Common use of Regolazione del premio Clause in Contracts

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Incendio Ed Altri Rischi, Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Regolazione del premio. Poiché il premio è Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto indicato in polizza (Sezione 6) ed è é regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro scopo: Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine data di ogni periodo annuo di assicurazione richiesta da parte della Società, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze differenze, attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita della apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e . In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini sopra indicati fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduticessati per qualsiasi motivo, se nel caso in cui il Contraente non adempie gli adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente. Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il 50% (cinquatapercento) di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. La Società ha il diritto di effettuare verifiche verifichi e controlli controlli, nei limiti delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali, per i quali il l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa, Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile, Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo scopo, entro 120 210 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza All Risks Patrimonio N°     Page 1 of 28, www.venetoagricoltura.org, www.venetoagricoltura.org

Regolazione del premio. Poiché Se il premio Premio è convenuto in tutto o in parte parte, in base ad elementi di rischio variabileRischio fluttuanti, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) Polizza ed è regolato alla fine di ciascun ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le risultanze delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premioPremio, fermo il Premio minimo eventualmente stabilito. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire assicurativo devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivonecessari. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dalle regolazioni devono essere pagate nei 60 trenta giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta dalla relativa comunicazione effettuata dalla Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di regolazione emessa dalla una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od anzidetti, o il pagamento della differenza attiva dovutadelle differenze attive dovute, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa il Premio versato in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato anticipo in via provvisoria per le rate successive successive, viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 ventiquattro del giorno in cui il Contraente / Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio)Contratto. Per i contratti scadutiscaduti per qualsiasi motivo, se il Contraente / Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premioPremio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente / Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Di comune accordo fra le parti si conviene che per le polizze a multipli di retribuzione nessuna appendice di regolazione premio sarà emessa nel caso in cui il relativo ammontare di premio non sia uguale o superiore a € 100,00. Qualora il Premio consuntivo risultasse superiore al 50% rispetto a quello anticipato, il Contraente acconsente che la Società modifichi quest’ultimo con effetto dall’annualità immediatamente successiva, portandolo ad importo non inferiore al 75% dell’ultimo Premio consuntivo. In ogni caso, la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale la polizza avrà vigore, in nessun caso potrà essere inferiore al 70% del premio pagato a deposito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni, Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni Del Personale Sanitario Tirocinante / Specializzando

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 65) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo avrà diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.. La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

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Samples: Camera Di Commercio Di Napoli, Camera Di Commercio Di Napoli

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni d'ogni periodo annuo di assicurazione d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Kasko Dipendenti in Missione, Polizza Di Assicurazione Kasko Personale in Missione Cig

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso . Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura: A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento , e della differenza attiva dovutarelativa ricevuta di pagamento, la Società deve fissarglinel rispetto della vigente normativa, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva D.Lgs 231/2002 e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. smi.. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglioregolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Regolazione del premio. Poiché Qualora il premio è sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, e salvo quanto diversamente regolamentato, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato regolato, in positivo e/o in negativo, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive positive e/o passive negative risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.comune.pordenone.it, www.lignano.org

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto Contraente in polizza (Sezione 6) base ad elementi variabili dallo stesso denunciati ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso il medesimo periodo negli elementi presi come base presupposto per il conteggio del premiopremio iniziale, che costituisce in ogni caso il premio minimo di polizza. A tale scopo entro 120 Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari per il conteggio alla regolazione affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio consuntivodefinitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 entro trenta giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta dalla relativa comunicazione, fermo restando in ogni caso il premio minimo anticipato. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di regolazione emessa dalla una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittaquindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all’annualità assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od e il pagamento della differenza attiva e la garanzia attiva. Conseguentemente l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, dichiarare con lettera raccomandata, raccomandata la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessarie ed in particolare ad esibire i libri paga. Qualora all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire della prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Malattia E Infortuni Prodotto “Difesa Infortuni”‌‌‌‌‌, Contratto Di Assicurazione Malattia E Infortuni Prodotto “Difesa Infortuni”

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo Premio - entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurazione, il Contraente deve fornire comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio consuntivi dei Ricavi conseguiti. La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio consuntivopremio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento ricevimento, da parte del Contraente dell'apposita dell’apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdall’Assicuratore e formalmente ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittatermine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive la rata futura viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia l'Assicurazione resta sospesa sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi ai propri obblighi, salvo il diritto per la della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione. Nel caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduticontratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazioneanteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato. La Società Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari. Nel caso di cessazione del contratto, ed in fase di regolazione premio, l'Assicurato dichiarerà i soli ricavi relativi al periodo assicurato, tenendo conto del rateo di pertinenza dell'anno contabile di riferimento.

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, www.10.polimi.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è Il premio, essendo convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio variabilerischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente previsto in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivoconsuntivo e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza (retribuzioni). Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta di regolazione corretta, emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazionecomunicazione dei dati di regolazione od il mancato pagamento della regolazione attiva. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.rivierabassafriulana.utifvg.it, www.ardiss.fvg.it

Regolazione del premio. Poiché Il Premio minimo viene corrisposto alla firma della Polizza ed alla scadenza di ogni successiva annualità. Detto Premio minimo sarà quindi soggetto a periodico conguaglio sulla base degli elementi variabili assunti per la determinazione del rischio previsti all’articolo 22 ed indicati in Polizza. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 21, il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene Premio anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premioverrà dedotto a partire dalle prime regolazioni. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine Al termine di ogni periodo annuo di assicurazione regolazione contrattualmente previsto si procederà al con- teggio del Premio effettivamente dovuto in base alle comunicazioni obbligatoriamente effettuate dal Contraente come previsto dall’articolo 22 . La Società provvederà all’emissione di appendice di regola- zione ed il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per si impegna a saldare il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti relativo importo (“Premio di Regolazione”) entro 30 giorni dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta data di regolazione emessa dalla Societàemissione della relativa appendice. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od indicati il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia garan- zia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente vi abbia adempiuto i suoi obblighiadempiuto; tuttavia la So- cietà provvederà ad erogare le Prestazioni/Garanzie di Polizza agli Assicurati per ulteriori 30 giorni di calendario, salvo restando integralmente a carico del Contraente gli eventuali costi sostenuti dalla Società per la fornitura di tali Prestazioni/Garanzie. Resta salvo, in ipotesi di inadempimento del Contraente, il diritto per la Società di agire giudizialmente per l’esecuzione del contratto o di dichiarare, dichiarare con lettera raccomandata, raccomandata la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Estratto Condizioni Di Polizza Assicurativa Per Partecipanti Ai Soggiorni Estivi Figli Di Dipendenti CNR – Gestione Keluar s.r.l., b2b.frigoassicurazioni.com

Regolazione del premio. Poiché L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una regolazione Premio. Resta fin d’ora inteso che per: • fatturato conseguito si intende l’importo dei ricavi lordi conseguiti dal Contraente durante il premio Periodo dell’Assicurazione per tutte le prestazioni inerenti l’attività svolta e per le quali è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabileprestata l’Assicurazione, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo così come risultante dal conteggio esposto bilancio; • fatturato preventivato si intende l’importo del fatturato dell’anno precedente o la stima del fatturato in polizza (Sezione 6) caso di Strutture di nuova costituzione indicato nella Scheda di Polizza. Tutto ciò premesso, il Premio è determinato, al netto delle imposte governative vigenti, dall'applicazione del tasso netto all’ammontare del Fatturato Preventivato, indicati nella Scheda di Polizza; tale importo rappresenta il Premio netto minimo comunque acquisito dalla Società per la presente Assicurazione. Il Premio è inoltre soggetto a regolazione sulla base del fatturato conseguito ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo a tal fine, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo ciascun Periodo di assicurazione Assicurazione, il Contraente deve fornire comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivoconsuntivi dell’elemento variabile (fatturato conseguito) di cui sopra inviando documentazione probatoria di tale dato. Le differenze attive o passive risultanti La eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione devono deve essere pagate pagata nei 60 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento alla ricezione, da parte della Contraente, del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa relativo documento emesso dalla SocietàSocietà a tale titolo. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti del dato anzidetto od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissarglil'Assicurazione resta sospesa, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa del Premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il la Contraente abbia adempiuto i suoi ai propri obblighi, salvo il diritto per la della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In Nel caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduticontratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione, Polizza Responsabilita’ Civile

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.comunequarrata.it, www.consiglio.regione.abruzzo.it

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) Polizza, ed è regolato alla fine di ciascun ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto di assicurazione secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società all’Assicuratore i dati necessari per e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde e compensi corrisposti ai prestatori di lavoro; - del fatturato, escluso I.V.A.; - del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza. Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il conteggio del premio consuntivomancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell’eventuale indennizzo. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono dovranno essere pagate nei 60 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita all’emissione della relativa appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàalla Polizza. Se Fermo quanto sopra regolamentato, se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva attiva, e la garanzia l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società l’Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, l’Assicuratore - fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa giudizialmente - non è obbligata obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi. Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, il premio anticipato per i periodi di assicurazione successivi verrà aggiornato in base ad accordo fra le parti, comunque nella misura non inferiore all'85% dell'ultimo premio consuntivo.

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Samples: Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale, Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Di Ingegneri, Architetti E Geometri

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.appalti.provincia.tn.it, www.appalti.provincia.tn.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto convenuto, in tutto o in parte parte, in base ad a elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivoe cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dai conteggi di regolazione, devono essere pagate pagate, tramite il Broker, nei 60 sessanta giorni successivi al alla data di ricevimento dell’apposita appendice da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, fissargli mediante formale atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittatrenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente Contraente/Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente Contraente/Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli nei limiti della L. n. 675 del 31.12.1996, per i quali il Contraente l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall’Assicurato. Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.

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Samples: Polizza Di Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Verso Prestatori Di Lavoro

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o od in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) nelle Condizioni Particolari, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto di assicurazione secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente scadenza dell'assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivodi cui alle Condizioni Particolari. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 entro il termine di 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di regolazione emessa dalla una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l'Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di mancata comunicazione dei dati rischio superi il doppio di regolazione o di mancato pagamento quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di conguaglio un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno può essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio)comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. Per i contratti scaduti, se il Contraente l'Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e o controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariela documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio e cioè, a seconda del premio consuntivocaso, l'indicazione: • delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; • del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione dalla relativa comunicazione emessa dalla Società. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l'Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 65) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo avrà diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l’ufficio competente per la gestione del contratto di polizza ne ha avuto conoscenza. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente : • in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; • in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) all’Art. 38 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandataraccoma ndata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.comune.rozzano.mi.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) Polizza determinato sulla base delle dichiarazioni della Contraente ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il o frazione di anno 0 della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio Societa’ Assicuratrice l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza. Con scadenza indicata sul simplo di polizza alla sezione REGOLAZIONE DEL PREMIO, _la Societa’ Assicuratrice provvedere alla regolazione del premio mediante emissione di appendice con addebito pari al 100% della differenza fra il premio preventivato esposto in Polizza e quello a consuntivo, fermo il premio mìnimo comunque acquisito, ove previsto. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del della Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta della relativa Appendice di regolazione Regolazione emessa dalla Societàda parte di . Se il la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, Societa’ Assicuratricepuò fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il II quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva attiva, e la garanzia l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in In cui il la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, obblighi salvo il diritto per la Società Societa’ Assicuratrice di agire giudizialmente o di dichiarare, dichiarare con lettera raccomandata, raccomandata A.R. la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio relativi premi non dovuti a comportamento doloso del della Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito pagato, anticipato rispetto alla regolazione stessa e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglioanticipo + regolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.csain.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine data di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente richiesta da parte della Società, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società So- cietà i dati necessari per il conteggio del premio consuntivonecessari. Tale richiesta non può essere fatta prima della scadenza dell’annualità assicurativa. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento dalla comunicazione da parte della Società del Contraente dell'apposita premio dovuto, effettuata mediante emissione di apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàpremio. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 60 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all’Ente.

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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilita’ Civile Verso I Terzi E Verso I Prestatori Di Lavoro

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società all'Impresa i dati necessari per e cioè: − l’elenco dei fabbricati e del contenuto (come da Allegato 1 alla polizza) ed il conteggio del premio consuntivo. relativo valore aggiornati; Le differenze differenze, attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 30 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdell'Impresa. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società l'Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualel'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di quest'ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) Polizza, ed è regolato alla fine di ciascun ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto di assicurazione, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società all’Assicuratore i dati necessari per e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde e compensi corrisposti ai prestatori di lavoro; - del fatturato, escluso I.V.A.; - del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza. Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il conteggio del premio consuntivomancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell’eventuale indennizzo. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono dovranno essere pagate nei 60 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita all’emissione della relativa appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàalla Polizza. Se Fermo quanto sopra regolamentato, se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva attiva, e la garanzia l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società l’Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, l’Assicuratore - fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa giudizialmente - non è obbligata obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società L’Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi. Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, il premio anticipato per i periodi di assicurazione successivi verrà aggiornato in base ad accordo fra le parti, comunque nella misura non inferiore all'85% dell'ultimo premio consuntivo.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.comune.jesi.an.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabileviene anticipato, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto in polizza nell’Allegato (Sezione 6Prospetto di offerta) ed è alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine di ciascun del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute intervenute, durante lo stesso periodo periodo, negli elementi presi come base per il conteggio calcolo del premio. A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire fornire, per iscritto alla Società iscritto, i dati necessari per il conteggio la regolazione del premio consuntivoalla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. Le differenze differenze, attive o passive passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei entro 60 giorni successivi al ricevimento dalla data di ricezione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di regolazione emessa dalla Societàcui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. Se nel termine di cui sopra il Contraente non effettua fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovutaindicati, la Società deve fissargli, fissargli mediante atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni 60 giorni, dandone comunicazione scrittaal medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 resterà sospesa, fermo l’obbligo del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, dichiarare con lettera raccomandata, raccomandata la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Regolazione del premio. Poiché Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del Premio - entro il premio è convenuto in tutto 30.04 di ogni anno ed a far data dal 30.04.2021 o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza entro 4 (Sezione 6quattro) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni mesi dalla fine di ogni del periodo annuo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti, il Contraente deve fornire comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio gli elementi variabili contemplati in polizza. La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio consuntivopremio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del della Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdagli Assicuratori e formalmente ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo . Salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione. In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraenteconguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il la Contraente è tenuto tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.polimi.it

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società Compagnia i dati necessari per il conteggio del premio consuntivoe cioè, nel caso specifico, l'indicazione delle retribuzioni corrisposte ai prestatori di lavoro. Le differenze differenze, attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 45 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdella Compagnia. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeCompagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale cui si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariela documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

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Samples: www.comune.avellino.it

Regolazione del premio. Il premio della presente polizza viene calcolato sulla sommatoria delle retribuzioni lorde complessive erogate al personale dipendente e convenzionato sia di MARCHE MULTISERVIZI SPA che di MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA Srl, sia esso assoggettato o meno all’obbligo dell’assicurazione INAIL. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rct_o

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto xxx xxxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx/x xxxxxxxxx/x esposto/i in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla In caso di regolazione devono essere pagate attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei 60 giorni successivi al termini di cui agli Artt. 2-3) delle CGA, che decorreranno dal giorno di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita della corretta appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il Contraente relativo premio di conguaglio – al netto delle tasse - non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento oltre i 90 giorni successivi al giorno di invio della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale corretta appendice di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contrattoemessa. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scadutiIn caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo avrà diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i giudizialmente ed anteporrà alla liquidazione di eventuali sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto pagamento del premio di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarieregolazione arretrato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

Regolazione del premio. Poiché Qualora il premio è sia convenuto in tutto o in parte in sulla base ad di elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo a norma dell'art. 1 che precede, sulla base dell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è e' regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori; - del premio consuntivovolume d'affari (fatturato con esclusione dell'IVA); - degli altri elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive o passive risultanti La differenza, risultante dalla regolazione devono regolazione, deve essere pagate nei 60 pagata entro 15 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine termine, non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è e' obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha Qualora, all'atto della regolazione annuale, il diritto consuntivo di effettuare verifiche e controlli almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per i quali il Contraente è tenuto la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariepartire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

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Samples: www.tributaristi-int.it

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto convenuto, in tutto o od in parte parte, in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) polizza, ed è regolato regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto della polizza, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società all’Impresa i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l’indicazione: • dell’ammontare delle retribuzioni erogate per ciascuna categoria di personale assicurato; • degli altri elementi variabili (n° assicurati, n° giornate assicurate, n° di presenze lavorative ecc. ecc.) previsti in polizza per il conteggio del premio consuntivopremio. Le Se il Contraente non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, l’Impresa risarcisce i danni relativi ai sinistri, non ancora indennizzati, accaduti nell’annualità soggetta alla regolazione del premio, detraendo per ogni sinistro le seguenti franchigie assolute: ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA • Euro 5.000 nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione dei dati; • Euro 10.000 decorso il 30° giorno come previsto dal punto che precede. Non è operativa la disposizione del presente articolo sull’applicazione della franchigia nel caso di comunicazione tardiva dei dati, a condizione che la stessa sia corredata della documentazione probatoria necessaria e che da tale documentazione non emergano differenze attive a favore dell’Impresa. Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, potranno verificarsi le seguenti ipotesi: • qualora, in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del Contraente, l’Impresa restituirà l’importo dovuto al netto delle imposte versate; • nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell’Impresa, il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte In ogni caso, le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàa quello della richiesta. Se Qualora il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od effettui il pagamento della differenza attiva dovutasomma dovuta a titolo di regolazione del premio, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittal’Impresa, trascorso tale termine ed a condizione che il quale Contraente abbia pagato il premio minimo stabilito per l’annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri accaduti nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra: • il premio minimo anticipato in via provvisoria e • la somma del premio anticipato in via provvisoria e l’importo risultante a credito dell’Impresa per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia effetto della regolazione del premio. Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di quello relativo al periodo assicurativo annuo per rischio superi il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto doppio di quanto preso come base per la Società determinazione del premio minimo anticipato, tale premio viene rettificato dall’Impresa a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di agire giudizialmente detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell’ultimo premio consuntivo. La somma dovuta all'Impresa a titolo di premio minimo, per ciascun anno o periodo minore, in nessun caso potrà essere inferiore all'importo indicato sul simplo di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contrattopolizza mod. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di PA.025.342. Il mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio)minimo stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell’art. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società 1901 C.C.. L’Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali sui dati che costituiscono base di conteggio del premio ed il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariela documentazione necessari.

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Samples: Assicurazione Infortuni Cumulativa

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine dal termine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve fornire per iscritto è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari il riepilogo delle variazioni (acquisizioni, alienazioni, perdite di possesso) Fabbricati”, “Fabbricati storici”, “Contenuto in genere”. A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e la regolazione del periodo assicurativo trascorso, nei termini di seguito riepilogati: • Annualità precedente (regolazione del premio): il conteggio del premio consuntivo(da pagare o da rimborsare) corrisponderà al 50% del premio annuo pertinente alle variazioni intercorse. Le differenze attive • Annualità in xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx): differenza fra il premio versato all’inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora le variazioni fossero state note alla Società all’inizio del periodo assicurativo stesso. Detta appendice evidenzierà altresì il premio afferente l’annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata. I premi dovuti dovranno essere pagati, dal Contraente o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei Società, entro 60 giorni successivi al dalla data di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdell’appendice. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovutadei premi dovuti, la Società deve fissargli, fissargli mediante formale atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Property

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto contraente, all’inizio del periodo assicurativo, in polizza base ad una stima preventiva dei parametri presi in considerazione dal contratto (Sezione 6) ed è regolato alla fine numero persone, kilometri effettuati, numero giornate, etc). → Art. 42 - Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 premio Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve contraente de- ve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il conteggio del premio consuntivoconsuntivo degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 entro 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla comunicazione fatta dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la → Art. 43 - Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati anzidetti od e dell’obbligo di pagamento → Art. 44 - Esonero dalla denuncia delle persone assicurate Al momento della stipulazione del contratto il pagamento della differenza attiva dovutacontraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità delle per- sone assicurate; per la loro identificazione si farà riferimento ai libri di amministrazione che il contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, unitamente ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice ri- chiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. → Art. 45 - Limiti di indennizzo per sinistri aeronautici Fermo quanto disposto dall’art.14 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei - la Società deve fissarglisomma dei capitali assicurati dalla pre- sente e da altre assicurazioni infortuni comuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, mediante atto formale di messa stipulate dal Contraente, dall’assicurato o da altri in morafavore degli stessi assicurati, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo potrà superare i limiti di: • per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 caso morte: → Art. 46 - Responsabilità civile del giorno Contraente (valida solo se richiamata in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighipolizza) Qualora l’infortunato o, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In in caso di mancata comunicazione dei dati morte, i beneficiari di regolazione cui all’art.21, o soltanto qualcuno di mancato pagamento essi non accettino a com- pleta tacitazione per l’infortunio l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il contraente mag- giori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l’indennità nella sua totalità, a richiesta del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraentecontraente, gli eventuali sinistri potranno viene accantonata per essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra computata nel risarcimento che il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è contraente fosse tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariecorrispondere per sentenza o transazione. Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal contraente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Malattia Cumulativa

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio e cioè : - l’ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati dagli Assicurati con i veicoli utilizzati durante l’attività di servizio ai sensi dell’art. 2 Sez. 1, quali risulta dai documenti contabili del Contraente. Su tale indicazione la Società procederà alla regolazione del premio consuntivodefinitivo. Le differenze attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei 60 sessanta giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, fissargli mediante atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittatrenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari.

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Samples: Capitolato Di Polizza Danni Ai Veicoli Utilizzati Dai

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio variabilerischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione annualità, il Contraente deve fornire per iscritto comunicherà il dato a consuntivo e si procederà alla Società i dati necessari regolazione del premio a debito od a credito, per il conteggio periodo trascorso, calcolato nella misura del 50% del premio consuntivoannuo relativo agli aumenti (o diminuzioni) intervenuti, e all’integrazione per il periodo futuro. Le differenze attive o passive risultanti dalla La regolazione devono e l’integrazione dell'anticipo, dovranno essere pagate nei corrisposti entro 60 (sessanta) giorni successivi al dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita della relativa appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàpremio. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, fissargli mediante formale atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittatrenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premiopremio nei termini e con le modalità sopra indicate, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Di Tutela Giudiziaria, Spese Legali E Peritali

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso . Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale applicando il tasso risultante dall’offerta economica presentata dalla Società al valore delle Retribuzioni effettivamente erogate nel Periodo Assicurativo di riferimento. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento , e della differenza attiva dovutarelativa ricevuta di pagamento, la Società deve fissarglinel rispetto della vigente normativa, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva D.Lgs 231/2002 e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contrattoss.mm.ii. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglioregolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Terzi E Prestatori Di Lavoro

Regolazione del premio. Poiché il premio Premio è convenuto convenuto, in tutto o in parte parte, in base ad elementi di rischio variabileRischio variabili, esso viene è anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio calcolo esposto in polizza (Sezione 6) Polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto ciascuna Annualità Assicurativa, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio calcolo del premioPremio, fermo il Premio annuo lordo stabilito in Polizza. A tale scopo scopo, entro 120 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione Annualità Assicurativa, il Contraente deve fornire per iscritto comunicare alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdefinitivi delle predette variazioni. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la alcuna comunicazione dei dati anzidetti od di variazione degli elementi di Rischio variabili, si intenderà che gli stessi non hanno subito variazione. Le differenze attive del Premio risultanti dal calcolo devono essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, fissargli mediante formale atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta(trenta) giorni, trascorso il quale il premio Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene è considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all’Annualità Assicurativa per il quale cui non ha avuto luogo è avvenuta la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighiattiva, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandataraccomandata A/R, la risoluzione del contratto. In caso di mancata Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio (comunicazione dei dati di regolazione e/o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraenterelativo Premio), anche per i contratti scaduti, gli eventuali sinistri Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito Premio anticipato in via provvisoria e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazionel’intero Premio dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Elettronica

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Incendio/Furto/Kasko Veicoli

Regolazione del premio. Poiché Qualora il premio è relativo ad una o più tra le seguenti Sezioni - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Prodotti, Tutela Giudiziaria - sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene si intende anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in a norma del precedente art. 2.2 sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti nella Scheda di polizza (relativa alla Sezione 6) ed è e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per nell'/gli elemento/i suddetto/i, fermo il conteggio premio minimo stabilito nella Scheda di polizza relativa alla Sezione. • il totale degli importi relativi alle voci " Salari e stipendi" e "Quota TFR", esclusi "Oneri Sociali", risultanti dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine periodo di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive regolazione o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte (brevemente denominato in Scheda di polizza "Salari e stipendi + Quota TFR"); • l'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta periodo di regolazione emessa dalla Societào nei 60 giorni successivi (brevemente deniminato in Scheda di polizza "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"). Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di regolazione o una differenza attiva a favore della Società L'eventuale invio da parte della Società di mancato pagamento del premio avvisi di conguaglio scadenza dei predetti obblighi non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno può in alcun caso essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi invocata come deroga alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazionepuntuale osservanza degli stessi. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie., quali il libro unico del lavoro e il registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi. Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la dterminazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. Condizioni di assicurazione

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto Il Contraente si impegna a notificare alla Società, a mezzo di propri elenchi o in parte in base ad elementi di rischio variabiletabulati, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza entro i 90 (Sezione 6novanta) ed è regolato successivi alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio trimestre, i dati necessari affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione In particolare, il Contraente deve fornire dovrà indicare analiticamente per iscritto alla Società ciascun Assicurato i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive seguenti dati: • Nome, Cognome e Data di nascita dell'Assicurato (gg'mm'aa) • Codice Fiscale • Nazionalità • Data di decorrenza della copertura assicurativa • Data di scadenza della copertura assicurativa • Paese e luogo di destinazione • Descrizione dell'incarico – progetto • Categoria di appartenenza I premi risultanti dalla regolazione regolazione, relativi alle giornate di copertura effettivamente fruite nel corso del periodo di osservazione, devono essere pagate pagati nei 60 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice appendice, ritenuta corretta corretta, di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni trenta giorni, dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il garanzia, relativamente alla copertura assicurativa oggetto della mancata notifica trimestrale o mancato pagamento della differenza attiva e la garanzia del premio, resta sospesa fino alle ore 24.00 ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandataraccomandata o PEC, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, premio la Società deve fissargli lo stesso fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine di 30 giorni non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazionemancataregolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariela documentazione necessaria.

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Samples: www.aics.gov.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio necessari, indicati alla successiva Sezione 6, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio consuntivodefinitivo. Le differenze attive o passive attive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei 60 90 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittatrenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari.

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Samples: Capitolato Di Polizza Infortuni Cumulativa

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria prov- visoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo an- nuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 (centoventi) giorni dalla fine data di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente richiesta da parte della Società, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivonecessari. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dalla comunicazione da parte della Società del Contraente dell'apposita premio dovuto, effettuata mediante emissione di apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàpremio. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza dif- ferenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio)contrat- to. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli fis- sargli lo stesso termine di 30 15 (quindici) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni docu- mentazioni necessarie. L'eventuale premio di regolazione dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della scadenza della proroga. Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all'Ente.

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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilita’ Civile Verso I Terzi E Verso I Prestatori Di Lavoro

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivol’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni giorni, trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 80 per cento di quello dell’ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessarie (quali il libro paga prescritto dall’art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

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Samples: www.asl4.liguria.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo scopo, entro 120 60 giorni dalla fine di ogni d'ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivol'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive o passive passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, fissargli mediante formale atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia xxxxxxxx resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Di

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto indicato in scheda di polizza (Sezione 6) al punto……ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo anno di assicurazione il Contraente o della minor durata del contratto, deve fornire per iscritto essere fornita alla Società i dati necessari l'indicazione dell'ammontare effettivo degli elementi variabili presi come base per il conteggio calcolo del premio consuntivo. premio, quali: - retribuzioni lorde corrisposte ai prestatori di lavoro; Le differenze attive o passive passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàalla relativa comunicazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva se dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a di 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all'annualità assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva attiva, e la garanzia l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e chiarimenti, le documentazioni necessarienecessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR n° 1124 del 30/06/1965, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).

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Samples: Polizza All Risk Property /Rcto Coni Servizi Spa Polizza Di Assicurazione All Risks Property

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio e cioè l’ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati dagli Assicurati con i veicoli utilizzati durante l’attività di servizio ai sensi dell’art. 2 Sez. 1, quali risulta dai documenti contabili del Contraente, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio consuntivodefinitivo. Le differenze attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei 60 sessanta giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, fissargli mediante atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittatrenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari.

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Samples: www.enac.gov.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene verrà anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è e sarà regolato alla a fine di ciascun periodo assicurativo annuo ogni annualità assicurativa, o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premiodei premi. A tale scopo entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione annualità assicurativa o della minor durata del contratto, il Contraente deve dovrà fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il al conteggio del premio consuntivodefinitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dalle regolazioni devono essere pagate nei entro 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàricezione della relativa comunicazione. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, fissargli mediante atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all'annualità assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, dichiarare con lettera raccomandata, raccomandata la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Assicurazione

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) all’interno delle singole Sezioni ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve e il C.N.S.A.S. devono fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Infortuni c.n.s.a.s.

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) dalla scheda tecnica ed è regolato definito alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premioin conseguenza di acquisizioni e/o alienazioni di beni. A tale scopo entro Entro 120 giorni dalla fine dal termine di ogni ciascun periodo annuo di assicurazione assicurativo annuo, il Contraente deve fornire per iscritto è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari le variazioni di cui sopra affinché la Società stessa possa procedere: - alla regolazione del premio definitivo per l’annualità trascorsa, con l’intesa che il relativo importo verrà convenzionalmente imputato nella misura del 50%; - alla rivalutazione delle somme assicurate e del premio in base a quanto previsto dalla “Norma di rivalutazione”; - al conteggio del premio consuntivodovuto a saldo del periodo assicurativo annuo in corso. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dalla parte debitrice nei 60 30 giorni successivi al alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente. Resta convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta al netto delle imposte. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di regolazione emessa dalla una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittaai 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all'annualità assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandataper iscritto, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.ideaelba.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è Il Premio, convenuto in tutto o in parte in parte, sulla base ad di elementi di rischio variabile, esso viene variabili viene: anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato provvisoria, all’inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il Premio minimo comunque dovuto; regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premioperiodo. A tale scopo entro 120 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivoSocietà, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei entro 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla comunicazione effettuata dalla Società. Se Il Premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il Premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il Premio provvisorio minimo stabilito in Polizza. Nel caso in cui il Contraente non effettua o l’Assicurato, nei termini prescritti prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti od necessari per effettuare il conguaglio del Premio, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso garanzia prestata per il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al nuovo periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighiai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell’art. 1901, salvo comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto per la della Società di agire giudizialmente o giudizialmente. Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di dichiararerischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, con lettera raccomandataquest'ultimo viene rettificato, la risoluzione a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio preventivo degli elementi variabili, comunque non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo inferiore al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie75% dell'ultimo consuntivo.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Ambientale

Regolazione del premio. Poiché L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una regolazione Premio. Resta fin d’ora inteso che per: • fatturato conseguito si intende l’importo dei ricavi lordi conseguiti dal Contraente durante il premio Periodo dell’Assicurazione per tutte le prestazioni inerenti all’attività svolta e per le quali è convenuto prestata l’Assicurazione, così come risultante dall’ultimo bilancio depositato; • fatturato preventivato si intende l’importo del fatturato dell’anno precedente come risultante dall’ultimo bilancio depositato o la stima del fatturato in tutto o in parte in caso di Strutture di nuova costituzione indicato nella Scheda di Polizza. Tutto ciò premesso, il Premio indicato nella Scheda di Polizza rappresenta il Premio minimo comunque acquisito dalla Società per la presente Assicurazione. Il Premio è inoltre soggetto a regolazione attiva sulla base ad elementi di rischio variabiledel fatturato conseguito ed a tal fine, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza entro 60 (Sezione 6sessanta) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo ciascun Periodo di assicurazione il Assicurazione, la Contraente deve fornire comunicare per iscritto alla Società Società, scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx, i dati necessari consuntivi dell’elemento variabile (fatturato conseguito) di cui sopra inviando documentazione probatoria di tale dato. Nel caso di Fatturato consuntivo inferiore al Fatturato preventivato, e nel caso in cui l’incremento di fatturato sia inferiore al 10% verrà emessa una Regolazione a premio zero/00. Nel caso in cui l’incremento di fatturato sia uguale o maggiore al 10% verrà emessa una Regolazione per il conteggio del l’intero premio consuntivodovuto. Le differenze attive In caso la differenza di fatturato sia superiore al 50% o passive risultanti inferiore al 20%, la Società procederà a sostituzione della Polizza alla prima scadenza contrattuale utile. La eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione devono deve essere pagate pagata nei 60 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento alla ricezione, da parte della Contraente, del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa relativo documento emesso dalla SocietàSocietà a tale titolo. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti del dato anzidetto od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia dovuta resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In Nel caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduticontratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, Premio fermo il suo diritto della Società di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto applicheranno le disposizioni di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariecui all’Art 6.5.

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Samples: www.amtrust.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in sulla base ad di elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante come risulta dal conteggio esposto indicato in polizza (Sezione 6) – che deve intendersi come premio minimo garantito - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo annuo, o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premioconteggio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo entro 120 Entro 60 giorni dalla fine scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione assicurativo annuo, il Contraente deve fornire è tenuto a comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio numero della variabile di calcolo del premio nel corso di tale periodo, oggetto della regolazione. La Società provvederà alla regolazione del premio con addebito della differenza tra il numero iniziale e quello a consuntivo, se maggiore al corrispettivo minimo acquisito dalla Società. Le differenze attive o passive attive, risultanti dalla regolazione devono dovranno essere pagate nei 60 entro 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita documento contrattuale “appendice ritenuta corretta di regolazione”. Qualora la regolazione emessa dalla Societàa saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest’ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo. Se Nel caso in cui il Contraente non effettua Contraente, nei termini prescritti , non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva del premio e la garanzia resta sospesa fino dalla scadenza del termine di cui al precedente comma e riprende vigore alle ore 24.00 24 del giorno in cui il l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata, la risoluzione . Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra 15% il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premioin via anticipata, la Società deve fissargli lo stesso termine si riserva la facoltà di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, sostituire la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazionepolizza. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, nei limiti del D.Lgs. nr. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia dati personali) per i quali il l’Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza / Tutela Legale Azienda+

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è della presente sezione, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili come meglio specificato nel precedente art. 56) Premio lordo iniziale, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal in base al conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun ogni periodo assicurativo annuo o della minor minore durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come – sulla base per il conteggio del premiorelativo consuntivo. A tale scopo scopo, entro 120 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il assicurativo o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto è tenuta a comunicare alla Società i dati necessari per il conteggio necessari, cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Tale dichiarazione è effettuata anche ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1898 del Codice Civile. In base a tale dichiarazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice di regolazione premio. L’eventuale differenza attiva o passiva della stessa dovrà essere così regolata: - in caso di differenza attiva, la Contraente è tenuta al pagamento del relativo premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dei documenti di cui sopra; - in caso di differenza passiva, la Società provvederà alla restituzione del relativo premio, al netto delle imposte, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione delle variazioni avvenute da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdella Contraente. Se il Qualora la Contraente non effettua effettui nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od in questione, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta(trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all'annualità assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 24,00 del giorno in cui il la Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero del premio o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il la Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, - fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa giudizialmente - non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il la Contraente è tenuto tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Multirischi Per L’assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile Generale a Favore Dell’ Automobile Club D’italia

Regolazione del premio. Poiché il premio è Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o e della minor minore durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivoe cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze differenze, attive o passive passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento dalla ricezione da parte del Contraente dell'apposita della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàcorretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti nel termine anzidetto la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovutadati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso . Nel caso che entro il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui termine sopra indicato il Contraente non abbia adempiuto inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contrattovalori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero l’intero premio dovuto (deposito più conguaglioregolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato regolato, per tutte le categorie assicurate, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio seguenti, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio consuntivodefinitivo: - Per la categoria A) indicata alla successiva Sezione 6 le variazioni di inclusione / cessazione indicando nome, cognome e data di nascita degli assicurati e, in caso di nuovi ingressi in polizza, il Capitale assicurato per ciascuno per i casi di Morte e di Invalidità Permanente; data di effetto e/o cessazione della copertura; - Per le categorie B) indicate alla successiva Sezione 6 della presente polizza il numero effettivo degli assicurati presenti nell'annualità assicurativa Sulla base di tali comunicazioni, la Società procederà alla regolazione del premio per l'effettivo periodo di rischio per ogni persona assicurata come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione. Le differenze attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate o rimborsate nei 60 sessanta giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 trenta giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al la Società, limitamente ai sinistri accaduti nel periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo è avvenuta la regolazione od notifica o il pagamento della differenza attiva del premio, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l'importo di premio pagato e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighiquello interamente dovuto (se superiore), salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per Quanto previsto al comma precedente si intende valido anche per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari.

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Samples: agecontrol.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Rimane convenuto tra le parti che non si farà luogo a regolazione del premio se l’aumento del saldo del valore del dato variabile al termine del periodo assicurativo rispetto al dato anticipato riportato in polizza non eccederà il 25%.

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Samples: Bando Di Gara

Regolazione del premio. Poiché Il premio annuo lordo di polizza - che deve intendersi come premio minimo garantito - è pari ad € 332.524,00 (Euro trecentotrentaduemilacinquecentoventiquattro/00) ed è convenuto sulla base del numero di 2818. (duemilaottocentodiciotto) associati regolarmente iscritti alla Contraente nominativamente identificati in un rendiconto informato excel, fornito dalla Contraente, contenente le seguenti informazioni di base: - Dati Anagrafici completi di codice fiscale di ciascun Assicurato; - Data di adesione/effetto della copertura e data di scadenza della copertura di ciascun Assicurato; - Premio o rateo di premio di ciascun Assicurato; il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi annuo lordo di rischio variabile, esso polizza viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante provvisoria, come risulta dal conteggio esposto indicato in polizza polizza, con frazionamento quadrimestrale (Sezione 6) ed è regolato pagamenti di tre rate alle date del 31.12.2022; 30.04.2023; 31.08.2023). È facoltà degli Assicurati aderire alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata garanzia in qualunque momento dell'anno, mantenendo ferma la scadenza annua del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine 31/12 di ogni periodo annuo anno. Si conviene altresì di assicurazione conguagliare il premio dei singoli certificati, in ragione di 1/365 per ogni giorno di garanzia, alla scadenza annua del 31/12. Il Contraente deve fornire è tenuto a comunicare per iscritto alla Società i dati necessari (entro il termine di 60 giorni dalla scadenza annuale) il numero degli Associati risultanti iscritti nel corso di tale periodo, oggetto della regolazione, fornendo adeguato elenco, in formato Excel, contenente per il conteggio ciascun Assicurato Nome, Cognome e Codice Fiscale. La societàprovvederà alla regolazione del premio consuntivocon addebito per le differenze attive. Le differenze attive o passive risultanti dalla L'appendice di regolazione devono dovrà essere pagate nei 60 pagata dal Contraente entro 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita documento contrattuale “appendice ritenuta corretta di regolazione”. Qualora la regolazione emessa dalla Societàa saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx'xxxxxx xx intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, viene pertanto escluso ogni conguaglio negativo. Se Nel caso in cui il Contraente non effettua Contraente/il Broker, nei termini prescritti , non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva del premio e la garanzia resta sospesa fino dalla scadenza del termine di cui al precedente comma e riprende vigore alle ore 24.00 24 del giorno in cui il l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, nei limiti del D.Lgs. nr. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia dati personali) per i quali il l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.aogoi.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso . Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura: A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento , e della differenza attiva dovutarelativa ricevuta di pagamento, la Società deve fissarglinel rispetto della vigente normativa, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva D.Lgs 231/2002 e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. smi.. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglioregolazione). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Del Patrocinio Legale

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Il premio anticipato è considerato premio minimo comunque acquisito alla Società. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati di regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.comune.eraclea.ve.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso (esclusa per professioni mediche) Il Premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo annuo, o della minor durata del contratto periodo relativo alla prima rata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi nel Fatturato preso come base per il conteggio del premioPremio, fermo il Premio mi- nimo stabilito in Polizza. A tale scopo scopo, entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo an- nuo di assicurazione il Contraente Assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio Compagnia l’indi- cazione del premio consuntivoFatturato realizzato nello stesso periodo. Le differenze attive o passive passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate dall’Assicurato o rimborsate dalla Compagnia nei 60 30 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdella Compagnia stessa. Se il Contraente l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione comu- nicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia ga- ranzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l’As- sicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l’Assicurato non adempie gli obblighi ob- blighi relativi alla regolazione del premioPremio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeCompagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli control- li per i quali il Contraente l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessarie (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

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Samples: Assicurazione Di Tutela Legale

Regolazione del premio. Poiché il premio Il Premio della presente Sezione è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso Rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo as- sicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premioPremio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo scopo, entro 120 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente Assi- curazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società all’Impresa i dati necessari per il conteggio consuntivi relativi al fatturato realizzato nel corso del premio consuntivoperiodo assicurativo. Le differenze differenze, attive o passive passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdell’Im- presa. Se il Contraente l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, l’Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta(trenta) giorni, trascorso il quale il premio Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società l’Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione risolu- zione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premioPremio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualel’Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società Qualora, all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via an- ticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell’ultimo consuntivo. l’Im- presa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari (quali il registro delle fatture).

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 60 giorni dalla fine di ogni d'ogni periodo annuo di assicurazione d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Incendio/Furto/Kasko

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso il periodo riferito all’esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto convenuto, in tutto o in parte , in base ad a elementi di rischio variabilevariabili , esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso il periodo riferito all’esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premiopremio , fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari per il conteggio affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio consuntivodefinitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dalle regolazioni devono essere pagate nei entro 60 giorni successivi dalla presentazione al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita della appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàformalmente ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, fissargli mediante atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, liquiderà gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati relativi all’annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito in via anticipata e l'intero l’intero premio dovuto (deposito anticipo più conguaglio), fermo il suo diritto ad agire giudizialmente nei confronti del Contraente. Non si applicherà la regola di cui sopra qualora gli elementi variabili non diano origine ad una differenza attiva a favore della Società. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all’annualità da regolare, nella stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazioneproporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l’intero premio dovuto (anticipo più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.ats-montagna.it

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.unitus.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) determinato sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. In caso di variazione del rischio nel corso del periodo assicurativo l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società gli estremi della variazione stessa per la quale il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate. A tale scopo scopo, entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente o frazione di anno o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari alla differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito. Parametri per il conteggio calcolo del premio: Opzione C: Euro 1020,00 premio consuntivominimo di Polizza fino a n. 5 dipendenti Euro 110,00 per ogni ulteriore dipendente dal sesto al quindicesimo compreso; Euro 60,00 per ogni ulteriore dipendente dal quindicesimo al centesimo compreso; Euro 40,00per ogni ulteriore dipendente dal centunesimo al duecentocinquantesimo compreso. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 15 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l'Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l'Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari.

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Samples: Convenzione Confindustria

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa nellastessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.regione.umbria.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso e viene pertanto anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari all’Assicuratore il numero definitivo degli Associati e/o iscritti per il conteggio del premio consuntivoogni singola categoria di attività. Le differenze differenze, attive o passive passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta entro il 31 Maggio dell’annualità successiva a quella cui si riferisce la regolazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di regolazione emessa dalla Societàuna differenza attiva a favore dell’Assicuratore. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società l’Assicuratore deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive successive, viene considerato in conto od a o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l’Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società l’Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato. Qualora per inesattezze od incomplete dichiarazioni del Contraente, la Società stessa non è obbligata regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, fermo l’obbligo del Contraente a versare all’Assicuratore la differenza dovuta, per i sinistri accaduti che si siano verificati nel periodo al quale cui si riferisce la mancata regolazionedichiarazione inesatta l’Assicuratore è obbligato in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in uguale misura. La Società Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo. L’Assicuratore ha il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente è tenuto si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, a semplice richiesta delle persone incaricate dall’Assicuratore di eseguire gli accertamenti.

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Samples: Convenzione Infortuni

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo scopo, entro 120 210 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, ritenuta corretta. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Polizza Corpi Natanti n° Page 8 of 18 Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Corpi Natanti N°    Page 1 of 18

Regolazione del premio. Poiché Il premio viene calcolato applicando il premio è convenuto tasso o costo unitario (comprensivo di imposte) pattuito in tutto o in parte in base ad elementi di rischio polizza al dato variabile, esso con l’intesa che il detto tasso o costo unitario rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi. Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) nella scheda tecnica ed è regolato soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base riferimento per il conteggio del premio. A tale scopo entro proposito si prevede che: Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione assicurativo annuo, il Contraente deve fornire per iscritto è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari per il conteggio consuntivo del dato variabile relativo al medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio consuntivodefinitivo. Le differenze attive L’eventuale differenza attiva o passive risultanti passiva di premio risultante dalla regolazione devono deve essere pagate nei pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi al ricevimento a quello di ricevimento, da parte del Contraente dell'apposita Contraente, della relativa appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a ai 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all'annualità assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.pr.camcom.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto xxx xxxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx/x xxxxxxxxx/x esposto/i in polizza (nell’apposita Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio; per quanto riguarda i veicoli non a motore (ad es. cicli, velocipedi ecc), gli stessi si intendono compresi in garanzia e viene convenzionalmente escluso il parametro per l’imputazione del premio in quanto marginale. Il Contraente è pertanto esonerato dall’obbligo di comunicare le variazioni intervenute nel corso di ogni annualità assicurativa, e pertanto ogni persona rientrante in ogni categoria assicurata deve ritenersi in garanzia a tutti gli effetti. A tale scopo entro 120 giorni 4 mesi dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla In caso di regolazione devono essere pagate attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei 60 giorni successivi al termini previsti all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO-DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE che decorreranno dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita della corretta appendice ritenuta di regolazione emessa dalla Società. In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il relativo premio netto di conguaglio non oltre I termini previsti all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO-DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE che decorreranno dal giorno successivo a quello di invio al Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni 1 mese dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio)giudizialmente. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni 1 mese trascorso il quale, fermo il suo avrà diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in xxx xxxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx/x xxxxxxxxx/x esposto/i in polizza nell’apposita Sezione ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo di polizza. Il Contraente è pertanto esonerato dall’obbligo di comunicare le variazioni intervenute nel corso di ogni annualità assicurativa, e pertanto ogni persona rientrante in ogni categoria assicurata deve ritenersi in garanzia a tutti gli effetti. A tale scopo entro 4 mesi dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. In caso di regolazione attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei termini di cui all’Art.4 che decorreranno dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società stessa deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non è obbligata per inferiore a 1 mese dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente. Per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la mancata regolazioneSocietà deve fissargli lo stesso termine di 1 mese trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo, ossia: - il numero effettivo degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati presso l’ateneo; - il consuntivo delle retribuzioni annue lorde. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazioneregolazione e ciò sino all’adempimento di tali obblighi. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.comune.pordenone.it

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) Polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo ogni annualità Assicurativa o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo anno di assicurazione il Contraente deve fornire Assicurazione o della minor durata del contratto, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione: • delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente; • del premio consuntivofatturato, escluso I.V.A.; • del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono dovranno essere pagate nei 60 trenta giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di regolazione emessa dalla una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all'annualità Assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva attiva, e la garanzia l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente l'Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l'Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi. Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dall'annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo.

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Samples: Assicurazione All Risks E Responsabilità Civile

Regolazione del premio. (specifica per il Capo 1) Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine dal termine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve fornire per iscritto è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari il riepilogo delle variazioni (alienazioni, perdite di possesso, riconsegne, acquisizioni, ristrutturazioni ecc) intervenute nel periodo assicurativo appena trascorso sulle partite “1-Beni Immobili”, “2 -Beni Immobili storici”, “3-Beni Mobili” di cui al capo 1. A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e la regolazione del periodo assicurativo trascorso, nei termini di seguito riepilogati: • Annualità precedente (regolazione del premio): il conteggio del premio consuntivo(da pagare o da rimborsare) corrisponderà al 50% del premio annuo pertinente alle variazioni intercorse. Le differenze attive • Annualità in xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx): differenza fra il premio versato all’inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora le variazioni fossero state note alla Società all’inizio del periodo assicurativo stesso. Detta appendice evidenzierà altresì il premio afferente l’annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata. I premi dovuti dovranno essere pagati, dal Contraente o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei Società, entro 60 giorni successivi al dalla data di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione dell’appendice correttamente emessa dalla Società. I termini di pagamento sopra indicati sono pattuiti in conformità alla previsione dell’art.1 c.4 del D.Lgs.192/2012. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovutadei premi dovuti, la Società deve fissargli, fissargli mediante formale atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.unibo.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società – per il tramite del Broker - i dati necessari per il conteggio , cioè l'indicazione delle: ➢ Retribuzioni lorde di competenza del premio consuntivoperiodo interessato corrisposte ai Prestatori di lavoro. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del della Società. Qualora detta regolazione abbia un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata alla Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàal netto delle imposte. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta(trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, premio la Società deve fissargli lo stesso un ulteriore termine di 30 60 (sessanta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazioneproporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari.

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Samples: servizi2.inps.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per cioè il conteggio numero effettivo degli assicurati indicati nelle categorie indicate alla successiva Sezione 9 della presente polizza. il Contraente comunicherà alla Società le variazioni di inclusione/ cessazione indicando -nome, cognome degli assicurati; -data di effetto e/o cessazione della copertura; Sulla base di tali comunicazioni, la Società procederà alla regolazione del premio consuntivoper l'effettivo periodo di rischio per ogni persona assicurata come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione. Le differenze attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate o rimborsate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivol'indicazione: • degli elementi variabili contemplati in polizza (numero persone e categorie assicurate in polizza). Le differenze differenze, attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 15 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta dalla consegna dell'appendice di regolazione emessa dalla Societàregolazione. Se il Contraente l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta15 giorni, trascorso il quale quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24,00 del giorno in cui il Contraente l'assicurato abbia adempiuto i adempito ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l'assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.. e-mail Ragioneria: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx Nel testo che segue, si intende per: - Assicurato il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto; - Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti; - Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali; - Franchigia...........................................la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato; - Indennizzo/Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - Polizza il documento che prova l'assicurazione; - Premio.................................................la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione; - Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; - Scoperto...............................................la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato; - Sinistro................................................il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; - Società l'impresa assicuratrice; - Subappaltore/Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx.....la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia;

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Samples: www.comune.jesi.an.it

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso e viene pertanto anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari all'assicuratore il numero definitivo degli Associati e/o iscritti per il conteggio del premio consuntivoogni singola categoria di attività. Le differenze differenze, attive o passive passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta entro il 31 Maggio dell’annualità successiva a quella cui si riferisce la regolazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di regolazione emessa dalla Societàuna differenza attiva a favore dell’Assicuratore. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società l’Assicuratore deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive successive, viene considerato in conto od a o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l’Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società l’Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualel’Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società Qualora per inesattezze od incomplete dichiarazioni del Contraente, la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, fermo l’obbligo del Contraente a versare all’Assicuratore la differenza dovuta, per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, l’Assicuratore è obbligato in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in uguale misura. Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo. L’Assicuratore ha il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente è tenuto si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, a semplice richiesta delle persone incaricate dall’Assicuratore di eseguire gli accertamenti.

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Samples: Convenzione Infortuni

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in ln polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per cioè il conteggio numero effettivo degli assicurati e gli altri dati indicati alla successiva Sezione 6) affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio consuntivodefinitive. Le differenze attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate o rimborsate nei 60 sessanta giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovutaattive dovute, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (30) trenta giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al la garanzia, limitamenti ai sinistri accaduti nel periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo è avvenuta la regolazione od notifica o il pagamento della differenza attiva del premio, la Società potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l'importo di premio pagato e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighiquello interamente dovuto (se superiore), salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per Quanto previsto al comma precedente si intende valido anche per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariela documentazione necessaria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è della presente polizza, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili come meglio specificato nel precedente art.26) – Premio annuo lordo iniziale, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal in base al conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun ogni periodo assicurativo annuo o della minor minore durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come – sulla base per il conteggio del premiorelativo consuntivo. A tale scopo scopo, entro 120 sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il assicurativo o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto è tenuta a comunicare alla Società i dati necessari per il conteggio necessari, cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Tale dichiarazione è effettuata anche ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1898 del Codice Civile. In base a tale dichiarazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice di regolazione premio; in caso di differenza attiva, la Contraente è tenuta al pagamento del relativo premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 entro i sessanta giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta dei documenti di regolazione emessa dalla Societàcui sopra. Se il Qualora la Contraente non effettua effettui nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od in questione, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve potrà fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittatrenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all'annualità assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 24,00 del giorno in cui il la Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero del premio o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il la Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, - fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa giudizialmente - non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il la Contraente è tenuto tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Capitolato Di Gara Automobile Club D’italia

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene verrà anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è e sarà regolato alla a fine di ciascun periodo assicurativo annuo ogni annualità assicurativa, o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premiodei premi. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione annualità assicurativa o della minor durata del contratto, il Contraente deve dovrà fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il al conteggio del premio consuntivodefinitivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dalle regolazioni devono essere pagate nei 60 entro 90 giorni successivi al ricevimento da parte dalla ricezione della relativa comunicazione. La società conviene di non procedere alla richiesta di conguaglio del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàpremio nel caso in cui il numero degli assicurati dovesse essere inferiore del 10% del totale degli assicurati inizialmente dichiarati. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, fissargli mediante atto formale di messa in mora, mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all'annualità assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, dichiarare con lettera raccomandata, raccomandata la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.quadernidellasalute.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è Il premio, essendo convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio variabilerischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta di regolazione corretta, emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso fissargli, mediante atto formale di messa in mora, il termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazionecomunicazione dei dati di regolazione od il mancato pagamento della regolazione attiva. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita’ Civile

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) determinato sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. In caso di variazione del rischio nel corso del periodo assicurativo l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società gli estremi della variazione stessa per la quale il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate. A tale scopo scopo, entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente o frazione di anno o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari allla differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito. Parametri per il conteggio calcolo del premio: Opzione A: Euro 309,87 premio consuntivominimo di polizza fino a n. cinque dipendenti Euro 33,57 ogni ulteriore dipendente dal sesto al quindicesimo compreso; Euro 12,91 ogni ulteriore dipendente dal sedicesimo al centesimo compreso; Euro 11,36 ogni ulteriore dipendente dal centunesimo al duecentocinquantesimo compreso. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 15 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l'Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l'Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari. Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.

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Samples: Convenzione Confindustria

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli provvisoria, sulla base dei parametri e dei rispettivi importi unitari indicati nelle singole schede tecniche quali elementi presi come base per il conteggio del premio. Il detto premio viene definito al termine di ciascun periodo assicurativo annuo sulla scorta delle differenze registrate a consuntivo negli anzidetti parametri. A tale scopo tal fine, entro 120 giorni dalla fine scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione assicurativo annuo, il Contraente deve fornire per iscritto è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari per il conteggio consuntivo dei parametri sopra menzionati, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio consuntivodefinitivo. Le differenze attive o passive risultanti L’eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione devono deve essere pagate nei 60 pagata dalla parte debitrice entro i 90 giorni successivi al ricevimento a quello di ricevimento, da parte del Contraente dell'apposita Contraente, della relativa appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della dell’eventuale differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a ai 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni. Trascorso tale termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o non è stato effettuato il pagamento della differenza attiva; in carenza della prescritta comunicazione o del pagamento della differenza attiva e la garanzia dovuta alla Società, l'assicurazione resta sospesa fino alle alla ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandataper iscritto, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali Si conviene che, ove il Contraente è tenuto abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarierichiedere l’eventuale quota di premio non percepita.

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Samples: collesalvetti.portaleamministrazionetrasparente.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo scopo, entro 120 60 giorni dalla fine di ogni d'ogni periodo annuo di assicurazione d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso un ulteriore termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società Società, ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Kasko Ed Ard Dipendenti Ed Amministratori in Missione

Regolazione del premio. Poiché il Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) determinato sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. In caso di variazione del rischio nel corso del periodo assicurativo l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società gli estremi della variazione stessa per la quale il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate. A tale scopo scopo, entro 120 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente o frazione di anno o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari alla differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito. Parametri per il conteggio calcolo del premio consuntivopremio: Opzione B Euro 619,75premio minimo di Polizza fino a n. 5 dipendenti Euro 61,97 per ogni ulteriore dipendente dal sesto al quindicesimo compreso; Euro 37,18 per ogni ulteriore dipendente dal sedicesimo al centesimo compreso; Euro 35,64 per ogni ulteriore dipendente dal centunesimo al duecentocinquantesimo compreso. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 15 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l'Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l'Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarienecessari. Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.

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Samples: Convenzione Confindustria

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve può fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: www.ansfisa.gov.it

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 64) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Rct_o

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo entro 120 si conviene: Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i l’indicazione dei dati necessari relativi al periodo da regolare e cioè, a seconda dei casi: - le retribuzioni lorde e/o i compensi erogati ai prestatori di lavoro, compresi gli apprendisti, nonché le retribuzioni convenzionali, determinate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro “INAIL”, per i titolari delle imprese artigiane e per i loro familiari coadiuvanti; - il conteggio del premio consuntivofatturato e/o il volume di affari, esclusa l’I.V.A., realizzati per vendita e/o cessione di beni e servizi, riferibili all’attività produttiva e/o commerciale per la quale è prestata l’Assicurazione; - gli altri elementi variabili contemplati in Polizza. Le differenze differenze, attive o passive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 15 giorni successivi al ricevimento dalla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce la presunzione di regolazione emessa dalla una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, cessati o scaduti per qualsiasi motivo se il Contraente l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di Qualora, all’atto della regolazione annuale, il diritto consuntivo degli elementi variabili di effettuare verifiche e controlli rischio superi il doppio di quanto preso come base per i quali il Contraente è tenuto la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariepartire dalla prima scadenza annua successiva quello dell’ultimo consuntivo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Al Patrimonio Derivanti

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Categorie Varie

Regolazione del premio. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria prov- visoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo an- nuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 (centoventi) giorni dalla fine data di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente richiesta da parte della Società, l'Assicurato deve fornire per iscritto i- scritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivonecessari. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dalla comunicazione da parte della Società del Contraente dell'apposita premio dovuto, effettuata mediante emissione di apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàpremio. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza dif- ferenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio)contrat- to. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli fis- sargli lo stesso termine di 30 15 (quindici) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni docu- mentazioni necessarie. Comune di Merate Prot.3968 / 30-01-2018 -partenza- Cat. 5 Cl. 2 Fasc. c_f133 L’eventuale premio di regolazione dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della scadenza della proroga. Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all’Ente.

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Samples: Capitolato Di Polizza Responsabilita’ Civile Verso I Terzi E Verso I Prestatori Di Lavoro

Regolazione del premio. Poiché Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) Polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo ogni annualità Assicurativa o della minor durata del contratto contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo anno di assicurazione il Contraente deve fornire Assicurazione o della minor durata del contratto, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente, - del premio consuntivofatturato, escluso I.V.A., - del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza. Le differenze attive o e passive risultanti dalla regolazione devono dovranno essere pagate nei 60 trenta giorni successivi al ricevimento da parte dalla relativa comunicazione, fermo restando che la Società, su richiesta formale del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta Contraente/Assicurato, potrà fissargli un ulteriore termine o proroga. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di regolazione emessa dalla una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo all'annualità Assicurativa per il la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva attiva, e la garanzia l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente l'Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente l'Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, - fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa giudizialmente - non è obbligata per i sinistri Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli controlli, per i quali il Contraente l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie., ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi. Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dall'annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all'85% dell'ultimo premio consuntivo. Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile