soluzione, il concorso suo diritto ad avvalersi dello strumento alternativo deve ritenersi con ciò esaurito. Nel caso, l’iniziativa è successiva al deposito del ricorso avanti all'ABF. Quando è stata la stessa parte ricorrente a promuovere un’azione ordinaria dopo la proposizione del ricorso ABF, deve comunque applicazione il principio del primato dell’autorità giudiziaria. In altri termini, mentre nel caso in cui, a ricorso proposto, sia l’intermediario ad agire, si pone l’esigenza di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, evitare che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da scelta alternativa della parte della ricorrente sia compromessa, invece nel caso in cui sia la stessa ricorrente a soggetto sconosciuto far seguire al ricorso un’azione in giudizio "(e a nulla rileva che si tratti di copia dello stesso. La stessa ricorrente haun’azione autonoma piuttosto che di una domanda riconvenzionale) nuovamente deve ritenersi consumato ed esaurito, quindisia pur a posteriori, contribuitoil diritto di scelta del cliente: a cui non è concesso indirizzarsi a questo Arbitro dopo aver adito l’autorità giudiziaria ma a cui deve invece ritenersi concesso, con una volta adito questo Arbitro, di ripensare la sua scelta e trasferire il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine giudizio all’autorità giudiziaria sia pur “a pena” di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, poter più coltivare il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014procedimento alternativo".

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Samples: Leasing Agreement

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari interpretativa rimessa al vaglio di questo Collegio riguarda il tema dell’applicabilità del disposto di cui all’art.125-novies del T.U. bancario (D.lgs. n. 385/1993) in relazione a seguito del mancato pagamento due clausole di un assegno circolare oggetto contratto di contraffazionefinanziamento con cessione del quinto dello stipendio, dopo la presentazione all’incassoche prevedono, rispettivamente, “commissioni” a favore della “mandataria” e “provvigioni all’Intermediario del credito” (cfr. documento xxx.xx al contratto, denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, lettere b) e c)). Nel merito ricorso si contesta la vessatorietà delle suddette clausole nel presupposto che sussista una sproporzione nell’ammontare dei costi ivi indicati rispetto alla media dei compensi della controversiaspecie risultante da un’indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione nonché l’opacità delle clausole stesse e altresì la violazione del titolodisposto dell’art. 125-novies, da parte dell’intermediario Acomma 2, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la qualeTUB, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia riguardo alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verificheprevisioni riguardanti il compenso versato all’intermediario del credito. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal In proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato Roma nella sua Ordinanza sottolinea il fatto che uno dei due intermediari remunerati in virtù delle contestate previsione negoziali non è “intermediario del credito”, avendo assunto, nel contratto, la veste di “mandatario” della banca erogatrice del finanziamento; pertanto non potrebbe essere annoverato fra i soggetti cui si rende applicabile il disposto dell’art. 125-novies del TUB. L’osservazione appare corretta, in quanto nel richiamato documento informativo (quadro 1) è riportata una chiara distinzione fra l’intermediario che “rappresenta” la banca e l’”intermediario del credito”, quest’ultimo indicato specificamente con la sua denominazione e con la qualifica di “intermediario finanziario ex art. 106 TUB”. Ne consegue l’infondatezza dell’assunto difensivo del ricorrente, che contesta la violazione dell’art. 125-novies, comma 2 con riguardo ad ambedue le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere clausole sopra menzionate, in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegnoquanto devono ritenersi esclusi da tale ambito applicativo i costi (Euro 1.066,80) riferibili all’attività prestata dalla “mandataria”, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con avendo la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale stessa assunto nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude contratto la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso qualifica di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura intermediario del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alertcredito) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare ricorso è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiofondato. Nel caso di speciespecie si tratta di stabilire se la clausola dettata dall’art. 5 del contratto di fideiussione possa o meno considerarsi una condizione sospensiva meramente potestativa, il cui avveramento sia rimesso, cioè, alla mera volontà dell’obbligato sotto condizione. La risposta in senso affermativo a tale interrogativo comporterebbe, infatti, la nullità della clausola che dovrebbe considerarsi come non apposta. Il carattere meramente potestativo è per vero escluso dall’intermediario – che è il soggetto che assume l’obbligo fideiussorio - sulla base della considerazione che l’avveramento dell’evento condizionante non dipenderebbe dal fatto proprio, bensì dal fatto di un terzo, qual è, rispetto alla fideiussione, il debitore garantito. Tale rilievo, pur se formalmente esatto, non è però, a ben vedere, sufficiente per indirizzare la soluzione della controversia nel senso auspicato dal resistente. Gli è, infatti, che se è indubbio che l’avveramento della condizione di cui all’art. 5 non dipende formalmente solo da un comportamento del fideiussore, ossia del soggetto che assume l’obbligo con il contratto costituivo della garanzia, vero è anche che la condotta da cui dipende l’efficacia di quest’ultima è rimessa al mero arbitrio di colui che non solo (i) è l’obbligato al pagamento sulla base del contratto principale (nel caso l’appalto), che del rilascio della fideiussione rappresenta il presupposto, ma anche e soprattutto (ii) è il soggetto che – una volta che la garanzia dovesse essere escussa – sarebbe obbligato a rimborsare il garante. Insomma, quel che si intende sottolineare è che se è vero, in astratto, che una clausola ipotecaria come quella prevista nell’articolo 5 ha una funzione meritevole di tutela (perché la previsione della controgaranzia ipotecaria per tutelare il credito di regresso serve a rafforzare la possibilità che il fideiussore, una volta adempiuto l’obbligo verso il beneficiario della garanzia, possa ottenere dall’obbligato principale quanto effettivamente pagato), vero è, tuttavia, integrandosi che in concreto, per come è costruita, la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimoclausola finisce per sterilizzare sine die l’efficacia della fideiussione. E ciò appunto perché mentre, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originaleda un lato, la costituzione della controgaranzia ipotecaria è evidente rimessa al mero arbitrio dell’obbligato principale, dall’altro lato il fideiussore non ha comunque alcun interesse a stimolare il debitore principale a dare corso alle formalità necessarie a costituire l’ipoteca, in quanto comunque, fino a che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittentele stesse non sono poste in essere, l’impegno fideiussorio è, a sua volta, sospeso. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, Le considerazioni che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritieneprecedono inducono, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto il Collegio a ritenere che la procedura CIT consenta agli intermediari condizione sospensiva di presentare al pagamento gli assegni cui all’art. 5, per com’è stata in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importoconcreto articolata, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specificodebba considerarsi nulla, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffattoperché integrante, nella sostanza seppure non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavianella forma, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale una condizione meramente potestativa il cui contenuto avveramento è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere rimesso alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgeremera volontà dell’obbligato, con la dovuta diligenzaconseguente piena efficacia della fideiussione. D’altra parte, una serie per scrupolo di attività completezza, preme aggiungere che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali medesimo esito della piena efficacia della fideiussione si dovrebbe giungere, ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codiceanche nel caso in cui non si ritenesse di poter condividere la proposta qualificazione della condizione dell’art. 5 come meramente potestativa. Gli è, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, che - di là dalla questione se l’avveramento della condizione nel caso di specie sia rimesso o meno, nella sostanza seppure non nella forma, alla mera volontà del fideiussore - un punto è certamente fuori discussione: ossia che il fideiussore non si è comunque in alcun modo attivato affinché il debitore principale costituisse la controgaranzia ipotecaria, nulla avendo fatto l’intermediario affinché il terzo si adoperasse per far avverare l’evento condizionante. Xxxx, a ben vedere, il fideiussore aveva un interesse contrario all’avveramento di tale evento, dal momento che esso avrebbe determinato l’inefficacia della stessa obbligazione fideiussoria. Xxxxxx, se si tiene conto di ciò, ne discende che – se anche si volesse escludere la possibilità di sussumere la presente fattispecie nel paradigma disciplinato dall’art. 1355 c.c. – nel caso in atti l’evidenza esame si dovrebbe per lo meno ritenere applicabile la norma dettata dall’art. 1359 c.c., ai sensi della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatricequale la condizione sospensiva si considera avverata qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La banca negoziatriceIl che sembra appunto essere quanto si è verificato nella presente, pertantonulla avendo in concreto fatto l’intermediario per procurarsi la controgaranzia ipotecaria, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard ovvero nulla avendo fatto per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014far si che si avverasse l’evento da cui dipendeva l’efficacia della fideiussione.

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Samples: Fideiussione

DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale, osserva quanto segue. Con riferimento alla documentazione già ostesa la Commissione non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. Con riferimento, invece, alla documentazione per la quale il chiesto accesso è stato negato la Commissione osserva che il sig. ….. non ha indicato, né nell’istanza né nel ricorso medesimo, l’interesse diretto concreto ed attuale sotteso a tale richiesta ostensiva, e non ha fornito, altresì, alcuna indicazione del nesso di strumentalità tra il proprio presunto interesse e i documenti richiesti in ostensione, come prescritto dall’art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990 . Tale norma, ai sensi del quale il ricorrente ha formulato la sua istanza, richiede che l’interesse all’accesso corrisponda ad una “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”: sotto tale profilo il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento Commissione ritiene, pertanto, ritiene che l’amministrazione abbia ben operato nel concedere all’istante l’accesso alla documentazione che, con immediatezza, inerisce alla posizione giuridica vantata e che paia strumentale alla tutela della medesima. Inoltre, per completezza di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversiaanalisi, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su la richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittimaai punti 8, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno 9 , 27 e 30 non si riferisce a documenti esistenti e formati ma avrebbe richiesto un’attività di rielaborazione che ha consentito non compete alle amministrazioni adite, essendo il diritto di accesso espressamente limitato, ex art. 22 comma 4 legge 241/’90, ai documenti materialmente esistenti. Infine la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso Commissione ricorda che il rischio connesso al minor livello diritto di controllo accesso deve trovare un contemperamento nel principio costituzionale di buon andamento della amministrazione - portato dall’art. 97 Cost. - e che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica pertanto le istanze di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, accesso formulate non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunquedevono, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminandofatto, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni tradursi in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere intralcio alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014dell’amministrazione adita.

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Samples: Accesso Agli Atti

DIRITTO. La Il Collegio ritiene il ricorso infondato. Esaminando il contratto, risulta confermato che il finanziamento in questione concerne avrebbe dovuto essere rimborsato in 48 rate mensili da € 317,50, più una maxi rata finale di € 14.948,25. E’ pacifico tra le parti che tale ultima rata è scaduta il 15.6.2013 e non è stata pagata. A causa della difficoltà di saldare il debito residuo, il ricorrente ha chiesto all’intermediario di accogliere un piano di rientro per il rimborso a saldo e stralcio del prestito. Il ricorrente contesta all’intermediario la responsabilità degli intermediari segnalazione nei SIC dell’informazione negativa a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare suo nome, sull’assunto che le rate insolute oggetto di contraffazionesegnalazione si riferiscono a un piano di rifinanziamento della maxi rata finale, stabilito unilateralmente dall’intermediario al termine del piano rateale ordinario e quindi effettuato a sua insaputa, giacché non specificatamente pattuito in sede contrattuale. A tale proposito, le parti hanno depositato copie parzialmente difformi del medesimo contratto corredate del documento di sintesi. Dal confronto dei due testi risulta, relativamente alle parti comuni, che il ricorrente ha sottoscritto una richiesta di finanziamento di € 24.913,75, finalizzata all’acquisto di un’autovettura alle condizioni riportate nell’apposito riquadro, riguardanti numero, importi e scadenza singole rate. In particolare, entrambe le copie riportano: - le condizioni economiche del finanziamento, inserite nell’omonimo riquadro; - la sottoscrizione del ricorrente e del coobbligato, con firme identiche apposte sul lato destro della richiesta di finanziamento (le sottoscrizioni apposte sulla copia del ricorrente risultano poco leggibili, ma individuabili, mentre la data non è visibile perché non riprodotta nella copia fotostatica allegata dallo stesso ricorrente); - l’autorizzazione (sottoscritta dal cliente) all’addebito permanente in conto (RID) delle rate in scadenza, con indicazione delle relative coordinate; - la firma dell’incaricato del concessionario convenzionato con relativo timbro della concessionaria, quest’ultimo non leggibile dalla copia del cliente. Tra le tre modalità di rimborso previste, risulta prescelta la FORMULA CON OPZIONE MAXI RATA: nell’apposito riquadro sono riportate il numero (48) e l’importo (€ 317,50) delle rate mensili, più l’importo della maxi rata, pari a € 14.948,25. In corrispondenza della maxi rata viene indicata come opzione di pagamento il versamento della somma in un’unica soluzione, da effettuarsi entro e non oltre 15 gg. dopo la presentazione all’incassoscadenza dell’ultima rata. Nel merito Viene precisato che “In caso di mancato esercizio dell’opzione è prevista la rateizzazione dell’importo alle condizioni indicate nell’apposito riquadro sul fronte del contratto”. Il ricorrente disconosce il contratto allegato dall’intermediario con esclusivo riferimento a una parte del suo contenuto, a suo dire aggiunta successivamente alla sottoscrizione e senza alcuna pattuizione in tal senso. Tale parte attiene alle “modalità di rimborso” della controversiamaxi-rata, si rileva che i fatti poste nel detto riquadro a fondamento destra delle condizioni di pagamento. Tale riquadro è vuoto nell’esemplare depositato dal ricorrente, mentre in quello depositato dell’intermediario sono indicati: - TAN e il TAEG, con relativo costo di finanziamento di € 5.274,50, per l’ipotesi di esercizio dell’opzione per il pagamento in un’unica soluzione della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolomaxirata; - TAN e il TAEG con relativo costo di rateizzazione di € 531,75 calcolati ipotizzando la restituzione dell’importo della maxi-rata mediante 12 rate mensili da € 1.290,00. L’intermediario, da parte dell’intermediario A, su richiesta del oltre a dichiarare la corrispondenza di quanto prodotto a quanto sottoscritto dal cliente, eccepisce che la richiesta di sostituzione legale delle clausole asseritamente omesse, relative al TAEG e al TAN, è inammissibile perché avanzata dal ricorrente per la prima volta nel ricorso, non essendo state proposte dette domande nel reclamo. Afferma che il ricorrente aveva rilevato in data 16/05/2018; fase di reclamo che “il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone contratto de quo appare viziato da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)indeterminatezza delle condizioni contrattuali”. Il Collegio ritiene – onde sgomberare il campo rispetto a tale profilo della controversia – che devel’eccezione sia infondata, anzituttoatteso che, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione sussistendo un criterio legale di sostituzione di clausole, dettato dall’art. 117 comma 7 del titoloT.U.B., la qualecontestazione della determinatezza delle clausole deve ritenersi comprensiva della rivendicazione di detta sostituzione. Ritiene il Collegio che sia infondata anche la contestazione del ricorrente circa le modalità di pagamento della maxi rata, considerato che nel contratto è chiaramente evidenziata – e il punto non è contestato – quale opzione il pagamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto. Opzione che non appare essere stata esercitata, senza che possano rilevare le ragioni per cui ciò non è stato fatto. Irrilevante è l’affermazione del ricorrente di non aver esercitato l’opzione di pagamento in un’unica soluzione perché intendeva proseguire il piano di rimborso a rata invariata. Xxxxxxxxxxx è altresì quella secondo cui egli ha incaricato la propria banca di effettuare il pagamento delle rate nei limiti di € 317,50 ciascuna (affermazione, peraltro, la cui veridicità non è verificabile, dato che nel modulo di autorizzazione permanente all’addebito dei RID non sono stati indicati importi prefissati o importi massimi delle disposizioni di incasso provenienti dalla banca convenuta). Si osserva, peraltro, che nelle comunicazioni di sollecito di pagamento precedenti la fase del reclamo e nella stessa segnalazione in CRIF non viene mai indicato l’importo delle rate in contestazione (di € 1.290,00) ma solo l’importo del debito residuo. Si aggiunga che l’apparente difformità (pari ad € 531,75) – portata anch’essa dal ricorrente a prova di una diversa pattuizione – tra l’ammontare del finanziamento indicato nel contratto (€ 30.720,00) e l’importo ricostruito sulla base delle indicazioni riportate nella copia del contratto in suo possesso, determinato sommando l’ammontare complessivo delle rate alla maxi rata (€ 30.188,25), appare coincidere con imprudenzail costo di rifinanziamento della maxi rata, non indicato nel modulo depositato dal ricorrente, ma incluso comunque nel costo totale del finanziamento (€ 5.806,25), riportato in entrambe le copie del contratto. Pertanto, si deve ritenere che legittimamente l’intermediario abbia proceduto alla rateizzazione. Ciò detto, la questione si riduce alla attribuzione dell’onere della prova in merito alla contestazione di un denunciato abusivo riempimento del modulo contrattuale per ciò che riguarda il TAEG e il TAN di tale rateizzazione. Sul punto, soccorre la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ritiene che, quando risulti accertata l'autenticità della sottoscrizione (come nel caso di specie), il sottoscrittore, ove voglia negare la paternità dell'atto documentato, ha inviato l'onere di provare sia che la fotografia dello stesso firma era stata apposta su foglio non ancora riempito sia che il riempimento è poi avvenuto in violazione (come emerge falsità ideologica) o addirittura in assenza (falsità materiale) di un patto di riempimento (ex multis, Cass. sez. 3ˆ, 18 febbraio 2004, n. 3155, m. 570241). In conformità con tali principi, in un caso analogo, l’ABF (Collegio di Milano, dec. 8311/2015) ha stabilito che “secondo quanto ribadito dalla denuncia alle autorità Corte di P.S.) oCassazione (sentenza n. 25445/2010), perlomenochi eccepisce di aver firmato un accordo in bianco ha l’onere di proporre querela di falso, i dati identificativi (come, poi, si afferma mentre chi sostiene che il riempimento del modulo sia avvenuto in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa maniera diversa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifichequanto precedentemente pattuito deve provare l’abusivo riempimento. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso fatto proprio tale principio e rilevato che, nella fattispecie concreta, l’istante non ha prodotto alcuna prova di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno quanto affermato, accerta, pertanto, che questa non ha adempiuto all’onere probatorio a terzisuo carico. La contestazione della parte, risulta, quindi, essere infondata e non può trovare accoglimento”. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto ritiene di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titolidoversi discostare datale orientamento. A tal proposito, il Collegio quanto sopra ritenuto consegue – a fronte della pacifica esistenza di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare insoluti - la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza legittimità della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014CRIF.

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne Il Collegio è chiamato preliminarmente ad esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario convenuto. Sul punto occorre rilevare, in primo luogo, che il reclamo della parte ricorrente è stato indirizzato all’intermediario non convenuto con il quale è stato stipulato il contratto di pegno oggetto della controversia. Tale reclamo, tuttavia, è stato riscontrato, come emerge dagli atti versati nel procedimento, dall’intermediario convenuto che, peraltro, sul punto nulla ha rilevato. È evidente, pertanto, che tale circostanza abbia ingenerato una situazione di apparenza con conseguente affidamento della parte ricorrente sulla circostanza che il soggetto legittimato passivo del ricorso fosse l’intermediario che, pur non essendo il destinatario del reclamo, aveva dato a questo riscontro. A ciò si aggiunga, per un verso, l’appartenenza di entrambi i soggetti al medesimo gruppo bancario; per altro verso, il collegamento funzionale corrente tra il contratto di leasing garantito e quello di concessione del pegno; per altro verso ancora, la responsabilità degli intermediari a seguito natura del mancato pagamento procedimento dinanzi all’ABF. L’eccezione di un assegno circolare oggetto difetto di contraffazionelegittimazione passiva, dopo la presentazione all’incassoquindi, non merita accoglimento. Nel Venendo al merito della controversia, si rileva il Collegio reputa opportuno muovere dal dato testuale del contratto costitutivo di pegno su titoli e, segnatamente, dall’art. 6 che sotto la rubrica “Realizzazione del pegno” dispone che “[…] In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite [l’intermediario garantito], senza pregiudizi per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di 3 giorni – anche ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore – in tutto o in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i fatti titoli costituiti in pegno a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolomezzo intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, da parte dell’intermediario A, su richiesta del clienteovvero, in data 16/05/2018; mancanza, di ufficiale giudiziario. […] sul prezzo netto ricavato [l’intermediario garantito] si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto dall’art. 6 […]”. Ebbene, facendo corretto uso dei canoni ermeneutici in materia contrattuale codificati dagli artt. 1362 ss. cod. civ. e valorizzando non solo il fraudolento incasso presso B testo, ma anche il contesto del titolo tramite presentazione dato negoziale non pare corretto attingere alla conclusione che nel caso di clone specie sia configurabile un patto commissorio e, conseguentemente, se ne debba affermare la sua invalidità. È ormai consolidato l’orientamento della giustizia ordinaria e dell’ABF secondo il quale il divieto di patto commissorio trova principale fondamento nell’esigenza di tutelare il debitore da eccessive pressioni del creditore, come avviene ogni volta in cui il trasferimento del bene sia rimesso alla discrezionalità di questi, in particolare per quanto concerne l’entità del corrispettivo, senza assicurare la necessaria proporzionalità tra il valore del bene così costituito in garanzia e l’ammontare del credito garantito. La giurisprudenza è, inoltre, ferma nel ritenere nullo qualsiasi negozio, quale che ne sia la forma, che venga impiegato per conseguire il risultato dell’illecita coercizione del debitore da parte del beneficiario creditore, come accade ogni volta in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 cui sia ravvisabile un nesso funzionale diretto tra l’obbligazione garantita e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deveil negozio stesso, anzituttomentre, essere valutato come ugualmente noto, non integra il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa divieto di cui è caduta vittimaall’art. 2744 cod. civ. l’analogo accordo in cui sia però incluso il c.d. “patto marciano”, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito in forza del quale la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediarivendita del bene, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilitàsoddisfare il creditore, nell’ipotesi deve effettuarsi al valore stimato da un terzo scelto di contraffazione comune accordo tra le parti e con obbligo di versamento dell’eventuale eccedenza al soggetto (già) debitore (cfr., tra le tante, Xxxx. 9 maggio 2013 n. 10986 e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il per la giurisprudenza dell’ABF, Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore cheRoma, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncationdecisione n. 3724/2013), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatoreprimo luogo, si è detto deve rilevare che la procedura CIT consenta agli intermediari il contenuto di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica significato del dato negoziale deve essere ricostruito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto senso che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni escussione del pegno la vendita dei titoli debba essere eseguita con modalità che precludono di configurare la diretta acquisizione della loro titolarità in capo al creditore garantito e, soprattutto, permettono al debitore di ottenere l’eventuale residuo del ricavato dopo la soddisfazione delle ragioni creditorie. A ciò si aggiunga che non vi è alcuna sproporzione tra il negoziatore dovrà svolgerevalore dei titoli concessi in pegno e il credito garantito che, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescrittoanzi, si sarebbe potuto accorgere presenta, originariamente, di importo inferiore a quello della contraffazione garanzia. Neppure condivisibile è l’argomento della parte ricorrente che, focalizzando l’attenzione solo sulla frase “può far vendere”, inferisce da ciò la conclusione che le modalità di vendita dei titoli descritte dal contratto siano alternative all’acquisizione diretta degli stessi da parte del titolo ed evitarecreditore e che la scelta sia rimessa alla discrezionalità di quest’ultimo. Piuttosto, cosìcoglie nel segno la ricostruzione semantica dell’intermediario resistente che vi individua, semplicemente, la truffa perpetrata ai danni possibilità o meno di escutere la garanzia; come, peraltro, avvenuto nel caso di specie in cui, nonostante l’esistenza della ricorrenteposizione debitoria, l’intermediario garantito non ha provveduto ad avvalersi della garanzia reale, auspicando un ripianamento del debito. Ciò Quanto sopra esposto, e richiamato l’orientamento giurisprudenziale sopra citato, nel caso di specie è configurabile non risulta un patto commissorio, bensì un patto marciano la cui validità non può essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente messa in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 discussione con conseguente rigetto del 12 giugno 2014ricorso.

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Samples: Pegno Su Titoli

DIRITTO. Va trattato, in via prioritaria, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso 112 c.p.c., per essere viziata da ultrapetizione in quanto la domanda di risoluzione per mutuo consenso non sarebbe mai stata proposta in primo grado. La questione concerne società attrice aveva agito per la responsabilità risoluzione del contratto per inadempimento ed il convenuto aveva resistito alla domanda senza proporre domanda riconvenzionale di risoluzione per mutuo consenso sicché la corte di merito avrebbe errato nel dichiarare d'ufficio la risoluzione per mutuo consenso sulla base del comportamento del convenuto e delle sue difese in giudizio. Il motivo è infondato. La risoluzione consensuale del contratto è un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale e può essere desunto, salvo i limiti di forma dei negozio solutorio, dalla volontà manifestata dalle parti anche tacitamente. Laddove le parti abbiano allegato in giudizio di non avere interesse alla permanenza degli intermediari a seguito effetti del mancato pagamento di un assegno circolare contratto, la risoluzione consensuale può essere oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone accertamento d'ufficio da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma giudice anche in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto. In armonia con tale principio, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha ritenuto che la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ma una mera difesa (Cassazione civile sez. 20/06/2012, n. 10201; Cass. 24 maggio 2007 n. 12075 e Cass. 21 novembre 2006 n. 24802), ragione per la quale non è configurabile il vizio di ultrapetizione sol perché la parte abbia chiesto la risoluzione per inadempimento e sia emerso dal processo che volontariamente esse si fossero sciolte dal vincolo contrattuale. Con il primo motivo di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di venditasi deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 c.c. e 1351 c.c., semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifichein relazione all'art. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227360 c.p.c., comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato n. 3, per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno la corte di merito ritenuto che il contratto preliminare di permuta del 7.9.2005 fosse stato risolto per mutuo consenso, in assenza di un atto avente forma scritta ad substanbam, pur trattandosi di contratto avente ad oggetto diritti reali immobiliari. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione della sentenza in quanto con la proposta di acquisto del terreno oggetto del contratto preliminare di vendita, la promittente acquirente non avrebbe manifesterebbe la volontà di risolvere il contratto precedente e non vi era stata accettazione della proposta da parte del T., con atto avente forma scritta. Poiché all'offerta di acquisto del terreno non era seguita l'accettazione scritta, il contratto solutorio non si sarebbe perfezionato e la proposta unilaterale non avrebbe potuto esplicare alcun effetto estintivo dell'accordo originario. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Deve, in primo luogo, essere disattesa la questione, sollevata dal controricorrente in ordine alla qualificazione della scrittura privata dei 7.9.2005 come "lettera di intenti" o "preliminare di preliminare". La Corte di merito, cui è demandata la qualificazione del contratto, ha accertato che, con la scrittura privata del 7.9.2005, le parti avessero concluso un contratto preliminare, obbligandosi a terziconcludere il contratto definitivo. Questo Collegio non puòIl ricorso omette di censurare la violazione delle regole di interpretazione del contratto, dunquelimita a sostenere, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le partiin modo apodittico, che la contraffazione dell’assegno circolare scrittura privata del 7.9.2005 integrasse un preliminare di preliminare da cui scaturiva l'obbligo di contrattare in vista della compravendita e che, a fortiori, anche il negozio solutorio potesse avvenire per facta concludentia. Considerato quindi che la scrittura privata del 7.9.2005 vada qualificata come contratto preliminare, la quaestio iuris posta all'attenzione del collegio riguarda la forma del contratto solutorio. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è stata agevolata dall’invio per soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam non solo quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi rientri nella espressa previsione dell'art. 1350 c.c., ma anche quando si tratti di contratto preliminare; la ragione dell'assoggettamento del preliminare alla forma di cui all'art. 1351 c.c. va ravvisata nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto mediata in quanto con esso le parti assumono l'obbligo di copia dello stessoconcludere il definitivo (Cassazione civile sez. II, 22/02/2018, n. 4313; Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, n. 8504; Cass. 15 maggio 1998 n. 4906). Il contratto preliminare, infatti, pur avendo efficacia obbligatoria, vincola le parti alla conclusione del contratto definitivo ed ha efficacia mediata in relazione al trasferimento di diritti reali immobiliari. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione risoluzione del contratto preliminare necessita quindi del rispetto dei requisiti della truffa forma scritta di cui è caduta vittimaall'art. 1359 c.c., laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazionecome espressamente richiesta dailiart,1351 c.c., perché impedisce il verificarsi degli effetti immobiliari derivanti dall'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare (Cass., Sez. Quanto alla responsabilità degli intermediari2, si rappresenta che una recente pronuncia n. 13290 del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi26 giugno 2015). Se, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018infatti, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con via generale, la quale risoluzione per mutuo consenso di un contratto può risultare anche da un comportamento tacito concludente, qualora si realizzatratti di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario analoga forme deve essere prevista per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggionegozio solutorio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione risoluzione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente contratto preliminare di permuta doveva risultare con atto scritto idoneo a rendere manifesto che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede le partì avevano sostituito all'originario contratto di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da permuta un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014diverso contratto solutorio.

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DIRITTO. La questione Il tema concerne la (assunta) responsabilità degli intermediari in contraendo a seguito carico dell’intermediario per l’intervenuta variazione delle condizioni economiche del mancato pagamento prestito dal momento dell’avvio delle negoziazioni rispetto a quelle stabilite concretamente al momento della stipula del contratto. Aldilà di un assegno circolare oggetto ogni possibile considerazione relativa alla intervenuta stipula del contratto di contraffazionemutuo contenente le intese alle quali le parti sono addivenute, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversiaed alla impossibilità per il Collegio di disporre mezzi istruttori adeguati alla verifica di quanto intervenuto in fase di negoziazione del mutuo, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione certo è che, intanto, nel modulo di domanda del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, mutuo sottoscritto dai ricorrenti in data 16/05/2018; 25 luglio 2014 è espressamente stabilita la possibilità di “eventuali modifiche delle condizioni contrattuali intervenute prima della conclusione del contratto”. Inoltre, il fraudolento incasso presso B prospetto informativo, pure sottoscritto, reca la chiara indicazione dei costi relativi alla stipula del titolo tramite presentazione di clone da parte mutuo. Nella precedente mail dell’Agente, viene espressamente dichiarata, proprio nelle prime due righe del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le partimessaggio, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stessocomunicazione riguardava “la fattibilità in linea preventiva dell’opera. La stessa ricorrente hasarà da confermare in fase di istruttoria e delibera”: dunque, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia l’erogazione stessa del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppomutuo, così come convertito le condizioni indicate, erano ipotesi da confermare, come apertamente e con gli stessi caratteri della restante parte della mail, veniva esplicitato. Con riferimento all’istanza relativa ai premi assicurativi, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, nota del 24 novembre 2014 emerge chiaramente la comunicazione ai ricorrenti della circostanza di fatto che ha modificato l’art. 31 “l’indicazione di non avvalersi del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736finanziamento a copertura delle spese e polizze previsto dal contratto di mutuo risulta frutto di un refuso in quanto peraltro difforme da quanto riportato dalle risultanze contabili che invece risultano perfettamente corrispondenti a quanto concordato in fase di precontrattuale”. In considerazione relazione, infine, alla mancata consegna del buono XXX, dalla documentazione prodotta trova conferma l’affermazione dell’intermediario circa la esplicitazione, nella documentazione pubblicata dall’intermediario, del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito fruire di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente chepromozione la richiesta di xxxxx avrebbe dovuto essere sottoscritta tra il 21 febbraio 2014 ed il 21 luglio 2014, termine ultimo non prorogabile, laddove i ricorrenti hanno effettivamente sottoscritto la proposta di mutuo in data 25 luglio 2014. Il ricorso, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà può essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014accolto.

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Samples: Preliminary Agreement for Real Estate Purchase

DIRITTO. Con riferimento ai contratti di finanziamento nn. ****449 e ****050, la cliente contesta l'indeterminatezza del TAEG. In particolare, la discrepanza tra TAN e XXXX non sarebbe giustificata, stante l’assenza di ulteriori oneri oltre agli interessi debitori. In xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx evidenziare come il contratto n. ****449 sia stato stipulato in data 20/10/2008 ed estinto nel giugno 2009. La contestazione relativa a tale contratto pare, quindi, esulare dal limite di competenza dell’ABF, trattandosi di un vizio genetico. Quanto al contratto n. *****050, l’intermediario riferisce che la difformità tra TAN e TAEG sia da ricondurre all’inclusione nel calcolo del TAEG dell’imposta di bollo su contratto per € 14,62, delle spese per comunicazioni periodiche per € 0,56 e della relativa imposta di bollo per € 1,81. Dall’analisi del contratto emerge che non erano previste spese per comunicazioni periodiche. Xxxxx, al contrario, a carico della cliente gli oneri fiscali. Questo Xxxxxxxx ha provveduto al ricalcolo del TAEG, escludendo gli oneri fiscali dal momento che non ne era prevista l’inclusione ai sensi della normativa pro tempore vigente. Ne risulta un TAEG del 11,56%, come contrattualmente indicato. Sul punto si fa altresì presente che la cliente non allega la mancata inclusione di un costo nel TAEG. Xxxx, riferisce che il TAEG sarebbe dovuto essere uguale al TAN, più basso, stante l’assenza di ulteriori oneri nel finanziamento. Dunque, sembra possa affermarsi che la cliente non allega una lesione del proprio diritto d’informativa precontrattuale a mezzo del TAEG, tale da giustificare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 124, co. 5 TUB. In relazione ai contratti di finanziamento nn *****420, *****583 e *****338 parte ricorrente lamenta la mancata inclusione dei costi assicurativi nel TAEG. La questione in oggetto concerne quindi la responsabilità degli intermediari a seguito qualificazione delle assicurazioni accessorie ai finanziamenti ai consumatori: se esse siano facoltative, e quindi i relativi costi debbano essere esclusi dal calcolo del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazioneTAEG del finanziamento; ovvero se siano obbligatorie, dopo con la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva conseguenza che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione relativi costi debbano essere ricompresi nel calcolo del titoloTAEG e, da parte dell’intermediario Ase non lo fossero, su richiesta la clausola di determinazione del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione TAEG e la misura dello stesso siano nulle. L’accertamento di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); tale qualificazione sembra imporsi sulla base delle indicazioni normative e regolamentari che riguardano la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)materia. Il Collegio ritiene che devevigente art. 121 TUB, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) prevede: al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso lettera e): “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le partiquelle notarili, che la contraffazione dell’assegno circolare il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, conoscenza”; al comma 2: “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il proprio negligente contegnocontratto di credito, alla perpetrazione della truffa compresi i premi assicurativi, se la conclusione di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate un contratto avente ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di oggetto tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, servizi è un codice bi-dimensionale requisito per ottenere il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto checredito, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.ottenerlo

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne Si ritiene opportuno dare preliminarmente conto dei termini della transazione, poiché è in gran parte dall’inquadramento di questi che dipende l’esito della controversia. Nell’accordo transattivo era specificato che «in caso di puntuale ed esatto adempimento» delle prestazioni ivi stabilite, l’intermediario «nulla più avrà a pretendere in relazione al credito derivante dal rapporto precisato in oggetto» e provvederà alla cancellazione delle ipoteche «ove sia possibile applicare la responsabilità degli intermediari procedura semplificata»; «qualora non fosse applicabile la normativa in tema di semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche […], la stessa avverrà solo a cura e spese del richiedente». Incontestato l’adempimento da parte dell’originario debitore delle prestazioni stabilite nell’atto transattivo, resta da verificare se abbia ragione la banca nell’affermare che, in ragione della natura giudiziale e non volontaria dell’ipoteca in questione, questa dovrebbe reputarsi esclusa dal «procedimento semplificato» di cancellazione ex art. 13, commi 8-sexies ss., del D.L. n. 7/2007. È decisivo evidenziare che al Collegio non sono stati prospettati elementi sufficienti per suffragare la tesi della resistente circa la natura giudiziale dell’ipoteca. Sul punto, avendo le parti regolato pattiziamente l’ipotesi della sua cancellazione, può darsi per provata la sussistenza di un’ipoteca a garanzia del mutuo, ma non la sua fonte. Ciò posto, non c’è dubbio che l’intermediario convenuto sia stato inadempiente rispetto all’obbligo volontariamente assunto di procurarne la cancellazione a seguito di transazione. Sull’inadempiente incombe l’onere di dimostrare la correttezza del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazioneproprio operato, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione provando – senza limitarsi ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, affermare – che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto specifica tipologia di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa ipoteca rendeva inapplicabile «la normativa in tema di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia semplificazione del Collegio procedimento di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiocancellazione delle ipoteche». Nel caso di specie, tuttaviail convenuto non ha fornito alcun elemento indiziario utile a supportare l’antefatto indispensabile per provare la correttezza della propria inerzia. Deve perciò impegnarsi a procurare la cancellazione ipotecaria richiesta. Alla luce di tali acquisizioni, integrandosi è superfluo approfondire l’argomento – logicamente dipendente – legato alla presunta inconciliabilità delle ipoteche giudiziali con il procedimento «semplificato». La soluzione negativa, sostenuta da un parte della dottrina, non pare trovare conferma testuale nella Circolare dell’ex Agenzia Territorio del 1° giugno 2007, n. 5, che si limita ad affermare che le disposizioni di cui all’art. 13, comma 8-sexies, D.L. n. 7/2007 «si applicano esclusivamente con riferimento alle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con i soggetti sopra menzionati, con esclusione quindi, a titolo esemplificativo, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti diversi da quello di mutuo, ovvero a favore di creditori diversi da quelli specificatamente individuati nelle disposizioni di cui trattasi». Ad ogni modo, va detto che l’art. 40-bis t.u.b. (in vigore dal 14 maggio 2011, quindi prima della transazione de qua) consente l’operatività della procedura "semplificata" per la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimocancellazione delle ipoteche a garanzia di generici "finanziamenti" (qualunque finanziamento), senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità specificazioni in ordine alla fonte dell’ipoteca. Non può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminandotrovare accoglimento, invece, la posizione dell’intermediario negoziatoredomanda di cancellazione della segnalazione in Centrale dei rischi. Al riguardo, si è detto evidenzia che secondo la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard segnalazione in CR delle posizioni definite con accordo transattivo (sez. 5.5.), la banca è sempre tenuta a segnalare, a beneficio del “sistema”, i c.dd. «Crediti passati a perdita» anche all’esito di transazioni, per la stampa degli assegni e misure antifrodeparte non riscossa. Ad ogni modo, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014si evidenzia che i ricorrenti non hanno fornito la prova della natura della segnalazione, né della relativa decorrenza, non consentendo al Collegio i necessari approfondimenti comunque assoggettati all’onere di allegazione di parte. Conseguentemente, sono respinte tutte le domande risarcitorie.

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Samples: Decision Correction

DIRITTO. Con il primo motivo di doglianza la ricorrente lamenta la mancata indicazione del TAEG/ISC nel contratto, e quindi l’indeterminatezza del tasso pattuito, con conseguente sostituzione, ex art. 117, comma 7, del TUB, del tasso convenuto con il tasso minimo dei BOT mensili, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari applicabili all’epoca della conclusione del contratto de quo (provvedimento del 29.7.2009) ed in particolare del paragrafo 8 “Indicatore sintetico di costo”, punto 8 “Finanziamenti”, “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti; aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B)”. Dalle succitate disposizioni si desume che le norme di trasparenza estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito con i consumatori, solo ad alcuni rapporti di credito instaurati con soggetti che non abbiano, come nel caso di specie, tale natura. Si tratta pertanto di verificare se le operazioni di leasing finanziario, qual è quella oggetto della presente controversia, siano comprese nell’ambito della predetta disposizione e nello specifico in una delle categorie di operazioni previste ai fini dell’indicazione dell’ISC con le modalità di calcolo previste per il TAEG nei contratti di credito ai consumatori. Escluse le categorie di finanziamenti specificatamente individuate (mutui e anticipazioni bancarie oltreché aperture in conto corrente) che sono chiaramente estranee alla natura delle operazioni di leasing finanziario, si tratta in sostanza di valutare se la categoria “altri finanziamenti” includa, nella sua formulazione di ordine generale, le operazioni in parola. Come affermato dal Collegio di Milano (dec. 4974/2015) “ la riconducibilità … alla categoria residuale degli “altri finanziamenti” è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della … Sez. II delle Norme di Trasparenza, là dove, nell’individuare l’ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e operazioni: “depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII”. La questione concerne disposizione distingue con estremo nitore, nell’insieme dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli “altri finanziamenti” con ciò precludendo l’ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola. Ne consegue che l’estensione della metodologia di calcolo del TAEG all’ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell’estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento. […]”. In sostanza il costo dell’operazione in parola risulta sufficientemente determinato attraverso l’indicazione del “tasso leasing” iniziale, calcolato secondo i criteri di attualizzazione dei flussi previsti dalle pertinenti disposizioni di vigilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione. Quanto alla prima doglianza il ricorso è pertanto infondato. Con il secondo motivo di doglianza la responsabilità degli intermediari ricorrente, ribadendo quanto già contenuto nel reclamo, lamenta il superamento del “tasso soglia” da parte del tasso di mora e chiede pertanto, previa dichiarazione di nullità della relativa clausola, la restituzione di ogni somma e/o compenso corrisposto a seguito del mancato ritardo nel pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazionedelle rate del finanziamento, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell’art. 12271815 c.c., comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggiosecondo comma. Nel caso di specie, tuttaviail contratto di leasing finanziario fissa il tasso corrispettivo (tasso interno di attualizzazione) al 5,44% (indicizzato all’Euribor a 3 mesi) e il tasso di mora in misura pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di 10 punti percentuali. E’ inoltre prevista, integrandosi quale ulteriore voce di costo in caso di ritardo nei pagamenti, la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione corresponsione del medesimo15% degli importi insoluti, senza alcuna modifica dei dati riportati per il relativo incasso, anche tramite intervento di agenzie esterne specializzate. Secondo la ricorrente il “tasso soglia” vigente nel titolo originaleprimo trimestre del 2010 era pari al 9,84%, è evidente se si considera come data di stipula il 19.1.2010; quello vigente nel secondo trimestre del 2010, l’8,325%, se si considera come data di stipula il 13.5.2010: entrambi i livelli del “tasso soglia” sono inferiori al tasso di mora. Ciò detto occorre peraltro rilevare che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo il Collegio di coordinamento ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti affrontato in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno generale il tema dell’usurarietà degli interessi moratori (anche a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione) pervenendo alla conclusione che deve escludersi l’estensione agli interessi di mora della disciplina riguardante l’usura. Nella decisione n. 1875/2014 (cfr. p. 14 e ss. cui si fa rinvio), il Collegio ha precisato, in particolare, che: “il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l’art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto alla luce dei dati positivi e della loro ratio la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile”. Da ciò il Collegio ha fatto conseguire la non configurabilità degli interessi di mora come “usurari”, in quanto “non possono essere assoggettati alla disciplina relativa agli interessi usurari elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia” (cfr. dec. cit., pp. 16 e 18). Quanto sopra non vuol dire, come anche recentemente affermato da questo stesso Xxxxxxxx (cfr. dec. 8392/2015), che tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente checonclusione equivalga a sottrarre gli interessi moratori da qualsivoglia vaglio di legittimità, pertantodovendosi avere riguardo, trattandosi nel caso di specie di un contratto stipulato con un soggetto non aveva alcun motivo consumatore, al potere officioso del giudice di ridurre, ai sensi dell’art. 1384 c.c., il tasso convenzionale degli interessi moratori ove manifestamente eccessivo (cfr. sempre Coll. di Coord. Dec. 1875/2014). Nella predetta decisione il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha affermato che la mancata disponibilità, da parte del Collegio medesimo, di parametri di giudizio sufficienti per rifiutare tale pagamentopronunciarsi circa l’eccessività degli interessi moratori pattuiti non pregiudica l'esercizio officioso del potere del giudicante, il cui potere di controllo è ad esso attribuito non nell'interesse della parte, ma nell'interesse dell'ordinamento, per evitare che l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro i quali la tutela delle posizioni soggettive delle parti appare meritevole di tutela. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si Coordinamento è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e consapevole che, in caso di ritardato pagamento, la maggiorazione stabilita contrattualmente rispetto agli interessi corrispettivi, secondo quanto rilevato nel 2001 dalla Banca d’Italia, era mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Ritiene peraltro che quanto all’epoca rilevato costituisca un dato non sufficiente ai fini della individuazione di un tasso soglia applicabile anche agli interessi moratori che può, invece, fornire indicazioni concorrenti con altre al fine di formare nel giudicante il razionale convincimento della eccessività della misura degli interessi moratori pattuiti. Afferma inoltre il Collegio che nuovi” assegni … sia la valutazione di sproporzione sia la misura della susseguente riduzione non può prescindere dal rapporto quantitativo intercorrente tra i tassi corrispettivi e quelli moratori convenzionalmente predefiniti. Infatti benché i due tipi di tassi siano assai diversi tra loro per natura e funzioni, tuttavia entrambi incorporano la stima del sacrificio che il negoziatore dovrà svolgere, prestatore accetta di subire per trasferire una somma di denaro dalla propria sfera patrimoniale nella sfera di disponibilità altrui. Ne discende che … la elisione di ogni rapporto di proporzionalità comporta conseguenze inaccettabili perché contraddittorie con la dovuta diligenzapremessa già assunta circa l’applicabilità del disposto dell’art. 1384 c.c. ai tassi moratori e che … la riduzione degli interessi moratori si impone quando la funzione assegnata alla misura pattizia degli interessi moratori sia completamente scollegata dalla stima del sacrificio illecitamente imposto al prestatore di denaro per assumere quella di atterrire il debitore. […]” Alla luce di quanto detto, occorre raffrontare la misura del tasso del leasing, indicizzato all’Euribor a 3 mesi, pari al 5,44% all’atto della stipula del finanziamento, e la misura del tasso di mora (pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 10 punti percentuali, quale risultante dalla relativa previsione contrattuale che non coincide con quella citata dalla ricorrente nel ricorso, secondo cui la maggiorazione sarebbe di 8 punti percentuali). Non risulta dalla documentazione in atti quando si siano verificati i ritardi dei pagamenti che hanno cagionato, a carico della ricorrente, l’applicazione degli interessi di mora e di cui si chiede la restituzione. Da una serie semplice verifica dell’andamento del tasso Euribor a tre mesi dall’epoca di attività conclusione del contratto di leasing a quella del ricorso può notarsi come nel periodo considerato tale tasso dall’iniziale 0,65 circa abbia raggiunto una punta di circa 1,60% nella seconda metà del 2011 per poi discendere considerevolmente attestandosi dalla seconda metà del 2012 a un livello poco superiore allo zero fino a raggiungere livelli negativi. In base alla comparazione dei livelli del tasso corrispettivo e di quello del tasso di mora, cui vanno aggiunte le ulteriori componenti di costo a carico del finanziato in caso di ritardo nei pagamenti e nello specifico il pagamento del 15% degli importi insoluti per il relativo incasso, quanto pattuito in caso di ritardati pagamenti risulta manifestamente eccessivo. Ai sensi dell’art. 1384 c.c. si ritiene equa la riduzione del tasso di mora ad un saggio pari a quello del tasso leasing dell’operazione de quo aumentato di 2,1 punti percentuali, incremento che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti rappresenta, nella citata rilevazione della Banca d’Italia, la maggiorazione mediamente applicata ai tassi corrispettivi in caso di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni ritardo nei pagamenti. Da ciò discende l’obbligo di restituzione alla ricorrente di quanto percepito in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul eccesso, a tale titolo. La segnalazione Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente richiede che, accertati la mancata consegna del contratto in originale ed il mancato adempimento delle comunicazioni di eventuali anomalie dovrà essere effettuata trasparenza, siano assunti i provvedimenti ritenuti più opportuni. Si osserva a riguardo che la documentazione contrattuale, sottoscritta a nome della resistente seppur priva di data in calce, risulta allegata al ricorso. L’esatta data di stipula (19.1.2010 ovvero 13.5.2010 come può alternativamente desumersi dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”testo del contratto) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno non è oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti contestazione né appare rilevante ai fini della decisione sul ricorso. Quanto all’invio delle comunicazioni periodiche previste dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto normativa in tema di requisiti standard per trasparenza non risulta alcuna evidenza fornita a riguardo dalla resistente. Tuttavia la stampa degli assegni e misure antifroderichiesta di un accertamento finalizzato all’assunzione dei “provvedimenti ritenuti più opportuni” appare implicare, prescritti se del caso, l’espletamento di un’attività finalizzata all’irrogazione di sanzioni che esula dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014competenza dell’Arbitro.

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DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento sottoposta al Collegio attiene alla presunta vessatorietà (con conseguente nullità) della clausola che individua i costi di intermediazione nell’ambito di un assegno circolare oggetto contratto di contraffazionefinanziamento, dopo la presentazione all’incassoquale fonte di un significativo squilibrio, a carico del ricorrente, fra i diritti e i doveri derivanti dal contratto (art. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A33 Cod. cons.). Il Collegio ritiene In particolare, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 34 Cod. cons. (ove si precisa, come dapprima ricordato, che deveil carattere vessatorio di una clausola non riguarda l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, anzituttopurché tale elemento risulti individuato in modo chiaro e comprensibile), essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione nonché dell’art. 125-novies TUB (“Intermediari del titolocredito”), la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e chequale, in caso di “nuovi” assegni intervento di un intermediario del credito, il negoziatore dovrà svolgereconsumatore deve essere informato dell’eventuale compenso da versare a quest’ultimo per i suoi servizi e detto compenso deve costituire l’oggetto di un preventivo accordo con il consumatore, redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito. Ora, con riferimento alla disposizione da ultimo citata, va dato atto che tra il consumatore e l’intermediario del credito intervenuto nella fase di collocamento del finanziamento (nella specie, un agente in attività finanziaria e non un mediatore creditizio, come erroneamente affermato dal ricorrente) non risulta intercorso alcun accordo preventivo, in merito ai costi di intermediazione. È pur vero, tuttavia, che la dovuta diligenzanorma in oggetto (art. 125-novies, comma 2, TUB), ancorché genericamente riferita all’intera categoria degli “intermediari del credito” - come tale comprensiva anche degli agenti in attività finanziaria – è destinata a disciplinare i soli casi in cui il cliente si rivolge ad un soggetto terzo per ottenere una serie consulenza nella scelta della più adeguata offerta di attività finanziamento e/o nell’individuazione di un finanziatore, ossia ad un mediatore creditizio. È solo in questo caso, infatti, che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza l’intermediario del credito (i.e., mediatore creditizio) ha titolo per richiedere al cliente un compenso per i servizi offerti (essendo l’agente retribuito solo dall’intermediario per conto del quale opera, e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata non anche dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7soggetto finanziato). Tale conclusione è suffragata dalla recente decisione del Collegio di coordinamento n. 9585 dell’1/08/2017, ove, con riferimento ad un caso analogo a quello in esame, si afferma – superando il precedente orientamento dell’Arbitro richiamato dal ricorrente (Coll. Roma, dec. n. 8014/15) – che “Il rapporto di mandato con l’ente finanziatore, che caratterizza per definizione l’attività dell’agente, porta ad escludere, a pena di un’insanabile incoerenza con il dettato normativo, che tale soggetto, nella fase precontrattuale, possa agire per conto del cliente e quindi che possa richiedere un compenso al cliente stesso per l’opera prestata prima della conclusione del contratto. Nel sistema operativo corrente, in effetti, la remunerazione è normalmente predeterminata nell’accordo che regola i rapporti fra agente e intermediario ed è da quest’ultimo corrisposta. Pertanto, in base al combinato disposto delle su citate norme del T.U. bancario, il Collegio ritiene che la previsione di cui all’art.125-novies, comma 2, del TUB riguardante la pattuizione diretta del compenso con il cliente, non possa trovare applicazione nei confronti dell’attività di agenzia in attività finanziaria. Tale conclusione è coerente con l’interpretazione espressa nelle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (Sez. VII, § 4.2.5- Ed. aggiornata al 2011), in cui si legge: “Nei casi in cui l’intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di specieun compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), anche se l’importo ai sensi dell’articolo 125-novies, comma 2, del titolo ammette la presentazione T.U. il compenso è comunicato al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno consumatore e costituisce oggetto di causaaccordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, era prima della conclusione del contratto di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 credito. Ne consegue che il disposto di cui all’art.125-novies, comma 2, del 22.03.2016TUB trova piena applicazione nei confronti dei mediatori creditizi, compreso i quali, a differenza degli agenti, operano su incarico del cliente, cui conseguentemente possono chiedere il codice Data Matrixpagamento di una provvigione, ma non nei confronti degli agenti in attività finanziaria, posto che questi ultimi agiscono esclusivamente su mandato dell’ente finanziatore”. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto Il Collegio di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatricecoordinamento, pertanto, conclude affermando che “la contestata violazione del disposto di cui all’art. 125-novies, comma 2, con riferimento al “compenso”, è contravvenuta all’obbligo prescritto infondata, posto che nella fattispecie i costi di intermediazione previsti nel contratto riguardano l’opera prestata da un agente in tema attività finanziaria”, dovendosi peraltro ritenere significativo che – come nel caso in esame – “il ricorrente non abbia in alcun modo dedotto di requisiti standard aver corrisposto direttamente un compenso a favore di un intermediario del credito, su richiesta di quest’ultimo”. Ritenuta dunque l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 125 novies TUB, resta da verificare se la vessatorietà della clausola relativa alle commissioni di intermediazione – considerate dal ricorrente particolarmente esose ed ingiustificate nell’ammontare - possa dipendere da una mancanza di chiarezza e di comprensibilità delle relative previsioni contrattuali (art. 34 Cod. cons.). Questo Collegio, in altri termini, è chiamato a verificare se il consumatore potesse o meno comprendere, sulla base del testo contrattuale, le conseguenze economiche derivanti dalla sottoscrizione della clausola (ossia, in sostanza, se abbia concluso il contratto in modo consapevole e informato), restando invece precluso ogni sindacato circa l’equilibrio economico del contratto (vale a dire una valutazione in merito al “giusto prezzo” delle prestazioni dedotte nel regolamento contrattuale). Ebbene, a tale proposito, si può osservare come la documentazione negoziale in atti contenga un’indicazione sufficientemente chiara ed intellegibile circa l’ammontare delle commissioni di intermediazione (specificato sub B del prospetto contrattuale), circa l’intervento di un agente in attività finanziaria (comprovato da timbro e sottoscrizione del medesimo, apposti sul modulo contrattuale) e, infine, circa il tipo di attività svolta dall’intermediario del credito. Risulta per via documentale, inoltre, che il ricorrente abbia ricevuto il modulo relativo alle “Informazioni europee di Base sul Credito ai Consumatori”, contenente il set di informazioni utili che il consumatore ha diritto di ottenere, per poter comprendere e valutare adeguatamente l’offerta di credito. Considerato, dunque, che le disposizioni contrattuali consentivano al ricorrente di individuare in modo inequivoco l’importo destinato all’intermediario del credito, come anche la stampa degli assegni tipologia di attività remunerate da detto importo, a parere di questo Collegio non sussistono elementi tali da far ravvisare una mancanza di chiarezza e misure antifrodedi intellegibilità della clausola negoziale relativa ai costi in esame, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica idonea a determinarne la vessatorietà (in senso analogo si veda ABF Milano, dec. n. 21 del 12 giugno 20146364/15; ABF Napoli, dec. n. 5194/13). Per le ragioni sopra esposte, la domanda formulata in ricorso non può trovare accoglimento.

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DIRITTO. La questione Come esposto in narrativa, la controversia sottoposta a vaglio della seduta odierna del Collegio concerne un contratto di leasing immobiliare, in relazione al quale la responsabilità degli intermediari società ricorrente, dopo aver provveduto al riscatto, contesta l’errato calcolo di indicizzazione dei canoni variabili, così come rilevati a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto specifica analisi contabile. Va precisato, innanzitutto, che il contratto in questione è stato perfezionato il 09.10.2002, con durata di contraffazione120 mesi e diritto di opzione per l’acquisto dell’immobile per la parte utilizzatrice odierna ricorrente, dopo la presentazione all’incassoalla scadenza della locazione medesima. Nel merito Le parti hanno, però, convenuto il riscatto in via anticipata della controversiaproprietà dell’immobile a favore della società istante, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolostipulando il relativo atto di compravendita in data 22.02.2011. In primo luogo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del clientepertanto, in data 16/05/2018; base ai fatti descritti ed ai documenti prodotti, il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che devela controversia rientri parzialmente nella competenza temporale dell’ABF. Infatti, anzituttosecondo l’orientamento costante dei tre Collegi, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al 1° gennaio 2007, ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso si fonda su vizi genetici del titolorapporto (nel quale caso vi sarà incompetenza temporale), la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad oppure su una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica divergenza tra le parti, parti che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è gennaio 2007 (nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggioqual caso vi sarà competenza temporale). Nel caso di specie, tuttaviale richieste della ricorrente, integrandosi riferite ad un rapporto contrattuale sorto nel 2002, trovano origine solo in parte in fatti (pagamento del canone di locazione) accaduti anteriormente al 1° gennaio 2007, essendo in questione previamente la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione natura ed il valore della clausola sottoscritta al riscatto, così come avvenuto nel 2011. Si precisa, in ogni caso, che l’intermediario non ha formulato alcuna eccezione in merito all’incompetenza, ratione temporis, dell’ABF. Ciò chiarito, e rivolgendosi ora al merito della controversia, si deve previamente sottolineare che in effetti il leasing prevedeva analitiche indicazioni in merito al piano di ammortamento, che pur non si andranno qui a riprodurre se non per quanto di attinenza alla controversia in esame. La ricorrente riferisce di aver riscontrato, solo successivamente alla risoluzione consensuale del medesimoleasing avvenuta per effetto del riscatto, senza alcuna modifica un maggiore addebito a suo danno per indicizzazione trimestrale pari ad Euro 10.693,70 oltre Iva, con riferimento all’intera durata del contratto (09.10.2002 – 22.02.2011). Al riguardo, la ricorrente si è premurata di allegare: i) una tabella illustrativa dei dati riportati nel conteggi effettuati, comprensiva degli importi chiesti a titolo originaledi rivalutazione ed interessi legali; ii) le note di credito e le fatture emesse dalla convenuta in relazione alle variazioni del canone dal dicembre 2002 al dicembre 2010; iii) le quotazioni del parametro di indicizzazione relative al periodo dal 30.12.2008 al 29.01.2010, è evidente avendo rilevato l’utilizzo da parte della resistente di quotazioni superiori a quelle reali per l’anno 2009; iv) il piano di ammortamento ricostruito, per la determinazione della quota di capitale residua, mediante “un programma finanziario ritenuto veritiero”, posto che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo l’intermediario aveva dichiarato – ed ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti ribadito in sede di procedura controdeduzioni – l’inesistenza di check truncationun piano di ammortamento in relazione all’operazione qui oggetto di controversia. Tuttavia, che attestano come tutti i dati indicati esposto dall’intermediario resistente, la questione in punto di eventuali calcoli e valutazioni in relazione a quanto precedentemente pagato risulta censurata per effetto della clausola sottoscritta dalla legge società acquirente in sede di riscatto del leasing a fronte di notaio. Tale clausola, infatti, testualmente riprodotta in narrativa, appare come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente un pactum de non petendo che, pertantocome tale, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentoimpedisce al Collegio di effettuare un’ulteriore valutazione tecnica degli importi corrisposti modificando quanto convenuto. Il Collegio non ritieneSi tratta, dunquein effetti, di poter accogliere un problema non nuovo nell’ambito delle operazioni di riscatto su leasing immobiliare e, a questo proposito, occorre dunque richiamare quanto deciso in precedenti pronunce del Collegio nonché, da ultimo, anche nella pronuncia n. 2392 del 13 luglio 2012 del Collegio di Milano. In tale decisione, il Collegio, analogamente a quanto avviene oggi, è stato chiamato a valutare proprio una clausola sottoscritta in sede di riscatto. In merito, si è ritenuto che le clausole in questione non possano integrare propriamente un negozio di accertamento per difetto della componente di incertezza che, secondo la domanda costante giurisprudenza di rimborso avanzata legittimità (cfr. fra le molte Cass. 30 marzo 2009, n. 7640 e Cass. 12 marzo 2008, n. 6739), costituisce indefettibile presupposto per il configurarsi di siffatto negozio. Questo, infatti, è caratterizzato dall’intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne contenuto ed effetti, rendendo definitive ed immutabili situazioni di obiettiva incertezza. Quale strumento alternativo alla transazione (dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminandoquale si differenzia per la carenza di un sinallagma fra l’aliquid datum e l’aliquid retentum consistendo invece in una semplice cristallizzazione convenzionale della correttezza di uno stato di fatto o di diritto pregresso), siffatto negozio non può prescindere da una situazione di obiettiva incertezza di cui le parti hanno vicendevolmente contezza; incertezza che, invece, non appare né espressamente menzionata ma neppure obiettivamente aliunde desumibile dalla documentazione offerta in comunicazione nell’odierno procedimento. Le pattuizioni contenute nelle scritture dianzi menzionate, così come nella clausola sottoscritta dall’odierna ricorrente, appaiono viceversa più prossime o ad un pactum de non petendo (clausola che determina l’attuale e perenne inesigibilità del credito – nella specie il credito da restituzione derivante da un ipotetico ricalcolo del dovuto – accordando al debitore il diritto di paralizzarne gli effetti con il sollevamento della relativa eccezione) ovvero, e ciò vale in ispecie soprattutto per il patto contenuto nel rogito di riscatto anticipato del leasing immobiliare dato l’espresso tenore del pattuito, ad una convenzionale rinegoziazione del corrispettivo, rivelandosi in entrambi i casi come clausole limitative della facoltà di contestare o opporre eccezioni (quale ad esempio l’eccezione di compensazione del credito derivante da restituzione di un ipotetico indebito con il credito principale azionato dal creditore), come tali soggette, ai fini della loro efficacia, all’onere di specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ. Il superiore assunto deve tuttavia applicarsi distinguendo fra le due tipologie di pattuizioni. In tal senso, la posizione dell’intermediario negoziatoreclausola contenuta nel rogito notarile di riscatto anticipato non può prestarsi alla censura dianzi ipotizzata, essendo principio ricevuto quello per cui le clausole inserite in un atto-contratto notarile, ancorché si è detto conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come predisposte dal medesimo, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., e, quindi, ancorché oggettivamente vessatorie, non abbisognano di specifica approvazione (così Cass. SS.UU., 10 gennaio 1992, n. 193). La presunzione iuris et de iure della natura “negoziata” del contratto stipulato in forma di atto pubblico con ministero di notaio preclude l’applicazione della norma succitata. Del resto, la ricorrente avrebbe potuto verificare prima della sottoscrizione dell’atto di riscatto la congruità complessiva delle condizioni indicate. In conclusione, il Xxxxxxxx ritiene che la procedura CIT consenta richiesta attuale della ricorrente di ottenere la restituzione delle somme indicate non possa trovare accoglimento. Ciò chiarito nel merito ed al fine della individuazione di una soluzione all’attuale controversia, il Collegio non può esimersi dal soffermarsi su alcuni elementi emersi dalla ricostruzione dei fatti così come riprodotti in narrativa e nella produzione documentale. In particolare, è stato posto in luce dalla ricorrente come l’intermediario, nonostante le specifiche richieste, non abbia consegnato alla società cliente il piano di ammortamento che, ad evidenza, è documento essenziale per una completa individuazione delle condizioni economiche dell’accordo. In proposito, risulta che l’odierna resistente è già stata convenuta innanzi all’ABF per situazioni relative all’erroneo conteggio dei canoni di locazioni finanziarie; ed anche in tali occasioni, veniva in questione, tra le altre problematiche, il rifiuto dell’intermediario di fornire il piano di ammortamento, cui fa cenno nel presente giudizio la società ricorrente pur senza farne oggetto di una domanda specifica. Si ricorda, in relazione a tale problematica, quanto indicato nella pronuncia dell’ABF, Collegio di Milano, n. 644 del 30 giugno 2010, laddove si rammentava che “l’intermediario ha provveduto [solo a controversia insorta e dopo insistenze] a consegnare i conteggi richiesti, rinunziando implicitamente alla strana tesi per cui il piano di ammortamento non costituirebbe documento contrattuale e come tale da occultare al cliente. Tesi che contrasta in modo tanto frontale con il precetto di cui all’art. 1374 c.c. da costituire materia di sorpresa”. Già in tale occasione, l’intermediario era stato avvisato circa l’opportunità di astenersi in futuro dal sollevare eccezioni che non solo urtano contro precetti generali espressi dal codice civile, ma che contraddicono agli obblighi di collaborazione e trasparenza verso la clientela che incombono specificatamente a tutti gli intermediari bancari e finanziari. Il Collegio, soprattutto, aveva in tale occasione sottolineato un principio generalissimo, e cioè che nessun miglioramento di presentare al pagamento gli assegni detti rapporti con la clientela può prodursi in forma elettronica nel rispetto assenza della più ampia trasparenza. Ebbene, il Collegio oggi non può che richiamare e ulteriormente sottolineare l’importanza ed essenzialità di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto sopra osservato. Risulta, al contrario, che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale l’intermediario perseveri nella propria tesi e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabilinei propri comportamenti, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causache inevitabilmente si traduce, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso a giudizio del Collegio, ove in un atteggiamento nel complesso non conforme ai canoni di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela. In virtù di ciò, il Collegio invita l’intermediario negoziatore avesse effettuato a provvedere, in futuro, a rendersi maggiormente disponibile sia ad ostendere la documentazione utile ad una corretta e completa ricostruzione di tutto quanto previsto nei contratti con le opportune verifiche su tale codicesocietà e le persone fisiche clienti, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, consentendo così di porre le basi per un reale miglioramento dei rapporti con la truffa perpetrata clientela coerente con i criteri ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto quali deve ispirarsi l’attività di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014ogni operatore professionale.

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DIRITTO. La questione concerne Commissione, 30/09/2016 contiene anche un’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, ritiene di poter decidere nel merito il ricorso. Sotto un primo profilo la responsabilità Commissione evidenzia che l’Ispettorato Territoriale ha dichiarato che, in relazione all’istanza di accesso del 30/09/2016 non è in possesso di nessun documento, di xxxxxx, nei confronti del citato Ufficio il ricorso risulta inammissibile a causa della dichiarata inesistenza dei documenti richiesti, rilevando, sul punto che non spetta alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli intermediari elementi addotti dall’Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi. Resta inteso che, anche in relazione al predetto Ufficio, il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione a seguito del mancato pagamento tutti quegli atti che l’Amministrazione dichiara di un assegno circolare oggetto aver già osteso all’istante, in quanto, sotto tale profilo, in presenza di contraffazioneun’ulteriore istanza di accesso, dopo la presentazione all’incassoprecedente consegna non appare ostativa alla reiterazione della domanda, anche laddove, in ipotesi, i documenti fossero stati smarriti. Nel merito della controversiaCiò posto, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, in mancanza di chiarimenti da parte dell’intermediario A, su dell’Ispettorato della in merito all’esistenza o meno della documentazione richiesta del clientequesta Commissione rileva che, in data 16/05/2018; via di principio, sussiste il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione diritto di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento accesso della società istante che ha richiesto l’emissione lamentato una situazione di interferenza della propria frequenza radio con quella di titolarità della RAI (fx ….. Mhz) ed ha, pertanto, sufficientemente delineato una situazione di interesse differenziato rispetto all’ostensione della documentazione richiesta, come descritta nella parte in fatto della presente decisione. Si precisa a riguardo che, in relazione a tali atti, il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dalla pubblica amministrazione, che, ai sensi dell’art.2, comma 2 del titoloD.P.R. 184/2006 non è, la qualecomunque, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma soddisfare le richieste di accesso. Parimenti il ricorso appare inammissibile nella parte in sede cui l’istanza di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione accesso risulta finalizzata ad una proposta generica richiesta di venditainformazioni, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno come tale inammissibile ai sensi dell’art. 122722, comma 14 della legge 241/90 e dall’art. 2, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato comma 2 del D.P.R. 184/2006. Fatte tali precisazioni il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione ricorso merita accoglimento e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, l’Amministrazione è invitata a riesaminare l’istanza di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata accesso presentata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Accesso Agli Atti

DIRITTO. La questione concerne controversia ha ad oggetto la responsabilità degli intermediari a seguito domanda di risarcimento del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, danno provocato dall’asserito ritardo da parte dell’intermediario Aconvenuto nel comunicare l’esito negativo della richiesta di finanziamento, su presentata dalla ricorrente, per il quale questa aveva già ottenuto la garanzia del Confidi. Al riguardo, il Collegio richiama il costante orientamento dell’Arbitro (v. per tutte, Collegio di coordinamento, n. 6182/13), per il quale, non può dirsi esistente, nel nostro ordinamento un obbligo dell’intermediario di erogare credito, né tanto meno l’ABF può sostituirsi ad un intermediario per valutare la convenienza di un’operazione e per imporgli la concessione di un finanziamento. Nel contempo, però, è del pari indubitabile che anche nell’esercizio dell’attività creditizia “la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono ... non può che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività” (Collegio di Napoli, 3181/15; Collegio di Roma, n. 2625/2012). Sotto quest’ultimo profilo, si può rilevare come la normativa regolamentare si sia assunta il compito di rendere il più possibile espliciti i parametri di riferimento della correttezza e buona fede dell’intermediario nella materia che qui occupa: - ad esempio, nella Comunicazione Banca d’Italia del 22 ottobre 2007 (Bollettino di Vigilanza n. 10 dell’ottobre 2007) in tema di rifiuto di una richiesta del di finanziamento, in particolare, è precisato che qualora la banca, nell’ambito della propria autonomia gestionale, “decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l’intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell’occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, in data 16/05/2018andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito”; il fraudolento incasso presso B - nella Circolare ABI del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve22 gennaio 1996, anzitutton. 6, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione reso pubblico il Codice di comportamento del titolosettore bancario e finanziario, la in forza del quale, con imprudenzanello svolgimento dell’istruttoria delle domande di finanziamento, ha inviato è sancito che “l’aderente (banca) si atterrà alle specifiche regole di comportamento di seguito indicate, poste nell’interesse generale dei clienti e a tutela degli stessi. In particolare, esso si impegna a: - ridurre il più possibile i tempi per le decisioni sulle richieste di affidamento, tenendo conto della propria struttura organizzativa, delle procedure interne e della tipologia del fido richiesto; - seguire criteri di trasparenza nelle procedure per la fotografia valutazione delle richieste di affidamento al fine di consentire la conoscenza dello stesso stato di avanzamento della pratica di fido”; - ed ancora nella Comunicazione della Banca d’Italia n. 993215 del 26-11-2012 (come emerge dalla denuncia alle autorità in tema di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifichesegnalazione dei Prefetti previste dall’art. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 122727-bis, comma 1-quinquies, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.d. l.

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Samples: Credit Agreement

DIRITTO. Il Collegio, pronunciandosi sulla legittimità della segnalazione in CR e sul risarcimento del danno, osserva che la segnalazione in contestazione riguarda esposizioni debitorie derivanti da un rapporto di c/c acceso presso l’intermediario resistente, nonché da un contratto relativo a una carta di credito, come da evidenze documentali allegate (v. lettera di messa in mora e richiesta di carta di credito). La questione parte ricorrente ha versato in atti la visura CR relativa al mese di ottobre 2019, da cui si desume che l’intermediario convenuto ha segnalato il nominativo del ricorrente nella categoria “a sofferenza” della Centrale Rischi per l’importo di 9.317,00 euro, e, per quanto concerne la responsabilità degli intermediari permanenza della segnalazione, ha riferito che tale segnalazione «persiste come minimo dall’ottobre del 2016», ove l’intermediario resistente afferma, invece, di aver proceduto alla classificazione a seguito sofferenza della posizione nel settembre 2017. A fronte di quanto sinora descritto, in forza del mancato pagamento quale la parte ricorrente contesta la legittimità della segnalazione sia sotto il profilo formale che sostanziale, occorre preliminarmente valutare la questione posta soffermandosi sull’eccezione sollevata dall’intermediario convenuto sulla carenza di un assegno circolare legittimazione passiva del resistente. Difatti, in via preliminare, l’intermediario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, argomentando di aver ceduto il credito oggetto di contraffazionesegnalazione ad una società terza nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti in blocco perfezionatasi il 1 luglio 2020, dopo la presentazione all’incassocome da specifica notizia datane mediante pubblicazione sulla G.U., Parte II, n. 84 del 18 luglio 2020. Nel merito della controversiaSul punto, si il Collegio rileva che i fatti l’intermediario stesso dichiara di aver disposto la segnalazione “a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione sofferenza” del titolonominativo del ricorrente nel mese di settembre 2017, da parte dell’intermediario Ache è perdurata almeno sino al mese di ottobre 2019, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia visura CR depositata dalla parte ricorrente. A riguardo è dirimente osservare che, sebbene le Istruzioni per gli intermediari creditizi sulla Centrale Rischi della Banca d’Italia (Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991) specificano che l’ente tenuto alla segnalazione alla Centrale Rischi è l’intermediario titolare del credito, «[…] occorre altresì rammentare che, conformemente alla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 e ai precedenti ABF, è anche vero che ciascun intermediario può essere chiamato a rispondere per le segnalazioni che ha effettuato, indipendentemente dal fatto che la posizione debitoria del soggetto segnalato sia stata successivamente trasferita ad un altro soggetto. Pertanto, posto che la segnalazione del ricorrente è stata effettuata dall’intermediario resistente prima della cessione, come affermato dallo stesso intermediario e confermato dal prospetto della Centrale dei Rischi allegato al ricorso, deve affermarsi la legittimazione passiva del resistente con riferimento esclusivo alle autorità segnalazioni da questo effettuate (in questi termini, Collegio di P.S.) oRoma, perlomenodecisione n. 17870/2019)» (cfr. Collegio di Bari, n. 12789 del 2020). Alla stregua di quanto precede, pertanto, l’attuale resistente risulta essere legittimato passivo nel presente ricorso. Passando al merito della questione, e, in particolar modo, alla esistenza del credito, la prima censura mossa da parte ricorrente concerne l’illegittimità dell’iscrizione del proprio nominativo in CR in ragione dell’avvenuta estinzione del debito oggetto di segnalazione. E invero, il ricorrente deduce che tutti i dati identificativi (comerapporti in essere con l’intermediario, poicompresi i rapporti di c/c, sono stati oggetto di definizione bonaria con l’atto di quietanza del 10 ottobre 2016 per come allegato in atti. Si evidenzia che tale documento si afferma in sede riferisce esclusivamente ai rapporti di ricorso) al presunto venditoremutuo ***961 e 289 rispetto ai quali prevede che l’odierna resistente, «a seguito della contabilizzazione dell’importo di euro 82,000 […] si intenderà soddisfatta di ogni pretesa vantata nei confronti della parte mutuataria […] non avendo più nulla a pretendere nei confronti della parte mutuataria». La parte ricorrente lamenta, inoltre, la mancata ricezione del preavviso di segnalazione, e, a seguito dell’adesione ad una proposta di venditariguardo, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno l’intermediario non ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica fornito prova né dell’invio né della ricezione da parte della ricorrente di comunicazioni contenenti il predetto preavviso di segnalazione. Ad ogni modo, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, l’invio del preavviso al cliente non costituisce un requisito di legittimità della segnalazione a soggetto sconosciuto sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, ma rappresenta tutt’al più un obbligo di copia dello stesso. La stessa ricorrente hatrasparenza, quindila cui violazione può giustificare una eventuale pretesa risarcitoria (cfr., contribuitosul tema, con il proprio negligente contegnoex multis, alla perpetrazione della truffa Collegio di cui è caduta vittimaBologna, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazionedecisione n. 33 del 3 gennaio 2020, e, in senso conforme, Collegio di Roma, decisione n. 12179 del 0000, x Xxxxxxxx xx Xxxxxx, decisione n. 1444 del 2020). Quanto al presupposto sostanziale per l’apposizione a sofferenza, il ricorrente ne contesta la legittimità, sebbene costituisca orientamento costante dell’ABF quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è tenuto a operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che stregua di una recente pronuncia del stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti (cfr. Collegio di Coordinamento (Coordinamento, decisione n. 7283 611 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation2014), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttaviainfatti, integrandosi l’intermediario ha affermato di aver proceduto alla segnalazione “a sofferenza” del nominativo del ricorrente tenuto conto di precedenti tentativi di recupero del credito non andati a buon fine e della grave situazione di insolvenza testimoniata anche dalla procedura di esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti del ricorrente. A riprova di ciò, ha allegato la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione lettera di costituzione in mora del medesimo5 maggio 2015, senza alcuna modifica nonché evidenzia della notifica al ricorrente di un atto di precetto e di un atto di pignoramento immobiliare. Non risulta invece evidenza dei dati riportati nel titolo originalerichiamati tentativi di recupero del credito, il cui effettivo esperimento è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti messo in discussione dal ricorrente in sede di repliche. Il ricorrente, al fine dimostrare l’insussistenza dei requisiti per l’apposizione a sofferenza, ha evidenziato di beneficiare di un ottimo stipendio in ragione dell’importante ruolo che ricopre nell’Arma dei Carabinieri e di non aver mai avuto problematiche nei confronti di alcun creditore, e a riprova dell’attività lavorativa svolta ha allegato un attestato di servizio del 10 novembre 2020. Alla stregua di quanto precede parrebbe pacifica, allora, la presenza dei requisiti per l’appostazione a sofferenza in CR in quanto il resistente, conformandosi alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 611 del 2014 ha operato «una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa Sebbene, poi, la parte ricorrente chieda il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti a causa della segnalazione in CR, il Collegio, ritenendo infondate le domande sul merito, non è chiamato a pronunciarsi. In merito, infine, alla richiesta del resistente di consegna di documentazione, in via telematica e senza applicazione di oneri a suo carico, questi si riferisce alla copia del contratto di mutuo ***961 e ***289, alla copia del contratto di servicing stipulato con la società X (ora incorporata nell’odierna resistente) al fine di gestire la procedura di check truncationvendita del bene offerto in garanzia, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno e alla copia della comunicazione di messa in mora e contestuale segnalazione a seguito sofferenza. A riguardo, l’intermediario, unitamente alla memoria difensiva, ha allegato copia del contratto di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice mutuo ***961 e ricevuti dalla resistente che***289 e copia della comunicazione di messa in mora, mentre non consta alcuna evidenza dell’avvenuta consegna del contratto di servicing anch’esso oggetto della richiesta documentale formulata dal ricorrente. Sebbene, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare dalla documentazione afferente alla fase di reclamo, emergesse che l’intermediario avrebbe invitato il ricorrente a ritirare la documentazione richiesta presso la filiale di riferimento, il ricorrente ha affermato di aver richiesto alla predetta filiale l’invio dei documenti in questione all’indirizzo pec del legale senza che tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, richiesta fosse oggetto di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allertariscontro. Tuttavia, ciò alla luce di quanto sopra formulato, il Collegio ritiene che le richieste di ostensione documentale formulate dalla ricorrente non vale a far andare esente siano accoglibili. Quanto alla richiesta di indennizzo formulata in sede di repliche, la parte ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di consegna della lettera di messa in mora e ha lamentato la mancata verifica da responsabilità parte dell’intermediario della corrispondenza di tale sottoscrizione con gli specimen di firma in suo possesso. Si rileva, sul punto, che le Disposizioni ABF escludono la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo possibilità di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettereampliare, in tali casisede di repliche, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento la domanda formulata con il ricorso, prevedendo testualmente che «Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle verifiche controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di competenza”replica. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale» (Sez. VI, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal § 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere), con la dovuta diligenza, una serie conseguente inammissibilità delle nuove domande formulate in sede di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT repliche (cfr. successivo parag. 7., ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 204 del 2020). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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Samples: Settlement Agreement

DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito controversia ha ad oggetto il riconoscimento del mancato pagamento diritto della parte ricorrente alla restituzione di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione parte dei costi del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditorefinanziamento, a seguito dell’adesione della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una proposta riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. Preliminarmente occorre tuttavia esaminare l’eccezione preliminare sollevata dall’intermediario resistente in merito all’esistenza di venditauna quietanza liberatoria, semplicemente appresa da un’inserzione on linepreclusiva della proposizione del presente ricorso. Dalla documentazione allegata dalla resistente alle proprie controdeduzioni risulta infatti che il ricorrente ha sottoscritto in data 29 maggio 2020 una “quietanza liberatoria”, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente incisonella quale dichiarava espressamente di rinunciare, sotto il profilo causalea fronte delle somme quietanzate, alla verificazione dell’evento dannosocorresponsione di ulteriori somme in conseguenza della estinzione anticipata del prestito. Nella decisione n. 8827/2017, quanto meno ai sensi dell’art. 1227il Collegio di Coordinamento si è pronunciato sulla questione concernente il valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell’estinzione anticipata del finanziamento e, comma 1nello statuire che la valutazione deve essere compiuta in concreto - con particolare riferimento al singolo caso - ha concluso nel senso di ritenere necessario che la dichiarazione contenga, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le particliente rinunciava; dall’altro, che sia espressa in termini non equivoci la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite. Più recentemente, i Collegi territoriali hanno condiviso che, in generale, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, evidenzia il Collegio che la sottoscrizione della quietanza da parte della ricorrente è avvenuta il 29 maggio 2020, in anticipo rispetto all’estinzione del finanziamento, attestata dalla liberatoria del 31 maggio 2020. In questi casi, è orientamento condiviso dei Collegi ritenere che la quietanza in oggetto non possa avere rilevanza come rinuncia/transazione in quanto sottoscritta antecedentemente al rilascio del conteggio estintivo e quindi prima che l’estinzione sia perfezionata (cfr., nello stesso senso, le decisioni ABF, Collegio di Bologna n. 22101/2019 e Collegio di Napoli, nn. 10555/2020 e 22819/2020). Venendo al merito del ricorso, la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a soggetto sconosciuto maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediaricontro, si rappresenta che una è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Si è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis. In questo quadro interpretativo si inserisce la recente pronuncia decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 di questo ABF. Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del 05 Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione 2008 sui contratti dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106consumatori, che ha modificato l’art. 31 abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del X.X. 00 dicembre 1933Consiglio, n. 1736ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In considerazione tal caso egli ha diritto ad una riduzione del fatto costo totale del credito, che l’utilizzo comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è Direttiva deve essere interpretato nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione diritto del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno costi posti a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamentocarico del consumatore”. Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non ritienecontinuativi (c.d. up front), dunqueaccogliendo parzialmente il ricorso, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegnicon decisione dell’11 dicembre 2019, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità enunciato il seguente principio di assegni a nuovo e diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgereIl criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la dovuta diligenzaproposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una serie lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di attività riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che derivano dall’introduzione il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei nuovi requisiti costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “…come sommatoria, ma come complessità delle voci di sicurezza costo…”. Le parti, quindi, potranno “…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e precisamente: - lettura quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…”. Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del codice Data Matrix contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “…non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.). A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento…”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “…allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e comunicazione della diversa natura della controprestazione…”, e che “…essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva…”. Aggiunge, infine, che “…non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi…”. Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al trattariofine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità. Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti CE relativa al credito ai consumatori, e nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolovigore della precedente direttiva 87/102 CEE. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova procedura CIT Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato. A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB. Facendo applicazione di tali principi, rileva il Collegio come la commissione a favore dell’intermediario finanziario abbia natura mista, distinguendosi nel contratto le attività ricomprese nella quota non ripetibile da quelle ricomprese nella quota ripetibile. Tuttavia, le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF hanno ritenuto che tale commissione sia da intendersi interamente recurring in quanto remunera, tra gli altri, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista e che per il rimborso si debba applicare il criterio pro rata temporis (cfr. successivo paragle decisioni ABF, Collegio di Bologna nn. 78754/2020 e 29794/2020). Nei casi E ad analoga deve giungersi quanto alle commissioni di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire distribuzione dalla cui descrizione emerge lo svolgimento di alcune attività di natura recurring (“pubblicità” e “presidio del territorio”) e ai costi per l’invio delle verifiche spese periodiche (già rimborsati in conteggio estintivo). In linea con il richiamato orientamento e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di competenzaestinzione in conformità alle previsioni contrattuali, deve concludersi per l’accoglimento delle richieste della ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella: rate complessive 120 rate scadute 48 Importi Natura Rimborsi dovuti Rimborsi già effettuati Residuo rate residue 72 TAN 4,90% Denominazione % rapportata al TAN 38,48% commissioni a favore dell'intermediario finanziario - ripetibili 425,01 € Recurring 255,01 € 163,53 € 91,48 € commissioni a favore dell'intermediario finanziario - non ripe 991,69 € Recurring 595,01 € 595,01 € commissioni di distribuzione 466,56 € Recurring 279,94 € 279,94 € costo comunicazioni periodiche 22,00 € Recurring 13,20 € 13,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all’entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. L’assegno oggetto 25 delle predette Disposizioni, l’importo finale contenuto nelle pronunce di causaaccoglimento è arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). All’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla Circolare ABI n. 5 data del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014reclamo al saldo.

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Samples: Prestito Con Cessione Del Quinto

DIRITTO. La questione concerne Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la responsabilità degli intermediari sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a seguito rispondere al seguente quesito del mancato pagamento giudice del rinvio: “se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del clienteadempiere in qualsiasi momento, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A)credito. Il Collegio ritiene che deveIn tal caso, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che egli ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione diritto ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa riduzione del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le particosto totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia restante durata del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in contratto”] debba essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è interpretato nel senso che il rischio connesso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”. Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l’interpretazione dell’art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525. La Corte di Giustizia ha premesso che: - sul piano normativo il citato articolo 16 “letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al minor livello rimborso anticipato del credito e di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica beneficiare di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione riduzione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncationcosto totale del credito, che attestano comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al pagamento dell’assegno a seguito contratto di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale credito e di quello contraffattocui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”; - “…la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore… Al fine di allerta. Tuttaviagarantire tale protezione, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016l’articolo 22, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previstiparagrafo 3, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo della direttiva 2008/48 impone agli intermediari negoziatori Stati membri di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente affinché le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenzadisposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”. La Circolare ABI CGUE ha osservato, fra l’altro, che: - Serie Tecnica “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”; - occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; - è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”; - “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva … prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione…di un nuovo contratto di credito”. La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le “linee orientative” oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha fornito il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti…gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”. Nella menzionata decisione n. 5 - 22 marzo 201626525/19 il Collegio di Coordinamento, sulla Digitalizzazione degli assegnicon riferimento alla sentenza della CGUE, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità enunciato i seguenti principi di assegni a nuovo e diritto: - “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. - nuovi” assegni Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il negoziatore dovrà svolgereCollegio di Coordinamento, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT dopo avere premesso (cfr. successivo paragmotivazione) che “occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa…e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 7127 TUB e 1418 c.c.”, ha ritenuto in particolare che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”. Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che: - “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. - “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Tutto ciò premesso, nel caso di specie la cliente risulta aver presentato in pari data un altro ricorso, avente ad oggetto lo stesso contratto e gli stessi oneri commissionali (prot. 111449/20). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno Tale ricorso è stato poi oggetto di causarinuncia, era e ciò consente l’esame da parte del Collegio del presente ricorso. La ricorrente ha proposto una domanda principale avente per oggetto la restituzione integrale delle commissioni di nuova emissione intermediazione, sul presupposto che il soggetto che ha sottoscritto il contratto di finanziamento in nome e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 per conto dell’intermediario fosse in effetti un mediatore creditizio (in violazione degli artt. 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB. Sul punto si osserva che il contratto risulta sottoscritto in nome e per conto del 22.03.2016finanziatore, compreso da parte di un soggetto [A. S.r.l.], formalmente diverso dal soggetto giuridico che è indicato nel contratto come intermediario del credito a cui è stato conferito l’incarico di mediazione [B S.p.A.]. Tale ultimo soggetto ha firmato per identificazione del cliente. Non risulta quindi prodotta in atti documentazione a supporto del fatto che il codice Data Matrixsoggetto che ha sottoscritto il contratto di finanziamento in nome e per conto dell’intermediario fosse in effetti un mediatore creditizio. Ad avviso La cliente ha allegato infatti una visura riferita tuttavia all’intermediario finanziario a cui è stato conferito l’incarico di mediazione [B S.p.A.] e non al soggetto che ha sottoscritto il contratto. L’eventuale legame economico e di partecipazione, oltre a non esser stato provato, non integrerebbe di per sé una violazione del Collegioprincipio di terzietà del mediatore. Nel contratto di intermediazione sottoscritto con la cliente l’intermediario finanziario [B S.p.A.] assume un incarico di “mediazione creditizia”, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codicenel quale figura non solo come “intermediario finanziario”, semplicemente dandone lettura ma anche come prescritto“mediatore creditizio”. Ne consegue che la domanda di nullità della clausola di intermediazione, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione fondata sulla sottoscrizione del titolo ed evitarecontratto, cosìda parte di un mediatore, in nome e per conto del finanziatore, non risulta meritevole di accoglimento. Relativamente alla domanda subordinata di restituzione degli oneri pro quota, la truffa perpetrata ai danni cliente ha allegato un conteggio estintivo da quale risulta l’estinzione anticipata del finanziamento al 30/09/2017, con 73 rate scadute su 120, e un rimborso di commissioni di gestione per € 324,87. Ha allegato, altresì, la liberatoria che attesta l’avvenuta estinzione del prestito. I costi secondari del credito per cui vi è contestazione da parte della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto cliente sono i seguenti: “A) € 300,00 spese di aver controllato il Codice Data Matrix; infattiistruttoria dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, non è presente in atti l’evidenza quali esemplificativamente, l’istruttoria della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni pratica e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.l’esame della documentazione presentata”;

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Samples: Financing Agreement

DIRITTO. La questione concerne Prima di esaminare nel merito la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. È pacifico che il ricorrente non sia correntista della convenuta. Sostiene di aver tentato di incassare, in contanti, un assegno circolare oggetto emesso dal proprio datore di contraffazionelavoro (cliente della resistente) presso la medesima dipendenza della banca che lo aveva tratto. Sebbene la banca abbia dato riscontro al reclamo, dopo nelle controdeduzioni si eccepisce, innanzitutto, come non vi sia evidenza che il ricorrente si sia presentato allo sportello per la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione (mancata) negoziazione del titolo. Ad ogni modo, da parte dell’intermediario Ala banca sostiene, su richiesta con le proprie difese, di non essere tenuta alla negoziazione dello stesso, citando un parere ABI del cliente2009 sul punto e della giurisprudenza in materia di accettazione dell’assegno e del rapporto fra trattaria e prenditore. Quest’ultimo sostiene, invece, che, in data 16/05/2018; prima battuta, l’addetto allo sportello avrebbe opposto l’impossibilità di cambiare un assegno superiore ad € 1.000,00 (cfr. reclamo del 25 agosto 2014, nel quale il fraudolento incasso presso B ricorrente riferisce che l’assegno era pari ad un valore di € 1.250,00). Non è in atti copia del titolo tramite presentazione e non è dunque noto se lo stesso recasse delle particolarità tali di clone cui le parti non fanno cenno (ad esempio, se fosse un assegno bancario “da parte del beneficiario accreditare”, come tale non negoziabile in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (Acontanti ex art. 42, R.D. 1736/1993). Il Collegio ritiene che deveNon è in atti particolare documentazione relativa al danno sofferto ma è pacifico, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le particomunque, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stessonegoziazione non sia avvenuta. La stessa ricorrente haViene altresì richiesta la refusione delle spese sostenute, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specierelativamente alle quali, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione non si rinviene alcuna documentazione, eccezion fatta per il contributo al procedimento ABF e l’intervento di un legale quale firmatario del medesimoricorso. Ciò chiarito e venendo all’esame dell’esito della presente vertenza, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto deve rilevarsi che la procedura CIT consenta agli intermediari questione centrale che deve essere affrontata inerisce all’asserito rifiuto della convenuta di presentare al pagamento gli negoziare un assegno bancario tratto per conto del datore di lavoro del ricorrente e portato all’incasso da quest’ultimo, soggetto non correntista. A questo proposito giova ricordare quanto chiarito nel “Parere ABI 1031 - 26 gennaio 2009 - Cambio di assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codicebancari”, e ove si legge quanto segue: “È stato richiesto un parere in materia di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità cambio di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra bancari. In particolare si pongono alla scrivente i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.seguenti quesiti:

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Samples: Not Specified

DIRITTO. La questione concerne Secondo consolidato orientamento, nel caso di estinzione anticipata, va restituita la responsabilità quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Debbono, infatti, reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità tout court dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata (cfr., ex multis, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12). L’art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Disposizioni varie a tutela dei consumatori), prevedeva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Su questa linea, l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli intermediari a seguito interessi e dei costi dovuti per la vita residua del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazionecontratto”. Nello stesso senso, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito con Comunicazione del Governatore della controversiaBanca d’Italia del 10 novembre 2009, si rileva dispone che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione in caso di estinzione anticipata del titolomutuo “l’intermediario dovrà restituire, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, nel caso in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolocui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verificherelativa quota non maturata”. Tale contegno ha sicuramente incisodisciplina attua l’art. 8 della direttiva 87/102/CEE, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’artdel quale "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". 1227La ratio di tale norma a tutela del consumatore è stata ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, comma 1recentemente recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso per i contratti di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le particredito al consumo, che sostituisce la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazionenorma comunitaria dell’87. Quanto alla responsabilità degli intermediarirestituzione dei premi assicurativi, si rappresenta che viene in rilievo l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale: “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositosoluzione unica ..., il Collegio soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. Su questa linea, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 prevede che; “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizzastesse siano indicate nella proposta, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma polizza ovvero nel modulo di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente adesione alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codicecopertura assicurativa, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.

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DIRITTO. La questione concerne domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all’art. 125-sexies t.u.b. Occorre ricordare che la responsabilità degli intermediari norma testé citata dà attuazione, nell’ordinamento italiano, all’art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a seguito carico del mancato pagamento consumatore”, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall’art. 3, lett. g, della stessa direttiva – “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un assegno circolare contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. Tale principio di contraffazionediritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito ma anche in virtù dell’esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, loro ripartizione da parte dell’intermediario Adegli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l’orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, su richiesta alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com’è noto – che la concreta applicazione del clienteprincipio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in data 16/05/2018favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; il fraudolento incasso presso B per converso, questo Xxxxxxx aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del titolo tramite presentazione di clone da parte prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation finanziamento (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (Acc.dd. up front). Il Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell’interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio ritiene che devepalermitano (ABF Palermo, anzitutton. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell’Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, essere valutato proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il comportamento diritto interno, poiché interpretativa della società che ha richiesto l’emissione del titolosola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell’art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019). Non può trascurarsi, d’altro canto, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia natura dichiarativa che suole attribuirsi alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma sentenze emesse in sede di ricorsorinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede. Ebbene, movendo dalla duplice premessa che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall’art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l’interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia “ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Direttiva”; con il corollario che l’art. 125-sexies Tub, “integrando la esatta e completa attuazione” dell’art. 16 della Direttiva, “va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al presunto venditoredi là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”. A tale interpretazione, ora condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Torino, 21.3.2020 e 22.9.2020; Trib. Xxxxxx, 0.0.0000, n. 1340, Trib. Milano, 3.11.2020, reperibili presso il sito xxx.xxxxxx.xx), questo Collegio deve evidentemente uniformarsi. La coincidente formulazione delle clausole dei due contratti di finanziamento ne rende possibile una trattazione congiunta. Posto quanto precede, va osservato che, dall’esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, la voce di costo di cui alle lett. B (commissioni della mandataria per la gestione (lett. b) del finanziamento) risulta già integralmente rimborsata nei due conteggi estintivi secondo il criterio pro rata temporis, avendo il ricorrente già conseguito a seguito dell’adesione ad una proposta tale titolo: per la cessione del quinto, l’importo di venditaeuro 451,98 (eccedente di 0,02 i suoi diritti), semplicemente appresa da un’inserzione on linetenuto conto dell’estinzione di tale finanziamento in questione in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive); per la delegazione di pagamento, senza aver effettuato l’importo di euro 271,36, tenuto conto dell’estinzione di quest’ultimo finanziamento in questione in corrispondenza della cinquantacinquesima rata di ammortamento (su centootto complessive). Sennonché, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia (e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019), devono considerarsi rimborsabili anche le necessarie verifichequote parti delle commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto, di cui alla lett. Tale contegno ha sicuramente incisoa, sotto il profilo causalecorrisposte a fronte dello svolgimento di attività istruttorie e preparatorie dei due finanziamenti, nonché delle “provvigioni dovute all’intermediario del credito”, destinate, nel caso di specie, alla verificazione dell’evento dannosoremunerazione di un agente in attività finanziaria che, quanto meno per statuto, non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all’offerta fuori sede di prodotti bancari. Come si evince dall’allegato al modulo SECCI, depositato dal resistente, le attività eventualmente espletate dall’intermediario ex 106 Tub (da intendersi come “il soggetto iscritto all’albo professionale ex Art. 106 del TUB, che distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti”) con il pagamento della suddetta commissione non avrebbero potuto estendersi oltre la sottoscrizione del contratto. Onde, vale qui ribadirlo, dalla documentazione in atti non risulta che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento. Acquisita dunque la rimborsabilità delle suddette voci di costo, va rilevato però che la loro natura up-front incide, nel caso in esame, sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l’ontologica diversità di queste commissioni “istantanee” rispetto agli oneri recurring per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. pro rata temporis: viene in considerazione, in particolare, l’incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis “lineare” alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all’ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. “fattore-tempo”). Sennonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un’integrazione “giudiziale” secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell’art. 12271374 c.c.) “per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art. 125 sexies TUB, comma 1con riguardo ai costi up front, C.C. Il effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi” (in questi termini, Collegio ha più volte ravvisato di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il concorso criterio preferibile per quantificare la quota di colpa costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzicosto totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, Ciò significa che la contraffazione dell’assegno circolare riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stata agevolata dall’invio stato utilizzato per via telematica gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019). Discende da quanto precede che: 1) stante l’estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto in corrispondenza della quarantottesima rata di finanziamento (su centoventi complessive), spettano al ricorrente euro 294,33, a titolo di quota parte della commissione per il perfezionamento del finanziamento ed euro 125,25, a titolo di quota parte provvigioni intermediario; 2) stante l’estinzione anticipata del finanziamento con delegazione di pagamento in corrispondenza della cinquantacinquesima rata di finanziamento (su centootto complessive), spettano al ricorrente euro 145,75, a soggetto sconosciuto titolo di copia dello stessoquota parte della commissione per il perfezionamento del finanziamento ed euro 364,37, a titolo di quota parte provvigioni intermediario. La stessa ricorrente haIn considerazione dei motivi che precedono, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia in parziale accoglimento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli. A tal propositoricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a rimborsare al ricorrente a titolo di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di commissioni non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode. Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti. In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736. In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio. Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno maturate a seguito dell’estinzione anticipata dei due finanziamenti – al netto dei rimborsi già percepiti – l’importo complessivo di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati euro 929,48, oltre interessi legali dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi. Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione data del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7. Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta. Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice. Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”. La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente: - lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza. L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix. Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente. Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice. La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014reclamo.

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