Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni caso di mancata osservanza delle prescrizioni contrattuali di cui al presente capitolato che configuri fattispecie di grave inadempimento, procedendo conseguentemente all’incameramento del deposito cauzionale definitivo ed all’esecuzione dell’appalto in danno all’operatore economico fornitore, a carico del quale resterà l’onere del maggior danno subito, salva ogni altra azione che la S.A. accertasse che l’esecuzione stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e l’applicazione delle penali previste. Nei casi di ritenuto grave inadempimento, il responsabile del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteprocedimento e/o il direttore dell’esecuzione del contratto, può potranno fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare l’operatore economico fornitore sarà tenuto a tali condizioni; rimuovere ogni situazione di rilevata non conformità alle prescrizioni di cui al presente capitolato, trascorso inutilmente il termine stabilito, quale il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera Premesso quanto sopra in ogni caso via generale, costituiscono fattispecie di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.grave inadempimento, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.in relazione alla tipologia, trattenendo la cauzione definitivaall’entità ed alla complessità delle prestazioni, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché al loro livello qualitativo, le seguenti ipotesi: - apertura ritardata e reiterata inosservanza dei termini di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.consegna dei prodotti, comprovata da almeno tre contestazioni formali; - messa sospensione e/o interruzione parziale o totale della fornitura o delle prestazioni per colpa imputabile all’operatore economico della singola fornitura, comprovate da contestazione formale; - reiterata fornitura di prodotti non corrispondenti ai requisiti richiesti e presentati in liquidazione offerta; - altre reiterate inadempienze dell’operatore economico accreditato all’osservanza degli obblighi contrattuali; - grave negligenza o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - interruzione del serviziodella fornitura per decisione unilaterale da parte dell’operatore economico accreditato o di abbandono dell’appalto, salvo causa cause di forza maggiore; - motivi . Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiesecuzione.
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Risoluzione del contratto. Quando E’ nei poteri del Comune ricorrere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno: • Inefficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso; • sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato per l’assunzione del servizio; • accertamento per tre volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso grave inadempimento tra quelli previsti dal presente capitolato; • frode dei soggetti aggiudicatari • cessazione dell’attività da parte dei concessionari, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l’assunzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo servizio. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra citati, il Comune concessionario notificherà all’aggiudicatario l’addebito, con l’invito a produrre le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine proprie deduzioni entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitodi dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera Nel caso in ogni caso cui le controdeduzioni non venissero ritenute valide secondo i criteri di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.logicià, la S.A. si riserva il Comune avrà comunque la facoltà di risolvere unilateralmente “ipso facto et jure” il contratto con effetto immediato mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a seguito di comunicazione (mediante mezzo lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.raccomandata, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione definitiva a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo titolo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessipenalità.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione L’Appaltatore decade dall’appalto della gestione del servizio non procede secondo le condizioni stabilitein caso di fallimento dell’impresa, può fissare un congruo termine o quando nei confronti dell’Appaltatore sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del d.lgs. 159/2011 e smi. Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla legge, il presente contratto potrà altresì essere risolto per il venir meno della fiducia nei confronti dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere entro il quale l’O.E.A. si deve conformare termine assegnato, dovuta a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento reiterate violazioni degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa pubblico servizio, oltre ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesicasi: - apertura cessione in tutto o in parte dei servizi di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.cui al contratto stipulato; - mancato pagamento del premio delle polizze assicurative; - interruzioni e/o abbandono del pubblico servizio; - messa in liquidazione atto di gravi comportamenti o in altri atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione; - mancato reintegro della cauzione nei casi di cessione dell’attività incameramento della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.stessa; - inosservanza delle disposizioni normative norme di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, legge relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75inosservanza dell’art. 3 della L. n. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; - cessione in qualsiasi momento, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente intervenuti, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione una modifica delle condizioni economiche più vantaggiose. Nei suddetti casi l’appaltante comunica all’appaltatore gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di n. 3 penalità 10 giorni per lo stesso tipo formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste. Qualora l’appaltatore non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio dell'appaltante, accoglibili, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto. Per tutti gli altri casi di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto violazione degli obblighi contrattuali, l’Appaltante, indipendentemente dall’applicazione delle varianti migliorative presentate in fase penali, comunica all’Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di offerta 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora l’appaltatore non ottemperi, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.l’appaltante beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare fermo restando il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il diritto al risarcimento del maggior danno subito subito. Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore, qualora richiesto dall’appaltante, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e salva ogni altra azione che garantire al medesimo, o all’appaltante, il passaggio della documentazione necessaria per la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessifornitura del servizio oggetto del presentecontratto.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del È fatta salva la facoltà dell’Ente Appaltante di risolvere il contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione per inadempienza grave o reite- rata dell’Aggiudicataria del servizio non procede secondo le condizioni stabiliterispetto agli impegni assunti, può fissare un congruo termine entro salvo il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitorisarcimento dei danni, materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati agli utenti dei servizi oggetto del presente ca- pitolato. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto sarà risolto e ritenere definitivamente la cauzione. L’Amministrazione potrà risolvere di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente diritto il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.c.c. previa comunica - zione scritta all’appaltatore, trattenendo la cauzione definitivada inviarsi mediante raccomandata A/R, impregiudicata ogni altra azione nei seguenti casi: • verificarsi in un trimestre di 6 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli ob- blighi contrattuali, ivi compresi quelli derivanti dal mancato rispetto di condizioni derivanti dal pro- getto offerta; • accertata inadempienza, da parte dell’aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente; • qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all’art. 91decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione carico del soggetto oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una pe- nale nella misura del 15% del valore del contratto per inadempimento ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una panale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appal - tante potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali delle somme dovute, ai sensi se- sni dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile; • gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei Piani di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.Sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego • l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligato- ria, qualora l’impresa non provveda alla immediata regolarizzazione, ovvero violazioni della disci - plina in regola con le vigenti disposizionimateria di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art 5 della L. 123/2007; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione; - utilizzo ripetuto • situazioni di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenzialefallimento, di prevenzione degli infortuni e liquidazione, di sicurezza ed igiene sul lavorocessione attività, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNLdi concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’aggiudicataria; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - • cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio; - • accertata mancanza dei requisiti richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla ditta nel servizio; • DURC non regolare per due volte consecutive; • gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribu- zioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto; In ognuno dei casi citati nel presente articolo il Committente potrà inoltre addebitare le maggiori spese derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso risarcimento danni. La pronuncia di risoluzione del contratto sarà effettuata dall’Ente con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio del soggetto affidatario. E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e ogni rivalsa di danni, per responsabilità dell’O.E.A.i quali, oltre che con la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare cauzione, l’affidatario risponde con il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiproprio patrimonio.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Nel caso di inadempienze gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del contratto procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilitesuddetta contestazione. L’Amministrazione, può fissare un congruo termine entro con apposito atto, assumerà il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di dirittoprovvedimento definitivo. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artunilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. 1453 C.C.Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’affidatario del servizio. Il Comune può dichiarare, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitivarisoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesititolo esemplificativo e non esaustivo: - apertura ogni azione, omissione o ritardo nell’esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali ospiti della struttura;inidonea decisione per l’inserimento in box di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.cani tra loro incompatibili tale da cagionare danni gravi agli animali; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.accertato maltrattamento degli animali; - interruzione omessa effettuazione delle terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria; - mancata somministrazione di acqua e/o alimenti riscontrata anche solo per una volta; - diniego a consentire l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 26 del capitolato; - mancata promozione della adozioni nei modi e termini di cui al presente capitolato; - omesso sgambamento dei cani riscontrato anche solo per una volta; - danno grave provocato all’immagine del Comune; - abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati; - inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente; - cessione o subappalto totale o parziale del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologicheprocedure concorsuali e/o frode; - casi non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative indirizzo del Comune di carattere assistenzialeCosenza. Restano salve le fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C. Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune di Cosenza all’esito dei controlli, assicurativoovvero dai competenti organi di controllo (A.S.P., previdenzialeC.F.S., di prevenzione degli infortuni A.G., P.M. ecc.) mediante regolare verbale oppure dagli operatori, visitatori e di sicurezza ed igiene sul lavoroAssociazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e che provvederà alle verifiche consequenziali. Il verificarsi di una nuova gara, salva l’azione delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore ed esporrà il Gestore all’impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di Cosenza per il risarcimento cinque anni (art. 38 del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiD.Lgs. n. 163/06).
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contratto contraente agli obblighi contrattuali, la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare inferiore a tali condizioni; trascorso 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il termine stabilitopredetto termine, il contratto sarà risolto di dirittosi intenderà risolto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai Ai sensi dell’art. 1456 C.C.c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, trattenendo la cauzione definitivaprevia comunicazione scritta al Appaltatore, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti ipotesicasi : - apertura non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; - frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia; - messa in liquidazione o in altri casi ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di cessione dell’attività della O.E.A.gara; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75contratto; - cessione del contratto a terzio subappalto non autorizzati; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione mancato rispetto degli obblighi in tema di n. 3 penalità per lo stesso tipo tracciabilità di infrazione nel corso del medesimo anno scolasticocui al presente capitolato; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal a seguito di due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; - qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art. 113 –bis, co.2 del Codice; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; - mancata stipula delle assicurazioni RTC RCO di cui al presente Capitolato; - mancata messa sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in atto delle varianti migliorative presentate capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; - reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione gara; - in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria nei restanti atti di gara. Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall’art. 108, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi co. 1, del servizio e Codice. Il contratto sarà risolto di una nuova garadiritto nei casi previsti dall’art. 108, salva l’azione per il risarcimento co. 2 del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiCodice.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di Si provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento nei seguenti casi: - previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; - applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’artdell’art.135 D.lgs.n.163/2006 ss. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.mm.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del serviziogravi violazioni degli obblighi assicurativi, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesseprevidenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizionirisultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarienel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; - utilizzo ripetuto ripetute violazioni agli obblighi derivanti dal presente capitolato, tali da compromettere la qualità del servizio ed il livello di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologichemanutenzione degli impianti; - casi raggiungimento di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.un importo massimo delle penali previste dall’art. 18 superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale; - inosservanza omessa esecuzione delle disposizioni normative forniture e manutenzioni di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate cui all’allegato C offerte in fase di offerta In caso gara; - inadempimento ripetuto dall’appaltatore fino a due volte che determina l’impossibilità di svolgere una manifestazione pubblica autorizzata; - inadempimento ripetuto dall’appaltatore fino a tre volte che determina l’impossibilità di svolgere un allenamento autorizzato. Alla risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.si addiverrà previa contestazione circostanziata degli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato, con formale messa in mora dell’appaltatore ed invito a provvedere con immediatezza ai relativi adempimenti. La risoluzione del contratto non da diritto di alcun compenso all’appaltatore che dovrà comunque assicurare la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi prosecuzione del servizio e fino alla riaggiudicazione dell’appalto da parte della Stazione Appaltante. Nel caso l’appaltatore non adempia a tale obbligo incorrerà nella penale pecuniaria di una nuova gara€.10.000,00, salva l’azione per che sarà introitata direttamente dalla cauzione prestata a garanzia del contratto. Alla prosecuzione del Servizio fino all’espletamento della gara si farà fronte mediante affidamento ad impresa in possesso dei requisiti previsti dalla legge, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito rivalendosi sulla cauzione prestata a garanzia del contratto. I termini e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse le comminatorie contenute nel presente Capitolato speciale di intraprendere appalto operano a tutela dei propri interessipieno diritto, col solo obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'Appaltatore, secondo le modalità di cui sopra.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso La risoluzione del contratto presente Contratto, così come la S.A. accertasse sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile, nonché dalla normativa speciale di settore. La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto, che l’esecuzione l’Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi: - quando le modalità d’esecuzione del servizio non procede secondo fossero conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione del servizio possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste; - al raggiungimento di penali comminate nei confronti dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari ad Euro 10.000,00. Il Contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi: - motivi di interesse pubblico; - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono la regolare esecuzione del rapporto; - eventuali variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizionicontrattuali originarie; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto - subappalto senza preventiva autorizzazione scritta; - gravi o reiterate violazioni delle norme di diritto. La risoluzione opera legge applicabili in ogni caso di inadempimento materia o degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artcontrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità del servizio. 1453 C.C.- reati accertati di cui all’art. 135, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa D.Lgs. n. 163/2006; - grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art. 1456 C.C.136, trattenendo la cauzione definitivaD.Lgs. n. 163/2006; - cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.; - qualora non vengano rispettati, impregiudicata ogni da parte dell’Appaltatore, i contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, etc.; - nel caso di mancata corresponsione da parte dell’Appaltatore, di due mensilità consecutiva ai propri dipendenti; - in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; - in caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.dell’Appaltatore; - messa in liquidazione qualora il servizio venga sospeso o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - motivi di pubblico interessein qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile; - impiego qualora si rilevino cause di personale decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67, X.Xxx. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4; Nelle ipotesi previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà contestare per iscritto le inadempienze all’Appaltatore assegnando un termine non in regola con inferiore a 15 (quindici) giorni per le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto controdeduzioni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di competenza. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto Contratto per responsabilità dell’O.E.A.ragioni imputabili all’Appaltatore, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale al servizio ad altro operatore economiconon prestato, anche avvalendosi fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione Stazione Appaltante per il risarcimento rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto. La Stazione Appaltante non riconoscerà all’Appaltatore alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del maggior danno subito Contratto per colpa dell’Appaltatore stesso. Le Parti qui congiuntamente convengono e salva ogni altra azione stabiliscono che la S.A. ritenesse l’Appaltatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di intraprendere eventuali inadempimenti contrattuali nel caso in cui l’autoambulanza, a tutela seguito di intervento eseguito a favore di un soggetto infortunato o colto da un malore che abbia richiesto il trasporto presso un Pronto Soccorso, non abbia avuto il permesso di allontanarsi fino alla decisione dei propri interessimedici per l’eventuale ricovero o dimissione e, conseguentemente, non sia stata in condizione di intervenire nel caso in cui, nel frattempo, si fosse reso necessario altro intervento di soccorso.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali applicabili, Unioncamere del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio Veneto mediante comunicazione all’affidatario all’indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà assegnare all’appaltatore ex art. 1454 c.c., un termine non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare inferiore a tali condizioni; trascorso 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il termine stabilitopredetto termine, il contratto sarà si intenderà risolto ed Unioncamere del Veneto potrà procedere, unilateralmente e senza necessità di dirittomessa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale di cui all’art. La risoluzione opera 8 del presente capitolato, all’esecuzione del servizio in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.danno della ditta inadempiente, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione quale resterà l’onere del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto maggior prezzo pagato rispetto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova garaconvenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. l’Ente ritenesse di opportuno intraprendere a tutela difesa dei propri interessi. Unioncamere del Veneto potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore all’indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: - cessione dell’impresa o del contratto, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale; - perdita del requisito dell'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005; - interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - applicazione di penalità di cui al precedente art. 10 per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo del contratto; - ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 c.c.; - qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara; - mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Unioncamere del Veneto; - qualora le transazioni finanziarie relative al contratto, non vengano eseguite mediante l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 8 della legge 13.8.2010 n.136). L’eventuale risoluzione del contratto stipulato con il broker aggiudicatario non avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del broker stesso, salvo quanto previsto dal comma seguente. Qualora il contratto stipulato con il broker aggiudicatario fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l’assistenza del broker stesso, la risoluzione verrà comunicata alle Compagnie assicuratrici, che, nelle more dell’individuazione di un nuovo broker, dovranno interagire esclusivamente con Unioncamere del Veneto.
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Risoluzione del contratto. Quando Nel caso in cui il broker per accertate gravi negligenze risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà della Federazione risolvere il contratto, per giusta causa, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del contratto sarà preceduta dall’invio all'aggiudicatario di una diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa tramite raccomandata con avviso di ricevuta. In assenza di motivate giustificazioni da parte del Broker da inoltrare alla Federazione entro i 10 giorni successivi alla ricezione della raccomandata, la risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data medesima. La Federazione si riserva altresì di risolvere il contratto, xx xxx. 0000 xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx risolutiva espressa), qualora: - il broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione professionale di cui al precedente art. 8; - nel corso dell’esecuzione del contratto, siano effettuate 3 (tre) formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato; - qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della FMI, il broker non adempia nel termine di giorni 3 (tre); - nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni e dei servizi elencati dettagliatamente al presente Capitolato in caso di inosservanze che, nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione rapporto contrattuale, abbiano comportato l’applicazioni di penali per un importo complessivo pari al 3% del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizionicorrispettivo fissato per l'appalto; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni - nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà cessione di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. tutto o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione parte del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.contratto; - messa nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali; - in liquidazione caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla società aggiudicataria al fine della partecipazione alla gara o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze ottemperanza delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito prescrizioni indicate dal presente Capitolato; - mancata messa qualora il broker risulti essere in atto una delle varianti migliorative presentate in fase situazioni previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I casi elencati saranno contestati al broker per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di offerta In volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Nel caso di risoluzione risoluzione, la Federazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal broker il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Peraltro la Federazione avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto. Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 90 (novanta) giorni dalla comunicazione da parte della Federazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che il broker possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo. In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la società aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite. Nei casi di riduzione di cui sopra, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà diminuito in misura del minor onere di spesa. In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per responsabilità dell’O.E.A.fatto imputabile alla società aggiudicataria, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economicoFederazione procederà all'incameramento del deposito cauzionale, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessimaggiore danno.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente le parti concordano che il contratto con effetto immediato a seguito si intenderà risolto di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa diritto, ai sensi dell’artdegli artt. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 e 1456 C.C. le qualora si verifichi una delle seguenti ipotesifattispecie: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza ulteriori inadempienze dell’impresa dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività ad uso diverso altri da quello stabilito dal presente Capitolatoparte della Ditta; - mancata messa Impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la Ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in atto possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente; - Gravi violazioni e/o inosservanze delle varianti migliorative presentate disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in fase materia igienico sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Ditta, anche a seguito di offerta diffida del Comune che comportino infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio; - Gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche; - Mancata osservanza del sistema di autocontrollo (H.A.C.C.P.); - Un (n. 1) episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare derivante da colpa grave o dolo di operatori della Ditta; - Errata somministrazione di una dieta speciale con grave danno per l’utenza; - Interruzione non motivata del servizio; - Gravi disservizi nella consegna dei pasti da parte della Ditta; - Aver subappaltato, senza preventiva autorizzazione; - Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e di prevenzione; - Violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; - Cessione del contratto, a qualsiasi titolo; - Grave e ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali da cui sia scaturita una penalità complessiva, per ciascun anno scolastico, di € 3.000,00. - Le gravi reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’inosservanza degli obblighi contrattuali, potranno costituire , a insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. La risoluzione del contratto per colpa, inoltre, comporta l’esclusione della Ditta appaltatrice alla partecipazione di successive gare per la ristorazione nel Comune di San Cesareo. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Responsabile del Settore competente del Comune di San Cesareo, a mezzo di lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso alla Ditta non spetta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione comunale ha la facoltà di interpellare la seconda ditta classificata per procedere all’affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche proposte dalla stessa in sede d’offerta e, nel caso di rifiuto della seconda classificata, di interpellare le successive ditte classificate utilmente in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto. Nel caso che le ditte in graduatoria interpellate non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’amministrazione comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla società inadempiente d’ogni conseguente spesa o danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la ditta ha l’obbligo comunque di continuare il servizio se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla Ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante di sopprimere il servizio ad altro operatore economicodi refezione scolastico in toto per giustificato motivo, anche avvalendosi con la conseguente interruzione e/o riduzione della graduatoria fornitura, senza che ciò costituisca motivo di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione risarcimento per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidanni o mancato guadagno.
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Risoluzione del contratto. Quando Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora: ● il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata; Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. qualora nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilitedi esecuzione dello stesso, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. l’Aggiudicatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto renda colpevole di dirittogravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione opera in ogni caso si verifica di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.mezzo posta elettronica certificata (pec), la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdell'art.1456 c.c. 1456 C.C.In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, trattenendo addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a richiesta di risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività nei confronti della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessistessa.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso L’Università si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di inadempienza del Broker rispetto agli obblighi previsti dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 o per gravi violazioni di disposizioni di legge, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di brokeraggio assicurativo. Il contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilitesi intenderà, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitoaltresì, il contratto sarà risolto di diritto: - mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. La risoluzione opera 11 che sia stata escussa anche parzialmente; - in ogni caso di inadempimento subappalto o cessione anche parziale del contratto; - nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Broker nell’esecuzione delle prestazioni affidate; - ritardo nell’avvio del servizio superiore a 15 giorni decorrenti dal primo giorno successivo al termine di cui al precedente articolo 9; - nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto contrattuale; - nel caso in cui venga meno l’iscrizione del Broker al R.U.I. (Sezione B); - nel caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere; - nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art(quali ingiustificata mancata esecuzione o grave ritardo, nella redazione dei capitolati tecnici necessari per la scelta delle compagnie assicuratrici, o servizio non conforme alle prescrizioni del presente capitolato e agli altri elaborati di gara nonché all’offerta del Broker). 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione anticipata ai sensi del presente articolo e qualora l’Università ne faccia richiesta, il Broker si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto per responsabilità dell’O.E.A.un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire all’Università di individuare il nuovo Broker. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente ”Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta. Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal “Protocollo di legalità Xxxxx Xxxxxxx dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell’Interno, la S.A procede ad incamerare la cauzione Regione siciliana, l’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l’INAIL e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria l’INPS ed a cui ha aderito l’Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiAmministrazione.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei modi previsti dalla legge nei seguenti casi: interruzione del servizio senza giusta causa; inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dai suoi allegati; gravi inadempienze normative; non procede secondo le condizioni stabiliteconformità del servizio alla proposta di “programmazione operativa” presentata in sede di gara; ingiustificata sospensione di tutto o parte del servizio per più di un giorno; inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio; accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio; irregolarità nei rapporti di lavoro; cessione o subappalto totale o parziale del servizio; fallimento dell’aggiudicataria o sua soggezione a procedura equipollente, può fissare o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero il verificarsi di eventi che evidenziano il sostanziale venire meno in capo all’aggiudicataria dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria. L'Amministrazione si riserva di incamerare la cauzione per rivalersi di eventuali danni subiti e, se ciò non bastasse, di agire in giudizio per un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di dirittorisarcimento. La risoluzione opera in ogni caso del contratto, previa richiesta di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.controdeduzioni alle contestazioni, la S.A. si riserva la facoltà sarà dichiarata con preavviso di risolvere unilateralmente il contratto 15 giorni da trasmettere con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata) di avvalersi . Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdisposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali l'Amministrazione potrà anche rivalersi sulla cauzione e su eventuali crediti della ditta. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di La risoluzione del contratto contratto, per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore del Comune il diritto di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto affidare l’espletamento del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.impresa attraverso nuova
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso La Stazione Appaltante si riserva, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio con semplice provvedimento amministrativo, salvo risarcimento dei maggiori danni nei seguenti casi: - nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non procede siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le condizioni stabilitemodalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 C.C.); - nel caso in cui l’Appaltatore, può fissare entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 C.C.); - nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto; - nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il quale l’O.E.A. termine finale (art. 1457 C.C.); - nel caso in cui siano state applicate sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale; - inosservanza delle norme di legge e mancata applicazione dei CCNL. Nei suddetti casi la risoluzione si deve conformare verifica di diritto quando la Stazione appaltante dichiara all’appaltatore, a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto mezzo di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. A/R o posta certificata) di equivalente comunicazione PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artespressa. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi colpa dell’Appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il al risarcimento del maggior danno subito danno, e salva la Stazione Appaltante è liberata da ogni altra azione che obbligo del servizio già erogato. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la S.A. ritenesse mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di intraprendere a tutela dei propri interessiforza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali, né di risoluzione per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Qualora si verifichino le circostanze di cui all’Art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC. È, invece, obbligata a provvedere alla risoluzione del contratto nei casi di cui al comma 2 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono ipotesi di grave inadempimento: • la S.A. accertasse che l’esecuzione sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteservizio; • la violazione di norme codice etico; • la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti; • il superamento del limite del 10% (dieci per cento) delle penali di cui all’art. 29 del presente Capitolato; • la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all’Art. 30 commi 4, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni5, 6 del D.Lgs. n. 50/2016; trascorso inutilmente il termine stabilito• la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, il contratto sarà RUP contesta all’appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, la Stazione Appaltante può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di dirittoesecuzione in danno e a carico dell’Appaltatore inadempiente. In caso di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti contrattuali, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. La risoluzione opera fa sorgere in ogni caso capo alla Stazione Appaltante il diritto di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo incamerare la cauzione definitiva, impregiudicata comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi le forniture o la sua parte rimanente in danno dell’Appaltatore inadempiente. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso l’Appaltatore si impegna a realizzare ogni altra azione attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore della Stazione Appaltante. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Nelle ipotesi in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore, il RUP/DEC, assegna all’Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali essa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto. In tale ipotesi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso. In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Appaltatore le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara così come stabilito dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni subitidel danno. Le parti convengono Nei casi di risoluzione del contratto, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che costituiscono motivo inibiscano o ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 D.Lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavorocessazione anticipata previsti dall’art. 110, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo co. 1, D.lgs. n. 50/2016 fermo restando quanto previsto dal precedente art.75; - cessione dall’art. 110 del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà del Comune di n. 3 penalità Napoli interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per lo stesso tipo l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Appaltatore in sede di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiofferta.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Fatta salva ogni altra disposizione che consente all’Amministrazione la risoluzione anticipata del contratto la S.A. accertasse contratto, tale facoltà è espressamente prevista per l’UNSC nei seguenti casi: - per esito negativo del collaudo della infrastruttura di rete per tre volte; - per gravi inadempienze nella fornitura dei servizi che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente protraggano oltre il termine stabilitoperentorio assegnato dall’UNSC all’aggiudicatario per porre fine all’inadempimento; fatto salvo ogni altro diritto, il contratto sarà risolto l’UNSC avrà potere di dirittorivalsa sulla cauzione definitiva prestata dall’aggiudicatario. La risoluzione opera L’aggiudicatario dovrà prendere atto, in ogni caso sede di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.stipula, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.che, trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione dall’art. 71, comma 3 del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo DPR 28 dicembre 2000, n.445, ove fosse accertata la comminazione non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di n. 3 penalità certificazioni o di atti di notorietà, dalla medesima società rilasciati ai sensi e per lo stesso tipo di infrazione nel corso gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa citato DPR in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria sede di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio il presente contratto s’intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni e alle forniture già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà per l’UNSC di incamerare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Ufficio nazionale ad azioni risarcitorie per l’eventuale maggior danno subito. L’Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, qualora lo richiedano ragioni d’interesse pubblico, con preavviso di almeno giorni 30, da inviare all’aggiudicatario per lettera raccomandata a.r.; resta fermo, in tal caso, l’obbligo per l’UNSC di retribuire le prestazioni già effettuate e di una nuova garariconoscere all’aggiudicatario un indennizzo, salva l’azione per il risarcimento in misura non superiore a quello prevista dalla legge. All’aggiudicatario sarà fatto divieto di disporre la cessione del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse contratto. L’aggiudicatario potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, ma tale cessione è comunque subordinata all’accettazione espressa da parte dell’UNSC. Nel caso di intraprendere a tutela dei propri interessiinadempimento di tali obblighi, l’Ufficio nazionale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale l’O.E.A. si deve conformare a potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali condizioni; trascorso giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine stabilitosenza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione. La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Istituzione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto sarà risolto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di dirittotrattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. La risoluzione opera in ogni In caso di inadempimento gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice: • non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa; • compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata; • sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore; • non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti; • non provveda a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante; • non provveda a nominare il referente; • presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto; • versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la S.A. liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ; • si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi; • subappalti il servizio oltre il limite del 30%; • violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione; • abbandoni l'appalto. L'Istituzione si riserva la facoltà il diritto di risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato a seguito nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Istituzione, senza bisogno di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di avvalersi della clausola risolutiva espressa diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi: • qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006; • mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituzione. L’Istituzione valuta la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subitipossibilità di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. Le parti convengono che costituiscono motivo 135 del D.Lgs 163/06. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice come disciplinato all’art. 36 del capitolato. La risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’artcolpa comporta altresì che la Ditta Appaltatrice non potrà partecipare alla successiva gara per il servizio di trasporto indetta dall'Istituzione. 1456 C.C. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizioprestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Per l'applicazione delle disposizioni normative del presente articolo, l'Istituzione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidiffide o ulteriori formalità.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitostima dei lavori eseguiti regolarmente, il contratto sarà risolto cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di diritto. La risoluzione opera fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artcui al precedente articolo. 1453 C.C.Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il RUP redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente stazione appaltante risolve il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artcontratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai sensi dell’artlavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 1456 C.C. Il Responsabile del procedimento, fatte salve le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del serviziomodalità sopra indicate, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione può proporre la risoluzione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso nei casi previsti dall’art. 108 del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento delle condizioni previste dal presente capitolato o ulteriormente formulate in sede di offerta, nei limiti imposti dal medesimo, la S.A procede ad incamerare Civica Amministrazione potrà, previe le contestazioni di cui sopra e senza alcun’altra formalità di sorta, con semplice comunicazione, risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. a tutto danno della ditta inadempiente, salva l’applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale e salva, inoltre, la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economicorichiesta del risarcimento dell’eventuale danno subito dalla Civica Amministrazione medesima ed imputabile alla ditta inadempiente, anche avvalendosi oltre all’incameramento della graduatoria garanzia definitiva. In tal caso l’affidamento potrà avvenire a favore di una delle altre ditte offerenti in ordine di graduatoria, in base al punteggio definitivo assegnato in sede di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi previa verifica della disponibilità, salvo che l’Amministrazione Civica non ritenga di procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione. Al fine dell’applicazione della disposizione di cui al presente articolo si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Civica Amministrazione provvedere all’effettuazione del servizio e attraverso modalità alternative o comporta comunque la perdita dell’interesse alla prestazione in seguito a danno irreparabile. A seguito della risoluzione la ditta non potrà pretendere risarcimenti di una nuova garadanni o compensi di sorta, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse ai quali essa dichiara fin d’ora di intraprendere a tutela dei propri interessirinunciare.
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Risoluzione del contratto. Quando L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa regolare contestazione scritta alla aggiudicatrice, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre15 giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione, nei seguenti casi: mancato inizio di tutti i servizi trascorsi infruttuosamente 5 (CINQUE) giorni dalla data previs ta da contratto; gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; penalità comminate in misura complessiva superiore al 10% dell’ammontare netto del contratto; arbitrario abbandono, da parte della aggiudicatrice dei servizi oggetto dell’ appalto; gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; cessazione anche di uno solo dei seguenti requisiti: a.iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categor ia necessaria allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato; Pagina17 b.ulteriori iscrizioni ad albi che dovessero impedire la prosecuzione dell’affidamento; c.requisiti specifici ritenuti fondamentali e qualificanti per l’assunzione dell’appalto contenuto nel corso presente Capitolato; sopravvenuta condanna definitiva del contratto Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico per reati co ntro la S.A. accertasse Pubblica Amministrazione; qualora la stessa aggiudicatrice, senza il consenso preventivo dell’Amministrazione comunale,abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto. Il Comune di Pozzilli potrà altresì risolvere l’appalto con decorrenza immediata in caso di: - dichiarazione di fallimento dell’azienda. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società Appaltatrice s iaintervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo, che l’esecuzione dispone l'applicazione di una o più m isure diprevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteD.Lgs. 6 sett embre 2011, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposi zioni in materia di documentazione antimafia, a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitonorma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n . 136”), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi dell’Ente Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di al tri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezz a sul lavoro, il contratto sarà risolto Responsabile del Procedimento propone all’Ente Appaltante, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di dirittoprocedere alla risoluzi one del contratto. La risoluzione opera in ogni Nel caso di inadempimento risoluzione,la Società Appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento dei s ervizi regolarmente eseguiti, decurtato degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratt o, la S.A. si riserva la senza facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato vantare ulteriore pretesa di risarcimento o indennizzo a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artqualsiasi titolo. 1456 C.C.Il Responsa bile del Procedimento, trattenendo nel comunicare alla Società Appaltatrice la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo determinazione di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura c ontratto, dispone, con preavviso di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi 20 (VENTI) giorni, la redazione dello stato di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione consistenza dei servi zi già eseguiti e l'inventario dei materiali e strumenti necessari allo svolgimento del servizio, salvo causa con relati va presa in consegna. L’Ente Appaltante, in caso di forza maggiore; - motivi risoluzione del contratto, potrà interpellare progre ssivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di pubblico interesse; - impiego gara, risultanti dalla relativa gr aduatoria, al fine di personale non stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell’appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari sede in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta offerta. In caso di risoluzione totale o parziale dei servizi in appalto per applicazione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.disposto di cui al primo e secondo comma del presente articolato, la S.A procede ad incamerare ditta non potrà in alcun caso ed a nessun titolo,avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l’integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite. Non sono soggette a nessun vincolo, o disposto specifico, eventuali acquisizioni di immobili,impianti tecnologici, contenitori eventualmente utilizzati per l’appalto, fatto salvo specifico accordo commerciale tra la cauzione e ad affidare aggiudicatrice ed il servizio ad soggetto subentrante. Nessun altro operatore economicoonere o rimborso, anche avvalendosi diverso da quanto previsto dal presente articolato, può essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all’atto della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi sottoscrizione del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessicontratto.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto L'Amministrazione Comunale di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. Sanluri si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa il concessionario, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono qualora ritenga che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del lo stesso crei pregiudizio al servizio, salvo causa comunque il diritto di forza maggiorerisarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata. Costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di diritto del contratto: - non aver iniziato il servizio nel termine fissato; - motivi Il mancato pagamento di pubblico interessen.3 rate consecutive del canone mensile dovuto; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioniil ritiro, la sospensione ed il mancato rinnovo delle autorizzazioni necessarie per la gestione delle strutture; - gravi inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste degli obblighi previsti dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologichedal presente disciplinare; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.l’addebito del massimo numero d’infrazioni accertate, ai sensi del precedente art. 14; - inosservanza delle disposizioni normative la mancata occupazione del personale indicato nell’offerta tecnica presentato a corredo della richiesta di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNLpartecipazione alla gara; - subappalto il mancato prospetto dell’investimento proposto nel progetto tecnico; Qualora venga riscontrato l’insorgere di una delle cause di cui sopra, l’Amministrazione Comunale procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto concessionario con l’invito a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione produrre, mediante lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In 10 giorni dalla data della notifica. Nel caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.i casi previsti dal presente articolo, la S.A procede ad incamerare la il concessionario incorre comunque nella perdita della cauzione e ad affidare che resta incamerata dal Comune, salvo il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i risarcimento dei maggiori costi danni per l’interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di una nuova garacause non imputabili alla stessa ditta, salva l’azione per secondo il risarcimento disposto dell’art. 1672 del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessicodice civile.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del contratto D.Lgs. 50/2016; - quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la S.A. accertasse che l’esecuzione buona riuscita delle prestazioni; - di non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Capitolato, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non procede secondo le condizioni stabilitesia in grado, può fissare un congruo termine entro per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali; - cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo,dell’esecuzione del servizio; - qualora l’Appaltatore perda i requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale l’O.E.A. si deve conformare è stata scelta la società medesima ovvero qualora l’aggiudicatario non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della presente procedura; - violazione delle norme e dei principi contenuti nel Piano Triennale Anticorruzione; - il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a tali condizioni; trascorso inutilmente quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine stabilitosenza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il contratto sarà Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto di dirittoil contratto. La risoluzione opera in ogni caso del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati alla Regione. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che la Regione è chiamata a quanto genericamente previsto dall’artsopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore. 1453 C.C.Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la S.A. si riserva la facoltà risoluzione avviene di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) diritto quando laRegione determini di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessitale volontà ne diano comunicazione scritta all’aggiudicatario.
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Samples: Convenzione
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni In caso di inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre con il presente Contratto e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la S.A. si riserva Committente medesima ha la facoltà di risolvere unilateralmente considerare risolto di diritto il contratto con effetto immediato a seguito presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) ritenere definitivamente la cauzione, nonché di avvalersi della clausola risolutiva espressa procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.cod. civ., trattenendo la cauzione definitivaprevia dichiarazione da inoltrare al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei danni subitidocumenti di gara, che qui si intendono integralmente recepiti. Le parti convengono che costituiscono motivo L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di risoluzione del contratto per inadempimento diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 1456 C.C. le cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti ipotesicasi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario ai fini della stipula del presente Contratto; - messa in liquidazione o in altri casi caso di cessione dell’attività mancato reintegro della O.E.A.cauzione; - interruzione stato di inosservanza del servizio, salvo causa di forza maggioreConcessionario riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto; - motivi inadempienza accertata alle norme di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di legge sulla prevenzione degli infortuni infortuni, la sicurezza sul lavoro e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione le assicurazioni obbligatorie delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75maestranze; - cessione del contratto a terzio subconcessione fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione reiterate situazioni di n. 3 penalità per lo stesso tipo mancato rispetto delle modalità di infrazione nel corso del medesimo anno scolasticoesecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - destinazione perdita di uno dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolatorequisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; - mancata messa revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l’espletamento del servizio. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti del Concessionario e/o dei componenti la sua compagine sociale, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in atto danno del Fornitore inadempiente. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle varianti migliorative presentate in fase di offerta prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’O.E.A.del Fornitore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione concedente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la S.A procede ad incamerare Committente incamererà la cauzione garanzia definitiva. La Committente, in caso di risoluzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economicocomunque nei casi di cui all’art. 110, anche avvalendosi della comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi stipulare un nuovo Contratto normativo per l’affidamento del servizio e completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiD.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto Normativo
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l’Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente CSA, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 C.C. a seguito danno della ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi: - un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all’ amministrazione; - almeno tre ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi, rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all’Amministrazione; - due rifiuti da parte dell’Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto: - qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) appalto; -qualora l’aggiudicatario si sia trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di avvalersi della clausola risolutiva espressa cui all’art. 80 comma 1, D.Lgs n. 50/2016; -qualora l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 1456 C.C.258 TFUE, trattenendo la o di una sentenza passata in giudicato; -qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec. L’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a salvo il diritto al risarcimento dei di tutti i danni subitieventualmente patiti dall’Amministrazione Comunale, compresa l’eventuale esecuzione in danno. Le parti convengono Resta inteso che costituiscono motivo di ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura contratto, saranno oggetto di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessisegnalazione all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
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Samples: www.comunequarrata.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso La risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato nonché nelle Condizioni Generali di Contratto, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un’altra ditta per l’espletamento dei servizi. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: •in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni stabilitecontrattuali; •in caso di cessione dell’azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, può fissare un congruo termine entro di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; •inosservanza degli obblighi concernenti il quale l’O.E.A. si deve conformare personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a tali condizioninorma del CCNL); trascorso inutilmente il termine stabilito•gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata; •nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., il contratto sarà risolto ovvero di dirittoaltri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdi cui all’art. 1456 C.C.del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, trattenendo la cauzione definitivao dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per inadempimento ai sensi dell’arttaluno dei delitti di cui agli artt. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio317 c.p., salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale318 c.p., assicurativo319 bis c.p., previdenziale319 ter c.p., di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro319 quater c.p., relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. In caso di risoluzione del contratto resta salva per responsabilità dell’O.E.A., l’Amministrazione Appaltante la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria facoltà di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione esperire ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessio delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione ferma restando l’applicazione delle penali.
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Samples: www.comune.napoli.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del Codice Civile, l’impossibilità di gestire il servizio non procede secondo le condizioni stabilitecon metodologie e criteri informatici con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell’Unione ed il Tesoriere, nonché l’impossibilità di integrare e di rendere compatibile il sistema informatico della Tesoreria con quello dell’Unione. L’Unione può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, risolvere di diritto il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.x.x., trattenendo la cauzione definitivaxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxx nell’adempimento egli obblighi di legge, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo regolamentari e/o contrattuali, nonché nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del servizio si verifichi uno o più degli eventi di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesiseguito descritti: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.del Tesoriere; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività di tesoreria; - nel caso in cui il Tesoriere si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme della O.E.A.presente convenzione; - inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; - interruzione non motivata del servizioservizio per più di tre giorni per cause imputabili a negligenza del Tesoriere. In questi casi, salvo causa l’Unione provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando al Tesoriere un termine non inferiore a 10 gg. per la presentazione di forza maggiore; - motivi memorie e controdeduzioni. In caso d’inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto s’intenderà risolto di pubblico interesse; - impiego diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Unione in forma di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenzialeposta certificata (PEC), di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Unione si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere s’impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazione d’altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività d’incasso e di una nuova garapagamento. Nel caso in cui l’Unione, salva l’azione per a causa di errori del Tesoriere, riceva penalizzazioni di carattere amministrativo o finanziario dallo Stato ovvero da altre istituzioni sovraordinate, il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne conseguono all’Unione ed ai relativi organi e uffici. Il Tesoriere altresì risponde dei danni arrecati all’Unione da errori dallo stesso commessi, qualora persone fisiche o giuridiche richiedano risarcimenti all’Unione. Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza, ed è fatto salvo il diritto dell’Ente di pretendere il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidanni subiti.
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Samples: Unione Di Comuni Lombarda
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteIn caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, può fissare l’Azienda potrà assegnare all’aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A/R, un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il termine stabilitotale termine, il contratto sarà è risolto di dirittodiritto (art. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artI454 c.c.). 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente Si prevede espressamente che il contratto con effetto immediato a seguito si risolva di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.I456 c.c. (clausola risolutiva espressa), trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le nei seguenti ipotesicasi: - apertura emanazione, nei confronti dell’appaltatore, di un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. I59/20II; - messa passaggio in liquidazione giudicato di una sentenza di condanna per i delitti previsti dall’art. 5I, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., dagli articoli 3I4, comma I, 3I6, 3I6-bis, 3I7, 3I8, 3I9, 3I9-ter, 3I9-quater e 320 c.p., nonché per reati di usura e riciclaggio e per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori e di lavoratori; - violazione della normativa di cui al D. Lgs. 8I/2008 e s.m.i. e, più in generale, delle norme e delle leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale; - violazione dei contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriali, nonché violazioni delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori; - cessione dell’azienda, cessazione di attività, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, o in altri casi qualsiasi altra situazione equivalente a termini di cessione dell’attività legge; - revoca, ritiro, decadenza, sospensione, e annullamento delle autorizzazioni di legge previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti; - violazione della O.E.A.normativa antimafia; - interruzione del servizio, salvo causa di o sospensione della fornitura che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore; - motivi ritardo nella fornitura tale da rendere la stessa non più di pubblico interesseinteresse per l’Azienda; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizionigrave negligenza o malafede nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarieirrogazione di penali per un importo complessivo superiore al I0% del valore del contratto; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione violazioni delle norme previste dal contratto e dagli allegati prescrizioni relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologicheal subappalto e/o alla cessione del contratto; - casi accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente, nel corso della procedura di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione gara. La risoluzione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.contratto, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria l’Azienda interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, addebitando all’O.E.A. risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della fornitura fino alla scadenza naturale dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. L’Azienda provvederà ad addebitare alla impresa aggiudicataria inadempiente la differenza fra le maggiori spese sostenute e quelle previste dal contratto risolto Le somme necessarie al sostenimento di tali spese sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall’impresa nei confronti dell’Azienda, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno che da tale risoluzione possa derivare all’Azienda. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i maggiori costi fatti che hanno motivato la risoluzione. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessicontratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la L’Agenzia ha facoltà di risolvere unilateralmente in ogni momento e anche parzialmente, ossia limitatamente ad un solo lotto (qualora la medesima società risulti aggiudicataria di più lotti e venga stipulato un unico contratto) il presente contratto con effetto immediato a seguito e/o i Contratti Esecutivi, qualora accerti l’incapacità della Banca di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. svolgere il servizio o posta certificata) una evidente negligenza nell’eseguirlo. L’Agenzia potrà risolvere i contratti anche se è stata iniziata l’esecuzione dei servizi. In tal caso, spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere i contratti di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdiritto, ex art. 1456 C.C.cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata, trattenendo nei seguenti casi: - frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi; - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; - manifesta incapacità nella prestazione dei servizi; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la cauzione definitivasicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione della prestazione dei servizi da parte della Banca senza giustificato motivo; - rallentamento nell’esecuzione dei servizi senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicarne l’esecuzione nei termini previsti dal contratto; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei danni subitirequisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art.38 D.lgs. Le parti convengono che costituiscono motivo 163/06; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la parte rimanente di questa, in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente per inadempimento ai sensi dell’artiscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi. 1456 C.C. Alla Banca inadempiente saranno addebitate le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme quelle previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenzialerisolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, assicurativoove questo non sia sufficiente, previdenzialeda eventuali crediti dell’impresa, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione senza pregiudizio dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di risoluzione del contratto minore spesa, nulla compete alla Banca inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per responsabilità dell’O.E.A., i fatti che hanno motivato la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessirisoluzione.
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Samples: www.agenziaentrate.gov.it
Risoluzione del contratto. Quando Qualora nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del dell’appalto il servizio non procede venga attuato secondo le condizioni stabilitequanto previsto nel presente Capitolato, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitonel contratto d’appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera regolamento e di atto amministrativo in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.materia, la S.A. si riserva stazione appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la facoltà di Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna. L’Amministrazione Comunale può risolvere unilateralmente il contratto nei casi in cui la Ditta appaltatrice: venga a perdere i requisiti di idoneità; non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia; non inizi l’esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con effetto immediato a seguito ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore; si renda responsabile di comunicazione (mediante gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale; si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro. Fatta salva l’ipotesi di cui al precedente secondo comma, punto 1., del presente articolo, per la quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdi legge. 1456 C.C.Rimane, trattenendo comunque, in capo all’Amministrazione Comunale la cauzione definitivafacoltà di applicare le penali di cui all’art. 15 del presente Capitolato. È in ogni caso riconosciuta la piena facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subitisuo insindacabile giudizio, alla revoca dell’affidamento dell’appalto nei sotto elencati casi, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna: vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio; sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio; ne venga sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità. Le parti convengono che costituiscono motivo In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione sospensione del servizio, salvo causa per cause di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto che consentano comunque il ripristino del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.stesso, la S.A procede ad incamerare stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessieventuale prosecuzione dell’appalto.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Risoluzione del contratto. Quando L’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta all’operatore aggiudicatario, nei seguenti casi: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore concorrente nel corso della procedura di gara; in caso di xxxxxxx, da parte del concorrente, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; in caso di cessione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio o subappalto non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioniautorizzati; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010; A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.da parte dell’Impresa Appaltatrice, la S.A. l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di rescissione anticipata del contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo pari alla percentuale di utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. L’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti esigiti dalla stessa, nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità di sorta. La risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subitisubiti dalla Azienda. Le parti convengono che costituiscono motivo In tale eventualità, l’Azienda avrà la facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione affidare ad altro operatore economico l’esecuzione del servizio, salvo causa anche ricorrendo alla graduatoria formulata negli atti di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta gara. In caso di mancanza di graduatoria si procederà nei termini di legge. L’operatore economico inadempiente risponderà di tutte le spese derivanti, nonché degli eventuali maggiori costi. L’Ente, per il recupero di tali maggiori spese avrà la facoltà di trattenere i crediti vantati dalla Ditta per il servizio la fornitura sino alla risoluzione del contratto contratto. L'esecuzione in danno non esimerà l’operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge, per responsabilità dell’O.E.A., i fatti che avranno motivato la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessirisoluzione.
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Samples: Regolamento Di Gara
Risoluzione del contratto. Quando Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora: ● il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata; ● lo sforamento dei tempi di consegna di primo rilascio ed al tempo di esecuzione attività comportasse un superamento del 15% del tempo complessivo, ottenuto sommando i tempi previsti nell’accettazione dei singoli preventivi; Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. qualora nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilitedi esecuzione dello stesso, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. l’Aggiudicatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto renda colpevole di dirittogravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione opera in ogni caso si verifica di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdell'art.1456 c.c. 1456 C.C.In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, trattenendo addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a richiesta di risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività nei confronti della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessistessa.
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Samples: Richiesta Di Offerta
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contradditorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato); - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale. Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la S.A. accertasse finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di dirittoverranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione opera in ogni caso del contratto è dichiarata con semplice preavviso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artgiorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. 1453 C.C.In tutti i casi di risoluzione, la S.A. si riserva l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato trattenere, a seguito titolo di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.penale, trattenendo la cauzione definitivadefinitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto ad esempio, per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa altri contratti in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizioessere con l’amministrazione, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento richiesta del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidanno.
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Samples: Codice Unico Di Progetto (Cup): C83g17000210004 Codice Identificativo Gara (c.i.g.): 7192319964
Risoluzione del contratto. Quando Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, nei seguenti casi: - per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioniprovvedimento di risoluzione; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera - in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.non conformità dei lavori resi accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto; - qualora il ritardo nell’esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l’ASPAL; - per gravi inadempienze, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. frode o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.altro, trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto contratto; - applicazioni di penali per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto; - apertura violazione ripetuta delle norme di una procedura concorsuale sicurezza e prevenzione; - cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenzialeditta Aggiudicataria, di prevenzione degli infortuni subappalto non autorizzato e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii; - qualora si verifichino una o più delle condizioni di cui all’art. 54 del Capitolato Speciale d’Appalto. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria. Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso mezzanotte del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di giorno precedente la notifica della risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., vincolo contrattuale con la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiDitta appaltatrice.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà al Cassiere, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine proprie controdeduzioni al Responsabile dell’esecuzione entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Cassiere non provvederà all’adempimento nel termine stabilitopredetto ovvero il Responsabile dell’esecuzione valuti negativamente le controdeduzioni, il contratto sarà risolto l’Università procederà alla risoluzione di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.diritto del contratto, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.1454 c.c., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che la S.A. l’Università ritenesse di opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: – emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; – sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; – violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; – servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; – il mancato utilizzo da parte del Cassiere del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010; – liquidazione, scioglimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Cassiere; – mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi; – applicazione di commissioni non definite in sede di offerta; – mancata realizzazione delle iniziative contenute nell’offerta tecnica relative ai servizi aggiuntivi; – sospensione del servizio da parte del Cassiere senza giustificato motivo; – violazione del divieto di cessione o subappalto anche parziale del contratto, salvo i casi consentiti in base al presente Capitolato.
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Samples: www.uninsubria.it
Risoluzione del contratto. Quando Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi : - non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; - frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia; - ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; - reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - cessione del contratto o subappalto non autorizzati; - mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato; - a seguito di due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; - qualora la S.A. accertasse che l’esecuzione somma delle le penali applicate superi il 10% del servizio valore del contratto, ex art. 113 –bis, co.2 del Codice; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; - nei casi previsti dall’art. 110 del Codice degli appalti; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; - reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non procede secondo le condizioni stabiliterispondenti, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioniper caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; trascorso inutilmente il termine stabilito- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara. Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 8 e 9 del presente Capitolato. In particolare, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di dirittouna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. La risoluzione opera del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.esecuzione in danno dell’Appaltatore, la S.A. si riserva la facoltà le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’artcontratto. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione per i motivi predetti l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto per responsabilità dell’O.E.A.contratto, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare salvo il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria diritto di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione agire per il risarcimento del maggior di ogni conseguente danno subito e salva (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altra azione che la S.A. ritenesse altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di intraprendere a tutela dei propri interessiagire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
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Samples: Bando Di Gara Forniture
Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo D. Lgs. 50/2016, fatte salve le condizioni stabiliteipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito l’Appaltatore durante il periodo di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. sua efficacia, se una o posta certificata) più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di avvalersi della clausola risolutiva espressa appalto ai sensi dell’artdell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 1456 C.C.50/2016; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, trattenendo comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione aggiudicatrice; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. L’Amministrazione deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la cauzione definitivadecadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subitiovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione 80 del D. Lgs. 50/2016; - quando il Direttore dell’esecuzione del contratto per accerta un grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - messa qualora venga accertato dall’Amministrazione che l’Appaltatore abbia richiesto ai pazienti eventuali rimborsi aggiuntivi. - venga accertata la non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente documento, ovvero nel caso in liquidazione o cui l’Appaltatore non sia in altri casi grado, per qualsiasi motivo, di cessione dell’attività della O.E.A.tenere fede ai propri impegni contrattuali; - interruzione in caso di cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, salvo causa di forza maggiorefuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente documento; - motivi in caso di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza reiterate inadempienze dopo la comminazione di n. 3 cinque penalità anche per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolasticofattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno episodi preventivamente contestati); - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolatoper mancata realizzazione del piano formativo dopo la prima comminazione della prima sanzione; - mancata per ritardo nell’attivazione e messa a regime dell’appalto oltre il 20° giorno rispetto ai termini descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente documento, e concordati con l’Amministrazione; - in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; - in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stato scelto l’Appaltatore ovvero qualora l’Appaltatore medesimo non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della procedura di scelta del contraente; - in caso di violazione delle norme e dei principi contenuti nel Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione; - nel caso in cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A; - in caso di mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati all’Amministrazione. Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione è chiamata a sopportare per responsabilità dell’O.E.A.il rimanente periodo contrattuale, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore economicooperatore. Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, anche avvalendosi la risoluzione avviene di diritto quando l’Amministrazione deliberi di avvalersi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio presente clausola risolutiva e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessitale volontà ne dia comunicazione scritta all’Appaltatore.
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Risoluzione del contratto. Quando L’ASL BI, nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabiliterispetto di quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento della Ditta aggiudicataria, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, avrà comunque facoltà di risolvere il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di per inadempimento dell’Appaltatore nei seguenti casi: - grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.contrattuali, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato non eliminati a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.diffida scritta da parte dell’ASL BI; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali; - interruzione sospensione o mancata effettuazione del servizio, salvo causa di forza maggioreanche parziale, da parte dell’Appaltatore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale cessione a qualsiasi titolo della convenzione non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.autorizzata; - inosservanza delle disposizioni normative norme di carattere assistenzialelegge, assicurativoin particolare in materia di lavoro e previdenza, previdenzialeprevenzione, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoroinfortuni, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta sicurezza. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.risoluzione, l'ASL BI affiderà ad altra Ditta il servizio, utilizzando, se possibile ai sensi delle disposizioni legislative, la S.A procede ad incamerare graduatoria della gara con la cauzione quale è stata aggiudicato il servizio, e, escussa la garanzia prestata a fronte del danno subito, ovvero a fronte del potenziale danno, alla fine del periodo contrattuale addebiterà all’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggior costo sostenuto, ulteriore rispetto all’ammontare della cauzione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione e ad affidare fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. In caso di scioglimento o di liquidazione dell’Appaltatore, ovvero di cambiamento di ragione sociale, cessione, conferimento o affitto, l'ASL BI applicherà le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in tema di successione nel contratto, e, ove possibile ed ammesso dalle disposizioni vigenti, l’ASL BI potrà pretendere tanto la continuazione del servizio da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale Appaltatore subentrante. Invece, in caso di fallimento dell’Appaltatore, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’ASL BI verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulla garanzia definitiva e sulle fatture in attesa di liquidazione. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente all’esecuzione del convenzione, chiedendo la risoluzione anticipata dello stesso nel periodo di sua vigenza, l’ASL BI potrà chiedere l’esecuzione coattiva degli obblighi contrattuali, ovvero accedere alla richiesta dell’Appaltatore, ma, in tal caso, tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altro operatore economicoAppaltatore, a titolo di ulteriore risarcimento danni, rivalendosi, se del caso, anche avvalendosi della graduatoria sull’importo delle fatture in attesa di gara, addebitando all’O.E.A. liquidazione. In tutti i maggiori costi casi nulla sarà comunque dovuto all’Appaltatore per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiservizio.
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Samples: Bando Di Gara
Risoluzione del contratto. Quando nel corso L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di dirittopresente Contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo In tema di risoluzione del contratto per inadempimento ai si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 1456 C.C. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti ipotesicondizioni sono soddisfatte: - apertura il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; - messa in liquidazione o in facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; La risoluzione del Contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di cessione dell’attività valersi della O.E.A.; - interruzione clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del servizioProcedimento, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato dall’ ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non in regola con inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenzialepredette controdeduzioni, assicurativoovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, previdenzialel’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di prevenzione degli infortuni e concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di sicurezza penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed igiene sul lavoroindiretti, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto che l’Amministrazione recedente è chiamata a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione sopportare per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessirimanente periodo contrattuale.
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Samples: www.ats-milano.it
Risoluzione del contratto. Quando Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi: non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia; ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; cessione del contratto o subappalto non autorizzati; mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato; a seguito di due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; qualora la S.A. accertasse che l’esecuzione somma delle le penali applicate superi il 10% del servizio valore del contratto, ex art. 113 –bis, co.2 del Codice; mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore; accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non procede secondo le condizioni stabiliterispondenti, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioniper caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; trascorso inutilmente il termine stabilitoin tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato. Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 15 e 16 del presente Capitolato. In particolare, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di dirittouna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. La risoluzione opera del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.esecuzione in danno dell’Appaltatore, la S.A. si riserva la facoltà le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’artcontratto. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione per i motivi predetti l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto per responsabilità dell’O.E.A.contratto, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare salvo il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria diritto di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione agire per il risarcimento del maggior di ogni conseguente danno subito e salva (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altra azione che la S.A. ritenesse altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di intraprendere a tutela dei propri interessiagire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
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Samples: www.aulss8.veneto.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante pec (posta certificata) La risoluzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale l’O.E.A. si deve conformare a potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali condizioni; trascorso giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine stabilitosenza che la ditta abbia risposto, il contratto sarà risolto di dirittol’Amministrazione può disporre la risoluzione. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto rapporto contrattuale, con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artapposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. 1456 C.C.Costituisce, trattenendo la cauzione definitivacomunque, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione qualsiasi momento l'interruzione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto la sospensione del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto fornito in seguito a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione decisione unilaterale, nemmeno nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa caso in cui siano in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso controversie con l’Amministrazione Comunale. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.colpa. Qualora, infatti, la S.A procede Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad incamerare altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la cauzione e ad affidare Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio ad altro operatore economicomancato, anche avvalendosi della graduatoria incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che grave inadempienza quelle in cui la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.Ditta Appaltatrice:
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Samples: servizi.comune.fe.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitostima dei lavori eseguiti regolarmente, il contratto sarà risolto cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di diritto. La risoluzione opera fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artcui al precedente articolo. 1453 C.C.Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente stazione appaltante risolve il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artcontratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai sensi dell’artlavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 1456 C.C. Il Responsabile del procedimento, fatte salve le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del serviziomodalità sopra indicate, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione può proporre la risoluzione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso nei casi previsti dall’art. 108 del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., il Responsabile del Procedimento ha la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria facoltà di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di una nuova garacui all’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, salva l’azione per il fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidanni.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto Il Comune di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. Cantello si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.del Codice Civile, trattenendo con semplice comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la cauzione definitivarisoluzione comporta, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le salva l’applicazione delle penali applicabili, nelle seguenti ipotesi: - apertura in caso di una procedura concorsuale grave inadempimento dell’Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a carico dell’O.E.A.15 (quindici) giorni solari che viene assegnato a mezzo raccomandata A.R. dal Comune di Cantello per porre fine all’inadempimento (art. 1454 C.C.), il Comune di Cantello stesso ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno; - nel caso di danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente; - mancata regolarizzazione, entro 4 (quattro) mesi dall’accertata irregolarità da parte del Comune di Cantello, agli obblighi previdenziali e contributivi del personale (regolarità del DURC); - cessione totale o parziale del contratto ovvero violazione delle regole sul subappalto; - nel caso di perdita dei requisiti richiesti per la stipula del contratto; - cessazione dell’attività, oppure in caso di fallimento, messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività altra procedura concorsuale, a carico della O.E.A.ditta aggiudicataria; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggioremancato rispetto delle norme sulla sicurezza; - motivi nel caso di pubblico interesse; - impiego di personale ogni altra inadempienza o fatto, non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenzialeespressamente contemplati nel presente articolo, assicurativoche rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, previdenzialeai sensi dell’articolo 1453 C.C.. E’ a carico dell’Appaltatore l’onere del maggior prezzo pagato, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavororispetto a quello convenuto, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto per la prosecuzione del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. affidato ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In altra impresa. Nel caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.resta stabilito che alcun compenso, indennità o altro spetta all’impresa, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare quale avrà solo il servizio ad altro operatore economicodiritto al pagamento contrattuale dei servizi regolarmente eseguiti, anche avvalendosi della graduatoria accertati ed accettati dal Comune di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiCantello.
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Risoluzione del contratto. Quando Ove accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, l’Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l’Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno; Ove nel corso dell’esecuzione del contratto contratto, l’Amministrazione accerti che la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilitecontrattuali, può fissare questa fisserà un congruo termine entro il quale l’O.E.A. l’esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ove, al di diritto. La risoluzione opera fuori dei casi di cui al comma precedente, l’esecutore del servizio ritardi l’esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l’Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.un congruo termine, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto con effetto immediato s’intenderà senz’altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a seguito dieci giorni, decorrenti dal giorno di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi ricevimento della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artcomunicazione. 1456 C.C.Scaduto il termine assegnato, trattenendo ove l’inadempimento permanga, l’Amministrazione dichiarerà la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. ope legis applicando le seguenti ipotesi: - apertura penali di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del serviziocui al presente Capitolato, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative il diritto al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta risarcimento dell’ulteriore danno. In caso di risoluzione fallimento dell’esecutore del contratto, il contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad sarà risolto con salvezza di ogni altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra diritto o azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiin favore dell’Amministrazione.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso La stazione appaltante ha facoltà di procedere aIla risoluzione del contratto in caso di: - grave inadempimento rispetto alle prescrizioni e ai tempi di esecuzione di cui al presente Capitolato, alle condizioni di cui al progetto-offerta della medesima Ditta o a qualsiasi altro obbligo contrattuale assunto; - grave negligenza o frode nell’esecuzione del servizio; - manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata rispetto alle norme di legge riguardanti la S.A. accertasse che l’esecuzione prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori, le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché mancato rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, inquinamento atmosferico e tutela ambientale e risparmio energetico; - sospensione o erogazione parziale del servizio non procede secondo le condizioni stabilitesenza giustificato motivo; - indisponibilità di personale qualificato o di attrezzature idonee; - cessione totale o parziale del contratto; - perdita sopravvenuta, può fissare da parte dell’Appaltatore, dei requisiti previsti dal bando e dal disciplinare di gara; - decadenza della validità della polizza assicurativa di cui all’art.5.04; - nel caso in cui il legale rappresentante/ uno dei componenti l’organo di amministrazione/ l’amministratore delegato/ il direttore tecnico sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; - nel caso in cui sia stato depositato contro l’Impresa Appaltatrice un congruo termine entro ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizionientri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’impresa Appaltatrice; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato - indisponibilità finanziaria a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) disposizioni legislative e regolamenti successivi alla data di avvalersi della clausola risolutiva espressa stipula del contratto; - per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo 1463 e seguenti del c.c.. In caso di inadempienza l’Amministrazione potrà dar corso alla risoluzione del contratto decorsi i termini (minimo 15 giorni) fissati per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura l’adempimento in formale atto di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - diffida e messa in liquidazione o in altri casi mora trasmesso alla Ditta appaltatrice tramite lettera raccomandata. L’avvio del procedimento di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione risoluzione, per qualsiasi causa, non esonera la Ditta dagli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante, oltre all’applicazione delle penali e alla risoluzione del serviziocontratto, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto potrà addebitare eventuali maggiori costi per l’affidamento del servizio a altra Impresa avvalendosi dei crediti e del deposito cauzionale della Ditta, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione il diritto di n. 3 penalità risarcimento per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta maggior danno. In caso di risoluzione del contratto anticipata verranno computati a credito dell’Impresa i soli compensi dovuti per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economicoregolarmente prestato, anche avvalendosi nonché per i lavori di riqualificazione e/o adeguamento completamente effettuati, a carico dell’Impresa, in conformità dei progetti presentati in sede di offerta o durante l’appalto. La liquidazione di tali lavori avverrà sulla base dei computi metrici estimativi allegati a tali progetti previe: - verifica delle effettive quantità poste in opera e della graduatoria congruità dei prezzi riportati se non desunti dai prezziari ufficiali delle Regioni Lazio o Umbria, - riduzione del ribasso d’asta di garacui all’ultimo comma dell’art. 2.04, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi - riduzione del servizio e 10% per ogni semestre di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiappalto trascorso.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Nel caso in cui l’Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto è considerato rinunciatario e nei suoi confronti l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all’adozione di tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la S.A. accertasse realizzazione del Servizio è affidata al Xxxxxxxx che l’esecuzione nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del servizio codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi: applicazione di 3 penalità per gravi motivi e successiva diffida ad adempiere; messa in liquidazione della Ditta aggiudicataria; mancata osservanza del divieto di subappalto; utilizzo di attrezzature, macchinari non procede secondo rispondenti alle prescrizioni di legge; mancata stipulazione dei contratti assicurativi richiesti; interruzione non motivata del servizio; violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; gravi inadempienze e mancato rispetto delle modalità di effettuazione del servizio, orari, direttive stabilite annualmente, o con successive disposizioni, dall’Amministrazione comunale e quando queste inadempienze siano precedute da comunicazione scritta; utilizzo di personale non in possesso dei prescritti requisiti; ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile; Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le condizioni stabiliteinformazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, può fissare un congruo termine entro n. 159; In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi: - la violazione di norme che ha comportato il quale l’O.E.A. sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; - l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; Mancata comunicazione tempestiva alla Prefettura di tentativi di concussione che si deve conformare a tali condizionisiano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti; trascorso inutilmente Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il termine stabilito, gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell’offerta che sono stati oggetto di valutazione; Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente; Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e in caso di DURC non regolare per due volte consecutive. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Responsabile del servizio, in forma di comunicazione (lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva. Qualora l’Amministrazione comunale intenda avvalersi di tale clausola, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale soppressione del servizio da parte del Comune, la Ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, e cioè più precisamente in caso di inadempienze o negligenze rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell’offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, o rispetto alle norme di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante lettera semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata) con la quale dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdi cui all’art. 1456 C.C.del c.c., trattenendo incamerando la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione definitiva a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo titolo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni penale e di sicurezza ed igiene sul lavoroindennizzo, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto l'accertamento dei maggiori danni. Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.tutte le ulteriori conseguenze, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economicosia penali sia civili, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessipreviste dalla normativa vigente.
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Risoluzione del contratto. Quando L’Azienda può risolvere il contratto, oltreché nel corso caso sopra evidenziato di ritardo nella consegna, sempre ai sensi dell’art 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), con provvedimento motivato e previa comunicazione dl provvedimento stesso, anche nei seguenti casi: n. 3 ritardi nelle consegne; n. 3 consegne di prodotti diversi da quelli offerti in gara o consegne incomplete; n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento delle specialità; indisponibilità assoluta della specialità contrattualizzata e non accettazione dell’eventuale specialità equivalente proposta; perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo; violazione della normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 Legge 136/13.8.2010 smi; cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico; subappalto non autorizzato dall’Azienda; violazione disposizioni antimafia; motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione. Rimane sempre in capo all’Azienda l’accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale, nei casi di cessione, fusione, scissione, trasformazione. Nel caso di variazione della soggettività giuridica dell’Operatore Economico fornitore, la prosecuzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si rapporto deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di dirittoessere autorizzata dall’Azienda. La risoluzione opera del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artdanno dell’Operatore Economico inadempiente. 1453 C.C.La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la S.A. si riserva la facoltà risoluzione opera di risolvere unilateralmente diritto quando l’Azienda, concluso il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) relativo procedimento, determini di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’arte di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Operatore aggiudicatario. 1456 C.C.Il provvedimento di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà parimenti, trattenendo gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’Azienda contraente che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la cauzione definitivamezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale. Per quanto non previsto dal presente articolo, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive recesso del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessicontratto.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Nel caso di imperfezioni e/o difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto ri- chiesto, la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio Provincia ha facoltà di respingere la prestazione e di intimare, con lettera raccomandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine superiore a 30 giorni entro il quale l’O.E.A. l’aggiudicataria si deve dovrà conformare a tali condizioni; trascorso alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilitotale termine, il contratto sarà risolto di diritto. La In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi deri- vanti dal contratto, questo potrà essere risolto dalla Provincia ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. E’ prevista la risoluzione opera contrattuale, oltre che in ogni tutti gli altri casi già indicati dal presente Capi- tolato: nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre riscontrata non veridicità in tutto od in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forni- ture parzialmente eseguite; nel caso di mancata approvazione, da parte della Provincia, del dettaglio esecutivo di progetto per carenze dello stesso, inadeguatezza o riscontrata non rispondenza alle specifiche dell’appalto, pur- ché a ciò sia data piena e motivata giustificazione da parte della Provincia stessa; quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura concorsuale o di fallimento; nel caso di inadempienza alle clausole e alle condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e se- guenti del Codice Civile; nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore netto del contratto; nel caso di terzo esito negativo di collaudo, anche se condotto in corso d’opera. Nel caso di imperfezioni e/o difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.ri- chiesto, la S.A. si riserva la l’Amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente respingere la prestazione e di intimare, con lettera racco- mandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 7 giorni entro il quale l’aggiudicataria si dovrà conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inu- tilmente tale termine, il contratto sarà risolto di diritto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) raccomandata, di avvalersi volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolutiva. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura. La risoluzione contrattuale comporta l’incameramento della cauzione, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare fatto salvo il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i risar- cimento dei maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidanni consequenziali.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse Oltre che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed alle ipotesi di sopravvenuta perdita da parte dell’I.C. dei requisiti generali richiesti dalle normative vigenti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, la S.A. l’A.C. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le in ciascuno dei seguenti ipotesicasi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - • interruzione del servizio, dei servizi salvo causa cause di forza maggioremaggiore debitamente documentate; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze • inosservanza delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, materia previdenziale, di prevenzione degli infortuni assicurativa, contributiva, retributiva, igienico/sanitaria e di sicurezza riferite al personale adibito ai servizi in concessione; • gravi danni prodotti agli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà dell’A.C.; • violazione dei diritti dei bambini alla salute, alla cura, alla socialità, al benessere e allo sviluppo della loro personalità e violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, inclusione e trasparenza nella gestione; • grave incuria nella organizzazione e nella gestione che determini un significativo decremento della qualità dei servizi offerti alle famiglie rispetto agli standard propri dei Servizi Educativi del Comune di Sarzana; • uso dei beni dell’A.C. per scopi estranei ai servizi in concessione; • cessione del contratto; • subaffidamento delle prestazioni relative alle attività educative e del personale cd. ausiliario (sorveglianza, cura ed igiene sul lavorodei bambini, relative assistenza al personale dipendentepasto, riordino, pulizia e decoro dei locali) e subaffidamento di prestazioni accessorie (manutenzioni ecc.) senza previa autorizzazione dell’A.C., ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 32; • ripetuti episodi di inadempienza contrattuale, contestati nelle modalità di cui al precedente art. 33; • mancata collaborazione alle attività di controllo di cui al precedente art. 25 dalla quale sia derivata l’impossibilità per l’A.C. di verificare stati e/soci lavoratori e mancata applicazione o fattispecie rilevanti al fine della valutazione dei servizi in concessione. Nelle ipotesi sopraindicate l’A.C. ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all’I.C. incamerando la cauzione a titolo di penale ed indennizzo, salvo i danni ulteriori. La risoluzione del contratto non pregiudica la richiesta dell’A.C. di risarcimento per i danni subiti. Per l’applicazione delle disposizioni normative del presente articolo l’A.C. potrà rivalersi su eventuali crediti dell’I.C. nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. Fermo restando l’effetto della risoluzione ed in considerazione della necessità di garantire continuità al servizio e retributive di evitare pregiudizi agli utenti l’I.C. non potrà cessare il servizio prima del vigente CCNL; - subappalto termine preavvisato dall’A.C. nella dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. All’I.C. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta effettuato fino al giorno cessazione, detratte le penali, le spese ed i danni. In caso di risoluzione del contratto contratto, sarà disposta l’esclusione dell’I.C. dalle future gare indette dall’A.C. per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria un periodo di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi3 anni.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Il mancato rispetto degli impegni assunti con la formulazione dell’offerta rappresenta grave inadempimento e potrà determinare la risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di dirittocontratto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. Il Comune si riserva di promuovere la facoltà risoluzione del contratto, senza pregiudizio di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione rivalsa di danni, oltre che nei casi indicati al precedente articolo 20 “Penalità”, anche nei seguenti casi: − per mancata pulizia dei mezzi impiegati nel servizio o utilizzo di mezzi che presentino condizioni tecniche non idonee a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione garantire la sicurezza e il decoro del contratto servizio; − per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione abbandono del servizio, salvo causa cause di forza maggiore; - motivi − per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di pubblico interesselegge o di regolamento relative al servizio; - − per impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle possesso dei requisiti previsti da disposizioni normative e retributive regolamentari e dal presente capitolato; − per comportamento scorretto dell’appaltatore nei confronti degli utenti; − per omissione di soccorso; − per violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione o pretesa di terzi; − per impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del vigente CCNLpotere di controllo da parte del Comune; - subappalto − per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia − per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 C.C. Ai fini di cui sopra l’appaltatore riceverà apposito richiamo scritto contenente l’indicazione dell’inadempienza riscontrata e la penalità verrà trattenuta sulle fatture del mese successivo, anche in caso di contestazione o gravame: In caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determino grave inadempienza l’Amministrazione Comunale ha piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore e, conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione del servizio fatto salvo in danno alla Ditta, a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto previsto dal precedente art.75; - cessione convenuto in sede di aggiudicazione. E' fatta salva l'azione per il maggior danno subito ed ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, il Comune provvederà all'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando alla Ditta la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione risolto di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta diritto. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per responsabilità dell’O.E.A.procedere all'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad può affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi (per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara), salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ad altra Ditta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessifinanziaria previsti nel presente capitolato.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere unilateralmente “ipso facto et jure” il contratto con effetto immediato contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a seguito di comunicazione (mediante mezzo lettera raccomandata A.R. o posta certificata) con avviso di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.ricevimento, trattenendo la cauzione definitivaoppure, impregiudicata ogni altra azione alternativamente, intimata a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le mezzo fax, nelle seguenti ipotesi: - apertura avvalendosi della facoltà di una procedura concorsuale recesso consentita dall’art.1671 c.c.; per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’O.E.A.dell’aggiudicatario; - messa in liquidazione o in altri casi caso di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL; in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL; qualora l’Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a terziquanto intimato; - ulteriore inadempienza dopo in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la comminazione decadenza dell'attestazione di n. 3 penalità qualificazione per lo stesso tipo aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in atto delle varianti migliorative presentate in fase giudicato per i reati di offerta cui all'articolo 80, D.Lgs 50/2016. In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda USL potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per responsabilità dell’O.E.A.l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, la S.A procede ad incamerare la cauzione non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per impregiudicato il risarcimento del maggior danno subito degli eventuali maggiori oneri e salva ogni altra azione danni, senza che la S.A. ritenesse parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di intraprendere a tutela dei propri interessisorta. Infine, l’Azienda USL di Pescara si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all’art.15, comma 13, lett.b) del D.L.95/2012.ì e art.109 del D.Lgs 50/2016.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Pag.21 Oltre alle ipotesi di risoluzione contrattuale previste all’art. 108 del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteD.lgs.n. 50/2016, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva l’Ambito ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto contratto, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 del Codice Civile, con effetto immediato incameramento automatico della polizza fideiussoria, e senza preclusione di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi: - per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. diffida formale da parte dell’ente appaltante; - arbitraria e ingiustificata interruzione o posta certificata) di avvalersi sospensione del servizio; - subappalto e/o cessione anche parziale del contratto; - gravi condotte del personale impiegato; - gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della clausola risolutiva espressa sicurezza e della salute degli utenti; - ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.1453 del c.c.. - sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia. Nelle ipotesi elencate, trattenendo ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la cauzione definitivapresentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, impregiudicata ogni altra azione a l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto. Ove si addivenga alla risoluzione, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione l’amministrazione dovrà sostenere per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessirimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso L’EGAS si riserva di procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c a risolvere l’Accordo Quadro, nonché di conseguenza i singoli Contratti Stipulati e ad assicurare direttamente, a spese dell’Agenzia inadempiente, la continuità del servizio, nei casi sotto riportati: - irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. - grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Accordo; - sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio in argomento; - gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione; - gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’EGAS; - mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’EGAS in caso di proroga dell'Accordo quadro; - cessione totale o parziale del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione al di fuori dei casi previsti dall’art. 116 del servizio non procede secondo D. Lgs. n. 163/2006; - in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizionitransazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento - violazione degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per quanto genericamente previsto dall’artapplicabili; - mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, per quanto applicabili. 1453 C.C.L’accordo quadro, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa inoltre, potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 C.C.1453 C.C. a seguito di tre (3) provvedimenti formali per le penalità di cui all’art 8. Per le inadempienze diverse da quelle sopra citate le stesse saranno formalmente contestate da EGAS e/o dall’Azienda del SSR ai sensi dell’art 1453 e seguenti del Codice Civile. L’Amministrazione si riserva, trattenendo la cauzione definitivain ogni caso, impregiudicata ogni altra azione di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a risarcimento dei danni subitiquelle previste dal contratto risolto. Le parti convengono che costituiscono motivo L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la Gi Group Spa da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Gi Group Spa senza giustificato motivo o giusta causa. La risoluzione dell’Accordo Quadro comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per inadempimento l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiditta.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la S.A. accertasse che l’esecuzione buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del servizio procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non procede secondo inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le condizioni stabilitepredette controdeduzioni, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente ovvero scaduto il termine stabilitosenza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il contratto sarà risolto di dirittoresponsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la S.A. stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. L’ASL BI si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie: - omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento per la definitiva redazione del DUVRI - interruzione non giustificata della fornitura; - subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 106 comma 1, lett. d, X.Xxx. 50/2016; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. L’ASL BI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C.c.c. (clausola risolutiva espressa), trattenendo la cauzione definitivaprevia comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo potrà risolvere di risoluzione del diritto il contratto per inadempimento nei seguenti casi: - l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: 80 D.Lgs. 50/2016; - apertura l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici; - messa in liquidazione o in altri casi sopravvenienza di cessione dell’attività della O.E.A.una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - interruzione del serviziosospensione dell’attività commerciale, salvo causa di forza maggioreconcordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione; - motivi situazioni indicate nel Patto di pubblico interesseintegrità; - impiego di personale non nel caso in regola con le vigenti disposizionicui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell’art. 3, co. 8, L. 136/2010; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarieil contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016; - utilizzo ripetuto intervenuta attivazione di derrate alimentari strumenti di acquisto di cui l’ASL BI è obbligata ad avvalersi in violazione base alla normativa nazionale e regionale vigente (ad es. convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., da CONSIP S.p.A. o contratti stipulati in esito a procedure di gara aggregate a livello di Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, come definita dalla X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxx 0/00/0000, n. 43-6861). L’ASL BI è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle norme leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’ASL BI la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il servizio (o la parte rimanente di questo), addebitando all’appaltatore decaduto le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto e dagli allegati risolto. L’appaltatore decaduto ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi ai servizi o forniture regolarmente eseguiti. Gli importi dovuti dall’appaltatore decaduto verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dal medesimo. È fatta salva per l’ASL BI la facoltà di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione esperire ogni altra azione per il risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito subito. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. È fatta infine salva ogni altra azione che l’applicazione dell’art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessisospensione dell’esecuzione del contratto.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Le Istituti possono procedere alla risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilitedi appalto, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.c.c., trattenendo la con automatico incameramento della cauzione definitivae con riserva di risarcimento danni, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura inosservanza o di particolare gravità anche di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza sola delle disposizioni normative di carattere assistenzialecontenute nel presente capitolato, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di l’Amministrazione riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In particolare gli Istituti hanno la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che la Commissionaria possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere: ✓ reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione delle singole prestazioni della fornitura sopra descritto o più in generale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali; ✓ mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale; ✓ avvio di procedura fallimentare nei confronti della Commissionaria, cessione dell’azienda per cessazione attività, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Commissionaria; ✓ sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; ✓ mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui all’art.10 del Disciplinare di gara Non è consentita la cessione o il subappalto del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. Con la risoluzione del contratto per causa imputabile alla Commissionaria, sorge negli Istituti il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell’impresa inadempiente, fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito in conseguenza delle inadempienze accertate.
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Samples: Bando Di Gara
Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitostima dei lavori eseguiti regolarmente, il contratto sarà risolto cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di diritto. La risoluzione opera fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artcui al precedente articolo. 1453 C.C.Scaduto anche il nuovo termineassegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimentopermanga, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente Stazione Appaltante risolve il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artcontratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai sensi dell’artlavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 1456 C.C. Il Responsabile del procedimento, fatte salve le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del serviziomodalità sopra indicate, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione può proporre la risoluzione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso nei casi previsti dall’art. 108 del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta D.Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, la S.A procede ad incamerare la nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria definitiva di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi cui all’art. 103 del servizio e D.Lgs. 50/2016 a titolo di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidanni.
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Samples: trasparenza.comune.ercolano.na.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo L’Università si riserva di risolvere il Contratto in tutti i casi in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Università invierà all’OEA, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine proprie controdeduzioni al RUP entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’OEA non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il termine stabilitoRUP valuti negativamente le controdeduzioni, il contratto sarà risolto l’Università procederà alla risoluzione di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.diritto del Contratto, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.1454 c.c., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il Contratto ed ogni altra azione che la S.A. l’Università ritenesse di opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università, in particolare, ha il diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: - mancato rispetto dei termini previsti dall’art.1 comma 1 L.120/2020 per cause imputabili all’OEA (tardivo avvio dell’esecuzione del contratto); - emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Università, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto; - violazione delle previsioni contrattuali in materia di subappalto; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - situazione di fallimento, concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 – bis del R.D. 67/42) e liquidazione coatta amministrativa dell’OEA o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - frode nell’esecuzione delle Prestazioni; - manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; - mancato utilizzo da parte dell’OEA del conto corrente indicato nello specifico articolo per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010; - applicazione di penali per un importo pari o superiore al 10% dell’importo di aggiudicazione - necessità di ricorrere, per più di quattro volte, all’istituto del c.d. “intervento sostitutivo” previsto dalla normativa vigente.
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Samples: www.uninsubria.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.c.c., costituiscono motivo per la S.A. risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456, le seguenti casistiche: - in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta aggiudicataria delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni; - in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria; - in caso di sub-appalto del servizio senza autorizzazione; La Ditta aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il medesimo, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso aggiudicatario, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. La Provincia di Siena si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato anche in ipotesi di qualunque altra inadempienza, o fatto, qui non contemplato, verificatosi durante l’esecuzione del contratto, ritenuto grave ed insindacabile che renda impossibile, a seguito giudizio dell’Ente, la prosecuzione dell’appalto. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l’appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. La Provincia di comunicazione (Siena esercita il diritto alla risoluzione mediante semplice lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiPEC.
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Samples: www.provincia.siena.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo 16.1 Ferme restando le condizioni stabilitecause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitoed in particolare le disposizioni degli artt. 4, 10 e 14 delle presenti Condizioni Generali, il contratto sarà Contratto potrà essere risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre anticipatamente dal Fornitore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.mezzo raccomandata A/R, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.cod. civ., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura al verificarsi di una procedura concorsuale o più delle seguenti circostanze: a) revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Fornitore, a carico dell’O.E.A.cui non sia posto rimedio entro dieci giorni dalla revoca/cessazione d’efficacia; - messa in liquidazione b) impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare la lettura o in altri casi svolgere altre operazioni di cessione dell’attività della O.E.A.manutenzione; - interruzione del servizioc) manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, salvo causa dei sigilli o dei contrassegni; d) autoletture mendaci; e) mancata comunicazione di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi affitto, locazione e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto vendita dei locali a terzi; - ulteriore inadempienza dopo f) condizioni di sicurezza mancanti; g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore; h) persona fisica o giuridica sottoposta a procedure esecutive, fallimentari e concorsuali; i) cambio o modifica della ragione o della denominazione sociale non seguito dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura; l) scioglimento, liquidazione o cessazione dell’attività; m) non accettazione della richiesta di voltura. 16.2 La risoluzione sarà efficace a decorrere dalla fine del mese successivo a quello d’invio della relativa comunicazione, e comunque in accordo con i tempi tecnici necessari per il Fornitore per svolgere tutte le attività conseguenti la comminazione conclusione del rapporto. Nei limiti di n. 3 penalità per lo stesso tipo legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione energia elettrica e gas e dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di relativi servizi associati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiContratto.
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Samples: dufercoenergia.com
Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell’esecuzione del contratto contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la S.A. accertasse che l’esecuzione buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del servizio procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non procede secondo inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le condizioni stabilitepredette controdeduzioni, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente ovvero scaduto il termine stabilitosenza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il contratto sarà risolto di dirittoresponsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la S.A. Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. L’ASL BI si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie: - interruzione non giustificata del servizio; - subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 106 comma 1, lett. d, X.Xxx. 50/2016; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione. L’ASL BI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C.c.c. (clausola risolutiva espressa), trattenendo la cauzione definitivaprevia comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo potrà risolvere di risoluzione del diritto il contratto per inadempimento nei seguenti casi: - l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: 80 D.Lgs. 50/2016; - apertura l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici; - messa in liquidazione o in altri casi sopravvenienza di cessione dell’attività della O.E.A.una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - interruzione del serviziosospensione dell’attività commerciale, salvo causa di forza maggioreconcordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione; - motivi situazioni indicate nel Patto di pubblico interesseintegrità (Allegato D); - impiego di personale non nel caso in regola con le vigenti disposizionicui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell’art. 3, co. 8, L. 136/2010; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarieil contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016; - utilizzo ripetuto intervenuta attivazione di derrate alimentari strumenti di acquisto di cui l’ASL BI è obbligata ad avvalersi in violazione base alla normativa nazionale e regionale vigente (ad es. convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., da CONSIP S.p.A. o contratti stipulati in esito a procedure di gara aggregate a livello di Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, come definita dalla X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxx 0/00/0000, n. 43-6861). L’ASL BI è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle norme leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’ASL BI la facoltà di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto e dagli allegati risolto. La Ditta decaduta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi ai servizi o forniture regolarmente eseguiti. Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta. È fatta salva per l’ASL BI la facoltà di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione esperire ogni altra azione per il risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito subito. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. È fatta infine salva ogni altra azione che l’applicazione dell’art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessisospensione dell’esecuzione del contratto.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto Il Politecnico di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la Milano ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.del Codice Civile, trattenendo la cauzione definitivain caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subitinonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Le parti convengono Si prevede espressamente che costituiscono motivo l’affidamento si risolva di risoluzione del contratto per inadempimento diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. le c.c. nei seguenti ipotesicasi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - apertura Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una procedura concorsuale volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte; - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’O.E.A.dell’impresa; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della O.E.A.procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - interruzione del servizio, salvo causa Mancata compilazione dei documenti di forza maggiorelegge; - motivi Danneggiamento beni di pubblico interesseproprietà della committente; - impiego Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; Il Politecnico di personale non Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in regola tutti i casi e con le vigenti disposizioni; - gravi modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la S.A procede sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'Ufficio ad incamerare assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, sarà incamerata la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidefinitiva prestata dall’impresa.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo decreto legislativo n. 50/2016, fatte salve le condizioni stabiliteipotesi di sospensione di cui ai commi 1, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito2 e 4, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.dell’articolo 107, la S.A. si riserva la facoltà ASST di Lodi può risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito l’operatore economico durante il periodo di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. sua efficacia, se una o posta certificata) più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di avvalersi della clausola risolutiva espressa appalto ai sensi dell’artdell'articolo 106 del già citato decreto legislativo n. 50/2016; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della presente fornitura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 1456 C.C.La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, trattenendo durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la cauzione definitivadecadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo sia intervenuta sentenza di risoluzione condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; - il Direttore dell’esecuzione del contratto per accerti un grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - messa si rilevi una non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del capitolato ovvero nel caso in liquidazione o cui l’aggiudicatario non sia in altri casi grado, per qualsiasi motivo, di cessione dell’attività della O.E.A.; - tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore); - motivi di pubblico interessesi verifichi una cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - si rilevino gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza reiterate inadempienze dopo la comminazione di n. 3 cinque penalità anche per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolasticofattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati); - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolatosi verifichi la cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; - mancata messa si rilevi frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in atto possesso delle varianti migliorative presentate necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato; - si rilevi violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione; - i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A; - si rilevi il mancato adeguamento alla normativa vigente in fase materia di offerta In caso fatturazione elettronica. Nei casi sopra citati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni diretti ed indiretti, che la ASST di Lodi è chiamata a sopportare per responsabilità dell’O.E.A.il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altro operatore. Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la S.A procede ad incamerare risoluzione avviene di diritto quando la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi ASST di Lodi deliberi di avvalersi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio presente clausola risolutiva e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessitale volontà ne diano comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria.
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Risoluzione del contratto. Quando Oltre che negli altri casi previsti dal disciplinare di gara e dal presente capitolato, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: - Riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione dell’offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; - malafede, frode o negligenza nell’esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario; - inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale; - il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel corso bando o nel presente capitolato di gara in capo all’aggiudicatario - arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto; - reiterazione del ritardo nell’esecuzione di ogni singola prestazione oggetto del contratto di appalto rispetto alle scadenze concordate; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione; - cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 18, D.lgs. n. 163/2006 - cessione (anche parziale) del contratto o subappalto non autorizzato; - contestazione e applicazione di penali per importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. L’Amministrazione accerta la S.A. accertasse che l’esecuzione sussistenza tali ipotesi con determinazione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, Direttore del Servizio cooperazione su proposta del responsabile del procedimento. Successivamente il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto diritto con effetto immediato a seguito dell’invio all’aggiudicatario di apposita comunicazione (mediante lettera a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata) a/r anticipata via fax, di avvalersi volersi avvalere della clausola risolutiva espressa risolutiva, con allegata la determinazione medesima. Fuori dai casi indicati, il contratto può essere risolto ai sensi dell’artdegli artt. 1456 C.C.1453 e ss. c.c., trattenendo previ o accertamento dell’inadempimento con determinazione del Direttore del Servizio cooperazione su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso l’Amministrazione invia la cauzione definitivadeterminazione con la diffida ad adempiere all’aggiudicatario, impregiudicata a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax, contenente l’invito ad adempiere entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento con l’avvertimento che decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto lo stesso si intende risolto di diritto senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto opportuna per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidiritti.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono essere in particolare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: - impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l’appaltatore e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di qualità del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità professionale; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato ovvero gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide del Comune. In particolare ed in ogni caso si considera grave la S.A. si riserva la facoltà violazione contestata almeno tre volte; - inosservanza delle norme di risolvere unilateralmente legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti nazionali o territoriali; - interruzione non motivata del servizio; - violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà del Comune. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune capofila con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolutiva. 1456 C.C.In tale caso, trattenendo all’appaltatore non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione definitivacauzione, impregiudicata ogni altra azione salvo il maggior risarcimento del danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a risarcimento dei terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’artcolpa. 1456 C.C. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del serviziopenalità, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi spese e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza i danni. Per l’applicazione delle disposizioni normative del presente articolo, il Comune si rivarrà su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione, che verrà incamerata a titolo di carattere assistenzialepenale, assicurativo, previdenziale, senza necessità di prevenzione degli infortuni e diffide o formalità di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto sorta. Il Comune potrà a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del sua volta risolvere il contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiinderogabili esigenze pubbliche.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo decreto legislativo n. 50/2016, fatte salve le condizioni stabiliteipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’ASST di Lodi può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito l’operatore economico durante il periodo di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. sua efficacia, se una o posta certificata) più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di avvalersi della clausola risolutiva espressa appalto ai sensi dell’artdell'articolo 106 del già citato decreto legislativo n. 50/2016; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della presente fornitura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 1456 C.C.La stazione appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, trattenendo durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la cauzione definitivadecadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo ovvero sia intervenuta sentenza di risoluzione condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; - il Direttore dell’esecuzione del contratto per accerti un grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - messa non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in liquidazione o cui l’aggiudicatario non sia in altri casi grado, per qualsiasi motivo, di cessione dell’attività della O.E.A.; - tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore); - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizionicessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza reiterate inadempienze dopo la comminazione di n. 3 cinque penalità anche per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolasticofattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati); - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolatocessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; - mancata messa frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in atto possesso delle varianti migliorative presentate necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato; - violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione; - in fase cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di offerta In caso banche o della Società Poste Italiane S.p.A; - mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni derivati alla ASST di Lodi. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che la ASST di Lodi è chiamata a sopportare per responsabilità dell’O.E.A.il rimanente periodo contrattuale, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore economicooperatore. Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, anche avvalendosi la risoluzione avviene di diritto quando la ASST di Lodi deliberi di avvalersi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio presente clausola risolutiva e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessitale volontà ne diano comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il Il contratto sarà risolto di dirittonei casi e modi previsti dall’articolo 108 del Codice dei contratti. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente immediatamente il contratto con effetto immediato a seguito contratto, senza bisogno di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.del Codice civile (clausola risolutiva espressa), trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo nelle ipotesi previste dagli articoli del presente Capitolato nonché in caso di: · inadempimento grave accertato alle norme di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di legge sulla prevenzione degli infortuni infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di sicurezza ed igiene sul lavorocui al Decreto n. 81 del 2008 integranti il contratto, relative o delle ingiunzioni fattegli al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNLriguardo dalla DEC o dal RUP; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - · cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo · subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; · ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la comminazione presentazione delle controdeduzioni; · la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di n. 3 penalità carattere generale e dei requisiti speciale per lo stesso tipo l'esecuzione del servizio, ivi compresi il fallimento, la irrogazione di infrazione misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti; · previsione specifica di disposizioni legislative. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà della stazione appaltante affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. All'impresa inadempiente è addebitato ogni maggior costo sostenuto dal Comune rispetto a quanto previsto nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di risoluzione del contratto minore spesa, nulla compete all’Impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per responsabilità dell’O.E.A., i fatti che hanno motivato la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessirisoluzione.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso L’Ente Appaltante, in caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto. L’Ente Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all’Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione del servizio; - ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; - superamento della penale massima applicabile (10% dell’importo contrattuale); - perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; - cessazione dell’attività, fallimento; - subappalto e cessione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione non autorizzati; - mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; - utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti da Azienda Zero; - inosservanza dell’obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, servizio. Inoltre il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera diritto nel caso in ogni caso cui le transazioni che ne derivano vangano eseguite senza avvalersi di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.banche o della società Poste Italiane spa, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm.ii. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Ente Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, trattenendo la cauzione definitivaparte rimanente di questo, impregiudicata ogni altra azione in danno all’Impresa inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Ente Appaltante rispetto a risarcimento dei quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessicontratto.
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Samples: Contratto D’appalto
Risoluzione del contratto. Quando nel corso Si applica l’art.108 del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo codice contratti pubblici. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine proprie controdeduzioni al Direttore dell’esecuzione entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.Direttore dell’esecuzione valuti negativamente le controdeduzioni, la S.A. si riserva la facoltà Stazione appaltante procederà alla risoluzione di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.1454 c.c., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altro contraente/affidatario il contratto ed ogni altra azione che la S.A. l’Amministrazione ritenesse di opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Ateneo ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: - in caso di applicazione di penali il cui ammontare complessivo supera il 10% dell’importo contrattuale; - mancato rispetto dei termini previsti dall’art.1 comma 1 L.120/2020 per cause imputabili all’affidatario (tardivo avvio dell’esecuzione del contratto); - emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011; - sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta; - violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - il mancato utilizzo da parte dell’affidatario del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto Data la S.A. accertasse che l’esecuzione particolare natura fiduciaria del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitooggetto dell’appalto, il contratto sarà risolto Comune di dirittoCuneo si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. La risoluzione opera in ogni 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 90 giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Cuneo provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o, comunque, entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artartt. 1453 C.C., la S.A. e seguenti del Codice Civile. In particolare l’Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente di diritto il contratto, ex art. 1456 del codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ex art. 1456 del codice civile: – la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private); – la cessione dell’impresa o del contratto oppure il concordato preventivo, il fallimento e gli atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; – l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; – la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’ente; – la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente capitolato; – l’interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; – l’applicazione a carico dell’aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; – la sospensione o l’interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; – l’omissione da parte del broker della dimostrazione, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza; – l’aver commesso, durante il periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenzialePEC, di prevenzione volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker. In caso di risoluzione, all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta impegni contrattuali. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad è facoltà del Comune di Cuneo affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi l’esecuzione del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione al concorrente che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessisegue in graduatoria.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo decreto legislativo n. 50/2016, fatte salve le condizioni stabiliteipotesi di sospensione di cui ai commi 1, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito2 e 4, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.dell’articolo 107, la S.A. si riserva la facoltà ASST di Lodi può risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito l’operatore economico durante il periodo di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. sua efficacia, se una o posta certificata) più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di avvalersi della clausola risolutiva espressa appalto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.dell'articolo 106 del già citato decreto legislativo n. 50/2016; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, trattenendo la cauzione definitivacomma 1, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo lettere b) e c), sono state superate le soglie di risoluzione cui al comma 7 del contratto per inadempimento predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della presente fornitura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’artdell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 1456 C.C. le seguenti ipotesiLa Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - apertura nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si rilevi una non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del presente Capitolato Speciale d’Appalto ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore); - motivi di pubblico interessesi verifichi una cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - si rilevino gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza reiterate inadempienze dopo la comminazione di n. 3 cinque penalità anche per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolasticofattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati); - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito si verifichi la cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; - si rilevi frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal presente CapitolatoCapitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato; - mancata messa si rilevi violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione; - i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A; - si rilevi il mancato adeguamento alla normativa vigente in atto materia di fatturazione elettronica. Nei casi sopra citati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle varianti migliorative presentate in fase proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di offerta In caso di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni diretti e indiretti, che la ASST di Lodi è chiamata a sopportare per responsabilità dell’O.E.A.il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altro operatore. Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la S.A procede ad incamerare risoluzione avviene di diritto quando la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi ASST di Lodi deliberi di avvalersi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio presente clausola risolutiva e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessitale volontà ne diano comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Seppure le prestazioni che costituiscono l’oggetto del contratto siano molteplici (servizi finanziari, servizi tecnici di progettazione e coordinamento sicurezza, esecuzione dei lavori, prestazione di servizi manutentivi e facility management post collaudo) ed eterogenee (svolte da soggetti preposti ad attività economiche differenziate), la S.A. accertasse Stazione Appaltante che l’esecuzione ha espletato un’unica gara per la scelta contestuale dei soggetti contraenti ed ha ricevuto un’offerta unitaria e inscindibile, stipula un unico e altrettanto inscindibile contratto. Contratti separati sono previsti con la Direzione Lavori, con fornitori dell’Ente e con i Collaudatori. Pertanto, l’Aggiudicatario, nelle sue diverse componenti, deve essere pienamente operante non soltanto al momento della presentazione dell’offerta e della conseguente aggiudicazione, bensì anche nella fase successiva di svolgimento del servizio non procede secondo le condizioni stabilitecontratto, può fissare un congruo termine entro attraverso il quale l’O.E.A. si deve conformare realizza ed anche si gestisce il bene da mettere a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitodisposizione del Soggetto Aggiudicatore. Per le motivazioni di cui sopra ed in linea con quanto stabilito all’art. 160-bis, il contratto sarà risolto comma 3 del D.Lgs. 163/2006, quando uno dei Soggetti componenti del Soggetto Aggiudicatario è inadempiente verso le obbligazioni del contratto, l’Altro o gli Altri sono obbligati a sostituirlo con Xxxxxxxx in possesso di dirittoanaloghi requisiti per questi richiesti dal bando di gara. La risoluzione opera in ogni caso Quando, a seguito dell’inadempimento di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.una delle parti, la S.A. si riserva parte o le parti “in bonis” non provvedano alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni naturali e continui decorrenti dalla richiesta della Stazione Appaltante, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto stessa pronuncia la risoluzione in danno del contratto, con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subitidiretti e indiretti e delle maggiori spese occorrenti per l’affidamento a terzi delle prestazioni del rimanente periodo contrattuale. Le parti convengono Di seguito si riporta la casistica degli inadempimenti che costituiscono motivo danno luogo al dovere di sostituzione di una delle Parti costituenti il Soggetto Aggiudicatario e, in mancanza, alla risoluzione contrattuale per fatto del Soggetto Aggiudicatario La Stazione Appaltante chiederà al Soggetto Finanziatore dell’ATI la risoluzione del contratto Contratto col Soggetto Realizzatore e la sua sostituzione qualora nei confronti del Soggetto Realizzatore stesso sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per inadempimento ai sensi dell’artaver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura La Stazione Appaltante chiederà di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in liquidazione o in altri casi mora di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio15 giorni, salvo causa senza necessità di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenzialeulteriori adempimenti, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.nei seguenti casi:
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Risoluzione del contratto. Quando Qualora nel corso del contratto dell’erogazione dei servizi richiesti dal presente appalto questo Comune accerti che la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio suddetta erogazione non procede secondo le condizioni stabilite, il Comune stesso può fissare un congruo termine perentorio entro il quale l’O.E.A. si la Ditta aggiudicataria deve conformare conformarsi a tali condizioni; trascorso . Trascorso inutilmente il termine stabilitotermine, il contratto sarà risolto Comune si riserva la facoltà di dirittorisolvere il contratto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artdalla Ditta aggiudicataria. 1453 C.C.La risoluzione può operare altresì nel caso in cui il ritardo nell'adempimento non svolto si protragga oltre il 20° giorno naturale e consecutivo successivo al termine di diffida presentato ai sensi dell'articolo precedente . La risoluzione comporta in ogni caso l’escussione della cauzione oltre all’eventuale risarcimento danni. In tale caso, la S.A. il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente rivolgersi ad altro fornitore e le maggiori spese derivanti saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Qualora il contratto con effetto immediato a seguito fornitore, non osservi anche uno solo degli obblighi assunti o si renda colpevole di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesigravi inadempienze quali ad esempio: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.ripetuti ritardi nell'esecuzione del servizio; - messa in liquidazione o in altri casi applicazioni di cessione dell’attività della O.E.A.penali per un importo superiore ad € 1.500,00, secondo le modalità previste; - interruzione del servizioreiterata non conformità dei servizi prestati, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative rispetto alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito indicazioni prescritte dal presente Capitolato; - mancata messa qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione contrattuale; l'Ente avrà la facoltà di risolvere "ipso-facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata (ex Art. 1456 c.c.) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo in atto delle varianti migliorative presentate ogni caso il risarcimento del danno ( si applicano comunque gli articoli dal 1453cc. e successivi in fase materia di offerta In contratti). La cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni. E' facoltà dell'Ente, in caso di risoluzione del contratto contratto, rivolgersi per responsabilità dell’O.E.A.l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessialla ditta seconda classificata.
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Risoluzione del contratto. Quando Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificatamente: - nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non procede siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le condizioni stabilitemodalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 C.C.); - nel caso in cui l’appaltatore, può fissare entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione Appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 C.C.); - nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto; - nel caso in cui il servizio non sia stato realizzato compiutamente entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizionitermine finale (art. 1457 C.C.); trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni - nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore; - nel caso di perdita della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante dichiara all’appaltatore, a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà mezzo di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. A/R o posta certificata) di equivalente comunicazione PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artespressa. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il colpa dell’appaltatore questi è obbligato al risarcimento del maggior danno subito danno. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e salva ogni altra azione che inevitabili, attuazione misure di contenimento COVID-19) verificatisi dopo la S.A. ritenesse data di intraprendere a tutela dei propri interessistipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali, né di risoluzione per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitoSalvo i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contratto sarà di appalto può essere risolto dalla stazione appaltante quando, per reiterata inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, l’appaltatore non sia in grado di dirittoassicurare l’osservanza delle linee progettuali presentate in sede di gara, in ordine alla qualità del servizio, alla corretta e puntuale esecuzione di tutti gli interventi appaltati. In tali casi la stazione appaltante ha facoltà di diffidare l’appaltatore all’adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti dell’appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni. In questo caso, l’appaltatore potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto. La risoluzione opera in ogni caso del contratto è dichiarata con semplice preavviso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.15 (quindici giorni), la S.A. da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato a seguito preavviso di comunicazione 60 (mediante lettera sessanta) giorni con raccomandata A.R. A/R, qualora fosse modificato il tipo di gestione del Servizio, venissero meno le esigenze, totalmente o posta certificata) parzialmente, del presente appalto, nonché di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del recedere dallo stesso contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego . A fronte di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste risoluzione per causa imputabile all’appaltatore, quest’ultimo sarà escluso dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto partecipare a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità gare per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso analoghi servizi per anni 2 (due) dalla data di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.contratto. La stazione appaltante avrà diritto di affidare ad altra ditta specializzata, seguendo la graduatoria di aggiudicazione, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi continuazione del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento fino alla scadenza del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessicontratto.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante pec (posta certificata). La risoluzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale l’O.E.A. si deve conformare a potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali condizioni; trascorso giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine stabilitosenza che la ditta abbia risposto, il contratto sarà risolto di dirittol’Amministrazione Comunale può disporre la risoluzione. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto rapporto contrattuale, con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artapposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. 1456 C.C.Costituisce, trattenendo la cauzione definitivacomunque, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione qualsiasi momento l'interruzione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto la sospensione del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto fornito in seguito a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione decisione unilaterale, nemmeno nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa caso in cui siano in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso controversie con l’Amministrazione Comunale. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.colpa. Qualora, infatti, la S.A procede Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad incamerare altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la cauzione e ad affidare Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio ad altro operatore economicomancato, anche avvalendosi della graduatoria incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che grave inadempienza quelle in cui la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.Ditta Appaltatrice:
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale l’O.E.A. si deve conformare a potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali condizioni; trascorso giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine stabilitosenza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione. La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Istituzione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto sarà risolto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di dirittotrattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. La risoluzione opera in ogni In caso di inadempimento gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice: - non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa; - compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata; - sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore; - non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti; - non provveda a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante; - non provveda a nominare il Responsabile/Referente di cui all’art.27 del Capitolato; - presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto; - versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la S.A. liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ; - si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi; - violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione; - abbandoni l'appalto. L'Istituzione si riserva la facoltà il diritto di risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato a seguito nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Istituzione, senza bisogno di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di avvalersi della clausola risolutiva espressa diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi: - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006; - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituzione. L’Istituzione valuta la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subitipossibilità di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. Le parti convengono che costituiscono motivo 135 del D.Lgs 163/06. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice come disciplinato all’art. 36 del Capitolato. La risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’artcolpa comporta altresì che la Ditta Appaltatrice non potrà partecipare alla successiva gara per il servizio oggetto di tale capitolato indetta dall'Istituzione. 1456 C.C. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizioprestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Per l'applicazione delle disposizioni normative del presente articolo, l'Istituzione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessidiffide o ulteriori formalità.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva L’Azienda avranno la facoltà di risolvere unilateralmente “ipso facto et de jure” il contratto con effetto immediato contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.mezzo PEC, trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le nelle seguenti ipotesi: - apertura avvalendosi della facoltà di una procedura concorsuale recesso consentita dall’art. 1671 c.c e di quelle previste dal presente Capitolato Speciale (modifiche e recesso contrattuale); - per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’O.E.A.dell’aggiudicatario; - messa in liquidazione o in altri casi caso di cessione dell’attività della O.E.A.del contratto, non espressamente autorizzata dall’Azienda; - in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; - qualora le singol’Azienda abbiano a contestare per iscritto per dieci volte nel periodo di validità del contratto, anche non consecutive, l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato; - in caso di interruzione del servizio o gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di pubblico interessereiterato inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni; - impiego in caso di personale non in regola con le vigenti disposizionimancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto; - gravi in caso di motivato esito negativo dei controlli e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarieverifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; - utilizzo ripetuto applicazione di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologichepenali per un importo superiore ad Euro 5.000,00 nel periodi di validità del contratto; - in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni quanto disposto dall’art. 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di dell’art. 3 della L. n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta 136/2010. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.inadempimento della Ditta aggiudicataria, la S.A procede ad l’Azienda hanno il diritto di incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria definitiva a titolo di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo l’Azienda potranno anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell’Assegnatario nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di risoluzione del contratto l’Azienda si riservano la facoltà di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteprovvedimento stesso, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitonei seguenti casi: nelle ipotesi previste dal presente Disciplinare e nei restanti atti di gara e, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni particolare, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre non conformità, accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto, di fornitura di beni/servizi; per ritardo, protratto, nella consegna/resa dei prodotti/prestazioni per cause imputabili al Fornitore; per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; applicazioni di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale; per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; in caso di cessione della Ditta Aggiudicataria, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a quanto genericamente carico della Ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato; violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione e nel caso previsto dall’art. 1453 C.C.6, comma 8 del D.P.R. n° 207/2010; violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.; nel caso di attivazione di contratto relativo a forniture oggetto del presente Disciplinare da parte di “Soggetto Aggregatore”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, del D.L. n° 66 del 24/04/2014. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la S.A. si riserva risoluzione opera di diritto quando la facoltà di risolvere unilateralmente ASSL, concluso il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’arte di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria. 1456 C.C.Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti della ASSL che, trattenendo in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola vincolo contrattuale con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiDitta appaltatrice.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso L’Azienda Ulss, in caso di inadempimento del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare inferiore a tali condizioni; trascorso 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il termine stabilitopredetto termine, il contratto sarà è risolto di dirittodiritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: − in caso di frode, grave irregolarità nell’esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; − nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; − nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; − in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; − in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; − in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; − negli altri casi previsti dal presente Capitolato. La risoluzione opera del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Ulss. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in ogni caso danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive recesso del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.contratto
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a Fermo quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.nei precedenti articoli, la S.A. Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il chiedere la risoluzione del contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C.c.c., nei seguenti casi: La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitivadefinitiva quale indennizzo, impregiudicata ogni altra azione mediante lettera raccomandata A/R senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell’inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a risarcimento dei danni subitisanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.inadempienza della Ditta, la S.A procede Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria deposito cauzionale definitivo a titolo di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio penale e di una nuova gara, salva l’azione affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente. La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del maggior danno subito qualora fosse di valore superiore all’entità della cauzione stessa. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A/R, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei Servizi affidati e salva ogni altra azione degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la S.A. ritenesse risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di intraprendere a tutela dei propri interessidisdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Le XX.XX.XX. potranno chiedere la risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del servizio non procede secondo contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le condizioni stabiliteipotesi di sospensione di cui ai commi 1, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito2 e 4, dell’articolo 107, le Amministrazioni possono risolvere il contratto sarà risolto con l’aggiudicatario durante il periodo di dirittosua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. La risoluzione opera 50/2016 e s.m.i.; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle Amministrazioni aggiudicatrici; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in ogni caso una delle situazioni di inadempimento cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice. Le Amministrazioni devono, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artda parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente CSA e i relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. 1453 C.C., la S.A. In tale caso ciascuna ATS si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente addebitare all’aggiudicatario inadempiente il contratto con effetto immediato a seguito maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di comunicazione rivalsa per gli ulteriori danni subiti; - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente CSA; - si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dalle Amministrazioni e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019; - sia realizzato subappalto non autorizzato dalle Amministrazioni; - sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (mediante lettera raccomandata A.R. quali ad esempio manifesta incapacità o posta certificata) inidoneità nell’esecuzione del contratto); - sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalle Amministrazioni); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente CSA; - l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 1456 C.C.9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., trattenendo il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.contratto; - messa in liquidazione si verifichi cessione, totale o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizioparziale, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi sotto qualsiasi forma e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenzialea qualunque soggetto terzo, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione dell’esecuzione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato; Capitolato Speciale d’Appalto. - mancata messa in atto mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle varianti migliorative presentate in fase previsioni di offerta In caso di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando le Amministrazioni provvederanno a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ciascuna ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per responsabilità dell’O.E.A.la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare ovvero scaduto il servizio termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il Contratto. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessioperatore.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilitee degli eventuali ordini generati dal medesimo, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.c.c., trattenendo salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto agli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a richiesta di risarcimento dei danni subitinei confronti della stessa. Le parti convengono che costituiscono motivo di LepidaSpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’artnei casi previsti dall’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione 108 “Risoluzione” del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di D. Lgs. n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta 50/2016. In caso di particolare si procederà alla risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.citato articolo:
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del servizio non procede secondo contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le condizioni stabiliteipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, risolvere il contratto sarà risolto con l’Appaltatore durante il periodo di dirittosua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. La risoluzione opera 50/2016 e s.m.i.; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in ogni caso una delle situazioni di inadempimento cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artda parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d’Appalto, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. 1453 C.C., la S.A. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente addebitare all’Appaltatore inadempiente il contratto con effetto immediato a seguito maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei rivalsa per gli ulteriori danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi si siano verificati ipotesi di cessione dell’attività della O.E.A.frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - interruzione l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del servizio, salvo causa di forza maggiorepresente Contratto d’Appalto; - motivi si siano verificati violazioni di pubblico interessenorme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione , nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; - impiego si siano verificate violazioni di personale non uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in regola con le vigenti disposizioni; - gravi materia di contratti pubblci della Regione Lombardia e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto degli Enti del Sistema Regionale” di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenzialecui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75dall’art. 5 del medesimo. - sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; - cessione del contratto a terzisia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - ulteriore inadempienza dopo siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del medesimo anno scolasticocontratto); - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da quello stabilito parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione); - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente CapitolatoContratto d’Appalto; - mancata messa l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in atto materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto; - si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d’Appalto; La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per responsabilità dell’O.E.A.la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare ovvero scaduto il servizio termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessioperatore.
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Risoluzione del contratto. Quando In caso di grave inadempimento dell’Agenzia anche a uno solo degli obblighi assunti, che si protragga oltre il termine che sarà assegnato da Porto Conte Ricerche Srl per porre fine all’inadempimento (non inferiore a 5 giorni lavorativi), quest’ultimo ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Agenzia per il risarcimento del danno. In caso di risoluzione del contratto, Porto Conte Ricerche Srl potrà affidare la fornitura al concorrente classificatosi al posto successivo nella classifica definitiva di gara, addebitando alla ditta inadempiente i costi sostenuti. In ogni caso, si conviene che Porto Conte Ricerche Srl potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Agenzia con raccomandata A/R o P.E.C., nei seguenti casi: – per il reiterarsi di inadempienze contrattuali dell’Agenzia, nonostante una preventiva diffida scritta; – per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività di Porto Conte Ricerche Srl – qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui agli articoli che precedono numero 15 penalità (in base alla durate e all’entità); – qualora venga accertata, dopo l’avvio del servizio, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni formulate in sede di gara; – mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Porto Conte Ricerche Srl, ai sensi dell’articolo 7 (cauzioni e garanzie richieste); – in caso di cessazione dell’attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell’azienda o del ramo di attività; – in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del aggiudicatario; – mancata prestazione della garanzia durante la S.A. accertasse vigenza del Contratto; – mancata conformità alle disposizioni in materia di cessione del contratto; – mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza; – violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza; – mancato pagamento delle retribuzioni, nonché mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti per almeno 2 mensilità. – negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’Agenzia aggiudicataria che l’esecuzione renda impossibile la prestazione del servizio; – ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell’Agenzia aggiudicataria per motivi non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizionidipendenti da causa di forza maggiore; trascorso inutilmente il termine stabilito, – La fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante dichiarazione di Porto Conte Ricerche Srl in forma di lettera raccomandata A.R. o posta certificata) a mezzo PEC, di avvalersi volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolutiva. 1456 C.C.L’Agenzia affidataria, trattenendo la inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitivadefinitiva che resta incamerata da Porto Conte Ricerche Srl, impregiudicata ogni altra azione a salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi l’interruzione del servizio e di una nuova garaper tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Per ottenere la rifusione dei danni il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora l'Agenzia affidataria, salva l’azione opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, Porto Conte Ricerche Srl potrà rivalersi sui crediti dell'Agenzia stessa per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessideve essere immediatamente integrata.
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Samples: Contratto Collettivo Applicato
Risoluzione del contratto. Quando nel corso Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteD. Lg.vo 50/2016, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. Il Municipio Roma XII si riserva la facoltà di risolvere recedere unilateralmente il dal contratto con effetto immediato a seguito se si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di avvalersi della clausola risolutiva espressa appalto; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 1456 C.C.dell'articolo 258 TFUE, trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura o di una procedura concorsuale sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Municipio Roma XII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: -nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 ; -il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, specificando quanto del servizio sia stato eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione il responsabile unico dell'esecuzione del serviziocontratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in regola contraddittorio con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero, nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per responsabilità dell’O.E.A.l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. Oltre che nelle ipotesi indicate in precedenza, il Municipio Roma XII, previa contestazione dell’infrazione, potrà disporre la S.A procede ad incamerare la cauzione risoluzione del Contratto di Servizio ove le inadempienze e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria le violazioni contrattuali accertate riguardino l’utilizzazione di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni del servizio e Contratto di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiServizio.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Il Policlinico risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione nei seguenti casi: - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del servizio non procede secondo le condizioni stabilitepresente schema di contratto, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioniovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; trascorso inutilmente il termine stabilito- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017 - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - qualora l’ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx.; - qualora l’informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto sarà risolto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di dirittoconsegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. La risoluzione opera L'Appaltatore dovrà in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessipossa comunque derivare dalla sue inadempienze.
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Risoluzione del contratto. Quando Ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà richiedere la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione scritta al Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi : - non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; - frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia; - ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; - reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; - cessione del contratto o subappalto non autorizzati; - mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente Capitolato; - a seguito di due contestazioni all’Appaltatore per inadempimento; - qualora la S.A. accertasse che l’esecuzione somma delle le penali applicate superi il 10% del servizio valore del contratto, ex art. 113 –bis, co.2 del Codice; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali; - mancata stipula delle assicurazioni RTC RCO di cui al presente Capitolato; - sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione dell’Appaltatore; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; - reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non procede secondo le condizioni stabiliterispondenti, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioniper caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara; trascorso inutilmente il termine stabilito- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara. Si richiama inoltre quanto indicato agli artt. 11 e 12 del presente Capitolato. In particolare, il contratto sarà risolto nell’ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di dirittouna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, successivamente alla stipula del contratto, venga rilasciata nei confronti dell’appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. La risoluzione opera del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.esecuzione in danno dell’Appaltatore, la S.A. si riserva la facoltà le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’artcontratto. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione per i motivi predetti l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto per responsabilità dell’O.E.A.contratto, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare salvo il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria diritto di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione agire per il risarcimento del maggior di ogni conseguente danno subito e salva (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altra azione che la S.A. ritenesse altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di intraprendere a tutela dei propri interessiagire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. L'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. e all'esecuzione d'ufficio a spese del Broker aggiudicatario, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nella offerta presentata in sede di gara. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno. L'Università si riserva, altresì, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. e per gli effetti dell'ari 1456 C.C.c.c., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione tutto rischio e danno del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le Broker aggiudicatario nei seguenti ipotesicasi: - apertura cancellazione dall'albo dei mediatori di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005; - verificarsi di inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 9 del presente capitolato e che si protraggano per oltre 30 giorni; - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; - applicazione di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; - messa in liquidazione sospensione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - motivi cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di pubblico interesseconcordato preventivo o di fallimento; - impiego in caso di personale non constatata applicazione di n.3 penali oppure nel caso in regola cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore del contratto, con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto conseguente esecuzione del servizio fatto in danno del Fornitore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione il risarcimento per maggiori danni. La risoluzione anticipata del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 comporta l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione previste e il risarcimento dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta danni conseguenti. In caso di risoluzione del contratto, il Broker aggiudicatario deve fornire tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire all'Università di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 110 del D Lgs. 50/2016 e s. m. i., l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi completamento del servizio e oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiofferta.
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Samples: www.unifg.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteSenza pregiudizio di ogni maggiore ragione, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare azione o diritto spettante all’ASST anche a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitotitolo di risarcimento danni, il contratto sarà l’appalto è da intendersi risolto di diritto. La risoluzione opera diritto anche per una sola delle seguenti cause: − fallimento dell’appaltatore o suoi aventi causa ovvero quanto nella struttura imprenditoriale dell’appaltatore si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell’attività, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente; nonché in ogni caso di sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità e condotta professionale; − gravi inadempienze nella gestione; − violazione del divieto di subappalto non autorizzato; − nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; − nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’artdi natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio; − nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; − nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’appaltatore, l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 1453 C.C.3 della L. 1423/56, la S.A. si riserva la facoltà ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni. In tali ipotesi l’amministrazione dovrà dare comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) all’appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolutiva. 1456 C.C.Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, trattenendo né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. L’appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contradditorio personale tra le parti. Entro il termine di ulteriori trenta giorni l’amministrazione comunicherà all’appaltatore la cauzione definitiva, impregiudicata data della risoluzione. L’amministrazione si riserva ogni altra azione a diritto al risarcimento dei danni subitisubiti ed in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare contratto; comunque l’amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo Fermo inoltre quanto previsto dal precedente art.75; - cessione dall’art. 108 del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di D.Lgs. n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione 50/2016 e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessismi.
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Samples: www.asst-franciacorta.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso Le XX.XX.XX. aggregate potranno chiedere la risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di dirittoin tutti i casi previsti dalla normativa vigente. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo In tema di risoluzione del contratto per inadempimento ai si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 1456 C.C. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti ipotesicondizioni sono soddisfatte: - apertura il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - il Tesoriere è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - messa in liquidazione nei confronti del Tesoriere sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, più misure di prevenzione degli infortuni di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di sicurezza ed igiene sul lavoroprevenzione, relative al personale dipendente/soci lavoratori ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e mancata applicazione delle disposizioni normative s.m.i.; obblighi e retributive condizioni contrattuali; oggetto del vigente CCNLpresente Capitolato Speciale d’Appalto; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75Speciale d’Appalto; - cessione dell’esecuzione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di fuori dai casi previsti dalla Legge. La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare al Tesoriere in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ATS, formulerà la contestazione degli addebiti al Tesoriere, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per responsabilità dell’O.E.A.la presentazione delle proprie controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità dell’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare ovvero scaduto il servizio ad altro operatore economicotermine senza che il Tesoriere abbia risposto, anche avvalendosi della graduatoria l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di garaconcerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, il Tesoriere, oltre a incorrere nella immediata perdita del servizio e deposito cauzionale definitivo, a titolo di una nuova garapenale, salva l’azione è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessirimanente periodo contrattuale.
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Samples: www.ats-milano.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva Le Aziende Sanitarie avranno la facoltà di risolvere unilateralmente “ipso facto et de jure” il contratto con effetto immediato contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.mezzo PEC, trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le nelle seguenti ipotesi: - apertura avvalendosi della facoltà di una procedura concorsuale recesso consentita dall’art. 1671 c.c e di quelle previste dal presente Capitolato Speciale (modifiche e recesso contrattuale); - per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’O.E.A.dell’aggiudicatario; - messa in liquidazione o in altri casi caso di cessione dell’attività della O.E.A.del contratto, non espressamente autorizzata dalle Aziende Sanitarie; - in caso di subappalto non autorizzato dalle Aziende Sanitarie; - qualora le singole Aziende Sanitarie abbiano a contestare per iscritto per dieci volte nel periodo di validità del contratto, anche non consecutive, l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato; - in caso di interruzione del servizio o gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di pubblico interessereiterato inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni; - impiego in caso di personale non in regola con le vigenti disposizionimancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto; - gravi in caso di motivato esito negativo dei controlli e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarieverifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; - utilizzo ripetuto applicazione di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologichepenali per un importo superiore ad Euro 5.000,00 nel periodi di validità del contratto; - in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni quanto disposto dall’art. 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di dell’art. 3 della L. n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta 136/2010. In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.inadempimento della Ditta aggiudicataria, la S.A procede ad le Aziende Sanitarie hanno il diritto di incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria definitiva a titolo di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo le Aziende Sanitarie potranno anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell’Assegnatario nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di risoluzione del contratto le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilitoSalvo i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contratto sarà di appalto può essere risolto dalla stazione appaltante quando, per reiterata inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, l’appaltatore non sia in grado di dirittoassicurare l’osservanza del presente capitolato, in ordine alla qualità del servizio, alla corretta e puntuale esecuzione di tutti gli interventi appaltati. In tali casi la stazione appaltante ha facoltà di diffidare l’appaltatore all’adempimento entro un congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto, procedendo nei confronti dell’appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni. In questo caso, all’appaltatore potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto. La risoluzione opera in ogni caso del contratto è dichiarata con semplice preavviso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art15 (quindici giorni), da trasmettere con lettera raccomandata A/R oppure via posta elettronica certificata. 1453 C.C., la S.A. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato a seguito preavviso di comunicazione 60 (mediante lettera sessanta) giorni con raccomandata A.R. A/R, qualora fosse modificato il tipo di gestione del Servizio, venissero meno le esigenze, totalmente o posta certificata) parzialmente, del presente appalto, nonché di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del recedere dallo stesso contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego . A fronte di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste risoluzione per causa imputabile all’appaltatore, quest’ultima sarà esclusa dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto partecipare a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità gare per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso analoghi servizi per anni 2 (due) dalla data di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A.contratto. La stazione appaltante avrà diritto di affidare ad altra ditta specializzata, seguendo la graduatoria di aggiudicazione, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi continuazione del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento Servizio fino alla scadenza del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessicontratto.
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Risoluzione del contratto. Quando Il Xxxxxxxxx avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art.108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge e sia previste dalle disposizioni del presente accordo quadro, nelle seguenti ipotesi: in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore; per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni; mancata fornitura decorsi 30 giorni dal termine di scadenza fissato dal contratto attuativo; qualora l'appaltatore non si conformi, nel corso termine di volta in volta indicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilitedi appalto nei termini prescritti; per ripetuta inosservanza di indicazioni, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioniordini e direttive impartite dalla stazione appaltante; trascorso inutilmente il termine stabilitonel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante dichiarazione del Consorzio in forma di lettera raccomandata A.R. o posta certificata) a mezzo PEC, di avvalersi volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artrisolutiva. 1456 C.C.L’impresa affidataria, trattenendo la inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitivadefinitiva che resta incamerata dal Consorzio, impregiudicata ogni altra azione a salvo il risarcimento dei maggiori danni subitiper l’interruzione della fornitura e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Le parti convengono Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità (qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò), il Consorzio potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per la fornitura già eseguita, ovvero sulla cauzione che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessideve essere immediatamente integrata.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre con il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la S.A. si riserva Committente medesima ha la facoltà di risolvere unilateralmente considerare risolto di diritto il contratto con effetto immediato a seguito presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) ritenere definitivamente la cauzione, nonché di avvalersi della clausola risolutiva espressa procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.cod. civ., trattenendo la cauzione definitivaprevia dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei danni subitidocumenti di gara, che qui si intendono integralmente recepiti, e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. Le parti convengono che costituiscono motivo 11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di risoluzione del contratto per inadempimento diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 1456 C.C. le cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti ipotesicasi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività mancato reintegro della O.E.A.cauzione; - interruzione stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del servizio, salvo causa di forza maggioreContratto; - motivi inadempienza accertata alle norme di pubblico interesselegge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione mancato assolvimento degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010; - cessione del contratto a terzio subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione reiterate situazioni di n. 3 penalità per lo stesso tipo mancato rispetto delle modalità di infrazione nel corso del medesimo anno scolasticoesecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - destinazione perdita di uno dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Capitolato; - mancata messa Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in atto danno dell’Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle varianti migliorative presentate in fase di offerta prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’O.E.A.dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la S.A procede ad incamerare Committente incamererà la cauzione garanzia definitiva. La Committente, in caso di risoluzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economicocomunque nei casi di cui all’art. 110, anche avvalendosi della comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi stipulare un nuovo Contratto normativo per l’affidamento del servizio e completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento offerta. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiD.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto Normativo
Risoluzione del contratto. Quando nel corso L’Amministrazione può dichiarare la risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione Contratto, senza alcun termine di preavviso per l’Appaltatore, ai sensi dell’Art. 1456 del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteCodice Civile, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare nei seguenti casi: ▪ cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a tali condizionicarico dell’Appaltatore; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento ▪ violazione degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall’Appaltatore in sede di Gara, ai sensi dell’art. 1, co. 17, della Legge 190/2012; ▪ violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a quanto genericamente previsto dall’artnorma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 1453 C.C.▪ frode o grave negligenza da parte dell’Appaltatore, la S.A. si riserva la facoltà in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato e dal Contratto di risolvere unilateralmente Appalto; ▪ manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione delle attività previste per l’Appalto, ovvero Servizi palesemente inadeguati agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli Allegati e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di Gara; ▪ inadempienza accertata da parte dell’Appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.; ▪ in tutti gli altri casi esplicitamente richiamati nel testo del Capitolato, anche se non elencati nel presente articolo. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto Contratto è da intendersi risolto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera dichiarazione dell’Amministrazione, inoltrata all’Appaltatore in forma di raccomandata A.R. AR o posta certificata) PEC. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate come causa di avvalersi risoluzione, ma tali da compromettere gravemente la regolarità e l’efficacia dei Servizi e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, sono contestate dall’Amministrazione con diffida ad adempiere, inoltrata all’Appaltatore a mezzo raccomandata AR o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Appaltatore deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora non ritenga di accogliere le eventuali giustificazioni addotte, l’Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto. In tutti i casi di risoluzione l’Appaltatore non può vantare pretese di rimborso e incorre nella perdita della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subitiche è incamerata dall’Amministrazione. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizioInoltre, rimane salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti impregiudicato il diritto dell’Amministrazione ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione agire per il risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessisubito.
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Samples: web.uniroma1.it
Risoluzione del contratto. Quando nel corso La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del servizio non Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03. Nei casi di cui all’art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo le condizioni stabilitequanto previsto ai commi 1, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito2 e 3 di detto articolo. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del Dlgs. 163/06. Nei casi di cui all’art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto sarà risolto di dirittoalla stazione appaltante. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai Ai sensi dell’art. 1456 C.C.138 del Dlgs. 163/06, trattenendo il responsabile del procedimento nel comunicare all'appaltatore la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’artdispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura Qualora sia stato nominato l'organo di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del serviziocollaudo, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo redige, acquisito lo stato di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase consistenza di offerta In caso cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per responsabilità dell’O.E.A.affidare ad altra impresa i lavori, ove la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economicostazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, anche avvalendosi della graduatoria di garacomma 1, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessiDlgs. 163/06.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo D. Lgs. 50/2016, fatte salve le condizioni stabiliteipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito l’Appaltatore durante il periodo di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. sua efficacia, se una o posta certificata) più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di avvalersi della clausola risolutiva espressa appalto ai sensi dell’artdell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 1456 C.C.50/2016; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, trattenendo comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione aggiudicatrice; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. L’Amministrazione deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la cauzione definitivadecadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, impregiudicata ogni altra azione a risarcimento dei danni subitiovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione 80 del D. Lgs. 50/2016; - quando il Direttore dell’esecuzione del contratto per accerta un grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; - messa qualora venga accertato dall’Amministrazione che l’Appaltatore abbia richiesto ai pazienti eventuali rimborsi aggiuntivi. - di non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente documento, ovvero nel caso in liquidazione o cui l’Appaltatore non sia in altri casi grado, per qualsiasi motivo, di cessione dell’attività della O.E.A.tenere fede ai propri impegni contrattuali; - interruzione cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, salvo causa di forza maggiorefuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente documento; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza reiterate inadempienze dopo la comminazione di n. 3 cinque penalità anche per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolasticofattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno episodi preventivamente contestati); - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolatoper mancata realizzazione del piano formativo dopo la prima comminazione della prima sanzione; - mancata per ritardo nell’attivazione e messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase a regime dell’appalto oltre il 20° giorno rispetto ai termini descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente documento, e concordati con l’Amministrazione; - di offerta In cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; - di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stato scelto l’Appaltatore ovvero qualora l’Appaltatore medesimo non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della procedura di scelta del contraente; - violazione delle norme e dei principi contenuti nel Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione; - in cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A; - il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati all’Amministrazione. Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione è chiamata a sopportare per responsabilità dell’O.E.A.il rimanente periodo contrattuale, la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore economicooperatore. Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, anche avvalendosi la risoluzione avviene di diritto quando l’Amministrazione deliberi di avvalersi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio presente clausola risolutiva e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessitale volontà ne dia comunicazione scritta all’Appaltatore.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteD.Lgs. 50/2016, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1. L’Ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, ai sensi dell’art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016, il responsabile dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. L’Università della Calabria, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuta risoluzione. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che l’Amministrazione non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a seguito qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) interruzione del contratto, al netto di avvalersi eventuali danni causati all’Amministrazione. La decadenza comporta con sé l’incameramento della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione garanzia definitiva, impregiudicata ogni altra azione a senza pregiudizio alcuno dell’azione per il risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessicausati all’Amministrazione.
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Risoluzione del contratto. Quando Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora: ● il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata; ● lo sforamento dei tempi di consegna di primo rilascio ed al tempo di esecuzione attività comportasse un superamento del 15% del tempo complessivo, ottenuto sommando i tempi previsti nell’accettazione dei singoli preventivi; Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. qualora nel corso del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilitedi esecuzione dello stesso, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. l’Aggiudicatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto renda colpevole di dirittogravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione opera in ogni caso si verifica di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C.mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con effetto immediato a seguito di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) di che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’artdell'art.1456 c.c. 1456 C.C.In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, trattenendo addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la cauzione definitiva, impregiudicata ogni altra azione a richiesta di risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività nei confronti della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessistessa.
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Risoluzione del contratto. Quando nel corso Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del contratto la S.A. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabiliteD.Lgs. 50/2016, può fissare un congruo termine entro il quale l’O.E.A. si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’O.E.A.. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., la S.A. si riserva la l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1. L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, ai sensi dell’art.108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. La stazione appaltante, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuta risoluzione. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che l’Amministrazione non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a seguito qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data di comunicazione (mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata) interruzione del contratto, al netto di avvalersi eventuali danni causati all’Amministrazione. La decadenza comporta con sé l’incameramento della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C., trattenendo la cauzione garanzia definitiva, impregiudicata ogni altra azione a senza pregiudizio alcuno dell’azione per il risarcimento dei danni subiti. Le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della O.E.A.; - interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore; - motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non in regola con le vigenti disposizioni; - gravi e ripetute inosservanze delle norme igienico-sanitarie; - utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche; - casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’O.E.A.; - inosservanza delle disposizioni normative di carattere assistenziale, assicurativo, previdenziale, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza ed igiene sul lavoro, relative al personale dipendente/soci lavoratori e mancata applicazione delle disposizioni normative e retributive del vigente CCNL; - subappalto del servizio fatto salvo quanto previsto dal precedente art.75; - cessione del contratto a terzi; - ulteriore inadempienza dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico; - destinazione dei locali affidati all’O.E.A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato; - mancata messa in atto delle varianti migliorative presentate in fase di offerta In caso di risoluzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A., la S.A procede ad incamerare la cauzione e ad affidare il servizio ad altro operatore economico, anche avvalendosi della graduatoria di gara, addebitando all’O.E.A. i maggiori costi del servizio e di una nuova gara, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la S.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessicausati all’Amministrazione.
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