Common use of Risoluzione del contratto Clause in Contracts

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data l’Appaltante avrà la facoltà di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente risolvere il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitariacontratto, in caso qualunque momento e senza obbligo di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràpreavviso. L’Appaltante in aggiunta a quanto sopra, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto può richiedere tale risoluzione nei seguenti casi: • in In caso di frodesi verifichino continui inconvenienti e/o “non conformità” causati dalla gestione operativa del servizio da parte dell’Appaltatore, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleopportunamente segnalati dall’Appaltante; • nel In caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal si siano verificate almeno quattro contestazioni formali per mancato, ritardato o non corretto svolgimento del servizio; • Frode nell’esecuzione del contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garaprestazioni oggetto del contratto; • in caso di xxxxxxx, Sospensione delle prestazioni richieste o mancata ripresa delle stesse da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicadell’Appaltatore senza giustificato motivo; • Subappalto abusivo, associazione in caso di partecipazione, cessione anche parziale del contratto o subappalto violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • Importo complessivo di penali comminate superiore al 10% dell’importo contrattuale; • Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; • Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; • Sospensione, revoca o decadenza delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione del servizio; • Cessione totale o parziale del contratto; • Smaltimento dei fanghi in siti non autorizzatiautorizzati a tale fine; • Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; • Ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per l’Appaltante. La risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell'Art. 1456 del contratto non si estende alle prestazioni già eseguiteC.C. con la semplice comunicazione dell’Appaltante all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni previste. Con la In tutti i casi di risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare sopra indicati, l’Appaltatore sarà tenuto a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per pagare gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso diretti ed indiretti causati ed il maggior onere che l’Appaltante debba sostenere per l’affidamento del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pservizio ad altra ditta.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaFerme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ordinamento, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della lo IOV avrà la facoltà di cui all’artrisolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e Codice Civile, previa comunicazione scritta dichiarazione da comunicarsi al fornitore da effettuarsi a mezzo Fornitore con raccomandata A.R.a/r, risolvere senza necessità di diritto assegnare alcun termine per l’adempimento, il contratto nei seguenti casi: • qualora siano stati immessi in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalecommercio medicinali equivalenti che presentano prezzi concorren- ziali più vantaggiosi; • qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività; • qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.a. inerente la fornitura oggetto della gara, nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione Consip. Lo IOV procederà alla risoluzione di diritto, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie: nel caso in cui fosse accertata la accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore Fornitore nel corso della procedura di garagara di cui alle premesse; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaqualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; • in caso mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; • cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzionein tutto o in parte; • qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura; • ulteriori cause di risoluzione previste espressamente dal D.Lgs. La n. 50/2016 e s.m.i. o dalla normativa vigente. In caso di risoluzione di diritto del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi contratto, lo IOV potrà aggiudicare la fornitura o la parte rimanente all’operatore economico che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di questa, in danno all’impresa eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate Sono in ogni caso fatte salve le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia ulteriori fattispecie di risoluzione e previste dalla normativa vigente, dai restanti articoli della presente convenzione o dagli altri atti di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pgara.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). C.C.).- L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaFerme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ordinamento, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della lo IOV avrà la facoltà di cui all’artrisolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e Codice Civile, previa comunicazione scritta dichiarazione da comunicarsi al fornitore da effettuarsi a mezzo Fornitore con raccomandata A.R.a/r, risolvere senza necessità di diritto assegnare alcun termine per l’adempimento, il contratto nei seguenti casi: • qualora siano stati immessi in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalecommercio medicinali equivalenti che presentano prezziconcorren- ziali più vantaggiosi; • qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività; • qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.a. inerente la fornitura oggetto della gara, nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione Consip. Lo IOV procederà alla risoluzione di diritto, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie: nel caso in cui fosse accertata la accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore Fornitore nel corso della procedura di garagara di cui alle premesse; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaqualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; • in caso mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; • cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzionein tutto o in parte; • qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura; • ulteriori cause di risoluzione previste espressamente dal D.Lgs. La n. 50/2016 e s.m.i. o dalla normativa vigente. In caso di risoluzione di diritto del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi contratto, lo IOV potrà aggiudicare la fornitura o la parte rimanente all’operatore economico che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di questa, in danno all’impresa eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate Sono in ogni caso fatte salve le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia ulteriori fattispecie di risoluzione e previste dalla normativa vigente, dai restanti articoli della presente convenzione o dagli altri atti di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pgara.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle edelle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatiautorizzati • in caso di inottemperanza alle disposizione relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaUlss, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: in caso di frode, di grave irregolarità nell’esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; in caso di xxxxxxxperdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; − in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; − negli altri casi previsti dal presente Capitolato. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria Ulss. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaPer la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà ricorrono i presupposti di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.108, risolvere di diritto il contratto comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenzaa qualsiasi titolo, di contravvenzione da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleprestazioni affidate; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 7 del presente contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garamancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; • riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in caso conformità all’art. 11, comma 3, del presente capitolato; • applicazione di xxxxxxxpenali tali da superare il limite previsto dall’art. 20, da parte comma 3, del fornitore, capitolato speciale d’appalto; • il venire meno dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicatecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; • mancato grave rispetto degli obblighi di legge in caso materia di cessione tutela della privacy; • il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 (quindici) giorni dal termine previsto contrattualmente o subappalto non autorizzati. La richiesto dalla stazione appaltante; Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.ptal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIndipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della la stazione appaltante ha facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse - accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura dall’appaltatore nelle procedure di gara; - inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto allo scadere dei termini fissati dall’Amministrazione per adempiere; - dopo due contestazioni scritte su gravi inadempienze a cui la Ditta appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni; - cessione ad altri, in caso tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta personam dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato; - violazione del divieto di xxxxxxxsubappalto non previsto in sede di offerta, da parte a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante; - violazione dell’obbligo di permettere alla stazione appaltante di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione; - sospensione, abbandono o mancata esecuzione delle prestazioni richieste; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del fornitoreCodice Civile. La Ditta appaltatrice nulla avrà a pretendere a titolo di compenso e/o risarcimento e l’Amministrazione avrà la facoltà di affidare l’appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta indicati negli atti di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • l’operatore economico classificato in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con posizione utile in graduatoria sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi variazione dei prezzi) che impediscano la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso stipulazione del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi Trascorso il termine di banche o della società Poste Italiane S.pvalidità dell’offerta, l’affidamento sarà subordinato all’accettazione da parte dell’operatore economico interessato.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.savignano.it, www.savignano.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaARPA FVG si riserva di procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c a risolvere l’Accordo Quadro, in caso nonché di inadempimento conseguenza i singoli Contratti Stipulati e ad assicurare direttamente, a spese dell’Agenzia inadempiente, la continuità del fornitore servizio, nei casi sotto riportati: • irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. • grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà nei termini di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalepresente Accordo; • nel caso sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento; • gravi violazioni dei programmi temporali di reiterati ritardi rispetto ai termini espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione; • gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio; • cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garaD. Lgs. n. 50/2016; • in caso relazione agli obblighi di xxxxxxxtracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicabanche o della società Poste italiane Spa; • in caso violazione degli obblighi di cessione cui al D.P.R. n. 62 del contratto o subappalto non autorizzati16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. La risoluzione 54 del contratto non D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per quanto applicabili; • mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità. L’Amministrazione si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questariserva, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del medesimo econtratto, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitiverrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla spetta all’impresa competerà alla ditta inadempiente. Per quanto L’esecuzione in danno non previsto dal presente articoloesimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., si applicano le disposizioni oltre all’eventuale richiesta di cui al Codice Civile in materia di risoluzione risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e di recesso delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pservizio ad altra ditta.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento del fornitore agli obblighi alle obbligazioni contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, risolvere il contratto è risolto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitarialegge, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràsia previste dalle disposizioni del presente capitolato, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, senza che da parte del fornitoredell'aggiudicatario possano essere vantate pretese con preavviso di 30 giorni da notificare all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora siano riscontrate le seguenti inadempienze: ▪ qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaparticolari scopi cui è destinato; in caso di cessione dell'attività ad altri; ▪ in caso di mancata osservanza delle norme in materia di subappalto; ▪ qualora si verificasse un caso di intossicazione alimentare accertato dalle autorità sanitarie, riconducibili a comportamento doloso o colposo dell'aggiudicatario, fata salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale; ▪ per interruzione non motivata del contratto servizio; ▪ la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori; ▪ Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, tributarie e dei regolamenti comunali. ▪ la violazione delle norme sulla gestione espressamente previste dal presente Capitolato ▪ svolgimento di attività che siano lesive della moralità o subappalto pubblico decoro o che comunque siano in contrasto con la valenza sociale delle funzioni assegnate all’esercizio dall’Amministrazione Comunale; ▪ Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l'Amministrazione comunale giudicherà non autorizzati. La più sanzionabili tramite penali; In caso di risoluzione del contratto non si estende il Comune potrà scegliere: ▪ di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria stesse condizioni: ▪ oppure affidare il diritto di affidare servizio a terzi la fornitura o la parte rimanente per il periodo di questatempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, in danno all’impresa inadempienteattribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso diffide o formalità di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.palcun genere.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Bando Di Gara Prot.4459, www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso La stazione appaltante ha facoltà di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, risolvere il contratto è risolto mediante semplice lettera raccomandata all’appaltatore, con adeguato preavviso, senza necessità di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitariaulteriori adempimenti, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalefrode nell'esecuzione dei lavori; • nel caso inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di reiterati ritardi esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto ai delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; • inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; • sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; • rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazio- ne dei lavori nei termini previsti dal contratto; • nel caso subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o vio- lazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; • mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui fosse accertata al decreto legi- slativo 81/2008, o dei piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni ricevute al ri- guardo dalla direzione lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la non veridicità sicu- rezza; • ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6 del dpr 207/2010 e xx.xx.; • violazione delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura prescrizioni in materia di garatracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e xx.xx.; • in caso di xxxxxxx, da parte tutti i casi previsti dall’articolo 135 del fornitore, codice dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • contratti. Il contratto è altresì risolto in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l’Azienda Sanitaria l'esecuzione dei lavori, quali il diritto di affidare a terzi la fornitura fallimento o la parte rimanente irrogazione di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di agire per gli eventuali maggiori danni subiticontrattare con la pubblica amministrazione. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolorisoluzione l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente ese- guiti, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Qualora Per tutte le transazioni relative al ipotesi di risoluzione del contratto si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del codice dei contratti. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 6, del codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e del 10 per cento dei lavori non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.peseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: servizi2.inps.it, servizi2.inps.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaXxxxx restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, in caso di inadempimento comma 2, del fornitore agli obblighi contrattualiD.Lgs. n. 50/2016, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della la stazione appaltante ha facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti casiipotesi: • in caso inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di frodeesecuzione, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleavuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto; • nel caso manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori, in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di reiterati ritardi rispetto ai portare a termine i lavori per il valore rimanente; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante; • rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni ( ) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore; • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura rispondenza dei beni forniti alle specifiche di garacontratto o allo scopo dell’opera; • in caso di provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; • xxxxxxx, da parte del fornitoredell'appaltatore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicamisure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; • in caso frode nell'esecuzione dei lavori; • mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di cessione del contratto o subappalto non autorizzatitracciabilità dei flussi finanziari e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici previste nel presente contratto. La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto verificarsi di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente una delle condizioni di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile. L'appaltatore è sempre tenuto al Codice Civile in materia risarcimento dai danni a lui imputabili. Restano impregiudicate le ulteriori azioni di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o tutela risarcitoria della società Poste Italiane S.pstazione appaltante.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto Il rapporto contrattuale è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • Rinuncia all’appalto per fatto della Ditta affidataria; • Cessione di tutto l’appalto o parte di esso; • Fallimento della Ditta affidataria; • Ritardo nella comunicazione stabilita all’art. 4; • Per inadempimenti di cui agli artt. 9 e 12 del presente contratto ed ai sensi dell’art. 1453 C.C. La Camera di Commercio si riserva, infine, in qualsiasi momento, il diritto di controllo sia sulle persone addette al servizio sia sulla loro posizione contrattuale con possibilità di rescindere “ad nutum”, in caso di frodeinadempienza, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso il contratto in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatiessere. La risoluzione porterà come conseguenza l’incameramento da parte della Camera di Commercio a titolo di penale, della cauzione definitiva di cui all’art. 13, salvo risarcimento di maggiori danni consequenziali all’esecuzione, in danno della ditta affidataria. In seguito alla risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con contratto, l’affidamento del servizio ad altra Ditta avverrà in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare contratto. L’affidamento a terzi la fornitura o la parte rimanente viene notificato alla Ditta affidataria inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di questa, in danno all’impresa inadempienteesecuzione del servizio affidato e del relativo importo. All’impresa Alla Ditta affidataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria dalla Camera di Commercio rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie Esse sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell’Ente sui beni dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor minore spesa nulla spetta all’impresa compete alla Ditta affidataria inadempiente. Per quanto L’esecuzione in danno non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni esime la Ditta dalla responsabilità civili e penali in cui la stessa incorre a norma di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.plegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: cciaaaq.etrasparenza.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore della Ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scrittacon lettera raccomandata A.R. o telefax, un termine per adempiere non inferiore a 3 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittecomunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.)si intende risolto. L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo alla Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata A.R.A.R. o telefax, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di frode nella fornitura; • grave negligenza, di contravvenzione e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e contrattuali; • reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi; • mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso consegna dei prodotti in violazione del termine massimo di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattoritardo, stabilito in 30 giorni; • nel caso in cui fosse accertata la accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxperdita, da parte del fornitoreDitta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale bando di garagara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • cessazione dell’attività, fallimento, • subappalto non autorizzato; • mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; • morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione. L'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di cessione mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del contratto o subappalto non autorizzatipremio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. La risoluzione 1456 del contratto non si estende alle prestazioni già eseguiteCodice Civile). Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o fornitura, la parte rimanente di questaquesta , in danno all’impresa all’Impresa inadempiente. All’impresa Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresad’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.ulss7.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaNelle ipotesi successivamente elencate, in caso di inadempimento del fornitore ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante contrattuali sarà specificamente contestata dalla Fondazione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 3 5 giorni dalla data lavorativi per la presentazione di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente eventuali osservazioni; decorso il predetto suddetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitariala Fondazione, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràqualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, avvalendosi della ha facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso ▪ Frode nella esecuzione dell’appalto; ▪ Mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; ▪ Manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; ▪ Inadempienza accertata alle norme di frodelegge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; ▪ Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; ▪ Cessione del contratto, al di grave negligenzafuori delle ipotesi previste; ▪ Utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; ▪ Concordato preventivo, fallimento, stato di contravvenzione nell’esecuzione degli moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; ▪ Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; ▪ Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e delle condizioni contrattuali inadempienze tali da incidere sulla regolarità e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata continuità della fornitura, la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso Fondazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatifornitura. La Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la risoluzione del contratto sorge Fondazione dovrà sostenere per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pperiodo contrattuale.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Fondazione Di Partecipazione Umbria Jazz

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIl contratto sarà risolto nei casi e modi previsti dall’articolo 108 del Codice dei contratti. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nelle ipotesi previste dagli articoli 5, 8, 25, 26, 27, 32, 36, 38 del presente Capitolato nonché in caso di: • inadempimento grave accertato alle norme di inadempimento legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del fornitore agli obblighi contrattualipersonale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 integranti il contratto, potrà assegnareo delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DE o dal RUP; • cessione del contratto a terzi; • subappalto non autorizzato, mediante comunicazione scrittaassociazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 3 15 (quindici) giorni dalla data per la presentazione delle controdeduzioni; • la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ricevimento della comunicazione carattere generale e dei requisiti speciale per adempiere l'esecuzione del servizio, ivi compresi il fallimento, la irrogazione di misure sanzionatorie o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto terminecautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, il contratto è risolto fatte salve le misure straordinarie di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà salvaguardia di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione all’articolo 110 del deposito cauzionaleCodice dei contratti; • nel caso previsione specifica di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatidisposizioni legislative. La Ove si pervenga alla risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguitecontratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà del Comune di Alessandria affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria è addebitato ogni maggior costo sostenuto dal Comune rispetto a quelle previste dal quanto previsto nel contratto risolto. Le somme necessarie Esse sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo dalla cauzione incamerata e, ove questo questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitidell'impresa. Nel caso di minor spesa minore spesa, nulla spetta all’impresa compete all’Impresa inadempiente. Per quanto L'esecuzione in danno non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.plegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.comune.alessandria.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIl primo semestre si intende effettuato a titolo di prova, in caso per cui per ragioni di inadempimento comprovata inefficienza e insoddisfazione del fornitore agli obblighi contrattualiservizio, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termineformalmente contestata alla ditta, il contratto è risolto potrà essere disdetto un mese prima delle fine del periodo di diritto (artprova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 1454 C.C.)Decorso tale periodo il contratto si intenderà automaticamente confermato per l'intero periodo. L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della L’amministrazione comunale ha comunque facoltà di cui all’art. risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 C.C. CC., e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: - sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, o il caso fortuito, per oltre 7 giorni consecutivi; - abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; - applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in caso un trimestre; - eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; - quando la ditta concessionaria subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di grave negligenzacui all’articolo 20; - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; - qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di Concessione non preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa non autorizzata; - violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; - violazione dell’obbligo di contravvenzione nell’esecuzione curare la manutenzione ordinaria e (se dovuta) straordinaria delle strutture, degli obblighi e delle condizioni contrattuali e impianti, nonché di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso tutte le parti oggetto della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatigestione. La facoltà di risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguiteipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria l’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente il servizio al secondo classificato nella procedura di questa, gara. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo pregiudicano il diritto di agire per gli eventuali dell’amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti. Nel caso subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articololegge, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pper i fatti che hanno determinato la risoluzione.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxL’emissione, da parte del fornitoreResponsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di garatre avvisi per grave inadempienza, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con comporterà la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’incameramento della cauzione e consentirà alla Stazione Appaltante di affidare a terzi procedere all’affidamento dei servizi al concorrente giunto secondo in graduatoria nella gara con cui si era proceduto all’aggiudicazione. • frode nell’esecuzione dei servizi; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la fornitura sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • mancata applicazione di quanto previsto alle lett. n) e o) del precedente articolo 10); • sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • non rispondenza di quanto eseguito alle specifiche di contratto e allo scopo dei servizi; • mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni salute dei lavoratori di cui al Codice Civile D.Lgs. n. 81/2008, integrante il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Procedimento e per esso dal Responsabile del Contratto; • subappalto non autorizzato, associazione in materia partecipazione, cessione anche parziale del contratto; • qualora l’importo delle penali sia superiore al 10% dell’importo contrattuale. Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di risoluzione e di recesso del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o Pec, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei servizi. Qualora le transazioni relative In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi. Nei casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad interpellare il secondo miglior offerente scorrendo così la graduatoria per l’affidamento del Servizio in parola. In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o momento della società Poste Italiane S.prisoluzione, ma il pagameno avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi anche in relazione al risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.milanosport.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, L’Appaltatore decade dall’appalto della gestione del servizio in caso di inadempimento fallimento dell’impresa, scioglimento dell’ente appaltante. La decadenza dell’appalto opera inoltre di diritto quando nei confronti dell’Appaltatore sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni 31/5/1965. Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termineLegge, il presente contratto è potrà altresì esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitariafatti, in caso di grave irregolarità comportamenti o frode accertata nella fornitura potràatteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto oltre che nei seguenti casi: • cessione in tutto o in parte dei servizi di cui al contratto stipulato; • mancata presa in consegna del servizio entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei servizi stessi; • mancato pagamento del premio della polizza assicurativa; • interruzioni e/o abbandono del pubblico servizio; • messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione; • mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; • mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; • inosservanza dell’art. 3 della L. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nei suddetti casi l’Appaltante comunica all’Appaltatore gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste. Qualora l’Appaltatore non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio dell'Appaltante, accoglibili, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, l’Appaltante, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica all’Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto. In caso di froderisoluzione l’Appaltante beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria fermo restando il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in al risarcimento del maggior danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitisubito. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative , l’Appaltatore, qualora richiesto dall’Appaltante, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche medesimo, o all’Appaltante, il passaggio della società Poste Italiane S.pdocumentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Affidamento Di Servizi Di Supporto Al Sistema Bibliotecario Urbano Di Monza Periodo 2016 2018 (31 Mesi)

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaOltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile, in caso per i casi di inadempimento del fornitore agli obblighi delle obbligazioni contrattuali, potrà assegnarecostituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’artai sensi dell’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casidel Codice Civile: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione la cessione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • contratto (la cessione si configura anche nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui l’Appaltatore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica); • l’apertura di una procedura concorsuale a carico dell’affidatario; • l’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e la mancata applicazione dei contratti collettivi; • l’applicazione di penali ai sensi dell’articolo 13 per un importo superiore al 10% dell’importo complessivo netto del contratto contratto; • la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, come previsto dall’art. 2, comma 3, del medesimo; • nell’ipotesi in cui l’operatore economico affidatario non ottemperi agli obblighi di cui al presente Capitolato e dei collegati documenti di gara. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, qualora si verifichino gravi e/o subappalto non autorizzatiripetute inadempienze, contestate nel corso dell’esecuzione del servizio. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguitesarà preceduta dalla contestazione dell’addebito/degli addebiti al soggetto aggiudicatario, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Con Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che l’operatore economico abbia risposto, la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi Stazione Appaltante può disporre la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.prisoluzione.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: comune.padova.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, Qualora la ditta fornitrice non ottemperasse in caso di inadempimento del fornitore tutto o in parte agli obblighi contrattualiderivanti dal contratto, sarà facoltà dell’Azienda Ospedaliera procedere alla risoluzione del contratto stesso, con oneri a carico della ditta medesima, la quale sarà tenuta alla rifusione di ogni danno e spesa recati all’Azienda. L’Azienda potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1454 C.C.)1456 c.c. L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casialla risoluzione del contratto: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi Secondo quanto previsto dall’art. 16 “Penali e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garasanzioni per inadempimenti”; • in caso di xxxxxxxgravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio, quali: interruzioni del servizio; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano l’esecuzione dei servizi; • quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ • mancato rinnovo da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale delle autorità competenti di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • provvedimenti autorizzatori in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con scadenza durante la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitivigenza contrattuale. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto recesso dal presente articolocontratto da parte della ditta aggiudicataria, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa tutti i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall’Azienda Ospedaliera per l’aggiudicazione del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pservizio ad altra ditta.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.asst-pavia.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaL’amministrazione, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualioltre ai casi espressamente previsti nel presente documento, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della ha la facoltà di cui all’artrisolvere il presente contratto e di far eseguire il servizio a terzi, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e del codice civile previa comunicazione scritta al fornitore dichiarazione da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.comunicarsi all’impresa con raccomandata, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione frode, dolo, colpa grave; • mancato reintegro del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattoazione giudiziaria contro l’amministrazione per responsabilità dell’impresa; • insolvenza o grave dissesto economico e finanziario dell’impresa risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della procedura di garagestione degli affari dell’impresa; • qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’impresa siano condannati, con sentenza passata in caso giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Resta inoltre salva, per l’amministrazione, la possibilità di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale applicare tutte le norme di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • legge e di regolamento in caso materia di cessione del contratto o subappalto non autorizzatiinadempimento contrattuale. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguitecomporta l’incameramento della cauzione, nonché il risarcimento del maggior danno subito dall’amministrazione. Con In caso di inadempimento, totale o parziale, rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali e negli atti di gara, l’amministrazione chiede la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempientee procede all’incameramento del deposito cauzionale. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da A carico dell’impresa resta l’onere degli eventuali crediti dell’impresa, maggiori costi sostenuti ed è fatto salvo il risarcimento del maggiore danno creato all’amministrazione. L’impresa ha diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel alla risoluzione del contratto in caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienteimpossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso 1672 del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pcodice civile.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Digitalizzazione, Indicizzazione E Gestione Informatizzata Dei Fascicoli Del Personale Della Regione Autonoma Della Sardegna

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore Il presente appalto sarà risolto a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa solo giudizio dell’ATS con semplice comunicazione scritta da inviarsi al fornitore da effettuarsi Fornitore del servizio a mezzo raccomandata A.R.A/R o PEC escludendo qualsiasi pretesa d’indennizzo da parte del fornitore che dai suoi eventuali aventi diritto, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • Sospensione del servizio imputabile al Fornitore. • Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici. Accertamento del mancato possesso dei requisiti in caso di frodecapo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva. • Mancato reintegro della cauzione definitiva. • Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l’attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione liquidazione e pagamento delle fatture. • Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. • Subappalto non autorizzato. • Cessione del Contratto. • Gravi, ripetute e delle condizioni comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore. Nei suddetti casi ATS sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguitenonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. Con la risoluzione del contratto Contratto sorge per l’Azienda in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempientel’individuazione del nuovo Fornitore. All’impresa Al Fornitore inadempiente sono verranno addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risoltoper l’inadempimento. Le somme necessarie sono dovute a titolo di inadempimento verranno trattenute sui crediti in essere del Fornitore al momento dell’inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresain relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso Ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l’Azienda Sanitaria, a fronte di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempientequalsiasi inadempimento del Fornitore, potrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pContratto.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.atssardegna.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, L’Ente committente si riserva di revocare in qualsiasi momento il contratto per l’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato in caso di inadempimento del fornitore gravi e reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattualiimpegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dalla Direzione Istruzione o dalle Direzioni Didattiche o perdurante inadeguatezza degli operatori procedendo nei confronti della Ditta aggiudicataria alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, potrà assegnarese ciò non bastasse, mediante comunicazione scritta, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. Le inadempienze dell’appaltatore devono essere contestate per iscritto dall’Ente committente con fissazione di un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràpersistente inottemperanza nel termine stabilito. In ogni caso, avvalendosi della pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di cui all’art. 1456 C.C. risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.dei terzi nei precedenti articoli, risolvere sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. Nell’eventualità di inadempienze tali da determinare la risoluzione del deposito cauzionale; • nel caso contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso proseguire il servizio in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso danno della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxDitta aggiudicataria, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione sino al termine della scadenza del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione comunque per il tempo necessario all’individuazione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria soggetto subentrante, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.prisarcimento dei danni.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www1.comune.fi.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxL’emissione, da parte del fornitoreResponsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di garatre avvisi per grave inadempienza, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con comporterà la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’incameramento della cauzione e consentirà alla Stazione Appaltante di procedere all’affidamento del servizio all’impresa giunta seconda in graduatoria nella gara con cui si era proceduto all’aggiudicazione. Nell’ipotesi di indisponibilità dei concorrenti interpellati secondo la graduatoria, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento l’esecuzione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni Servizio di cui al Codice Civile presente Capitolato, addebitando all’Appaltatore i relativi costi sostenuti. • frode nell’esecuzione dei servizi; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • mancata applicazione di quanto previsto alle lett. j), k), l) ed m) del precedente Art. 10; • sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • mancata rispondenza di quanto fornito alle specifiche di Capitolato e allo scopo dei servizi; • mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Procedimento e per esso dal Responsabile del Contratto; • subappalto non autorizzato, associazione in materia partecipazione, cessione anche parziale del contratto; • qualora l’importo delle penali sia superiore al 10% dell’importo contrattuale. Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei servizi, quali la perdita delle prescritte licenze/autorizzazioni, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi , la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di banche servizio o della società Poste Italiane S.praccomandata con ricevuta di ritorno e/o Pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei servizi. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio. Nei casi di risoluzione del contratto, non ricorrendo la Stazione Appaltante all’affidamento del servizio in oggetto alle imprese interpellate secondo la graduatoria, come sopra meglio specificato, i rapporti economici con l’Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltatore, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggior esborso sostenuto rispetto al prezzo offerto dall’Appaltatore inadempiente. La Stazione Appaltante, nei casi di cui ante, si riserva la facoltà, valutata la convenienza economica, l’opportunità ed ogni termine necessario ed opportuno per determinare l’affidamento diretto delle residue prestazioni di Capitolato. In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite al momento della risoluzione, ma il pagamento avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi anche in relazione al risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.milanosport.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 3 5 giorni dalla data lavorativi per la presentazione di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente eventuali osservazioni (da trasmettere via pec alla Stazione Appaltante); decorso il predetto suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’artai sensi dell’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.c.c. Il contratto, risolvere di diritto il contratto inoltre, si intenderà risolto ipso iure nei seguenti casi: • accertamento, in caso corso di frodeesecuzione del contratto, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi del venire meno dei requisiti generali e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalespeciali; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattofrode nella esecuzione dell’appalto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso manifesta incapacità nell’esecuzione della procedura di garafornitura appaltata; • in caso reiterate e gravi violazioni delle norme di xxxxxxxlegge e/o delle clausole contrattuali, tali da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicacompromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • in caso di cessione del contratto o subappalto Contratto; • utilizzo del personale non autorizzatiadeguato alla peculiarità dell’incarico; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ulteriori cause di risoluzione contrattuale previste dal presente documento; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’affidatario, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’ASP dovrà sostenere per l’inadempimento. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria fa sorgere, a favore dell’ASP Città di Piacenza, il diritto di affidare a terzi assicurare l'esecuzione della fornitura, affidando la fornitura stessa all'Impresa che segue immediatamente in graduatoria o la ad altra impresa. Alla parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono verranno addebitate le maggiori spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto dall’ASP Città di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pPiacenza.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo P.E.C. ovvero raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora Il contratto dovrà considerarsi risolto pure qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.A..

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIl contratto sarà risolto nei casi e modi previsti dall’articolo 108 del Codice dei contratti. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nelle ipotesi previste dagli articoli 5, 8, 25, 26, 27, 32, 36, 38 del presente Capitolato nonché in caso di: • inadempimento grave accertato alle norme di inadempimento legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del fornitore agli obblighi contrattualipersonale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 integranti il contratto, potrà assegnareo delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DE o dal RUP; • cessione del contratto a terzi; • subappalto non autorizzato, mediante comunicazione scrittaassociazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 3 15 (quindici) giorni dalla data per la presentazione delle controdeduzioni; • la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ricevimento della comunicazione carattere generale e dei requisiti speciale per adempiere l'esecuzione del servizio, ivi compresi il fallimento, la irrogazione di misure sanzionatorie o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto terminecautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, il contratto è risolto fatte salve le misure straordinarie di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà salvaguardia di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione all’articolo 110 del deposito cauzionaleCodice dei contratti; • nel caso previsione specifica di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatidisposizioni legislative. La Ove si pervenga alla risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguitecontratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà del Comune di Grosseto affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria è addebitato ogni maggior costo sostenuto dal Comune rispetto a quelle previste dal quanto previsto nel contratto risolto. Le somme necessarie Esse sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo dalla cauzione incamerata e, ove questo questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitidell'impresa. Nel caso di minor spesa minore spesa, nulla spetta all’impresa compete all’Impresa inadempiente. Per quanto L'esecuzione in danno non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.plegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: new.comune.grosseto.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento La risoluzione del fornitore agli obblighi contrattuali, contratto potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto aver luogo nei seguenti casi: • in caso per reiterate inosservanze delle norme di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalelegge sulla sicurezza; • nel caso quando a carico della ditta o di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura uno dei legali rappresentanti sia stata pronunciata sentenza definitiva di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicacondanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; • in caso di cessione totale o parziale del contratto o senza l’autorizzazione preventiva delle Aziende; • frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • subappalto non autorizzatiespressamente autorizzato; • l’applicazione di penali per un importo superiore ad Euro 3.000,00 dall’inizio del contratto. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti. La risoluzione del contratto non avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali le Aziende si estende alle prestazioni già eseguiteavvarranno anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato. Con In caso di risoluzione per inadempimento della ditta aggiudicataria il canone anticipato verrà trattenuto interamente dalle Aziende a titolo di risarcimento forfetario dei danni, compresi quelli relativi all’espletamento di una nuova procedura di affidamento. La ditta aggiudicataria, se richiesto dalle Aziende, dovrà comunque svolgere il servizio per almeno 180 giorni in attesa di nuovo affidamento. La sospensione o il rallentamento del servizio, per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria, costituisce inoltre ulteriore inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di contratto, qualora questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle dopo l’applicazione delle penali previste dal contratto risoltopresente capitolato e la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato dalle Aziende a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. Le somme necessarie sono prelevate Il termine decorre dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per ricevimento della PEC. In tale ipotesi restano a carico della ditta tutti gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano oneri e le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pconseguenze derivanti dalla risoluzione.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.ausl.pr.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs.n.50/2016. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualialle obbligazionicontrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, risolvere il contratto è risolto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitarialegge, in caso sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, a suo insindacabile giudizio e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese con preavviso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà30 giorni da notificare all'affidatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei qualora siano riscontrate le seguenti casiinadempienze: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx▪ arbitrario abbandono, da parte del fornitoreaffidatario, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale delle strutture e impianti sportivi; ▪ grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di garacui alpresente contratto; ▪ alterazione o modificazione sostanziale, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicasenza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione,della destinazioni di uso degli impianti sportivi; ▪ mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie oltreché mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.; ▪ mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi; ▪ frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici; ▪ danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessaderivanti da dolo o colpa grave; ▪ gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personaleutilizzato. ▪ in caso di cessione dell'attività ad altri; ▪ la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori; ▪ il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, tributarie e dei regolamenti comunali. ▪ la violazione delle norme sulla gestione espressamente previste dal presente Capitolato ▪ lo svolgimento di attività che siano lesive della moralità o pubblico decoro o che comunque siano in contrasto con la valenza sociale delle funzioni assegnate all’esercizio dall’Amministrazione Comunale; ▪ in caso di cessazione dell’attività o in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo o di fallimento a carico dell’aggiudicatario. ▪ Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, per inadempienze reiterate, nel corso del contratto o subappalto medesimo anno, per più di tre volte, che l'Amministrazione comunale giudicherà non autorizzati. La più sanzionabili tramite penali; ▪ In caso di risoluzione del contratto non si estende il Comune potrà scegliere: ▪ di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria stesse condizioni: ▪ oppure affidare il diritto di affidare servizio a terzi la fornitura o la parte rimanente per il periodo di questatempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, in danno all’impresa inadempienteattribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, ▪ E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso diffide o formalità di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.palcun genere.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaAi sensi degli artt. 108 D.Lgs. 50/16, il contratto si risolverà di diritto al verificarsi di una delle seguenti condizioni: • messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta TT; • in caso di inadempimento decadimento dell'omologazione del fornitore agli obblighi contrattualisistema Vista Red; • mancata osservanza delle norme relative al divieto di subappalto, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui fatto salvo quanto previsto all’art. 1456 C.C. 11; • impiego di personale non dipendente della ditta TT; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: mancata applicazione dei contratti collettivi. • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso da parte della procedura di garaditta aggiudicataria; • in caso di xxxxxxxcessione di azienda, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicacessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatiautorizzati dall’Amministrazione; • in caso d'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010. La risoluzione del contratto opererà di diritto qualora la ditta TT cessi di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16, ovvero qualora sopravvenga qualsiasi causa che impedisca di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero venga cancellata dal Registro delle Imprese. Qualora una delle parti non si estende alle prestazioni già eseguite. Con adempia le proprie obbligazioni, l’altra potrà, a sua scelta, chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi ai sensi dell’art. 1453 c.c.. In ogni caso, la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal risoluzione del contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo non avrà effetto retroattivo e, ove questo pertanto, non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano potranno essere ripetute le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.psomme già corrisposte.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.A.R. ovvero P.E.C., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIl Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l’espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente. Il mancato rispetto dell’obbligo di attivare, se non già esistenti, i servizi attualmente utilizzati dall'Ente, entro il termine indicato dall’Ente, comporta la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione immediata di ogni rapporto contrattuale. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l’insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, motivate e notificate al Tesoriere mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata, dà facoltà all’Ente (anche in presenza di sola contestazione, secondo la gravità dei fatti contestati) in qualunque momento, di disdettare la convenzione e far cessare il rapporto, fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In caso di inadempimento cessazione del fornitore agli obblighi contrattualiservizio a seguito di risoluzione contrattuale, potrà assegnarel’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mediante comunicazione scrittamentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazione di altro Istituto di credito, un termine garantendo che il subentro non inferiore arrechi pregiudizio all’attività di incasso e di pagamento. Nel caso l'istituto di credito richieda la risoluzione anticipata del contratto, sarà diritto del Comune ottenere la rifusione dei danni e delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del servizio. Potranno essere applicate penali tra € 500,00 ed € 1.000,00 a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto titolo esemplificativo nei seguenti casi: • in caso disservizi riferibili all'orario di frodeesercizio degli sportelli bancari; • ritardata od omessa esecuzione degli ordinativi di incasso o di pagamento e dei servizi relativi all'ordinativo informatico, di grave negligenzaalla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, di contravvenzione nell’esecuzione ai pagamenti on line; • violazione degli obblighi di comunicazione e delle condizioni contrattuali trasmissione di documenti e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pconservazione sostitutiva.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.comune.capaci.pa.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaULSS 7, in caso di inadempimento del fornitore della Ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scrittacon lettera raccomandata A.R. o telefax, un termine per adempiere non inferiore a 3 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittecomunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.)si intende risolto. L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràULSS 7, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo alla Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata A.R.A.R. o telefax, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di frode nella fornitura; • grave negligenza, di contravvenzione e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e contrattuali; • reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi; • mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso consegna dei prodotti in violazione del termine massimo di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattoritardo, stabilito in 30 giorni; • nel caso in cui fosse accertata la accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxperdita, da parte del fornitoreDitta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale bando di garagara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • cessazione dell’attività, fallimento, • subappalto non autorizzato; • mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; • morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione. L'Azienda ULSS 7 potrà risolvere il contratto in caso di cessione mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del contratto o subappalto non autorizzatipremio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. La risoluzione 1456 del contratto non si estende alle prestazioni già eseguiteCodice Civile). Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria nell’Azienda ULSS 7 il diritto di affidare a terzi la fornitura o fornitura, la parte rimanente di questaquesta , in danno all’impresa all’Impresa inadempiente. All’impresa Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria ULSS 7 rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresad’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • in caso di inottemperanza alle disposizione relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria1) Risoluzione per fatto dell’Appaltatore In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 108, in caso di inadempimento comma 2 del fornitore agli obblighi contrattualiD.Lgs. 50/2016, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente nei casi ivi previsti il predetto termine, il contratto è con- tratto sarà risolto di diritto (artsenza necessità di preventiva messa in mora o procedura giudiziale. 1454 C.C.)La Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto al risarcimento di tutti i danni dovessero derivarle dalla risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e La Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere di diritto il contratto Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ violazione delle disposizioni in caso materia di frodetutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ▪ accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche strada- le), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle mi- sure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; ▪ frode o negligenza grave nella condotta dei lavori; ▪ sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, uno o più uno o più dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblicapubblica previsti dall’Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; ▪ l’Appaltatore non fornisca le attività in caso conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di cessione esse, mal funzionanti. ▪ sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Commit- tente; ▪ venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto; ▪ venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; ▪ compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine della Committente o società da essa controllate; ▪ l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Com- mittente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; ▪ mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del persona- le dipendente (Art. 26 ); ▪ violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale; ▪ mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto (Art. 30 ); ▪ omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o subappalto loro mancato rinnovo e/o ve- nir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista (Art. 37 ); ▪ violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 74 ); ▪ inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore; ▪ mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto (Art. 19 punto n); La Committente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, da considerare “inadempimento importante”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1455 Codice Civile: ▪ reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento; ▪ violazione degli obblighi generali (Art. 19 ); ▪ violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico (Art. 22 ); ▪ violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attività, o resistenza all’allontanamento dal can- tiere di personale estraneo all’elenco presentato alla Direzione dei Lavori (Art. 24 ); ▪ reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati (Art. 29 ); ▪ violazioni in merito alla costituzione della garanczia definitiva (Art. 36 ); ▪ mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali (Art. 39 ); ▪ accertata negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo ri- levante la qualità o i tempi di esecuzione (Art. 45 ); ▪ violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti (Art. 48 ); ▪ mancata predisposizione delle sedi operative e/o mancata disponibilità all’accesso alle sedi operati- ve/magazzini (Art. 40 ); ▪ occultamento di gravi vizi e difetti; ▪ raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superiore al 10% dell’ammontare netto del Contratto (Art. 80 ); ▪ violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale (Art. 85 ); ▪ violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza (Art. 86 ); ▪ comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione (Art. 87 ); Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunica- zione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non autorizzatiin- feriore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto sorge Contratto. Nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali, l’immissione in possesso della Committente dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di con- sistenza. Qualora l’Appaltatore non si presenti per l’Azienda Sanitaria la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle con- statazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Qualora si verifichi la risoluzione di diritto di affidare a terzi la fornitura del Contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempienterisarcimento sa- rà dovuto all’Appaltatore o al subappaltatore. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, È fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitidella Committente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienteCodice Civile e l’applicazione delle penali così come disciplinate nell’Art. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni 80 del pre- sente Capitolato. Nelle more delle contestazioni di cui al Codice Civile presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attività attinenti ad Ordini di Intervento Speci- fico accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati secondo le pre- scrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando il lavoro, o l’attività, da svolgere ed indicando le date in materia cui verranno iniziati i lavori da parte di risoluzione e di recesso del contrattoaltre imprese o direttamente a cura della Committente. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pGli eventuali maggiori costi sa- ranno addebitati all'Appaltatore.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, L’Amministrazione può risolvere il contratto è risolto durante il periodo di diritto (artefficacia o recedere dallo stesso nei casi previsti dagli artt. 1454 C.C.)108 e 109 del D.lgs. L’Azienda Sanitaria, in caso 50/2016. Si definiscono inoltre le seguenti specifiche cause di grave irregolarità risoluzione del contratto. • Applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore netto contrattuale o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà comunque superiori all’utile di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleimpresa dichiarato dall’Aggiudicatario; • nel caso Un ritardo di reiterati oltre 12 mesi nelle attività di progettazione esecutiva per ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattoe cause imputabili all’Aggiudicatario; • Un ritardo di oltre 12 mesi rispetto le tempistiche richieste all’Art. 7 per la conclusione degli interventi iniziali strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro ediliziorichieste nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garamedesimo articolo, per cause imputabili all’Aggiudicatario; • in caso di xxxxxxxScadenza del termine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento per provvedere all’esecuzione delle prestazioni richieste nel presente appalto, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria risultanti ritardate rispetto a quelle previste dal contratto risoltoquanto richiesto per negligenza dell’Appaltatore. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire • Decadenza dell'attestazione S.O.A. per gli eventuali maggiori danni subitiaver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienterisoluzione del contratto verranno eseguite le seguenti azioni: • Integrale incameramento della garanzia definitiva, prestata dall’Aggiudicatario, fatti salvi gli • eventuali maggiori danni. Per quanto non previsto • Liquidazione a favore dell’Aggiudicatario delle prestazioni di gestione da questo regolarmente eseguite a buon fine fino alla data della risoluzione. • L’importo residuo degli interventi iniziali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio oppure per il relativo importo dei medesimi, regolarmente eseguiti dall’Aggiudicatario, sarà liquidato a quest’ultimo entro un anno dal presente articolo, si applicano le disposizioni provvedimento di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contrattorisoluzione. Qualora le transazioni relative al l’Amministrazione non fosse nella condizione di stipulare nuovo contratto non vengano effettuate avvalendosi per l’affidamento del servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di banche o della società Poste Italiane S.pgara, risultanti dalla relativa graduatoria, in sede di liquidazione finale sarà posto a carico dell’Appaltatore la maggior spesa per affidare l’appalto ad una nuova impresa.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. - in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnarevia stragiudiziale, mediante comunicazione scrittasemplice dichiarazione stragiudiziale intimata, un termine alternativamente, a mezzo posta elettronica certificata, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi: •qualora per la terza volta nel corso del contratto, si sia dovuto contestare all’Impresa l’esatto adempimento delle prestazioni o la si sia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che l’Azienda avesse rilevato nell'adempimento dell’appalto; •dopo essere stata costretta a contestare l’esatto adempimento del contratto, l’Impresa non inferiore provveda ad eseguire correttamente le prestazioni richieste o, provvedendovi, anche l’ulteriore attività abbia dato luogo a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittereclami. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi •avvalendosi della facoltà di cui all’artrecesso consentita dall’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in 1671 del Codice Civile; •in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garacontrattuali; • in caso di xxxxxxxcessazione dell’attività, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale oppure in caso di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaconcorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; • in •in caso di cessione del contratto o senza comunicazione alla Stazione Appaltante; •in caso di subappalto non autorizzatiautorizzato; •qualora l’Azienda notifichi due diffide ad adempiere senza che l’Impresa ottemperi a quanto intimato; •in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza. La In caso di risoluzione del contratto non contratto, l’Azienda si estende alle prestazioni già eseguiteriserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara. Con la risoluzione del contratto sorge per Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, l’Azienda Sanitaria incamererà il diritto di affidare a terzi la fornitura o deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte rimanente concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.psorta.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento La risoluzione del fornitore agli obblighi contrattuali, contratto potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto aver luogo nei seguenti casi: • in caso per reiterate inosservanze delle norme di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalelegge sulla sicurezza; • nel caso quando a carico della ditta o di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura uno dei legali rappresentanti sia stata pronunciata sentenza definitiva di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicacondanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; • in caso di cessione totale o parziale del contratto o senza l’autorizzazione preventiva dell’A.S.L.; • frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • subappalto non autorizzatiespressamente autorizzato; • l’applicazione di penali per un importo superiore ad € 3.000,00 dall’inizio del contratto. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti. La risoluzione del contratto non avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali l’A.S.L. si estende alle prestazioni già eseguiteavvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato. Con In caso di risoluzione per inadempimento della ditta aggiudicataria il canone anticipato verrà trattenuto interamente dall’A.S.L. a titolo di risarcimento forfettario dei danni, compresi quelli relativi all’espletamento di una nuova procedura di affidamento. La ditta aggiudicataria, se richiesto dall’A.S.L., dovrà comunque svolgere il servizio per almeno 180 giorni in attesa di nuovo affidamento. La sospensione o il rallentamento del servizio, per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria, costituisce inoltre ulteriore inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di contratto, qualora questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle dopo l’applicazione delle penali previste dal contratto risoltopresente capitolato e la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato dall’A.S.L. a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato. Le somme necessarie sono prelevate Il termine decorre dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per ricevimento della PEC. In tale ipotesi restano a carico della ditta tutti gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano oneri e le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pconseguenze derivanti dalla risoluzione.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso In tutti i casi di grave inadempimento del fornitore agli da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto terminederivanti dall'appalto, il contratto è risolto di diritto (artpuò essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso applicazione di frode7 penali nell’anno solare; • frode nell’esecuzione del servizio; • violazioni delle norme riguardanti il trattamento contributivo, di grave negligenzaprevidenziale, di contravvenzione nell’esecuzione assistenziale e assicurativo, nei confronti dei lavoratori; • gravi violazioni degli obblighi e delle condizioni contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere; • impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di mancata reintegrazione efficienza del deposito cauzionaleservizio o di personale mancante dei requisiti previsti; • violazione degli orari di servizio concordati; • concordato preventivo, fallimento, liquidazione, cessione di attività e situazioni equivalenti a carico dell’appaltatore; • grave danno all’immagine dell’Amministrazione. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio al secondo classificato in graduatoria. Alla ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta senza bisogno di diffide formali. Il presente contratto è inoltre sottoposto a condizione risolutiva nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal esito delle informazioni prefettizie che attesti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella società appaltatrice; in tal caso, l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolopagamento del servizio già prestato, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti all’Amministrazione dallo scioglimento del contratto. Qualora le transazioni relative la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.prisarcimento dell’eventuale ulteriore danno.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaNelle ipotesi successivamente elencate, in caso di inadempimento del fornitore ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 3 5 giorni dalla data lavorativi per la presentazione di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente eventuali osservazioni; decorso il predetto suddetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitarial’amministrazione, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràqualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, avvalendosi della ha facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalefrode nella esecuzione dell’appalto; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini previsti stabiliti dal contrattopresente Foglio patti e condizioni; • nel caso in cui fosse manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 5 • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garasicurezza sul lavoro; • in caso reiterate e gravi violazioni delle norme di xxxxxxxlegge e/o delle clausole contrattuali, tali da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicacompromettere la regolarità e la continuità della fornitura; • in caso di cessione del contratto Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o subappalto non autorizzatidi pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. La 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’ATC potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguitecontratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questaInoltre, verrà disposto l’incameramento della cauzione definitiva ove costituita o, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute sua mancanza, l’applicazione di una penale in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento misura non inferiore al 10 per cento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso valore del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaL’Amministrazione Comunale, in caso di inadempimento gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del fornitore agli obblighi contrattualicontratto di progetto in qualunque tempo, potrà assegnarecon preavviso di 10 giorni, mediante comunicazione scrittaprovvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva. L'Amministrazione ha il diritto di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei procedere alla risoluzione del contratto valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: • grave violazione e/o ripetute violazioni non eliminate in caso seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione; • sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’ente affidatario di frodetutti o parte dei servizi oggetto del contratto, non dipendenti da cause di grave negligenzaforza maggiore, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016; • cessazione o fallimento del soggetto aggiudicatario; • il venir meno dei requisiti previsti dal bando di contravvenzione nell’esecuzione gara ai fini della pre-qualificazione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di offerenti; • mancata reintegrazione del deposito cauzionaledelle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale; • nel gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014 In tal caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno. L’Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte risoluzione del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • contratto in caso di cessione del contratto dell’ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o subappalto di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell’ente in modo tale da non autorizzaticontemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare L’affidamento a terzi la fornitura o la parte rimanente viene notificato all’inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di questa, in danno all’impresa inadempienteesecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente sono Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risoltodall’Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel In caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienterisoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Per quanto non previsto Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal presente articolosoggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, si applicano le disposizioni escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà ai medesimi patti e condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pofferta.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIl contratto può essere risolto: • su richiesta del Contraente, in caso di inadempimento cessazione del fornitore agli obblighi contrattualirischio (vendita, potrà assegnaredistruzione, mediante comunicazione scrittaesportazione definitiva, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento demolizione e cessazione della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittepubblica circolazione del veicolo). Trascorso inutilmente il predetto termine, il Il contratto è risolto di diritto (artdalle ore 24.00 del giorno in cui il vei- colo è stato alienato. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; furto. Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti nel in caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal consenso tra Direct Line ed il Contraente. Il contratto è risolto dalla data di restituzione di Certificato,Contrassegno e Carta Verde originali a Direct Line. In tutti le ipotesi sopra indicate, Direct Line, ferma la regolari- tà amministrativa e contabile del contratto; • , rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’ imposta e del contributo sanitario nazionale. Fatto salvo il caso di furto e nel caso in cui fosse accertata non sia prevista la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore restituzione della documentazione originale, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde in suo possesso. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxrichiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a restitui- re a Direct Line il Certificato di assicurazione, da parte il Contrassegno e la Carta Verde. Il rimborso del fornitore, dei requisiti richiesti premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto verrà effettuato alla ricezio- ne del documento attestante il trasferimento di proprietà ma sarà calcolato dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • momento della consegna in caso di cessione conto vendita del contratto o subappalto non autorizzativeicolo. La risoluzione disposizione contenuta nel presente paragrafo viene appli- cata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente provvedere alla distruzione di questacertificato, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. contrassegno e carta verde Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni eventualmente pagato da Direct Line ai terzi come conseguenza dell’uti- lizzo improprio di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.tale documentazione

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Samples: bnl.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIl venire meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini di partecipazione degli offerente, ed in caso tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi derivanti dal Contratto, determina la risoluzione anticipata del fornitore agli obblighi contrattualirapporto, potrà assegnaresalva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria della Committente. Il contratto si intende altresì risolto, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai sensi e per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’arteffetto dell’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.del Codice Civile, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleinadempimento o inesatto adempimento; • quando l’Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattoripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore; • nel Nel caso in cui fosse accertata le penali precedentemente indicate superino il 10% secondo quanto stabilito dal precedente articolo 27, Sardegna Ricerche si riserva la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso facoltà di risolvere il contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della procedura dichiarazione di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questaSardegna Ricerche, in danno all’impresa inadempienteforma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. All’impresa inadempiente sono addebitate le L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del servizio. Sardegna Ricerche si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuale spese sostenute sopportate in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento che sarebbero derivate da un regolare adempimento del medesimo eContratto, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire nonché delle spese sopportate per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o la ripetizione della società Poste Italiane S.peventuale procedura d’appalto.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.sardegnaricerche.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Disciplinare Di Gara – Id Sintel Cig

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaLfAmministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casie - per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento; - in caso di inadempimento del fornitore agli fallimento, frode o grave negligenza nellfadempimento degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, ; - in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràabbandono dellfappalto, avvalendosi della facoltà anche parzialmente e anche per cause di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleforza maggiore; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • - in caso di cessione dellfappalto; - per il permanere di gravi carenze nellfassolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del contratto o subappalto coordinatore, a fronte di motivate contestazioni avanzate dallfAmministrazione; Qualora la ditta non autorizzati. La risulti in regola con gli obblighi di cui sopra nei confronti del personale impiegato, lfAmministrazione può procedere alla risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguitee alla parte inadempiente vengono addebitate eventuali responsabilitn civili e penali. Con La stazione appaltante avrn la facoltn di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto comporta, senza pregiudizio allfazione legale di affidare risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltn di afdare lfappalto a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempientedellfimpresa. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo Alla ditta potranno essere corrisposti il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitiprezzo contrattuale al giorno della disposta risoluzione. Nel caso in cui dovessero verifcarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dalla ditta appaltatrice, anche a seguito di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempientedifde formali, lfAmministrazione Comunale potrn, previa comunicazione scritta, risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltn di afdare il contratto a terzi in danno dell'impresa. Alla Ditta potrn essere corrisposto il prezzo contrattuale sino al giorno della disposta risoluzione. Per quanto non previsto dal l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pl'Amministrazione Comunale potrn rivalersi su eventuali crediti dell'impresa.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Accordo Per Il Trattamento Di Dati Personali

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIn caso d’inadempimento, anche parziale, della ditta appaltatrice a quanto previsto nel presente capitolato che non consenta, a giudizio dell’Ente appaltante, la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale, l’Ente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La ditta appaltatrice non potrà far valere in tal caso alcuna pretesa risarcitoria od altro indennizzo. L’Ente appaltante tratterà la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice, a titolo di penale, fatta salva comunque la risarcibilità dell’eventuale maggior danno. Tra le gravi inadempienze, causa di risoluzione contrattuale, si segnalano: • gravi violazioni degli obblighi contrattuali; • arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato; • mancato rispetto delle disposizioni di legge relative agli obblighi verso il personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato; • cessione del contratto o subappalto, anche parziale; • mancato avvio del servizio o comunque mancata esecuzione, anche in parte, della fornitura affidata; • violazione di norme d’igiene, qualora tale violazione costituisca reato; • riscontro di gravi irregolarità nel centro di cottura e accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salvo ogni ulteriore responsabilità civile e penale; • cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo di fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta appaltatrice; • ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai termine dell’art. 1453 e segg. del Codice Civile. L’Ente appaltante si riserva la facoltà, in caso di inadempimento risoluzione del fornitore agli obblighi contrattualicontratto, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle condizioni economiche proposte dallo stesso in sede di gara. La comunicazione che il Comune intende avvalersi della clausola risolutiva del contratto potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi essere trasmessa alla ditta anche a mezzo raccomandata A.R., risolvere fax. Ciò con opportuna salvezza di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e ogni ragione ed azione per la rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale nonché delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.ppenali maturate.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: sac4.halleysac.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaL'Amministrazione Provinciale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati oltre che nelle ipotesi espressamente previste in questo capitolato, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi perdita delle condizioni e delle condizioni contrattuali autorizzazioni comunque denominate necessarie e propedeutiche per lo svolgimento dell'attività di mancata reintegrazione del deposito cauzionalebroker; • nel in caso che emerga che il broker non opera in regime di piena indipendenza nei confronti delle compagnie assicuratrici; • ove l'aggiudicatario e i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio da svolgersi; in caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garafallimento o concordato fallimentare; • in caso di xxxxxxx, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società quando da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicatali eventi emerga una inaffidabilità dell'impresa; • in caso di cessione grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori risarcimento dei danni subiti. Nel ; • qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate gravi irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria; • per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto, in caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempientesubappalto non consentito; • per sopravvenuta impossibilità nell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi per perdita della personalità giuridica. Per quanto non previsto dal presente articoloSi procederà a risoluzione in danno anche in tutti i casi di grave o reiterata negligenza nello svolgimento del servizio, si applicano le disposizioni di o anche nei casi in cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso tali comportamenti comportino il venir meno del contrattonecessario rapporto fiduciario con l’Amministrazione. Qualora le transazioni relative al ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificasse nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, la Provincia di Sassari potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione del contratto non vengano effettuate avvalendosi l'Amministrazione si riserva la facoltà di banche o della società Poste Italiane S.pprocedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.provincia.sassari.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritteadempiere. Trascorso inutilmente il predetto termineIn caso di reiterati inadempimenti (pari ad almeno 3), il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in  •in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel  •nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel  •nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in  •in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in  •in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria nell’Amministrazione appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all’impresa all’Impresa inadempiente. All’impresa Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresad’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. La Amministrazione appaltante potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l’impresa con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.aulss8.veneto.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in In caso di inadempimento del fornitore agli Fornitore, anche a uno solo degli obblighi contrattualiriportati nel seguente Capitolato Speciale di Appalto, potrà assegnarel’Amministrazione Contraente, mediante comunicazione scrittainoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 3 15 giorni dalla data di ricevimento ricezione della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritteporre fine all’inadempimento. Trascorso Decorso inutilmente il predetto tale termine, il contratto è risolto si intenderà risolto; l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di diritto (ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, il Contratto di Fornitura si risolverà di diritto, ex art. 1454 C.C.)1456 c.c. L’Azienda Sanitariaprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R scritta o via pec, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei per i seguenti casimotivi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali mancata copertura assicurativa dei rischi durante l’appalto e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso ogni singolo Ordinativo di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattoFornitura secondo quanto disposto all’articolo 29; • nel caso in cui fosse accertata taluno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • nel corso caso in cui sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della procedura legge fallimentare o di garaaltra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione • dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; • in caso di xxxxxxx, ripetute inadempienze da parte del fornitoreFornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale regolarmente contestate mediante l’invio di garalettera raccomandata A.R., relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • e.mail o fax l’Amministrazione Contraente avrà in questo caso la facoltà, salvo ogni altra maggiore azione e danno, di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa addebitare al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute con altro soggetto per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il caso di mancato pagamento del costo del metano alla Società erogatrice da parte dell’Appaltatore nei casi Dalla data di efficacia della risoluzione, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresacorso di esecuzione, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitirisarcimento del danno subito dalla Amministrazione Comunale. Nel Su richiesta, il Fornitore dovrà, comunque proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio della Amministrazione Contraente, provocare danno alle stesse. In caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pciv.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.comune.rosta.to.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaFermo restando il disposto dell’art. 109 del Codice, in l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere i contratti al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi a mezzo pec, ovvero nel caso di inadempimento del fornitore gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittecontrattuali da parte dell’Appaltatore. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in In tal caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della l’Amministrazione comunale avrà facoltà di cui all’artincamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.del Codice Civile, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleseguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione; • falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattocorso dell’esecuzione delle prestazioni; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, arbitrario abbandono o sospensione da parte del fornitoreSoggetto aggiudicatario di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, non dipendente da cause di forza maggiore; • qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicadall’art. 80 del Codice; • in caso cessazione o fallimento del Soggetto aggiudicatario; • mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione comunale; • transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 136/2010; • interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente; • inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento, ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza; • accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; • nei casi di cui agli articoli concernenti: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto o subappalto non autorizzatie cessione del credito, sospensione dei servizi, gravi e reiterate violazione del Codice di Comportamento del Comune di Napoli. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal Soggetto aggiudicatario. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria pregiudica in ogni caso il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questadell'Amministrazione al risarcimento. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate detratte le penalità, le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risoltoe i danni. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo eIn ognuna delle ipotesi sopra previste, ove questo il Committente non sia sufficientepagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, da eventuali crediti dell’impresaovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nel In caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienterisoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Per quanto non previsto Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal presente articolosoggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, si applicano le disposizioni escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pofferta.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.comune.napoli.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaNelle ipotesi successivamente elencate, in caso di inadempimento del fornitore ogni inadempienza agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 3 5 giorni dalla data lavorativi per la presentazione di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente eventuali osservazioni (da trasmettere via pec alla Stazione Appaltante); decorso il predetto suddetto termine, ASP, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’artai sensi dell’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.del codice civile, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalefrode nella esecuzione dell’appalto; • nel caso manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di reiterati ritardi rispetto legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.; • n. 3 interventi, anche non consecutivi, effettuati con grave ritardo e comunque oltre i termini previsti dal presente documento; Qualora si giunga alla risoluzione del contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità , per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in maggiori spese che l’ASP dovrà sostenere per l’inadempimento. In caso di xxxxxxx, successivo accertamento (alla stipula del contratto) da parte della stazione appaltante del fornitore, difetto del possesso dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di garacui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione si provvederà a risolvere il contratto, con il pagamento del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione eseguite e l’applicazione di una penale pari al 10% del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso valore del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Solo Operatore Economico

Risoluzione del contratto. L’Azienda Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all’art. 2), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritteadempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.). L’Azienda Ciascuna Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi: ▪ di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Bando di Abilitazione e dall’Avviso di gara, accertata dall’Azienda Sanitaria Capofila al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione al fornitore; ▪ di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatiautorizzati ▪ di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo 25. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile codice civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.info.asl2abruzzo.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaLe seguenti gravi inadempienze verranno penalizzate con l’immediata risoluzione del contratto, oltre alla denuncia presso l’autorità giudiziaria, con la riserva del diritto di risarcimento danni: • mancata sorveglianza diurna e notturna degli ospiti; • mancata somministrazione dei farmaci prescritti; • fornitura di cibi avariati; • applicazione di tariffe difformi da quelle convenute; • mancato intervento di assistenza in caso di malore improvviso degli ospiti; • gravi danneggiamenti alla struttura e attrezzature per negligenza; • furti attribuibili al personale a danno sia degli ospiti che dell’Amministrazione; • mancato versamento del canone di gestione annuale; • interruzione del servizio senza giusta causa • mancato utilizzo delle figure professionali adeguate; • impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso; • mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa in vigore; • richiesta ed acquisizione da parte del personale e chiunque operi all'interno della struttura, di ulteriori compensi o premi da parte dell'utenza; • mancato rispetto della clausola sociale; • mancato reintegro della cauzione; • l’applicazione di oltre 3 penali; • grave inosservanza della normativa prevista in tema di sicurezza dell’ambiente di lavoro dal D.Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché da specifici atti del Comune in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire. Le suddette inadempienze sono da considerare quali condizioni risolutive espresse, al cui verificarsi consegue la risoluzione di diritto del contratto. In tutte le ipotesi di inadempimento del fornitore agli degli obblighi contrattualicontrattuali diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune potrà assegnareinviare al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione scritta, una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente essenziale, decorso il predetto terminequale, se l’inadempimento persiste, il contratto è si intenderà risolto di diritto (artai sensi dell’art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della del C.C. E’ inoltre facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il del Comune recedere dal contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte soppressione del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto servizio o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto di affidare a terzi la fornitura risarcimento o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo per prestazioni non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitieffettuate. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienterisoluzione del presente contratto, il concessionario dovrà garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire allo stesso il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pla segnalazione all’ANAC.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.comune.sardara.su.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o in caso di subappalto non autorizzati. Il contatto sarà risolto, altresì: • in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; • in caso di transazioni relative al contratto effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; • in caso di violazione dell’obbligo di condotta dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013; • in caso di violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità • in caso di comunicazione di informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; • negli altri casi previsti dal presente Capitolato. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in In caso di inadempimento del fornitore agli dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi contrattualiassunti con il contratto che si protragga oltre il termine, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data 10 giorni, che verrà assegnato dal Comune, per porre fine all’inadempimento, lo stesso Comune avrà la facoltà di ricevimento della comunicazione considerare risolto il contatto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto terminerisarcimento del danno.. In ogni caso, il contratto è risolto Comune, senza bisogno di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitariaassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, in caso potrà risolvere di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràdiritto, avvalendosi della facoltà di cui all’artai sensi dell’art. 1456 C.C. e Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa comunicazione scritta al fornitore dichiarazione da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.comunicarsi all’Appaltatore con racc. a.r., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalequalora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della dall’appaltatore nella procedura di gara; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato; • difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell’offerta e/o nelle specifiche tecniche; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; • qualora si verificassero da parte dell’appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale apertura di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicauna procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; • in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato; • in caso di mancata osservanza del contratto divieto di subappalto; • per interruzione non motivata del servizio; • per cessazione anticipata del servizio; • per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili, tramite penali; Resta inteso, inoltre, che in deroga all’art. 1495 C.C. il termine di decadenza per la denunzia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni. In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o subappalto non autorizzatiapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno. La L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolocontratto, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione rivolgerà ad altra impresa per l’affidamento dell’appalto con addebito dei maggiori oneri e di recesso degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico dell’appaltatore del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.ppresente appalto.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaQualora venga riscontrato, durante le operazioni di collaudo o durante le fasi di attività contrattuale, che la fornitura del servizio in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualitutto o in parte non è rispondente alle specifiche richieste, potrà assegnarel’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad adeguare tempestivamente, mediante comunicazione scrittae comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione senza oneri aggiuntivi per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. l’IZSLER e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata fatta salva la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxpossibilità, da parte del fornitoredi quest’ultimo, dei requisiti di applicare le penali prima descritte. Qualora il servizio correttivo o sostitutivo non venisse effettuato nei tempi richiesti dal capitolato speciale di garae nei tempi concordati, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del l’IZSLER potrà risolvere il contratto o subappalto non autorizzatiper colpa grave dell’Impresa. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel può essere richiesta dall’Ente anche: nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto interruzione del servizio senza giusta causa; − nel caso di subappalto non previsto dal presente articoloautorizzato; − in caso di cessione dell’Impresa, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia cessazione dell’attività, oppure nel caso di risoluzione concordato preventivo, di fallimento e di recesso del contrattoconseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; − nel caso in cui il totale delle penalità e detrazioni superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo; − nel caso di grave inadempimento contrattuale; − nel caso di mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad adempiere; − nel caso di perdita da parte della ditta della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Qualora Resterà inoltre salva per l’IZSLER la possibilità di applicare tutte le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi norme di banche o della società Poste Italiane S.plegge e di regolamenti in materia.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.izsler.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento del fornitore agli obblighi alle obbligazioni contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, risolvere il contratto è risolto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitarialegge, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràsia previste dalle disposizioni del presente capitolato, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, senza che da parte del fornitoredell’aggiudicatario possano essere vantate pretese con preavviso di 30 giorni da notificare all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora siano riscontrate le seguenti inadempienze: - qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaparticolari scopi cui è destinato; - in caso di cessione dell’attività ad altri; - in caso di mancanza osservanza delle norme in materia di subappalto; - per interruzione non motivata del contratto servizio; - la mancata osservanza della normativa riguardante la saluta e la tutela dei lavoratori; - il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, tributarie e dei regolamenti comunali; - la violazione delle norme sulla gestione espressamente previste dal presente Capitolato; - svolgimento di attività che siano lesive della moralità o subappalto pubblico decoro o che comunque siano in contrasto con la valenza sociale delle funzioni assegnate all’esercizio dell’Amministrazione comunale; - Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l’Amministrazione comunale giudicherà non autorizzati. La più sanzionabili tramite penali; in caso di risoluzione del contratto non si estende il Comune potrà scegliere: - di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria stesse condizioni; - oppure affidare il diritto di affidare servizio a terzi la fornitura o la parte rimanente di questaper il tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto a quelle previste dal ai corrispettivi stabiliti nel contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, alla ditta appaltatrice; E’ sempre comunque fatto salvo il diritto di agire per gli risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l’Amministrazione comunale su eventuali maggiori danni subiti. Nel caso crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni diffide o formalità di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.palcun genere.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.comune.serramazzoni.mo.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaTrattandosi di un contratto di durata L’A.S.S.T. si riserva l’insindacabile facoltà di procedere in qualsiasi momento, per sopravvenute diverse esigenze, alla risoluzione anticipata del contratto, senza che la Società Aggiudicataria possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite alla data della risoluzione anticipata. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto spettante all’A.S.S.T. anche a titolo di risarcimento danni, l’appalto è da intendersi risolto di diritto anche per una sola delle seguenti cause: • Fallimento dell’appaltatore o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale dell’appaltatore si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell’attività, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente; nonché in caso di inadempimento sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato che incida sulla moralità e condotta professionale; • Riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione della fornitura/servizio; • Applicazione di prezzi difformi da quelli convenuti, nonché gravi inadempienze nella gestione del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine servizio; • Violazione del divieto di subappalto non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in autorizzato; • Nel caso di grave irregolarità frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate. • Nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio; • Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; • Nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà più misure di prevenzione di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.3 della L. 1423/56, risolvere ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frodeamministrazioni pubbliche, di grave negligenzasubappaltatori, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e fornitori, di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso lavoratori o di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti altri soggetti interessati alle prestazioni. In tali ipotesi l’Amministrazione dovrà dare comunicazione all’Appaltatore, entro trenta giorni dal contratto; • nel caso momento in cui fosse accertata ne ha acquisito conoscenza, dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, nè a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale tra le parti. Entro il termine di ulteriori trenta giorni l’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore la non veridicità data della risoluzione. L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • prestazioni nello stato in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzaticui si trovano. La risoluzione del contratto non consegna avverrà con verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si estende alle prestazioni già eseguitedarà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria L’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il diritto rimborso di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le eventuali spese sostenute incontrate in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risoltoche avrebbe sostenuto in presenza di un regolare contratto; comunque l’Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento Fermo inoltre quanto previsto dall’art. 108 del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitiD.Lgs. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione n. 50/2016 e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.s.m.i..

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Samples: www.asst-franciacorta.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria1) Risoluzione per fatto dell’Appaltatore In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 108, in caso di inadempimento comma 2 del fornitore agli obblighi contrattualiD.Lgs. 50/2016, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, nei casi ivi previsti il contratto è sarà risolto di diritto (artsenza necessità di preventiva messa in mora o procedura giudiziale. 1454 C.C.)La Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto al risarcimento di tutti i danni dovessero derivarle dalla risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e La Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere di diritto il contratto Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi: ▪ violazione delle disposizioni in caso materia di frodetutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ▪ accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; ▪ frode o negligenza grave nella condotta dei lavori; ▪ sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, uno o più uno o più dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblicapubblica previsti dall’Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; ▪ l’Appaltatore non fornisca le attività in caso conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di cessione esse, mal funzionanti. ▪ sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; ▪ venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto; ▪ venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; ▪ compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine della Committente o società da essa controllate; ▪ l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; ▪ mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente (26); ▪ violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale; ▪ mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto (Art. 30 ); ▪ omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o subappalto loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista (Art. 37 ); ▪ violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 74 ); ▪ inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore; ▪ mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto (Art. 19 punto n); La Committente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, da considerare “inadempimento importante”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1455 Codice Civile: ▪ reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento; ▪ violazione degli obblighi generali (19); ▪ violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico (Art. 22 ); ▪ violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attività, o resistenza all’allontanamento dal cantiere di personale estraneo all’elenco presentato alla Direzione dei Lavori (Art. 24 ); ▪ reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati (29); ▪ violazioni in merito alla costituzione della garanzia definitiva (Art. 36 ); ▪ mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali (Art. 39 ); ▪ accertata negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione (Art. 45 ); ▪ violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti (Art. 48 ); ▪ mancata predisposizione delle sedi operative e/o mancata disponibilità all’accesso alle sedi operative/magazzini (Art. 40 ); ▪ occultamento di gravi vizi e difetti; ▪ raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superiore al 10% dell’ammontare netto del Contratto (Art. 80 ); ▪ violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale (Art. 85 ); ▪ violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza (Art. 86 ); ▪ comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione (Art. 87 ); Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non autorizzatiinferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto sorge Contratto. Nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali, l’immissione in possesso della Committente dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora l’Appaltatore non si presenti per l’Azienda Sanitaria la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Qualora si verifichi la risoluzione di diritto di affidare a terzi la fornitura del Contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempienterisarcimento sarà dovuto all’Appaltatore o al subappaltatore. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, È fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitidella Committente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienteCodice Civile e l’applicazione delle penali così come disciplinate nell’Art. Per quanto non previsto dal 80 del presente articolo, si applicano le disposizioni Capitolato. Nelle more delle contestazioni di cui al Codice Civile presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attività attinenti al Contratto non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando il lavoro, o l’attività, da svolgere ed indicando le date in materia cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore. In caso di risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di recesso del contrattorisoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Qualora le transazioni relative In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia definitiva di cui all’36, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al contratto risarcimento di tutti i danni. La decisione della Committente di non vengano effettuate avvalendosi avvalersi di banche una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o della società Poste Italiane S.ppiù occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaTutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza produrrà la facoltà per l’Unione Valdera di un immediata risoluzione, anche parziale, del contratto stesso, di diritto o di fatto, a norma dell’art. 1456 Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. In particolare l’Unione Valdera può chiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casidi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del fornitorepersonale della ditta adibito al servizio; • abbandono del servizio, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale salvo causa di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaforza maggiore; • violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Amministrazione/l’Unione Valdera da qualsivoglia azione o pretesa di terzi; • impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale/Unione Valdera; • violazione delle norme di sicurezza e prevenzione; • in caso di cessione dell’azienda, o ramo di azienda, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento, sequestro etc…a carico della ditta aggiudicataria; • nel caso previsto dall’art. 7 comma 7° • nel caso previsto dall’art. 10 comma 5° • nei casi previsti dall’art. 8 comma 1° • nei casi previsti all’art. 13 • in caso di mancata sottoscrizione da parte della ditta del contratto di comodato limitatamente al Lotto n. 1. Si potrà procedere alla risoluzione anche in ipotesi di qualunque altra inadempienza, o subappalto fatto, qui non autorizzatiprevisti, ma ritenuti gravi ad insindacabile giudizio dell’Unione Valdera che si dovessero verificare durante l’esecuzione contrattuale. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria L’Unione Valdera, in accordo con l’Amministrazione Comunale, esercita il diritto alla risoluzione mediante semplice lettera raccomandata. In tali casi l’Unione Valdera ha inoltre la facoltà di affidare procedere a terzi nuova aggiudicazione a favore della ditta risultata seconda in sede di gara, riservandosi la fornitura o la parte rimanente facoltà di questa, in richiedere il risarcimento del danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute derivante dall’inadempienza oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio e ad ogni altra spesa in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.psostenuta.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, Un contratto validamente concluso può non produrre effetti per circostanze sopravvenute. In questo caso si dice che esso è risolubile perché non è più in caso grado di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine soddisfare gli interessi dei contraenti. Tale sopravvenuta inidoneità può essere causata dal comportamento delle parti ma può dipendere anche da eventi non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritteprevedibili e non imputabili ad alcuno. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con Pertanto con la risoluzione del contratto sorge si interviene, eliminandone gli effetti, a riequilibrare la posizione patrimoniale dei contraenti che risulta alterata a danno di una delle parti. Si possono avere le seguenti cause risolutorie, che hanno tuttavia in comune soltanto gli effetti in quanto diversi sono i presupposti: ▪ inadempimento di una delle parti, ed è il caso più frequente: qualora una delle parti non ottemperi agli obblighi nascenti dal vincolo contrattuale l’altra parte può avvalersi del rimedio della risoluzione o richiamando una specifica clausola che i contraenti hanno apposto sul contratto per l’Azienda Sanitaria tutelarsi o fissando al debitore un termine per adempiere. Se non è stata pattuita una clausola, o il creditore non vuole assegnare al debitore un termine per adempiere, si può pervenire alla risoluzione agendo giudizialmente. Se la prestazione oggetto del contratto invece diviene impossibile per cause non imputabili al debitore, l’obbligo si estingue ed il contratto automaticamente si risolve. ▪ prestazione di una delle parti diviene eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi In tale ipotesi la parte danneggiata ha il diritto di affidare chiedere la risoluzione del contratto, evitabile dall’altra parte con un’offerta di equa modificazione. Il trasporto di persone è un contratto consensuale, a terzi la fornitura prestazioni corrispettive e a titolo oneroso che si perfeziona su proposta del viaggiatore seguita dall’accettazione del vettore o la parte rimanente viceversa. L’oggetto del contratto di questa, in danno all’impresa inadempientetrasporto di persone è il trasferimento di una o più persone (e degli eventuali bagagli) da un luogo ad un altro. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal I soggetti del contratto risoltodi trasporto sono: ▪ vettore; ▪ viaggiatore. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il Il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso esigere la prestazione (titolo di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni legittimazione) è contenuto nel biglietto di cui viaggio che il viaggiatore deve esibire al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pvettore quando questi lo richieda.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso Il mancato rispetto di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà una qualsiasi delle clausole di cui all’artal presente disciplinare produrrà la risoluzione di pieno diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. 1453 del codice civile, senza necessità di avvisi o messa in mora. In particolare costituiranno motivo di risoluzione anticipata del contratto, con diritto di rivalsa dell'Istituto verso l'impresa fornitrice: ▪ ripetute inadempienze e/o gravi negligenze nell’esecuzione dell’appalto, con particolare riferimento al servizio di assistenza e previa comunicazione scritta manutenzione sul sistema; ▪ l'inadempimento dell'impresa all'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore dello stesso; ▪ la circostanza che durante l'esecuzione del contratto venga a mancare uno dei requisiti minimi previsti quale l'iscrizione nel registro della CCIAA; ▪ qualora sia stato depositato contro il fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, risolvere di diritto che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il contratto nei seguenti casi: • in caso di frodeconcordato con i creditori, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • ovvero nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte gestione degli affari del fornitore; ▪ qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo e dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; ▪ qualora taluno dei requisiti richiesti dal capitolato speciale componenti l’organo di garaamministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, relativamente con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle procedure ad evidenza pubblicamisure previste dalla normativa antimafia; • in caso ▪ le fattispecie previste dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.; ▪ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di cessione del fiducia sottostante il presente contratto e/o subappalto ogni singolo rapporto attuativo. La su esposta elencazione ha scopo esemplificativo e non autorizzatiesaustivo rispetto alle cause di risoluzione, per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'art. 1456 c.c.. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguitecontratto, in questi casi, sarà intimata all'impresa fornitrice a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con la Alla risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria consegue il diritto per gli IFO di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, il servizio in danno all’impresa inadempienteall'impresa precedentemente aggiudicataria con riferimento al solo compenso per le relative prestazioni. All’impresa inadempiente sono addebitate L'affidamento a terzi sarà notificato all'impresa aggiudicataria, nelle forme prescritte, con indicazione di nuovi termini di esecuzione e del compenso relativo alla prestazione richiesta dalla nuova impresa. Gli IFO procederanno, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che ritenessero opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Sono inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire che gli IFO dovessero eventualmente sostenere per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pesperire una nuova gara d'appalto.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaL'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in via amministrativa, con immediato incameramento della garanzia fidejussoria prestata e fatti salvi in ogni caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualigli eventuali maggiori danni o spese, potrà assegnareai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R.R/R o P.E.C., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso interruzione del servizio senza giusta causa; • inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di frodelegge, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione dei regolamenti e degli obblighi e previsti dal presente capitolato d'appalto; • intervenuta inidoneità dell'aggiudicataria, accertata dagli organi competenti ai sensi di legge; • concessione di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione; • mancata realizzazione delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleattività previste ed applicazione della relativa penale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura comportamenti configuranti comunque colpa grave a carico dell'appaltatore elencati negli articoli del presente capitolato, nonché nelle ulteriori ipotesi di gara; • in caso legge. Sono inoltre fatte salve, le ulteriori specifiche cause di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non espressamente previste dal presente capitolato con applicazione alle stesse di quanto stabilito al comma precedente in relazione agli effetti della risoluzione. Inoltre il contratto si estende alle intenderà risolto, escludendo qualsiasi indennizzo od indennità a favore sia dell'Appaltatore, sia degli aventi diritto sui beni del medesimo, nei seguenti casi: • fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa; • revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio; • cattiva condotta del servizio mediante falsa dichiarazione; • frode dell'appaltatore; • mancata assunzione del Servizio alla data stabilita dal Contratto. Nei suddetti casi l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere all'Appaltatore unicamente il corrispettivo contrattuale delle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questaregolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risoltosostenute. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, E' fatto salvo il diritto di agire risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione stessa per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor l'eventuale riappalto e per ogni altra spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolocontingente, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o compreso l'incameramento della società Poste Italiane S.pcauzione definitiva.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaFatto salvo il risarcimento del danno, il presente Contratto potrà essere risolto da ALSS ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previo invio di lettera raccomandata A/R da parte di ALSS, se il SUBAPPALTATORE incorre nelle seguenti gravi violazioni: ● subappalta, anche solo parzialmente, le prestazioni oggetto del presente Contratto in violazione dell’articolo 17 o cede il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di ALSS in violazione dell’articolo 17; ● modifica la propria composizione societaria, ovvero cede quote a Società concorrente di ALSS o di altra società concorrente del Gruppo Air Liquide; ● non sottoscrive o mantiene le polizze assicurative secondo le modalità previste dall’articolo 15 e 16 del presente Contratto; ● non assolve agli adempimenti relativi al trattamento retributivo, contributivo, previdenziale, fiscale e assicurativo del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni in violazione dell’articolo 14 del presente Contratto; ● viola gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 18 del presente Contratto; ● viola l’articolo 21 “Xxxxxxxx ex D. Lgs. n. 231/2001”; ● raggiunge tre (3) non conformità formalizzate nel corso dell’esecuzione delle attività coperte dal presente Contratto; ● in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualimancati incidenti riconducibili alle attività svolte dal SUBAPPALTATORE. Fatto salvo quanto sopra, ALSS potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente risolvere il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (Contratto ex art. 1454 C.C.)c.c. L’Azienda Sanitaria, in caso qualora il SUBAPPALTATORE sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e non provveda ad eseguire tutte le attività necessarie al rispetto di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’artquanto pattuito entro i 30 giorni successivi al verificarsi dell’inadempimento comunicato ufficialmente al SUBAPPALTATORE. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità il Contratto si risolva ai sensi delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte disposizioni del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, il SUBAPPALTATORE si applicano impegna, dietro richiesta di ALSS, a continuare a effettuare le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione prestazioni connesse per la durata stabilita da ALSS e di recesso comunque non superiore la scadenza del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Contratto Di Subappalto Ex Art.105 d.lgs. 50/2016 Tra

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaSalvi i casi di risoluzione automatica previsti dal presente capitolato, in caso il contratto di inadempimento del fornitore agli appalto può essere risolto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 1456, quando per grave inadempienza, ad uno o più obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nello specifico nei seguenti casi: - non reperimento di personale necessario per l’avvio dei servizi nei tempi previsti; - abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore, - inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, verso il personale dipendente, - il subappalto anche parziale non autorizzato, - mancanza dei requisiti richiesti da parte del personale impiegato nella gestione dei servizi; - non ottemperanza alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale; - episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli utenti, - inadempienze che compromettono la funzionalità degli interventi o che rendono insoddisfacente il servizio; - la violazione dei programmi di esecuzione. Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore e in caso di froderisoluzione anticipata del contratto, la Ditta aggiudicataria non potrà partecipare a gare indette dal Comune di grave negligenza, Tiana per i 5 (cinque) anni successivi alla data di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione risoluzione del deposito cauzionale; • nel contratto. In caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione risoluzione anticipata del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il l'Amministrazione avrà diritto di affidare a terzi ad altra ditta specializzata la fornitura o la parte rimanente di questacontinuazione dei servizi fino alla scadenza del contratto, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto risarcimento dei maggiori danni. Spetteranno in tal caso alla ditta inadempiente i corrispettivi relativi ai servizi effettuati prima della risoluzione. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di agire risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni con raccomandata A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio, venissero meno tutte o parte le esigenze del presente appalto e di recedere dallo stesso contratto, per gli eventuali maggiori danni subitimotivazioni di pubblico interesse. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articoloIn questo caso, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia poiché la causa di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pè imputabile all’affidataria, quest’ultima non sarà esclusa da partecipare alle gare nei prossimi 5 anni.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaQualora si verificassero, in caso di inadempimento del fornitore da parte dell’Appaltatore, inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data l’Appaltante avrà la facoltà di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, risolvere il contratto è risolto di diritto (artd’appalto. 1454 C.C.). L’Azienda SanitariaL’Appaltante, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràaggiunta a quanto sopra, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione Frode nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garaall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.; • in Gravi manchevolezze e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; • Manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato; • In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di xxxxxxx, penalità da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicadell’Appaltante; • in Mancata consegna del formulario entro il termine di legge determinerà che determinerà altresì la segnalazione del caso agli organi pubblici competenti; • Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; • Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o subappalto non autorizzativiolazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; • In caso di vizi riguardanti lo svolgimento del servizio tali da dover comportare per l’Appaltante il ricorso ad un altro fornitore esterno; • In caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria o altri casi di cessione di attività o di cessazione dell’Appaltatore; • Sospensione delle prestazioni richiesta o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo. • Ogni altra situazione per la quale, nella presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto. La risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell'Art. 1456 del contratto non si estende alle prestazioni già eseguiteC.C. con la semplice comunicazione dell’Appaltante all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni previste. Con In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di legge, l’Appaltante, fermo restando l’applicazione delle penali, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto Contratto, nonché di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, procedere all’esecuzione in danno all’impresa inadempientedell’Appaltatore. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo eL’Appaltante potrà risolvere di diritto, ove questo non sia sufficientesenza obbligo di indennizzo, da eventuali crediti dell’impresail Contratto o parte di esso, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni nei casi di cui al Codice Civile in materia all’art. 108 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. La volontà di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. risolvere il contratto dovrà considerarsi risoltoè comunicata mediante A/R o PEC all’Appaltatore.

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Samples: www.gestioneacqua.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaL’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: • abbandono del servizio, anche parzialmente; • perdita dei requisiti di partecipazione richiesti ai fini della presente gara; • immotivata o ingiustificata interruzione del servizio; • violazione delle previsioni in materia di subappalto di cui al precedente art. 15 o cessione del contratto a terzi; • violazione da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di comportamento (per quanto applicabili) di cui al Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici (DPR 62/2013) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Ponte dell’Olio; • qualora l’importo delle penali risulti superiore al 10% dell’importo contrattuale; • inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dal precedente art. 9; • per motivi di pubblico interesse, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garaqualsiasi momento; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto fallimento o subappalto non autorizzatifrode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con farà sorgere a favore del Comune di Ponte dell’Olio: ✓ la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto facoltà di affidare a terzi incamerare la fornitura o la parte rimanente garanzia definitiva e di questa, procedere all’esecuzione in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresadell’aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito; ✓ il diritto di agire affidare il servizio a terzi, in danno dell’aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per gli eventuali maggiori danni subitiil rimanente periodo contrattuale, compresi (fra l’altro) i costi relativi alle spese per l’indizione di una nuova procedura di selezione. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienteAll’aggiudicatario sarà corrisposto il prezzo del servizio regolarmente prestato sino al giorno della disposta risoluzione. Per quanto non previsto dal l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le disposizioni il Comune potrà rivalersi anche su eventuali crediti di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pimpresa.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitariall Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente. ll mancato rispetto dell'obbligo di attivare, se non già esistenti, i servizi attualmente utilizzati dall'Ente, entro il termine indicato dall'Ente, comporta la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione immediata di ogni rapporto contrattuale. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, motivate e notificate al Tesoriere mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata, dà facoltà all'Ente (anche in presenza di sola contestazione, secondo la gravità dei fatti contestati) in qualunque momento, di disdettare la convenzione e far cessare il rapporto, fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti. ln caso di inadempimento cessazione del fornitore agli obblighi contrattualiservizio a seguito di risoluzione contrattuale, potrà assegnarel'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mediante comunicazione scrittamentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazione di altro lstituto di credito, un termine garantendo che il subentro non inferiore arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento. Nel caso l'istituto di credito richieda la risoluzione anticipata del contratto, sarà diritto del Comune ottenere la rifusione dei danni e delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del servizio. Potranno essere applicate penali tra € 500,00 ed € 1.000,00 a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto titolo esemplificativo nei seguenti casi: • in caso disservizi riferibili all'orario di frodeesercizio degli sportelli bancari; • ritardata od omessa esecuzione degli ordinativi di incasso o di pagamento e dei servizi relativi all'ordinativo informatico, di grave negligenzaalla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, di contravvenzione nell’esecuzione ai pagamenti on line; • violazione degli obblighi di comunicazione e delle condizioni contrattuali trasmissione di documenti e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pconservazione sostitutiva.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Convenzione Per I'affidamento Dei Servizio Di Tesoreria

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaL’Università si riserva di risolvere il Contratto in tutti i casi in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Università invierà all’OEA, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al RUP entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’OEA non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il RUP valuti negativamente le controdeduzioni, l’Università procederà alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il Contratto ed ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università, in caso particolare, ha il diritto di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnarerisolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., mediante comunicazione scrittasemplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: ▪ mancato rispetto dei termini previsti dall’art.1 comma 1 L.120/2020 per cause imputabili all’OEA (tardivo avvio dell’esecuzione del contratto); ▪ emanazione di un termine non inferiore a 3 giorni dalla data provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di ricevimento della comunicazione per adempiere una o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto più misure di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà prevenzione di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere 6 del D. Lgs 159/2011; ▪ sentenza di diritto il contratto condanna passata in giudicato per frodi nei seguenti casi: • in caso di froderiguardi dell’Università, di grave negligenzasubappaltatori, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto; ▪ violazione delle condizioni previsioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione subappalto; ▪ violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; ▪ servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; ▪ situazione di fallimento, concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 – bis del R.D. 67/42) e liquidazione coatta amministrativa dell’OEA o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di recesso una di tali situazioni; ▪ frode nell’esecuzione delle Prestazioni; ▪ manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; ▪ mancato utilizzo da parte dell’OEA del conto corrente indicato nello specifico articolo per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. Qualora le transazioni relative 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010; ▪ applicazione di penali per un importo pari o superiore al contratto non vengano effettuate avvalendosi 10% dell’importo di banche o della società Poste Italiane S.paggiudicazione ▪ necessità di ricorrere, per più di quattro volte, all’istituto del c.d. “intervento sostitutivo” previsto dalla normativa vigente.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: archivio.uninsubria.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaL’AULSS, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda SanitariaL’AULSS, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria l’AULSS il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria dall’AULSS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale dalla cauzione definitiva mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.aulss8.veneto.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaPer quanto previsto da altre disposizioni di legge, il responsabile del procedimento propone al Comune, in caso relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; - sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - quando il direttore dell’esecuzione (o il servizio sociale comunale) accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del fornitore agli obblighi contrattualiservizio. Il direttore dell’esecuzione redige (e invia al responsabile del procedimento se del caso) una relazione particolareggiata, potrà assegnarecorredata dei documenti necessari, mediante comunicazione scrittaindicando la stima dei servizi non eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dell’esecuzione (se persona diversa dal primo) formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 3 quindici giorni dalla data per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. - qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, in tal caso il direttore dell’esecuzione (o il servizio sociale comunale) gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può esser inferiore a dieci giorni, per compiere il servizio in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittecomunicazione. Trascorso inutilmente Scaduto il predetto terminetermine assegnato, il contratto è risolto direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di diritto due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento (art. 1454 C.C.se persona diversa). L’Azienda SanitariaSulla base del processo verbale, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potràqualora l'inadempimento permanga, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.il Comune, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frodesu proposta del responsabile del procedimento, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La procede alla risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguitecontratto. Con Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il diritto direttore dell’esecuzione (o il servizio sociale comunale) curi la redazione dello stato di affidare a terzi consistenza dei servizi già eseguiti e la fornitura o la parte rimanente di questa, relativa presa in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiticonsegna. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolorisoluzione, si applicano le disposizioni di cui l'appaltatore ha diritto soltanto al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso pagamento del servizio regolarmente eseguito,decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto In sede di liquidazione finale del servizio dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio, ove la stazione appaltante non vengano effettuate avvalendosi si sia avvalsa di banche o facoltà previste dal codice dei contratti pubblici. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Il Committente potrà sostituirsi provvisoriamente all’appaltatore nella gestione del servizio. Il costo della società Poste Italiane S.pgestione provvisoria resterà comunque a carico dell’appaltatore.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.comune.serrenti.ca.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaL’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa nel caso di inadempimento di: • cessione del fornitore contratto; • reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali; • gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare; • apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario ; • messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario ; • abbandono dell'appalto o interruzione non motivata del servizio ; • subappalto di servizi non consentiti o subappalto non autorizzato ; • in ogni altro caso in cui, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale la ditta non inferiore a 3 giorni dalla data sia di ricevimento della comunicazione sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi. Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritterivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate. Trascorso inutilmente il predetto termine, il Del provvedimento di risoluzione del contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa data formale comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi alla ditta a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in A.R. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni già regolarmente eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria nel Comune il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da incamerare l’intera cauzione dedotti gli eventuali crediti dell’impresa, prelevamenti già effettuati ( fatto salvo il diritto risarcimento per il maggiore danno subito ) e di agire per gli eventuali maggiori danni subitiaffidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria. Nel In caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile revoca dell’aggiudicazione o in materia caso di risoluzione e del contratto il Comune di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative Ancona si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al contratto non vengano effettuate avvalendosi concorrente che segue in graduatoria alle condizioni proposte in sede di banche o della società Poste Italiane S.pgara.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore della Ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scrittacon lettera raccomandata A.R. o telefax, un termine per adempiere non inferiore a 3 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittecomunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.)si intende risolto. L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo alla Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata A.R.A.R. o telefax, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di frode nella fornitura; • grave negligenza, di contravvenzione e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di contrattuali; • mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxperdita, da parte del fornitoreDitta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale bando di garagara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • cessazione dell’attività, fallimento, • subappalto non autorizzato; • mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; • morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione; • mancata stipula del contratto di assicurazione così come previsto nel presente capitolato; • mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.136/2010. L'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di cessione mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del contratto o subappalto non autorizzatipremio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. La risoluzione 1456 del contratto non si estende alle prestazioni già eseguiteCodice Civile). Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, il servizio in danno all’impresa all’Impresa inadempiente. All’impresa Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda dalla Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresad’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguiteè disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Con Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appalta- tore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempienteè adottata dal dirigente del Settore provinciale competente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso per inadempi- mento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto dovrà considerarsi risoltoè risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni solari consecutivi secondo i termini previsti all' art. 1 del presente documento; • non intenda sottostare alle penalità previste nell' art. 13; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità. La risoluzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione; è fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Provincia di Brescia. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per fatti non imputabili all’aggiudicatario ovvero nei casi di recesso, spetteranno all’operatore solamente le competenze maturate relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di risoluzione/recesso, mentre non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione od indennizzo per l’interruzione dell’incarico. Come disposto all'art. 3, co. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso Usl avrà la facoltà di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnarerisolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante comunicazione scrittasemplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo fax, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, nelle seguenti ipotesi: • avvalendosi della facoltà di cui all’artrecesso consentita dall’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.1671 c.c.; • per motivi di interesse pubblico, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garacontrattuali; • in caso di xxxxxxxcessazione dell’attività, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale oppure in caso di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaconcorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; • in caso di cessione del contratto o contratto; • in caso di subappalto non autorizzatiautorizzato dall’Azienda; Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del legale Rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa • qualora l’Azienda abbia a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti; • nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne; • in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale. La In tutti i predetti casi di risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il ha diritto di affidare a terzi ritenere definitivamente la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo ecauzione definitiva, ove questo essa non sia sufficientestata ancora restituita, da eventuali crediti dell’impresae/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso risarcimento del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pdanno.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaAimag si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verifichino fatti che rendono impossibile, in caso ad insindacabile giudizio di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualiXXXXX S.p.A., potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittela prosecuzione dell’appalto. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto Si ha la risoluzione di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’artdel contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta C.C., con automatico incameramento della cauzione al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.verificarsi delle seguenti singole eventualità, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casinon contemporanee: • in In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di frodepenalità da parte della Stazione Appaltante; • Forniture di materiale difforme da quanto prescritto; • Xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalecontrattuali; • nel In caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal cessione dell’Impresa appaltatrice, di cessazione dell’attività dell’Impresa. • In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell’Impresa; • In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell’Impresa nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato; • Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto; • nel Assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura concorsuale; • Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui fosse accertata la non veridicità al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxinformazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa appaltatrice oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell’importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all’impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile. • Cessione del fornitorecontratto. • In caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione della fornitura, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaquando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante; • in In caso di cessione inosservanza da parte dell’Impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; • Applicazione di n. 3 penali. Nei casi sopra citati il contratto o subappalto non autorizzatidi risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all’Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa. La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all’Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d’arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l’Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto. In caso di risoluzione del contratto non si estende alle contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni già eseguitesvolte fino al momento dello scioglimento del contratto. Con Sia la Stazione Appaltante, sia l’Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questacontratto stesso, in danno all’impresa inadempienteconseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all’art. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 1672 C.C. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento dovute ad Aimag a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, contratto saranno trattenute da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria. La stazione appaltante ha facoltà di agire per gli eventuali procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio a maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni spese dell’appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al Codice Civile contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode. In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio. In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento del servizio all’Impresa risultata seconda classificata in materia graduatoria della procedura di risoluzione gara e in caso di recesso rifiuto di quest’ultima alle successive seguendo l’ordine di graduatoria. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pservizio.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.aimag.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • in caso di inottemperanza alle disposizione relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso In tema di inadempimento risoluzione del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà si richiamano le disposizioni di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere 108 del D.Lgs. 50/2016. L’Ente si avvarrà di diritto il contratto tale facoltà nei seguenti casi: • in caso motivi di frodeinteresse pubblico; • giusta causa; • necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze; • altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività; • mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto; • attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (Azienda Regionale Centrale Acquisti) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto; • pubblicazione, da parte dell’ANAC, durante la vigenza contrattuale, di grave negligenzaprezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalefatta salva la rinegoziazione; • nel caso internalizzazione del servizio oggetto di reiterati ritardi rispetto ai appalto; Inoltre l’ATS ha facoltà di recedere dal contratto nei termini previsti dal contratto; • anzidetti anche nel caso in cui fosse accertata il software oggetto di manutenzione non venga, per qualsiasi ragione, più utilizzato. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti. Sarà altresì motivo di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatirisoluzione contrattuale il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 testo vigente. La risoluzione del contratto contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non si estende alle prestazioni già eseguitepotrà essere sospesa. Con La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il diritto risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pservizio ad altro operatore.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.ats-insubria.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della Fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per reiterate inadempienze di cui all’art. 1456 C.C. e al precedente articolo, lo stesso potrà essere risolto, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione appaltante previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo di raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto anche nei seguenti sotto indicati casi: • di scioglimento, cessazione o fallimento dell’impresa affidataria; • subappalto delle prestazioni; • danni agli utenti, all’amministrazione, ai beni di proprietà dell’ente, derivanti da dolo, colpa grave, incuria e negligenza; • in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme contenute nel presente capitolato prestazionale; • quando l’impresa affidataria si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto dall’art. 1453 del C.C.. Per l’inosservanza delle condizioni stabilite dall’avviso pubblico e dal presente capitolato prestazionale, nonché dalla normativa statale e regionale in materia, l’impresa affidataria sarà passiva di una pena pecuniaria da stabilire a discrezione dell’amministrazione comunale secondo l’importanza e la gravità del fatto, fra un minimo di € 500,00 e un massimo pari alla cauzione definitiva del presente capitolato prestazionale, tramite incameramento della stessa, fatta salva anche la possibilità di rivalsa per maggior danno. In caso di froderisoluzione del contratto, l’impresa affidataria è chiamata a rispondere di grave negligenzatutti i danni derivanti dall’anticipata risoluzione. La stessa dovrà altresì garantire, su eventuale richiesta dell’amministrazione, la prosecuzione del contratto fino alla individuazione di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel un nuovo gestore. Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxil monte penali supera il 10% del corrispettivo contrattuale, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con viene applicata la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.comune.riccione.rn.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIl servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente Capitolato d'oneri e dovrà essere conforme all’Offerta presentata dalla Ditta in sede di gara. Qualora la Ditta assegnataria nell'espletamento della fornitura venisse a meno ad una o più condizioni stabilite dal presente capitolato, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto terminese risultasse inadempiente, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxCommittente, da parte del fornitoreResponsabile di Procedimento, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatiinoltrerà reclamo scritto. La risoluzione del contratto non L’Ente si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria riserva il diritto di affidare risolvere il contratto: • Dopo due contestazioni scritte a cui la Ditta non fornisca adeguate giustificazioni; • In caso di contravvenzioni gravi ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge, o di regolamento relative alla presente fornitura; • Ripetuta inosservanza degli impegni assunti con il presente contratto. • Subappalto a terzi di tutta o parte della fornitura senza autorizzazione dell’Ente e non in conformità con la fornitura o normativa vigente; • Grave negligenza nella esecuzione della fornitura. • Violazione alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136. In caso di risoluzione del contratto, per la parte rimanente residuale del contratto è facoltà dell’Ente aggiudicarlo alla seconda Ditta in graduatoria, con interdizione alla partecipazione della Ditta già aggiudicataria ma inadempiente, a nuove gare indette dal committente per un periodo di questa, almeno quattro anni. Resta in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo ogni caso impregiudicato il diritto di agire richiedere, oltre alle penalità, ulteriori risarcimenti per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di materiali o morali derivanti dall’inadempienza o dalla risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pcontrattuale.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaL’Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell’esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto, rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e Normativo procede con l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Tecnico. L’Amministrazione contraente comunica al RUP, l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni. L’Amministrazione contraente che ha applicato, in caso un periodo di inadempimento 12 mesi, al concessionario penalità per tre inadempienze/ritardi come definite dal Capitolato tecnico procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell’art. 108 del fornitore agli obblighi contrattualiD.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo contratto. L’Amministrazione contraente qualifica l’applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo contratto come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, potrà assegnaredell’art. 108, mediante comunicazione scrittadel D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto. L’Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando al concessionario un termine non inferiore a 3 di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • ritardo nell’erogazione del servizio rispetto alla data prevista nel verbale di inizio del servizio; • ripetuti ritardi nel pagamento del canone per protratto mancato pagamento, l’A.S.L. potrà addivenire alla risoluzione contrattuale riservandosi altresì di addebitare all’impresa inadempiente l’eventuale mancato guadagno risultante dalla differenza tra il nuovo introito e quello previsto nel contratto risolto; • accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati; • mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l’esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate. L’Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: • qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell’erogazione del servizio e attività correlate; • omesso pagamento di due canoni consecutivi; • mancato superamento del periodo di prova ai sensi del presente Capitolato Normativo; • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattooperazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica; • nel caso in cui fosse accertata le prestazioni vengano effettuare da altro operatore economico che non sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante a svolgere attività in subappalto. L’A.S.L. qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente concessione l’applicazione, di penalità pari al 10% dell’importo del contratto; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la non veridicità delle dichiarazioni presentate risoluzione della Convenzione. L’A.S.L. procede con la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: • mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal fornitore nel corso ricevimento della procedura di gararelativa richiesta; • mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad un P.O.; • svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti. In caso di xxxxxxxrisoluzione, da l’A.S.L. procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui all'art. 8.12 del fornitorepresente capitolato normativo, salvo l’ulteriore risarcimento dei requisiti richiesti dal capitolato speciale danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di gara, relativamente alle procedure procedere ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzatiun nuovo affidamento. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguiteNessun indennizzo è dovuto al concessionario aggiudicatario inadempiente. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, L’esecuzione in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in più dall’Azienda Sanitaria rispetto cui lo stesso possa incorrere a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto norma di agire legge per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pi fatti che hanno motivato la risoluzione.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, Qualora l’Impresa non ottemperasse in caso di inadempimento del fornitore tutto o in parte agli obblighi contrattualiderivanti dal contratto, potrà assegnaresarà facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso. In tal caso, mediante comunicazione scritta, un la Stazione Appaltante inviterà all’Impresa aggiudicataria a porre rimedio e adempiere entro il termine non inferiore a 3 di 15 giorni dalla data di dal ricevimento della comunicazione per adempiere diffida inviata tramite raccomandata A/R o per presentare controdeduzioni scrittevia pec. Trascorso inutilmente Nel caso in cui il predetto terminesuddetto termine decorra inutilmente, il contratto è risolto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione Appaltante di diritto (artchiedere all’ Impresa aggiudicataria inadempiente il risarcimento dei danni. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto Resta sin d’ora inteso che il contratto si intenderà senz’altro risolto ex art.1456 c.c. nei seguenti casi: • in caso Raggiungimento, nell’applicazione di frodepenali di cui al precedente art. 12, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; un importo complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale. nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso dimostrata frode da parte dell’Impresa con o senza collusione con personale appartenente all’organizzazione della procedura di garaStazione appaltante; • in caso di xxxxxxxgravi e reiterate negligenze e inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da parte compromettere la regolarità dello stesso; • per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali; • infortuni occorsi al personale dell’Impresa aggiudicataria per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza; • cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto o di esso senza autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; • quando a carico di alcuno degli amministratori dell’Impresa aggiudicataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; • dichiarazione di fallimento, concordato preventivo o di liquidazione; • inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti; • inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy; • dopo tre contestazioni formali di inadempimento in base al periodo che precede del fornitorepresente articolo, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte le giustificazioni dell’Impresa aggiudicataria, la Stazione Appaltante potrà procedere di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicadiritto alla risoluzione del contratto; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiticontratto. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto risoluzione dal presente articolocontratto dell’Impresa, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione Appaltante per l’affidamento del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pservizio ad altra ditta.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso La contestazione dell’inadempienza cui non venga posta fine entro il termine perentorio indicato nell’atto di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualicontestazione, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di costituire inadempienza grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione comportare la risoluzione contrattuale con conseguente escussioe del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx. L’emissione, da parte del fornitoreResponsabile del Procedimento, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di garacinque avvisi per inadempienza, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con comporterà la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e consentirà a Milanosport di affidare a terzi procedere all’affidamento al concorrente giunto secondo in graduatoria nella gara con cui si era proceduto all’aggiudicazione. • mancato pagamento del canone; • frode nell’esecuzione del servizio; • mancata emissione di scontrini fiscali; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la fornitura sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo; • mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni salute dei lavoratori di cui al Codice Civile D.Lgs. n. 81/2008. Il contratto è, altresì, risolto in materia caso di perdita, da parte dell’Affidatario, dei requisiti per l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento, quali la perdita delle prescritte licenze/autorizzazioni, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di risoluzione e di recesso del contratto, la comunicazione della decisione assunta da Milanosport è fatta all’Affidatario nella forma della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o Pec, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza delle attività oggetto di affidamento. Qualora le transazioni relative al In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da Milanosport si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto e l’Affidatario od un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle attività oggetto di affidamento. Nei casi di risoluzione del contratto non vengano effettuate avvalendosi Milanosport escuterà il deposito cauzionale. Milanosport, nei casi di banche o della società Poste Italiane S.pcui ante, si riserva la facoltà, valutata la convenienza economica, l’opportunità ed ogni termine necessario ed opportuno per determinare l’affidamento diretto delle residue prestazioni di Capitolato.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIncorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall’elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l’Armatore e, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualivia esemplificativa e non esaustiva, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di frode, di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalerimprovero scritto; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattopone in essere insubordinazione verso i superiori; • nel caso commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione; • commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali); • è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; • commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento); • sia coinvolto in rissa o vie di fatto; • commette infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari; • pretende da componenti l’equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro; • abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti; • commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni; • fuma a bordo nei luoghi in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di garaè consentito; • viene meno per omissione o negligenza al rispetto di una delle procedure o dei comportamenti indicati o richiamati dalle procedure o dai principi del Modello di Organizzazione e gestione (es. codice ISM o manuale SMS) e pone in caso essere comportamenti che integrano ipotesi di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • reato e\o coinvolgimento della società in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni procedimenti di cui al Codice Civile in materia D.lgs.231/01. In caso di risoluzione e recidività di recesso comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione della società Poste Italiane S.pMulta.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: adriaferries.com

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, È in caso facoltà dell'impresa subappaltante di risolvere il contratto: quando l'impresa subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave; quando per negligenza dell'impresa subappaltatrice o per inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualied alle condizioni stipulate, potrà assegnareil programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, mediante comunicazione scrittaovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera; quando l'impresa subappaltatrice, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data causa di ricevimento della comunicazione per adempiere divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere; quando l'impresa subappaltatrice non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché alla Cassa edile e all'Ente scuola, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'impresa subappaltante, non provveda entro il predetto terminetermine improrogabile prefissatole, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitisanare tali irregolarità. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienterisoluzione spetterà all'impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'impresa subappaltatrice. Per quanto non previsto dal presente articoloAll'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si applicano trovano. Sarà in facoltà dell'impresa subappaltante e a suo insindacabile giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i macchinari dell'impresa subappaltatrice nonché le disposizioni sue attrezzature di cui cantiere, corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso momento dello scioglimento del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Contratto Di Subappalto Tipo Relativo Alla Esecuzione Di Opere E Lavori Riguardanti La Pubblica Amministrazione

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al La Amministrazione appaltante potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l’impresa con la quale abbia precedentemente risolto un contratto non vengano effettuate avvalendosi per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di banche o della società Poste Italiane S.pcui all’art. 1456 del Codice Civile.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.aulss8.veneto.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il Il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto individuale si risolve nei seguenti casi: − per scadenza del termine concordato − per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico − per recesso da parte del committente − per recesso da parte del collaboratore − per risoluzione di diritto, ai sensi della precedente clausola n. 2 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione violazione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e ivi previsti, compresi quelli risultanti dal Codice di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel comportamento. In caso di reiterati ritardi rispetto ai termini recesso del committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate. Nel caso il cui il committente si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale così come previsto all’art. 2227 del codice civile, il recesso dovrà essere comunicato con preavviso di almeno trenta giorni – tramite lettera raccomandata A/R – tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito e corrispondendo al medesimo, a seguito del mancato guadagno, un’indennità pari al 30% dei compensi residui previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • . Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di xxxxxxxrecesso del committente per giusta causa. Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale con un periodo di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • preavviso di trenta giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di cessione gravi inadempienze contrattuali del contratto o subappalto non autorizzaticommittente. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel In caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora collaboratore senza preavviso il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso, tranne nei casi in cui tale recesso sia stato tra le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pparti concordato con atto scritto.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaLe parti convengono che, in caso oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualialle obbligazioni contrattuali l’ASP potrà risolvere di diritto, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’artai sensi dell’art. 1456 C.C. e Codice Civile, previa comunicazione scritta al fornitore dichiarazione da effettuarsi a mezzo comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata A.R.con ricevuta di ritorno, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frodemancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, di grave negligenzanel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi le modalità, i termini e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionalele prescrizioni contenute nel presente capitolato; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contrattodifformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell’offerta; • nel caso qualora si verificassero da parte dell’Aggiudicatario comportamenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di garacontestazione; • in caso di xxxxxxxapertura di una procedura di fallimento a carico dell’Aggiudicatario, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale qualora trattasi di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaditta o società; • in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato; • per interruzione del servizio senza giusta causa; • per cessazione anticipata del servizio; • qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano la prestazione del servizio, in tutto o in parte. • Subappalto di forniture/prestazioni non individuate in sede di presentazione dell’offerta e di gara; • Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione; • Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante; • Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL; • Per impedimento in qualsiasi modo all’esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione dell’ASP; Nelle ipotesi sopra citate il contratto o subappalto non autorizzatisarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Aggiudicatario, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l’impresa non si estende alle prestazioni già eseguitepotrà partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta dall’ASP. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria In ogni caso resta fermo il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente ASP di questa, in procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante e ad incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresadella cauzione, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitimaggior risarcimento dei danni. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempienteIn tali casi verrà incamerata la cauzione, nelle forme stabilite dall'art. Per quanto non previsto dal presente articolo1382 C.C., si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. dichiarando risolto il contratto dovrà considerarsi risoltoai sensi dell'art. 1456 del C.C. e fatti salvi i maggiori danni.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaLa Stazione Appaltante, in caso di inadempimento del fornitore dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scrittascritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 3 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritteadempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.codice civile). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e codice civile e, previa comunicazione scritta al fornitore all’Appaltatore, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.PEC, risolvere di diritto il contratto contratto, nei seguenti casi: ▪ di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione all’Appaltatore; ▪ di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso ▪ di commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia; ▪ di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara; ▪ di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; ▪ di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato; ▪ in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restati atti di gara. ▪ In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati. In ogni caso di risoluzione, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile). La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questafornitura, in danno all’impresa all’Appaltatore inadempiente. All’impresa All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risoltorisolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa all’Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile codice civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell’Azienda Sanitaria la continuità della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto non vengano effettuate avvalendosi a seguito di banche o espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento dei prodotti oggetto della società Poste Italiane S.ppresente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.ulss.tv.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaIl mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole di cui al presente disciplinare produrrà la risoluzione di pieno diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, senza necessità di avvisi o messa in mora. In particolare costituiranno motivo di risoluzione anticipata del contratto, con diritto di rivalsa dell'Istituto verso l'impresa fornitrice: ▪ ripetute inadempienze e/o gravi negligenze nell’esecuzione dell’appalto, con particolare riferimento al servizio di assistenza e manutenzione sul sistema; ▪ l'inadempimento dell'impresa all'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore dello stesso; ▪ la circostanza che durante l'esecuzione del contratto venga a mancare uno dei requisiti minimi previsti quale l'iscrizione nel registro della CCIAA; ▪ qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; ▪ qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo e dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; ▪ qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; ▪ le fattispecie previste dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.; ▪ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo. La su esposta elencazione ha scopo esemplificativo e non esaustivo rispetto alle cause di risoluzione, per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'art. 1456 c.c.. La risoluzione del contratto, in caso questi casi, sarà intimata all'impresa fornitrice a mezzo lettera raccomandata con avviso di inadempimento ricevimento. Alla risoluzione del fornitore agli obblighi contrattualicontratto consegue il diritto per gli IFO di affidare a terzi il servizio in danno all'impresa precedentemente aggiudicataria con riferimento al solo compenso per le relative prestazioni. L'affidamento a terzi sarà notificato all'impresa aggiudicataria, potrà assegnarenelle forme prescritte, mediante comunicazione scrittacon indicazione di nuovi termini di esecuzione e del compenso relativo alla prestazione richiesta dalla nuova impresa. Gli IFO procederanno, un termine non inferiore senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che ritenessero opportuno intraprendere a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione tutela dei propri interessi. Sono inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che gli IFO dovessero eventualmente sostenere per adempiere o per presentare controdeduzioni scritteesperire una nuova gara d'appalto. Trascorso inutilmente Trova integrale applicazione il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà disposto di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione 108 del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, Codice dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pContratti.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Contratto Relativo Alla Fornitura, Installazione E Manutenzione Di Un Nuovo Sistema Integrato Ris Pacs E Repository Clinico Con Presidio Tecnico on Site

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitariasanitaria, in caso di inadempimento del fornitore della Ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scrittacon lettera raccomandata A.R. o telefax, un termine per adempiere non inferiore a 3 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittecomunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è si intende risolto di diritto (art. 1454 C.C.del C.C “Diffida ad adempiere”). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo alla Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata A.R.A.R. o telefax, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di frode nell’esecuzione del servizio; • grave negligenza, di contravvenzione e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di contrattuali; • mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxxperdita, da parte del fornitoreDitta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale bando di garagara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o cessazione dell’attività, fallimento; • subappalto non autorizzatiautorizzato; • mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; • morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione; • mancata ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti. La risoluzione del Inoltre il contratto non si estende alle prestazioni già eseguitesarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vangano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della l. 136/2010. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o il servizio, la parte rimanente di questaquesto, in danno all’impresa all’Impresa inadempiente. All’impresa Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda dalla Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresad’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. La Azienda Sanitaria potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l’impresa con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi La Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di banche risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivato analogo servizio regionale centralizzato, o della società Poste Italiane S.pdi Area Vasta, o Consip.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: www.aulss8.veneto.it

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in In caso di xxxxxxxperdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in In caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Contratto Di Subappalto

Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere Le Aziende risolveranno di diritto il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: • in caso mancato superamento del periodo di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleprova; • mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall’art. 35 durante la vigenza del contratto, subappalto o cessione contratto; • subappalto non autorizzato; • cessazione dell’attività, oppure nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; • cessione del contratto; • abbandono del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore; • nel caso in cui fosse accertata la siano state applicate tre penalità di cui al precedente art. 40 nell’arco di un anno solare; • contegno abitualmente scorretto da parte del personale dell’appaltatore adibito al servizio nei riguardi degli utenti e loro famigliari, nonché del personale delle ASP; • mancato o non veridicità corretto pagamento degli oneri previdenziali; • apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell’attività; • cessione ad altri, in tutto o in parte - direttamente o indirettamente - di obblighi e diritti contrattuali; • mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro delle dichiarazioni presentate ASP committenti; • non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti; • mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate; • impiego nel servizio personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dal fornitore nel corso della procedura di garapresente Capitolato; • in caso di xxxxxxxaltre gravi negligenze ed inadempienze nell’ esecuzione del contratto, tali da parte compromettere la regolarità del fornitoreservizio; • quando a carico di alcuno degli amministratori dell’appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di xxxxx, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di garao per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicao per delitti finanziari; • in caso di cessione mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; • per ogni inadempienza, infrazione o fatti ivi non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’Appalto, ai sensi dell’art. 1453 C.C. Le Aziende hanno altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora l’appaltatore: • non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto; • si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo delle tipologie; • effettui reiterate inosservanze dei termini di consegna, irregolarità del servizio; • rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Azienda; • presenti una situazione di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari; • non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e in caso di risoluzione del contratto, l’Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di fallimento dell’Appaltatore il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del fallimento chiedesse di voler subentrare al contratto, le ASP si riservano il diritto di accettare o subappalto non autorizzatimeno la proposta. La L’Amministratore, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti in graduatoria ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Pertanto, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 110, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al quinto miglior offerente in sede di gara. Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte dell’appaltatore, saranno addebitati allo stesso, oltre eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalle ASP per l’affidamento del servizio alla Ditta che sarà risultata seconda nella graduatoria di gara o, in mancanza, ad altra Ditta affidataria, provvedendo ad incamerare la cauzione definitiva. L’esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovrà essere comunicato dalle ASP all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione, anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma). Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all’Aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria sorgerà nell’Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, il servizio in danno all’Aggiudicatario. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempienteinadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente sono saranno addebitate le spese eventuali sostenute in più dall’Azienda Sanitaria dall’azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ed ove questo non sia fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresaeventuale credito della ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subitisenza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni dell’Aggiudicatario. Nel caso di minor minore spesa nulla spetta competerà all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articoloQualora l’aggiudicatario dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, si applicano le disposizioni l’Azienda oltre alla richiesta di cui al Codice Civile in materia di risoluzione risarcimento dei danni, addebiterà alla ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e di recesso ciò fino alla scadenza naturale del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi La somma di banche o della società Poste Italiane S.pcui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaOltre che nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.: • nel caso di due DURC negativi nel corso del contratto; • quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, l’Appaltatore sospenda, interrompa o abbandoni il servizio; • quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode, in caso di inadempimento insolvenza, di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali; • quando l’Appaltatore si dovesse rendere responsabile di più inadempimenti che, pur non gravi se singolarmente considerati, tali divengano in considerazione del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere loro ripetersi e/o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, protrarsi nel tempo; • in caso di grave irregolarità inosservanza e/o frode accertata infrazioni contrattuali accertate e notificate, la cui frequenza e/o gravità non garantisca il regolare svolgimento e buon andamento del servizio; • in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell’Appaltatore nella fornitura potràdata stabilita, avvalendosi della facoltà previa costituzione in mora; • in caso di gravi e/o ripetute violazioni del documento unico di valutazione dei rischi e/o dei piani di sicurezza; • in caso di cessione totale o parziale del contratto, fuori dall’ipotesi di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.106, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016; • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione subappalto non autorizzato del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata l’Appaltatore non dia corso alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione e/o non provveda alle variazioni disposte dalla stessa Direzione e/o dalle Società committenti; • quando l’Appaltatore non provveda al reintegro della garanzia fideiussoria in precedenza erosa in tutto o in parte; • negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o negli atti di gara. Resta inteso che la risoluzione del contratto potrà essere disposta anche nel caso in cui l’Appaltatore si renda responsabile di uno dei suddetti comportamenti nei confronti di una sola delle Società Committenti. La risoluzione del contratto, fermo l’obbligo per l’Appaltatore di risarcire ogni ulteriore danno, onere e/o spesa che dir si voglia patita dal Committente in conseguenza dell’inadempimento, comporterà, in ogni caso: • l’applicazione delle eventuali penali previste, da conteggiarsi sino alla data dell’avvenuta risoluzione; • l’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 22. Intervenuta la risoluzione, il Committente, per il completamento e/o l’esecuzione del servizio previsti nell’appalto, a suo insindacabile giudizio, potrà: oppure • bandire una nuova gara rispetto alla quale l’Appaltatore cui è stato risolto il contratto, non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso avrà diritto di partecipare e sarà quindi escluso. In conseguenza di quanto sopra, salvo ogni diritto ed ulteriore azione a favore del Committente, l’Appaltatore che ha dato causa alla risoluzione sarà tenuto a rifondere il medesimo Committente di ogni maggiore onere conseguente. Pertanto, i rapporti economici con il medesimo Appaltatore saranno regolati ponendo ad integrale suo carico: • l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto e l’importo netto risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; • gli eventuali maggiori costi conseguenti alla necessità di ripetere la gara di appalto in conseguenza del fatto che la precedente sia andata deserta (e dunque dell’esigenza di porre a base d’asta un importo maggiorato); • gli eventuali maggiori costi conseguenti ad un affido diretto in tutti i casi in cui, ad insindacabile giudizio del Committente, le esigenze del caso concreto impongano di procedere in via d’urgenza in attesa del perfezionamento del nuovo contratto, o della nuova procedura di gara; • in caso tutti i maggiori oneri derivanti: o dai ritardi nell’esecuzione; o dalle maggiori spese sia tecniche che di xxxxxxxdirezione, da parte assistenza, contabilità e collaudo; o dalle spese di gara e/o di stipula del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicanuovo contratto; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli dagli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso costi e/o interessi per il finanziamento del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.servizio;

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaFerme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente capitolato, in l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, a prescindere dalla preventiva applicazione delle penali di cui all’art. 32, nel caso di inadempimento del fornitore agli Soggetto Attuatore anche di uno solo degli obblighi contrattualiassunti con il contratto, potrà assegnareprotrattosi oltre il termine, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dieci giorni, assegnato dall'Amministrazione Comunale per l’adempimento mediante apposita diffida scritta. Inoltre, l'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, co.1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'Amministrazione Comunale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto: • perdita del possesso, anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso; • qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi o qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto; • mancata attivazione del servizio a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere consegna del servizio; • qualora ricorra una o per presentare controdeduzioni scrittepiù delle condizioni indicate all’art. Trascorso inutilmente il predetto termine108, il contratto è risolto co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; • inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà gestione del servizio affidato; • dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto 32 o comunque se l’ammontare complessivo delle penali applicate supera il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione 10% del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal valore netto del contratto; • nel cessazione, interruzione o sospensione dell'attività del Soggetto Attuatore; • abbandono o mancata prestazione del servizio; • inadempienze ritenute gravi dall'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l’incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dall'Amministrazione Comunale medesima, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all’art. 32. La risoluzione si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione Comunale comunichi per iscritto al Soggetto Attuatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di incamerare il deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 35, di procedere direttamente all’esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno del Soggetto Attuatore, nonché di esperire l’azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore si impegnerà a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso, ponendo in cui fosse accertata essere ogni attività necessaria per assicurare la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della continuità del servizio. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara; • in caso , risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del stipulare un nuovo contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso completamento dell’esecuzione del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della società Poste Italiane S.pgraduatoria, escluso l’originario aggiudicatario.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in In caso di inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del fornitore agli obblighi contrattualiCodice Civile, potrà assegnarefatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto. In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell’Aggiudicatario, mediante comunicazione scrittal’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data alle condizioni economiche presentate da quest’ultimo in sede di ricevimento della comunicazione partecipazione alla gara per adempiere o per presentare controdeduzioni scrittel’affidamento del servizio. Trascorso inutilmente il predetto termine, L’Amministrazione Comunale intenderà risolto il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitariadiritto, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’artai sensi dell’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.parte sia dell’aggiudicatario che dei suoi eventuali aventi diritto, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle nelle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara; • accertata, ripetuta inadempienza dell’Appaltatore alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Esecuzione del Servizio, in caso merito all’esecuzione del servizio. L’inadempienza è ripetuta qualora si sia verificata per più di quattro volte nell’arco dell’anno contrattuale, anche per fattispecie diverse; • quando l’ammontare delle penali contestate all’Appaltatore abbia superato il 10% dell’importo complessivo del contratto (XXX xxxxxxx); • subappalto non autorizzato; • perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentono il regolare svolgimento dell’appalto; • gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, degli accordi sindacali in vigore ed in genere delle norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; • gravi inosservanze, da parte del fornitoredell’Appaltatore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale della vigente normativa con particolare riguardo alle disposizioni in materia di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicasicurezza sui luoghi di lavoro; • in caso accertamento di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficienteavvenuta accettazione, da eventuali crediti dell’impresaparte di personale dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire compensi corrisposti da privati a qualsiasi titolo per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso attività di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni tipo commerciale nel campo delle onoranze funebri e/o di vendita di manufatti e/o accessori cimiteriali; • inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al Codice Civile in materia presente capitolato. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora per grave inadempimento contrattuale le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.seguenti fattispecie:

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaQualora la Ditta assegnataria nell'espletamento della fornitura venisse a meno ad una o più condizioni stabilite dal presente capitolato, in o se risultasse inadempiente, il Committente inoltrerà reclamo scritto. L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che la controparte possa accampare alcun dirittto: • Dopo due contestazioni scritte a cui la Ditta non fornisca adeguate giustificazioni o non siano state date risposte esaustive. • In caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contravvenzioni gravi ai patti contrattuali, potrà assegnarealle disposizioni di legge, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data o di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaleregolamento relative alla presente fornitura; • nel caso Ripetuta inosservanza degli impegni assunti con il presente contratto. • Ripetuta fornitura di reiterati ritardi articoli difformi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso a quelli proposti in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale sede di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicanon espressamente autorizzati dall’Ente. • Subappalto a terzi di tutta o parte della fornitura senza autorizzazione degli Enti e non in conformità con la normativa vigente; • Grave negligenza nella esecuzione della fornitura. • Violazione alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136. Resta in ogni caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria impregiudicato il diritto di affidare a terzi richiedere ulteriori risarcimenti per danni materiali o morali derivanti dalla risoluzione contrattuale. In caso di scioglimento del contratto è facoltà dell’Ente esigere che la ditta prosegua la fornitura o la parte rimanente fino a nuova assegnazione della fornitura, senza maggiorazione di questa, in danno all’impresa inadempienteoneri a carico della stessa. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel In caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi , sarà facoltà dell'Ente aggiudicarlo alla seconda Impresa partecipante in graduatoria, con interdizione alla partecipazione della Ditta inadempiente a nuove gare indette dal committente per un periodo di banche o della società Poste Italiane S.palmeno quattro anni.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Risoluzione del contratto. L’Azienda SanitariaOltre alle cause di risoluzione previste nel presente capitolato e nelle norme di legge, in Arpae potrà risolvere l’accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nel caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattualimancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. In ogni caso Arpae potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto l’accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi: • in caso di frode● grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionaledocumentato da almeno tre contestazioni ufficiali; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la ● accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore Fornitore nel corso della procedura di gara; in caso di xxxxxxxapplicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale; ● azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, da parte del fornitoredi autore ed in genere di privativa altrui, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di garaintentate contro Arpae; ● qualora disposizioni legislative, relativamente alle procedure ad evidenza pubblicaregolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; • in ● nei casi e modi previsti dall'art. 108 d.lgs. n. 50/2016. In caso di cessione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata da Arpae, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o subappalto non autorizzatidi applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.pcontinuità dei servizi residui.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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