Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi : - non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; - frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e con le modalità previste dall’artdelle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - commissione di uno dei reati di cui all’art. 108 80 del D.Lgs. 50/2016 ed e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in ogni altro caso previsto giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia; - ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione data prevista negli atti di gara; - reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - cessione del contratto nei seguenti casi: o subappalto non autorizzati; - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni degli obblighi in tema di tracciabilità di cui all’art. 14 del al presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016Capitolato; - perdita dei requisiti a seguito di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionedue contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare la somma delle penalità le penali applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, superi il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del valore del contratto, dia esito negativo ex art. 113 –bis, co.2 del Codice; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; - mancata stipula delle assicurazioni RTC RCO di cui al presente Capitolato; - sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; - reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; - in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara. Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 11 e 12 del presente Capitolato. In particolare, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i soggetti titolarireati di cui all'articolo 80. Ogni contestazione in merito Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla legittimità stipula del provvedimento relativo alla contratto, venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno dell’Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In caso di risoluzione per i motivi predetti l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui si trovano. L'Appaltatore dovrà al codice civile in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzemateria di risoluzione del contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente L'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. e all'esecuzione d'ufficio a spese del Broker aggiudicatario, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nella offerta presentata in sede di gara. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno. L'Università si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'ari 1456 c.c., a tutto rischio e danno del Broker aggiudicatario nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni cancellazione dall'albo dei mediatori di cui all’artall'art. 14 del presente schema di contratto109, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’artcomma 2, lett. 105 b) del D.Lgs. 50/2016n. 209/2005; - perdita dei requisiti verificarsi di carattere generale e requisiti di qualificazione inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all’artall'art. 84 D.Lgs9 del presente capitolato e che si protraggano per oltre 30 giorni; - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; - applicazione di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; - sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento; - in caso di constatata applicazione di n.3 penali oppure nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore del contratto, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Fornitore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni. La risoluzione anticipata del contratto comporta l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste e il risarcimento dei danni conseguenti. In caso di risoluzione del contratto, il Broker aggiudicatario deve fornire tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire all'Università di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 110 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano s. m. i., l'Università si riserva la facoltà di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per interpellare progressivamente i soggetti titolariche hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ogni contestazione L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo sede di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeofferta.
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Samples: www.unifg.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve La stazione appaltante ha facoltà di procedere aIla risoluzione del contratto in caso di: - grave inadempimento rispetto alle prescrizioni e ai tempi di esecuzione di cui al presente Capitolato, alle condizioni di cui al progetto-offerta della medesima Ditta o a qualsiasi altro obbligo contrattuale assunto; - grave negligenza o frode nell’esecuzione del servizio; - manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata rispetto alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori, le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché mancato rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, inquinamento atmosferico e tutela ambientale e risparmio energetico; - sospensione o erogazione parziale del servizio senza giustificato motivo; - indisponibilità di personale qualificato o di attrezzature idonee; - cessione totale o parziale del contratto; - perdita sopravvenuta, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti previsti dal bando e dal disciplinare di gara; - decadenza della validità della polizza assicurativa di cui all’art.5.04; - nel caso in cui il legale rappresentante/ uno dei componenti l’organo di amministrazione/ l’amministratore delegato/ il direttore tecnico sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; - nel caso in cui sia stato depositato contro l’Impresa Appaltatrice un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’impresa Appaltatrice; - indisponibilità finanziaria a seguito di disposizioni legislative e regolamenti successivi alla data di stipula del contratto, nei casi ; - per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 e con le modalità previste dall’art. 108 seguenti del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro c.c.. In caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente di inadempienza l’Amministrazione potrà dar corso alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto decorsi i termini (minimo 15 giorni) fissati per l’adempimento in formale atto di diffida e messa in mora trasmesso alla Ditta appaltatrice tramite lettera raccomandata. L’avvio del procedimento di risoluzione, per qualsiasi causa, non esonera la Ditta dagli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante, oltre all’applicazione delle regole penali e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione risoluzione del contratto, dia esito negativo potrà addebitare eventuali maggiori costi per l’affidamento del servizio a altra Impresa avvalendosi dei crediti e del deposito cauzionale della Ditta, fatto salvo il diritto di risarcimento per maggior danno. In caso di risoluzione anticipata verranno computati a credito dell’Impresa i soli compensi dovuti per il servizio regolarmente prestato, nonché per i soggetti titolarilavori di riqualificazione e/o adeguamento completamente effettuati, a carico dell’Impresa, in conformità dei progetti presentati in sede di offerta o durante l’appalto. Ogni contestazione La liquidazione di tali lavori avverrà sulla base dei computi metrici estimativi allegati a tali progetti previe: - verifica delle effettive quantità poste in merito alla legittimità opera e della congruità dei prezzi riportati se non desunti dai prezziari ufficiali delle Regioni Lazio o Umbria, - riduzione del provvedimento relativo alla risoluzione ribasso d’asta di cui all’ultimo comma dell’art. 2.04, - riduzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso 10% per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo ogni semestre di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeappalto trascorso.
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Samples: www.unitus.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Nel caso in cui l’Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contrattocontratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto è considerato rinunciatario e nei suoi confronti l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, nei oltre che all’adozione di tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Xxxxxxxx che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile per i casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto nei per inadempimento, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, le seguenti casiipotesi: - applicazione di 3 penalità per gravi motivi e successiva diffida ad adempiere; messa in liquidazione della Ditta aggiudicataria; mancata osservanza del divieto di subappalto; utilizzo di attrezzature, macchinari non rispondenti alle prescrizioni di legge; mancata stipulazione dei contratti assicurativi richiesti; interruzione non motivata del servizio; violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; gravi inadempienze e mancato rispetto delle regole modalità di effettuazione del servizio, orari, direttive stabilite annualmente, o con successive disposizioni, dall’Amministrazione comunale e quando queste inadempienze siano precedute da comunicazione scritta; utilizzo di personale non in possesso dei prescritti requisiti; ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile; Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; - l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; Mancata comunicazione tempestiva alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti; Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell’offerta che sono stati oggetto di valutazione; Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente; Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e in caso di DURC non regolare per due volte consecutive. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Responsabile del servizio, in forma di lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva. Qualora l’Amministrazione comunale intenda avvalersi di tale clausola, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale soppressione del servizio da parte del Comune, la Ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, e cioè più precisamente in caso di inadempienze o negligenze rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell’offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, o rispetto alle norme di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all’art. 14 1456 del presente schema c.c., incamerando la cauzione definitiva a titolo di contrattopenale e di indennizzo, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’artfatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamentoIl Soggetto aggiudicatario, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxdalla normativa vigente.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Samples: www.comunecotronei.gov.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve L’Azienda può risolvere il contratto, nei casi oltreché nel caso sopra evidenziato di ritardo nella consegna, sempre ai sensi dell’art 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), con provvedimento motivato e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto previa comunicazione dl provvedimento stesso, anche nei seguenti casi: - mancato rispetto n. 3 ritardi nelle consegne; n. 3 consegne di prodotti diversi da quelli offerti in gara o consegne incomplete; n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento delle specialità; indisponibilità assoluta della specialità contrattualizzata e non accettazione dell’eventuale specialità equivalente proposta; perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; violazione ripetuta delle prescrizioni norme di cui all’artsicurezza e prevenzione; documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo; violazione della normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 Legge 136/13.8.2010 smi; cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico; subappalto non autorizzato dall’Azienda; violazione disposizioni antimafia; motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita Rimane sempre in capo all’Azienda l’accertamento dei requisiti di carattere ordine generale e requisiti speciale, nei casi di qualificazione cessione, fusione, scissione, trasformazione. Nel caso di cui all’artvariazione della soggettività giuridica dell’Operatore Economico fornitore, la prosecuzione del rapporto deve essere autorizzata dall’Azienda. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell’Operatore Economico inadempiente. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’Azienda, concluso il relativo procedimento, determini di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Operatore aggiudicatario. Il provvedimento di recepimento formale della risoluzione per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà inadempimento disciplinerà parimenti, gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’Azienda contraente che, in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzedi recesso del contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara E
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoIn caso di gravi inadempienze, nei casi e si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in esclusione di ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione. La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Istituzione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice: • non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa; • compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata; • sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore; • non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti; • non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante; • non provveda a nominare il referente; • presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto; • versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ; • si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi; • subappalti il servizio oltre il limite del 30%; • violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione; • abbandoni l'appalto. L'Istituzione si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Istituzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita • qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006; • mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di carattere generale e requisiti 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituzione. L’Istituzione valuta la possibilità di qualificazione di cui all’artrisolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. 84 D.Lgs135 del D.Lgs 163/06. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice come disciplinato all’art. 36 del capitolato. La risoluzione del contratto per colpa comporta altresì che la Ditta Appaltatrice non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso partecipare alla successiva gara per rifiutare il servizio di trasporto indetta dall'Istituzione. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Istituzione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeulteriori formalità.
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Samples: servizi.comune.fe.it
Risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il Policlinico DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il RUP redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste previsti dall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 ed in ogni altro 50/2016. In caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole modi e delle prescrizioni termini di cui all’art. 14 110 commi 1 e 2 del presente schema di contrattoD. Lgs. 50/2016, ovvero fatto salvo l’incameramento della disciplina del subappalto cauzione definitiva di cui all’art. 105 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti 50/2016 a titolo di carattere generale e requisiti risarcimento danni. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di qualificazione assumere il servizio o trascurasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento delle condizioni previste dal presente capitolato o ulteriormente formulate in sede di offerta, nei limiti imposti dal medesimo, la Civica Amministrazione potrà, previe le contestazioni di cui all’artsopra e senza alcun’altra formalità di sorta, con semplice comunicazione, risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 D.Lgs1456 c.c. 50/2016 a tutto danno della ditta inadempiente, salva l’applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale e s.m.isalva, inoltre, la richiesta del risarcimento dell’eventuale danno subito dalla Civica Amministrazione medesima ed imputabile alla ditta inadempiente, oltre all’incameramento della garanzia definitiva. e DM 154/2017 - inosservanza In tal caso l’affidamento potrà avvenire a favore di una delle prescrizioni del piano altre ditte offerenti in ordine di sicurezza e coordinamentograduatoria, rilevate dal coordinatore in base al punteggio definitivo assegnato in sede di gara, previa verifica della sicurezza in fase disponibilità, salvo che l’Amministrazione Civica non ritenga di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione. Al fine dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamentepresente articolo si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il 10% dell’importo contrattualeritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Civica Amministrazione provvedere all’effettuazione del servizio attraverso modalità alternative o comporta comunque la perdita dell’interesse alla prestazione in seguito a danno irreparabile. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla A seguito della risoluzione del contratto la ditta non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare pretendere risarcimenti di danni o ritardare l'adempimento dell'obbligo compensi di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzesorta, ai quali essa dichiara fin d’ora di rinunciare.
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Samples: Bando Di Gara N. Procedura Di Gara
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente Si provvederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato rispetto coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - violazione delle regole norme dettate a tutela dei lavoratori; - applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art.135 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle prescrizioni retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; - impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; - nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; - ripetute violazioni agli obblighi derivanti dal presente capitolato, tali da compromettere la qualità del servizio ed il livello di manutenzione degli impianti; - raggiungimento di un importo massimo delle penali previste dall’art. 18 superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale; - omessa esecuzione delle forniture e manutenzioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza all’allegato C offerte in fase di esecuzionegara; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati inadempimento ripetuto dall’appaltatore fino a due volte che determina l’impossibilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010svolgere una manifestazione pubblica autorizzata; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente artinadempimento ripetuto dall’appaltatore fino a tre volte che determina l’impossibilità di svolgere un allenamento autorizzato. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione Alla risoluzione del contratto si addiverrà previa contestazione circostanziata degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta contrattuali previsti dal Capitolato, con formale messa in mora dell’appaltatore ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolariinvito a provvedere con immediatezza ai relativi adempimenti. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso da diritto di alcun compenso all’appaltatore che dovrà comunque assicurare la prosecuzione del servizio fino alla riaggiudicazione dell’appalto da parte della Stazione Appaltante. Nel caso l’appaltatore non adempia a tale obbligo incorrerà nella penale pecuniaria di €.10.000,00, che sarà introitata direttamente dalla cauzione prestata a garanzia del contratto. Alla prosecuzione del Servizio fino all’espletamento della gara si farà fronte mediante affidamento ad impresa in possesso dei requisiti previsti dalla legge, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito rivalendosi sulla cauzione prestata a garanzia del contratto. I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato speciale di appalto operano a pieno diritto, col solo obbligo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'Appaltatore, secondo le modalità di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzesopra.
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Samples: www1.comune.fi.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve La risoluzione del contratto durante il contratto, nei casi e con le modalità previste periodo di sua efficacia è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed e ss. mm. e ii., dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in ogni altro caso previsto dalla vigente normativadata 17/09/2019. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto nei seguenti casisarà risolto immediatamente e automaticamente: - mancato rispetto non veridicità delle regole e delle prescrizioni dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di cui all’art. 14 gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno; - nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale; - mancata comunicazione tempestiva da parte dell’imprenditore all’istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell’istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; - mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituto; - mancata stipula dell’assicurazione RCT RCO di cui al presente Capitolato; - reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - cessione del contratto o subappalto non autorizzati; - mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità; - in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 xxxxxx, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353- bis c.p.. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute “sensibili”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011. In caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, a mezzo PEC indirizzata all’Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ss.mm.ii., si applica il codice civile e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano il protocollo di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.legalità
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Samples: www.ioveneto.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed n. 50/2016. Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni che così si riassumono: - non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in ogni altro cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio); - cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di quattro penalità all’anno anche per fattispecie diverse; - cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso previsto dalla di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; - frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato; - violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s. m. e i.; - violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento delle Amministrazioni, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ciascuna Amministrazione e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. X/1299 del 30/01/2014; - subappalto del servizio non autorizzato dalle Amministrazioni; - mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione); - negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato; - il mancato adeguamento alla normativa vigente normativain materia di fatturazione elettronica. L’Azienda procede automaticamente alla Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contrattocomporta l’incameramento della garanzia fideiussoria, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamentoove costituita, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi ed il risarcimento degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione ulteriori danni derivati all’ATS per l’inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria. In caso di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione risoluzione del contratto, dia esito negativo il corrispettivo viene corrisposto per i soggetti titolariservizi regolarmente effettuati fino al giorno della cessazione dell’appalto. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo opererà di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all’appaltatore in cui si trovanoforma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.1456, comma 2 c.c..
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve L’Azienda può risolvere il contratto, nei casi oltreché nel caso sopra evidenziato di ritardo nella consegna, sempre ai sensi dell’art 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), con provvedimento motivato e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto previa comunicazione dl provvedimento stesso, anche nei seguenti casi: - mancato rispetto − n. 3 ritardi nelle consegne; − n. 3 consegne di prodotti diversi da quelli offerti in gara o consegne incomplete; − n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento delle specialità; − indisponibilità assoluta della specialità contrattualizzata e non accettazione dell’eventuale specialità equivalente proposta; − perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; − violazione ripetuta delle prescrizioni norme di cui all’artsicurezza e prevenzione; − documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo; − violazione della normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 Legge 136/13.8.2010 smi; − cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico; − subappalto non autorizzato dall’Azienda; − violazione disposizioni antimafia; − motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita Rimane sempre in capo all’Azienda l’accertamento dei requisiti di carattere ordine generale e requisiti speciale, nei casi di qualificazione cessione, fusione, scissione, trasformazione. Nel caso di cui all’artvariazione della soggettività giuridica dell’Operatore Economico fornitore, la prosecuzione del rapporto deve essere autorizzata dall’Azienda. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell’Operatore Economico inadempiente. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’Azienda, concluso il relativo procedimento, determini di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Operatore aggiudicatario. Il provvedimento di recepimento formale della risoluzione per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà inadempimento disciplinerà parimenti, gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’Azienda contraente che, in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzedi recesso del contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara E
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve In conformità alle disposizioni normative, nel caso in cui i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip, ex art. 26 L. 488/99, successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelle del contratto stipulato, l’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, nei casi e previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l’Amministrazione, esercita il diritto di recesso nel caso in cui, nonostante il pagamento all’appaltatore del 10% delle prestazioni non ancora eseguite, le modalità previste dall’artcondizioni economiche della Convenzione Consip siano migliorative rispetto a quelle del presente contratto, comportando complessivamente un minor esborso per l’Amministrazione. 108 del D.LgsIn tal caso, si avvierà il procedimento comunicando l’intenzione di recedere dal contratto, specificando le condizioni di maggior vantaggio economico derivanti dalla adesione alla Convenzione Consip, assegnando all’esecutore un termine di 15 giorni per acconsentire alla modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 50/2016 ed 26, comma 3, della L. 488/1999. In caso di mancata risposta entro il termine assegnato o di mancato adeguamento, il contratto è rescisso, ai sensi dell’art. 1, comma 13, D.L 95/2012 convertito in ogni altro L. 135/2012. In caso previsto dalla vigente normativadi recesso, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di rescissione oltre il 10% delle prestazioni non ancora eseguite, senza che l’appaltatore possa vantare alcuna ulteriore pretesa”. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del Inoltre l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei seguenti casi: - mancato comportamenti colposi o dolosi nell’esecuzione del servizio; - interruzione del servizio senza giustificati motivi; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché delle norme previdenziali; - subappalto in contrasto con le disposizioni di legge vigenti, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - non rispondenza del servizio fornito rispetto delle regole alle specifiche di contratto; - inosservanza reiterata, e delle prescrizioni comunque non oltre la terza contestazione, degli obblighi per i quali sono previste le penali di cui all’art. 14 20 del presente schema capitolato; - l’applicazione di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016penali pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni previsti per l’affidamento del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneservizio; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati non osservanza di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli quanto previsto relativamente agli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso La risoluzione di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione diritto del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso comporterà l’incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni nonché il diritto per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato l’Amministrazione all’esecuzione in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzedanno.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con il Tesorirere durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - il Tesoriere si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti del Tesoriere sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti del Tesoriere sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto e dell’offerta tecnico-qualitativa prodotta in gara, ovvero nel caso in cui il Tesoriere non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare al Tesoriere inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto; - si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. , nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. ; - si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo. - sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; - si siano verificate violazioni del vigente Codice etico [ove presente], fatto salvo il pieno diritto di queste di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; - sia accertato il mancato rispetto da parte del Tesoriere degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in ogni altro caso previsto dalla materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte del Tesoriere per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d’Appalto; - il Tesoriere non si adegui alla normativa vigente normativain materia di fatturazione elettronica. L’Azienda procede automaticamente alla Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto; - si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi: fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d’Appalto; - si verifichi il mancato rispetto rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle regole e delle prescrizioni previsioni di cui all’art. 14 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare al Tesoriere in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti al Tesoriere, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Tesoriere abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, il Tesoriere, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxContratto ad altro istituto.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1. L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, ai sensi dell’art.108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. La stazione appaltante, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuta risoluzione. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che l’Amministrazione non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, nei casi e fermo restando il pagamento delle penali. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano attività effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria fino alla data di sottoscrizione interruzione del contratto, dia esito negativo al netto di eventuali danni causati all’Amministrazione. La decadenza comporta con sé l’incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeil risarcimento dei danni causati all’Amministrazione.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico Committente può procedere alla risoluzione del contratto con l’Appaltatore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre per l’ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, il Direttore Lavori avvia il procedimento di contestazione regolato dall’art. 108 comma 3 D. Lgs 50/2016. Al di fuori di quanto sopra previsto il D.L. qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsione di contratto, invia una diffida ad adempiere all’Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 gg. per l’esecuzione delle prestazioni. Scaduto il termine di cui sopra e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga GTT risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’artfatto salvo il pagamento delle penali. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che consente al Committente la risoluzione di diritto del contratto nei (art. 1456 C.C.), oltre alle fattispecie espressamente indicate nel presente Contratto, le seguenti casifattispecie: - mancato rispetto delle regole frode nell'esecuzione della prestazione; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e delle prescrizioni la sicurezza sul lavoro; sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o altra procedura concorsuale e sempre che non si applichi l’articolo 110 comma 3 e sgg D. Lgs 50/2016; irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; applicazione di una misura di una misura di prevenzione di cui alla normativa antimafia ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto 80 D. Lgs 50/2016; tutti gli altri casi di cui all’art. 105 del D.Lgs108 comma 1 D. Lgs 50/2016. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’artAi sensi dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati operazioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27presente contratto, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi costituisce causa di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione risoluzione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Samples: Accordo Quadro Per Fornitura Di Telecamere Ip Lotto 1 – Apparati Per Automotive
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Nel caso di imperfezioni e/o difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto ri- chiesto, la Provincia ha facoltà di respingere la prestazione e di intimare, con lettera raccomandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale l’aggiudicataria si dovrà conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto sarà risolto di diritto. In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi deri- vanti dal contratto, nei questo potrà essere risolto dalla Provincia ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. E’ prevista la risoluzione contrattuale, oltre che in tutti gli altri casi già indicati dal presente Capi- tolato: nel caso di riscontrata non veridicità in tutto od in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forni- ture parzialmente eseguite; nel caso di mancata approvazione, da parte della Provincia, del dettaglio esecutivo di progetto per carenze dello stesso, inadeguatezza o riscontrata non rispondenza alle specifiche dell’appalto, pur- ché a ciò sia data piena e motivata giustificazione da parte della Provincia stessa; quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura concorsuale o di fallimento; nel caso di inadempienza alle clausole e alle condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e se- guenti del Codice Civile; nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore netto del contratto; nel caso di terzo esito negativo di collaudo, anche se condotto in corso d’opera. Nel caso di imperfezioni e/o difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto ri- chiesto, l’Amministrazione ha facoltà di respingere la prestazione e di intimare, con le modalità previste dall’artlettera racco- mandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 7 giorni entro il quale l’aggiudicataria si dovrà conformare alle indicazioni ricevute. 108 del D.LgsTrascorso inu- tilmente tale termine, il contratto sarà risolto di diritto. 50/2016 ed Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in ogni altro forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla di risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’artl’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura. 14 del presente schema di contrattoLa risoluzione contrattuale comporta l’incameramento della cauzione, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita fatto salvo il risar- cimento dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxmaggiori danni consequenziali.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Salvo i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contrattocontratto di appalto può essere risolto dalla stazione appaltante quando, per reiterata inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, l’appaltatore non sia in grado di assicurare l’osservanza del presente capitolato, in ordine alla qualità del servizio, alla corretta e puntuale esecuzione di tutti gli interventi appaltati. In tali casi la stazione appaltante ha facoltà di diffidare l’appaltatore all’adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei casi confronti dell’appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni. In questo caso, all’appaltatore potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le modalità previste dall’artpenalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. 108 Tutte le clausole del D.Lgs. 50/2016 ed in presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni stesso, di cui all’artdiritto o di fatto. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore è dichiarata con semplice preavviso di 15 (quindici giorni), da trasmettere con lettera raccomandata A/R oppure via posta elettronica certificata. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni con raccomandata A/R, qualora fosse modificato il tipo di gestione del Servizio, venissero meno le esigenze, totalmente o parzialmente, del presente appalto, nonché di recedere dallo stesso contratto per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo motivi di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanopubblico interesse. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare A fronte di risoluzione per causa imputabile all’appaltatore, quest’ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni 2 (due) dalla sue inadempienzedata di risoluzione del contratto. La stazione appaltante avrà diritto di affidare ad altra ditta specializzata, seguendo la graduatoria di aggiudicazione, la continuazione del Servizio fino alla scadenza del contratto.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ordinamento, lo IOV avrà la facoltà di risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto • qualora siano stati immessi in commercio medicinali equivalenti che presentano prezziconcorreziali più vantaggiosi; • qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività; • qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.a. inerente la fornitura oggetto della gara, nel caso di prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione Consip. Lo IOV procederà alla risoluzione di diritto, al verificarsi di una delle regole e seguenti fattispecie: • accertamento della non veridicità del contenuto delle prescrizioni dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero alle premesse; • qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; • mancata reintegrazione della disciplina del subappalto cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’art. 105 all’articolo “Cauzione definitiva”; • cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; • qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura; • ulteriori cause di risoluzione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano o dalla normativa vigente. In caso di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase risoluzione di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione diritto del contratto, dia esito negativo lo IOV potrà aggiudicare la fornitura all’operatore economico che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per i soggetti titolariil ristoro di eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà Sono in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare fatte salve le ulteriori fattispecie di risoluzione previste dalla sue inadempienzenormativa vigente, dai restanti articoli della presente convenzione o dagli altri atti di gara.
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Risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il Policlinico DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termineassegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimentopermanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro 50/2016. In caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole modi e delle prescrizioni termini di cui all’art. 14 del presente schema di contratto110 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, ovvero fatto salvo l’incameramento della disciplina del subappalto cauzione definitiva di cui all’art. 105 103 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti 50/2016 a titolo di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxrisarcimento danni.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei L’Amministrazione pottrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativae s.m. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione i. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e DM 154/2017 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - inosservanza delle prescrizioni il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del piano di sicurezza già citato D. Lgs. 50/2016 e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuziones.m.i.; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - qualora l’ammontare con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l’Appaltatore è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle penalità applicate prestazioni di cui al presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - qualora l’informativa nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia richiesta ed e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo giudicato per i soggetti titolarireati di cui all'art. Ogni contestazione in merito alla legittimità 80 del provvedimento relativo alla D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; obblighi e condizioni contrattuali; dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge. La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso inferiore a quindici giorni per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo la presentazione delle proprie controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di consegnare immediatamente i lavori stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità dell’inadempimento. Acquisite e i cantieri nello stato in cui si trovanovalutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che possa comunque derivare dalla sue inadempienzel’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoIn caso di gravi inadempienze, nei casi e si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con le modalità previste dall’artesclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante pec (posta certificata). 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla La risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e delle prescrizioni valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione Comunale può disporre la risoluzione. La facoltà di cui all’art. 14 del presente schema di contrattorisolvere il rapporto contrattuale, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamentocon apposito atto motivato, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie opera anche senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare la preventiva applicazione delle penalità applicate e previste al seguente artstabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. 27Costituisce, supericomunque, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi motivo di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare in qualsiasi momento l'interruzione o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si trovanoriserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. L'Appaltatore In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.cui la Ditta Appaltatrice:
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto agli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei casi confronti dell'Aggiudicatario e con LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le modalità previste dall’artprestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente LepidaSpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’artcasi previsti dall’art. 14 108 “Risoluzione” del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’artD. Lgs. 105 del D.Lgsn. 50/2016. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo In particolare si procederà alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del citato articolo:
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla La risoluzione del contratto presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile, nonché dalla normativa speciale di settore. La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto, che l’Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi: - mancato rispetto quando le modalità d’esecuzione del servizio non fossero conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione del servizio possa comportare la non idoneità delle regole e delle prescrizioni prestazioni richieste; - al raggiungimento di cui all’artpenali comminate nei confronti dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari ad Euro 10.000,00. 14 del presente schema Il Contratto sarà inoltre risolto di contratto, ovvero della disciplina del subappalto diritto nei seguenti casi: - motivi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016interesse pubblico; - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono la regolare esecuzione del rapporto; - eventuali variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie; - subappalto senza preventiva autorizzazione scritta; - gravi o reiterate violazioni delle norme di carattere generale legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e requisiti di qualificazione regolarità del servizio. - reati accertati di cui all’art. 84 135, D.Lgs. 50/2016 n. 163/2006; - grave inadempimento, grave irregolarità e s.m.igrave ritardo ai sensi dell’art. e DM 154/2017 136, D.Lgs. n. 163/2006; - inosservanza delle prescrizioni del piano cessione di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.; - qualora non vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati rispettati, da parte dell’Appaltatore, i contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, etc.; - nel caso di mancata corresponsione da parte dell’Appaltatore, di due mensilità consecutiva ai propri dipendenti; - in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; - in caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; - qualora il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile; - qualora si rilevino cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 3 della L. 136/201067, X.Xxx. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e Nelle ipotesi previste al seguente artnel presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà contestare per iscritto le inadempienze all’Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni. 27Decorso tale termine, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattualela Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di competenza. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto Contratto per ragioni imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale al servizio non prestato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto. La Stazione Appaltante non riconoscerà all’Appaltatore alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore stesso. Le Parti qui congiuntamente convengono e stabiliscono che l’Appaltatore non potrà in alcun modo essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo ritenuto responsabile di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato eventuali inadempimenti contrattuali nel caso in cui l’autoambulanza, a seguito di intervento eseguito a favore di un soggetto infortunato o colto da un malore che abbia richiesto il trasporto presso un Pronto Soccorso, non abbia avuto il permesso di allontanarsi fino alla decisione dei medici per l’eventuale ricovero o dimissione e, conseguentemente, non sia stata in condizione di intervenire nel caso in cui, nel frattempo, si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzefosse reso necessario altro intervento di soccorso.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve contratto d’appalto è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006. Il committente ha altresì la facoltà di risolvere il contrattocontratto d’appalto, nei casi e mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed messa in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - – l’appaltatore ceda in tutto o in parte il contratto d’appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti; – gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008; – il mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui condizioni poste all’art. 14 20 in ordine all’approvvigionamento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili; – l’appaltatore si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente schema capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di contratto, ovvero della disciplina del subappalto quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità; – l’appaltatore non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dalla committente; – gravi o ripetute violazioni delle norme di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza legge applicabili in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio. • Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avrà facoltà di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del ritenere integralmente risolto il contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato d’appalto anche nel caso in cui si trovanoverifichi una delle seguenti ipotesi: – l’appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d’appalto; – l’appaltatore ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d’appalto senza il preventivo assenso della committente. L'Appaltatore – in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell’appaltatore. In caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, l’appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la committente dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzecorrispondere all’appaltatore la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.
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Samples: trasparenza.comune.colleferro.rm.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell’appaltatore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio, Ascit spa attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le indicazioni del caso. La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari; Negli altri casi previsti nel presente capitolato; Negli altri casi previsti dalle norme vigenti Qualora, dopo l’applicazione delle regole e delle prescrizioni penali di cui all’artal precedente art. 14 21, l’appaltatore continui a comportarsi in modo non conforme agli obblighi contrattuali e non dimostri di rimuovere le cause che hanno portato all’applicazione delle penali stesse. In caso di inadempienze gravi da parte dell’appaltatore e/o del presente schema personale incaricato del servizio relativamente agli obblighi derivanti dalle vigenti e future normative in materia antinfortunistica e di contratto, ovvero della disciplina del subappalto igiene e sicurezza sul lavoro di cui all’artal D. Lgs 81/2008 e s. m. nonché dalle norme ambientali e di interruzione di pubblico servizio; Mancata comunicazione in caso di variazione dei mezzi e attrezzature utilizzati per l’esecuzione del servizio. 105 Ascit spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore prima della scadenza qualora si verifichi uno dei seguenti casi: Qualora al momento del D.Lgsservizio l’appaltatore non disponga di personale formato ai sensi dell’art. 50/201618; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza Qualora l’importo complessivo delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità penali applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, superi il 10% dell’importo contrattuale; Qualora si verifichino 2 episodi di utilizzo di personale non abilitato; Qualora si verifichino 2 episodi di mancato espletamento della raccolta programmata in assenza di preventiva e giustificata comunicazione scritta alla committente; Qualora si verifichino 5 episodi di: Mancata comunicazione in caso di variazione del personale assegnato allo svolgimento del servizio; Comportamento improprio del personale Mancanza del rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. - violazione degli obblighi 81/08 e s.m. e mancato uso dei D.P.I., Mancato completamento dei ritiri giornalieri previsti; Esecuzione della raccolta in aree non assegnate o appartenenti ad altri comuni. La Committente comunicherà la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso ritorno. In caso di istruttoria alla data di sottoscrizione risoluzione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà saranno a carico dell’appaltatore inadempiente gli oneri relativi all’affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto dell’appalto, salvo in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto il risarcimento dei danni ulteriori e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzel’incameramento della cauzione definitiva.
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Samples: www.ascit.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoFerma restando l’applicazione delle penali, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni violazione degli obblighi in materia di cui all’art. 14 “Cessione del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari contratto e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27crediti”, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso “Riservatezza”; violazione degli obblighi di istruttoria alla data “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di sottoscrizione “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora: ● il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata; Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, dia esito negativo ai sensi e per i soggetti titolarigli effetti dell’art 1454 c.c. Ogni contestazione in merito alla legittimità qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del provvedimento relativo alla risoluzione del presente contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzerisarcimento dei danni nei confronti della stessa.
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Samples: Richiesta Di Offerta Per
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, nei casi mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi: avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.; per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed condizioni contrattuali; in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; in caso di cessione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni senza comunicazione all’Azienda USL; in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL; qualora l’Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato; in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 14 all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del presente schema predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di contrattocui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero della disciplina del subappalto ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - qualora l’informativa nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia richiesta ed e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in corso giudicato per i reati di istruttoria alla data cui all'articolo 80, D.Lgs 50/2016. In caso di sottoscrizione risoluzione del contratto, dia esito negativo l’Azienda USL potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per i soggetti titolaril’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Ogni contestazione Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. Infine, l’Azienda USL di Pescara si riserva di recedere dal contratto in merito alla legittimità base alle disposizioni di cui all’art.15, comma 13, lett.b) del provvedimento relativo alla risoluzione D.L.95/2012.ì e art.109 del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeD.Lgs 50/2016.
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Samples: 158.255.242.116
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoComune può, nei casi nel modo e con le modalità previste dall’artnelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni, tenuto conto di quanto riportato all’art. 108 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del e ss.mm.ii., risolvere il contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita Perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni idoneità allo svolgimento del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneservizio richiesti per l’ammissione alla gara; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010Mancato avvio del servizio; - qualora l’ammontare delle penalità applicate Abbandono del servizio; - Gravi e previste ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Ente; - Ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relative al seguente art. 27servizio; - Sospensione dei servizi non dipendente da cause di forza maggiore; - Reiterata irregolarità contributiva e retributiva; - Cessione parziale o totale del contratto a terzi nonché cessione ad altri, superiin tutto o in parte, complessivamentesia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti obblighi inerenti al presente contratto; - Dichiarazione di fallimento dell’aggiudicatario; - Applicazione penali per un ammontare che supera il 10% dell’importo contrattuale ovvero applicazione di n. tre penali nel corso di un anno contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, dia esito negativo ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 62 del 16/4/2013, è anche causa di risoluzione del contratto, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. Nelle ipotesi di cui alla lettera a), la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato dall’Amministrazione comunale; nelle altre ipotesi l’accertamento della causa risolutiva è preceduto da diffida intimata all’aggiudicatario ed è esecutiva alla scadenza del termine stabilito per i soggetti titolariottemperare alle prescrizioni imposte. Ogni contestazione La Stazione Appaltante, in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla caso di fallimento dell’aggiudicatario o di risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso si riserva la facoltà (art. 110 d.lgs n. 50/2016) di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo l’affidamento del completamento dei servizi. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzegara.
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Samples: trasparenza.comune.anzio.roma.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattocontratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa impor- tanza, nei casi e con le modalità previste ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomanda- ta a/r o PEC. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del 50/2016, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto nei per una delle seguenti casiclausole risolutive espresse: - quando l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda con- vocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di conse- gna dei lavori; - per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decor- renti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto; - mancato reintegro della cauzione definitiva nelle ipotesi in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte, nei termini previsti dall’eventuale richiesta della Commit- tente; - inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; tiva sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto delle regole del Piano di Sicurezza e delle prescrizioni Coordina- mento (o del piano sostitutivo di cui all’artsicurezza); - quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sen- tenza il fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 110 del D.Lgs. 50/2016; - perdita ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei requisiti componenti la compagine socia- le o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia in- tervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di carattere generale e requisiti di qualificazione cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp, previa comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni 32 del piano di sicurezza e coordinamentoD.L. 90/2014, rilevate dal coordinatore della sicurezza convertito in fase di esecuzioneLegge 114 del 2014; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico degli intermediari e dei conti dedicati IFO; inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Contratto; - violazione delle norme relative al subappalto; - violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato. Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite racco- mandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certi- ficata. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art109 del D.Lgs. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx50/2016.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Committente avrà la piena facoltà di risolvere il contrattocontratto in danno in caso di inadempimento che, a suo giudizio, comporti nocumento all'ente, dando, in tale ipotesi, un preavviso di trenta giorni. La cauzione sarà trattenuta a risarcimento dei danno. La stazione appaltante potrà, immediatamente, sostituirsi all’appaltatore addebitando tutti i costi, seppure superiori, all’appaltatore. In caso di inosservanze gravi da parte dell’appaltatore degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel capitolato, l’Ufficio inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a quindici giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano. L’appalto potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del codice civile. Nei seguenti casi 1'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile: ✓ mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e ritardi reiterati nei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente; ✓ mancata sostituzione del personale nelle fattispecie regolate dagli artt. del capitolato; ✓ violazione dell' obbligo di permettere all’Ufficio Servizi Sociali di vigilare sul corretto svolgimento del servizio; ✓ revoca o sospensione dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento; ✓ danni ad impianti e/o servizio di proprietà dell’Amministrazione ✓ comportamenti dolosi o colposi dell’Appaltatore, tali da pregiudicare temporaneamente la funzionalità della struttura ✓ affidamento a terzi di attività non previste ✓ situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività e di concordato preventivo a carico dell’appaltatore; ✓ sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta; ✓ funzionamento del servizio con le modalità previste dall’artorari e calendari difformi da quelli stabiliti nel capitolato; ✓ mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio Servizi Sociali; ✓ grave danno causato all'immagine dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra. 108 In caso di risoluzione dell’appalto per i motivi di cui sopra, non spetta all’appaltatore del D.Lgsservizio alcun indennizzo ed l’Unione dei Comuni d’Ogliastra avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato. 50/2016 ed Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto come riportato nel presente Capitolato Speciale di gara. In caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienze a carico dell’Aggiudicatario, l’Unione dei Comuni d’Ogliastra avrà pieno diritto di assumere in ogni altro caso previsto dalla vigente normativaproprio la gestione del servizio ovvero aggiudicare ad altre imprese partecipanti alla gara dietro scorrimento della graduatoria definitiva, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico dell’Aggiudicatario inadempiente. L’Azienda procede automaticamente alla L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti contestati che hanno determinato e motivato la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Samples: Contratto Di Servizio Di Asilo Nido Nel Territorio Dei Comuni Dell’unione Comuni D’ogliastra
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve contratto potrà venir risolto di diritto dal Comune di Trieste, previa diffida al concessionario, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, nel caso di grave inadempimento e/o recidiva nell’inosservanza delle condizioni previste dal presente contratto. Nel caso di incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria nonchè nella sicurezza delle strutture di competenza del concessionario, che abbiano generato depauperamento dell’immobile, il Comune provvederà ad assegnare un termine, determinato in relazione alla tipologia degli interventi manutentivi che devono essere eseguiti, per provvedere alla manutenzione. Scaduto il termine, senza che il concessionario abbia provveduto a quanto richiesto, il Comune potrà risolvere il contratto. Si considerano gravi trasgressioni quegli inadempimenti, nei casi che abbiano comportato l’applicazione di penali per la stessa fattispecie, se ripetuta per tre volte nel corso della concessione. Inoltre il contratto potrà essere risolto dal Comune: • per il mancato pagamento e/o recidiva morosità nella corresponsione del canone e con le modalità previste dall’artdelle somme dovuta a qualsiasi titolo al Comune, secondo quanto indicato nell’art. 108 6; • per inosservanza della normativa in relazione all'attività che può essere svolta. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione al concessionario tramite pec. Nel caso di fallimento del D.Lgsconcessionario il presente contratto si intenderà ipse iure automaticamente risolto. 50/2016 ed in Pertanto, salvo ogni altro caso previsto dalla vigente normativadiritto, il locale dovrà essere prontamente riconsegnato. L’Azienda procede automaticamente alla La risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 casi indicati nel presente articolo comporta l’incameramento del presente schema di contratto, ovvero della disciplina deposito cauzionale da parte del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxComune.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativae s.m.i.. Ai sensi dell’art. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione 108, comma 1, del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuziones.m.i.; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - qualora l’ammontare con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle penalità applicate situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxgiustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice; - l’applicazione di oltre 4 penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora l’informativa antimafia richiesta ed la società non sia più in corso possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto; - si siano verificati violazioni di istruttoria norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione [con Deliberazione n. approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. ]; - si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla data DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo. - sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; - sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di sottoscrizione lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto, dia esito negativo ); - sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto motivi non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo dipendenti da cause di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.forza
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’Azienda potrà assegnare all’aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A/R, un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente tale termine, il contrattocontratto è risolto di diritto (art. I454 c.c.). Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto, nei casi e con le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 108 del D.LgsI456 c.c. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni emanazione, nei confronti dell’appaltatore, di un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’artagli artt. 14 6 e 67 del presente schema D. Lgs. I59/20II; - passaggio in giudicato di contrattouna sentenza di condanna per i delitti previsti dall’art. 5I, ovvero commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., dagli articoli 3I4, comma I, 3I6, 3I6-bis, 3I7, 3I8, 3I9, 3I9-ter, 3I9-quater e 320 c.p., nonché per reati di usura e riciclaggio e per frodi nei confronti della disciplina del subappalto stazione appaltante, di subappaltatori e di lavoratori; - violazione della normativa di cui all’artal D. Lgs. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 8I/2008 e s.m.i. e, più in generale, delle norme e DM 154/2017 delle leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale; - inosservanza violazione dei contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriali, nonché violazioni delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori; - cessione dell’azienda, cessazione di attività, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge; - revoca, ritiro, decadenza, sospensione, e annullamento delle autorizzazioni di legge previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti; - violazione della normativa antimafia; - interruzione o sospensione della fornitura che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore; - ritardo nella fornitura tale da rendere la stessa non più di interesse per l’Azienda; - grave negligenza o malafede nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al I0% del valore del contratto; - violazioni delle prescrizioni relative al subappalto e/o alla cessione del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionecontratto; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente, nel corso della procedura di cui all’artgara. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo l’affidamento della fornitura fino alla scadenza naturale dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte dall’originario aggiudicatario in sede di consegnare immediatamente i lavori offerta. L’Azienda provvederà ad addebitare alla impresa aggiudicataria inadempiente la differenza fra le maggiori spese sostenute e i cantieri nello stato quelle previste dal contratto risolto Le somme necessarie al sostenimento di tali spese sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall’impresa nei confronti dell’Azienda, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno che da tale risoluzione possa derivare all’Azienda. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Per quanto non previsto dal presente articolo, si trovano. L'Appaltatore dovrà applicano le disposizioni di cui al codice civile in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto materia di inadempimento e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzerisoluzione del contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed L’Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni altro caso previsto dalla vigente normativamomento e anche parzialmente, ossia limitatamente ad un solo lotto (qualora la medesima società risulti aggiudicataria di più lotti e venga stipulato un unico contratto) il presente contratto e/o i Contratti Esecutivi, qualora accerti l’incapacità della Banca di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell’eseguirlo. L’Azienda procede automaticamente L’Agenzia potrà risolvere i contratti anche se è stata iniziata l’esecuzione dei servizi. In tal caso, spetteranno alla risoluzione del contratto Società unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere i contratti di diritto, ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi; - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; - manifesta incapacità nella prestazione dei servizi; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione della prestazione dei servizi da parte della Banca senza giustificato motivo; - rallentamento nell’esecuzione dei servizi senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicarne l’esecuzione nei termini previsti dal contratto; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni modalità di cui all’art. 14 esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente schema di contrattocontratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, ovvero della disciplina così come previsto dalla legge 136 del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/201613 agosto 2010; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione accesso alle pubbliche gare di cui all’artall’art.38 D.lgs. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione163/06; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità annullamento giurisdizionale del provvedimento relativo alla di aggiudicazione della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la parte rimanente di questa, in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Banca inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di consegnare immediatamente i lavori minore spesa, nulla compete alla Banca inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e i cantieri nello stato penali in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che possa comunque derivare dalla sue inadempienzehanno motivato la risoluzione.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Qualora nel corso dell’appalto il contrattoservizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato, nel contratto d’appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, la stazione appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna. L’Amministrazione Comunale può risolvere unilateralmente il contratto nei casi e con in cui la Ditta appaltatrice: venga a perdere i requisiti di idoneità; non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dall’artdal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia; non inizi l’esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore; si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale; si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro. 108 Fatta salva l’ipotesi di cui al precedente secondo comma, punto 1., del D.Lgspresente articolo, per la quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. ai sensi di legge. 50/2016 ed Rimane, comunque, in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni capo all’Amministrazione Comunale la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 14 15 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’artCapitolato. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà È in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto riconosciuta la piena facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca dell’affidamento dell’appalto nei sotto elencati casi, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna: vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio; sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio; ne venga sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore e indiretto non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità. In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che possa consentano comunque derivare dalla sue inadempienzeil ripristino del servizio stesso, la stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per la eventuale prosecuzione dell’appalto.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso di cui all’art.109 del D.Lgs.50/2016, qualora il contrattoservizio divenisse insoddisfacente, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni, Asp si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno al fornitore, comunicando a quest’ultimo le ragioni tramite PEC e senza ulteriori formalità. In tal caso, Xxx incamera la cauzione con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dagli artt. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C., il contratto potrà essere risolto di diritto nei seguenti casi: - mancato rispetto a) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle regole disposizioni di legge, dei regolamenti e delle prescrizioni degli obblighi previsti nel presente Capitolato; b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività ad altri. Questa ipotesi si configura anche nel caso in cui il fornitore venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui il fornitore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica. Asp si riserva il diritto, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 163/2006, di opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso qualora non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 14 10-sexies della Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; c) apertura di una procedura di fallimento a carico del fornitore; d) ritardo nell’avvio del servizio secondo quanto disposto dall'art.4 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina Capitolato; e) interruzione senza giusta causa del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016servizio; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - f) violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente ovvero mancata applicazione dei contratti collettivi; h) impiego di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.personale non dipendente dal fornitore salvo quanto disposto nel presente capitolato; - qualora l’informativa antimafia richiesta i) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione della cucina; j) utilizzo dì derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche; k) un episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare; l) applicazione di 3 penali diverse per la stessa violazione tra quelle previste nel presente capitolato; m) ulteriore inadempienza del fornitore dopo la comminazione di 10 penalità complessive; o) mancata previsione e/o sostituzione delle figure professionali previste nel presente capitolato; q) errore nella preparazione e somministrazione di dieta speciale tale da pregiudicare, in corso modo grave, la salute dell’utente; r) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento. In tal caso, la risoluzione opera con effetto immediato a seguito di istruttoria alla data comunicazione da parte di sottoscrizione Asp tramite PEC, con salvezza del contratto, dia esito negativo per risarcimento di tutti i soggetti titolaridanni subiti e subendi. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla L'applicazione della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso pregiudica la messa in atto, da parte di Asp, di richiesta di risarcimento per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzedanni subiti.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste Oltre a quanto previsto dall’art. 108 1453 del D.LgsCodice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono essere in particolare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: - impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l’appaltatore e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di qualità del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità professionale; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato ovvero gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide del Comune. 50/2016 In particolare ed in ogni altro caso previsto si considera grave la violazione contestata almeno tre volte; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti nazionali o territoriali; - interruzione non motivata del servizio; - violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune capofila con effetto immediato a seguito di comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all’appaltatore non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per l’applicazione delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 disposizioni del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamentearticolo, il 10% dell’importo contrattualeComune si rivarrà su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione, che verrà incamerata a titolo di penale, senza necessità di diffide o formalità di sorta. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxIl Comune potrà a sua volta risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed alla esecuzione d’ufficio dei servizi oggetto d’appalto a spese della Affidataria, nei seguenti casi: - mancato per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato; - per indisponibilità ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria o urgente; - per indisponibilità a consentire gli accessi richiesti dall’Amministrazione Comunale per eseguire verifiche, collaudi e/o interventi; - per utilizzo di personale privo di idonea specializzazione o autorizzazione di legge; Costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti inadempienze contrattuali: arbitrario abbandono o sospensione del servizio; violazioni del rispetto delle regole e delle prescrizioni norme di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sicurezza; - frode; eventuale perdita dei requisiti previsti dalla disciplina in materia di carattere generale e requisiti cooperative sociali; cessione o subappalto del servizio, anche parziale, in violazione delle normative vigenti in materia; sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Affidataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione; per superamento della soglia di qualificazione di penalità pari al 10% del valore complessivo dell’appalto; in tutti i casi in cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie le transazioni siano state eseguite senza avvalersi degli intermediari di banche e dei conti dedicati di cui all’artPoste Italiane spa ex art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare in tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle penalità applicate prescrizioni comporti un grave disservizio per l’Amministrazione Comunale e previste al seguente artdi riflesso per l’utenza. 27Il verificarsi di una delle suddette ipotesi costituisce grave inadempimento contrattuale e, supericonseguentemente, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione un grave errore contrattuale comportante la immediata risoluzione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolaria cui si farà luogo, previo preavviso di 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata con A/R, senza che l’Affidataria possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo a qualsiasi titolo. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto La ditta non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso in tal caso partecipare a qualsiasi forma di aggiudicazione di appalti nel quinquennio successivo. Nel caso di risoluzione contrattuale per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo uno qualunque dei motivi sopra esposti l’Amministrazione Comunale nulla dovrà alla Affidataria, salvo il pagamento del canone sino a quel momento maturato. In tutti i casi di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto risoluzione previsti nel presente Capitolato, la Affidataria incorrerà nella perdita della cauzione, che possa comunque derivare verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla sue inadempienzeinterruzione del rapporto.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Xxxxxxxxx avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del previsti dall'art.108 D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole 50/2016, anche ai sensi e delle prescrizioni per gli effetti di cui all’art. 14 1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge e sia previste dalle disposizioni del presente schema accordo quadro, nelle seguenti ipotesi: in caso di contrattoapertura di una procedura di fallimento, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore; - perdita dei requisiti per inosservanza di carattere generale norme legislative e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano regolamentari in materia di sicurezza e coordinamentoprevenzione infortuni; mancata fornitura decorsi 30 giorni dal termine di scadenza fissato dal contratto attuativo; qualora l'appaltatore non si conformi, rilevate dal coordinatore della sicurezza nel termine di volta in fase volta indicato, all'ingiunzione di esecuzioneporre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite dalla stazione appaltante; nel caso di gravi violazioni degli intermediari obblighi assicurativi, previdenziali, e dei conti dedicati relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto. Nelle ipotesi di cui all’artsopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 3 L’impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della L. 136/2010; - qualora l’ammontare cauzione definitiva che resta incamerata dal Consorzio, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione della fornitura e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità applicate e previste al seguente art. 27(qualora l'impresa affidataria, superiopportunamente avvisata, complessivamentenon adempirà a ciò), il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxConsorzio potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per la fornitura già eseguita, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contrattopresente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e con le modalità previste dall’artdei documenti di gara, che qui si intendono integralmente recepiti, e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 108 del D.Lgs11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativaL’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto; - mancato reintegro della cauzione; - stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010; - cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 14 80 del D.lgs. n. 50/2016. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente schema Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di contrattocui agli artt. 317 c.p., ovvero 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della disciplina facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del subappalto D.lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 105 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l’affidamento del D.Lgscompletamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui Resta fermo quanto previsto all’art. 84 D.Lgs108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxn. 50/2016.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Samples: Contratto Normativo
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla L’Amministrazione può dichiarare la risoluzione del contratto Contratto, senza alcun termine di preavviso per l’Appaltatore, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole ▪ cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e delle prescrizioni conseguenti atti di cui all’art. 14 del presente schema sequestro o di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016pignoramento intervenuti a carico dell’Appaltatore; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - ▪ violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall’Appaltatore in sede di Gara, ai sensi dell’art. 1, co. 17, della Legge 190/2012; ▪ violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxdei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. ▪ frode o grave negligenza da parte dell’Appaltatore, in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato e dal Contratto di Appalto; ▪ manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione delle attività previste per l’Appalto, ovvero Servizi palesemente inadeguati agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli Allegati e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di Gara; ▪ inadempienza accertata da parte dell’Appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.; - ▪ in tutti gli altri casi esplicitamente richiamati nel testo del Capitolato, anche se non elencati nel presente articolo. Nelle ipotesi sopra indicate il Contratto è da intendersi risolto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell’Amministrazione, inoltrata all’Appaltatore in forma di raccomandata AR o PEC. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate come causa di risoluzione, ma tali da compromettere gravemente la regolarità e l’efficacia dei Servizi e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, sono contestate dall’Amministrazione con diffida ad adempiere, inoltrata all’Appaltatore a mezzo raccomandata AR o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Appaltatore deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso non ritenga di istruttoria alla data di sottoscrizione del contrattoaccogliere le eventuali giustificazioni addotte, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto Contratto. In tutti i casi di risoluzione l’Appaltatore non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso può vantare pretese di rimborso e incorre nella perdita della cauzione definitiva, che è incamerata dall’Amministrazione. Inoltre, rimane salvo e impregiudicato il diritto dell’Amministrazione ad agire per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi il risarcimento dell’eventuale maggior danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzesubito.
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Samples: web.uniroma1.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoFerma restando l’applicazione delle penali, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni violazione degli obblighi in materia di cui all’art. 14 “Cessione del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari contratto e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27crediti”, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora: ● il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata; ● lo sforamento dei tempi di consegna di primo rilascio ed in corso al tempo di istruttoria alla data esecuzione attività comportasse un superamento del 15% del tempo complessivo, ottenuto sommando i tempi previsti nell’accettazione dei singoli preventivi; Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di sottoscrizione risoluzione del contratto, dia esito negativo ai sensi e per i soggetti titolarigli effetti dell’art 1454 c.c. Ogni contestazione in merito alla legittimità qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del provvedimento relativo alla risoluzione del presente contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzerisarcimento dei danni nei confronti della stessa.
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Samples: Richiesta Di Offerta
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contradditorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, nei casi e con le modalità previste dall’artcomunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in e s.m.i. In ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del caso, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - mancato rispetto violazione delle regole vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, rilevate di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore della per la sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione della normativa sulla tutela dei conti dedicati dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui all’artil personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. 3 della L. 136/2010Art. 55 del presente capitolato); - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - violazione degli obblighi la mancata sostituzione del responsabile del servizio di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’informativa antimafia richiesta ed in l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di istruttoria condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla data di sottoscrizione del contrattocontestazione scritta, dia esito negativo per i soggetti titolaritramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto non potrà è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzecon l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Samples: Codice Unico Di Progetto (Cup): C83g17000210004 Codice Identificativo Gara (c.i.g.): 7192319964
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei Le XX.XX.XX. aggregate potranno chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativae s.m.i.. Ai sensi dell’art. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione 108, comma 1, del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuziones.m.i.; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - qualora l’ammontare con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - il Tesoriere è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle penalità applicate prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxgiustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti del Tesoriere sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione obblighi e condizioni contrattuali; oggetto del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolaripresente Capitolato Speciale d’Appalto; Speciale d’Appalto; dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare al Tesoriere in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ATS, formulerà la contestazione degli addebiti al Tesoriere, assegnando un termine non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso inferiore a quindici giorni per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo la presentazione delle proprie controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di consegnare immediatamente i lavori stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità dell’inadempimento. Acquisite e i cantieri nello stato in cui si trovanovalutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Tesoriere abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto Nei casi sopra previsti, il Tesoriere, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che possa comunque derivare dalla sue inadempienzel’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, la Stazione Appaltante può risolvere il contrattocontratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei se una o più delle seguenti casicondizioni sono soddisfatte: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di cui all’art. 14 appalto ai sensi dell'articolo 106 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgsgià citato D. Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti con riferimento alle modificazioni di carattere generale cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e requisiti c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. L’Amministrazione deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’artal codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 84 D.Lgs80 del D. Lgs. 50/2016 50/2016; - quando il Direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Capitolato, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali; - cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e s.m.i. a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge e DM 154/2017 dal presente CSA; - inosservanza delle prescrizioni di gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno episodi preventivamente contestati); - di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del piano soggetto aggiudicatario; - di sicurezza frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionecondizioni contrattuali; - qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della presente procedura; - violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione di ciascuna Amministrazione aggregata; - in cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuate movimentazioni finanziarie effettuati senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 banche o della L. 136/2010Società Poste Italiane S.p.A; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente artil mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. 27Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, dia esito negativo nominato dall’Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per i soggetti titolarila presentazione delle proprie controdeduzioni. Ogni contestazione in merito alla legittimità Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del provvedimento relativo alla Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto. La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati all’Amministrazione recedente. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività di consegnare immediatamente i lavori cui al presente CSA ad altro operatore. Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’Amministrazione deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzedi tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste Salvo quanto previsto dall’art. 108 13 (penalità) del D.Lgs. 50/2016 presente Capitolato ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l’Ente si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole frode e delle prescrizioni di cui all’art. 14 grave negligenza nell’esecuzione del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016servizio; - perdita dei requisiti manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; - inadempienza accertata alle norme di carattere generale legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; - inosservanza delle prescrizioni sospensione del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneservizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari le penalità eventualmente applicate abbiano superato il limite di 2 (due) all’anno; - gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento; - in caso di ottenimento per due volte consecutive di DURC negativo a carico dell’esecutore, ai sensi dell’art.6 del DPR 207/2010 e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010s.m.i; - qualora l’ammontare delle penalità applicate l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.s.m.i; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed affidamento delle prestazioni in corso subappalto; - non attivare il servizio di istruttoria alla data “help desk”; - non comunicare l’utenza mobile reperibile; - non assicurare pronta reperibilità - non attivare il servizio di sottoscrizione teleassistenza entro 1 (una) ora dalla segnalazione/chiamata; - non essere in loco entro 2 (due) ore dalla segnalazione/chiamata; - cessione totale o parziale del presente contratto, dia esito negativo ; - in tutti gli altri casi previsti per legge o per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla quali nel presente Capitolato sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la stazione appaltante. L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove la stesso non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso provveda, l’Ente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all’incameramento della cauzione e all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dal Comune. Resta salva per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in l’ente l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzealtra azione a tutela dei propri diritti.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contrattocontratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, nei casi e previa diffida ad adempiere da comunicarsi con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione raccomandata A.R. L’Amministrazione ha il diritto di recedere dall'esecuzione del contratto a spese dell'Affidatario, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1466 C.C. nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; - cessazione o fallimento dell'Affidatario. L’Amministrazione si riserva, inoltre, di cui all’art. 14 del presente schema di risolvere il contratto, ovvero della disciplina qualora accerti nell'Impresa incapacità a realizzare la fornitura o una evidente negligenza nell'eseguirla o difformità degli automezzi rispetto alle prescrizioni tecniche riportate nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara dalla Ditta. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, oltre che di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche di operare la eventuale esecuzione in danno. Trascorsi trenta giorni di ritardo dalla data prevista per la consegna, a causa del subappalto fornitore e/o del produttore, o nell'impossibilità di cui all’arteffettuare il collaudo, il Committente potrà addivenire alla risoluzione dei contratto ed addebitare al fornitore inadempiente le spese sostenute per il ritardo nonché gli eventuali danni subiti. 105 Gli automezzi che fossero stati comunque consegnati e non collaudati dovranno essere ritirati a cura dei fornitore medesimo entro il termine massimo di gg. 10 dalla comunicazione trasmessa dal Committente a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno. Il risarcimento del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente danno per inadempimento ex art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla Oltre a quanto previsto nel capoverso precedente si potrà far luogo a risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.nelle seguenti fattispecie:
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Nel caso di inadempienze gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il contrattorapporto. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione. L’Amministrazione, nei casi con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e con le modalità previste dall’artnon darà diritto ad alcuna rivalsa. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’affidatario del contratto servizio. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - mancato rispetto ogni azione, omissione o ritardo nell’esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali ospiti della struttura;inidonea decisione per l’inserimento in box di cani tra loro incompatibili tale da cagionare danni gravi agli animali; - accertato maltrattamento degli animali; - omessa effettuazione delle regole e delle prescrizioni terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria; - mancata somministrazione di acqua e/o alimenti riscontrata anche solo per una volta; - diniego a consentire l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 14 26 del capitolato; - mancata promozione della adozioni nei modi e termini di cui al presente schema capitolato; - omesso sgambamento dei cani riscontrato anche solo per una volta; - danno grave provocato all’immagine del Comune; - abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati; - inosservanza delle norme di contrattolegge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente; - cessione o subappalto totale o parziale del servizio; - inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie; - procedure concorsuali e/o frode; - non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune di Cosenza. Restano salve le fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C. Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune di Cosenza all’esito dei controlli, ovvero della disciplina del subappalto dai competenti organi di cui all’artcontrollo (A.S.P., C.F.S., A.G., P.M. ecc.) mediante regolare verbale oppure dagli operatori, visitatori e Associazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, che provvederà alle verifiche consequenziali. 105 Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore ed esporrà il Gestore all’impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di Cosenza per cinque anni (art. 38 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxn. 163/06).; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve La Stazione Appaltante deve risolvere il contrattocontratto derivante dalla presente procedura, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casidurante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - mancato rispetto nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle regole leggi antimafia e delle prescrizioni relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’artall'art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 80 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - di carattere generale non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Capitolato, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali; - cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni a qualunque soggetto terzo,dell’esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzioneservizio; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari l’Appaltatore perda i requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora l’aggiudicatario non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della presente procedura; - violazione delle norme e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010principi contenuti nel Piano Triennale Anticorruzione; - qualora l’ammontare il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle penalità applicate proprie controdeduzioni. Acquisite e previste al seguente art. 27valutate negativamente le predette controdeduzioni, superiovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, complessivamentela Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione Direttore dell’esecuzione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolaridichiara risolto il contratto. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati alla Regione. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che la Regione è chiamata a sopportare per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore. Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di consegnare immediatamente i lavori diritto quando laRegione determini di avvalersi della presente clausola risolutiva e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzedi tale volontà ne diano comunicazione scritta all’aggiudicatario.
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Samples: Convenzione
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Qualora si verifichino le circostanze di cui all’Art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC. È, invece, obbligata a provvedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall’artdi cui al comma 2 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa50/2016. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione Ai fini dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono ipotesi di grave inadempimento: • la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto servizio; • la violazione di norme codice etico; • la violazione delle regole e disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti; • il superamento del limite del 10% (dieci per cento) delle prescrizioni penali di cui all’art. 14 29 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016Capitolato; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - • la grave o ripetuta violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.cui all’Art. 30 commi 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 50/2016; - • la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, il RUP contesta all’appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, la Stazione Appaltante può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico dell’Appaltatore inadempiente. In caso di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti contrattuali, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. La risoluzione fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi le forniture o la sua parte rimanente in danno dell’Appaltatore inadempiente. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso l’Appaltatore si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore della Stazione Appaltante. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Nelle ipotesi in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore, il RUP/DEC, assegna all’Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali essa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l’informativa antimafia richiesta ed l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto. In tale ipotesi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso. In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in corso relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Appaltatore le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di istruttoria alla data interpellare gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di sottoscrizione gara così come stabilito dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al pagamento delle penali e al risarcimento del danno. Nei casi di risoluzione del contratto, dia esito negativo l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 D.Lgs. n. 50/2016, pari all'uno per i soggetti titolaricento del valore del contratto. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla In ipotesi di risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso e di cessazione anticipata previsti dall’art. 110, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà del Comune di Napoli interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Appaltatore in sede di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeofferta.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste Oltre a quanto previsto dall’art. 108 1453 del D.LgsCodice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono essere in particolare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: - impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta aggiudicataria e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di qualità del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità professionale; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato ovvero gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide della Scuola. 50/2016 In particolare ed in ogni altro caso previsto si considera grave la violazione contestata almeno tre volte; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti nazionali o territoriali; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, ossia per almeno tre volte; - violazione dell’obbligo di permettere all’Ente di vigilare sul corretto svolgimento del servizio. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Scuola con effetto immediato a seguito di comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla ditta aggiudicataria non spetta alcun indennizzo e la ditta ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Scuola avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per l’applicazione delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 disposizioni del presente schema articolo, la scuola si rivarrà su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione, che verrà incamerata a titolo di contrattopenale, ovvero della disciplina del subappalto senza necessità di cui all’artdiffide o formalità di sorta. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, La scuola potrà a sua volta risolvere il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxcontratto per inderogabili esigenze pubbliche.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoL’ASL BI, nei casi e con le modalità previste nel rispetto di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento della Ditta aggiudicataria, avrà comunque facoltà di risolvere il contratto per inadempimento dell’Appaltatore nei seguenti casi: - grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell’ASL BI; - impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali; - sospensione o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, da parte dell’Appaltatore; - cessione a qualsiasi titolo della convenzione non autorizzata; - inosservanza delle prescrizioni norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza. In caso di risoluzione, l'ASL BI affiderà ad altra Ditta il servizio, utilizzando, se possibile ai sensi delle disposizioni legislative, la graduatoria della gara con la quale è stata aggiudicato il servizio, e, escussa la garanzia prestata a fronte del piano danno subito, ovvero a fronte del potenziale danno, alla fine del periodo contrattuale addebiterà all’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggior costo sostenuto, ulteriore rispetto all’ammontare della cauzione, fatta salva la possibilità di sicurezza rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione e coordinamentofatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. In caso di scioglimento o di liquidazione dell’Appaltatore, rilevate dal coordinatore ovvero di cambiamento di ragione sociale, cessione, conferimento o affitto, l'ASL BI applicherà le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in tema di successione nel contratto, e, ove possibile ed ammesso dalle disposizioni vigenti, l’ASL BI potrà pretendere tanto la continuazione del servizio da parte della sicurezza Società in fase liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale Appaltatore subentrante. Invece, in caso di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamentefallimento dell’Appaltatore, il 10% dell’importo contrattualecontratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’ASL BI verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulla garanzia definitiva e sulle fatture in attesa di liquidazione. - violazione Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente all’esecuzione del convenzione, chiedendo la risoluzione anticipata dello stesso nel periodo di sua vigenza, l’ASL BI potrà chiedere l’esecuzione coattiva degli obblighi contrattuali, ovvero accedere alla richiesta dell’Appaltatore, ma, in tal caso, tratterrà a titolo di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxpenale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altro Appaltatore, a titolo di ulteriore risarcimento danni, rivalendosi, se del caso, anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto all’Appaltatore per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del servizio.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Samples: Bando Di Gara
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, E’ nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 poteri del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente Comune ricorrere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno: - mancato rispetto • Inefficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle regole infrazioni, debitamente accertate e delle prescrizioni contestate, compromettano il servizio stesso; • sopravvenuta perdita di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato per l’assunzione del servizio; • accertamento per tre volte nel corso di carattere generale e requisiti dodici mesi continuativi, dello stesso grave inadempimento tra quelli previsti dal presente capitolato; • frode dei soggetti aggiudicatari • cessazione dell’attività da parte dei concessionari, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l’assunzione del servizio. Qualora si riscontri l’insorgere di qualificazione uno dei casi di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamenterisoluzione sopra citati, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi Comune concessionario notificherà all’aggiudicatario l’addebito, con l’invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla dieci giorni dalla data di sottoscrizione del contrattonotifica. Dopo tale data, dia esito negativo per i soggetti titolariin mancanza di controdeduzioni ritenute valide il contratto sarà risolto di diritto. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato Nel caso in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa le controdeduzioni non venissero ritenute valide secondo i criteri di logicià, il Comune avrà comunque derivare dalla sue inadempienzela facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve L’Appaltatore decade dall’appalto della gestione del servizio in caso di fallimento dell’impresa, o quando nei confronti dell’Appaltatore sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del d.lgs. 159/2011 e smi. Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla legge, il contrattopresente contratto potrà altresì essere risolto per il venir meno della fiducia nei confronti dell’Appaltatore, nei casi e previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei il pubblico servizio, oltre ai seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni cessione in tutto o in parte dei servizi di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016al contratto stipulato; - perdita dei requisiti mancato pagamento del premio delle polizze assicurative; - interruzioni e/o abbandono del pubblico servizio; - messa in atto di carattere generale e requisiti gravi comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di qualificazione pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 gestione; - mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; - inosservanza delle prescrizioni del piano norme di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionelegge relative al personale dipendente; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’artinosservanza dell’art. 3 della L. n. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; - in qualsiasi momento, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente intervenuti, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche più vantaggiose. Nei suddetti casi l’appaltante comunica all’appaltatore gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste. Qualora l’appaltatore non ottemperi o qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente artle deduzioni non siano, a giudizio dell'appaltante, accoglibili, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, l’Appaltante, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica all’Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora l’appaltatore non ottemperi, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto. In caso di istruttoria alla data risoluzione l’appaltante beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di sottoscrizione risoluzione del contratto, dia esito negativo l’appaltatore, qualora richiesto dall’appaltante, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all’appaltante, il passaggio della documentazione necessaria per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità la fornitura del provvedimento relativo alla risoluzione servizio oggetto del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzepresentecontratto.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il Ove accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, nei casi e l’Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l’Amministrazione valuti negativamente le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni applicando le penali di cui all’art. 14 del al presente schema di contrattoCapitolato, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in Ove nel corso di istruttoria alla data di sottoscrizione dell’esecuzione del contratto, dia esito negativo per l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l’esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’esecutore del servizio ritardi l’esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l’Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Il predetto termine, salvo i soggetti titolaricasi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla Scaduto il termine assegnato, ove l’inadempimento permanga, l’Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare ope legis applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. In caso di fallimento dell’esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato azione in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzefavore dell’Amministrazione.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Qualora si verificassero, da parte dell’Appaltatore, inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contrattocontratto d’appalto. L’Appaltante, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni • Frode nell’esecuzione del contratto; • Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 14 80 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.; • Manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio oggetto del presente schema capitolato; • In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte dell’Appaltante; • Mancata consegna del formulario entro il termine di legge determinerà che determinerà altresì la segnalazione del caso agli organi pubblici competenti; • Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; • Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; • In caso di vizi riguardanti lo svolgimento del servizio tali da dover comportare per l’Appaltante il ricorso ad un altro fornitore esterno; • In caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria o altri casi di cessione di attività o di cessazione dell’Appaltatore; • Sospensione delle prestazioni richiesta o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo. • Ogni altra situazione per la quale, nella presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto. La risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. con la semplice comunicazione dell’Appaltante all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni previste. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di legge, ovvero della disciplina l’Appaltante, fermo restando l’applicazione delle penali, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del subappalto Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. L’Appaltante potrà risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nei casi di cui all’art. 105 108 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs.50/2016 s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano La volontà di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, risolvere il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxcontratto è comunicata mediante PEC all’Appaltatore.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Si applica l’art 122 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al DEC entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Progetto valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, nei casi e con le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 108 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del D.Lgsmaggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 50/2016 ed L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni − emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 14 6 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023; − sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; − violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; − servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; − il mancato utilizzo da parte dell’esecutore del servizio del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente schema di contratto, ovvero secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9- bis, della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. legge n. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste − applicazione di penali in misura superiore al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi In caso di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall’operatore economico, verrà disposta la risoluzione del contratto, dia esito negativo l’escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all’ANAC e la sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeprovvedimento.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve In caso di inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contrattopresente Contratto e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e con le modalità previste dall’artdei documenti di gara, che qui si intendono integralmente recepiti. 108 del D.LgsL’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa1456 cod. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi: - qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario ai fini della stipula del presente Contratto; - in caso di mancato reintegro della cauzione; - stato di inosservanza del Concessionario riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - cessione del contratto o subconcessione fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 14 80 del D.lgs. n. 50/2016; - revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l’espletamento del servizio. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente schema Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti del Concessionario e/o dei componenti la sua compagine sociale, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore inadempiente. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, ovvero quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione concedente non si sia avvalsa della disciplina facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del subappalto D.lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 105 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l’affidamento del D.Lgscompletamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui Resta fermo quanto previsto all’art. 84 D.Lgs108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxn. 50/2016.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Samples: Contratto Normativo
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l’Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente CSA, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto nei seguenti casiai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno della ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi: - mancato un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all’ amministrazione; - almeno tre ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi, rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all’Amministrazione; - due rifiuti da parte dell’Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto: - qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto; -qualora l’aggiudicatario si sia trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle regole e delle prescrizioni situazioni di cui all’art. 14 del presente schema 80 comma 1, D.Lgs n. 50/2016; -qualora l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di contrattouna grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato; -qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero della disciplina del subappalto sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 105 80 del D.LgsD.Lgs n. 50/2016. 50/2016; - perdita dei requisiti La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla ricevimento che produrrà effetto dalla data di sottoscrizione ricezione ovvero a mezzo pec. L’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall’Amministrazione Comunale, compresa l’eventuale esecuzione in danno. Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo saranno oggetto di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzesegnalazione all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni caso di mancata osservanza delle prescrizioni contrattuali di cui al presente capitolato che configuri fattispecie di grave inadempimento, procedendo conseguentemente all’incameramento del deposito cauzionale definitivo ed all’esecuzione dell’appalto in danno all’operatore economico fornitore, a carico del quale resterà l’onere del maggior danno subito, salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e l’applicazione delle penali previste. Nei casi di ritenuto grave inadempimento, il responsabile del procedimento e/o il direttore dell’esecuzione del contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in potranno fissare un congruo termine entro il quale l’operatore economico fornitore sarà tenuto a rimuovere ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle situazione di rilevata non conformità alle prescrizioni di cui all’artal presente capitolato, trascorso inutilmente il quale il contratto sarà risolto di diritto. 14 del presente schema Premesso quanto sopra in via generale, costituiscono fattispecie di contrattograve inadempimento, ovvero della disciplina del subappalto in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità delle prestazioni, nonché al loro livello qualitativo, le seguenti ipotesi: - ritardata e reiterata inosservanza dei termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016consegna dei prodotti, comprovata da almeno tre contestazioni formali; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza sospensione e/o interruzione parziale o totale della fornitura o delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamentoprestazioni per colpa imputabile all’operatore economico della singola fornitura, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionecomprovate da contestazione formale; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari reiterata fornitura di prodotti non corrispondenti ai requisiti richiesti e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010presentati in offerta; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione altre reiterate inadempienze dell’operatore economico accreditato all’osservanza degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.contrattuali; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed grave negligenza o contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - interruzione della fornitura per decisione unilaterale da parte dell’operatore economico accreditato o di abbandono dell’appalto, salvo cause di forza maggiore. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeesecuzione.
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Samples: trasparenza.asl1abruzzo.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedu- ra, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate: a) gravi e/o ripetuti ina- dempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto; b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; c) grave ina- dempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riu- scita del servizio; d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, nei casi previdenziali e con le modalità previste dall’art. 108 relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del D.Lgs. 50/2016 ed servizio; e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme detta- te a tutela dei lavoratori; f) gravi e/o o ripetute violazioni in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni relazione all’obbligo di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto 5 bis comma 2; g) gravi e/o o ripetute violazioni in re- lazione all’obbligo di cui all’art. 105 del D.Lgs5 bis comma 3. 50/2016; - perdita dei requisiti La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate. Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa conte- stazione scritta all’Erogatore, concedendo termine di carattere generale 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e requisiti deduzioni scritte a eventuale confutazione. L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Associazione di qualificazione di cui all’artcategoria rappresentativa delle strutture private accreditate. 84 D.Lgs. 50/2016 Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scrit- te dell’Erogatore ed eventualmente dell’Associazione interpellata e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria la relativa documentazione potrà quindi procedere alla data di sottoscrizione risoluzione del contratto, dia esito negativo ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l’Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per i soggetti titolariprovvedere. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del In difetto di adem- pimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoai sensi dell’art. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze1456 c.c.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto e dell’offerta tecnico-qualitativa prodotta in gara, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto; - si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. , nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dall’Amministrazione con Deliberazione n. ; - si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo. - sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; - si siano verificate violazioni del vigente Codice etico [ove presente], fatto salvo il pieno diritto di queste di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; - sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in ogni altro caso previsto dalla materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto - l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente normativain materia di fatturazione elettronica. L’Azienda procede automaticamente alla Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto; - si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi: fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d’Appalto; - si verifichi il mancato rispetto rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle regole e delle prescrizioni previsioni di cui all’art. 14 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxContratto ad altro operatore.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. 14.1 Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Decreto, nel caso di accertamento, nell’ambito dei controlli, di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone la decadenza del diritto al rilascio dei CIC, nonché il recupero dei titoli già rilasciati, revocando, ove necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano. Il Policlinico risolve il contratto, presente Contratto è risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c .: - qualora l’Operatore incorra nei casi divieti e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto nelle decadenze previsti dalla vigente normativadisciplina antimafia; - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati; - qualora il GSE, nell’ambito di un procedimento amministrativo, accerti il venir meno di una o più condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento; - qualora l’attività di verifica documentale o mediante sopralluogo si sia conclusa con l’annullamento o la revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi. L’Azienda procede automaticamente alla Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto nei seguenti casiprevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.: - mancato qualora si verifichino variazioni rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza a quanto dichiarato in fase di esecuzionerichiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari il GSE, nell’ambito di un procedimento amministrativo, accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante. Per variazioni di lieve entità e al di fuori dei conti dedicati casi rilevanti ai sensi della disciplina di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamentesettore, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione GSE si riserva di modificare i CIC rilasciati nonché, ove le condizioni per il rilascio degli obblighi stessi siano ripristinate, di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso trattenere un numero di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato CIC pari a quelli rilasciati nel periodo in cui si trovanoè perdurata la variazione di lieve entità. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.Articolo 15
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del Contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativae s.m.i.. Ai sensi dell’art. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione 108, comma 1, del contratto nei D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti casicondizioni sono soddisfatte: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di cui all’art. 14 appalto ai sensi dell'articolo 106 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgsgià citato D. Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 all'articolo 106, comma 1, lettere b) e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionepredetto articolo; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - qualora l’ammontare con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle penalità applicate prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed giustizia dell'Unione europea in corso un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di istruttoria alla data di sottoscrizione una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, dia esito negativo durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i soggetti titolarireati di cui all'art. Ogni contestazione in merito alla legittimità 80 del provvedimento relativo alla D. Lgs. 50/2016; La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso inferiore a quindici giorni per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoconcerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che possa comunque derivare dalla sue inadempienzel’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il Policlinico DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste previsti dall’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 ed in ogni altro 50/2016. In caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole modi e delle prescrizioni termini di cui all’art. 14 110 commi 1 e 2 del presente schema di contrattoD. Lgs. 50/2016, ovvero fatto salvo l’incameramento della disciplina del subappalto cauzione definitiva di cui all’art. 105 103 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano a titolo di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxrisarcimento danni.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Comune di Cantello si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con semplice comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, salva l’applicazione delle penali applicabili, nelle seguenti ipotesi: - in caso di grave inadempimento dell’Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari che viene assegnato a mezzo raccomandata A.R. dal Comune di Cantello per porre fine all’inadempimento (art. 1454 C.C.), il Comune di Cantello stesso ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di procedere nei casi confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno; - nel caso di danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente; - mancata regolarizzazione, entro 4 (quattro) mesi dall’accertata irregolarità da parte del Comune di Cantello, agli obblighi previdenziali e con le modalità previste dall’art. 108 contributivi del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione personale (regolarità del DURC); - cessione totale o parziale del contratto nei seguenti casi: ovvero violazione delle regole sul subappalto; - nel caso di perdita dei requisiti richiesti per la stipula del contratto; - cessazione dell’attività, oppure in caso di fallimento, messa in liquidazione o altra procedura concorsuale, a carico della ditta aggiudicataria; - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016norme sulla sicurezza; - perdita nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1453 C.C.. E’ a carico dell’Appaltatore l’onere del maggior prezzo pagato, rispetto a quello convenuto, per la prosecuzione del servizio affidato ad altra impresa. Nel caso di risoluzione resta stabilito che alcun compenso, indennità o altro spetta all’impresa, la quale avrà solo il diritto al pagamento contrattuale dei requisiti servizi regolarmente eseguiti, accertati ed accettati dal Comune di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxCantello.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve 16.1.Connesi può risolvere di diritto il contrattoContratto con comunicazione scritta al Cliente, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto anche via fax o posta elettronica se confermata a mezzo di raccomandata A/R nei seguenti casi: - mancato rispetto violazione delle regole e delle prescrizioni condizioni d’uso di cui all’artall’articolo 14 (usi impropri, abusivi o fraudolenti e regole di sicurezza); violazione dei divieti di cui all’articolo 15 (diritti di proprietà industriale o intellettuale di Connesi); e qualora ricorrano le circostanze di cui all’articolo 3.4. 16.2.A fronte di un inadempimento del Cliente ad obblighi di pagamento, prestazione o integrazione delle garanzie, e qualora il Cliente non consenta le verifiche tecniche e gli interventi propedeutici e necessari alla attivazione e alla fornitura ai sensi dell’art. 4.2 e 13.5, Connesi può sempre valersi di diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, decorsi i quali, in assenza di adempimento, il Contratto si intenderà risolto. 16.3.A fronte di un mancato pagamento Connesi avverte il Cliente con debito preavviso della interruzione del servizio o cessazione del collegamento, e circoscrive l’interruzione - per quanto tecnicamente fattibile - alla fornitura interessata dall’inadempimento, a meno di frode, o ripetuti mancati pagamenti o ritardati pagamenti nell’arco dei 6 mesi precedenti l’ultima fattura scaduta. A tali fini Connesi non considera i ritardi inferiori a 15 giorni dalla scadenza della fattura, e i mancati pagamenti nella misura in cui afferiscano a somme contestate per le quali sia pendente un reclamo oppure una procedura di conciliazione o definizione della controversia con l’Operatore ai sensi degli articoli 3 e 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto Regolamento di cui all’artalla delibera AGCOM n. 203/18/CONS. 105 16.4.Nei casi di risoluzione del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti Contratto per inadempimento del Cliente, salvo il diritto di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni Connesi al risarcimento del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamentemaggior danno, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi Cliente è tenuto a corrispondere a Connesi in un’unica soluzione i corrispettivi previsti per il periodo di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed fatturazione in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contrattorisoluzione e tutti i costi previsti alla cessazione. Inoltre, dia esito negativo Connesi può (a) trattenere gli importi già versati dal Cliente per i soggetti titolari. Ogni contestazione l’acquisto dell’Apparato salvo recuperare lo stesso con addebito delle relative spese al Cliente nella misura stabilita per gli interventi a vuoto, oppure a sua scelta, far riscattare l’Apparato al Cliente con addebito in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso un’unica soluzione delle rate residue; (b) far riscattare l’Apparato fornito in noleggio o comodato, addebitandone il valore di listino al Cliente oppure a sua scelta, ritirare detto Xxxxxxxx con addebito delle relative spese al Cliente nella misura stabilita per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzegli interventi a vuoto.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Le Aziende Sanitarie avranno la facoltà di risolvere “ipso facto et de jure” il contratto, nei casi e con le modalità previste mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi: - avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 108 1671 c.c e di quelle previste dal presente Capitolato Speciale (modifiche e recesso contrattuale); - per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; - in caso di cessione del D.Lgs. 50/2016 ed contratto, non espressamente autorizzata dalle Aziende Sanitarie; - in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione di subappalto non autorizzato dalle Aziende Sanitarie; - qualora le singole Aziende Sanitarie abbiano a contestare per iscritto per dieci volte nel periodo di validità del contratto nei seguenti casi: contratto, anche non consecutive, l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato; - mancato rispetto in caso di interruzione del servizio o gravi violazioni delle regole clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; - nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni; - in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto; - in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle prescrizioni verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; - applicazione di penali per un importo superiore ad Euro 5.000,00 nel periodi di validità del contratto; - in tutti i casi in cui all’artle transazioni siano state eseguite senza avvalersi di quanto disposto dall’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale Capitolato Speciale d’Appalto e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’artdell’art. 3 della L. n. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi In caso di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare inadempimento della Ditta aggiudicataria, le Aziende Sanitarie hanno il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo le Aziende Sanitarie potranno anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell’Assegnatario nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di risoluzione del contratto le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di adire il secondo aggiudicatario o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeindire una nuova gara.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Pag.21 Oltre alle ipotesi di risoluzione contrattuale previste all’art. 108 del D.lgs.n. 50/2016, l’Ambito ha la facoltà di risolvere il contratto, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 del Codice Civile, con incameramento automatico della polizza fideiussoria, e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in senza preclusione di ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole per gravi e delle prescrizioni reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016diffida formale da parte dell’ente appaltante; - perdita dei requisiti di carattere generale arbitraria e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; - inosservanza delle prescrizioni subappalto e/o cessione anche parziale del piano di contratto; - gravi condotte del personale impiegato; - gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionesalute degli utenti; - ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del c.c.. - sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia. Nelle ipotesi elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di cui all’artrisolvere il contratto. 3 Ove si addivenga alla risoluzione, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della L. 136/2010; - qualora l’ammontare cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il 10% dell’importo rimanente periodo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1. L’Ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, ai sensi dell’art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016, il responsabile dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. L’Università della Calabria, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuta risoluzione. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che l’Amministrazione non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, nei casi e fermo restando il pagamento delle penali. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano attività effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria fino alla data di sottoscrizione interruzione del contratto, dia esito negativo al netto di eventuali danni causati all’Amministrazione. La decadenza comporta con sé l’incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeil risarcimento dei danni causati all’Amministrazione.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoL’EGAS si riserva di procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c a risolvere l’Accordo Quadro, nonché di conseguenza i singoli Contratti Stipulati e ad assicurare direttamente, a spese dell’Agenzia inadempiente, la continuità del servizio, nei casi sotto riportati: - irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. - grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Accordo; - sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio in argomento; - gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con le modalità previste l’Amministrazione; - gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’EGAS; - mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’EGAS in caso di proroga dell'Accordo quadro; - cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall’art. 108 116 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 ed n. 163/2006; - in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 14 del presente schema alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contrattocontanti negli appalti e nei subappalti, ovvero della disciplina del subappalto di in tutti i casi in cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie le transazioni vengono eseguite senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 banche o della L. 136/2010società Poste italiane Spa; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per quanto applicabili; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, per quanto applicabili. L’accordo quadro, inoltre, potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1453 C.C. a seguito di tre (3) provvedimenti formali per le penalità di cui all’art 8. Per le inadempienze diverse da quelle sopra citate le stesse saranno formalmente contestate da EGAS e/o dall’Azienda del SSR ai sensi dell’art 1453 e seguenti del Codice Civile. L’Amministrazione si riserva, in corso ogni caso, di istruttoria indire una nuova procedura o di rivolgersi alla data Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’affidamento a terzi, in caso di sottoscrizione risoluzione del contratto, dia esito negativo verrà comunicato alla ditta. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la Gi Group Spa da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i soggetti titolarifatti che hanno motivato la risoluzione. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso da parte della Gi Group Spa senza giustificato motivo o giusta causa. La risoluzione dell’Accordo Quadro comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo l’Amministrazione di consegnare immediatamente i lavori agire ai sensi dell’art. 1936 e i cantieri nello stato in cui si trovanoss. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzedelle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’artFatta salva l’applicazione dell’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla n. 50/2016, sono causa di risoluzione del contratto nei anche le seguenti casicondizioni qualora si verificassero, da parte dell’Appaltatore, inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni • ritardi sul cronoprogramma superiori ai 60 gg. • Frode nell’esecuzione del contratto; • Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 14 80 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.; • Manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio oggetto del presente schema capitolato; • Grave e reiterato inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo alle modalità e ai tempi di contrattoesecuzione previsti; • In caso si siano verificate almeno due contestazioni formali con eventuale conseguente addebito di penalità da parte dell’Appaltante. Quest’ultima si riserva in ogni caso il diritto di risolvere l’Accordo Quadro anche nel caso in cui intervenga anche una sola contestazione formale, ovvero qualora derivi da gravi e reiterate inadempienze; • Mancato rispetto della disciplina normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; • Subappalto abusivo, cessione anche parziale del subappalto contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; • Raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro); • In caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria o altri casi di cessione di attività o di cessazione dell’Appaltatore; • Nel caso in cui le liberatorie antimafia (informativa e/o comunicazione), di cui all’art. 105 91 del D.LgsD. Lgs 159/2011 e art 29 del DL n. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, abbiano dato esito positivo, ferma l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno; • Ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto o che renda impossibile la prosecuzione dell’Accordo Quadro. 50/2016; - perdita dei requisiti La risoluzione opererà di carattere generale e requisiti pieno diritto ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. con la semplice comunicazione dell’Appaltante all’Appaltatore di qualificazione volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni previste. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di legge, l’Appaltante, fermo restando l’applicazione delle penali, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. L’Appaltante potrà risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nei casi di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 108 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano La volontà di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, risolvere il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxcontratto è comunicata mediante A/R o fax o PEC all’Appaltatore.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoFerma restando l’applicazione delle penali, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni violazione degli obblighi in materia di cui all’art. 14 “Cessione del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari contratto e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27crediti”, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.“Riservatezza”; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso violazione degli obblighi di istruttoria alla data “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di sottoscrizione “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora: ● il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata; Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, dia esito negativo ai sensi e per i soggetti titolarigli effetti dell’art 1454 c.c. Ogni contestazione in merito alla legittimità qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del provvedimento relativo alla risoluzione del presente contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzerisarcimento dei danni nei confronti della stessa.
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Samples: Richiesta Di Offerta
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla La risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole è disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016 e delle prescrizioni s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva. Inoltre, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 14 1456 del presente schema Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo di contrattolettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ovvero potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenticasi: - in qualsiasi momento dell’esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della disciplina facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - in caso di reiterati ritardi nell’esecuzione delle prestazioni o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dellestesse; - in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), difallimento, di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento; - nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutivaespressa); - nel caso di intervenuti provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 108 del D.LgsCodice dei Contratti pubblici . 50/2016Pertanto, oltre ai casi in cui è previsto ope legis lo scioglimento del contratto di appalto, l’Amministrazione recederà in qualsiasi tempo dal contratto nel caso in cui intervengano informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011 (Codice antimafia); - perdita in caso di mancato rispetto dei requisiti termini dell’avvio delle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale di carattere generale e requisiti AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL gara. Inoltre il contratto sarà risolto di qualificazione diritto in caso di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamentooperazioni, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’artai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’ASP di Agrigento il diritto di affidare a terzi le prestazioni o la parte rimanente di queste, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASP di Agrigento rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di consegnare immediatamente i lavori cui al codice civile in materia di inadempimento e i cantieri nello stato in risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, la continuità delle prestazioni di cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto al presente appalto, fino a che possa comunque derivare dalla sue inadempienzele stesse non siano assegnate ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
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Samples: www.aspag.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve L’Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, nei casi ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - mancato rispetto sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; - abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dall’Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle regole infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle prescrizioni sue parti; - applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre; - eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; - quando il Concessionario subappalti o ceda i servizi oggetto del presente Capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016all’articolo 13; - perdita dei requisiti messa in liquidazione o altri casi di carattere generale e requisiti cessazione di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni attività del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionesoggetto aggiudicatario; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010da questa autorizzata; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27violazione del divieto di utilizzare, superianche parzialmente o temporaneamente, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. la struttura oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; - violazione degli obblighi dell’obbligo di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.curare la manutenzione ordinaria dell’impianto, nonché di tutte le parti oggetto della gestione; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso violazione dell'obbligo di istruttoria alla data curare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio; - mancato pagamento per tre bimestri consecutivi del canone concessorio. La facoltà di sottoscrizione del contrattorisoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, dia esito negativo per i soggetti titolarisenza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori pregiudicano il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e i cantieri nello stato non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che possa comunque derivare dalla sue inadempienzehanno determinato la risoluzione.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei Le Agenzie consorziate potranno chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente CSA in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativae s.m.i. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le Amministrazioni possono risolvere il contratto nei con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti casicondizioni sono soddisfatte: L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - mancato rispetto rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle regole e delle prescrizioni previsioni di cui all’art. 14 53, comma 16 ter del presente schema D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; - nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di contrattoqualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero della disciplina del subappalto sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’artall'art. 105 80 del D.LgsD. Lgs. 50/2016; - perdita il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Contratto e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio). In tale caso la/le ATS si riserva/riservano la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di carattere generale gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto; - si siano verificate violazioni di norme e requisiti principi contenuti nel Codice di qualificazione Comportamento dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’artal DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Integrità adottato dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17.06.2019; - sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; - sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sia sospeso o interrotto il servizio da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalla/dalle Amministrazione/i); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. 84 D.LgsAi sensi dell’art. 50/2016 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza ., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prescrizioni operazioni costituisce causa di risoluzione del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionecontratto; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando la/le Amministrazione/i provvederà/provvederanno a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ciascuna Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso inferiore a quindici giorni per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoconcerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che possa comunque derivare dalla sue inadempienzel’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativae s.m.i.. Ai sensi dell’art. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione 108, comma 1, del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuziones.m.i.; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - qualora l’ammontare con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle penalità applicate situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxgiustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora l’informativa antimafia richiesta ed la società non sia più in corso possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto; - si siano verificati violazioni di istruttoria norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione , nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; - si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla data DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo. - sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; - sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di sottoscrizione lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d’Appalto; - l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità il mancato utilizzo del provvedimento relativo alla bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto; - si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d’Appalto; La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso inferiore a quindici giorni per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoconcerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che possa comunque derivare dalla sue inadempienzel’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il contrattoquale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, nei casi e con le modalità previste il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 108 del D.Lgs1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 50/2016 ed in 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altro caso previsto dalla vigente normativaaltra azione a risarcimento dei danni subiti. L’Azienda procede automaticamente alla Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto nei per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti casiipotesi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni apertura di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - perdita dei requisiti messa in liquidazione o in altri casi di carattere generale cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e requisiti ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di qualificazione derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle prescrizioni del piano disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e coordinamento, rilevate mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal coordinatore della sicurezza precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati offerta In caso di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di consegnare immediatamente gara, addebitando all’O.E.A. i lavori maggiori costi del servizio e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto altra azione che possa comunque derivare dalla sue inadempienzela S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1. L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, ai sensi dell’art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016, il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. L’Università della Calabria, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuta risoluzione. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che l’Amministrazione non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, nei casi e fermo restando il pagamento delle penali. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano attività effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria fino alla data di sottoscrizione interruzione del contratto, dia esito negativo al netto di eventuali danni causati all’Amministrazione. La decadenza comporta con sé l’incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeil risarcimento dei danni causati all’Amministrazione.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, la ASST di Lodi può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del già citato decreto legislativo n. 50/2016; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della presente fornitura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si rilevi una non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del presente Capitolato Speciale d’Appalto ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio); - si verifichi una cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - si rilevino gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati); - si verifichi la cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; - si rilevi frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato; - si rilevi violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione; - i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A; - si rilevi il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Nei casi sopra citati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla La risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni diretti e indiretti, che la ASST di Lodi è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altro operatore. Al verificarsi delle regole sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando la ASST di Lodi deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxtale volontà ne diano comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del presente Contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativae s.m.i.. Ai sensi dell’art. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione 108, comma 1, del contratto nei D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti casicondizioni sono soddisfatte: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di cui all’art. 14 appalto ai sensi dell'articolo 106 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgsgià citato D. Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 all'articolo 106, comma 1, lettere b) e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionepredetto articolo; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - qualora l’ammontare con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle penalità applicate prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed giustizia dell'Unione europea in corso un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di istruttoria alla data di sottoscrizione una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, dia esito negativo durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i soggetti titolarireati di cui all'art. Ogni contestazione in merito alla legittimità 80 del provvedimento relativo alla D. Lgs. 50/2016; facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; La risoluzione del contratto Contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato dall’ ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso inferiore a quindici giorni per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoconcerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che possa comunque derivare dalla sue inadempienzel’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei casi seguenti casi: non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e con le modalità previste dall’artdelle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; commissione di uno dei reati di cui all’art. 108 80 del D.Lgs. 50/2016 ed e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in ogni altro caso previsto giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia; ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione data prevista negli atti di gara; reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; cessione del contratto nei seguenti casi: - o subappalto non autorizzati; mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni degli obblighi in tema di tracciabilità di cui all’art. 14 del al presente schema Capitolato; a seguito di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza qualora la somma delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità le penali applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, superi il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del valore del contratto, dia esito negativo ex art. 113 –bis, co.2 del Codice; mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore; accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato. Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 15 e 16 del presente Capitolato. In particolare, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i soggetti titolarireati di cui all'articolo 80. Ogni contestazione in merito Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla legittimità stipula del provvedimento relativo alla contratto, venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno dell’Appaltatore, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In caso di risoluzione per i motivi predetti l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui si trovano. L'Appaltatore dovrà al codice civile in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzemateria di risoluzione del contratto.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoL’appalto può essere risolto in qualsiasi momento, nei casi ai sensi e con le modalità previste dall’artper gli effetti di cui all’art. 108 1456 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto Codice Civile, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole • Xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; • Qualora il DEC abbia contestato, per iscritto, per due volte, anche non consecutive, la qualità degli interventi di manutenzione; • Per reiterate inadempienze contrattuali che abbiano provocati danni alle tecnologie; • Per reiterate inadempienze contrattuali che abbiano dato luogo all’applicazione di penali; • In caso di esito negativo dei controlli e delle prescrizioni verifiche, effettuati nel corso della esecuzione contrattuale, sugli aspetti qualitativi e funzionali delle tecnologie; • Al raggiungimento del 10% contrattuale della penale comminata; • Qualora nei confronti della DA sia intervenuta l’emanazione di cui all’art. 14 del presente schema un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di contratto, ovvero della disciplina del subappalto una o più misure di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati prevenzione di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate Legge 27 dicembre 1956 n.1423, ss.mm.ii., agli artt. 2 e previste al seguente art. 27seguenti della Legge 31 maggio 1965 n. 575, superiss.mm.ii., complessivamenteovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, il 10% dell’importo contrattuale. - di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; • Qualora l’affidatario (o il subappaltatore in caso di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxsubappalto) effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ss.mm.ii., senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso • In caso di istruttoria alla data di sottoscrizione del fallimento, concordato o amministrazione controllata. Qualora la DA manchi anche a uno solo degli obblighi contrattuali previsti, l’Amministrazione contraente, dopo averla richiamata all’osservanza degli obblighi stabiliti dal contratto, dia esito negativo per i soggetti titolariha la facoltà di risolverlo “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo pec (o Raccomandata A/R), salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla Nel caso di risoluzione di ufficio del contratto spetterà alla DA soltanto il pagamento dell’attività regolarmente svolta, mentre l’Amministrazione contraente avrà diritto di risarcimento di tutti i danni che provengono dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio. L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di ricorrere ad altra Ditta per il soddisfacimento del fabbisogno, oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, laddove possibile, o, in subordine, individuando il nuovo contraente secondo le modalità consentite dall’ordinamento giuridico. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Amministrazione contraente ha diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della DA per il risarcimento del danno. Allo scopo, l’Amministrazione contraente potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeanche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della DA nei propri confronti.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei Le XX.XX.XX. potranno chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e con le modalità previste dall’artsi applica l'art. 108 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 s.m.i.. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le Amministrazioni possono risolvere il contratto con l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - inosservanza delle prescrizioni il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del piano di sicurezza già citato D. Lgs. 50/2016 e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuziones.m.i.; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle Amministrazioni aggiudicatrici; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice. Le Amministrazioni devono, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente CSA e i relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso ciascuna ATS si riserva la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente CSA; - si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dalle Amministrazioni e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019; - sia realizzato subappalto non autorizzato dalle Amministrazioni; - sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli intermediari obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei conti dedicati contratti di lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalle Amministrazioni); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente CSA; - l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto; - si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. - mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e previste al seguente arts.m.i. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando le Amministrazioni provvederanno a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ciascuna ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso inferiore a quindici giorni per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanoconcerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il Contratto. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che possa comunque derivare dalla sue inadempienzel’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoIn caso di gravi inadempienze, nei casi e si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in esclusione di ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione. La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Istituzione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice: - non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa; - compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata; - sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore; - non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti; - non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante; - non provveda a nominare il Responsabile/Referente di cui all’art.27 del Capitolato; - presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto; - versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ; - si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi; - violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione; - abbandoni l'appalto. L'Istituzione si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Istituzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’artqualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 14 38 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’artd. lgs. 105 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006; - perdita dei requisiti mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di carattere generale e requisiti 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituzione. L’Istituzione valuta la possibilità di qualificazione di cui all’artrisolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. 84 D.Lgs135 del D.Lgs 163/06. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice come disciplinato all’art. 36 del Capitolato. La risoluzione del contratto per colpa comporta altresì che la Ditta Appaltatrice non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso partecipare alla successiva gara per rifiutare il servizio oggetto di tale capitolato indetta dall'Istituzione. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Istituzione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeulteriori formalità.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Si applica l’art.108 del codice contratti pubblici. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Direttore dell’esecuzione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Direttore dell’esecuzione valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, nei casi e con le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 108 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del D.Lgsmaggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altro contraente/affidatario il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 50/2016 ed L’Ateneo ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni in caso di applicazione di penali il cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, ammontare complessivo supera il 10% dell’importo contrattuale; - mancato rispetto dei termini previsti dall’art.1 comma 1 L.120/2020 per cause imputabili all’affidatario (tardivo avvio dell’esecuzione del contratto); - emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta; - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati attinenti alla sicurezza sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.lavoro; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - il mancato utilizzo da parte dell’affidatario del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, dia esito negativo per i soggetti titolarisecondo quanto disposto dall’art. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto dell’appalto, il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 90 giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Cuneo provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o, comunque, entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. In particolare l’Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, nei casi ex art. 1456 del codice civile, senza alcun genere di indennità e con le modalità compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dall’artdal presente capitolato. 108 Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del D.Lgscontratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ex art. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione 1456 del contratto nei seguenti casicodice civile: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni – la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 109 del D.Lgs. 50/2016209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private); - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni – la cessione dell’impresa o del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamentecontratto oppure il concordato preventivo, il 10% dell’importo contrattuale. - fallimento e gli atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; – l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; – la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’ente; – la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente capitolato; – l’interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; – l’applicazione a carico dell’aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; – la sospensione o l’interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; – l’omissione da parte del broker della dimostrazione, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza; – l’aver commesso, durante il periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo. Il contratto sarà risolto di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in corso forma di istruttoria lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di sottoscrizione ricevimento della comunicazione da parte del contrattobroker. In caso di risoluzione, dia esito negativo all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per i soggetti titolaridanni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla In caso di risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo è facoltà del Comune di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato Cuneo affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzegraduatoria.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con In tema di risoluzione del contratto si richiamano le modalità previste dall’artdisposizioni di cui all’art. 108 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa50/2016. L’Azienda procede automaticamente L’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - • gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura di prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L. R. n. 27 dicembre 2006 n. 30”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo; • violazione del vigente codice etico dell’ATS fatto salvo il pieno diritto di questa di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità; • violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle regole e delle prescrizioni previsioni di cui all’art. 14 53, comma 16 ter del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’artD. Lgs. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 165/2001 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione • mancato adempimento degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione previsti dalla Legge 136/2010. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti. La risoluzione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolariqualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti. Ogni contestazione in merito alla legittimità Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del provvedimento relativo alla presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di consegnare immediatamente giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzemaggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, l’impossibilità di gestire il contrattoservizio con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell’Unione ed il Tesoriere, nei casi nonché l’impossibilità di integrare e di rendere compatibile il sistema informatico della Tesoreria con le modalità previste dall’artquello dell’Unione. 108 L’Unione può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxx nell’adempimento egli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, nonché nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casiservizio si verifichi uno o più degli eventi di seguito descritti: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni apertura di cui all’art. 14 una procedura concorsuale a carico del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016Tesoriere; - perdita messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività di tesoreria; - nel caso in cui il Tesoriere si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme della presente convenzione; - inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e la mancata applicazione dei requisiti contratti collettivi nazionali o territoriali; - interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni per cause imputabili a negligenza del Tesoriere. In questi casi, l’Unione provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando al Tesoriere un termine non inferiore a 10 gg. per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso d’inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto s’intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Unione in forma di posta certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Unione si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere s’impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazione d’altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività d’incasso e di pagamento. Nel caso in cui l’Unione, a causa di errori del Tesoriere, riceva penalizzazioni di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamenteamministrativo o finanziario dallo Stato ovvero da altre istituzioni sovraordinate, il 10% dell’importo contrattualeTesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne conseguono all’Unione ed ai relativi organi e uffici. - violazione degli obblighi Il Tesoriere altresì risponde dei danni arrecati all’Unione da errori dallo stesso commessi, qualora persone fisiche o giuridiche richiedano risarcimenti all’Unione. Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxdecadenza, ed è fatto salvo il diritto dell’Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Samples: Unione Di Comuni Lombarda
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Oltre che negli altri casi previsti dal disciplinare di gara e dal presente capitolato, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: - Riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione dell’offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; - malafede, nei casi frode o negligenza nell’esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario; - inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e con le modalità previste di assistenza sociale; - il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato di gara in capo all’aggiudicatario - arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto; - reiterazione del ritardo nell’esecuzione di ogni singola prestazione oggetto del contratto di appalto rispetto alle scadenze concordate; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione; - cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs37, comma 18, D.lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione n. 163/2006 - cessione (anche parziale) del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del o subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016non autorizzato; - perdita dei requisiti contestazione e applicazione di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste penali per importo superiore al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione L’Amministrazione accerta la sussistenza tali ipotesi con determinazione del Direttore del Servizio cooperazione su proposta del responsabile del procedimento. Successivamente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito dell’invio all’aggiudicatario di apposita comunicazione a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con allegata la determinazione medesima. Fuori dai casi indicati, il contratto può essere risolto ai sensi degli obblighi artt. 1453 e ss. c.c., previ o accertamento dell’inadempimento con determinazione del Direttore del Servizio cooperazione su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso l’Amministrazione invia la determinazione con la diffida ad adempiere all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax, contenente l’invito ad adempiere entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento con l’avvertimento che decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto lo stesso si intende risolto di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed diritto senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla conseguenza della risoluzione anticipata del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso e di intraprendere ogni altra azione opportuna per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzela tutela dei propri diritti.
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Samples: www.sardegnaagricoltura.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve La Centrale Unica Acquisti si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione-quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, fatto salvo il risarcimento dei danni. L’ufficio II Gare e Contratti e le singole Direzioni Regionali in caso di reiterato inadempimento notificato per iscritto, della seguente tipologia: - se l’impresa appaltatrice ometta di fornire l’elenco dei prestatori di lavoro temporaneo entro il termine essenziale di giorni 2 dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto; - in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto; - in caso di applicazione di un numero di penali superiore a tre; - in caso di mancata fornitura di lavoratori con contratto di somministrazione su richiesta dell’Istituto e secondo i termini indicati dallo stesso. Fatto salvo quanto ulteriormente contenuto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nel bando di gara e ne contratto, nei si indicano inoltre esemplificativamente, ma non esaustivamente, i casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla di risoluzione del contratto nei seguenti casiquadro: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni in caso di cui all’art. 14 del presente schema di frode o inadempienza negli obblighi derivanti da contratto, ovvero della disciplina del subappalto capitolato, disciplinare di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016gara e bando di gara; - perdita dei requisiti in caso di carattere generale cessione di azienda o di cessione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di morosità e requisiti di qualificazione conseguenti atti di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 sequestro o pignoramento a carico della società aggiudicataria - inosservanza delle prescrizioni nei casi di cessione del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionecontratto o subappalto; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010nei casi sospensione ingiustificata del servizio; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.mancato reintegro della cauzione definitiva; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso ritardato o mancato inizio del servizio; In caso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente sono fatti salvi i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzepagamenti relativi al servizio fino al momento prestato salvo l’incameramento del deposito cauzionale definitivo ed il risarcimento del maggior danno.
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Samples: servizi2.inps.it
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattovenire meno, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del D.Lgs. 50/2016 Servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini di partecipazione degli offerente, ed in tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi derivanti dal Contratto, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni altro caso previsto dalla vigente normativarichiesta risarcitoria dell’Ente Convenzionato. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del contratto Codice Civile, nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016inadempimento o inesatto adempimento; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzionequando l’Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati nel caso di ripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore. Nel caso in cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, le penali precedentemente indicate superino il 10% dell’importo contrattualesecondo quanto stabilito dal precedente articolo 17, gli Enti Convenzionati si riservano la facoltà di risolvere il contratto. - violazione degli obblighi Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ Ente Convenzionato, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del servizio. L’Ente Convenzionato si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in corso particolare, si riserva di istruttoria alla data esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto, nonché delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d’appalto. L’Ente Convenzionato ha facoltà di sottoscrizione differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. In ogni caso è prevista una fase di contradditorio e di verifica dell’oggetto del contrattoreclamo. Il responsabile del procedimento, dia esito negativo per i soggetti titolaripredisporrà una proposta di determinazione contenente le controdeduzioni alle osservazioni e ai reclami. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla L’eventuale risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo è definita con le modalità regolamentari previste dall’ordinamento di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeciascun Ente Convenzionato.
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Samples: www.sardegnaricerche.it
Risoluzione del contratto. Fermo restando il diritto di recesso, Coni Servizi potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, qualora: il Fornitore si trovi in una o più delle situazioni descritte all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel cui ambito non sia dichiarata la continuità dell’impresa o del ramo di azienda a cui il Contratto sia pertinente; venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l’espletamento dei servizi/forniture fatto salvo quanto indicato all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; si verifichi difformità tra le caratteristiche delle prestazioni erogate e quelle richieste; fossero notificate quattro contestazioni ed applicate relative penali dello stesso tipo nel corso di un semestre come indicato al paragrafo 12; il Fornitore in caso di contestazioni di Coni Servizi sul servizio non fornisca giustificazioni entro il termine stabilito di 10 ( dieci) giorni; vengano violate le regole di Travel Policy; si verifichi la violazione del divieto di cessione del Contratto previsto al successivo paragrafo 15; si verifichi la violazione del divieto di subappalto previsto al precedente paragrafo 8; si verifichi la violazione degli obblighi indicati al precedente paragrafo 10; l’importo delle penalità abbia superato il 10% del valore del Contratto; si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza, di cui al precedente paragrafo 11; si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamati nel precedente paragrafo 9; venga rilevata l’inosservanza dei principi e doveri etici di cui al successivo paragrafo 17. Si procederà altresì alla risoluzione del Contratto nelle altre ipotesi, disciplinate nelle presente documento, per le quali è stato espressamente previsto tale esercizio. Coni Servizi dovrà risolvere il Contratto qualora il Fornitore si trovi in una delle situazione descritte all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento di tutti i danni subiti. La risoluzione di diritto, si verificherà nel momento in cui Coni Servizi comunicherà al Fornitore, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa anzidetta. Il Policlinico risolve il contrattoContratto sarà, invece, risolto, con semplice dichiarazione in tal senso, da parte di Coni Servizi al Fornitore, nei casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e con comportamento contrario alle disposizioni interne di Coni Servizi, riferiti al personale Dipendente del Fornitore medesimo. In ognuna delle ipotesi sopra previste, Coni Servizi non compenserà le modalità prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Coni Servizi avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 del Codice civile, previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice civile, in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste dall’artnel Contratto. Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte; - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’artdall’art.108 D.Lgs.50/2016. 108 del D.LgsResta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. 50/2016 ed in ogni altro In caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla di risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e delle prescrizioni restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui all’art. 14 del presente schema ai punti precedenti la committente ha la facoltà di contrattoproseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari materiali e dei conti dedicati di cui all’artservizi già approntati. 3 Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27committente alla immediata consegna, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanotrovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. L'Appaltatore Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà in ogni sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzedi risoluzione del contratto per inadempimento, sarà incamerata la cauzione definitiva prestata dall’impresa.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, la ASST di Lodi può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato decreto legislativo n. 50/2016; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della presente fornitura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; - il Direttore dell’esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si rilevi una non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del capitolato ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio); - si verifichi una cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - si rilevino gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati); - si verifichi la cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; - si rilevi frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato; - si rilevi violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione; - i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A; - si rilevi il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Nei casi sopra citati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla La risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni diretti ed indiretti, che la ASST di Lodi è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altro operatore. Al verificarsi delle regole sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando la ASST di Lodi deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxxtale volontà ne diano comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Salvo i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contrattocontratto di appalto può essere risolto dalla stazione appaltante quando, per reiterata inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, l’appaltatore non sia in grado di assicurare l’osservanza delle linee progettuali presentate in sede di gara, in ordine alla qualità del servizio, alla corretta e puntuale esecuzione di tutti gli interventi appaltati. In tali casi la stazione appaltante ha facoltà di diffidare l’appaltatore all’adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei casi confronti dell’appaltatore alla determinazione dei xxxxx eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni. In questo caso, l’appaltatore potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le modalità previste dall’artpenalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. 108 Tutte le clausole del D.Lgs. 50/2016 ed in presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni stesso, di cui all’artdiritto o di fatto. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore è dichiarata con semplice preavviso di 15 (quindici giorni), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni con raccomandata A/R, qualora fosse modificato il tipo di gestione del Servizio, venissero meno le esigenze, totalmente o parzialmente, del presente appalto, nonché di recedere dallo stesso contratto per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo motivi di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovanopubblico interesse. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare A fronte di risoluzione per causa imputabile all’appaltatore, quest’ultimo sarà escluso dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni 2 (due) dalla sue inadempienzedata di risoluzione del contratto. La stazione appaltante avrà diritto di affidare ad altra ditta specializzata, seguendo la graduatoria di aggiudicazione, la continuazione del servizio fino alla scadenza del contratto.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve Le singole Aziende possono, risolvere il contratto, nei casi oltreché nel caso sopra evidenziato di ritardo nella consegna, sempre ai sensi dell’art 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), con provvedimento motivato e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto previa comunicazione dl provvedimento stesso, anche nei seguenti casi: - mancato rispetto − n. 3 ritardi nelle consegne; − n. 3 consegne di prodotti diversi da quelli offerti in gara o consegne incomplete; − n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento delle specialità; − indisponibilità assoluta della specialità contrattualizzata e non accettazione dell’eventuale specialità equivalente proposta; − perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; − violazione ripetuta delle prescrizioni norme di cui all’artsicurezza e prevenzione; − documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo, come contemplato nell’art 6 comma 8 del DPR 207/2010; − violazione della normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 Legge 136/13.8.2010 smi; − cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico; − subappalto non autorizzato dalle Aziende; − violazione disposizioni antimafia; − motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita Rimane sempre in capo alle Aziende l’accertamento dei requisiti di carattere ordine generale e requisiti speciale, nei casi di qualificazione cessione, fusione, scissione, trasformazione, cosi come definito dall’art. 51 del DLgs 163/2006; Nel caso di cui all’artvariazione della soggettività giuridica dell’Operatore Economico fornitore, la prosecuzione del rapporto deve essere autorizzata dalle Aziende. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla La risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alle Aziende, il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell’Operatore Economico inadempiente. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dalle Aziende. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando le Aziende, concluso il relativo procedimento, deliberino di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Operatore aggiudicatario. Il provvedimento formale di recepimento della risoluzione per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà inadempimento disciplinerà parimenti, gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti delle Aziende contraenti che, in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzedi recesso del contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara E
Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve L’Azienda avranno la facoltà di risolvere “ipso facto et de jure” il contratto, nei casi e con le modalità previste mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi: - avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 108 1671 c.c e di quelle previste dal presente Capitolato Speciale (modifiche e recesso contrattuale); - per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; - in caso di cessione del D.Lgs. 50/2016 ed contratto, non espressamente autorizzata dall’Azienda; - in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - qualora le singol’Azienda abbiano a contestare per iscritto per dieci volte nel periodo di validità del contratto nei seguenti casi: contratto, anche non consecutive, l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato; - mancato rispetto in caso di interruzione del servizio o gravi violazioni delle regole clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; - nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni; - in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto; - in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle prescrizioni verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; - applicazione di penali per un importo superiore ad Euro 5.000,00 nel periodi di validità del contratto; - in tutti i casi in cui all’artle transazioni siano state eseguite senza avvalersi di quanto disposto dall’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale Capitolato Speciale d’Appalto e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’artdell’art. 3 della L. n. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi In caso di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare inadempimento della Ditta aggiudicataria, l’Azienda hanno il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo l’Azienda potranno anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell’Assegnatario nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di risoluzione del contratto l’Azienda si riservano la facoltà di adire il secondo aggiudicatario o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienzeindire una nuova gara.
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Risoluzione del contratto. Il Policlinico risolve il contrattoLa Stazione Appaltante si riserva, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto con semplice provvedimento amministrativo, salvo risarcimento dei maggiori danni nei seguenti casi: - mancato rispetto nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 C.C.); - nel caso in cui l’Appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 C.C.); - nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto; - nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 C.C.); - nel caso in cui siano state applicate sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale; - inosservanza delle regole norme di legge e delle prescrizioni mancata applicazione dei CCNL. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione appaltante dichiara all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la Stazione Appaltante è liberata da ogni obbligo del servizio già erogato. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali, né di risoluzione per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’artagli artt. 14 1453 e seguenti del presente schema di contrattoCodice Civile, ovvero della disciplina del subappalto nonché le disposizioni di cui all’artagli artt. 105 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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