Modalità di attuazione Clausole campione

Modalità di attuazione. La Regione, prima della scadenza di cui all’art. 1, provvederà alla proroga delle assegnazioni già in essere presso gli Uffici giudiziari, previa richiesta degli assegnatari e rinnovo del consenso da parte dei dipendenti già assegnati per portare a termine i progetti in essere o realizzare nuove progettualità. Gli Uffici giudiziari, al fine di richiedere ulteriore personale, predisporranno nuovi progetti mirati meglio indicati al successivo articolo 4. I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione amministrativa, individuando particolari criticità relative alle procedure interessate e indicando, altresì, obiettivi specifici e tempistiche, nonché eventuali professionalità ritenute necessarie. I progetti saranno trasmessi alla Regione del Veneto, secondo le modalità previste nel protocollo stipulato il 3 novembre 2016, per il tramite della Corte d’Appello o della Procura Generale che provvederanno al coordinamento degli stessi. La Regione del Veneto, per dare attuazione a nuove richieste pervenute dagli Uffici giudiziari, provvederà alla pubblicazione di uno o più avvisi volti ad acquisire la disponibilità al distacco di altri dipendenti regionali. Gli avvisi di cui al capoverso precedente, considerando le peculiarità dei progetti presentati, potranno essere estesi al personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto e, in genere, a tutti gli Enti pubblici del territorio regionale, richiedendo agli Enti stessi la pubblicazione sui relativi siti web. I dipendenti candidatisi all’assegnazione in questione saranno avviati a colloquio conoscitivo con il rappresentante dell’Ufficio giudiziario interessato, individuato dalla Corte d’Appello e dalla Procura Generale, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività proposte. Sarà cura della Regione, inoltre, assicurare che il personale sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria quali le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I nominativi del personale selezionato saranno comunicati dalla Regione alla Corte di Appello ed alla Procura Generale, che provvederanno all’assegnazione presso gli Uffici di rispettiva competenza del proprio Distretto. La Regione svolgerà funzioni di raccordo tra gli Uffici giudiziari, gli Enti strumentali e gli altri Enti pubblici i cui dipendenti manifestino la disponibilità al distacco.
Modalità di attuazione. 1. I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo (PFI) che deve essere sottoscritto dai tre soggetti, tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante, coinvolti nell’esperienza di tirocinio e strutturato secondo apposite sezioni: − obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; − modalità di attivazione; − valutazione e attestazione degli apprendimenti , secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida; − monitoraggio ; − decorrenza e durata della convenzione; 2. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono: − favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; − fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi − individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; − promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio; − segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro; − provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite; − contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. 3. Spetta al soggetto ospitante: − stipulare la convenzione con il soggetto promoto...
Modalità di attuazione. 1. Le finalità e la realizzazione degli interventi di cui al presente accordo saranno perseguite congiuntamente dalle Parti attivando, ove opportuno, anche le sinergie con altre realtà istituzionali nazionali e locali.
Modalità di attuazione. 1. In relazione alle attività di cui al precedente articolo 2, lettera a), l’Isvap fornisce il proprio ausilio tecnico secondo i seguenti criteri: a. definizione del Piano dei conti al quale l’Ismea si dovrebbe uniformare nella gestione del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli; b. individuazione delle voci di bilancio inerenti alla gestione del Fondo, con particolare riguardo a quelle che esprimono gli accantonamenti a riserva a fronte degli impegni assunti dal Fondo medesimo sulla base degli accordi stipulati con le imprese di assicurazione e di riassicurazione; c. definizione degli elementi necessari alla costruzione di una base dati idonea alla determinazione dei premi puri; x. xxxxxxxx delle norme contrattuali previste negli accordi stipulati tra il Fondo e le imprese di assicurazione e riassicurazione con i principi di chiarezza e trasparenza. 2. Ferme restando le specifiche competenze, l’Ismea comunica all’Isvap, con cadenza da definire congiuntamente, dati e notizie sull’andamento e sui risultati della gestione del Fondo al fine di fornire elementi utili allo svolgimento delle funzioni di vigilanza spettanti all’Isvap nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione che abbiano stipulato accordi con il Fondo medesimo. 3. In relazione alle attività di cui al precedente articolo 2, lettera b), su richiesta specifica di almeno una della parti, il Ministero, l’Isvap e l’Ismea organizzano corsi di formazione in favore del personale in servizio presso le parti stesse.
Modalità di attuazione. 1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, i Responsabili della Convenzione individuano, all’interno delle proprie strutture, il personale competente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 3 della Convenzione. 2. Nell’ambito delle attività relative alla Convenzione, l’Università può utilizzare, a seguito di specifica richiesta, per le proprie attività scientifiche e didattiche, a titolo gratuito, personale del DARA provvisto di idoneo curriculum scientifico e didattico, previo nulla osta del Coordinatore dell’Ufficio I del DARA e con il consenso degli interessati, in particolare, ai sensi delle leggi vigenti, per incarichi didattici integrativi anche nell’ambito dei propri corsi ufficiali. 3. Gli obiettivi e le modalità di realizzazione, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, nonché i relativi oneri finanziari, sono indicati nell’allegato Progetto di ricerca alla presente Convenzione.
Modalità di attuazione. Beneficiari Modalità di selezione dei progetti da finanziare Modalità di selezione Check Calendario previsionale Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Xxx. Nov. Dic. Criteri di selezione Criteri di ammissibilità Criteri di valutazione Macro-criterio relativo alla qualità del progetto: Macro-criterio relativo all’efficacia del progetto: Criteri di priorità Tipologia di spese ammissibili Tipologia e intensità di aiuto/contributo Codice Forme di finanziamento Riferimenti normativi Intensità dell’aiuto Soglie previste
Modalità di attuazione. 1. Il presente protocollo d’intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo e sarà attuato mediante piani annuali, sottoposti preventivamente all’approvazione del Dipartimento e della Giunta Regionale, redatti dal Comitato Paritetico di Coordinamento di cui ai punti successivi. 2. Per l’attuazione delle finalità del presente protocollo d’intesa è istituito un apposito Comitato Paritetico di Coordinamento composto da sei membri, tre designati dal Dipartimento e tre dalla Regione. La segreteria organizzativa è assicurata dal Servizio Rapporti con le autonomie e gli enti locali dell’Ufficio volontariato, relazioni istituzionali e internazionali del Dipartimento. 3. Del Comitato fanno parte, per il Dipartimento, un rappresentante dell’Ufficio gestione delle emergenze, dell’Ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e dell’Ufficio volontariato, relazioni istituzionali e internazionali; per la Regione, il Dirigente del Servizio protezione civile, nonché altre due figure professionali designate dal Presidente della Regione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo. Tale composizione può essere integrata di volta in volta, in base all’ordine del giorno, da rappresentanti di altri Uffici del Dipartimento competenti per materia. 4. Le modalità, i tempi di esecuzione e i prodotti attesi per le linee d’azione, di cui ai precedenti articoli, saranno concordati di volta in volta nell’ambito del Comitato Paritetico di Coordinamento sulla base delle esigenze di ciascuna Amministrazione, e dettagliati in specifici piani di attuazione annuali integrati da accordi di programma, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da sottoporre preventivamente all’approvazione del Dipartimento e della Regione. 5. Per ogni linea d’azione citata la Regione e il Dipartimento individueranno, ciascuna per proprio conto, un soggetto referente il quale risponderà al Comitato Paritetico di Coordinamento sullo sviluppo delle attività riferite alla linea d’azione, per quanto di competenza della propria Amministrazione. 6. Alla conclusione di ogni anno di attività il Comitato Paritetico di Coordinamento predisporrà una relazione consuntiva delle attività svolte, sottoponendola alla valutazione del Dipartimento e della Giunta Regionale.
Modalità di attuazione. Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo le stesse modalità definite nei precedenti accordi e secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico di cui al successivo art. 5 e in linea con la procedura sperimentata durante la realizzazione dei progetti oggetto dei precedenti accordi firmati tra le Parti.
Modalità di attuazione. 1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono: - favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; - individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; - promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio; - rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite; - contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. 2. Spetta al soggetto ospitante: - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante; - designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; - valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
Modalità di attuazione. Le Parti si impegnano a: • sviluppare le attività congiunte previste nel progetto di cui all’Allegato A, nel principio del mutuo beneficio, anche eventualmente in collaborazione, con modalità da concordarsi, con altri soggetti istituzionali; • svolgere reciproche attività, mettendo a disposizione rispettive competenze, professionalità e risorse meglio definiti nel predetto Allegato.