Common use of Tracciabilità dei flussi finanziari Clause in Contracts

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contract, Affidamento Della Procedura Negoziata, Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Fornitore assicura il pieno rispetto di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e a ciascuna Azienda Contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoL’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, restano ferme ad ESTAR ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n.231/2007, ESTAR/Azienda Contraente, quale pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le disposizioni relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217al DM 25.9.2015.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine (L. N. 136/2010) 10.1. Con la sottoscrizione del Contratto di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, Appalto il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 e successive modifiche e integrazioni. 10.2. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti provincia competente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. proprie eventuali controparti [Subfornitore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010. 10.3. Per tutto quanto non espressamente previstoIl Fornitore si impegna, restano ferme le disposizioni inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artAppalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti. 10.4. 7 Infine, il Fornitore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del D. L. 12 novembre 2010 n.187Contratto di Appalto - con subfornitori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, convertito una clausola che preveda a carico dei subfornitori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

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Samples: Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Generale d'Appalto Per Forniture, Capitolato Generale d'Appalto Per Forniture

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. sopra richiamata Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 richiamata Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Un Trasportatore Redler, Servizi Di Manutenzione E Assistenza Software, Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale al Municipio II gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contract for Services, Contratto Di Servizio, Contract

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Fornitore assicura il pieno rispetto di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi al presente Accordo Quadro verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente Accordo quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati. Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoL’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP dell’Accordo quadro, restano ferme alla Amministrazione Contraente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto attuativo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D. Lgs. n. 231/2007/ESTAR/Azienda interessata, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le disposizioni relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217al DM 25.9.2015.

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Samples: Appalto Specifico, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Accessori E Protezioni Sterili, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Per Igiene Personale

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi della legge 13.8.2010, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalin. 136, il contraente l’Impresa si obbliga all’osservanza ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del disposto presente contratto. Tali flussi dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia incasso e di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, compresi gli stipendi di risoluzione del contrattodipendenti, consulenti e fornitori, i pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui all’art. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi 3, comma 3, della legge citata. La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oflussi finanziari, nel caso di conti correnti già esistenticomporterà, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicanelle fattispecie previste, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale l’applicazione delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto sanzioni stabilite dall’art. 3, comma 8, e dall’art. 6 della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’arte l’automatica risoluzione del contratto a norma dell’art. 7 del D. L. n.187/20103, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010comma 9 bis, della medesima legge. Ai sensi del citato artLe clausole di tracciabilità dei flussi dovranno essere previste nel contratto di subappalto; l’Impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione l’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria (in caso di subappalto). 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore La mandataria si obbliga, altresì, ad inserire impegna a rispettare nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari (ove l’Impresa sia un RTI). La fattura elettronica dovrà essere intestata a : Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale. Ai fini del pagamento, l’Impresa fornisce i seguenti dati: BANCA: IBAN: SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C/C: Incarico Nome e Cognome Codice Fiscale L’ Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione delle modalità di cui alla suddetta L. n. 136/2010pagamento e di quietanza indicata nel contratto. L’esecutoreOve si ometta di partecipare la predetta comunicazione, il subappaltatore e il sub-contraente l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che ha notiziapossa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate. Ove si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione. In difetto di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di Roma e pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a Roma Capitale. Roma Capitaletitolo di penale, ai sensi del citato art. 3senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica potranno essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217potrà rivalersi anche sulla garanzia.

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Samples: Contratto Di Fornitura, Contract for Public Procurement, Contract for the Supply of Feed and Forage for Police Horses

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla all’Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della provincia ove ha sede l’Amministrazione. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con consentire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cui alla L. n. 136/2010cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Per tutto quanto non espressamente previstoIl cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Contratto Esecutivo, Contratto Esecutivo, Contratto Esecutivo

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’Appaltatore si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente dai propri subaffidatari, per quanto di assicurare sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ove abbia notizia dell’inadempimento di un proprio subaffidatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l’Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti stipulati, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Detta clausola dovrà prevedere l’impegno per il subaffidatario, ovvero per il subcontraente, che abbia notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente. Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a prevenire infiltrazioni criminaliconsentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto C.I.G. dell’Appalto. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni, in violazione degli obblighi di risoluzione del contrattocui al presente articolo ed alla normativa vigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 136/2010. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione odedicati, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su sul conto, sono i seguenti: Conto Corrente n.: [….], Istituto: [….] , Agenzia: [….], IBAN: [….], Intestatario del conto: […..] Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [….], Codice fiscale: [….], Data di essi. Gli stessi soggetti provvedononascita: [...], altresìLuogo di nascita: […..1, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi Residenza: […..], Indirizzo: […..] [….], Codice fiscale: [….], Data di banche o della società Poste Italiane S.P.A.nascita: [...], il contratto si intende risolto Luogo di dirittonascita: […..1, secondo quanto previsto dall’art. 3Residenza: […..], comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.Indirizzo: […..]

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Samples: Contract, Contract, Contract for the Supply of Services

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2171. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010. 3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di risoluzione del contrattoassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. L’esecutore del contratto si obbliga 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. ll Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 5. Il Fornitore, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti eventualmente sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136. 6. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 7. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto50/2016, restano ferme le disposizioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Consip Per Noleggio Autovetture Senza Conducente

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo Contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. sopra richiamata Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subservizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 richiamata Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub- contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

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Samples: Contract for the Supply of a Surveillance and Intrusion System, Service Agreement, Contract for the Supply of Refrigerated Vehicle Chassis

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, finalizzata in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a prevenire infiltrazioni criminalitutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, il contraente si obbliga all’osservanza che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del disposto bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia incasso o di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione osono stati comunicati a quest’Azienda USL, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, come sono stati comunicati le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoprovvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi Il mancato utilizzo, da parte del fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di banche altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della società Poste Italiane S.P.A.cauzione definitiva. Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l’Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, il contratto si intende risolto in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di dirittotracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 3nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato 8 art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, 136 del 13.8.2010. Il Fornitore s’impegna inoltre ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentiinserire, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavorialla fornitura aggiudicata, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione è fatto obbligo al fornitore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara. A norma della Determinazione ANAC n. 556 del 31.05.2017 “Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56” si riporta il codice CIG di riferimento: Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui alla al presente appalto, il CIG DERIVATO (o CIG figlio) acquisito all’atto della stipula di ogni contratto applicativo. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell’RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le disposizioni mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artall’art. 7 45 c.2 lett. d) del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Strumentario Chirurgico, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare Con la tracciabilità dei flussi finanziaristipula dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliai sensi e per gli effetti dell’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro, nonché delega al Governo si conviene che, in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito ARIC, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 9 bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., il mancato utilizzo senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136 e s.m.i., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i.. A tal fine, ARIC verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subContraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a ARIC e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma competenza. Il Fornitore si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con consentire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Il Fornitore, in caso di cui alla L. n. 136/2010cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Test Diagnostici

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. sopra richiamata Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surichiamata Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Service Agreement, Helpdesk Service Agreement, Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’Appaltatore si assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza finanziari relativi all’esecuzione del disposto presente contratto di cui all’artalla Legge 13/08/2010 n. 136. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafieAIPo procederà con la risoluzione del presente contratto, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 1456 del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione Codice Civile in operazioni tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano fossero eseguite senza avvalersi di banche Banche o della società Società Poste Italiane S.P.A.S.p.A. Anche nei contratti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, dovrà essere prevista a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. legge 13/08/2010 n. 136/2010136 nonché una clausola risolutiva espressa nei casi in cui le transazioni finanziarie fossero eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L’esecutoreL’Appaltatore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma territorialmente competenti. Nell’atto contrattuale sarà indicato il numero del conto corrente dedicato e a Roma Capitale. Roma Capitale, dovrà essere allegata la dichiarazione presentata dall’Impresa ai sensi del citato artdell’art. 3, comma 9 3 della L. legge n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena contenente l’assunzione da parte dell’appaltatore di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del conto dedicato. In caso di cui cessione del corrispettivo di appalto successiva alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto stipula del contratto, il relativo atto, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà indicare con precisione le generalità del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute ed essere trasmesso all’AIPo In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, nonché delega al Governo si conviene che, in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito le Aziende, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 9 bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il mancato utilizzo Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136 e s.m.i., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede la stessa Azienda. Il Fornitore si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con consentire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Il Fornitore, in caso di cui alla L. n. 136/2010cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali, Fornitura Di Farmaci, Contract for the Supply of Dietary Products and Enteral Nutrition

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L'Affidatario, trattandosi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo società in materia di normativa antimafiahouse providing”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo è escluso dall'osservanza degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. all'articolo 3 della legge n. 136/2010136/2010 e ss.mm.ii., nei rapporti con l'Affidante. L’esecutoreDetta esclusione viene pertanto effettuata in accordo con quanto stabilito da ANAC con propria Delibera n. 556 del 31.05.2017 e successivi chiarimenti, il subappaltatore al punto n. 2.5. 13.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI a) E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi ogni atto contrario è nullo di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale diritto. b) Alla cessione dei crediti si potrà far luogo nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente 14.RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO a. Risoluzione per inadempimento dell'Affidatario (a) L'Affidante potrà dar luogo a risoluzione del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto all'Affidatario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento nei seguenti casi considerati dalle Parti di particolare gravità: (1) l'Affidatario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 30 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile; (2) l'Affidatario superi di 240 giorni la Data Garantita di Completamento, ove l'inosservanza del citato art. termine sia ad esso imputabile; (3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera ) l'Affidatario sia incorso in violazioni delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescrizioni di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto all'Allegato “Capitolato di gestione” e non espressamente previstovi abbia posto rimedio entro 10 giorni dal ricevimento di intimazione scritta dell'Affidante; (4) interruzione nell'Erogazione dei Servizi, restano ferme le disposizioni qualora essa si verifichi in locali ove venga svolta attività istituzionale dell'Affidante o servizi pubblici essenziali, ivi compresa l'istruzione pubblica, per causa di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.gravi inadempienze imputabile all'Affidatario che si protraggano per più di 3 giorni lavorativi consecutivi;

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Samples: Contratto Di Affidamento Misto Di Beni E Servizi Per Il Servizio Energia, Contratto Di Affidamento Misto Di Beni E Servizi Per Il Servizio Energia, Contratto Di Affidamento Misto Di Beni E Servizi Per Il Servizio Energia

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto la ditta aggiudicataria, in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafieL.136/10, nonché delega dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al Governo in materia presente appalto pubblico devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’artdel comma 5 del citato articolo 3 della L.136/10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, indicato all'articolo 5 del presente Capitolato. Ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della L.136/10, a pena di nullità assoluta del contratto l'appaltatore deve presentare apposita dichiarazione con cui dichiara esplicitamente di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/10. Ai fini di cui sopra, la ditta aggiudicataria dovrà presentare, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, il modello A: “Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge 136 del 2010”, allegato al presente Capitolato in separato file per farne parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3 comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, stessa legge il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oRestano salve le sanzioni previste in particolare dall'articolo 6 comma 4 della stessa legge: “L'omessa, nel caso tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di conti correnti già esistenticui all'articolo 3 comma 7, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìcomporta, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2173.000 Euro ”.

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Samples: Determina a Contrarre, Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare Con la tracciabilità dei flussi finanziaristipula dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliai sensi e per gli effetti dell’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e ss.mm.ii., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, nonché delega al Governo si conviene che, in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito l’A.R.I.C., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 9 bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136 e ss.mm.ii., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assolutaassoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l’A.R.I.C. verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subContraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione a A.R.I.C. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma competenza. Il Fornitore si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con consentire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Il Fornitore, in caso di cui alla L. n. 136/2010cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136/2010136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. Per tutto quanto 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non espressamente previstoesclusiva del presente appalto, restano ferme le disposizioni tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 così 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come modificato dall’artconti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati. 7 Il mancato utilizzo del D. bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 12 novembre 2010 n.187n. 136/2010 e successive modificazioni, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

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Samples: Construction Contract, Contract

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’Impresa aggiudicataria, ed anche i subappaltatori in caso di assicurare la subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e e successive modificazioni ed integrazioni. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, così come sostituito dall’artl’Impresa aggiuidcataria, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopraccitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. 7 del D. L. 12 novembre 2010 Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge. n. 187136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CIG/CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG/CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis 7, della citata L. n. 136/2010Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa Società aggiudicataria avrà l’obbligo di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale all’Azienda Ospedaliera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchée, nello stesso terminecomunque, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su entro sette giorni dall’avvio della fornitura. I pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di essi. Gli stessi soggetti provvedonoConti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), altresìaccesi presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti da questi stipulati con l’Impresa. Sarà inoltre cura della Società aggiudicataria comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Inoltre la società Poste Italiane S.P.A.aggiudicataria, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume sottoscrizione del contratto assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010citata Legge. L’esecutoreIl rispetto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizianel corso dell’affidamento, dell’inadempimento di quanto disposto in osservanza della propria controparte agli obblighi citata Xxxxx in materia di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitaledei flussi finanziari, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, è richiesto a pena di nullità assolutaassoluta del contratto. Pertanto, una apposita clausola con la quale ciascuno l’eventuale inosservanza di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217previsto comporterà l’immediata risoluzione dell’affidamento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Appaltatore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto L’Appaltatore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve l’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Appaltatore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. L’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che l’Appaltatore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Contract for Demolition Works, Contract for Public Works

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’artall’articolo 3, L. n. 136/2010. In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell’apposita dichiarazione prima della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore stipula del contratto e successivamente, in caso di variazione, entro 7 giorni dall’accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a “conto corrente dedicato”. La società, inoltre, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla legge. Stante l’obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui alla suddetta al comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia. L’esecutoreAi sensi dell’art. 3, il subappaltatore commi 8 e il sub-contraente 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di della tracciabilità finanziaria ne dà deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma Genova. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto. La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata. La Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta – Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a Roma Capitalequando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio. Roma Capitale, ai Ai sensi del citato artdell’art. 3, comma 9 5 della L. n. 136/2010 verifica 136/2010, l’Agenzia indica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena il Codice Identificativo di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.Gara è 809718479D

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Samples: Supply Agreement, Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2171. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti Esecutivi. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti Esecutivi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010. 3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx, senza bisogno di risoluzione del contrattoassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. L’esecutore del contratto si obbliga 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. ll Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essidetto/i conto/i. 5. Gli stessi soggetti provvedono, altresìIl Fornitore,si obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti eventualmente sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136. 6. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede l’Amministrazione. 7. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sub-contraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 8. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto50/2016, restano ferme le disposizioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il sub-contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation, Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, nonché delega al Governo si conviene che, in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito l’IRCCS CROB, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 9 bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il mancato utilizzo Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136 e s.m.i., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i.. A tal fine l’IRCCS CROB verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede l’IRCCS CROB. Il Fornitore si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con consentire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. Il Fornitore, in caso di cui alla L. n. 136/2010cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: Fornitura Di Radiofarmaci E Sorgenti Radioattive, Contract for Supply of FDG

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2171. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010. 3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di risoluzione del contrattoassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. L’esecutore del contratto si obbliga 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. ll Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 5. Il Fornitore, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti eventualmente sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136. 6. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 7. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto50/2016, restano ferme le disposizioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010. L’esecutore136. 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della provincia ove ha sede l’Amministrazione medesima. 18.5 Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 18.6 L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010surrichiamata Legge. Per tutto quanto non espressamente previstoCon riferimento ai contratti di subfornitura, restano ferme le disposizioni il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 18.7 Il Fornitore è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 18.8 Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Professionista assumerà tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il Professionista sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le mafiespese generali, nonché delega al gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Università prima della stipula del contratto. Il Professionista si impegna, altresì, a comunicare all’Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. il Professionista che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo in materia della Provincia di normativa antimafia”Varese. Ai sensi dell’art. 3, così come sostituito dall’artcomma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. 7 del D. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con soggetti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis bis) della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, il mancato utilizzo degli inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217operazioni.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Verifica E Supporto, Accordo Quadro Servizi Di Ingegneria E Architettura

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine In ottemperanza alla L 136/2010 l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni”. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di risoluzione del contrattopagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). L’esecutore del contratto si obbliga a L’aggiudicatario dovrà comunicare a Roma Capitale alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice codice. fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi L’aggiudicatario si assume l’obbligo di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento Laddove l’aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitaledella provincia ove ha sede la stazione appaltante. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture al servizio in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010presente legge. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 diritto del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto.

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Samples: Appalto, Accordo Quadro Per Servizi Di Analisi Chimiche

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: Legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafiaScheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, così come sostituito dall’artnell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto L’Appaltatore si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla S.A., entro sette 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assolutanullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla S.A., ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante derivante da indicazioni erronee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Sarà obbligo di ciascun operatore fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione dell’incarico di propria competenza. Spetterà al mandatario raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli operatori, vistarle per congruità e consegnarle alla Stazione Appaltante e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento. L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento all’articolo 3 della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217e successive modifiche.

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Samples: Servizio Di Architettura E Ingegneria, Servizio Di Progettazione E Direzione Lavori

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza all'osservanza del disposto di cui all’artall'art. 3 della L. L 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall’artdall'art. 7 del D. L. L 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. L 17 dicembre 2010 n. 217n.217. Ai sensi dell’artdell'art. 3, comma 9-bis 9 -bis della citata L. L n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 3, comma 8, della L. L n. 136/2010 come sostituito dall’artdall'art. 7 del D. L. n.187/2010L n.187/201O, convertito con modificazioni dalla L. L n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 n.136 così come modificato dall’artdall'art. 7 del D. L. L 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Affido Familiare, Contract for Co Design and Management of an Innovative Project

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis bis, della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 89, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di Roma e transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a qualsiasi titolo interessate tal fine, con riferimento ai lavoricontratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai servizi e alle forniture sia sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge n. 136/2010. Per tutto 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto non espressamente previstoa tal riguardo attestato, restano ferme le disposizioni richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e (ii) di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187adottare, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Service Agreement, Contract for the Supply and Coating of Wheels for Screening and Refining Plants

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente CONTRAENTE si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto Il CONTRAENTE si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza alcuna riserva, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’Intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale – che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento. Ai sensi del suddetto Protocollo, nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011. È obbligo del CONTRAENTE comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Pari Opportunità l’elenco dei soggetti coinvolti nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco dei soggetti di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto stesso a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui al Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011.

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Samples: Affidamento Della Gestione Di Due Centri Antiviolenza, Gestione Di Strutture Residenziali Per Donne Vittime Di Violenza

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Contratto Attuativo EPC oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa di assicurare la cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Aggiudicatario, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicon la sottoscrizione del Contratto Attuativo EPC, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto assumerà pertanto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’arte ss.mm.ii. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. nonché di cui alla legge n. 217/2010217/2010 e ss.mm.ii. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi In tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentidi subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. legge n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con e alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo interessate all’oggetto della presente procedura di gara dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’affidatario, i Codici Identificativi di Gara relativi a ciascun lotto oggetto di affidamento. L’Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare formalmente al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del Contratto Attuativo, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inseritaComuni contenenti, a pena di nullità assoluta, una apposita la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui alla L. legge n. 136/2010136/2010 e alla legge n. 217/2010. Per tutto quanto Tutte le transazioni eseguite in maniera non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni conforme all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto di concessione, qualora il Comune verifichi l’inadempimento di quanto previsto dal citato art. 3 ai commi 8, 9 e 9 bis. L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale e alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artPrefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Novara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187Le notizie e i dati relativi alla Amministrazione Aggiudicatrice ed al Comune, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217comunque venuti a conoscenza dell’affidatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all’esecuzione della presente concessione non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previste dal Bando di Xxxx e dal presente Disciplinare di Gara.

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Samples: Energy Performance Contract, Energy Performance Contract

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artfinanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 legge n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”del 13/8/2010 e smi, così come sostituito dall’artmodificata dal D.L. n. 187/2010 e smi, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa determina la risoluzione di risoluzione diritto del contratto. L’esecutore Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già AVCP. Ai sensi del contratto comma 7 dell’art. 3 della legge citata i conti dedicati sono i seguenti: NON COMPILARE La Società si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità corrente e il codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoLa Società, altresìinoltre, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, obbliga ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentie subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione finanziaria. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Prefettura – Ufficio Territoriale stazione appaltante dal comma 9 del Governo di Roma predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e a Roma Capitalesuccessive modifiche ed integrazioni. Roma CapitaleLa Società si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Ai sensi del citato artdell’art. 3, comma 9 5 della L. Legge n. 136/2010 verifica e successive modifiche ed integrazioni, l’Agenzia indica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena il Codice Identificativo di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Gara (CIG) è .

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Samples: Contratto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Ristorazione a Ridotto Impatto Ambientale

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’appaltatore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee smi, nonché delega al Governo sia nei rapporti verso Il Comune sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 genere appartenenti alla filiera delle imprese del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L’esecutore L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura‐ Ufficio territoriale del contratto Governo della Provincia di Bari. La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del Comune sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a comunicare carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a Roma Capitale qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare ogni modifica relativa eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Qualora Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi ulteriori ipotesi di banche risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della società Poste Italiane S.P.A.tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artcodice identificativo gara (CIG). 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi L’appaltatore trasmetterà i contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraenticontenenti, a pena di nullità assoluta, una gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutorelegge 136/2010 e smi, il subappaltatore restando inteso che Il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e il sub-contraente che ha notiziadi adottare, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitaleall’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori legge e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e ss.mm.ii., l’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene che, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 9 bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., il mancato utilizzo contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. 3. L’Aggiudicatario, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136 e ss.mm.ii., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e ss.mm.ii. L’esecutoreA tal fine, l’Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. 4. L’Appaltatore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria. 5. L’Appaltatore, in caso di Roma e cessione dei crediti, s’impegna a Roma Capitalecomunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i subappaltatori e corrente/i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: Capitolato d'Onere

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’artall’articolo 3 della Legge n.136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della Piano straordinario contro le mafieComunicazione del Conto Dedicato” sulla base del fac-simile allegato alla presente (allegato 2). La società, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”inoltre, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla legge. Stante l’obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui alla suddetta al comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 a Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia. Ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente la Società che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di della tracciabilità finanziaria ne dà deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma Genova. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del “contratto” e dalla sua integrazione. La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a Roma Capitalemezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato , sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata. Roma CapitaleLa Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta – Ufficio Risorse – Sezione Acquisti, Xxx X. Xxxxxxxxx, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi del citato artdell’art. 3, comma 9 5 della L. n. 136/2010 verifica 136/2010, l’Agenzia indica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena il Codice Identificativo di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Gara (CIG) è Z732A643BC.

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Samples: Locazione E Servizi Di Supporto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’Appaltatore, nella stipulazione del contratto, dichiara di assicurare la essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 7, della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale 136/2010 ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oal presente contratto, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi: - c/c: n. ; - IBAN: ; - Banca: ; - intestazione conto: C.F.: ; - dedicato a “scuola secondaria di primo grado “Xxxxxx Xxxxx” intervento di sostituzione dei serramenti esterni”; - codice CUP: ; - codice CIG: ; - delegati ad operare: Sig. Gli stessi soggetti provvedonoC.F. , altresìSig. C.F. , a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiSig. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentiC.F. ; L’Appaltatore, a pena di nullità assolutaassoluta del presente contratto, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, relativi al presente appalto; L’Appaltatore accetta espressamente che il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi presente contratto si risolva di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitalediritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del citato art. 3codice civile, comma 9 in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi della L. n. 136/2010 verifica che nei banca sopra indicata; L’Appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sub contraenti a qualsiasi titolo interessate ai lavorial presente contratto, ai servizi e alle forniture sia inseritaad inserire, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.;

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artprevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee ss.mm.ii., nonché delega al Governo in materia senza bisogno di normativa antimafia”assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187risolverà di diritto, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai ai sensi dell’art. 31456 codice civile, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., il mancato utilizzo Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. L’Aggiudicatario, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136 e ss.mm.ii., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e ss.mm.ii. L’esecutoreA tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L’Appaltatore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Treviso.

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Samples: Capitolato D’oneri

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis bis, della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 89, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di Roma e transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a qualsiasi titolo interessate tal fine, con riferimento ai lavoricontratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai servizi e alle forniture sia sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge n. 136/2010. Per tutto 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto non espressamente previstoa tal riguardo attestato, restano ferme le disposizioni richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e (ii) di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187adottare, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Contract for the Supply of Equipment

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della provincia ove ha sede l’Amministrazione medesima. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010surrichiamata Legge. Per tutto quanto non espressamente previstoCon riferimento ai contratti di subfornitura, restano ferme le disposizioni il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Il Fornitore è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010. L’esecutore136. 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della provincia ove ha sede l’Amministrazione medesima. 18.5 Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 18.6 L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010surrichiamata Legge. Per tutto quanto non espressamente previstoCon riferimento ai contratti di subfornitura, restano ferme le disposizioni il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 18.7 L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 18.8 Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Contract for Executive Services

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. dall’articolo 3, comma 9-bis bis, della citata L. legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti gli Appalti Specifici, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. mente dell’articolo 3, comma 89, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo Contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. su richiamata legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 su richiamata legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Consegna Domiciliare

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artfinanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”136/2010, così come sostituito dall’artmodificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa determina la risoluzione di risoluzione diritto del contratto. L’esecutore Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Agenzia e dalla Società, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Ai sensi del contratto comma 7 dell’art. 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:[ ]. La Società si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità corrente e il codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoLa Società, altresìinoltre, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, obbliga ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentie subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento [ ] della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione finanziaria. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Prefettura – Ufficio Territoriale stazione appaltante dal comma 9 del Governo di Roma predetto art. 3 della legge 136/2010 e a Roma Capitales.m.i. Roma CapitaleLa Società si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. Ai sensi del citato artdell’art. 3, comma 9 5 della L. n. 136/2010 verifica L.136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena il Codice Identificativo di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.Gara (CIG) è: 6227892B0D.

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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Gestione Dell’asilo Nido Aziendale

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010n.136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Servizio Di Accertamenti Sanitari

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di risoluzione tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del contrattoGoverno della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. L’esecutore del contratto si obbliga L’Appaltatore è tenuta a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di essi. Gli stessi soggetti provvedonocessione dei crediti, altresì, si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiil/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o della società Poste Italiane S.P.A., postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis bis, della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 89, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di Roma e transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a qualsiasi titolo interessate tal fine, con riferimento ai lavoricontratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai servizi e alle forniture sia sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. su richiamata Legge n. 136/2010. Per tutto 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto non espressamente previstoa tal riguardo attestato, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.e

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 12.1. Con riferimento al presente Accordo Quadro, il Prestatore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. alla legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’arte s.m.i. 12.2. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217A tal fine il Prestatore è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è 8628960B0C. 12.3. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale Il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: - codice IBAN conto corrente intrattenuto presso a) nat a il , C.F. ; b) nat a il , C.F. ; - codice IBAN conto corrente intrattenuto presso a) nata b) nata il , C.F. il , C.F. 12.4. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r e/o PEC a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 12.5. E’ onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, pagamenti: - nel contratto di mandato in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su R.T.I.; - negli eventuali contratti di essisubappalto. 12.6. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire Lazio Innova verificherà che nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentie i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. citata legge n. 136/2010136/2010 e s.m.i.. 12.7. L’esecutoreResta inteso, infine, che qualora il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione di cui alla Prefettura – citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio Territoriale territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010Roma. 12.8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010 e s.m.i.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziariprevisti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis bis, della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 89, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di Roma e transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a qualsiasi titolo interessate tal fine, con riferimento ai lavoricontratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2,del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai servizi e alle forniture sia sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge n. 136/2010. Per tutto 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto non espressamente previstoa tal riguardo attestato, restano ferme le disposizioni richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e (ii) di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187adottare, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Contract for the Provision of Handling and Transport Services

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artAi sensi dell‟art. 3 della L. 13 agosto 136/ 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i. l‟aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, nonché delega al Governo anche non in materia via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all‟appalto in oggetto ovvero altri strumenti di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di risoluzione pagamento devono riportare l‟indicazione del contrattocodice CIG. L’esecutore del contratto si obbliga Il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare a Roma Capitale dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare ogni modifica relativa eventuali modifiche ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. entro 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010(sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi e per gli effetti del citato artdisposto di cui all‟art. 3 commi 8 e 9 della L. Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 l’esecutore 136, l‟appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con modalità che garantiscano la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010finanziari. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 procederà all'immediata risoluzione del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217rapporto contrattuale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’appaltatore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee s.m.i., nonché delega al Governo sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in materia genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artnullità assoluta dello stesso. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010L’appaltatore, il mancato utilizzo degli subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattopagamento utilizzati. L’esecutore del contratto Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato. 2. L’appaltatore si obbliga a comunicare utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia “attivi” da parte dell’Ente che “passivi” verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., “dedicati” - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a Roma Capitale carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell’appaltatore entro sette giorni dalla loro accensione 7 (sette), decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare ogni modifica relativa eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artAi fini dell’art. 3, comma 87, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’arte s.m.i., l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. 3. 7 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del D. L. n.187/2010bonifico bancario o postale, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai sensi del citato artfini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.) 6872316E8E. 4. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbligaIl Contraente, altresìtramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, ad inserire nei relativi trasmetterà i contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraenticontenenti, a pena di nullità assoluta, una gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 5. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l’appaltatore si obbliga a trasmettere all’Ente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 - ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge n. 136/2010. L’esecutore136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l’Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, il subappaltatore richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e il sub-contraente che ha notiziadi adottare, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitaleall’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di legge e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto.

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Samples: Servizio Di Vigilanza

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. sopra richiamata Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 richiamata Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub- contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Fornitura Di Ricambi

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nonché delega al Governo nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 9 bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., il mancato utilizzo senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010. 3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di risoluzione del contrattoassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. L’esecutore del contratto si obbliga 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 5. Il Fornitore, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136 e s.m.i., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i.. 6. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 7. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge. 9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 136/201050/2016 e s.m.i. Per tutto quanto non espressamente previstoe s.m.i., restano ferme le disposizioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 10. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2172018 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)

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Samples: Convenzione Consip Energia Elettrica

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattodei contratti applicativi e conseguentemente dell’accordo quadro. L’esecutore del di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intende risolto intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore il esecutore si obbligaobbliga per ciascun contratto applicativo, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutoreIl fornitore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica verifica, per ciascun contratto applicativo, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’ASL, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010. In ogni caso, si conviene che all’ASL, senza bisogno di risoluzione del contrattoassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. L’esecutore del contratto si obbliga 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Il Fornitore, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti eventualmente sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all’ASL e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’ASL verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’ASL, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto50/2016, restano ferme le disposizioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge, restando inteso che l’ASL si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di risoluzione tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del contrattoGoverno della provincia ove ha sede il Committente. L’esecutore del contratto si obbliga L’Impresa è tenuta a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di essi. Gli stessi soggetti provvedonocessione dei crediti, altresì, si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiil/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o della società Poste Italiane S.P.A., postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA- in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, il mancato utilizzo ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge n. 136/2010. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione a AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e a Roma CapitaleRoma. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.Il

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Samples: Servizio Di Vigilanza Armata

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto della medesima Legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Esecutivo, finalizzata l’Ente - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattoLegge 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Esecutivo/Atti integrativi, a pena di nullità assoluta, una un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Esecutivo/Atti integrativi - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.Il

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Samples: Executive Agreement for the Provision of Services

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti di assicurare la cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel capitolato speciale (art.19) e qui debitamente richiamate, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalisi conviene che, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto in ogni caso, la ASL, in conformità alla previsione di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il mancato utilizzo degli presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., per l’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 3. In ogni caso, si conviene che la ASL, senza bisogno di risoluzione del assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. L’esecutore del contratto si obbliga 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essidetto/i conto/i. 5. Gli stessi soggetti provvedonoIl presente Contratto è, altresì, a comunicare ogni modifica relativa sottoposto alla condizione risolutiva dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e sono altresì condizionati, sempre in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai dati trasmessisensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.In tale ipotesi, il contratto si intende risolto di diritto, secondo fatto salvo quanto previsto dall’art. 371, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 3 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutoreD.P.R. 445/2000, il subappaltatore presente Contratto d’appalto si intenderà risolto e la ASL avrà il sub-contraente che ha notiziadiritto di incamerare la cauzione definitiva, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi ovvero di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitaleapplicare una penale equivalente, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: Fornitura Di Materiale Monouso Di Laparoscopia E Suturatrici Meccaniche

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, il contraente si obbliga all’osservanza del Committente - in ottemperanza a quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola un’apposita xxxxxxxx con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica Il Committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. sopra richiamata Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 richiamata Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Contract for the Supply of Services

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: Legge 136/10, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafiaScheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, così come sostituito dall’artche si intende richiamata, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.-- 2. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto L’Appaltatore si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione o7 giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. 3. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentie subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assolutanullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. 4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione finanziaria. 5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma CapitaleStazione Appaltante, ai sensi del citato art. 3, fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della L. Legge n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 136/10. 6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.------ 7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume ad anticipare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.eventuali pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.--------

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Samples: Contratto Di Servizio

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n.136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata Eco.Lan. - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. dall’articolo 3, comma 9-bis bis, della citata L. legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. mente dell’articolo 3, comma 89, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad Eco.Lan. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Chieti. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica Eco.Lan. verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. su richiamata legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad Eco.Lan., oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 su richiamata legge n. 136 così come modificato dall’art136/2006, restando inteso che Eco.Lan. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187si riserva: (i) di verificare, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Fornitura E Montaggio Di Una Macchina Rompiscacchi

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, finalizzata n. 136 e successive modifiche. Qualora l’Appaltatore non assolva a prevenire infiltrazioni criminalitali obblighi, si procede con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Ai fini dei suddetti obblighi, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafieCommittente comunicherà all’Appaltatore il CUP ed il Codice identificativo Gara (CIG derivato) relativo a ciascun affidamento, nonché delega al Governo dati che dovranno essere riportati in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217ciascuna fattura. 2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 7, della citata L. n. legge 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale l’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione osui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoL’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge. 3. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, altresìconvertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto come previsto dall’art. 31, comma 8commi da 209 a 213, della L. 24-12- 2007 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito 244 (legge finanziaria 2008) e con modificazioni dalla L. le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 217/201055. Ai sensi della normativa sopracitata: a) SGP non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbligaSistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, altresìnemmeno parziale, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena sino all'invio delle fatture in formato elettronico; b) al fine di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di assicurare l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutorepagamenti da parte del Committente, le fatture elettroniche devono riportare il subappaltatore e CIG derivato ed il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, CUP; c) ai sensi del citato artc. 3 dell’art. 325 del D.L. 66/2014, comma 9 il Committente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG derivato ed il codice CUP. 4. Al fine della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio, il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.fattura è:

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Contratto Quadro nonché i Contratti Attuativi oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica sono soggetti alla normativa di assicurare la cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Aggiudicatario, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicon la sottoscrizione del Contratto Quadro e dei Contratti Attuativi, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto assumerà pertanto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’arte ss.mm.ii. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. nonché di cui alla legge n. 217/2010217/2010 e ss.mm.ii. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi In tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentidi subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. legge n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con e alla legge n. 217/2010 e ss.mm.ii. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a qualsiasi titolo interessate all’oggetto della presente procedura di gara dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’affidatario, i Codici Identificativi di Gara relativi a ciascun lotto oggetto di affidamento. L’Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare formalmente al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione dei Contratti Attuativi, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inseritaComuni contenenti, a pena di nullità assoluta, una apposita la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui alla L. legge n. 136/2010136/2010 e alla legge n. 217/2010. Per tutto quanto Tutte le transazioni eseguite in maniera non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni conforme all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., fatta salva in ogni caso la risoluzione di diritto del contratto di concessione, qualora il Comune verifichi l’inadempimento di quanto previsto dal citato art. 3 ai commi 8, 9 e 9 bis. L’Aggiudicatario si impegna sin d’ora a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Comunali e alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’artPrefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Chieti della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187Le notizie e i dati relativi alla Amministrazione Aggiudicatrice ed ai Comuni, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217comunque venuti a conoscenza dell’affidatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all’esecuzione della presente concessione non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previste dal Bando di Xxxx e dal presente Disciplinare di Gara.

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Samples: Energy Service Company (Esco) Concession Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine L’Appaltatore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee successive modifiche ed integrazioni (smi), nonché delega al Governo sia nei rapporti verso il Ministero sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 genere appartenenti alla filiera delle imprese del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L’esecutore L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura - Ufficio territoriale del contratto Governo della Provincia di Roma. La predetta legge n. 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto - sia attivi da parte del Ministero sia passivi verso gli Operatori della Filiera - uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a comunicare carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a Roma Capitale qualsiasi titolo interessati all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Appaltatore entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare ogni modifica relativa eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.Ai fini dell’art.3, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8co.7, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’artl’Appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Ministero gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. 7 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del D. L. n.187/2010bonifico bancario o postale, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai sensi del citato artfini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara CIG: 37684585EA. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbligaL’Appaltatore, altresìtramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, ad inserire nei relativi trasmetterà al Ministero i contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraenticontenenti, a pena di nullità assoluta, una gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e smi. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Ministero, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. legge n. 136/2010. L’esecutore136/2010 e smi, restando inteso che il subappaltatore Ministero si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e il sub-contraente che ha notiziadi adottare, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitaleall’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori legge e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalin. 136 e s.m.i., il contraente si obbliga all’osservanza pena la nullità assoluta del disposto presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattoseguente IBAN 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, al Committente le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonosul predetto conto corrente, altresì, a comunicare nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i. 4. Qualora le transazioni relative transazioni al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di banche o della società Poste Italiane S.P.A.altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto si intende presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 89 bis, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’arte s.m.i. 5. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore Il Fornitore si obbliga, altresì, obbliga altresì ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. l. 136/2010. L’esecutoreXxx Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n.7 00145 ROMA SCHEMA DI CONTRATTO PAGINA 13 DI 30 xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx 6. Il Fornitore, il subappaltatore e il sub-contraente o subcontraente, che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Prefettura-Ufficio Territoriale territoriale del Governo della provincia di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010Roma. 7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 all’art. 3, della Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136/2010 e s.m.i.

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Samples: Procedura Aperta Telematica Per l'Affidamento Della Fornitura Del Sistema Informativo Human Capital Management

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentisottoscritti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente L’esecutore che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Fornitura Di Materiali

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’appaltatore, a pena di assicurare la nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. legge 136/2010 e s.m.. 2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafiee successive modifiche. II. L’impresa (…), nonché delega in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…).”. 3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in materia ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artcui all’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 3 della citata L. n. legge 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire e, ove ne riscontri la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 5. L’esecutore del Le parti stabiliscono espressamente che il contratto si obbliga è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a comunicare a Roma Capitale registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di dall’accensione dei conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, dedicati e nello stesso termine, termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoLe medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessidedicati successivamente alle commesse pubbliche. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artdestinazione del conto alle commesse pubbliche. 6. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli Nel rispetto degli obblighi di sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutorefinanziari, il subappaltatore e bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi codice identificativo di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217gara ed il codice unico progetto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziariAi sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e ss.mm.ii., l’Appaltatrice s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene che, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito la Committente in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 9 bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatrice con raccomandata a.r., il mancato utilizzo contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della succitata Xxxxx e s.m.i. e del D.L. 2010 n. 187. L’Aggiudicataria, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatrice, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, medesima Legge ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. succitata Xxxxx n. 136/2010136 e s.m.i.. A tal fine, la Committente - contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L’esecutoreL’Appaltatrice, il subappaltatore e il sub-contraente la subappaltatrice o la subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Caserta. L’Appaltatrice, in caso di cessione dei crediti, s’impegna a Roma Capitalecomunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i subappaltatori e corrente/i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatrice medesima riportando il CIG dallo stesso comunicato.

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Samples: Appalto Per Noleggio Di Sistemi Diagnostici

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2171. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010. 3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di risoluzione del contrattoassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. L’esecutore del contratto si obbliga 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. ll Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 5. Il Fornitore, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti eventualmente sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136. 6. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 7. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto50/2016, restano ferme le disposizioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.> 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 10. Nei singoli Appalti Specifici potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 17.1. Il Fornitore si assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. all’articolo 3 della L. Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e xx.xx., così come sostituito dall’art. 7 e all’articolo 6 del D. L. D.L. 12 novembre 2010 2010, n. 187187 (Misure urgenti in materia di sicurezza) convertito, convertito con modificazioni con L. modificazioni, dalla Legge del 17 dicembre 2010 2010, n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis fini della citata L. n. 136/2010tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa Fornitore prende atto dei seguenti codici: Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8274595BCC – Codice Unico di risoluzione del contrattoProgetto (CUP) n. F89F19000770005. 17.2. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale – Ufficio Affari Generali e Giuridici il conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica di cui al presente contratto, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e xx.xx.. 17.3. Il Fornitore si obbliga a Roma Capitale gli comunicare alla Direzione Centrale – Ufficio Affari Generali e Giuridici ogni modifica relativa ai dati trasmessi in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati correnti, accesi presso banche, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui al presente contratto, entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica, nonché, nello pubblica medesima. Nello stesso termine, il Fornitore provvede, altresì, a comunicare al suddetto Ufficio, le eventuali modifiche relative alle generalità e il al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 17.4. Gli stessi soggetti provvedonoIl Fornitore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. sensi dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresìe xx.xx., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. suindicata Legge n. 136/2010136/2010 e xx.xx.. 17.5. L’esecutore, Il Fornitore o il subappaltatore e il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione Centrale – Ufficio Affari Generali e Giuridici e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma Roma. 17.6. Il Fornitore si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitalegarantisce che, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 17.7. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla SA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 17.8. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore e i subcontraenti della filiera delle imprese imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavoriinteressati all'esecuzione del presente appalto, ai servizi devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e alle forniture sia inseritaxx.xx., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Resta fin da ora inteso che, il presente contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui risulterà il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con consentire la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217delle operazioni finanziarie relative al contratto medesimo.

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Samples: Contratto Di Servizio

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. richiamata Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 su richiamata Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Servizio Di Trasporto E Scarico Di Rifiuti

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010. L’esecutore136. 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della provincia ove ha sede l’Amministrazione medesima. 18.5 Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 18.6 L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010surrichiamata Legge. Per tutto quanto non espressamente previstoCon riferimento ai contratti di subfornitura, restano ferme le disposizioni il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 18.7 Il Fornitore è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 18.8 Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Adesione All’accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di Gli Appaltatori, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’artai sensi dell’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217sono obbligati ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 7, della citata L. n. 136/2010Xxxxx, gli Appaltatori dichiarano che il mancato utilizzo degli strumenti idonei conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente: Appaltatore 1 - IBAN: _ intestato a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: Appaltatore 2 - IBAN: _ intestato a I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: _ Appaltatore 3 - IBAN: _ intestato a I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: _ Ciascun Appaltatore si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla Committente, entro sette giorni dalla loro accensione o7 giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore Ciascun Appaltatore si obbliga, altresìinoltre, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i propri subappaltatori e/o subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Ciascun Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di cui verifica imposto alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato medesima dal predetto art. 3, comma 9 9, Legge n. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti provincia di Roma della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui alla L. venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoIn tale ipotesi, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Stampa, Imbustamento/Trattamento E Conferimento Della Corrispondenza

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. 17.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto Esecutivo, si conviene che l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 17.3 Il Fornitore, nella sua qualità di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto appaltatore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge del 13 agosto 2010 n. 136/2010. L’esecutore136. 17.4 Il Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della provincia ove ha sede l’Amministrazione. 17.5 Il Fornitore si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 17.6 L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010surrichiamata Legge. Per tutto quanto non espressamente previstoCon riferimento ai contratti di subfornitura, restano ferme le disposizioni il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 17.7 L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 17.8 Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Contratto Esecutivo

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136/2010136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. Per tutto quanto 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non espressamente previstoesclusiva dei servizi di cui al presente atto, restano ferme tra le disposizioni Cooperative sociali e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 così 136/2010, utilizzando i conti correnti che il RTI ha indicato come modificato dall’artconti correnti dedicati in relazione al servizio in oggetto. 7 Le comunicazioni di conto dedicato, conservate in atti, contengono altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati. Eventuali modifiche comunicate dall'appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del D. bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 12 novembre 2010 n.187n. 136/2010 e successive modificazioni, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.causa di risoluzione del presente atto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):

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Samples: Affidamento Dei Servizi Per l'Inserimento Abitativo

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’artIl Contraente (………) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 33 della legge 13 agosto 2010, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato ed i nominativi e i Codici Fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale Capitale- Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Convenzione Per l'Individuazione Di Un Soggetto Del Terzo Settore

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. sopra richiamata Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subservizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 richiamata Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub- contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136/2010136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. Per tutto quanto 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non espressamente previstoesclusiva del presente appalto, restano ferme le disposizioni tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 così 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come modificato dall’artconto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. 7 La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del D. bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 12 novembre 2010 n.187n. 136/2010 e successive modificazioni, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

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Samples: Lavori Di Interventi Urgenti

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’IMPRESA, a pena di assicurare la nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. legge 136/2010. 2. L’IMPRESA deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010: I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Fondazione Xxxxxx Xxxx, identificato con il CIG n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136. II. L’impresa (…), nonché delega in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione Xxxxxx Xxxx della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Fondazione Xxxxxx Xxxx”. 3. L’IMPRESA si impegna a dare immediata comunicazione alla FEM ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 4. La FEM verifica i contratti sottoscritti tra l’IMPRESA ed i subappaltatori e i subcontraenti in materia ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artcui all’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 3 della citata L. n. legge 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire e, ove ne riscontri la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 5. L’esecutore del Le parti stabiliscono espressamente che il contratto si obbliga è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a comunicare a Roma Capitale registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’IMPRESA comunica alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla FEM deve avvenire entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di dall’accensione dei conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, dedicati e nello stesso termine, termine l’IMPRESA deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoLe medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessidedicati successivamente alle commesse pubbliche. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artdestinazione del conto alle commesse pubbliche. 6. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli Nel rispetto degli obblighi di sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutorefinanziari, il subappaltatore e bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi relativo codice identificativo di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217gara (CIG).

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Samples: Outsourcing Agreements

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che la Società, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, nonché delega al Governo si conviene che, in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 9 bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il mancato utilizzo Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del contrattoDecreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010. 3. L’esecutore del contratto si obbliga Il Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 4. Il Fornitore, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136 e s.m.i., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i.. 5. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma Roma. 6. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 7. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA] Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del Contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010sopracitata Xxxxx. 8. Per tutto quanto non espressamente previstoCon riferimento ai contratti di subfornitura, restano ferme le disposizioni il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 sopracitata Xxxxx, restando inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Taxi Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalicomma 8, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le mafieulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nonché delega al Governo nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in materia di normativa antimafia”ogni caso, così come sostituito le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 9 bis, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i., il mancato utilizzo senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010. 3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di risoluzione del contrattoassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. L’esecutore del contratto si obbliga 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 5. Il Fornitore, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136 e s.m.i., ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136 e s.m.i.. 6. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 7. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge. 9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 136/201050/2016 e s.m.i. Per tutto quanto non espressamente previstoe s.m.i., restano ferme le disposizioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 10. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla suddetta L. commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. L’esecutore, il subappaltatore Il concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e il sub-contraente che ha notizia, alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitalefinanziaria. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della L. legge n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con s.m.i. per la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di cui diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla L. n. 136/2010tracciabilità dei flussi finanziari. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di cui lotta alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217delinquenza mafiosa.

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Samples: Concession Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 Ai sensi della L. 13 agosto 2010 13/8/2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136, nonché delega l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Governo presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il Codice Identificativo Pratica (CIG) indicato nella documentazione di gara. La Società dichiara di esonerare l’Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’arttal modo eseguiti. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a La Società dovrà comunicare a Roma Capitale all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dedicati, entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessitutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della società Poste Italiane S.P.A.citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si intende risolto risolverà nei confronti dell’Appaltatore inadempiente di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai diritto ai sensi del citato c. 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore 136/2010. La Società si obbligaimpegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Azienda, altresìnei casi in cui siano contestate inadempienze, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli penali. Il mancato rispetto degli obblighi di relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale risoluzione espressa del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010all’ art. L’esecutore3 de la legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si impegna a: a) comunicare a la Stazione appaltante gli estremi identificativi del con- to corrente bancario o postale dedicato che utilizzerà per le operazioni fi- nanziarie relative al presente appalto, entro 7 (diconsi sette) giorni da la sua accensione o da la sua destinazione. Ne lo stesso termine comunicherà le generalità ed il subappaltatore codice fiscale de le persone delegate ad operare sul conto stesso e provvederà a comunicare ogni singola modifica relativa ai dati tra- smessi; b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena trac- ciabilità registrati sul conto corrente dedicato all’ appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi C.I.G. ed il C.U.P. in epigrafe indicati; c) effettuare i pagamenti e le operazioni di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato cui all’ art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che commi 2, 3 e 4, de la precitata legge n° 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste. L’ Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti già stipulati ovvero da sti- pulare con i subappaltatori e i propri subappaltatori/subcontraenti della de la filiera delle de le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, analoga clausola di cui al presente arti- colo ed a trasmettere a la Stazione appaltante, ai servizi e alle forniture sia inseritasensi del comma 9 del ri- detto art. 3 de la legge n° 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comu- nicazione può avvenire anche per estratto o mediante l’ invio di dichiarazio- ni sostitutive sottoscritte attestanti gli assolvimenti degli obblighi di cui so- pra. L’ Appaltatore si impegna a pena dare immediata comunicazione a la Stazione appaltante ed a la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo de la Provincia di nullità assoluta, una apposita clausola con Roma della notizia dell’ inadempimento de la quale ciascuno di essi assume gli propria controparte (su- bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217finanziaria.

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Samples: Contract for Internal Maintenance and Fire Prevention Compliance

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’artalla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattoseguente: IBAN . 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonosul predetto conto corrente, altresì, a comunicare nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, L. 136/2010. 4. Qualora le transazioni relative transazioni agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di banche o della società Poste Italiane S.P.A.altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto si intende risolto la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. dall’articolo 3, comma 89 bis, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art136/2010. 5. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore Il Fornitore si obbliga, altresì, obbliga altresì ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 6. Il Fornitore, il sub-appaltatore o sub-contraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa. 7. L’Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 136/2010445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell’Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217all’articolo 3 della L 136/2010.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il mancato utilizzo presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 18.3 Il Fornitore, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii sub- contraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010. L’esecutore136. 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla all’Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della provincia ove ha sede l’Amministrazione. 18.5 Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sub-contraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 18.6 L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010surrichiamata Legge. Per tutto quanto non espressamente previstoCon riferimento ai contratti di subfornitura, restano ferme le disposizioni il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il sub- contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 surrichiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 18.8 Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) n. 136 così come modificato dall’art10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 7 Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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Samples: Contratto Esecutivo Per l'Acquisizione Di Servizi

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il Prestatore assume gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. alla legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010Pertanto, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a Prestatore deve comunicare a Roma Capitale all’Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione oovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaalla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato predetto art. 3 della L. legge n. 136/2010 l’esecutore si obbligae s.m.i., altresì, l’Agenzia provvederà ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori accreditare l’importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o subcontraenti, postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese persone non autorizzate dall’appaltatore a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010riscuotere. Per tutto quanto non espressamente previstoprevisto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. In base a quanto disposto dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., restano ferme il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa. Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte il servizio in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’Agenzia la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le disposizioni regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant’altro di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217verrà a conoscenza nel corso dell’appalto.

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Samples: Catering Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. L’appaltatore si assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito previsto dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 8, della citata L. legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto. 3. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di risoluzione del contratto. L’esecutore diritto del contratto stesso. 5. L’appaltatore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, inoltre ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentia far inserire, a pena di nullità assoluta, una apposita nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010all’art. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento 3 della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con e successive modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217e integrazioni.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 2171. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis 8, della citata L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136, il mancato utilizzo Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti Esecutivi. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti Esecutivi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010. 3. In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di risoluzione del contrattoassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. L’esecutore del contratto si obbliga 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 4. ll Fornitore è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 5. Il Fornitore, nella sua qualità di essi. Gli stessi soggetti provvedonoappaltatore, altresìsi obbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, della L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136, ad inserire nei relativi contratti eventualmente sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010136. 6. L’esecutoreIl Fornitore, il subappaltatore e o il sub-contraente subcontraente che ha notizia, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 7. Il Fornitore, si obbliga e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 8. L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione e, per conoscenza, alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto50/2016, restano ferme le disposizioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 10. Nei singoli Appalti Specifici con rilancio competitivo potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217136.

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Samples: Accordo Quadro

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Broker si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal pre- sente contratto, finalizzata si conviene che EMAPI, in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminaliquanto di- sposto dall’art. 3, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 co. 9 bis della L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie136, nonché delega al Governo in materia senza bisogno di normativa antimafia”assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 31456 cod. civ., comma 9-bis della citata L. n. 136/2010nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., il mancato utilizzo previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con raccomandata A/R o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o po- stale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità traccia- bilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattoai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’esecutore del contratto si obbliga Il Broker è tenuto a comunicare a Roma Capitale gli tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia varia- zione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o detto/i conto/i. La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappre- sentante della società Poste Italiane S.P.A.di brokeraggio ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, il contratto si intende risolto tardiva o incompleta comunicazione degli elementi infor- mativi di diritto, secondo quanto previsto dall’artcui all’art. 3, comma 8co. 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, com- porta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una san- zione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, co. 4, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010136/2010). Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui con- tratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore22 dicembre 2010, il subappaltatore e Broker, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il sub-contraente che ha notiziaCIG al cessio- nario, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi eventualmente anche nell’atto di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anti- cipare i pagamenti al Broker mediante bonifico bancario sui conti cor- renti dedicati del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Broker medesimo.

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Samples: Servizio Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine La Società assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’artall’articolo 3, L. n. 136/2010. In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell’apposita dichiarazione prima della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore stipula del contratto e successivamente, in caso di variazione, entro 7 giorni dall’accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a “conto corrente dedicato”. La società, inoltre, si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentisubcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla legge. Stante l’obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui alla suddetta al comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia. L’esecutoreAi sensi dell’art. 3, il subappaltatore commi 8 e il sub-contraente 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia, notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di della tracciabilità finanziaria ne dà deve darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma Genova. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto. La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata. La Società si impegna a comunicare per iscritto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta – Ufficio Affari Generali – Sezione Acquisti e contratti, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a Roma Capitalequando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio. Roma Capitale, ai Ai sensi del citato artdell’art. 3, comma 9 5 della L. n. 136/2010 verifica 136/2010, l’Agenzia indica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena il Codice Identificativo di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217Gara (CIG) è 9482901177.

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Samples: Fornitura Di Cancelleria

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. dall’articolo 3, comma 9-bis bis, della citata L. legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto L’Appaltatore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. mente dell’articolo 3, comma 89, della L. legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve l’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. L’Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di Roma e transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori di subappalto - e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del medesimo Accordo Quadro, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. su richiamata legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previstoAnche a tal fine, restano ferme le disposizioni con riferimento ai contratti di sub Servizio, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 su richiamata legge n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187136/2006, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Accordo Quadro .

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 8, 9 della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a qualsiasi titolo interessate tal fine, con riferimento ai lavoricontratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai servizi e alle forniture sia sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge n. 136/2010. Per tutto 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto non espressamente previstoa tal riguardo attestato, restano ferme le disposizioni richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187adottare, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: Service Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Il concessionario, a pena di assicurare la nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto finanziari di cui all’art. 3 della L. legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 recantee successive modifiche. Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: “Piano straordinario contro le mafieArt. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). I. L’impresa (…), nonché delega in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con il MART (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione al MART (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto al MART (…).”. Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i subcontraenti in materia ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di normativa antimafia”, così come sostituito dall’artcui all’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis 3 della citata L. n. legge 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire e, ove ne riscontri la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. L’esecutore del Le parti stabiliscono espressamente che il contratto si obbliga è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a comunicare a Roma Capitale registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Concessionario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di dall’accensione dei conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, dedicati e nello stesso termine, termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoLe medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessidedicati successivamente alle commesse pubbliche. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artdestinazione del conto alle commesse pubbliche. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli Nel rispetto degli obblighi di sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutorefinanziari, il subappaltatore e bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi codice identificativo di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. gara (CIG) n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217****** ed il codice unico progetto (CUP)*******.

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Samples: Concession Agreement

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminalifinanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il contraente si obbliga all’osservanza subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefetturaufficio territoriale del disposto Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: Legge 136/2010, l’Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafiaScheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, così come sostituito dall’artagli atti della Stazione appaltante, nell’ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto L’Affidatario si obbliga impegna a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all’Agenzia, entro sette giorni dalla loro accensione o7 giorni, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore L’Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentie subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assolutanullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e finanziaria. L’Affidatario si impegna, inoltre, a Roma Capitale. Roma Capitaletrasmettere i predetti contratti all’Agenzia, ai sensi del citato art. 3, fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena L.136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti in materia di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità Tracciabilità dei flussi finanziari costituisce ipotesi di cui risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Affidatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti allo stesso mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla L. n. 136/2010stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Per tutto quanto Qualora l’appaltatore non espressamente previstotrasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’artcomma 8 dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante136/2010 e s.m.i., l’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto assume per sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla medesima legge ed in particolare, egli è obbligato a pena di nullità assoluta a: “Piano straordinario contro le mafieutilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, nonché delega al Governo accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in materia via esclusiva alle commesse pubbliche ovvero utilizzare altri strumenti di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa operazioni; eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di risoluzione beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; documentare la spesa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi. Resta in ogni caso, anche per spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, il divieto di impiego del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga contante e l’obbligo di documentazione della spesa; riportare in ogni strumento di pagamento, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo gara (CIG) , attribuito al presente appalto; comunicare a Roma Capitale alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicaaccensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà ; dare immediata immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 Modena della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli propria controparte ( esecutore/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 risoluzione del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, finalizzata AMA - in ottemperanza a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del quanto disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis bis, della citata L. Legge n. 136/2010136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il mancato utilizzo degli bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattooperazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. 3. L’esecutore del contratto Il Fornitore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresìobbliga, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’artmente dell’art. 3, comma 89, della L. Legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì136/2010, ad inserire nei relativi negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o subcontraentii subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010136. 4. L’esecutoreOve il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziadirettamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di Roma e transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a Roma Capitale. Roma Capitaleconsentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato arte per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto. 5. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica AMA verificherà che nei contratti sottoscritti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a qualsiasi titolo interessate tal fine, con riferimento ai lavoricontratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai servizi e alle forniture sia sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. surrichiamata Legge n. 136/2010. Per tutto 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto non espressamente previstoa tal riguardo attestato, restano ferme le disposizioni richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e (ii) di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187adottare, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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